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La sicurezza antincendio delle strutture adibite ad attività espositive in caso di trasformazione di destinazione d’uso e negli usi temporanei Ing. Silvano Barberi - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Milano 1-2 ottobre 2014

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La sicurezza antincendio delle

strutture adibite ad attività espositive in

caso di trasformazione di

destinazione d’uso e negli usi temporanei

Ing. Silvano Barberi - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Milano1-2 ottobre 2014

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25 aprile 1982Todi

incendio del

Palazzo del VignolaMostra dell’Antiquariato

35 morti, 60 feriti

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Organizzatore della mostra, per aver allestito la mostra ignorando le norme di sicurezzacondanna 3 anni + 6 mesi (= richiesta PM)

Presidente Azienda di turismo, per aver finanziato la manifestazione senza aver vigilato sul corretto allestimentorichiesta PM 2 anni + 6 mesiassolto

sentenza – maggio 1985 incendio colposo

omicidio colposo plurimo

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… in aula c’erano soltanto i due imputati, il PM, quattro dei 30 avvocati, nessuno dei 120 parenti delle vittime che si erano costituiti parte civile [laRepubblica]

sentenza – maggio 1985 incendio colposo

omicidio colposo plurimo

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effetto dell’incendio di Todi

reazione al fuoco dei materiali

DM 26 giugno 1984 … DM 10 marzo 2005 - DM 15 marzo 2005

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locali espositivigallerie, esposizioni, mostre, fiere

inquadramento normativo

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Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

DPR 151/2011 – all.to I

p.to 65 (p.to 83 DM 16.02.1982)

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Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

DPR 151/2011 – all.to I

p.to 69 (p.to 87 DM 16.02.1982)

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locali di esposizione

NON locali di pubblico spettacolo[DM 19 agosto 1996]

NON attività commerciali[DM 27 luglio 2010]

attività culturali o mercantili[non esiste una regola tecnica]

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escluse dal controllo le esposizioni temporanee …

… non è fissato un limite della temporaneità

EXPO 2015 è temporaneo[>20 milioni di persone in 6 mesi]

Attività espositive

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esonerate dal controllo …prive di regola tecnica …

… ma necessariamenteSICURE

Attività espositive

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• 1. grande variabilità– contenitore– superficie– allestimento– concentrazione– affollamento

caratteristiche tipiche delle attività espositive

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• 2. frequentemente realizzate in strutture esistenti, già destinate ad altro uso, talora con promiscuità

caratteristiche tipiche delle attività espositive

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• 3. frequentemente destinate ad un uso temporaneo, magari ripetuto nel tempo, con allestimenti differenti, alternando destinazioni d’uso differenti

caratteristiche tipiche delle attività espositive

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Regola tecnica: guida al progetto di una attività ottimale

nelle attività espositive si pone prioritariamente un problema di verifica di criteri di sicurezza sulla base di una valutazione del rischio in un contenitore esistente

Attività espositive

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partire dal contenitore per definirele caratteristiche di un’esposizione

compatibilecon la struttura

percorso di verifica

Attività espositive

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fattori “primari” sicurezza primaria

vie di esodo

materiali/allestimenti

altezza/ventilazione/gestione fumi

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fattori secondari sicurezza secondaria

1. carico di incendio

2. resistenza al fuoco

3. impianti fissi di estinzione

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1. impianti tecnologici/fonti d’innesco

2. presidio/assistenza/segnaletica

3. impianti/sistemi di rilevazione/allarme

fattori “comprimari”

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1. valutazione del rischio di incendio

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es. : materiali incombustibili o combustibili a ridotta facilità di

innesco, disposti in modo isolato o discontinuo, con fonti di innesco

assenti o ridotte

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1. valutazione del rischio di incendio

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es. : materiali combustibili presenti in forma tale da rendere possibile l’innesco senza particolare difficoltà, materiali posti in adiacenza tra loro o

ad una distanza tale da non impedire la propagazione, presenza di impianti di

illuminazione od apparecchiature in grado di costituire fonti di innesco in caso di guasto

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1. valutazione del rischio di incendio

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es. : materiali combustibili disposti con continuità o raggruppati in isole, presenza di materiali di allestimento,

rivestimento ed arredo sensibili all’innesco, in grado di partecipare all’incendio e costituirne via di propagazione,

presenza di materiali infiammabili, presenza di apparecchiature di illuminazione o di altra funzione in

grado di costituire fonti di innesco

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1. valutazione del rischio di incendio

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in pratica, valutazione della probabilità,

dellaconsistenza

e dellavelocità di crescita

dell’incendio

Attività espositive

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2. valutazione dell’esposizione e del rischio per le persone in caso di

incendio

in base al rischio di incendio,

- in funzione dell’affollamento (numero e densità)

- in funzione della superficie- in funzione dell’altezza libera da fumo

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2. valutazione dell’esposizione e del rischio per le persone in caso di

incendio

in pratica, valutazione delprofilo di rischio

per l’incolumità/sopravvivenzadei visitatori/lavoratori

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3. tutela dei beni

Se vi sono in esposizione oggetti di particolare pregio e valore storico, artistico, economico, va ridotto il livello di rischio di incendio e vanno potenziate le misure di protezione passiva ed attiva, comprese quelle di gestione.

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Todi insegna :

importanza degli allestimenti e della gestione dei fumi

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esodo assenza di flusso

o

flusso continuoo

flusso intermittente [gruppi]

diverso dall’esodo simultaneo “tutto pieno tutto vuoto”

tipica di alcuni locali di spettacolo, scuole, …

Attività espositive

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esodo

in pratica,persone già “incamminate”

su un percorso diretto ad una uscita

Attività espositive

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Attività espositive

in pratica

chiara prioritàalla sicurezza primaria(pur rispettando Brera, Cenacolo & C)

[~ Rvita]

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Attività espositive

in pratica

accordare

estetica/marketinge

sicurezza/funzionalità

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preferibili i luoghi ampi e alti

attenzione ai fumi

Attività espositive

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comunicazioni e promiscuità

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talora funzionali all’esposizione stessa

non vanno escluse a priori

va valutata la compatibilitàe le eventuali interferenze

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compartimenti anche “illimitati”

con adeguato studio degli allestimenti

realizzando compartimenti “virtuali”

compartimentazione

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Attività espositive

cosa ci serve?

serve una linea guida “semplice” e “modulare”in grado di adattarein modo “flessibile”le modalità espositivealle caratteristiche del contenitore

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Attività espositive

cosa ci serve?

serve anche una linea guida “inclusiva”che tenga conto delle limitazioni- sensoriali- motorie- cognitivedei visitatori

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allora …

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Serve…

… una regola tecnica “al contrario” ?

… una linea guida ?

… una RTV ?

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oppure …

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“bastano”

… le RTO ?

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1. Le attività espositive, specie se temporanee, presentano – forse – più di altre l’esigenza di adattare allo scopo contenitori esistenti

Conclusioni

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2. Tuttavia, non sono le uniche attività – normate o non normate – che presentano lo stesso problema, cioè di riutilizzo dell’esistente.

Conclusioni

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3. Il nuovo Codice “RTO-RTV” compie decisamente un passo avanti – se non proprio una rivoluzione – verso un approccio nuovo, basato sulla valutazione e sulla prestazione.

Conclusioni

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4. L’impostazione del Codice, in particolare la priorità al profilo di rischio Rvita, è indubbiamente coerente con le esigenze di sicurezza tipiche di un’attività espositiva.

Conclusioni

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5. Tuttavia, data la peculiarità delle attività espositive, è probabile che sia opportuno affiancare alle RTO indicazioni specifiche, da inserire nella sezione RTV del Codice.

Conclusioni

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6. E’ auspicabile che, nella attuale fase di affinamento della stesura, il Codice sia reso strumento ancora più adatto a trattare la verifica/trasformazione di fabbricati esistenti, oltre che il progetto dei nuovi.

Conclusioni

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Conclusioni

7. Le attività espositive sono “orfane” di norme tecniche e finora costrette a vivere di analogie con le “sorellastre”.Auspicano – e meritano - che il nuovo Codice entri presto in sala parto e veda la luce.

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Ing. Silvano Barberi – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

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