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1 REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE IL 10 OTTOBRE 2018 INDICE I. PREMESSA (p. 3) II. ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (p. 4) Titolo I. Accesso all’edificio scolastico e orario delle lezioni (p.4) Titolo II. Frequenza scolastica e giustificazioni assenze degli studenti ed entrate/uscite fuori orario (p. 4) Titolo III. Obblighi di vigilanza del personale (p.5) III. FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE (p. 8) Titolo I. Consiglio dell’istituzione scolastica (p. 8) Titolo II. Consiglio di classe (p. 10) Titolo III. Partecipazione studentesca: assemblee, consulta, comitati, strumenti di comunicazione (p. 13) Titolo IV. Consulta genitori (p. 18) Titolo V. Nucleo interno di valutazione (p. 19) Titolo VI. Commissione disciplinare di garanzia (p. 21) IV. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA (p. 23) Titolo I. Comunicazioni scuola-famiglia (p. 23) Titolo II. Riunioni e assemblee dei genitori (p. 25) V. ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE (p. 27) VI. ACCESSO AGLI SPAZI E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA SCUOLA (p. 32) Titolo I. Aule e spazi comuni (p. 32) Titolo II. Laboratori e palestre (p. 33) Capitolo 1. Laboratori di fisica (p. 33) Capitolo 2. Laboratori di scienze (p. 35) Capitolo 3. Laboratori di informatica (p. 37) Capitolo 4. Laboratorio di robotica e progettazione (p. 40) Capitolo 5. Palestre (p. 42)

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REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE IL 10 OTTOBRE 2018

INDICE

I. PREMESSA (p. 3)

II. ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA E DI SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITÀ DIDATTICHE (p. 4) Titolo I. Accesso all’edificio scolastico e orario delle lezioni (p.4)

Titolo II. Frequenza scolastica e giustificazioni assenze degli studenti ed

entrate/uscite fuori orario (p. 4) Titolo III. Obblighi di vigilanza del personale (p.5)

III. FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE (p. 8) Titolo I. Consiglio dell’istituzione scolastica (p. 8) Titolo II. Consiglio di classe (p. 10)

Titolo III. Partecipazione studentesca: assemblee, consulta, comitati, strumenti

di comunicazione (p. 13) Titolo IV. Consulta genitori (p. 18)

Titolo V. Nucleo interno di valutazione (p. 19) Titolo VI. Commissione disciplinare di garanzia (p. 21)

IV. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA (p. 23) Titolo I. Comunicazioni scuola-famiglia (p. 23) Titolo II. Riunioni e assemblee dei genitori (p. 25)

V. ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE (p. 27)

VI. ACCESSO AGLI SPAZI E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA SCUOLA (p.

32) Titolo I. Aule e spazi comuni (p. 32) Titolo II. Laboratori e palestre (p. 33) Capitolo 1. Laboratori di fisica (p. 33) Capitolo 2. Laboratori di scienze (p. 35) Capitolo 3. Laboratori di informatica (p. 37)

Capitolo 4. Laboratorio di robotica e progettazione (p. 40) Capitolo 5. Palestre (p. 42)

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Titolo III. Biblioteca e aule speciali (p. 44) Capitolo 1. Biblioteca (p. 44)

Capitolo 2. Aule speciali: premessa (p. 46) Capitolo 3. Aula ceramica (p. 47) Capitolo 4. Mediateca (p. 49) Capitolo 5. Aula di disegno artistico (p. 51) Capitolo 6. Aule di disegno geometrico (p. 52)

VII. ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI (p. 54)

VIII. DISPOSIZIONI FINALI (p.56)

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PARTE I – PREMESSA

Art. 1 Contenuti del regolamento interno 1. I contenuti del regolamento interno dell’istituzione scolastica sono indicati nell’art. 19 dello

Statuto del liceo Leonardo Da Vinci. Il presente regolamento è organizzato per parti, titoli,

capitoli, articoli e commi.

2. Il regolamento interno disciplina i seguenti aspetti organizzativi riguardanti il

funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi:

a. orari e modalità di apertura della scuola e di svolgimento dell’attività scolastica;

b. funzionamento degli organi collegiali e di partecipazione, ad esclusione del

funzionamento del collegio dei docenti normato da apposito regolamento;

c. rapporti scuola-famiglia;

d. modalità di programmazione, organizzazione e svolgimento delle attività didattiche

esterne;

e. modalità di accesso agli spazi e di utilizzo degli strumenti della scuola. f. aspetti organizzativi generali

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PARTE II - ORARI E MODALITÀ DI APERTURA DELLA SCUOLA E DI

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

TITOLO I. ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO E ORARIO DELLE LEZIONI

Art. 2 Apertura dell’edificio scolastico e accesso agli uffici 1. L’edificio scolastico è aperto al mattino a partire dalle ore 7.00 per il personale, a partire

dalle 7.30 per studentesse e studenti. La chiusura è determinata annualmente secondo le

esigenze del servizio scolastico.

2. Le segreterie sono aperte al pubblico secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle

7.30 alle 8.40 e dalle 10.20 alle 13.15; il sabato dalle 7.30 alle 8.40 e dalle 10.2o alle 11.45; il

martedì e il giovedì apertura anche al pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00.

3. Il servizio di pagamento tramite Bancomat è disponibile in orario di apertura delle

segreterie.

4. Il dirigente scolastico è disponibile per ricevimento tutti i giorni dal lunedì al venerdì: per

evitare attese, è necessario concordare telefonicamente o tramite posta elettronica

([email protected]) eventuali appuntamenti.

5. E’ vietato l’accesso di estranei non autorizzati all’edificio scolastico. I genitori non possono

recarsi in aule o laboratori durante le ore di lezione. E’ compito del personale non docente, in

particolare dei collaboratori in portineria e ai piani, porre particolare attenzione all’ingresso e

alla circolazione di persone non autorizzate, che andranno tempestivamente segnalate alla

dirigenza.

Art. 3 Orario delle lezioni

1. Le lezioni iniziano alle 7.50 e durano ciascuna 50 minuti, secondo il seguente orario: prima

ora 7.50-8.40; seconda ora 8.40-9.30; terza ora 9.30-10.20; intervallo 10.20-10.35; quarta

ora 10.35-11.25; quinta ora 11.25-12.15; sesta ora 12.15-13.05.

2. Non sono previsti rientri pomeridiani. Al pomeriggio si svolgono laboratori di alternanza

scuola-lavoro e altre attività didattiche integrative facoltative quali: sportelli disciplinari,

attività di recupero e/o approfondimento, progetti integrativi del curricolo (preparazione alle

certificazioni linguistiche, patente europea del computer, teatro, attività sportive, ecc.).

TITOLO II. FREQUENZA SCOLASTICA E GIUSTIFICAZIONI ASSENZE DEGLI

STUDENTI ED ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO

Art. 4 Frequenza delle lezioni

1. La frequenza regolare delle lezioni è un dovere dello studente. Per la promozione alla classe

successiva è necessaria la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

2. Durante le lezioni lo studente non può lasciare l’aula senza autorizzazione dell’insegnante.

Art. 4 Giustificazioni assenze e permessi di entrata/uscita fuori orario

1. Le assenze devono essere giustificate di norma entro il giorno del rientro a scuola.

2. Le entrate posticipate e le uscite anticipate vanno limitate all’indispensabile. Esse devono

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essere giustificate di norma entro il giorno successivo. La richiesta di uscita anticipata,

firmata da un responsabile, va presentata su modulo fornito dalla scuola al docente dell’ora,

che provvederà a segnare l’assenza sul registro al momento dell’uscita. In caso di malessere,

la richiesta di uscita anticipata dovrà essere compilata dal genitore o dall’adulto da esso

delegato, contestualmente al ritiro dello studente da scuola. Non saranno autorizzate uscite

da scuola per le quali non sia stata compilata l’apposita richiesta firmata da un responsabile

o, nel caso di studenti con malessere, qualora non vi sia il genitore o un adulto delegato

presente al momento dell’uscita.

3. La scuola si riserva di contattare i genitori nei casi di numerose assenze o di mancate

giustificazioni.

4. Le assenze ingiustificate, così come le assenze e i ritardi ripetuti senza grave motivo,

costituiscono mancanza disciplinare di cui il consiglio di classe tiene conto nell’attribuzione

del voto di capacità relazionale.

5. Nei casi di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola, non potendo

assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, declina ogni responsabilità qualora gli

studenti, senza autorizzazione, entrino in ritardo o escano prima del termine delle lezioni.

6. La dirigenza potrà autorizzare permessi annuali di entrata posticipata o di uscita anticipata

a fronte di valide motivazioni documentate dalla famiglia.

Art. 6 Esoneri dalle lezioni di educazione fisica

1. Gli studenti che per motivi di salute non possono praticare attività fisica per un periodo che

superi i 10 giorni, devono presentare al dirigente scolastico richiesta di esonero dalle attività

pratiche, tramite apposito modulo firmato dai genitori, corredato di certificato medico.

2. Il certificato medico deve specificare se l'esonero sia da considerarsi parziale (con pratica

ridotta dell'attività fisica) o totale (con totale astensione dalla pratica).

3. Gli studenti con esonero totale, temporaneo o per tutto l’anno scolastico, devono essere

presenti a tutte le lezioni, in quanto, per legge, l’esonero si riferisce alla sola attività pratica.

Ad essi verranno infatti assegnati compiti di assistenza e arbitraggio e potranno

approfondire, con l’ausilio del libro di testo, argomenti del programma.

4. Gli alunni con esonero prolungato, in particolare, dovranno seguire un programma teorico,

i cui contenuti verranno resi noti dall'insegnante. Su tali contenuti l'alunno sarà

opportunamente valutato.

TITOLO III - OBBLIGHI DI VIGILANZA DEL PERSONALE

Art. 7 Vigilanza degli studenti durante l’orario delle lezioni

1. Il docente che durante la lezione debba assentarsi temporaneamente dalla classe per valido

motivo, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli

studenti sino al suo ritorno. Questi non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza richiesta.

2. Durante le lezioni il docente è responsabile della classe, pertanto non deve allontanare gli

studenti per scopi punitivi, lasciandoli senza adeguata sorveglianza.

3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di uno studente per

volta, fatta eccezione per situazioni particolari, e accertandosi che non si presentino

situazioni di potenziale pericolo.

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Art. 8 Vigilanza degli studenti all’entrata, uscita e durante gli spostamenti

1. Gli studenti entrano a scuola dopo le 7.30. Prima di quel momento, l’istituzione non ha

responsabilità in merito alla sorveglianza.

2. Al termine delle lezioni i docenti verificano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine e

segnalano tempestivamente ai collaboratori scolastici e alla dirigenza eventuali danni o

anomalie riscontrate.

3. I collaboratori scolastici concorrono alla sorveglianza degli studenti durante gli

spostamenti, affinché essi avvengano con ordine e in sicurezza. I collaboratori controllano

altresì l’accesso agli ascensori, consentito di norma solo per il personale della scuola o per

studenti in situazione di disabilità o infortunio.

Art. 9 Vigilanza degli studenti durante l’intervallo

1. Durante l’intervallo, i docenti vigilano sugli studenti presenti nell’area loro affidata in

collaborazione con gli altri colleghi assegnati alla vigilanza e con i collaboratori scolastici.

2. Nel piano di sorveglianza, redatto e consegnato al personale in servizio entro la prima

settimana dell’attività didattica, sono definite le aree di competenza e le modalità di

sorveglianza durante l’intervallo.

3. La segreteria docenti dovrà portare a conoscenza eventuali supplenti temporanei del piano

di sorveglianza e delle responsabilità ad esso connesse.

Art. 10 Cambio dell’ora ed accesso ai servizi igienici

1. Il cambio dell’ora deve compiersi nel minor tempo possibile e pertanto i docenti sono

tenuti al massimo rispetto dell’orario delle lezioni.

2. Durante gli spostamenti nell’edificio scolastico al cambio d’ora è richiesto a studenti e

studentesse un comportamento responsabile. Docenti e collaboratori scolastici ai piani

richiamano gli stessi in caso di comportamenti scorretti e segnalano in presidenza eventuali

situazioni anomale.

3. I collaboratori scolastici ai piani sono tenuti alla sorveglianza delle classi in particolare al

cambio delle ore, anche per segnalare tempestivamente in segreteria eventuali assenze del

personale docente.

5. Durante la prima ora di lezione e nell’ora dopo l’intervallo non è permesso uscire dall’aula

per recarsi ai servizi igienici, se non per necessità urgenti.

6. I docenti che entrano in servizio dalla seconda ora in poi sono tenuti a farsi trovare, al

suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del

docente sulla classe.

Art. 11 Infortuni e malori degli studenti

1. In caso di infortunio o malore di uno studente il docente presente in classe o con incarico di

vigilanza è tenuto a prestare il primo soccorso per quanto di sua competenza, con l’aiuto dei

colleghi, dei collaboratori scolastici, degli addetti al pronto soccorso e all’emergenza.

2. Valutata la gravità dell’infortunio o del malore, i docenti procedono, se necessario, ad

avvisare la segreteria didattica la quale provvederà a chiamare i mezzi di soccorso e ad

avvisare i genitori e il dirigente scolastico.

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3. Se l’infortunio o il malore non richiedono l’intervento dei mezzi di soccorso ma, allo stesso

tempo, non permettono la regolare frequenza delle lezioni, lo studente potrà lasciare la scuola

accompagnato da un genitore o adulto delegato.

4. Eventuale documentazione medico-sanitaria inerente e conseguente l’infortunio dovrà

essere tempestivamente consegnata dalla famiglia alla segreteria dell’istituzione al fine di

consentire l’espletamento, nei termini di legge, delle relative denunce all’autorità competente.

Art. 12 Somministrazione di farmaci e limitazioni alimentari

1. Non possono essere somministrati farmaci agli studenti. Qualora particolari patologie

richiedessero interventi farmacologici specifici, i genitori degli alunni interessati dovranno

sottoscrivere un protocollo di intervento sanitario concordato tra scuola, famiglia e medico

curante.

2. In caso di patologie che richiedessero specifiche precauzioni alimentari da osservare

durante le attività didattiche esterne, i genitori degli alunni interessati sono tenuti a darne

comunicazione scritta al coordinatore di classe allegando opportuna documentazione.

Art. 13 Sostituzione dei docenti assenti

1. In caso di assenza di un docente, la segreteria docenti provvede alla sua sostituzione sulla

base delle norme contrattuali e regolamentari vigenti e adotta tutti i provvedimenti ritenuti

necessari per garantire in ogni caso la sorveglianza degli alunni.

Art. 14 Scioperi ed assemblee sindacali

1. Sulla base della comunicazione volontaria resa dai docenti ed in conformità a quanto

previsto dalla normativa vigente in merito al diritto allo sciopero, il dirigente scolastico invia

comunicazione scritta alle famiglie circa l’eventuale sospensione o l’adattamento dell’orario

delle lezioni.

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PARTE III - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I – CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 15 Funzioni e composizione ed elezione del Consiglio dell’istituzione

1. Il Consiglio dell’istituzione è l’organo di governo della scuola ed ha compiti di indirizzo,

programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione.

2. Le funzioni e la composizione del Consiglio dell’istituzione sono definite agli articoli 5 e 6

dello Statuto.

3. L’elezione per il rinnovo o la parziale integrazione delle rappresentanze delle diverse

componenti scolastiche nel Consiglio dell’istituzione avviene entro il 31 ottobre di ogni anno

scolastico attraverso l’indizione di apposite assemblee elettorali da parte del dirigente

scolastico in conformità con quanto previsto dal D.P.P. 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg. Le

assemblee elettorali di genitori e docenti sono convocate in orario pomeridiano. Le assemblee

elettorali degli studenti si svolgono al mattino secondo le disposizioni del dirigente.

Art. 16 Convocazione del Consiglio dell’istituzione

1. La prima convocazione del Consiglio dell’istituzione è disposta dal dirigente scolastico ed è

immediatamente successiva alla nomina dei membri. In seguito il Consiglio è convocato dal

presidente, di sua iniziativa o su richiesta del dirigente scolastico o di un terzo dei

componenti. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico

ed in orario tale da consentire la partecipazione di tutti i componenti.

2. La convocazione deve essere comunicata ai singoli componenti in forma scritta almeno

cinque giorni prima della data delle riunioni, inviata tramite posta elettronica e deve essere

pubblicata all’albo dell’istituzione; essa deve indicare la data, l’ora di inizio, il luogo della

riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Nel caso si presentassero importanti argomenti da trattare dopo l’invio della convocazione,

il presidente può integrare l’ordine del giorno fino alle ventiquattro ore precedenti. La

comunicazione della variazione all’ordine del giorno verrà immediatamente inoltrata via mail

a tutti i componenti.

4. Eccezionalmente, nel caso si presentassero argomenti da inserire nell’ordine del giorno già

inviato e non fosse possibile rispettare quanto previsto dal comma precedente, è possibile ad

inizio seduta su richiesta del presidente o di un componente del consiglio apportare una

variazione dell’ordine del giorno purché essa sia approvata all’unanimità da parte dei

presenti.

5. Il Collegio dei docenti, i Consigli di classe e le Consulte dei genitori e degli studenti possono

avanzare proposte per la discussione al Consiglio dell’istituzione.

6. Nel caso non si riuscisse per ragioni di tempo a discutere tutti i punti all’ordine del giorno,

il presidente riconvoca il Consiglio indicando la data e l’ora della nuova convocazione.

Art. 17 Elezione ed attribuzioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio

dell’istituzione

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori, un

presidente e un vicepresidente. Essi sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti del

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Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e

il vicepresidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. L’elezione avviene a scrutinio

segreto.

2. Il presidente rappresenta il Consiglio dell’istituzione, ne tutela le prerogative e ne assicura

il regolare funzionamento. In particolare, convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, dirige

e riassume le discussioni e impone l’osservanza del regolamento; adotta i necessari

provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; proclama il risultato delle votazioni;

firma i verbali.

3. Il vicepresidente può sostituire il presidente in caso di sua assenza. In assenza di entrambi

le funzioni sono affidate al genitore più anziano oppure, in subordine, al docente più anziano.

Art. 18 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute, il Presidente procede all’appello nominale. Qualora non si

raggiunga il numero legale della metà più uno dei membri in carica, il Presidente rinvierà la

seduta ad altra data.

2. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Si procede a votazioni non palesi

nei casi in cui siano coinvolti personalmente i consiglieri o loro familiari, o quando uno dei

consiglieri lo richieda.

3. Le deliberazioni possono essere approvate all’unanimità, oppure a maggioranza dei

presenti. In questo secondo caso i voti favorevoli devono rappresentare la maggioranza dei

voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le

funzioni.

Art. 19Verbalizzazione e pubblicazione degli atti

1. Di ogni seduta è redatto seduta stante il verbale, a cura del responsabile amministrativo

dell’istituzione. Il verbale è depositato presso l’ufficio di segreteria dell’istituto entro il

termine di quindici giorni dalla seduta; copia del verbale è inviata ai singoli consiglieri,

unitamente alla lettera di convocazione della riunione successiva.

2. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità della seduta (data, ora e luogo della

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero

legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se

giustificati o meno, l'ordine del giorno). Per ogni punto all’ordine del giorno si indicano molto

sinteticamente le osservazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della

votazione (numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel

verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un componente può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo

membro sulla materia oggetto della deliberazione. Tutti i componenti hanno facoltà di

produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere, a cura del segretario, sul verbale.

3. Ad ogni successiva seduta del Consiglio deve essere approvato il verbale della seduta

precedente, dopo la dichiarazione del presidente sulla validità della seduta. Sul verbale della

seduta precedente ogni consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per

rettificare eventuali dichiarazioni, non obiettivamente riportate nel verbale. Ove non sorgano

osservazioni, il verbale si intende approvato. Dopo eventuali rettifiche il verbale si approva

per alzata di mano. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile

introdurre modificazioni o integrazioni.

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4. Le deliberazioni del Consiglio dell’istituzione sono pubblicate all’albo dell’istituzione per

un periodo minimo di quindici giorni. I verbali sono depositati nella segreteria dell’istituzione

e sono a disposizione per la consultazione.

Art. 20 Diritti, dimissioni o decadenza dei membri eletti

1. I membri del Consiglio hanno diritto di chiedere informazioni e di prendere visione degli

atti rientranti nelle competenze del Consiglio, nonché di averne copia, compatibilmente con

la normativa sulla pubblicità degli atti.

2. Coloro che nel periodo in carica del Consiglio diano le dimissioni o perdano i requisiti per

essere eletti in Consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste; in caso di

esaurimento si convocano le elezioni suppletive. Le dimissioni devono essere date in forma

scritta e sono esecutive dal momento della loro assunzione al protocollo dell’istituzione. Il

numero legale viene rideterminato in base al numero dei componenti in carica.

3. I membri eletti che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del

consiglio dell’istituzione decadono dalla carica e sono surrogati secondo le stesse modalità di

cui al comma precedente.

Art. 21 Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio dell’istituzione, al fine di svolgere nel miglior modo i propri compiti, può

costituire commissioni di lavoro per materie di particolare importanza. Dette commissioni o

gruppi di studio sono coordinati dal presidente o dal vicepresidente o dal consigliere a ciò

delegato.

2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro

attività secondo le direttive stabilite dallo stesso Consiglio; possono, previa indicazione del

Consiglio, sentire esperti nelle singole materie.

Art. 22 Pubblicità delle sedute e presenza di esterni

1. Possono assistere alle sedute del Consiglio dell’istituzione gli elettori, senza diritto di

parola.

2. Alle riunioni del Consiglio dell’istituzione possono essere invitati, a titolo consultivo,

soggetti interni o esterni aventi specifiche competenze in ambiti relativi alle funzioni

attribuite al Consiglio dell’istituzione.

3. L’assunzione di eventuali deliberazioni deve avvenire con la sola presenza dei componenti

del Consiglio e del segretario verbalizzante.

TITOLO II – CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 23 Funzioni, composizione ed elezione del Consiglio di classe.

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività

didattica della classe e di definire le attività parascolastiche ed extrascolastiche.

2. Le funzioni e la composizione del Consiglio di classe sono definite agli articoli 10 e 11 dello

Statuto. Si ricorda che, in base all’art. 10 dello Statuto, «in relazione alle specifiche tematiche

trattate, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, con diritto

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di parola ma senza diritto di voto, tutti i genitori e tutti gli studenti della classe, oltre ad

eventuali figure di supporto e di consulenza utili all’attività educativa».

3. La componente genitori del Consiglio di classe è rinnovata entro il 31 ottobre di ogni anno

scolastico. Il dirigente scolastico convoca, per ciascuna classe, l’assemblea dei genitori per

l’elezione dei rappresentanti di classe. L’assemblea si svolge di norma nell’aula della classe.

4. L’assemblea viene introdotta dal docente coordinatore (o da altro docente delegato dal

dirigente scolastico) che illustra le linee fondamentali del progetto di istituto, del piano di

lavoro annuale del Consiglio di classe, del regolamento interno, del regolamento su diritti,

doveri, mancanze disciplinari degli studenti, con particolare attenzione alle modalità dei

rapporti scuola-famiglia. Richiama altresì le seguenti modalità di votazione: tutti i genitori

esercitano l'elettorato attivo e passivo; sono invitati a votare entrambi i genitori (o coloro che

ne fanno legalmente le veci); chi ha più figli iscritti nella scuola vota in tutte le classi da loro

frequentate (vota però una sola volta nel caso di fratelli frequentanti la medesima classe); si

possono esprimere al massimo due voti di preferenza.

5. Dopo aver fornito i chiarimenti eventualmente richiesti, il docente lascia l’aula e i genitori

individuano tra i presenti uno o due responsabili che si incaricano di coordinare la prima fase

delle operazioni di voto e, al termine della stessa, di consegnare i materiali elettorali al seggio

unitario costituito presso l’aula insegnanti con lo scopo di garantire l’accessibilità al voto fino

alla chiusura delle operazioni.

6. Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio unitario procedono allo scrutinio

delle varie classi, alla compilazione dei relativi atti e alla loro consegna in segreteria.

7. Risultano eletti, in ogni classe, i genitori che hanno raggiunto il maggior numero di

preferenze. In caso di parità di voti, si procede alla definizione degli eletti attraverso

sorteggio.

8. La componente studenti del Consiglio di classe è rinnovata entro il 31 ottobre di ogni anno

scolastico. Le votazioni si svolgono, in orario scolastico, all’interno di ciascuna classe,

secondo le modalità definite da apposita circolare del dirigente scolastico.

9. Alle riunioni plenarie del Consiglio di classe che si svolgono prima delle nuove elezioni

sono invitati a partecipare i rappresentanti classe di studenti e genitori dell’anno scolastico

precedente.

Art. 24 Attribuzioni del presidente del Consiglio di classe e compiti del docente

coordinatore.

1. La presidenza del Consiglio di classe spetta di diritto al dirigente scolastico, il quale di

norma la delega annualmente il docente coordinatore di classe, ad esclusione delle sedute per

la valutazione intermedia e finale.

2. Il presidente ha il compito di coordinare i lavori del consiglio: apre le sedute e dà lettura

dell'odg; apre e chiude la trattazione dei singoli punti all’odg.; guida la discussione regolando

gli interventi dei presenti nel rispetto dei tempi previsti; terminata la discussione di tutti i

punti all’odg, dichiara sciolta la seduta.

3. Il presidente pone particolare attenzione alla correttezza delle comunicazioni da fornire a

studenti e famiglie e alla completezza delle operazioni di verbalizzazione delle sedute.

4. Il docente coordinatore costituisce punto di riferimento per gli studenti e le famiglie in

ordine alle comunicazioni di eventuali difficoltà – sia disciplinari, sia didattiche – con

l’impegno a riferirne tempestivamente alla dirigenza nei casi di particolare problematicità.

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Art. 25 Convocazione e verbalizzazione delle riunioni del consiglio di classe.

1. Il consiglio di classe si riunisce di norma secondo il piano delle attività predisposto dal

dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico e approvato dal collegio docenti; può anche

essere convocato in via straordinaria quando il dirigente ne ravvisi la necessità oppure –

previa approvazione del dirigente - su richiesta del coordinatore di classe.

2. La convocazione viene fatta con apposita circolare dal dirigente scolastico, con preavviso di

almeno 5 giorni (2 gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell'ordine del giorno, dell’ora di

inizio e della durata. Gli avvisi di convocazione possono essere cumulativi per i docenti,

mentre sono personali per i singoli genitori e studenti componenti il consiglio. I consigli si

svolgono di norma in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.

3. Il verbalista di classe è nominato annualmente dal dirigente scolastico ed ha la funzione di

redigere il verbale delle riunioni del consiglio di classe e di curarne la consegna alla segreteria

entro i termini fissati.

4. Il verbale deve contenere il luogo, la data, l’ora di inizio e fine della riunione; il nominativo

dei presenti, degli assenti, degli insegnanti eventualmente in ritardo e/o che lascino la

riunione con anticipo, autorizzati dal dirigente; il nominativo del presidente e del

verbalizzante; l’elenco dei punti all’ordine del giorno; l’approvazione del verbale precedente

con l’indicazione di unanimità/maggioranza; la sintesi della trattazione dei singoli punti

all’ordine del giorno; l’indicazione dell’unanimità/maggioranza delle delibere prese dal

consiglio.

5. I verbali degli scrutini intermedi e finali devono essere redatti contestualmente alla

riunione. Negli altri casi, purché non risultino compromesse decisioni assunte nella riunione,

il completamento della verbalizzazione può essere posticipato e deve comunque avvenire

entro cinque giorni dal termine della seduta. Terminata la verbalizzazione, il libro dei verbali

va consegnato tempestivamente in segreteria didattica.

6. I verbali sono a disposizione degli interessati per la consultazione, ad eccezione delle parti

soggette al segreto d’ufficio o riservate in base a specifica disposizione di legge.

Art. 26 Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di classe escluse

operazioni di scrutinio

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi

diritto a partecipare.

2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

3. I docenti sono obbligati alla segretezza sulle discussioni e sulle decisioni adottate nella

seduta.

Art. 27 Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di classe durante

le operazioni di scrutinio

1. La partecipazione dei docenti alle sedute del consiglio di classe per i lavori di valutazione

intermedia e finale costituisce un obbligo di servizio. Per la validità delle sedute è richiesta la

presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare.

2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

non è ammessa l’astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le

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votazioni si effettuano per alzata di mano. Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni

disciplinari e di condotta sono tutti i docenti della classe.

3. I docenti di religione e di altre discipline insegnate a gruppi di studenti prendono parte alle

valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono del loro

insegnamento.

4. I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica

forniscono preventivamente al coordinatore di classe elementi conoscitivi sull’interesse

manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

5. I docenti di sostegno contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con

un unico voto.

6. I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle discussioni e sulle decisioni adottate nella

seduta di scrutinio.

TITOLO III. PARTECIPAZIONE STUDENTESCA: ASSEMBLEE, CONSULTA,

COMITATI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Art. 28 Premessa: gli strumenti di partecipazione studentesca e loro finalità

1. I contenuti del presente titolo relativo alla partecipazione studentesca sono mutuati dal

“Regolamento di partecipazione degli studenti” approvato dal consiglio dell’istituzione il 14

giugno 2013.

2. Gli strumenti di partecipazione degli studenti sono assemblee di classe, assemblee

d’istituto, consulta degli studenti, comitati studenteschi, strumenti di comunicazione interni

alla scuola.

3. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per

l'approfondimento di tematiche relative alla scuola e alla società in funzione della formazione

culturale e civile degli studenti.

4. Le assemblee di classe sono principalmente finalizzate a riportare le informazioni

riguardanti i consigli di classe e della consulta degli studenti e a discutere le problematiche

della classe.

5. Le assemblee di istituto hanno lo scopo di informare gli studenti su tematiche

generalmente non trattate nei programmi scolastici. Durante le assemblee di istituto si

promuovono attività destinate alla socializzazione e alla partecipazione degli studenti alla

vita scolastica.

Art. 29 Assemblee di classe: numero, durata, collocazione oraria

1. Ogni mese è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe della durata massima di

due ore di lezione. In casi di particolare necessità, e previa autorizzazione del docente

coordinatore e del dirigente, è possibile aggiungere una terza ora di assemblea.

2. Di norma l’assemblea di classe si svolge in ore di lezione successive. Previa approvazione

del docente coordinatore e dei docenti delle ore interessate, l’assemblea di classe può tenersi

anche in due ore non consecutive purché in due giornate diverse.

3. Nel corso dell’anno le assemblee di classe devono essere tenute in ore di discipline diverse,

in modo da coinvolgere tutti gli insegnanti in proporzione al monte ore complessivo di

ciascuna materia.

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4. L’assemblea durante le ore di materie il cui insegnamento avviene con gruppi di studenti

appartenenti a classi diverse è consentita solo se tutte le classi coinvolte fanno assemblea

contemporaneamente.

Art. 30 Assemblee di classe: convocazione

1. L’assemblea di classe è convocata su richiesta congiunta dei due rappresentanti di classe o

di almeno la metà degli studenti della classe.

2. La richiesta va formulata compilando l’apposito modulo fornito dalla segreteria didattica,

su cui compare una sintesi delle norme di convocazione e di svolgimento dell’assemblea di

classe.

3. La richiesta – accompagnata dall’ordine del giorno e dalla firma, per conoscenza, degli

insegnanti delle ore interessate – è presentata al dirigente per la necessaria autorizzazione

con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di svolgimento.

4. L’insegnante non può negare il diritto degli studenti di fare assemblea nelle sue ore di

lezione, purché la convocazione avvenga nel rispetto del presente regolamento, in particolare

per quanto riguarda la rotazione delle discipline coinvolte (art. 21, c. 3).

Art. 31 Assemblee di classe: modalità di svolgimento

1. L’assemblea di classe è presieduta congiuntamente dai due studenti rappresentanti di

classe (o, in caso di assenza, da loro delegati) che garantiscono il corretto svolgimento dei

lavori.

2. Uno dei rappresentanti di classe svolge le funzioni di segretario e tiene il quaderno verbale

dell’assemblea, ove sono riportate le decisioni assunte. Il quaderno verbale rimane a

disposizione della classe e del docente coordinatore, e viene consegnato a fine anno al

dirigente.

3. Gli insegnanti titolari delle ore di lezione in cui si svolge l’assemblea non partecipano ai

lavori ma sono tenuti a rimanere nelle vicinanze dell’aula per ogni necessità.

4. È facoltà del docente titolare dell’ora sospendere temporaneamente l’assemblea di classe in

caso di svolgimento disordinato o irregolare. Su disposizione del dirigente o di un suo

sostituto l’assemblea può essere annullata.

Art. 32 Assemblea d’istituto: numero e orari

1. Ogni mese è consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto della durata massima

delle ore di lezione di una giornata.

2. Le assemblee d’istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della

settimana, ma in giorni diversi fino a coprire possibilmente l’intera settimana lavorativa.

3. Non possono aver luogo assemblee d’istituto nei 30 giorni precedenti il termine delle

lezioni.

4. Nei giorni di assemblea le lezioni sono sospese. L’ingresso a scuola avviene come nelle altre

giornate entro il normale orario di inizio delle lezioni e gli studenti si recano nelle loro classi

per l’appello.

5. In relazione a specifiche esigenze di carattere generale condivise con la dirigenza della

scuola e secondo modalità organizzative concordate con la stessa, è possibile cumulare i

giorni di assemblea d’istituto di mesi diversi raggruppandoli fino ad un massimo di tre giorni

consecutivi

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Art. 33 Assemblea d’istituto: convocazione

1. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta congiunta dei rappresentanti degli studenti

nel consiglio dell’istituzione o di almeno il 10% degli studenti della scuola.

2. Per favorire la programmazione generale delle attività, all’inizio di ogni anno scolastico i

rappresentanti degli studenti concordano con il dirigente il calendario annuale delle

assemblee.

3. La richiesta di assemblea d’istituto, accompagnata dall’ordine del giorno e dall’indicazione

dei nomi degli studenti responsabili delle attività, deve essere presentata al dirigente per la

necessaria autorizzazione con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di svolgimento,

in modo da consentire un’adeguata informazione di tutte le componenti scolastiche.

Art. 34 Assemblea d’istituto: modalità di partecipazione

1. La partecipazione all’assemblea di istituto è un impegno e una responsabilità di ciascuno

studente. Gli studenti che non intendono parteciparvi rimangono a casa e dovranno

giustificare l’assenza.

2. L’entrata a scuola nel giorno dell’assemblea impegna lo studente ad una partecipazione

responsabile e attiva alle attività proposte.

3. Tutti gli studenti che hanno deciso di partecipare all’assemblea, compresi coloro che

avrebbero solo quattro ore di lezione, sono tenuti a fermarsi a scuola fino alla fine della

stessa.

4. Come nei normali giorni di lezione, nei giorni di assemblea non sono ammesse entrate ed

uscite fuori orario se non in presenza di richiesta scritta e firmata da un genitore o

responsabile. Tali richieste dovranno essere consegnate dagli studenti in segreteria didattica.

5. È gradita la partecipazione degli insegnanti e dei genitori all’organizzazione e allo

svolgimento delle attività dell’assemblea.

Art. 35 Struttura dell’assemblea d’istituto: riunioni plenarie e gruppi di

interesse

1. L’assemblea d’istituto inizia di norma con una riunione plenaria degli studenti (anche

articolata distintamente per biennio e triennio) dedicata al confronto su problemi scolastici o

tematiche di interesse culturale o sociale e presieduta dai rappresentanti nel consiglio

dell’istituzione.

2. Alla riunione plenaria le classi sono accompagnate dall’insegnante in servizio.

3. Durante la riunione plenaria gli studenti rimangono nella sede assegnata. Non è consentito

a nessuno di sostare nelle aule o nei corridoi della scuola.

4. Solo successivamente al momento plenario, l’assemblea si può articolare in gruppi di

interesse preventivamente organizzati, per ciascuno dei quali deve sempre essere previsto

almeno uno studente responsabile.

Art. 36 Monitoraggio e verifica

1. È compito della rappresentanza studentesca organizzare adeguati momenti di

monitoraggio e verifica dell’andamento di ciascuna assemblea, avvalendosi anche della

collaborazione del/della docente referente per la partecipazione studentesca.

2. Il personale docente è invitato a favorire la riflessione sull’andamento delle assemblee e a

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suggerire e sostenere ogni iniziativa utile a migliorare le esperienze di partecipazione

studentesca.

Art. 37 Assemblea d’istituto: responsabilità e vigilanza

1. I rappresentanti degli studenti firmatari della richiesta di assemblea sono responsabili

dell’ordinato svolgimento dei lavori e del rispetto delle persone e delle strutture della scuola.

In caso di negligenza sono chiamati a risponderne nelle sedi competenti.

2. Per ogni attività sono presenti studenti responsabili preventivamente nominati.

3. Nei casi di difficoltà o di situazioni impreviste, i responsabili dell’attività chiedono

l’intervento dei rappresentanti d’istituto, del personale scolastico in servizio o del dirigente.

4. Nelle giornate di assemblea d’istituto il personale docente e non docente in servizio

collabora al buon andamento dell’assemblea.

Art. 38 Assemblea d’istituto: esperti esterni

1. Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni.

2. I nomi degli esperti esterni devono preventivamente essere indicati nella richiesta di

convocazione dell’assemblea.

3. La partecipazione di esperti esterni è autorizzata dal consiglio dell’istituzione o, su delega

dello stesso, dal dirigente.

Art. 39 Interruzione dell’assemblea d’istituto

1. Il dirigente scolastico ha la facoltà di interrompere l’assemblea d’istituto nei casi di

violazione del regolamento, di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, di scarsa

partecipazione alle attività proposte.

2. L’interruzione di un’assemblea d’istituto comporta l’annullamento di quella successiva e la

convocazione della consulta degli studenti per discutere l’accaduto.

Art. 40 Consulta degli studenti: composizione e funzioni

1. La consulta degli studenti è composta dai rappresentanti eletti nei consigli di classe e nel

consiglio dell’istituzione. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del

dirigente di istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi

entro un mese dalla data di costituzione.

2. La consulta degli studenti assicura la possibilità di confronto e scambio tra gli studenti,

favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, discute e formula proposte di

miglioramento o di attivazione di nuove iniziative, formula proposte ed esprime i pareri

richiesti dal dirigente o dal consiglio dell’istituzione.

3. La consulta viene convocata dal presidente, di norma fuori dall’orario scolastico, dandone

preventivamente comunicazione al dirigente che dovrà garantire la disponibilità degli spazi e

un adeguato servizio di vigilanza.

4. Di regola l’avviso di convocazione recante la data e l’ordine del giorno della riunione viene

consegnato ai membri della consulta almeno cinque giorni prima della data di convocazione e

viene esposto all’albo dell’istituto.

5. La consulta risulta validamente costituita se sono presenti almeno un quarto del totale dei

suoi componenti.

6. I parere della consulta sono espressi per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei

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presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.41 Organi della Consulta degli studenti

1. Il presidente della consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la

maggioranza dei voti dei presenti. Il vicepresidente, che funge anche da segretario, è il primo

dei non eletti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

2. Il presidente tiene i contatti con il dirigente, rappresenta la consulta, la convoca la

presiede. Con l'ausilio del vicepresidente-segretario provvede alla verbalizzazione delle

sedute. Trasmette il verbale al dirigente dell’istituto e riceve da quest’ultimo i provvedimenti

e le comunicazioni di pertinenza dell’organo che rappresenta. Dura in carica un anno

scolastico e può essere rieletto. Al termine del mandato illustra alla consulta e al consiglio

dell’istituzione un resoconto dell’attività svolta.

3. La consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti o strutturarsi in riunioni di

biennio e di triennio. Ogni gruppo nomina un proprio coordinatore che a conclusione del

lavoro presenta un resoconto finale dell’attività volta.

Art. 42 Comitati studenteschi

1. Gli studenti possono riunirsi in comitati per elaborare, raccogliere e sviluppare proposte e

progetti che riguardano la vita della scuola.

2. I comitati di norma si riuniscono in orario extrascolastico. La scuola garantisce spazi e

strumenti per il loro regolare funzionamento.

3. Ogni comitato indica preventivamente al preside il nome di uno studente responsabile.

Tale responsabile è autorizzato a prenotare gli spazi interni alla scuola attraverso la

compilazione di un apposito registro depositato in portineria.

Art. 43 Strumenti di informazione

1. Sono a disposizione degli studenti per comunicare le loro iniziative il giornalino scolastico,

il sito internet, le bacheche, gli schermi elettronici all’entrata della scuola.

2. È particolarmente importante che attraverso questi strumenti venga data adeguata

informazione su programmi delle assemblee e sui diversi documenti scolastici.

3. Per garantire la conoscenza dei documenti di interesse per la vita della scuola, ciascuna

classe deve disporne di copia ed è compito del docente coordinatore e dei rappresentanti di

classe leggerne ed eventualmente discuterne il contenuto alla classe.

TITOLO IV – CONSULTA GENITORI

Art. 44 Finalità della Consulta dei genitori

1. La Consulta è l’organismo di rappresentanza dei genitori e ha la funzione di promuovere,

favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita

dell’istituzione, contribuendo alla gestione della comunità educante e alla

corresponsabilizzazione dei genitori nel processo educativo per garantire, nel rispetto dei

ruoli, la continuità nei diversi ambiti formativi, il raccordo con la realtà territoriale e il

perseguimento di obiettivi educativi condivisi.

2. Alla Consulta è pertanto affidato anche il compito di: a) discutere e formulare proposte in

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relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie; b) favorire la conoscenza

delle opportunità offerte dall’Istituzione o l’attivazione di nuove iniziative da sottoporre agli

organi competenti dell’istituzione; c) esprimere pareri richiesti dal/dalla Dirigente

scolastico/a, dal consiglio dell’istituzione, dal Collegio docenti o dal Nucleo Interno di

Valutazione, in ordine ad attività, progetti o servizi da attivare o già in funzione nell’Istituto e

in relazione ad iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

3. La Consulta può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche

attraverso documenti scritti indirizzati al Collegio Docenti che fornisce risposta scritta entro e

non oltre 60 giorni (L. P. 20/06/2016 n°10, art. 29).

Art. 45 Composizione della Consulta dei genitori

1. La Consulta dei genitori è composta dai/dalle rappresentanti dei genitori di ciascun

consiglio di classe, dai/dalle rappresentanti dei genitori del consiglio dell’Istituzione nonché

dai/dalle rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute, eventualmente presenti

nell’Istituto, che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione.

2. La Consulta può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro e nominare i/le propri/e

rappresentanti come referenti esterni/e qualora ne sia richiesta la presenza. Ogni gruppo

nominerà un/una proprio/a coordinatore/trice che a conclusione del lavoro presenterà il

documento finale, entro i limiti stabiliti dalla Consulta.

3. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del/della Dirigente scolastico/a

che provvede alla convocazione della prima riunione, da tenersi entro un mese dalla

proclamazione degli eletti negli Organi Collegiali.

4. La Consulta, nella prima riunione, elegge, a maggioranza relativa dei/delle presenti in

un’unica seduta e con votazioni distinte, un/una Presidente/ssa, un/una Vicepresidente/ssa e

un/una Segretario/a. Ogni genitore della Consulta può esprimere una preferenza per

l’elezione di ciascuna carica su schede appositamente predisposte o per alzata di mano,

secondo quanto deciso dall’assemblea stessa. È data facoltà all’assemblea di procedere alle

votazioni per acclamazione qualora si presenti un/a solo/a candidato/a per ciascuna carica e

qualora la decisione sia all’unanimità.

Art. 46 Funzioni del/della presidente/ssa e attribuzioni della Consulta dei

genitori

1. Il/la Presidente/ssa della Consulta: a)rappresenta la Consulta dei genitori nei confronti

delle altre famiglie e degli organi istituzionali della scuola; b) convoca la Consulta; c)

definisce l’ordine del giorno; d) presiede la Consulta e provvede alla verbalizzazione delle

sedute con l’ausilio di un/una segretario/a eletto/a; e) trasmette il verbale e le espressioni di

parere della Consulta al/alla Dirigente scolastico/a e riceve da quest’ultimo/a i provvedimenti

e le comunicazioni di pertinenza dell’organo che rappresenta; f) invia il verbale di ogni seduta

a tutti i membri ufficiali della Consulta.

2. La convocazione della Consulta deve essere fatta con almeno cinque giorni di preavviso. In

caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un solo giorno di anticipo,

verificata la disponibilità degli spazi nell’Istituto. La comunicazione della convocazione

avviene tramite posta elettronica oppure tramite lo/la studente/ssa figlio/a del/della

rappresentante di classe, purché ne sia assicurata la ricezione. L’avviso di convocazione con

l’ordine del giorno viene esposto all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet

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dell’Istituto per rimanervi esposto fino all’avvenuto svolgimento dell’adunanza.

3. Il/la Presidente/ssa dura in carica un anno e può essere rieletto/a per più di una volta

consecutivamente. A conclusione del mandato, il/la Presidente/ssa presenta alla Consulta

una relazione in merito all’attività svolta.

4. I membri della Consulta possono prendere visione presso l’ufficio amministrativo

dell’Istituto delle pratiche istruite e dei documenti pervenuti fino a quel momento, previo

avviso alla segreteria.

5. La Consulta viene convocata dal/dalla Presidente/ssa almeno tre volte l’anno ed,

eventualmente, su richiesta di almeno un terzo dei membri di diritto. La Consulta può

stabilire annualmente il calendario delle convocazioni ordinarie.

6. L’attività della Consulta si svolge di norma presso l’Istituto.

7. Alla riunione della Consulta possono partecipare, su invito del/della Presidente/ssa, anche

soggetti esterni. Tale invito deve essere motivato e se ne dovrà dare informazione al/alla

Dirigente dell’Istituto.

8. Su invito del/della Presidente, che ne farà menzione nella convocazione, possono

partecipare alle sedute della Consulta, il/la Dirigente scolastico/a, il personale docente o

ATA, gli/le studenti/esse.

9. Le riunioni della Consulta sono aperte a tutti i genitori dell’Istituto che, se non rientrano

tra componenti della stessa, partecipano con diritto di parola ma senza diritto di voto.

10. Le espressioni di parere della Consulta sono assunte per alzata di mano e con la

maggioranza dei voti dei presenti.

11. La carica di membro della Consulta decade con la perdita dello status di genitore di

studente/ssa iscritto/a presso l’Istituto.

12. Il presente Regolamento della Consulta può essere modificato dal consiglio

dell’Istituzione, sentito il parere della Consulta dei Genitori.

TITOLO V. NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)

Art. 47 Composizione e durata in carica

1. In conformità con quanto previsto dall’articolo 27 della legge provinciale n. 5 del 2006, e

tenuto conto dei criteri di rappresentatività e di specifica competenza professionale, il nucleo

interno di valutazione è composto di sette membri appartenenti all’istituzione: il dirigente

scolastico, un genitore scelto dalla consulta dei genitori oppure nominato dalla componente

genitori del consiglio dell’istituzione; uno studente scelto dalla consulta degli studenti; un

rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore; tre

docenti scelti dal collegio dei docenti.

2. Tutti i membri del nucleo di valutazione restano in carica per un periodo di tre anni

coincidente con la durata dell’organo. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di

nomina, la componente di riferimento provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della

comunicazione, ad una nuova designazione al fine di garantire continuità nell’attività di

valutazione.

3. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente

individuato dal nucleo tra i suoi componenti.

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Art. 47 Funzioni

1. Il nucleo interno di valutazione, ha il compito di supportare il dirigente scolastico nella

valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto triennale di istituto, sulla

base degli indirizzi generali individuati consiglio dell’Istituzione, con particolare riferimento

ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le

azioni di miglioramento della qualità del servizio.

2. Per lo svolgimento della propria attività, oltre agli indicatori forniti dal comitato

provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori indicatori adeguati a monitorare e

valutare gli aspetti specifici del progetto triennale di istituto.

3 Il nucleo interno di valutazione supporta il dirigente scolastico nella predisposizione, entro

i termini di scadenza stabiliti dal comitato provinciale di valutazione per ciascun anno

scolastico, del rapporto di autovalutazione (RAV) che è utilizzato dagli organi dell’istituzione,

in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative

dell’istituzione e per aggiornare il progetto d’istituto; il rapporto è inviato al Comitato

provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di istruzione della

provincia autonoma di Trento.

Art. 48 Modalità di convocazione

1. La prima convocazione del nucleo interno di valutazione è disposta dal dirigente scolastico

o dal docente coordinatore entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico e ha lo scopo di

verificare la necessità di surroga di uno o più membri o di insediare l’organo a seguito del suo

rinnovo; nel corso della prima seduta l’organo definisce il calendario, le priorità di

d’intervento e le modalità di lavoro per l’anno scolastico.

2. Successivamente il nucleo è convocato dal docente individuato per il suo coordinamento, di

sua iniziativa oppure su richiesta della maggioranza dei membri del nucleo stesso. Il nucleo

deve essere convocato almeno due volte nel corso dell’anno scolastico ed in orario tale da

consentire la partecipazione di tutte le componenti.

3. La convocazione deve essere comunicata tramite posta elettronica ai singoli componenti

almeno cinque giorni prima della data delle riunioni; essa deve indicare la data, l’ora di inizio,

il luogo della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 49 Coordinamento

1. Nella prima seduta, presieduta dal dirigente scolastico, il nucleo di valutazione individua

tra uno dei membri della componente docenti un coordinatore, scegliendolo a maggioranza

dei presenti; in caso di parità prevale il voto del dirigente scolastico.

2. Il docente coordinatore assicura il regolare funzionamento del nucleo. In particolare lo

convoca, ne presiede le riunioni, adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento

dei lavori.

Art. 50 Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute del nucleo e richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

2. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni in materia di valutazione a scopo

consultivo.

Art. 51 Risorse

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1. Per lo svolgimento delle proprie attività il nucleo si avvale dell’ufficio di segreteria,

compatibilmente con le esigenze di funzionamento organizzativo dell’istituzione scolastica.

2. Nello svolgimento di compiti specifici il nucleo può avvalersi della collaborazione di esperti

interni o esterni.

Art. 52 Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Di ogni seduta è redatto, a cura del docente coordinatore, un verbale; Il verbale può essere

approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal docente

coordinatore e dal dirigente scolastico. Esso è depositato entro il termine di quindici giorni,

assieme ad eventuali allegati, presso gli appositi registri nella segreteria dell’istituzione. Copia

del verbale è inviata ai singoli componenti, unitamente alla lettera di convocazione della

riunione successiva.

2. I verbali sono a disposizione per la consultazione da parte degli interessati ad eccezione

delle parti soggette al segreto d’ufficio.

3. I componenti del nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio.

TITOLO VI. COMMISSIONE DISCIPLINARE DI GARANZIA

Art. 53 Funzioni, composizione e durata in carica della commissione

disciplinare di garanzia

1. In conformità con il «Regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli

studenti», approvato dal consiglio dell’istituzione del liceo Leonardo da Vinci di Trento il 13

giugno 2011, è costituita all’interno dell’istituzione scolastica la Commissione disciplinare di

garanzia al fine di decidere sui ricorsi avversi ai procedimenti disciplinari di cui allo stesso

Regolamento.

2. La Commissione disciplinare di garanzia è formata da 5 membri: il dirigente scolastico, un

docente, uno studente, un genitore e un non docente.

3. I membri della commissione disciplinare di garanzia diversi dal dirigente sono nominati

dal consiglio dell’istituzione su proposta delle rispettive componenti e non possono essere

membri dello stesso.

4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente è nominato anche un supplente per

ciascun membro, che sostituirà il membro effettivo in caso di impedimento o di

incompatibilità. Sostituto del dirigente è il collaboratore vicario con funzioni di vicepreside.

5. La commissione disciplinare di garanzia è permanente: i suoi membri, effettivi o supplenti,

durano in carica per un massimo di 5 anni scolastici e sono sostituiti di volta in volta in caso

di scadenza, di dimissioni o di decadenza per la perdita dei requisiti.

Art. 54 Convocazione, presidenza, modalità di deliberazione

1. La commissione disciplinare è convocata e presieduta dal dirigente scolastico che nomina

un verbalista tra i membri della stessa. Per la validità dei suoi lavori è necessaria la presenza

di tutte le sue componenti.

2. La commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti. Non è ammessa

astensione dal voto. Nel verbale è riportato il numero dei voti favorevoli e contrari.

Art. 55 Funzionamento e verbalizzazione

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1. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di un provvedimento disciplinare,

può essere presentato ricorso da chiunque vi abbia interesse.

2. I ricorsi presentati fuori detto termine non sono presi in considerazione.

3. Il ricorso è presentato mediante istanza scritta indirizzata al presidente dell’organo di

garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l’accaduto.

4. Entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso è convocata la Commissione disciplinare di

garanzia per decidere in merito ad esso. La Commissione, qualora ne ravvisi la necessità, può

convocare i ricorrenti per ascoltarli in merito alle loro ragioni.

5. La decisione della Commissione è espressa attraverso provvedimento motivato che, entro

quindici giorni dalla presentazione del ricorso, viene trasmesso dal dirigente scolastico agli

interessati.

6. Di ogni seduta è redatto un verbale. Esso è depositato entro il termine di quindici giorni,

assieme agli eventuali allegati, presso l’apposito registro depositato nell’ufficio di dirigenza.

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PARTE IV – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

TITOLO I. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 56 Principi

1. L’istituto promuove i rapporti con le famiglie nell’ottica della più ampia e costruttiva

collaborazione all’attività educativa. Tali rapporti si articolano sia all’interno degli spazi

istituzionali previsti, sia in occasione di eventi particolari organizzati dalla scuola.

2. Qualora si rilevino problemi scolastici o situazioni di difficoltà, la scuola avverte le

famiglie, anche per iscritto, al fine di favorire la collaborazione e la possibilità di interventi

tempestivi.

Art. 57 Strumenti

1. Il registro elettronico rappresenta lo strumento attraverso il quale genitori e studenti sono

aggiornati su assenze, valutazioni, assegnazioni, note disciplinari. Mediante le credenziali

fornite dalla segreteria, i genitori possono prenotare via web i colloqui individuali; possono

inoltre consultare nel registro elettronico i voti conseguiti dagli studenti nelle prove orali,

scritte, pratiche e gli argomenti delle lezioni, e scaricare il documento di valutazione

quadrimestrale.

2. La famiglia utilizza il registro elettronico e le sue funzionalità per la giustificazione delle

assenze e dei ritardi, per i permessi di uscita anticipata. I genitori sono tenuti a custodire con

attenzione le credenziali di accesso al registro elettronico e a giustificare entro e non oltre il

giorno successivo l’assenza, il ritardo e i permessi di uscita anticipata. I genitori altresì

tengono monitorata attraverso il registro elettronico la frequenza dello studente, ponendo

particolare attenzione al monte ore massimo di assenze previste ai fini della validità dell’anno

scolastico.

3. Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono attraverso la posta elettronica, il

registro elettronico, e, qualora ritenuto necessario, il telefono (fisso o cellulare). La famiglia

fornisce alla scuola un indirizzo email valido, si impegna a controllarlo sistematicamente e

comunica tempestivamente alla scuola eventuali modifica.

4. La scuola comunica, tramite comunicazione via posta elettronica/sistema di messaggistica

del registro elettronico, ogni fatto importante, come eventuali variazioni d’orario, scioperi,

assemblee, riunioni dei consigli di classe, incontri o altro. Le convocazioni a riunioni ed

incontri sono inviate, di norma, cinque giorni prima della data prevista dell'incontro.

4. Le comunicazioni di interesse generale vengono pubblicate anche sul sito web della scuola.

5. Gli studenti maggiorenni che intendono fruire della possibilità di giustificare

autonomamente le proprie assenze sono tenuti a darne comunicazione scritta in segreteria

didattica, con firma di presa visione da parte della famiglia. La segreteria fornirà a suddetti

studenti le credenziali per l’accesso al registro elettronico.

Art. 58 Accesso alla documentazione e comunicazione esiti prove orali e scritte

1. La collaborazione tra la scuola e la famiglia è condizione fondamentale per la formazione

degli studenti; la libertà d’insegnamento dei docenti si coniuga pertanto con il diritto di

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istruzione di ciascun alunno e con il dovere della scuola e di ogni docente di rendere conto

delle scelte fatte e di porre gli studenti e le famiglie nella condizione di conoscerle

2. La scuola fornisce su richiesta della famiglia, da presentare in segreteria didattica, copia

del piano di lavoro dei docenti. Vengono inoltre pubblicati sul sito web i programmi per il

recupero estivo delle carenze, per i colloqui integrativi e per il colloquio con gli studenti in

rientro dall’anno all’estero.

4. L’esito delle verifiche orali sostenute dagli studenti è consultabile sul registro elettronico

entro una settimana dalla loro effettuazione; l’esito delle verifiche scritte entro due settimane.

La famiglia si impegna a monitorare costantemente l’andamento scolastico dei propri figli.

5. Le prove scritte possono essere visionate su richiesta dei genitori durante le udienze

generali e i colloqui individuali con i docenti. I genitori possono chiederne copia alla

segreteria didattica, secondo le procedure dell’accesso agli atti. Studenti e studentesse

possono chiedere ai docenti il testo della loro prova per farne copia.

6. Non è prevista la consegna a casa delle prove scritte, che sono da considerarsi documento

ufficiale da conservare negli archivi dell’istituzione al termine dell’anno scolastico.

7. Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in base

alla normativa vigente si rimanda all’apposito “Regolamento accesso atti amministrativi”

pubblicato sul sito web della scuola.

Art. 59 Forme di partecipazione e udienze

1. Per assicurare un rapporto efficace con i genitori, l’istituzione organizza forme di

partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.

2. All’inizio di ciascun anno scolastico la scuola invia alle famiglie tramite posta elettronica e

pubblica sul sito web il calendario dei seguenti incontri informativi tra scuola e famiglia:

a. incontri dei genitori delle classi prime con il coordinatore di classe

b. assemblee per l’elezione degli organi collegiali

c. calendario dei consigli di classe con i rappresentanti dei genitori

d. calendario dei colloqui individuali e indicazioni per la prenotazione

d. calendario delle udienze generali;

3. I colloqui individuali si svolgono in due periodi di 7 settimane ciascuno: nel primo

quadrimestre tra ottobre e dicembre e nel secondo quadrimestre tra febbraio e maggio. In

questi periodi i docenti calendarizzano di norma un’ora settimanale da destinarsi ai colloqui.

E’ previsto un numero inferiore di incontri per i docenti con orario ridotto. I colloqui

individuali vanno prenotati attraverso il registro elettronico

4. Per motivi eccezionali legati specifiche situazioni degli studenti è possibile richiedere ai

docenti un colloquio, previa richiesta scritta via mail, in aggiunta ai periodi comunicati ai

genitori;

5. L’organizzazione delle udienze generali segue i seguenti criteri:

a. nel corso di ogni anno scolastico sono previste due udienze generali in orario

pomeridiano con la presenza di tutti i docenti delle classi; esse avranno luogo di norma

a dicembre e ad aprile;

b. per i docenti aventi più sedi di servizio o un orario ridotto si concorderà una

presenza alternata o ridotta.

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5. I coordinatori di classe saranno inoltre disponibili ad incontrare studenti e famiglie dopo la

pubblicazione degli esiti di fine anno, secondo un calendario comunicato entro il termine

delle lezioni.

6. Qualora vi fossero specifiche esigenze o urgenze il dirigente, il coordinatore di classe o i

docenti possono convocare incontri con la partecipazione dei genitori.

Art. 60 Patto educativo di corresponsabilità

1. All’inizio di ciascun anno scolastico, per gli studenti delle classi prime e alle loro famiglie

viene richiesta la condivisione, con validità sino al termine del corso di studi, di un patto

educativo di corresponsabilità finalizzato a definire i reciproci impegni. Lo scopo del patto e

della sua sottoscrizione è quello di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia in modo

che l’azione educativa e formativa risulti il più efficace possibile.

2. Nell'ambito delle prime due settimane di lezione, i coordinatore delle classi prime

realizzano, all’interno delle iniziative di accoglienza, attività didattiche finalizzate alla

condivisione ed alla sottoscrizione da parte dei ragazzi di quanto previsto dal patto educativo

e dal regolamento sui diritti e i doveri degli alunni.

3. Nel corso dell’incontro con genitori degli studenti delle classi prime, convocato entro il

mese di settembre, il coordinatore di classe illustra alle famiglie quanto previsto dal patto

educativo e ne chiede la sottoscrizione; contestualmente i docenti presentano anche gli

aspetti principali del regolamento sui diritti e i doveri degli alunni.

4. Il patto educativo costituisce parte integrante del regolamento sui diritti, i doveri e le

mancanze disciplinari previsto dallo Statuto dell’istituzione e viene modificato secondo le

disposizioni applicate da quest’ultimo.

TITOLO II. RIUNIONI E ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 61 Diritto di riunione

1. Tutte le componenti, docenti, non docenti e genitori, hanno diritto di riunione nella scuola,

al di fuori dell’orario scolastico, previa autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata al

richiedente, il quale si assume la responsabilità del corretto uso dei locali. L’autorizzazione

verrà rilasciata su presentazione di domanda, la quale dovrà contenere la data, l’ora di inizio,

il luogo della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 62 Assemblee dei genitori autogestite

1. Le assemblee dei genitori sono convocate dai rappresentanti dei genitori informando il

dirigente scolastico nel caso in cui richiedano l’utilizzo di spazi scolastici per trattare

argomenti attinenti alla vita della classe. Il dirigente e i docenti, se invitati, possono

partecipare con diritto di parola.

2. I rappresentanti di classe, almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea, sono

tenuti a richiedere per iscritto l’autorizzazione al dirigente, indicando il giorno, l’orario di

svolgimento e gli argomenti da trattare.

3. Gli argomenti trattati non possono riguardare o fare riferimento a casi specifici di alunni,

ma solo a temi generali di natura didattica, educativa, organizzativa. La segreteria della

scuola garantisce la propria collaborazione organizzativa.

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Art. 63 Riconoscimento delle associazioni dei genitori

1. L’istituto riconosce, nel rispetto dei criteri generali previsti dallo statuto, il diritto di

riunione e di assemblea dei genitori in quanto strumenti di partecipazione alla vita

dell’istituzione.

2. Il consiglio dell’istituzione riconosce le associazioni dei genitori che ne facciano richiesta

per iscritto allegando il proprio statuto, l’elenco degli aderenti e la dichiarazione d’impegno a

rispettare quanto definito dai documenti fondamentali dell’istituto. Le richieste sono valutate

dal consiglio dell’istituzione che concede il proprio riconoscimento qualora riscontri la

coerenza delle finalità e dei principi dell’associazione con quelli propri, nonché la

partecipazione all’associazione di un numero di genitori che rappresentino almeno il cinque

per cento degli alunni iscritti.

3. Il riconoscimento viene revocato, con atto dello stesso consiglio dell’istituzione, al venir

meno dei presupposti indicati o qualora si riscontri successivamente, nei fatti, il mancato

rispetto dell’impegno preso o la non osservanza delle finalità e dei principi coerenti con quelli

dell’istituzione; in ogni caso, prima dell’assunzione di detto provvedimento, devono essere

sentiti i rappresentanti dell’associazione.

4. Le richieste di riconoscimento delle associazioni vengono vagliate e deliberate

annualmente nel corso della prima seduta dell’anno scolastico del consiglio dell’istituzione.

Le richieste che giungeranno al consiglio dell’istituzione nel corso dell’anno scolastico

verranno considerate solo a partire da quello successivo.

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PARTE V - ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE

Art. 64 Finalità e tipologie di attività didattiche e formative esterne

1. Le attività di arricchimento dell’offerta formativa sono iniziative realizzate con lo scopo di

integrare le normali attività didattiche utilizzando competenze, risorse, eventi e beni culturali

offerti dal territorio. Rientrano in quest’ambito uscite didattiche, visite guidate, viaggi di

istruzione, settimane linguistiche.

2. Le iniziative regolate dalle presenti disposizioni rappresentano attività formative e

didattiche svolte al di fuori dell’edificio scolastico nell’ambito della vigilanza educativa e della

responsabilità dei docenti. Esse devono essere funzionali agli obiettivi culturali e didattici

della scuola e contribuire a chiarire, completare ed approfondire i piani di studio.

3. Tali iniziative si differenziano in ordine all’ambito territoriale, ai tempi di attuazione e alle

procedure di programmazione ed organizzazione.

Art. 65 Definizioni

1. Sono definite uscite didattiche tutte le attività didattiche effettuate all’esterno dell’edificio

scolastico, nell’ambito del comune (accoglienza, competizioni, sportive, visite e laboratori

presso università, musei, biblioteche, spettacoli teatrali, ecc.). Le uscite didattiche si svolgono

in giornata e sono effettuate a piedi o attraverso l’uso degli autobus urbani. L’eventuale

servizio aggiuntivo dei docenti accompagnatori viene conteggiato nelle 70/40 ore fino ad un

massimo di 8 ore per giornata.

2. Sono definite visite guidate le iniziative giornaliere extra-urbane, all’interno o esterno dei

confini provinciali, che richiedono la prenotazione di mezzi di trasporto pubblici o privati

(pullman, treno). L’eventuale servizio aggiuntivo dei docenti accompagnatori viene

conteggiato nelle 70/40 ore fino ad un massimo di 8 ore per giornata o ricompensato con

l’indennità prevista dall’art. 92 CCPL.

3. Sono definiti viaggi d’istruzione i viaggi di più giorni, in Italia o all’estero, che richiedono

la prenotazione di mezzi di trasporto (treno, pullman o aereo) e uno o più pernottamenti. Il

servizio dei docenti accompagnatori viene conteggiato nelle 70/40 con 8 ore per giornata o

ricompensato con l’indennità prevista dall’art. 92 CCPL.

4. In alternativa al viaggio di istruzione è possibile la promozione, da parte dei soli studenti

delle classi quinte, di un viaggio autogestito di pari durata, i cui obiettivi didattico/formativi

siano condivisi dal consiglio di classe. Per la progettazione di tali iniziative la componente

studentesca potrà avvalersi dell’assistenza culturale di uno o più docenti e del supporto

tecnico della segreteria; non è previsto invece l’accompagnamento in viaggio da parte dei

docenti. I partecipanti devono essere maggiorenni.

5. I soggiorni linguistici sono periodi in genere di due settimane dedicati alla frequenza

all’estero di corsi di lingua. Il servizio dei docenti accompagnatori viene conteggiato nelle

70/40 con 8 ore per giornata o ricompensato con l’indennità prevista dall’art. 92 CCPL.

Art. 66 Numero, durata e costi delle attività didattiche esterne

1. Il numero e la durata delle attività didattiche esterne sono definite come segue.

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CLASSE TIPOLOGIA NUMERO GIORNI TETTO DI SPESA*

PRIMA Uscite didattiche

Entro i limiti di

spesa € 30

Visite guidate 2 € 45

SECONDA Uscite didattiche

Entro i limiti di

spesa € 30

Visite guidate 2 € 45

TERZA

Uscite didattiche Entro i limiti di

spesa € 30

Visite guidate o

viaggio di istruzione 2 € 60

QUARTA

Uscite didattiche Entro i limiti di

spesa € 30

Viaggi di istruzione 4 (oppure 3+1 di

visita) € 250

QUINTA

Uscite didattiche Entro i limiti di

spesa € 50

Visite guidate 1

Viaggi di istruzione 3 € 200

TOTALE € 770

* le somme indicate si intendono comprensive delle spese per viaggio, alloggio, ingressi, eventuali

pasti non al sacco.

2. I tetti di spesa previsti per le singole tipologie di attività didattica esterna possono trovare

compensazione tra di loro, pur rimanendo invariato il tetto complessivo previsto per ciascuna

annualità.

3. Per particolari tipologie di viaggio riconducibili a progetti di riconosciuto valore, realizzate

in collaborazione con enti territoriali o associazioni culturali e sociali di comprovata serietà,

dotate di forme esterne di finanziamento che limitino comunque gli oneri a carico delle

famiglie, saranno valutate di volta in volta dal Consiglio dell’istituzione le specifiche

condizioni di svolgimento.

Art. 67 Criteri per lo svolgimento

1. In considerazione delle finalità del progetto di istituto, le attività didattiche esterne

richiedono un’adeguata programmazione. Il programma va presentato al consiglio di classe e

illustrato, nelle linee essenziali, ai rappresentanti degli studenti e dei genitori in occasione

della seduta di settembre-ottobre. Le iniziative che verranno svolte entro il mese di ottobre

andranno approvate nella medesima seduta del consiglio, con autorizzazione scritta da parte

delle famiglie. Per le attività da svolgersi nel secondo quadrimestre, l’approvazione da parte

del consiglio di classe, nella totalità delle sue componenti, avverrà nella seduta di novembre.

Il piano definitivo delle attività didattiche esterne viene approvato dal Collegio docenti nella

seduta di novembre. A fronte di giustificati motivi, la programmazione potrà essere integrata

o modificata dai singoli consigli di classe.

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2. Il piano annuale delle uscite viene elaborato dal consiglio di classe nel rispetto di quanto

stabilito dall’articolo precedente e dei seguenti criteri di massima, individuati al fine di

garantire equità nell’offerta, svolgimento regolare delle attività scolastiche e contenimento

dei costi:

a. le attività didattiche esterne devono essere coerenti con quanto programmato nel

piano del lavoro del consiglio di classe e con i singoli piani di lavoro dei docenti;

b. va incentivata la programmazione congiunta fra consigli di classe che consenta di

accorpare più classi parallele anche al fine di abbattere i costi;

c. le uscite didattiche e le visite guidate si possono svolgere lungo tutto il corso dell’anno,

compatibilmente con gli impegni collegiali, con le attività amministrative collegate e

con altre attività scolastiche prefissate;

d. i viaggi di istruzione devono essere collocati nei periodi indicati nel calendario

scolastico definito dal piano delle attività approvato dal collegio docenti entro il mese

di ottobre;

e. eventuali deroghe saranno autorizzate dal dirigente scolastico oppure, qualora

implichino una modifica dei tetti di spesa o della durata, dal consiglio di istituzione.

3. Le proposte per le visite guidate e per i viaggi di istruzione elaborate dai consigli di classe

devono contenere indicazione di:

a. obiettivi culturali e formativi con riferimento ai piani di studio;

b. nominativi docenti accompagnatori ed eventuali sostituti;

c. periodi di effettuazione e giorni previsti;

d. indicazione spese di massima previste.

4. Il consiglio di classe individua un docente responsabile dell’attività, il quale ha il compito

di redigere l’apposita modulistica e fornire alla segreteria, docenti, studenti e famiglie tutte le

informazioni inerenti e conseguenti l’attività da svolgere.

5. Le singole programmazioni dei consigli di classe sono inserite in un piano complessivo da

sottoporre al parere vincolante dal punto di vista culturale e pedagogico didattico del collegio

dei docenti entro il termine del mese di novembre.

Art. 68 Aspetti organizzativi comuni

1. Per le uscite didattiche è richiesta un’autorizzazione cumulativa alle famiglie all’inizio

dell'anno scolastico ed è sufficiente poi una comunicazione preventiva da parte dei docenti

alle famiglie e alla segreteria dell’istituto.

2. Per le visite guidate e per i viaggi istruzione dovrà essere fornita su apposita

modulistica l'informazione preventiva alle famiglie ed acquisita la loro adesione scritta. Nello

specifico, l’informazione conterrà:

a. la meta dell’uscita e l’itinerario;

b. il periodo di effettuazione, l’ora di partenza e l’ora prevista per il rientro;

c. il programma dettagliato dell’iniziativa;

d. gli obiettivi culturali e formativi con riferimento ai piani di studio;

e. il mezzo di trasporto che si intende usare;

f. la spesa presumibile, riferita al singolo alunno;

g. le classi interessate;

h. il nominativo dei docenti accompagnatori;

i. eventuali norme particolari di comportamento degli alunni.

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3. Successivamente alla delibera degli organi competenti il docente responsabile

dell’iniziativa deve presentare con congruo anticipo (trenta giorni prima per i viaggi di

istruzione e sessanta giorni prima per i viaggi o soggiorni linguistici all’estero) la

documentazione completa relativa all’attività comprendente, oltre a quanto già stabilito:

a. le autorizzazioni delle famiglie acquisite e depositate agli atti della segreteria

dell’istituto;

b. il nominativo degli alunni non partecipanti e le attività scolastiche alternative previste;

4. Il dirigente scolastico, verificata la regolarità della procedura ed il rispetto dei criteri

stabiliti dal presente regolamento, rilascia la relativa autorizzazione e nomina i docenti

accompagnatori.

5. La segreteria dell’istituto cura l’organizzazione delle iniziative dopo aver ricevuto la

documentazione dai docenti responsabili e richiede i preventivi ufficiali per il trasporto e per

le altre attività previste e segnalate dal docente responsabile (guide, ingressi, pranzi,

eventuali pernottamenti, ecc.), quantifica la spesa a carico della famiglia e ne richiede il

pagamento almeno venti giorni prima della data dell'attività.

6. Per la partecipazione degli alunni a viaggi all’estero è necessario il possesso del documento

valido per l'espatrio, che deve essere predisposto tempestivamente dalla famiglia.

7. Al rientro il docente responsabile dell’attività, con esclusione delle uscite didattiche e delle

visite guidate effettuate con mezzi di linea nell’ambito del territorio del comune o dei territori

limitrofi, presenta relazione sull’andamento dell’iniziativa su apposita modulistica.

Art. 69 Accompagnatori e vigilanza degli studenti

1.Il personale accompagnatore ha l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti,

secondo la normativa vigente.

2. Quanto al numero e all’individuazione degli accompagnatori valgono i seguenti criteri:

a. uscite didattiche: un accompagnatore per classe, salvo esigenze particolari, per le quali è

possibile prevedere la presenza di un altro docente o di un assistente tecnico o di un

collaboratore scolastico;

b. viaggi di istruzione e visite guidate: un accompagnatore ogni quindici alunni o frazione di

quindici;

c. gli accompagnatori sono individuati, di norma, tra i docenti appartenenti alle classi

frequentate dagli alunni, dando la preferenza ai promotori dell’iniziativa e assicurando

un’opportuna rotazione; anche i collaboratori scolastici e gli assistenti possono concorrere

all’accompagnamento degli studenti;

d. nel caso di partecipazione di studenti in situazione di disabilità può essere disposta

l’ulteriore presenza di un docente possibilmente di sostegno, o di un assistente educatore;

e. eventuali motivate deroghe possono essere disposte dal dirigente scolastico.

3. I comportamenti da tenere in caso di infortunio o malore dell’alunno durante le attività

didattiche esterne vengono regolamentati all’inizio dell’anno scolastico con apposita

procedura interna comunicata al corpo docente e alle famiglie.

Art. 70 Partecipazione degli studenti

1. La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti disposizioni

assume, di norma, carattere obbligatorio per tutti gli studenti della classe; deve comunque

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essere assicurata una partecipazione non inferiore al settantacinque per cento se l’attività si

svolge nell’ambito del calendario delle lezioni. Gli alunni che non partecipano alle iniziative

sono tenuti alla frequenza delle lezioni, secondo quanto disposto dal consiglio di classe.

2. Nessun alunno può essere escluso da tali attività per motivi economici e comunque la spesa

a carico delle famiglie va contenuta in maniera tale da non costituire un ostacolo alla

partecipazione. Nel caso di situazioni accertate di bisogno, è previsto l’intervento economico

della scuola. La valutazione dello stato di bisogno è demandata al dirigente scolastico, sulla

base delle modalità definite dal consiglio dell’istituzione e sentito il coordinatore o il consiglio

di classe.

3. In presenza dell’adesione all’iniziativa le famiglie si impegnano, anche nel caso della

successiva mancata partecipazione del figlio al viaggio programmato, sia per recesso

volontario che per problemi di salute o disciplinari, a versare le spese eccettuate quelle che la

scuola può recuperare.

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PARTE VI – ACCESSO AGLI SPAZI E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA

SCUOLA

Art. 71 Norme di comportamento generali

1. Gli spazi scolastici devono essere utilizzati con correttezza e responsabilità. In particolare si

raccomanda di rispettare gli orari delle attività didattiche; fare uso corretto degli arredi e

delle attrezzature presenti a scuola; usare un tono di voce consono all’ambiente e tale da non

recare disturbo alle attività scolastiche; usare un linguaggio e un abbigliamento adeguati al

contesto scolastico; non correre nei corridoi o sulle scale; non sostare fuori dalle aule durante

i cambi d’ora; mantenere la pulizia e il decoro dei servizi igienici.

2. Gli ascensori sono ad uso del personale della scuola. Possono essere usati dagli studenti

solo in caso di disabilità o infortunio.

3. La scuola è attenta alle tematiche ecologiche e del rispetto ambientale, richiede al

personale e agli utenti comportamenti di responsabilità e cura dell’ambiente, promuove in

ogni classe le buone pratiche della raccolta differenziata e del risparmio energetico.

TITOLO I. AULE E SPAZI COMUNI

Art. 72 Richieste di uso dei locali fuori dall’orario scolastico

1. I locali della scuola possono essere utilizzati in orario extrascolastico dagli studenti e dal

personale previa richiesta di autorizzazione alla segreteria didattica con almeno 48 ore di

anticipo.

2. Gli esterni possono fare richiesta di utilizzo dei locali tramite domanda scritta da inoltrare

al dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni.

Art. 73 Spazi esterni

1. L’istituto è dotato di ampi spazi esterni, dedicati ad area verde, ad area relax ed a

parcheggio.

2. Le autovetture vanno parcheggiate esclusivamente negli spazi segnati, secondo le

indicazioni fornite dall’amministrazione scolastica. Gli studenti possono parcheggiare

esclusivamente nel piazzale sud, verso l’Arcivescovile.

3. I motocicli devono essere parcheggiati negli appositi stalli antistanti la palestra 3.

4. Il parcheggio delle biciclette va fatto nelle zone del porticato nord dotate di apposite

rastrelliere.

5. È richiesto il rispetto delle aree adibite a verde e l’uso corretto degli spazi e degli arredi del

porticato nella zona di ingresso da via Madruzzo.

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TITOLO II. LABORATORI E PALESTRE

CAPITOLO 1. LABORATORI DI FISICA

Art. 74 Premessa

1. I laboratori di Fisica sono aule in cui studentesse e studenti possono svolgere esperimenti

per indagare i fenomeni e, attraverso opportune misure, dedurre o verificare le leggi fisiche

che li descrivono lavorando in modo autonomo in piccoli gruppi, oppure possono in qualche

caso assistere alla conduzione di esperimenti da parte dei docenti o degli assistenti di

laboratorio, quando lo svolgimento risulti più complesso o la strumentazione richiesta non

sia disponibile in più copie. Gli esperimenti proposti sono svolti nel rispetto delle norme di

legge e in linea con il Progetto di Istituto.

2. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e

l’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature, al fine di garantire la sicurezza di studentesse,

studenti, personale tecnico e docenti, nonché l’uso corretto del laboratorio, per preservarne i

materiali e le strutture.

3. Gli insegnanti hanno cura che le studentesse e gli studenti delle singole classi vengano a

conoscenza del presente regolamento e che ne osservino le norme, spiegando le motivazioni

che stanno alla base delle regole in esso contenute. Gli insegnanti che utilizzano il

laboratorio, all’inizio di ogni anno scolastico, firmano una dichiarazione predisposta dal

responsabile di laboratorio nella quale dichiarano di aver letto e spiegato il presente

regolamento alle loro classi.

Art. 75 Cura e tutela

1. La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidate al senso di responsabilità

degli utenti. Il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro

utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio.

2. I docenti che svolgono una lezione in laboratorio verificano che al termine della stessa il

laboratorio sia nello stesso stato in cui è stato trovato al momento dell’accesso e che non

siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in esso contenute. Ogni

danneggiamento è immediatamente segnalato al docente responsabile per gli interventi del

caso.

3. Atti di vandalismo o di sabotaggio sono perseguiti nelle forme previste, compreso il

risarcimento degli eventuali danni arrecati.

4. Gli insegnanti fanno in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza.

Durante l’uso del laboratorio deve essere presente almeno un insegnante o un assistente.

5. Le studentesse e gli studenti sono informati in modo preciso delle operazioni da compiere

per svolgere il loro lavoro, con particolare riferimento a quelle che possono comportare un

rischio.

6. Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle attrezzature durante le proprie ore di lezione

ed è tenuto a vigilare affinché i dispositivi presenti in laboratorio non siano danneggiati.

Art. 76 Prenotazioni per attività didattiche curriculari

1. Per un utilizzo ottimale dei laboratori è prevista la prenotazione degli stessi almeno tre

giorni prima dell’esercitazione, possibilmente previo colloquio con gli assistenti per

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concordare esperienza e modalità di esecuzione della stessa.

2. L’assegnazione del particolare laboratorio è fatta dal personale assistente, tenendo conto

delle esigenze dell’insegnante ma anche della distribuzione e fruizione delle risorse e della

possibile alternanza tra le classi.

3. L’accesso al laboratorio senza prenotazione è subordinato all’effettiva disponibilità del

laboratorio stesso e ad una valutazione della complessità dell’esperienza richiesta.

4. Anche in assenza di prenotazione, purché ce ne sia effettiva disponibilità, è sempre

consentito l’utilizzo dei laboratori e dell’ aula studio ai singoli docenti per attività funzionali

alla didattica.

Art. 77 Utilizzo in orario pomeridiano o per attività extracurricolari

1. I laboratori di Fisica, oltre che per le previste attività curricolari, possono essere utilizzati

per altre attività extracurriculari anche pomeridiane, previa prenotazione secondo le

modalità in uso per la prenotazione delle altre aule.

2. L’accesso e l’utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari è consentito con la presenza

di un docente e/o di un assistente di laboratorio che possano gestire e vigilare sul loro

corretto utilizzo.

Art. 78 Uso delle stampanti e del proiettore

1. L’ uso delle stampanti è strettamente riservato all’attività didattica.

2. Al fine di evitare spreco di risorse, i docenti stampano materiale didattico e

documentazione varia attenendosi ad un criterio di stretta necessità e solo laddove non è

possibile garantire l’efficacia didattica in altre modalità, ad esempio attraverso invio e

scambio di file con gli studenti.

3. Il proiettore è un’attrezzatura delicata. Vanno evitati con ogni cura accensioni e

spegnimenti ripetuti durante una lezione, al fine di non danneggiare la lampada. Il proiettore

è direzionato verso la parete o verso il proprio telo di riferimento: in caso di disallineamento

si dovrà evitare di operare senza l’ausilio di un assistente.

Art. 79 Formazione sulla sicurezza

1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro

(D. Lgs. 81/2008), i docenti o gli assistenti che svolgono attività didattica o anche

semplicemente sorveglianza in un laboratorio di Fisica in presenza di studenti sono

equiparati a preposti di fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in materia di

sicurezza.

2. I docenti che svolgono attività in laboratorio di Fisica o gli assistenti che effettuano

sorveglianza sono tenuti ad accertarsi che le studentesse e gli studenti abbiano ricevuto la

formazione sulla sicurezza. Qualora tale formazione non sia avvenuta, i docenti devono

astenersi da qualsiasi attività didattica in laboratorio con le classi. Unica eccezione a tale

divieto è prevista per le classi prime, le quali hanno sei mesi di tempo a partire dall’inizio

dell’anno scolastico per completare lo svolgimento con successo della formazione sulla

sicurezza.

Art. 80 Comportamento di studentesse e studenti

1. Studentesse e studenti possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un docente

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o da un assistente. Qualora, per fini didattici, singolarmente o in gruppo, abbiano bisogno di

utilizzare in autonomia risorse del laboratorio, devono comunque darne preliminare notifica

ad un assistente, accertandosi dell’effettiva disponibilità dello stesso.

2. Alle studentesse e agli studenti è richiesto di tenere un comportamento corretto e

rispettoso delle persone e delle cose, e di aver cura dell’attrezzatura in utilizzo, evitando usi

impropri della stessa.

3. I docenti e/o gli assistenti spiegano brevemente l’utilizzo dell’attrezzatura e danno

indicazioni su come verrà condotta l’esperienza. Sono inoltre presenti per aiutare chi è in

difficoltà o per risolvere piccoli problemi che si presentano nello svolgimento della stessa.

4. Data la delicatezza di diversi apparati le studentesse e gli studenti che vedono per la prima

volta una certa attrezzatura hanno cura di osservare le indicazioni fornite da docenti e

assistenti e di verificare prima dell’utilizzo le criticità di suddetta attrezzatura al fine di non

comprometterne l’uso corretto.

5. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a seguire alcune regole di sicurezza nell’uso di

determinate attrezzature: è importante che i capelli lunghi vengano legati dietro le spalle, che

non vengano portate collane, sciarpe, lacci di cappucci, o altri accessori che potrebbero

impigliarsi nell’attrezzatura o essere facilmente infiammabili.

6. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a lasciare i banchi puliti e in ordine con sedie e

sgabelli in ordine, onde poter consentire l’accesso a una classe successiva in un ambiente

ordinato.

7. Se prima o durante l’utilizzo di una qualsiasi attrezzatura presente in laboratorio si

verificasse un danno accidentale o ci si accorgesse di un funzionamento scorretto

dell’attrezzatura stessa, gli studenti dovranno segnalarlo al docente o all’assistente

responsabile del laboratorio.

8. Studentesse e studenti non possono introdurre e consumare cibi o bevande nel laboratorio.

9. Borse, zaini, giacche e cappotti possono rappresentare un ostacolo al libero movimento di

studenti e docenti e devono quindi essere lasciati in classe. Qualora, per necessità di orario

scolastico, le studentesse e gli studenti abbiano bisogno di portarli con sé, dovranno riporli

secondo le indicazioni ricevute, evitando di intralciare i passaggi tra i banchi e la via di uscita,

per ovvie ragioni di sicurezza.

10. Studentesse e studenti possono utilizzare penne USB, CD e DVD personali solo previa

autorizzazione del docente presente in laboratorio.

11. Le studentesse e gli studenti possono utilizzare le stampanti e il proiettore presenti nei

laboratori solo se autorizzati dal docente o dall’assistente di laboratorio.

12. L’Istituzione scolastica non risponde dello smarrimento di eventuale materiale personale

(quaderni, libri, chiavi USB, altro) degli studenti al termine di una lezione in laboratorio.

CAPITOLO 2. LABORATORI DI SCIENZE

Art. 81 Premessa

1. Sono considerati laboratori di scienze sia laboratori didattici (biologia, chimica, scienze

della Terra, ecc.), sia i laboratori di preparazione delle esercitazioni.

2. I locali di biologia, chimica e scienze della Terra vengono utilizzati sia come aule didattiche

sia come laboratori per svolgere esperienze di laboratorio e lezioni che richiedano l'impiego

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di materiale didattico (modelli, campioni di rocce e minerali, ecc.).

Art. 82 Accesso ai laboratori

1. L'accesso ai laboratori è consentito alle persone autorizzate: docenti di scienze naturali,

assistenti di laboratorio, personale ausiliario.

2. I laboratori sono aperti esclusivamente se è presente il personale tecnico o i docenti di

scienze.

3. L’accesso ai laboratori è consentito agli studenti soltanto in presenza del docente o di un

assistente tecnico. Qualora il docente non fosse ancora arrivato e l’assistente non abbia

permesso l’ingresso, gli studenti dovranno attendere sul corridoio.

4. Non è ammessa, di norma, la permanenza di studenti nelle aule di preparazione, a cui può

accedere solo il personale autorizzato.

5. I laboratori sono aperti anche il pomeriggio, nelle ore di presenza del personale tecnico o

per lo svolgimento di lezioni o di corsi preventivamente programmati.

6. L'uso dei laboratori può essere regolamentato da un calendario interno, elaborato in base

alle esigenze didattiche degli insegnanti e alla disponibilità di personale tecnico e di strutture;

le attività didattiche e sperimentali vengono pertanto programmate e concordate con gli

assistenti tecnici con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

7. I laboratori sono chiusi quando non vi si svolgono attività didattiche o non è presente il

personale addetto.

Art. 83 Sicurezza e norme di comportamento degli studenti

1. Per motivi di sicurezza, zaini, borse e giacche vanno lasciati all’esterno negli opportuni

scaffali, per non creare ingombro e ostacolare i movimenti; nei laboratori si portano solo i

materiali strettamente necessari.

2. Le vie di camminamento e di fuga devono restare libere.

3. È vietato introdurre e consumare cibi e/o bevande.

4. Non si entra in laboratorio correndo, ma ci si muove sempre con estrema attenzione: sono

presenti attrezzature delicate, sostanze potenzialmente pericolose, vetreria fragile.

5. Il banco di lavoro deve rimanere sempre pulito e in ordine: tenere sul banco solo lo stretto

necessario alla conduzione dell’esperienza.

6. Al termine della lezione ogni studente ha cura di lasciare ordinata la postazione occupata:

il materiale usato viene riposto secondo le istruzioni date dall'insegnante o dall'assistente

tecnico e gli sgabelli vanno sistemati sotto i banconi.

7. In laboratorio è obbligatorio indossare il camice. Va evitato l’uso di sciarpe, gioielli e lacci

pendenti; i capelli vanno tenuti legati e raccolti.

8. Il materiale eventualmente posto sul bancone non deve essere toccato o manipolato finché

l’insegnante non ne abbia illustrato l’utilizzo. Le sostanze poste sul banco di lavoro non vanno

annusate, né assaggiate.

9. Non si devono fare scherzi: anche lo scherzo più innocuo può provocare incidenti o

infortuni gravi. Le spruzzette non vanno usate impropriamente.

10. Se all’inizio o nel corso dell’esercitazione si riscontrano anomalie del materiale

consegnato, ciascuno studente è tenuto ad avvisare l’insegnante o l’assistente di laboratorio.

11. Gli studenti sono tenuti a seguire attentamente le istruzioni dell’insegnante e/o

dell’assistente, senza effettuare mai esperimenti di propria iniziativa.

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12. È vietato asportare dai laboratori materiali di qualsiasi tipo, senza una precisa

autorizzazione dell’assistente di laboratorio o del docente responsabile.

13. In caso di furto o danni non accidentali, viene ritenuta responsabile la classe che per

ultima ha occupato il laboratorio o il gruppo di studenti che occupavano la postazione

danneggiata.

14. Al termine delle esperienze tutto il materiale deve essere riconsegnato in perfetta

efficienza.

Art. 84 Formazione sulla sicurezza

1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro

(D. Lgs. 81/2008), i docenti o gli assistenti che svolgono attività didattica o anche

semplicemente sorveglianza in uno dei laboratori di Scienze in presenza di studentesse e

studenti, sono equiparati a preposti di fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in

materia di sicurezza.

2. I docenti che svolgono attività in laboratorio di Scienze o gli assistenti che effettuano

sorveglianza sono tenuti ad accertarsi che gli studenti abbiano ricevuto la formazione sulla

sicurezza in laboratorio per quanto riguarda il rischio chimico e biologico. Qualora tale

formazione non sia avvenuta, i docenti devono astenersi da qualsiasi attività didattica in

laboratorio con gli studenti. Unica eccezione a tale divieto è prevista per le classi prime, le

quali hanno 6 mesi di tempo a partire dall’inizio dell’anno scolastico per lo svolgimento con

successo della formazione sulla sicurezza in laboratorio di Scienze.

3. La formazione sulla sicurezza in laboratorio di Scienze per gli studenti è a carico

dell’Istituto, che vi provvede con i propri docenti di Scienze nei tempi previsti dalla normativa

vigente. Nel caso delle classi prime, ciò significa entro i primi sei mesi di frequenza degli

studenti.

CAPITOLO 3. LABORATORI DI INFORMATICA

Art. 85 Premessa

1. Il laboratorio di Informatica è una risorsa didattica e formativa indirizzata a tutte le

materie che ne prevedano l’uso. Rappresenta un ambiente in cui le studentesse e gli studenti

possono mettere alla prova le competenze acquisite nell’IT e acquisirne di nuove, nel rispetto

delle norme di legge e in linea con il Progetto di Istituto.

2. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e

l’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature, al fine di preservarne lo stato e garantirne l’uso

corretto e duraturo.

3. È obbligo di ogni docente che intende far uso del laboratorio di Informatica dare lettura

insieme agli studenti della classe coinvolta degli articoli del presente regolamento.

Art. 86 Cura e tutela

1. La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidate al senso di responsabilità

degli utenti. I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela

delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere

l’efficienza del laboratorio stesso.

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2. I docenti che svolgono lezione in laboratorio sono tenuti a verificare che al termine della

stessa il laboratorio si trovi nello stato di ordine in cui era al momento dell’accesso.

3. I docenti sono tenuti a far rispettare alle studentesse e agli studenti il divieto di introdurre

e consumare in laboratorio cibi e bevande.

4. È opportuno che ciascuno studente mantenga la medesima postazione all’interno dello

stesso laboratorio per tutto l’anno scolastico, per consentire ai tecnici di laboratorio un

ottimale monitoraggio e utilizzo delle risorse.

5. Eventuali zaini o ingombri di vario tipo devono essere lasciati in classe, se possibile, e

comunque non possono essere riposti tra i banchi dei laboratori, in quanto possono

rappresentare un pericoloso intralcio in caso di abbandono forzato e rapido dell’ambiente per

ragioni di sicurezza.

6. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il

risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 87 Utilizzo in orario pomeridiano e per attività extracurricolari

1. I laboratori di Informatica, oltre che per le previste attività curricolari, possono essere

utilizzati per altre attività extracurriculari anche pomeridiane, previa prenotazione.

2. L’accesso e l’utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari è consentito in presenza di

un docente e/o di un assistente di laboratorio che possano vigilare sul loro corretto utilizzo.

3. In assenza di un docente o di un assistente di laboratorio stabilmente presenti, gli studenti

possono accedere ai laboratori solo previa autorizzazione della segreteria didattica che

provvede a garantire l’apertura e la chiusura dei laboratori da parte del personale

competente.

4. Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle macchine e dei programmi durante le

proprie ore di lezione ed è tenuto a vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i

dispositivi presenti in laboratorio.

Art. 88 Prenotazione dei laboratori

1. Per un utilizzo ottimizzato dei laboratori, è prevista la prenotazione da parte dei docenti

attraverso i meccanismi in uso nell’Istituto anche per altre aule speciali.

2. L’accesso ai laboratori di Informatica senza averne fatto prenotazione non è precluso ai

docenti con le loro classi, ma è condizionato all’effettiva disponibilità del laboratorio stesso.

3. È altresì consentito l’utilizzo dei laboratori di Informatica ai singoli docenti che ne abbiano

bisogno per attività strumentali alla didattica, anche in assenza di prenotazione, purché ci sia

effettiva disponibilità.

4. Ai docenti è consentita la prenotazione dei laboratori di informatica all’inizio dell’anno

scolastico e per l’intera durata dello stesso, con precedenza ai docenti di informatica e di

lingue.

Art. 89 Uso delle stampanti e del proiettore dei laboratori

1. L’ uso delle stampanti è strettamente riservato per l’attività didattica.

2. Al fine di evitare spreco di risorse, i docenti sono invitati a stampare materiale didattico e

documentazione varia attenendosi ad un criterio di stretta necessità e solo laddove non è

possibile garantire l’efficacia didattica in altre modalità, ad esempio attraverso invio e

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scambio di file con gli studenti.

3. Il proiettore è attrezzatura delicata. Vanno evitati con ogni cura accensioni e spegnimenti

ripetuti durante una lezione, al fine di non danneggiare la lampada. Si deve evitare di

accendere e spegnere il proiettore agendo direttamente da terra sull’interruttore dello stesso,

perché ciò può causare il disallineamento del proiettore stesso rispetto al telo; inoltre tale

operazione può essere pericolosa per chi la compie vista l’altezza del proiettore.

4. Per accendere o spegnere il proiettore va usato esclusivamente il telecomando: va evitato

l’uso dell’interruttore a parete. Se il telecomando non funziona, occorre richiedere il supporto

di un assistente di laboratorio;

5. Il proiettore è direzionato verso la parete o verso il proprio telo di riferimento. In caso di

disallineamento, evitare di operare senza l’ausilio di un assistente.

Art. 90 Uso dello spazio disco e del software

1. I docenti accedono allo spazio disco messo a loro disposizione dal sistema informatico,

utilizzandolo secondo le proprie necessità didattiche.

2. È scoraggiato ogni tentativo di installazione di software da parte dei docenti sui computer

del laboratorio, in quanto tale operazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento

delle macchine. Per eventuali necessità in tal senso, i docenti sono invitati a concordare con

gli assistenti di laboratorio i passaggi necessari al fine di rendere disponibile sulle macchine il

software desiderato.

3. È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright.

4. Al fine di un corretto utilizzo delle risorse informatiche e di una ottimale pianificazione

delle attività degli assistenti di laboratorio, ai docenti è richiesta la segnalazione del software

didattico necessario da installare sui computer dei laboratori di informatica all’inizio delle

attività didattiche di ogni anno scolastico. Tale segnalazione deve essere fatta agli assistenti di

laboratorio possibilmente entro il mese di giugno dell’anno scolastico precedente, e

comunque non oltre settembre. Ulteriori richieste agli assistenti di laboratorio di

installazione di software da parte dei docenti sui computer dei laboratori, fatte ad anno

scolastico in corso, saranno accolte ed evase nei tempi consentiti dal carico delle attività

lavorative e secondo una definizione di priorità stabilita di comune accordo tra docente e

assistenti.

Art. 91 Formazione sulla sicurezza

1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro

(D. Lgs. 81/2008), il docente o l’assistente che fa lezione, o anche semplicemente

sorveglianza in un laboratorio di informatica in presenza di studentesse e studenti, sono

equiparati a preposti di fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in materia di

sicurezza.

2. I docenti che svolgono attività in laboratorio di informatica o gli assistenti che effettuano

sorveglianza sono tenuti ad accertarsi che gli studenti abbiano ricevuto la formazione sulla

sicurezza in laboratorio di informatica. Qualora tale formazione non sia avvenuta, i docenti

devono astenersi da qualsiasi attività didattica in laboratorio con gli studenti. Unica

eccezione a tale divieto è prevista per le classi prime, le quali hanno 6 mesi di tempo a partire

dall’inizio dell’anno scolastico per completare lo svolgimento con successo della formazione

sulla sicurezza in laboratorio di informatica.

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3. La formazione sulla sicurezza in laboratorio di informatica per gli studenti è a carico

dell’Istituto, che vi provvede con i propri docenti di Informatica nei tempi previsti dalla

normativa vigente.

Art. 92 Comportamento degli studenti

1. Alle studentesse e agli studenti è richiesto di tenere un comportamento corretto e

rispettoso delle persone e delle cose e di aver cura dell’attrezzatura in utilizzo, evitando usi

impropri della stessa e attenendosi a quanto previsto dal regolamento.

2. Se prima o durante l’utilizzo di un computer o di una qualsiasi altra attrezzatura presente

in laboratorio si verifica un danno accidentale o ci si accorge di un funzionamento scorretto

delle attrezzature stesse, gli studenti sono tenuti a darne segnalazione al docente o

all’assistente responsabile del laboratorio stesso.

3. Gli studenti non possono introdurre e consumare cibi o bevande nel laboratorio. Gli zaini

devono essere lasciati in classe. Qualora, per necessità di orario scolastico, gli studenti

abbiano bisogno di portare con sé lo zaino, devono riporlo lungo la parete del laboratorio,

evitando di intralciare la via di uscita, per ovvie questioni di sicurezza.

4. Gli studenti accedono allo spazio disco messo a loro disposizione dal sistema informatico,

utilizzandolo secondo le indicazioni didattiche dei docenti. È fatto divieto alle studentesse e

agli studenti di installare software sul computer in uso. È altresì vivamente sconsigliato

modificare impostazioni (sfondo del desktop e/o altro) per evitare possibili

malfunzionamenti del computer.

5. Gli studenti possono utilizzare chiavi USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione

del docente presente in laboratorio.

6. Gli studenti possono utilizzare le stampanti e il proiettore presenti nei laboratori di

Informatica solo se autorizzati dal docente o dall’assistente di laboratorio

Art. 93 Accesso ad Internet

1. Gli studenti possono utilizzare le postazioni dei laboratori per accedere ad Internet solo se

autorizzati dal docente e per i fini didattici previsti dalla lezione. Eventuali accessi non

preventivamente autorizzati e per finalità diverse da quelle didattiche sono severamente

proibiti.

2. L’istituzione scolastica può monitorare l’accesso alla rete della scuola e alla rete Internet da

parte di docenti e studenti.

CAPITOLO 4. LABORATORIO DI ROBOTICA E PROGETTAZIONE

Art. 94 Referente e destinatari del laboratorio di robotica e progettazione

1. La cura e il buon funzionamento del laboratorio di robotica e progettazione sono affidati al

senso di responsabilità degli utenti. I laboratori dell’istituto sono patrimonio comune,

pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili

per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso.

2. Responsabili della cura e della manutenzione del laboratorio di robotica e progettazione

sono gli assistenti dei laboratori di informatica dell’istituzione scolastica. Al loro interno è

nominato annualmente il referente del laboratorio di robotica e progettazione. Tale nomina

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dura per l’intero anno scolastico e, salvo revoca o disdetta, si intende confermato anche per

l’anno successivo. Il nome del referente del laboratorio di robotica e progettazione deve

essere reso noto al Dirigente Scolastico.

3. Al laboratorio di robotica e progettazione si può accedere in orario curricolare con l’intera

classe o con gruppi classe, o in orario pomeridiano per lo svolgimento di progetti didattici,

previa prenotazione effettuata dal docente o dal referente di progetto tramite gli usuali

meccanismi di prenotazione utilizzati per i laboratori di informatica della scuola.

Art. 95 Uso delle stampanti e del proiettore dei laboratori

1. L’uso della stampante laser a colori e della stampante 3D è strettamente riservato per

l’attività didattica.

2. Al fine di evitare spreco di risorse, i docenti sono invitati a stampare materiale didattico e

documentazione varia attenendosi ad un criterio di stretta necessità e solo laddove non sia

possibile garantire l’efficacia didattica in altre modalità, ad esempio attraverso invio e

scambio di file con gli studenti.

3. Il proiettore è attrezzatura delicata. Vanno evitati con ogni cura accensioni e spegnimenti

ripetuti, al fine di non danneggiare la lampada. Si deve evitare di accendere e spegnere il

proiettore agendo direttamente da terra sull’interruttore dello stesso, perché ciò può causare

il disallineamento del proiettore stesso rispetto al telo; inoltre tale operazione può essere

pericolosa per chi la compie vista l’altezza del proiettore.

4. Per accendere o spegnere il proiettore va usato esclusivamente il telecomando: va evitato

l’uso dell’interruttore a parete. Se il telecomando non funziona, occorre richiedere il supporto

di un assistente di laboratorio;

5. Il proiettore è direzionato verso la parete o verso il proprio telo di riferimento. In caso di

disallineamento, evitare di operare senza l’ausilio di un assistente.

Art. 96 Uso dello spazio disco e del software

1. I docenti e gli studenti accedono allo spazio disco messo a loro disposizione dal sistema

informatico, utilizzandolo secondo le proprie necessità didattiche.

2. È scoraggiato ogni tentativo di installazione di software da parte dei docenti e degli

studenti sui computer del laboratorio, in quanto tale operazione potrebbe compromettere il

corretto funzionamento delle macchine. Per eventuali necessità in tal senso, gli utenti del

laboratorio di progettazione sono invitati a concordare con gli assistenti di laboratorio i

passaggi necessari al fine di rendere disponibile sulle macchine il software da utilizzare.

È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright.

Art. 97 Risorse del laboratorio di robotica e progettazione

1. Il laboratorio si compone di due stanze in comunicazione tra di loro attraverso una porta

interna. A seconda delle esigenze didattiche e della presenza o meno contemporanea di classi

distinte i due ambienti possono essere lasciati in comunicazione o tenuti temporaneamente

separati.

2. Le risorse del laboratorio di robotica e progettazione sono:

- stampante laser a colori;

- un proiettore per ognuna delle due stanze;

- computer desktop e portatili per la navigazione in rete, per l’uso di pacchetti di office

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automation e per video editing; i computer di questo laboratorio sono particolarmente

performanti, dotati di scheda grafica e altro hardware e software per il disegno CAD

3D, di potenza superiore rispetto ai computer degli altri laboratori;

- robot, schede Arduino e materiale per assemblare i robot;

- sala arredata con tavoli mobili per lavori di gruppo;

- pista per il test sui robot;

- armadi vari.

Art. 98 Accesso a Internet e uso di chiavi USB, CD o DVD

1. Gli studenti possono utilizzare le postazioni del laboratorio per accedere ad Internet solo se

autorizzati dal docente e per i fini didattici previsti dalla lezione. Eventuali accessi non

preventivamente autorizzati e per finalità diverse da quelle didattiche sono severamente

proibiti.

2. L’istituzione scolastica può monitorare l’accesso alla rete della scuola e alla rete Internet da

parte di docenti e studenti.

3. Gli studenti possono utilizzare penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione

del docente presente in laboratorio.

CAPITOLO 5. PALESTRE

Art. 99 Premessa

1. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e

l’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature delle palestre, al fine di preservarne lo stato e

garantirne l’uso corretto e duraturo.

2. È obbligo di ogni docente di scienze motorie e sportive dare lettura agli studenti degli

articoli del presente regolamento.

Art. 100 Cura e tutela

1. La buona tenuta delle palestre è affidata al senso di responsabilità degli utenti. Le palestre

dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono

condizioni indispensabili per il loro utilizzo.

2. I docenti di scienze motorie e sportive sono tenuti a far rispettare le norme previste dal

presente regolamento.

3. Eventuali atti di vandalismo verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il

risarcimento degli eventuali danni arrecati.

4. I docenti e i bidelli assegnati alla palestra, a fine mattinata sono tenuti a verificare che gli

attrezzi siano riposti ordinatamente negli spazi assegnati.

Art. . 101 Comportamento degli studenti

1. Alle studentesse e agli studenti è richiesto di tenere un comportamento corretto e

rispettoso delle persone e delle cose e di aver cura delle attrezzature, evitando loro usi

impropri.

2. Se nel corso della lezione si verifica un danno accidentale o ci si accorge di un

funzionamento scorretto delle attrezzature stesse, gli studenti sono tenuti a darne

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segnalazione al docente.

3. Gli studenti non possono introdurre e consumare cibi o bevande in palestra.

4. Si ricordano alcune norme specifiche di comportamento:

- gli alunni si devono cambiare nello spogliatoio assegnato alla classe all’inizio dell’anno

scolastico;

- devono tenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e

delle cose;

- devono accedere alla palestra calzando scarpe idonee al regolare svolgimento delle

attività in programma;

- se giustificati o esonerati, devono sedere sulle gradinate e rimanere a disposizione

dell’insegnante per attività di assistenza (solo se calzano le scarpe da ginnastica);

- è vietato introdurre cibo o bevande in palestra;

- le alunne e gli alunni sono tenuti a togliersi orecchini, orologi, piercing e quant’altro

possa danneggiare sé o gli altri, in caso di impatto;

- oggetti personali e cellulare (spento) devono essere riposti nell’armadietto o nella

cassetta;

- possono usare le attrezzature fisse e mobili solo con il previo consenso dell’insegnante;

- per quanto attiene la collaborazione nello spostamento del materiale (materassi, trave,

cavallo, rete della pallavolo…) gli studenti si devono attenere alle disposizioni date dai

docenti.

Art. 102 Utilizzo in orario pomeridiano e per attività extracurricolari

1. Le palestre sono abitualmente usate per attività extracurriculari pomeridiane di gruppo

sportivo.

2. L’accesso e l’utilizzo delle palestre per attività extracurricolari è consentito in presenza di

un docente di scienze motorie e sportive.

3. In assenza di un docente gli studenti possono accedere alle palestre solo previa

autorizzazione della Dirigente scolastica.

Art. 103 Utilizzo delle palestre per le assemblee di istituto

1. Durante l’utilizzo delle palestre per assemblee di istituto si raccomanda di accedere con

idonee calzature, di non mangiare e bere, di non spostare le attrezzature, di non utilizzare

materassi o travi per sedersi, di non arrampicarsi sulle attrezzature fisse.

2. L’uso di palloni e attrezzature è consentito solamente in caso di attività concordate

anticipatamente con i docenti di scienze motorie e sportive, approvate dalla dirigenza e

inserite nel programma dell’assemblea.

3. Comunque ogni oggetto o attrezzatura utilizzata deve essere consegnata da un docente di

educazione fisica e gli studenti se ne assumono la responsabilità della restituzione.

Art. 104 Formazione sulla sicurezza

1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro

(D. Lgs. 81/2008), il docente o l’assistente che fa lezione, o anche semplicemente

sorveglianza in palestra in presenza di studentesse e studenti, sono equiparati a preposti di

fatto, e pertanto assumono responsabilità definite in materia di sicurezza.

2. I docenti che svolgono attività in palestra sono tenuti ad accertarsi che gli studenti abbiano

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ricevuto la formazione sulla sicurezza in palestra. Qualora tale formazione non sia avvenuta, i

docenti devono astenersi da qualsiasi attività didattica in laboratorio con gli studenti. Unica

eccezione a tale divieto è prevista per le classi prime, le quali hanno 6 mesi di tempo a partire

dall’inizio dell’anno scolastico per completare lo svolgimento con successo della formazione

sulla sicurezza in palestra.

3. La formazione sulla sicurezza in palestra per gli studenti è a carico dell’Istituto, che vi

provvede con i propri docenti di scienze motorie e sportive nei tempi previsti dalla normativa

vigente.

TITOLO III. BIBLIOTECA E AULE SPECIALI

CAPITOLO 1. BIBLIOTECA

Art. 105 Premessa

1. La biblioteca scolastica è una risorsa didattica e formativa che offre servizi di base, quali la

consultazione e la lettura in sede, l’assistenza agli utenti per l’informazione bibliografica e

documentaria e il prestito. Dal settembre 2017 la biblioteca aderisce al Sistema Bibliografico

Trentino ed è aperta al pubblico esterno alla scuola per dodici ore alla settimana, con alcune

limitazioni d’uso. Gli utenti esterni per il momento non possono accedere al prestito delle

opere in dotazione, che è riservato al personale della scuola, agli studenti e ai genitori.

2. La biblioteca valorizza iniziative culturali dirette alla promozione della lettura,

dell’informazione e del sapere in generale; la programmazione di tali attività è definita nel

programma annuale della Commissione Biblioteca, sentiti il parere e le proposte della

Bibliotecaria e del Collegio docenti.

3. L’uso di computer della biblioteca è riservato ai docenti, al personale ATA e agli studenti.

4. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e

l’utilizzo degli ambienti e delle risorse della biblioteca scolastica, al fine di preservarne lo

stato e garantirne l’uso corretto e duraturo.

5. È obbligo di ogni docente che intende far uso della biblioteca dare lettura agli studenti della

classe coinvolta degli articoli del presente regolamento.

Art. 106 Docente responsabile e Commissione Biblioteca

1. All’inizio di ogni anno scolastico è nominata la figura di un docente responsabile della

biblioteca, tramite incarico del dirigente.

2. È costituita la Commissione Biblioteca, composta dal docente responsabile che funge da

Coordinatore e da un numero di collaboratori variabile annualmente in base alle richieste dei

docenti disponibili.

3. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l’anno per decisioni

riguardanti il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani e alle riviste e l’approvazione di nuove

richieste di acquisto di risorse. La Commissione può altresì riunirsi per decidere in merito a

ulteriori questioni ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. Il Coordinatore provvede alla redazione dei verbali delle sedute.

4. È compito delle addette alla biblioteca la manutenzione del Registro del Prestito degli

studenti, del Registro del Prestito del personale docente e non docente e del Registro

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Cronologico delle Risorse in Entrata.

Art. 107 Destinatari della biblioteca scolastica

1. La cura e il buon funzionamento della biblioteca sono affidati al senso di responsabilità

degli utenti. La biblioteca è patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle sue

attrezzature e risorse sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere

l’efficienza della biblioteca stessa.

2. L’accesso alla biblioteca è consentito agli studenti, ai genitori e a tutto il personale docente

e non docente dell’Istituzione scolastica. Chiunque acceda in biblioteca e ne utilizzi

attrezzature e risorse è tenuto ad allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività

accertandosi di lasciare tutto nel medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.

3. I docenti possono accedere alla biblioteca singolarmente, con gruppi di studenti o con

l’intera classe. In quest’ultimo caso, al fine di un utilizzo ottimale degli ambienti e delle

risorse, è opportuno dare preavviso alla Bibliotecaria con adeguato anticipo.

4. In biblioteca è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.

5. All’interno della biblioteca bisogna tenere un comportamento rispettoso del silenzio e della

necessità di concentrazione da parte degli utenti; durante la permanenza in biblioteca tutti

sono invitati a tenere silenziata la suoneria del proprio cellulare.

6. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il

risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 108 Orario di utilizzo e presidio della biblioteca scolastica

1. Durante l’orario di apertura della biblioteca scolastica è previsto il presidio di almeno una

persona responsabile.

2. L’accesso alla biblioteca è subordinato all’orario di apertura della stessa, affisso all’inizio di

ogni anno scolastico. Il personale docente e non docente che desideri accedere in biblioteca

fuori dall’orario di apertura previsto dovrà chiedere la chiave in portineria e firmare su un

apposito registro, in cui si terrà traccia degli accessi fuori orario in biblioteca. Al termine

dell’attività, è sua responsabilità chiudere a chiave la biblioteca, riconsegnare la chiave in

portineria e apporre una seconda firma sullo stesso registro.

3. L’orario di accesso in biblioteca scolastica può essere aggiornato annualmente dalla

Commissione Biblioteca.

Art. 109 Prestito

1. Le risorse della biblioteca scolastica che possono essere prese in prestito sono: i libri, le

riviste, i quotidiani, le videocassette VHS.

2. I DVD, i CD musicali, i dischi in vinile e i libri non ammessi al prestito (vocabolari ed

enciclopedie) possono essere utilizzati all’interno dell’edificio scolastico da tutti gli utenti con

la modalità del prestito breve e devono essere restituiti a fine giornata.

3. Sono istituiti un Registro Prestiti per gli studenti ed un Registro Prestiti per il personale

docente e non docente e un registro per il prestito breve.

4. Possono fare richiesta del servizio di prestito delle risorse della biblioteca gli studenti, i

genitori e tutto il personale docente e non docente dell’Istituzione scolastica.

5. Gli studenti e i genitori possono fare richiesta di prestito per un massimo di due risorse

nello stesso momento. Al personale docente e non docente è consentito di richiedere il

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prestito per un massimo di quattro risorse. La richiesta di un nuovo prestito è subordinata

alla riconsegna in biblioteca delle risorse ricevute in prestito precedentemente.

6. La durata massima del prestito è di

30 giorni per un libro o per una rivista;

7 giorni per un DVD, un CD musicale o un disco in vinile (limitatamente al personale

docente e non docente).

7. Un’eventuale proroga della durata del prestito è subordinata all’assenza di richieste nel

frattempo pervenute da altri utenti sulle stesse risorse. In ogni caso, la proroga può essere

concessa una sola volta sulla stessa risorsa e per una durata massima ulteriore del 50% del

tempo massimo previsto per tipologia di risorsa.

7. I quotidiani possono essere dati in prestito solo 30 minuti prima della chiusura quotidiana

della biblioteca.

8. Sono escluse dal prestito i volumi delle enciclopedie e ogni eventuale altra risorsa per la

quale la Commissione Biblioteca avrà deciso la sola consultazione in sede.

9. Per ogni risorsa presa in prestito il richiedente è obbligato, all’atto del prestito, alla

compilazione di un’apposita scheda e del Registro Prestiti di propria pertinenza. Nel

momento della riconsegna della risorsa, questa deve essere annotata a cura dell’utente sul

Registro Prestiti.

Art. 110 Acquisto di nuove risorse

1. Gli utenti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno essere

compilate su apposito modulo disponibile in biblioteca. Una volta compilati, tali moduli

devono essere consegnati alla bibliotecaria.

2. La competenza sull’acquisto spetta alla Commissione, tenuto conto di materiali già

esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.

3. I materiali acquistati devono essere assunti in carico nell’apposito Registro Cronologico

delle Risorse in Entrata delle risorse della biblioteca scolastica, costituito anche in forma

digitale.

Art. 111 Sanzioni

1. L’utente che smarrisce, sottrae o restituisce danneggiata una risorsa in prestito è tenuto a

provvedere alla sua sostituzione o al versamento di una somma pari al valore commerciale

dell’opera.

2. Qualora ciò non avvenga, il caso sarà sottoposto all’attenzione del Dirigente scolastico, che

potrà adottare eventuali misure.

CAPITOLO 2. AULE SPECIALI: PREMESSA

Art. 112 Definizione

1. Le aule speciali del nostro istituto sono:

l’aula ceramica per la realizzazione di oggetti in ceramica;

la mediateca;

l’aula di disegno artistico;

le aule di disegno geometrico.

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2. Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare norme di comportamento per l’accesso e

l’utilizzo delle aule speciali, al fine di preservarne lo stato e garantirne l’uso corretto e

duraturo.

3. È obbligo di ogni docente che intende far uso di una qualsiasi delle aule speciali dare

lettura agli studenti della classe coinvolta degli articoli del presente regolamento riguardanti

l’aula oggetto di interesse.

Art. 113 Tutela degli ambienti e delle attrezzature

1. Le aule speciali, alcune di nuova realizzazione, sono un bene dell’intera comunità scolastica

e rappresentano spazi idonei alla sperimentazione e allo svolgimento di didattiche innovative.

2. Pertanto, tutti coloro che vi accedono e ne fanno uso sono tenuti ad osservare un

comportamento di massima cura e rispetto delle attrezzature e degli spazi, al fine di

preservarne l’efficienza.

3. Sono previste sanzioni nei confronti di chi, non rispettando le norme del presente

regolamento, metta in atto comportamenti che possano aver recato danni alle attrezzature e

agli ambienti.

Art. 114 Deroghe

Eventuali deroghe a quanto stabilito dal presente Regolamento sulle aule speciali sono

ammesse solo se concordate esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scolastico e

con il docente responsabile.

CAPITOLO 3. AULA CERAMICA

Art. 115 Finalità, docente responsabile, destinatari, accesso

1. L’aula ceramica è il laboratorio scolastico destinato alla produzione di oggetti in terracotta

o ceramica.

2. È istituita la figura di un docente responsabile dell’aula ceramica, tramite incarico del

dirigente ad inizio anno scolastico.

3. L’accesso all’aula ceramica è consentito alle studentesse e agli studenti, per classi o a

gruppi, o anche singolarmente, ma sempre accompagnati dal docente responsabile dell’aula o

da un suo delegato.

4. Chiunque acceda in aula ceramica e ne utilizzi attrezzature e risorse è tenuto ad

allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività accertandosi di lasciare tutto nel

medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.

5. Nell’aula ceramica è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.

6. L’accesso all’aula ceramica è possibile sia durante l’orario curricolare, sia di pomeriggio per

lo svolgimento di specifici progetti didattici, fermo quanto previsto dal comma 3 del presente

articolo.

Art. 116 Attrezzatura e materiali dell’aula ceramica e norme per il corretto

utilizzo

1. Nell’aula ceramica si trovano attrezzature e materiali necessari allo svolgimento delle

attività previste in questo laboratorio. In particolare, si sottolinea la presenza di: tornielli; un

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tornio elettrico; polvere cristallina; argilla; forno per la cottura dei manufatti.

2. Sono altresì presenti armadi per la conservazione di manufatti in ceramica, secchi per il

deposito di acqua in decantazione, DPI come mascherine da utilizzare durante le manovre

con la polvere cristallina e l’argilla.

3. Gli studenti sono autorizzati all’uso dei materiali e delle attrezzature elencate al comma 1

solo sotto la guida del docente responsabile dell’aula ceramica.

4. Le operazioni svolte con la polvere cristallina prevedono obbligatoriamente l’uso da parte

di chiunque della apposita mascherina.

5. In assenza di una vasca di decantazione dell’acqua utilizzata per i lavori nell’aula ceramica,

questa deve essere riposta e lasciata riposare fino a decantazione completa in appositi secchi

e contenitori situati all’interno della stessa aula ceramica.

6. Lo smaltimento dell’acqua nei contenitori e nei secchi utilizzati per la decantazione è

effettuato esclusivamente dal personale non docente. È vietato lo smaltimento di contenitori

e secchi pieni di acqua di peso eccessivo. In caso di peso eccessivo (superiore ai 5 kg) di un

singolo contenitore o secchio è previsto il trasporto dello stesso da parte di due addetti adulti.

L’operazione di smaltimento dell’acqua nei contenitori o nei secchi di decantazione è

consentito agli studenti solo per quantitativi al di sotto dei 5 kg e comunque sempre sotto la

sorveglianza del docente responsabile.

7. L’accensione e lo spegnimento del forno, nonché tutte le attività previste per la gestione di

tale attrezzatura, sono effettuate esclusivamente dal docente responsabile. In particolare, è

previsto che il forno sia in funzionamento in assenza di studenti nell’aula. Al termine della

fase di cottura, si dovrà aver cura di arieggiare opportunamente il locale.

Art. 117 Acquisto di nuove risorse

1. La proposta di acquisto di nuove risorse ad uso dell’aula ceramica è effettuata

esclusivamente dal docente responsabile e tiene conto dei materiali e delle attrezzature già

esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.

Art. 118 Formazione sulla sicurezza

1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza in ambiente di lavoro

(D. Lgs. 81/2008), l’Istituzione scolastica si fa carico di formare e informare gli utenti

dell’aula ceramica anche dal punto di vista della sicurezza.

2. La formazione sulla sicurezza in aula ceramica è effettuata dal docente di una qualsiasi

disciplina in classe, nei tempi previsti dalla normativa vigente. Nel caso delle classi prime, va

completata entro i primi sei mesi di frequenza degli studenti.

3. Il docente responsabile dell’aula ceramica provvede a trascrivere su apposito registro,

conservato nella segreteria amministrativa, data e ora dell’attività di formazione sulla

sicurezza svolta con gli studenti, nonché le firme di presenza degli stessi.

Art. 119 Abbandono di materiale personale in aula ceramica

L’Istituzione scolastica non risponde dello smarrimento di eventuale materiale personale

(quaderni, libri, chiavi USB, altro) degli utenti al termine della propria attività.

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CAPITOLO 4. MEDIATECA

Art. 120 Definizione, accesso, docente responsabile, destinatari della mediateca

1. La mediateca è un laboratorio multimediale per la produzione di video, uno spazio di

ascolto della musica e di visione di film e documentari, luogo per lavori di ricerca e studio

individuali o di gruppo, o anche semplicemente per la lettura, da utilizzare sia durante la

mattina, sia in orario extrascolastico.

2. L’accesso alla mediateca come gruppo classe in orario curricolare deve essere

accompagnato dal docente in orario della classe stessa, previa prenotazione in . Gli studenti

che desiderino accedere singolarmente o in gruppo, sia durante la mattina sia in orario

pomeridiano, potranno utilizzare gli spazi della mediateca anche senza l’accompagnamento

di un docente, purché sempre nel rispetto assoluto della salvaguardia delle attrezzature e

degli ambienti, senza causare disturbo al lavoro o alla lettura di altri utenti presenti in quel

momento in mediateca.

3. La mediateca è uno spazio destinato all’intera comunità scolastica: docenti, studenti,

personale ATA, genitori. La cura e il buon funzionamento della mediateca sono affidati al

senso di responsabilità degli utenti. La mediateca è patrimonio comune, pertanto il rispetto e

la tutela delle sue attrezzature e risorse sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per

mantenere l’efficienza della mediateca stessa. Chiunque acceda in mediateca e ne utilizzi

attrezzature e risorse è tenuto ad allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività

accertandosi di lasciare tutto nel medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.

4. È istituita la figura di un docente responsabile della mediateca, tramite incarico del

dirigente ad inizio anno scolastico.

Art. 121 Orario di utilizzo della mediateca

1. L’accesso alla mediateca è possibile durante l’orario curricolare e di pomeriggio per lo

svolgimento di specifici progetti didattici o per la lettura o lo svolgimento di lavori al

computer. Tale orario è stabilito all’inizio dell’anno scolastico e affisso all’ingresso della

mediateca. La mediateca è pensata per essere anche uno spazio di lavoro individuale e di

ascolto della musica o di visione di immagini, pertanto è obiettivo della scuola consentirne

l’accesso in una fascia oraria più ampia possibile.

2. Pur non essendo prevista una specifica figura che garantisca una presenza continua in

mediateca, la sorveglianza durante l’orario di apertura è organizzata dal docente responsabile

anche attraverso la collaborazione di colleghi docenti, di personale tecnico, di studenti o

studentesse del triennio.

3. Chi accede alla mediateca è tenuto a firmare l’apposito foglio di presenza disponibile in

segreteria didattica.

4. L’orario di accesso alla mediateca può variare nel corso dell’anno scolastico ed essere

aggiornato annualmente. Ogni modifica sarà stabilita dal docente responsabile della

mediateca, tenuto conto di eventuali esigenze segnalate dall’utenza e di quelle organizzative

dell’istituzione scolastica.

Art. 122 Risorse della mediateca

Le risorse della mediateca scolastica sono:

TV a colori 65 pollici collegato alla rete dati della scuola;

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Giradischi e dischi in vinile, WIFI e Bluetooth;

Stereo con lettore CD, radio e casse acustiche, WIFI e Bluetooth;

CD musicali;

Videocamera digitale e treppiedi;

Stampante laser a colori;

Proiettore;

Computer per la navigazione in rete, per l’uso di pacchetti di office automation e per video

editing; alcuni di questi computer sono particolarmente performanti, dotati di scheda grafica,

porta IEEE 1394 Firewire, masterizzatore DVD;

Sala arredata con tavoli mobili per lavori di gruppo;

Sala con poltroncine per la lettura e l’ascolto di musica o la visione di video;

Saletta per l’utilizzo individuale di computer collegati in rete;

Armadi vari.

Art. 123 Prestito

1. Le risorse della mediateca scolastica non possono essere cedute in prestito.

2. È possibile, tuttavia, l’utilizzo all’interno dei locali dell’edificio scolastico e pertanto alcune

risorse possono essere richieste per attività didattiche da svolgere in classe. In tal caso, la

richiesta deve essere fatta al docente responsabile della mediateca, il quale provvederà a

tracciare il prestito su apposito registro dei prestiti. Al termine dell’attività didattica, la

risorsa deve essere restituita in mediateca.

3. Possono essere date in prestito all’interno della scuola le seguenti risorse: giradischi, casse

e dischi in vinile; videocamera e treppiedi.

Art. 124 Acquisto di nuove risorse

1. Gli utenti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno essere

compilate su apposito modulo disponibile in mediateca. Una volta compilati, tali moduli

devono essere consegnati al docente responsabile della mediateca.

2. La competenza sull’acquisto spetta al docente responsabile della mediateca, tenuto conto

di materiali già esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.

Art. 125 Attività possibili e comportamento da osservare in mediateca

1. In mediateca è possibile:

- accedere alla saletta dei computer per la navigazione in rete o per l’utilizzo di

strumenti di office automation;

- svolgere attività di video editing utilizzando i pc della sala con le poltrone (più adatti a

questo scopo);

- leggere e-book sugli e-reader della mediateca;

- effettuare attività didattiche con le classi nella sala grande con i tavoli mobili e il

proiettore collegato ad un computer o nell’altra con il televisore e le poltrone;

- ascoltare musica dal giradischi o dallo stereo;

- vedere video utilizzando il televisore collegato alla rete;

- trascorrere pause nella lettura o nell’ascolto di musica.

2. Agli utenti è richiesto l’uso responsabile di tutte le risorse e il rispetto del lavoro e della

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concentrazione di tutti coloro che condividono lo spazio della mediateca nello stesso

momento.

3. Nella mediateca è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.

CAPITOLO 5. AULA DI DISEGNO ARTISTICO

Art. 126 Responsabile e destinatari dell’aula disegno artistico

1. L’aula disegno artistico è uno spazio destinato al disegno artistico su carta, su tela, o su altri

supporti, con sostegni costituiti da cavalletti in legno, con colori ad olio o di altro materiale

non tossico. Si tratta di uno spazio da utilizzare sia durante la mattina, sia in orario

extrascolastico.

2. L’aula di disegno artistico è uno spazio destinato all’intera comunità scolastica: docenti,

studenti, personale ATA, genitori. La cura e il buon funzionamento dell’aula disegno artistico

sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. L’aula disegno artistico è patrimonio

comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle sue attrezzature e risorse sono

condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenerne l’efficienza. Chiunque acceda

nell’aula disegno artistico e ne utilizzi attrezzature e risorse è tenuto ad allontanarsi dalla

stessa al termine delle proprie attività accertandosi di lasciare tutto nel medesimo stato di

ordine e di pulizia iniziale.

3. È istituita la figura di un docente responsabile dell’aula disegno artistico, tramite incarico

del dirigente all’inizio dell’anno scolastico.

Art. 127 Accesso e orario di utilizzo dell’aula disegno artistico

1. L’accesso all’aula disegno artistico è possibile durante l’orario curricolare e di pomeriggio

per lo svolgimento di specifici progetti didattici.

2. Per l’accesso con la classe in orario curricolare, è necessaria la prenotazione fatta dal

docente utilizzando i meccanismi usuali di prenotazione delle aule e dei laboratori.

3. Per l’accesso singolo o a gruppi per specifici progetti didattici in orario pomeridiano, è

sufficiente comunicare in anticipo la richiesta di accesso al docente responsabile che verifica

la disponibilità dell’aula.

Art. 128 Risorse dell’aula disegno artistico e nuovi acquisti

1. Le risorse dell’aula disegno artistico sono: cavalletti per il sostegno di tele da disegno;

colori e pennelli; armadi vari.

2. Gli utenti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno essere

compilate su apposito modulo disponibile in mediateca. Una volta compilati, tali moduli

devono essere consegnati al docente responsabile dell’aula disegno artistico.

3. La competenza sull’acquisto spetta al docente responsabile dell’aula disegno artistico,

tenuto conto di materiali già esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione

scolastica.

Art. 129 Comportamento da osservare nell’aula disegno artistico

1. In aula disegno artistico è richiesto l’uso responsabile delle risorse e il rispetto del lavoro e

della concentrazione di tutti coloro che condividono lo spazio nello stesso momento.

2. Nell’aula disegno artistico è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.

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3. L’utente che sottrae o danneggia una risorsa è tenuto a provvedere alla sua sostituzione o al

versamento di una somma pari al valore commerciale dell’opera.

CAPITOLO 6. AULA DI DISEGNO GEOMETRICO

Art. 130 Responsabili e destinatari delle aule di disegno geometrico

1. Le aule di disegno geometrico sono destinate al disegno geometrico su carta. Si tratta di

spazi da utilizzare durante la mattina oppure in orario extrascolastico previo prenotazione.

2. La cura e il buon funzionamento delle aule di disegno artistico sono affidati al senso di

responsabilità di tutti gli utenti perché patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto

e la tutela delle sue attrezzature e risorse sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e

per mantenerne l’efficienza. Chiunque acceda nelle aule di disegno e ne utilizzi attrezzature e

risorse è tenuto ad allontanarsi dalla stessa al termine delle proprie attività accertandosi di

lasciare tutto nel medesimo stato di ordine e di pulizia iniziale.

Art. 131 Accesso e orario di utilizzo delle aule di disegno geometrico

1. L’accesso all’aula di disegno geometrico è possibile durante l’orario curricolare secondo

l'orario scolastico e anche di pomeriggio per lo svolgimento di lavori grafici o di specifici

progetti didattici previo prenotazione. Non è autorizzato l'utilizzo delle aule di disegno

durante le assemblee di istituto se non per gruppi impegnati nel disegno geometrico e

sorvegliati da un insegnante.

2. Per l’accesso singolo o a gruppi per specifici progetti didattici in orario pomeridiano, è

necessario comunicare in anticipo la richiesta alla scuola che verificherà la disponibilità di

un’aula di disegno.

Art. 132 Risorse delle aule di disegno geometrico e nuovi acquisti

1. Le risorse delle aule di disegno geometrico sono: tavoli da disegno con parallellografi,

lavagna e LIM con videoproiettore, stampante, armadi, eventuali strumenti tecnici per il

disegno sulla lavagna.

2. Gli insegnanti possono presentare proposte di acquisto di nuove risorse, che dovranno

essere compilate su apposito modulo da presentare alla scuola, tenuto conto dei materiali già

esistenti e delle disponibilità economiche annuali dell’Istituzione scolastica.

Art. 133 Comportamento da osservare nelle aule di disegno geometrico

1. Nelle aule di disegno geometrico è richiesto l’uso responsabile delle risorse e il rispetto del

lavoro e della concentrazione di tutti coloro che condividono lo spazio nello stesso momento.

2. Nelle aule di disegno è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.

3. Nelle aule di disegno ogni classe avrà una disposizione degli studenti concordata con il

docente che predisporrà una mappa della classe con i posti assegnati da conservare sulla

cattedra.

3. Si richiede il rispetto delle attrezzature e dei materiali, non è consentito l'utilizzo del

taglierino sui tavoli da disegno o con il parallellografo (eventualmente sarà necessario un

diverso piano d'appoggio mobile). L’utente che sottrae o danneggia una risorsa è tenuto a

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provvedere alla sua sostituzione o al versamento di una somma pari al valore commerciale

dell’opera. Le punte alle matite o ai colori vanno fatte nei cestini.

4. Al termine di ogni lezione i tavoli da disegno vanno lasciati puliti (sia il piano di lavoro che

il ripiano inferiore ed il parallellografo).

5. Non è consentito l'accesso agli armadi da parte degli studenti senza la presenza del proprio

insegnante.

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PARTE VII – ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI

Art. 134 USO STUDENTESCO DELLE AULE IN ORARIO NON SCOLASTICO

1. L’utilizzo delle aule da parte di studentesse e studenti della scuola in orario non scolastico è consentito solo a seguito di formale richiesta presso la segreteria didattica, che provvederà a darne comunicazione ai collaboratori scolastici ai piani. 2. Per questa tipologia di attività non è prevista di norma la sorveglianza da parte del personale della scuola.

Art. 135 USO DI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI

1. L’uso dei locali scolastici da parte di terzi è regolato in base alla normativa in vigore (L.P.

5/2006 art. 108) nella logica di favorire un uso extra-scolastico efficace dei locali della scuola,

in particolare delle palestre, da parte di enti o agenzie del territorio, privilegiando quelli no-

profit, ma salvaguardando la priorità di uso da parte della scuola e con l’intento di

salvaguardarne l’integrità.

2. L’istituzione è tenuta ad assicurare la fruibilità delle strutture facendo in ogni caso salva

l’esigenza di assicurare la preminente finalità scolastica e formativa. In particolare durante

l’orario delle lezioni, salvo particolari eccezioni previste dalla legge, le sedi scolastiche sono

utilizzate in via esclusiva per tali finalità.

3. Per quanto concerne l’uso dei locali scolastici da parte di terzi in orario extrascolastico i

Comuni provvedono direttamente, sentita l'istituzione, alla concessione degli spazi scolastici

richiesti dagli esterni, l'istituzione collabora con l'amministrazione comunale al fine di

favorire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico.

Art. 136 ACCESSO DI ESPERTI ESTERNI ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE

1. L’entrata nell’edificio scolastico di esperti esterni deve essere comunicata con almeno due

giorni di anticipo al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori per la necessaria

autorizzazione.

2. Le attività che comportano l’intervento di esperti esterni devono essere preventivamente

autorizzate e programmate con l’osservanza dei seguenti criteri:

a. l’intervento dell’esperto deve rientrare di norma nell’orario delle discipline a cui

l’iniziativa si riferisce;

b. l’esperto non deve di norma sostituire il docente che rimane il responsabile della classe

e quindi dell’attività didattica;

Art. 137 DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO AGLI ALUNNI E

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI

1. Materiale relativo ad iniziative promosse da Enti e Istituzioni viene affisso nelle bacheche

poste in entrata e/o messo in distribuzione nel bancone d’ingresso. Per quanto riguarda il

materiale relativo ad iniziative promosse da Associazioni senza fini di lucro, la distribuzione è

limitata a quelle locali e a condizione che ogni singola iniziativa:

a. non presenti carattere commerciale;

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b. abbia una significativa valenza formativa a livello di comunità locale;

c. sia preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico.

2. Sono autorizzabili in linea di massima campagne di raccolta fondi a scopo di beneficenza,

qualora siano fatte proprie dal progetto educativo delle singole classi.

Art. 138 LIBRI DI TESTO E MATERIALE SCOLASTICO

1. Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo si rimanda all’art. 5 del D.P.P. 5 novembre

2007 n. 24-104/Leg., regolamento per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni

del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione.

2. La scuola provvede al controllo dei libri in comodato all’inizio e al termine dell’anno

scolastico. Ogni alunno dovrà avere particolare cura per i libri di testo che gli sono stati

assegnati. Se i libri non saranno riconsegnati o saranno restituiti deteriorati oltre il normale

uso, sarà richiesto ai genitori un risarcimento pari a:

a. due terzi del costo di copertina per i libri da riassegnare a nuovi alunni;

b. un terzo del costo di copertina per gli altri libri.

3. Gli studenti che chiedono il nulla osta per il trasferimento presso altra istituzione scolastica

sono tenuti alla restituzione del corredo librario dell'anno scolastico in corso alla scuola.

Art. 139 USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

1. È fatto divieto di tenere acceso e di utilizzare il telefono cellulare ed i vari dispositivi

elettronici personali durante le attività scolastiche. Qualora i ragazzi portino il telefono

cellulare a scuola, deve essere tenuto obbligatoriamente spento e nello zaino. Eventuali

esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere

soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola.

2. Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare o altro dispositivo analogo durante l'attività

didattica, si erogano le seguenti sanzioni:

a. ritiro immediato da parte del docente e consegna per la custodia presso gli uffici di

dirigenza, in attesa della restituzione al genitore o adulto responsabile;

b. la trasgressione verrà segnalata sul registro elettronico di classe a cura del docente.

3. Deroghe al divieto di cui al comma 1 saranno previste solo qualora vi sia un’espressa

motivazione didattica autorizzata dal docente di classe.

Art. 140 FURTI E DANNI AD EFFETTI PERSONALI

1. Docenti, personale ATA e studenti devono vigilare personalmente sui propri effetti

personali. L'Istituto non assume nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti

di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali

scolastici.

2. Si raccomanda agli studenti di non portare a scuola oggetti di valore.

3. E' vietato agli studenti portare a scuola oggetti personali potenzialmente pericolosi.

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PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 141 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa

statale e provinciale vigente in tema di istruzione. Quanto qui stabilito si intenderà abrogato

da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora

implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art. 142 CONTROVERSIE

1. Eventuali conflitti che sorgano all’interno dell’istituzione in merito all’interpretazione del

presente regolamento saranno sottoposti alla valutazione del consiglio dell’istituzione.

Art. 143 PROCEDURA DI REVISIONE

1. Il presente regolamento può essere modificato, su propria iniziativa, dal consiglio

dell’istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per accedere al vaglio del

consiglio, eventuali proposte esterne dovranno venir formulate dal collegio docenti, dalla

consulta dei genitori o dall’assemblea del personale A.T.A.. Le modifiche sono rese pubbliche

con le stesse modalità del successivo articolo.

Art. 144 PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ

Il testo del presente regolamento, successivamente all’approvazione da parte del consiglio

dell’istituzione scolastica, è pubblicato all’albo, sul sito della scuola e depositato presso la sala

insegnanti di ciascuna sede scolastica affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti

della scuola ne possano prendere conoscenza.