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http://www.studioceruti.it Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) Ateco 3 settore Costruzioni, Estrazioni Minerali e Altre Industrie Estrattive [email protected] (invio possibile solo da possessori di posta certificata) [email protected] [email protected] (invio possibile da tutti) immagine satellitare zona cementeria di Sarche di Calavino (TN) RELAZIONE TECNICA (RELATIVA ALLA SICUREZZA IN CANTIERE) A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEL 28-05-2009 ALLA CEMENTERIA ITALCEMENTI DI SARCHE DI CALAVINO (TN) Paladina lì: 03-06-2009

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http://www.studioceruti.it

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili

RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) Ateco 3 settore Costruzioni, Estrazioni Minerali e Altre Industrie Estrattive

[email protected] (invio possibile solo da possessori di posta certificata) [email protected] [email protected] (invio possibile da tutti)

immagine satellitare zona cementeria di Sarche di Calavino (TN)

RELAZIONE TECNICA (RELATIVA ALLA SICUREZZA IN CANTIERE)

A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEL 28-05-2009 ALLA CEMENTERIA ITALCEMENTI DI SARCHE DI CALAVINO (TN)

Paladina lì: 03-06-2009

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Preg.mo Sig. XX ing. XX, committente Via e-mail a: XXX

Preg.mo Sig. Pelandi ing. Domenico, progettista c/o Sig. Isolabella ing. Paolo

Via e-mail a: XX

e p.c. a:

Sig. Isolabella ing. Paolo Via e-mail a: XX

Sig. Feder ing. Filippo Via e-mail a: XX

Sig. Capelli geom. Diego Via e-mail a: XX

Preg.mi sigg.ri tutti in epigrafe,

a seguito del sopralluogo eseguito in data 28-05-2009 a Sarche di Calavino presso la

cementeria Italcementi, accompagnato dal Direttore della stessa ing. XX XX e dall’ing. Filippo Feder, in relazione ai fiendi lavori di installazione di una nuova cabina elettrica con relativi

impianti elettrici interni e di collegamento, mi è gradito esplicitare al Committente e al

Progettista alcune considerazioni e suggerimenti, ovviamente non vincolanti, finalizzati

esclusivamente ad attirare una particolare attenzione sulla realizzazione, in sicurezza, di alcune

fasi di lavoro previste nell’opera. Mi è stato riferito che l’opera sarà autorizzata con Permesso di Costruire (PdC) e, la sua

realizzazione affidata a più imprese la cui singola presenza potrebbe anche non essere

contemporanea.

Nella sottostante planimetria viene evidenziata, attraverso uno schizzo, l’area interessata all’intervento con la relativa posizione della nuova cabina e del percorso delle tubazioni per

l’impianto elettrico da collegare alla cementeria.

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Schizzo planimetrico del progetto dell’intervento

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RISCHI ED INTERFERENZE RISCONTRATE DURANTE IL SOPRALLUOGO Qui sotto, evidenzio le interferenze certe che si sono potute verificare durante il

sopralluogo in corrispondenza delle aree interessate alla realizzazione dell’opera:

Schizzo della posizione dei rischi e delle interferenze

Legenda:

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A1, A2, A3: interferenze durante lo scavo e la posa delle nuove tubazioni. Sono presenti caditoie di raccolta acque

piovane collegate alle rispettive tubazioni in cemento ø 30 cm. attraversano in modo

ortogonale l’area interessata alla posa delle

nuove tubazioni.

La quota dell’estradosso delle tubazioni di

cemento in partenza si possono stimare in circa -40 cm. dal manto erboso.

La quota di sbocco non si è potuta verificare (il

rischio di caduta nel torrente Rimone era

elevato) se non stimandola in circa – 1,00 / -

1,50 dalla quota del terreno. Stante la posizione delle nuove tubazioni in

progetto, l’interferenza è ineliminabile e dovrà

essere tenuta in considerazione dal CSP.

A4: interferenza durante lo scavo e la posa delle nuove tubazioni. E’ presente una caditoia di raccolta acque

piovane collegata ad una tubazione in

cemento stimata in un ø 30 cm.

L’andamento parrebbe seguire l’indicazione

della freccia (ortogonale alla palazzina servizi operai) preseguendo sul terreno erboso di

fronte fino al torrente Rimone.

La quota di partenza dell’estradosso del tubo

di cemento è stimata in circa -50 cm. dalla

quota del piazzale. Non si è riusciti a verificare la pendenza e la

quota dove il tubo sfocia nel torrente (il rischio

di caduta in acqua era elevato).

Stante la posizione delle nuove tubazioni in progetto, l’interferenza è ineliminabile e dovrà

essere tenuta in considerazione dal CSP.

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B1, D, E: interferenze durante lo scavo e la posa delle nuove tubazioni. Seguendo l’andamento progettuale delle

nuove tubazioni, si evidenziano alcune

interferenze durante le fasi di lavoro rappresentate nel fotogramma di sinistra con

le lettere B1, D, E.

La lettera “B1” rappresenta l’accessorio di

riparo dei motoscooter.

La lettera “D” rappresenta l’albero di ciliegie le cui fronde si estendono per circa 3-4 ml. verso

l’area che divide il parcheggio dal torrente

Rimone.

La lettera “E” rappresenta il traliccio ENEL portante energia elettrica per 15.000 (o

30.000) kV.

Ipotesi “A”

L’andamento delle nuove tubazioni dovrà

essere mantenuto secondo l’indicazione

progettuale.

Il traliccio ENEL dovrà (ovviamente) rimanere.

La pianta di ciliegio non potrà essere sfrondata

e l’accessorio rimarrà in attività.

Le interferenze sopra riportate saranno ineliminabili.

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Le fasi di lavoro, nel tratto vicino al traliccio

ENEL non potrebbero essere realizzate con un

escavatore medio.

Lo spazio tra il traliccio e il parcheggio non consentirebbe alla macchina di transitare se

non posizionando un cingolo sul piazzale del

parcheggio.

Non riuscirebbe, comunque, ad effettuare

movimentazioni rotatorie per l’elevato rischio di urti accidentali contro il supporto

dell’elettrodotto.

Dovrebbe, quindi, essere utilizzato un

miniescavatore.

Nel tratto, invece, vicino al riparo motoscooter e l’albero di ciliegie, le fasi di lavoro

dovrebbero essere realizzate a mano.

Ipotesi “B”

L’andamento delle nuove tubazioni dovrà

essere mantenuto secondo l’indicazione

progettuale.

Il traliccio ENEL dovrà (ovviamente) rimanere.

La pianta di ciliegio potrà essere sfrondata e

l’accessorio rimarrà in attività.

Rimangono in piedi le considerazioni di cui

sopra con la differenza che le fasi di lavoro

(previo sfrondamento della pianta di ciliegio)

potrebbero essere realizzate utilizzando un

miniescavatore. Il rischio di urti accidentali contro il traliccio e

l’accessorio, pur riducendosi, rimarrebbe

comunque.

Ipotesi “C”

L’andamento delle nuove tubazioni potrebbe

essere modificato e portato sul lato vicino alle

piante di vite, sul lato verso il torrente Rimone.

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Il traliccio ENEL dovrà (ovviamente) rimanere.

La pianta di ciliegio non potrà essere sfrondata

e l’accessorio rimarrà in attività.

In questo caso, le fasi di lavoro potrebbero essere realizzate in modo più rapido e sicuro,

utilizzando un escavatore medio.

Rimarrebbe solamente un rischio,

notevolmente ridotto a termini accettabili, di

urto accidentale contro il solo traliccio ENEL. L’albero di ciliegie non verrebbe sfrondato e

non sorgerebbero rischi di urti accidentali

neppure contro l’accessorio.

“I”: interferenza viabilità esterna. L’interferenza è ineliminabile e dovrà essere

tenuta in considerazione dal CSP.

“H”: interferenza parcheggio interno. L’interferenza è eliminabile assegnando un

tratto di parcheggio al cantiere e dovrà essere

tenuta in considerazione dal CSP.

C: interferenze durante lo scavo e la posa delle nuove tubazioni.

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L’eventuale possibilità di spostamento dell’andamento delle nuove tubazioni, potrebbe (forse) evitare l’interferenza con la tubazione esistente dell’acquedotto per tutto il suo tratto nel terreno

fino all’inizio della passerella sul torrente Rimone.

L’andamento della tubazione dell’acquedotto risulterebbe, sicuramente, interferente con le fasi

di lavoro delle nuove tubazioni se dovesse rimanere, necessariamente, nel posto indicato in progetto.

L’interferenza dev’ essere, comunque, classificata ineliminabile e dovrà essere tenuta in

considerazione dal CSP.

F1, F2: rischio di caduta in acqua e di (eventuale) annegamento durante la posa delle nuove tubazioni.

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Il passaggio, nelle fasi di lavoro relative alla

posa delle nuove tubazioni, tra la terra e la

passerella (e viceversa) presentano il rischio di

caduta in acqua.

Se la portata del torrente, durante la realizzazione dell’opera, dovesse rimanere

come quella evidenziata nei fotogrammi e

direttamente riscontrata durante il sopralluogo,

bisognerebbe considerare anche il rischio di

annegamento vista la velocità di transito della massa d’acqua.

In attesa di possibili eventuali più favorevoli

indicazioni, i rischi sopra riportati sono

ineliminabili e dovranno essere, seriamente, tenuti in considerazione dal CSP.

N1, N2, N3, N4, N5, B2: interferenze sottoservizi e manufatto esistenti durante lo scavo e la posa delle nuove tubazioni.

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N1, N2

N3

N4

B3

Nell’area dove dovrebbero essere posizionate le nuove tubazioni, sono presenti numerosi

sottoservizi che comporterebbero una notevole attenzione agli operatori della realizzazione

della nuova opera. Nel caso non si potesse spostare la posizione delle nuove tubazioni, l’interferenza con i

sottoservizi, è ineliminabile e dovrà essere tenuta in considerazione dal CSP.

L’interferenza dovuta, invece, alla viabilità interna della cementeria, è ineliminabile e dovrà

essere tenuta in considerazione dal CSP salvo avere la possibilità di ridurla in modo importante

nel caso di spostamento dell’andamento delle nuove tubazioni. Per l’ipotesi di spostamento vedasi più avanti

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M: interferenza manufatto esistente durante lo scavo e la posa delle nuove tubazioni.

Nel caso in cui non si potesse prevedere un

possibile spostamento dell’andamento delle

nuove tubazioni, il tratto tra la fontana e il

muretto di cinta dovrà essere realizzato a mano.

L’interferenza risulterebbe, quindi,

ineliminabile e dovrà essere tenuta in

considerazione dal CSP salvo avere la

possibilità di ridurla in modo importante nel caso di spostamento dell’andamento delle

nuove tubazioni.

Per l’ipotesi di spostamento vedasi più avanti

L: interferenza manufatto esistente durante lo scavo e la posa delle nuove tubazioni.

Nel caso in cui non si potesse prevedere un possibile spostamento dell’andamento delle nuove

tubazioni, il tratto tra il manufatto e il muretto di cinta dovrà essere realizzato a mano.

Dovranno, però, essere tenute in considerazione le interferenze dovute ai sottoservizi transitanti

in quello spazio che non si sono potuti identificare. L’interferenza risulta ineliminabile e dovrà essere tenuta in considerazione dal CSP salvo avere

la possibilità di ridurla in modo importante nel caso di spostamento dell’andamento delle nuove

tubazioni.

Per l’ipotesi di spostamento vedasi più avanti

P: rischio elettrocuzione durante l’utilizzo di escavatore nello scavo e la posa delle

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nuove tubazioni.

Durante lo scavo a sezione obbligata,

abbisogna operare sotto i cavi nudi dell’alta

tensione posti a circa 6 ml. di altezza.

Il rischio di elettrocuzione è notevolmente elevato.

L’interferenza risulta ineliminabile e dovrà

essere tenuta, seriamente, in considerazione

dal CSP.

O1, O2: interferenza con la viabilità interna della cementeria nello scavo e la posa delle nuove tubazioni.

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L’interferenza con la viabilità interna risulta ineliminabile e dovrà essere tenuta in

considerazione dal CSP.

PROPOSTA di spostamento dell’andamento delle nuove tubazioni al fine di eliminare o ridurre a termini accettabili i rischi propri ed interferenziali delle fasi di lavoro con riduzione dei costi d’intervento

Al fine di raggiungere l’obbiettivo fissato sopra, se possibile, viene proposto al Progettista

dell’opera lo spostamento dell’andamento delle nuove tubazioni così come meglio evidenziate

nei sottostanti fotogrammi.

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Oltre la passerella, viene proposto l’andamento delle nuove tubazioni all’esterno del muretto di

recinzione su canaletta protetta fatta salva l’autorizzazione di Safety Hydro Dolomiti (ENEL del

Trentino)

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Se la proposta potesse trovare un accondiscimento progettuale, i rischi propri ed

interferenziali durante la realizzazione dell’opera sarebbero abbattuti in modo importante con

una diminuzione, altrettanto importante, dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Mi permetto far presente che anche il costo “naturale” dell’opera sarebbe interessato ad un cospicuo rilassamento con tempi di realizzazione sensibilmente ridotti.

Inviterei la Committenza (o il RL), prima di appaltare i lavori, ad attendere il Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) al fine di vedere esplicitati gli obbligatori Costi della

Sicurezza “diretti” ed “aggiuntivi” che non potranno essere soggetti a ribasso.

°°°°°°°°°°° Inoltre, ritengo di fare cosa gradita copiaincollando qua sotto l’obbligo della Committenza o

del Responsabile dei Lavori (RL) se nominato e, se a ciò delegato, della verifica Tecnico-

professionale delle imprese e degli eventuali Lavoratori Autonomi (LA) previsto dall’allegato

XVII del D. Lgs. 81/08 in presenza di PERMESSO DI COSTRUIRE.

ALLEGATO XVII: 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.

L’impresa dovrà, inoltre, presentare in congruo anticipo sull’inizio dei lavori:

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1) Piano Operativo di Sicurezza redatto in conformità all’allegato XV (qui sotto riportato) da

consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). ALLEGATO XV:

(a carico di ogni Datore di lavoro di Ditte/Imprese che hanno dipendenti)

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

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l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Nel caso di eventuale prevista presenza di Lavoratori Autonomi (LA) la committenza dovrà

verificare l’idoneità tecnico-professionale di ogni LA. Per verificarla dovrà farsi consegnare:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza con evidenziato l’oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti

dal D. Lgs. 81/08; e) documento di regolarità contributiva di cui al DM 24-10-2007 (D.U.R.C.)

Tutti gli obblighi della Committenza sono, comunque, riportati nell’art. 90 del D. Lgs. 81/08 che qui sotto si riportano integralmente:Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

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8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.

Queste le sanzioni a carico della Committenza e del RL (se nominato) in caso di violazioni e inosservanze al D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza nei Cantieri):

Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori (dr: se nominato) sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5; art. 90 comma 1 secondo periodo: Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

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art. 90 comma 3: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Art. 90 comma 4: Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Art. 90 comma 5: La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a); art. 90 comma 9: 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo; Art. 101 comma 1 primo periodo: Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c). Art. 90 comma 9 lett. c: c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Per qualsiasi chiarimento e/o delucidazioni, sono a completa disposizione

Lino E. Ceruti