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1 RELAZIONE - LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO La relazione esamina lo stato dell’arte della riforma delle Camere di Commercio proposta dall'articolo 9 del disegno di legge A.S. 1577 recante la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, evidenziandone le principali criticità a partire da una valutazione del costo-opportunità per la finanza pubblica e il sistema delle imprese. L’obiettivo è quello di operare razionalizzazioni profonde, accogliendo la riduzione del 50% del diritto annuale come un importante acceleratore del rinnovamento senza ridurre il sostegno all’economia sul territorio. 1. LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO OGGI L’articolo 28 della legge 114/2014 di conversione del decreto legge “Pubblica Amministrazione” n.90/2014 prevede che il diritto annuale da corrispondere alle Camere di Commercio a carico delle imprese sia ridotto del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017. Le modifiche al testo originale hanno introdotto una progressività del taglio rispetto alle previsioni iniziali di una riduzione del 50% dei contributi già dal 2015. Il diritto annuale, pari a 865 milioni di euro, costituiva nel 2012 il 68% dei proventi del sistema camerale, cui si sommano introiti per altri 430 milioni derivanti da altri diritti e trasferimenti (per un dettaglio del Conto economico aggregato delle Camere di Commercio si veda l’allegato 1). L’articolo in questione prevede inoltre che le tariffe e i proventi diversi dal diritto annuale (derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, dai proventi di natura patrimoniale, dai diritti di segreteria sull'attività certificativa e sull’iscrizione a elenchi, registri e albi nonché dai contributi volontari o lasciti) siano fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni. Dall’attuazione di tali provvedimenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’intervento sulle fonti di finanziamento implica la riorganizzazione articolata della struttura del sistema camerale e delle sue competenze e funzioni. La riduzione del diritto annuale del 50% a regime si traduce in una diminuzione delle entrate che, a parità di funzioni e di livelli occupazionali, mina la sostenibilità economica del sistema camerale. Ne possono inoltre derivare impatti negativi sulla finanza pubblica, vista l’inclusione degli enti camerali nel perimetro delle amministrazioni pubbliche Istat (per una quantificazione più estesa degli impatti sulle Camere di Commercio del taglio del diritto annuale si veda il BOX 1). A fronte di questi rischi, i risparmi per le imprese sono marginali. In media, il risparmio sul diritto annuale pro capite al netto dell’effetto fiscale è di circa 44 euro nel 2015 (3.7 euro al mese), 50 euro nel 2016 (4.2 euro al mese) e a regime circa 63 euro (5.25 euro al mese). Per le ditte individuali, che rappresentano il 54% delle imprese italiane, il risparmio effettivo sarà di circa 22

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RELAZIONE - LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La relazione esamina lo stato dell’arte della riforma delle Camere di Commercio proposta

dall'articolo 9 del disegno di legge A.S. 1577 recante la riorganizzazione delle Amministrazioni

pubbliche, evidenziandone le principali criticità a partire da una valutazione del costo-opportunità

per la finanza pubblica e il sistema delle imprese. L’obiettivo è quello di operare razionalizzazioni

profonde, accogliendo la riduzione del 50% del diritto annuale come un importante acceleratore

del rinnovamento senza ridurre il sostegno all’economia sul territorio.

1. LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO OGGI

L’articolo 28 della legge 114/2014 di conversione del decreto legge “Pubblica Amministrazione”

n.90/2014 prevede che il diritto annuale da corrispondere alle Camere di Commercio a carico delle

imprese sia ridotto del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017. Le modifiche al testo

originale hanno introdotto una progressività del taglio rispetto alle previsioni iniziali di una

riduzione del 50% dei contributi già dal 2015. Il diritto annuale, pari a 865 milioni di euro,

costituiva nel 2012 il 68% dei proventi del sistema camerale, cui si sommano introiti per altri 430

milioni derivanti da altri diritti e trasferimenti (per un dettaglio del Conto economico aggregato

delle Camere di Commercio si veda l’allegato 1). L’articolo in questione prevede inoltre che le

tariffe e i proventi diversi dal diritto annuale (derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione

di servizi, dai proventi di natura patrimoniale, dai diritti di segreteria sull'attività certificativa e

sull’iscrizione a elenchi, registri e albi nonché dai contributi volontari o lasciti) siano fissati sulla

base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli

studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso

l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma

associata delle funzioni. Dall’attuazione di tali provvedimenti non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’intervento sulle fonti di finanziamento implica la riorganizzazione articolata della struttura del

sistema camerale e delle sue competenze e funzioni.

La riduzione del diritto annuale del 50% a regime si traduce in una diminuzione delle entrate che,

a parità di funzioni e di livelli occupazionali, mina la sostenibilità economica del sistema

camerale. Ne possono inoltre derivare impatti negativi sulla finanza pubblica, vista l’inclusione

degli enti camerali nel perimetro delle amministrazioni pubbliche Istat (per una quantificazione

più estesa degli impatti sulle Camere di Commercio del taglio del diritto annuale si veda il BOX

1).

A fronte di questi rischi, i risparmi per le imprese sono marginali. In media, il risparmio sul diritto

annuale pro capite al netto dell’effetto fiscale è di circa 44 euro nel 2015 (3.7 euro al mese), 50

euro nel 2016 (4.2 euro al mese) e a regime circa 63 euro (5.25 euro al mese). Per le ditte

individuali, che rappresentano il 54% delle imprese italiane, il risparmio effettivo sarà di circa 22

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euro nel 2015 (meno di 2 euro al mese), 25 euro nel 2016 (circa 2 euro al mese) e 31 euro dal

2017 (ovvero 2.6 euro al mese).

BOX 1 – L’impatto dei tagli sul conto economico consolidato del sistema camerale

Nella “Verifica delle quantificazioni n. 123 del 15 luglio 2014, il Servizio Bilancio della Camera ha espresso la necessità che il Governo fornisse “dati ed elementi volti a suffragare l’assenza di riflessi onerosi per la finanza pubblica dovuti alla riduzione delle entrate del sistema camerale. In particolare, l’effettiva possibilità di compensare tali minori entrate attraverso riduzioni di spesa richiede la sussistenza di spese, di pari entità, riguardanti interventi non obbligatori o non vincolati, tali da poter essere ridotti o soppressi.” Nella nota del 16 luglio 2014, la Ragioneria dello Stato risponde che “sulla base dei bilanci 2012 il fabbisogno per gli oneri inderogabili di personale degli enti camerali è circa 400 milioni di euro, mentre il gettito complessivo del diritto annuale ammonta a circa 800 milioni di euro, cui si aggiungono le altre entrate delle Camere di Commercio, per un ammontare di circa 470 milioni”. Includendo anche gli oneri di funzionamento non scorporabili per strutture e impianti, la spesa inderogabile nel 2012 è pari a 873 milioni di euro. Rispetto ai 470 milioni di “altri diritti” rilevati dalla Ragioneria dello Stato, il bilancio camerale aggregato calcolato dall’Istat cifra in 430 milioni le entrate per i medesimi diritti. Ipotizzando gli effetti della riduzione del diritto annuale secondo i tre scaglioni previsti dal decreto, sarebbero 48 su 105 le Camere di Commercio con risultato di gestione negativo. Grafico 1 - Impatto dei tagli del diritto annuale sul conto economico consolidato del sistema camerale, in ipotesi di assetto attuale con 105 sedi territoriali, dati di bilancio 2012

Secondo la nota di lettura n. 64 del Servizio Bilancio del Senato, il conferimento della delega per la riforma del sistema camerale è suscettibile di attenuare i risparmi di spesa pubblica, dato che le minori entrate per gli enti camerali dovrebbero comunque coprire alcune spese "obbligatorie" per l'Amministrazione. Non è irragionevole ritenere che l'Amministrazione vigilante (MISE) possa essere chiamata a farsi carico del personale in "esubero" a fronte delle ridotte entrate delle Camere di Commercio.

Gli oneri per la finanza pubblica sono stimati da Unioncamere in 89 milioni per i circa 900 dipendenti assunti in regime di diritto pubblico in esubero nel 2017. Vanno poi aggiunti 56 milioni di oneri per i minori versamenti delle Camere di Commercio in forte disavanzo nonché 22

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PAGANTI IN MISURA FISSA

tipo di diritto pagatonumero di paganti

per categoria

quota %

per paganti

pagamento

medio annuo per

tipo di diritto

(sede+UL)

risparmio

medio annuo

nominale con

taglio 50%

risparmio

reale medio

annuo

media diritto

annuale

pagato per

categoria

% sul dir

annuale

raccolto

Ditte Individuali sezione speciale 2 424 351 58.1% 93 € 47 € 31 € 225 464 643 28.9Ditte Individuali sezione ordinaria 22 109 0.5% 200 € 100 € 67 € 4 421 800 0.6Sez spec. ex art. 16 DL96/2002 91 0.0% 229 € 115 € 77 € 20 839 0.0Sedi secondarie estere 285 0.1% 153 € 76 € 51 € 43 605 0.0Societa' semplice agricola 39 147 0.9% 110 € 55 € 37 € 4 306 170 0.6Societa' semplice 33 384 0.8% 200 € 100 € 67 € 6 676 800 0.9Soggetti REA 14 265 0.3% 48 € 24 € 16 € 684 720 0.1Totale A 2 533 632 60.8% 96 € 48 € 32 € 243 228 672 31.2

PAGANTI IN BASE AL FATTURATO

fascia di diritto pagatonumero paganti

per fascia

quota %

paganti

pagamento

medio annuo per

tipo di diritto

(sede+UL)

risparmio

medio annuo

nominale con

taglio 50%

risparmio

reale medio

annuo

media diritto

annuale

pagato per

categoria

% sul dir

annuale

raccolto

200 € 772 044 18.5% 213 € 106 € 72 € 164 445 372 21.1da 201 a 500€ 746 003 17.9% 273 € 136 € 92 € 203 658 819 26.1da 501 a 1.000€ 71 251 1.7% 670 € 335 € 226 € 47 738 170 6.1da 1.001 a 2.000€ 27 368 0.7% 1 390 € 695 € 468 € 38 041 520 4.9da 2.001 a 5.000€ 13 712 0.3% 2 963 € 1 481 € 998 € 40 628 656 5.2da 5.001 a 40.000€ (*) 2 918 0.1% 14 786 € 7 393 € 4 980 € 43 145 548 5.5Totale B 1 633 296 39.2% 329 € 164 € 111 € 537 354 384 68.9

Totale A+B 4 169 493 100% 187 € 94 € 63 € 779 695 191

fonte: Unioncamere*Lo 0.009% delle imprese paganti supera la soglia dei 40.000 euro in ragione dell’alto numero di unità locali collegate.

milioni di oneri previdenziali a carico del sistema camerale siciliano, per un totale di 167 milioni di euro.

BOX 2 – I contribuenti del diritto annuale Nel 2013 oltre il 60% delle imprese ha pagato il diritto annuale in cifra fissa, per un importo medio pari a 96 euro1. Nella classificazione delle paganti in base al fatturato, circa il 93% delle imprese si colloca nei primi due scaglioni, versando un importo medio sotto ai 280 euro. Pagano diritti maggiori ai 5.000 euro annui, per un importo medio di 14.786 euro, 2918 grandi imprese.

Tabella 1 – Pagamento dei diritti annuali in misura fissa e in base al fatturato

Nel grafico a margine sono elencate le quindici imprese top contribuenti, comprese nello 0.009% degli operatori nazionali che versa pagamenti superiori alla soglia ministeriale dei 40 mila euro in ragione dell’elevato numero di unità locali. L’esame dei pagamenti per categoria evidenzia come il gettito complessivo sia desunto primariamente dai versamenti dell’universo delle piccole e medie imprese. Per circa il 30% del suo ammontare, il diritto annuale è la somma dei pagamenti di due milioni e mezzo di ditte individuali che versano la tariffa fissa minima, e per il 47% dal milione e mezzo di imprese che pagano gli importi previsti per le prime due soglie di fatturato. La base

di contribuzione è altamente frammentata per importi contenuti, a fronte di un impatto molto risibile dei risparmi del pagamento del diritto sulle maggiori categorie contribuenti.

1 Si considerano sia le sedi d’impresa che le unità locali, nonché le eventuali maggiorazioni applicate da singole Camere di

Commercio secondo quanto previsto dall’art.18 della legge 580/93, fonte Unioncamere.

unità locali

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2. IL PROGETTO DI RIFORMA DEL GOVERNO

Nel quadro di criticità appena descritto, il progetto di riforma del Governo intende eliminare il diritto annuale, già dimezzato, mantenere gli attuali livelli occupazionali e svuotare di gran parte delle attuali funzioni il sistema camerale. L’articolo 9 del disegno di legge 1577 delega al Governo l’adozione, entro 12 mesi, di un disegno legislativo per la riforma delle Camere di Commercio che rispetti i seguenti punti direttivi:

a) eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con accorpamento in base al n° di imprese e

territorio c) riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando gli ambiti di attività in cui non ci sia una

duplicazione con i servizi provvisti da altre amministrazioni pubbliche e limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali (nonché circoscrivendo nel tempo quelle gestibili da terzi)

d) trasferimento al MISE delle competenze relative al Registro delle Imprese e) riduzione del numero di componenti di consigli e giunte, nonché delle unioni regionali e

delle aziende speciali; riordino disciplina dei compensi e gratuità degli incarichi diversi dai revisori dei conti

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali

L’obiettivo di razionalizzare la struttura camerale va accolto. La riduzione del diritto annuale (non la sua completa eliminazione) può costituire una sfida positiva. E tuttavia, i criteri alle lettere c), d) e f) suscitano perplessità, perché porterebbero alla scomparsa de facto del sistema camerale per asfissia finanziaria senza che un tale obiettivo sia stato posto e discusso nel Paese e in Parlamento. Particolarmente controverso pare il trasferimento del Registro delle Imprese al MISE, che di fatto espropria le Camere di Commercio di un’attività efficiente e utile sia al sistema economico, sia alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria, per trasferirla a un soggetto privo delle risorse e delle competenze necessarie. D’altra parte, ridurre sic et simpliciter le funzioni delle Camere di Commercio, anziché rivederle e migliorarle in relazione all’economia che cambia, indebolisce i servizi a favore delle imprese, e dunque diminuisce uno dei fattori della loro competitività.

3. UN NUOVO PROGETTO DI RIFORMA Un progetto di riforma più aderente alla domanda reale che viene dall’industria, dal Commercio, dal turismo e dall’agricoltura non può avere altro obiettivo che quello di modernizzare radicalmente il sistema camerale attraverso tre azioni: a) eliminare sprechi e sovrastrutture del passato; b) valorizzare il patrimonio avendo per riferimento l'interesse generale; c) fare spazio a nuovi servizi a valore aggiunto più adatti ai tempi nuovi. In questo quadro, la salvaguardia e il rinnovamento degli organici camerali diventa una necessità e non una mera concessione solidaristica a una categoria di lavoratori.

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1) Le fonti di finanziamento (lettera a) co.1 art.9, ddl 1577)

Pur confermando la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, così come previsto dal

comma 1 art. 28 della legge 114/2014, l’emendamento alla lettera a) comma 1 dell’articolo 9 del

disegno di legge 1577 propone l’introduzione di un vincolo di pareggio di bilancio per ogni

Camera di Commercio. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria e la salvaguardia

sostanziale dei livelli occupazionali, si prevede la possibilità per gli enti camerali di richiedere

contributi aggiuntivi per la fornitura di nuovi servizi a domanda individuale, collettiva o

consortile. La proposta segue la best practice tedesca dei Sonderbeiträge (commi 5-7-8 art.3 della

Legge sul regolamento provvisorio del diritto delle Camere di Commercio tedesche, come

modificata dall'art. 17 della Legge del 25 luglio 2013).

Questi nuovi vincoli di bilancio costituiscono un potente incentivo a valorizzare il patrimonio

delle Camere di Commercio e le loro capacità “imprenditoriali”.

Nonostante il tentativo di bilanciare nuove fonti di reddito e spese fisse “inderogabili”, il processo

di ristrutturazione del sistema camerale non è esente da rischi sul fronte degli investimenti e su

quello della formazione permanente e della riqualificazione del personale funzionali ai nuovi

servizi, personale al quale potrà, se del caso, essere applicato il meccanismo di mobilità

obbligatoria o volontaria, di cui all'articolo 4 della legge di conversione 114/2014 del decreto legge

90/2014 “Pubblica Amministrazione”.

2) Articolazione territoriale delle Camere di Commercio (lettera b) co.1 art.9, ddl 1577)

Il sistema camerale si compone di 105 organismi territoriali, il cui coordinamento a livello nazionale e sovranazionale con le 76 camere italiane all’estero e le 35 camere italo-estere è garantito, rispettivamente, da Unioncamere e Assocamerestero. Le strutture specializzate annesse al sistema, tra le quali le camere arbitrali, le borse merci e immobiliari e le sale di contrattazione, nonché gli organismi per la gestione delle infrastrutture locali, sono a volte configurate in modo integrato all’interno delle Aziende Speciali, oggi 131.

Sempre al fine di garantire la credibilità del quadro finanziario, la riforma del sistema camerale

deve razionalizzarne l’articolazione territoriale. L’emendamento alla lettera b) comma 1

dell’articolo 9 fornisce indicazioni più precise rispetto al testo del governo sui criteri di

accorpamento. Esso vincola l’esistenza di una Camera di Commercio a una soglia minima di

soggetti utilizzatori, pari a 80 mila tra imprese e unità locali, che consentono la riduzione del

numero degli enti camerali da 105 a non più di 60, coerentemente alla proposta di autoriforma

del sistema stesso. Il criterio dimensionale si accompagna a valutazioni di sostenibilità geo-

economica che ammettono alcune esclusioni al rispetto della soglia imposta, ove le aggregazioni

delle circoscrizioni territoriali esistenti riferiscano a regioni autonome o prevedano uno

scavalcamento dei confini regionali. In particolare dovrebbe essere rispettato il requisito minimo di

almeno un ente camerale per Regione. Il risultato degli accorpamenti nella nuova configurazione

del sistema camerale è presentato nell’Allegato 2 della presente relazione.

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Ad oggi numerose Unioni regionali delle Camere di Commercio hanno adottato alcuni indirizzi per definire gli accorpamenti, mentre i consigli camerali di alcune Camere (quali quelle di Venezia e Rovigo) hanno approvato le primi deliberazioni di avvio dell’iter.

3) La revisione delle competenze (lettera c) e d) co.1 art.9, ddl 1577)

Le competenze assegnate al sistema camerale dall’articolo 2 della legge 580/1993 sono riassunte per macro-categorie all’interno dei seguenti punti: 1. tenuta del Registro delle imprese e degli albi, ruoli ed elenchi professionali per lo svolgimento

di attività economiche (raccomandatari marittimi, impiantisti, autoriparatori); tenuta del Registro informatico dei protesti e dell’Albo Gestori Ambientali; competenze per il rilascio e il rinnovo dei dispositivi di firma digitale e il rilascio delle carte tachigrafiche; funzioni del SUAP (Sportello unico per le attività produttive), da esercitare su delega da parte dei Comuni

2. funzioni di tutela, vigilanza e regolazione del mercato per garantire il corretto funzionamento degli scambi tra imprese e dei rapporti tra imprese e consumatori attraverso:

a. servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato amministrato per la risoluzione delle

controversie tra imprese e tra imprese e consumatori b. servizi in materia di metrologia legale c. gestione delle Borse Merci e delle commissioni nazionali per la trasparenza e la rilevazione

dei prezzi d. rilascio dei certificati d’origine, dei visti e diverse attestazioni di cui le imprese necessitano

per le attività di Commercio con l'estero e. funzioni di vigilanza e ispezione per la tutela del made in Italy e in materia di sicurezza e

conformità dei prodotti f. funzioni di predisposizione di contratti-tipo e la verifica delle clausole vessatorie g. registrazione e tutela sui mercati esteri dei marchi di impresa e di qualità. 3. Ulteriori competenze riguardano la materia ambientale – dalla ricezione del MUD (Modello

Unico di Dichiarazione ambientale) alla tenuta dei Registri nazionali dei produttori di RAEE, di Gas Fluorurati e di pile e accumulatori – e la proprietà industriale, con riferimento alla ricezione delle domande di registrazione per marchi di impresa nazionali e internazionali e delle richieste di brevetto Le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere funzioni e compiti per la promozione degli interessi delle imprese e della competitività delle economie locali, con attività di: a. informazione, affiancamento, supporto e tutoraggio in materia di internazionalizzazione b. accesso al credito (oltre 70 milioni di euro annuali destinati ai Consorzi fidi in linea con

quanto previsto dalla Legge di Stabilità) c. qualificazione delle filiere e tutela made in Italy d. formazione e sostegno alla nuova imprenditorialità e. sostegno all’infrastrutturazione dei territori, al turismo e alla cultura; f. sostegno all’innovazione e al trasferimento tecnologico g. servizi di informazione economica.

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BOX 3 – L’impiego del diritto annuale per funzioni

L’analisi dell’impiego del diritto annuale nelle attività del sistema camerale vede la destinazione del 43% del suo ammontare alle funzioni obbligate, per una copertura complessiva del 46% dei costi ad esse correlati.

tab.1 - Costi delle Camere di Commercio e organi collegati per fonti di finanziamento – dati 2012

Un taglio del 50% del diritto annuale permetterebbe, ceteris paribus, di coprire unicamente le funzioni obbligate. Da specificarsi, a integrazione delle informazioni provviste in tabella, come tra le funzioni non attribuite per legge, il 74% degli oltre 570 milioni destinati all’attività promozionale sia devoluto in interventi economici diretti al sostegno alle imprese.

L’emendamento alla lettera c) comma 1 dell’articolo 9 ravvisa la necessità di razionalizzare le

competenze previste per legge, limitando l’ambito di operatività delle Camere di Commercio e

definendo le aree in cui esse sono titolari della promozione delle economie locali senza

duplicazione con altre amministrazioni pubbliche, ove per duplicazione si intende una

sovrapposizione e non un’articolazione territoriale del servizio offerto. Per quanto riferisce

euro costi totali dir itto annuale % altre fonti

FUNZIONI AMMINISTRATIVE (attribuite per legge o delegate da Stato e Regioni)

Registro imprese, REA, Albi 361 360 189 112 483 048 31.1 248 877 141

albo gestori ambientali 15 151 856 15 151 856

costo per il registro informatico dei protesti 18 523 779 17 379 562 1 144 217

gestione SUAP camerale 7 501 836 7 501 836 100.0

carte tachigrafe e firma digitale 35 177 096 27 871 082 79.2 7 306 014

certificati commercio estero 29 475 887 19 321 387 65.5 10 154 500

TOTALE FUNZIONI AMMINISTRATIVE 467 190 643 184 556 915 39.5 282 633 728

REGOLAZIONE DEL MERCATO

metrologia legale 42 965 850 33 229 052 77.3 9 736 798

borsa merci e prezzi 17 125 938 15 934 736 93.0 1 191 202

mediazione - arbitrato 36 329 970 33 934 548 93.4 2 395 422

regolamentazione del mercato 48 437 976 38 929 029 80.4 9 508 947

registrazione marchi/brevetti 20 065 032 17 201 679 85.7 2 863 353

sanzioni amministrative 22 989 497 20 781 428 90.4 2 208 069

TOTALE FUNZIONI REGOLAZIONE 187 914 263 160 010 472 85.2 27 903 791

TOTALE SPESA FUNZIONI DEFINITE PER LEGGE 655 104 906 344 567 387 52.6 310 537 519

INFORMAZIONE E FORMAZIONE patr imonio

imprenditorialità/competitività 53 708 912 34 549 867 64.3 12 852 963 6 306 082

orientamento/ scuola lavoro 19 623 389 14 899 484 75.9 2 419 879 2 304 025

formazione profess/manageriale 52 021 827 41 359 413 79.5 4 554 417 6 107 998

osservatorio eco locali/SISTAN 67 411 167 54 473 758 80.8 5 022 515 7 914 894

TOTALE FUNZIONI DI INFORMAZIONE 192 765 295 145 282 522 75.4 24 849 774 22 632 999

FUNZIONI E COMPITI PROMOZIONALI

costi per il sostegno dei confidi 112 045 662 82 439 364 73.6 16 450 769 13 155 529

costi per l'internazionalizzazione 125 873 479 73 052 005 58.0 38 042 391 14 779 083

costi per la promozione del territorio 275 788 024 157 317 523 57.0 86 089 620 32 380 881

costi per il sostegno all'innovazione 63 163 855 36 311 631 57.5 19 436 016 7 416 208

TOTALE FUNZIONI PROMOZIONALI 576 871 020 349 120 523 60.5 160 018 796 67 731 701

TOTALE PER FUNZIONI 1 424 741 221 838 970 432 58.9 495 406 089 90 364 700

fonte Unioncamere 2014

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l’internazionalizzazione, si suggerisce un potenziamento delle sinergie strategiche con gli enti

preposti (ICE, Agenzia delle Dogane, Ministero dello Sviluppo Economico). In virtù del suo

radicamento sul territorio si caldeggia l’assegnazione al sistema camerale di ruolo di ente

privilegiato per la gestione della politica industriale dei distretti.

L’emendamento in questione non solo mantiene, ma valorizza la competenza delle Camere di

Commercio nella tenuta del Registro delle Imprese.

Il Registro Imprese rappresenta oggi una best practice internazionale, segnalata dalla Commissione europea come “uno dei migliori Point of Single Contact” nel continente. Il suo trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico indicato alla lettera d) comma 1 art.9 presenta criticità in riferimento al principio di sussidiarietà nell’art.118 Costituzione, che subordina lo spostamento di una competenza da un’entità funzionalmente più vicina ad una più lontana al sussistere di inadeguatezza della prima in termini di efficienza ed economicità. Nella fattispecie, questa ipotesi non sembra sussistere alla luce delle seguenti considerazioni:

a) PROFESSIONALITA’: la qualità del Registro Imprese è legata alle risorse del sistema camerale sia a livello infrastrutturale che di qualificazione del personale; senza il know how maturato è complesso garantire l’affidabilità, oggi consolidata, dell’informativa raccolta

b) TERRITORIALITA’: grazie alla struttura a rete, il sistema camerale è in condizione di coniugare

la territorialità del servizio con la sua omogeneità funzionale. La gestione a livello locale non solo rende più agevole la raccolta dell’informativa, ma l’erogazione del servizio a livello periferico è coerente all’articolazione territoriale della vigilanza giudiziaria

Oltre a generare possibili inefficienze, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di Commercio al Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare nuovi oneri aggiuntivi alle casse statali. Il riferimento della lettera d) comma 1 dell’art. 9 all’“avvalimento delle amministrazioni competenti a livello territoriale con soluzioni di sostenibilità finanziaria del sistema complessivo” sembra apportare conferme in questo senso. Il tema della riorganizzazione funzionale delle Camere di Commercio si intreccia in modo diretto

con l’individuazione di nuove fonti di finanziamento per i servizi aggiuntivi.

In un’ottica di valorizzazione delle competenze legate alla tenuta del Registro delle Imprese, si

propone una revisione delle tariffe per l’accesso all’informativa e la possibilità di modularle in

relazione a diversi livelli di valore aggiunto offerto. Di fatto si restituisce alle Camere di Commercio

la possibilità di appropriarsi delle rendite correlate a una prima elaborazione delle informazioni di

bilancio raccolte, in passato scorporate dal sistema camerale al soggetto privato CERVED per

decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

A questo avviso, si propone una valorizzazione in senso commerciale del sistema Revisual,

piattaforma di interazione tra le diverse banche dati delle Camere di Commercio. Nell’ottica di

incrementare la trasparenza complessiva, si consiglia di assegnare al sistema camerale il compito

di creare una convergenza di Revisual con altre banche dati della Pubblica Amministrazione (quali

quelle gestite dal SOSE e dall’Agenzia delle Entrate), allo scopo di creare un sistema di eccellenza

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informativa per la Pubblica Amministrazione, fruibile dietro pagamento anche da soggetti privati

terzi.

L’emendamento alla lettera c) attribuisce al sistema camerale due nuove funzioni a utilizzo

individuale, ovvero lo sportello unico per l’impresa e la certificazione dell’apprendistato.

Per quanto concerne la prima funzione, si prevede che nell’ambito dei propri compiti di

affiancamento alle imprese e all’occupazione, presso ogni Camera di Commercio siano istituiti

“Sportelli per la nascita e la crescita delle imprese”, che realizzano, anche in via telematica, servizi

di informazione, orientamento, formazione e assistenza tecnica nella fase di progettazione e

consolidamento delle attività di impresa e per favorire l’accesso al credito delle PMI. Il modello è

quello di agenzia unica amministrativa tedesca che consente alle Camere di Commercio di

estendere i propri servizi anche alla platea dei non associati (commi 3bis - 3ter art. 1 della Legge

sul regolamento provvisorio del diritto delle Camere di Commercio tedesche, come modificata

dall'art. 17 della Legge del 25 luglio 2013).

Per quanto concerne l’attività di certificazione dell’apprendistato, il sistema camerale garantisce il

raccordo del sistema scolastico e formativo con il sistema imprenditoriale, supportando le imprese

e le istituzioni formative nella progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e rilasciando la

certificazione delle competenze acquisite nell’ambito di tali percorsi.

4) Riforma della governance (lettera e) co.1 art. 9 ddl n.1577) Gli organi delle Camere di Commercio sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. Il numero dei consiglieri varia in base al numero degli iscritti: sino a 40.000 imprese i consiglieri sono 20, da 40.001 a 80.000 sono 25, oltre 80.000 imprese 30. I consiglieri sono ripartiti dallo statuto camerale in rappresentanza dei settori economici di interesse per l'economia della circoscrizione territoriale in cui opera l’ente. E’ assicurata inoltre una rappresentanza delle società cooperative, e per i settori dell'industria, Commercio e agricoltura è garantita una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. Il numero dei consiglieri dei tre settori succitati deve essere pari almeno alla metà dei componenti del Consiglio. Fanno parte del Consiglio anche un rappresentante delle organizzazioni sindacali, uno delle associazioni dei consumatori e uno dei professionisti. I criteri per la ripartizione dei consiglieri sono stati definiti con il DM n. 155/2011, sulla base di 4 parametri, a cui è attribuito un peso del 25% ciascuno: il numero, l'indice di occupazione, il valore aggiunto e l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese (oltre che quelle dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti) appartenenti ai settori individuati dalla legge, in rapporto proporzionale alla rappresentatività sui territori sulla base dei 4 indicatori menzionati. I criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta sono definiti dal DM 156/2011. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale. I consigli possono prevedere nello statuto disposizioni per l’elezione diretta dei componenti. A tale proposito, il Ministro dello sviluppo economico può stabilire con decreto le modalità di elezione, prevedendo in particolare l'espressione del voto per corrispondenza, l'attribuzione del voto plurimo, la ripartizione proporzionale per liste e settori.

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Mentre le disposizioni governative prevedono che tutti gli incarichi diversi da quelli di revisione

contabile siano gratuiti, l’emendamento alla lettera e) comma 1 dell’art. 9 limita questa

condizione alla sola carica di Consigliere. Si conferma la remunerazione dei membri della Giunta,

in quanto vincolati a compiti anche di natura esecutiva, del Presidente, alla luce delle

responsabilità di cui è investito, e del Collegio dei Revisori, a garanzia dell’autonomia del suo

operato. Si assegna al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di definire un limite al

trattamento economico dei suddetti organi, secondo criteri che tengano conto della dimensione

dell’ente camerale in relazione al numero imprese iscritte. La gratuità dell’incarico non rende

necessaria una riduzione numerica dei consiglieri, tutelando così il rapporto con le categorie

associate.

La previsione generale di incentivo all'auto governo e all'impegno diretto dei singoli associati

alle attività dell’ente camerale apre spazio a una molteplicità di soluzioni attuative. Tra queste,

si suggerisce la possibilità di presentare, oltre alle liste ufficiali delle associazioni, altre liste di

iniziativa di associati, fermo restando un meccanismo di voto che tenga conto del peso delle

diverse categorie nel territorio.

5) Il patrimonio (lettera g) e h) co.1 art. 9 ddl n.1577)

La modernizzazione e il

miglioramento dell'efficienza del

sistema camerale interessano

anche il patrimonio delle Camere

di Commercio.

Secondo il bilancio aggregato delle

Camere di Commercio pubblicato

dall’Istat, il valore degli immobili di

proprietà delle Camere di

Commercio ammontava nel 2012 a

882 milioni di euro, di cui oltre 250

solo in Lombardia e Veneto.

Alla lettera g) del comma 1 art. 9 l’emendamento prevede il conferimento di tutte le attività

immobiliari detenute dalle Camere di Commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota

dalle camere conferenti per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali, incluse forme di

finanziamento al capitale di rischio. La gestione del fondo è attributa a un soggetto specializzato

partecipato dalle Camere di Commercio stesse. L’assemblea delle Camere di Commercio fissa gli

indirizzi per la gestione del suddetto Fondo.

A dicembre 2012, le Camere di Commercio detenevano 990 partecipazioni, per un valore di carico

di oltre 730 milioni di euro. L’87% di tale somma (640 milioni di euro) risultava investita nel settore

delle infrastrutture (autostrade, porti, aeroporti). Il resto si distribuisce principalmente nei settori

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dei trasporti, reti energetiche e ambientali, in fiere e spazi espositivi, centri commerciali e mercati

agroalimentari. Le altre partecipazioni, infine, hanno per oggetto la promozione e nello sviluppo

locale (43 milioni di euro), il credito (16 milioni di euro, ma senza i Confidi) e le attività di

assistenza e diffusione dell’innovazione tecnologica (14 milioni di euro).

L’emendamento tratta alla

lettera h) del comma 1 art.9

il tema delle partecipazioni

delle Camere di Commercio,

definendo il perimetro delle

partecipazioni strumentali e

prevedendo il conferimento

di tutte le altre

partecipazioni a un Fondo

costituito e gestito dalla

Cassa Depositi e Prestiti e

sottoscritto pro quota dalle camere di Commercio conferenti.

Le partecipazioni delle Camere di Commercio, spesso singolarmente poco significative in termini

percentuali, assumono peso più rilevante se aggregate nelle diverse società. Il conferimento al

Fondo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti permette una gestione centralizzata che ne accresca a

un tempo il valore di mercato e l'utilità per il Paese.

In passato, la capacità di investimento del sistema camerale ha spesso superato quella degli enti

locali negli interventi nei territori. La rigorosa gestione delle partecipazioni non strumentali non

intende cancellare questa leva di sviluppo, ma impedire che si cristallizzi in mere posizioni di

potere locale prevedendo una way out on qualche modo obbligatoria. Le Camere di Commercio

potranno dunque attivare partecipazioni anche non strumentali a patto che queste siano

detenute per una durata massima di 10 anni. Non solo, ma l'emendamento assegna al Ministero

dello sviluppo economico un compito di vigilanza preventiva sulle acquisizioni di nuove

partecipazioni.

6) Auditing (lettera i) co.1 art. 9 ddl n.1577)

L’emendamento introduce alla lettera i) del comma 1 art. 9 un sistema di monitoraggio delle

performance delle Camere di Commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi

servizi e all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori.

La Società degli Studi di Settore, in relazione all’attività di raccolta dell’informativa sugli enti locali

che includerà dal 2015 anche il monitoraggio delle Camere di Commercio, potrà svolgere in forma

unitaria l’attività di auditing sugli enti camerali. Questa soluzione consente di snellire le procedure

e ridurre i costi correlati all’attuale meccanismo di controllo su tre livelli da parte dell’Autorità

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Regionale, dell’IGF e del Ministero dell’Economia, riportando il sistema camerale italiano su un

livello più simile a quello tedesco, dotato di un ente di controllo dedicato

(Rechnungsprüfungsstelle).

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ALLEGATO 1 – Conto economico aggregato delle Camere di Commercio, dati 2012

Nota: i diritti annuali sono iscritti tra i proventi in bilancio al valore figurativo. Il gettito derivante da diritto

annuale è dato dalla sottrazione del valore iscritto tra i proventi e la svalutazione crediti che raccoglie i

diritti non pagati (dati 2012, fonte Istat).

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RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE CCIAA

CCIAA RegionePersonale

ind. 2013sedi

Imprese e

UL

VA 2012 -

mln euro

Popolazione

2013

Superficie

(Kmq)Delibera

Aosta Valle d'Aosta 27 1 17 207 3 829 128 591 3 261 Non necessaria

Torino Piemonte 315 5 276 754 60 385 2 297 917 6 827 15/07/2014

Cuneo - Asti - Alessandria 219 7 169 828 30 698 1 246 349 11 964 15/07/2014

Vercelli - Novara - Biella - Verbania 158 7 99 611 20 280 892 532 6 596 15/07/2014

Bolzano Trentino AA 119 5 67 773 17 544 515 714 7 398 Nessuna modifica

Trento 122 2 62 978 14 686 536 237 6 207 Nessuna modifica

Gorizia - Trieste Friuli 88 5 35 351 10 882 376 776 680 da attendere

Pordenone - Udine 128 4 96 570 21 730 852 587 7 183 da attendere

Verona Veneto 120 4 114 633 25 033 921 717 3 096 definito 5 CCIAA

Vicenza 125 7 99 535 23 917 869 813 2 723 definito 5 CCIAA

Padova 116 5 119 124 26 479 936 233 2 144 definito 5 CCIAA

Venezia - Rovigo 159 5 132 261 28 103 1 101 903 4 292 31/07/2014

Belluno - Treviso 159 3 129 003 28 707 1 097 152 6 152 definito 5 CCIAA

Milano Lombardia 364 3 423 716 131 761 3 176 180 1 576 da attendere

Monza e Brianza 68 3 89 236 22 971 862 684 405 da attendere

Bergamo 111 3 117 971 28 075 1 107 441 2 746 da attendere

Brescia 160 3 147 671 32 479 1 262 295 4 786 da attendere

Varese - Como - Sondrio - Lecco 223 10 202 940 48 500 2 010 101 6 487 da attendere

Pavia - Lodi - Cremona - Mantova 216 6 168 992 35 685 1 554 696 7 864 da attendere

Genova Liguria 125 3 107 864 22 005 868 046 1 834 22/07/2014

La Spezia - Imperia - Savona 134 7 97 233 17 080 723 893 3 582 22/07/2014

Massa Carrara - Lucca Toscana 122 6 79 289 14 484 594 925 2 928 da attendere

Pistoia - Prato - Firenze 279 6 213 991 41 529 1 552 285 4 844 da attendere

Livorno - Pisa 122 4 92 188 18 995 760 725 3 658 da attendere

Grosseto - Siena - Arezzo 147 6 118 627 19 853 842 576 11 557 da attendere

Roma Lazio 408 4 534 562 124 005 4 321 244 11 869 14/07/2014

Viterbo - Rieti - Latina - Frosinone 201 9 185 595 28 988 1 549 207 5 363 14/07/2014

Bologna Emilia_ Rom 187 4 118 265 33 173 1 001 170 3 702 02/07/2014

Ferrara - Ravenna - Forlì-Cesena - Rimini 281 8 194 417 39 186 1 478 349 7 409 02/07/2014

Parma - Piacenza 129 3 93 464 19 474 731 659 6 033 02/07/2014

Reggio Emilia - Modena 163 8 156 280 34 632 1 235 176 4 979 02/07/2014

Pesaro Urbino - Ancona Marche 146 6 106 324 21 171 843 660 4 860 da attendere

Macerata - Fermo - Ascoli 102 5 102 641 14 776 709 478 4 870 da attendere

Pescara - Chieti Abruzzo 109 2 96 023 14 528 716 135 3 830 18/07/2014

Teramo - L' Aquila 95 6 80 367 12 156 617 804 7 002 18/07/2014

Campobasso - Isernia Molise 63 2 41 245 5 703 314 725 4 461 20/05/2014

Perugia - Terni Umbria 112 7 112 769 18 981 896 742 8 464 21/07/2014

Potenza - Matera Basilicata 75 3 70 979 9 424 578 391 10 073 31/07/2014

Napoli Campania 91 3 314 726 45 080 3 127 390 1 179 21/07/2014

Caserta 63 2 103 924 11 235 923 113 2 651 21/07/2014

Salerno 85 5 140 095 16 889 1 105 485 4 954 21/07/2014

Benevento - Avellino 68 2 90 570 10 666 713 977 4 887 21/07/2014

Bari - Taranto Puglia 191 6 230 484 35 839 2 205 041 7 647 22/07/2014

Foggia 68 1 81 479 8 831 676 317 7 233 22/07/2014

Lecce - Brindisi 102 3 126 089 17 423 1 208 908 4 660 22/07/2014

Reggio Calabria Calabria 49 1 57 938 7 643 559 759 3 210 definito 3 CCIAA

Cosenza 63 2 75 200 10 112 719 345 6 710 definito 3 CCIAA

Vibo Valentia - Catanzaro - Crotone 82 4 73 354 11 409 701 429 5 302 definito 3 CCIAA

Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta Sicilia 210 10 238 705 34 648 2 435 310 12 670 definito 3 CCIAA

Catania - Messina - Enna - Ragusa - Siracusa 216 5 284 714 39 333 2 659 627 13 163 definito 3 CCIAA

Cagliari - Oristano Sardegna 101 6 100 428 16 043 921 195 9 527 da attendere

Sassari - Nuoro 66 4 99 081 13 220 742 664 14 573 da attendere

TOTALE 52 7 452 241 7 190 063 1 400 259 60 782 668 302 073

Metropolitane da sole

Metropolitane aggegate con altre Camere di Commercio

ALLEGATO 2 – La riorganizzazione territoriale delle Camere di Commercio