Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

download Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

of 19

Transcript of Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    1/19

    .~

    Decreto legislative recante recepimento della direttiva :! .004:48iCE del Parlamen to e uro peoe del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprieta lntellettuale, .

    RElAZlONE ILLUSTRA.TIVALa legge 18 aprile 2005, n, 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee (Legge comunitaria 2004). include, traIe direttive da attuare ai sensi dell' articolo 1, commi .1 e 3 . la direttiva 2004/48/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietaintellettuale.La d ir et tiv a traspone, a liv ello comunitario, Ie n orrn e p ro cessu ali c on te nu te nell'accordoTRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) stipulate nel 1994 aliaconclusione dell'Uruguay Round, che riguarda , oltre al diritto d'autore, anche marchi,indicazioni geografiche, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori eprotezioni di informazioni segrete. L 'accordo TRlPS e stato ratificato dall'Italia con legge29 dicembre 1994, n. 747 ed e entrato in vigore il l" gennaio 1996. Per tale ragione, in sededi recepimento della direttiva sono state recepite unicamente disposizioni normative nonpreviste dall' accordo TRIPs (quali il c.d. diritto d'informazione di cui all'art.8 delladirettiva) ,La direttiva n. 48 del2004 ha I'obiettivo di far rispettare il dirino di proprieta intellettualepartendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno did imensio ne i ntemaz io na le in costante crescita, che rappresenta una seria m inaccia per leeconomie nazionali degli Stati, deIineando. a ta l fine, un sistema sanzionatorio pensatocome deterrente - nell'ottica delI'allargamento a 25 degli Stati membri dell'Unione Europea- proprio per arginare il fenomeno in crescita costante della contraffazione e della pirateria.Essa prevede, quindi, apposite misure - inmateria di acquisizione di prove art. 6J paragrafo2; di mezzi istruttori (innovativi per il nostro sistema processuale civilistico) finalizzati aconsentire al giudice I'acquisizione di "informazioni' sull'origine e salle reti didistribuzioni delle merci 0 di prestazioni di servizi, non 5.010 dall'autore della violazione,rn a an ch e da soggetti terzi (che possiedono merci, 0 S(IDO so rp re si a u tiliz za re 0 fomireservizi), 0 d a soggetti c o o siano stati indicati da questi ultimi come implicati nellaproduzione, fabbricazione , distribuzione di prodotti o produzione di servizi (art. 8paragrafo 1); di misnre cautclari ( art, 9, paragrafo 2).. per contrastare Ie violazioni aldiritto di proprieta intellettuale compiute su scala commerciale (che la direttiva definiscecome atti finalizzati all' ottcnimento di vantaggi eccnornici diretti 0 indiretti, conI'esclusione , di norma, degli ani effettuati dai consumarori finali in buona fede, come sievince dal considerando n. 14),Analoghe considerazioni valgono per le previsioni che disciplinano iI risarcimento deldanno, che servono a tutelare adeguatamente gli lnvestimcnti compiuti dal titolare del dirittoper la produzione e commercializzazione delle proprie creazloni intellettuali. Lo scopo equello di armonizzare le normative nazionali relative agli strumenti per i1 rispetto del dirittid .i proprieta mtellettuale, garantendo l'equiparazione dei titolari dei diritti nell'Unioneeuropea e rafforzando iprovvedimenti adottati contra i contravventori, Essa prevede leviolazioni di tutti idiritti di proprieta intellettuale. (diritto dautore e proprieta industriale.come ad esempio marchi, disegni e modelli) che sono stati armonizzati in seno all'UnioneEuropea da precedenti direnive.

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    2/19

    II termine che la direttiva concede agli stati rnembri pt;r conformarsi aile prescrizioni inessa contenute seade il 29 aprile 2006.n presente schema di decreta legislativo, secondo quanta previsto dalla legge comunitaria2004, viene proposto dal Ministro per le politiche comunitarie e dai Ministri per ibeni e leattivita eulturali e delle anivits produttive, di concerto tim it Ministro degli affari esteri, i1Ministro della giustizia ed itMinistro delleconomia e delle finanze.1. 'artivita normativa di recepimento della direttiva 48/201)4 si e dunque concertata su ruttoit sistema della diritto di proprieta intellettuale ed e ccnseguenternente intervenuta sullalegge 22 aprile 1941n.633. recante disposizioni inmateria di protezione del diritto d'autoree dei diritti ad esso connessi (articoli da 1 a 14 e art. 22) e sui codice della proprietaindustriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (articoli da 15 a 21). Lo schema didecreto e stato redatto sotto forma di novella ai predetti .esti legislativi, ai quali sono stateintrodotte, disposizioni modificative utili ai fini del recepimento,Inparticolare il provvedimento reca le seguenti disposizicni:Con l'articolo 1 si d8 attuazione all'art, 5 della direttiva che disciplina la presunzione deldiritto d'autore e dei titolari dei diritti connessi; per il diritto d'autore esiste gia unadisposizione in tal sense (contenuta nell'art, 8 della Iegge 633/1941), per j diritti connessisi e proweduto ad aggiungere I'art. 99 bis che regola, in analogia con l'an. 8, Ie condizionidi individuazione della titolarua,L'articolo 2 recepisce I'articolo 11 della direttiva c h e disciplina l'emissione delleingiunziom interdittive dei comportamenti costituenti violazioni del diritto d'aurore e de idiritti COIIDesSi. L'art, 156 della legge 633 11941 gia prevedeva questa disposizione e si esoltanto introdotta la possibilitA per i1 giudice di stebilire una sanzione per la reiterazionedella condotta 0per it ritardo nell' esecuzione.L'articolo 3 traspone l'articolo 8 della direttiva, introducendo I'art, 156 bis nella legge suldiritto d'autore che, analogamente a quanto gia previsto nel codice della proprietaindustria1e, contiene disposizioni concementi I'esibizione e l i elementi di prova d a parte delconvenuto. Tale articolo prevede la posslbilits di chiedere oltre ad infonnazioni ancheI'esibizione di docurnentazione bancaria, finanziaria e commerciale per le violazionicommesse su scala commerciale,L'articola 4 d a attuazione all'articolo 8 della direttiva ed introduce nella legge 633/1941l'art, 156-ter. Tale articolo discipltna jl c.d. diritto all'i:r.f0rmazione che costituisce unelemento di novita nel nostro ordinamento giuridico e 5 1 sostanzia nella possibilita dichiedere, nel corso del giudizio di contraffazione, inforrnazioni a soggetti terzi sucircostanze che non ineriscono direttamente all' oggeno della causa , rna riguardano notiziesuU'origine dei prodotti e sulle reti di distribuzione delle merci. Lo scopo di questadisposizione e quello di far acquisire al utolare dei diritti informazioni sull'effettiva portatadel fenomeno contraffattivo, in modo tale de consenrirgli di estendere J'azione giaintrapresa ad altri soggetti, oppure di intentarne una nueva, ovvero chiedere tutela in sedepenale,La norma individua isoggetti a cui possono essere richieste le informazioni ed iltipo delleinformazioni stesse. Inoltre, sono un profile strettamente processuale, discipline le modalitadi acquisizione delle notizie tramite un procedimento che sl ispira in gran parte a quelloprevisto per le depostzioni testirnoniali dal codicc di procedure civile.

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    3/19

    L'articolo 5 d B . attuazione all'articolo 13 sella direttiva modificando l'art. 158 della legge633 i1941. Con tale modifica si disciplinano icriteri pe'r la determinazione del danno. chesono ripresi da quelli stabiliti dal codice civile, prcvedendo, peraltro, in aggiunta 1apossibilita di liquidazione del danno in via forfettar.a sulla base quanto meno degliem olum enti che si sarebbero dovuti versare p er o nene re l'a uto riz za zio ne all'utilizzazionedel diritto d'autore. Si riconosce ineltre il risarcimento del danno non patrimoniale,L'articolo 6 traspone l'articolo 10 della direttiva introducendo delle modi fiche all'articolo159 della legge 633 /1941; tali modifiche riguardano essenzialmente la possibilita suordine del giudice di un ritiro temporaneo dal commercio della rnerce contraffatta, conpossibilita di un reinserirnento una volta eliminati gli elementi costituenti violazione deldiritto.Con I'articolo 7 si d a attuazione all' omologo articolo della direttiva, introducendo limitatemodifiche all'articolo 161 delia legge sui diritto d'autore, soprattutto per specificare che iprocedimenti di accertamento preventivo possono riguardare anche la salvaguardia delleprove essendo per il resto l' art 161 gia conforme alia direttiva,L'articolo 8 recepisce l'art. 9 della direttiva modificando l'art 162 che peraltro gia risultavaconforme alla direttiva stessa, In tale articolo si e soltento specificate che iprocedimenticautelari concementi il diritto d' autore e idiritti connessi sono disciplinati dalla norme delcodice di procedura civile, salvo quanta disposto dalla legge suJ diritto d'autore.L'articolo 9 c IA attuazione all'art. 9 paragrafo 5, della direttiva introducendo l'art, 162w bisnella legge 633/1941 con jJ quale vengono stabiliti iermini entro cui chi ha ottenuto ilprovvedimento cautelare deve iniziare it giudizio di merito. Tali termini ditferiscono daquelli ordinari previsti dal codice di procedure civile.Il terzo comma dellart. 162 his peraitro fa salve Ie disposizioni dell'articolo 668-octiessesto comma del codice di procedura civile, cosi come modificato dalla legge 14 maggie2005 n. 80 di conversione con modificazioni del DL 14 marzo 2005 n. 35, che prevede ilconsolidamento dei provvedirnenti d'urgenza ex art 70n c.p,c. e degli altri provvedimenticautelati anticipatori degli effetti della senteoza di meritc, qualora ilgiudizio di merito nonvenga iniziato da una delle due parti in contenzioso. Per gli aim giudizi cautelari restaovviamente salvo it principio che se ilgiudizio di merito non viene iniziato nei termini diJegge da chi ha ottenuto it provvedimento cautelare.quest'ultimo perde efficacia.L'articolo 10 attua I'articolo 9, comma 2, della direttiva , introducendo I'articolo 162-tercbe prevede 1apossibilita di un sequestra conservative dei beni del contraffattore, peraltrogift previsto dall'arti 671 c.p.c., con la possibiliti anche di ottenere ilblocco dei suoi contibancari ed iaItri beni . A tal fine I'autorita giudiziaria pt:b disporre la comunicazione delledocumentazioni bancarie, finanziarie e cornmerciali del contraffattore.L 'articolo 11 recepisce I'articolo 9 paragrafo I, lettera a) della direttiva, rnodificando i Jprimo comma dell'articolo 163 della legge 633/1941 tramite l'introduzione delladisposizione che consente J'inibitoria anche delle attivlta costituenti servizi prestati daintermediari se in violazione del diritto d'autore.L'articolo 12 modi fica l'articolo 164 della legge n. 633 del 1941 provvedendo ad unmere raccordo formale con l'art. 180 della stessa legge, mettendo al singolare l'espressione: enti di diritto pubblico",Con l'articolo 13, che introduce una nuova forrnulazione dell'art, 167 della legge in materiadi diritto d'autore, vicne recepito l'articolo 4 della direttiva, prevedcndo che possano agirein giudizio, oltre ai soggetti che si trovano nel Iegittirno possesso de; diritti d'autore e deidiritti connessi, anche coloro iquali agiscono in rappresentanza di questi ultimi.

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    4/19

    . '

    L'articolo 14 introduce l 'a rt icolo 171-oc ti es -bis che sanziona penalmente chi si rifiuti difomire ovvero fomisca falsarnente Ie informazioni di cu: all'art, 156~ter.L'art, 15 contiene le moditiche dell'art, 121 del Codice della proprieta industriale:

    - nel 2 comma della norma, laddove si dispone che ilgiudice possa ordinare di forniregli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione deiprodotti 0 dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta industriale, S1precisa che tale ordine pub essere riv olto u nic am e nte a lla controparte. Questa precisazione edella massima importanza pet Ie ragioni che seguono. II comma 2 dell'art, 121, introdotto asuo tempo in applicazione delle disposizioni dei TRIPs, viene comunemente ricondotto adun istituto processuale dell'ordinamento anglosassone denominate "discovery". Non e questala sede per condurre un'indagine per verificare se le cisposizioni in questione, per comeadottate dall'art, 47 dell'Accordo TRlPs, riproducano, ed in quale misura, la discoverydel1'ordinamento anglosassone, ed e invece utile sottclineare che si trarta di un istitutosostanzialmente estraneo all'ordinarnento processuale italiano nel quale si inserisce"fatiaosamente" _ Ed invero, mentre nell'ordinamento italiano vige it principio per cui ilconvenuto - cosi come l'imputato - non ha alcun dovere di collaborazione per ilraggiungimento del fine di giustizia, la discovery dell 'ordinamento anglosassone partedall'opposto principio per cui, a determinate condizioni, insorge un obbligo dicollaborazione de] convenuto in contraffazione, ma anche del convenuto titolare nelgiudizio di nullita 0 di decadenza, affinche ilgiudice sia posto nella condizione di deciderein modo conforme alia verita dei fatti. La discovery dunque muove da un presuppostodiverso rispetto a queUo che configura i1 diritto di difesa come diritto di totale noncollaborazione e compone icontrapposti interessi delle parti ponendo a carico di chi eonerato della. prova di fornire serf indizi ed di individnere idocumenti, gli elementi 0 Ieinfonnazioni che, confennando tali indizi, diana fondarnento aile proprie pretese ma, unavolta assolto in questa fonna di semiplena probaiio i1 proprio onere, pone a carico dellacontroparte I'onere della collaborazione ancorche sulla base di un provvedimento delgiudice, Nella direttiva e previsto un diritto alla informazione, che e completamenteautonomo ed indipendente e che, come tale, pub essere azionato indipendentemente daidiritti e dai doveri processuali che gravano sulle p a m di un g iudizio in corso. In questasituazione, e proprio allo scopo di evitare che si confor.da l'applicazione dell'istituto delladiscovery con l'esercizio del diritto alla informazione previsto nella Direttiva Enforcement, estato necessario precisare che l'ordine del giudice di fomire le infonnazioni perl'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti 0deiservizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta industriale pub essere impartitounicamente alla controparte del giudizio in corso e non anche a terzi che non facciano partedi questo g iudiz io .II successive comma 2-bis e di importanza strategica perche e diretto a coniugare quelle chenella Direttiva Enforcement vengono qualificare come violazioni commesse "su scalacommerciale" con quelli che nella Sezione 2a de] Capo In del Codice della proprietaindustriale, ed in particolare nell'art, 144. sono qualificati come "atti di ptrateria". 11problema nasce per 11fatto che l'art. 6 della Dirertiva n. :1.8del 2004 rubricate "Elementi diprova" dispone al comma 2 che, oltre all'applicazione dell'istituto della discovery previstanel comma 1 della stessa Donna, sia prevista anche la facolta delle Autorita Giudiziariecompetenti di ordinate, se del caso, su richiesta di una parte. la comunicazione delledocumentazioni bancarie, finanziarie 0 comrnerciali che si trovano in possesso dellacontroparte, quando - tuttavia si trarti di violazione comrnessa su scala commercia le.

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    5/19

    Orbene, poiche tutte Ie contraffazioni e le violazioni dei diritti di proprieta industriale sonocommesse con atti compiuti per it mercato (tanto e vero che I'attuazione dell'invenzione inambito private non costituisce neppure contraffazione) 5 1 e posta la necessita di distingueretra violazione tout court e violazione commessa su scala commerciale, e poiche d'ahraparte - ilCodice della proprieta industriale nella Sezione 2a del Capo' III ha introdotto, perfame oggetto di un trattamento piu rigoroso, gli atti di pirateria, e sembraio necessariaprecisare che le violazioni su scala cornmerciale - di cui alla diretriva - si identificano congli atti di pirateria di cui al Codice della proprieta industriale.L'art, 16 introduce l'articolo 121 his al Codice della proprieta industriale, prevedendo unadisposizione - ornologa a queUa contenuta nell'art. 4 del decreto (riferita il diritto d'autore)- mediante la quale e data attuazione all'articolo 8 della direttiva, che introduce il c.d.diritto di informazione. Si rinvia, dunque, alle osservazioni relative all'articolo 4 e siprecisa, che - a differenza delle informazioni che possono essere chieste ed ottenutcnell'ambito del procedimento della controparte- in attuezione della c.d, discovery introdottadaU'art.8 della direttiva -Ie informazioni (previste all'articolo 4 e dal presente arucolo) sonooggetto di WI diritto autonomamente esercitabile sia in via cantelare che in"Viaordinaria neiconfronti dei soggetti indicati nel primo comma, n comma 2 dell' art.16 precisa il contenntodelle infozmazioni alle quali si ha diritto. I commi 3, 4 e 5 stabiliscono le modalits con Iequali il diritto aile informazioni puo essere esercitato e quelle che ne costituisconoattuazione. L'avente diritto deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogareed ifatti sui quali ognuna deve essere interrogate, II giudice, ove accolga la domanda,procede ad acquisire le infcrmazioni richieste tramite interrogatorio. n comma 6,richiamando le nonne del Codice di procedura civile che riguardano la prova per testimeni,attribuisce al diritto natura sostanziale non certo solo processuale, da1 momento che sanciscel'obbligo di dire la verita. La successiva norma dell'art. 127, comma 1-bi.!, introdotto dall'art.19 del presente Decreto Legislativo, conferma che l'oboligo di dire la verita e sanzionatopenalmente. .L'art, 17 eontiene le modifiche all'art. 124 del Codice della proprieta industriale:la prima modifiea concerne la rubrica che, dapprima dedieata alle "Sanzioni civili", e stataintegrata con il riferimento alle "misure corre tt ive ' perche la norma e destinata anche aqueste ultime per come previste dall'art, 10 della direttiva, In secondo luogo l'art, 17sostituisce it comma 1 dell'art, 124 del Codice della proorieta industriale. Ed invero mentreoriginariamente ilcomma 1 statuiva che "con la se nte nza c he a cce rta L a violazione di undiritto dt proprieta tndustrtale puiJ essere dispona l'inibitoria della fabbricazione. delcommercia e dell'uso di quanta costituisce violazione del diritto" ora viene fatto riferimento,oltre ehe alia inibitoria anche alle misure. del ritiro dai circuiti cornmerciali e dellaesclusione defmitiva dai circuiti commerciali stessi, secondo quanto dispongono Ie lettere a)e b) del comma I dell 'art. 10 della Dirertiva n. 48 del 20(,4 che la doppia qualificazione delritiro e della csclusione definitive dai circuiti commerciali si traducesse in ordine di ritiroprovvisorio ed ordine di ritiro definitive dal commercio. Nel nuovo comma 1 dell'art. 124del Codice dena proprieta industriale si e contemplate l'ordine di ritiro definitive perchel'ordine di ritiro provvisorio e stato contemplate nel successive nuevo comma 3 dell'art. 124come alternative alla distruzione quando iprodotti costituenti violazione dei diritti diproprieta industriale sono suscettibili, previa adeguata modifies. di una utilizzazionelegittirna sicche se ne possa ordinare ilritiro provvisorio con possibilita di reinserimento aseguito degli adeguamenti irnposti a garanzia del risperto del diritto stesso. Nel nuevocomma 1 dell 'art. 124 del Codice dena proprieta industrrale si e precisato che la sanzione

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    6/19

    dell'inibitoria e la misura dell'ordine d i ritiro definitive dal comrnercio possono riguardareanche gli intermediari icui servizi siano utilizzati per violare i1 diritto di proprietaindustriale, conformemente al disposto dell'art, 9, commal, lettera a) della direttiva. 11comma 3 del nuevo art. 124 prevede- conformemente alla direttiva - che la distruzione dellecase costituenti violazione de) diritto avvenga " a sp ese d ell'a uto re d ella v io la zio ne ' a m enoche - come specifica la stessa direttiva - non vi si oppongano motivi particolari. Ribadita ladisposizione per cui non puo essere ordinata la distruzione dena cosa e l'avente dirino pubconseguire solo it risarcimento dei danni se la distruzione e di pregiudizio all'economianazionale, viene modificata Ia restante parte del comma 3 , allo scopo - essenzialmente - ditrasfonnare una regola dettata in particolare per idiritti d: rnarchio inuna regola di caratteregenerale valevole per tutti idiritti di proprieta industriale. Mentre infatti nel teste originariosi diceva che "nel caso della violazione di diritti di marchio, La distruzione ooncerne ifmarchio ma pu o com pre nd ere le confezioni e, qu an do l'Autoriti: Giudiziaria lo ritengao pp ortu ne , a nc he i prodott i 0 i materiali inerenti alIa prestazione dei servizi, se cio sian ece ssa ria pe r eltm in are g/i e ffe tli d ella v to la zio ne d el d trtu o" ora si dice che "se i prodott ico st tt uen tt v io la z ion e del diritti d i pro p rie ta in du stria le so na su sc etiibili. p re via o de gu atamodifica; di una. unlizzasione legittima, puc) essere dispcsta dal giudice, in luogo del ritirodefinitive 0 della loro distruzione, il loro rltiro temporaneo dal commercia, con 1aposstbtlita di reinserimenio a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto deldiritto", Infine, posta questa regola di carattere genernle, i1 cosiddetto ordine di ritirotemporaneo e stato coordinato con la possibilits di reinserimento nel commercio di unprodotto suscettibile di "tn tervent! corret tiv i" , Infme e aggiunto ilcomma, che introduce unaclausola generale contenuta nella direttiva in form de.la quale "nell'appitcazione dellesanzioni l'Autorita Giudiziaria t iene conto della necessaria p ro po rzio ne tra la gra vito ' d elleviolaziont e le sanzioni stesse, nonche dell'interesse dei terzi": clausola generale che,essendo inserita nel comma 6 dell'art. 124. si riferisce unicamente aIle sanzioni dellarimozione e della distruzione" .L'art. 18 riformula, anche nella rubrica, l'art. 125 del Codice della proprieta industriale

    dedicandolo separatamente a1 risarcimento del danno ed aUa restituzione dei profittidell'autore della violazione. COS! facendo, la nuova norma dell'art. 125 considera le misuredel risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente econcettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profile dellare tn te gra zio ne d el patrimonio del soggetto lese ed a quello ben diverse - dell 'arricchimentosenza causa. Il nuovo testa dell'art. 125 costituisce attuazione dell'art. 13 della Direttiva laquale di rilevanza ad entrambi iprofili, n comma 3 della nuova norma dispone peraltro cheIs restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione pub essere chicsta inaltemariva rispetto al risarcimento del danno oppure pub essere chiesta cumulativamemerna, in questo caso, nella misura in cui gli utili c ia restituire eccedano la somma dovuta atitolo di risarcimento. Poiche la formulazione della domanda condiziona Jo svolgimentoistruttorio, e ovvio che massimo rilievo debba essere attribuito aJ principio dispositive. Sullabase di queste premesse ilcomma 1 del nuevo art. 125 richiarna le disposizioni del Codicecivile concementi la determinazione del danno risarcibile e, Ie sue voci del danno emergentee del lucre cessante con una disposizione che richiama anche ibenefici realizzati dall'autored ella v iolazio ne, rn a u nicam en te come elemento sintomutico del mancato guadagno. edautorizza anche la "monet tzzazlone" del danno morale e del pregiudizio non econornico,visti pur sempre nell'ambito del profile reintegratorio. II comma 2 della norma, nella nuovaformulazione, ha rnantenuto la facolta della Iiquidazione globale del danno effettuata sulla

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    7/19

    base degli atti della causa e, ferma sernpre restando sulla base delle nonne gent-Tali (art.1226 c.c.) la possibilita della liquidazione equitativa, ha posto un limite minimo alialiquidazione globale statuendo che non puc, essere inferiore a quello dei canoni che l'autoredella violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto iI consenso allosfruttamento della creazione intellettuale protetta;L' art. 19 introduce ne] codice della proprieta industriale una disposizione omologa(aggiungendo il comma 1 bis aU'aI1_ 127) a quella contenuta nell 'art. 14 (riferita al dirittod'autore), Si rinvia, dunque, alle osservazioni relative all'articolo 14_L' art. 20 interviene sull'art. 131 del Codice della proprieta industriale, sostituendo, in prirnoluogo, il 10comma del l' ar t, 131. La nuova norma. e t a un lata, specifica l'inibitoria cautelaresia con riferimento al divieto della prosecuzione 0 della ripetizione delle violazioni in attosia con riferimento a qualsiasi violazione imminente del diritto di proprieta industriale, Lanorma e stata integrata altresi con la previsione, in funzione di misura cautelare, dell'ordinedi ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta industriale,purche tale ordine valga nei confronti di chi sia proprietario delle stesse 0di chi De abbiacomunque l a d ispon ib iHta , non potendo dunque colpire l'a ut or e d ell a v io la zio ne in r ela zio nea cose di cui egli non sia piu proprietario 0di cui non abbia la disponibilita, Sia la inibitoriacautelare come I'ordine cautelare del ritiro dal commercia possono essere chiesti neiconfronti degli intermediario meglio - come dice ora la norma - nei confronti di qualsiasisoggetto j cui s er vi zi siano u ti liz za ti p er v io la re un diritto di proprietA industriale: ch iesti enon emessi affinche sia cbiaro che le suddette domande cantelari possono riguardareunicamente soggetti che iI titolare del diritto di proprieta industriale intende chiamare nelgiudizio di merita 0 che siano gia presenti in ta le g iu diz io . Al 10 comma dell'art. 131vengono aggiunti tre commi successivi per precisare - con ilcomma I-bis - che ilgiudiziodi merito dope la concessione della rnisura cautelare ante causam deve essere iniziato neltermine p re vis to d al la direttiva e che comma I-ter - se ilgiudizio di m erito non e iniziatonel termine perentorio all'uopo previsto ovvero se successivamente a1 suo inizio si estingue,it provvedimento cautelare perde la sua efficacia, rna per precisare subito dopoulteriorm ente - comm a I-quater P che la decaden za J l U O non verificarsi quando le m isureca ute la ri so no q ueUe co nce sse ai se nsi d ell'a rt. 7 00 C.p.I~.e quando sono idonee ad an ti cipa regli effetti della sentenza di merito. Viene cosi reso immediatamente operative i1 principiodella stabilizzazione delle misure cautelari cosiddette anticipatorie sul presupposto,espressamente fissato nella norma in questione che "ciascuna parte possa iniziare ifgiudizio" di merito, di guisa che la stabilizzazione avvenga soltanto se, nessuna delle duepatti avendo iniziato il giudizio di merito, si sia formate sia pure in forma tacita un accordoprocessuale di stabilizzazioneLarticolo 21 introduce l' articolo 144 bis a 1 Codice della proprieta industriale unadisposizione che attua l'art. 9, comma 1, dena direttiva. La norma riproduce, per Laproprietaindustriale, le previsioni contenute nell'art, 10 del decreto (cui si rimanda per i! commentoi,riferite al diritto d'autore.L 'articolo 22 affronta in modo phi incisive, nella legislazione nazionale, la lotta alfenomeno del c.d. "camcording" cbe sempre pili rappresenta I' origine delle copie pirata deiFilm alia loro prima apparizione sul mercato europeo ed internazionale. Da studi effertuatidalle Associazioni antipirateria italiana ed americana. risulta che in ben nove casi su dicci ifilm pirata distribuiti anche sul territorio Italiano, risultano derivare da una registrazionec1andestina all'intemo delle sale cinematografiche. La r.orma, pertanto, al fine di garantire ilraggiungirnento degli obiettivi che iconsiderando 8. 1c~13_ . 2 L 28, 19 e 32 della Direttiva

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    8/19

    2004i48/CE chiedono a tutti gli Stati membri. introduce: un nuovo articolo 85-bis nel Regiedecreto 18 giugno 1931, D. 733. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il quale -fatte salve le norme paste a tutela dei diritti d' autore dalla legge speciale n. 633 del 1941 -integra la disciplina vigente ad oggi in ltalia in materia di rlspetto dei diritti di proprietaintellettualc centro la c.d, pirateria, sancendo espressamente iI divieto di introdurre.Installare 0 comunque utilizzare "abusivamente" nei luoghi di pubblico spettacolo,dispositivi od apparati che consentono la registraziore, la riproduzione 0 la trasmissionedelle opere dell'mgegno che vcngono ivi realizzate 0 diffuse. Viene anche previstoI'obbligo, per gli cscrcenti ilocali di spettacolo, di dare avviso al pubblico del predenodivieto, mediante l'apposizione di appositi cartelli. Si e provveduto cosi ad eliminate ognidisp aritS no rm ative risp etto alla leg islazio ne degli altri S tati m em bri in m ateria di strum entiper assicurare it rispetto dei diritti di proprieti intellettuele, garantendo cosl, attraversol'eliminazione di una parziale lacuna dell'ordinamento nazionale, che idiritti eli proprietaintellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il tenitorio dell'UnioneEuropea.

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    9/19

    DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIl\tIENTO DELLADIRE'ITIV A 2OO4I48/CE DEL PARLAMlI~NTO EUROPEO E DELCONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 SUI...JUSPETIO DEI DIRITII DIPROPRIETA INTELLE'ITUALE.IL PRESIDENTE DELLA REP'UBBLICA

    VISTI gli articoli 7 6 c 8 7 della Costituzione;VISTA la direttiva 2OO4I48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulr is pe tto doi d ir itti di proprietlJ. intellettuale;VISTA 18 legge 18 aprile 2005, n. 62 recante disposrzioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza deU'Italia aile Co muni tA europee - Legge comunitaria 2004, ed in particolare gliarticoli 1 e 2, che dettano le modalita ed icriteri della dei.ega al Govemo per I'amiazione delledirettive comunitarie comprese negU elenchi di cui agli alleg::.tj A e B della legge medesima;VISTO ralleg8lO B della predena legge, roe include. tra le direttive d a anuare ai sensi dell' an I,commi 1 e 3 l a c it at a direttiva 20041481CE;VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante protezione del dirittod'autore e di altti diritti connessl a J suo esercizio;VlSTA la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dl Bernaper la protezione delle opere letterarie e artistiche;VISTI l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1~1, n. 300, e l'articolo 10 del decretolegislative 30 luglio 1999, n. 303 relativi al trasferimento al Ministero per ibeni e le attivitaculturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Ccnsiglio < l e i Ministri in materia di dirittod' autore e disciplina della proprieta letteraria;VISTO ildecreto legislativo 290ttobre 1999. n, 419, recante riordinall'lenoo del sistema degli entipubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 1.5marzo 1997. n. 59, ed in particolarel'articolo 7, relative alIa SocietS itallana autori ed editori;VTSTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d' autorc:VISTO I'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005. n, 63, convertito, con modificazioni,

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    10/19

    ACQUlsm ipareri d elle c omp ete nti C or nrn is sio ni parla.nentari della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica;VISTA In deliberazione del Consiglio dei ministri, adottara nella riunionc del;SUl1.A PROPOSTA del Ministro per le po1itiche comurutarie e per ibeni e le attivita culturali Edelle attivita produttive, di concerto con iMinistri degli af''uri csteri. della giustizia e dcll'cconomiae delle finanze;

    EMA ..."IAil s eg uente d ec re to le gis ra ti vo

    ART.l(In trod uzion e nel T iiolo II d ella L egge 22 aprile 1941. n . .633 d el C apo Yll-bis e dell'anicolo 99-his)

    1. Dopa ilCapoVII del Titolo n della legge 22 aprile 1941, n, 633, e inserito ilseguenre:" CAPO VU r-B IS

    (Titolarita dei diritti connessi)ART . 9 9-b is

    1. E' reputato tltolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, t;individuate come tale nei materiali protetti. ovvero e ennunciatc come tale nella recitazione,eseeuz ione , rappresen taz ione 0comunieaziene al pubblico,".

    ART. 2( S ostitu zlo ne d ell 'a rt, 156 d ella L eg ge 22 aprile 1941, n ,633)

    1. L'articolo 156 della Iegge n. 633 del 1941, e sostituito d a l seguente:ART. 156

    1. Chi ba ragione di Lem ere Ia v io la zio nc d i WI d irttto d i u tilizza zio ne e co nomica a lu i sp ettan tein virtU di questa leggc oppure intende impedire la eontinuazione 0 la ripetizione di unaviotazione gia avvenuta sia da pane dell'autore della v.olazione che di un intcrmediario icuiservizi sono utilizzati per tale violazione puO agtre in giudizio per ottenere che ilsuo diritto siaaccertato e sin vietato ilproseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice pubfissare una somma dovuta pel' ogni violazione 0 inosser ...anza successivamente constatata 0 perogni ritardo nell'esecuzionc del provvedimento.2. l'azionc e regolata dalle norme di questa sezione e dallc disposiztoni del codice di proccduraciVile,",

    ART. 3( Introduzione dell' alt'an. 156 bi,"IJl!II" le1!g,~12 aprile 194'1, 1I,633J

    1 .. A lla legge 22 n. 633 del 1941. dopo I'articolo 156 e aggiunto it seguente:,\RT, !56-bis

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    11/19

    7 ,1. Qualora una parte abbia fomito seri indizi della fondatezza delle proprie dornande, ed abbiaindividuate documenti, elementi 0 informazioni detenuti dana controparte che confennino taliindizi, essa puo ottenere che it giudice ne disponga I'esibizlone oppure che richieda leinformazioni alla controparte. P u b ottenere altresi che ilgiudice ordini alia controparte di fomiregli elementi per Pidentificazicne dei soggeni implicati nella produzione e distribuzione deiprodotti 0dei servizi che costituiscono violazione dei dirirti di cui alla presente legge.2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice puo anche dispone, surichiesta di parte, I' esibizione della documentazione bencaria, finanziaria e cornmerciale che sitrovi in possesso della controparte, ..3, n giudice, nell' assumere iprovvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adoua Ie misure idonee agarantire la tutela delle informazioni riservate, sentita Ia contropar.te.4. n giudiee desume argomenti di prova dalle risposte che le patti danno e d a l rifiutoingiustificato di ottempetare agli ordini.",

    ART. 4( Introduzlone dell' art. 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633)

    L Dopo I'articolo 156-bis della legge n. 633 del 1941 e inserito iIscguente:.. A RT. 156te:-

    1. L'autorita giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di mente pub ordinare su richiestagiustificata e proporxionata del richiedente, e h e vengano fomite informazioni sull'origine e sullereti di distribuzione di merei 0 di ptestazionc di servizi che violano un diritto di cui alla presentcIcgge da parte dell' autore della violazione e da ogni alta. persona. che:

    a) sia stata trovata in possesso di merei oggetto di violazione di un diritto. su scalacommerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi og~!etto di violazione di un diritto, su scalacommerciale;b) sia stata sorpresa a fomire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita di violazionc diun diritto;c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) 0b) come persona implicata nella.produzione, fabbricazione 0distribuzione di tali prodot: i 0nella fomitura di tali servizi,

    2. Lc informazioni di cui al comma 1 possono tra I' altro comprenderc it nome e indirizzo deiproduttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori deiprodotti 0dei servtzi, nonche dei grosslsti e dei denagtianti nonche mformazioni sullequantita prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute 0 ordinate. nonchc suJ prczzo del prodortl 0servizi in questione,3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma I.4. 11richiedente deve fomire I'Indicazionc specifica delle persone ci a interrogare e dei fatti suiquali ognuna di esse deve esscre interrogate, .S . II giudice, ammcsso I'tnterrogatorio, riehiede ai soggetti di cui al comma Ile informazioniindicate dalla pane; puo altrcsl rivolgere loro, d'utficio c su istanza di parte . tune le domandeche ritienc utili per chiarire lc circostanze sulle quall si svclgc I'Interrogatorio.

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    12/19

    . .

    6. si applicano gli articoli 249. 250. 252. 2 5 5 e 257 comma 1. c.p.c.",ART. 5

    ( Mod{{iche all'art. 158 della legge 22 aprile 1941. n .633)1. L'articolo 158 della legge n. 633 de1 1941 e sostituito dal seguente:

    ART. 158l. Chi venga leso nell' esercizio di un diritto di uulizza zione economica a lui spettante puc agirein giudizio per ottenere, oltre a 1 risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione,sia distrutto 0 rimosso Jo stato di Catto da cui risulta in violazionc.2. 1risarcimento dovuto al danneggiato e liquidato secondo Ie disposizioni degli articoli. 1223,1226 e 1227 del codice civile. n lucro cessante e valutato dal giudice ai sensi dell'artieolo 2056comma 2 del codice civile anche tenuto COI1t O degli utili realizzati in violazione del diritto.Ilgiudice puc) &lues. liquidare il danno in via forfetaria sulla base quanta meno dell' impono deidiritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora :'autore della violazione avesse chiesto altitolare I' autorizzazione per l' utllizzazlone del diritto,3. Sana altresl dovuti idanni non patrimoniali ai sensl cell'articolc 2059 del codice civile.",

    ART. 6( Sostituzione dell'art. 159 della Legge 22 aprile 1941, n: 633)

    1.L'articole 159 della legge n. 633 del 1941 e sQstituito dal seguente:"ART. 159

    1. La rimozione 0 la distruzione prevista nell'articolo precedente non pub avere per oggetto chegli esemplari 0 copie iIlecitamente riprodotte 0 diffuse. nonehe gli apparecchi impiegati per lariproduzione 0 diffusione. che sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione 0diffusione.L-bis. Se gli esemplari, le copie e gl] appareccl1i di cui al comma I seno suscetnbili, previaadeguata modifica, di una utiliuazione legittima da parte deU'autore della violazionc, puo esseredisposto dal giudice il 10m ritiro temporaneo dal commercio con possibilita di un lororeinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto de] diritto.2. Se una parte dell'esemplare, della copia a dell'appareechio di cui al comma 1 puo essereimpiegata per una diversa riproduzione 0 diffusione, I'interessato puc chiedere. a sue spese, Inseparazione di questa pane nel proprio interesse.3. Se I'esemplare 0 la copia dell'opera 0 I'apparecchio, di cui si chiedc In rimozlonc. 0 ludistruzione hanno singolare pregio artistico 0 scientificc. il giudicc ne puo ordinate di ufficio ildeposito in un pubblico museo.4. H danneggiato pub scmpre chicdere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggeni :lllndistruzione gli siano assiudicati per un determinate prezao in canto del risarcirnento dovutogli.S. T provvedimenti della distruzione e della aggiudicazlone non colpiscono gli esernplari 0 lecopie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale,

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    13/19

    5-bis. L' applicazione delle rnisure di cui al presente articolo devc essere proporzionata allagravila della violazione e tenere COR(Odegli interessi dei t er zi ." ..

    ART. 7( Sostituzlone dell'art. 161 della legg 22 aprile 194/, n. 633)

    1.L'articolo 161 della legge n. 633 d e l 1941 e sostituito dal seguente:"A RT. 161

    1. Agli effeui dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti nonehe dellasalvaguardia delle prove relative alia contraffazione, possono essere ordinati dall' autoritagiudiziaria la dcscrizione, I'accertamento, la perizia od il sequestro di cia che si ritengacostituire violazione del diritto di utilizzazione, pub inoltre farsi ricorso ai procedimentid'istruzione preventiva.2. Il sequestra non pub essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu persone,salvo icasi di panicolare gravitl p quando la violazione del diritto di autore e imputabile 8 tutti icoautori.3, L'Autorita. giudiziaria pub anche ordinare, in casi particolarmerne gravi, il sequestro deiproventi dovuti a ll 'au to re de ll 'ope ra 0 d el p rodo tto c on te sm t o.4. Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi mette incircolazione in qualsiasi modo, 0detiene per scopi commerciali copie non autoriuate di :?togrammi e qualsiasi mezzo intesounicarnente a consentirc 0 facilitare la rimozione arbitraria :ll'elusione funzionale dei dlspositiviapplicati a protezione di un programma pe r eleboratore,",

    ART. 8( Sostituzione dell'art. 162 della legge 22 aprile 1941, n.633)

    1. L'articolo 162 della legge n. 633 del 1941 e sostituito dal seguente:"ART. 162

    1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, iprocedimenti di cui all'urticolo161 sono disciplinati dalle norrne del codice di procedura civile concementi iproccd.imenticautelari.2. La de...crixione e il scquestro vengono cseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, conI'assistenza, ove occorra, dl uno 0 piii periti ed anche con l'impiego di meezt tecnici diaccertamento, fotografici 0 di a1tra natura,' Nel caso di pubblici spettacoli non 5i applicano leIimitazioni di giomi e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedure civile.J. Gli interessan possono esscre autorizzat! ad assistcrc all operazioni anche a mezzo di proprirappresentanti e ad essere assistiti do tecnlcl di loro fiducia.4. AUa deserizione non si applicano icommi sccondo e icrzo dell'nrticolo 693 del codicc diprocedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del cod icc Ji proecdura civile. il caratteredell'eccezionalc urgcnza deve valutarsi anchc alia strcguu dell'csigenza di non pregiudicarcl'atruazlone del provvcdimento, Si applica anchc alia dcscrizione ildisposto degli articoli 669-octics, 669-Wldccies e 675 del codicc di procedure civile.

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    14/19

    . .

    5, Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile. possono esserecompletate lc operazioni di descrizione e di sequestro gill iniziate, rna non possono essernciniziate altre fondate sullo stesso provvedirnento; resta salva la facolta di chiederc al giudice didispone ulteriori pro vvedimenti di descrizione 0 di scquestro neJ corso del procedimento dimerito.6. descrizione e scquestro possono concemere oggetli appanenenti a soggetti anche nonidentificati nel ricorso, purche si tratti oggetti prodotti, offerti, importati 0distribuiti dalla partenei cui contronti siano stall emessi isuddetti provvedirnenti ~ purche tali oggeni non sianoadibiti ad uso personals, ovvero si traui di opere diffuse con qualunque mezzo. II verbale delleoperazioni di sequestro c di descrizione, con il riccrso ed it provvedimento. deve esserenotificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione 0 sequestro sono statieseguiti entro quindici glomi dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia. ",

    ART. 9(Introduzione dell 'art. 162. bls nella Legge 22 aprile 1941, n. 633)

    1. Dopa I'articolo 162 della legge n. 633 deJ1941, e inserito il seguente:"ART. 162-bis

    1. Se il giudice, nel rilasciare ilprovvedimento cautelare, non stabilisce il tenninc entro cui Ieparti devono iniziare il giudizio e l i merito. qucst'ultimo deve essere iniziato entro il termine diventi giorni lavorativi 0 di trentuno giomi di calendario ~\lalora questi rappresentino un periodopiu lunge,2. n termine decorre dslla pronuncia deU'ordinanza se avvenuta in udienze, 0, altrimenti dallasua comumcazione.3. Se il giudi2!io di merito non e iniziato nel termine perentorio di cui at comma 1. ovvero sesu ec es siv am e nte a l SU O inizio si estingue, ilp ro vv ed im e nto ca ute la re p erd e la su a efficacia,4. Le disposizioni di cui al c o m m a 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi aisensi dell' articoJo 700 del codice di procedura pcnale ed agli a1tri provvedimenti cautelari idoneiad antlcipare gli effetti della sentcnza di rnerito, In tali cal..j ciascuna pane pu O iniziare ilgiudiziodi merito ....

    ART. to(Introduzlone dell'art. 162-terllella legl?1! ~2' aprile 1941, n. 633)l. Dope larticolo 162-bis della legge n. 633 del 1941 ~ inseritn il segoentc:

    'ART. 162-ter1. Nei casl di violazioni comrnesse su scala commercia le, quando la parte lesa faccia valere

    I'esistenza dl circostanze atte a pregiudicare il p a g a m e n t o del rtsarcirnento del danno. I'autorttagiudizfaria puo disporre ai scnsi dell"anicolo 671 del cud icc di procedura civile il sequestraconservutivo di beni mobili e imrnobili del presunro autore della violazione fino ulla concorrenzadel prcsumibilc arnmontarc del danno, compreso it blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. Ata l fine l'aurorita giudiziaria pub disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie.iinanziarie 0 commerclal t , 0 l 'appropr ia to accesso a il e p e rune ntt m f orm a z l on l. ",

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    15/19

    ART. II(Modifiche allart. 163 della legge 22 aprile 194J. 11 .633)

    I. All' :11110010163 della legge D. 633 del 1941, ilprimo comma e sostituito dal seguente: "U titolaredi un diritto di utilizzazione economica pub chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsie:..iauivitiL, ivi cornprese queUe costituenti servizi prestati da intermcdiari. che costituisca violazionedel diritto stesso secondo le Donne del codice di procedura civile concementi iprocedimenticautelari ".

    ART. 12(Modifiche all 'art. 164 d ella L eg ge 22 aprile 1941. n: 633)

    1. All'articolo 164 della legge n, 633 del 1941, I'alinea del prime comma e sostituito dal seguente:"Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall' ente di dirittopubblico indicati nell' artiealo 180 si osservano le regole seguenti:",

    ART. 13( Sos ti tu l .i one de ll 'a r t. 167 d ella le gg e 22' april 1941, n. 633)

    1. L 'artico lo 1 67 d ella le gg e n. 633 del 1941 e sostituito da l s eguen te :"ART. 167

    1. I diritti di utilizzazione economlca riconosciuti da qaesta legge possono anche essere fattivalere giudizia1mente:a) d a chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi:b) da chi p oss a a gire in r ap pr es en ta nz a d el ti to la re d el c lr itti ." .

    A RT . 14(Inser imento dell'articolo 1 7 l- ae ri es -h is n e lla le,~ge22 aprile 1 941 , n . 633)

    1. Dopo I' articolo 171-octies della legge n. 633 del 1941, e inserito ilseguente:ART. 171-octic~: 1

    1. Chiunque richiesto at sensi dell'articolo 156-ter, s: rifiuti senza giustificato motive dirispondere aile domande del giudice ovvero fornisce allo .tesso false informazioni, e punito conle pent previste datl'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta .",

    ART. 15(.\1odijlche ali'articolo 121 del decreta I.:;:is/cui\.? IOfebbraio 2005.11.30)

    I.AI comma 2 dell' articolo 121 del decreto legislativo I(I febbraio :!O05. n. 30, Codicc dellaproprieta industrialc, al secondo periodo, dopa le parole: "jJ giudice ordini", sono ioseriu! lcseguenti: "alia. controparte".

    2. Dopo it comma 2 dell'arncolo 121 del decreto Iegtslarlvo 10 febbraio 2005. 1 1 . 30. Codicc dellaproprieta industriale, c inscrito ilscguente:

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    16/19

    ,I

    . 2~bis. In ceso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cuialt'art. 114, i t giudiee pub anche disporre, su richiesta di parte. l 'esibizione della documcntazionebancaria, finanziaria e eommerciale che si trovi in posses so della contropartc, ".

    ART. 16(Introduzlone dell'articolo .l2J~bisdel decreto leglslativo lOfebbraio 2005. n. 30)

    L Dopa l'urticolo 121 del dccrero legislativo 10 febbrnio 2005, n. 30. Codice della proprietaindustriale, e inscrito it seguente: '

    . 'ART. 121-bis(Diritto d' iriformaz.io'1'~)

    1. L' autorita giudiziaria sia nei giudizi cautelari che el i merito puc, ordinare su richiestagiustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fomite infonnazioni sull' origine e sullereti di distribuzione di merci 0di prestazione di servizi che violano un dirino di cui ana presentelegge da pane dell'autore della violazione e da ogni altta ?!:ISona che:

    a) sia stata trovata in POSSe5S0 di rnerci oggeuo :i i violazione di un dlritto, su scalacommerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scalacommerciale;b) sia stata sorpresa a fomire su scala eommerciale servizi utilizzati in attivitil di violazione diun diritto;c) sla sLata indicata dai soggetri di cui aile letteIe u) 0 b) come persona implicata nellaproduzione, fabbricezione 0disttibuzione di tali prodon. o nella fomitura di tali servizi.

    2. Le informazioni di cui a 1 comma 1 possono tra I'altm cornprendere ilnome e indirizzo deiproduttori , < l e i fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e d e g J i altri precedenti detentori deiprodotti 0 dei s er vi zi , n o ncbE dci g ro ssisti e d e l dettaglianti nonche informazioni sulle quantitaprodone, fabbricate, consegnate, ricevute 0 ordinate. nonche sui prezzo d e i prodotti 0 servizi inquestione.3. Lc informazioni vengono acquisite tramite Interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.4. 11richiedente deve fornirc I'indicazionc specifica delle persone da Interrogarc e

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    17/19

    . I. Con In sentenza che accerta la violazione di lin dirittn di proprieta industriale possono essercdisposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituentiviolazione del diritto, e I'ordine di ritiro definitivo dul commercio delle medesime cose neiconfronti di chi ne sia proprietario 0ne abbia cornunque i~ disponibilita, L'inibitoria e I'ordine diritiro definitivo dal commercio possono esserc ernessi anche centro ogni intermediario. che sinpane del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta industriale",

    3. 11comma 3 dell'articolo 124, del decreto legislative r , 30 del 2005, Codice della proprietamdustriale, e sostituito da 1 seguente:.. 3. Con la sentenza che acccrta la violazione di un diritto di propriets industriale p u o essereordinata la disuuzione di tune le cose costituenti In violazione, a spese dell'autore dellav io la zio ne s e non vi si o pp on go no m otivi p artico la ri. N or! p u o e sse re o rdin ata la d istru zio ne de llacosa e I' avente diritto p uo conseguire solo ilrisarcimento dei danni, se la distruzione della rosa edi pregiudizio all'economia naziona1e. Se iprodotti costituenti violazione dei diritti di propriellindustriale sono susce tt ib il i, p r ev ia adeguata modifie a, d i una ut il izza:r .ione legittima, p uo e ss eredisposto dal giudice, in luogo del ritiro defmitivo (I della lore distruzione, il lore ritirotemporaneo dal commercio, con possibilita di reinserimento a seguito degli adeguamenti impostia garanzia del rispeuo del diritto.".

    4. Al comma 6 dell'artieolo 124 d e l decreto legislativo L30 del 2005, Codice della proprietaindustriale, e aggiunto, in fine, il seg uen te p eriodo : " Ne31'applicazione delle sanzioni l' autoritagiudiziaria tiene canto de ll a necessa r ia proporzione tra la gravita delle violazioni e le sanzioni,nonche dell'interesse d ei te rz !" .

    ART.lS(Sostituzione dell'articolo 125 del decreu legislativo lO/ebbraio 2005, n : 30)

    1. L'articolo 125 del decreto legislative n, 30 del 2005, Codice della proprieta industriale. esostituite dal seguentc:

    It ART. 125(Rlsarcimento del danna e restituzione dei profil.!i dell'autore della vioiatione)

    1. n risarcimento dovuto al danneggiato e liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223.1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetri pertinenti, quali le conseguenzeeconomiche negative, compreso iI mancato guadagno, del titolare del diritto leso, ibeneficirealizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quellie co nom ic i, c om e it danno mora le a rre ca to a l titolare del diritto dana violazione.2. La sentenza che provvede sui risarcimento dei danni pun fame I I I liquidazione in una sornrnnglobalc slabilila in base agH aui della causa e alle presunzioni ehe ne derivo.no. In questo case itlucre cessante e comunque determinate in un importo Eon inferiore a queUo dei canoni chel 'autore della violazione avrcbbe dovuto pagare qualora r.vesse ottenuto una licenza dill ntolaredel dinuo leso.3. In ogni caso iI titolare del diritto Ie.so pub ehicdere la restituzione degli utili renlizzatidall'autore della vtotazione. in alternative al rtsarclmcnto ccl lucro cessante I)nella misura in cuiessi eccedono tale risarctmento.",

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    18/19

    . . .

    A RT. 19(Modifiche all'artico 1'27 del decreta legislativo ltlfebbraia 2005, n. 30)

    1. Dopo U comma 1 dell'articolo 127 del decreto tegtslanvo n. 30 del 2005. Codice della proprictaindustria Ie, e inscrito i1 seguente:,. I-bis. Chiunque richiesto ai sensi dell'articolo 121-bi!~,si rifiuti senza giusriftcato motivo dirispondcre alle domande del giudice ovvero fomisce alia stesso false infonnazioni, e punito conle pene previste dall'nrticoio 372 del codice penale, ridotte della meta.".

    ART. 20(Modifiche all'articolo 13 1 del decreta legisio.li'l() 10febbraio 2005, n. 30)1. n comma 1 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprieta

    industriale, ' e sostituito dal seguente:.. 1. n titolare di un diJ:iuo di propriet3. industriaJe P UQ caiedere che sia disposta l'inibitoria diqualsiasi violazione imminente del suo diritto e de) proseguimento 0 della ripetizione delleviolazioni in atto,' ed in particolare P U Q ehiedere ehe siano disposti I'inibitoria dellafabbricazione, del commercio e del1'uso delle case costituenti violazione del diritto, e l'ordine diritiro dal commercia delle medcsime case nei confronti ill chi ne sia proprietario 0 ne abbiacomunque la disponibili ta, secondo Ie norme del codice di procedura civile concernenti iproccdimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro da.l commercio possono essere ehiesti,sugli stessi presuppostl, contra ogni soggeno icui servizi siano utilizzati per violare un diritto diproprieta industriale".

    2. Dopa il comma 1 dell tarticolo 131 de) decreto legislative n. 30 del 2005, Codice della proprietAin du stria le, , so no a gg iu nti ieguenti:"1-bis. Se it giudice nel rilasciare ilprovvedimento cautclare, non stabilisce ilterminc entre cuile parti devon o in iz ia re i1 g iu dizio d i m erito , q ue st' ultimo deve e ss er e iniziato entro i t termine diventi giomi lavorativi 0 di trentuno giorni di calcndario qualora questi rappresentino un periodopin lungo, n temine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, 0, altrimentida lla su a comunicazione.1-ter, Se ilgiudizio di merito non c iniziato nel termine percntorio di cui al comma 1, OVVCTO sesuccessivamente al suo inizio si estingue, iI provvcdimento cautelare per de la sua efticacia.I-quater. Le disposizioni di cui al comma l-/(~r non si applicano ai provvedimenti di urgenzaernessi ai sensi dell'arricolo 700 del codice di procedura penale ed agli altri provvcdimenti

    cautelari idonei ad anticipare gli effctti della sentenza di merito, To tali casi ciascuna parte puoiniziare ilgiudizio di merito.".ART. 21

    ilntroduzione del nuovo artlcolo /44 bis (IIdecreta legisiauvo lO.febbrtlio 2005. 11.30)1. Dopa I'articolo 14 4 del decreto legislative n. 30 deJ 2005. Codicc della proprieta industrlale. Cinscrito it scguente:

    ART. 144-bis

  • 5/14/2018 Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement

    19/19

    -:t. '"

    (Sequestra conservatr:o JJ. Quando 1 0 1 parte lesa faccia valere I'esistenza ci circostanze atte a pregiudicare it

    soddisfacimento del risarcimento del danno. l'autorira giudiziaria pub disporrc, al scnsidell'articolo 671 codice di procedura civile. i t seque: ..ro conservative dei beni mobili cdimmobili del preteso autore della violazione, compreso i J blocco dci suoi conti bancari e di altribeni fino alla concorrenza del prcsumibilc ammontarc del danno, A tal fine I'autorita giudiziariapub disporre la comunicazionc della documeatazione bancaria, finanziaria 0cornmerciale oppureautorizzare I'accc sso a ll c p cr ti nen ti i nfo rmaz ion i. ",

    ART. 22(In tro duzlo n d ell'a rtico lo 8 5-bi3 n el regio d eere to 18 giugno 1931. n : 733)1. Dopo l'articolo 85 del regie decreto 18 giugno 1931. n. 73:;, e inscrito ilseguente:

    " ART. 8S-bis1. E' vietato introdurre, installare 0 eomunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblicospettacolo, dispositivi od apparati che consentono 1 , 1 registrazionc, la riproduzione. latrasmissione 0 comunque 10 fissazione su supporto audio, video ad audiovideo, in tutto ad inparte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate c diffuse.2. n concessionario od ildirettore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divietodl cui al primo comma mediante affissione. all'Iatemo del Juogo ove avviene larappresentazione, di un numero idoneo di cartelli ehe risultino ben visibili a tulto il pubblico.3. Restano comWlque fenne le norme paste a tutela dei dintti di autore, in oonformita alle leggisp ec ia li c h e regolamcntano la materia.".