Relazione Eco Mafia

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Il capitolo dedicato alle "ecomafie", curata dal magistrato Antonio Pennisi, dell'ultimo rapporto della Direzione nazionale antimafia

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Direzione Nazionale AntimafiaN

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e p.c. Ai Sigg. Procuratori Aggiunti SEDE OGGETTO: Relazione ecomafia periodo 01.07.2010/30.06.2011. Il periodo preso in esame segna una svolta nellambito della attivit di contrasto dei crimini rientranti nella categoria della c.d. ecomafia, sia dal punto di vista generale che da quello pi particolare che riguarda questa Direzione Nazionale la quale, per parte sua, negli anni precedenti non ha mai mancato di offrire e dare il proprio apporto perch la svolta in questione avesse luogo. Ed, in proposito, si richiamano le considerazioni e le proposte di intervento legislativo contenute nelle relazioni degli anni scorsi, volte a modificare una situazione che nel passato ha di fatto mortificato le possibilit di intervento della DNA, sia in termini di coordinamento, previa conoscenza, delle indagini che in campo nazionale si conducevano sui crimini ambientali che potenzialmente potevano comportare il coinvolgimento della criminalit mafiosa, sia in termini di pi razionale uso della polizia giudiziaria. In realt, ci che questa Direzione ha sempre caldeggiato (e lo stesso ha fatto con proposte di legge un non indifferente numero di esponenti parlamentari di tutte le forze politiche presenti in Parlamento) stata la introduzione nel nostro codice penale di uno o pi delitti di criminalit organizzata ambientale, affinch: da un lato, si potesse cristallizzare sul piano sostanziale quanto assodato nel corso dellultimo decennio circa il modo di rapportarsi della criminalit mafiosa con tutti i1

fenomeni generatori di interessi e di ricchezza riguardanti la tutela dellambiente (e, quindi, per converso, loffesa allo stesso), soprattutto per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti ed i relativi affari;

dallaltro, come diretta conseguenza sul piano processuale, si avesse come effetto quello di determinare la competenza a procedere delle Direzioni Distrettuali Antimafia e, come ulteriore effetto del necessario inserimento di tali delitti nel novero di quelli di criminalit organizzata secondo la corrente accezione giurisprudenziale di legittimit, la possibilit del ricorso alle tecniche investigative ed ai presidi processuali per tali delitti previsti. Che non operano per il semplice e solo dato formale di essere essi ricompresi nellelenco, ormai sempre pi vasto ed eterogeneo (rispetto a quello originario del 1995 limitato quasi alla sola criminalit mafiosa), di cui allart. 51 comma 3 bis c.p.p..

Ed, ancora, la introduzione nel codice penale del delitto di disastro ambientale, non presente come fattispecie giuridicamente e specificamente definita, al punto da costringere gli operatori di giustizia a pericolose torsioni delle norme esistenti e, specificamente, di quella prevista dallart. 434 c.p., ideata da un legislatore che aveva in mente ben diversi eventi delittuosi, per come anche fatto palese dal titolo di tale disposizione. Con conseguenze negative che proprio nel corrente periodo si sono verificate. Ci si riferisce al recente fallimento processuale (ma non degli inestimabili risultati investigativi ottenuti anche stroncando condotte criminali di esplosiva potenzialit) del procedimento penale c.d. Cassiopea trattato dalla A.G. di S. Maria Capua a Vetere ed instauratosi nellanno 1999, nel cui ambito proprio quel reato era stato configurato per sussumere penalmente la devastazione dellambiente che nel casertano era stata causata da ripetute e durature condotte allepoca contravvenzionali (solo nel 2001 avrebbe visto la luce lart. 53 bis della l. n. 22/97). Nessuna delle predette riforme legislative stata sinora realizzata. E, con riferimento al detto procedimento (che costituisce un modello di indagine in materia di reati ambientali) va subito detto, anche per sottolineare lopera comunque meritoria del legislatore del 2010 che ha prodotto la disposizione cui tra breve si far cenno, che se avesse visto la luce in un periodo di vigenza della attuale normativa, esso non si sarebbe concluso, seppur in assenza della norma sul disastro ambientale, con una generale liberatoria degli imputati per prescrizione in quanto, da un lato, la possibilit di configurare il delitto di cui2

allart. 260 l. n. 152/2006 Testo Unico Ambiente (pedissequa ripetizione dellart. 53 bis della l. n. 22/97) avrebbe comportato termini prescrizionali ben pi lunghi (anni 12 pi la proroga) e, dallaltro, non avrebbe potuto aver luogo il rimpallo di competenza nel corso delle indagini tra la Procura della Repubblica del detto Centro del casertano e la DDA di Napoli, in quanto la competenza sarebbe stata per legge assegnata a questultima. Si cos introdotto il riferimento alla importante novit frutto della Legge 136/2010 (Piano contro le mafie), che ha inserito il reato di cui allart. 260 T.U. Ambiente nellelenco di quelli contemplati dallart. 51 comma 3 bis c.p.p. (cio i reati per i quali la competenza ad indagare spetta alla Direzione Distrettuale Antimafia). Con la conseguenza che anche le indagini relative a tale reato ricadono nellambito del coordinamento di questa Direzione che cos ne a conoscenza sin dal loro instaurarsi, ed accede ai relativi atti di indagine attraverso il loro riversamento nella banca dati SIDDASIDNA. La modifica legislativa in questione ha, ancora, esplicitamente ricompreso il delitto di cui si tratta tra quelli per i quali possono esperirsi le operazioni sotto-copertura (a loro volta con la medesima legge ridisciplinate ed uniformate) e, generalmente, ha esteso al delitto tutte le possibilit organizzative ed operative sul piano investigativo-processuale che dal codice di procedura penale e da norme speciali sono previste per i reati compresi nellelenco ex art. 51 comma 3 bis del codice di rito. Ancora pi di recente, con il decreto legislativo n. 121/2011, stata finalmente prevista per il delitto di traffico organizzato di rifiuti la responsabilit delle persone giuridiche derivante da reato di cui alla legge n. 231/01; novit pi che opportuna, sia perch da tempo richiesta dalla Comunit Europea, e sia perch di fatto il reato di cui allart. 260 T.U. Ambiente ha sempre visto la partecipazione di imprese o, quanto meno, di esponenti di vertice di imprese di notevole importanza, senza che fosse prevista la necessit di un modello organizzativo delle stesse teso ad impedire il verificarsi di fatti di cos grave rilievo penale. Tuttavia non pu passare sotto silenzio il fatto che il Legislatore, forse per la fretta con cui intervenuto (la stessa che ha caratterizzato la legge delega del c.d. Codice Antimafia che avrebbe dovuto armonizzare e razionalizzare tutte le norme riguardanti i fenomeni criminali organizzati di matrice o con finalit mafiose), ovvero per aver erroneamente ritenuto che certi3

effetti scattassero automaticamente con la attribuzione della competenza a procedere per il delitto in argomento alle Direzioni Distrettuali, ha omesso di estendere con previsione esplicita (che sarebbe stata necessaria vuoi per ragioni formali che sostanziali) alcuni istituti e discipline previsti per i delitti di criminalit organizzata, primi tra tutti quelli relativi: 1. alle intercettazioni telefoniche; 2. ai termini di durata delle indagini preliminari; 3. alla sospensione feriale dei termini delle indagini medesime;4. al sequestro c.d. allargato di cui allart. 12 sexies l. n. 356/92.

Non questa la sede per dilungarsi su tali questioni (essendo qui sufficiente solo farvi cenno), ma non pu non rilevarsi la stranezza della vigente normativa, correttamente interpretata ed applicata, per cui per il delitto de quo potranno esperirsi intercettazioni preventive ai sensi dellart.226 d.a. del c.p.p. ma, nel contempo, per le intercettazioni telefoniche ed ambientali giudiziarie dovranno applicarsi le ordinarie regole previste dagli artt. 266 e segg. c.p.p., senza poter utilizzare quelle di cui allart. 13 l. 12.07.1991 n. 203, previste per i delitti di criminalit organizzata. In pratica quelle alle quali normalmente fanno ricorso i magistrati delle DDA i quali invece, quando svolgeranno indagini per il delitto di traffico organizzato di rifiuti (quanto meno nella fase iniziale in cui non si profila la esistenza di una organizzazione di persone cui esso fa capo), dovranno riferirsi appunto alle ordinarie regole ed, in particolare: appurare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dellindagato (e non i sufficienti indizi in merito alla sussistenza del reato); ritenere le intercettazioni assolutamente indispensabili (e non semplicemente necessarie) ai fini delle indagini; la loro durata sar di volta in volta di gg. 15 (e non di gg. 40 e successivamente di gg. 20 per le proroghe); e, cosa ancor pi grave, le intercettazioni ambientali (utilissime per tale tipo di reato) avranno il limite del luogo in cui il reato viene consumato.4

E tutto ci quando un semplice richiamo al citato art. 13 l. n. 203/91 contenuto nella stessa l. n. 136/10 avrebbe potuto risolvere il problema senza alcuna difficolt. E lo stesso dicasi per i termini di durata della indagini preliminari, visto che il reato in questione non ricompreso tra quelli di cui allart. 407 c.p.p., e per la sospensione feriale dei termini di cui alla l. n. 356/92. Anche il c.d. Codice Antimafia, ove la relativa legge-delega lo avesse previsto, avrebbe potuto risolvere con facilit il problema, prevedendo comuni moduli operativi per lespletamento delle indagini relative a tutti i delitti di cui allart. 51 comma 3 bis c.p.p. o, quanto meno, per quelli tra questi che pi direttamente si collegano alle modalit di azione delle consorterie criminali mafiose o di quelle ad esse legate o collegate. Quanto al sequestro preventivo, esso potr esperirsi in base alle ordinarie regole previste dallart. 321 c.p.p., mentre non potr utilizzarsi quello straordinario strumento di contrasto del crimine organizzato rappresentato dallart. 12 sexies l. n. 356/92, basato sul criterio della sproporzione ingiustificata della ricchezza, particolarmente utile nelleconomia della repressione di crimini dettati soprattutto dalla esigenza del perseguimento di vantaggi patrimoniali. Col risultato finale, quanto ai beni sequestrati e poi confiscati nellambito di procedimenti penali relativi al reato di cui allart. 260 T.U. Ambiente, che essi si troveranno ad essere gestiti dallAgenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit organizzata istituita con l. 31.01.2010, n. 50, visto che il reato predetto rientra tra quelli di cui allart. 51 comma 3 bis c.p.p., unitamente ad altri beni al cui sequestro e confisca si sar pervenuti, invece, con lo strumento del c.d. sequestro (e confisca) allargato. Si resta, quindi, in attesa di un pronto intervento legislativo che eviti difformit di interpretazione della normativa vigente e, conseguentemente, diversit di condotte degli Uffici distrettuali. La Direzione Nazionale Antimafia ha, comunque, colto immediatamente i risvolti positivi della innovazione legislativa, dei quali era da tempo in attesa, ed ha subito diramato una nota a tutti gli Uffici Giudiziari dello Stato onde avere notizia, oltre che dei procedimenti instaurati ai sensi dellart. 260 T.U. Ambiente cui accede per legge, anche degli altri procedimenti per reati contravvenzionali previsti dagli artt. 256 e segg. del Testo Unico, quali condotte sintomatiche5

della possibile consumazione del delitto e, conseguentemente, degli interessi della criminalit mafiosa in ordine a quelle condotte non ancora manifestatesi nella loro forma pi grave. In altre parole ed esemplificando, un trasporto di rifiuti in violazione della normativa vigente, ovverosia una attivit di discarica non autorizzata, ed ancora un traffico di rifiuti svolto contra legem ma non in forma organizzata, portati a compimento in una qualsiasi parte del territorio dello Stato, se messi in relazione dallOrgano di coordinamento con altre analoghe condotte maturate in diverso territorio potranno avere un diverso e pi grave rilievo penalmente antigiuridico che non avrebbero in assenza di quel collegamento. I dati affluiti saranno inseriti in banca dati ed, opportunamente analizzati, verranno poi disseminati perch siano conosciuti dalle Direzioni Distrettuali Antimafia, che alla banca SIDDA-SIDNA accedono. Ci anche in considerazione del fatto che il contrasto dei reati ambientali in Italia non appannaggio di una unica struttura di Polizia giudiziaria, ma inevitabilmente e giustamente (per come pi volte affermato dalla Corte di Cassazione) esiste una competenza diffusa che investe tutti i Corpi di Polizia dello Stato e numerose altre Autorit, sia nazionali che locali, con compiti di polizia giudiziaria sparse nel territorio. Il che rende facile la dispersione dei dati in un settore, quale quello della tutela dellambiente in cui linserimento delle notizie in un unico contenitore che le elabori di fondamentale importanza. Ha tenuto altres conto la DNA dei gravi problemi organizzativi che la attribuzione della competenza per il delitto di traffico organizzato di rifiuti alle DDA avrebbe comportato, vuoi con riferimento al pregresso che sarebbe passato direttamente di mano, vuoi per le nuove evenienze, sia che riguardassero fatti di competenza del Tribunale del capoluogo del Distretto che dei Tribunali circondariali. Non solo, ma anche della esigenza di non disperdere le elevate professionalit che con landar degli anni si erano formate nelle Procure della Repubblica ordinarie che, come rilevato nelle precedenti segnalazioni, avevano trattato la quasi totalit delle indagini relative al delitto previsto dallart. 260 T.U. Ambiente, sia che questa fosse la unica contestazione, sia che fosse accompagnata da quella del delitto associativo (416 c.p.), con la sola esclusione del territorio campano ove, per la predilezione dei clan camorristici per il traffico dei rifiuti, sempre stata ricorrente la trattazione da parte della DDA di Napoli di quel delitto ambientale, che si accompagnava al delitto di cui allart.6

416 bis c.p., divenendo anzi uno degli oggetti del programma associativo del sodalizio camorristico. Quindi, nulla di pi opportuno che quelle professionalit confluissero nelle Direzioni Distrettuali, o attraverso la coassegnazione, nel caso di procedimenti iscritti presso il medesimo Ufficio, ovvero attraverso listituto previsto dallart. 110 bis dellOrdinamento Giudiziario (applicazione endo-distrettuale), s da far continuare la trattazione dei procedimenti trasmessi per competenza da parte dei magistrati del pubblico ministero che li avevano precedentemente in carico ovvero, per le nuove iscrizioni, che li avessero trattati sotto diverso titolo di reato prima che si configurasse lipotesi di reato determinante la trasmissione del procedimento alla Direzione Distrettuale Antimafia. Ed proprio ci di cui questa DNA ha prospettato la opportunit con sua nota n. 4154/11 del 14.02.2011 diretta a tutti gli Uffici Giudiziari della Repubblica, i cui contenuti il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di condividere e fare propri diramando apposita circolare, con la quale ha raccomandato la adozione del sopra descritto sistema. Sul versante dellimpiego pi adeguato della polizia giudiziaria la DNA ha provveduto ad indire una riunione svoltasi in data 3 febbraio 2011, cui hanno partecipato i rappresentanti di: 1. Agenzia delle Dogane; 2. Corpo Forestale delle Stato; 3. Comando Carabinieri Tutela Ambiente; 4. Comando Generale Capitanerie di Porto; 5. Guardia di Finanza. Nel corso di tale riunione il Procuratore Nazionale Antimafia, dopo aver rappresentato il nuovo quadro legislativo tracciato dalla recente normativa prevista dalla l. n. 136/2010, ha chiesto, attesi i nuovi compiti attribuiti alla Direzione Nazionale, di conoscere: a) lo stato delle indagini in campo nazionale in merito al reato di cui all art. 260 l. 152/06, con specifico riferimento ai moduli operativi in atto seguiti dalle persone o gruppi dediti a detta attivit delittuosa;

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b) il numero delle indagini in corso di svolgimento per il delitto in questione, nonch per reati i cui relativi sviluppi possano far prevedere la configurazione ex art. 260 l. 152/06; c) se il nuovo sistema di competenza funzionale introdotto dalla legge abbia comportato problemi interpretativi ed applicativi nei rapporti tra la polizia giudiziaria e Uffici di procura distrettuali ed ordinari. d) ed, in particolare, se, ancora, proseguano indagini con le Procure ordinarie in ordine alla citata fattispecie delittuosa, ovvero siano gi tutte transitate alle Procure Distrettuali per territorio competenti. Il Comandante Carabinieri Tutela Ambiente ha fatto presente che la applicazione della nuova normativa in tema di competenza non ha creato problemi di sorta, e che le propaggini territoriali del Comando hanno in corso n. 45 indagini per il delitto in questione dirette dalle Procure Distrettuali competenti per territorio; altrettante pendono presso Procure ordinarie per reati diversi, ma in vista di trasmissione ai relativi Uffici Distrettuali al maturare dei risultati investigativi nei termini della ipotesi delittuosa di cui si tratta. Quanto ai moduli operativi adottati da chi pone in essere tale tipo di reati specifica che essi si svolgono soprattutto su tre linee guida: 1) Declassificazioni dei rifiuti s da farli risultare, con una semplice operazione cartacea costituente un falso, diversi da ci che in realt sono (cio non rientranti nelle tabelle dei rifiuti pericolosi); 2) Ricorso al sistema del cosiddetto girobolla che porta anchesso al risultato finale della declassificazione dei rifiuti, ma con un pi complesso meccanismo attuato attraverso vari passaggi tali da far risultare falsamente operazioni di trattamento dei rifiuti medesimi in realt mai poste in essere. Trattasi del sistema sintomatico della presenza di strutture criminali, in quanto richiede una organizzazione composta da varie figure professionali di natura tecnica (laboratori) ed operativa (trasporti), oltre che di soggetti di vertice in condizioni di mantenere i rapporti con i produttori dei rifiuti e gli utilizzatori finali (sversamento) in base ad una accurata strategia remunerativa per tutti i soggetti che vi partecipano;

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3) Sversamento diretto dei rifiuti nel territorio, sia in Italia che allestero. Operazione, questa, rudimentale, non meno dannosa delle precedenti, ma meno sintomatica di quella di cui sub 2). Ha precisato, poi, lufficiale che, ovviamente, i rifiuti pericolosi sono quelli maggiormente attenzionati, e che per ottenerne un tracciamento pi soddisfacente si gi approntato un sistema per radiografare i vari passaggi dal produttore allo smaltitore, c.d. SISTRI, Sistema Integrato Trattamento dei Rifiuti, che si avvale delle pi moderne e sofisticate tecniche offerte dagli strumenti di controllo del territorio oggi esistenti. Sistema gi approntato, ed inserito in quelli facenti capo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma nella prioritaria disponibilit del Comando Carabinieri in questione, tuttavia non ancora operativo per ragioni finanziarie. Quanto alle condotte costituenti reati o, comunque, violazioni cc.dd. spia del fenomeno delittuoso in questione, vanno segnalati quelli concernenti il movimento terra, le cave ed i terreni in genere.

Il rappresentante della Guardia di Finanza ha confermato quanto esposto da quello dei Carabinieri in merito alle questioni sorte (o meglio non sorte) a seguito della modifica legislativa, in ordine alle, invero poche, indagini in corso di svolgimento da parte delle Fiamme Gialle. Ha precisato, in merito alle condotte sintomatiche della commissione del delitto di cui allart. 260 DLGS 152/06, che esse vengono attenzionate dalla Guardia di Finanza sotto il profilo determinato dalle specifiche competenze del Corpo. E, quindi, facendo leva sulle verifiche finanziarie soprattutto delle strutture societarie svolgenti attivit produttive generatrici di rifiuti, con specifico riferimento ai costi dichiarati ed accertati, e corrispondenti fatturazioni, spesso false perch relative ad operazioni in tutto od in parte inesistenti. Il tutto, ovviamente, sul presupposto che il ricorso allillegale smaltimento dei rifiuti pericolosi attuato da chi li produce per ottenere un risparmio rispetto ai costi da sostenere rispettando la vigente normativa. Il rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ha riferito che le indagini svolte al momento dellentrata in vigore della nuova normativa erano n.10, tutte passate alla competenza delle9

Procure Distrettuali a seguito di trasmissione da parte della Procure ordinarie. Altre n. 4 indagini preliminari seguite dal Corpo stesso, in atto ancora in carico alle seconde, si accingono ad essere anchesse trasmesse allOrgano funzionalmente competente. Quanto alle metodologie di commissione dei reati ha precisato che esse, per quanto emerso dalla attivit investigativa, corrispondono a quelle di cui allintervento del rappresentante dei Carabinieri. Ed ha aggiunto: 1) Il ricorso al trasferimento allestero dei rifiuti; 2) Il ricorso al sistema del riutilizzo nelle energie rinnovabili (biomasse, ovverosia scarti delle imprese agricole in senso lato, cio comprensive dellallevamento e relative lavorazioni), attuato attraverso laggiunta alle biomasse stesse di rifiuti diversi, previa falsa declassificazione. Quali condotte spia ha indicato quelle connesse: a) alle cave abusive e abbandonate; b) ai cantieri per infrastrutture (utilizzati in corso dopera per smaltire nel terreno sottostante rifiuti grazie alla copertura del cantiere medesimo ed i relativi movimenti di merci e terra); c) alle aziende agricole ove viene utilizzato il cosiddetto compost (cio il risultato della decomposizione ed umidificazione di un misto di materie organiche da parte di macro e micro organismi decompositori). Luso di tale sostanza, invero, agevola loccultamento in seno alla stessa di altre sostanze nocive. LUfficiale delle Capitanerie di Porto ha fatto presente che in carico al Corpo sono in atto due indagini, gi transitate alle competenti Procure Distrettuali, a carico di altrettante societ sospettate di smaltire rifiuti attraverso la declassificazione con falsa documentazione. I materiali sono, in un caso scarti ferrosi e, nellaltro, olii esausti. Il rappresentante della Agenzia delle Dogane ha fatto presente che i dipendenti uffici

territoriali hanno in corso di svolgimento n. 100 indagini iniziate per il reato contravvenzionale di cui allart. 259 DLGS 152/06, tre delle quali, per cui si gi configurata lipotesi delittuosa prevista dallart. 260 stessa legge, sono gi transitate alla competenti Procure Distrettuali.10

Quanto alle criticit ha segnalato quella su cui da tempo le Dogane impegnano seri sforzi investigativi, con specifico riferimento alle esportazioni di merci verso i paesi dellEstremo Oriente, Cina in particolare. In proposito ha sottolineato il fenomeno delle numerose ditte di trasporto di merci sparse nel territorio nazionale che si alternano nei rapporti col medesimo importatore cinese, via via che vengono scoperte e denunziate per reati in materia di rifiuti. Con lulteriore e sintomatico segnale unificante rappresentato dalla coincidenza dei brokers, olandesi o tedeschi. Ha riferito, ancora, che vuoti investigativi si verificano in occasione di sequestri di merci ai valichi di frontiera con conseguente intervento delle Autorit Giudiziarie del territorio, senza che siano interessate quelle dei luoghi in cui insistono le ditte cui il movimento di quelle merci fa capo. Infine, ha sottolineato il singolare fenomeno che stato constatato in alcuni Porti sensibili dal punto di vista della presenza in quei territori di agguerriti sodalizi di tipo mafioso, cio quelli di Gioia Tauro e Napoli. In tali Porti in passato si era addivenuti al sequestro di rifiuti in quanto scarti di lavorazioni di materie prime, soprattutto di natura ferrosa, dirette verso aree extra-europee caratterizzate dalla esistenza di fenomeni bellici e/o terroristici; successivamente, ed attualmente, sembra che tali tipi di esportazioni siano state sostituite da quelle di prodotti lavorati quali motori, balestre e simili che fanno ritenere la loro natura di componenti di materiale bellico. Di particolare interesse, in proposito, il dato rappresentato dal fatto che paiono corrispondere i soggetti che, rispettivamente, si occupavano e si occupano della movimentazione di entrambi i tipi di merci.

Come si visto dal superiore resoconto, sicuramente significative le notizie fornite in detta sede da tutti gli intervenuti, e di particolare interesse quelle fornite dal rappresentante della Agenzia della Dogane, che ha offerto un quadro quanto mai esaustivo e concreto di una realt del traffico organizzato di rifiuti sul versante transfrontaliero (particolarmente sentito dalla Comunit Europea), della quale si sempre parlato in passato senza particolare concretezza. E ci proprio, forse, perch mai in precedenza si era esperita una effettiva verifica della situazione dei traffici di rifiuti attraverso lanalisi dei risultati conseguiti e dei dati acquisiti da tutte le forze in campo, specie quelle che hanno sempre operato badando ai11

risultati senza particolare enfasi e con la dovuta riservatezza. Segnale, questo, di quanto necessario fosse lintervento di un Organo di coordinamento in un settore cos importante e complesso quale quello del contrasto di tale tipo di traffici cos nocivi per la collettivit nazionale ed internazionale. A fronte di una realt in cui sino a prima della modifica legislativa del 2010, molto era troppo spesso lasciato alle iniziative dei singoli Corpi di polizia, specie quelli pi attrezzati nel settore medesimo, con la conseguenza della relegazione ai margini e non adeguata valutazione delle esperienze e consapevolezze di altri Organi che, invece, anche per gli strumenti in dotazione, erano e sono in condizioni di fornire un contributo di particolare valore. Quanto sopra rilevato ancora pi significativo se si considera che, cos come avviene in altri campi del crimine, pu avvenire che il traffici dei rifiuti, specie quelli transfrontalieri, dissimulino o si accompagnino ad altre e pi gravi attivit delittuose. E ben possibile, in altre parole che, come in campo nazionale tale tipo di traffici stato sfruttato da alcuni sodalizi di tipo mafioso per la realizzazione del loro programma criminale ed il perseguimento dei loro interessi illeciti, cos in campo internazionale gli stessi traffici possono essere propedeutici ad altre attivit delittuose, spesso di massimo allarme. Ed il riscontro di quanto appena rilevato si avuto poco tempo dopo lo svolgimento della detta riunione di coordinamento e sempre ad opera della Agenzia delle Dogane che, va sottolineato chiaramente, si dimostrata la struttura pi sensibile alle esigenze prospettate ed agli input trasmessi dal Procuratore Nazionale Antimafia in quella sede. E ci anche a conferma del fatto che nella presente epoca in cui ci si trova a confrontarsi e contrastare un crimine organizzato globalizzato, forse giunto il tempo di lasciare maggior spazio a tale tipo di strutture specializzate, pi pronte delle tradizionali forze di polizia a cogliere le innovazioni legislative ed i segnali provenienti dal territorio e, quindi, a modularsi alle nuove esigenze, per di pi in una epoca di crisi globale che restringe sempre pi le risorse umane e finanziarie disponibili per il contrasto del crimine in generale, e di quello organizzato in particolare. Oggi non pi il tempo di mastodonti investigativi, ma di strutture agili e specializzate, ognuna da utilizzare e sfruttare in ragione delle proprie specificit che tali debbono rimanere

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in vista del loro integrarsi con altre specificit grazie ad una opera di coordinamento che consenta di offrire la sommatoria di quelle al decisore finale.OMISSIS

Il documento in questione, opportunamente elaborato da questa Direzione, stato trasmesso alle Direzioni Distrettuali Antimafia di Bologna, Firenze, Torino e Venezia per lo svolgimento delle indagini che si prospettano impegnative, e con possibili sviluppi in diversi settori criminali. E, con riferimento alle stesse, non mancher certo, dopo la attivit di impulso, anche quella di coordinamento da parte dellUfficio. E, per concludere sul complessivo argomento, questa Direzione valuta la opportunit di una mappatura delle imprese esistenti nel territorio nazionale che producono il maggior quantitativo di rifiuti speciali e/o pericolosi, e di quelle che operano nel settore della raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, per poter poi effettuare una analisi sia dal punto di vista economico-finanziario, che dal punto di vista esecutivo delle dette operazioni. Nonch di richiedere ai Servizi di polizia giudiziaria che ne dispongono le cosiddette liste nere di soggetti e ditte segnalati come dediti ai traffici di rifiuti. Fin qui la rappresentazione della situazione legislativa ed organizzativa attuale, in campo nazionale e delle iniziative di questa Direzione nel settore della azione di contrasto del crimine organizzato in materia ambientale. Quanto, invece, al trend criminale in detta materia ed alla relativa azione di repressione svoltasi nel periodo preso in esame, va rilevato come si siano confermati gli scenari gi delineati nelle relazioni degli anni precedenti, e lultima in particolare. Una situazione che continua a vedere il predominio della camorra, e di quella meglio organizzata nel territorio campano che si identifica con il c.d. Clan dei casalesi, nellambito della Ecomafia intesa nei termini pi rigorosi in cui lUfficio la identifica, e cio linserimento dei traffici illeciti dei rifiuti nel programma associativo dei sodalizi di tipo mafioso. Ed in proposito le attivit di indagine svolte sul territorio confermano il superiore dato, sia come attualit, che come ulteriori acquisizioni investigative in questo senso relativamente al passato, grazie anche al disvelarsi da parte di collaboratori di giustizia di nuovi particolari ed

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elementi che hanno consentito in tempi recentissimi la scoperta di grandi siti trasformati in immense discariche di rifiuti anche pericolosi e tossici. In pratica, nei territori delle Provincie di Napoli e Caserta continuano ad emergere gli scempi del territorio frutto della sinergia tra i clan camorristici ed i trafficanti dei rifiuti provenienti soprattutto dallItalia centro-settentrionale, mediati da quella che lo scorso anno si definita la lite del traffico illecito dei rifiuti del tipo di quello in cui si sostanzia lecomafia; e si portano a compimento le indagini, gi in parte sfociate in fase di giudizio, che hanno evidenziato le commistioni tra il potere politico-amministrativo, quello economico e quello criminale nellambito della emergenza rifiuti napoletana, in una situazione complessiva che ancora vede la incapacit della amministrazione locale, neppure pi supportata da quella nazionale anche per le note difficolt finanziarie, di fronteggiare in maniera definitiva e risolutiva il fenomeno. Non pu, pertanto, escludersi, anzi si rende ben possibile, il rientro in posizione dominante del soggetto camorra, quale vero e proprio convitato di pietra da cui impossibile prescindere. Presenza che fa agevolmente e comodamente cedere alla tentazione delle Autorit preposte di utilizzarla come alibi per giustificare la loro inefficienza. Cos aprendosi ampi spazi di collusioni con la camorra di pezzi dellapparato burocratico da sempre attratti dalla convenienza e remunerativit dellabbraccio col crimine organizzato. Quanto alle mafie, invece, cio quella siciliana Cosa Nostra, e quella calabrese Ndrangheta, va ribadito, alla luce dei dati di cui si dispone, che esse si interessano del settore in questione sotto altra forma, e cio quella del loro inserimento nel circuito legale dei rifiuti, accaparrandosene il monopolio coi metodi mafiosi e le connivenze di cui dispongono, cos sfruttando il controllo del territorio. Che, invece, la camorra utilizza per trasformare le aree su cui domina in ricettacolo dei rifiuti illegalmente dalla stessa gestiti. Illuminante ai superiori fini quanto emerge dalla attivit della DDA di Palermo in merito al delitto di traffico organizzato di rifiuti, e cio il disinteresse di Cosa Nostra in ordine a tale attivit delittuosa. Testualmente la detta Direzione Distrettuale, infatti, riferisce che dalle indagini in corso, per, si evince che il traffico di rifiuti non tra le principali attivit poste in essere dalla criminalit organizzata; semmai in qualche fascicolo si constatato il coinvolgimento di singoli esponenti di cosa nostra gi condannati o indagati in altri procedimenti per associazione mafiosa. Ci a14

piena conferma di quanto sempre rappresentato da questa DNA circa il modo in cui la mafia siciliana si rapporta col ciclo dei rifiuti ed i relativi affari. Quanto sopra, peraltro, non pu esimere questa Direzione Nazionale dal rilevare come la situazione calabrese e siciliana, al di l delle offese allecosistema, sia ben pi grave, dal punto di vista criminale-mafioso in senso stretto, di quella napoletana, in quanto indice di una sofisticata strategia criminale che ben difficile smascherare e far emergere, e pu essere foriera di sviluppi criminali tali da riverberarsi negativamente anche sul versante delloffesa allambiente. E, sia in Sicilia che in Calabria (questa Regione anche per lo stato emergenziale in cui versa e con i conseguenti speciali poteri di chi li gestisce in regime commissariale), quindi, il pericolo di collusioni tra amministratori a tutti i livelli e Cosa Nostra e Ndrangheta, considerata la strategia predetta, sempre immanente. Roma, 20.10.2011 Roberto Pennisi, sostituto

SINTESI Nel periodo preso in considerazione che va dal 01.07.2010 al 30.06.2011, ha avuto luogo una svolta nellambito della attivit di contrasto dei crimini rientranti nella categoria della c.d. ecomafia, sia dal punto di vista generale che da quello pi particolare che15

riguarda questa Direzione Nazionale. Svolta rappresentata dalla importante novit frutto della Legge 136/2010 (Piano contro le mafie), che ha inserito il reato di cui allart. 260 T.U. Ambiente nellelenco di quelli contemplati dallart. 51 comma 3 bis c.p.p. (cio i reati per i quali la competenza ad indagare spetta alla Direzione Distrettuale Antimafia). Con la conseguenza che anche le indagini relative a tale reato ricadono nellambito del coordinamento di questa Direzione che cos ne a conoscenza sin dal loro instaurarsi, ed accede ai relativi atti di indagine attraverso il loro riversamento nella banca dati SIDDA-SIDNA. Per la verit, la modifica legislativa non ha permesso di raggiungere gli obbiettivi che si speravano e che forse il Legislatore intendeva conseguire, in quanto il detto inserimento non ha comportato la possibilit di operare dal punto investigativo con tutti gli strumenti tecnico-processuali previsti per i delitti di criminalit organizzata, soprattutto con riferimento alle intercettazioni telefoniche, ai termini di durata delle indagini preliminari, alla sospensione dei termini stessi, ed alla possibilit di applicare nel corso delle indagini limportante strumento previsto dallart. 12 sexies l. n. 356/92. La Direzione Nazionale Antimafia ha, peraltro, immediatamente dato seguito alla possibilit di esercitare i propri compiti anche con riferimento al reato di traffico organizzato di rifiuti, intervenendo sia a livello di Uffici di procura per ottimizzarne attivit e risultati, sia a livello di Organi di polizia per avere contezza dello stato della azione di contrasto nel settore. Allesito di ci stata in condizioni di acquisire dati di particolare interesse utilizzati per atti di impulso investigativo nei confronti di diversi Uffici distrettuali e relativa attivit di coordinamento. Sul territorio continua ad emergere il dominio della camorra nei traffici di rifiuti come oggetto del programma criminoso dei clan, ed il diverso atteggiamento della mafia calabrese e di quella siciliana, attraverso linserimento delle cosche nel circuito legale dei rifiuti con i sistemi mafiosi che le contraddistinguono, grazie al controllo del territorio ed alle collusioni coi pubblici poteri.

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