Relazione del Parlamento europeo sulla attuazione del · Violazioni al Reg. CE 1895/2005 sulle...

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Relazione del Parlamento europeo sulla attuazione del regolamento MOCA del 18 luglio 2016:

Per garantire una maggiore tutela della salute e una riduzione dell’impatto ambientale dei MOCA, gli strumenti sui quali il

Parlamento EU più insiste sono:

- Armonizzazione: un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sui MOCA;

- Introduzione di norme uniformi per i test analitici per garantire anche standard di controllo migliori;

- Una valutazione del rischio per la salute e per l’impatto ambientale che consideri l’effetto cocktail/effetto miscela

(esposizione combinata e cumulativa da diversi tipi di esposizione);

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- la rintracciabilità: rafforzamento, anche nel caso di

MOCA importati da paesi terzi, mediante documenti

identificativi e dichiarazioni di conformità corrette e

complete;

- etichettatura: invito alla Commissione EU di

prevederne una obbligatoria sulla presenza

intenzionale di nanomateriali nei MOCA e una sulla

composizione di quelli usati per i prodotti bio e

prodotti destinati a gruppi critici.

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IL DECRETO 29/2017 PREVEDE

LE SANZIONI DEI SEGUENTI REGOLAMENTI:

Reg. CE 1935/2004

Reg. CE 2023/2006 (buone pratiche di fabbricazione)

Reg. CE 282/2008 (materiali e oggetti di plastica riciclata)

Reg. CE 450/2009 (materiali attivi e intelligenti)

Reg. CE 10/2011 (materiali e oggetti di materia plastica)

Reg. CE 1895/2005 (restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici)

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Autorità competente (art. 12)“il rapporto relativo all’accertamento delle violazioni

sanzionate dal presente decreto è presentato, ai fini

dell’irrogazione delle sanzioni, all’autorità

amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali”.

Dalla Relazione illustrativa si conferma che la materia di

riferimento è di competenza regionale.

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Violazioni art. 3 del Reg. CE 1935/2004

Salvo che il fatto costituisca reato, è punita la produzione,

l’immissione sul mercato, o l’utilizzo di MOCA che

trasferiscono componenti in quantità tale da costituire un

pericolo per la salute umana:

sanzione amministrativa da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

Salvo l’art. 4 par. 1 (sui materiali attivi), è punita la produzione,

l’immissione sul mercato o l’utilizzo di MOCA che

trasferiscono componenti in quantità tale da comportare una

violazione dei limiti di migrazione globale dove previsti o,

qualora non previsti, il mancato rispetto delle BPF della loro

composizione:

sanzione amministrativa da € 7.500,00 ad € 60.000,00.

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Salvo l’art. 4 par. 1 (sui materiali attivi), è punita la produzione, l’immissione sul mercato o l’utilizzo di

MOCA che trasferiscono agli alimenti componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro

caratteristiche organolettiche:

sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 27.000,00.

Salvo che il fatto costituisca reato, è punita l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di MOCA con modalità

idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità

della legislazione alimentare:

Sanzione amministrativa da € 1.500,00 ad € 25.000,00.7

Violazione art. 11 par. 5: punito il richiedente

l’autorizzazione comunitaria per la mancata

comunicazione su ogni nuova informazione scientifica

o tecnica che possa influire sulla valutazione della

sicurezza del MOCA: sanzione amministrativa da

10.000€ a 30.000€;

Violazione art. 15 sulla etichettatura: è punita la non

corretta etichettatura ai sensi del Regolamento 1935 ed

è punito, per l’Italia, il mancato uso della lingua

italiana: sanzione amministrativa da 1.500€ a 15.000€.

Violazione art. 17: è punito il mancato avvio del ritiro del

MOCA e la mancata informazione ai consumatori sui

gravi rischi per la salute: sanzione amministrativa da

5.000€ a 60.000€.8

ATTENZIONE ALLA RINTRACCIABILITÀ:

Punito con sanzione amministrativa pecuniaria 3.000 a 25.000 €

l’operatore economico che, essendo a conoscenza o potendo

presumere, in base alle informazioni proprie del professionista

di settore, la non conformità al regolamento ed alle normative

vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che

intervenga la verifica dell’autorità, le operazioni di ritiro dei

prodotti difettosi.

La medesima sanzione si applica all’operatore economico che non

fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso,

prima che intervenga la verifica dell’autorità, adeguate

informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono

derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti

di cui al periodo precedente.

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Violazione art. 17 par. 2: è punito l’operatore economico che non dispone di sistemi e procedure conformi per

l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA: sanzione amministrativa da 5.000€ a 60.000€;

Violazione art. 17 par. 2 : è punita la mancata fornitura di informazioni alla autorità qualora ne facciano richiesta:

sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€.

Violazione art. 17 par. 3: è punita la mancata adozione di sistemi adeguati per consentite la rintracciabilità dei MOCA mediante etichettatura e documentazione: sanzione

amministrativa da 5.000€ a 40.000€.

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Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione (Reg.

CE 2023/2006)

Mancata comunicazione, da parte degli operatori economici,

all’ASL competente degli stabilimenti che eseguono le attività

di cui al Reg. 2023/2006 e mancato inserimento della

comunicazione nella SCIA ex Reg. CE 852/2004 e 853/2004

(ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente

l’attività di distribuzione al consumatore finale):

sanzione amministrativa da € 1.500 ad € 9.000.

Attenzione: regola e sanzione

Violazione della disciplina sulla adozione e applicazione di un

sistema di assicurazione della qualità:

sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 40.000.11

Mancato impiego o mantenimento di un efficace sistema di

controllo della qualità:

sanzione amministrativa da € 4.000,00 ad € 30.000,00

Mancata adozione di sistemi di registrazione, conservazione

della documentazione di cui all’art. 7 del Reg.

2023/2006: sanzione amministrativa da € 2.500,00 ad €

25.000,00

Mancato rispetto delle BPF di cui all’allegato: sanzione

amministrativa da € 4.000,00 ad € 40.000,00

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Violazioni requisiti specifici

Violazioni sui MOCA attivi che comportino

modifiche della composizione o delle

caratteristiche organolettiche dei prodotti

alimentari, idonee ad indurre in errore i

consumatorie intelligenti (art. 4 par. 3):

sanzioni amministrative da 4.000€ a 40.000€;

Violazioni sui MOCA intelligenti che forniscono

informazioni sulle condizioni del prodotto

alimentare idonee ad indurre in errore i

consumatori 2.500€ a 30.000€; 13

Violazione dell’articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n.

450/2009 e quindi MOCA non conformi ai requisiti relativi

alla composizione di cui al Capo II del regolamento

medesimo: sanzione da euro 7.500 a euro 60.000;

Violazione dell’articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n.

450/2009 - etichettature non conformi ai requisiti previsti

dall’art. 15, par. 1, lettera e) Reg.1935/2004 e dall’art. 11,

Reg. 450/2009: sanzione da euro 1.500 a euro 15.000;

Violazione dell’articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n.

450/2009, MOCA non conformi ai requisiti relativi alla

dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo

IV: sanzione da euro 1.500 ad euro 15.000 . 14

Art. 8:

Violazioni al Reg. 10/2011 sulle materie plastiche: nel complesso, sanzioni amministrative da 1.500€ a

60.000€;

Art. 9:

Violazioni al Reg. CE 282/2008 sui MOCA di plastica riciclata: nel complesso, sanzioni amministrative da

3.000€ a 60.000€;

Art. 10:

Violazioni al Reg. CE 1895/2005 sulle restrizioni dell’uso di alcuni derivati epossidici: nel complesso, sanzioni

amministrative da 5.000€ a 60.000€.

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Violazioni di lieve entità

- modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo

Accertatore diffida il trasgressore a regolarizzare le

violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le

eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito,

fornendo le prescrizioni necessarie per ottemperare alla

diffida. Trascorso il termine fissato nella diffida per

l’attuazione delle prescrizioni, l’organo verifica l’effettiva

ottemperanza alla diffida. L’ottemperanza alla diffida

determina l’estinzione degli illeciti, limitatamente alle

violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata

ottemperanza, procede alla contestazione e notificazione

della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma

delle disposizioni del Capo I, Sezione II L. 689/81.

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Il potere di diffida spetta a tutti gli organi che

esercitano poteri di accertamento nella materia

oggetto del decreto a norma delle leggi vigenti. In

ogni caso il potere di diffida compete agli ufficiali e

agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a

norma dell’articolo 13, della legge 24 novembre

1981, n. 689.

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LA RESPONSABILITÀ

Responsabilità dell’OSA : la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo (art. 3 Reg. CE 178/2002).

Responsabilità dell’operatore economico MOCA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il

rispetto delle disposizioni del Reg. CE 1935/2004 nell’impresa posta sotto il suo controllo (art. 2).

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Nota Ministero della Salute - 24 gennaio 2006

Si ribadisce che i MOCA devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità che consente agli organi di controllo

di rintracciare il produttore dei MOCA.

Le imprese devono assicurarsi, in tutte le fasi, che i MOCA, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle disposizioni vigenti richiamate allo scopo di garantire in ogni

caso l’igiene dei prodotti alimentari.

Le imprese hanno dunque la responsabilità e l’obbligo di vigilare al fine di evitare che i MOCA possano essere una fonte di

contaminazione dei prodotti alimentari trasferendo

sostanze indesiderabili o comunque estranee agli alimenti stessi.

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Ai sensi del Pacchetto Igiene le imprese devono

assicurarsi che i MOCA utilizzati per il

confezionamento degli alimenti non costituiscano

una fonte di contaminazione.

Lo stesso Ministero rammenta che i requisiti

applicabili al confezionamento dei prodotti

alimentari cui devono conformarsi le imprese sono

fissati nell’allegato II, capitolo X del Reg. CE

852/2004.

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Il Ministero richiama l’attenzione sia delle

imprese del settore dei MOCA,

sia delle imprese alimentari sul fatto che la

presenza di sostanze estranee negli alimenti

comporta l’applicazione dell’art. 5

Legge 283/1962.

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AMBITO AMMINISTRATIVO

I regolamenti non prevedono sanzioni: la disciplina

sanzionatoria è predisposta in ambito nazionale.

Pubblicazione sulla GURI del D. Lgs. 26/2017, recante

“Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di

cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n.

2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in

materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto

con prodotti alimentari e alimenti”.

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IMPIANTO SANZIONATORIO SUI MOCA PER L’OSA

Il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di

igiene di cui all’allegato II Reg. CE 852/2004 è punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 3.000€.

L’omissione della predisposizione di procedure di

autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP,

comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi

Reg. CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni

sulla catena alimentare, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 6.000€.

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Violazione Violazione

sia al trasgressore sia

alla persona obbligata

in solido al pagamento

CONTESTAZIONE

sia al trasgressore sia

alla persona obbligata

in solido al pagamento

della somma

NOTIFICANOTIFICAIn caso di

mancata

contestazione

Entro 30 giorni: scritti difensivi, documenti e richiesta di Entro 30 giorni: scritti difensivi, documenti e richiesta di

audizione

Ordinanza di determinazione Ordinanza di determinazione

della somma dovuta e

ingiunzione di pagamento

Ordinanza motivata di

archiviazione

PROCEDURA

L. 689/1981

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Ordinanza - ingiunzione

dalla notifica dell’ordinanza –

l’interessato risiede all’estero)

giorni e ad opera dell’ufficio

che lo ha ricevuto, all’autorità

Pagamento entro 30 giorni

dalla notifica dell’ordinanza –

ingiunzione (60 giorni se

l’interessato risiede all’estero)

Del pagamento viene data

comunicazione, entro 30

giorni e ad opera dell’ufficio

che lo ha ricevuto, all’autorità

che ha emesso l’ordinanza

lavoro ai sensi dell’art. 6 del

Opposizione ex art. 22

Applicazione del rito del

lavoro ai sensi dell’art. 6 del

d. lgs. N. 150/2011

LA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE

AI SENSI DELLA L. 689/81

L’ “operatore economico”

Responsabilità personale (Artt. 2-4)

Concorso di persone (Art. 5)

Responsabilità solidale (art. 6)

v. deleghe

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MOCA E ALLERTA

Numerose procedure di allerta aperte e registrate nel RASFF con specifico riferimento ai food contact

materials.

Tra le ultime, fusti in acciaio inossidabile dall’Italia per migrazione di manganese, migrazione di alluminio in

palline da cottura in ceramica dalla Olanda, migrazione di cromo e di manganese da tritacarne in acciaio dalla

Cina; migrazione di cromo in coltelli da tavolo dalla Cina o in taglieri per pane (come cadmio, formaldeide),

rilevata presenza di melanina in utensili da cucina in nylon.

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RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale è personale

Art. 5, lett. a) e g), L. 283/62

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo

sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in

modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

[…]

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g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle

norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.

Art. 6

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e

dell'articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987

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Cass. Pen. 28903/2011

Non sussistente il reato di cui all’art. 5 lett. b) a carico

dell’operatore che deteneva, per la propria produzione, serbatoi di

olio di semi di soia privi della dicitura “per alimenti”.

Infatti, non si era accertato se le modalità di conservazione fossero

in concreto idonee a determinare il pericolo di danno alla salute o

di deterioramento; nel caso, infatti, non risultava la concreta avaria

dell’olio contenuto nei serbatoi.

Semmai, la condotta avrebbe potuto integrare l’illecito

amministrativo punito ai sensi del D.P.R. 777/1982.

Anche in questo senso, comunque, non vi sarebbe stata alcuna

violazione perché l’imputato era l’utilizzatore dell’olio per la

propria produzione e non l’operatore economico che ha immesso

sul mercato i contenitori.

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Corte di Cassazione – 1997

In tema di detenzione per il commercio di prodotti di cartone

destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, coloro che

detengono tali prodotti nella qualità di commercianti

all’ingrosso hanno l’onere di verificarne la regolare

composizione con accertamento diretto o, quanto meno, con la

richiesta al fornitore di specifica e affidabile documentazione in

proposito.

(Fattispecie relativa a contenitori per pizze con quantitativo di

piombo superiore al consentito. Affermando il principio di cui

sopra, la Cassazione ha rilevato altresì che nel caso in esame il

prodotto era suscettibile di immediato ed agevole controllo).