REGOLAMENTO - Sito Ufficiale del Comune di Gangi · Per quanto non previsto dal presente...

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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TARI -IUC Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 13/06/2014 Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/04/2016

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REGOLAMENTO

PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TARI -IUC

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 13/06/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/04/2016

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INDICE

Art. 1 Disciplina del tributo ed oggetto del regolamento Pag. 4

Art. 2 Componenti

Pag. 4

Art. 3 Soggetto attivo Pag. 4

Art. 4 Presupposto per l'applicazione del tributo Pag. 5

Art. 6 Soggetti passivi Pag. 6

Art. 6 Esclusioni Pag. 6

Art. 7 Imballaggi secondari e terziari Pag. 9

Art. 8 Superficie degli immobili Pag. 9

Art. 9 Costo di gestione Pag. 10

Art. 10 Determinazione della tariffa Pag. 10

Art. 11 Articolazione della tariffa Pag. 11

Art. 12 Periodi di applicazione del tributo e sua decadenza Pag. 11

Art. 13 Tariffa per utenze domestiche Pag. 12

Art. 14 Determinazione numero occupanti le utenze domestiche Pag. 12

Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche Pag. 13

Art. 16 Scuole statali Pag.14

Art. 17 Tributo giornaliero Pag. 14

Art. 18 Tributo provinciale Pag.15

Art. 19 Riduzioni per le utenze domestiche Pag. 16

Art. 20 Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche Pag. 16

Art. 21 Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche Pag. 17

Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Pag. 18

Art. 23 Esenzioni dal tributo Pag. 19

Art. 24 Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti Pag. 19

Art. 25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni Pag. 20

Art. 26 Obbligo di dichiarazione Pag. 20

3

Art. 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione Pag. 21

Art. 28 Poteri del comune Pag. 24

Art. 29 Accertamento Pag. 24

Art. 30 Sanzioni Pag. 25

Art. 31 Riscossione Pag. 26

Art. 32 Dilazione di pagamento Pag. 26

Art. 33 Interessi Pag. 27

Art. 34 Rimborsi Pag. 27

Art. 35 Importo minimo Pag. 28

Art. 36 Riscossione coattiva Pag. 28

Art. 37 Contenzioso Pag. 28

Art. 38 Disposizioni transitorie Pag. 28

Art. 39 Norma di rinvio Pag. 29

Art. 40 Entrata in vigore Pag. 29

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ART.1

DISCIPLINA DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti, a

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati

allo smaltimento prevista dall’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 e successive

modificazioni, che ha istituito l’imposta Unica Comunale (IUC), all’interno della quale è istituita la

tassa sui rifiuti (TARI).

2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

NORMATIVA AMBIENTALE E ASSIMILAZIONE

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si

rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale ( D.Lgs. 152/2006 e successive

modificazioni e integrazioni).

2. La gestione dei rifiuti e l’assimilazione dei rifiuti agli urbani nel Comune di Gangi, è disciplinata da

apposito Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si

considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi

titolo e anche, di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

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a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l’esterno,

anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti

che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema

all’aperto, parcheggi;

c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d. utenze non domestiche, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le

attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze

scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte

operative;

c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo

comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica,

elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o

conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non

domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall’attivazione dei servizi pubblici di

rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o

autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a

pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga locali o aree scoperte,

con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune le

superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto

dagli occupanti o conduttori delle medesime.

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3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è

dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso

abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o

per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o purché risultino in obiettive condizioni di

inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno indicate nella denuncia

originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine

elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e

simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai

medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici,

biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai

servivi di rete ( gas, acqua, luce). L’esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60

giorni dall’inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua

applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono

le condizioni per l’esclusione;

d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei

locali di altezza inferiore ad un metro;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia

confermata da idonea documentazione ( concessioni, autorizzazioni, D.I.A), fermo restando

che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione

dell’alloggio o dell’immobile e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel

caso che il soggetto interessato sia residente nell’immobile oggetto di ristrutturazione, lo

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stesso è tenuto a comunicare l’indirizzo e i dati dell’immobile dove è temporaneamente

domiciliato;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle) purché non riutilizzati. Si intendono

riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio,

ricovero attrezzi, magazzino, deposito per la parte effettivamente destinata a tale uso;

h) i locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli

eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

i) le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi a

condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività;

2. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme di

legge vigenti.

3. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte

di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie

spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari,

attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione di rifiuto speciale.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,

fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da

certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di

analisi, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da

malattie infettive.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali

non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le

superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui

l’attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

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Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua

AUTOCARROZZERIE 60%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 50%

FALEGNAMERIE 50%

ROSTICCERIE 50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%

GOMMISTI 50%

TIPOGRAFIE 40%

LAVANDERIE E TINTORIE 40%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%

PASTICCERIE 30%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 50%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI

(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978.)

20%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività

ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per

l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di

analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei

rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,

assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti

per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di

rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo

smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

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ART. 7

IMBALLAGGI SECONDIARI E TERZIARI

1. In linea con le previsioni del D.Lgs. 152/2006 tra cui gli obblighi imposti dall’art. 221 comma 10 e i

divieti previsti dall’art. 226 D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 15/99, la

tariffa del tributo si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano e

assimilato.

ART. 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione del tributo e fino a compiuta attuazione ( per le unità immobiliari a

destinazione ordinaria) delle procedure di cui all’art. 1 comma 647 della legge 27/12/2013 n. 147 e

successive modificazioni, la base imponibile a cui applicare la tariffa è costituita - per tutte le unità

immobiliari iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte- dalla superficie

calpestabile .

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei

precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu/Tares).

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare

al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta

superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1 mt., delle rientranze o sporgenze

realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche,

vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria

sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, ovvero da misurazione diretta.

Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di

eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda

che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per

colonnina di erogazione.

ART. 9

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

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2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della

relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per

l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di

miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati

rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

4. Nella predisposizione del Piano Finanziario sono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non

di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi della

riscossione, accertamento e contenzioso, gli accantonamenti per rischi /perdite su crediti.

5. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo

scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo sui rifiuti, al netto della

maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a

consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma

obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio

comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa

annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la

delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l’anno precedente.

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ART. 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi

ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità

del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non

domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158, prevedendo, nelle more della revisione dello stesso regolamento, la possibilità di adozione di

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi

ivi indicati, nel limite del 50 per cento.

ART. 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SUA DECORRENZA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione o la

detenzione dei locali o aree.

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché la cessazione sia

debitamente e tempestivamente dichiarata entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le

previsioni del successivo articolo 25.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l’utenza sia cessata alla

data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l’utente

dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni

d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal

giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le

variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di

presentazione della dichiarazione tardiva, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l’utente

dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.

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5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli

occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, garage e solai di pertinenza dell’unità

abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all’unità principale.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 14

DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune

e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non

appositamente dichiarati.

A tal fine:

a. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente

da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico solo nei seguenti casi:

• Documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette,

centri residenziali, comunità di recupero, case religiose;

• Attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentate, ove si

dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di

residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro

al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dai

casi sopra descritti.

b. Nel numero di occupanti devono essere considerati- e come tali dichiarati- anche i soggetti che, pur

non anagraficamente residenti, dimorino in quell’abitazione in modo non occasionale;

c. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

d. La verifica delle risultanze anagrafiche è effettuata il giorno in cui l’evento si verifica;

e. Le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al comune con le modalità e nei

termini di cui all’art. 25 di questo regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero degli

occupanti residenti che vengono, invece, rilevate d’ufficio nell’ambito della lettura delle risultanze

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anagrafiche di cui alla precedente lettera d);

2 . Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

a. all'intestatario scheda anagrafica;

b. al convivente più anziano nei casi di decesso dell’intestatario della scheda anagrafica o della

posizione tributaria;

c. al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

3. Per gli alloggi tenuti a disposizione, ovvero per le utenze domestiche non residenti occupate da

persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale, il

numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in base al seguente rapporto numerico ( salvo

prova contraria da parte del contribuente) e salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori

occupanti:

Metri quadri abitazione:

da mq a mq

Componenti convenzionali

0 - 80 1

81-140 2

141-200 3

201-260 4

261 -320 5

321 e oltre 6

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate ai fini tariffari

utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all’immobile di cui costituiscono pertinenza;

5. In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito adibiti ad uso privato e condotte da

persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, le stesse si considerano utenze domestiche

condotte da un (1) occupante. In difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano

utenze non domestiche e gli stessi sono liquidati con tariffa deposito.

Si considerano come pertinenziali il garage e/o la cantina risultanti tali ai fini ICI/IMU.

6. Per gli Istituti religiosi, tenuto conto delle particolare natura degli stessi, la superficie tassabile ai

fini TARI sarà calcolata considerando convenzionalmente una superficie di mq 50 per ogni religioso

che ha stabilito la propria residenza nell’Istituto o che comunque vi dimori abitualmente.

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ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio 2014, sono suddivise nelle categorie di attività

indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata dal contribuente

ed in mancanza sulla base di quanto risultante dal certificato di iscrizione alla CC.II.AA, fatta salva

la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità

locale. Sono,tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici

con un’autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d’ufficio.

4. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la

porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale

desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o

professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa

destinazione dell’alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale

è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale

va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione,

allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la

tariffa prevista per le utenze domestiche.

7. Nel caso in cui l’utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima, viene

effettuato sulla quota già ridotta.

ART. 16

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole

materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito

dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve

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essere coperto con il tributo sui rifiuti.

ART. 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o

senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte

gravate da servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

a. Le occupazioni poste in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in forma ambulante non

ricorrente;

b. Le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;

c. Le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;

d. Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti

Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un

giorno.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla

corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 30%.

In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria

assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi

con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree

pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14

marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

del tributo annuale.

6. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello

addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate,

nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

7. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per il tributo

annuale, in quanto compatibili.

16

ART.18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è

applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

comunale.

3. L’ amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso

dall’Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell’art.19, quinto comma, del Decreto

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come

meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

ART. 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche

che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,

all'estero: riduzione del 30 %;

c. fabbricati rurali ad uso abitativo, intendosi per tali quelli che presentano i requisiti di ruralità

ai sensi della vigente normativa: riduzione del 30%.

d. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa

dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART.20

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai contribuenti utenze domestiche che facciano utilizzo della compostiera la cui abitazione è

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ubicata nella prima o seconda area di raccolta di cui alla planimetria allegato “A” del Regolamento

comunale per la gestione dei rifiuti, o che conferiscono rifiuti in forma differenziata direttamente

ai centri di raccolta autorizzati ( a titolo esemplificativo c.d. stazione o isola ecologica a decorrere

dall’ attivazione di una misurazione puntuale dei rifiuti) sono riconosciute le riduzioni di cui ai commi

seguenti.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 riguarda la quota variabile della tariffa e trova applicazione in base ai

seguenti criteri:

a. La riduzione correlata ai centri di raccolta autorizzati è rapportata alla quantità dei rifiuti

differenziati conferiti nell’isola ecologica attraccata nel corso dell’anno solare secondo la

seguente formula: sconto della quota variabile della tariffa pari a :

� 0,030 euro/Kg di frazione secca conferita ai centri di raccolta autorizzati;

� 0,020 euro/Kg di frazione umido (organico) conferita ai centri di raccolta autorizzati.

In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della

tariffa.

b. La riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 30%

della quota variabile della tariffa, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di

apposita istanza nella quale il contribuente dichiara di avere ricevuto in consegna la compostiera

da parte del Gestore del servizio. La predetta riduzione è soggetta a verifica da parte dello

stesso Gestore che è tenuto ad inviare all’Ufficio Tributo trimestralmente apposite attestazioni

dalle quali risulti l’uso continuativo della compostiera.

c. In base ai riscontri da parte del Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti si

procederà d’ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta

differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo della compostiera ed ad effettuare il

relativo conguaglio in occasione della prima liquidazione utile.

ART. 21

RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I contribuenti delle utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti

assimilati agli urbani ( esclusi gli imballaggi secondari e terziari di cui all’art. 7 di questo

regolamento) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, hanno diritto ad una

riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il

quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la

produzione complessiva di rifiuti prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione

viene determinata secondo la tabella seguente:

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Percentuale rifiuti recuperati

Da % a %

Riduzione quota variabile

10 30 10%

30,01 50 20%

Oltre il 50% 30%

sul prodotto dall’attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:

a. il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di

rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;

b. risulti dimostrato l’avvio al riciclo-recupero di almeno 500 kg all’anno di rifiuti assimilati

(imballaggi terziari esclusi).

c. il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.

2. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto

recupero tramite documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a

recupero, ovvero

a) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero;

b) Copia del registro di carico e scarico;

c) Copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento;

d) Copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.

3. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 (trenta) giugno dell’anno cui si

riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 (trentuno) gennaio successivo.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. Ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà

riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o

l’autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o

ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.

ART.22

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero per le utenze servite ricadenti nella prima area perimetrata.

Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati

e l’accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato fino a 500 metri dai suddetti punti di raccolta;

si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare o di prossimità.

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2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40%

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta

sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento, in tale zona

il tributo è dovuto sia con riferimento alla quota fissa sia a quella variabile, come segue:

a. in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta

supera 500 mt. e fino a l000 mt.

b. in misura pari al 15% della tariffa per distanze superiori ai l000mt.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche.

La riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i

propri rifiuti ai più vicini cassonetti stradali posizionati presso c/da Acqua Nuova, Piano Ospedale o

c/da Spirito Santo o presso le isole ecologiche.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere

fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore

Urbanistica del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 30 giorni lavorativi a

porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

ART. 23.

ESENZIONI DAL TRIBUTO

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a. le persone assistite in modo permanente dal Comune, su domanda dell’interessato ed a

condizione che questo dimostri di averne diritto, dietro adozione di apposita deliberazione della

G.M.;

b. i locali e le aree occupati o detenuti dalle O.N.L.U.S. di cui alla sezione II del D. Lgs. n. 460 del

4 dicembre 1997, non destinati all’esercizio di attività commerciali.

2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all’esercizio cui

si riferisce l’iscrizione stessa.

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ART. 24

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

1. Il tributo è ridotto nei seguenti casi:

a. Riduzione del 30% per i locali ad uso abitazione utilizzati da nuclei familiari composti da non più

di due persone, entrambe di età non inferiore a 65 anni, titolari di attestato ISEE pari od

inferiore ad euro 14.000,00 ( quattordicimila).

Per godere della riduzione annua di cui alla presente lettera, è necessario presentare apposita

istanza all’Ufficio Tributi entro il termine del 30 aprile di ogni anno, con allegata copia

dell’attestazione ISEE.

b. Riduzione del 50% per i locali ed aree utilizzate esclusivamente per le attività delle associazioni

di natura religiosa, culturale, sportiva o politica, non aventi finalità di lucro. La riduzione è

riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli

interessati.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all’esercizio cui

si riferisce l’iscrizione stessa.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne

sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente, ad eccezione della riduzione

prevista dall’art. 20 di questo regolamento.

ART. 26

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del

tributo e in particolare:

b. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

c. il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;

d. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

e. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

f. la tipologia di attività effettivamente esercitata;

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g. le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto.

h. Le unità locate o in comodato d’uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà

dell’immobile, fatto salvo l’uso saltuario;

i. I dati catastali dell’unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

j. Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno

direttamente applicate dall’ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli

occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione

degli stessi.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a. per le utenze domestiche:

• nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;

• nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;

• nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;

b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si

svolge;

c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi

comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere

adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La

dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare

non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi

in cui i soggetti passivi dispongono di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le

abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di

obbligazioni solidali e diritto di recesso.

5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo,

salvo il diverso termine fissato al comma 1 lett. a) dell’art. 24 del presene regolamento, devono

essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo e gli effetti, si producono a decorrere

dalla data dell’evento dichiarato.

ART. 27

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo dal verificarsi del

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fatto che ne determina l’obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei

dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al

primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve

riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

3. L’omissione o infedeltà della dichiarazione relativa all’annualità di inizio occupazione, possesso o

detenzione, di cui al precedente comma, si intende tacitamente confermata anche in relazione alle

annualità successive quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria

dichiarazione entro il 20 gennaio successivo a ciascuna di dette annualità. A titolo di esempio:

un’occupazione iniziata nel corso del 2014, deve essere dichiarata entro il 30/06/2015; qualora

detta dichiarazione venga omessa ( o sia infedele), sarà possibile presentare una dichiarazione utile

a sanare la propria posizione per l’annualità successiva (2015) entro il 30 giugno 2016; in mancanza

anche per il 2015 si perpetuerà la medesima omissione o infedeltà del 2014.

4. Nel medesimo termine del 30 giugno dell’anno successivo, deve essere dichiarata ogni variazione

relativa alla superficie e/o destinazione d’uso dei locali ed aree che incida sull’ammontare del

tributo. Le variazioni che comportino un aumento del tributo producono effetti dal giorno di

effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa

dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di

tariffa, se tempestivamente dichiarate; in caso contrario la variazione ha effetto dalla data di

presentazione della relativa dichiarazione.

5. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal

giorno di presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione

potrà essere disposta dal giorno successivo alla perdita della disponibilità del locale o area a

condizione che il contribuente possa adeguatamente e oggettivamente documentarla e datarla. A

tal fine si considera idonea documentazione:

a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal

caso la cessazione avrà effetto dalla data di dichiarazione del subentrante;

b. la dimostrazione dell’avvenuta cessazione delle utenze di luce, gas e acqua per l’immobile in

questione unita all’assenza di mobilio e suppellettili;

c. la presenza di un subentrante a seguito dell’avvenuta locazione ( con contratto registrato) del

medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore

e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione.

23

6. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell’unità

immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice

fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al

nucleo familiare e/o non residenti;

b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici,

residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l’utenza;

c. per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante,

della persona giuridica e dei soggetti occupanti l’utenza ;

d. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati

catastali dei locali e delle aree

e. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree ;

f. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione;

g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

h. le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve

contenere sempre i dati catastali dell’unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità

catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale

dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice

ATECO dell’attività, sede legale);

b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice

fiscale);

c. l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso dei locali e delle aree;

d. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione;

e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

f. l’indicazione dell’eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani,

corredata di relativa planimetria in scala;

g. l’indirizzo P.E.C.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali

o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mezzo Posta Elettronica

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Certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. E’ fatto obbligo alle società o imprese di presentare la dichiarazione mediante posta certificata.

6. Il comune mette a disposizione i modelli di dichiarazione al fine di facilitare e ricordare gli obblighi

dichiarativi.

ART.28

POTERI DEL COMUNE

1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo sui rifiuti sono attribuiti tutti i

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e

per esso gli uffici incaricati, può:

� inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o

trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o

questionari da restituire debitamente sottoscritti;

� richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;

� utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo,

ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di

polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente

autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni

del responsabile del relativo organismo.

ART. 29

ACCERTAMENTO

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo,

anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere

presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per

tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata

entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si

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procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi

di mora.

3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento dell’avviso di accertamento, un

rateizzazione commisurata agli importi previsti dall’art. 21 del Regolamento comunale generale delle

entrate;

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive

all’intervenuta definitività.

ART.30

SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si

applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell’articolo 13, D.

Lgs. n. 471/’97. Come prescritto dall’art. 17 comma 3 D.lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di

cui al comma 1, può applicarsi la definizione agevolata prevista dall’art. 16 comma 3 e dall’art. 17

comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili

posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento

del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del fatto

che ne determina l’obbligo, è sanzionato a titolo di omessa dichiarazione relativa all’intera annualità

del tributo.

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. La mancata o infedele indicazione del numero di occupanti effettivi e dei relativi dati per le utenze

domestiche e la mancata o infedele indicazione della destinazione d’uso dell’unità immobiliare per le

utenze non domestiche costituisce infedele dichiarazione;

6. All’omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell’unità immobiliare occupata è

applicata la sanzione amministrativa di euro 100 fino ad una massimo di quattro unità immobiliari.

7. Quando il numero di immobili dichiarati senza dati catastali è superiore a quattro unità immobiliari,

si applica la sanzione amministrativa di euro 500.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 28, comma 2,

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa

da 100 a 500 euro.

26

9. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se,

entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente

con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

10. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18

dicembre 1997, n. 472.

ART. 31

RISCOSSIONE

1. La TA.RI. (componente dell'Imposta Unica Comunale) ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e

riscossa direttamente dal Comune.

2. L’importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma

688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza il 30 maggio e il 16 novembre, con possibilità di

pagamento in unica soluzione. Le rate sono comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del d.Lgs. 30 dicembre 1992,

n.504.

3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro la

scadenza della prima rata di cui al comma 2 - apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante

dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti comma 2 e 4

per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o

insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente

prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo

(predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il

versamento entro il relativo termine di scadenza.

5. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono

essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato

modulo di versamento – in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso del tributo,

saranno oggetto di conguaglio entro l’anno successivo.

7. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

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8. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell’apposito

regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.

9. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento del credito entro la scadenza dei termini fissati, il

pagamento del tributo è sollecitato dal comune mediante apposito avviso di pagamento per omesso o

insufficiente pagamento notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o

notifica ad opera del messo comunale, con addebito delle spese di notifica dell’atto.

In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l’importo dovuto entro e non oltre 20 giorni dalla

notifica del sollecito, con l’avvertenza che in mancanza si procederà all’emissione di avviso di

accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione di sanzioni ed interessi. Ad

esecutività dell’avviso di accertamento si procederà ad avviare le procedure coattive previste dalla

normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.

Art. 32

DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Su richiesta del contribuente, il Comune può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di

obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo

ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di otto rate mensili. Se l’importo

complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 10.000,00 il riconoscimento di tali

benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o

fideiussione bancaria.

2. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non

inferiore ad euro 80,00 con rate mensili costanti non inferiori ad euro 40,00 cadauno fino ad

esaurimento del tributo dovuto;

3. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo

non inferiore ad euro 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad euro 500,00 cadauna fino

ad esaurimento del tributo dovuto.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del

termine di versamento della prima rata.

5. In caso di mancato pagamento di due rate:

a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ;

b. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica

soluzione;

c. L’importo non può essere più rateizzato.

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ART. 33

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso

legale incrementato di uno (1) punto percentuale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui

sono divenuti esigibili.

ART. 34

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione

dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 33, a decorrere

dalla data dell’eseguito versamento.

3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero

delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono

attuati mediante la compensazione della TARI dovuta per l’anno successivo a quello di

comunicazione dei rilievi medesimi.

ART. 35

IMPORTO MINIMO

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al

rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d’imposta.

2. Per il tributo giornaliero di cui all’art. 17, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso

per somme inferiori a 2,5 euro.

Art. 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Nell’attività di recupero, non si da luogo all’emissione di avviso e non si procede alla riscossione

coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, non superi

l’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica

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qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo

tributo.

ART. 37 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che

respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive

modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto

dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno

1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 38 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità

della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e del Tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini della TARSU e della TARES,

conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non

siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 39 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni

contenute nei commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 e successive

modificazioni e integrazioni, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché alle altre

norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come

integrata dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua

modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento, anche se l’approvazione è intervenuta successivamente all’inizio dell’esercizio.