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REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE IL 10 OTTOBRE 2018
INDICE
I. PREMESSA (p. 3)
II. ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA E DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE (p. 4) Titolo I. Accesso all’edificio scolastico e orario delle lezioni (p.4)
Titolo II. Frequenza scolastica e giustificazioni assenze degli studenti ed
entrate/uscite fuori orario (p. 4) Titolo III. Obblighi di vigilanza del personale (p.5)
III. FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE (p. 8) Titolo I. Consiglio dell’istituzione scolastica (p. 8) Titolo II. Consiglio di classe (p. 10)
Titolo III. Partecipazione studentesca: assemblee, consulta, comitati, strumenti
di comunicazione (p. 13) Titolo IV. Consulta genitori (p. 18)
Titolo V. Nucleo interno di valutazione (p. 19) Titolo VI. Commissione disciplinare di garanzia (p. 21)
IV. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA (p. 23) Titolo I. Comunicazioni scuola-famiglia (p. 23) Titolo II. Riunioni e assemblee dei genitori (p. 25)
V. ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE (p. 27)
VI. ACCESSO AGLI SPAZI E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA SCUOLA (p.
32) Titolo I. Aule e spazi comuni (p. 32) Titolo II. Laboratori e palestre (p. 33) Capitolo 1. Laboratori di fisica (p. 33) Capitolo 2. Laboratori di scienze (p. 35) Capitolo 3. Laboratori di informatica (p. 37)
Capitolo 4. Laboratorio di robotica e progettazione (p. 40) Capitolo 5. Palestre (p. 42)
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Titolo III. Biblioteca e aule speciali (p. 44) Capitolo 1. Biblioteca (p. 44)
Capitolo 2. Aule speciali: premessa (p. 46) Capitolo 3. Aula ceramica (p. 47) Capitolo 4. Mediateca (p. 49) Capitolo 5. Aula di disegno artistico (p. 51) Capitolo 6. Aule di disegno geometrico (p. 52)
VII. ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI (p. 54)
VIII. DISPOSIZIONI FINALI (p.56)
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PARTE I – PREMESSA
Art. 1 Contenuti del regolamento interno 1. I contenuti del regolamento interno dell’istituzione scolastica sono indicati nell’art. 19 dello
Statuto del liceo Leonardo Da Vinci. Il presente regolamento è organizzato per parti, titoli,
capitoli, articoli e commi.
2. Il regolamento interno disciplina i seguenti aspetti organizzativi riguardanti il
funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi:
a. orari e modalità di apertura della scuola e di svolgimento dell’attività scolastica;
b. funzionamento degli organi collegiali e di partecipazione, ad esclusione del
funzionamento del collegio dei docenti normato da apposito regolamento;
c. rapporti scuola-famiglia;
d. modalità di programmazione, organizzazione e svolgimento delle attività didattiche
esterne;
e. modalità di accesso agli spazi e di utilizzo degli strumenti della scuola. f. aspetti organizzativi generali
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PARTE II - ORARI E MODALITÀ DI APERTURA DELLA SCUOLA E DI
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
TITOLO I. ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO E ORARIO DELLE LEZIONI
Art. 2 Apertura dell’edificio scolastico e accesso agli uffici 1. L’edificio scolastico è aperto al mattino a partire dalle ore 7.00 per il personale, a partire
dalle 7.30 per studentesse e studenti. La chiusura è determinata annualmente secondo le
esigenze del servizio scolastico.
2. Le segreterie sono aperte al pubblico secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 8.40 e dalle 10.20 alle 13.15; il sabato dalle 7.30 alle 8.40 e dalle 10.2o alle 11.45; il
martedì e il giovedì apertura anche al pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00.
3. Il servizio di pagamento tramite Bancomat è disponibile in orario di apertura delle
segreterie.
4. Il dirigente scolastico è disponibile per ricevimento tutti i giorni dal lunedì al venerdì: per
evitare attese, è necessario concordare telefonicamente o tramite posta elettronica
([email protected]) eventuali appuntamenti.
5. E’ vietato l’accesso di estranei non autorizzati all’edificio scolastico. I genitori non possono
recarsi in aule o laboratori durante le ore di lezione. E’ compito del personale non docente, in
particolare dei collaboratori in portineria e ai piani, porre particolare attenzione all’ingresso e
alla circolazione di persone non autorizzate, che andranno tempestivamente segnalate alla
dirigenza.
Art. 3 Orario delle lezioni
1. Le lezioni iniziano alle 7.50 e durano ciascuna 50 minuti, secondo il seguente orario: prima
ora 7.50-8.40; seconda ora 8.40-9.30; terza ora 9.30-10.20; intervallo 10.20-10.35; quarta
ora 10.35-11.25; quinta ora 11.25-12.15; sesta ora 12.15-13.05.
2. Non sono previsti rientri pomeridiani. Al pomeriggio si svolgono laboratori di alternanza
scuola-lavoro e altre attività didattiche integrative facoltative quali: sportelli disciplinari,
attività di recupero e/o approfondimento, progetti integrativi del curricolo (preparazione alle
certificazioni linguistiche, patente europea del computer, teatro, attività sportive, ecc.).
TITOLO II. FREQUENZA SCOLASTICA E GIUSTIFICAZIONI ASSENZE DEGLI
STUDENTI ED ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO
Art. 4 Frequenza delle lezioni
1. La frequenza regolare delle lezioni è un dovere dello studente. Per la promozione alla classe
successiva è necessaria la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
2. Durante le lezioni lo studente non può lasciare l’aula senza autorizzazione dell’insegnante.
Art. 4 Giustificazioni assenze e permessi di entrata/uscita fuori orario
1. Le assenze devono essere giustificate di norma entro il giorno del rientro a scuola.
2. Le entrate posticipate e le uscite anticipate vanno limitate all’indispensabile. Esse devono
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essere giustificate di norma entro il giorno successivo. La richiesta di uscita anticipata,
firmata da un responsabile, va presentata su modulo fornito dalla scuola al docente dell’ora,
che provvederà a segnare l’assenza sul registro al momento dell’uscita. In caso di malessere,
la richiesta di uscita anticipata dovrà essere compilata dal genitore o dall’adulto da esso
delegato, contestualmente al ritiro dello studente da scuola. Non saranno autorizzate uscite
da scuola per le quali non sia stata compilata l’apposita richiesta firmata da un responsabile
o, nel caso di studenti con malessere, qualora non vi sia il genitore o un adulto delegato
presente al momento dell’uscita.
3. La scuola si riserva di contattare i genitori nei casi di numerose assenze o di mancate
giustificazioni.
4. Le assenze ingiustificate, così come le assenze e i ritardi ripetuti senza grave motivo,
costituiscono mancanza disciplinare di cui il consiglio di classe tiene conto nell’attribuzione
del voto di capacità relazionale.
5. Nei casi di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola, non potendo
assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, declina ogni responsabilità qualora gli
studenti, senza autorizzazione, entrino in ritardo o escano prima del termine delle lezioni.
6. La dirigenza potrà autorizzare permessi annuali di entrata posticipata o di uscita anticipata
a fronte di valide motivazioni documentate dalla famiglia.
Art. 6 Esoneri dalle lezioni di educazione fisica
1. Gli studenti che per motivi di salute non possono praticare attività fisica per un periodo che
superi i 10 giorni, devono presentare al dirigente scolastico richiesta di esonero dalle attività
pratiche, tramite apposito modulo firmato dai genitori, corredato di certificato medico.
2. Il certificato medico deve specificare se l'esonero sia da considerarsi parziale (con pratica
ridotta dell'attività fisica) o totale (con totale astensione dalla pratica).
3. Gli studenti con esonero totale, temporaneo o per tutto l’anno scolastico, devono essere
presenti a tutte le lezioni, in quanto, per legge, l’esonero si riferisce alla sola attività pratica.
Ad essi verranno infatti assegnati compiti di assistenza e arbitraggio e potranno
approfondire, con l’ausilio del libro di testo, argomenti del programma.
4. Gli alunni con esonero prolungato, in particolare, dovranno seguire un programma teorico,
i cui contenuti verranno resi noti dall'insegnante. Su tali contenuti l'alunno sarà
opportunamente valutato.
TITOLO III - OBBLIGHI DI VIGILANZA DEL PERSONALE
Art. 7 Vigilanza degli studenti durante l’orario delle lezioni
1. Il docente che durante la lezione debba assentarsi temporaneamente dalla classe per valido
motivo, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli
studenti sino al suo ritorno. Questi non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza richiesta.
2. Durante le lezioni il docente è responsabile della classe, pertanto non deve allontanare gli
studenti per scopi punitivi, lasciandoli senza adeguata sorveglianza.
3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di uno studente per
volta, fatta eccezione per situazioni particolari, e accertandosi che non si presentino
situazioni di potenziale pericolo.
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Art. 8 Vigilanza degli studenti all’entrata, uscita e durante gli spostamenti
1. Gli studenti entrano a scuola dopo le 7.30. Prima di quel momento, l’istituzione non ha
responsabilità in merito alla sorveglianza.
2. Al termine delle lezioni i docenti verificano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine e
segnalano tempestivamente ai collaboratori scolastici e alla dirigenza eventuali danni o
anomalie riscontrate.
3. I collaboratori scolastici concorrono alla sorveglianza degli studenti durante gli
spostamenti, affinché essi avvengano con ordine e in sicurezza. I collaboratori controllano
altresì l’accesso agli ascensori, consentito di norma solo per il personale della scuola o per
studenti in situazione di disabilità o infortunio.
Art. 9 Vigilanza degli studenti durante l’intervallo
1. Durante l’intervallo, i docenti vigilano sugli studenti presenti nell’area loro affidata in
collaborazione con gli altri colleghi assegnati alla vigilanza e con i collaboratori scolastici.
2. Nel piano di sorveglianza, redatto e consegnato al personale in servizio entro la prima
settimana dell’attività didattica, sono definite le aree di competenza e le modalità di
sorveglianza durante l’intervallo.
3. La segreteria docenti dovrà portare a conoscenza eventuali supplenti temporanei del piano
di sorveglianza e delle responsabilità ad esso connesse.
Art. 10 Cambio dell’ora ed accesso ai servizi igienici
1. Il cambio dell’ora deve compiersi nel minor tempo possibile e pertanto i docenti sono
tenuti al massimo rispetto dell’orario delle lezioni.
2. Durante gli spostamenti nell’edificio scolastico al cambio d’ora è richiesto a studenti e
studentesse un comportamento responsabile. Docenti e collaboratori scolastici ai piani
richiamano gli stessi in caso di comportamenti scorretti e segnalano in presidenza eventuali
situazioni anomale.
3. I collaboratori scolastici ai piani sono tenuti alla sorveglianza delle classi in particolare al
cambio delle ore, anche per segnalare tempestivamente in segreteria eventuali assenze del
personale docente.
5. Durante la prima ora di lezione e nell’ora dopo l’intervallo non è permesso uscire dall’aula
per recarsi ai servizi igienici, se non per necessità urgenti.
6. I docenti che entrano in servizio dalla seconda ora in poi sono tenuti a farsi trovare, al
suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del
docente sulla classe.
Art. 11 Infortuni e malori degli studenti
1. In caso di infortunio o malore di uno studente il docente presente in classe o con incarico di
vigilanza è tenuto a prestare il primo soccorso per quanto di sua competenza, con l’aiuto dei
colleghi, dei collaboratori scolastici, degli addetti al pronto soccorso e all’emergenza.
2. Valutata la gravità dell’infortunio o del malore, i docenti procedono, se necessario, ad
avvisare la segreteria didattica la quale provvederà a chiamare i mezzi di soccorso e ad
avvisare i genitori e il dirigente scolastico.
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3. Se l’infortunio o il malore non richiedono l’intervento dei mezzi di soccorso ma, allo stesso
tempo, non permettono la regolare frequenza delle lezioni, lo studente potrà lasciare la scuola
accompagnato da un genitore o adulto delegato.
4. Eventuale documentazione medico-sanitaria inerente e conseguente l’infortunio dovrà
essere tempestivamente consegnata dalla famiglia alla segreteria dell’istituzione al fine di
consentire l’espletamento, nei termini di legge, delle relative denunce all’autorità competente.
Art. 12 Somministrazione di farmaci e limitazioni alimentari
1. Non possono essere somministrati farmaci agli studenti. Qualora particolari patologie
richiedessero interventi farmacologici specifici, i genitori degli alunni interessati dovranno
sottoscrivere un protocollo di intervento sanitario concordato tra scuola, famiglia e medico
curante.
2. In caso di patologie che richiedessero specifiche precauzioni alimentari da osservare
durante le attività didattiche esterne, i genitori degli alunni interessati sono tenuti a darne
comunicazione scritta al coordinatore di classe allegando opportuna documentazione.
Art. 13 Sostituzione dei docenti assenti
1. In caso di assenza di un docente, la segreteria docenti provvede alla sua sostituzione sulla
base delle norme contrattuali e regolamentari vigenti e adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari per garantire in ogni caso la sorveglianza degli alunni.
Art. 14 Scioperi ed assemblee sindacali
1. Sulla base della comunicazione volontaria resa dai docenti ed in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente in merito al diritto allo sciopero, il dirigente scolastico invia
comunicazione scritta alle famiglie circa l’eventuale sospensione o l’adattamento dell’orario
delle lezioni.
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PARTE III - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE
TITOLO I – CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 15 Funzioni e composizione ed elezione del Consiglio dell’istituzione
1. Il Consiglio dell’istituzione è l’organo di governo della scuola ed ha compiti di indirizzo,
programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione.
2. Le funzioni e la composizione del Consiglio dell’istituzione sono definite agli articoli 5 e 6
dello Statuto.
3. L’elezione per il rinnovo o la parziale integrazione delle rappresentanze delle diverse
componenti scolastiche nel Consiglio dell’istituzione avviene entro il 31 ottobre di ogni anno
scolastico attraverso l’indizione di apposite assemblee elettorali da parte del dirigente
scolastico in conformità con quanto previsto dal D.P.P. 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg. Le
assemblee elettorali di genitori e docenti sono convocate in orario pomeridiano. Le assemblee
elettorali degli studenti si svolgono al mattino secondo le disposizioni del dirigente.
Art. 16 Convocazione del Consiglio dell’istituzione
1. La prima convocazione del Consiglio dell’istituzione è disposta dal dirigente scolastico ed è
immediatamente successiva alla nomina dei membri. In seguito il Consiglio è convocato dal
presidente, di sua iniziativa o su richiesta del dirigente scolastico o di un terzo dei
componenti. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico
ed in orario tale da consentire la partecipazione di tutti i componenti.
2. La convocazione deve essere comunicata ai singoli componenti in forma scritta almeno
cinque giorni prima della data delle riunioni, inviata tramite posta elettronica e deve essere
pubblicata all’albo dell’istituzione; essa deve indicare la data, l’ora di inizio, il luogo della
riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Nel caso si presentassero importanti argomenti da trattare dopo l’invio della convocazione,
il presidente può integrare l’ordine del giorno fino alle ventiquattro ore precedenti. La
comunicazione della variazione all’ordine del giorno verrà immediatamente inoltrata via mail
a tutti i componenti.
4. Eccezionalmente, nel caso si presentassero argomenti da inserire nell’ordine del giorno già
inviato e non fosse possibile rispettare quanto previsto dal comma precedente, è possibile ad
inizio seduta su richiesta del presidente o di un componente del consiglio apportare una
variazione dell’ordine del giorno purché essa sia approvata all’unanimità da parte dei
presenti.
5. Il Collegio dei docenti, i Consigli di classe e le Consulte dei genitori e degli studenti possono
avanzare proposte per la discussione al Consiglio dell’istituzione.
6. Nel caso non si riuscisse per ragioni di tempo a discutere tutti i punti all’ordine del giorno,
il presidente riconvoca il Consiglio indicando la data e l’ora della nuova convocazione.
Art. 17 Elezione ed attribuzioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio
dell’istituzione
1. Nella prima seduta il Consiglio elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori, un
presidente e un vicepresidente. Essi sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti del
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Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e
il vicepresidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. L’elezione avviene a scrutinio
segreto.
2. Il presidente rappresenta il Consiglio dell’istituzione, ne tutela le prerogative e ne assicura
il regolare funzionamento. In particolare, convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, dirige
e riassume le discussioni e impone l’osservanza del regolamento; adotta i necessari
provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; proclama il risultato delle votazioni;
firma i verbali.
3. Il vicepresidente può sostituire il presidente in caso di sua assenza. In assenza di entrambi
le funzioni sono affidate al genitore più anziano oppure, in subordine, al docente più anziano.
Art. 18 Validità delle sedute e delle deliberazioni
1. Per la validità delle sedute, il Presidente procede all’appello nominale. Qualora non si
raggiunga il numero legale della metà più uno dei membri in carica, il Presidente rinvierà la
seduta ad altra data.
2. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Si procede a votazioni non palesi
nei casi in cui siano coinvolti personalmente i consiglieri o loro familiari, o quando uno dei
consiglieri lo richieda.
3. Le deliberazioni possono essere approvate all’unanimità, oppure a maggioranza dei
presenti. In questo secondo caso i voti favorevoli devono rappresentare la maggioranza dei
voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le
funzioni.
Art. 19Verbalizzazione e pubblicazione degli atti
1. Di ogni seduta è redatto seduta stante il verbale, a cura del responsabile amministrativo
dell’istituzione. Il verbale è depositato presso l’ufficio di segreteria dell’istituto entro il
termine di quindici giorni dalla seduta; copia del verbale è inviata ai singoli consiglieri,
unitamente alla lettera di convocazione della riunione successiva.
2. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità della seduta (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero
legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se
giustificati o meno, l'ordine del giorno). Per ogni punto all’ordine del giorno si indicano molto
sinteticamente le osservazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della
votazione (numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel
verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
Un componente può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo
membro sulla materia oggetto della deliberazione. Tutti i componenti hanno facoltà di
produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere, a cura del segretario, sul verbale.
3. Ad ogni successiva seduta del Consiglio deve essere approvato il verbale della seduta
precedente, dopo la dichiarazione del presidente sulla validità della seduta. Sul verbale della
seduta precedente ogni consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per
rettificare eventuali dichiarazioni, non obiettivamente riportate nel verbale. Ove non sorgano
osservazioni, il verbale si intende approvato. Dopo eventuali rettifiche il verbale si approva
per alzata di mano. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile
introdurre modificazioni o integrazioni.
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4. Le deliberazioni del Consiglio dell’istituzione sono pubblicate all’albo dell’istituzione per
un periodo minimo di quindici giorni. I verbali sono depositati nella segreteria dell’istituzione
e sono a disposizione per la consultazione.
Art. 20 Diritti, dimissioni o decadenza dei membri eletti
1. I membri del Consiglio hanno diritto di chiedere informazioni e di prendere visione degli
atti rientranti nelle competenze del Consiglio, nonché di averne copia, compatibilmente con
la normativa sulla pubblicità degli atti.
2. Coloro che nel periodo in carica del Consiglio diano le dimissioni o perdano i requisiti per
essere eletti in Consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste; in caso di
esaurimento si convocano le elezioni suppletive. Le dimissioni devono essere date in forma
scritta e sono esecutive dal momento della loro assunzione al protocollo dell’istituzione. Il
numero legale viene rideterminato in base al numero dei componenti in carica.
3. I membri eletti che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del
consiglio dell’istituzione decadono dalla carica e sono surrogati secondo le stesse modalità di
cui al comma precedente.
Art. 21 Commissioni di lavoro
1. Il Consiglio dell’istituzione, al fine di svolgere nel miglior modo i propri compiti, può
costituire commissioni di lavoro per materie di particolare importanza. Dette commissioni o
gruppi di studio sono coordinati dal presidente o dal vicepresidente o dal consigliere a ciò
delegato.
2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro
attività secondo le direttive stabilite dallo stesso Consiglio; possono, previa indicazione del
Consiglio, sentire esperti nelle singole materie.
Art. 22 Pubblicità delle sedute e presenza di esterni
1. Possono assistere alle sedute del Consiglio dell’istituzione gli elettori, senza diritto di
parola.
2. Alle riunioni del Consiglio dell’istituzione possono essere invitati, a titolo consultivo,
soggetti interni o esterni aventi specifiche competenze in ambiti relativi alle funzioni
attribuite al Consiglio dell’istituzione.
3. L’assunzione di eventuali deliberazioni deve avvenire con la sola presenza dei componenti
del Consiglio e del segretario verbalizzante.
TITOLO II – CONSIGLIO DI CLASSE
Art. 23 Funzioni, composizione ed elezione del Consiglio di classe.
1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività
didattica della classe e di definire le attività parascolastiche ed extrascolastiche.
2. Le funzioni e la composizione del Consiglio di classe sono definite agli articoli 10 e 11 dello
Statuto. Si ricorda che, in base all’art. 10 dello Statuto, «in relazione alle specifiche tematiche
trattate, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, con diritto
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di parola ma senza diritto di voto, tutti i genitori e tutti gli studenti della classe, oltre ad
eventuali figure di supporto e di consulenza utili all’attività educativa».
3. La componente genitori del Consiglio di classe è rinnovata entro il 31 ottobre di ogni anno
scolastico. Il dirigente scolastico convoca, per ciascuna classe, l’assemblea dei genitori per
l’elezione dei rappresentanti di classe. L’assemblea si svolge di norma nell’aula della classe.
4. L’assemblea viene introdotta dal docente coordinatore (o da altro docente delegato dal
dirigente scolastico) che illustra le linee fondamentali del progetto di istituto, del piano di
lavoro annuale del Consiglio di classe, del regolamento interno, del regolamento su diritti,
doveri, mancanze disciplinari degli studenti, con particolare attenzione alle modalità dei
rapporti scuola-famiglia. Richiama altresì le seguenti modalità di votazione: tutti i genitori
esercitano l'elettorato attivo e passivo; sono invitati a votare entrambi i genitori (o coloro che
ne fanno legalmente le veci); chi ha più figli iscritti nella scuola vota in tutte le classi da loro
frequentate (vota però una sola volta nel caso di fratelli frequentanti la medesima classe); si
possono esprimere al massimo due voti di preferenza.
5. Dopo aver fornito i chiarimenti eventualmente richiesti, il docente lascia l’aula e i genitori
individuano tra i presenti uno o due responsabili che si incaricano di coordinare la prima fase
delle operazioni di voto e, al termine della stessa, di consegnare i materiali elettorali al seggio
unitario costituito presso l’aula insegnanti con lo scopo di garantire l’accessibilità al voto fino
alla chiusura delle operazioni.
6. Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio unitario procedono allo scrutinio
delle varie classi, alla compilazione dei relativi atti e alla loro consegna in segreteria.
7. Risultano eletti, in ogni classe, i genitori che hanno raggiunto il maggior numero di
preferenze. In caso di parità di voti, si procede alla definizione degli eletti attraverso
sorteggio.
8. La componente studenti del Consiglio di classe è rinnovata entro il 31 ottobre di ogni anno
scolastico. Le votazioni si svolgono, in orario scolastico, all’interno di ciascuna classe,
secondo le modalità definite da apposita circolare del dirigente scolastico.
9. Alle riunioni plenarie del Consiglio di classe che si svolgono prima delle nuove elezioni
sono invitati a partecipare i rappresentanti classe di studenti e genitori dell’anno scolastico
precedente.
Art. 24 Attribuzioni del presidente del Consiglio di classe e compiti del docente
coordinatore.
1. La presidenza del Consiglio di classe spetta di diritto al dirigente scolastico, il quale di
norma la delega annualmente il docente coordinatore di classe, ad esclusione delle sedute per
la valutazione intermedia e finale.
2. Il presidente ha il compito di coordinare i lavori del consiglio: apre le sedute e dà lettura
dell'odg; apre e chiude la trattazione dei singoli punti all’odg.; guida la discussione regolando
gli interventi dei presenti nel rispetto dei tempi previsti; terminata la discussione di tutti i
punti all’odg, dichiara sciolta la seduta.
3. Il presidente pone particolare attenzione alla correttezza delle comunicazioni da fornire a
studenti e famiglie e alla completezza delle operazioni di verbalizzazione delle sedute.
4. Il docente coordinatore costituisce punto di riferimento per gli studenti e le famiglie in
ordine alle comunicazioni di eventuali difficoltà – sia disciplinari, sia didattiche – con
l’impegno a riferirne tempestivamente alla dirigenza nei casi di particolare problematicità.
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Art. 25 Convocazione e verbalizzazione delle riunioni del consiglio di classe.
1. Il consiglio di classe si riunisce di norma secondo il piano delle attività predisposto dal
dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico e approvato dal collegio docenti; può anche
essere convocato in via straordinaria quando il dirigente ne ravvisi la necessità oppure –
previa approvazione del dirigente - su richiesta del coordinatore di classe.
2. La convocazione viene fatta con apposita circolare dal dirigente scolastico, con preavviso di
almeno 5 giorni (2 gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell'ordine del giorno, dell’ora di
inizio e della durata. Gli avvisi di convocazione possono essere cumulativi per i docenti,
mentre sono personali per i singoli genitori e studenti componenti il consiglio. I consigli si
svolgono di norma in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.
3. Il verbalista di classe è nominato annualmente dal dirigente scolastico ed ha la funzione di
redigere il verbale delle riunioni del consiglio di classe e di curarne la consegna alla segreteria
entro i termini fissati.
4. Il verbale deve contenere il luogo, la data, l’ora di inizio e fine della riunione; il nominativo
dei presenti, degli assenti, degli insegnanti eventualmente in ritardo e/o che lascino la
riunione con anticipo, autorizzati dal dirigente; il nominativo del presidente e del
verbalizzante; l’elenco dei punti all’ordine del giorno; l’approvazione del verbale precedente
con l’indicazione di unanimità/maggioranza; la sintesi della trattazione dei singoli punti
all’ordine del giorno; l’indicazione dell’unanimità/maggioranza delle delibere prese dal
consiglio.
5. I verbali degli scrutini intermedi e finali devono essere redatti contestualmente alla
riunione. Negli altri casi, purché non risultino compromesse decisioni assunte nella riunione,
il completamento della verbalizzazione può essere posticipato e deve comunque avvenire
entro cinque giorni dal termine della seduta. Terminata la verbalizzazione, il libro dei verbali
va consegnato tempestivamente in segreteria didattica.
6. I verbali sono a disposizione degli interessati per la consultazione, ad eccezione delle parti
soggette al segreto d’ufficio o riservate in base a specifica disposizione di legge.
Art. 26 Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di classe escluse
operazioni di scrutinio
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi
diritto a partecipare.
2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;
in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
3. I docenti sono obbligati alla segretezza sulle discussioni e sulle decisioni adottate nella
seduta.
Art. 27 Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di classe durante
le operazioni di scrutinio
1. La partecipazione dei docenti alle sedute del consiglio di classe per i lavori di valutazione
intermedia e finale costituisce un obbligo di servizio. Per la validità delle sedute è richiesta la
presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare.
2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;
non è ammessa l’astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le
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votazioni si effettuano per alzata di mano. Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni
disciplinari e di condotta sono tutti i docenti della classe.
3. I docenti di religione e di altre discipline insegnate a gruppi di studenti prendono parte alle
valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono del loro
insegnamento.
4. I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
forniscono preventivamente al coordinatore di classe elementi conoscitivi sull’interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
5. I docenti di sostegno contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con
un unico voto.
6. I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle discussioni e sulle decisioni adottate nella
seduta di scrutinio.
TITOLO III. PARTECIPAZIONE STUDENTESCA: ASSEMBLEE, CONSULTA,
COMITATI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Art. 28 Premessa: gli strumenti di partecipazione studentesca e loro finalità
1. I contenuti del presente titolo relativo alla partecipazione studentesca sono mutuati dal
“Regolamento di partecipazione degli studenti” approvato dal consiglio dell’istituzione il 14
giugno 2013.
2. Gli strumenti di partecipazione degli studenti sono assemblee di classe, assemblee
d’istituto, consulta degli studenti, comitati studenteschi, strumenti di comunicazione interni
alla scuola.
3. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l'approfondimento di tematiche relative alla scuola e alla società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti.
4. Le assemblee di classe sono principalmente finalizzate a riportare le informazioni
riguardanti i consigli di classe e della consulta degli studenti e a discutere le problematiche
della classe.
5. Le assemblee di istituto hanno lo scopo di informare gli studenti su tematiche
generalmente non trattate nei programmi scolastici. Durante le assemblee di istituto si
promuovono attività destinate alla socializzazione e alla partecipazione degli studenti alla
vita scolastica.
Art. 29 Assemblee di classe: numero, durata, collocazione oraria
1. Ogni mese è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe della durata massima di
due ore di lezione. In casi di particolare necessità, e previa autorizzazione del docente
coordinatore e del dirigente, è possibile aggiungere una terza ora di assemblea.
2. Di norma l’assemblea di classe si svolge in ore di lezione successive. Previa approvazione
del docente coordinatore e dei docenti delle ore interessate, l’assemblea di classe può tenersi
anche in due ore non consecutive purché in due giornate diverse.
3. Nel corso dell’anno le assemblee di classe devono essere tenute in ore di discipline diverse,
in modo da coinvolgere tutti gli insegnanti in proporzione al monte ore complessivo di
ciascuna materia.
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4. L’assemblea durante le ore di materie il cui insegnamento avviene con gruppi di studenti
appartenenti a classi diverse è consentita solo se tutte le classi coinvolte fanno assemblea
contemporaneamente.
Art. 30 Assemblee di classe: convocazione
1. L’assemblea di classe è convocata su richiesta congiunta dei due rappresentanti di classe o
di almeno la metà degli studenti della classe.
2. La richiesta va formulata compilando l’apposito modulo fornito dalla segreteria didattica,
su cui compare una sintesi delle norme di convocazione e di svolgimento dell’assemblea di
classe.
3. La richiesta – accompagnata dall’ordine del giorno e dalla firma, per conoscenza, degli
insegnanti delle ore interessate – è presentata al dirigente per la necessaria autorizzazione
con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di svolgimento.
4. L’insegnante non può negare il diritto degli studenti di fare assemblea nelle sue ore di
lezione, purché la convocazione avvenga nel rispetto del presente regolamento, in particolare
per quanto riguarda la rotazione delle discipline coinvolte (art. 21, c. 3).
Art. 31 Assemblee di classe: modalità di svolgimento
1. L’assemblea di classe è presieduta congiuntamente dai due studenti rappresentanti di
classe (o, in caso di assenza, da loro delegati) che garantiscono il corretto svolgimento dei
lavori.
2. Uno dei rappresentanti di classe svolge le funzioni di segretario e tiene il quaderno verbale
dell’assemblea, ove sono riportate le decisioni assunte. Il quaderno verbale rimane a
disposizione della classe e del docente coordinatore, e viene consegnato a fine anno al
dirigente.
3. Gli insegnanti titolari delle ore di lezione in cui si svolge l’assemblea non partecipano ai
lavori ma sono tenuti a rimanere nelle vicinanze dell’aula per ogni necessità.
4. È facoltà del docente titolare dell’ora sospendere temporaneamente l’assemblea di classe in
caso di svolgimento disordinato o irregolare. Su disposizione del dirigente o di un suo
sostituto l’assemblea può essere annullata.
Art. 32 Assemblea d’istituto: numero e orari
1. Ogni mese è consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto della durata massima
delle ore di lezione di una giornata.
2. Le assemblee d’istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della
settimana, ma in giorni diversi fino a coprire possibilmente l’intera settimana lavorativa.
3. Non possono aver luogo assemblee d’istituto nei 30 giorni precedenti il termine delle
lezioni.
4. Nei giorni di assemblea le lezioni sono sospese. L’ingresso a scuola avviene come nelle altre
giornate entro il normale orario di inizio delle lezioni e gli studenti si recano nelle loro classi
per l’appello.
5. In relazione a specifiche esigenze di carattere generale condivise con la dirigenza della
scuola e secondo modalità organizzative concordate con la stessa, è possibile cumulare i
giorni di assemblea d’istituto di mesi diversi raggruppandoli fino ad un massimo di tre giorni
consecutivi
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Art. 33 Assemblea d’istituto: convocazione
1. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta congiunta dei rappresentanti degli studenti
nel consiglio dell’istituzione o di almeno il 10% degli studenti della scuola.
2. Per favorire la programmazione generale delle attività, all’inizio di ogni anno scolastico i
rappresentanti degli studenti concordano con il dirigente il calendario annuale delle
assemblee.
3. La richiesta di assemblea d’istituto, accompagnata dall’ordine del giorno e dall’indicazione
dei nomi degli studenti responsabili delle attività, deve essere presentata al dirigente per la
necessaria autorizzazione con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di svolgimento,
in modo da consentire un’adeguata informazione di tutte le componenti scolastiche.
Art. 34 Assemblea d’istituto: modalità di partecipazione
1. La partecipazione all’assemblea di istituto è un impegno e una responsabilità di ciascuno
studente. Gli studenti che non intendono parteciparvi rimangono a casa e dovranno
giustificare l’assenza.
2. L’entrata a scuola nel giorno dell’assemblea impegna lo studente ad una partecipazione
responsabile e attiva alle attività proposte.
3. Tutti gli studenti che hanno deciso di partecipare all’assemblea, compresi coloro che
avrebbero solo quattro ore di lezione, sono tenuti a fermarsi a scuola fino alla fine della
stessa.
4. Come nei normali giorni di lezione, nei giorni di assemblea non sono ammesse entrate ed
uscite fuori orario se non in presenza di richiesta scritta e firmata da un genitore o
responsabile. Tali richieste dovranno essere consegnate dagli studenti in segreteria didattica.
5. È gradita la partecipazione degli insegnanti e dei genitori all’organizzazione e allo
svolgimento delle attività dell’assemblea.
Art. 35 Struttura dell’assemblea d’istituto: riunioni plenarie e gruppi di
interesse
1. L’assemblea d’istituto inizia di norma con una riunione plenaria degli studenti (anche
articolata distintamente per biennio e triennio) dedicata al confronto su problemi scolastici o
tematiche di interesse culturale o sociale e presieduta dai rappresentanti nel consiglio
dell’istituzione.
2. Alla riunione plenaria le classi sono accompagnate dall’insegnante in servizio.
3. Durante la riunione plenaria gli studenti rimangono nella sede assegnata. Non è consentito
a nessuno di sostare nelle aule o nei corridoi della scuola.
4. Solo successivamente al momento plenario, l’assemblea si può articolare in gruppi di
interesse preventivamente organizzati, per ciascuno dei quali deve sempre essere previsto
almeno uno studente responsabile.
Art. 36 Monitoraggio e verifica
1. È compito della rappresentanza studentesca organizzare adeguati momenti di
monitoraggio e verifica dell’andamento di ciascuna assemblea, avvalendosi anche della
collaborazione del/della docente referente per la partecipazione studentesca.
2. Il personale docente è invitato a favorire la riflessione sull’andamento delle assemblee e a
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suggerire e sostenere ogni iniziativa utile a migliorare le esperienze di partecipazione
studentesca.
Art. 37 Assemblea d’istituto: responsabilità e vigilanza
1. I rappresentanti degli studenti firmatari della richiesta di assemblea sono responsabili
dell’ordinato svolgimento dei lavori e del rispetto delle persone e delle strutture della scuola.
In caso di negligenza sono chiamati a risponderne nelle sedi competenti.
2. Per ogni attività sono presenti studenti responsabili preventivamente nominati.
3. Nei casi di difficoltà o di situazioni impreviste, i responsabili dell’attività chiedono
l’intervento dei rappresentanti d’istituto, del personale scolastico in servizio o del dirigente.
4. Nelle giornate di assemblea d’istituto il personale docente e non docente in servizio
collabora al buon andamento dell’assemblea.
Art. 38 Assemblea d’istituto: esperti esterni
1. Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni.
2. I nomi degli esperti esterni devono preventivamente essere indicati nella richiesta di
convocazione dell’assemblea.
3. La partecipazione di esperti esterni è autorizzata dal consiglio dell’istituzione o, su delega
dello stesso, dal dirigente.
Art. 39 Interruzione dell’assemblea d’istituto
1. Il dirigente scolastico ha la facoltà di interrompere l’assemblea d’istituto nei casi di
violazione del regolamento, di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, di scarsa
partecipazione alle attività proposte.
2. L’interruzione di un’assemblea d’istituto comporta l’annullamento di quella successiva e la
convocazione della consulta degli studenti per discutere l’accaduto.
Art. 40 Consulta degli studenti: composizione e funzioni
1. La consulta degli studenti è composta dai rappresentanti eletti nei consigli di classe e nel
consiglio dell’istituzione. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del
dirigente di istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi
entro un mese dalla data di costituzione.
2. La consulta degli studenti assicura la possibilità di confronto e scambio tra gli studenti,
favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, discute e formula proposte di
miglioramento o di attivazione di nuove iniziative, formula proposte ed esprime i pareri
richiesti dal dirigente o dal consiglio dell’istituzione.
3. La consulta viene convocata dal presidente, di norma fuori dall’orario scolastico, dandone
preventivamente comunicazione al dirigente che dovrà garantire la disponibilità degli spazi e
un adeguato servizio di vigilanza.
4. Di regola l’avviso di convocazione recante la data e l’ordine del giorno della riunione viene
consegnato ai membri della consulta almeno cinque giorni prima della data di convocazione e
viene esposto all’albo dell’istituto.
5. La consulta risulta validamente costituita se sono presenti almeno un quarto del totale dei
suoi componenti.
6. I parere della consulta sono espressi per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei
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presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art.41 Organi della Consulta degli studenti
1. Il presidente della consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la
maggioranza dei voti dei presenti. Il vicepresidente, che funge anche da segretario, è il primo
dei non eletti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
2. Il presidente tiene i contatti con il dirigente, rappresenta la consulta, la convoca la
presiede. Con l'ausilio del vicepresidente-segretario provvede alla verbalizzazione delle
sedute. Trasmette il verbale al dirigente dell’istituto e riceve da quest’ultimo i provvedimenti
e le comunicazioni di pertinenza dell’organo che rappresenta. Dura in carica un anno
scolastico e può essere rieletto. Al termine del mandato illustra alla consulta e al consiglio
dell’istituzione un resoconto dell’attività svolta.
3. La consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti o strutturarsi in riunioni di
biennio e di triennio. Ogni gruppo nomina un proprio coordinatore che a conclusione del
lavoro presenta un resoconto finale dell’attività volta.
Art. 42 Comitati studenteschi
1. Gli studenti possono riunirsi in comitati per elaborare, raccogliere e sviluppare proposte e
progetti che riguardano la vita della scuola.
2. I comitati di norma si riuniscono in orario extrascolastico. La scuola garantisce spazi e
strumenti per il loro regolare funzionamento.
3. Ogni comitato indica preventivamente al preside il nome di uno studente responsabile.
Tale responsabile è autorizzato a prenotare gli spazi interni alla scuola attraverso la
compilazione di un apposito registro depositato in portineria.
Art. 43 Strumenti di informazione
1. Sono a disposizione degli studenti per comunicare le loro iniziative il giornalino scolastico,
il sito internet, le bacheche, gli schermi elettronici all’entrata della scuola.
2. È particolarmente importante che attraverso questi strumenti venga data adeguata
informazione su programmi delle assemblee e sui diversi documenti scolastici.
3. Per garantire la conoscenza dei documenti di interesse per la vita della scuola, ciascuna
classe deve disporne di copia ed è compito del docente coordinatore e dei rappresentanti di
classe leggerne ed eventualmente discuterne il contenuto alla classe.
TITOLO IV – CONSULTA GENITORI
Art. 44 Finalità della Consulta dei genitori
1. La Consulta è l’organismo di rappresentanza dei genitori e ha la funzione di promuovere,
favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita
dell’istituzione, contribuendo alla gestione della comunità educante e alla
corresponsabilizzazione dei genitori nel processo educativo per garantire, nel rispetto dei
ruoli, la continuità nei diversi ambiti formativi, il raccordo con la realtà territoriale e il
perseguimento di obiettivi educativi condivisi.
2. Alla Consulta è pertanto affidato anche il compito di: a) discutere e formulare proposte in
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relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie; b) favorire la conoscenza
delle opportunità offerte dall’Istituzione o l’attivazione di nuove iniziative da sottoporre agli
organi competenti dell’istituzione; c) esprimere pareri richiesti dal/dalla Dirigente
scolastico/a, dal consiglio dell’istituzione, dal Collegio docenti o dal Nucleo Interno di
Valutazione, in ordine ad attività, progetti o servizi da attivare o già in funzione nell’Istituto e
in relazione ad iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
3. La Consulta può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche
attraverso documenti scritti indirizzati al Collegio Docenti che fornisce risposta scritta entro e
non oltre 60 giorni (L. P. 20/06/2016 n°10, art. 29).
Art. 45 Composizione della Consulta dei genitori
1. La Consulta dei genitori è composta dai/dalle rappresentanti dei genitori di ciascun
consiglio di classe, dai/dalle rappresentanti dei genitori del consiglio dell’Istituzione nonché
dai/dalle rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute, eventualmente presenti
nell’Istituto, che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione.
2. La Consulta può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro e nominare i/le propri/e
rappresentanti come referenti esterni/e qualora ne sia richiesta la presenza. Ogni gruppo
nominerà un/una proprio/a coordinatore/trice che a conclusione del lavoro presenterà il
documento finale, entro i limiti stabiliti dalla Consulta.
3. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del/della Dirigente scolastico/a
che provvede alla convocazione della prima riunione, da tenersi entro un mese dalla
proclamazione degli eletti negli Organi Collegiali.
4. La Consulta, nella prima riunione, elegge, a maggioranza relativa dei/delle presenti in
un’unica seduta e con votazioni distinte, un/una Presidente/ssa, un/una Vicepresidente/ssa e
un/una Segretario/a. Ogni genitore della Consulta può esprimere una preferenza per
l’elezione di ciascuna carica su schede appositamente predisposte o per alzata di mano,
secondo quanto deciso dall’assemblea stessa. È data facoltà all’assemblea di procedere alle
votazioni per acclamazione qualora si presenti un/a solo/a candidato/a per ciascuna carica e
qualora la decisione sia all’unanimità.
Art. 46 Funzioni del/della presidente/ssa e attribuzioni della Consulta dei
genitori
1. Il/la Presidente/ssa della Consulta: a)rappresenta la Consulta dei genitori nei confronti
delle altre famiglie e degli organi istituzionali della scuola; b) convoca la Consulta; c)
definisce l’ordine del giorno; d) presiede la Consulta e provvede alla verbalizzazione delle
sedute con l’ausilio di un/una segretario/a eletto/a; e) trasmette il verbale e le espressioni di
parere della Consulta al/alla Dirigente scolastico/a e riceve da quest’ultimo/a i provvedimenti
e le comunicazioni di pertinenza dell’organo che rappresenta; f) invia il verbale di ogni seduta
a tutti i membri ufficiali della Consulta.
2. La convocazione della Consulta deve essere fatta con almeno cinque giorni di preavviso. In
caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un solo giorno di anticipo,
verificata la disponibilità degli spazi nell’Istituto. La comunicazione della convocazione
avviene tramite posta elettronica oppure tramite lo/la studente/ssa figlio/a del/della
rappresentante di classe, purché ne sia assicurata la ricezione. L’avviso di convocazione con
l’ordine del giorno viene esposto all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet
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dell’Istituto per rimanervi esposto fino all’avvenuto svolgimento dell’adunanza.
3. Il/la Presidente/ssa dura in carica un anno e può essere rieletto/a per più di una volta
consecutivamente. A conclusione del mandato, il/la Presidente/ssa presenta alla Consulta
una relazione in merito all’attività svolta.
4. I membri della Consulta possono prendere visione presso l’ufficio amministrativo
dell’Istituto delle pratiche istruite e dei documenti pervenuti fino a quel momento, previo
avviso alla segreteria.
5. La Consulta viene convocata dal/dalla Presidente/ssa almeno tre volte l’anno ed,
eventualmente, su richiesta di almeno un terzo dei membri di diritto. La Consulta può
stabilire annualmente il calendario delle convocazioni ordinarie.
6. L’attività della Consulta si svolge di norma presso l’Istituto.
7. Alla riunione della Consulta possono partecipare, su invito del/della Presidente/ssa, anche
soggetti esterni. Tale invito deve essere motivato e se ne dovrà dare informazione al/alla
Dirigente dell’Istituto.
8. Su invito del/della Presidente, che ne farà menzione nella convocazione, possono
partecipare alle sedute della Consulta, il/la Dirigente scolastico/a, il personale docente o
ATA, gli/le studenti/esse.
9. Le riunioni della Consulta sono aperte a tutti i genitori dell’Istituto che, se non rientrano
tra componenti della stessa, partecipano con diritto di parola ma senza diritto di voto.
10. Le espressioni di parere della Consulta sono assunte per alzata di mano e con la
maggioranza dei voti dei presenti.
11. La carica di membro della Consulta decade con la perdita dello status di genitore di
studente/ssa iscritto/a presso l’Istituto.
12. Il presente Regolamento della Consulta può essere modificato dal consiglio
dell’Istituzione, sentito il parere della Consulta dei Genitori.
TITOLO V. NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)
Art. 47 Composizione e durata in carica
1. In conformità con quanto previsto dall’articolo 27 della legge provinciale n. 5 del 2006, e
tenuto conto dei criteri di rappresentatività e di specifica competenza professionale, il nucleo
interno di valutazione è composto di sette membri appartenenti all’istituzione: il dirigente
scolastico, un genitore scelto dalla consulta dei genitori oppure nominato dalla componente
genitori del consiglio dell’istituzione; uno studente scelto dalla consulta degli studenti; un
rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore; tre
docenti scelti dal collegio dei docenti.
2. Tutti i membri del nucleo di valutazione restano in carica per un periodo di tre anni
coincidente con la durata dell’organo. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di
nomina, la componente di riferimento provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione, ad una nuova designazione al fine di garantire continuità nell’attività di
valutazione.
3. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente
individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
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Art. 47 Funzioni
1. Il nucleo interno di valutazione, ha il compito di supportare il dirigente scolastico nella
valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto triennale di istituto, sulla
base degli indirizzi generali individuati consiglio dell’Istituzione, con particolare riferimento
ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le
azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per lo svolgimento della propria attività, oltre agli indicatori forniti dal comitato
provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori indicatori adeguati a monitorare e
valutare gli aspetti specifici del progetto triennale di istituto.
3 Il nucleo interno di valutazione supporta il dirigente scolastico nella predisposizione, entro
i termini di scadenza stabiliti dal comitato provinciale di valutazione per ciascun anno
scolastico, del rapporto di autovalutazione (RAV) che è utilizzato dagli organi dell’istituzione,
in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative
dell’istituzione e per aggiornare il progetto d’istituto; il rapporto è inviato al Comitato
provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di istruzione della
provincia autonoma di Trento.
Art. 48 Modalità di convocazione
1. La prima convocazione del nucleo interno di valutazione è disposta dal dirigente scolastico
o dal docente coordinatore entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico e ha lo scopo di
verificare la necessità di surroga di uno o più membri o di insediare l’organo a seguito del suo
rinnovo; nel corso della prima seduta l’organo definisce il calendario, le priorità di
d’intervento e le modalità di lavoro per l’anno scolastico.
2. Successivamente il nucleo è convocato dal docente individuato per il suo coordinamento, di
sua iniziativa oppure su richiesta della maggioranza dei membri del nucleo stesso. Il nucleo
deve essere convocato almeno due volte nel corso dell’anno scolastico ed in orario tale da
consentire la partecipazione di tutte le componenti.
3. La convocazione deve essere comunicata tramite posta elettronica ai singoli componenti
almeno cinque giorni prima della data delle riunioni; essa deve indicare la data, l’ora di inizio,
il luogo della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Art. 49 Coordinamento
1. Nella prima seduta, presieduta dal dirigente scolastico, il nucleo di valutazione individua
tra uno dei membri della componente docenti un coordinatore, scegliendolo a maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del dirigente scolastico.
2. Il docente coordinatore assicura il regolare funzionamento del nucleo. In particolare lo
convoca, ne presiede le riunioni, adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento
dei lavori.
Art. 50 Svolgimento delle sedute
1. Per la validità delle sedute del nucleo e richiesta la presenza di almeno quattro componenti.
2. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni in materia di valutazione a scopo
consultivo.
Art. 51 Risorse
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1. Per lo svolgimento delle proprie attività il nucleo si avvale dell’ufficio di segreteria,
compatibilmente con le esigenze di funzionamento organizzativo dell’istituzione scolastica.
2. Nello svolgimento di compiti specifici il nucleo può avvalersi della collaborazione di esperti
interni o esterni.
Art. 52 Verbalizzazione e pubblicità degli atti
1. Di ogni seduta è redatto, a cura del docente coordinatore, un verbale; Il verbale può essere
approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal docente
coordinatore e dal dirigente scolastico. Esso è depositato entro il termine di quindici giorni,
assieme ad eventuali allegati, presso gli appositi registri nella segreteria dell’istituzione. Copia
del verbale è inviata ai singoli componenti, unitamente alla lettera di convocazione della
riunione successiva.
2. I verbali sono a disposizione per la consultazione da parte degli interessati ad eccezione
delle parti soggette al segreto d’ufficio.
3. I componenti del nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio.
TITOLO VI. COMMISSIONE DISCIPLINARE DI GARANZIA
Art. 53 Funzioni, composizione e durata in carica della commissione
disciplinare di garanzia
1. In conformità con il «Regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli
studenti», approvato dal consiglio dell’istituzione del liceo Leonardo da Vinci di Trento il 13
giugno 2011, è costituita all’interno dell’istituzione scolastica la Commissione disciplinare di
garanzia al fine di decidere sui ricorsi avversi ai procedimenti disciplinari di cui allo stesso
Regolamento.
2. La Commissione disciplinare di garanzia è formata da 5 membri: il dirigente scolastico, un
docente, uno studente, un genitore e un non docente.
3. I membri della commissione disciplinare di garanzia diversi dal dirigente sono nominati
dal consiglio dell’istituzione su proposta delle rispettive componenti e non possono essere
membri dello stesso.
4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente è nominato anche un supplente per
ciascun membro, che sostituirà il membro effettivo in caso di impedimento o di
incompatibilità. Sostituto del dirigente è il collaboratore vicario con funzioni di vicepreside.
5. La commissione disciplinare di garanzia è permanente: i suoi membri, effettivi o supplenti,
durano in carica per un massimo di 5 anni scolastici e sono sostituiti di volta in volta in caso
di scadenza, di dimissioni o di decadenza per la perdita dei requisiti.
Art. 54 Convocazione, presidenza, modalità di deliberazione
1. La commissione disciplinare è convocata e presieduta dal dirigente scolastico che nomina
un verbalista tra i membri della stessa. Per la validità dei suoi lavori è necessaria la presenza
di tutte le sue componenti.
2. La commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti. Non è ammessa
astensione dal voto. Nel verbale è riportato il numero dei voti favorevoli e contrari.
Art. 55 Funzionamento e verbalizzazione
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1. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di un provvedimento disciplinare,
può essere presentato ricorso da chiunque vi abbia interesse.
2. I ricorsi presentati fuori detto termine non sono presi in considerazione.
3. Il ricorso è presentato mediante istanza scritta indirizzata al presidente dell’organo di
garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l’accaduto.
4. Entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso è convocata la Commissione disciplinare di
garanzia per decidere in merito ad esso. La Commissione, qualora ne ravvisi la necessità, può
convocare i ricorrenti per ascoltarli in merito alle loro ragioni.
5. La decisione della Commissione è espressa attraverso provvedimento motivato che, entro
quindici giorni dalla presentazione del ricorso, viene trasmesso dal dirigente scolastico agli
interessati.
6. Di ogni seduta è redatto un verbale. Esso è depositato entro il termine di quindici giorni,
assieme agli eventuali allegati, presso l’apposito registro depositato nell’ufficio di dirigenza.
23
PARTE IV – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
TITOLO I. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Art. 56 Principi
1. L’istituto promuove i rapporti con le famiglie nell’ottica della più ampia e costruttiva
collaborazione all’attività educativa. Tali rapporti si articolano sia all’interno degli spazi
istituzionali previsti, sia in occasione di eventi particolari organizzati dalla scuola.
2. Qualora si rilevino problemi scolastici o situazioni di difficoltà, la scuola avverte le
famiglie, anche per iscritto, al fine di favorire la collaborazione e la possibilità di interventi
tempestivi.
Art. 57 Strumenti
1. Il registro elettronico rappresenta lo strumento attraverso il quale genitori e studenti sono
aggiornati su assenze, valutazioni, assegnazioni, note disciplinari. Mediante le credenziali
fornite dalla segreteria, i genitori possono prenotare via web i colloqui individuali; possono
inoltre consultare nel registro elettronico i voti conseguiti dagli studenti nelle prove orali,
scritte, pratiche e gli argomenti delle lezioni, e scaricare il documento di valutazione
quadrimestrale.
2. La famiglia utilizza il registro elettronico e le sue funzionalità per la giustificazione delle
assenze e dei ritardi, per i permessi di uscita anticipata. I genitori sono tenuti a custodire con
attenzione le credenziali di accesso al registro elettronico e a giustificare entro e non oltre il
giorno successivo l’assenza, il ritardo e i permessi di uscita anticipata. I genitori altresì
tengono monitorata attraverso il registro elettronico la frequenza dello studente, ponendo
particolare attenzione al monte ore massimo di assenze previste ai fini della validità dell’anno
scolastico.
3. Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono attraverso la posta elettronica, il
registro elettronico, e, qualora ritenuto necessario, il telefono (fisso o cellulare). La famiglia
fornisce alla scuola un indirizzo email valido, si impegna a controllarlo sistematicamente e
comunica tempestivamente alla scuola eventuali modifica.
4. La scuola comunica, tramite comunicazione via posta elettronica/sistema di messaggistica
del registro elettronico, ogni fatto importante, come eventuali variazioni d’orario, scioperi,
assemblee, riunioni dei consigli di classe, incontri o altro. Le convocazioni a riunioni ed
incontri sono inviate, di norma, cinque giorni prima della data prevista dell'incontro.
4. Le comunicazioni di interesse generale vengono pubblicate anche sul sito web della scuola.
5. Gli studenti maggiorenni che intendono fruire della possibilità di giustificare
autonomamente le proprie assenze sono tenuti a darne comunicazione scritta in segreteria
didattica, con firma di presa visione da parte della famiglia. La segreteria fornirà a suddetti
studenti le credenziali per l’accesso al registro elettronico.
Art. 58 Accesso alla documentazione e comunicazione esiti prove orali e scritte
1. La collaborazione tra la scuola e la famiglia è condizione fondamentale per la formazione
degli studenti; la libertà d’insegnamento dei docenti si coniuga pertanto con il diritto di
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istruzione di ciascun alunno e con il dovere della scuola e di ogni docente di rendere conto
delle scelte fatte e di porre gli studenti e le famiglie nella condizione di conoscerle
2. La scuola fornisce su richiesta della famiglia, da presentare in segreteria didattica, copia
del piano di lavoro dei docenti. Vengono inoltre pubblicati sul sito web i programmi per il
recupero estivo delle carenze, per i colloqui integrativi e per il colloquio con gli studenti in
rientro dall’anno all’estero.
4. L’esito delle verifiche orali sostenute dagli studenti è consultabile sul registro elettronico
entro una settimana dalla loro effettuazione; l’esito delle verifiche scritte entro due settimane.
La famiglia si impegna a monitorare costantemente l’andamento scolastico dei propri figli.
5. Le prove scritte possono essere visionate su richiesta dei genitori durante le udienze
generali e i colloqui individuali con i docenti. I genitori possono chiederne copia alla
segreteria didattica, secondo le procedure dell’accesso agli atti. Studenti e studentesse
possono chiedere ai docenti il testo della loro prova per farne copia.
6. Non è prevista la consegna a casa delle prove scritte, che sono da considerarsi documento
ufficiale da conservare negli archivi dell’istituzione al termine dell’anno scolastico.
7. Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in base
alla normativa vigente si rimanda all’apposito “Regolamento accesso atti amministrativi”
pubblicato sul sito web della scuola.
Art. 59 Forme di partecipazione e udienze
1. Per assicurare un rapporto efficace con i genitori, l’istituzione organizza forme di
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.
2. All’inizio di ciascun anno scolastico la scuola invia alle famiglie tramite posta elettronica e
pubblica sul sito web il calendario dei seguenti incontri informativi tra scuola e famiglia:
a. incontri dei genitori delle classi prime con il coordinatore di classe
b. assemblee per l’elezione degli organi collegiali
c. calendario dei consigli di classe con i rappresentanti dei genitori
d. calendario dei colloqui individuali e indicazioni per la prenotazione
d. calendario delle udienze generali;
3. I colloqui individuali si svolgono in due periodi di 7 settimane ciascuno: nel primo
quadrimestre tra ottobre e dicembre e nel secondo quadrimestre tra febbraio e maggio. In
questi periodi i docenti calendarizzano di norma un’ora settimanale da destinarsi ai colloqui.
E’ previsto un numero inferiore di incontri per i docenti con orario ridotto. I colloqui
individuali vanno prenotati attraverso il registro elettronico
4. Per motivi eccezionali legati specifiche situazioni degli studenti è possibile richiedere ai
docenti un colloquio, previa richiesta scritta via mail, in aggiunta ai periodi comunicati ai
genitori;
5. L’organizzazione delle udienze generali segue i seguenti criteri:
a. nel corso di ogni anno scolastico sono previste due udienze generali in orario
pomeridiano con la presenza di tutti i docenti delle classi; esse avranno luogo di norma
a dicembre e ad aprile;
b. per i docenti aventi più sedi di servizio o un orario ridotto si concorderà una
presenza alternata o ridotta.
25
5. I coordinatori di classe saranno inoltre disponibili ad incontrare studenti e famiglie dopo la
pubblicazione degli esiti di fine anno, secondo un calendario comunicato entro il termine
delle lezioni.
6. Qualora vi fossero specifiche esigenze o urgenze il dirigente, il coordinatore di classe o i
docenti possono convocare incontri con la partecipazione dei genitori.
Art. 60 Patto educativo di corresponsabilità
1. All’inizio di ciascun anno scolastico, per gli studenti delle classi prime e alle loro famiglie
viene richiesta la condivisione, con validità sino al termine del corso di studi, di un patto
educativo di corresponsabilità finalizzato a definire i reciproci impegni. Lo scopo del patto e
della sua sottoscrizione è quello di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia in modo
che l’azione educativa e formativa risulti il più efficace possibile.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di lezione, i coordinatore delle classi prime
realizzano, all’interno delle iniziative di accoglienza, attività didattiche finalizzate alla
condivisione ed alla sottoscrizione da parte dei ragazzi di quanto previsto dal patto educativo
e dal regolamento sui diritti e i doveri degli alunni.
3. Nel corso dell’incontro con genitori degli studenti delle classi prime, convocato entro il
mese di settembre, il coordinatore di classe illustra alle famiglie quanto previsto dal patto
educativo e ne chiede la sottoscrizione; contestualmente i docenti presentano anche gli
aspetti principali del regolamento sui diritti e i doveri degli alunni.
4. Il patto educativo costituisce parte integrante del regolamento sui diritti, i doveri e le
mancanze disciplinari previsto dallo Statuto dell’istituzione e viene modificato secondo le
disposizioni applicate da quest’ultimo.
TITOLO II. RIUNIONI E ASSEMBLEE DEI GENITORI
Art. 61 Diritto di riunione
1. Tutte le componenti, docenti, non docenti e genitori, hanno diritto di riunione nella scuola,
al di fuori dell’orario scolastico, previa autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata al
richiedente, il quale si assume la responsabilità del corretto uso dei locali. L’autorizzazione
verrà rilasciata su presentazione di domanda, la quale dovrà contenere la data, l’ora di inizio,
il luogo della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Art. 62 Assemblee dei genitori autogestite
1. Le assemblee dei genitori sono convocate dai rappresentanti dei genitori informando il
dirigente scolastico nel caso in cui richiedano l’utilizzo di spazi scolastici per trattare
argomenti attinenti alla vita della classe. Il dirigente e i docenti, se invitati, possono
partecipare con diritto di parola.
2. I rappresentanti di classe, almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea, sono
tenuti a richiedere per iscritto l’autorizzazione al dirigente, indicando il giorno, l’orario di
svolgimento e gli argomenti da trattare.
3. Gli argomenti trattati non possono riguardare o fare riferimento a casi specifici di alunni,
ma solo a temi generali di natura didattica, educativa, organizzativa. La segreteria della
scuola garantisce la propria collaborazione organizzativa.
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Art. 63 Riconoscimento delle associazioni dei genitori
1. L’istituto riconosce, nel rispetto dei criteri generali previsti dallo statuto, il diritto di
riunione e di assemblea dei genitori in quanto strumenti di partecipazione alla vita
dell’istituzione.
2. Il consiglio dell’istituzione riconosce le associazioni dei genitori che ne facciano richiesta
per iscritto allegando il proprio statuto, l’elenco degli aderenti e la dichiarazione d’impegno a
rispettare quanto definito dai documenti fondamentali dell’istituto. Le richieste sono valutate
dal consiglio dell’istituzione che concede il proprio riconoscimento qualora riscontri la
coerenza delle finalità e dei principi dell’associazione con quelli propri, nonché la
partecipazione all’associazione di un numero di genitori che rappresentino almeno il cinque
per cento degli alunni iscritti.
3. Il riconoscimento viene revocato, con atto dello stesso consiglio dell’istituzione, al venir
meno dei presupposti indicati o qualora si riscontri successivamente, nei fatti, il mancato
rispetto dell’impegno preso o la non osservanza delle finalità e dei principi coerenti con quelli
dell’istituzione; in ogni caso, prima dell’assunzione di detto provvedimento, devono essere
sentiti i rappresentanti dell’associazione.
4. Le richieste di riconoscimento delle associazioni vengono vagliate e deliberate
annualmente nel corso della prima seduta dell’anno scolastico del consiglio dell’istituzione.
Le richieste che giungeranno al consiglio dell’istituzione nel corso dell’anno scolastico
verranno considerate solo a partire da quello successivo.
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PARTE V - ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE
Art. 64 Finalità e tipologie di attività didattiche e formative esterne
1. Le attività di arricchimento dell’offerta formativa sono iniziative realizzate con lo scopo di
integrare le normali attività didattiche utilizzando competenze, risorse, eventi e beni culturali
offerti dal territorio. Rientrano in quest’ambito uscite didattiche, visite guidate, viaggi di
istruzione, settimane linguistiche.
2. Le iniziative regolate dalle presenti disposizioni rappresentano attività formative e
didattiche svolte al di fuori dell’edificio scolastico nell’ambito della vigilanza educativa e della
responsabilità dei docenti. Esse devono essere funzionali agli obiettivi culturali e didattici
della scuola e contribuire a chiarire, completare ed approfondire i piani di studio.
3. Tali iniziative si differenziano in ordine all’ambito territoriale, ai tempi di attuazione e alle
procedure di programmazione ed organizzazione.
Art. 65 Definizioni
1. Sono definite uscite didattiche tutte le attività didattiche effettuate all’esterno dell’edificio
scolastico, nell’ambito del comune (accoglienza, competizioni, sportive, visite e laboratori
presso università, musei, biblioteche, spettacoli teatrali, ecc.). Le uscite didattiche si svolgono
in giornata e sono effettuate a piedi o attraverso l’uso degli autobus urbani. L’eventuale
servizio aggiuntivo dei docenti accompagnatori viene conteggiato nelle 70/40 ore fino ad un
massimo di 8 ore per giornata.
2. Sono definite visite guidate le iniziative giornaliere extra-urbane, all’interno o esterno dei
confini provinciali, che richiedono la prenotazione di mezzi di trasporto pubblici o privati
(pullman, treno). L’eventuale servizio aggiuntivo dei docenti accompagnatori viene
conteggiato nelle 70/40 ore fino ad un massimo di 8 ore per giornata o ricompensato con
l’indennità prevista dall’art. 92 CCPL.
3. Sono definiti viaggi d’istruzione i viaggi di più giorni, in Italia o all’estero, che richiedono
la prenotazione di mezzi di trasporto (treno, pullman o aereo) e uno o più pernottamenti. Il
servizio dei docenti accompagnatori viene conteggiato nelle 70/40 con 8 ore per giornata o
ricompensato con l’indennità prevista dall’art. 92 CCPL.
4. In alternativa al viaggio di istruzione è possibile la promozione, da parte dei soli studenti
delle classi quinte, di un viaggio autogestito di pari durata, i cui obiettivi didattico/formativi
siano condivisi dal consiglio di classe. Per la progettazione di tali iniziative la componente
studentesca potrà avvalersi dell’assistenza culturale di uno o più docenti e del supporto
tecnico della segreteria; non è previsto invece l’accompagnamento in viaggio da parte dei
docenti. I partecipanti devono essere maggiorenni.
5. I soggiorni linguistici sono periodi in genere di due settimane dedicati alla frequenza
all’estero di corsi di lingua. Il servizio dei docenti accompagnatori viene conteggiato nelle
70/40 con 8 ore per giornata o ricompensato con l’indennità prevista dall’art. 92 CCPL.
Art. 66 Numero, durata e costi delle attività didattiche esterne
1. Il numero e la durata delle attività didattiche esterne sono definite come segue.
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CLASSE TIPOLOGIA NUMERO GIORNI TETTO DI SPESA*
PRIMA Uscite didattiche
Entro i limiti di
spesa € 30
Visite guidate 2 € 45
SECONDA Uscite didattiche
Entro i limiti di
spesa € 30
Visite guidate 2 € 45
TERZA
Uscite didattiche Entro i limiti di
spesa € 30
Visite guidate o
viaggio di istruzione 2 € 60
QUARTA
Uscite didattiche Entro i limiti di
spesa € 30
Viaggi di istruzione 4 (oppure 3+1 di
visita) € 250
QUINTA
Uscite didattiche Entro i limiti di
spesa € 50
Visite guidate 1
Viaggi di istruzione 3 € 200
TOTALE € 770
* le somme indicate si intendono comprensive delle spese per viaggio, alloggio, ingressi, eventuali
pasti non al sacco.
2. I tetti di spesa previsti per le singole tipologie di attività didattica esterna possono trovare
compensazione tra di loro, pur rimanendo invariato il tetto complessivo previsto per ciascuna
annualità.
3. Per particolari tipologie di viaggio riconducibili a progetti di riconosciuto valore, realizzate
in collaborazione con enti territoriali o associazioni culturali e sociali di comprovata serietà,
dotate di forme esterne di finanziamento che limitino comunque gli oneri a carico delle
famiglie, saranno valutate di volta in volta dal Consiglio dell’istituzione le specifiche
condizioni di svolgimento.
Art. 67 Criteri per lo svolgimento
1. In considerazione delle finalità del progetto di istituto, le attività didattiche esterne
richiedono un’adeguata programmazione. Il programma va presentato al consiglio di classe e
illustrato, nelle linee essenziali, ai rappresentanti degli studenti e dei genitori in occasione
della seduta di settembre-ottobre. Le iniziative che verranno svolte entro il mese di ottobre
andranno approvate nella medesima seduta del consiglio, con autorizzazione scritta da parte
delle famiglie. Per le attività da svolgersi nel secondo quadrimestre, l’approvazione da parte
del consiglio di classe, nella totalità delle sue componenti, avverrà nella seduta di novembre.
Il piano definitivo delle attività didattiche esterne viene approvato dal Collegio docenti nella
seduta di novembre. A fronte di giustificati motivi, la programmazione potrà essere integrata
o modificata dai singoli consigli di classe.
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2. Il piano annuale delle uscite viene elaborato dal consiglio di classe nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo precedente e dei seguenti criteri di massima, individuati al fine di
garantire equità nell’offerta, svolgimento regolare delle attività scolastiche e contenimento
dei costi:
a. le attività didattiche esterne devono essere coerenti con quanto programmato nel
piano del lavoro del consiglio di classe e con i singoli piani di lavoro dei docenti;
b. va incentivata la programmazione congiunta fra consigli di classe che consenta di
accorpare più classi parallele anche al fine di abbattere i costi;
c. le uscite didattiche e le visite guidate si possono svolgere lungo tutto il corso dell’anno,
compatibilmente con gli impegni collegiali, con le attività amministrative collegate e
con altre attività scolastiche prefissate;
d. i viaggi di istruzione devono essere collocati nei periodi indicati nel calendario
scolastico definito dal piano delle attività approvato dal collegio docenti entro il mese
di ottobre;
e. eventuali deroghe saranno autorizzate dal dirigente scolastico oppure, qualora
implichino una modifica dei tetti di spesa o della durata, dal consiglio di istituzione.
3. Le proposte per le visite guidate e per i viaggi di istruzione elaborate dai consigli di classe
devono contenere indicazione di:
a. obiettivi culturali e formativi con riferimento ai piani di studio;
b. nominativi docenti accompagnatori ed eventuali sostituti;
c. periodi di effettuazione e giorni previsti;
d. indicazione spese di massima previste.
4. Il consiglio di classe individua un docente responsabile dell’attività, il quale ha il compito
di redigere l’apposita modulistica e fornire alla segreteria, docenti, studenti e famiglie tutte le
informazioni inerenti e conseguenti l’attività da svolgere.
5. Le singole programmazioni dei consigli di classe sono inserite in un piano complessivo da
sottoporre al parere vincolante dal punto di vista culturale e pedagogico didattico del collegio
dei docenti entro il termine del mese di novembre.
Art. 68 Aspetti organizzativi comuni
1. Per le uscite didattiche è richiesta un’autorizzazione cumulativa alle famiglie all’inizio
dell'anno scolastico ed è sufficiente poi una comunicazione preventiva da parte dei docenti
alle famiglie e alla segreteria dell’istituto.
2. Per le visite guidate e per i viaggi istruzione dovrà essere fornita su apposita
modulistica l'informazione preventiva alle famiglie ed acquisita la loro adesione scritta. Nello
specifico, l’informazione conterrà:
a. la meta dell’uscita e l’itinerario;
b. il periodo di effettuazione, l’ora di partenza e l’ora prevista per il rientro;
c. il programma dettagliato dell’iniziativa;
d. gli obiettivi culturali e formativi con riferimento ai piani di studio;
e. il mezzo di trasporto che si intende usare;
f. la spesa presumibile, riferita al singolo alunno;
g. le classi interessate;
h. il nominativo dei docenti accompagnatori;
i. eventuali norme particolari di comportamento degli alunni.
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3. Successivamente alla delibera degli organi competenti il docente responsabile
dell’iniziativa deve presentare con congruo anticipo (trenta giorni prima per i viaggi di
istruzione e sessanta giorni prima per i viaggi o soggiorni linguistici all’estero) la
documentazione completa relativa all’attività comprendente, oltre a quanto già stabilito:
a. le autorizzazioni delle famiglie acquisite e depositate agli atti della segreteria
dell’istituto;
b. il nominativo degli alunni non partecipanti e le attività scolastiche alternative previste;
4. Il dirigente scolastico, verificata la regolarità della procedura ed il rispetto dei criteri
stabiliti dal presente regolamento, rilascia la relativa autorizzazione e nomina i docenti
accompagnatori.
5. La segreteria dell’istituto cura l’organizzazione delle iniziative dopo aver ricevuto la
documentazione dai docenti responsabili e richiede i preventivi ufficiali per il trasporto e per
le altre attività previste e segnalate dal docente responsabile (guide, ingressi, pranzi,
eventuali pernottamenti, ecc.), quantifica la spesa a carico della famiglia e ne richiede il
pagamento almeno venti giorni prima della data dell'attività.
6. Per la partecipazione degli alunni a viaggi all’estero è necessario il possesso del documento
valido per l'espatrio, che deve essere predisposto tempestivamente dalla famiglia.
7. Al rientro il docente responsabile dell’attività, con esclusione delle uscite didattiche e delle
visite guidate effettuate con mezzi di linea nell’ambito del territorio del comune o dei territori
limitrofi, presenta relazione sull’andamento dell’iniziativa su apposita modulistica.
Art. 69 Accompagnatori e vigilanza degli studenti
1.Il personale accompagnatore ha l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti,
secondo la normativa vigente.
2. Quanto al numero e all’individuazione degli accompagnatori valgono i seguenti criteri:
a. uscite didattiche: un accompagnatore per classe, salvo esigenze particolari, per le quali è
possibile prevedere la presenza di un altro docente o di un assistente tecnico o di un
collaboratore scolastico;
b. viaggi di istruzione e visite guidate: un accompagnatore ogni quindici alunni o frazione di
quindici;
c. gli accompagnatori sono individuati, di norma, tra i docenti appartenenti alle classi
frequentate dagli alunni, dando la preferenza ai promotori dell’iniziativa e assicurando
un’opportuna rotazione; anche i collaboratori scolastici e gli assistenti possono concorrere
all’accompagnamento degli studenti;
d. nel caso di partecipazione di studenti in situazione di disabilità può essere disposta
l’ulteriore presenza di un docente possibilmente di sostegno, o di un assistente educatore;
e. eventuali motivate deroghe possono essere disposte dal dirigente scolastico.
3. I comportamenti da tenere in caso di infortunio o malore dell’alunno durante le attività
didattiche esterne vengono regolamentati all’inizio dell’anno scolastico con apposita
procedura interna comunicata al corpo docente e alle famiglie.
Art. 70 Partecipazione degli studenti
1. La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti disposizioni
assume, di norma, carattere obbligatorio per tutti gli studenti della classe; deve comunque
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essere assicurata una partecipazione non inferiore al settantacinque per cento se l’attività si
svolge nell’ambito del calendario delle lezioni. Gli alunni che non partecipano alle iniziative
sono tenuti alla frequenza delle lezioni, secondo quanto disposto dal consiglio di classe.
2. Nessun alunno può essere escluso da tali attività per motivi economici e comunque la spesa
a carico delle famiglie va contenuta in maniera tale da non costituire un ostacolo alla
partecipazione. Nel caso di situazioni accertate di bisogno, è previsto l’intervento economico
della scuola. La valutazione dello stato di bisogno è demandata al dirigente scolastico, sulla
base delle modalità definite dal consiglio dell’istituzione e sentito il coordinatore o il consiglio
di classe.
3. In presenza dell’adesione all’iniziativa le famiglie si impegnano, anche nel caso della
successiva mancata partecipazione del figlio al viaggio programmato, sia per recesso
volontario che per problemi di salute o disciplinari, a versare le spese eccettuate quelle che la
scuola può recuperare.
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PARTE VI – ACCESSO AGLI SPAZI E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA
SCUOLA
Art. 71 Norme di comportamento generali
1. Gli spazi scolastici devono essere utilizzati con correttezza e responsabilità. In particolare si
raccomanda di rispettare gli orari delle attività didattiche; fare uso corretto degli arredi e
delle attrezzature presenti a scuola; usare un tono di voce consono all’ambiente e tale da non
recare disturbo alle attività scolastiche; usare un linguaggio e un abbigliamento adeguati al
contesto scolastico; non correre nei corridoi o sulle scale; non sostare fuori dalle aule durante
i cambi d’ora; mantenere la pulizia e il decoro dei servizi igienici.
2. Gli ascensori sono ad uso del personale della scuola. Possono essere usati dagli studenti
solo in caso di disabilità o infortunio.
3. La scuola è attenta alle tematiche ecologiche e del rispetto ambientale, richiede al
personale e agli utenti comportamenti di responsabilità e cura dell’ambiente, promuove in
ogni classe le buone pratiche della raccolta differenziata e del risparmio energetico.
TITOLO I. AULE E SPAZI COMUNI
Art. 72 Richieste di uso dei locali fuori dall’orario scolastico
1. I locali della scuola possono essere utilizzati in orario extrascolastico dagli studenti e dal
personale previa richiesta di autorizzazione alla segreteria didattica con almeno 48 ore di
anticipo.
2. Gli esterni possono fare richiesta di utilizzo dei locali tramite domanda scritta da inoltrare
al dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni.
Art. 73 Spazi esterni
1. L’istituto è dotato di ampi spazi esterni, dedicati ad area verde, ad area relax ed a
parcheggio.
2. Le autovetture vanno parcheggiate esclusivamente negli spazi segnati, secondo le
indicazioni fornite dall’amministrazione scolastica. Gli studenti possono parcheggiare
esclusivamente nel piazzale sud, verso l’Arcivescovile.
3. I motocicli devono essere parcheggiati negli appositi stalli antistanti la palestra 3.
4. Il parcheggio delle biciclette va fatto nelle zone del porticato nord dotate di apposite
rastrelliere.
5. È richiesto il rispetto delle aree adibite a verde e l’uso corretto degli spazi e degli arredi del
porticato nella zona di ingresso da via Madruzzo.
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TITOLO II. LABORATORI E PALESTRE
CAPITOLO 1. LABORATORI DI FISICA
Art. 74 Premessa
1. I laboratori di Fisica sono aule in cui studentesse e studenti possono svolgere esperimenti
per indagare i fenomeni e, attraverso opportune misure, dedurre o verificare le leggi fisiche
che li descrivono lavorando in modo autonomo in piccoli gruppi, oppure possono in qualche
caso assistere alla conduzione di esperimenti da parte dei docenti o degli assistenti di
laboratorio, quando lo svolgimento risulti più complesso o la strumentazione richiesta non
sia disponibile in più copie. Gli esperimenti proposti sono svolti nel rispetto delle norme di
legge e in linea con il Progetto di Istituto.
2. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e
l’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature, al fine di garantire la sicurezza di studentesse,
studenti, personale tecnico e docenti, nonché l’uso corretto del laboratorio, per preservarne i
materiali e le strutture.
3. Gli insegnanti hanno cura che le studentesse e gli studenti delle singole classi vengano a
conoscenza del presente regolamento e che ne osservino le norme, spiegando le motivazioni
che stanno alla base delle regole in esso contenute. Gli insegnanti che utilizzano il
laboratorio, all’inizio di ogni anno scolastico, firmano una dichiarazione predisposta dal
responsabile di laboratorio nella quale dichiarano di aver letto e spiegato il presente
regolamento alle loro classi.
Art. 75 Cura e tutela
1. La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidate al senso di responsabilità
degli utenti. Il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro
utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio.
2. I docenti che svolgono una lezione in laboratorio verificano che al termine della stessa il
laboratorio sia nello stesso stato in cui è stato trovato al momento dell’accesso e che non
siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in esso contenute. Ogni
danneggiamento è immediatamente segnalato al docente responsabile per gli interventi del
caso.
3. Atti di vandalismo o di sabotaggio sono perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.
4. Gli insegnanti fanno in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza.
Durante l’uso del laboratorio deve essere presente almeno un insegnante o un assistente.
5. Le studentesse e gli studenti sono informati in modo preciso delle operazioni da compiere
per svolgere il loro lavoro, con particolare riferimento a quelle che possono comportare un
rischio.
6. Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle attrezzature durante le proprie ore di lezione
ed è tenuto a vigilare affinché i dispositivi presenti in laboratorio non siano danneggiati.
Art. 76 Prenotazioni per attività didattiche curriculari
1. Per un utilizzo ottimale dei laboratori è prevista la prenotazione degli stessi almeno tre
giorni prima dell’esercitazione, possibilmente previo colloquio con gli assistenti per
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concordare esperienza e modalità di esecuzione della stessa.
2. L’assegnazione del particolare laboratorio è fatta dal personale assistente, tenendo conto
delle esigenze dell’insegnante ma anche della distribuzione e fruizione delle risorse e della
possibile alternanza tra le classi.
3. L’accesso al laboratorio senza prenotazione è subordinato all’effettiva disponibilità del
laboratorio stesso e ad una valutazione della complessità dell’esperienza richiesta.
4. Anche in assenza di prenotazione, purché ce ne sia effettiva disponibilità, è sempre
consentito l’utilizzo dei laboratori e dell’ aula studio ai singoli docenti per attività funzionali
alla didattica.
Art. 77 Utilizzo in orario pomeridiano o per attività extracurricolari
1. I laboratori di Fisica, oltre che per le previste attività curricolari, possono essere utilizzati
per altre attività extracurriculari anche pomeridiane, previa prenotazione secondo le
modalità in uso per la prenotazione delle altre aule.
2. L’accesso e l’utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari è consentito con la presenza
di un docente e/o di un assistente di laboratorio che possano gestire e vigilare sul loro
corretto utilizzo.
Art. 78 Uso delle stampanti e del proiettore
1. L’ uso delle stampanti è strettamente riservato all’attività didattica.
2. Al fine di evitare spreco di risorse, i docenti stampano materiale didattico e
documentazione varia attenendosi ad un criterio di stretta necessità e solo laddove non è
possibile garantire l’efficacia didattica in altre modalità, ad esempio attraverso invio e
scambio di file con gli studenti.
3. Il proiettore è un’attrezzatura delicata. Vanno evitati con ogni cura accensioni e
spegnimenti ripetuti durante una lezione, al fine di non danneggiare la lampada. Il proiettore
è direzionato verso la parete o verso il proprio telo di riferimento: in caso di disallineamento
si dovrà evitare di operare senza l’ausilio di un assistente.
Art. 79 Formazione sulla sicurezza
1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro
(D. Lgs. 81/2008), i docenti o gli assistenti che svolgono attività didattica o anche
semplicemente sorveglianza in un laboratorio di Fisica in presenza di studenti sono
equiparati a preposti di fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in materia di
sicurezza.
2. I docenti che svolgono attività in laboratorio di Fisica o gli assistenti che effettuano
sorveglianza sono tenuti ad accertarsi che le studentesse e gli studenti abbiano ricevuto la
formazione sulla sicurezza. Qualora tale formazione non sia avvenuta, i docenti devono
astenersi da qualsiasi attività didattica in laboratorio con le classi. Unica eccezione a tale
divieto è prevista per le classi prime, le quali hanno sei mesi di tempo a partire dall’inizio
dell’anno scolastico per completare lo svolgimento con successo della formazione sulla
sicurezza.
Art. 80 Comportamento di studentesse e studenti
1. Studentesse e studenti possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un docente
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o da un assistente. Qualora, per fini didattici, singolarmente o in gruppo, abbiano bisogno di
utilizzare in autonomia risorse del laboratorio, devono comunque darne preliminare notifica
ad un assistente, accertandosi dell’effettiva disponibilità dello stesso.
2. Alle studentesse e agli studenti è richiesto di tenere un comportamento corretto e
rispettoso delle persone e delle cose, e di aver cura dell’attrezzatura in utilizzo, evitando usi
impropri della stessa.
3. I docenti e/o gli assistenti spiegano brevemente l’utilizzo dell’attrezzatura e danno
indicazioni su come verrà condotta l’esperienza. Sono inoltre presenti per aiutare chi è in
difficoltà o per risolvere piccoli problemi che si presentano nello svolgimento della stessa.
4. Data la delicatezza di diversi apparati le studentesse e gli studenti che vedono per la prima
volta una certa attrezzatura hanno cura di osservare le indicazioni fornite da docenti e
assistenti e di verificare prima dell’utilizzo le criticità di suddetta attrezzatura al fine di non
comprometterne l’uso corretto.
5. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a seguire alcune regole di sicurezza nell’uso di
determinate attrezzature: è importante che i capelli lunghi vengano legati dietro le spalle, che
non vengano portate collane, sciarpe, lacci di cappucci, o altri accessori che potrebbero
impigliarsi nell’attrezzatura o essere facilmente infiammabili.
6. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a lasciare i banchi puliti e in ordine con sedie e
sgabelli in ordine, onde poter consentire l’accesso a una classe successiva in un ambiente
ordinato.
7. Se prima o durante l’utilizzo di una qualsiasi attrezzatura presente in laboratorio si
verificasse un danno accidentale o ci si accorgesse di un funzionamento scorretto
dell’attrezzatura stessa, gli studenti dovranno segnalarlo al docente o all’assistente
responsabile del laboratorio.
8. Studentesse e studenti non possono introdurre e consumare cibi o bevande nel laboratorio.
9. Borse, zaini, giacche e cappotti possono rappresentare un ostacolo al libero movimento di
studenti e docenti e devono quindi essere lasciati in classe. Qualora, per necessità di orario
scolastico, le studentesse e gli studenti abbiano bisogno di portarli con sé, dovranno riporli
secondo le indicazioni ricevute, evitando di intralciare i passaggi tra i banchi e la via di uscita,
per ovvie ragioni di sicurezza.
10. Studentesse e studenti possono utilizzare penne USB, CD e DVD personali solo previa
autorizzazione del docente presente in laboratorio.
11. Le studentesse e gli studenti possono utilizzare le stampanti e il proiettore presenti nei
laboratori solo se autorizzati dal docente o dall’assistente di laboratorio.
12. L’Istituzione scolastica non risponde dello smarrimento di eventuale materiale personale
(quaderni, libri, chiavi USB, altro) degli studenti al termine di una lezione in laboratorio.
CAPITOLO 2. LABORATORI DI SCIENZE
Art. 81 Premessa
1. Sono considerati laboratori di scienze sia laboratori didattici (biologia, chimica, scienze
della Terra, ecc.), sia i laboratori di preparazione delle esercitazioni.
2. I locali di biologia, chimica e scienze della Terra vengono utilizzati sia come aule didattiche
sia come laboratori per svolgere esperienze di laboratorio e lezioni che richiedano l'impiego
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di materiale didattico (modelli, campioni di rocce e minerali, ecc.).
Art. 82 Accesso ai laboratori
1. L'accesso ai laboratori è consentito alle persone autorizzate: docenti di scienze naturali,
assistenti di laboratorio, personale ausiliario.
2. I laboratori sono aperti esclusivamente se è presente il personale tecnico o i docenti di
scienze.
3. L’accesso ai laboratori è consentito agli studenti soltanto in presenza del docente o di un
assistente tecnico. Qualora il docente non fosse ancora arrivato e l’assistente non abbia
permesso l’ingresso, gli studenti dovranno attendere sul corridoio.
4. Non è ammessa, di norma, la permanenza di studenti nelle aule di preparazione, a cui può
accedere solo il personale autorizzato.
5. I laboratori sono aperti anche il pomeriggio, nelle ore di presenza del personale tecnico o
per lo svolgimento di lezioni o di corsi preventivamente programmati.
6. L'uso dei laboratori può essere regolamentato da un calendario interno, elaborato in base
alle esigenze didattiche degli insegnanti e alla disponibilità di personale tecnico e di strutture;
le attività didattiche e sperimentali vengono pertanto programmate e concordate con gli
assistenti tecnici con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
7. I laboratori sono chiusi quando non vi si svolgono attività didattiche o non è presente il
personale addetto.
Art. 83 Sicurezza e norme di comportamento degli studenti
1. Per motivi di sicurezza, zaini, borse e giacche vanno lasciati all’esterno negli opportuni
scaffali, per non creare ingombro e ostacolare i movimenti; nei laboratori si portano solo i
materiali strettamente necessari.
2. Le vie di camminamento e di fuga devono restare libere.
3. È vietato introdurre e consumare cibi e/o bevande.
4. Non si entra in laboratorio correndo, ma ci si muove sempre con estrema attenzione: sono
presenti attrezzature delicate, sostanze potenzialmente pericolose, vetreria fragile.
5. Il banco di lavoro deve rimanere sempre pulito e in ordine: tenere sul banco solo lo stretto
necessario alla conduzione dell’esperienza.
6. Al termine della lezione ogni studente ha cura di lasciare ordinata la postazione occupata:
il materiale usato viene riposto secondo le istruzioni date dall'insegnante o dall'assistente
tecnico e gli sgabelli vanno sistemati sotto i banconi.
7. In laboratorio è obbligatorio indossare il camice. Va evitato l’uso di sciarpe, gioielli e lacci
pendenti; i capelli vanno tenuti legati e raccolti.
8. Il materiale eventualmente posto sul bancone non deve essere toccato o manipolato finché
l’insegnante non ne abbia illustrato l’utilizzo. Le sostanze poste sul banco di lavoro non vanno
annusate, né assaggiate.
9. Non si devono fare scherzi: anche lo scherzo più innocuo può provocare incidenti o
infortuni gravi. Le spruzzette non vanno usate impropriamente.
10. Se all’inizio o nel corso dell’esercitazione si riscontrano anomalie del materiale
consegnato, ciascuno studente è tenuto ad avvisare l’insegnante o l’assistente di laboratorio.
11. Gli studenti sono tenuti a seguire attentamente le istruzioni dell’insegnante e/o
dell’assistente, senza effettuare mai esperimenti di propria iniziativa.
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12. È vietato asportare dai laboratori materiali di qualsiasi tipo, senza una precisa
autorizzazione dell’assistente di laboratorio o del docente responsabile.
13. In caso di furto o danni non accidentali, viene ritenuta responsabile la classe che per
ultima ha occupato il laboratorio o il gruppo di studenti che occupavano la postazione
danneggiata.
14. Al termine delle esperienze tutto il materiale deve essere riconsegnato in perfetta
efficienza.
Art. 84 Formazione sulla sicurezza
1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro
(D. Lgs. 81/2008), i docenti o gli assistenti che svolgono attività didattica o anche
semplicemente sorveglianza in uno dei laboratori di Scienze in presenza di studentesse e
studenti, sono equiparati a preposti di fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in
materia di sicurezza.
2. I docenti che svolgono attività in laboratorio di Scienze o gli assistenti che effettuano
sorveglianza sono tenuti ad accertarsi che gli studenti abbiano ricevuto la formazione sulla
sicurezza in laboratorio per quanto riguarda il rischio chimico e biologico. Qualora tale
formazione non sia avvenuta, i docenti devono astenersi da qualsiasi attività didattica in
laboratorio con gli studenti. Unica eccezione a tale divieto è prevista per le classi prime, le
quali hanno 6 mesi di tempo a partire dall’inizio dell’anno scolastico per lo svolgimento con
successo della formazione sulla sicurezza in laboratorio di Scienze.
3. La formazione sulla sicurezza in laboratorio di Scienze per gli studenti è a carico
dell’Istituto, che vi provvede con i propri docenti di Scienze nei tempi previsti dalla normativa
vigente. Nel caso delle classi prime, ciò significa entro i primi sei mesi di frequenza degli
studenti.
CAPITOLO 3. LABORATORI DI INFORMATICA
Art. 85 Premessa
1. Il laboratorio di Informatica è una risorsa didattica e formativa indirizzata a tutte le
materie che ne prevedano l’uso. Rappresenta un ambiente in cui le studentesse e gli studenti
possono mettere alla prova le competenze acquisite nell’IT e acquisirne di nuove, nel rispetto
delle norme di legge e in linea con il Progetto di Istituto.
2. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e
l’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature, al fine di preservarne lo stato e garantirne l’uso
corretto e duraturo.
3. È obbligo di ogni docente che intende far uso del laboratorio di Informatica dare lettura
insieme agli studenti della classe coinvolta degli articoli del presente regolamento.
Art. 86 Cura e tutela
1. La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidate al senso di responsabilità
degli utenti. I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela
delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere
l’efficienza del laboratorio stesso.
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2. I docenti che svolgono lezione in laboratorio sono tenuti a verificare che al termine della
stessa il laboratorio si trovi nello stato di ordine in cui era al momento dell’accesso.
3. I docenti sono tenuti a far rispettare alle studentesse e agli studenti il divieto di introdurre
e consumare in laboratorio cibi e bevande.
4. È opportuno che ciascuno studente mantenga la medesima postazione all’interno dello
stesso laboratorio per tutto l’anno scolastico, per consentire ai tecnici di laboratorio un
ottimale monitoraggio e utilizzo delle risorse.
5. Eventuali zaini o ingombri di vario tipo devono essere lasciati in classe, se possibile, e
comunque non possono essere riposti tra i banchi dei laboratori, in quanto possono
rappresentare un pericoloso intralcio in caso di abbandono forzato e rapido dell’ambiente per
ragioni di sicurezza.
6. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Art. 87 Utilizzo in orario pomeridiano e per attività extracurricolari
1. I laboratori di Informatica, oltre che per le previste attività curricolari, possono essere
utilizzati per altre attività extracurriculari anche pomeridiane, previa prenotazione.
2. L’accesso e l’utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari è consentito in presenza di
un docente e/o di un assistente di laboratorio che possano vigilare sul loro corretto utilizzo.
3. In assenza di un docente o di un assistente di laboratorio stabilmente presenti, gli studenti
possono accedere ai laboratori solo previa autorizzazione della segreteria didattica che
provvede a garantire l’apertura e la chiusura dei laboratori da parte del personale
competente.
4. Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle macchine e dei programmi durante le
proprie ore di lezione ed è tenuto a vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i
dispositivi presenti in laboratorio.
Art. 88 Prenotazione dei laboratori
1. Per un utilizzo ottimizzato dei laboratori, è prevista la prenotazione da parte dei docenti
attraverso i meccanismi in uso nell’Istituto anche per altre aule speciali.
2. L’accesso ai laboratori di Informatica senza averne fatto prenotazione non è precluso ai
docenti con le loro classi, ma è condizionato all’effettiva disponibilità del laboratorio stesso.
3. È altresì consentito l’utilizzo dei laboratori di Informatica ai singoli docenti che ne abbiano
bisogno per attività strumentali alla didattica, anche in assenza di prenotazione, purché ci sia
effettiva disponibilità.
4. Ai docenti è consentita la prenotazione dei laboratori di informatica all’inizio dell’anno
scolastico e per l’intera durata dello stesso, con precedenza ai docenti di informatica e di
lingue.
Art. 89 Uso delle stampanti e del proiettore dei laboratori
1. L’ uso delle stampanti è strettamente riservato per l’attività didattica.
2. Al fine di evitare spreco di risorse, i docenti sono invitati a stampare materiale didattico e
documentazione varia attenendosi ad un criterio di stretta necessità e solo laddove non è
possibile garantire l’efficacia didattica in altre modalità, ad esempio attraverso invio e
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scambio di file con gli studenti.
3. Il proiettore è attrezzatura delicata. Vanno evitati con ogni cura accensioni e spegnimenti
ripetuti durante una lezione, al fine di non danneggiare la lampada. Si deve evitare di
accendere e spegnere il proiettore agendo direttamente da terra sull’interruttore dello stesso,
perché ciò può causare il disallineamento del proiettore stesso rispetto al telo; inoltre tale
operazione può essere pericolosa per chi la compie vista l’altezza del proiettore.
4. Per accendere o spegnere il proiettore va usato esclusivamente il telecomando: va evitato
l’uso dell’interruttore a parete. Se il telecomando non funziona, occorre richiedere il supporto
di un assistente di laboratorio;
5. Il proiettore è direzionato verso la parete o verso il proprio telo di riferimento. In caso di
disallineamento, evitare di operare senza l’ausilio di un assistente.
Art. 90 Uso dello spazio disco e del software
1. I docenti accedono allo spazio disco messo a loro disposizione dal sistema informatico,
utilizzandolo secondo le proprie necessità didattiche.
2. È scoraggiato ogni tentativo di installazione di software da parte dei docenti sui computer
del laboratorio, in quanto tale operazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento
delle macchine. Per eventuali necessità in tal senso, i docenti sono invitati a concordare con
gli assistenti di laboratorio i passaggi necessari al fine di rendere disponibile sulle macchine il
software desiderato.
3. È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright.
4. Al fine di un corretto utilizzo delle risorse informatiche e di una ottimale pianificazione
delle attività degli assistenti di laboratorio, ai docenti è richiesta la segnalazione del software
didattico necessario da installare sui computer dei laboratori di informatica all’inizio delle
attività didattiche di ogni anno scolastico. Tale segnalazione deve essere fatta agli assistenti di
laboratorio possibilmente entro il mese di giugno dell’anno scolastico precedente, e
comunque non oltre settembre. Ulteriori richieste agli assistenti di laboratorio di
installazione di software da parte dei docenti sui computer dei laboratori, fatte ad anno
scolastico in corso, saranno accolte ed evase nei tempi consentiti dal carico delle attività
lavorative e secondo una definizione di priorità stabilita di comune accordo tra docente e
assistenti.
Art. 91 Formazione sulla sicurezza
1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro
(D. Lgs. 81/2008), il docente o l’assistente che fa lezione, o anche semplicemente
sorveglianza in un laboratorio di informatica in presenza di studentesse e studenti, sono
equiparati a preposti di fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in materia di
sicurezza.
2. I docenti che svolgono attività in laboratorio di informatica o gli assistenti che effettuano
sorveglianza sono tenuti ad accertarsi che gli studenti abbiano ricevuto la formazione sulla
sicurezza in laboratorio di informatica. Qualora tale formazione non sia avvenuta, i docenti
devono astenersi da qualsiasi attività didattica in laboratorio con gli studenti. Unica
eccezione a tale divieto è prevista per le classi prime, le quali hanno 6 mesi di tempo a partire
dall’inizio dell’anno scolastico per completare lo svolgimento con successo della formazione
sulla sicurezza in laboratorio di informatica.
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3. La formazione sulla sicurezza in laboratorio di informatica per gli studenti è a carico
dell’Istituto, che vi provvede con i propri docenti di Informatica nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
Art. 92 Comportamento degli studenti
1. Alle studentesse e agli studenti è richiesto di tenere un comportamento corretto e
rispettoso delle persone e delle cose e di aver cura dell’attrezzatura in utilizzo, evitando usi
impropri della stessa e attenendosi a quanto previsto dal regolamento.
2. Se prima o durante l’utilizzo di un computer o di una qualsiasi altra attrezzatura presente
in laboratorio si verifica un danno accidentale o ci si accorge di un funzionamento scorretto
delle attrezzature stesse, gli studenti sono tenuti a darne segnalazione al docente o
all’assistente responsabile del laboratorio stesso.
3. Gli studenti non possono introdurre e consumare cibi o bevande nel laboratorio. Gli zaini
devono essere lasciati in classe. Qualora, per necessità di orario scolastico, gli studenti
abbiano bisogno di portare con sé lo zaino, devono riporlo lungo la parete del laboratorio,
evitando di intralciare la via di uscita, per ovvie questioni di sicurezza.
4. Gli studenti accedono allo spazio disco messo a loro disposizione dal sistema informatico,
utilizzandolo secondo le indicazioni didattiche dei docenti. È fatto divieto alle studentesse e
agli studenti di installare software sul computer in uso. È altresì vivamente sconsigliato
modificare impostazioni (sfondo del desktop e/o altro) per evitare possibili
malfunzionamenti del computer.
5. Gli studenti possono utilizzare chiavi USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione
del docente presente in laboratorio.
6. Gli studenti possono utilizzare le stampanti e il proiettore presenti nei laboratori di
Informatica solo se autorizzati dal docente o dall’assistente di laboratorio
Art. 93 Accesso ad Internet
1. Gli studenti possono utilizzare le postazioni dei laboratori per accedere ad Internet solo se
autorizzati dal docente e per i fini didattici previsti dalla lezione. Eventuali accessi non
preventivamente autorizzati e per finalità diverse da quelle didattiche sono severamente
proibiti.
2. L’istituzione scolastica può monitorare l’accesso alla rete della scuola e alla rete Internet da
parte di docenti e studenti.
CAPITOLO 4. LABORATORIO DI ROBOTICA E PROGETTAZIONE
Art. 94 Referente e destinatari del laboratorio di robotica e progettazione
1. La cura e il buon funzionamento del laboratorio di robotica e progettazione sono affidati al
senso di responsabilità degli utenti. I laboratori dell’istituto sono patrimonio comune,
pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili
per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso.
2. Responsabili della cura e della manutenzione del laboratorio di robotica e progettazione
sono gli assistenti dei laboratori di informatica dell’istituzione scolastica. Al loro interno è
nominato annualmente il referente del laboratorio di robotica e progettazione. Tale nomina
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dura per l’intero anno scolastico e, salvo revoca o disdetta, si intende confermato anche per
l’anno successivo. Il nome del referente del laboratorio di robotica e progettazione deve
essere reso noto al Dirigente Scolastico.
3. Al laboratorio di robotica e progettazione si può accedere in orario curricolare con l’intera
classe o con gruppi classe, o in orario pomeridiano per lo svolgimento di progetti didattici,
previa prenotazione effettuata dal docente o dal referente di progetto tramite gli usuali
meccanismi di prenotazione utilizzati per i laboratori di informatica della scuola.
Art. 95 Uso delle stampanti e del proiettore dei laboratori
1. L’uso della stampante laser a colori e della stampante 3D è strettamente riservato per
l’attività didattica.
2. Al fine di evitare spreco di risorse, i docenti sono invitati a stampare materiale didattico e
documentazione varia attenendosi ad un criterio di stretta necessità e solo laddove non sia
possibile garantire l’efficacia didattica in altre modalità, ad esempio attraverso invio e
scambio di file con gli studenti.
3. Il proiettore è attrezzatura delicata. Vanno evitati con ogni cura accensioni e spegnimenti
ripetuti, al fine di non danneggiare la lampada. Si deve evitare di accendere e spegnere il
proiettore agendo direttamente da terra sull’interruttore dello stesso, perché ciò può causare
il disallineamento del proiettore stesso rispetto al telo; inoltre tale operazione può essere
pericolosa per chi la compie vista l’altezza del proiettore.
4. Per accendere o spegnere il proiettore va usato esclusivamente il telecomando: va evitato
l’uso dell’interruttore a parete. Se il telecomando non funziona, occorre richiedere il supporto
di un assistente di laboratorio;
5. Il proiettore è direzionato verso la parete o verso il proprio telo di riferimento. In caso di
disallineamento, evitare di operare senza l’ausilio di un assistente.
Art. 96 Uso dello spazio disco e del software
1. I docenti e gli studenti accedono allo spazio disco messo a loro disposizione dal sistema
informatico, utilizzandolo secondo le proprie necessità didattiche.
2. È scoraggiato ogni tentativo di installazione di software da parte dei docenti e degli
studenti sui computer del laboratorio, in quanto tale operazione potrebbe compromettere il
corretto funzionamento delle macchine. Per eventuali necessità in tal senso, gli utenti del
laboratorio di progettazione sono invitati a concordare con gli assistenti di laboratorio i
passaggi necessari al fine di rendere disponibile sulle macchine il software da utilizzare.
È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright.
Art. 97 Risorse del laboratorio di robotica e progettazione
1. Il laboratorio si compone di due stanze in comunicazione tra di loro attraverso una porta
interna. A seconda delle esigenze didattiche e della presenza o meno contemporanea di classi
distinte i due ambienti possono essere lasciati in comunicazione o tenuti temporaneamente
separati.
2. Le risorse del laboratorio di robotica e progettazione sono:
- stampante laser a colori;
- un proiettore per ognuna delle due stanze;
- computer desktop e portatili per la navigazione in rete, per l’uso di pacchetti di office
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automation e per video editing; i computer di questo laboratorio sono particolarmente
performanti, dotati di scheda grafica e altro hardware e software per il disegno CAD
3D, di potenza superiore rispetto ai computer degli altri laboratori;
- robot, schede Arduino e materiale per assemblare i robot;
- sala arredata con tavoli mobili per lavori di gruppo;
- pista per il test sui robot;
- armadi vari.
Art. 98 Accesso a Internet e uso di chiavi USB, CD o DVD
1. Gli studenti possono utilizzare le postazioni del laboratorio per accedere ad Internet solo se
autorizzati dal docente e per i fini didattici previsti dalla lezione. Eventuali accessi non
preventivamente autorizzati e per finalità diverse da quelle didattiche sono severamente
proibiti.
2. L’istituzione scolastica può monitorare l’accesso alla rete della scuola e alla rete Internet da
parte di docenti e studenti.
3. Gli studenti possono utilizzare penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione
del docente presente in laboratorio.
CAPITOLO 5. PALESTRE
Art. 99 Premessa
1. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e
l’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature delle palestre, al fine di preservarne lo stato e
garantirne l’uso corretto e duraturo.
2. È obbligo di ogni docente di scienze motorie e sportive dare lettura agli studenti degli
articoli del presente regolamento.
Art. 100 Cura e tutela
1. La buona tenuta delle palestre è affidata al senso di responsabilità degli utenti. Le palestre
dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono
condizioni indispensabili per il loro utilizzo.
2. I docenti di scienze motorie e sportive sono tenuti a far rispettare le norme previste dal
presente regolamento.
3. Eventuali atti di vandalismo verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.
4. I docenti e i bidelli assegnati alla palestra, a fine mattinata sono tenuti a verificare che gli
attrezzi siano riposti ordinatamente negli spazi assegnati.
Art. . 101 Comportamento degli studenti
1. Alle studentesse e agli studenti è richiesto di tenere un comportamento corretto e
rispettoso delle persone e delle cose e di aver cura delle attrezzature, evitando loro usi
impropri.
2. Se nel corso della lezione si verifica un danno accidentale o ci si accorge di un
funzionamento scorretto delle attrezzature stesse, gli studenti sono tenuti a darne
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segnalazione al docente.
3. Gli studenti non possono introdurre e consumare cibi o bevande in palestra.
4. Si ricordano alcune norme specifiche di comportamento:
- gli alunni si devono cambiare nello spogliatoio assegnato alla classe all’inizio dell’anno
scolastico;
- devono tenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e
delle cose;
- devono accedere alla palestra calzando scarpe idonee al regolare svolgimento delle
attività in programma;
- se giustificati o esonerati, devono sedere sulle gradinate e rimanere a disposizione
dell’insegnante per attività di assistenza (solo se calzano le scarpe da ginnastica);
- è vietato introdurre cibo o bevande in palestra;
- le alunne e gli alunni sono tenuti a togliersi orecchini, orologi, piercing e quant’altro
possa danneggiare sé o gli altri, in caso di impatto;
- oggetti personali e cellulare (spento) devono essere riposti nell’armadietto o nella
cassetta;
- possono usare le attrezzature fisse e mobili solo con il previo consenso dell’insegnante;
- per quanto attiene la collaborazione nello spostamento del materiale (materassi, trave,
cavallo, rete della pallavolo…) gli studenti si devono attenere alle disposizioni date dai
docenti.
Art. 102 Utilizzo in orario pomeridiano e per attività extracurricolari
1. Le palestre sono abitualmente usate per attività extracurriculari pomeridiane di gruppo
sportivo.
2. L’accesso e l’utilizzo delle palestre per attività extracurricolari è consentito in presenza di
un docente di scienze motorie e sportive.
3. In assenza di un docente gli studenti possono accedere alle palestre solo previa
autorizzazione della Dirigente scolastica.
Art. 103 Utilizzo delle palestre per le assemblee di istituto
1. Durante l’utilizzo delle palestre per assemblee di istituto si raccomanda di accedere con
idonee calzature, di non mangiare e bere, di non spostare le attrezzature, di non utilizzare
materassi o travi per sedersi, di non arrampicarsi sulle attrezzature fisse.
2. L’uso di palloni e attrezzature è consentito solamente in caso di attività concordate
anticipatamente con i docenti di scienze motorie e sportive, approvate dalla dirigenza e
inserite nel programma dell’assemblea.
3. Comunque ogni oggetto o attrezzatura utilizzata deve essere consegnata da un docente di
educazione fisica e gli studenti se ne assumono la responsabilità della restituzione.
Art. 104 Formazione sulla sicurezza
1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro
(D. Lgs. 81/2008), il docente o l’assistente che fa lezione, o anche semplicemente
sorveglianza in palestra in presenza di studentesse e studenti, sono equiparati a preposti di
fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in materia di sicurezza.
2. I docenti che svolgono attività in palestra sono tenuti ad accertarsi che gli studenti abbiano
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ricevuto la formazione sulla sicurezza in palestra. Qualora tale formazione non sia avvenuta, i
docenti devono astenersi da qualsiasi attività didattica in laboratorio con gli studenti. Unica
eccezione a tale divieto è prevista per le classi prime, le quali hanno 6 mesi di tempo a partire
dall’inizio dell’anno scolastico per completare lo svolgimento con successo della formazione
sulla sicurezza in palestra.
3. La formazione sulla sicurezza in palestra per gli studenti è a carico dell’Istituto, che vi
provvede con i propri docenti di scienze motorie e sportive nei tempi previsti dalla normativa
vigente.
TITOLO III. BIBLIOTECA E AULE SPECIALI
CAPITOLO 1. BIBLIOTECA
Art. 105 Premessa
1. La biblioteca scolastica è una risorsa didattica e formativa che offre servizi di base, quali la
consultazione e la lettura in sede, l’assistenza agli utenti per l’informazione bibliografica e
documentaria e il prestito. Dal settembre 2017 la biblioteca aderisce al Sistema Bibliografico
Trentino ed è aperta al pubblico esterno alla scuola per dodici ore alla settimana, con alcune
limitazioni d’uso. Gli utenti esterni per il momento non possono accedere al prestito delle
opere in dotazione, che è riservato al personale della scuola, agli studenti e ai genitori.
2. La biblioteca valorizza iniziative culturali dirette alla promozione della lettura,
dell’informazione e del sapere in generale; la programmazione di tali attività è definita nel
programma annuale della Commissione Biblioteca, sentiti il parere e le proposte della
Bibliotecaria e del Collegio docenti.
3. L’uso di computer della biblioteca è riservato ai docenti, al personale ATA e agli studenti.
4. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e
l’utilizzo degli ambienti e delle risorse della biblioteca scolastica, al fine di preservarne lo
stato e garantirne l’uso corretto e duraturo.
5. È obbligo di ogni docente che intende far uso della biblioteca dare lettura agli studenti della
classe coinvolta degli articoli del presente regolamento.
Art. 106 Docente responsabile e Commissione Biblioteca
1. All’inizio di ogni anno scolastico è nominata la figura di un docente responsabile della
biblioteca, tramite incarico del dirigente.
2. È costituita la Commissione Biblioteca, composta dal docente responsabile che funge da
Coordinatore e da un numero di collaboratori variabile annualmente in base alle richieste dei
docenti disponibili.
3. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l’anno per decisioni
riguardanti il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani e alle riviste e l’approvazione di nuove
richieste di acquisto di risorse. La Commissione può altresì riunirsi per decidere in merito a
ulteriori questioni ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
3. Il Coordinatore provvede alla redazione dei verbali delle sedute.
4. È compito delle addette alla biblioteca la manutenzione del Registro del Prestito degli
studenti, del Registro del Prestito del personale docente e non docente e del Registro
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Cronologico delle Risorse in Entrata.
Art. 107 Destinatari della biblioteca scolastica
1. La cura e il buon funzionamento della biblioteca sono affidati al senso di responsabilità
degli utenti. La biblioteca è patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle sue
attrezzature e risorse sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere
l’efficienza della biblioteca stessa.
2. L’accesso alla biblioteca è consentito agli studenti, ai genitori e a tutto il personale docente
e non docente dell’Istituzione scolastica. Chiunque acceda in biblioteca e ne utilizzi
attrezzature e risorse è tenuto ad allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività
accertandosi di lasciare tutto nel medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.
3. I docenti possono accedere alla biblioteca singolarmente, con gruppi di studenti o con
l’intera classe. In quest’ultimo caso, al fine di un utilizzo ottimale degli ambienti e delle
risorse, è opportuno dare preavviso alla Bibliotecaria con adeguato anticipo.
4. In biblioteca è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.
5. All’interno della biblioteca bisogna tenere un comportamento rispettoso del silenzio e della
necessità di concentrazione da parte degli utenti; durante la permanenza in biblioteca tutti
sono invitati a tenere silenziata la suoneria del proprio cellulare.
6. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Art. 108 Orario di utilizzo e presidio della biblioteca scolastica
1. Durante l’orario di apertura della biblioteca scolastica è previsto il presidio di almeno una
persona responsabile.
2. L’accesso alla biblioteca è subordinato all’orario di apertura della stessa, affisso all’inizio di
ogni anno scolastico. Il personale docente e non docente che desideri accedere in biblioteca
fuori dall’orario di apertura previsto dovrà chiedere la chiave in portineria e firmare su un
apposito registro, in cui si terrà traccia degli accessi fuori orario in biblioteca. Al termine
dell’attività, è sua responsabilità chiudere a chiave la biblioteca, riconsegnare la chiave in
portineria e apporre una seconda firma sullo stesso registro.
3. L’orario di accesso in biblioteca scolastica può essere aggiornato annualmente dalla
Commissione Biblioteca.
Art. 109 Prestito
1. Le risorse della biblioteca scolastica che possono essere prese in prestito sono: i libri, le
riviste, i quotidiani, le videocassette VHS.
2. I DVD, i CD musicali, i dischi in vinile e i libri non ammessi al prestito (vocabolari ed
enciclopedie) possono essere utilizzati all’interno dell’edificio scolastico da tutti gli utenti con
la modalità del prestito breve e devono essere restituiti a fine giornata.
3. Sono istituiti un Registro Prestiti per gli studenti ed un Registro Prestiti per il personale
docente e non docente e un registro per il prestito breve.
4. Possono fare richiesta del servizio di prestito delle risorse della biblioteca gli studenti, i
genitori e tutto il personale docente e non docente dell’Istituzione scolastica.
5. Gli studenti e i genitori possono fare richiesta di prestito per un massimo di due risorse
nello stesso momento. Al personale docente e non docente è consentito di richiedere il
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prestito per un massimo di quattro risorse. La richiesta di un nuovo prestito è subordinata
alla riconsegna in biblioteca delle risorse ricevute in prestito precedentemente.
6. La durata massima del prestito è di
30 giorni per un libro o per una rivista;
7 giorni per un DVD, un CD musicale o un disco in vinile (limitatamente al personale
docente e non docente).
7. Un’eventuale proroga della durata del prestito è subordinata all’assenza di richieste nel
frattempo pervenute da altri utenti sulle stesse risorse. In ogni caso, la proroga può essere
concessa una sola volta sulla stessa risorsa e per una durata massima ulteriore del 50% del
tempo massimo previsto per tipologia di risorsa.
7. I quotidiani possono essere dati in prestito solo 30 minuti prima della chiusura quotidiana
della biblioteca.
8. Sono escluse dal prestito i volumi delle enciclopedie e ogni eventuale altra risorsa per la
quale la Commissione Biblioteca avrà deciso la sola consultazione in sede.
9. Per ogni risorsa presa in prestito il richiedente è obbligato, all’atto del prestito, alla
compilazione di un’apposita scheda e del Registro Prestiti di propria pertinenza. Nel
momento della riconsegna della risorsa, questa deve essere annotata a cura dell’utente sul
Registro Prestiti.
Art. 110 Acquisto di nuove risorse
1. Gli utenti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno essere
compilate su apposito modulo disponibile in biblioteca. Una volta compilati, tali moduli
devono essere consegnati alla bibliotecaria.
2. La competenza sull’acquisto spetta alla Commissione, tenuto conto di materiali già
esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.
3. I materiali acquistati devono essere assunti in carico nell’apposito Registro Cronologico
delle Risorse in Entrata delle risorse della biblioteca scolastica, costituito anche in forma
digitale.
Art. 111 Sanzioni
1. L’utente che smarrisce, sottrae o restituisce danneggiata una risorsa in prestito è tenuto a
provvedere alla sua sostituzione o al versamento di una somma pari al valore commerciale
dell’opera.
2. Qualora ciò non avvenga, il caso sarà sottoposto all’attenzione del Dirigente scolastico, che
potrà adottare eventuali misure.
CAPITOLO 2. AULE SPECIALI: PREMESSA
Art. 112 Definizione
1. Le aule speciali del nostro istituto sono:
l’aula ceramica per la realizzazione di oggetti in ceramica;
la mediateca;
l’aula di disegno artistico;
le aule di disegno geometrico.
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2. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e
l’utilizzo delle aule speciali, al fine di preservarne lo stato e garantirne l’uso corretto e
duraturo.
3. È obbligo di ogni docente che intende far uso di una qualsiasi delle aule speciali dare
lettura agli studenti della classe coinvolta degli articoli del presente regolamento riguardanti
l’aula oggetto di interesse.
Art. 113 Tutela degli ambienti e delle attrezzature
1. Le aule speciali, alcune di nuova realizzazione, sono un bene dell’intera comunità scolastica
e rappresentano spazi idonei alla sperimentazione e allo svolgimento di didattiche innovative.
2. Pertanto, tutti coloro che vi accedono e ne fanno uso sono tenuti ad osservare un
comportamento di massima cura e rispetto delle attrezzature e degli spazi, al fine di
preservarne l’efficienza.
3. Sono previste sanzioni nei confronti di chi, non rispettando le norme del presente
regolamento, metta in atto comportamenti che possano aver recato danni alle attrezzature e
agli ambienti.
Art. 114 Deroghe
Eventuali deroghe a quanto stabilito dal presente Regolamento sulle aule speciali sono
ammesse solo se concordate esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scolastico e
con il docente responsabile.
CAPITOLO 3. AULA CERAMICA
Art. 115 Finalità, docente responsabile, destinatari, accesso
1. L’aula ceramica è il laboratorio scolastico destinato alla produzione di oggetti in terracotta
o ceramica.
2. È istituita la figura di un docente responsabile dell’aula ceramica, tramite incarico del
dirigente ad inizio anno scolastico.
3. L’accesso all’aula ceramica è consentito alle studentesse e agli studenti, per classi o a
gruppi, o anche singolarmente, ma sempre accompagnati dal docente responsabile dell’aula o
da un suo delegato.
4. Chiunque acceda in aula ceramica e ne utilizzi attrezzature e risorse è tenuto ad
allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività accertandosi di lasciare tutto nel
medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.
5. Nell’aula ceramica è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.
6. L’accesso all’aula ceramica è possibile sia durante l’orario curricolare, sia di pomeriggio per
lo svolgimento di specifici progetti didattici, fermo quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo.
Art. 116 Attrezzatura e materiali dell’aula ceramica e norme per il corretto
utilizzo
1. Nell’aula ceramica si trovano attrezzature e materiali necessari allo svolgimento delle
attività previste in questo laboratorio. In particolare, si sottolinea la presenza di: tornielli; un
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tornio elettrico; polvere cristallina; argilla; forno per la cottura dei manufatti.
2. Sono altresì presenti armadi per la conservazione di manufatti in ceramica, secchi per il
deposito di acqua in decantazione, DPI come mascherine da utilizzare durante le manovre
con la polvere cristallina e l’argilla.
3. Gli studenti sono autorizzati all’uso dei materiali e delle attrezzature elencate al comma 1
solo sotto la guida del docente responsabile dell’aula ceramica.
4. Le operazioni svolte con la polvere cristallina prevedono obbligatoriamente l’uso da parte
di chiunque della apposita mascherina.
5. In assenza di una vasca di decantazione dell’acqua utilizzata per i lavori nell’aula ceramica,
questa deve essere riposta e lasciata riposare fino a decantazione completa in appositi secchi
e contenitori situati all’interno della stessa aula ceramica.
6. Lo smaltimento dell’acqua nei contenitori e nei secchi utilizzati per la decantazione è
effettuato esclusivamente dal personale non docente. È vietato lo smaltimento di contenitori
e secchi pieni di acqua di peso eccessivo. In caso di peso eccessivo (superiore ai 5 kg) di un
singolo contenitore o secchio è previsto il trasporto dello stesso da parte di due addetti adulti.
L’operazione di smaltimento dell’acqua nei contenitori o nei secchi di decantazione è
consentito agli studenti solo per quantitativi al di sotto dei 5 kg e comunque sempre sotto la
sorveglianza del docente responsabile.
7. L’accensione e lo spegnimento del forno, nonché tutte le attività previste per la gestione di
tale attrezzatura, sono effettuate esclusivamente dal docente responsabile. In particolare, è
previsto che il forno sia in funzionamento in assenza di studenti nell’aula. Al termine della
fase di cottura, si dovrà aver cura di arieggiare opportunamente il locale.
Art. 117 Acquisto di nuove risorse
1. La proposta di acquisto di nuove risorse ad uso dell’aula ceramica è effettuata
esclusivamente dal docente responsabile e tiene conto dei materiali e delle attrezzature già
esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.
Art. 118 Formazione sulla sicurezza
1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro
(D. Lgs. 81/2008), l’Istituzione scolastica si fa carico di formare e informare gli utenti
dell’aula ceramica anche dal punto di vista della sicurezza.
2. La formazione sulla sicurezza in aula ceramica è effettuata dal docente di una qualsiasi
disciplina in classe, nei tempi previsti dalla normativa vigente. Nel caso delle classi prime, va
completata entro i primi sei mesi di frequenza degli studenti.
3. Il docente responsabile dell’aula ceramica provvede a trascrivere su apposito registro,
conservato nella segreteria amministrativa, data e ora dell’attività di formazione sulla
sicurezza svolta con gli studenti, nonché le firme di presenza degli stessi.
Art. 119 Abbandono di materiale personale in aula ceramica
L’Istituzione scolastica non risponde dello smarrimento di eventuale materiale personale
(quaderni, libri, chiavi USB, altro) degli utenti al termine della propria attività.
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CAPITOLO 4. MEDIATECA
Art. 120 Definizione, accesso, docente responsabile, destinatari della mediateca
1. La mediateca è un laboratorio multimediale per la produzione di video, uno spazio di
ascolto della musica e di visione di film e documentari, luogo per lavori di ricerca e studio
individuali o di gruppo, o anche semplicemente per la lettura, da utilizzare sia durante la
mattina, sia in orario extrascolastico.
2. L’accesso alla mediateca come gruppo classe in orario curricolare deve essere
accompagnato dal docente in orario della classe stessa, previa prenotazione in . Gli studenti
che desiderino accedere singolarmente o in gruppo, sia durante la mattina sia in orario
pomeridiano, potranno utilizzare gli spazi della mediateca anche senza l’accompagnamento
di un docente, purché sempre nel rispetto assoluto della salvaguardia delle attrezzature e
degli ambienti, senza causare disturbo al lavoro o alla lettura di altri utenti presenti in quel
momento in mediateca.
3. La mediateca è uno spazio destinato all’intera comunità scolastica: docenti, studenti,
personale ATA, genitori. La cura e il buon funzionamento della mediateca sono affidati al
senso di responsabilità degli utenti. La mediateca è patrimonio comune, pertanto il rispetto e
la tutela delle sue attrezzature e risorse sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per
mantenere l’efficienza della mediateca stessa. Chiunque acceda in mediateca e ne utilizzi
attrezzature e risorse è tenuto ad allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività
accertandosi di lasciare tutto nel medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.
4. È istituita la figura di un docente responsabile della mediateca, tramite incarico del
dirigente ad inizio anno scolastico.
Art. 121 Orario di utilizzo della mediateca
1. L’accesso alla mediateca è possibile durante l’orario curricolare e di pomeriggio per lo
svolgimento di specifici progetti didattici o per la lettura o lo svolgimento di lavori al
computer. Tale orario è stabilito all’inizio dell’anno scolastico e affisso all’ingresso della
mediateca. La mediateca è pensata per essere anche uno spazio di lavoro individuale e di
ascolto della musica o di visione di immagini, pertanto è obiettivo della scuola consentirne
l’accesso in una fascia oraria più ampia possibile.
2. Pur non essendo prevista una specifica figura che garantisca una presenza continua in
mediateca, la sorveglianza durante l’orario di apertura è organizzata dal docente responsabile
anche attraverso la collaborazione di colleghi docenti, di personale tecnico, di studenti o
studentesse del triennio.
3. Chi accede alla mediateca è tenuto a firmare l’apposito foglio di presenza disponibile in
segreteria didattica.
4. L’orario di accesso alla mediateca può variare nel corso dell’anno scolastico ed essere
aggiornato annualmente. Ogni modifica sarà stabilita dal docente responsabile della
mediateca, tenuto conto di eventuali esigenze segnalate dall’utenza e di quelle organizzative
dell’istituzione scolastica.
Art. 122 Risorse della mediateca
Le risorse della mediateca scolastica sono:
TV a colori 65 pollici collegato alla rete dati della scuola;
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Giradischi e dischi in vinile, WIFI e Bluetooth;
Stereo con lettore CD, radio e casse acustiche, WIFI e Bluetooth;
CD musicali;
Videocamera digitale e treppiedi;
Stampante laser a colori;
Proiettore;
Computer per la navigazione in rete, per l’uso di pacchetti di office automation e per video
editing; alcuni di questi computer sono particolarmente performanti, dotati di scheda grafica,
porta IEEE 1394 Firewire, masterizzatore DVD;
Sala arredata con tavoli mobili per lavori di gruppo;
Sala con poltroncine per la lettura e l’ascolto di musica o la visione di video;
Saletta per l’utilizzo individuale di computer collegati in rete;
Armadi vari.
Art. 123 Prestito
1. Le risorse della mediateca scolastica non possono essere cedute in prestito.
2. È possibile, tuttavia, l’utilizzo all’interno dei locali dell’edificio scolastico e pertanto alcune
risorse possono essere richieste per attività didattiche da svolgere in classe. In tal caso, la
richiesta deve essere fatta al docente responsabile della mediateca, il quale provvederà a
tracciare il prestito su apposito registro dei prestiti. Al termine dell’attività didattica, la
risorsa deve essere restituita in mediateca.
3. Possono essere date in prestito all’interno della scuola le seguenti risorse: giradischi, casse
e dischi in vinile; videocamera e treppiedi.
Art. 124 Acquisto di nuove risorse
1. Gli utenti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno essere
compilate su apposito modulo disponibile in mediateca. Una volta compilati, tali moduli
devono essere consegnati al docente responsabile della mediateca.
2. La competenza sull’acquisto spetta al docente responsabile della mediateca, tenuto conto
di materiali già esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.
Art. 125 Attività possibili e comportamento da osservare in mediateca
1. In mediateca è possibile:
- accedere alla saletta dei computer per la navigazione in rete o per l’utilizzo di
strumenti di office automation;
- svolgere attività di video editing utilizzando i pc della sala con le poltrone (più adatti a
questo scopo);
- leggere e-book sugli e-reader della mediateca;
- effettuare attività didattiche con le classi nella sala grande con i tavoli mobili e il
proiettore collegato ad un computer o nell’altra con il televisore e le poltrone;
- ascoltare musica dal giradischi o dallo stereo;
- vedere video utilizzando il televisore collegato alla rete;
- trascorrere pause nella lettura o nell’ascolto di musica.
2. Agli utenti è richiesto l’uso responsabile di tutte le risorse e il rispetto del lavoro e della
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concentrazione di tutti coloro che condividono lo spazio della mediateca nello stesso
momento.
3. Nella mediateca è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.
CAPITOLO 5. AULA DI DISEGNO ARTISTICO
Art. 126 Responsabile e destinatari dell’aula disegno artistico
1. L’aula disegno artistico è uno spazio destinato al disegno artistico su carta, su tela, o su altri
supporti, con sostegni costituiti da cavalletti in legno, con colori ad olio o di altro materiale
non tossico. Si tratta di uno spazio da utilizzare sia durante la mattina, sia in orario
extrascolastico.
2. L’aula di disegno artistico è uno spazio destinato all’intera comunità scolastica: docenti,
studenti, personale ATA, genitori. La cura e il buon funzionamento dell’aula disegno artistico
sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. L’aula disegno artistico è patrimonio
comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle sue attrezzature e risorse sono
condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenerne l’efficienza. Chiunque acceda
nell’aula disegno artistico e ne utilizzi attrezzature e risorse è tenuto ad allontanarsi dalla
stessa al termine delle proprie attività accertandosi di lasciare tutto nel medesimo stato di
ordine e di pulizia iniziale.
3. È istituita la figura di un docente responsabile dell’aula disegno artistico, tramite incarico
del dirigente all’inizio dell’anno scolastico.
Art. 127 Accesso e orario di utilizzo dell’aula disegno artistico
1. L’accesso all’aula disegno artistico è possibile durante l’orario curricolare e di pomeriggio
per lo svolgimento di specifici progetti didattici.
2. Per l’accesso con la classe in orario curricolare, è necessaria la prenotazione fatta dal
docente utilizzando i meccanismi usuali di prenotazione delle aule e dei laboratori.
3. Per l’accesso singolo o a gruppi per specifici progetti didattici in orario pomeridiano, è
sufficiente comunicare in anticipo la richiesta di accesso al docente responsabile che verifica
la disponibilità dell’aula.
Art. 128 Risorse dell’aula disegno artistico e nuovi acquisti
1. Le risorse dell’aula disegno artistico sono: cavalletti per il sostegno di tele da disegno;
colori e pennelli; armadi vari.
2. Gli utenti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno essere
compilate su apposito modulo disponibile in mediateca. Una volta compilati, tali moduli
devono essere consegnati al docente responsabile dell’aula disegno artistico.
3. La competenza sull’acquisto spetta al docente responsabile dell’aula disegno artistico,
tenuto conto di materiali già esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione
scolastica.
Art. 129 Comportamento da osservare nell’aula disegno artistico
1. In aula disegno artistico è richiesto l’uso responsabile delle risorse e il rispetto del lavoro e
della concentrazione di tutti coloro che condividono lo spazio nello stesso momento.
2. Nell’aula disegno artistico è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.
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3. L’utente che sottrae o danneggia una risorsa è tenuto a provvedere alla sua sostituzione o al
versamento di una somma pari al valore commerciale dell’opera.
CAPITOLO 6. AULA DI DISEGNO GEOMETRICO
Art. 130 Responsabili e destinatari delle aule di disegno geometrico
1. Le aule di disegno geometrico sono destinate al disegno geometrico su carta. Si tratta di
spazi da utilizzare durante la mattina oppure in orario extrascolastico previo prenotazione.
2. La cura e il buon funzionamento delle aule di disegno artistico sono affidati al senso di
responsabilità di tutti gli utenti perché patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto
e la tutela delle sue attrezzature e risorse sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e
per mantenerne l’efficienza. Chiunque acceda nelle aule di disegno e ne utilizzi attrezzature e
risorse è tenuto ad allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività accertandosi di
lasciare tutto nel medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.
Art. 131 Accesso e orario di utilizzo delle aule di disegno geometrico
1. L’accesso all’aula di disegno geometrico è possibile durante l’orario curricolare secondo
l'orario scolastico e anche di pomeriggio per lo svolgimento di lavori grafici o di specifici
progetti didattici previo prenotazione. Non è autorizzato l'utilizzo delle aule di disegno
durante le assemblee di istituto se non per gruppi impegnati nel disegno geometrico e
sorvegliati da un insegnante.
2. Per l’accesso singolo o a gruppi per specifici progetti didattici in orario pomeridiano, è
necessario comunicare in anticipo la richiesta alla scuola che verificherà la disponibilità di
un’aula di disegno.
Art. 132 Risorse delle aule di disegno geometrico e nuovi acquisti
1. Le risorse delle aule di disegno geometrico sono: tavoli da disegno con parallellografi,
lavagna e LIM con videoproiettore, stampante, armadi, eventuali strumenti tecnici per il
disegno sulla lavagna.
2. Gli insegnanti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno
essere compilate su apposito modulo da presentare alla scuola, tenuto conto dei materiali già
esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.
Art. 133 Comportamento da osservare nelle aule di disegno geometrico
1. Nelle aule di disegno geometrico è richiesto l’uso responsabile delle risorse e il rispetto del
lavoro e della concentrazione di tutti coloro che condividono lo spazio nello stesso momento.
2. Nelle aule di disegno è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.
3. Nelle aule di disegno ogni classe avrà una disposizione degli studenti concordata con il
docente che predisporrà una mappa della classe con i posti assegnati da conservare sulla
cattedra.
3. Si richiede il rispetto delle attrezzature e dei materiali, non è consentito l'utilizzo del
taglierino sui tavoli da disegno o con il parallellografo (eventualmente sarà necessario un
diverso piano d'appoggio mobile). L’utente che sottrae o danneggia una risorsa è tenuto a
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provvedere alla sua sostituzione o al versamento di una somma pari al valore commerciale
dell’opera. Le punte alle matite o ai colori vanno fatte nei cestini.
4. Al termine di ogni lezione i tavoli da disegno vanno lasciati puliti (sia il piano di lavoro che
il ripiano inferiore ed il parallellografo).
5. Non è consentito l'accesso agli armadi da parte degli studenti senza la presenza del proprio
insegnante.
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PARTE VII – ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI
Art. 134 USO STUDENTESCO DELLE AULE IN ORARIO NON SCOLASTICO
1. L’utilizzo delle aule da parte di studentesse e studenti della scuola in orario non scolastico è consentito solo a seguito di formale richiesta presso la segreteria didattica, che provvederà a darne comunicazione ai collaboratori scolastici ai piani. 2. Per questa tipologia di attività non è prevista di norma la sorveglianza da parte del personale della scuola.
Art. 135 USO DI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI
1. L’uso dei locali scolastici da parte di terzi è regolato in base alla normativa in vigore (L.P.
5/2006 art. 108) nella logica di favorire un uso extra-scolastico efficace dei locali della scuola,
in particolare delle palestre, da parte di enti o agenzie del territorio, privilegiando quelli no-
profit, ma salvaguardando la priorità di uso da parte della scuola e con l’intento di
salvaguardarne l’integrità.
2. L’istituzione è tenuta ad assicurare la fruibilità delle strutture facendo in ogni caso salva
l’esigenza di assicurare la preminente finalità scolastica e formativa. In particolare durante
l’orario delle lezioni, salvo particolari eccezioni previste dalla legge, le sedi scolastiche sono
utilizzate in via esclusiva per tali finalità.
3. Per quanto concerne l’uso dei locali scolastici da parte di terzi in orario extrascolastico i
Comuni provvedono direttamente, sentita l'istituzione, alla concessione degli spazi scolastici
richiesti dagli esterni, l'istituzione collabora con l'amministrazione comunale al fine di
favorire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico.
Art. 136 ACCESSO DI ESPERTI ESTERNI ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE
1. L’entrata nell’edificio scolastico di esperti esterni deve essere comunicata con almeno due
giorni di anticipo al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori per la necessaria
autorizzazione.
2. Le attività che comportano l’intervento di esperti esterni devono essere preventivamente
autorizzate e programmate con l’osservanza dei seguenti criteri:
a. l’intervento dell’esperto deve rientrare di norma nell’orario delle discipline a cui
l’iniziativa si riferisce;
b. l’esperto non deve di norma sostituire il docente che rimane il responsabile della classe
e quindi dell’attività didattica;
Art. 137 DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO AGLI ALUNNI E
CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI
1. Materiale relativo ad iniziative promosse da Enti e Istituzioni viene affisso nelle bacheche
poste in entrata e/o messo in distribuzione nel bancone d’ingresso. Per quanto riguarda il
materiale relativo ad iniziative promosse da Associazioni senza fini di lucro, la distribuzione è
limitata a quelle locali e a condizione che ogni singola iniziativa:
a. non presenti carattere commerciale;
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b. abbia una significativa valenza formativa a livello di comunità locale;
c. sia preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico.
2. Sono autorizzabili in linea di massima campagne di raccolta fondi a scopo di beneficenza,
qualora siano fatte proprie dal progetto educativo delle singole classi.
Art. 138 LIBRI DI TESTO E MATERIALE SCOLASTICO
1. Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo si rimanda all’art. 5 del D.P.P. 5 novembre
2007 n. 24-104/Leg., regolamento per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni
del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione.
2. La scuola provvede al controllo dei libri in comodato all’inizio e al termine dell’anno
scolastico. Ogni alunno dovrà avere particolare cura per i libri di testo che gli sono stati
assegnati. Se i libri non saranno riconsegnati o saranno restituiti deteriorati oltre il normale
uso, sarà richiesto ai genitori un risarcimento pari a:
a. due terzi del costo di copertina per i libri da riassegnare a nuovi alunni;
b. un terzo del costo di copertina per gli altri libri.
3. Gli studenti che chiedono il nulla osta per il trasferimento presso altra istituzione scolastica
sono tenuti alla restituzione del corredo librario dell'anno scolastico in corso alla scuola.
Art. 139 USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI
1. È fatto divieto di tenere acceso e di utilizzare il telefono cellulare ed i vari dispositivi
elettronici personali durante le attività scolastiche. Qualora i ragazzi portino il telefono
cellulare a scuola, deve essere tenuto obbligatoriamente spento e nello zaino. Eventuali
esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere
soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola.
2. Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare o altro dispositivo analogo durante l'attività
didattica, si erogano le seguenti sanzioni:
a. ritiro immediato da parte del docente e consegna per la custodia presso gli uffici di
dirigenza, in attesa della restituzione al genitore o adulto responsabile;
b. la trasgressione verrà segnalata sul registro elettronico di classe a cura del docente.
3. Deroghe al divieto di cui al comma 1 saranno previste solo qualora vi sia un’espressa
motivazione didattica autorizzata dal docente di classe.
Art. 140 FURTI E DANNI AD EFFETTI PERSONALI
1. Docenti, personale ATA e studenti devono vigilare personalmente sui propri effetti
personali. L'Istituto non assume nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti
di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali
scolastici.
2. Si raccomanda agli studenti di non portare a scuola oggetti di valore.
3. E' vietato agli studenti portare a scuola oggetti personali potenzialmente pericolosi.
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PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 141 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa
statale e provinciale vigente in tema di istruzione. Quanto qui stabilito si intenderà abrogato
da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora
implicitamente o esplicitamente incompatibili.
Art. 142 CONTROVERSIE
1. Eventuali conflitti che sorgano all’interno dell’istituzione in merito all’interpretazione del
presente regolamento saranno sottoposti alla valutazione del consiglio dell’istituzione.
Art. 143 PROCEDURA DI REVISIONE
1. Il presente regolamento può essere modificato, su propria iniziativa, dal consiglio
dell’istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per accedere al vaglio del
consiglio, eventuali proposte esterne dovranno venir formulate dal collegio docenti, dalla
consulta dei genitori o dall’assemblea del personale A.T.A.. Le modifiche sono rese pubbliche
con le stesse modalità del successivo articolo.
Art. 144 PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ
Il testo del presente regolamento, successivamente all’approvazione da parte del consiglio
dell’istituzione scolastica, è pubblicato all’albo, sul sito della scuola e depositato presso la sala
insegnanti di ciascuna sede scolastica affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti
della scuola ne possano prendere conoscenza.