REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto...

8
1/8 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08.09.2014 Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 22.06.2015 Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 25.03.2019

Transcript of REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto...

Page 1: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

1/8

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08.09.2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 22.06.2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 25.03.2019

Page 2: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

2/8

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IMU (Imposta Municipale propria)

PARTE TERZA

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9;

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili;

della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Page 3: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

3/8

INDICE .............................................................................................................................................................................. 3

PARTE PRIMA.................................................................................................................................................... 4 DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC ..................................................................................................................... 4 ART.1. DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” ........................................................................... 4 ART.2. TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

“IUC”................................................................................................................................................................. 4 ART.3. DICHIARAZIONI ...................................................................................................................................... 4 ART.4. MODALITÀ DI VERSAMENTO ................................................................................................................. 5 ART.5. SOMME DI MODESTO AMMONTARE .................................................................................................... 5 ART.6. SCADENZE DI VERSAMENTO .................................................................................................................. 5 ART.7. RISCOSSIONE ......................................................................................................................................... 5 ART.8. DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014 ............................................................................................. 5 ART.9. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO ......................................................................................... 6 ART.10. ACCERTAMENTO ................................................................................................................................. 6

ART. 10-BIS DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL’ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEL SERVIZIO ENTRATE ED ALL’INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 6

ART.11. RIVERSAMENTI, RIMBORSI, REGOLAZIONI E COMPENSAZIONI ........................................................... 7

ART.12. RINVIO DINAMICO 8

Page 4: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

4/8

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

ART.1. DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del DLgs n.446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell’imposta Unica Comunale “IUC”, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda l’IMU: 1) le condizioni e le modalità di applicazione; 2) la disciplina delle eventuali assimilazione ad abitazione principale.

b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

ART.2. TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione: a) le aliquote dell’IMU, in conformità con la vigente normativa, e che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

ART.3. DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire

Page 5: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

5/8

le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al DLgs. n.507/1993 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art.49 del DLgs. n.22/1997 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

ART.4. MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art.52 del DLgs. n.446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del DLgs. n.241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili.

Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del DLgs. n.241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

ART.5. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell’art.1, c.168, L n.296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per importi pari o inferiori a 12,00 euro per anno d’imposta.

ART.6. SCADENZE DI VERSAMENTO

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23: i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

ART.7. RISCOSSIONE

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART.8. DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014

I Comuni possono, in deroga all'art.52 del DLgs. n.446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.14 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/2011.

Page 6: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

6/8

ART.9. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART.10. ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art.13 del DLgs. n.471/1997.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell’art.8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 10-BIS. DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL’ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEL SERVIZIO ENTRATE ED ALL’INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall’attività di accertamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata: a) 2% al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate comunale; b) 3% al trattamento economico accessorio del personale dipendente impiegato nel

raggiungimento degli obiettivi del medesimo Servizio Entrate, anche Titolare di Posizione Organizzativa.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve

essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

Page 7: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

7/8

perseguimento dell’obiettivo di potenziare le attività di recupero dell’evasione tributaria, al fine di permettere l’incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell’attuazione della moderna cultura dell’agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l’anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell’ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell’Ente, denominato “Incentivo IMU/TARI”;

la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;

l’importo complessivo imputato al citato fondo è utilizzato nei limiti del 5% per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l’importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;

nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l’attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;

nell’attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;

devono essere definite le regole per l’individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell’incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell’incentivo;

la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l’adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l’acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti: (esempio: all’efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell’attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.) ”;

rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

ART.11. RIVERSAMENTI, RIMBORSI, REGOLAZIONI E COMPENSAZIONI

1. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art.1 della L. n.147/2013, si applicano a tutti i tributi locali. 2. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a IMU e TASI. La compensazione può essere effettuata esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità.

Page 8: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA · 2019-04-02 · La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

8/8

ART.12. RINVIO DINAMICO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e di tributi.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e le sue componenti IMU, TASI, TARI e, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei regolamenti IMU, TASI, TARI si applicano le disposizioni contenute nel DLgs. n.267/2000, nel DLgs. n.446/1997, nel D.L. n.174/2012, nel D.L. n.102/2013, nel RD n.639/1910, nella L. n.296/2006, nel DLgs. n.546/1992, nella L. n.212/2000, nel DL n.203/2005, nel DPR n.602/1973, nel DL n.16/2012, nei DDLgss. n.471, 472 e 473/1997, nella L. n.147/2013 e alle norme vigenti in materia.