Regolamento per la disciplina della ... - Università di...

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Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia inattuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010

D.R. n I/1/ 12958 del 21 ottobre 2011 - Emanazione

Titolo 1 - Norme generali Titolo 1 - Norme generali Art. 1 - Ambito di operatività Art. 1 - Ambito di operatività

Il presente regolamento disciplina, nelrispetto della carta europea dei ricercatori e delcodice etico dell’università di Pisa, la proceduradi chiamata dei professori di prima e secondafascia.

Il presente regolamento disciplina, nelrispetto della carta europea dei ricercatori e delcodice etico dell’università di Pisa, la proceduradi chiamata dei professori di prima e secondafascia.

Art. 2 - Richieste delle strutture Art. 2 - Richieste delle strutture1. Ciascun dipartimento, nei limiti dellaprogrammazione triennale del fabbisogno dipersonale, richiede al consiglio diamministrazione la copertura di posti di prima eseconda fascia.

1. Ciascun dipartimento, nei limiti dellaprogrammazione triennale del fabbisogno dipersonale, richiede al consiglio diamministrazione la copertura di posti di prima eseconda fascia.

2. La richiesta del dipartimento è approvata condelibera del relativo consiglio adottata amaggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. La richiesta del dipartimento è approvata condelibera del relativo consiglio adottata amaggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Nella proposta del dipartimento dovrà inoltreessere indicata una delle seguenti modalità dicopertura, nonché le motivazioni relative allascelta:

a. chiamata diretta o per chiara famasecondo le procedure disciplinate dall’art.1 comma 9 della Legge 230/2005;b. chiamata all’esito di proceduracomparativa ai sensi dell’art. 18 comma 1della Legge 240/2010;c. chiamata all’esito di proceduravalutativa ai sensi e con le modalitàpreviste dell’art. 24 commi 5 e 6 dellaLegge 240/2010.

3. Nella proposta del dipartimento dovrà inoltreessere indicata una delle seguenti modalità dicopertura, nonché le motivazioni relative allascelta:

a. chiamata diretta o per chiara famasecondo le procedure disciplinate dall’art.1 comma 9 della Legge 230/2005;b. chiamata all’esito di procedura selettivaai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge240/2010;

c. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010.

4. Nei casi previsti al precedente comma 3,lettera c tale proposta dovrà necessariamenteindicare gli standard qualitativi di cui all’art. 24comma 5 della legge 240/2010, nonché gliulteriori elementi di qualificazione didattica escientifica previsti dal dipartimento e ritenutinecessari per il posto di cui viene chiesta lacopertura.

4. abrogato

5. La delibera del dipartimento debitamentemotivata deve contenere:

a) la fascia per la quale viene richiesto ilposto;

b) la sede di servizio;c) il settore concorsuale per il quale viene

5. La delibera del dipartimento debitamentemotivata deve contenere:

a) la fascia per la quale viene richiesto ilposto;

b) la sede di servizio;c) il settore concorsuale per il quale viene

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richiesto il posto;d) l’eventuale indicazione di uno o più

settori scientifico disciplinari;e) le specifiche funzioni che il professore

dovrà svolgere, nonché la tipologia diimpegno didattico e scientifico;

f) gli standard qualitativi e gli ulteriorielementi di qualificazione di cui alcomma 4 del presente articolo;

g) le modalità di copertura del ruolo,secondo quanto previsto dal precedentecomma 3;

h) nel caso di posti per i quali sia previstolo svolgimento di attività assistenziale inconvenzione, la delibera dovrà fareespresso riferimento al preventivoaccordo con l’Azienda OspedalieraUniversitaria Pisana.

Nel caso di svolgimento della proceduracomparativa di cui al comma 3 lettera b) delpresente articolo:

1) eventuale indicazione di un numeromassimo di pubblicazioni, che non potràessere inferiore a dodici;

2) eventuale indicazione circal’accertamento delle competenzelinguistiche del candidato, anche conriferimento alle esigenze didatticherelative ai corsi di studio in lingua estera.

richiesto il posto;d) l’eventuale indicazione di uno o più

settori scientifico disciplinari;e) le specifiche funzioni che il professore

dovrà svolgere, con specifico riferimentoalla tipologia di impegno didattico escientifico;

f) abrogato; g) le modalità di copertura del ruolo,

secondo quanto previsto dal precedentecomma 3;

h) eventuale previsione di svolgimento diattività assistenziale in convenzioneNel caso di svolgimento della procedura

selettiva di cui al comma 3 lettera b) delpresente articolo:

1) eventuale indicazione di un numeromassimo di pubblicazioni, che non potràessere inferiore a dieci;

2) eventuale indicazione circal’accertamento delle competenzelinguistiche del candidato, anche conriferimento alle esigenze didatticherelative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo 2 - Copertura mediante proceduracomparativa (art. 18, comma 1, Legge n.240/2010)

Titolo 2 - Copertura mediante proceduraselettiva (art. 18, comma 1, Legge n.240/2010)

Art. 3 - Procedure comparative Art. 3 - Procedure selettive1. La procedura comparativa è svolta dopol’approvazione del consiglio di amministrazionee previa emanazione da parte del rettore di unbando pubblicato sul sito di ateneo e su quellidel ministero dell’istruzione e dell’università edell’unione europea

1. La procedura selettiva è svolta dopol’approvazione del consiglio di amministrazionee previa emanazione da parte del rettore di unbando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sulsito di ateneo e su quelli del ministerodell’istruzione e dell’università e dell’unioneeuropea

2. Il bando deve contenere:a) il numero dei posti messi a bando;b) la fascia per la quale è richiesto il posto;c) la struttura presso la quale sarà

incardinato il candidato selezionato;d) la sede di servizio;e) il settore concorsuale per il quale viene

richiesto il posto;

2. Il bando deve contenere:a) il numero dei posti messi a bando;b) la fascia per la quale è richiesto il posto;c) la struttura presso la quale sarà

incardinato il candidato selezionato;d) la sede di servizio;e) il settore concorsuale per il quale viene

richiesto il posto;

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f) l’eventuale indicazione di uno o più settoriscientifico disciplinari;

g) le specifiche funzioni che il professoredovrà svolgere (tipologia di impegnodidattico e scientifico);

h) il termine e le modalità di presentazionedelle domande;

i) i requisiti soggettivi per l’ammissione allaprocedura;

l) l’eventuale numero massimo dipubblicazioni che il candidato dovràtrasmettere che non potrà essere inferiorea dodici;

m) l’indicazione dei criteri generali divalutazione cui la commissione dovràattenersi;

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri deldocente;

o) l’eventuale indicazione della/e lingua/eestera/e nella quale effettuarel’accertamento delle competenzelinguistiche del candidato;

p) nel caso di posti per i quali sia previsto losvolgimento di attività assistenziale,l’indicazione della struttura presso laquale tale attività sarà svolta, nonchél’indicazione del titolo di studio richiestoper lo svolgimento di tale attività.

f) l’eventuale indicazione di uno o più settoriscientifico disciplinari;

g) le specifiche funzioni che il professoredovrà svolgere con specifico riferimentoalla tipologia di impegno didattico escientifico;

h) il termine e le modalità di presentazionedelle domande;

i) i requisiti soggettivi per l’ammissione allaprocedura;

l) l’eventuale numero massimo dipubblicazioni che il candidato dovràtrasmettere che non potrà essere inferiorea dieci;

m) l’indicazione dei criteri generali divalutazione cui la commissione dovràattenersi;

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri deldocente;

o) l’eventuale indicazione della/e lingua/eestera/e nella quale effettuarel’accertamento delle competenzelinguistiche del candidato;

p) nel caso di posti per i quali sia previsto losvolgimento di attività assistenziale,l’indicazione della struttura presso laquale tale attività sarà svolta, el’indicazione dei titoli di studio richiestiper lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 - Commissione di valutazione Art. 4 - Commissione di valutazione1. La commissione è nominata dal rettore suproposta del consiglio di dipartimento che harichiesto la copertura del ruolo.

1. La commissione è nominata dal rettore suproposta del consiglio di dipartimento che harichiesto la copertura del ruolo.

2. La commissione è composta da tre professoridi prima fascia, o appartenenti ad un ruoloequivalente. Almeno uno di questi deve essereesterno all’Università di Pisa, da individuarsi fradocenti di comprovato riconoscimentointernazionale di altri atenei o appartenenti adistituzioni di ricerca, attivi in ambitocorrispondente al settore concorsuale ed inpossesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 4.

2. La commissione è composta da tre professoridi prima fascia, o appartenenti ad un ruoloequivalente. Almeno uno di questi deve essereesterno all’Università di Pisa, da individuarsi fradocenti di comprovato riconoscimentointernazionale di altri atenei o appartenenti adistituzioni di ricerca, attivi in ambitocorrispondente al settore concorsuale.

3. I componenti della commissione sono sceltifra i professori appartenenti al settoreconcorsuale oggetto della selezione. Inmancanza verranno scelti tra professoriappartenenti al macrosettore relativo.

3. I componenti della commissione sono sceltifra i professori appartenenti al settoreconcorsuale oggetto della selezione. Inmancanza verranno scelti tra professoriappartenenti al macrosettore relativo.

4. La commissione individua al suo interno unpresidente e un segretario verbalizzante.

4. La commissione individua al suo interno unpresidente e un segretario verbalizzante.

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5. Le commissioni svolgono i lavori allapresenza di tutti i membri e assumono le propriedeliberazioni a maggioranza assoluta deicomponenti.

5. Le commissioni svolgono i lavori allapresenza di tutti i membri e assumono le propriedeliberazioni a maggioranza assoluta deicomponenti.

6. Non possono fare parte della commissione iprofessori che hanno ottenuto una valutazionenegativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 dellaLegge 240/2010.

6. Non possono fare parte della commissione iprofessori che hanno ottenuto una valutazionenegativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 dellaLegge 240/2010.

7. Le commissioni possono avvalersi distrumenti telematici di lavoro collegiale.

7. Le commissioni possono avvalersi distrumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5 - Candidati Art. 5 - Candidati 1. Alle selezioni possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguitol’abilitazione nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 240/2010 per il settoreconcorsuale e per le funzioni oggetto delprocedimento, ovvero per funzionisuperiori purché non già titolari dellemedesime funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguitol’idoneità ai sensi della Legge 210/1998per la fascia corrispondente a quella perla quale viene emanato il bando,limitatamente al periodo di durata dellastessa;

c) professori già in servizio presso altriatenei alla data di entrata in vigore dellaLegge 240/2010 nella fasciacorrispondente a quella per la qualeviene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all’esteroin attività di ricerca o insegnamento alivello universitario in posizione dilivello pari a quelle oggetto del bando,sulla base di tabelle di corrispondenzadefinite dal Ministero.

1. Alle selezioni possono partecipare:a) candidati che abbiano conseguito

l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 240/2010 per il settoreconcorsuale ovvero per uno dei settoriconcorsuali ricompresi nel medesimomacrosettore e per le funzioni oggettodel procedimento, ovvero per funzionisuperiori purché non già titolari dellemedesime funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguitol’idoneità ai sensi della Legge 210/1998per la fascia corrispondente a quella perla quale viene emanato il bando,limitatamente al periodo di durata dellastessa;

c) professori già in servizio presso altriatenei alla data di entrata in vigore dellaLegge 240/2010 nella fasciacorrispondente a quella per la qualeviene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all’esteroin attività di ricerca o insegnamento alivello universitario in posizione dilivello pari a quelle oggetto del bando,sulla base di tabelle di corrispondenzadefinite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento perla chiamata coloro i quali, al momento dellapresentazione della domanda abbiamo un gradodi parentela, o affinità entro il quarto gradocompreso, con un professore appartenente aldipartimento che richiede l’attivazione del postoo alla struttura che effettua la chiamata ovverocon il rettore, con il direttore generale o uncomponente del consiglio di amministrazionedell’ateneo.

2. abrogato

3. Resta fermo quanto previsto dal Codice eticodell’Università di Pisa con riferimento in

2. Resta fermo quanto previsto dal Codice eticodell’Università di Pisa con riferimento in

SergioAir
Sticky Note
non si capisce: parenti/affini possono partecipare purché il parente interno al Dip/Univ non eserciti influenza, OPPURE non possono partecipare?
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particolare all’art. 14. particolare all’art. 14.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delleprocedure

Art. 6 - Modalità di svolgimento delleprocedure

1. Le commissioni, con deliberazione assunta amaggioranza dei componenti, individuano icandidati idonei a svolgere le funzioni didatticoscientifiche per le quali è stato bandito il posto,all’esito di una valutazione delle pubblicazioniscientifiche, del curriculum e dell’attivitàdidattica dei candidati.

1. Le commissioni, con deliberazione assunta amaggioranza dei componenti, individuano icandidati idonei a svolgere le funzioni didatticoscientifiche per le quali è stato bandito il posto,all’esito di una valutazione delle pubblicazioniscientifiche, del curriculum e dell’attivitàdidattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteripredeterminati dalla commissione; tali criteridovranno essere stabiliti nel rispetto deglistandard e degli ulteriori elementi previsti daldipartimento ai sensi dell’art. 2 comma 4.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteripredeterminati dalla commissione; tali criteridovranno essere stabiliti in conformità agli nelrispetto degli standard qualitativi previsti dalD.M. 4 agosto 2011, n. 344..

Art. 7 - Termini del procedimento Art. 7 - Termini del procedimento1. Le commissioni concludono i propri lavorientro due mesi dal decreto di nomina del rettore.

1. Le commissioni concludono i propri lavorientro due mesi dal decreto di nomina del rettore.

2. Il rettore può prorogare per una sola volta eper non più di due mesi il termine per laconclusione della procedura per comprovatimotivi segnalati dal presidente dellacommissione. Decorso il termine per laconclusione dei lavori senza la consegna degliatti, il rettore provvederà a sciogliere lacommissione e a nominarne una nuova insostituzione della precedente.

2. Il rettore può prorogare per una sola volta eper non più di due mesi il termine per laconclusione della procedura per comprovatimotivi segnalati dal presidente dellacommissione. Decorso il termine per laconclusione dei lavori senza la consegna degliatti, il rettore provvederà a sciogliere lacommissione e a nominarne una nuova insostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolaritànello svolgimento della procedura, invia conprovvedimento motivato gli atti allacommissione, assegnandole un termine perprovvedere alle eventuali modifiche.

3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolaritànello svolgimento della procedura, invia conprovvedimento motivato gli atti allacommissione, assegnandole un termine perprovvedere alle eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto del rettoreentro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

4. Gli atti sono approvati con decreto del rettoreentro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sulsito web di ateneo.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sulsito web di ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato1. All’esito della procedura di cui agli articoliprecedenti, il consiglio di dipartimento proponeentro due mesi dall’approvazione degli atti alconsiglio di amministrazione la chiamata delcandidato prescelto fra gli idonei. La delibera diproposta è adottata a maggioranza assoluta deiprofessori di prima fascia per la chiamata diprofessori di prima fascia, e dei professori diprima e seconda fascia per la chiamata deiprofessori di seconda fascia.

1. All’esito della procedura di cui agli articoliprecedenti, il consiglio di dipartimento proponeentro due mesi dall’approvazione degli atti alconsiglio di amministrazione la chiamata delcandidato prescelto fra gli idonei. La delibera diproposta è adottata a maggioranza assoluta deiprofessori di prima fascia per la chiamata diprofessori di prima fascia, e dei professori diprima e seconda fascia per la chiamata deiprofessori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il 2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il

SergioAir
Sticky Note
poco chiaro Non possono partecipare candidati per i quali possano ricorrere le condizioni di nepotismo nei confronti di un membro del Dip chiamante o.... di cui all'art 14 del CE di Ateneo. art 14 CE: manca il GRADO di parentela/affinità
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dipartimento non adotti alcuna delibera, nonpotrà richiedere nei due anni successivi allaapprovazione degli atti la copertura di un ruoloper la medesima fascia e per il medesimo settorescientifico disciplinare, se previsto, per i quali siè svolta la procedura.

dipartimento non adotti alcuna delibera, nonpotrà richiedere nei due anni successivi allaapprovazione degli atti la copertura di un ruoloper la medesima fascia e per il medesimo settorescientifico disciplinare, se previsto, per i quali siè svolta la procedura.

Titolo 3 - Chiamata all’esito di proceduravalutativa (art. 24, commi 5 e 6 Legge n.240/2010)

Titolo 3 - Procedura valutativa (art. 24,comma 5 Legge 240/2010)

Art. 9 - Modalità di svolgimento dellaprocedura

Art. 9 - Modalità di svolgimento dellaprocedura

1. Nei casi previsti dall’art. 24 comma 5, idipartimenti provvedono alla valutazione deicandidati che abbiano conseguito l’abilitazionescientifica di cui all’art. 16 della legge240/2010, dopo l’approvazione della proposta dicopertura di cui all’art. 2 del presenteregolamento da parte del consiglio diamministrazione.

1. Nei casi previsti dall’art. 24 comma 5,riguardanti la chiamata nel ruolo diprofessore associato di ricercatori di cuiall’art. 24, comma 3, lett. b), i dipartimentientro i sei mesi precedenti la scadenza delcontratto avviano alla valutazione i titolaridei contratti che abbiano conseguitol’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 dellalegge 240/2010. La valutazione si svolge inconformità agli standard qualitativi previstidal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

2. Nei casi previsti dall’art. 24 comma 6, ildipartimento individua il candidato dasottoporre a valutazione dopo l’approvazionedella proposta di copertura di cui all’art. 2 daparte del consiglio di amministrazione.

2. La procedura deve concludersi almeno unmese prima della scadenza del contratto.

3. Le procedure valutative di cui ai commi 1 e 2sono effettuate da una commissione di tremembri professori di prima fascia del settore o,in mancanza, del macrosettore, nominata daldipartimento che ha richiesto la copertura delruolo.

abrogato

4. L’attività della commissione è approvata condelibera del consiglio di dipartimento.

abrogato

5. Le modalità di funzionamento dellacommissione sono disciplinate dall’art. 4 commida 4 a 7 del presente regolamento. Si applicanoinoltre le disposizioni previste dall’art. 6 comma2.

abrogato

Titolo 4 - Procedura valutativa (art. 24,comma 6 Legge 240/2010)Art. 10 - Modalità di svolgimento dellaprocedura1. Nei casi previsti dall’art. 24 comma 6,riguardanti le chiamate nel ruolo di

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professore associato e di professore ordinario,rispettivamente di ricercatori di ruolo e diprofessori associati afferenti alla strutturache abbiano conseguito l’abilitazionescientifica di cui all’art. 16 della legge240/2010, il Consiglio di Dipartimento,previa valutazione di tutti gli abilitati internial Dipartimento, individua il candidato daproporre per la chiamata.

2. La valutazione si svolge in conformità aglistandard qualitativi previsti dal D.M. 4agosto 2011, n. 344.

Titolo 5 – Procedura di Chiamata

Art. 11 - Chiamata1. Il dipartimento propone al consiglio diamministrazione la chiamata del candidatoche ha superato con esito positivo lavalutazione di cui agli articoli 9 e 10. Ladelibera di proposta è adottata dal consigliodi dipartimento a maggioranza assoluta deiprofessori di prima fascia per la chiamata diprofessori di prima fascia, e dei professori diprima e seconda fascia per la chiamata deiprofessori di seconda fascia.

Art. 12 – Esclusione dalla chiamata1. Non possono essere chiamati, conriferimento a tutte le procedure di chiamatadi cui al presente regolamento, coloro i qualiabbiano un grado di parentela o affinità entroil quarto grado compreso o di coniugio conun professore appartenente al dipartimentoche richiede l’attivazione del posto o allastruttura che effettua la chiamata ovvero conil rettore, con il direttore generale o uncomponente del consiglio di amministrazionedell’ateneo

Art. 10 - Chiamata del candidato Art. 10 - Chiamata del candidato abrogato1. All’esito della procedura, il dipartimentopropone al consiglio di amministrazione lachiamata del candidato che ha superato con esitopositivo la valutazione. La delibera di proposta èadottata dal consiglio di dipartimento amaggioranza assoluta dei professori di primafascia per la chiamata di professori di primafascia, e dei professori di prima e seconda fasciaper la chiamata dei professori di seconda fascia.

1. All’esito della procedura, il dipartimentopropone al consiglio di amministrazione lachiamata del candidato che ha superato con esitopositivo la valutazione. La delibera di proposta èadottata dal consiglio di dipartimento amaggioranza assoluta dei professori di primafascia per la chiamata di professori di primafascia, e dei professori di prima e seconda fasciaper la chiamata dei professori di seconda fascia.

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Titolo 4 – Disciplina transitoria Titolo 4 – Disciplina transitoria abrogato

Art. 11 – Disciplina transitoria Art. 11 – abrogato1. Nelle more dell’entrata in vigore e della pienaattuazione delle modifiche statutarie, lecompetenze attribuite dal presente regolamentoai dipartimenti sono da intendersi attribuite allefacoltà, che deliberano acquisito il parere dellealtre strutture interessate secondo le procedurevigenti, e quelle del consiglio diamministrazione al senato accademico, fattesalve le competenze del consiglio diamministrazione relativamente alla disponibilitàdelle risorse.2. Nelle more dell’emanazione deiprovvedimenti di cui all’articolo 24 della Legge240/2010 gli standard qualitativi per le chiamateall’esito di procedura valutativa sono stabiliticon apposita delibera del Senato Accademico.3. A tutte le procedure del presente regolamentosi applica l’art. 29 comma 8 della Legge n.240/2010.