AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - Università degli Studi di ... · Le società di persone •I tipi...

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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO delle società di persone

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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

delle società di persone

Le società di persone

• I tipi societari personalistici

• La tecnica legislativa adottata

la disciplina della società semplice

quale prototipo normativo

le deroghe per i tipi più complessi

le peculiarità del tipo s.a.s.

L’amministrazione

• Consiste nel porre in essere gli atti necessari al

perseguimento/raggiungimento dell’oggetto

sociale

• E’ attività esecutiva del contratto sociale

• E’ l’attività attraverso la quale si gestisce

L’IMPRESA SOCIETARIA

L’AMMINISTRAZIONE A STRUTTURA

NON CORPORATIVA

• Diversamente dai tipi capitalistici

l’amministrazione delle società di persone

non è attribuita ad un organo

• L’amministrazione è connaturale alla

qualità di socio illimitatamente

responsabile

Il regime legale di amministrazione

Art. 2257 AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA

Opera in mancanza di scelte per regimi differenti

- L’amministrazione spetta a ciascun socio

disgiuntamente dagli altri.

- Vantaggi: massima flessibilità organizzativa, celerità

- Svantaggi: rischio di decisioni non ponderate,

mancanza di coordinamento.

Diritto di opposizione

- Costituisce un temperamento al rischio di decisioni non ponderate o non condivise

- Il veto spetta a ciascuno degli altri amministratori e si esercita in qualsiasi forma, ma prima del compimento dell’operazione

- Paralizza il compimento dell’operazione

- Innesca il potere decisionale dei soci che dovranno esprimersi sulla legittimità dell’opposizione

- La decisione è presa a maggioranza calcolata in base alla parte attribuita a ciascun socio negli utili

Amministrazione disgiuntiva

affidata soltanto ad alcuni soci

Il diritto di veto spetterà ai soci amministratori

La decisione sull’opposizione spetterà a tutti i soci

(amministratori e non)

Tale sistema opera anche nel caso in cui l’atto

costitutivo indichi gli amministratori senza

specificare il sistema di amministrazione

AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (art. 2258)

Il sistema opera se previsto nell’atto costitutivo:

All’Unanimità:

Ogni socio ha un sostanziale diritto di veto

su ogni operazione

A maggioranza:

La maggioranza si calcola in base alla parte

a ciascuno attribuita negli utili.

L’amministrazione può essere affidata soltanto ad alcuni soci

sia a maggioranza che all’unanimità

Vantaggi: ponderatezza delle decisioni

Svantaggi: lentezza procedurale, difficoltà/impossibilità di decidere

Temperamento al sistema

Il singolo amministratore può compiere

singolarmente un atto quando vi sia

URGENZA di

EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA’

ULTERIORI SISTEMI

Il contratto sociale può prevedere:

1) la combinazione dei sistemi: alcune

decisioni in forma disgiuntiva altre in forma

congiuntiva

2) l’amministratore unico: gli altri soci

sostanzialmente rinunciano al diritto di

amministrare, nessuno avrà il diritto di veto

3) forme di amministrazione collegiale?

AMMINISTRATORE NON SOCIO

Per la SAS escluso dall’art. 2318

Per gli altri tipi vi sono OPINIONI CONTRASTANTI:

Sì, TANTO NELLA SS CHE

NELLA SNC:

L’AMMINISTRATORE

E’ UN MANDATARIO (la fonte del

potere è il mandato)

NO, NE’ NELLA SS NE’ NELLA SNC:

IL POTERE DI GESTIONE

E’ LEGATO ALLA

RESPONSABILITA’

ILLIMITATA (v. 2318, 2267)

NON NELLA SS: RISCHIO DI SVUOTAMENTO

DELLA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA

(ART. 2267 ≠ art. 2291)

Amministratore persona giuridica

1) Art. 2361, 2°, riformato nel 2003: consente di ritenere

superato il dubbio sulla legittimità della partecipazione di

società di capitali in società di persone

2) Art. 111 duodecies disp. att.: prende in considerazione

l’eventualità che tutti i soci di snc o sas siano società di

capitali

Sulla base di tali dati normativi la dottrina maggioritaria

ritiene ammissibile l’amministratore persona giuridica,

che eserciterà il potere gestorio tramite un rappresentante

NOMINA E REVOCA

degli amministratori

- Di regola sono indicati nel contratto sociale

- Possono anche essere nominati con atto separato

- L’accettazione può avvenire anche per fatti concludenti

- La modalità della nomina rileva ai fini della revoca (art. 2259):

1) Se nominati nell’atto costitutivo: irrevocabili senza giusta causa (diritto alla reintegra)

2) Se nominati con atto separato: revocabili anche senza giusta causa (salvo diritto al risarcimento del danno)

- Ogni socio ha diritto di chiedere la revoca giudiziale (anche l’accomandante?)

Il tribunale non nominerà un amministratore giudiziario.

Le modalità di nomina e di

revoca

• UNANIMITA’ O MAGGIORANZA?

• La regola pare essere quella

dell’unanimità, salvo che l’atto costitutivo

non preveda diversamente

• Tale soluzione si ricava dal rinvio alle

norme sul mandato e da quanto previsto

dall’art. 2319 c.c.

Ulteriori casi di estinzione

dell’incarico gestorio

- RINUNCIA

- SCADENZA DEL TERMINE

- MORTE

- INTERDIZIONE/INABILITAZIONE

- ESCLUSIONE DEL SOCIO AMMINISTRATORE

Il controllo sulla gestione

• Se tutti i soci sono amministratori il sistema

di controllo interno è assente (è

sostanzialmente sostituito dalla

responsabilità illimitata degli

amministratori)

• Se soltanto alcuni soci sono amministratori

(circostanza che si verifica sempre nella

s.a.s.) il controllo è affidato ai soci non

amministratori.

Gli strumenti di controllo (art. 2261- 2320, 3°)

Diritti di informazione:

1) avere notizie sugli affari sociali

2) consultare i documenti relativi all’amministrazione (anche

tramite professionisti di fiducia? Abuso del diritto?)

• Diritto al rendiconto

Diritto di conoscere il risultato dell’esercizio sociale (con

cadenza annuale)

N.B. Il rendiconto non è un mero prospetto delle entrate e delle

uscite, ma un vero e proprio bilancio, che si presume debba essere

approvato all’unanimità

Ulteriori forme di controllo

Ogni socio può rivolgersi al Tribunale per

chiedere la revoca per giusta causa

dell’amministratore.

Ogni socio, verificatasi una causa di

scioglimento della società, può chiedere al

Tribunale di porre la società in stato di

liquidazione.

La rappresentanza della società

SISTEMA LEGALE

•Art. 2266…la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo

dei soci che hanno la rappresentanza

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,

la rappresentanza spetta a ciascun socio

amministratore (disgiuntivamente)

LA RAPPRESENTANZA E’ GENERALE

IL LIMITE E’ RAPPRESENTATO DALL’OGGETTO SOCIALE

Le possibili scelte rimesse

all’autonomia statutaria• DISSOCIAZIONE DEL POTERE DI GESTIONE DA QUELLO DI

RAPPRESENTANZA (La rappresentanza può essere attribuita ad un

solo amministratore o soltanto ad alcuni amministratori)

• La rappresentanza può essere affidata congiuntamente a tutti o ad

alcuni amministratori (c.d. firma congiunta).

• La rappresentanza potrebbe essere disgiunta per atti di ordinaria

amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione.

N.B.

Le limitazioni al potere di rappresentanza devono essere portate a

conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

La rappresentanza dei non soci

Possono agire in nome e per conto della società anche persone

che non rivestono la qualità di socio.

Mandatari ad hoc (su procura degli amministratori per singoli

affari)

Dipendenti della società (institori)

N. B. Il conferimento di poteri rappresentativi a non soci non

priva gli amministratori del potere di gestione e del ruolo di

rappresentanti della società.

QuesitoMario e Francesco Rossi, fratelli germani, hanno ricevuto in donazione,

in parti uguali, l’azienda paterna. Al fine di proseguire l’attività di impresa

esercitata dal padre, essi desiderano costituire una società di persone,

nella quale ciascuno di loro conferirà la propria quota di azienda ed

assumerà una partecipazione agli utili pari al 50%. Entrambi intendono

dedicarsi all’amministrazione della costituenda società, tuttavia

desidererebbero avvalersi anche dell’esperienza gestoria del padre.

Il candidato, premessi brevi cenni sui sistemi di amministrazione delle

società di persone, si soffermi:

1) sull’ammissibilità o meno di un amministratore non socio;

2) sui rischi di impasse da contrasti nella gestione

e suggerisca il (i) sistema (i) di amministrazione (con gli adattamenti

statutari eventualmente necessari) per soddisfare le esigenze dei sigg.

Mario e Francesco Rossi.

ARBITRATOREArt. 37 D. Lgs. n. 5/2003

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata edelle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. 2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso. 3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. 4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile (mala fede).

Arbitrato economico gestionale

Natura giuridica incerta

• Arbitrato: l’arbitro svolge una funzione

“giurisdizionale” (l’arbitratore gestionale no)

• - Arbitraggio (1349 c.c.): l’arbitratore

determina il contenuto di un contratto

incompleto (l’arbitratore gestionale no)

L’arbitratore• può essere monocratico o collegiale

• non può essere un amministratore (né un socio che svolga

funzioni amministrative)

• decide in base al proprio equo apprezzamento (salvo

indicazioni dell’atto costitutivo)

• decide sul contrasto (non può prendere una decisione

diversa rispetto a quelle sostenute dagli amministratori in

conflitto)

• la decisione dell’arbitratore è vincolante

• la decisione può essere reclamata davanti ad un collegio