Relazione inaugurale Corte di Cassazione di Roma 1971...Consiglieri Riccardo Nucci, Fernando...
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UGO GUARNERA
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione
RELAZIONE PER VINAUGURAZIONE DELVANNO
GIUDIZIARIO 1971
Tip. L. MORARA - Roma, Via Vodice, Cl
Consentite Signor Primo Presidente, signori Colleghi che io, anche a nome vostro e della Magistratura tutta, porga anzitutto il saluto ed il ringraziamento al Presidente della Repubblica, che ci onora della Sua presenza.
Il ringraziamento non solo per il Suo intervento a. questa nostra cerimonia, ma per la preziosa continuità della Sua presenza, come Presidente del nostro Consiglio superiore, garante della nostra Costituzione e delle fondamenta del nostro vivere civile e più d'una volta sollecitatore delle più sane e pure e consapevoli nostre energie al servizio della nostra funzione pacificatrice.
Lasciate ancora che siano a nome vostro e della Magistratura il saluto ed il ringraziamento che io porgo al Cardinale Vicario di Sua Santità, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio, al Pre· sidente della Corte Costituzionale, al Ministro di Grazia e Giustizia e agli altri membri del Governo, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, ai Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, all'Avvocato Generale dello Stato, ai rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine Forense di Roma, ed alle autorità tutV~, civili, militari e religiose qui convenute, che con la loro presenza testimoniano della utile concretezza di questa
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cerimonia, che trae la sua validità non dalle forme solenni e dalle vesti che indossiamo, ma dall'antica tradi· zione democratica e dal fine democratico cui essa è destinata, che la dittatura volle cancellare invano, e contro cui vane si infrangono le offensive querele e le proteste prive di contenuto e di dignità.
Anche a nome vostro il saluto e il particolare ringraziamento al Sindaco di Roma che ci ospita, in questa sede della quale non può pensarsi altra più degna per trattare dei problemi della giustizia, del diritto che vi corrisponde, delle leggi che ne assicurano la realizzazione, dell'opera degli uomini cui è affidato il compito di fare rispettare le leggi, per garantire il progresso del paese verso le sue mete di civiltà e di benessere universale.
E' giusto che noi, cui per vicende a tutti note, è mancata temporaneamente la possibilità di un nostro luogo adatto, ci raccogliamo qui, donde in antico si diffuse nel mondo l'idea dell'universalità del diritto, donde fu affermata la necessità di un sistema di leggi ordinatrici della realtà umana, qui, dove oggi il popolo si raccoglie per darsi le regole della sua vita quotidiana, per risolvere i suoi problemi, per realizzare lo sviluppo della sua economia.
Dove è il popolo è il diritto, dove è il popolo è il giudice che amministra la giustizia in suo nome: qui, dun· que, è il luogo più adatto, oggi, perchè possiamo dar conto della attività svolta da noi nell'anno decorso, e rendere note le nostre speranze circa l'attività che ci toccherà di svolgere nell'anno che adesso comincia.
Purtroppo, se ci guardiamo attorno, non scorgiamo nelle nostre file colleghi, che ci furono fedeli compagni nella comune fatica: ci hanno lasciato per avere raggiunto il limite temporale del loro servizio: il Primo Presidente Silvio Tavolaro, che resse questa Suprema Corte per più di otto anni, il Presidente aggiunto Mario Petrocel
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li; i Presidenti di sezione Paolo Polimeno, Nicolò La Via, Carmelo Albanese, Nicola D'Amario, Mario Castaldi, i Consiglieri Riccardo Nucci, Fernando Minerbi, Michele Grossi, Vito Lo Russo , Modestino Rizzo, il sostituto Procuratore Generale Michele Oliva.
Ricordandoli con affetto e con gratitudine noi esprimiamo, assieme agli auguri di lunga vita serena, anche il desiderio che non ci facciano mancare per il futuro la solidarietà ed il consiglio, come per il passato non ci fecero mancare l'esempio.
Ma, come è naturale, le file si ricompongono, i vuoti si colmano, affinchè noi procediamo nell'eterna funzione, compiamo il nostro dovere che è stato e sarà sempre lo stesso in tutti i tempi:
dichiarare il diritto se contestato, proteggerlo se minacciato, restaurarlo se violato, e nello stesso tempo e costantemente accompagnare con la nostra opera il cammino del nostro Paese per portarlo a livello di quelli più progrediti, con il garantire l'ordinato pacifico sviluppo dei rapporti sociali.
Il che non può avvenire senza che si conosca il tessuto della vita associata con la realtà dei suoi traffici, con l'urgenza dei suoi bisogni, con l'inevitabilità dei suoi conflitti.
In virtù di tale conoscenza soltanto, noi possiamo ritenerci capaci di esercitare quella funzione creatrice, che si è indicata nella interpretazione della legge da parte del giudice per applicarla al caso da giudicare e che consiste nella formazione del comando attuale, nel passaggio cioè della norma di legge dall'astratto al concreto in un nuovo atto creativo che contiene, assieme alla norma astratta di legge altri elementi normativi che sono desunti volta a volta dalla specialità dei casi, dalla fenomenologia dinamica della vita.
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Ond'è che l'opera del giudice non si riduce, come si credeva per il passato, alla costruzione di un semplice sillogismo, ma è una operazione complessa di ricerca, di collegamenti, di valutazioni e di sintesi, in cui il solo elemento costante è la norma di legge, della quale vanno scoperti e posti in azione i valori corrispondenti a quelli della realtà sempre rinnovantesi, al cui regolamento essa deve essere destinata.
Questo metodo di interpretazione, cui si dà il nome di evolutivo non è certo una scoperta recente, ma si può dire che esso oggi è valido più che mai, dato che non vi è dubbio che la scelta che opera il giudice fra i vari significati della norma nel momento del giudizio, per ritrovare quello che ritiene più idoneo, è sostenuta dal riferimento ai principi della Costituzione.
Ora, fra l'altro, discende dalla Costituzione, principale fra tutti, l'obbligo della sottoposizione del giudice alla legge, dato che questa è riconosciuta ed imposta dall'ordinamento, come l'unico mezzo per realizzare i fini dello Stato, assicurando l'equilibrio e lo svolgimento ordinato della vita sociale.
Di guisa che si deve assolutamente escludere l'applicazione del metodo del cosiddetto diritto libero e riconoscere che la podestà del giudice si svolge nell'ambito della legge, nei limiti in cui questa è capace di realizzare gli scopi contenuti nel quadro dei principi costituzionali.
Disapplicare una legge non si può, se essa è conforme a quei principi, ragionare in modo diverso dalla legge che dovrebbe regolare il caso specifico non si può, se non si sia proceduto alla verifica della costituzionalità di essa, mediante il ricorso alla Corte Costituzionale, e non si sia accertata la sua illegittimità.
Ed allora, se nessuno ignora che la nostra Costituzione consacra ed addita come fondamento di ogni norma positiva i principi di libertà, di eguaglianza, di giusti
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zia e di pace, e garantisce fra l'altro (art. 3) « l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese » chi potrà più parlare di un regime sociale fondato sulla lotta delle classi: chi potrà sostenere che i magistrati che applichino le leggi dello Stato, che non confliggono con le norme costituzionali, siano dei servi di una classe privilegiata, siana strumenti di imposizione e di oppressione, o, come con frase volgare si è detto: {{ servi dei padroni? ».
Se chi dicesse ancora ciò fosse un magistrato, egli dovrebbe riflettere sul giuramento prestato di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi e riconoscere che il suo posto non è nell'ordine giudiziario, ma fuori di questo, in qualunque luogo, al servizio di una ideologia di partito, si affronta il combattimento politico.
La giustizia vuoI essere gelosamente tenuta separata e distinta dalla politica: se se ne facesse seguace e satellite, essa si corromperebbe e cesserebbe di essere giustizia, immutabile nei suoi principi ed inflessibile nella sua applicazione.
Questa giustizia richiede sÌ che i magistrati sian servi, ma nel senso che già Cicerone indicò: {{ servi legum, ut liberi esse possimus ». E questa servitù, garanzia della libertà propria e dell'altrui, li fa conservatori perchè rispettosi e applicatori delle leggi vigenti, li fa progressisti perchè hanno l'occhio attento al dinamismo della vita sociale, alla realtà umana che sottostà all'ordinamento giuridico e sono capaci di adattare, finchè è possibile, la norma alle nuove esigenze, o altrimenti di indicare al legislatore le nuove vie per il regolamento dei nuovi rapporti.
Questa è - io dico - la condizione perché i cittadini acquistino fiducia nei propri giudici e la mantengano contro ogni seduzione: quei cittadini che istintivamente sono rispettosi del principio di legalità e chiedono assie
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me alla giustizia il maggior grado possibile di certezza, giacchè, come è stato già osservato, « essi ravvisano in questa certezza, inconsciamente o consciamente non importa, uno dei fattori essenziali per il raggiungimento di quell'eguaglianza di tutti dinnanzi alla legge, che rappresenta l'essenza stessa di una giustizia veramente democratica ».
Certo è però che l'opera dei magistrati, oggi più che per il passato, si svolge in condizioni estremamente difficili, giacché nel campo dei rapporti civili e commerciali essi dovrebbero comporre le liti, dichiarare il diritto mediante una loro organizzazione anacronistica e usando di strumenti processuali antiquati, assolutamente inidonei rispetto alla moderna configurazione di una società in continua trasformazione: in questa epoca che suoI chiamarsi tecnologica, nella quale agli stessi concetti di spazio e di tempo si danno nuovi significati e nella quale i rapporti intersoggettivi assumono, assieme a nuovi aspetti, tale complessità e tale dinamismo che alla loro accelerazione non può corrispondere la tarda attività della giurisdizione, che si svolge mediante regole che possono valere soltanto per una società statica, fondata su di una economia quasi primitiva.
Non è difficile, quindi, rendersi conto come debba necessariamente verificarsi quella fuga dalla giustizia che si è più volte lamentata, e alla quale non si potrà mai trovare un rimedio finché non si saranno poste le condizioni perché la magistratura sia in grado di rendere giustizia ai cittadini, assicurando loro quelle decisioni rapide e quella certezza del diritto, che essi da troppo lungo tempo richiedono.
La situazione è ancora più tesa nel campo penale, nel quale i magistrati, a prescindere dallo strumento processuale, più inidoneo di quello civile a soddisfare le esigenze della giustizia per una particolare necessità di
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una maggiore rapidità della decisione, si trovano di fronte ad una nuova realtà sociale, ad una nuova coscienza collettiva, rispetto alla quale non sempre possono essere riconosciuti validi, o per lo meno non sempre nella stessa misura, i valori tutelati dalle norme del vigente codice penale.
Di più si trovano di fronte ad una situazione conflittuale nel campo politico ed economico, alla quale è difficile potere riconoscere che si adattino in pieno le norme restrittive del nostro ordinamento penale, ispirate spesso a principi quasi del tutto in contrasto con quelli che oggi ci regolano secondo la nostra Costituzicne.
Non sempre il ccntrasto, sia nel primo che nel secondo dei casi ora accennati, è di tale natura che si possa provocare il giudizio di costituzionalità delle norme penali ed ottenere la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale.
In ogni caso, bisogna che intervenga il legislatore ad emanare le norme corrispondenti alla nuova realtà sociale.
Purtroppo ciò non è mai avvenuto tempestivamente, nemmeno quando si è trattato di dovere colmare i vuoti, prodotti nel nostro sistema normativo, dall'opera della Corte Costituzionale, volta ad eliminare dall'ordinamento le statuizioni non conformi alla Carta fondamentale.
Il campo dei comportamenti umani, rispetto ai quali è universalmente riconosciuta la necessità dell'intervento del legislatore per la riforma delle norme penali che vi si riferiscono è quanto mai esteso.
In linea generale uno spirito di eccessba severità anima tutte le disposizioni del codice penale e sotto questo solo punto di vista e per il poco spazio che in esso è dato alla comprensione dei molteplici aspetti dell'ani
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mo umano,e alla possibilità di penetrare tutti i lati soggettivi dell'azione, mediante quelle indagini bio-psicologiche intorno alla personalità dei colpevoli che non si capisce perché continuino ad essere vietate; perciò solo - ripeto - si giustifica una generale revisione, che, rispetto a tutte le ipotesi di reato, renda possibile un adeguamento più accettabile, una migliore proporzione della sanzione rispetto al fatto criminoso.
Vano mi sembra parlare di progresso della scienza criminale dovuto alla individuazione della pena, se non si cerca in concreto di accettare ogni mezzo per determinare la personalità del reo, non solo al fine di applicargli la pena proporzionata, ma anche a quello di assicurarne la espiazione in modo che si possa conseguire il risultato che l'art. 27 della Costituzione propone come scopo ultimo tendenziale della pena: la rieducazione del condannato.
Ora, a questo proposito si è discusso sull'opportunità della divisione del processo penale in due fasi, delle quali la prima sarebbe limitata all'accertamento del fatto e al giudizio di responsabilità e la seconda dovrebbe essere dedicata alle indagini sulla personalità e alla ricerca del trattamento cui dovrà sottostare l'autore del reato.
Anche senza prender partito su tale problema, non può farsi a meno di considerare quante complicazioni processuali deriverebbero dallo sdoppiamento del processo, non fosse altro che per la duplicazione dei mezzi di impugnazione in ordine all'uno e all'altro dei due provvedimenti del giudice.
Il fatto è che il risultato desiderato può essere ottenuto anche nel processo monofasico, solo che siano consentite tutte le indagini che oggi sono vietate, e che sia lecito tutto quel complesso di attività che oggi non è possibile ottenere anche per due motivi essenziali: il
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difetto di specializzazione del giudice con in più il mancato sussidio di personale ausiliario tecnicamente preparato, nonché l'inidonea organizzazione degli uffici giudiziari con la mancanza degli appropriati strumenti processuali, regolamentari e materiali.
Ora, molto complessa ci appare l'opera destinata ad adeguare integralmente la normativa penale alla nuova coscienza giuridica del nostro Paese, giacché non basta soltanto svestire gli articoli del codice penale di quell'eccessivo abito rigoristico che discende dall'indirizzo autoritario del tempo in cui il codice fu creato, ma è necessario produrre un sistema di norme che siano idonee a governare la realtà dei fatti umani coerentemente ai principi informatori ed alle linee di sviluppo dell'attuale ordinamento democratico dello Stato.
Su questa strada i nostri governanti si sono messi da gran tempo, e non ci rimane che esprimere la speranza che tutti i tentativi che sono stati fatti a mezzo di disegni di legge innumerevoli dei quali ricorderò l'ultimo presentato al Senato il 19 novembre 1968, vengano finalmente a compimento.
Mi permetterò di ricordare la necessità che sia ampliato il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, al fine di evitare il fatto aberrante di una grave condanna per un reato di tenuissima entità, che tutte le volte che si è verificato ha suscitato una profonda emozione nella pubblica opinione.
A tal fine va riveduto anche, oltre al regolamento dei minimi della pena rispetto a particolari categorie di reato, il concorso delle circostanze per il peso che queste esercitano sull'entità della pena.
La pena va considerata come un'entità qualitativa, una forza che ha un grande valore morale riparatore, rispetto ai valori lesi dal fatto reato, ed ha anche una capacità d'impulso per la restaurazione dei valori socia-
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li e morali del reo: non può in alcun modo essere considerata la risultante di un semplice calcolo quantitativo: l'effetto del materiale concorrere di dati che possono essere misurati aritmeticamente.
Non intendo addentrarmi nell'esame dei vari problemi che la riforma del codice penale dovrà risolvere, non ultimi quelli della responsabilità obbiettiva e della preterintenzione nei reati di lesioni, nonché della causalità e del concorso di cause, se non per esprimere la fiducia che ]'opera legislativa venga fuori al più presto e sia corrispondente alla generale aspettativa per il rispetto dei principi costituzionali e delle istanze collettive del no· stro Paese.
Non posso fare a meno però di esprimere il ralle· gramento per il fatto che una parte di questa desiderata riforma, quella relativa ai reati che in qualsiasi modo si collegano al diritto di libertà di manifestazione del pensiero, sta per avere la sua concreta attuazione, giusta il disegno di legge che il Governo ha presentato al Senato nel dicembre scorso.
Non vi è dubbio che la materia che forma il contenuto di questo disegno di legge, fra tutte le altre del codice penale, è quella che aveva bisogno della più urgente sistemazione.
Non si può ignorare che i reati dei quali è previsto il nuovo regolamento o l'abrogazione, sono quelli che hanno suscitato i più accesi contrasti nelle categorie degli operatori del diritto, ma ancora di più nella opinione pubblica, che spesso ha reagito con manifestazioni di dissenso rispetto a particolari casi di condanna.
lo non mi occuperò partitamente delle varie disposizioni del disegno di legge: mi basta accennare genericamente che con esso sono opportunamente abrogati tutti gli articoli contenenti incriminazioni che traggano origine da una ispirazione prettamente autoritaria e nazio
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nalistica, tutti quelli che integrano fattispecie che col· piscono pure manifestazioni del pensiero e sono perciò incompatibili con un regime democratico. Con esso so· no poi proporzionatamente regolate conformemente ai principi ordinatori della Costituzione tutte le altre incriminazioni delle qEali si giustifica il mantenimento.
Si completa così l'opera di risanamento iniziata dalla Corte Costituzionale alla quale si deve ad esempio la dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 codice penale riguardante la propaganda diretta a deprimere il sentimento nazionale, ipotesi tipica di una incriminazione, che direttamente colpisce una delle più riconoscibili forme della libertà di manifestazione del pensiero.
Quello che mi preme è però chiarire che fin qui l'opera dei magistrati si è svolta nel modo più sereno e corretto e non merita le qualificazioni sfavorevoli dettate da interpretazioni errate o da preconcette ostilità politiche.
Occorre infatti precisare relativamente alle incriminazioni che si collegano alla manifestazione del pensiero due situazioni particolari: la prima è che non sempre esse confliggono chiaramente o interamente con i principi costituzionali anche se la nuova coscienza sociale avverte l'ingiustizia o, quanto meno, la sproporzione della sanzione, ed in tal caso non potendosi procedere al giudizio di incostituzionalità il giudice è costretto ad applicare la legge, e a rimandare al legislatore il compito della riforma.
La seconda situazione è relativa al caso non infrequente nel quale trattasi solo apparentemente di una manifestazione del diritto di libertà garantito dalla Costituzione, ma in realtà attraverso questa manifestazione si intende dirigere le volontà altrui alla violazione della legge penale.
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Si tratta dei casi di apologia di reato o di istigazione a delinquere che sono stati sempre incriminati in qualsiasi clima politico e che non possono essere lasciati impuniti se non si vuole lasciare senza alcuna tutela nel nostro Stato democratico ciò che assicura l'armonico sviluppo di tutti i rapporti umani: la pace sociale.
Rispetto alla quale e richiamando quanto si è già detto relativamente alle situazioni conflittuali sia nel campo politico che nel campo economico, in cospetto delle quali vengono chiamati ad agire i magistrati nell'epoca attuale, non si può non riflettere che anche quando si tratti di affermazioni di rilevanti e giuste esigenze collettive, che producono tensioni di notevole importanza sociale - vedetene un esempio nelle agitazioni per i problemi della scuola - non si può nutrire alcun dubbio sulla legittimità dell'intervento delle forze dell'ordine e dell'istaurazione del procedimento penale da parte del giudice, tutte le volte che a quell'affermazione che sarebbe di per sé sola apprezzabile o giustificata, si accompagni l'uso della violenza.
Giacché questa è sempre una violazione dell'ordine giuridico e non potrà mai essere tollerata dalle nostre istituzioni democratiche.
Nella democrazia, infatti, si giunge alla composizione delle lotte mediante l'esclusione della violenza, alla battaglia si sostituisce la discussione, alle contese violente il dialogo. Attuale è pertanto il monito contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica agli Italiani nel gennaio 1970 e ribadito anche quest'anno che « Il pericolo più appariscente è costituito dalla violenza, che pure limitata a piccole minoranze turba profondamente la vita del paese, semina la sfiducia nella capacità delle libere istituzioni di garantire un ordinato progresso " ... « Il miracolismo della violenza deriva sostanzialmente da debolezza morale. I problemi gravi, dolorosi,
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difficili esigono per essere risolti, fatica, lavoro, senso di responsabilità, sacrifici ».
Questi principi debbono tenere presenti i magistrati nella loro quotidiana fatica, che contribuisce alla salvaguardia delle istituzioni democratiche e al mantenimento di quell'ordine che è indispensabile allo svolgimento di tutte le attività pubbliche e private, necessarie alla vita e al progresso del Paese.
Ma, purtroppo, come ho già accennato in principio, quella dei magistrati è una fatica che non riesce a realizzare in pieno gli scopi ai quali è destinata, giacché nel campo penale l'efficacia del magistero punitivo e la funzione preventiva della pena vengono meno principalmente per effetto della tardività. del giudicato, e nel campo civile il lento corso dei processi ed il loro elevato costo allontanano i cittadini dalla giustizia.
In linea generale, infine, quasi tutti gli uffici giudiziari sono appesantiti da un numero di procedimenti pendenti, che non si riesce mai ad esaurire e che anzi presenta una certa tendenza all'aumento progressivo.
Non vi affliggerò con l'esposizione di tutti i dati statistici che si riferiscono alle varie attività degli uffici giudiziari e che possono essere consultati nelle apposite tabelle approntate dal mio ufficio, in base alle notizie fornite da tutte le Procure Generali delle Corti d'Appello; mi limiterò alla indicazione di alcuni dati significativi, sufficienti per la comprensione dei fenomeni nella loro essenziale generalità.
Iniziando il nostro esame dal campo penale, osserviamo che l'andamento della criminalità si mantiene costante particolarmente per ciò che si riferisce ai più gravi delitti, come quelli di omicidio e di lesioni personali; lievi flessioni si notano nei delitti colposi, nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, nei delitti di bancarotta.
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Sensibilmente aumentati sono invece i delitti contro il patrimonio, anche quelli commessi mediante violenza alla persona, e putroppo bisogna osservare che sono in aumento anche i sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Ci colpiscono dolorosamente la crudeltà spietata con la quale si aggredisce la persona umana, le sofferenze alle quali la si sottopone per la speranza dell'ignobile guadagno, il terrore che si infligge alle famiglie dei sequestrati e l'allarme che si diffonde nell'ambiente sociale.
Rispetto a questi delitti, come e più che per tutti gli altri reati, non può risparmiarsi l'elogio alle varie specialità della Polizia giudiziaria e delle Forze dell'ordine, per i loro interventi che richiedono particolari doti di sagacia, di energia e di prudenza, nonché a volte sacrifici fisici non indifferenti.
Dunque sono i delitti contro il patrimonio quelli che presentano le maggiori caratteristiche di gravità e il maggiore coefficiente di aumento.
Si pensi che se tutti i delitti denunziati nell'anno di cui ci occupiamo ammontano a 891.472, un numero maggiore di 20.821 unità di quello dell'anno precedente, il numero dei delitti contro il patrimonio è di 456.248, maggiore di ben 43.568 unità di quello dell'anno precedente! Il che significa che le flessioni, che presentano tutti gli altri reati, sono largamente compensate e superate dall'aumento dei delitti contro il patrimonio.
Rispetto ai quali non si può fare a meno di considerare anzitutto quanto la loro maggiore frequenza sia in diretto rapporto con la frequenza delle amnistie e poi quanto la efficacia della loro repressione dipenda dalla Polizia giudiziaria, per l'utilità dei suoi interventi.
Non si può dire però, per ciò che si riferisce allo attuale sistema legislativo, fino all'ultima legge del 5 dicembre 1969, n. 932, che si sia dato modo all'iniziativa
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della Polizia giudiziaria di svolgersi in guisa da produrre i risultati più utili possibili per il reperimento delle prove e per l'accertamento di ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
Perseguendo il nobile scopo di accrescere fino ai li· miti del possibile le garanzie dell'imputato, si è trascurato di tenere presenti nella giusta proporzione le esigenze della difesa sociale: il che può pure osservarsi rispetto ai principi della legge delega per la riforma del codice di procedura penale.
Il discorso su tali argomenti ci porterebbe molto lontano; non posso però fare a meno di esprimere il dubbio che le innovazioni producano utili risultati spe· cialmente per ciò che si riferisce all'acceleramento dei processi penali.
Ritornando all'esame delle risultanze del lavoro del· l'anno scorso: non si può non rilevare quanto alla pendenza dei processi, che questa, tranne che nelle preture, ha continuato ad aumentare, infatti in Cassazione si è accertata una pendenza maggiore di 4.749 unità di quella dell'anno precedente, e presso gli altri uffici giudiziari un aumento di ben 20.556 unità.
Ho appena accennato che soltanto nelle Preture non si è verificato l'increscioso fenomeno dell'aumento della pendenza: per rendersi conto come ciò sia potuto avvenire nel generale marasma, bisogna ricordare che i Pretori hanno visto diminuire sensibilmente il loro lavoro per effetto della cosidetta depenalizzazione, disposta con la legge 3 maggio 1967 n. 1317, per effetto della quale molte delle infrazioni alle norme della circolazione stradale e dei regolamenti comunali hanno perduto il carattere di reati contravvenzionali e sono state classificate illeciti amministrativi.
Una legge §1,lccessiva del 9 ottobre 1967 n. 950 ha seguito lo stesso criterio rispetto a molte violazioni delle leggi di polizia forestale.
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Poiché all'accertamento dell'illecito in base alle nuove norme provvede l'autorità amministrativa, la quale ingiunge al trasgressore il pagamento della somma prevista come sanzione e il trasgressore ha il diritto di proporre opposizione in sede civile, si era pensato che il vantaggio della diminuzione del lavoro penale dei Pretori, sarebbe stato annullato dal'accresciuto lavoro civile per il previsto rilevante numero delle opposizioni.
In realtà ciò non è avvenuto: viene, invece, segnalato, da tutti i Procuratori Generali, il dato positivo del limitatissimo numero delle impugnazioni contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa, dovuto forse al fatto che la speciale procedura, anche se esente da bollo, prevede tali oneri processuali da indurre il contravventore ad ottemperare all'ordinanza emessa nell'ambito della rispettiva competenza dal Prefetto, dalla Giunta Provinciale, dal Sindaco.
Sembra pertanto delinearsi l'opportunità che questo orientamento legislativo della depenalizzazione possa estendersi a molti altri settori del nostro ordinamento, nel quale sono previsti come reati contravvenzionali una quantità di comportamenti che hanno scarsa ripercussione nella vita sociale, riferendosi a interessi di minima importanza.
A questo proposito giova ricordare che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale, negata la potestà giurisdizionale degli Intendenti di Finanza e dei Capitani di porto, tutte le infrazioni che erano prima sottoposte al loro giudizio sono adesso attribuite alla competenza del giudice ordinario ed in particolare dei Tribunali per ciò che si riferisce alle infrazioni fiscali, il che ha enormemente aumentato il numero degli affari attribuiti a questi uffici.
Perciò anche in questo campo sarebbe necessaria una estesa depenalizzazione e in ogni caso sarebbe oppor
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tuno attribuire al Tribunale la potestà di definire i procedimenti con decreto penale alla stessa guisa di quanto avviene presso le Preture.
Passando alla materia civile, ci si accorge subito che non possono trarsi conclusioni diverse da quelle che si sono avute nel campo penale; infatti mentre le varie procedure non hanno subito variazioni che meritino speciale rilievo, ad eccezione delle domande di separazione personale dei coniugi rispetto alle quali l'aumento è sensibile, da 15.452 dell'anno precedente a 17.218: - ed i motivi dell'aumento sono facilmente comprensibili -, anche qui si è verificato il costante fenomeno dell'aumento delle pendenze: infatti presso la Corte di Cassazione la differenza ammonta a 739 procedimenti pendenti in più di quelli dell'anno precedente e presso gli altri uffici giudiziari a ben 23.992 complessivamente.
L'eloquenza di questi dati numerici non può non impressionarci perché essi si riferiscono agli aspetti negativi del funzionamento della giustizia e a quella lentezza dei giudizi da ogni parte lamentata, rispetto alla quale non si è saputo fin qui apprestare gli opportuni rimedi.
E si sa quanto deleteri siano gli effetti della crisi sullo sviluppo economico e civile del nostro paese; si sa come i cittadini siano distolti perciò dal far valere le loro ragioni davanti ai giudici, si sa quanto siano danneggiati specialmente i lavoratori dal lungo corso dei giudizi nelle controversie del lavoro, che dovrebbero svolgersi invece nel modo più rapido ed efficiente.
Sorprende che non si sia in gran parte riusciti a portare a compimento neppure le riforme parziali che, se non atte a risolvere la crisi della giustizia, sarebbero valse però ad attenuarla.
Una moltitudine di disegni e di proposte di leggi giacciono in Parlamento in attesa di essere convertiti
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in provvedimenti legislativi, a cominciare da quel disegno di legge sulle modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernente le controversie di lavoro, presentato dal Ministro Gonella alla Camera nelia seduta del 14 ottobre 1968, da quello, dello stesso periodo, sulla riforma penitenziaria tanto sospirata, fino al disegno di legge sulle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali dei minorenni presentato dal Ministro Reale il 15 maggio 1970, approvato dalla Camera il 14 ottobre 1970 e in atto presso il Senato per la defini1Ìva approvazione.
Quest'ultimo provvedimento legislativo lungamente atteso, che assicura un numero congruo di magistrati a tempo pieno presso tutti i Tribunali dei minorenni, non basta però a garantire il conseguimento totale dei nuovi scopi sociali proposti a quegli uffici e particolarmente quelli previsti dalla legge Dal 'Canton 5 giugno 1967 n.43l.
E' noto a tutti come questa legge, con !'introdurre il nuovo istituto dell'adozione speciale, diretto a trovare una famiglia artificiale per ogni creatura umana priva per vari motivi della sua famiglia naturale, costituisca uno degli strumenti più validi per la profilassi sociale, nmedio per la criminalità minorile e mezzo efficace per la formazione del cittadino onesto e laborioso.
Ma non basta organizzare meglio i Tribunali dei minorenni, soltanto con il fornirli di un congruo, stabile numero di magistrati e di cancellieri; occorre tutta una !;erie di provvedimenti che disciplinino una opposita 0[
ganizzazione e mettano, C'_ disposizione dei Tribunali, personale specializzato nell'assistenza sociale, medici ed operarori in possesso di particolare qualificazione psicologIca.
Ed occorre altresì che l'opera dei Tribunali sia affiancata dall'attività dei giudici tutelari, il che non po
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trà mai avvenire fino a quando questi, nella maggior parte, saranno Pretori di piccole sedi, costretti ad occuparsi delle più disparate materie e impediti di dedicarsi per intero a questo servizio.
Naturalmente per avere dei giudici tutelari come è giusto, pienamente dediti a questa funzione e non assOl'biti da altre occupazioni, non si può fare a meno di procedere ad una radicale riforma dell'attuale struttura dell'ordinamento giudiziario.
Il che ci costringe ad occuparci del tema più vasto, e più direttamente attinente alla crisi del nostro sistema di giustizia.
Su questo punto al Governo e al Parlamento sono stati forniti utili elementi di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale ha cominciato a svolgere un compito di importanza fondamentale, allestendo relazioni annuali, di cui si ha un magnifico saggio in quella del 1970 dal titolo « Realtà sociale e amministrazione della Giustiiza ».
Presupponendo noto il contenuto di detta relazione mi limito ad alcune brevi considerazioni.
Anzitutto io sono persuaso che qualsiasi aumento del numero dei magistrati non riuscirebbe mai a risolvere la crisi della giustizia finché si manterranno l'attua· le struttura degli uffici (che purtroppo è anche determi· nata dalla limitata funzionalità degli edifici destinati ai servizi giudiziari), nonchè la loro distribuzione nel territorio dello Stato le attuali norme processuali e regolamentari.
CosÌ come sono organizzati, qualunque sia il numero degli elementi che ne fanno parte, gli uffici non possono darci che sempre gli stessi risultati.
Ciò è facilmente constatabile solo che si ponga l'oc· chio ai dati statistici che riguardano l'aumento dell8 popolazione, l'aumento dell'organico dei magistrati e il
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numero dei procedimenti civili esauriti nell'arco di tem~ po che va dal 1881 al 1970.
Ci si accorgerà allora che mentre l'aumento della popolazione oggi ammonta al 67,50% rispetto al 1881 e l'aumento dell'organico al 50%, l'aumento del numero dei procedimenti civili esauriti non supera una media del 3 % e il numero delle sentenze del 5% !
Il che significa che, rimanendo come ho detto, la distribuzione e la struttura degli uffici le stesse, e pressoché costanti gli strumenti adoperati, l'aumento degli affari non è proporzionale all'aumento della popolazione e il rendimento non è suscettibile di variazioni apprezzabili!
Non sono in possesso di eguali dati relativamente alla materia penale, per la quale però posso affermare che rispetto al 1961, nel quale anno non si era ancora verificato quel massiccio aumento del numero dei magistrati che ebbe luogo nel 1963, l'aumento medio dei procedimenti penali esauriti non supera il 13 % !
Non voglio fare confronti con altri paesi civili più popolosi del nostro che hanno un minor numero di magistrati, ma non posso fare a meno di ricordare il ragguardevole numero di nostri colleghi destinati ad uffici che non fanno parte dell'organizzazione giudiziaria: il che ci stupisce che avvenga in così larga misura, se consideriamo la speciale natura della funzione alla quale sono stati chiamati, e l'autonoma costituzionale struttura dell'ordine cui appartengono, che non può confondersi con tutte le altre istituzioni organiche che si collegano agli altri poteri dello Stato.
Comunque non vi è dubbio che l'attuale numero dei magistrati non potrà non essere assolutamente sufficiente per realizzare in pieno gli scopi della giustizia, quando saranno attuate le opportune riforme_
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Un'altra considerazione che ritengo necessaria riguarda la inesistente, in linea di massima, sp~cializzazione dei magistrati, cui si deve in buona parte anche il lento procedere dei servizi: è assurdo che nell'epoca della tecnica e delle specializzazioni soltanto i magistrati sono costretti ad essere dei generici, buoni a fare tutto, a passare indifferentemente da un ufficio all'altro, ad esercitare indifferentemente da un momento all'altro le più svariate funzioni, con quanto svantaggio per la rapidità dei servizi e la precisione dei risultati è facile immaginare.
I provvedimenti settoriali che li riguardano, come la legge Breganze e la proposta Di Primio, si sono limitati ad assicurare promozione senza esami, mentre si sarebbe dovuto piuttosto sopprimere le promozioni "0
garantire la selezione attitudinale per mettere l'uomo giusto al posto giusto, lasciando la progressione soltanto al campo economico.
A prescindere poi dalla inadeguatezza dei mezzi stru· mentali e dalla deficienza numerica degli organi ausiliari, non può essere taciuto che le attuali norme processuali civili non assicurano affatto il rispetto dei princi· pi della concentrazione, della oralità e della immedia· tezza indicati dal Chiovenda come i necessari regolatori del processo, e le norme processuali penali con l'eccesso di formalità inceppano il rapido sviluppo del processo e ritardano il passaggio in giudicato della sentenza. Sicché nell'un caso e nell'altro per eccesso della sua tardività la giustizia cessa di essere tale.
Dunque la riforma dell'ordinamento giudiziario e delle leggi processuali è urgente e necessaria; la giustizia è la pietra angolare sulla quale è fondata la prospe· rità della Nazione; se non si riesce a rendere rapida la funzione di giustizia si accresce sempre più il disagio dei cittadini e il danno dell'economia nazionale.
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Come ho detto e ripetuto più volte in altra ,;ede, a me sembra che i caposaldi della riforma dovrebbero es sere l'adozione del giudice unico di prima istanza, mantenendosi il giudice collegiale negli ulteriori gradi di impugnazione, e quindi abolizione delle Preture e dislribu zione razionale nel territorio dello Stato di Tribunali formati di giudici monocratici in funzioni specializza· te; riduzione del numero dei componenti dei collegi di appello e di cassazione; riconoscimento di maggiori poteri dispositivi e di unicità di direzione del pro.:esso civile da parte del giudice, mentre nel processo penale si dovrebbe avere una maggiore fiducia nel giudice e si dovrebbe ammettere l'efficacia delle sanatorie quando gli atti nulli abbiano conseguito l'effetto senza pregiudizio ner la difesa.
Naturalmente non è il caso di illustrare queste proposte di riforma, le quali d'altra parte sono indicate nel· l'accennata relazione del Consiglio Superiore della Ma· gistratura.
Non posso fare a meno però di ricordare che alla proposta della istituzione del giudice unico monocratico di prima istanza sono legati i due nomi più fulgidi nella storia del nostro ordine: Ludovico Mortara ed Andrea Torrente!
Signor Primo Presidente,
la mia relazione è finita e il mio pensiero viene verso di Voi per esprimerVi il compiacimento e l'augurio per le alte funzioni che da poco avete cominciato ad esercitare.
Nessuno meglio di me, che Vi fui compagno sui banchi dell'Università, che Vi fui compagno di concorso nel· !'ingresso in magistratura, può avere così piena cono·
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scenza non solo della Vostra eccezionale capacità scien!Ifica, ma anche della Vostra ricchezza spirituale, sì da poter trarne il sicuro presagio per l'opera che sarete per svolgere.
Ecco: nell'animo Vostro, come del resto anche nel mio si è consolidato l'insegnamento dei nostri antichi maestri ai quali, oggi che abbiamo raggiunto il culmine del nostro servizio, rivolgiamo il nostro pensiero riverente e grato.
Essi, ci hanno dato oltre al necessario insegnamento per ciò che si riferisce agli ordinamenti giuridici, alla alta funzione del diritto per l'organizzazione dello Stato, anche il meglio di se stessi indicandoci quale è il patrimonio più sacro per l'uomo: la libertà varia e molteplice e ciò che occorre per difenderla, avvisandoci che solo nella democrazia può trovarsi il sistema più valido per assicurarla e mantenerla.
Questi valori noi abbiamo sempre tenuto riposti in noi nel profondo e ci hanno aiutato ad attraversare i sopraggiunti tempi oscuri, a rendere utile il nostro servizio, per sorreggere nel migliore dei modi possibile, i llnstri concittadini nelle situazioni difficili apprestate dalla dittatura.
Questi valori si sono rinnovati, ringiovaniti nel tempo della resistenza e hanno dato forza alle nos tn, s peranze: questi valori noi oggi vorremmo che si dispiegassero in pieno e trovassero nel concreto il loro realizzarsi.
Fedeli a questi ideali democratici, dunque, 'loi respingiamo l'idea di una Corte Suprema dominatrice, che imponga i suoi dettati nello spirito di una grel ta con~;elvazione, ma la concepiamo come una libera giurisdizione, pronta, pure nei limiti invalicabili del giudizio di legittimità, ad ascoltare e comprendere le voci del mondo e del tempo e a dare quello per cui essa è stabiliw; qaella certezza del diritto che è la richiesta prima d.ei
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cittadini e una delle fondamentali condizioni perché SI attui la loro eguaglianza dinnanzi alla legge.
E per fare ciò noi pensiamo che essa non può fare a meno di collegarsi in intimo nesso con le giurisdIzioni di merito, delle quali rappresenta l'eco e la sintesi, la ultima sponda alla quale approda la richiesta di giustizia del cittadino.
Questa la Vostra, la nostra missione e Voi sarete certamente sprone ed esempio, curando che le leggi sia· no osservate in aderenza ai principi della Costituzione, vigilando con il Vostro acuto giudizio perché sia assicurata l'uniformità della interpretazione con la eliminazio· ne dei contrasti di giurisprudenza che si sono fìn qui veritìcati anche in seno alla nostra Corte.
Con questi sentimenti e alimentando nel cuore la aspirazione ad una magistratura unitaria pacificata e pacificatrice e la speranza che finalmente trionfi nel mondo un po' di quell'amore che il Divino Maestro indicò come regola essenziale di vita, io Vi chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 1971.
28
DATI STATISTICI
C I V I _.Orgnnico
Nnzio"nie ANNO
Pro,edim. IPr~o<'d'm. F.lli:n. Fallim.% % % %,opmvv. esauriti diobin,. chiusi
d.( 1881 d 1910 ('( 379.051 (~) 1.900 (media)
1911-1920
('( 395.809 (~) 2.006'.600
I4.230 336.844 -Il >29.652 -2 + 1,52.323 2.402 + l,t:(media) (media 12-21)
1921-1930 4.398 517.016 506.777 +29+" + 2,8 7.856 6.062 +22 (media) (media 21_31)
1931·1940 4.690 +10437.314 453.711 + 1,4 6.922 + 24,~ 8.551 + 34,4(media) (= 1936)
1951-1%0 +115.285 420.987 403554 + l 7.095 + 25,3 5.080 + 16,7(media) -
1956-1960 5285 - - - -(media) -
_l1961·1965 6.414 432.020 388513 +22,l~+" + 24,46.450 654'(media)
1%5 6.882 433.751 +14 424.100 +7 + 27,3 + 21,57.498 5.986 (annuo)
1966 6.882 402213 +6 396.794 +2 6.652 + 23,1 5.807 + 20,5 (anouo)
1967 6.882 402.984 +6 418.441 +5 7.410 -!- 26,S 6.615 + 24,E(annuo)
6.882 411.740 +81'68 409.570 -1-27+ 2,3 7.430 6.303 +23,1(annuo)
1969 6.902 432.658 +14 398.666 +2 7.392 + 26,~ 5.867 + 2O,f(annuo)
(*) Considerato ,Inno zero per le percentuali che SC8UOIlO.
N.B. N,( presente prospetto "0" risultano dali relativi· (sia nell'organico, sia ",l movimento dci procedimenti) alla Corte di Cassazione, alla Procura Generale Cassazione, agli Uffici di conciliazione.
L El P El N A L El
Sequestri % P,nc.dim.
% Proccdim. • Proccdim.
%giud. con•.
% Pignoron,enti derin. con seni sopra~venuti •• auriti
" (*) 15.202 (" 78.107 -
8.817 -42 42.!14 -4< -
16.496 +8 138.135 + 7,( -
20.762 +36 213.053 + 17,2 -
22.146 +45 381.440 + 38,8 -
- - ,"' 169.784
17.190 ." 395.953 + 40,é 159.652 -5
15561 + 0,2 413.001 + 42,8 172.649 + l
Il14.163 -0,7 406.286 +, 179.697 +5
13.814 -lO 415.202 + 43,1 179.373 +5
I12.873 -18 41'-434 + 43,1 194.681 + 14
12.266 -23 402.930 ;" 41,1 in elaborarlo - ,ne all'ISTATi
, (anni 1962-63 - 1%3·64 1%4·65 . 1965·66) 3512.827, (considerato annO O)
1%1·62 .. 3.376527
1%2-63 3.531.372 +'
1%3-64 3.642.993 +,
1964·65 3.843.916 + l: 1965-66 4.125.059 +22 3.962.767 +12
1966-67 4.170.792 +2 4.320.637 +22
1%7-68 3.806.702 + l 4.040.784 +"
1968·69 3.878.691 +14 3.790.714 +7
1969·70 3.974.875 + l, 3.944.321 +12
(*) è la media degli anni 1962-63 1%~··64 - 1964·65 - 1965·66 ("*) considerato anno O
--------
MOVIMENTO DEGLI ORGANICI E DELLA POPOLAZIONE
OrganicoOrganico Orgonfco Orgnnico U.V.P.•en~nOrganfC<l Organi""l'<>;x>lnzrone OrganicoOrgan;""ANNO Pro Rep.Cori; App.{>l'eturc tribunale fumlonnflin rniglloia nazionale P.G. App.P.G. Ca...Ca.saz.. Trib.I ,
-,
I , ,, , ,, , W n "" " " '"" --" "" I
1.2814.600 11832.475 1.802 454 18 500601901 '" 4.352 1.260 377i500 490 5003'l.un 2J 1151911 104
.
4.107 1249 4041.235 481 50037.974 21 1251921 94
1931
l 4.690 1.6.31 468637 30741.632 1.367 2299 '" 1936
1951 5285 1.939 6821.655 159 551 161
1961
47.159 112 2J
2.1J75.703 627 150un 707 15950.695 146 " 2.1375.703 1.751 707 627 15015951.189 146 251962
., 221 732 150
1964
6.882 1.907 2.574 97551.817 2821963
750 150
1%5
6.882 1.855 2.608 975 221282 4052.413
75l 150
1966
974 2216.882 1.855 2.608 282n.9JO 40
150
1967
6936.882 1.930 2.690 914 18253.327 282 40
150
1968
915 6956.882 1.927 2.689 183282 4053.656
918 699 150
1969
2.684 1846.882 1.926 ,
280 40B.939
2.685 917 185 699 1506.902 1.925 298 42R400
(dato non (dato non9182.687 (dato non (dato non1.919 (dato non54.4181970 '99pervenuto) petvenuto)perve(luto) pervenuto:pervenuto) .
1901: organico ortenuto attraverso media degli organici del 1891 e del 1894 1911: organico ottenuto attraverso media degli organici del 1907, 1908 e del 1914 1921: organico ottenuto attt1lverso media degli organici del 1922 e del 1923
!1931 I organico ottenuto attraverso medio degli organici del 1930, 1931, 1933, 1934, 1936, 1941, 1945 193é ( popolazione ottenuta attt1lverso media del 1931 e 1936 1951: organico ottenuto attt1lverso media degli anni dal 1947 al 1955. Per la popolazione eguale sistema.
!1961 . I dai dati statistici nnnua!i. e seguenti l
L
PERCENTUALI DI VARIAZIONI DI POPOLAZIONI E DI ORGANICI IN RELAZIONE AL 1901 (1901 O)
Popolazione Organico Organico Organico Organico Organico OrganicoANNO Organico Organicoin migliaia nazionale Preture Tribunali Corti App. Cassazione Proc. Gen. Cass Proc. Gen. App Proc. Rep. Trlb
(32.475) (4.600) (1.802) (1.281) (454) (60) (18) (118) (339)1901 anno O anno O anno O anno O anno O anno O anno O anno O anno O 1911 + 6,76 -16,75-5,39 -1,63 + 7,92 + 73,33 + 27,77 + 2,54 + 11,20 1921 + 16,93 -10,71 -31,46 -2,49 + 5,94 + 56,66 + 16,66 + 5,93 + 19,17 1931 + 28,19 + 1,95 -24,13 - 27,32 + 40,30 + 65 + 22,22 + 29,66 + 38,051936 \ 1951 + 45,21 + 14,89 -8,1) + 51,36 + 50,22 + 86,66 + 27,77 + 34,74 + 62,53 1961 + 56,10 + 23,97 -2,83 + 66,82 + 55,72 + 143,33 + 38,88 + 34,74 + 84,95 1962 + 57,62 + 23,97 -2,83 + 66,82 + 55,72 + 143,33 + 38,88 + 34,74 + 84,95 1963 + 59,55 + 49,60 + 5,82 + 100,93 + 114,75 + 370 + 122,22 + 87,28 + 115,92 1964 + 61,39 + 49,60 + 2,94 + 103,59 75 + 370 + 122,22 + 87,28 + 121,23+ 114' 1
1965 + 62,98 + 49,60 + 2,94 + 103,59 + 114,53 + 370 + 122,22 + 87,28 + 121,53 1966 + 64,20 + 49,60 + 7,10 + 109,99 + 101,32 + 122,22+ 370 + 54,23 + 104,42 1967 + 65,22 + 49,60 + 6,93 + 109,91 + 101,54 + 370 + 122,22 + 105,01+ 55,08 1968 + 66,09 + 49,60 + 6,88 + 109,52 + 102,20 + 370 + 122,22 + 55,93 + 106,19 1969 + 67,51 + 50,00 + 6,82 + 109,60 + 101,98 + 396,66 + 133,33 + 56,77 + 106,19 1970 - - - - - - - - -
MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI
ESAURITI
UFFICI GIUDIZIARI
SOPRAVVENUTIPENDENTI
1-7-1968 1-7-19891-7-1969al 1-7-1967 1-7-1968 1-7-1967al al 30_6_196830-6-1970 30-6-196930-6-1968 30-6-1969 30-6-197030-6-1969 30-6-1970 30-6-1968
PRIMO GRADO O COGNIZIONE DIRETTA
(",.)Conciliazioni (*) 66.60466.652 manca dato 60.597 manca dato
Preture
65.718 (**) 66.559 manca dato 57.715
198.012
Tribunali
306.745 313.162 314.721 200.467 200.370206.787 210.179 195.730
427.868 421.211 163.301 [67.638 165.318
Corti cl'Appello
436.839 184.335 174.295187.893
1.221 1.2681.321 2.394 7761.246 676 1.156 2.300
GRADO D'APPELLO
479
Tribunali
Preture 1.026 907 472 452 4641.038 453 430
9.427 10.159
Corti d'Appello
19.669 19.387 10.347 10.114 9.43818.749 9.433
24.238 23.43049.074 52.205 26.917 25.840 26.421 22.65047.472
CORTE DI CASSAZIONE
Corte Supr. Casso
- In totale 11.323 3.591
di cui:
- Procedo ordino
11.824 12.062 4.685 5.3564.855 4.330 4.617
3.316
- RegoIam. competo
11.276 10.754 11.460 5.0064.268 4.484 4.022 4.264
249
- Conflitti giuris.
328 277 282 272372 357 316 234
26140 55220 197 245 74 7871
(*) Il dato è relativo al 31-XII-1968. (**) Il clato è relativo a tutto l'anno 1968. (per i «pendenti» al 30 giugno 1969 non pervenuto aggiornamento ISTAT).
GIUSTIZIA CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE SOPRAVVENUTI
Uffici , GRADO
ANNI "Conclllaa;one P"eturn Tribunnli Corti d'A!;'",,!]o Totale
1+2+3
MEDIE
1881-90 1891·1900
1901-10 1911-20 1921-3{} 1931-40 1951-60 1961-65
DATI ANNUALI
1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1%9·70
A
1.137.242 1.909.509 1544.619
907.046 739.683 823235 127.583
62.758
39.833 63.425 65.718
(") 65.559 -
,
348.151 258.065 211.338 206.241 315.325 254.186 223.788 203.463
186.754 198.654 200.467 206.787 210.179
,
30235 87.084 83.611 91.656
148.476 135.850 153.320 194275
211.600 176.413 163.301 167.638 184.335
,
2.229 4.117 3.377 1.864
72l
'"4.243 2,062
1.606 1.119 2.394
676 1.156
,
430.615 349.266 298.326 299.761 464.522 390.593 381.351 399.800
439.793 439.611 431.880 440.660 395.670
GRADO D'APPELLO
Corle di c..ssMiono TololePrerurc Tribunali Corli d'Appello
S+6+7
, ,7• •I
- 19.805 14.590 2.81534.395 5.764 16.328 14.420 36.512 3.126 7.872 15.244 14.923 38.039 3:D2é] 5.784 15,8481'-4:51 37.083 2.827 4.149 24.739 23.606 52.494 3.306 3.547 20.446 22.728 46.721 3.954 4.002 20.0031:5.631 39.636 4.633
562 9.849 21.809 32.220 4.188
,... 24.2949.133 33.791 4.5:51 277 8.086 23.664 32.027 4.506 472 9.433 26.917 36.822 4.685 452 10.347 25.840 36.639 4.855 453 10.114 26:121 36.988 4.330
(*) Dato relativo a tutto il 1968.
GIUSTIZIA CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE ESAURITI (In complesso con sentenza e senza)
ANNI
Uffici
"Conciliazione
, GRADO
Prerure Tribnnoli Corti d'APpellol Tolole
1+2+3
A , , , , MEDIE
1881·90 1891·1900
1901-10 1911-20 1921-30 1931AO 1951·60 1961·65
1.134.042 1.902.898 1.543.731
913.199 726.894 832.365 t26.974 68.355
352.615 258.645 209.008 202.390 306.996 264.416 220.385 190.197
81.439 86.861 82.000 88.%1
147.596 140.382 140.879 161282
2.216 436270 4.120 349.626 3.350 294.358 1.898 293249
691 455283 542 405.340
4.097 365.361 2.138 353.617
DATI ANNUALI
1965.66 43.476 199.735 191.810 1.495 436.516 1966.67 49.316 179.493 186.263 1.170 416.242 1967-68 57.715 195.730 187.893 2.300 443.638 1968-69 (") 60.597 200.370 174295 776 436.038 1969-70 - 198.012 165.318 1.268 364.598
Preturc
,
GRADO D'APPELLO
Trlbu".l1 Corti d'Appello
, 7
Totale 3+6+7
,
Cotte di c..ss",,;one
,
. -'.723 7.818 5.811 4.031 3.554 4.359 4.729
18.495 16J79 14.994 14.995 24.412 21.422 15.624 9.776
14.7i1 14.347 14.640 15597 23.0!>1 23.395 18.210 20.391
33.272 36.449 }7.4:52 36.403 51.494 48.371 38.193 30.8%
3.131 2.817 3.322 2.728 3.269 3.831 4.785 3.379
440 21.764 31.0608.856 3.595 20.%8401 8.499 29.868 3.740 22.650 32.518430 9.438 4.617
464 9.427 24.238 34.129 5.356 479 23.43010.159 34.068 3.591
(*) Dato telativo a tutto il 1968.
1_7_1968 1-7-1939 PROVVEDIMENTI VARI
1-7-1967 NOTE
30-6-1968 30_6_197030-6-1969
29.17127.15327.4931 Vendite mobiliari
1.5221.3301.5382 Vendite immobiliari
-(*)-(*)542.3603 Decreti ingiuntivi
2.506 25002.6224 Sequestri giudiziari
9.76610.36711.1925 Sequestri conservativi
402.930415.434415.2026 Pignoramenti
16.058.66816385.68715.792.4757 Protesti (numero)
1.3803371.202.9511.105.755(ammontare in milioni di lire)
7.3927.410 7.4308 Fallimenti dichiarati
di cui,:
a) commercio e servizi 4.6904.8204.613
2.4552528 2368b) industria
247269 242c) altre attività
9 Separaz. person. coniugi
a) domande presentate 15.452 I 17.21815.012
267563b) conciliate 564
5.1434.993c) abbandonate 5.417
9251.111d) rigettate e non omologate 1.040
8.8087.615e) accolte od omologate 7.237
lO Sentenze straniere dichiarate efficaci con sentenza o con decreto 576959
4.810(*d') 5.12211 Adozioni 2.956
l l43512 Dichiarazioni di assenza 66
75913 Dichiaraz. di morte presunta 952963
(*) manca dato (*i') Comprese 3.121 adozioni speciali (art. 314/24) e, in applicazione dell'art. 6 (norme
transitorie) della legge 5-6-1967 n. 431.
GIUSTIZIA CIVILE
ANNI Fallimenti
dichiarati
Fallimenti chiusi Totale
Sequestri giudiziari , conservativi
Totale
Pignoramenti mobiliari Totale
1881-90 1.324 1.222 20.845 88.930
1891-1900 2378 2.229 14.771 85553
1901-10 2318 2.250 9.990 59.839
1911-20 2.323 2.402 8.817 42.114
1921-30 7.856 6.062 16.496 138.1 15
1931-40 6.922 8551 20.762 213.D53
1951-60 7.095 5.080 22.146 381.440
1961-65 6.450 6544 17.190 395.955
1965-66 7.498 5.986 15561 413.001
1966-67 6.652 5.807 14.163 406.286
1967-68 7.410 6.615 13.814 415.202
1968-69 7.430 1i363 12.873 415.434
1969-70 7392 5.
867 1
12.266
I 402.930
I
GIUSTIZIA PENALE
Reati oggetto di un primo provvedimento
da parte dell'Autorità Giudiziaria
REATI ACCERTATI
ANNI Delitti Contravvenzioni
1381-90 282.112 97.461
1891-1900 472.879 272.772
1901-10 519.914 324.670
1911-20 551.208 377.478
1921-30 650.524 525.476
1931-40 550.912 736.876
1951-60 758.362 888.100
REATI DENUNCIATI
ANNI Delitti Contravvenzioni
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
196:>-66
1966-67
1.002.409
1.035.113
1.082.315
1.054.351
1.005.172
1.046.561
900.899
1.018.903
1.055.130
1.358.459
1.849.84:>
1.683.065
1967-68 968.002 -
1968-69 870.651 -1969-70 891.472 -
I
GIUSTIZIA PENALE - MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI SOPRAVVENUTI
ANNI (periodo
1-7 - 30-6) Preture Procure
Procure minorenni
Uffici
istruz. Trihunali
l grado
Tribunali
minorenni
C(,rti
Ass. l grado
Tribunali
2 grado Corti
Appello
22.839
Corti
App. min.
443
evJti C'.'nte
di Ass. App.
Ca~sazione
1.016 29.7981961-62 2.109524 702.342 35.202 370550 63.468 19.158 1.318 50.667
1962-63 2.173.720 733.206 38.025 408.409 73.609 32.416 1.175 44.201 25.191 444 976 30.404
1963-64 2.186.984 769563 39.064 478.764 72579 36.284 1.272 32579 25.449 455 877 20.861
1964-65 2.412.909 749.570 39.743 469.773 68540 34.809 1.186 41.506 24.268 575 1.037 28.455
1965-66 2.741.232 714.977 39.165 450.071 67.936 32.656 1.266 19.645 26.400 674 1.037 33.970
1966-67 2.732.978 763.868 37590 479.818 66.290 34.414 1.1SS 30.014 23.201 556 875 19.974
1967-68 2.388.241 756.636 35.820 461.071 69.826 27.380 1.215 39.497 25.430 581 1.005 23.854
1968-69 2.267.178 846.824 30.656 571.424 57.340 28.247 1.276 48.036 26.334 625 952 31.201
1969·70 2.128.914 959.915 31.043 682.407 74500 23.322 1.163 19.059 22.796 723 1.033 31522
I I
GIUSTIZIA PENALE - MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI ESAURITI
ANNI (periodo
147 - 30-6) Preture Procure
Procure
minorenni
Uffici
istruz.
Tribunali
1 grado
I Tribunali
minorenni
Corti Ass. l grado
Tribunali
2 grado
Corti
Appello
Corti
App. min.
Corti
Ass. App.
Corte di
Cassazione
1961-62 2.035.169 699.467 34.241 365.245 65.398 18.470 1.444 46.387 23.469 482 1.138 26.106
1962-63 2.423.601 715.519 34.852 393.200 71.134 26.838 1.310 54.806 23.363 444 1.030 30.862
1963-64 1.994.157 768.855 38.888 487.110 71.444 32.425 1.266 35.532 25.868 425 1.087 35.947
1964-65 2.158.440 746.650 38.375 461.136 63.795 29.114 1.218 33.560 23.476 517 965 21.077
1965-66 2.589.780 710.730 37.445 459.3~1 63.454 32.928 1.197 42.965 23.307 612 958 22.932
1966-67 2.864.475 761.495 37.502 476.153 70.897 33.823 1.240 48.044 25.430 614 964 42.105
1967-68 2.623.322 753.398 36.610 468.008 68.703 28.215 1.210 32.690 26.931 593 1.104 25.407
1968-69 2.217.408 839.912 30.420 533.308 66.948 31.240 1.252 43.462 24.959 642 1.163 28.712
1969-70 2.147.960 935.805 30.071 669.297 66.142 28.571 1.216 41.458 22.162 582 1.057 26.883
DELITTI
Denunciati fino al 31 XII 1967 Accertati dal l" gennaio 1968
1_7_1966 1-7-1967l 1-7-1968 1-7-1969 DELITTI 30-6-1969 30-6-197030-6-196830-6-1967
891.472870.651968.0021.046.561Totale delitti:
Violenza o minaccia al P.u. Resi. stenza P.U. Oltraggio a P.U. 8.347 8.4009.0739.220
329 6611.582Frode nell'esercizio del commercio 2.100
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 392 .3071.513 1.013
1.624 1.4211.680Violenza carnale 1.805
1.386 1.4641.492Atti di libidine violenti 1.682
3.183 2.9903.901Atti osceni 4.416
Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. Sfruttamento di prostitute. 1.246 1.3001.912 1.605
Violazione degli obblighi di assi· stenza familiare 9.648 9.64811.39111.985
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli 4.0814.6546.207 5.433
1.0561.0511.1071.056Omicidio
172758Infanticidio per causa d'onore 66
4.7534.9085.6406.230Percosse
29.31840.530 32.09246.292Lesione personale
73126 101156Omicidio preterintenzionale
5.1785.6656.689 5.466Omicidio colposo
76.52180.402178.586 139.933Lesioni personali colpose
46.55844.999 43.94343.672Furto semplice
409.690369.737344.841369.881Furto aggravato
Rapina, estorsione e sequestro di persona 2.737 2.7522.4802.993
15.40715.75718.56720.695Truffa
8.01610.050 8.461Appropriazione indebita 10.232
1.9172.1932.0222.509Ricettazione
111.106111.031126.706 136.604Emissione assegni a vuoto
4.8446.142 4.4536.931Bancarotta
156.394172.267183.022Altri delitti
--- ------------ --------- ----
MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
UFFlCl GIUDIZIARI
Preturc
P=re
Uffici Isl[U~ione
Tribunali:
- primo grado
- secondo grado
Corti Assise'
- primo grado
- secondo grado
Corti Appello
Procure Minorenni
Tribunali Minorenni
Corti Appello:
- Sezioni Minorenni
Corte Suprema Cassazione'
- in totale
di cui:
- prue. ordinari
- prue. speciali
Sezioni Istruttorie (a)
.. 30_6_1967
85.3.545
80.497
36.933
74.238
11.991
751
1.072
22551
11.577
19.979
243
13.854
11.93'
1.919
-
.. 30-6-1968
618.464
53,735
29.996
I I
75.361
18.798
7%
97)
21.050
10.787
19.144
211
12.301
10.9:;:;
1.346
186
PROCEDIMENTI PENDENTI
.,Vnrlnz . Vnriaz . .. Vnria~.
pcrcen. pe.cen,30_6-1969 30-6-197(1 peroen.
-27,5
+ 4,0
-18,8
668234
90.647
68.112
+ 8,0
+ 8,3
+ 127,1
+1,5
+ 56,8
65.753
23.372
_12,7
+ 24,3
+ 0,7
-9>
780
762
+ 3,2
-21,7
-6,7
-6,8
-4)
22.435
11.023
16.151
_6,6
+2)
-15,6
-4,9 214 -7,4
_11,2 14.797 + 20,3
-8)
-29,9
13.629
1.168
+ 24,4
-13,2
- 19' +- 4,3
649.188
114.757
81.222
74.111
30.973
727
738
2.3.069
11.995
10.902
J55
19.486
17.932
15'4
32'
-2,9
+ 26,6
+ 19,2
+ 12,7
+ 32,5
-6~
-l)
+2,8
+8,8
-32,5
+65,9
+ 31,7
+ 31,6
+ 33,0
+ 67,0
1_7_1967 30_6_1968
2..388.241
7.'56.63"6
461.071
69.826
39.497
1.215
1.005
25.430
35.820
27.380
"I
23.854
2lJ7'
2.079
-
PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI
1-7_1968 1_7_1969Varino Vori"",. 30_6-11169 pCl"Ccn. so-o_uno pel"Cen.
_6,12.267.178 -5,1 2.128.914
846.824 + 11,9· 959.91' + 13,4
+ 23,9571.424 682.407 + 19,4
-17,957..340 74.500 + 29,9
+ 21,648.036 + 2,149.0'9
+ ,,O 1.163 -8,91276 ,,, -5,3 1.033 + 8,5
+ 3,6 22.796 -13,526.344
-14,4 31.043 + 1,330.656
+)) 23..322 -17,428247
+ 7,6 + 15,772J625
+ 30,8 .31522 + 1,031208
28566 28.879+ 31,2 + l,l 2.642 2.643+ 27,1 -
03 1.840 + 66,81.1 1
1-7-1967 30-6-1968
2.623..322
7:i3.398
468.008
68.703
32.690
1.210
1.104
26.931
36.610
28.215
'93
25.407
22.755
2.652
-
PROCEDIMENTI ESAURITI
1-7-1968 Varinz. 1_7_1989 30-6-1969 ptm:en. 30-6_1970
--
2217.408 -15':; 2.147.960
839.912 + 11,' 935.805
533.308 + 14,0 669297
66.948 -2,6 66.142
43.462 + 33,0 41.458
1.2:;2 + 3,5 1.216
1.163 + ',3 1.057
24.9'9 -7,3 22.162
30.420 -16,9 30.071
31.240 + 10,7 28571
642 + 8,3 582
28.712 + 13,0 26.833
2'.892 + 13,8 24.576
2.820 + 6,3 2.2:i7
1.095 - 1.710
Varia:>:. pcreen.
-3,1
+ 11,4
+ 25,5
_1,2
-4,6
-2,9
-9,1
-11,2
-1,2
-8,'
-9,4
-6,'
-',l -20,0
+ '6,2
(~) I dati relativi alle Sezioni istruttorie sono rilevati solo dal l" gennaio 1968.
MINISTERO DI GRAZIA EGIUSTIZIA .BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA·