Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza parte prima - giovanni catellani

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Sicurezza del lavoro, ruoli, responsabilità. Giovanni Catellani

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Sicurezza del lavoro, ruoli, responsabilità.

Giovanni Catellani

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CULTURA DELLA SICUREZZA

� Uno spettro si aggira per le aziende e le fabbriche: la tentazione di sottrarsi alla normativa antinfortunistica e di trascurare le misure per prevenire gli infortuni

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Cass. Pen. SU n. 26654/2008

Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26654 del 2008, hanno affermato che il D.Lgs. n.231/2001 è

“l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d’impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non poteste nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico”.

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Il pragmatismo

Il pragmatismo che caratterizza il decreto è un elemento decisivo, che le aziende devono assumere per affrontare ed evitare la responsabilità da reato.

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Il pragmatismo

Il pragmatismo può essere descritto come la dottrina secondo cui tutti i problemi sono in fondo problemi di condotta che non prevedono nessuna valida distinzione tra il teoretico e il pratico.

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Il pragmatismo

Più che le definizioni, sono importanti le azioni e gli esempi: in tal senso diventa naturale e doveroso interpretare tutto il sistema 231in rapporto al sistema sicurezzacome un insieme giuridicamente caratterizzato da pratiche organizzative all’interno degli enti e delle aziende.

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1. Commissione di un reato previsto dal decreto 231;

2. Commissione del reato da parte di un soggetto in posizione “apicale” o“subordinata”;

3. Interesse o vantaggio dell’ente derivante dalla commissione del reato.

in sostanza si afferma che:

Gli Enti sono ritenuti responsabili per i reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio da “persone” che al loro interno rivestono ruoli di responsabilità e direzione.

L'ente non risponde se le “persone” hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi

PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA’ EX D. Lgs. 231/01:

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2. I SOGGETTI AUTORI DEL REATO

� Gli Apicali

� I Subordinati

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Gli Apicali

Art. 5, lett a) del D.Lgs. 231/01

Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

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Gli Apicali

Sulla base di quanto previsto dal testo del Decreto, da quanto emerso dal dibattito dottrinale e da alcune sentenze, sono sicuramente apicali:

� Amministratore Delegato;� Presidente del Consiglio di Amministrazione;� Amministratori S.r.l.;� Amministratore Unico;� Membri del Consiglio di gestione� Consiglieri di Amministrazione con poteri gestionali;� Direttore generale;� Delegati dall’apicale;� Amministratore di fatto o occulto;� Liquidatori.

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Il potere di fatto..

Il riferimento all’esercizio di fatto delle funzioni di gestione dell’azienda, è fondamentale per comprendere come ci si debba calare nella realtà concreta dell’impresa per individuarne i soggetti effettivamente responsabili, caso per caso.

Art.299 del T.U. 81/08,

Art.5 del D.Lgs.231/01,

Art. 2639 c.c.

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I subordinati

Art. 5, lett b) del D.Lgs. 231/01

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

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I subordinati

Rientrano (o possono rientrare) nei subordinati:

� I lavoratori subordinati;� I lavoratori occasionali;� I lavoratori a progetto;� I prestatori di lavoro intermittente, ripartito a tempo

parziale,ex D.Lgs. n. 276/2003;� I lavoratori in apprendistato,ex D.Lgs. n. 276/2003;� I lavoratori con contratto di inserimentoex D.Lgs. n.

276/2003;� I lavoratori in distacco da altro Enteex D.Lgs. n. 276/2003;

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I subordinati

� I lavoratori di altro Ente che somministra lavoroex D.Lgs. n. 276/2003;

� Gli appaltatori di attività o servizi;� Gli agenti;� I lavoratori autonomi;� I rappresentanti;� I distributori;� I consulenti aziendali;� I consulenti e i prestatori d’opera in outsourcing

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3. INTERESSE O VANTAGGIO

� Interesse ex ante e vantaggio ex post

� Interesse e vantaggio nei reati colposi:

volontà del legislatore di ricollegare il criterio dell’interesse o del vantaggio all’elemento costitutivo del reato presupposto rappresentato dalla condottadell’autore del reato.

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Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza:

� Trib. Cagliari 4 luglio 2011:

“se è ben difficilmente ipotizzabile che l’evento possa rappresentare un interesse dell’ente o portare ad esso un vantaggio economico (e tanto meno non patrimoniale), è invece facilmente prevedibile che la persona giuridica possa adottare condotte tese a risparmiare sui costi, talora notevoli, connessi alla sicurezza sul lavoro”.

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Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza:

� Corte Assise, Trib. Torino, 15 aprile 2011

“.. Occorre, invece, che l’autore del reato abbia violato le norme di sicurezza, e, in tal guisa, cagionato la morte o la lesione, in quanto mosso, ad esempio, dalla necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o ancora spinto da una politica aziendale che omette investimenti in tema di sicurezza nell’ambito di uno stabilimento destinato ad essere dismesso e ciò malgrado non rinuncia a farvi lavorare gli operai”.

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FASE INIZIALE DI ACCERTAMENTO DEL

REATO

Il reato è previsto dal D.Lgs 231/01 ?

no

Possibile responsabilità dell’Ente

Accertamento dell’interesse o del vantaggio per l’Ente per reato commesso da soggetto

apicale o sottoposto

sì ACCERTAMENTO VALIDITA’ DEL

“SISTEMA 231”

no

SANZIONI A CARICO

DELL’ENTE

NESSUNA CONSEGUENZA PER L’ENTE

no

AZIONE PENALE AD ESCLUSIVO CARICO DELLA

PERSONA FISICA

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Chek list in materia di sicurezza

� Eventuale delibera di attuazione del T.U. n. 81/2008 indicante i ruoli e le responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro;

� Documentazione attestante l’adempimento delle prescrizioni previste dal T.U. n. 81/2008;

� Documento di valutazione dei rischi� Contratto standard per appalti e modulistica

contrattuale a campione;� Bilanci degli ultimi tre anni.

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Il Risk Assessment e le interviste

La combinazione tra documenti e interviste, tra evidenze documentali e quanto raccontato da chi organizza e gestisce quotidianamente le attività aziendali a rischio, permette di formulare l’analisi del rischio più realistica possibile.

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ORGANISMO di VIGILANZACaratteristiche� Autonomia e indipendenza:

Budget autonomoCollocazione in posizione di staff ai massimi vertici aziendali

(Consiglio di Amministrazione o Comitato per il Controllo interno)

� Professionalità:Dotazione di strumenti e tecniche specialistiche adeguate alle attività

di ispezione e consulenzaCompetenze necessarie

� Continuità di azione

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Parte Speciale sulla sicurezza e TU 81/08

� Art. 30, c. 5“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione definiti coerentemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6.” (Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro).

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Parte Speciale sulla sicurezza e TU 81/08

� Le linee guida ed il sistema di gestione relativo al British Standard OHSAS 18001:2007, possono rappresentare il miglior aiuto possibile nel predisporre i protocolli comportamentali di una parte speciale effettivamente adeguata, ma ciò non toglie che quel sistema di per sé non garantisce rispetto all’accertamento giudiziale, anche perché privo di due elementi fondamentali del Modello Organizzativo: il sistema disciplinare e l’ Organismo di Vigilanza.

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D.Lgs. 231/01 e TU 81/08

� Il Principio di effettività:

quando si affronta il tema dell’organizzazione aziendale con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non si può prescindere dal trattare i principi di effettivitàe dinamicità.

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Il Principio di effettività

� Art. 299, D.Lgs. n. 81/2008 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) (datore di lavoro), d) (dirigente) e e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

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Il Principio di effettività

� Cass. pen. n. 468/1993“per l’identificazione dei responsabili in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, soprattutto nelle società ad organizzazione complessa, occorre far riferimento alla ripartizione interna delle singole competenze ed alla effettività delle funzioni esercitate. Ne deriva chela responsabilità non può essere accollata in maniera automatica agli amministratori o ai titolari dell’impresa, ma deve essere riferita alle persone concretamente preposte alla direzione dello specifico settore”.

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Le principali figure responsabili in materia di sicurezza

� Il Datore di Lavoro;

� Il Dirigente;

� Il Preposto;

� Il RSPP.

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Il Datore di Lavoro

� art. 2, lett. b) del T.U. n. 81/2008:soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

� Il principio di effettività in materia prevenzionistica con la conseguente distinzione tra datore di lavoro giuslavoristico e uno o più datori di lavoro in senso prevenzionale

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Il Datore di Lavoro

� Cass. pen. n. 4106/2011A questo proposito emblematica è la recente pronuncia della Suprema Corte che afferma che, nel caso in cui sussistano distinte unità produttive, il Direttore di stabilimento o di una singola unità produttiva sarà pertanto qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti,mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.

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Il Datore di lavoro

Ne deriva che, per escludere la responsabilità personale del legale rappresentante (ossia datore di lavoro in senso giuslavoristico) della società, soprattutto nelle realtà di grandi dimensioni e con più unità produttive, quest’ultimo deve aver delegato soggetti competenti che effettivamente possano, in autonomia, gestire la sicurezza nelle unità dislocate a fronte delle diverse esigenze che concretamente emergono.

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Il datore di lavoro nelle diverse forme societarie

� Nelle società di capitali:

Cass. pen. n. 43786/2010

Conferma la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione in materia di sicurezza, salva solo l’ipotesi in cui sia avvenuto un trasferimento di poteri e responsabilità all’amministratore delegato o ad altri soggetti tramite un’idonea delega in materia.

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Il datore di lavoro nelle diverse forme societarie

� Nelle società di persone:la giurisprudenza è costante nell’identificare il datore di lavoro con il socio accomandatario o con i soci amministratori.

� Nelle società cooperative:Cass. pen. n. 31385/2010“nelle Società Cooperative vige il principio di identificazione del datore di lavoro nel Presidente dell'impresa cooperativa, che, in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di datore di lavoro e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati”

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Il Dirigente

� art. 2, lett. d) del T.U. n. 81/2008:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzandol’attività lavorativa e vigilando su di essa

� In virtù del principio di effettività la figura di dirigente in senso prevenzionistico non coincide necessariamente con l’inquadramento giuslavoristico

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Secondo la giurisprudenza:

il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentisdel garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall’integrità del lavoratore, e non deve limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.

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Art. 16, D.Lgs. n. 81/2008 - Delega di funzioni e sub delega

� l’intento del legislatore non è quello di deresponsabilizzare il datore di lavoro, ma al contrario di responsabilizzarlo dal punto di vista delle scelte organizzative, gestionali e di controllo della Società.

� deve rispettare i requisiti tassativamente indicati dalla norma.

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La Delega

� Art. 16 (Delega di funzioni)1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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La delega� 2. Alla delegadi cui al comma 1 deve essere data adeguata e

tempestiva pubblicità.� 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al

datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

� 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

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Art.30,c.4 T.U.81/08

� Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

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OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DELEGANTE

Cass. Pen. n. 10702/2012In merito alla violazione dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro che ha delegato altro soggetto per gli aspetti operativi inerenti la gestione della sicurezza, la Suprema Corte introduce il concetto di “vigilanza alta” che “di certo non può identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l’istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato”.

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Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non

delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

� La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28

� La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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Art. 18: obbligi del datore del lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di gestione dell'emergenza ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

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Art. 18: obbligi del datore del lavoro e del dirigente

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

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Art. 18: obbligi del datore del lavoro e del dirigente

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR;

- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, (DUVRI) in caso di appalti;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

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Art. 18: obbligi del datore del lavoro e del dirigente

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- convocare la riunione periodica;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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Art. 18: obbligi del datore del lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:a) la natura dei rischi;b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

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Art. 18: obbligi del datore del lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori ), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori ), 24 (obblighi degli installatori ) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

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Il Preposto� art. 2, lett. e) del T.U. n. 81/2008 ne fornisce la

definizione:persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

� secondo il principio di effettività "la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini".

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Art. 19: obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilaresulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informarei loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanzadelle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Page 49: Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza  parte prima - giovanni catellani

Art. 19: obblighi del preposto

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalaretempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

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Il RSPP

� Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

� Art. 33, D.Lgs. n. 81/2008 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

� Oggi non è escluso che accanto ad una responsabilità del datore di lavoro che rimane titolare della “posizione di garanzia”, si possa configurare anche una responsabilità concorrente del RSPP.

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Il RSPP

� Cass. pen., 19 luglio 2011, n. 28779“anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

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Il RSPP

� Cass. pen. n. 2814 del 27 gennaio 2011:“Non è pertanto dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovava il (...), nella qualità di responsabile della sicurezza, in ragione dei propri compiti all'interno dell'azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro,provvedendo alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio, all'obbligo di formazione e di vigilanza dei lavoratori finalizzato proprio ad evitare incidenti come quello verificatosi”.

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Altre figure responsabili in materia di sicurezza

� Il responsabile ufficio acquisti;

� Il responsabile ufficio personale;

� Il medico competente;

� Il lavoratore.

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Formazione, informazione e addestramento

� Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezze dei relativi compiti ed alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi;

� Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi;

� Addestramento: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, DPI e le procedure di lavoro.

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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

La formazione e ove previsto l’addestramento devono avvenire in occasione:

- Della costituzione del rapporto di lavoro;- Del trasferimento o cambiamento di mansioni;- Della introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie o

sostanze pericolosi.

La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I Dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione comprendono:� Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi� Definizione e individuazione dei fattori di rischio� Valutazione dei rischi� Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di

prevenzione e protezione.

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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Occorre sempre che il contenuto della formazione sia facilmente comprensibileper i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati , essa deve avvenire previa verifica della comprensione e della conoscenza della lingua.

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Art. 26: obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico professionaledelle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianatoe dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

b) fornisceagli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

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Art. 26: obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperanoall’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinanogli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

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Art. 26: obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze . Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e vaadeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

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La sicurezza e i contratti di appalto:

Il Datore di lavoro committente:

� deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi ed alle forniture da affidare.

� occorre quindi un controllo concreto e specifico in virtù dell’attività oggetto del contratto di appalto.

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La sicurezza e i contratti di appalto:

� deve innanzitutto verificare la professionalità e l’affidabilità degli appaltatori, senza effettuare una scelta basata sul solo fattore economico del minor prezzo, spesso sintomo di tagli all’organizzazione o alla sicurezza.

� l’obbligo del datore di lavoro committente di verificare l’idoneità dell’impresa chiamata a svolgere determinati lavori, si estende a tutte le imprese, incluse eventuali imprese subappaltatrici.

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La sicurezza e i contratti di appalto:

Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori:

� occorre sempre valutare il caso nella sua specificità ed evitare un generalizzato ed automatico coinvolgimento della figura del committente in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto del contratto di appalto.

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La sicurezza e i contratti di appalto:

� Cass. pen. n. 15081/2010

la Cassazione che ha affermato che in presenza di un contratto di appalto, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori dell’appaltatore, occorre un attento esame della situazione fattualeai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio.

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Appalto e clausole contrattuali

� A) obblighi in materia di sicurezza;

� B) sorveglianza;

� C) allontanamento;

� D) sanzioni;

� E) responsabilità solidale fiscale.

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Appalti e responsabilità exD.Lgs. n. 231/2001

In primo luogo i Giudici verificano la sussistenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. 231/01:

� commissione di uno dei reati previsti dall’art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01;

� commissione del predetto reato da parte di uno dei soggetti qualificati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 (apicale o subordinato della Società);

� interesse o vantaggio dell’ente medesimo derivante dalla commissione del reato, da cui possa riconoscersi colpa gestionale o organizzativa.

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Appalti e responsabilità exD.Lgs. n. 231/2001

Esempio: l’interesse e il vantaggio dell’impresa appaltatrice può consistere:

� Nel risparmio dei costi in materia di sicurezza per la mancata adozione della cautele e delle misure di prevenzione previste dalla legge

� nella necessità di accelerare i tempi di consegna al fine di evitare il pagamento di eventuali penali o per terminare in anticipo il lavoro ed iniziare così una commessa nuova.

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Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:

La sentenza afferma alcuni fondamentali principi:

- “il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa”;

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Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:

- l’impostazione del Modello Organizzativo non deve esaurirsi nella prevenzione degli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente e quindi solo nell’ambito della propria struttura organizzativa ed aziendale, ma deve estendersi anche ai dipendenti di altre società che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con la società stessa, svolgendo servizi nell’interesse della medesima.

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Best Practices

� Comunicazione e formazione

� Aspetti contrattuali legati al tema degli appalti

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Appalto e clausole contrattuali

� Tutela Ambientale e della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

� L’Appaltatore è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nonché da regole e regolamenti del Committente in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.

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Appalto e clausole contrattuali

� Ogni attività svolta presso il Committente deve essere opportunamente analizzata al fine di prevenire o ridurre a livello accettabile tutti i rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Il documento di valutazione dei rischi per le attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (attività edili o di ingegneria civile) è rappresentato dal Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento, così come i successivi eventuali aggiornamenti, deve essere consegnato al Committente prima dell’inizio dei lavori. In esso devono essere dettagliate le misure di prevenzione e protezione da adottare per minimizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve tenere in considerazione eventuali regole e misure comunicate dal Committente.

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Appalto e clausole contrattuali

� Nel caso di attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo I, l’Appaltatore dovrà trasmettere un Piano di Sicurezza con lo scopo di: 1) dettagliare in modo preciso le attività svolte; 2) identificare i pericoli specifici; 3) valutare tutti i rischi corrispondenti introdotti nel sito; 4) indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate per minimizzare i rischi; 5) identificare le misure di sicurezza adottate per gestire le situazioni di emergenza ipotizzabili, includendo ove applicabile le modalità prescelte per il recupero di personale infortunato in aree non facilmente raggiungibili (spazi confinati, lavori in quota, attività subacquee ecc.).

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Appalto e clausole contrattuali

� L’Appaltatore è obbligato ad ottemperare ai regolamenti del sito in cui deve operare, incluse le modalità di gestione delle emergenze di cui sia messo a conoscenza; le fonti principali di tali informazioni sono il Documento generale dei rischi da interferenza e dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i o in alternativa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il Sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS (per le parti applicabili, ove il sito risulti registrato), il Sistema di gestione della Sicurezza (ove presente). Ad essi si aggiungono il Codice Etico e la Responsible Procurement Policy del Gruppo E.ON che sono parte integrante del Contratto e che l’Appaltatore ha visionato e integralmente accettato. Ulteriori diverse regole specifiche da rispettare nell’espletamento dell’attività sono illustrate nel momento iniziale di “prima accoglienza”, organizzata dal Committente prima dell’inizio dei lavori.

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Appalto e clausole contrattuali

� Nei confronti del proprio personale, l’Appaltatore deve applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro, inoltre adempiere regolarmente agli oneri (previdenziali, assicurativi, assistenziali, ecc.) previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore. L’Appaltatore deve fornire al Committente, prima dell’ingresso nel sito, la lista nominativa, timbrata e firmata da un procuratore abilitato, del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, corredata della qualifica e delle posizioni assicurative di legge; deve fornire al Committente, qualora richiesto, copia della lettera di denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, copia dei versamenti effettuati, e quant’altro ritenuto necessario ai fini della verifica, da parte del Committente, degli obblighi di cui sopra.

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Appalto e clausole contrattuali

� L’Appaltatore deve fornire i nominativi di un proprio rappresentante e di un suo sostituto che devono essere alternativamente sempre presenti durante lo svolgimento di lavori, anche nell'eventualità di attività svolte dal personale del subappaltatore. Ad essi compete la gestione e la supervisione delle attività operative, compresa la verifica del rispetto delle regole di sicurezza da parte del personale operativo. Per tale motivo essi devono essere in possesso di idonea competenza tecnica ed essere in possesso di eventuali requisiti previsti dalla normativa vigente o da specifiche richieste da parte del Committente. A sua volta il Committente individuerà e comunicherà all’Appaltatore il nominativo di una persona di contatto che, tra gli altri, avrà il compito di supervisionare le attività con particolare riferimento al rispetto dei requisiti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

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Appalto e clausole contrattuali

� Qualora nell’avanzamento dei lavori l’Appaltatore riscontri eventuali situazioni fonte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l’ambiente, deve comunicarlo immediatamente al Committente; ciò resta valido anche in riferimento ad attività di altri appaltatori nel caso il rischio possa causare effetti sulle attività/servizi oggetto del Contratto.

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Appalto e clausole contrattuali

� In ogni caso, il Committente, qualora durante le attività di sopralluogo o di supervisione ravvisi situazioni di palese violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, ha facoltà di interrompere immediatamente le attività. Tali eventi possono costituire elementi idonei a legittimare una risoluzione di diritto del Contratto da parte del Committente.

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Appalto e clausole contrattuali

� Il Committente può richiedere l’allontanamento e la sostituzione del personale dell’Appaltatore (o suoi subappaltatori) per giustificato motivo, che dev’essere comunicato all’Appaltatore (in particolare, palesi violazioni di norme inerenti la tutela ambientale e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto dei requisiti di qualifica, la formazione e l’idoneità fisica del personale). L’Appaltatore s’impegna a effettuare tale sostituzione senza variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine lavori, costi aggiuntivi, ecc.).

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Appalto e clausole contrattuali

� L’Appaltatore s’impegna a risarcire il Committente in caso di danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolamenti vigenti attribuibili all’Appaltatore o ai propri subappaltatori.

� Nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di lavoratori stranieri, deve assicurare almeno che: 1) il Capo Cantiere ed il suo sostituto parlino correttamente la lingua italiana e siano in grado di comunicare con tutti gli altri dipendenti; 2) il Capo Cantiere o il suo sostituto siano sempre presenti durante lo svolgimento dei lavori; 3) tutti i lavoratori siano in grado di comprendere i messaggi di emergenza e siano in grado di comunicare un’emergenza (in italiano o in inglese) al responsabile dell’emergenza (ad esempio nel caso di infortunio al Capo cantiere o al suo sostituto).

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Cultura della prevenzione

� Le segnalazioni ed il sistema incentivante.

La partecipazione attiva di tutti i lavoratori e la consapevolezza dell’importanza del contributo di tutti per migliorare la prevenzione:

- Albero delle idee: tutti i lavoratori suggeriscono miglioramenti nel sistema di prevenzione e la migliore idea viene premiata. Questo permette un confronto ed un lavoro in team teso al continuo miglioramento.

- Green cross: il capolinea segna ogni giorno del mese gli infortuni, i piccoli infortuni (malori o medicazioni) o l’assenza di infortuni. Questo permette una comprensione immediata e semplice dell’andamento degli infortuni.

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Cultura della prevenzione

� Comunicazione, informazione e formazione.Scambio di esperienze e miglioramento del livello di attenzione attraverso semplici messaggi quotidiani:

- Percorsi comunicativi (cd safety walk) da parte di un gruppo di lavoratori per un coinvolgimento ed una sensibilizzazione diretta dei colleghi nella gestione della sicurezza

- Investimenti nella comunicazione attraverso poster, adesivi, totem, video realizzati direttamente dai lavoratori che riportano esempi e casi concreti che vengono associati a nomi e volti di colleghi, permettendo una maggiore incisività nella gestione della sicurezza.