RELAZIONE EX ART. 33 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

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RELAZIONE EX ART. 33 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) Relazione al giudice e rapporti riepilogativi Università ‘’La Sapienza’’ di Roma A cura del Dott. Luca Belleggi Dottore Commercialista – Revisore Contabile

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RELAZIONE EX ART. 33 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Relazione al giudice e rapporti riepilogativi. Università ‘’La Sapienza’’ di Roma A cura del Dott. Luca Belleggi Dottore Commercialista – Revisore Contabile. ART. 33 L.F. I°comma. - PowerPoint PPT Presentation

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RELAZIONE EX ART. 33 L.F.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

Relazione al giudice e rapporti riepilogativi

Università ‘’La Sapienza’’ di RomaA cura del Dott. Luca Belleggi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

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ART. 33 L.F. I°comma

Il curatore, entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al Giudice Delegato una relazione particolareggiata su:• Le cause e le circostanze del fallimento• La diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio

di impresa• La responsabilità del fallito anche a fini penali

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…segue

• La relazione ex art. 33 è opera esclusiva del curatore;• Non è soggetta ad alcuna approvazione da parte di

altri organi della procedura; • Può essere consultata da chiunque dimostri di essere

portatore di un interesse effettivo ed attuale (ad eccezione delle parti secretate);

II° commaIl curatore deve indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare.

Inoltre:

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La Riforma del Dlgs. 5/2006

MODIFICHE:

1° COMMA : il termine assegnato al curatore per presentare la relazione al Giudice Delegato:

DA 30 GIORNI A 60 GIORNI

Il termine di 60 giorni (raddoppiati rispetto alla vecchia disciplina) continua a non essere perentorio ma bensì ordinatorio; non vi sono sanzioni o altre conseguenze in caso di ritardato deposito; Anche con la nuova disciplina, il curatore può presentare al GD istanza di proroga dei termini di deposito esponendone i motivi.

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La Riforma del dlgs. 5/2006… (segue)

MODIFICHE:

4° COMMA : (introdotto ex novo dalla Riforma 2006)

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

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Efficacia da attribuire alla relazione del curatore

L’orientamento della giurisprudenza è consolidato nel sostenere che: l’attestazione del curatore di fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nell’esercizio delle sue funzioni fa fede sino a querela di falso, rientrando nell’attività di documentazione del pubblico ufficiale; il riferimento di fatti conosciuti dal curatore nell’esplicazione dei suoi compiti ha valore presuntivo della veridicità di tali fatti, può essere fonte di convincimento per il giudice, ma è suscettibile di prova contraria.

• Il curatore può interrogare il fallito ed i terzi verbalizzandone le dichiarazioni.

• La relazione deve essere trasmessa al P.M, ed è riconosciuta come atto d’indagine di rilevanza penale.

Alla relazione ex art. 33 l.f. può essere attribuita la qualifica di atto pubblico?

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Rapporti Riepilogativi

RELAZIONE EX ART. 33 V° COMMA

Il curatore ogni 6 mesi dovrà redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.

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Copia del rapporto

COMITATO DEI CREDITORI SE COSTITUITOCopia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare operazioni scritte.

REGISTRO DELLE IMPRESEAltra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei 30 giorni successivi alla presentazione della stessa.

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Aspetti fiscaliIMPORTANTE:

Dalla data di dichiarazione del fallimento, entro 30 giorni deve essere effettuata la

comunicazione di VARIAZIONE IVA al registro delle imprese:

• Segnalare il fallimento : es. Fall. N. xx/2012

• Comunicare : il curatore nominato per il fallimento

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Contenuti della relazione:

1. Premessa e cenni storici della società fallita

2. Cause e circostanze del fallimento

3. Atti del fallito impugnati dai creditori

4. Giudizi dove il curatore intende subentrare

5. Attivo in corso di accertamento

6. Ammontare del passivo accertato

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• Breve storia dell’impresa(individuale o società) con succinte informazioni sulle principali vicende degli ultimi anni : operazioni straordinarie, organi sociali, partecipazioni significative, sedi secondarie, ecc.

(da Registro imprese, libri sociali, fascicolo prefallimentare, atti notarili, ecc.)

• Comparazione dei bilanci almeno degli ultimi cinque anni con analisi degli indici ed il loro andamento temporale (Diseconomie strutturali, Redditività e liquidità, Patrimonio netto )

1. Premessa e cenni storici della società fallita

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2. Cause e circostanze del fallimento

• Endogene : carenza gestionale: produttiva, commerciale, amministrativa; sottocapitalizzazione, incapacità creditizia, mancata innovazione, ecc.

• Esogene : crollo mercati, revoca affidamenti, catastrofi, ecc.

• Criminose : (da rinviare al XI per eventuale segretazione)artifici, simulazioni, occultamenti, falsificazioni, tenore di vita, ecc.

• Prefallimentari : azioni esecutive, revoca fidi, eventi traumatici, cessazione, ecc.

• Fallimentari: In proprio, Su iniziativa dei creditori, Su iniziativa Procura , Consecuzione.

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5. Attivo in corso di accertamento

DESCRIZIONE SINTETICA:

• Inventario beni mobili

• Stima beni immobili

• Recupero crediti

• Altre attività (partecipazioni, cauzioni, ecc.)

• Azioni revocatorie - per atti impugnati dai creditori - per atti da impugnare dalla curatela

RIASSUNTO DELL’ATTIVO:

• Azioni risarcitorie(escluse misure cautelari)

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6. Ammontare del passivo accertato

ESPOSIZIONE SINTETICA:

• Situazione debitoria da contabilità

• Situazione da esame in corso / Situazione da stato passivo

• Rivalsa da azioni revocatorie

RIASSUNTO DEL PASSIVO:

• Rischi in itinere (da conti d’ordine, ecc.)

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Relazione EX Art. 33 L.F. (svolta)

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