RELAZIONE ILLUSTRATIVA Ipotesi CCI Area VII€¦ · CCI sottoscritta il 15 giugno 2012, in quanto...

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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

AREA VII

PERSONALE DIRIGENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

sottoscritta il 15 giugno 2012

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

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Il rapporto di lavoro del personale dirigente dell’Area VII è disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del 5 marzo 2008 (quadriennio 2002-2005) e del 28 luglio 2010 (quadriennio 2006-2009).

L’ipotesi di contratto collettivo integrativo stipulata il 15 giugno 2012, disciplina le materie demandate dalla contrattazione collettiva dell’Area VII al secondo livello, tenuto conto anche della ripartizione tra materie sottoposte a legge – nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma responsabilità della dirigenza – e quelle oggetto di contrattazione collettiva, di cui al Titolo IV del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n°150.

Da rilevare che con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCI in esame, le delegazioni trattanti hanno posto fine a un lungo periodo di vacanza contrattuale, più volte rimarcata dal Collegio dei Revisori dei conti che in più occasioni ha sollecitato la definizione del CCI del personale dirigente.

L’ultima di queste sollecitazioni è rilevabile nel verbale n°519 del 31 gennaio c.a. con il quale il Collegio ha certificato, malgrado l’assenza di una ipotesi di CCI, la compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio, del fondo destinato per l’E.F. 2012 al trattamento accessorio del personale dirigente.

Per quanto sopra si ritiene che, salvo diverso avviso del Collegio, la relazione tecnico-finanziaria già trasmessa con nota n°2046 dell’11 gennaio 2012, possa e debba intendersi riferita all’ipotesi di CCI sottoscritta il 15 giugno 2012, in quanto le risorse economiche riportate nella tabella “A” allegata alla citata ipotesi, sono quelle già certificate dal Collegio, fatto salvo il definitivo accertamento delle stese, da operare entro la fine del corrente esercizio in relazione alle cessazioni del corrente anno, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010:

tipologia fondo importi al netto degli oneri a carico amministrazione

Retribuzione di posizione � 360.615,84

Retribuzione di risultato � 72.123,17

Totale fondo Area VII � 432.739,01

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Esame dell’articolato dell’ipotesi di CCI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

L’ipotesi di CCI in esame si applica a tutto il personale destinatario del vigente CCNL dell’Area VII, in servizio presso l’Università degli studi di Palermo con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

La stessa entra in vigore a seguito della sottoscrizione definitiva, autorizzata dopo il perfezionamento delle procedure di cui all’art. 40-bis del D.Lgs. n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni, conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo CCI e sarà integrata con gli accordi che eventualmente interverranno in successiva sequenza temporale.

La descrizione del fondo destinato per l’E.F. 2012 al finanziamento del citato CCI è riportata nella tabella “A” allegata all’ipotesi di CCI.

ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI E NORME DI GARANZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Gli incontri tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale si svolgono di norma al di fuori dell’orario di servizio e con cadenza almeno semestrale le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione del CCI. L’Amministrazione provvederà a trasmettere alla delegazione sindacale la rendicontazione dell’impiego delle risorse destinate, nell’esercizio precedente, al finanziamento del trattamento accessorio del personale dirigente, entro il mese successivo alla liquidazione della retribuzione di risultato dell’anno precedente.

Viene stabilito che i Dirigenti preposti all’erogazione dei servizi pubblici essenziali sono tenuti a individuare di volta in volta i contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi.

ART. 3 - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Come per il comparto, un componente del CUG potrà partecipare, come osservatore, alle riunioni di contrattazione dell’Area VII e, qualora il Comitato rilevi modelli organizzativi e/o procedurali che determinano discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità, può fare pervenire alle delegazioni trattanti apposite proposte, per l'adozione delle conseguenti azioni positive atte a rimuovere i comportamenti discriminatori.

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ART. 4 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

Gli oneri relativi alle iniziative formative della dirigenza gravano sul fondo destinato annualmente dall’Amministrazione alla formazione del proprio personale. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare l’Ateneo in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi.

Per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere dall’Amministrazione, il Dirigente può avanzare al Direttore Amministrativo formale richiesta di partecipazione a eventi formativi di breve durata o, nei rimanenti casi, domanda di congedo per motivi di studio ai sensi e nei limiti di quanto in merito previsto dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000 n°53. Il Direttore Amministrativo può, per documentate esigenze organizzative, differire l’accoglimento delle richieste e, in caso di presentazione di più domande nel medesimo periodo, concordare con il personale interessato l’ordine di priorità.

ART. 5 - GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

La graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, è definita in relazione ai criteri di seguito indicati:

− Prima fascia: funzioni correlate a incarichi di direzione di strutture particolarmente complesse;

− Seconda fascia: funzioni correlate a incarichi di direzione di strutture complesse; − Terza fascia: funzioni correlate a incarichi di studio e/o direzione di strutture semplici.

A ciascuna fascia economica è correlata la parte variabile della retribuzione di posizione stabilita dagli Organi di governo dell’Ateneo in relazione ai criteri di cui all’art. 59 del CCNL 5 marzo 2008, art. 23 CCNL 28 luglio 2010 e alle disponibilità del pertinente fondo.

La retribuzione di risultato viene corrisposta a ciascun Dirigente annualmente, con la prima rata stipendiale utile dopo la conclusione del processo di valutazione, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno di riferimento, nonché in relazione agli esiti della valutazione del comportamento organizzativo, secondo le modalità in merito previste dal “Regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente e tecnico-amministrativo” vigente nel tempo.

ART. 6 - INCARICHI AGGIUNTIVI E SOSTITUTIVI

I compensi dovuti da terzi per eventuali incarichi aggiuntivi saranno corrisposti direttamente all’Amministrazione universitaria e, detratti gli oneri a carico ente, confluiranno per il 34% nel fondo per la retribuzione di posizione e risultato, per essere destinati al trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente, e per il 66% verranno corrisposti al Dirigente al quale viene conferito l’incarico aggiuntivo, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.

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Nel caso in cui l’incarico aggiuntivo sia conferito dall’Ateneo e/o dallo stesso su richiesta dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Paolo Giaccone”, si prescinderà dall’accantonamento della quota di incremento del fondo per la retribuzione di posizione e risultato.

Nell’ipotesi di conferimento di incarico ad interim per la reggenza di ufficio il cui titolare è assente con diritto alla conservazione del posto, al Dirigente compete una integrazione della retribuzione di risultato pari al 15% di quella in godimento, nel caso in cui venga affidata la reggenza di un ufficio per il quale è prevista una retribuzione di posizione ascrivibile alla III fascia; pari al 20% qualora venga affidata la reggenza di un ufficio per il quale è prevista una retribuzione di posizione ascrivibile alla II fascia e pari al 25% qualora venga affidata la reggenza di un ufficio per il quale è prevista una retribuzione di posizione ascrivibile alla I fascia.

ART. 7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Il diritto a percepire il c.d. buono pasto, erogato in sostituzione del servizio di mensa aziendale nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e in misura analoga a quella corrisposta al personale del comparto, matura in caso di permanenza in servizio del Dirigente anche nelle ore pomeridiane.

Il verificarsi di tali presupposti viene mensilmente dichiarato da ciascun Dirigente sotto la propria responsabilità e attestato da una registrazione giornaliera nel sistema di rilevazione automatizzata delle presenze.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal CCI, si rinvia alle norme di legge e ai CC.CC.NN.L. dell’Area VII vigenti nel tempo.

Palermo 18 giugno 2012

Il Responsabile relazioni sindacali f.to Nicola Giannone

Il Direttore Amministrativo f.to Antonio Valenti