Relazione del Parlamento europeo sulla attuazione del · Violazioni al Reg. CE 1895/2005 sulle...
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Relazione del Parlamento europeo sulla attuazione del regolamento MOCA del 18 luglio 2016:
Per garantire una maggiore tutela della salute e una riduzione dell’impatto ambientale dei MOCA, gli strumenti sui quali il
Parlamento EU più insiste sono:
- Armonizzazione: un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sui MOCA;
- Introduzione di norme uniformi per i test analitici per garantire anche standard di controllo migliori;
- Una valutazione del rischio per la salute e per l’impatto ambientale che consideri l’effetto cocktail/effetto miscela
(esposizione combinata e cumulativa da diversi tipi di esposizione);
2
- la rintracciabilità: rafforzamento, anche nel caso di
MOCA importati da paesi terzi, mediante documenti
identificativi e dichiarazioni di conformità corrette e
complete;
- etichettatura: invito alla Commissione EU di
prevederne una obbligatoria sulla presenza
intenzionale di nanomateriali nei MOCA e una sulla
composizione di quelli usati per i prodotti bio e
prodotti destinati a gruppi critici.
3
www.andreiseassociati.it
IL DECRETO 29/2017 PREVEDE
LE SANZIONI DEI SEGUENTI REGOLAMENTI:
Reg. CE 1935/2004
Reg. CE 2023/2006 (buone pratiche di fabbricazione)
Reg. CE 282/2008 (materiali e oggetti di plastica riciclata)
Reg. CE 450/2009 (materiali attivi e intelligenti)
Reg. CE 10/2011 (materiali e oggetti di materia plastica)
Reg. CE 1895/2005 (restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici)
4
Autorità competente (art. 12)“il rapporto relativo all’accertamento delle violazioni
sanzionate dal presente decreto è presentato, ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni, all’autorità
amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali”.
Dalla Relazione illustrativa si conferma che la materia di
riferimento è di competenza regionale.
5
Violazioni art. 3 del Reg. CE 1935/2004
Salvo che il fatto costituisca reato, è punita la produzione,
l’immissione sul mercato, o l’utilizzo di MOCA che
trasferiscono componenti in quantità tale da costituire un
pericolo per la salute umana:
sanzione amministrativa da € 10.000,00 ad € 80.000,00.
Salvo l’art. 4 par. 1 (sui materiali attivi), è punita la produzione,
l’immissione sul mercato o l’utilizzo di MOCA che
trasferiscono componenti in quantità tale da comportare una
violazione dei limiti di migrazione globale dove previsti o,
qualora non previsti, il mancato rispetto delle BPF della loro
composizione:
sanzione amministrativa da € 7.500,00 ad € 60.000,00.
6
Salvo l’art. 4 par. 1 (sui materiali attivi), è punita la produzione, l’immissione sul mercato o l’utilizzo di
MOCA che trasferiscono agli alimenti componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro
caratteristiche organolettiche:
sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 27.000,00.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punita l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di MOCA con modalità
idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità
della legislazione alimentare:
Sanzione amministrativa da € 1.500,00 ad € 25.000,00.7
Violazione art. 11 par. 5: punito il richiedente
l’autorizzazione comunitaria per la mancata
comunicazione su ogni nuova informazione scientifica
o tecnica che possa influire sulla valutazione della
sicurezza del MOCA: sanzione amministrativa da
10.000€ a 30.000€;
Violazione art. 15 sulla etichettatura: è punita la non
corretta etichettatura ai sensi del Regolamento 1935 ed
è punito, per l’Italia, il mancato uso della lingua
italiana: sanzione amministrativa da 1.500€ a 15.000€.
Violazione art. 17: è punito il mancato avvio del ritiro del
MOCA e la mancata informazione ai consumatori sui
gravi rischi per la salute: sanzione amministrativa da
5.000€ a 60.000€.8
ATTENZIONE ALLA RINTRACCIABILITÀ:
Punito con sanzione amministrativa pecuniaria 3.000 a 25.000 €
l’operatore economico che, essendo a conoscenza o potendo
presumere, in base alle informazioni proprie del professionista
di settore, la non conformità al regolamento ed alle normative
vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che
intervenga la verifica dell’autorità, le operazioni di ritiro dei
prodotti difettosi.
La medesima sanzione si applica all’operatore economico che non
fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso,
prima che intervenga la verifica dell’autorità, adeguate
informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono
derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti
di cui al periodo precedente.
9
Violazione art. 17 par. 2: è punito l’operatore economico che non dispone di sistemi e procedure conformi per
l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA: sanzione amministrativa da 5.000€ a 60.000€;
Violazione art. 17 par. 2 : è punita la mancata fornitura di informazioni alla autorità qualora ne facciano richiesta:
sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€.
Violazione art. 17 par. 3: è punita la mancata adozione di sistemi adeguati per consentite la rintracciabilità dei MOCA mediante etichettatura e documentazione: sanzione
amministrativa da 5.000€ a 40.000€.
10
Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione (Reg.
CE 2023/2006)
Mancata comunicazione, da parte degli operatori economici,
all’ASL competente degli stabilimenti che eseguono le attività
di cui al Reg. 2023/2006 e mancato inserimento della
comunicazione nella SCIA ex Reg. CE 852/2004 e 853/2004
(ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente
l’attività di distribuzione al consumatore finale):
sanzione amministrativa da € 1.500 ad € 9.000.
Attenzione: regola e sanzione
Violazione della disciplina sulla adozione e applicazione di un
sistema di assicurazione della qualità:
sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 40.000.11
Mancato impiego o mantenimento di un efficace sistema di
controllo della qualità:
sanzione amministrativa da € 4.000,00 ad € 30.000,00
Mancata adozione di sistemi di registrazione, conservazione
della documentazione di cui all’art. 7 del Reg.
2023/2006: sanzione amministrativa da € 2.500,00 ad €
25.000,00
Mancato rispetto delle BPF di cui all’allegato: sanzione
amministrativa da € 4.000,00 ad € 40.000,00
12
Violazioni requisiti specifici
Violazioni sui MOCA attivi che comportino
modifiche della composizione o delle
caratteristiche organolettiche dei prodotti
alimentari, idonee ad indurre in errore i
consumatorie intelligenti (art. 4 par. 3):
sanzioni amministrative da 4.000€ a 40.000€;
Violazioni sui MOCA intelligenti che forniscono
informazioni sulle condizioni del prodotto
alimentare idonee ad indurre in errore i
consumatori 2.500€ a 30.000€; 13
Violazione dell’articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n.
450/2009 e quindi MOCA non conformi ai requisiti relativi
alla composizione di cui al Capo II del regolamento
medesimo: sanzione da euro 7.500 a euro 60.000;
Violazione dell’articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n.
450/2009 - etichettature non conformi ai requisiti previsti
dall’art. 15, par. 1, lettera e) Reg.1935/2004 e dall’art. 11,
Reg. 450/2009: sanzione da euro 1.500 a euro 15.000;
Violazione dell’articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n.
450/2009, MOCA non conformi ai requisiti relativi alla
dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo
IV: sanzione da euro 1.500 ad euro 15.000 . 14
Art. 8:
Violazioni al Reg. 10/2011 sulle materie plastiche: nel complesso, sanzioni amministrative da 1.500€ a
60.000€;
Art. 9:
Violazioni al Reg. CE 282/2008 sui MOCA di plastica riciclata: nel complesso, sanzioni amministrative da
3.000€ a 60.000€;
Art. 10:
Violazioni al Reg. CE 1895/2005 sulle restrizioni dell’uso di alcuni derivati epossidici: nel complesso, sanzioni
amministrative da 5.000€ a 60.000€.
15
Violazioni di lieve entità
- modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo
Accertatore diffida il trasgressore a regolarizzare le
violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le
eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito,
fornendo le prescrizioni necessarie per ottemperare alla
diffida. Trascorso il termine fissato nella diffida per
l’attuazione delle prescrizioni, l’organo verifica l’effettiva
ottemperanza alla diffida. L’ottemperanza alla diffida
determina l’estinzione degli illeciti, limitatamente alle
violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata
ottemperanza, procede alla contestazione e notificazione
della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma
delle disposizioni del Capo I, Sezione II L. 689/81.
16
Il potere di diffida spetta a tutti gli organi che
esercitano poteri di accertamento nella materia
oggetto del decreto a norma delle leggi vigenti. In
ogni caso il potere di diffida compete agli ufficiali e
agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a
norma dell’articolo 13, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
17
LA RESPONSABILITÀ
Responsabilità dell’OSA : la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo (art. 3 Reg. CE 178/2002).
Responsabilità dell’operatore economico MOCA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il
rispetto delle disposizioni del Reg. CE 1935/2004 nell’impresa posta sotto il suo controllo (art. 2).
18
Nota Ministero della Salute - 24 gennaio 2006
Si ribadisce che i MOCA devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità che consente agli organi di controllo
di rintracciare il produttore dei MOCA.
Le imprese devono assicurarsi, in tutte le fasi, che i MOCA, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle disposizioni vigenti richiamate allo scopo di garantire in ogni
caso l’igiene dei prodotti alimentari.
Le imprese hanno dunque la responsabilità e l’obbligo di vigilare al fine di evitare che i MOCA possano essere una fonte di
contaminazione dei prodotti alimentari trasferendo
sostanze indesiderabili o comunque estranee agli alimenti stessi.
19
Ai sensi del Pacchetto Igiene le imprese devono
assicurarsi che i MOCA utilizzati per il
confezionamento degli alimenti non costituiscano
una fonte di contaminazione.
Lo stesso Ministero rammenta che i requisiti
applicabili al confezionamento dei prodotti
alimentari cui devono conformarsi le imprese sono
fissati nell’allegato II, capitolo X del Reg. CE
852/2004.
20
Il Ministero richiama l’attenzione sia delle
imprese del settore dei MOCA,
sia delle imprese alimentari sul fatto che la
presenza di sostanze estranee negli alimenti
comporta l’applicazione dell’art. 5
Legge 283/1962.
21
AMBITO AMMINISTRATIVO
I regolamenti non prevedono sanzioni: la disciplina
sanzionatoria è predisposta in ambito nazionale.
Pubblicazione sulla GURI del D. Lgs. 26/2017, recante
“Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di
cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n.
2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in
materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto
con prodotti alimentari e alimenti”.
22
IMPIANTO SANZIONATORIO SUI MOCA PER L’OSA
Il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di
igiene di cui all’allegato II Reg. CE 852/2004 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 3.000€.
L’omissione della predisposizione di procedure di
autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP,
comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi
Reg. CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni
sulla catena alimentare, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 6.000€.
23
24
Violazione Violazione
sia al trasgressore sia
alla persona obbligata
in solido al pagamento
CONTESTAZIONE
sia al trasgressore sia
alla persona obbligata
in solido al pagamento
della somma
NOTIFICANOTIFICAIn caso di
mancata
contestazione
Entro 30 giorni: scritti difensivi, documenti e richiesta di Entro 30 giorni: scritti difensivi, documenti e richiesta di
audizione
Ordinanza di determinazione Ordinanza di determinazione
della somma dovuta e
ingiunzione di pagamento
Ordinanza motivata di
archiviazione
PROCEDURA
L. 689/1981
25
Ordinanza - ingiunzione
dalla notifica dell’ordinanza –
l’interessato risiede all’estero)
giorni e ad opera dell’ufficio
che lo ha ricevuto, all’autorità
Pagamento entro 30 giorni
dalla notifica dell’ordinanza –
ingiunzione (60 giorni se
l’interessato risiede all’estero)
Del pagamento viene data
comunicazione, entro 30
giorni e ad opera dell’ufficio
che lo ha ricevuto, all’autorità
che ha emesso l’ordinanza
lavoro ai sensi dell’art. 6 del
Opposizione ex art. 22
Applicazione del rito del
lavoro ai sensi dell’art. 6 del
d. lgs. N. 150/2011
LA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE
AI SENSI DELLA L. 689/81
L’ “operatore economico”
Responsabilità personale (Artt. 2-4)
Concorso di persone (Art. 5)
Responsabilità solidale (art. 6)
v. deleghe
26
MOCA E ALLERTA
Numerose procedure di allerta aperte e registrate nel RASFF con specifico riferimento ai food contact
materials.
Tra le ultime, fusti in acciaio inossidabile dall’Italia per migrazione di manganese, migrazione di alluminio in
palline da cottura in ceramica dalla Olanda, migrazione di cromo e di manganese da tritacarne in acciaio dalla
Cina; migrazione di cromo in coltelli da tavolo dalla Cina o in taglieri per pane (come cadmio, formaldeide),
rilevata presenza di melanina in utensili da cucina in nylon.
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RESPONSABILITÀ PENALE
La responsabilità penale è personale
Art. 5, lett. a) e g), L. 283/62
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo
sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in
modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
[…]
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g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle
norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.
Art. 6
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987
29
Cass. Pen. 28903/2011
Non sussistente il reato di cui all’art. 5 lett. b) a carico
dell’operatore che deteneva, per la propria produzione, serbatoi di
olio di semi di soia privi della dicitura “per alimenti”.
Infatti, non si era accertato se le modalità di conservazione fossero
in concreto idonee a determinare il pericolo di danno alla salute o
di deterioramento; nel caso, infatti, non risultava la concreta avaria
dell’olio contenuto nei serbatoi.
Semmai, la condotta avrebbe potuto integrare l’illecito
amministrativo punito ai sensi del D.P.R. 777/1982.
Anche in questo senso, comunque, non vi sarebbe stata alcuna
violazione perché l’imputato era l’utilizzatore dell’olio per la
propria produzione e non l’operatore economico che ha immesso
sul mercato i contenitori.
30
31
Corte di Cassazione – 1997
In tema di detenzione per il commercio di prodotti di cartone
destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, coloro che
detengono tali prodotti nella qualità di commercianti
all’ingrosso hanno l’onere di verificarne la regolare
composizione con accertamento diretto o, quanto meno, con la
richiesta al fornitore di specifica e affidabile documentazione in
proposito.
(Fattispecie relativa a contenitori per pizze con quantitativo di
piombo superiore al consentito. Affermando il principio di cui
sopra, la Cassazione ha rilevato altresì che nel caso in esame il
prodotto era suscettibile di immediato ed agevole controllo).