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1 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO PRINCIPI GENERALI Art. 1 - OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il Presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e differimento del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato ai sensi della seguente normativa: Legge 7 agosto 1990 n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e S.M.I.; Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; Delibera dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1309 del 28 dicembre 2016 – “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"; Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 92 del 3 marzo 2016 “Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” Provvedimento del Garante per la Protezione Dei Dati Personali n. 521 del 15 dicembre 2016 - “intesa sullo schema delle linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”.

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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO

GENERALIZZATO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il Presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e differimento del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato ai sensi della seguente normativa:

Legge 7 agosto 1990 n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e S.M.I.;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Delibera dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1309 del 28 dicembre 2016 – “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 92 del 3 marzo 2016 “Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”

Provvedimento del Garante per la Protezione Dei Dati Personali n. 521 del 15 dicembre 2016 - “intesa sullo schema delle linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”.

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Art. 2 - DEFINIZIONI

Per diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi s’intende la facoltà, giuridicamente tutelata, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi formati e/o detenuti dall’ASP di Cosenza.

Per diritto di accesso civico semplice (d’ora in poi accesso civico) s’intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, le informazioni o i dati dell’ASP di Cosenza, per i quali è stato disatteso l’obbligo di pubblicazione.

Per diritto di accesso civico generalizzato s’intende il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’ASP di Cosenza, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, allo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Art. 3 – REGISTRO DEGLI ACCESSI E’ istituito presso l’ASP di Cosenza un registro delle richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di accesso. Il registro contiene l’elenco delle richieste con la data e la tipologia di accesso, l’oggetto, l’ufficio interessato, il relativo esito con la data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente – Altre contenuti – Accesso civico. Il registro degli accessi, oltre ad essere funzionale per l’attività di monitoraggio che l’Autorità Nazionale Anticorruzione intende svolgere sull’accesso generalizzato, sarà utile per rendere noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso, in una logica di semplificazione delle attività. Il Referente per l’accesso Civico, i Referenti per l’Accesso civico generalizzato, i Responsabili del procedimento di accesso (formale e informale), comunicheranno tempestivamente i dati sopra richiamati al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza per la successiva pubblicazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione trasparente – Altre contenuti – Accesso civico. Il mancato adempimento costituisce grave illecito disciplinare.

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SEZIONE I ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art 4 - Oggetto e normativa di riferimento Il presente Capo II disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ai sensi della seguente normativa:

- L. n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) e s.m.i.;

- D.P.R. 12.04.2006 n° 184; - Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - Decreto n.82 dell’8 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i; - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in

materia di documentazione amministrativa” - L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione); - D. Lgs 14.03.2013 n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”) modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

- Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Art. 5 - Definizioni e principi generali Ai fini del presente regolamento s’intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione è di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (d’ora in poi ASP di Cosenza) e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. L’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa ed ha lo scopo di favorire la partecipazione del cittadino e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’operato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi, posti in essere o utilizzati dall’Azienda al momento della richiesta o detenuti dalla stessa a tale momento, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all’accesso per Regolamento. Sono accessibili tutti i documenti amministrativi, gli atti formati da altri soggetti (se nella disponibilità dell’Azienda o siano specificatamente richiamati nelle motivazioni dell’atto o costituiscano presupposto del relativo atto finale o non siano pubblicati) e la documentazione sanitaria ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 commi 1,2,3,5 e 6 della L. 241/1990 e dal presente Capo II.

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Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. Il diritto di accesso è esercitabile sino a quando l’Azienda ha l’obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere. I termini e le procedure di cui al presente Capo II non si applicano ai procedimenti e agli atti la cui disciplina particolare è contenuta in Leggi o Regolamenti specifici. Art. 6- Titolari del diritto di accesso Sono legittimati all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, singole e associate - compresi i portatori di interessi diffusi o collettivi -che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l’accesso. Sono altresì titolari del diritto di accesso: a) altri Soggetti Pubblici relativamente agli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento di loro competenze e in fase di controllo del contenuto delle autocertificazioni” e delle “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” (principio della “leale collaborazione istituzionale”); b) soggetti legittimati a partecipare al procedimento per legge, o in quanto destinatari, ovvero controinteressati; c) Associazioni, Enti, Comitati e altri soggetti collettivi costituiti per la tutela degli interessi di cui sono portatori; d) Difensore Civico/Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della vigente normativa. L’accesso, oltre al diretto interessato, è consentito a chi ne ha la rappresentanza legale/volontaria. Nel caso di minore, l’accesso è consentito ai genitori anche disgiuntamente, ovvero al tutore. Il genitore richiedente dovrà dichiarare espressamente che si trova nel pieno esercizio della potestà parentale. Nel caso di soggetto “interdetto” l’accesso è consentito al Tutore. Per la persona dichiarata “inabilitata” occorre che il Curatore integri, col suo assenso, la volontà del suo assistito. Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche/enti, tutori/curatori devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità. Art. 7 - Responsabile del procedimento di accesso Responsabile del procedimento di accesso e destinatario della relativa istanza, è il Dirigente della Struttura competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. Il Dirigente può delegare la responsabilità ad altro dipendente, appartenente alla medesima Struttura, ferma restando, in capo al primo, la responsabilità solidale per culpa in vigilando. Il Responsabile del procedimento è tenuto: - a ricevere la richiesta di accesso, accertando l’identità e la legittimazione del richiedente; - ad accertare che il documento richiesto abbia i caratteri previsti dalle Legge e dal presente Capo II e non sia tra le categorie di documenti il cui accesso sia vietato o limitato; - a verificare la legittimazione a esercitare il diritto, valutando la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti;

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- a individuare l’eventuale presenza di controinteressati; - a decidere sull’ammissibilità della richiesta; - a comunicare agli interessati, con motivazione scritta, l’esclusione, il differimento o la limitazione del diritto di accesso. Art. 8 - Modalità generali di accesso Il diritto di accesso può essere esercitato in modo informale o formale nei modi e nei limiti indicati dalla legge e dal presente regolamento. La visione da parte dell’interessato del documento originale, o della copia conforme, si effettua presso le Strutture che hanno formato l’atto conclusivo o lo detengono stabilmente, alla presenza di un dipendente dell’Azienda. L’interessato ha facoltà di trascrivere il contenuto del documento. Qualora l’interessato chieda il rilascio di copia dei documenti, è necessario che lo stesso attivi la procedura di “accesso formale”. La richiesta trasmessa a Struttura incompetente viene da questa immediatamente inoltrata, d’ufficio, a quella competente dandone comunicazione al richiedente. Art. 9 — Accesso informale Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente che detiene il documento oggetto dell’accesso. L’interessato deve indicare: - gli estremi del documento oggetto della richiesta, oppure gli elementi che ne consentano l’individuazione; - l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; - la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi mediante atto di delega sottoscritta dal delegante. L’accesso informale ai documenti amministrativi si realizza mediante l’esame della documentazione, alla presenza di un funzionario dell’Azienda. E’ consentito l’accesso su delega del titolare del diritto, da comprovare secondo le modalità dell’atto notorio di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. Qualora, dall’esame dell’istanza di accesso avanzata con metodo informale il Responsabile della struttura riscontri l’esistenza di controinteressati, invita gli interessati a presentare domanda formale di accesso. Art. 10 - Accesso formale Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta informale, il richiedente è invitato a presentare istanza formale, nei seguenti casi: - ove non sia possibile l’accoglimento della richiesta a causa della mancata disponibilità del documento all’interno della Struttura; - qualora l’evasione della richiesta comporti l’interruzione del normale flusso dell’attività lavorativa, in orario di ricevimento al pubblico o quando la quantità dei documenti richiesti esige, per la funzionalità dell’Ufficio interessato, una dilazione dei tempi di accesso; - qualora sia necessaria un’ulteriore valutazione circa:

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a. la legittimazione, identità, poteri rappresentativi o interesse del richiedente ( quando cioè sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite); b. l’accessibilità del documento o l’esistenza di controinteressati. Art.11 - Presentazione e contenuto dell’istanza di accesso agli atti formale Il soggetto interessato può richiedere l’accesso formale presentando apposita istanza di accesso in forma scritta (in carta libera o utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’amministrazione “Allegato A” al presente regolamento). La richiesta di accesso, in carta libera è, di regola, indirizzata al Direttore Generale che, a sua volta, smisterà la stessa: - alla Unità Organizzativa Aziendale competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente; - all’UOC Affari Generali se trattasi di deliberazioni e determine dirigenziali; - all’Ufficio privacy per un eventuale parere preventivo sul bilanciamento degli opposti interessi in gioco di tutela della privacy e diritto alla trasparenza. La richiesta può essere formulata direttamente con propria nota dall’interessato o, se dallo stesso richiesto, mediante utilizzazione del modulo predisposto dall’ Azienda (ALLEGATO A). La richiesta deve essere acquisita agli atti dell’Azienda mediante protocollazione. La richiesta può pervenire all’Azienda Sanitaria Provinciale anche mediante via telematica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (DPR 445/2000, DPR 68/05, DPR 82/05). Le istanze pervenute all’Amministrazione tramite servizio postale, sono assegnate come la normale corrispondenza. La richiesta inoltrata tramite il servizio postale dovrà essere sottoscritta con allegata copia del documento d’identità e/o dei documenti comprovanti la legittimazione all’accesso e gli eventuali poteri rappresentativi. Nella richiesta di accesso formale, ove non si utilizzi il modulo predisposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale devono essere riportati i seguenti elementi: - generalità complete del richiedente, indirizzo, numero di telefono/fax o posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura di accesso, qualità di diretto interessato/legale rappresentante/procuratore; - estremi del documento di cui si chiede l’accesso ed eventualmente, del procedimento in cui è inserito, nonché degli elementi che ne consentano l’individuazione; - l’interesse diretto concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso; - l’indicazione espressa che è richiesta la visione ovvero la copia semplice, conforme/autenticata in bollo (indicandone il numero); - data e sottoscrizione. All’istanza deve essere allegato, a scopo di identificazione del richiedente, copia di un documento di identità dello stesso (o altri documenti a supporto della richiesta). Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento, entro 10 giorni, ne darà comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione (raccomandata con ricevuta di ritorno ecc.). Un nuovo termine del procedimento inizierà a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata.

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Tale procedura si applica anche se nella richiesta non è esplicitata la motivazione che, in tal caso, si richiede all’interessato secondo il modello allegato al presente regolamento (ALLEGATO B). Non sono prese in considerazione domande con indicazioni generiche tali da non consentire l’individuazione dall’atto di cui si richiede l’accesso. Art. 12 – Notifica ai Controinteressati Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi, identificati o facilmente identificabili, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, l’Azienda è tenuta a fornire loro, qualora facilmente reperibili, (secondo il modello di notifica di cui all’ ALLEGATO 3 del presente regolamento) notizia della richiesta mediante invio di copia dell’istanza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. L’Azienda fisserà ai controinteressati un termine (pari a giorni 10 dalla ricezione della comunicazione) per la presentazione anche per via telematica di osservazioni e memorie per l’eventuale opposizione. Decorso tale termine il Responsabile del procedimento, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede alla richiesta. Nel caso vi siano controinteressati i termini per la conclusione del procedimento di accesso s’interrompono e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della opposizione da parte dei contro interessati o comunque dalla decorrenza dei dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati. Art. 13 - Conclusione del procedimento il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa istanza, salvo i casi in cui per singole tipologie documentali siano previsti termini diversi da specifiche disposizioni di legge. Art. 14 - Accoglimento ed evasione della richiesta di accesso L’atto di accoglimento della domanda di accesso, deve essere comunicata all’interessato a cura del Responsabile del procedimento o suo delegato (impiegato addetto all’ufficio presso cui il documento si trova depositato o conservato). Detta comunicazione deve contenere l’indicazione: - dell’Ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi; - degli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio medesimo; - del nominativo del Responsabile del procedimento; - di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia nonché del termine entro cui l’accesso agli atti può essere esercitato. Il diritto d’accesso agli atti deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso detto termine senza che il richiedente abbia esercitato il diritto d’accesso agli atti, per ottenere l’accesso ai documenti, deve essere presentata una nuova richiesta. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti specificamente indicati nella richiesta formulata e dei quali è stato consentito l’accesso. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente.

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L’esame del documento è effettuato dal richiedente o dal legale rappresentante o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida e regolare delega, che è acquisita agli atti, congiuntamente alla domanda di accesso. All’atto di delega deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido del delegante e del delegato. La visione del documento oggetto della richiesta di accesso ha luogo presso l’Ufficio dell’Azienda indicato nella comunicazione di accoglimento della richiesta, nelle ore indicate e alla presenza di personale addetto. Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la visione. Nel caso di documenti contenenti in parte informazioni segrete o non accessibili all’interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati. E’ vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Ogni violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, e le eventuali responsabilità penali. Dell’accesso esercitato dal richiedente è presa nota agli atti della pratica. Qualora il Responsabile per l’Accesso verifichi che il documento richiesto non è stato prodotto o non è detenuto dalla propria struttura di appartenenza, trasmette, senza ritardo, l’istanza alla struttura competente, la quale diventa a tutti gli effetti titolare del procedimento fino alla sua archiviazione. L’ufficio può rilasciare copia dei documenti, salvo il rimborso dei costi di riproduzione, il cui importo è fissato nell’ALLEGATO 7. L’ASP di Cosenza affida all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e all’U.O.C. Affari Generali, il compito di relazionare con il pubblico in merito a tutte le informazioni sulla modalità di esercizio al diritto di accesso e sui relativi costi. Art. 15 – Diniego, limitazione e/o differimento all’accesso Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa s’intende respinta (silenzio - diniego). Il diniego, la limitazione e il differimento dell’accesso sono disposti con atto motivato e comunicato all’interessato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, tramite raccomandata a/r, fax, e-mail (con criteri che garantiscano l’apposizione di una data e di un orario certi e verificabili) o con ogni altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione. Il responsabile del procedimento di accesso esprime il diniego qualora il documento rientri nelle categorie escluse dall’accesso, ovvero manchi la legittimazione a richiederlo. Il diniego dell’accesso può riguardare anche solo parte dell’atto o del documento (limitazione dell’accesso). L’atto di diniego, limitazione e/o differimento dell’accesso deve contenere l’indicazione: - dell’Ufficio che ha trattato la pratica di accesso; - del documento oggetto della richiesta; - dei motivi di diniego, limitazione o differimento; - dei termini per il ricorso al TAR.

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L’accesso ai documenti richiesti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Art. 16 - Differimento del diritto di accesso Il Responsabile del procedimento può differire l’accesso per: - salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza dell’Azienda, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa; - necessità di ordine organizzativo, in relazione alla complessità dell’istanza di accesso, sempre al fine di non compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa; - in via residuale, in tutti i casi in cui la diffusione di atti possa impedire o ostacolare il corretto svolgimento delle attività istituzionali o possa comunque comportare un danno alle medesime. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per l’accesso. Il differimento non può comunque avere durata superiore a mesi tre, prorogabili, motivatamente, una volta soltanto per un periodo di tempo equivalente. E’ obbligatorio il differimento quando l’accesso riguarda dei documenti amministrativi afferenti alle seguenti funzioni: - valutazione del personale; - procedure concorsuali; - procedure di gara, a evidenza pubblica e non. In tali casi l’accesso deve intendersi differito sino all’esito finale del procedimento cui ineriscono. Art. 17 - Rimedi avverso il diniego o il differimento del diritto di accesso Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, reclamo al legale rappresentate dell’ASP di Cosenza che decide entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo s’intende rigettato. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90. Difatti, in caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. I ricorsi avverso determinazioni e silenzi su istanze di accesso va notificato all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. Art. 18 - Casi di esclusione e limitazioni Il diritto di accesso è escluso per tutti gli atti e documenti di cui all’articolo 24 della L. n. 241/1990.

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Con riguardo all’attività svolta da questa Amministrazione e tenuto conto della disciplina prevista dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali, il diritto di accesso è altresì escluso per le seguenti documentazioni:

cartella clinica e altri documenti riportanti dati sanitari, fatta eccezione per il diretto interessato e salvo quanto previsto dall’articolo 18 del presente CAPO II;

documenti o atti che riportino situazioni riservate la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, enti, imprese e associazioni;

documenti e/o atti connessi a liti potenziali o in atto e in particolare i pareri, le consulenze legali, gli scritti defensionali degli avvocati, le consulenze e le relazioni tecniche interne o esterne nonché la corrispondenza inerente la fase precontenziosa o contenziosa del giudizio a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla difesa dell’Amministrazione, e in ossequio alla disciplina dettata dagli artt. 622 c.p. e 200 C.P.P. Se il parere, invece, è reso in una fase endoprocedimentale, prodromica a un provvedimento amministrativo, lo stesso è ammesso all’accesso;

documenti preparatori degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, documenti preparatori, istruttori e atti interni inerenti la procedura per l’espletamento di concorsi, compresi gli elaborati relativi alle prove concorsuali e ciò fino alla conclusione degli stessi;

documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale nei procedimenti selettivi fatta eccezione per il diretto interessato;

fascicoli personali dei dipendenti fatta eccezione per l’interessato; documenti recanti o attestanti l’attribuzione ai dipendenti di compensi economici comunque

denominati o relativi ai pignoramenti sulle retribuzioni dei dipendenti fermo restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla Legge 4.03.2009 n.15.

documenti attinenti a procedimenti penali, disciplinari o di responsabilità amministrativa e contabile riguardanti il personale fatta eccezione per il diretto interessato nei limiti di cui al precedente punto 3;

atti concernenti l’attività in corso di contrattazione integrativa aziendale; atti che contengono informazioni tecniche concernenti le Imprese pubbliche o private la cui

divulgazione possa dar luogo a indebita concorrenza e atti che richiamano progetti, studi e realizzazioni dell’ingegno tutelati da specifiche normative in materia di brevetto;

informazioni rientranti, in senso lato, nella tutela del “segreto industriale” in relazione alle invenzioni non comprese nello stato della tecnica e che abbiano un carattere assolutamente originale, o attinenti alla tutela del disegno o dei prodotti industriali, o riguardino tipologie riconducibili alle “invenzioni di procedimento” di cui all’art. 2586 del Codice Civile, o proprie del c.d. “know hoW’ in senso stretto, ossia le conoscenze tecniche, le esperienze operative e gli studi applicativi suscettibili di essere utilizzati anche da terzi;

rapporti alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si presume la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile o penale;

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 196/2003 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 24 comma VII L. 241/90). Con riferimento alla materia dell’evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento di attuazione del Codice appalti;

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ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice appalti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

In relazione alle ipotesi sub n. 1) e 2) è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale è formulata la richiesta di accesso.

L’accesso non può mai essere limitato o escluso, oltre che per l’Autorità Giudiziaria in caso di indagini, per le Pubbliche Amministrazioni che lo richiedono a fini di istruttoria di pratiche di competenza. Deve essere comunque garantito ai richiedenti o a persone dagli stessi espressamente delegate, l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Non sono ammissibili domande preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ai sensi del art. 24 comma 3 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. Le categorie di documenti sottratti all’accesso sono sottoposte a verifiche periodiche e a eventuali aggiornamenti. Art. 19 - Accesso alla documentazione sanitaria/cartelle cliniche L’accesso alla documentazione sanitaria e a ogni documentazione comunque contenente dati inerenti la salute è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003. L’Asp di Cosenza assicura che la documentazione sanitaria, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, da parte degli interessati aventi diritto, venga resa disponibile, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta. In particolare l’accesso alle cartelle cliniche o ad altra documentazione contenente dati sanitari, da parte di terzi, è ammesso solo se il richiedente comprovi la sussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 92 del D. Lgs. 196/03 e più specificamente:

che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

che il documento sia necessario per tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.

Per le categorie di documenti di cui al comma precedente i soggetti legittimati all’accesso sono individuati come segue:

intestatario maggiorenne o minorenne emancipato al quale la documentazione clinica si riferisce; soggetti che esercitano la potestà di genitori nel caso in cui il paziente sia minorenne. Il genitore, in

caso di separazione o divorzio, deve specificare, all’atto della richiesta di accesso, di essere o non essere genitore affidatario del minore, alfine di qualificare la propria posizione giuridica. Nel caso di revoca della potestà a entrambi i genitori, è da ritenere che il diritto di accesso debba essere esercitato esclusivamente dal tutore nominato, unico soggetto responsabile della tutela degli interessi del minore;

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tutore nei casi di paziente interdetto giudiziale (ari 414 c.c.) o nel caso menzionato al precedente punto. Per le persone inabilitate (art. 415 c.c.) la volontà del richiedente deve essere integrata da quella del curatore che deve parimenti sottoscrivere la richiesta. La qualità di tutore o curatore può anche essere attestata a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

amministratore di sostegno di cui alla L. 9 gennaio 2004 n. 6 a ciò espressamente abilitato dal decreto di nomina;

terze persone purché munite di delega scritta da parte del paziente o da chi esercita la potestà o la tutela. In tali casi, quando la sottoscrizione dell’atto di delega non avviene innanzi al Direttore Sanitario o suo delegato, dovrà essere prodotta copia del documento d’identità del delegante che ha sottoscritto l’atto e del delegato, identificato al momento del ritiro;

eredi legittimi o testamentari del paziente deceduto. In tali casi dovrà essere provata la qualità di erede anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

autorità giudiziaria (artt. 210-211 -261 C.P.C. art. 370 C.P.P.); polizia giudiziaria (art. 55, 348, 370 C.P.P.); I.N.A.I.L. nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali (artt. 94 e 95 del D.P.R. n.

1124/1965); enti esteri o sovra nazionali legittimati all’accesso sulla base di convenzioni internazionali; ispettori del lavoro, per conto dell’Ispettorato del lavoro e/o enti con funzioni analoghe (art. 64 del

D.P.R. n. 303/1956); Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per scopi di verifica, ricerca e

didattica; uffici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per ragioni assicurative, di spedalità, di

responsabilità civile, ecc., previa richiesta motivata delle ragioni che giustificano l’accesso; Direttore Sanitario o legale rappresentante di presidi ospedalieri o cliniche, a seguito di

trasferimento di pazienti in tali strutture, previa richiesta motivata della necessità di disporre ditali dati utili al trattamento morboso in atto;

medico curante dell’intestatario, se il documento è necessario al fine della cura o nell’interesse dell’intestatario medesimo;

enti di ricerca e studio, le cui richieste motivate, dovranno essere valutate caso per caso e soddisfatte compatibilmente con l’esigenza di anonimato dei pazienti cui i dati si riferiscono.

In tutti i casi dovranno essere specificate la qualità del richiedente e le motivazioni della richiesta. La procedura di gestione delle cartelle cliniche in formato cartaceo e/o digitale (FSE E DOSSIER SANITARIO) e della documentazione contenente dati sanitari in generale e del relativo accesso trova comunque disciplina con atto a parte. Art. 20 – Casi speciali di esclusione dal diritto di accesso Si ha esclusione dal diritto di accesso inoltre in alcuni casi speciali e specificamente:

1. quando gli interventi finalizzati al sostegno della procreazione libera e responsabile, ai sensi della legge n. 194 del 22.5.1978, riguardano i minori per i quali non sia stato acquisito il consenso degli esercenti la potestà, (il diritto di acceso agli atti relativi a detti interventi è riservato alla sola persona assistita e non è delegabile) ;

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2. quando gli stessi interventi riguardano donne interdette per infermità di mente (il diritto di accesso agli atti relativi a detti interventi è riservato, acquisito il parere del tutore, alla donna interdetta, al marito se non legalmente separato o al tutore stesso);

3. in caso di atti contenenti indicazioni e risultati di accertamenti diagnostici diretti e indiretti per

l’infezione HIV il cui accesso è riservato esclusivamente alla persona interessata (art. 5 comma 4 legge 135/90) o a un soggetto espressamente delegato per iscritto.

Art. 21 - Diritti e contributi L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura e al contributo spese relativo al diritto di accesso ai dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 deI 30 giugno 2003. Le tariffe da applicare per diritti e contributi sono disciplinate nell’ ALLEGATO 7 del presente Regolamento. L’Autorità Giudiziaria e le Pubbliche Amministrazioni (esclusi gli Enti Pubblici economici) sono esonerate dal pagamento dei predetti costi e contributi.

SEZIONE II ACCESSO CIVICO

Art. 22

APPLICAZIONE E FINALITÀ

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche

amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.

Lgs n.33/2013, come modificato dal decreto trasparenza (D. Lgs n. 97/2016) recante “Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La richiesta di accesso civico non riguarda tutti i documenti ed i dati relativi all’attività amministrativa, ma

solo quelli per i quali sia previsto dalla legge l’obbligo di pubblicazione.

L’istituto consente a chiunque di controllare democraticamente la conformità dell’attività amministrativa

determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all’interno

dell’amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla L.

n. 190 del 2012.

Art. 23

LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non è sottoposta ad alcuna legittimazione

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

Oltre al privato cittadino possono esercitare tale diritto anche associazioni, fondazioni, comitati, società ed

enti privati e pubblici per mezzo del loro rappresentante legale.

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Art. 24

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza di accesso civico va presentata al referente, individuato dal Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza, per le attività di natura procedurale legate all’evasione dell’accesso civico.

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice

dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii, utilizzando il modello allegato,

all’indirizzo e-mail indicato sul sito aziendale nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti –

Accesso Civico. L’istanza, se non firmata digitalmente, deve essere sottoscritta e corredata di una fotocopia

del documento di identità dell’interessato in corso di validità.

Il referente dell’accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile dell’Ufficio

tenuto alla pubblicazione oggetto della richiesta, il quale pubblica sul sito dell’ASP di Cosenza il documento,

l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al referente l’avvenuta pubblicazione,

indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il referente dell’accesso civico a sua volta comunica al

richiedente l’accesso il collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne viene data comunicazione al richiedente indicando

il relativo collegamento ipertestuale.

La procedura di cui al presente articolo si conclude, con provvedimento espresso e motivato, entro 30

giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso civico da parte del referente.

Alla conclusione della procedura, il referente per l’accesso civico comunica al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- la data dell’accesso, l’oggetto, l’ufficio interessato, il relativo esito con la data di adempimento, per la successiva pubblicazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione trasparente – Altre contenuti – Accesso civico – Registro degli accessi;

- il nominativo del Responsabile della trasmissione della pubblicazione oggetto della richiesta ai fini dell’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5 del D.Lgs. 33/13.

Nel caso in cui il Responsabile dell’Ufficio obbligato alla pubblicazione del dato o dell’informazione ritardi o

ometta la pubblicazione o non dia risposta al referente o lo stesso referente non attivi l’istruttoria a fronte

di una istanza di accesso civico, il richiedente potrà ricorrere al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza dell’ASP di Cosenza, titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la

sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASP di Cosenza,

all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, e contemporaneamente ne dà comunicazione al

richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’ASP di Cosenza deve

essere indirizzata all’indirizzo e-mail indicato sul sito aziendale nella sezione Amministrazione trasparente

– Altri contenuti – Accesso Civico. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’ASP

di Cosenza, acquisita la richiesta, provvede nel termine di 20 giorni.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell’art. 5 co.10 del D.Lgs 33/13,

segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione

previsti dalla normativa vigente, all’ufficio disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento

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disciplinare. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza segnala altresì gli

inadempimenti al Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di

responsabilità.

A fronte di inerzia del Responsabile dell’Ufficio obbligato alla pubblicazione o del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

SEZIONE III ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 25

DEFINIZIONE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, AMBITO DI APPLICAZIONE FINALITÀ

L’accesso civico generalizzato è il diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni

giuridicamente rilevanti ed ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016, che lo prevede così recita

“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla

tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

L’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non è più solo

finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo

delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione

della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L’accesso civico generalizzato, a differenza dell’accesso civico, che è strumentale all’adempimento degli

obblighi di pubblicazione, comporta un rovesciamento della prospettiva in quanto il diritto all’informazione

è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto le eccezioni.

Art. 26

LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

L’accesso civico generalizzato può essere presentato da chiunque. Non occorre possedere, né dimostrare,

una specifica legittimazione soggettiva, è gratuito, e non deve essere motivato.

Art. 27

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza di accesso civico generalizzato, contenente le complete generalità del richiedente con relativi

recapiti, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere inoltrata, anche per via

telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs n. 82/2005

e ss.mm.ii.

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Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 33/2013 l’istanza va presentata, alle Direzioni delle macrostrutture

riportate nella seguente tabella, o alternativamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i

documenti, o all’Ufficio relazioni con il pubblico distrettuale:

n. MACROSTRUTTURA

1 STRUTTURE DI STAFF

2 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

3 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

4 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

5 DISTRETTO SANITARIO COSENZA - SAVUTO

6 DISTRETTO SANITARIO VALLECRATI

7 DISTRETTO SANITARIO TIRRENO

8 DISTRETTO SANITARIOESARO - POLLINO

9 DISTRETTO SANITARIOJONIO SUD

10 DISTRETTO SANITARIO JONIO NORD

11 SPOKE CASTROVILLARI

12 SPOKE CETRARO – PAOLA

13 SPOKE ROSSANO - CORIGLIANO

L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio che detiene i dati

agli indirizzi che saranno riportati sul sito aziendale, sezione Amministrazione Trasparente – Antri contenuti

– Accesso Civico.

La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità ai sensi dell’art. 38, commi 1e3, del D.P.R. n. 445/2000.

Non è ammessa un’istanza “meramente esplorativa”, pertanto le richieste non possono essere generiche

ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.

L’Amministrazione si riserva, altresì, di valutare l’ammissibilità/inammissibilità di domande di accesso civico

generalizzato relativo ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico

di lavoro tale da interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs n.33/2013); resta escluso, pertanto, che per dare evasione alla

richiesta, l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non

siano già in suo possesso, non sussistendo l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.

Art. 28

REFERENTI PER L’ACCESSO CIVICO

I Direttori delle macrostrutture sopra indicate, individueranno un Referente per l’accesso civico che avrà il

compito di:

a) acquisire e valutare, insieme ai responsabili dei procedimenti e al Direttore della struttura

coinvolta, le richieste di "accesso civico generalizzato";

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b) collaborare per il soddisfacimento delle richieste di accesso civico pervenute al RPCT/Referente

accesso civico, pubblicando i dati carenti sul sito aziendale, sezione - Amministrazione

Trasparente.

I nominativi dei Referenti per l’accesso civico saranno pubblicati sul sito Aziendale nella sezione

Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso civico, unitamente ai dati relativi alla

macrostruttura di afferenza.

Art. 29

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

L’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, attiva l’istruttoria e, se individua soggetti

controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013, procede a darne comunicazione

agli stessi, mediante invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via

telematica (quest’ultima per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

I soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una

opposizione debitamente motivata alla richiesta di accesso generalizzato, trasmettendola al predetto

ufficio, anche per via telematica.

Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino

all’eventuale opposizione dei controinteressati, a decorrere dalla data di invio della comunicazione agli

stessi controinteressati.

Decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l’ufficio che

detiene i dati, le informazioni o i documenti provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato,

accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati, e sulla base della valutazione del

bilanciamento degli interessi contrapposti (l’interesse pubblico alla trasparenza e l’interesse del

controinteressato alla tutela dei dati personali).

Art. 30

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato, in

relazione ai casi e ai limiti stabiliti, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la

contestuale comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino

ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.

Art. 31

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

In caso di accoglimento, l’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti provvede a trasmettere

tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l’opposizione del

controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’ufficio procedente né da comunicazione al

controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di

quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di

consentire allo stesso l’esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

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Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo

effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali,

secondo le tariffe di cui all’ALLEGATO D.

Art. 32

RIFIUTO, DIFFERIMENTO E LIMITAZIONE DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi

pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

1. L’accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio

concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L’accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio

concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciale di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la

proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di

divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è

subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi

quelli di cui all’art. 24, comma 1, della L. n. 241/90.

4. Il diritto di accesso civico generalizzato è altresì escluso nei casi già previsti dall’art. 20 del presente

Regolamento in materia di accesso agli atti.

5. I limiti all’accesso civico generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei

commi 1 e 2 del presente articolo si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è

giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la

tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, si rinvia

altresì alle linee guida vigenti recanti indicazioni operative emanate dall’Autorità nazionale

anticorruzione e adottate ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs n. 33/2013, che si intendono qui

integralmente richiamate.

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Art. 33

RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine

previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare

richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ASP di

Cosenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Per l’istruttoria della richiesta di riesame il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, si avvale del supporto del Referente per l’Accesso Civico e del Responsabile dell’Ufficio

Privacy dell’Azienda sanitaria.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la

disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di

dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere

del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 34

TUTELA DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Avverso la decisione del Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati o, in caso di richiesta di riesame,

avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il richiedente può

proporre ricorso al TAR ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 35

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento in materia di accesso agli atti si

applicano le disposizioni della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 184/2006.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento in materia di accesso civico e

accesso civico generalizzato si applicano le disposizioni del D. Lgs n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs n.

97/2016 nonché le Linee Guida in materia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC).

Art. 36

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E FORME DI PUBBLICITA’

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di applicazione ed è

soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia.

L’ASP di Cosenza provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito

istituzionale sezione ”Amministrazione trasparente”.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento sull’accesso agli atti

precedente.

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ALLEGATI

1. Richiesta di accesso formale/informale ai documenti amministrativi ;

2. Lettera di specificazione da parte dell’interessato della motivazione della richiesta di accesso

(per i Responsabili del Procedimento di Accesso Documentale)

3. Lettera di notifica ai Controinteressati

(per i Responsabili del Procedimento di Accesso documentale )

4. Lettera di notifica ai Controinteressati

(per i Responsabili del Procedimento di Accesso civico generalizzato )

5. Richiesta accesso civico per omessa pubblicazione

6. Richiesta di accesso civico generalizzato

7. Costi e regime fiscale dell’accesso agli atti (per gli Interessati)

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Allegato 1

Al Direttore Generale ASP Cosenza

Oggetto: Richiesta di Accesso formale / informale ai documenti amministrativi

Il/la sottoscritto/a: Nome____________________________Cognome______________________________ Nato/a a _________________________ Prov. ______________ il _________________________________ Residente in_____________________Prov.___________ Via ____________________N._____ CAP_______ Documento di riconoscimento __________________________Tel. _________________________________ e-mail __________________________________________________________________________________ In qualità di : DIRETTO INTERESSATO LEGALE RAPPRESENTANTE DI ___________________________________________________________ (Allegare dichiarazione sostitutiva) SU DELEGA DI _____________________________________________________________________ (allegare delega in carta semplice, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del delegante)

CHIEDE DI PRENDERE VISIONE __ OTTENERE COPIA SEMPLICE __ OTTENERE COPIA AUTENTICATA /CONFORME __ OTTENERE COPIA IN FORMATO DIGITALE __

dei seguenti documenti amministrativi: (indicare estremi dei documenti o elementi che ne consentano l’individuazione)

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

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di cui si chiede: Consegna diretta o a soggetto delegato ________________________________________ Spedizione al seguente n. di fax _______________________________________________ Spedizione al seguente indirizzo e-mail__________________________________________ Spedizione postale

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA (indicare l’interesse personale, diretto e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente

tutelata e collegata al documento di cui si fa richiesta) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Luogo e data________________________ Firma del Richiedente_________________________ Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compresa l’Informativa sulla protezione dei dati personali del richiedente e autorizza il trattamento dei dati personali al solo fine di gestire la richiesta di accesso. Luogo e data______________________ Firma del Richiedente __________________________________

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Allegato 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA

Struttura _____________________________

Raccomandata AR

Al ____________________________________ Oggetto: richiesta di indicazione motivazione dell’accesso agli atti In riferimento alla richiesta di accesso prot. n. __________________del______________, la cui copia si allega alla presente, si invita la S. V. , a specificare nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 22, comma b della legge 241/1990, la motivazione della richiesta e, in particolare, ”l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso”.

Il Responsabile /Direttore della Struttura

_________________________________

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Allegato 3

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA

Struttura _____________________________

Raccomandata AR

Al ____________________________________ Oggetto: Richiesta accesso atti prot. n.______________ del_______________ Notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006 Si invia l’allegata copia della richiesta di accesso di cui all’oggetto nella quale la S.V. risulta controinteressato. Ai sensi dell’articolo 3 del DPR 12.04.2006 n.184, entro dieci giorni dal ricevimento della presente, è possibile presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, tale da consentire all’ ASP di Cosenza di valutare gli opposti interessi in gioco. Se il termine preposto dovesse trascorrere senza opposizione, l’ASP di Cosenza, darà comunque corso alla richiesta. Distinti saluti IL Responsabile/Direttore della struttura ________________________________________________

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Allegato 4

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA

Struttura _____________________________

Raccomandata AR

Al ____________________________________

Oggetto: Richiesta accesso civico generalizzato prot. n.______________ del_______________ Notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 5 c. 5 del D.Lgs 33/13. Si invia l’allegata copia della richiesta di accesso di cui all’oggetto nella quale la S.V. risulta controinteressato. Ai sensi dell’articolo 5 c. 5 del D.Lgs 33/13, entro dieci giorni dal ricevimento della presente, è possibile presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, tale da consentire all’ ASP di Cosenza di valutare gli opposti interessi in gioco. Se il termine preposto dovesse trascorrere senza opposizione, l’ASP di Cosenza, darà comunque corso alla richiesta. Distinti saluti IL Responsabile/Direttore della struttura ________________________________________________

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Allegato 5

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO PER L’OMESSA PUBBLICAZIONE O PUBBLICAZIONE PARZIALE

(art. 5, c. 1, D.Lgs n. 33/2013)

Al referente

Dott.ssa Carolina Tassone

Il/la sottoscritto/a COGNOME*_________________________ NOME*_____________________________

NATO/A* a_____________________________________________ IL_______________________________

RESIDENTE IN*_____________________________________________PROV._________________________

VIA_____________________________________ N. _____________________________________________

e-mail ______________________________________ tel. ________________________________________

CONSIDERATA

□ l’omessa pubblicazione □ la pubblicazione parziale

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D. Lgs n. 33/2013,

la pubblicazione del seguente documento/informazione/dato

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Indirizzo per le comunicazioni: ______________________________________________________________

Firma

__________________________________

Luogo e data __________________________________

* Dati obbligatori

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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

(Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall’Azienda per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali

in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà

possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del

provvedimento conclusivo dello stesso.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità

informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la

creazione di profili degli utenti del servizio.

Categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati Potranno venire a conoscenza dei dati personali i

dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali

alle finalità di cui sopra.

5. Diritti dell’interessato.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs 196/2003 e , in particolare il

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione

se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la

trasformazione in forma anonima.

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabile del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria

Provinciale.

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Allegato 6 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(art. 5, c. 2, D. Lgs n. 33/2013)

AL □ Ufficio di ______________________________ ____________( che detiene i dati, le informazioni o i

documenti )

□ Ufficio di_______________________________(come indicato dall’Asp nella sezione “Amministrazione

trasparente)

Il/la sottoscritto/a COGNOME*____________________________ NOME*__________________________

NATO/A* a________________________________________________IL_____________________________

RESIDENTE IN*_________________________________________________PROV._____________________

VIA_____________________________________ N. ___________________________

e-mail ______________________________________ tel. _______________________________________

CHIEDE

La trasmissione dei seguenti dati/documenti

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Indirizzo per le comunicazioni: ______________________________________________________________

Luogo e data __________________________________

Firma

__________________________________

* Dati obbligatori

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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

(Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall’Azienda per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali

in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà

possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del

provvedimento conclusivo dello stesso.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità

informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la

creazione di profili degli utenti del servizio.

Categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati Potranno venire a conoscenza dei dati personali i

dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali

alle finalità di cui sopra.

5. Diritti dell’interessato.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs 196/2003 e , in particolare il

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione

se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la

trasformazione in forma anonima.

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabile del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria

Provinciale.

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Allegato 7

COSTI E REGIME FISCALE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per la corresponsione dei diritti di segreteria si provvede, per gli atti e i documenti, mediante versamento delle spettanze dell’Azienda: - da 5,00 a 30,00 euro sul CCP n. 16353872 indirizzato ad Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Via Alimena n.8 Cosenza, causale : Normativa Accesso civico e documentale; - se la cifra è superiore ai 30 euro, mediante bonifico bancario intestato a: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Via degli Alimena n.8, 87100 Cosenza, IT82R0100516200000000218500 Causale “Normativa Accesso agli atti ”. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata o spedita all’ufficio preposto al rilascio della documentazione al momento del ritiro o prima dell’inoltro della stessa. L’estrazione di copie di atti è sottoposta a pagamento nella misura di Euro 0,50 a pagina riproduzioni fotostatiche formato A4 e nella misura dì Euro 1,00 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3. Per gli importi inferiori a € 5,00 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale R.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie). Nel caso siano richieste copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo dovrà provvedere direttamente il richiedente, fornendo direttamente all’ufficio competente il rilascio la marca da bollo. Il rilascio delle copie dei documenti o dei relativi allegati che siano parti integranti, è assoggettabile alle vigenti norme di bollo unitamente all’istanza stessa. Le marche da bollo saranno applicate nella misura di una ogni quattro facciate. Se il documento originale contiene degli allegati l’imposta verrà corrisposta anche per la loro copia, sempre nella misura di una ogni quattro facciate. L’autenticazione deve essere apposta dopo l’ultima riga, non sui margini, e qualora si renda necessario l’uso di un altro foglio, esso dovrà essere computato ai fini dell’imposta di bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. E’ prevista la possibilità di rilascio dei documenti richiesti su idonei supporti informatici (floppy disk, DVD, CD, PEN drive, ecc.) forniti dal richiedente.