REGOLAMENTO UE 1169/2011 DEL 25/10/2011 · Novità in materia di informazioni . sugli alimenti ai...

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Il Regolamento UE 1169/2011 del 25/10/2011 Novità in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori CCIAA Viterbo, 30 ottobre 2014

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Il Regolamento UE 1169/2011 del 25/10/2011

Novità in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori

CCIAA Viterbo, 30 ottobre 2014

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PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Evoluzione della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Finalità e contenuti del Reg. Ue 1169/2011: le

principali novità introdotte. Esempi di etichettatura per i principali

prodotti tipici del territorio (olio extravergine di oliva, patata, nocciola, castagna).

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MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RIFORMA

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Necessità di realizzare una normativa comune a livello europeo, applicata a tutti gli SM

Semplificazione e armonizzazione della struttura normativa Aumento della tutela e dell’informazione dei consumatori.

Il nuovo regolamento raccoglie e armonizza le norme relative ad etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari comprese le norme relative all’informazione delle sostanze allergeniche. Le nuove norme diventano identiche per tutti i paesi UE ed entreranno in vigore simultaneamente.

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FONTI COMUNITARIE FONTI NAZIONALI Direttiva 79/112/CEE del 18.12.1978

DPR 18.05.1982, n.322 Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 109

Direttiva 2000/13/CE del 20.03.2000 Decreto Legislativo 23.06.2003, n. 181

Direttiva 2003/89/CE del 10.11.2003 Decreto Legislativo 08.02.2006, n. 114

Reg. Ue n. 1169/2011 del 25.10.2011

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

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ENTRATA IN VIGORE

Il Reg. Ue n. 1169/2011 è in vigore dal 7 novembre 2011 ma la sua applicazione è scaglionata al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove norme. Infatti: dal 1° gennaio 2014, si applicano le nuove disposizioni relative

alla designazione delle carni macinate (estensione dei requisiti minimi relativi al rapporto materie grasse/collagene);

dal 13 dicembre 2014, si applicano tutti i contenuti del

Regolamento ad esclusione dell’obbligo delle indicazioni nutrizionali;

dal 13 dicembre 2016 si applicano anche le disposizioni relative all’obbligo delle indicazioni nutrizionali; tuttavia le indicazioni nutrizionali riportate sulle etichette su base facoltativa tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo Regolamento.

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• tutti i prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle

collettività e quelli destinati alle collettività; • servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto; • b2b; • vendite a distanza (con specifiche modalità indicate all’art. 9).

IL REGOLAMENTO SI APPLICA A:

• agli alimenti sfusi e/o incartati nel punto vendita, la cui disciplina è demandata alla legislazione concorrete;

• alimenti non destinati al consumatore finale e/o alle collettività.

IL REGOLAMENTO NON SI APPLICA

CAMPO DI APPLICAZIONE (ARTT. 1, 8, 14)

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CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

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Devono essere chiare, facilmente comprensibili e leggibili dal

consumatore; esse inoltre devono essere veritiere nel senso che non devono indurre in errore in particolare: per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento (natura,

identità, proprietà, composizione, metodo di produzione); attribuendo al prodotto effetti o proprietà che non possiede

(materia approfondita dal Reg. 1924/06); suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche

particolari che invece sono comuni anche ad altri prodotti analoghi.

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CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

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Vengono stabiliti i principi generali che gli operatori devono seguire nella predisposizione delle etichette. Con riferimento al principio della “leggibilità”, il Reg. Ue n. 1169/2011 (art. 13) stabilisce quali devono essere le dimensioni minime dei caratteri da utilizzare per riportare le informazioni concernenti gli alimenti. I caratteri devono essere stampati in modo da assicurare che la parte mediana dei caratteri (calcolata sull’altezza della x) sia: • non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o

contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2;

• non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi.

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CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

Con riferimento al principio della «veridicità», il regolamento stabilisce che le immagini devono veritiere e non devono indurre in inganno il consumatore sulle caratteristiche del prodotto (natura, aspetto, dimensioni, ecc.)

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CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

Nello stesso campo visivo devono figurare: 1. Denominazione dell’alimento 2. Quantità 3. Se previsto, titolo alcolometrico.

Viene meno l’obbligo di indicare il TMC. Le informazioni facoltative e le immagini non devono sottrarre spazio alle informazioni obbligatorie.

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D. Lgs. n. 109/92

Reg. Ue n. 1169/2011

a) la denominazione di vendita; b) l’elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o nominale; d) il termine minimo di conservazione o la data di

scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e

la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e/o utilizzazione,

qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

j) le istruzioni per l’uso, ove necessario; k) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui

l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;

l) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti se è presente un ingrediente caratterizzante o evidenziato.

a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) la quantità di taluni ingredienti o categorie

di ingredienti; d) riferimenti dell’operatore responsabile

dell’immissione in commercio dell’alimento;

e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la

data di scadenza; g) il titolo alcolometrico effettivo per le

bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;

h) le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego;

i) il paese di origine o il luogo di provenienza;

j) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) lotto; l) una dichiarazione nutrizionale; m) indicazione degli allergeni.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

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3.1 Denominazione di vendita (art. 17) La denominazione di vendita dell’alimento è la sua denominazione legale; in mancanza, la sua denominazione usuale; in mancanza, la denominazione descrittiva.

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La denominazione di vendita non può essere sostituita dalla denominazione commerciale

3.1 Denominazione di vendita (art. 17)

O dal marchio di fabbrica

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3.1a Indicazioni obbligatorie specifiche che accompagnano la denominazione (All. VI A)

La denominazione dell’alimento deve comprendere o essere accompagnata da un indicazione dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «liofilizzato», «affumicato») quando l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. In particolare sono normati i casi di:

Carne ricomposta o pesce ricomposto (obbligo indicazione «carne ricomposta» o «pesce ricomposto»)

Acqua aggiunta a carni o pesci (obbligo indicazione se è > 5% del peso del prodotto finito)

Alimento decongelato (obbligo indicazione «decongelato»)

Involucro non edibile negli insaccati (obbligo indicazione non edibilità budello)

Alimento trattato con radiazioni ionizzanti (obbligo ind. «alimento irradiato»)

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3.2 Elenco degli ingredienti (art. 18)

L’elenco comprende tutti gli ingredienti: - in ordine decrescente di peso; - così come sono registrati al momento della fabbricazione; - designati – se del caso – con la loro denominazione specifica; - compresi i nanomateriali ingegnerizzati (nano-particelle che esaltano sapore o caratteristiche nutrizionali dei cibi).

Ingrediente: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualsiasi costituente di ingrediente composto utilizzato nella preparazione e presente nel prodotto finito, tranne i residui.

L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da una adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la precede.

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3.2a Alimenti esenti dall’obbligo di elencazione degli ingredienti (artt. 16 e 19)

Ortofrutticoli freschi non sbucciati o tagliati. Acque gassificate che riportano l’aggiunta di del gas nella ddv (es.

«con aggiunta di anidride carbonica») Aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto di base. Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, senza aggiunta di

ingredienti diversi da derivati del latte. Alimenti comprendenti un solo ingrediente a condizione che la

denominazione: - sia identica alla denominazione dell’ingrediente oppure - consenta di determinare la natura dell’ingrediente. Bevande con contenuto alcolico > 1.2 % in volume. Gli alimenti contenuti in imballaggi con superficie < 10 cm2

(indicazione con altri mezzi o su richiesta).

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• Oli vegetali: dovrà essere specificata la natura degli oli vegetali utilizzati:

• Allergeni: evidenziati con un carattere distintivo rispetto agli altri ingredienti.

Ingredienti: ulteriori novità

ADESSO DOPO Olio vegetale Olio di palma, Olio di soia,

Olio di colza, ecc.

ADESSO DOPO - Menzionato nell’elenco

degli ingredienti. - Preceduto dal termine

«Contiene…».

- Ingredienti: farina di frumento, olio di palma non idrogenato, amido di mais, proteine del latte, ecc.

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3.3 Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (art. 22)

La quantità di un ingrediente (o di una categoria di ingredienti) al momento della sua utilizzazione deve essere indicata quando tale ingrediente (o categoria):

La quantità dell’ingrediente deve essere riportata in percentuale (%) e deve figurare nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto oppure nella lista degli ingredienti (con alcune eccezioni riportate nell’ All. VIII).

figura nella denominazione dell’alimento (es. ravioli di ricotta) o è dal consumatore ad esso associato;

è evidenziato nell’etichetta mediante parole, immagini e rappresentato graficamente (es. yogurt alla fragola);

è essenziale per caratterizzare l’alimento e distinguerlo da altri analoghi (es. pasta all’uovo).

a

c

b

Regola del QU.I.D.

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3.3a Prodotti che devono (o non devono) riportare il QUID

Quid: mela

Quid: tartufo Quid:

gorgonzola e noci

Solo elencazione verdure

Quid: prosciutto e mozzarella

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3.4 La quantità netta (art. 23)

La quantità netta si esprime utilizzando:

Il litro, il centilitro, il millilitro in unità di volume per i prodotti liquidi.

Il chilogrammo e il grammo in unità di massa per gli altri prodotti.

A

B

ERRATE ESATTE Litri 2 ovvero L2 2 litri ovvero 2 l

1 litro e mezzo 1,5 litri ovvero 1,5 l 70 CL 70 cl 100 ml. 100 ml

250 cc 25 cl ovvero 250 ml 2 etti 200 g 400 gr. 400 g

Gr. 200 200 g

Esempi di diciture errate ed esatte

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3.4a Casi di esenzione dall’obbligo di indicazione della quantità netta (All. IX)

• Se l’alimento solido è presentato in liquido di copertura (acqua, soluzioni acquose di sali, soluzione acquose di zuccheri, succhi di frutta, aceti, ecc.) viene indicato anche il peso sgocciolato dell’alimento.

• Se l’alimento è glassato, l’indicazione del peso deve essere riportata al netto della glassatura.

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Preimballaggi multipli

• Sono previste regole differenti a seconda che le porzioni contenute nell’imballaggio siamo unità di vendita singole o meno.

• Il simbolo metrologico (DM 451/76) è facoltativo; ma se apposto l’operatore deve conservare le registrazione previste dalla legge (es. controlli statistici del peso).

TIPOLOGIA INDICAZIONE DELLA QUANTITA’

Unità non vendibili singolarmente

500 g. Contiene 10 porzioni.

Unità vendibili singolarmente della stessa quantità

10 porzioni da 50 g Oppure 500 g ma solo se il nr. delle porzioni è facilmente individuabile dal consumatore

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3.5 Termine Minimo di Conservazione (art. 24 -All. X)

Il termine minimo di conservazione è la data di durabilità minima dell’alimento ovvero è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

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3.5a Data di scadenza (art. 24 – All. X)

La data di scadenza rappresenta il termine ultimo per la commercializzazione del prodotto e si applica a prodotti molto deperibili.

• è preceduta dall’espressione «da consumarsi entro…»;

• comprende nell’ordine: GG/MM (anno facoltativo);

• deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata, e non più solo sulla confezione esterna che contiene i singoli imballaggi.

La data:

Tali indicazioni sono sempre seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione. La data di scadenza deve essere riportata su ogni porzione preconfezionata.

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3.5a Riferimenti al responsabile commerciale (art. 8)

In etichetta deve obbligatoriamente figurare il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede di almeno uno dei tre operatori sotto indicati (art. 3, comma 1, lettera e): produttore; confezionatore; venditore (purché la sede sia all’interno di Paese comunitario).

Rispetto alla normativa previgente, viene meno inoltre la possibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio depositato; a fronte della nuova normativa, quindi, i riferimenti del responsabile commerciale dovranno contenere il nome o ragione sociale e l’indirizzo (art. 9, comma 1, lettera h). L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento non sarà più obbligatoria (sebbene raccomandata).

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3.6 Condizioni particolari di conservazione o d’uso (art. 25)

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3.7 Paese di origine e luogo di provenienza (art. 26- All. XI)

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Luogo di provenienza: il Paese da dove proviene l’alimento. Paese di origine: il Paese dove ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. L’indicazione in etichetta del luogo di provenienza o del Paese di origine diventa obbligatoria se la loro omissione può indurre in inganno il consumatore in merito alla reale provenienza dell’alimento soprattutto in presenza di informazioni (es. immagini, scritte, simboli, ecc.) e che nel loro insieme possono far pensare al consumatore che il prodotto abbia un’origine diversa (es. mozzarella prodotto in Germania e commercializzata in Italia); Se il Paese di origine (o il luogo di provenienza) dell’alimento è indicato e non è lo stesso del suo ingrediente primario (es. pasta di grano duro prodotta in Italia ed ottenuta, in tutto o in parte, da grano prodotto e trasformato all’estero) in etichetta deve figurare anche il suo Paese di origine (o il luogo di provenienza).

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ALIMENTO OBBLIGO TIPO DI PROVVEDIMENTO

Ortofrutticoli freschi Indicare origine, varietà, calibro

Comunitario

Uova Indicare il Paese di origine sul guscio

Comunitario

Carni di pollo e di volatili Indicare il Paese di origine in etichetta

Nazionale

Carni bovine Indicare il Paese di nascita, ingrasso e di macello in etichetta

Comunitario

Latte fresco pastorizzato e Latte fresco pastorizzato di alta qualità

Indicare il luogo di provenienza degli allevamenti sull’imballaggio

Nazionale

Pesci, crostacei e molluschi

Indicare il Paese di origine e la tecnica di produzione (pescato/allevato)

Comunitario

Miele Indicare il Paese di origine dove è stato prodotto il miele; il riferimento alla zona (es. Toscana) è facoltativo.

Comunitario Nazionale

Passata di pomodoro Indicare la Regione/Stato di coltivazione del pomodoro fresco.

Nazionale

Olio di oliva Indicare il Paese dove sono state raccolte le olive e dove è stato estratto l’olio.

Comunitario

Vino Indicare il Paese dove sono state raccolte le uve e dove è stato ottenuto il vino.

Comunitario

Ora comunitario con il Reg. Ue 1337/2013

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• L’etichetta nutrizionale è facoltativa.

• Diventa obbligatoria solo quando un’indicazione nutrizionale (es. light, fonte di fibre, ecc.) figura in etichetta o nella pubblicità di un prodotto alimentare

• L’etichetta nutrizionale è obbligatoria per tutti i prodotti, ad eccezione di alcune categorie…

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3.9 Dichiarazione nutrizionale (art. 29)

ORA (D. Lgs. 77/1993): DOPO:

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3.9a Dichiarazione nutrizionale: alimenti esenti (All. V)

Bevande alcoliche con alcol < 1.2% di volume

Prodotti non trasformati di un solo ingrediente

Prodotti soggetti al solo processo maturazione

Acqua

Spezie e piante aromatiche

Sale e succedanei

Edulcoranti da tavolo

Caffè

Tè e erbe infusionali

Alimenti ESENTI dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale:

Aceti

Aromi

Additivi

Coadiuvanti di processo

Enzimi

Gelatine

Lieviti

Gomme da masticare

Mini confezioni (quelle la cui superficie maggiore è < 25 cm2)

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3.9b Contenuto obbligatorio della dichiarazione nutrizionale (art. 30)

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Modalità A Modalità B Valore energetico: Kcal KJ

Valore energetico: Kcal KJ

Proteine: g Proteine: g Carboidrati: g Carboidrati : g

di cui zuccheri: g Grassi: g Grassi: g

di cui acidi grassi saturi: g Fibre alimentari: g Sodio: g

Ora:

Dopo: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI per 100g per porzione

(30g) VALORE ENERGETICO Kcal Kj

441 1856

139 585

GRASSI (g) di cui acidi grassi saturi (g)

14,0 4,1

4,4 1,3

CARBOIDRATI (g) di cui zuccheri (g)

68,7 3,0

21,6 0,9

PROTEINE (g) 10,0 3,2 SALE (g) 2,5 0,8

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3.9c Dichiarazioni volontarie integrative (art. 30)

• Acidi grassi monoinsaturi • Acidi grassi polinsaturi • Polioli • Amido • Fibre • Sali minerali e vitamine (se presenti nella

misura di almeno 15% della dose giornaliera raccomandata All. XIII)

La dichiarazione nutrizionale

obbligatoria può essere integrata facoltativamente con uno o più dei seguenti elementi:

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3.9g Unità di misura e forme di espressione (art. 32 e 35) • Possono essere utilizzate altre forme di espressione, in aggiunta e non in

sostituzione alla tabella nutrizionale, ad esempio mediante forme o simboli grafici.

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Le Associazioni di consumatori e la Commissione si sono schierate contro i semafori in etichetta perché penalizzano alcuni prodotti tipici del made in Italy: il sistema dei semafori può dissuadere i consumatori dall’assumere nutrienti (come le proteine, i grassi mono e polinsaturi) e micronutrienti (vitamine e minerali) contenuti in alimenti che, a dispetto del giallo o del rosso, costituiscono elementi essenziali per una sana alimentazione.

Relatore
Note di presentazione
Olio e parmigiano
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3.9g Unità di misura e forme di espressione (art. 32 e 35)

Possono essere utilizzare anche le GDA (Guideline Daily Amounts=Quantità giornaliere indicative) che esprimono in % il contributo di una porzione di alimento ai fabbisogni medi quotidiani. In questo caso deve figurare la dicitura «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)»

Le GDA devono essere espresse per:

• 100 g o 100 ml, ed anche • per porzione/unità di consumo a condizione, però, che sull’etichetta

siano quantificate il numero di porzioni contenute nell’imballaggio e che la porzione/unità di consumo sia indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale

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• Sono gli alimenti per i quali sia sufficientemente dimostrato che possono implicare un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell’organismo, ulteriore rispetto ai normali effetti nutritivi, in modo tale che dalla loro assunzione ne consegua un miglioramento dello stato di salute e di benessere dell’organismo” (European Food Information Council) .

• Questi prodotti possono utilizzare in etichetta delle dichiarazioni (claims) che devono essere: • supportati da prove scientifiche; • presentati in modo chiaro in modo tale che il consumatore ne comprenda

i reali benefici; • accompagnati da una dicitura che sottolinea l’importanza di una dieta

varie ed equilibrata ed uno stile di vita sano. • redattei in modo da non far nascere o sfruttare timori nei consumatori.

Etichettatura dei prodotti funzionali (Reg. Ce 1924/06)

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• Sono i claims di maggiore utilizzo e diffusione da parte delle aziende e rappresentano, sostanzialmente, le diciture relative a ciò che un alimento contiene o non contiene.

• Alcuni esempi…

Claims nutrizionali

FONTE DI FIBRE Il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal

AD ALTO CONTENUTI DI PROTEINE

Il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine

SENZA GRASSI Il prodotto non contiene non contiene più di 0,5 g di grassi per 100 g/ml.

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• Sebbene la Direttiva 2000/13/CE non ammetteva di attribuire ai prodotti “proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana” il Reg. CE n. 1924/06 (art. 10) introduce una deroga a tale principio, purché le aziende utilizzino esclusivamente gli health claims autorizzati dalla Commissione.

• La Commissione ha approvato una lista di 222 indicazioni sulla salute il cui utilizzo è ammesso per l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari (Reg. Ue 432/2012). Dall’entrata in vigore del Reg. CE n. 1924/2006 la Commissione UE, con il supporto dell’EFSA, ha valutato l’attendibilità scientifica di oltre 44.000 claims presentati dagli Stati membri.

Claims salutistici

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ACIDO LINOLEICO

L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di AL.

POLIFENOLI I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indica zione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’ef fetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva.

VITAMINA A La vitamina A contribuisce al mantenimento della capa cità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Claims salutistici

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Le etichette devono essere chiare e facilmente leggibili….

…. non devono riportare codici o sigle di difficile interpretazione per il consumatore

Pincopallo

Pincopallo

….. devono riportare indicazioni complete e veritiere sulle caratteristiche del prodotto.

Pincopallo

Alcuni esempi

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«Con taurina. Stimola corpo e mente» (nessun claims con la taurina è stato autorizzato).

«Melograno e Uva rossa. Virtù antiossidante» (claim non fondato, quindi non autorizzato).

«Benessere» (claim di assoluta vaghezza).

Alcuni esempi

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DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA • Grandezza minima dei

caratteri • Impossibilità di indicare il

responsabile commerciale con il solo marchio

• Informazioni da indicare sullo stesso campo visivo (Ddv + quantità)

• Tabella nutrizionale facoltativa, fino al 12/12/2016, poi obbligatoria

• Codice alfanumerico dell’impresa di confezionamento è facoltativo.

• Indicazioni metrologiche facoltative

• Stesso campo visivo (Ddv + quantità)

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DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA • Grandezza minima dei

caratteri • Impossibilità di indicare il

responsabile commerciale con il solo marchio

• Informazioni da indicare su stesso campo visivo (Ddv + quantità);

• Tabella nutrizionale facoltativa anche a partire dal 13/12/2016;

• TMC non richiesto.

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DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA • Grandezza minima dei

caratteri • Impossibilità di indicare il

responsabile commerciale con il solo marchio

• Informazioni da indicare sullo stesso campo visivo (Ddv + quantità)

• Tabella nutrizionale facoltativa anche a partire dal 13/12/2016;

• Nessuna nuova disposizione in materia di allergeni

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DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA • Grandezza minima dei

caratteri • Impossibilità di indicare il

responsabile commerciale con il solo marchio

• Informazioni da indicare sullo stesso campo visivo (Ddv + quantità)

• Tabella nutrizionale facoltativa anche a partire dal 13/12/2016.

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