AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - Università degli Studi di ... · Le società di persone •I tipi...
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Le società di persone
• I tipi societari personalistici
• La tecnica legislativa adottata
la disciplina della società semplice
quale prototipo normativo
le deroghe per i tipi più complessi
le peculiarità del tipo s.a.s.
L’amministrazione
• Consiste nel porre in essere gli atti necessari al
perseguimento/raggiungimento dell’oggetto
sociale
• E’ attività esecutiva del contratto sociale
• E’ l’attività attraverso la quale si gestisce
L’IMPRESA SOCIETARIA
L’AMMINISTRAZIONE A STRUTTURA
NON CORPORATIVA
• Diversamente dai tipi capitalistici
l’amministrazione delle società di persone
non è attribuita ad un organo
• L’amministrazione è connaturale alla
qualità di socio illimitatamente
responsabile
Il regime legale di amministrazione
Art. 2257 AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA
Opera in mancanza di scelte per regimi differenti
- L’amministrazione spetta a ciascun socio
disgiuntamente dagli altri.
- Vantaggi: massima flessibilità organizzativa, celerità
- Svantaggi: rischio di decisioni non ponderate,
mancanza di coordinamento.
Diritto di opposizione
- Costituisce un temperamento al rischio di decisioni non ponderate o non condivise
- Il veto spetta a ciascuno degli altri amministratori e si esercita in qualsiasi forma, ma prima del compimento dell’operazione
- Paralizza il compimento dell’operazione
- Innesca il potere decisionale dei soci che dovranno esprimersi sulla legittimità dell’opposizione
- La decisione è presa a maggioranza calcolata in base alla parte attribuita a ciascun socio negli utili
Amministrazione disgiuntiva
affidata soltanto ad alcuni soci
Il diritto di veto spetterà ai soci amministratori
La decisione sull’opposizione spetterà a tutti i soci
(amministratori e non)
Tale sistema opera anche nel caso in cui l’atto
costitutivo indichi gli amministratori senza
specificare il sistema di amministrazione
AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (art. 2258)
Il sistema opera se previsto nell’atto costitutivo:
All’Unanimità:
Ogni socio ha un sostanziale diritto di veto
su ogni operazione
A maggioranza:
La maggioranza si calcola in base alla parte
a ciascuno attribuita negli utili.
L’amministrazione può essere affidata soltanto ad alcuni soci
sia a maggioranza che all’unanimità
Vantaggi: ponderatezza delle decisioni
Svantaggi: lentezza procedurale, difficoltà/impossibilità di decidere
Temperamento al sistema
Il singolo amministratore può compiere
singolarmente un atto quando vi sia
URGENZA di
EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA’
ULTERIORI SISTEMI
Il contratto sociale può prevedere:
1) la combinazione dei sistemi: alcune
decisioni in forma disgiuntiva altre in forma
congiuntiva
2) l’amministratore unico: gli altri soci
sostanzialmente rinunciano al diritto di
amministrare, nessuno avrà il diritto di veto
3) forme di amministrazione collegiale?
AMMINISTRATORE NON SOCIO
Per la SAS escluso dall’art. 2318
Per gli altri tipi vi sono OPINIONI CONTRASTANTI:
Sì, TANTO NELLA SS CHE
NELLA SNC:
L’AMMINISTRATORE
E’ UN MANDATARIO (la fonte del
potere è il mandato)
NO, NE’ NELLA SS NE’ NELLA SNC:
IL POTERE DI GESTIONE
E’ LEGATO ALLA
RESPONSABILITA’
ILLIMITATA (v. 2318, 2267)
NON NELLA SS: RISCHIO DI SVUOTAMENTO
DELLA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
(ART. 2267 ≠ art. 2291)
Amministratore persona giuridica
1) Art. 2361, 2°, riformato nel 2003: consente di ritenere
superato il dubbio sulla legittimità della partecipazione di
società di capitali in società di persone
2) Art. 111 duodecies disp. att.: prende in considerazione
l’eventualità che tutti i soci di snc o sas siano società di
capitali
Sulla base di tali dati normativi la dottrina maggioritaria
ritiene ammissibile l’amministratore persona giuridica,
che eserciterà il potere gestorio tramite un rappresentante
NOMINA E REVOCA
degli amministratori
- Di regola sono indicati nel contratto sociale
- Possono anche essere nominati con atto separato
- L’accettazione può avvenire anche per fatti concludenti
- La modalità della nomina rileva ai fini della revoca (art. 2259):
1) Se nominati nell’atto costitutivo: irrevocabili senza giusta causa (diritto alla reintegra)
2) Se nominati con atto separato: revocabili anche senza giusta causa (salvo diritto al risarcimento del danno)
- Ogni socio ha diritto di chiedere la revoca giudiziale (anche l’accomandante?)
Il tribunale non nominerà un amministratore giudiziario.
Le modalità di nomina e di
revoca
• UNANIMITA’ O MAGGIORANZA?
• La regola pare essere quella
dell’unanimità, salvo che l’atto costitutivo
non preveda diversamente
• Tale soluzione si ricava dal rinvio alle
norme sul mandato e da quanto previsto
dall’art. 2319 c.c.
Ulteriori casi di estinzione
dell’incarico gestorio
- RINUNCIA
- SCADENZA DEL TERMINE
- MORTE
- INTERDIZIONE/INABILITAZIONE
- ESCLUSIONE DEL SOCIO AMMINISTRATORE
Il controllo sulla gestione
• Se tutti i soci sono amministratori il sistema
di controllo interno è assente (è
sostanzialmente sostituito dalla
responsabilità illimitata degli
amministratori)
• Se soltanto alcuni soci sono amministratori
(circostanza che si verifica sempre nella
s.a.s.) il controllo è affidato ai soci non
amministratori.
Gli strumenti di controllo (art. 2261- 2320, 3°)
Diritti di informazione:
1) avere notizie sugli affari sociali
2) consultare i documenti relativi all’amministrazione (anche
tramite professionisti di fiducia? Abuso del diritto?)
• Diritto al rendiconto
Diritto di conoscere il risultato dell’esercizio sociale (con
cadenza annuale)
N.B. Il rendiconto non è un mero prospetto delle entrate e delle
uscite, ma un vero e proprio bilancio, che si presume debba essere
approvato all’unanimità
Ulteriori forme di controllo
Ogni socio può rivolgersi al Tribunale per
chiedere la revoca per giusta causa
dell’amministratore.
Ogni socio, verificatasi una causa di
scioglimento della società, può chiedere al
Tribunale di porre la società in stato di
liquidazione.
La rappresentanza della società
SISTEMA LEGALE
•Art. 2266…la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo
dei soci che hanno la rappresentanza
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
la rappresentanza spetta a ciascun socio
amministratore (disgiuntivamente)
LA RAPPRESENTANZA E’ GENERALE
IL LIMITE E’ RAPPRESENTATO DALL’OGGETTO SOCIALE
Le possibili scelte rimesse
all’autonomia statutaria• DISSOCIAZIONE DEL POTERE DI GESTIONE DA QUELLO DI
RAPPRESENTANZA (La rappresentanza può essere attribuita ad un
solo amministratore o soltanto ad alcuni amministratori)
• La rappresentanza può essere affidata congiuntamente a tutti o ad
alcuni amministratori (c.d. firma congiunta).
• La rappresentanza potrebbe essere disgiunta per atti di ordinaria
amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione.
N.B.
Le limitazioni al potere di rappresentanza devono essere portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
La rappresentanza dei non soci
Possono agire in nome e per conto della società anche persone
che non rivestono la qualità di socio.
Mandatari ad hoc (su procura degli amministratori per singoli
affari)
Dipendenti della società (institori)
N. B. Il conferimento di poteri rappresentativi a non soci non
priva gli amministratori del potere di gestione e del ruolo di
rappresentanti della società.
QuesitoMario e Francesco Rossi, fratelli germani, hanno ricevuto in donazione,
in parti uguali, l’azienda paterna. Al fine di proseguire l’attività di impresa
esercitata dal padre, essi desiderano costituire una società di persone,
nella quale ciascuno di loro conferirà la propria quota di azienda ed
assumerà una partecipazione agli utili pari al 50%. Entrambi intendono
dedicarsi all’amministrazione della costituenda società, tuttavia
desidererebbero avvalersi anche dell’esperienza gestoria del padre.
Il candidato, premessi brevi cenni sui sistemi di amministrazione delle
società di persone, si soffermi:
1) sull’ammissibilità o meno di un amministratore non socio;
2) sui rischi di impasse da contrasti nella gestione
e suggerisca il (i) sistema (i) di amministrazione (con gli adattamenti
statutari eventualmente necessari) per soddisfare le esigenze dei sigg.
Mario e Francesco Rossi.
ARBITRATOREArt. 37 D. Lgs. n. 5/2003
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata edelle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. 2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso. 3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. 4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile (mala fede).
Arbitrato economico gestionale
Natura giuridica incerta
• Arbitrato: l’arbitro svolge una funzione
“giurisdizionale” (l’arbitratore gestionale no)
• - Arbitraggio (1349 c.c.): l’arbitratore
determina il contenuto di un contratto
incompleto (l’arbitratore gestionale no)
L’arbitratore• può essere monocratico o collegiale
• non può essere un amministratore (né un socio che svolga
funzioni amministrative)
• decide in base al proprio equo apprezzamento (salvo
indicazioni dell’atto costitutivo)
• decide sul contrasto (non può prendere una decisione
diversa rispetto a quelle sostenute dagli amministratori in
conflitto)
• la decisione dell’arbitratore è vincolante
• la decisione può essere reclamata davanti ad un collegio