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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni Paolo II” Istituti associati: Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica Via San Francesco, 37 – 85046 MARATEA (PZ) tel. +39 (0)973 876624 – fax +39 (0)973 877921 – www.isismaratea.gov.it - e-mail: [email protected] - C.F. 91002170768 REGOLAMENTO GENERALE di ISTITUTO Revisione del: __________ Prot. n. ______

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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Giovanni Paolo II”

Istituti associati: Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica

Via San Francesco, 37 – 85046 MARATEA (PZ)

tel. +39 (0)973 876624 – fax +39 (0)973 877921 – www.isismaratea.gov.it - e-mail: [email protected] - C.F. 91002170768

REGOLAMENTO

GENERALE di ISTITUTO

Revisione del: __________

Prot. n. ______

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IINNDDIICCEE Indice..................................................................................................................................................... 2 Premessa................................................................................................................................................ 3 Principi Generali ...................................................................................................................................... 3 Patto Educativo di Corresponsabilità ......................................................................................................... 5 REGOLAMENTO GENERALE di ISTITUTO .................................................................................................. 9 Parte Prima............................................................................................................................................. 9 Il Governo dell’Istituto ............................................................................................................................. 9 Parte Seconda....................................................................................................................................... 14 Le Tutele Fisiche e Giuridiche................................................................................................................. 14 Parte Terza........................................................................................................................................... 17 Il Personale in Servizio .......................................................................................................................... 17 Parte Quarta......................................................................................................................................... 29 Gli Alunni. Frequenza e Comportamento ................................................................................................. 29 Parte Quinta ......................................................................................................................................... 36 Regole Generali di Organizzazione Didattica e Amministrativa .................................................................. 36 Parte Sesta ........................................................................................................................................... 47 Utilizzazione delle Strutture e dele Attrezzature...................................................................................... 47 Parte Settima........................................................................................................................................ 55 Regolamento Attività 3ª Area................................................................................................................. 55 Parte Ottava ......................................................................................................................................... 63 Disposizioni Finali .................................................................................................................................. 63

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La Regolamentazione delle varie attività didattiche e le delle funzione degli Organi, degli uffici e del personale è stata suddivisa in tre sezioni, che, a loro volta, sono ciascuna oggetto di uno specifico Regolamento. Pertanto, l’Istituto dispone di tre separati testi normativi, i quali sono; 1 – PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ Ai sensi del D.P.R. 21.11.2007, n. 235: (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) 2 - REGOLAMENTO GENERALE di ISTITUTO Agisce prevalentemente sull’organizzazione delle attività didattiche e sui comportamenti del personale e degli utenti. 3 - REGOLAMENTO del CONVITTO riferito esclusivamente al funzionamento e alle attività del Convitto. 4 - REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALI disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi necessari alle attività dell’Istituto.

PPRREEMMEESSSSAA

Il presente Regolamento - che ha come scopo la realizzazione della funzione educativa della Scuola ed è elaborato nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana – recepisce, in particolare, le norme previste dal T.U. del D.L. 16 Aprile 1994 n. 297, dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, dal D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, dal D.Lgs. 165/01, al D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal CCNL 24 luglio 2003 e dal documento del Consiglio Europeo di Lisbona 2000 “L’Europa della conoscenza”.

PPRRIINNCCIIPPII GGEENNEERRAALLII L’ISIS di Maratea: � è luogo di formazione, dialogo, educazione, ricerca ed esperienza sociale mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e il recupero delle situazioni di svantaggio; � garantisce e diffonde la conoscenza e la cultura in ogni suo aspetto per mezzo di tutte le componenti – studenti, docenti, personale non docente, genitori – che contribuiscono al funzionamento dell’Istituto attraverso i loro rappresentanti negli organi collegiali; � forma gli allievi – nel rispetto dei valori democratici stabiliti dalla Costituzione - alla crescita della persona secondo le potenzialità individuali, alla partecipazione attiva, al senso di responsabilità; � considera ciascuna componente con pari dignità, con la consapevolezza che, nella diversità dei ruoli, ognuna di esse opera per garantire il conseguimento dei suddetti obiettivi in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana; � si impegna a promuovere “l’educazione alle cittadinanze” avendo come riferimento l’Europa e, in modo particolare, l’area del Mediterraneo; � organizza, nel segno della reciproca tolleranza, la sua attività formativa nel rispetto della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; � interagisce con il “territorio” - inteso come Istituzioni, Enti, Associazioni, Imprese - allo scopo di contribuire alla promozione sociale e alla crescita culturale della popolazione residente; in questo senso l’Istituto si costituisce come polo formativo per il territorio; � persegue, nell’ambito dell’autonomia, una azione didattica e formativa innovativa che abbia come finalità una più adeguata organizzazione degli indirizzi scolastici già attivi o anche la proposta di nuovi percorsi. A tal fine favorisce l’adozione di quelle forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare, all’art. 4 dello stesso Regolamento - tenendo conto della disciplina contrattuale; � si impegna in azioni di solidarietà con iniziative non unilaterali dirette ad intervenire concretamente in situazioni umanitarie particolarmente deboli, individuabili in qualsiasi luogo del mondo; � dichiara le sue finalità attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, che assume il valore di contratto formativo impegnando, come tale, tutte le componenti – dirigente, personale, genitori e alunni - a considerare la realizzazione della “missione” educativa e formativa dell’Istituto come funzione prioritaria della loro attività; � stabilisce attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità il principio della condivisione responsabile della finalità, degli strumenti e delle regole tra scuola, famiglia e alunni � promuove e facilita la formazione in servizio e l’aggiornamento professionale del personale;

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� assicura a ogni dipendente e ad ogni utente il diritto ad operare in un ambiente adeguatamente organizzato rispetto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

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PPAATTTTOO EEDDUUCCAATTIIVVOO DDII CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ emanato ai sensi del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e approvato con delib. N. ….. del Consiglio di Istituto del ……………..

PREMESSA

L’I.S.I.S. “Giovanni Paolo II”, attraverso i suoi Indirizzi di studio ( Istituto Professionale di Stato per i Servizi dell’Enogastronomia, Sala, Accoglienza Turistica; Istituto Tecnico Nautico; Liceo Scientifico; Liceo Artistico e il Convitto annesso ) rappresenta, nel territorio, l’ambiente scolastico superiore di apprendimento in cui si promuove la formazione integrale di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.

Ritenendo che la crescita culturale- umana degli studenti, l’interiorizzazione delle regole, si realizza attraverso la fattiva collaborazione con la famiglia, la Scuola, ritiene opportuno definire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, attraverso la definizione di questo Patto di Corresponsabilità.

Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 235/2007, definisce i punti di sotto elencati per sottolineare l’impegno, l’accordo e l’intesa di tutte le componenti scolastiche interagenti, al fine di creare un ambiente di apprendimento in piena sintonia con l’evoluzione dello studente. 1 - La scuola si impegna a: a) creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione

b) realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere

c) comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta

d) prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione educativa con le famiglie.

2 - I docenti / educatori si impegnano a: a) Creare un clima di serenità e di cooperazione con le componenti della comunità scolastica (colleghi/educatori, personale Ata, alunni, famiglie,convitto, territorio, istituzioni locali).

b) Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione c) Incoraggiare e motivare gli studenti nell’apprendimento d) Rafforzare il processo di autostima negli studenti e) Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti f) Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e della dispersione;

g) Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa

h) Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato i) Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione ed episodi di bullismo

j) Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola

k) Non usare in classe/ convitto il cellulare l) Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nel cambio dell’ora , a non abbandonare la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore

m) Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro n) Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio o) Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio p) Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari q) Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva

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r) Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità s) Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti

t) Creare in convitto un clima di familiarità nel pieno rispetto dei ruoli u) Consentire ai genitori degli studenti anche convittori, di potersi rendere conto dell’andamento didattico-disciplinare dei propri figli anche al di fuori degli orari di normale ricevimento

v) Creare un clima di ampia collaborazione tra la scuola ed il Convitto annesso favorendo attività pomeridiane di collaborazione

w)Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate

x) Comunicare alle famiglie e con gli educatori l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia

y) Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 3 - Gli studenti si impegnano a: a) Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. b) Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli Docenti/Educatori c) Favorire la comunicazione scuola/famiglia/convitto. d) Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. e) Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e di attività comuni convittuali (mensa-studio ecc.) (C.M. 15.3.07).

f) Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente /educatore. g) Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta. h) Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze.

i) Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo. j) Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli.

k) Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. l) Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola/ convitto. m) Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo. n) Assolvere assiduamente agli impegni di studio. o) Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai Docenti. p) Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano.

q) Evitare di provocare danni a persone, cose, suppellettili e al patrimonio della scuola. r) Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e le indicazioni della Dirigenza.

4 - Gli studenti convittori, inoltre, si impegnano a: a) Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e di Convitto. b) Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli Educatori. c) Favorire la comunicazione scuola/famiglia/convitto. d) Essere puntuali ai momenti di vita comune . e) Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di studio e di attività comuni convittuali (C.M. 15.3.07).

f) Lasciare l’aula e gli spazi di interesse comuni solo se autorizzati dall’educatore. g) Chiedere di uscire dall’aula/ spazio comune solo in caso di necessità ed uno per volta. h) Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni e lo studio domestico convittuale con le proprie conoscenze ed esperienze.

i) Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo. j) Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità convittuale , nel rispetto dei singoli ruoli.

k) Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. l) Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori del convitto. m) Partecipare al lavoro convittuale individuale e/o di gruppo. n) Assolvere assiduamente agli impegni di studio. o) Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dagli Educatori.

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p) Mantenere in ambito convittuale e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano.

q) Evitare di provocare danni a persone, cose, suppellettili e al patrimonio del convitto. r) Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto, del Convitto e le indicazioni della Dirigenza scolastica.

5 - I genitori si impegnano a: a) Conoscere l’Offerta formativa della scuola. b) Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola. c) Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa. d) Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste.

e) Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare puntualmente le assenze e i ritardi.

f) Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti.

g) Controllare che il figlio/a rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico.

h) Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti/ educatori.

i) Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. j) Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura. k) Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento. l) Essere propositivi di attività. m) Essere vigilanti sulla vita dei loro figli, anche convittori, affinché provino gusto per ognuna e tutte le attività svolte dalla Scuola e dal Convitto.

n) Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno d’Istituto.

o) Rivolgersi ai Docenti e/o agli Educatori e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali.

p) Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente.

q) Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina.

r) Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e le indicazioni della Dirigenza Scolastica anche in materia di transito e/o parcheggio-sosta degli autoveicoli-motoveicoli nelle aree di interesse comune.

6 - Il personale non docente si impegna a: a) Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. b) Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. c) Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza promuovendo sempre una relazione interpersonale rispettosa ed educativa.

d) Segnalare con tempestività ai docenti/educatori e ai Collaboratori del Dirigente Scolastico ogni tipo di problema rilevato.

e) Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti /educatori e colleghi ATA ).

f) Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e le indicazioni della Dirigenza Scolastica.

7 - Il Dirigente Scolastico si impegna a: a) Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti /educatori personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.

b) Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. c) Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica.

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d) Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

e) Far rispettare le norme sulla sicurezza.

Il genitore presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del Convitto annesso Il Genitore dell’Alunno/a Il Dirigente Scolastico

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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO GGEENNEERRAALLEE DDII IISSTTIITTUUTTOO

PPAARRTTEE PPRRIIMMAA

IILL GGOOVVEERRNNOO DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO

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TITOLO I - Gli organi Collegiali

Capo I - Disposizioni Generali

���� Art. 1: Gli Organi dell’Istituto 1. Gli Organi dell’istituto sono: a) Il Dirigente Scolastico, il quale esplica le sue funzioni ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

b) Gli Organi Collegiali, ossia: Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Collegio degli Educatori, Consigli di Classe, Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, Organo di garanzia.

���� Art. 2: Regole generali per la convocazione degli Organi Collegiali

1. La convocazione degli organi è disposta con un congruo preavviso - di norma non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni ed è effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale (Cons. Ist. – G.Esec.) nonché mediante avviso sull’ap-posito Registro (Coll. Docenti. – Coll. Educ. - Cons. Classe), e pubblicazione all'albo dell’istituto. In caso di comprovata urgenza, l’avviso è diramato nelle 24 ore precedenti la convocazione. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. L’eventuale aggiornamento delle sedute non comporta avviso di convocazione per i soli membri presenti.

2. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario e proposto all’approvazione nella seduta successiva, salvo il caso di approvazione immediata a conclusione della seduta. Le verbalizzazioni devono essere sintetiche, fedeli e leggibili.In caso di controversie, ciascuno può chiedere e ottenere di allegare al verbale una propria dichiarazione sottoscritta, al fine di evitare errate interpretazioni. ���� Art. 3: Regole generali per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali

1. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. A tal fine, si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

2. Le riunioni degli OO. CC. hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti. ���� Art. 4: Elezioni e degli Organi Collegiali

1. Le elezioni degli Organi Collegiali sono regolate dalle vigenti normative. Le elezioni ordinarie annuali dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto, si svolgono, nella medesima data, entro il 30° giorno dall’inizio delle lezioni. Le elezioni per il rinnovo totale del Consiglio di Istituto sono fissate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Capo II: Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

���� Art. 5: Convocazione del consiglio di istituto

1. Il Consiglio di istituto è convocato per la prima volta dopo le elezioni dal Dirigente Scolastico (di seguito nominato: D.S.) e successivamente dal Presidente o dal Vicepresidente del consiglio stesso come eletti nella prima seduta presieduta dal genitore più anziano. Il Presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

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���� Art. 6: Competenze del consiglio di istituto 1. Le competenze del Consiglio di Istituto sono regolate, in modo particolare dall’art. 10 del D.Lgs

297/94 (Testo Unico) e dall’art. 33 del D.I. n. 44 dell’ 1 febbraio 2001. 2. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 297/94, competono al C.d.I.: l’approvazione del Programma annuale e

di ogni tipo di Regolamento interno l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e degli edifici scolastici, l’adattamento del calendario scolastico, i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, l’adattamento dell’orario di lezione, le linee guida per l’elaborazione del POF e adozione dello stesso, i criteri per la programmazione di attività extracurriculari, i corsi di recupero e gli interventi di sostegno, i criteri per i viaggi di istruzione, la partecipazione degli allievi ad attività o progetti esterni (anche comunitari), i criteri per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, gli interventi relativi alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; inoltre fissa il limite di spesa oltre il quale occorre attivare, per gli acquisti di beni e servizi, la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, determina la quota del Fondo d’Istituto da utilizzare per la retribuzione degli incarichi imputati al Fondo medesimo.

3. Per gli effetti dell’art. 33 del D.I. 44/2001, il Consiglio di Istituto può:A istituire borse di studio e prevedere forme di sostegno economico per gli alunni (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili); D. autorizzare: contratti di alienazione, acquisto e locazione di immobili, contratti di sponsorizzazione, convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi, alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi, partecipazioni a progetti internazionali e comunitari, utilizzazione economica di opere di ingegno, utilizzazione di beni da parte di soggetti terzi.

4. Per quanto riguarda alcune materie specifiche (non a carattere didattico) può nominare Commissioni di lavoro, di studio e operative; può altresì collaborare con il D. S. a individuare consulenti, fermo restando che tali figure dovranno essere reclutate tra il personale interno (fornito di documentati titoli professionali) e precisando che ad eventuali consulenti esterni si potrà far ricorso in casi assolutamente straordinari, soprattutto quelli nei quali può essere compromessa la salute e l’incolumità del personale e degli alunni.

5. I lavori del Consiglio sono organizzati in base ad un piano di lavoro adottato annualmente dallo stesso Organo

6. Verrà considerato decaduto un membro eletto degli OO. CC. che risulti assente senza giustificazione per tre riunioni consecutive. ���� Art. 7: Validità delle sedute e votazioni del c.d.ist.

1. Le deliberazioni sono valide purché sia presente la metà più uno dei membri di diritto componenti il Consiglio; esse sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivano diversi quozienti. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

2. Le votazioni si effettuano normalmente in modo palese per alzata di mano; invece è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo per quanto concerne il bilancio preventivo, il conto consuntivo e l’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento della scuola e per l’acquisto di sussidi didattici e di attrezzature tecnico-scientifiche. ���� Art. 8: Pubblicità degli atti e delle sedute del c.d.ist.

1. La pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dall' art. 43 del D.Lgs 297/94, è garantita mediante l’affissione albo dell’ istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio e le deliberazioni rimangono esposte per un periodo massimo di 10 giorni.

2. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Le sedute del consiglio sono pubbliche nel senso che ad esse possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (art. 42, comma 1, D.Lgs 297/94); non è ammesso invece il pubblico quando siano in discussione argomenti riferiti persone. (art. 42, comma 7, D.Lgs 297/94).

3. Al Consiglio di Istituto partecipano, senza diritto di voto, due educatori in servizio presso il Convitto annesso.

4. Alle riunioni del C.d. Ist. è consentita la presenza di elettori delle componenti rappresentate, tranne quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Le persone che assistono alla riunione non hanno diritto d’intervento.

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5. Per discutere e approfondire problemi riguardanti l’attività, il funzionamento e le finalità formative della scuola che interessino anche la comunità locale, possono partecipare alle sedute del Consiglio d’Istituto, su invito del Presidente, i rappresentanti della Provincia, del Comune e/o di altre Istituzioni pubbliche interessate.

5. L’accesso ai verbali delle riunioni del C.d.Ist. (ma anche degli altri Organi collegiali) è consentito a chiunque vi abbia interesse, secondo le procedure e i termini previsti dal capo V della Lg. 7.8.1990, n. 241 e successive norme d’applicazione.

���� Art. 9: Giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva, eletta nell’ambito del Consiglio di Istituto, è convocata del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; si riunisce per preparare i lavori del suddetto Organo;

CAPO III: COLLEGIO DEI DOCENTI

���� Art. 10: Convocazioni

1. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs 297/94 ed è formato da tutti i docenti in servizio, indipendentemente dal tipo del loro contratto di lavoro. Alle sedute può partecipare anche il personale educativo.

2. Il calendario delle riunioni è proposto dal D.S. tramite un piano annuale, approvato dal medesimo Collegio, che, di norma, prevede non meno di una convocazione a quadrimestre.

3. Di norma, i Collegi dei Docenti compresi tra il giorno d’inizio e quello del termine delle lezioni sono convocati tra il lunedì e il venerdì, diversificando ogni volta il giorno della settimana.

���� Art. 11: Competenze

1. Il Collegio ha competenze - tenuto conto delle indicazioni del consiglio di istituto - in materia di: organizzazione didattica (attraverso l’elaborazione del POF), iniziative rivolte all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, nonché delibera – in maniera autonoma – la suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione, l’adozione libri di testo, l’aggiornamento dei docenti e i corsi di recupero. Formula proposte per l’orario delle lezioni e per l’assegnazione dei docenti alle classi,ed elegge nel suo seno il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti in prova.

���� Art. 12: Modalità di funzionamento

1. Il Collegio si riunisce solitamente in forma plenaria, (con la presenza di tutti i docenti degli indirizzi associati); tuttavia attesa la specificità dell’ISIS (che associa diversi indirizzi), il Collegio può essere convocato in forma ristretta, cioè per indirizzi separati (anche in giorni diversi), nelle occasioni in cui occorre deliberare su temi specifici relativi a un particolare indirizzo.

2. Le sedute del Collegio sono programmate prevedendo una durata dei lavori non superiore a tre ore. Raggiunto eventualmente tale limite, la prosecuzione o l’eventuale aggiornamento saranno decisi con apposita votazione;

3. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano; le deliberazioni che abbiano ad oggetto persone fisiche si assumono invece a scrutinio segreto.

���� Art. 13: I Dipartimenti

1. Il Collegio dei Docenti è articolato, di norma, in Dipartimenti, cioè gruppi trasversali formati da docenti di discipline omogenee. I Dipartimenti elaborano proposte in merito a: obiettivi disciplinari, criteri di verifica e di valutazione, modalità operative e didattiche, apprendimento delle discipline di riferimento, eventuale adattamento dei piani di studio, scelta dei libri di testo, attività da inserire nel POF.

2. I Dipartimenti istituiti sono i seguenti: a) Dipartimento area Linguistica, letteraria e umanistica, formato dai docenti classi di concorso: 36/A, 37/A, 46/A (ing. e fr.), 50/A, 51/A, religione.

b) Dipartimento area Tecnica e professionale, formato dai docenti classi di concorso: 50/C, 51/C, 52/C,28,31,32.71.

c) Dipartimento area Economica e giuridica, formato dai docenti classi di concorso: 17/A, 19/A, 39/A, 76/A.

d) Dipartimento area Matematica, scientifica e informatica, formato dai docenti classi di concorso: 47/A, 49/A, 57/A, 60/A.13/A,71/A.

e) Dipartimento area Artistica, formato dai docenti classi di concorso: 13/A, 18/A, 21/A, 22/A, 25/A, 61/A.

f) Dipartimento area Sportiva, formato dai docenti classe di concorso 29/A.

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3. Ogni Dipartimento è coordinato da un Docente, nominato dal D.S., sentito il parere dei componenti del gruppo. Il coordinatore ha facoltà di convocare il Dipartimento e di predisporre il calendario dei lavori e l’o.d.g., con il solo vincolo di informare previamente il capo d’Istituto.

4. I Dipartimenti - che possono essere convocati anche dal Capo d’Istituto in presenza di eventuali urgenti problemi didattici da affrontare – avviano la loro attività nel periodo precedente l’inizio delle lezioni. Al suo interno il Dipartimento può indicare anche alcuni docenti responsabili di particolari aree formative. Le decisioni dei Dipartimenti, opportunamente verbalizzate, assumono il valore di atti propedeutici alle relative delibere del Collegio dei Docenti.

���� Art. 14: Presenze

1. La partecipazione al Collegio dei Docenti è obbligatoria ed eventuali e motivate assenze dovranno essere adeguatamente giustificate con idonea documentazione redatta nei modi di legge;

2. Le presenze sono verificate con firma dei docenti sull’apposito registro (firma all’inizio della seduta e firma al termine della seduta).

CAPO IV: CONSIGLIO DI CLASSE

���� Art. 15: Convocazioni

1. Il consiglio di classe è convocato dal D.S. o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, (escluso il Presidente). Il Consiglio può essere presieduto dal coordinatore di classe, formalmente delegato dal D.S.

2. Le riunioni sono calendarizzate nel piano annuale predisposto dal D.S., nel quale i consigli ordinari e per gli scrutini del 1° quadrimestre sono previsti tra il lunedì e il venerdì. Sono esclusi da qualunque limitazione i consigli di classe per gli scrutini finali e l’ammissione agli esami di qualifica, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni (di stato e qualifica).

3. La partecipazione dei docenti è obbligatoria e le assenze devono essere giustificate (vedi � art. preced.)

���� Art. 16: Competenze

1. Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Esercita, in particolare, competenze in materia di programmazione, valutazione, sperimentazione, proposte di adozione dei libri di testo e si pronuncia sull’andamento disciplinare degli alunni, anche adottando, nel rispetto del D.P.R. 21.11.2007, n. 235 (Modifiche Statuto delle studentesse e degli studenti) adeguati provvedimenti. Si riunisce normalmente con la presenza di un educatore (in caso di allievi convittori) e dei rappresentanti dei genitori e degli alunni eletti. Durante tali riunioni è fatto assoluto divieto di esprimere giudizi sui singoli alunni. Si riunisce, invece, in forma ristretta (solo i docenti) nelle fasi del consiglio in cui occorre assumere decisioni individuali sugli alunni e nelle sedute destinate agli scrutini. In questi casi la presenza di un educatore è limitata solo al momento della valutazione degli allievi convittori appartenenti alla classe)

CAPO V: COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

���� Art. 17: - Competenze

1. Ai sensi degli artt. 438 e 440 del T.U., il Comitato, convocato dal D.S., valuta il servizio dei docenti al temine dell’anno di formazione; assolve inoltre alla stessa funzione nei confronti dei docenti che ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 448 del T.U.; infine ai sensi dell’art. 501 del T.U. valuta i docenti rientrati in servizio dopo aver subito le sanzioni disciplinari erogate nei gradi disciplinati dall’art. 492 del T.U.

2. Il Comitato è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, e da 4 docenti quali membri effettivi e da 2 docenti quali membri supplenti, eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno. Essi restano in carica per la durata di un anno scolastico.

CAPO VI: ORGANO DI GARANZIA

���� Art. 18: - Regolamento (approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 26.09.2013) È costituito presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e ss.mm.ii., l’Organo di Garanzia, il quale è disciplinato dal presente Regolamento.

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Composizione-Designazione-Elezione L’Organo di Garanzia è composto:

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che lo presiede; da UN docente, designato dal Consiglio di Istituto; da UN rappresentante eletto dagli alunni; da UN rappresentante eletto dai genitori.

La elezione dei componenti alunni e genitori avviene con le stesse modalità previste per la elezione dei medesimi rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto. Sono inoltre previsti tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità. Il docente supplente è designato dal Consiglio di Istituto. Lo studente ed il genitore supplenti sono i primi dei non eletti delle rispettive liste di candidati che hanno espresso i componenti effettivi. I rappresentanti degli alunni e dei genitori sono, invece, designati dal Consiglio di Istituto:

1. nel caso tali rappresentanti non risultassero espressi dalle elezioni; 2. nel caso non si potesse procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari per esaurimento

delle rispettive liste dei candidati che hanno espresso i precedenti componenti effettivi e supplenti. I rappresentanti dei soli genitori, designati dal Consiglio di Istituto, restano in carica fino all’insediamento degli eventuali nuovi eletti espressi dalle successive elezioni suppletive. In caso contrario permangono in detta carica fino alla scadenza naturale della durata dell’Organo di Garanzia. Durata L’Organo di Garanzia dura in carica TRE anni scolastici; si rinnova, di norma, in concomitanza del rinnovo totale del Consiglio di Istituto. I suoi membri sono rieleggibili. La rappresentanza studentesca si rinnova annualmente. Decadenza dei membri e surroghe Decadono dalla carica:

- gli studenti che lasciano l’Istituto, così come i docenti; - i genitori, qualora il figlio non sia più iscritto all’Istituto.

Decadono altresì dalla carica gli studenti e i docenti, cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. Le surroghe avvengono secondo l’ordine dell’elenco dei supplenti. Convocazione – Validità delle sedute - Funzionamento L’Organo di Garanzia è convocato dal Presidente con avviso scritto da far pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi particolari ed urgenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l’astensione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente. Il genitore, lo studente e gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono parte in causa del provvedimento o fanno parte dell’Organo che ha irrogato la sanzione. Il genitore componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio. Lo studente componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla propria classe, ovvero insegnanti della propria classe. L’insegnante componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Nell’ulteriore caso in cui anche i supplenti fossero incompatibili e tale situazione determinasse la mancanza del numero legale necessario per la validità della seduta, si procede come segue:

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1. i rappresentanti eletti (genitori e alunni) saranno temporaneamente sostituiti scorrendo le rispettive liste elettorali. Nel caso di permanenza dell’incompatibilità ovvero esaurimento delle predette liste elettorali, tali componenti saranno designati ad acta dal Consiglio di Istituto.

2. I docenti saranno designati ad acta dal Consiglio di Istituto. I componenti sostituti, di cui ai precedenti punti 1 e 2, cessano dal loro mandato, a favore dei precedenti componenti titolari e supplenti, una volta terminato il procedimento per il quale essi sono stati investiti. Competenze L’Organo di Garanzia decide:

• su ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti. Il ricorso deve essere presentato dallo studente (da uno dei genitori, per l’alunno minorenne) al protocollo dell’Istituto, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non sono presi in considerazione. L’Organo di Garanzia si esprimerà in merito, entro i dieci giorni successivi.

• su richiesta dello studente (di uno dei genitori, per l’alunno minorenne), anche sui conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e ss.mm.ii. introdotte con il DPR 21.11.2007 n. 235).

Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono comunicate per iscritto all’interessato (a uno dei genitori, per l’alunno minorenne).

PPAARRTTEE SSEECCOONNDDAA LLEE TTUUTTEELLEE FFIISSIICCHHEE EE GGIIUURRIIDDIICCHHEE

��� TITOLO I - Sicurezza e salute

���� Art. 19: Diritto alla sicurezza e alla salute

1. L’Istituto si impegna ad assicurare a tutto il personale e agli utenti il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione della salute attraverso: a) rimozione di elementi di rischio; b) informazione (cartelloni, opuscoli, informative al personale, etc.); c) specifici interventi didattici previsti nel POF e nei documenti di programmazione a favore degli studenti; d) formazione in servizio per il personale destinato alla sicurezza secondo le modalità di cui ai successivi � artt. 30-33;

2. I Soggetti deputati alla sicurezza sono: a) Dirigente Scolastico; b) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); c) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); d) tutte le varie figure designate per tale finalità. Strumento che disciplina tale ambito è il Documento per la Sicurezza, ovvero Documento sulla valutazione dei rischi, cui si rinvia. ���� Art. 20: Segnalazione degli elementi di rischio.

1. Ogni dipendente dell’Istituto, ogni alunno e qualsiasi soggetto che, regolarmente autorizzato, opera seppure temporaneamente nell’Istituto, ha il dovere di segnalare al D.S. situazioni ritenute a rischio relative a installazioni, impianti, edifici, ecc.

2. Il D.S. non appena ricevuta la segnalazione convoca il RLS e il RSPP, invitandoli a verificare l’effettiva sussistenza del rischio segnalato; contestualmente invita il RSPP a redigere con urgenza una specifica relazione tecnica.

3. La relazione di cui al punto precedente costituisce, in caso di conferma del rischio, atto necessario e indispensabile per immettere il D.S. nell’obbligo di attivarsi per rimuovere il rischio in oggetto. ���� Art. 21: Rimozione degli elementi di rischio.

1. L’Istituto promuove tutte le azioni in suo potere per rimuovere gli elementi di rischio per la salute e la sicurezza, segnalando ai superiori Organi competenti, tramite il D.S., ogni evento difforme dalle norme;

2. In caso di reiterate segnalazioni di rischio ai superiori Organi competenti e di perdurante inerzia di quest’ultimi, l’Istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa apposita delibera del Consiglio di Istituto, si può tuttavia autonomamente attivare per rimuovere elementi di rischio a condizione che: a) si tratti di situazione di elevato e comprovato rischio; b) non comporti spese eccessive e comunque compatibili con le disponibilità finanziarie riportate nel Programma Annuale. Nel caso di rischio ritenuto immediato, il D.S. può ordinare discrezionalmente interventi urgenti .

3. Nell’eventualità di situazioni di cui al precedente punto, l’Istituto si riserva nei confronti degli Organi competenti ogni iniziativa tesa al recupero delle spese sostenute.

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���� Art. 22: Doveri del personale

1.I docenti, il personale educativo e il personale ATA, hanno l’obbligo di conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della loro attività. Ai docenti e al personale educativo spetta, inoltre, il compito di istruire i giovani allievi, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione ai fondamentali aspetti culturali e normativi della sicurezza. Inoltre, tutto il personale in servizio ha il dovere, indipendentemente dal profilo professionale, di verificare che le porte di sicurezza rimangano chiuse ma non bloccate e che le stesse siano usate solo in condizioni di emergenza.

2. Ai sensi del D.Lgs. 626/94, art. 12, comma 1, lettera b) compete al D.S. la designazione del personale addetto a garantire i vari interventi per la sicurezza. Il personale designato non può rifiutare l’incarico ricevuto, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del suddetto D.Lgs.

TITOLO II - Divieto di Fumo ���� Art. 23: Divieto di fumo

1. La disciplina del presente divieto è regolata dalla normativa vigente, ovvero: � Nota 27.01.2005, prot. N. 151; � C.M 17.12. 2004; � Legge 16.01.2003, n. 3, art. 51; � Legge 28.12.2001, n. 448, art. 52; � C.M. 28.03.2001, n. 4; � D.PC.M. 14.12.1995; � D.Lgs 19.09.1994, n. 626; � Legge 11.11.1975, n. 584; � Legge 20.05.1970, n. 300, art. 9;

2. Allo scopo di tutelare la salute dei non fumatori, è assolutamente vietato fumare in qualsiasi ambiente di ogni sede dell’Istituto. Il divieto è valido per tutto il personale in servizio (docenti, educatori, personale Ata, esperti esterni impegnati nella 3ª area o in altre attività non occasionali), per tutti gli studenti e per gli utenti occasionali (esperti esterni una tantum, genitori, qualsiasi soggetto che legittimamente frequenta gli uffici o altri locali dell’Istituto). Il divieto si applica anche durante le attività extramoenia, ovvero nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, attività di stages, concorsi, gare sportive fuori sede, etc.

3. Preposto all’osservanza del divieto è il D.S. nonché altri dipendenti da questi espressamente delegati con apposito Decreto. Al Dirigente Scolastico e alle persone da lui delegate compete anche la funzione di irrogare le previste sanzioni, così come determinate dalla normativa vigente e così come integrate dal presente Regolamento nell’articolo che segue. ���� Art. 24: Sanzioni

1. In caso di inosservanza del divieto da parte di uno o più soggetti di cui al precedente articolo - con esclusione degli alunni dell’Istituto, soggetti a diversa sanzione di cui al successivo comma - il D.S., o i suoi delegati, redigono il verbale di contestazione di illecito amministrativo a carico di chi ha commesso l’infrazione, irrogando, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, la sanzione del pagamento, secondo le modalità di legge, di una ammenda di € 50,00 (cinquanta) elevata a € 70,00 (settanta), in caso di recidiva.

2. Con riferimento alla premessa e ai principi generali del presente Regolamento, il D.S., o suo delegato, eroga esclusivamente nei confronti degli studenti dell’Istituto soltanto una sanzione pecuniaria interna di € 15,00 (quindici), aumentata a €. 20,00, in caso di recidiva, che l’alunno sanzionato è tenuto a versare sul conto corrente postale intestato all’ISIS di Maratea. Nel caso di studenti sorpresi a fumare nei servizi igienici dell’Istituto la sanzione interna è aumentata a € 25,00 (venticinque) ulteriormente aumentata a €. 30,00 (trenta), in caso di recidiva.

3. La contestazione agli studenti della violazione del divieto di fumo avviene tramite un verbale redatto dalla persona che ha rilevato la violazione medesima (D.S. o suo delegato), la quale, dopo tale operazione, avverte gli alunni minori che la segreteria dell’Istituto provvederà ad informare della circostanza i genitori - cui spetta l’obbligo di pagare l’am-menda – inviando ad essi lettera raccomandata corredata da allegato bollettino precompilato di versamento sul ccp. Dopo la redazione del verbale, invece, gli alunni maggiorenni saranno invitati a ritirare presso l’ufficio alunni il bollettino di ccp. per eseguire il dovuto versamento, fermo restando che anche ai loro genitori sarà trasmessa apposita informazione scritta.

4. Copia della ricevuta del versamento viene consegnata all’ufficio alunni, come attestazione dell’avvenuto pagamento della sanzione. In caso di mancato pagamento dell’am-menda, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo � art. 82, co. 1.

5. La somma derivante dalle suddette sanzioni interne costituirà un apposito fondo intangibile, destinato esclusivamente all’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) o altre Associazioni impegnate nella ricerca scientifica contro particolari patologie oppure a interventi umanitari a favore dei Paesi in via di sviluppo. All’individuazione del beneficiario della donazione provvede, con apposita delibera, il Consiglio di Istituto.

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���� Art. 25: Soggetti incaricati a far osservare il divieto

1. Fermo restando che rimane in capo al D.S. il dovere di applicare e far osservare il divieto sul fumo, nonché la funzione di contestare le violazioni, l’effettivo controllo sulla osservanza del divieto è esercitato, in base alla configurazione delle sedi scolastiche, nel modo che segue: a. Sede centrale: Dirigente Scolastico, e/o delegato b. Polifunzionale – sez. Alberghiero: collaboratore del preside per l’ipssar, e/o delegato c. Polifunzionale – sez- Licei: collaboratore del preside per i Licei, e/o delegato d. Convitto: Coordinatore, e/o delegato Ai soggetti suindicati spetta, in particolare, la contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell’art. 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, nei confronti di qualsiasi soggetto, anche esterno al personale della scuola, che violi il divieto di fumo.

2. Per quanto concerne, invece, l’irrogazione della sanzione, di cui al comma 2 del preced. � art. 25, il D.S. oltre ai suoi collaboratori può affidare tale funzione, con regolare lettera di incarico, anche ad altro personale (docente, educativo, ATA). ���� Art. 26: Pubblicità del divieto

1. Il divieto di fumo è reso pubblico tramite la capillare affissione di appositi cartelli in ogni sede dell’Istituto. I cartelli, oltre al mero divieto di fumo, dovranno indicare anche le sanzioni previste in caso di inosservanza della legge. Inoltre, sul modello di domanda di iscrizione alla 1ª classe o alle classi successive è inserito un breve richiamo alle sanzioni in caso di trasgressione delle disposizioni in materia di divieto di fumo.

TITOLO III – Protezione dei dati personali ���� Art. 27: Adozione del Codice protezione dati

1. Tutto il personale in servizio presso l’Istituto – docenti, personale educativo e personale Ata interessato – hanno l’obbligo di osservare le disposizioni in materia stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e recepite dal DPS.

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PPAARRTTEE TTEERRZZAA IILL PPEERRSSOONNAALLEE IINN SSEERRVVIIZZIIOO

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TITOLO I – Il rapporto di lavoro

���� Art. 28: Fondamenti giuridici del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso l’Istituto è regolato dalle vigenti normative in

materia. Oltre alle disposizioni di carattere giuridico generale, il rapporto è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, in secondo livello, dalla Contrattazione Integrativa di Istituto (d’ora in poi Con.Itg.Ist.) cui si rinvia.

2. Il personale in servizio è tenuto alla conoscenza delle disposizioni contenute nei testi normativi

TITOLO II - Formazione e Aggiornamento per tutto il Personale

���� Art. 29: Formazione e all’aggiornamento per il personale docente e educativo 1. Per il personale docente Il diritto-dovere alla formazione e all’aggiornamento si esercita nell’ambito

delle disposizioni previste dal vigente CCNL nonché secondo la programmazione stabilita dal Piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti. Tale Piano, da approvare contestualmente al POF, dovrà indicare: a) tematiche oggetto dei corsi di aggiornamento; b) modalità organizzative; c) durata e tempi dei corsi. Le attività previste dal Piano si svolgono di norma presso l’Istituto e fuori dell’orario servizio.

2. Per il personale educativo sono applicate le norme stabilite dal vigente CCNL. Le attività sono indicate nel POF-Convitto approvato ogni anno, prima dell’inizio delle attività convittuali, dal Collegio degli educatori.

3. La partecipazione a corsi per la sicurezza sul lavoro e per la protezione dei dati personali è obbligatoria per tutto il suddetto personale. ���� Art. 30: Partecipazione a corsi fuori sede per il personale docente ed educativo

1. La partecipazione a corsi di aggiornamento fuori sede - ovvero organizzati da Istituzioni, Associazioni, Enti autorizzati – è subordinata al rispetto di opportuni criteri proposti dal D.S., il quale, ai sensi degli art. 6, comma 2, lettera d) e 63, comma 13, del CCNL/07, ne fornisce preventiva informazione.

2. Sono considerati criteri fondamentali: a. l’aggiornamento richiesto deve rientrare nel Piano, di cui al precedente � art. 30, comma 1; b. la partecipazione è vincolata all’obbligo del o dei docenti interessati a riferire ai colleghi in sede i contenuti e le metodologie acquisite e a fornire eventuali materiali ricevuti;

c. nel caso di più richieste contemporanee di partecipazione (allo stesso corso o corsi diversi), si dovrà gravare il meno possibile sull'attività didattica e, pertanto, le autorizzazioni saranno concesse dal D.S. applicando, nell’ordine, i seguenti criteri: 1. Docenti che nel POF svolgono funzioni inerenti le tematiche trattate nel corso; 2. Docenti iscritti all'associazione che promuove il corso; 3. Docenti di ruolo che non hanno mai partecipato a corsi di aggiornamento secondo l'ordine di graduatorie per anzianità di servizio.

d. Il docente o i docenti interessati dovranno presentare al D.S. specifica richiesta di autorizzazione almeno 7 gg. prima della data di inizio del corso. 3. I corsisti tenuti a depositare agli atti dell’Istituto l’attestato di frequenza firmato dal direttore del

corso. ���� Art. 31: Diritto alla formazione e all’aggiornamento per il personale ATA

1. Ritenuti essenziali i temi della sicurezza, del pronto intervento, del controllo HACCP e della protezione dei dati personali, l’Istituto si impegna ad organizzare al proprio interno corsi sulle suddette materie, destinati a tutto il personale ATA, il quale è tenuto a partecipare a tali attività. Qualora i corsi si svolgano fuori dal normale orario di servizio le ore saranno oggetto di recupero o di retribuzione in base ai criteri stabiliti dalla Con.Itg.Ist.. Contenuti e modalità dei corsi sono proposti dal DGSA mentre gli oneri finanziari per l’aggiornamento sono stabiliti dal Consiglio di Istituto. Il personale ATA può inoltre partecipare a corsi esterni - entro i limiti e con le modalità stabilite dall’art. 63, comma 4, del CCNL/07 – qualora l’Istituto non sia in condizione di realizzare i corsi più sopra indicati o su richiesta del personale interessato. Nel caso

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che tali corsi si svolgano fuori sede, al lavoratore è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio purché documentate. In sede di Contrattazione è fissato anche il tempo di viaggio riconosciuto al dipendente.

TITOLO III - Le attività del Personale Docente

CAPO I –IMPEGNI PROFESSIONALI E VERIFICA ORARIO DI LAVORO ���� Art. 32: Funzione docente e profilo professionale

1. La funzione docente si realizza in conformità di quanto stabilito in merito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola. Parimenti, per la definizione del profilo professionale docente valgono le norme stabilite dal suddetto documento.

���� Art. 33: Tipologie degli impegni di lavoro

1. In applicazione del vigente CCNL e in relazione alle tipologie degli indirizzi di studio attivati presso l’ISIS di Maratea, gli impegni professionali del personale docente sono così ripartiti:

• A-0: attività ordinaria e obbligatoria di insegnamento E’ costituite da:

� L’insegnamento ordinario di 18 ore settimanali, secondo i decreti costitutivi delle cattedre. � Le ore – giuridicamente assegnate come “ore a disposizione” - necessarie per raggiungere la quota di 18 per le cattedre che, in base ai decreti costitutivi, sono inferiori a tale numero.

• A-1: attività funzionali alla prestazione di insegnamento, ovvero: � preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie

� partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue

� partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, con un impegno non superiore alle quaranta ore annue.

� lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione degli alunni. Quest’ultimo adempimento assume valore anche di carattere legale e pertanto i docenti dovranno curare la compilazione degli atti con massima attenzione al fine di evitare errori dei quali saranno ritenuti PERSONALMENTE responsabili.

� Flessibilità oraria

• A-2: ore eccedenti, ossia: � Ore di approfondimento (oltre le 18 ore) nell’IPSSAR � Attività complementari di educazione fisica � Sostituzione colleghi assenti, svolta secondo criteri definiti in sede di Con.Itg.Ist.. � Cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio, ossia cattedre che, in base alla struttura dell’organico di diritto prevedono un orario oltre le 18 h. (es. cattedre di 19 o 20 ore etc.). Sono ricomprese in questa sezione anche le ore eccedenti derivanti da cattedre diventate superiori alle 18 ore per richiesta del docente interessato.

• A-3: attività aggiuntive � Coordinatori di classe - Responsabili di settori o progetti, impegni derivanti dalla realizzazione di progetti previsti dal POF - Docenza in modalità extracurriculare per la realizzazione dei suddetti progetti - Ore di insegnamento in attività integrative (I.D.E.I.) – Accompagnamento in visite guidate e viaggi di istruzione - Attività professionale, interne ed esterna, per esercitazioni speciali, docenza in 3ª area e incarichi di tutor interno (IPSSAR);

• A-4: attività di collaborazione con il D.S. � A norma dell’art. 34 CCNL/07, il Dirigente scolastico designa 2 (due) collaboratori.Il D.S., inoltre, designa, individuandolo fra i due docenti sopra richiamati, un vicario che lo sostituisce nei casi di assenza.

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• A-5: funzioni strumentali � L’individuazione delle attività da riconoscere come strumentali e quindi, come tali, affidabili a figura specifica (funzione strumentale) è operata dal Collegio dei Docenti nell’ambito del POF. I criteri per la designazione dei docenti cui attribuire tali incarichi sono stabiliti in sede di Collegio docenti.

• A-6: prestazioni professionali “esterne” � I docenti - in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa dell’Istituto e in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio - possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico, anche di adulti, con esclusione degli alunni delle proprie classi limitatamente alle materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti Organi Collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità e i parametri retributivi.

� I docenti, inoltre possono essere impegnati nelle attività previste dall’art. 35 del CCNL/07 (collaborazioni con altre scuole).

���� Art. 34: Piano delle attività

1. Prima dell'inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e,con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far eventualmente fronte a nuove esigenze.

2. Le attività, curriculari ed extracurriculari, assegnate ai docenti sono sottoposte alla verifica del Capo d’Istituto che si accerta del loro regolare svolgimento;

3. La retribuzione di attività imputate al Fondo di Istituto (ovvero: att. aggiuntive, incarichi di coordinamento, funzioni particolari, etc.), è disciplinata in sede di Con.Itg.Ist.. ���� Art.35: Criteri generali per l’organizzazione dell’orario delle lezioni

1. Nel rispetto del CCNL e dei criteri generali stabiliti in sede di di Con.Itg.Ist., il Capo d’Istituto è il titolare esclusivo della organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni. Per la formulazione dell’orario può, tuttavia, avvalersi del parere di un’apposita commissione formata dal Collegio dei Docenti o, in assenza di questa, da uno o più docenti, particolarmente esperti nella materia, da lui individuati discrezionalmente. ���� Art. 36: Verifica orari

1. La verifica del rispetto dell’orario di servizio, della puntualità, della presenza nelle riunioni degli Organi Collegiali, rientra nella competenza del Dirigente Scolastico. L’orario di ingresso, di uscita e la presenza alle riunioni degli Organi Collegiali (escluso Cons. di Istituto) è verificato secondo regole stabilite nella Con.Itg.Ist..

���� Art. 37 : Orario delle lezioni

1. In costanza dell’attuale sistema di trasporti, si applica presso tutti gli indirizzi dell’ISIS l’ora di sessanta minuti con inizio alle ore 8,05 e termie alle ore 13,05 o alle 14,05.

CAPO III – OBBLIGHI PROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE

���� Art. 38: Obblighi generali professionali

1. Pur nel pieno rispetto della libertà individuale di insegnamento garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è opportuno che i docenti organizzino la propria attività didattica in maniera armonica, concordando tra di loro alcuni criteri generali da rispettare comunemente, al fine, soprattutto, di assicurare a tutti gli alunni pari opportunità nella fruizione del diritto allo studio.

2. Gli obblighi generali professionali dei docenti sono indicati nel Patto Educativo di Corresponsabilità, paragrafo 2

3. I principi generali di cui al precedente comma sono esplicitati in maniera più particolareggiata con le seguenti disposizioni:

a) conoscere le disposizioni e i contenuti dei principali documenti ufficiali che regolano il funzionamento e le attività dell’Istituto, ovvero: a) PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA, b) REGOLAMENTO d’ISTITUTO, c) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA d’ISTITUTO; d) PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’.

b) concordare (tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni), soprattutto nell’ambito dei dipartimenti, intese didattiche tra docenti di discipline uguali e affini per quanto riguarda: contenuti

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dell’insegnamento, obiettivi, metodologie, utilizzo degli strumenti, criteri di verifica, esercitazioni, competenze richieste in uscita;

c) presentare per iscritto (entro 30 giorni dall’inizio delle lezioni) la programmazione annuale individuale dopo l’incontro per materie di cui sopra e, al termine dell’anno scolastico, il consuntivo del lavoro svolto, cioè programmi svolti e relazioni; concordare preventivamente con i colleghi del proprio consiglio di classe tutte le iniziative che comportano visite guidate, viaggi di istruzione, uscite didattiche, etc., (sulle visite e viaggi, vedi � artt. 97 e segg.)

d) svolgere, oltre l’attività di insegnamento prevista dalla cattedra assegnata, ogni altra modalità di docenza “integrativa”, con particolare riferimento a tutte le iniziative finalizzate al recupero di carenze e recupero di debiti, secondo il principio che tali interventi sono in carico ai docenti che hanno rilevato le insufficienze;

e) espletare, oltre l’insegnamento, le altre attività connesse alla funzione, collaborando con l’Ufficio di Presidenza nella corretta gestione dell’Istituto, partecipando alle riunioni degli organi collegiali e alla realizzazione delle iniziative educative da essi deliberate;

f) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale con la frequenza ai corsi organizzati dall’Istituto;

g) adottare nei confronti dei genitori assoluta trasparenza in tutte le occasioni di informazione alle famiglie;

h) garantire un adeguato numero di prove di verifica per ciascuna disciplina; (il numero delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche per ogni disciplina sono stabilite dai Dipartimenti che adottano le loro decisioni prima dell’approvazione del POF annuale). Evitare nella maniera più tassativa verifiche orali fuori dal contesto della classe, sottoponendo cioè a prove uno o pochi alunni, separatamente dai compagni, in ambienti diversi dall’aula (si ricorda che tali prove possono essere ritenute giuridicamente NON VALIDE); concordare in sede di Consiglio di Classe criteri condivisi per far svolgere agli alunni le prove scritte programmate in tempi congrui e coerenti con le difficoltà delle varie tipologie previste.

i) consegnare i compiti scritti, dopo la correzione e la visione agli alunni, all’Ufficio di Presidenza, ovvero ai collaboratori del preside per l’Ipssar e per i Licei, evitando la loro custodia nel cassetto personale del docente;

j) informare preventivamente gli studenti - prima di iniziare ogni attività - sulle finalità della stessa, sui criteri didattici, sugli strumenti di verifica, la loro distribuzione nel tempo; rendere comprensibili i criteri di valutazione adottati nonché le modalità di espressione del voto. E’ pertanto indispensabile che i docenti adeguino rigorosamente la loro attività valutativa ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti nonché ad eventuali ed eccezionali deroghe deliberate dai Consigli di classe. Per la stessa ragione è del pari opportuno che tutti gli atti del percorso valutativo siano ispirati alla massima trasparenza. Identica cura dovrà essere applicata nell’attribuzione del credito scolastico e di quello formativo (utile all’implementazione del credito scolastico).

k) comunicare agli alunni, alla conclusione della prova, i voti reali conseguiti (in decimi) nelle prove orali e pratiche; far visionare agli alunni le prove scritte corrette entro 15 giorni dallo svolgimento, riportando sul registro di classe e su quello personale la data della visione); riportare sul registro personale senza ingiustificati indugi i voti in maniera chiara evitando di usare segni “criptati”; trascrivere altresì, in occasione degli scrutini intermedi e finali, i voti proposti sul “tabellone di lavoro” (che può essere composto anche maniera informatica) almeno due giorni prima della data fissata per lo svolgimento del consiglio;

l) compilare correttamente registri ufficiali utilizzati nei vari momenti dell’attività didattica (di classe, verbali, generale dei voti, personale) ricordando che non è possibile: scrivere a matita; cancellare con gomma, cancellini, vernici, ecc.; usare simboli per i quali non sia presente una legenda esplicativa; cancellare occultando la scritta sottostante (per annullare un testo errato, è possibile racchiuderlo in un rettangolo che lasci visibile il testo con firma di convalida a fianco)

m) provvedere a tutte le annotazioni relative ai registri e in particolare: lezioni svolte (registro personale e registro di classe con le rispettive modalità); assenze e variazioni presenze (registro di classe e registro personale); verifiche e valutazioni (registro personale); colloqui con le famiglie (registro personale); annotazioni sul comportamento degli allievi (registro di classe);

n) Allo scopo di evitare ingiustificati aggravi economici alle famiglie, curare con particolare oculatezza l’adozione dei testi scolastici, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine i sigg. docenti sono tenuti a verificare con massima attenzione le caratteristiche editoriali e didattiche dei testi usati e quelle dei nuovi testi che espliciteranno tramite una breve relazione da consegnare, debitamente firmata, nel corso dello specifico consiglio di classe convocato per le nuove adozioni dei libri di testo.

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���� Art. 39: Obblighi individuali professionali 1. Quali obblighi individuali da rispettare nell’esercizio della funzione si individuano i seguenti:

a) Rispettare la puntualità negli orari di servizio, soprattutto all’inizio delle lezioni, e in ogni altro impegno programmato; accertarsi che le “ore a disposizione” comprese nella cattedra assegnata siano state effettivamente svolte nel numero dovuto;

b) restare regolarmente a disposizione della scuola, in base al proprio orario di servizio, quando le classi in cui hanno cattedra, non siano presenti in aula per qualsiasi motivo (es. tirocini, viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.); restare altresì nella sede dell’istituto, nelle ore di servizio, in coincidenza di assemblee di classe e di istituto;

c) EVITARE TASSATIVAMENTE L’USO DI TELEFONI CELLULARI DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE . Durante le ore di servizio, il docente può essere raggiunto telefonicamente per situazioni di emergenza presso i centralini dell’Istituto.

d) EVITARE NEL MODO DI ASSOLUTO DI FUMARE all’interno degli spazi scolastici non solo durante qualsiasi attività, ma anche in eventuali momenti di pausa. Il mancato rispetto di questo divieto sarà perseguito severamente dal Dirigente Scolastico (per tale argomento si rinvia � all’art. 24 e successivi).

���� Art. 40: Obblighi professionali connessi alla funzione

a) Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avvengono attraverso avvisi riportati sull’apposito Registro posto nelle sale docenti di ogni sede almeno tre giorni prima del previsto impegno di servizio (termine comunque derogabile in caso di motivata urgenza). E’ compito di ciascun docente effettivamente in servizio nei giorni precedenti l’impegno di cui all’avviso pubblicato: 1.verificare quotidianamente (magari al termine del proprio orario di servizio) l’eventuale pubblicazione di nuovi avvisi;

2.FIRMARE PER “PRESA VISIONE” LE COMUNICAZIONI E GLI AVVISI PUBBLICATI. b) Poiché i suddetti avvisi hanno valore ufficiale, la mancata firma per presa visione immette il Capo di

Istituto nella condizione di adottare anche provvedimenti disciplinarie, comunque la sola pubblicazione sul registro equivale ad avvenuta notifica del cntenuto, anche in assenza di firma.

c) Nel caso di assenza del docente alle attività collegiali o didattiche giustificate a posteriori con la “dimenticanza” della verifica del Registro degli avvisi (associata alla conseguente mancata firma per presa visione), il Capo di Istituto è autorizzato ha dichiarare tale inadempienza come “assenza ingiustificata” con le relative conseguenze anche retributive.

d) Le attività didattiche - oltre le ordinarie lezioni - previste dal POF possono essere svolte a condizione che il Dirigente Scolastico abbia emesso il relativo Decreto di Autorizzazione. Pertanto, ogni docente responsabile di Progetto o impegnato in qualsiasi attività, dovrà assicurarsi, prima di dare inizio all’attività medesima, che il suddetto Decreto sia stato emesso, unitamente ai Decreti di incarico.

e) La mancanza dei suddetti atti, invalida l’attività e annulla ogni pretesa del personale in riferimento alla maturazione di compensi economici.

f) Indipendentemente da incarichi specifici – di cui al successivo � art. 61 - ogni docente è tenuto a controllare che il locale a lui assegnato per la propria attività didattica (aula, laboratorio, etc.) sia mantenuto in condizioni di pulizia e di decoro, assumendo contestualmente l’impegno di avvertire con urgenza l’Ufficio di Presidenza o i collaboratori del preside nel caso di accertate condizioni igieniche non accettabili e/o di eventuali danni alle suppellettili.

CAPO IV –OBBLIGHI E ATTIVITÀ CONNESSI ALLA GESTIONE DEGLI ALUNNI

���� Art. 41: Vigilanza alunni nella sede dell’istituto

1. La vigilanza sugli allievi minorenni rientra, con l'attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali del docente, ma è quella più delicata per i connessi aspetti di responsabilità civile e penale. Analogo obbligo è anche costituito nei confronti degli alunni maggiorenni.

Ciò premesso, i docenti sono tenuti a: a. ad essere in classe 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio delle lezioni. b. verificare ad ogni inizio di lezione l’effettiva presenza degli alunni registrata nel giorno; c. vigilare, durante lo svolgimento della loro attività didattica, che gli alunni siano tutti presenti; d. segnalare immediatamente, nel caso di mancata e ingiustificata presenza di un alunno, tale circostanza all’Ufficio di Presidenza;

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e. evitare di lasciare gli alunni da soli in classe (nella eventualità di giustificato motivo per allontanarsi temporaneamente dall’aula, il docente dovrà prima assicurarsi che un collaboratore scolastico possa sostituirlo per la mera attività di vigilanza);

f. rendere il cambio d’ora una operazione molto spedita allo scopo di diminuire i “vuoti” di presenza in aula da parte dei docenti; 2. Non è consentito in alcun modo affidare ad alunni incarichi che comportino il loro

allontanamento dalla classe (richieste varie al capo d’istituto, alla vicepreside, agli uffici, di fotocopie, etc.). Allo stesso modo è severamente proibito consegnare agli allievi documenti o registri ufficiali per inviarli ad altri docenti o ai vari uffici.

3. Nel caso di motivi eccezionali che comportino l’allontanamento della classe di un alunno, il docente – verificata la effettiva necessità dell’uscita – è tenuto a far accompagnare l’alunno da un collaboratore scolastico.

4. NON E’ CONSENTITO PER ALCUN MOTIVO FAR CIRCOLARE NEGLI AMBIENTI DELL’ISTITUTO ALUNNI NON ACCOMPAGNATI DAL PERSONALE AUSILIARIO. E’ fatta salva solo l’uscita per i servizi igienici.

5. Le richieste degli alunni per l’utilizzazione dei servizi igienici devono essere soddisfatte – entro gli orari stabiliti – singolarmente, ovvero il docente prima di far uscire un altro alunno, dovrà accertarsi del rientro del precedente.

6. Durante eventuali spostamenti di un’intera classe da un ambiente all’altro di una delle sedi scolastiche o da una sede scolastica all’altra, gli alunni interessati devono essere accompagnati dal docente titolare dell’attività per la quale è richiesto lo spostamento stesso. Il docente può essere coadiuvato, se è possibile, da un collaboratore scolastico, soprattutto in occasione di trasferimento da una sede all’altra. In quest’ultimo caso se il docente non può garantire, per legittimi motivi, la vigilanza e contemporaneamente non è disponibile un collaboratore scolastico, perchè impedito altrettanto legittimamente, NON si dà luogo allo spostamento, in quanto non è assolutamente consentito durante qualsiasi attività didattica far circolare da soli alunni nella pubblica strada.

7. I docenti sono personalmente e legalmente responsabili dell’inosservanza delle presenti norme. Pertanto, in caso di accertata inadempienza, il Capo di Istituto agirà in danno dei responsabili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge nonché con eventuale informativa alla competente Autorità Giudiziaria.

9. Al docente della terza ora è affidata la vigilanza degli alunni nell’intervallo giornaliero (ore 10:55-11:05)

���� Art. 42: Vigilanza alunni nelle situazioni extrascolastiche 1. Durante qualsiasi attività didattica autorizzata che si svolga in modalità “esterna”, ovvero

visite guidate e viaggi di istruzione a qualunque titolo organizzati, stage, concorsi, partecipazioni manifestazioni culturali, etc., i docenti designati con funzione di “accompagnatori” sono tenuti all’obbligo della vigilanza di tutti gli allievi interessati all’attività, assumendo le responsabilità previste dalla normativa in merito ( vedi � art. 104, comma 4). ���� Art. 43: Comportamenti verso alunni ritardatari

1. Premesso che l’Istituto – esclusivamente per motivi di trasporto - può autorizzare, compilando un’apposita lista allegata al Registro di Classe, determinati alunni all’ingresso ritardato entro un programmato intervallo di tempo, i docenti della 1ª ora dovranno solamente verificare (senza alcuna annotazione sul Registro) se all’ora prevista tali alunni si presentino effettivamente in classe. Trascorso invano tale termine, provvederanno invece alle consuete annotazioni di assenza sul Registro di Classe e si comporteranno secondo le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.

2. Di norma, gli alunni “ritardatari” (cioè quelli autorizzati che superano l’orario programmato e quelli comunque non autorizzati) sono accolti all’ingresso delle sedi dell’istituto dal personale ausiliario in servizio, che accompagna tali alunni davanti ai collaboratori del preside per l’IPSSAR e per i LICEI (o loro delegati) o al Capo d’Istituto, i quali verificano la situazione e decidono in merito, ammettendo o meno l’alunno o gli alunni in classe.

3. Nel momento in cui l’alunno entra in classe, autorizzato dai predetti Soggetti, il docente in servizio riporterà sul Registro di classe la relativa annotazione.

4. Nella deprecabile eventualità che per un motivo qualsiasi dovesse essere superato all’ingresso il “filtro” di cui al comma 2, il docente in servizio non consentirà l’ingresso dell’alunno in aula e si adopererà per farlo accompagnare dal personale ausiliario davanti al Capo di Istituto o suo collaboratore.

5. I ritardi sono comunque possono essere soggetti a ulteriore regolamentazione e avere conseguenze anche disciplinari (per tale argomento si rinvia � all’art. 72)

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���� Art. 44: Segnalazione inadempienze disciplinari

1. Nella certezza che l’azione educativa dei docenti ha, fra le altre finalità, anche e soprattutto lo scopo di instaurare un rapporto con la classe fondato sul rispetto, sulla fiducia e tale da non richiedere mai interventi di tipo sanzionatorio, nei casi in cui si verifichino tuttavia sgradevoli episodi di indisciplina commessi da qualche alunno, gli Organi dell’Istituto hanno il dovere di intervenire, avendo come riferimento normativo è lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 235/2007) nonché una codificata procedura amministrativa di cui al successivo comma.

2. Nel caso in cui il docente ritenga sufficiente un semplice richiamo verbale non dovrà osservare alcuna procedura scritta; invece, se la gravità dell’inadempienza ha bisogno di una sanzione più incisiva, il docente dovrà riporterà sul registro di classe la tradizionale nota disciplinare la cui valutazione è rinviata al primo consiglio di classe ordinario. Se neanche la nota è ritenuta un provvedimento proporzionato alla mancanza rilevata, il docente dopo aver segnalato sul Registro di classe l’accaduto farà accompagnare l’alunno “colpevole” presso l’Ufficio di Presidenza. Il Capo d’Istituto, valutata la circostanza, avvierà formalmente la procedura prevista dal citato Statuto delle Studentesse e degli Studenti. ���� Art. 45: Espulsione degli alunni dalla classe

1. Essendo il docente in servizio titolare della responsabilità della vigilanza, nelle occasioni in cui un alunno procura disturbo durante le lezioni occorre evitare la “tradizionale” espulsione dalla classe accompagnata dall’imposizione di sostare davanti alla porta dell’aula; in tali circostanze, invece, l’alunno deve essere accompagnato da un collaboratore scolastico presso l’Ufficio di presidenza o presso i collaboratori del preside, i quali dispongono i provvedimenti del caso.

CAPO V –RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ���� Art. 46: Informazioni alle famiglie

1. L’informazione diretta alle famiglie si attua attraverso due colloqui generali in ogni anno scolastico che si terranno in orario pomeridiano ( ore 15.00 - 18.00). I colloqui individuali hanno luogo settimanalmente e vengono sospesi nelle ultime tre settimane precedenti il termine ufficiale delle lezioni. Ogni docente, pertanto, dovrà indicare il giorno della settimana e l’ora in cui è disponibile per il colloquio individuale con le famiglie. La presente regolamentazione deve comunque essere supportata da specifica delibera del Consiglio di Istituto, assunta ai sensi dell’art. 29 comma 4, del CCNL/07. ���� Art. 47: Convocazione dei genitori

1. Nei casi di marcato assenteismo, gravi mancanze comportamentali e/o scarso profitto degli alunni, i docenti si attiveranno per richiedere la convocazione dei genitori presso la sede dell’Istituto. Evitando di assumere iniziative individuali, i docenti interessati comunicheranno tale esigenza (nonché l’ora e il giorno in cui sono disponibili al ricevimento) al collaboratore del preside (dell’IPSSAR o dei LICEI, a seconda dei casi), il quale provvederà nei modi che riterrà più opportuni alla convocazione.

2. Di norma è vietata l’utilizzazione di colloqui telefonici, salvo casi eccezionali o particolari, autorizzati dal Capo di Istituto o dal docente vicario.

CAPO V – FUNZIONI PARTICOLARI DEI DOCENTI ���� Art. 48: Collaboratore Vicario

1. Considerata la complessità oggettiva dell’Istituto, il D.S. si avvale di un docente collaboratore vicario individuato fra quelli da lui selezionati ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e del vigente CCNL. Il vicario, in base ad apposita delega e nei casi di impedimento legittimo del D.S., sostituisce quest’ultimo in tutte le funzioni ammesse dalla normativa vigente ���� Art. 49: Collaboratori per la gestione ordinaria

1. Ai due docenti individuati dal D.S. come collaboratori è assegnata rispettivamente la funzione di collaboratore per la gestione dell’IPSSAR e di collaboratore per la gestione dei LICEI. Nell’ambito dei suddetti incarichi sono compresi in particolare: a) la gestione quotidiana dell’orario delle lezioni (predisposizione, modifiche, sostituzione colleghi assenti, etc.); b) la gestione degli alunni (verifica ritardi, permessi di uscita anticipata, etc.); c) monitoraggio e controllo delle attività didattiche ordinarie ed extracurriculari. In virtù del loro ruolo, ai collaboratori per la gestione è riconosciuto il potere di impartire disposizioni al personale in servizio (docente e ATA).

2. Altre collaborazioni sono individuate per la gestione del convitto annesso (vedi REGOLAMENTO CONVITTO).

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���� Art. 50: Coordinatore di classe

1. Individuata con criteri stabiliti nella Con.Itg.Ist., questa figura professionale assume centralità nelle varie fasi della gestione didattica delle attività programmate. In particolare:

All’inizio dell’a.s. :

a. raccoglie per il Consiglio di classe i dati relativi agli esiti scolastici su ciascuno studente, attraverso il documento valutativo della Scuola media;

b. raccoglie le informazioni dai docenti sugli alunni ripetenti.

In itinere: c. raccoglie le informazioni dei docenti delle varie discipline; d. individua problemi relativi all’andamento della classe attraverso le riunioni del Consiglio di classe; e. cura l’organizzazione e il coordinamento didattico del Consiglio di classe; f. verifica la correttezza dell’elenco dei libri di testo; g. presiede, su delega del D.S., i Consigli di classe;

���� Art. 51: Docenti titolari di incarichi di coordinamento

1. In funzione della struttura e delle esigenze dichiarate nel POF, l’Istituto – oltre le figure di cui ai preced. � artt. 49 e 50 - può avvalersi della collaborazione di altri docenti cui affidare incarichi di coordinamento di particolari attività o di uno specifico progetto. Profilo professionale, competenze, compiti, criteri di selezione, criteri per la valutazione del lavoro svolto, e retribuzione di tali figure sono definiti in sede di Con.Itg.Ist.. ���� Art. 52: Docenti titolari di funzione strumentale

1. Nel rispetto del vigente CCNL i docenti sono individuati, per numero e funzioni, dal Collegio dei Docenti nell’ambito dell’esame e dell’approvazione del POF. Nell’assumere le sue decisioni in merito, il suddetto Organo – pur nel rispetto della sua totale autonomia – resta comunque vincolato ad individuare: a. una funzione strumentale destinata alla ricerca, alla formazione del personale e alla innovazione didattica.

b. una funzione strumentale con compiti di coordinamento del Gruppo H; ���� Art. 53: Docenti responsabili dei laboratori

1. Ai sensi dell’art. 27 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, i laboratori dell’Istituto sono affidati ciascuno a un docente responsabile che gestisce tale incarico secondo le modalità indicate al comma 1 e al comma 2 del suddetto articolo.

2. Alla stessa disciplina sono sottoposti anche le strutture e gli spazi attrezzati (biblioteca, palestra, etc.) ���� Art. 54: Docenti consulenti

1. La complessità gestionale (negoziale, legale, edilizia, etc.) delle varie attività svolte dall’Istituto e la molteplicità delle sedi e degli immobili comportano impegni e atti oltre l’ordinaria amministrazione. Al fine di una più corretta gestione delle suddette attività, possono risultare utili eventuali consulenze professionali fornite da qualificati docenti interni, alla cui individuazione provvede - ai sensi del comma 4 del � preced. art. 6. - il Consiglio di Istituto, in base a proposta del D.S.

TITOLO IV - Le attività del Personale Educativo

���� Art. 55: Obblighi generali 1. Ferma restando la definizione in sede di CCNL delle modalità di lavoro e degli obblighi del personale

educativo, ulteriori norme sono stabilite dalla Con.Itg.Ist. e dal REGOLAMENTO DEL CONVITTO cui si rinvia.

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TITOLO V - Le attività del Personale ATA

���� Art. 56: Obblighi generali 1. Il personale ATA, che svolge le proprie prestazioni professionali secondo le mansioni e nel rispetto

delle normative recepite dal CCNL, è tenuto altresì ad osservare le norme concordate con la RSU in sede di Con.Itg.Ist.. L’attività del personale ATA è comunque organizzata in base ai seguenti criteri generali:

a) il Direttore S.G.A. organizza il servizio del personale sulla base del Piano delle attività, di intese con il Capo di Istituto, della Con.Itg.Ist. e del POF;

b) l’orario di lavoro del personale è funzionale alle esigenze formative dell’istituto (e non viceversa) ed è disciplinato, in particolare, dagli artt. 51, 53 e 55 del CCNL/07;

c) la rilevazione e la verifica del rispetto dell’orario di lavoro vengono di norma effettuate tramite dispositivo elettronico, ovvero timbratura di cartellino magnetico, in base a norme disciplinate dalla Con.Itg.Ist.. Non si allontanano dal luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione del Capo d’Istituto o del D.S.G.A..

���� Art. 57: Mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici

a) I coll. scol. esercitano compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti del pubblico; sorvegliano gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasioni di momentanea assenza del docente; concorrono nell’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dall’Istituto in altre sedi anche non scolastiche; custodiscono e sorvegliano gli ingressi dell’Istituto e provvedono alla loro apertura e chiusura; provvedono alla pulizia dei locali scolastici, degli spazi esterni e degli arredi; provvedono allo spostamento e trasporto di suppellettili; svolgono interventi di piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, di giardinaggio e simili;

b) I collaboratori scolastici si assicurano che le classi non siano prive di docente e ne danno immediata comunicazione al Dirigente (o collaboratore del preside); avvertono tempestivamente il Dirigente di ogni situazione che esuli dalla norma e di comportamenti irregolari tenuti dagli alunni nei corridoi e nei bagni; collaborano nella individuazione dei responsabili dei danni prodotti nei locali assegnati alla loro vigilanza; trasmettono circolari agli alunni e ai docenti, consegnano ai docenti su loro richiesta, i sussidi didattici; accompagnano gli alunni dagli ambienti scolastici; assistono gli alunni portatori di handicap nell’accesso alle strutture scolastiche.

c) La dislocazione dei collaboratori nelle rispettive zone di competenza è affidata al Direttore S.G.A, previo accordo con il Capo d’Istituto.

���� Art. 58: Funzioni del personale ATA

1. Oltre alle mansioni ordinarie, il personale ATA esercita altre attività, ossia: a. attività aggiuntive cioè prestazioni supplementari necessarie allo svolgimento di attività didattiche programmate, amministrative e collegiali. (comprendono anche prestazioni d’urgenza e prestazioni volontarie oltre l’orario di servizio, relative alla partecipazioni a particolari progetti)

b. incarichi specifici (art. 47 CCNL/03, ovvero ex funzioni aggiuntive) assunti volontariamente dal dipendente per assolvere ad una determinata funzione necessaria a migliorare l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali. 2. Criteri per l’assegnazione dei suddetti incarichi, modalità di esecuzione e relative retribuzioni

sono definiti in sede di Con.Itg.Ist..

TITOLO VI – Ferie, permessi e assenze ���� Art. 59: Ferie e permessi retribuiti

1. Per tutto il personale in servizio (docente, educativo e ATA), la materia rimane regolata dalle disposizioni del vigente CCNL e da quelle stabilite dall’art. 71 della legge n. 133/2008 1

2. Le ferie sono usufruite dal personale con contratto a t.indeterm. alle condizioni stabilite dall’art. 13 del CCNL/07 e dal personale con contratto a t.determ. a quelle stabilite dall’art. 19 del CCNL/07. Limitatamente al personale ATA, le modalità di fruizione delle ferie sono disciplinate anche dalla Con.Itg.Ist.

3. Le varie tipologie di permessi retribuiti sono concessi al personale con contratto a t.indeterm. per i motivi e alle condizioni previste dall’art. 15 del CCNL/07 mentre quelli concessi al personale con contratto a t.determ. sono regolati dall’art. 19 del CCNL/07.

1 Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

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4. I permessi indicati al comma 2 del citato art. 15 - “tre giorni per motivi personali” o “sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica” - sono concessi dal D.S. dopo attenta valutazione della fondatezza della motivazione presentata. Di norma, salvo situazioni straordinarie e inderogabili, il D.S. non concederà tali permessi al personale interessato in coincidenza di esami di qualifica (membri delle commissioni, ass. amm., ass. tecnici e coll.scol. adetti ai laboratori), esami preliminari all’esame di stato (membri delle commissioni, ass. amm.), esami integrativi e di idoneità (membri delle commissioni, ass. amm. e ass. tec. addetti ai laboratori); i permessi non sono altresì concessi ai docenti in coincidenza degli scrutini del 1° quadrim. e finali.

5. La gestione dei permessi retribuiti è regolata anche dalle norme di cui all’art. 71, comma 4, della Legge 133/2008.

���� Art. 60: Modalità richieste permessi

1. Per la richiesta dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 15 del CCNL/07 sono applicate le seguenti generali condizioni: - presentazione di domanda in carta semplice indirizzata al D.S., almeno 10 (dieci) gg. prima per esami e matrimonio e almeno 5 (cinque) gg. prima per motivi personali e familiari e per i sei giorni di ferie (le presenti condizioni non sono valide per le richieste per lutto); - presentazione di adeguata certificazione o autocertificazione. Rispetto a quest’ultima si precisa che tale dichiarazione dovrà essere assolutamente circostanziata e, fatta salva la tutela della privacy, con riferimenti precisi tali da poter essere agevolmente verificati dall’Amministrazione. Autocertificazioni vaghe e indeterminate non saranno ritenute valide.

���� Art. 61: Assenze per malattie

1. Le assenze per malattia sono regolate dall’art. 17 del CCNL/07 e dalle sovraordinate disposizioni di cui all’art. 71 della L. 133/2008.

3. Fermo restando le suddette norme, il dipendente che in un determinato giorno non può assumere servizio per motivi di salute è tenuto TASSATIVAMENTE – ai sensi dell’art. 17, comma 10, del CCNL/07 - ad avvertire con qualsiasi mezzo la segreteria dell’Istituto non oltre le ore 7,50 indipendentemente dall’ora in cui abbia inizio il suo effettivo orario di servizio ai fini di organizzare in tempo utile le necessarie sostituzioni. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso di prosecuzione dell'assenza.

2. Con la comunicazione dell'assenza e della natura presunta dell’impedimento il dipendente non può ritenere di aver assolto il proprio obbligo, ma ha il dovere di comunicare anche la durata dell'assenza e ciò per consentire alla scuola di scegliere le modalità di sostituzione più opportune in rapporto alla durata dell'assenza stessa.

3. Nella eventualità di un malessere o di un’improvvisa manifestazione di precario stato di salute durante la prestazione di servizio tale da richiedere la necessaria interruzione dell’attività lavorativa dell’interessato, quest’ultimo deve tassativamente informare l'ufficio di Presidenza, o i collaboratori del Preside, per consentire di attivare una eventuale assistenza sanitaria e provvedere contestualmente alla necessaria sostituzione. ���� Art. 62: Assenze per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie

1. Ai sensi dell’art. 71 della L. 133/2008 e della Circolare 8/2008 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione le assenze per tali specifici motivi possono essere richieste secondo le seguenti tipologie: a) permessi brevi; b) permessi per documentati motivi personali (3 giorni all’anno); c) ferie; d) malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti. In questo caso si applicano le restrizioni di cui alla legge 133/2008.

���� Art. 63: Visite medico-fiscali.

1. La disciplina delle verifiche, ovvero le visite medico-fiscali sono regolate dall’art. 17 del CCNL/07 e dalle sovraordinate disposizioni di cui all’art. 71 della L. 133/2008.

2. Il D.S. disporrà i controlli medico-fiscali in conformità dell’art. 71, comma 3, della L. 133/2008. 3. Ai sensi dell'art. 17, commi 10, 11, 13 e 16 del CCNL/07, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

Le certificazioni mediche giustificative per malattie oltre i 10 gg. dovranno essere presentate in conformità dell’art. 71, comma 3, della L. 133/2008; • farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione durante le fasce orarie di reperibilità fissate dall’art. 71, comma 3, della L. 133/2008;

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• dare immediata comunicazione all'amministrazione, indicando una diversa fascia oraria di reperibilità, nel caso il dipendente, per giustificati motivi o per effettuare visite mediche, debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce orarie.

���� Art. 64 Assenze per cause di forza maggiore

1. In mancanza nel citato CCNL di precise disposizioni in merito, le assenze imputabili a causa di forza maggiore - cioè per eccezionale avversità delle condizioni meteorologiche o altri eventi straordinari (naturali, strutturali, etc) - vengono regolate nel modo che segue.

A) – SITUAZIONE CHE INTERESSA IL COMUNE DI MARATEA

chiusura della scuola (decretata esclusivamente dal Sindaco di Maratea, con informazione preventiva alla comunità): a. il personale (docente, educativo e ATA) non presta servizio e non è tenuto ad esibire alcun titolo di giustificazione, non assumendo peraltro alcun obbligo di recupero per il o i giorni di assenza corrispondenti alla chiusura;

sospensione delle lezioni

(decretata dai Soggetti giuridicamente competenti, di cui all’art. 139, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112): a. il personale ATA è obbligato a prestare servizio; in caso di assenza è tenuto ad esibire giustificazione (a meno che l’assenza sia già in corso per altri motivi consentiti);

b. il personale docente non presta servizio, e non è tenuto ad esibire titolo di giustificazione per il o i giorni di sospensione. Nel caso in cui però la sospensione è decretata nel corso della giornata, a lezioni già iniziate, i docenti eventualmente assenti prima della sospensione sono tenuti ad esibire regolare giustificazione mentre tale obbligo non si configura per i docenti assenti con inizio dell’orario di servizio dopo la sospensione.

B) – SITUAZIONE CHE INTERESSA I COMUNI LIMITROFI MA NON QUELLO DI MARATEA

Nel caso di impedimento a raggiungere la sede di servizio di Maratea per situazioni che interessano i comuni di rispettiva residenza, il personale docente, educativo e ATA assente è tenuto ad esibire titolo di giustificazione secondo le modalità previste in materia dal vigente CCNL.

2. Le situazioni di cui al primo comma, lettera A), sono valutate dal Consiglio di Istituto, il quale può modificare il calendario delle lezioni già approvato al fine di garantire il numero legale minimo dei giorni di lezioni (200 gg.). ���� Art. 65: Comportamento dell’Istituto in caso di assemblea o sciopero dei docenti

1. Le diverse situazioni sono regolate come segue: a) assemblee sindacali: poiché l’Istituto è preventivamente informato, ai sensi dell’art. 8, comma 8,

del CCNL/03, sulla effettiva partecipazione dei docenti, il D.S. emetterà in anticipo una circolare circostanziata sugli orari e l’organizzazione delle attività nella giornata interessata (compresa eventuale uscita anticipata di tutte o parte delle classi);

b) scioperi: non disponendo di dati precisi, così come è consentito dai vigenti contratti, il D.S. si limiterà a diramare una comunicazione con la quale avvertirà della possibilità di irregolarità nell’orario delle lezioni e di disfunzioni didattiche (tale comunicazione non è però sufficiente per autorizzare gli studenti a non venire a scuola);

2. La circolare e la comunicazione di cui al precedente comma costituiscono informazione per le famiglie che saranno avvertite dai propri figli.

3. nel caso di ridotta o scarsa presenza in servizio di docenti per adesione a scioperi e di contestuale presenza di alunni, saranno adottate tutte le soluzioni praticabili per garantire agli alunni minorenni la permanenza in istituto il più a lungo possibile.

TITOLO VII – Norme disciplinari ���� Art. 66 Codice disciplinare

1. Per quanto attiene alle norme disciplinari, agli obblighi dei dipendenti e alle sanzioni si fa esplicito riferimento agli artt. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del CCNL/07 nonché al D.L.150/2009.In attuazione dell'art. 7 legge 300/70 il codice disciplinare è affisso all'Albo di ogni sede.

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2. Il personale è tenuto alla conoscenza e alla scrupolosa osservanza delle norme previste dal codice disciplinare.

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PPAARRTTEE QQUUAARRTTAA GGLLII AALLUUNNNNII.. FFRREEQQUUEENNZZAA EE CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO

Modificato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 08 del 30.11.2012 ���

TITOLO I - Norme per la frequenza ordinaria ���� Art. 67: Ingresso degli alunni negli Istituti

1. L’ingresso degli alunni delle classi I, II, III IPSSAR avviene attraverso la porta situata al lato nord-est dell’edificio di Via S. Francesco, dall’ingesso principale del Polifunzionale per gli alunni dei Licei, dalla porta sud-est del 2° piano del Polifunzionale per gli alunni delle classi IV e V IPSSAR.

2. Il medesimo ingresso è regolamentato dal suono della campanella: un primo squillo indica l’entrata degli alunni in Istituto, quindi nelle aule, mentre un secondo squillo, dopo 5 minuti, indica l’inizio delle lezioni. ���� Art. 68: Ritardi

1. Tutti gli alunni sono tenuti a fare ingresso in istituto con puntualità. La disciplina dei ritardi è comunque così regolata:

a. gli alunni autorizzati per motivi di trasporto, entrano all’ora programmata (stabilita in base all’orario di arrivo del mezzo di trasporto usato);

b. gli alunni pendolari (sia quelli autorizzati al ritardo e sia quelli non autorizzati) possono entrare nonostante il ritardo - previa autorizzazione del D.S. o suo collaboratore - in quelle occasioni in cui sussistano episodici e oggettivi motivi di trasporto;

c. coloro che, invece, fanno registrare un ritardo dovuto ad altre cause, devono esibire al D. S. o ad un suo collaboratore o al docente della 1 ora,valida giustifica dei genitori o essere accompagnati da uno di essi, avendo comunque cura di presentarsi entro la 1ª ora di lezione in modo da far ingresso in aula all’inizio della 2ªora previa autorizzazione del D.S. o suo collaboratore.

d. Non sono ammessi gli alunni che si presentino in Istituto oltre la 1ª ora, se non in casi eccezionali e per validi e documentati motivi; in questo caso devono essere tassativamente accompagnati da uno dei genitori;

e. Gli alunni minorenni, in virtù dell’obbligo di vigilanza di cui è titolare l’Istituto, sono sempre ammessi in classe indipendentemente dall’entità del ritardo; della circostanza viene tuttavia immediatamente informata la famiglia.

f. Gli alunni maggiorenni, possono non essere ammessi in classe, secondo le valutazioni del D.S. o suo collaboratore;

g. Non sono consentiti più di quattro ritardi a quadrimestre. Di essi sarà informata mensilmente la famiglia tramite lettera postale. Nel caso l’alunno dovesse superare il limite di cui al precedente comma, i ritardi potranno far maturare eventuali provvedimenti disciplinari.

���� Art. 69: Uscite anticipate

1. Gli alunni possono chiedere di uscire in anticipo dall’Istituto solo in casi eccezionali e per motivi validi e comprovati, sempre su richiesta dei genitori (se minorenni), i quali li dovranno prelevare personalmente, dopo aver ottenuto l’auto-rizzazione dal D. S. o da un suo collaboratore, oppure autorizzarne l’uscita da solo, sollevando la Scuola da ogni responsabilità. In questo caso, è necessaria una richiesta scritta debitamente siglata con firma leggibile, accompagnata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di identità del genitore. Nell’eventualità che il genitore deleghi un soggetto terzo a prelevare il proprio figlio minorenne dovrà indicare nella richiesta le generalità complete del delegato. Se l’alunno è maggiorenne, può chiedere l’autorizzazione da solo motivando la richiesta. La richiesta va sempre effettuata per iscritto, compilando la parte apposita del libretto delle giustifiche.

2. Le richieste di uscita anticipate sono riferibili solo all’ultima ora di lezione. Solo in caso di malore l’alunno, la cui famiglia verrà tempestivamente avvisata telefonicamente, per provvedere al ritiro dello stesso, può uscire a qualsiasi ora. Gli alunni pendolari, i convittori e quelli di cui non si riesce a contattare telefonicamente la famiglia, verranno accompagnati da un collaboratore scolastico al vicino Pronto Soccorso.

3. Le richieste di uscita anticipata vanno inoltrate, tramite il predetto libretto, consegnato al collaboratore del piano dell’aula di appartenenza, al D. S. o a un suo collaboratore, prima dell’inizio della Iª ora di lezione: si consulterà la famiglia circa l’urgenza della motivazione e si provvederà a far

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pervenire in classe il libretto con il responso. Non è consentito chiedere più di 4 (quattro) permessi di uscita anticipata in un anno.

4. Nel caso la richiesta di uscita anticipata sia dovuta all’orario dei mezzi di trasporto, le famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, autorizzeranno per iscritto la Scuola a far uscire prima i propri figli: tale autorizzazione sarà segnata sul registro di classe.

5. Qualora si renda necessario far uscire prima tutta la classe (per assenza del docente dell’ultima ora, non essendoci docenti disponibili, per assemblee sindacali dei docenti ecc.), l’ Istituto provvederà ad informare le famiglie, tramite avviso scritto, letto in classe, almeno il giorno antecedente, se si tratta di alunni minorenni; se maggiorenni la comunicazione può avvenire la mattina stessa.

���� Art. 70: Assenze

1. Fermo restante l’obbligo della frequenza regolare delle lezioni e di tutte le attività promosse dall’Istituto, l’alunno che si assenta dalle stesse per validi motivi, dovrà, al rientro, giustificare l’assenza tramite l’apposito libretto delle giustifiche. Per gli alunni minorenni la giustifica deve essere convalidata dalla firma di uno dei genitori (la firma deve corrispondere a quella del genitore che, all’inizio dell’anno scolastico, ha autenticato presso l’ufficio alunni e ha contestualmente apposto sul libretto delle giustifiche); gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi, ma il preside ha facoltà di informare le famiglie sull’assenza. Le assenze da uno a quattro giorni consecutivi devono essere giustificate il giorno del rientro dal docente della Iª ora che annoterà l’avvenuta giustifica sul registro di classe. Qualora la giustifica non sia esibita, l’alunno sarà ammesso con riserva di giustifica sempre annotata sul registro di classe; se l’indomani sarà ancora privo di giustifica, il docente della 1ª ora lo farà accompagnare nell’Ufficio di Presidenza per le valutazioni del caso.

2. Nel caso di assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi la giustificazione avverrà secondo le seguenti modalità: a. assenza dovuta a motivi di salute: occorre presentare = a) giustifica sul libretto delle assenze; b) certificazione medica di avvenuta guarigione, attestante “che l'alunno non e' affetto da malattie infettive in atto";

b. assenza dovuta a GRAVI motivi diversi da infermità: occorre presentare = a) giustifica sul libretto delle assenze; b) specifica documentazione dalla quale sia possibile evincere inequivocabilmente la grave motivazione dell’assenza;.

3. Il docente che provvede alla giustificazione dell’as-senza, qualora si accorga che si tratti di assenza “sospetta” da non giustificare, ammette lo studente in via provvisoria, previa immediata comunicazione alla Presidenza che, a sua volta, chiederà informazioni alla famiglia.

4. Le assenze ingiustificate o non tempestivamente giustificate possono incidere negativamente sul voto di condotta.

5. Gli studenti – maggiorenni e minorenni - che partecipano a manifestazioni, scioperi ecc. astenendosi collettivamente dalle lezioni, dovranno esibire al rientro, per essere riammessi in classe, una dichiarazione dei genitori dalla quale risulti che questi ultimi siano a conoscenza della suddetta astensione.

���� Art. 71: Numero delle assenze e loro conseguenze 1. Le assenze eccessive costituiscono elemento significativo ai fini della valutazione complessiva finale dell’alunno in quanto possono precludere il sufficiente raggiungimento degli obiettivi previsti nelle varie discipline, rendendo possibile l’eventuale non promozione alla classe successiva; in ogni caso incidono negativamente oltre che sul voto di condotta anche sull’attribuzione del punteggio del credito scolastico.

2. Si precisa che, ai fini della validità dell’anno scolastico, l’alunno deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, pertanto il limite massimo di assenze è del 25% secondo il seguente quadro sintetico.

Quadro sintetico ore annuali e massimo delle ore di assenze consentito agli alunni perché l’anno scolastico sia valido.

CLASSE MONTE ORE PERCENTUALE

MAX ORE ASSENZE GIORNI

1^ TRASP. e LOG. 1056 25 % 264 53

1° BIENNIO I.P.S.S.E.O.A. 1056 25 % 264 53

3^ Classe I.P.S.S.E.O.A. 1056 25 % 264 53

IV e V - I.P.S.S.A.R. 990 25 % 247 50

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1° BIENNIO Liceo Artistico 1122 25 % 280 56

3^ Classe Liceo Artistico 1155 25 % 290 48

IV e V - Liceo Artistico 1320 25 % 330 55

1° BIENNIO Liceo Scientifico 891 25 % 223 45

3^ Classe Liceo Scientifico 990 25 % 247 50

IV e V - Liceo Scientifico 1022 25 % 255 44

Si conferma che a tale limite si può derogare solo in presenza di gravi e documentati motivi fissati e deliberati ad inizio del corrente anno scolastico dal collegio dei Docenti. ���� Art. 72: Registrazione e comunicazione delle assenze

1. Le assenze degli allievi sono contabilizzate dai Coordinatori di classe, i quali utilizzando l’apposito Registro delle assenze possono mensilmente disporre di un quadro sintetico della situazione di ogni allievo. Nel caso in cui, tramite i suddetti controlli, dovessero risultare situazioni anomale o sospette, il Coordinatore di Classe informa il capo d’istituto o i suoi collaboratori, i quali, adottando i provvedimenti del caso, curano anche l’informazione alle famiglie.

2. Previa apposita delibera del Consiglio di Istituto, può essere attivato un sistema informatico di comunicazione alle famiglie tramite messaggio SMS al telefono cellulare del genitore, il quale comunque dovrà esprimere per iscritto la sua adesione a tale modalità.

TITOLO II - Norme generali di comportamento

Art. 73: Diritti degli studenti

1. Con riferimento all’art. 2 del D.P.R. 249/98 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, gli studenti hanno diritto: a) ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno ; b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; c) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, attraverso un dialogo costruttivo e un confronto sulle scelte di loro competenza in materia di programmazione, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico; d) ad una valutazione trasparente e tempestiva; e) ad un ambiente favorevole per la crescita integrale della persona, un servizio educativo e didattico di qualità, un’adeguata strumentazione tecnologica e a efficienti laboratori didattici; f) ad offerte formative aggiuntive ed integrative nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Istituto; g) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la prevenzione della dispersione scolastica; h) a servizi di sostegno e promozione della salute psicofisica; i) alla tutela della riservatezza di aspetti della propria vita privata; l) ad non essere oggetto di comportamenti o di espressioni da parte del personale dell’Istituto che possano risultare offensivi o discriminanti per la loro identità culturale, sessuale, religiosa o razziale.

2. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità religiosa alla quale appartengono e nei loro confronti l’Istituto si impegna a promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione.

3. Gli alunni in situazione di handicap, di cui alla vigente normativa, hanno diritto a tutti i sussidi e alle iniziative didattiche e culturali nella prospettiva educativa di una totale integrazione. ���� Art. 74: Modalità di svolgimento dell’intervallo didattico (Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 12.02.2014) L’intervallo didattico è della durata di dieci minuti e si effettua nel corso della terza ora di lezione, dalle ore 10,55 alle ore 11,05. Esso si svolge all’interno di ciascuna classe, sotto la vigilanza del docente in servizio al momento, il quale sospenderà le attività didattiche e consentirà agli alunni anche l’eventuale consumazione di colazioni. ���� Art. 75: Diritto di assemblea

1. Il diritto di assemblea si esercita nelle forme e con le modalità previste dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (Decreto Delegato), dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312, dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 e dalla nota del MIUR del 26.11.03, prot. 4773/A33. Quest’utima disposizione stabilisce che, relativamente alle assemblee di istituto, gli alunni hanno diritto annualmente a: a) quattro

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giornate (una per ogni mese) per assemblee generali riservate alla trattazione di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici con la tassativa partecipazione di esperti esterni designati dal Consiglio di Istituto; b) altre quattro giornate (una per ogni restante mese) per lavori di gruppo (seminari, attività di ricerca, etc.).

2. Negli ultimi trenta giorni di lezione dell’anno scolastico non sono autorizzate assemblee di alcun tipo. ���� Art. 76: Modalità per esercitare il diritto di assemblea

1. Le richieste e le modalità di svolgimento per le assemblee sono regolate come segue:

Assemblee di classe a) Le richieste devono essere presentate ai Docenti collaboratori del preside per l’Ipssar e per i Licei almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento e devono indicare in maniera chiara l’ordi-ne del giorno da discutere. Le firme degli alunni rappresentanti di classe e dei docenti interessati nelle ore impegnate costituiscono condizione necessaria per la validità alla richiesta. b) Le assemblee si svolgono all’interno dell’ordinario orario curriculare, hanno cadenza mensile e durata massima di 2 (due) ore. Le assemblee devono essere tenute in giorni e ore ogni volta diversi.

Assemblee di istituto

c) Le richieste, firmate dalla maggioranza di tutti i rappresentanti di ogni classe dell’Istituto (riuniti eventualmente anche nella modalità di comitato studentesco) e con la chiara indicazione dell’ordine del giorno da discutere, devono essere presentate ai Docenti collaboratori del preside per l’Ipssar e per i Licei almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento. d) Le assemblee di istituto, organizzate nel rispetto della nota del MIUR del 26.11.03, prot. 4773/A33, si svolgono di norma – per le motivazioni di cui all’art. 43 del DPR 416/74 - per classi parallele e per gruppi, ovvero: 1° GRUPPO = tutte le classi del biennio di ogni indirizzo (ipssar, scientifico, artistico) – 2° GRUPPO = tutte le classi del triennio di ogni indirizzo. I suddetti gruppi svolgono le rispettive assemblee in giorni diversi. e) Le assemblee di istituto, che si svolgono all’interno dell’ordina-rio orario curriculare, hanno normalmente inizio alle ore 9,00 e si concludono non prima delle ore 13,00. Gli alunni sono tenuti ad entrare regolarmente al solito orario di inizio lezioni e, prima del-l’inizio dell’assemblea, sosteranno nelle rispettive classi per la registrazione delle presenze. e) ai sensi dell’art. 44 del DPR 416/74, gli studenti hanno l’obbligo di redigere un regolamento per il funzionamento dell’assemblea da presentare alla visione del Consiglio di Istituto, il quale ha la facoltà di chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni.

2. Le assemblee (di classe e di istituto) si possono svolgere solo previa autorizzazione del Capo d’Istituto o suo de-legato. Il capo d’Istituto può discrezionalmente autorizzare, per esigenze didattiche e/o organizzative, le assemblee in orari e date diversi da quelli richiesti.

3. L’avviso con il quale il D.S. autorizza le assemblee (di classe e di istituto) e comunica data e orari costituisce anche la prevista informazione alle famiglie sulla sospensione delle lezioni in coincidenza con le assemblee richieste. Gli alunni hanno l’obbligo di avvertire le proprie famiglie

4. Alle assemblee (di classe e di istituto) possono assistere, cosi come prevede l’ultimo comma dell’ art. 43 del DPR 416/74, il preside o suo delegato e tutti i docenti che lo desiderino. Nessuna norma o regolamento interno può prevedere limitazioni a tale diritto.

5. Il Capo di Istituto ha il diritto di sciogliere in ogni momento qualsiasi tipo di assemblea nel caso si verifichino eventi che possano pregiudicare il regolare e ordinato svolgimento delle stesse.

6. Per ogni assemblea (di classe e di istituto) deve essere redatto, a cura degli studenti, un sintetico verbale del quale una copia è inoltrata al capo d’istituto. ���� Art. 77: Comitato studentesco

1. Ai sensi dell’art. 43 del del DPR 416/74, gli alunni possono costituire un comitato studentesco formato dai rappresentanti di classe regolarmente eletti.

2. Il comitato studentesco non gode, in base alla vigente normativa, delle prerogative riconosciute alle assemblee. Le riunioni di questo organo si svolgono al di fuori dell’orario scolastico, compatibilmente con le esigenze dell’Istituto, previa specifica richiesta al capo d’istituto e relativa autorizzazione (nella richiesta devono essere indicati, data, orario e ordine del giorno) ���� Art. 78: Doveri degli studenti

1. I doveri principali da osservare possono essere così sintetizzati:

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a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere agli impegni di studio. b. Tutti gli alunni hanno l’obbligo di partecipare in maniera attiva e proficua a tutte le attività didattiche programmate dall’Istituto, fatta eccezione per quelle elettive pomeridiane

c. Sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti e del personale tutto, e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che richiedono per sé.

d. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, sono tenuti a mantenere una condotta corretta.

e. Sono obbligati alla osservanza delle disposizioni organizzative in materia di Sicurezza. f. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, sussidi didattici in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

g. Tutti gli alunni sono tenuti a vestire in maniera sobria e consona alla istituzione-Scuola h. Tutti gli alunni minori di età, come legalmente rappresentati, nonché gli alunni maggiorenni sono tenuti al puntuale e corretto versamento della tasse scolastiche, come e se dovute, e di ogni altra somma di denaro comunque dovuta anche per risarcimento danni o a titolo di sanzione pecuniari di cui al precedente � art. 23.

2. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura

come importante fattore di qualità della vita scolastica. ���� Art. 79: Sanzioni

1. Premesso che gli alunni che riportano il “SEI” in condotta sono esclusi dai viaggi di istruzioni, stages, visite guidate ed attività extrascolastiche, si declinano di seguito le principali sanzioni.

a. Eventuali provvedimenti disciplinari vanno adottati nel caso si individuano comportamenti scorretti all’interno della comunità scolastica, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità nonché al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità.

b. La responsabilità disciplinare è personale. c. Non si può sanzionare la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni ed ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nel caso di danni ad attrezzature, alle suppellettili e ai locali, gli studenti – qualora non emerga o non sia accertabile la responsabilità di uno o più di loro in modo specifico - sono tenuti al risarcimento in solido dei danni medesimi. Al fine di quantificare l’entità del risarcimento, farà fede il costo rilevato dalla fattura d’acquisto, oppure quello derivante dalla perizia tecnico-economica fatta da personale idoneo, incaricato dal Dirigente Scolastico.

e. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontana-mento dalla scuola sono adottati da un organo collegiale che ne dà immediata comunicazione alla famiglia.

f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola può essere disposto in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni, dopo aver ascoltato lo studente stesso in sede di riunione del Consiglio di classe.

g. Nei periodi di allontanamento dello studente va previsto un rapporto comunque con la famiglia al fine di preparare il rientro nella vita scolastica.

h. Nel caso in cui lo studente abbia commesso un reato e l’autorità giudiziaria investita o i servizi sociali ne sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, è consentito allo studente di iscriversi, anche in corso d’anno, ad un’altra scuola.

i. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla Commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni. Per ciascuna mancanza, proporzionalmente alla gravità ed al ripetersi dell’evento, si prevedono gli Interventi educativi e le sanzioni disciplinari elencate nella seguente tabella

Natura della mancanza Interventi educativi e sanzioni

Procedure relative al singolo intervento

A

• Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;

• Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio;

• Chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;

• Non eseguire o non portare a termine i compiti assegnati e non portare il materiale didattico;

• Utilizzare un linguaggio scorretto

Richiamo orale Da parte del docente anche di classe diversa

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B

• Reiterarsi delle mancanze di cui al punto A; • Falsificare le firme dei genitori; • Portare o scuola oggetti non pertinenti alle attività che costituiscono occasione di distrazione e/o pericolo;

• Usare il cellulare o altri dispositivi senza specifica autorizzazione del docente.

Comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro.

C

• Perseverare nell’uso di un linguaggio scorretto; • Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni.

Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l’alunno sarà sempre vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.

Da parte del docente coordinatore di classe, con comunicazione scritta alla famiglia.

D

• Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di istituto.

Da parte del docente con informazione al coordinatore di classe e comunicazione alla famiglia.

E

• Danneggiare i locali, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici;

• Appropriarsi o danneggiare oggetti altrui.

Convocazione della famiglia per un colloquio (intervento previsto anche dopo la terza comunicazione scritta).

Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dal docente o dal coordinatore, mentre nei casi più gravi dal dirigente scolastico.

F

• Danneggiare i locali, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici;

• Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;

• Compiere atti che ledono la dignità della persona.

Sospensione da uno o più viaggi di istruzione.

La sanzione viene decisa dal dirigente scolastico su proposta scritta del docente che ha rilevato la mancanza e del Consiglio di classe. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione.

G

Reiterarsi dei seguenti comportamenti: • Danneggiare i locali, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici;

• Appropriarsi o danneggiare oggetti altrui; • Compiere atti di prepotenza o prevaricazione nei confronti di compagni o del personale scolastico;

• Compiere atti che ledono la dignità della persona.

Sospensione fino a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica oppure obbligo di permanenza nei locali scolastici per studio autonomo delle discipline in cui l’alunno è carente, vigilato da docenti a disposizione.

La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di classe con la presenza di tutti i docenti e previa audizione dell’alunno.

H

• Compiere atti particolarmente gravi che ledono la dignità della persona;

• Compiere gravi atti di violenza tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindi ci giorni.

La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di istituto.

I

• Recidiva nel compiere atti particolarmente gravi che ledono la dignità della persona;

• Permanere di situazione di pericolo o elevato allarme sociale.

Allontanamento dalle lezioni con esclusione dagli scrutini e/o esami finali.

L’allontanamento con esclusione dagli scrutini e/o esami avviene quando non è possibile un tempestivo reinserimento responsabile dell’alunno. La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di istituto.

J

• Danneggiare i locali, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici;

• Appropriarsi o danneggiare oggetti altrui.

In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è stata prevista la restituzione e/o il risarcimento.

Il risarcimento è stabilito dal Consiglio di classe.

K

• Usare il cellulare o altri dispositivi elettronici senza specifica autorizzazione del docente.

In caso di utilizzo improprio, ritiro del cellulare o di altri dispositivi elettronici.

L’insegnante consegna il cellulare o altro dispositivo ritirato al dirigente scolastico o a persona da lui delegata che provvederà a riconsegnarlo esclusivamente ai genitori tempestivamente informati.

���� Art. 80: Divieti particolari

1. I divieti sono:

a. E’ assolutamente vietato fumare in qualsiasi momento e in qualsiasi ambiente dell’Istituto. Per la disciplina di tale divieto si rinvia ai precedenti ���� artt. 22, 23, 24 e 25.

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b. Di norma, non è consentito agli alunni l’uso dei servizi igienici prima delle ore 10,00 e non oltre le ore 12,30, se non in casi eccezionali, né vi si può accedere più di uno alla volta per classe.

c. E’ vietato usare cuffiette auricolari, telefoni cellulari, videogiochi ecc. sia in classe che in altri ambienti in cui si svolgono le attività didattiche, tanto meno nei corridoi o in altri spazi dell’Istituto. Agli alunni contravventori i suddetti apparecchi saranno sequestrati dall'insegnante e consegnati all’ufficio di presidenza che provvederà alla restituzione degli stessi ai genitori.

d. E’ vietata ogni espressione scurrile sia nei locali dell’Istituto, sia in occasione di gite, visite aziendali, ed in ogni altra manifestazione organizzata dalla Scuola.

e. E’ assolutamente vietata qualsiasi alterazione delle scritture sul libretto delle giustifiche. Tali atti, come pure la contraffazione della firma del genitore, costituiscono gravi mancanze, oggetto di severi provvedimenti disciplinari e anche di eventuali segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

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PPAARRTTEE QQUUIINNTTAA RREEGGOOLLEE GGEENNEERRAALLII DDII OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE DDIIDDAATTTTIICCAA EE AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA

���

TITOLO I - Criteri per organizzazione scolastica ���� Art. 81: Definizione calendario, orario giornaliero e settimanale delle lezioni, quadrimestri, scrutini

1. Il calendario annuale è predisposto dal D.S. in osservanza delle indicazioni stabilite dal Consiglio di Istituto. La durata dell’anno scolastico è in ogni caso fissata in 200 gg. di lezione (limite minimo previsto dalle vigenti norme) più alcuni giorni (discrezionalmente stabiliti dal C.d.I.), utili a compensare eventuali giornate di chiusura della scuola o di sospensione delle lezioni dovute ad eventi imprevisti causati da forza maggiore.

2. L’orario giornaliero di inizio e di termine delle lezioni è annualmente stabilito, sentito il parere del Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto e ha validità per l’intero anno scolastico. Le decisioni del Consiglio di Istituto sono assunte sulla base delle documentazioni acquisite preventivamente dal Capo d’Istituto sull’orario dei mezzi di trasporto.

3. L’orario settimanale delle lezioni di tutti gli indirizzi dell’ISIS è stabilito dal D.S. , sentito il parere del Collegio dei Docenti. L’articolazione di tale orario è annualmente resa pubblica tramite il Piano dell’Offerta Formativa.

4. L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri. Indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle lezioni, il 1° quadrimestre termina legalmente il 31 gennaio, mentre il 2° quadrim. ha inizio legale il 1° febbraio.

5. Gli scrutini intermedi (fine 1° quadrimestre) devono essere, di norma, ultimati e resi noti entro il 10 febbraio; gli scrutini finali devono invece essere conclusi e pubblicati all’albo dell’Istituto entro 5 giorni dal termine delle lezioni. ���� Art. 82: Tasse scolastiche

1. Esclusa quella versata allo Stato, l’importo della tassa che ogni allievo è tenuto a versare direttamente sul ccp dell’Istituto è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto, il quale può differenziare l’ammontare del contributo richiesto in base al tipo di indirizzo scolastico frequentato dall’alunno. Pertanto, avendo come parametro la quantità di materiale di facile consumo necessario alle specifiche attività di ogni corso di studi, si stabilisce il criterio che negli indirizzi alberghiero e artistico la tassazione può essere superiore a quella imposta nell’indirizzo scientifico.

2. Oltre alle tasse di cui al precedente comma, a tutti gli alunni è richiesto il versamento di una somma di €.10,00 annui a titolo di cauzione per rimborsare spese derivanti da danni alle attrezzature, agli arredi e alle strutture dell’Istituto. Tali somme costituiranno un fondo speciale destinato unicamente a pagare le spese sostenute dall’istituto per la riparazione dei citati danni.

3. Agli allievi della classi iniziali che, nel rispetto della normativa vigente, non sono tenuti ad alcun versamento, sono comunque richiesti la cauzione e un contributo volontario a favore dell’Istituto nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto.

4. In particolari casi di elevato disagio economico familiare (opportunamente certificato), l’allievo può essere esentato dal versamento della tassa di istituto.

5. Il mancato versamento di somma dovuta dallo studente e di cui al preced. ���� art. 86, comma 1, dopo formale costituzione in mora con termine di giorni quindici per l’adempimento con specifico preavviso delle connesse conseguenze, sarà considerato elemento invalidante l’atto o gli atti amministrativi e costituirà impedimento alla legittima iscrizione alla classe successiva o il legittimo accesso agli esami di qualifica o di Stato o al rilascio dei relativi attestati o diplomi. ���� Art. 83: Particolari tipologie di iscrizione e frequenza di alunni

alunni fuori ordinaria età scolastica

1. Eventuali richieste di iscrizione di alunni “fuori età”, ovvero con età anagrafica superiore a quella degli allievi con carriera scolastica normale, sono accolte alle seguenti condizioni: a. richiesta di iscrizione alle classi 1ª, 2ª e 3ª di ogni indirizzo: età anagrafica non superiore di 3 (tre) anni all’età scolastica ordinaria prevista per la classe richiesta;

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b. richiesta di iscrizione alle classi 4ª e 5ª di ogni indirizzo: età anagrafica non superiore di 5 (cinque) anni all’età scolastica ordinaria prevista per la classe richiesta;

frequenza temporanea di alunni stranieri

2. Nell’ambito di particolari progetti e, soprattutto, per incentivare il confronto interculturale, l’istituto accoglie durante l’anno scolastico iscrizioni temporanee di alunni stranieri, ammettendo gli stessi a frequentare (in relazione all’età, agli interessi culturali) una classe dell’indirizzo prescelto. Condizione per l’iscrizione è il pagamento della quota per la polizza assicurativa e di un contributo non inferiore alla tassa minima di istituto prevista per le iscrizioni degli studenti ordinari. A tali alunni – che sono sottoposti alle regole di comportamento vigenti nell’istituto - non viene rilasciato alcun titolo legale, sostituito invece, su richiesta, da un attestato che certifica le discipline frequentate e il relativo monte orario. ���� Art. 84: Alunni ripetenti

1. L’iscrizione per la terza volta alla stessa classe è deliberata, ai sensi della normativa vigente, dal Collegio dei Docenti, il quale, nell’ambito della sua autonomia decisionale, tiene comun-que conto, nell’adottare il provvedimento, soprattutto di: a. impedimenti causati da gravi motivi di salute che abbiano oggettivamente influito su una regolare frequenza;

b. comportamenti disciplinari avuti in precedenza dall’alunno e quindi valutazione di eventuali sanzioni subite;

c. età anagrafica e scolastica dell’alunno interessato, privilegiando, in base al presente parametro la concessione dell’iscrizione a richiedenti la frequenza ai primi anni del corso. 2. Non sono ammesse iscrizioni oltre il limite della terza volta. 3. Nel caso di alunni svantaggiati, si applicano le disposizioni di cui al parere del Consiglio di Stato n.

3333/2006 espresso in data 25 ottobre 2006. Eventuali progetti particolari per tali alunni possono essere avviati previo parere obbligatorio dei responsabili dell’apposito servizio dell’ASL n. 3 di Lagonegro. ���� Art. 85: Iscrizioni in presenza di rapporti di parentela

1. E’ opportuno e, ove possibile, è necessario evitare la contemporanea assegnazione ad una medesima classe di uno studente e di un docente tra loro legati da rapporti di parentela o affinità. ���� Art. 86: Attività proposte da Soggetti esterni

1. Per le sue finalità istituzionali, l’istituto si può avvalere della collaborazione di Associazioni, Enti morali, Agenzie pubbliche di ricerca e formazione, Consorzi, etc.. Tali collaborazioni sono ammesse, purché siano osservate le seguenti condizioni: a. l’attività non deve essere estemporanea, ma coerente con altre attività previste dal POF; b. deve essere opportunamente programmata, in base ad un progetto che preveda responsabili, durata, calendario, personale, impegnato, destinatari e obiettivi (le attività comunque sono sospese nell’ultimo mese di lezione);

c. è autorizzata previa la stipula di una convenzione (approvata dal C.d.I., anche per autorizzare eventuali esp. esterni) 2. Pur essendo le predette attività organizzate alle condizioni del precedente comma e pur essendo

considerate ore di lezione, E’ OPPORTUNO CHE IL LORO INSERIMENTO NELLE PROGRAMMAZIONI SIA ALQUANTO LIMITATO PER NON ERODERE ECCESSIVAMENTE IL MONTE ORE CURRICULARE OBBLIGATORIO (si ricorda che nella vigente normativa alcuni tipi di certificazioni rilasciate dall’Istituto devo indicare il numero effettivo di ore frequentate dall’alunno nelle varie discipline).

3. Qualsiasi tipo di attività extracurriculare con Soggetti esterni non deve comportare costi per gli alunni nella fattispecie di acquisto di biglietti, materiali, o altri contributi da versare a terzi. ���� Art. 87: Individuazione di esperti esterni

1. Ai sensi dell’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’istituto si può avvalere, per l’ampliamento della propria offerta formativa, della collaborazione di esperti esterni. A tale scopo sono individuati tre settori nei quali l’I.S.I.S. di Maratea può utilizzare collaborazioni esterne, cioè : a. svolgimento assemblee di istituto = individuaz. esperti: a cura del C.d.I. b. 3ªarea indir. Alberghiero (parte teorica) = individuaz. esperti: vedi � PARTE SETTIMA; c. realizzazione di progetti previsti dal POF = individuazione esperti: avviso di pubblico bando; pertanto, i docenti responsabili dei progetti dovranno far pervenire al D.S. la richiesta di attivazione in tempo utile – almeno 30 gg. prima – in modo che possano essere adeguatamente espletate le procedure di reclutamento dell’esperto. In casi particolari, ovvero assoluta specificità della prestazione

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richiesta, il D.S. può procedere all’affidamento diretto, dopo aver acquisito agli atti dell’Istituto valida certificazione sulle competenze dell’esperto. 2. I compensi orari lordi riconosciuti ai suddetti esperti non possono, di norma, superare i compensi

orari lordi del personale docente interno impegnato in ore aggiuntive di insegnamento (così come indicati nelle Tabelle allegate al CCNL). In casi particolari, può essere riconosciuto all’esperto, previa delibera del C.d.I., un contributo forfetario aggiuntivo a titolo di rimborso spese ���� Art. 88: Regole per l’acquisto di materiali e sussidi didattici

1. L’acquisto di materiali, sussidi didattici, beni e servizi necessari al funzionamento dell’Istituto e all’espletamento delle attività didattiche programmate è disciplinato da apposito REGOLAMENTO, cui si rinvia;

2. Nei casi in cui i docenti si trovino nella condizione di avere necessità di sussidi e materiali didattici per le loro attività didattiche, dovranno presentare apposita richiesta esclusivamente al D.S.;

3. Per l’acquisto di libri, riviste, giornali da destinare alla biblioteca, oltre alla suddetta procedura, vale anche l’iniziativa del Dirigente Scolastico, il quale invita periodicamente (generalmente all’inizio del mese di maggio) tramite apposito avviso, i Docenti a presentare eventuali richieste di nuove opere.

4. Per l’acquisto di generi alimentari necessari alle esercitazioni pratiche di laboratorio di cucina, sala-bar e ricevimento, i relativi docenti ITP presentano, entro il 15 giugno, al Dirigente Scolastico una richiesta analitica dei generi occorrenti, indicando per ogni prodotto: tipo, confezione, quantità. La suddetta richiesta è formulata in relazione al numero degli alunni previsti nel prossimo anno scolastico nelle classi 1ª, 2ª e 3ª IPSSAR e nell’ambito di un elenco di prodotti predisposto preventivamente dall’Ufficio Magazzino. La mancata presentazione della suddetta richiesta autorizza il Dirigente Scolastico ad assegnare d’ufficio al docente inadempiente il quantitativo di generi per le esercitazioni.

5. Analoga procedura viene applicata per l’acquisto di materiali utilizzati dai docenti delle discipline artistiche, precisando tuttavia che le richieste devono essere avanzate entro i primi 30 gg. di lezione.

6. Per una più funzionale gestione dei materiali di cui al precedente comma, è attivato uno specifico magazzino, presso il quale devono essere conferiti tutti i materiali e le attrezzature acquistati. Il magazzino è affidato dal D.S. a un dipendente appositamente incaricato, il quale ha l’obbligo della gestione dei materiali (carico, scarico, inventario, distribuzione ai docenti, etc.). Tutti i materiali e le attrezzature del magazzino sono disponibili per tutti i docenti, indipendentemente dalle loro richieste individuali. Per le necessità didattiche programmate, i docenti per prelevare i materiali necessari, presentano richiesta al responsabile del magazzino, il quale annota puntualmente sull’apposito Registro ciò che consegna (tipo, quantità, etc.) richiedendo contestualmente la firma per accettazione del docente. ���� Art. 89: Gestione di eventuali infortuni alunni

1. Nell’eventualità di infortuni o di malori a carico di alunni durante l’ora di lezione, il docente in quel momento presente nell’aula (o nel laboratorio, o nell’area sportiva) è tenuto immediatamente a avvertire il Capo d’Istituto, o i collaboratori del Preside, o il Direttore S.G.A. in modo che sia attivati con tempestività tutti i soccorsi necessari.

2. Dopo un primo eventuale soccorso in sede, assicurato dal personale abilitato a tale funzione, l’alunno infortunato è accompagnato al locale Pronto Soccorso Ospedaliero dal collaboratore scolastico autorizzato, oppure si attiva la chiamata al servizio 118; anche in caso di lievi malori l’alunno è comunque accompagnato al Pronto Soccorso per essere sottoposto a visita; in ogni caso non viene somministrato all’infortunato/a alcun tipo di medicinale.

3. In qualunque circostanza sia interessata la salute di un alunno, la famiglia è immediatamente informata con chiamata telefonica;

4. in caso di infortunio, l’istituto attiva tutte le pratiche di rito, (assicurazione, denuncia INAIL, etc,) sulla base della relazione compilata dal docente che, per servizio, ha la responsabilità dell’alunno al momento dell’incidente. ���� Art. 90: Esonero dall’educazione fisica. Attività sportiva

1. Gli alunni che ritengono di dover essere temporaneamente o permanentemente esonerati dalle lezioni di educazione fisica, devono presentare apposita domanda corredata da certificazione medica. L’alunno che rientra a scuola dopo una malattia od un infortunio dovrà far segnalare sul certificato medico l’eventuale richiesta di esonero totale o temporaneo dell’attività sportiva. Gli alunni esonerati dall’attività sportiva dovranno comunque assicurare la loro presenza alle lezioni;

2. Nell’eventualità di organizzazione e svolgimento di attività sportive a carattere agonistico (tornei interni, manifestazioni esterne, etc.), la partecipazione degli alunni selezionati è tassativamente subordinata alla presentazione di idonea e specifica certificazione medica che dovrà essere depositata agli atti della segreteria prima dell’inizio dell’attività sportiva; rimane nella diretta

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responsabilità del o dei docenti di educazione fisica incaricati nell’attività programmata l’accertamento preventivo della presentazione della suddetta documentazione. ���� Art. 91: Sottrazione dolosa di beni materiali

1. L’Istituto declina ogni responsabilità nel caso di furto di beni materiali che, all’interno dei locali scolastici, si verifichino in danno di chicchessia; tuttavia, in coerenza con la sua funzione, la scuola si adopererà nei modi più opportuni per il recupero bonario di quanto sottratto, garantendo, in caso di spontanea restituzione, l’anonimato dell’autore del furto.

2. Al fine di evitare condizioni favorevoli ad atti di furto, gli alunni non devono assolutamente lasciare nelle proprie aule, in occasione di spostamenti in altri locali o nelle palestre, denaro, oggetti di valore, libri, ecc. (I furti si evitano soprattutto custodendo con cura le proprie cose). ���� Art. 92: Servizi di ristorazione al personale e agli alunni

1. Non è consentito istallare in nessuna sede dell’Istituto distributori automatici di alimenti (merendine, snack, etc.) e di bevande.

2. Nell’istituto possono essere invece organizzati, esclusivamente a favore del personale e degli alunni, servizi di caffetteria e di mensa. (vedi succ. ���� art. 132). La fruizione dei suddetti servizi è subordinata a precise regole di organizzazione che saranno stabilite in sede di Dipartimento area tecnica e professionale.

3. La fornitura dei suddetti servizi è a pagamento, secondo tariffe e modalità stabilite dal Cons. di Istituto; in ogni caso il pagamento deve essere precedente alla fruizione dei servizi (acquisto preventivo di blocchetti di tagliandi numerati);

4. Il servizio di mensa, che viene erogato solo a pranzo, può essere fornito alle seguenti categorie di utenti: a) docenti, personale amministrativo e tecnico ed eventuali collab. scol. che sono impegnati, in base ad ordine di servizio, in attività didattiche pomeridiane programmate o (per quanto riguarda i docenti) in attività collegiali; b) alunni impegnati in alcuni periodi dell’anno scolastico in attività didattiche pomeridiane (corsi di recupero, approfondimento, etc.) c) alunni/e provenienti da comuni limitrofi che durante la settimana risiedono temporaneamente a Maratea in abitazione in affitto;

5. La fruizione del servizio mensa è subordinata a prenotazione che si intende soddisfatta con la consegna del tagliando prepagato di cui al prec. comma 3. In caso di mancato utilizzo della mensa, l’utente non ha diritto al recupero del tagliando medesimo.

6. La gestione economica dell’attività deve risultare in attivo (o comunque in pareggio) e l’eventuale saldo attivo è destinato a spese didattiche e di funzionamento inerenti i laboratori di cucina e sala.

TITOLO II – Disciplina degli elaborati realizzati dagli alunni del Liceo Artistico

���� Art. 93: Registro degli elaborati 1. E’ istituito il REGISTRO GENERALE DEGLI ELABORATI ARTISTICI con la finalità di archiviare tutti i lavori

realizzati dagli allievi del Liceo Artistico. 2. Nel Registro dovranno essere riportati i dati essenziali di ogni elaborato, ovvero: codice

identificativo, classificazione, identità e classe di appartenenza dell’autore, anno scolastico di riferimento, soggetto, caratteristiche formali, eventuale utilizzazione;

3. Il Registro ha valore retroattivo e pertanto dovrà catalogare, in una apposita sezione, anche i lavori realizzati negli anni scolastici precedenti;

4. La gestione del registro è affidata ad un docente individuato dal D.S. che opererà con l’ausilio dell’assistente tecnico. ���� Art. 94: Classificazione degli elaborati

1. Gli elaborati realizzati in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnica (grafica, pittorica, scultorea, etc.) dagli alunni del Liceo Artistico durante l’anno scolastico nell’ambito delle attività didattiche ordinarie ed extracurriculari sono classificati in due categorie, ossia:

a) elaborati vincolati b) elaborati non vincolati 2. La classificazione è effettuata da una apposita commissione che si riunisce almeno due volte

all’anno, ossia al termine del 1° quadrimestre e al termine delle lezioni.

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3. La commissione è formata da non meno di tre docenti del Liceo Artistico (delle materie specifiche e anche di altre discipline) individuati dal D.S. secondo le norme della Con.Itg.Ist.. L’operato della commissione è insindacabile.

4. L’esito della classificazione è riportato nel Registro di cui al precedente articolo. In questo caso è opportuna la redazione del Registro anche in versione informatica nella forma di un database, corredato possibilmente dalla fotografia digitale di ogni elaborato.

5. La classificazione è resa pubblica con affissione all’Albo dell’Istituto al termine delle lezioni, possibilmente insieme alla pubblicazione dell’esito degli scrutini. Ai fini del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia della tutela dei dati personali ” si applicano nella fattispecie le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 96 del suddetto decreto. ���� Art. 95: Elaborati vincolati

1. Si definiscono vincolati quegli elaborati, realizzati nelle forme di cui al comma 1 del � prec. art. 94, sui quali l’ISIS di Maratea esercita in maniera esclusiva e permanente il diritto di proprietà, secondo le disposizioni stabilite dall’art. 832 del vigente Codice Civile, e come tali appartengono al patrimonio inalienabile dell’Istituto.

2. Gli alunni e i loro genitori accettano implicitamente la condizione di cui al precedente comma con la presentazione della domanda di iscrizione all’Istituto.

3. Il diritto dell’Istituto rimane efficace sia dopo che l’alunno abbia concluso regolarmente il proprio corso di studio e sia nei confronti di quegli alunni che si trasferiscono ad altri istituti in qualsiasi momento del corso di studi.

4. L’Istituto esercita il diritto di proprietà sugli elaborati con l’unico scopo di costituire un museo permanente presso la sede del Liceo Artistico. Le opere inoltre possono essere utilizzate per esposizioni temporanee anche in altre sedi del territorio comunale o altri Comuni;

5. Le manifestazioni di cui al precedente comma possono essere realizzate in proprio dall’Istituto oppure nella forma della partecipazione ad eventi organizzati da Soggetti diversi, purché quest’ultimi siano di natura pubblica e non abbiano fini di lucro.

6. Le opere esposte, sia nel Museo che in eventuali mostre o utilizzate nei modi di cui al successivo � art. 97 dovranno comunque riportare una etichetta con l’indicazione esplicita dell’autore. ���� Art. 96: Elaborati non vincolati

1. Gli elaborati che non sono ritenuti idonei dalla Commissione per gli scopi di cui ai commi 4 e 5 del � prec.art. 95, sono classificati come non vincolati.

2. Su tali elaborati non si applica il diritto di proprietà dell’ISIS di Maratea e pertanto essi restano nella disponibilità dei loro autori, nel caso ne facciano richiesta con le modalità di cui al successivo � art. 98. In assenza di tale richiesta gli elaborati sono trattati dall’Istituto secondo le vigenti disposizioni circa la conservazione delle prove scritte. ���� Art. 97: Comodato e/o dono di elaborati

1. Al fine esclusivo di pubblicizzare la propria attività didattica e le abilità degli allievi, l’Istituto può provvedere a fornire ad Istituzioni o Enti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, Scuole, Musei) opere degli alunni da utilizzare in particolari occasioni per l’arredamento temporaneo di sedi e uffici delle Istituzioni medesime. Gli elaborati di cui trattasi possono essere concessi in comodato d’uso gratuito temporaneo per limitati periodi .

2. Previa specifica delibera del Consiglio di Istituto e per gli stessi fini di cui al precedente comma, alcuni elaborati possono essere donati a Enti e Istituzioni. In tal caso, la donazione è effettuata dopo aver acquisito una dichiarazione scritta del ricevente con la quale quest’ultimo si impegna formalmente a rispettare l’assoluta inalienabilità del bene ricevuto.

3. Sulle opere concesse in comodato permane il diritto di proprietà dell’Istituto, essendo le stesse classificate come vincolate.

4. Previa delibera del Consiglio di Istituto, gli alunni e i docenti possono realizzare anche oggetti artistici da utilizzare come omaggio per ospiti dell’Istituto, per partecipanti a eventi organizzati dall’Istituto in forma autonoma, in collaborazione con Istituzioni, o commissionati dall’Amministrazione scolastica.

���� Art. 98: Rilascio di elaborati

1. Gli studenti che abbiano interesse a ritirare i propri elaborati, presenteranno dopo aver preso visione all’Albo dell’Istituto della classificazione di cui al � prec. art. 94, formale istanza per il solo ritiro degli elaborati indicati come non vincolati.

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2. La domanda per il ritiro degli elaborati dovrà essere presentata dagli alunni entro il termine massimo del 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. L’istanza sarà soddisfatta dall’Istituto entro il successivo 31 dicembre.

3. Trascorso il termine del 31 agosto l’Istituto si comporterà con gli elaborati non oggetto di richiesta di ritiro nei modi di cui al comma 2 del � prec. art. 96.

TITOLO III – Disciplina sull’uso dei telefoni cellulari e di qualunque dispositivo elettronico

(già approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto n. 4 del 12 aprile 2007)

���� Art. 99: Norme generali e fonti giuridiche 1. La disciplina sull’uso dei telefoni cellulari e di qualunque dispositivo elettronico privato è applicata nei

confronti di tutti i Soggetti che, in relazione alla funzione esplicata e alla finalità della loro presenza, frequentano gli ambienti dell’Istitu-to, ossia essa riguarda di norma il D.S., il Collaboratori del preside, il DSGA, il personale docente, educativo, Ata in servizio presso l’Istituto e tutti/e gli/le studenti/studentesse iscritti/e e frequentanti.

2. L’uso dei telefoni cellulari e di qualunque dispositivo elettronico privato (videofonino, MP3, iPod, cuffie

auricolari, videogiochi, etc) è disciplinato nell’ambito di tutte le sedi dell’Istituto dal presente regolamento, redatto ai sensi della Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007, prot. n.30/dip./segr., che detta le linee di indirizzo in materia, del D.P.R. 08.03.1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, della C.M. n. 362 del 25 agosto 1998, Uso del telefono cellulare a scuola, della Parte III, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico - Norme disciplinari, del D.lgs. 30.06.2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali, degli art. 88 e 90 del CCNL 24 luglio 2003.

���� Art. 100 : Divieto uso telefono cellulare

1. Tutti i Soggetti di cui al comma 1 del precedente � art. hanno l’obbligo di non usare il proprio telefono cellulare e/o gli eventuali altri dispositivi nell’ambito di qualsiasi locale dell’Istituto o spazio esterno pertinente. Tale divieto si rispetta mediante lo spegnimento degli apparecchi al momento dell’ingresso nella scuola e con la loro custodia in tale condizione fino all’orario di uscita. Le forme con le quali si ottempera al suddetto divieto sono attuate, in relazione alle diverse tipologie di Soggetti interessati, nei modi che seguono: personale docente: è tenuto a spegnere gli apparecchi durante le ore di lezione; personale educativo: è tenuto a spegnere gli apparecchi per tutta la durata del proprio turno di servizio; personale ATA: è tenuto a spegnere gli apparecchi per tutta la durata del proprio turno di servizio; studenti/studentesse: sono tenuti a spegnere gli apparecchi per tutta la durata dell’orario di lezioni (sia teoriche che pratiche)e a custodirli adeguatamente nello zaino, borsa, etc., con assoluto divieto di esibirli.

2. Il divieto si applica anche ad eventuali candidati/e esterni/e durante le prove che sostengono in riferimento alle varie tipologie di esami richiesti (idoneità, integrativi, preliminari alla qualifica professionale, preliminari all’esame di stato, etc.)

3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi, in via eccezionale ed unicamente per motivi connessi al loro servizio e alle loro funzioni, i seguenti Soggetti: il Dirigente Scolastico, i collaboratori del Preside (Docente Vicario e responsabile per l’IPSSAR, docente responsabile per i Licei, coordinatore del Convitto), il DSGA.

4. L’Istituto declina ogni responsabilità nel caso di furto di qualunque dispositivo elettronico di proprietà del personale o degli studenti. ���� Art. 101 : Divieto di ripresa di immagini e di registrazione

1. Ai fini della protezione dei dati personali, non è consentito agli studenti in alcun modo di effettuare, tramite le funzioni video dei cellulari, fotografie e/o la ripresa di immagini e/o la registrazione relativa a persone e situazioni in qualunque ambiente dell’Istituto. La violazione di tale norma, oltre a produrre le sanzioni disciplinari di cui al successivo � art. 102, possono essere anche motivo di deferimento all’Autorità giudiziaria.

2. Non sono assoggettate alle limitazioni del precedente comma eventuali foto o riprese effettuate in occasione di eventi, celebrazioni, manifestazioni organizzate dall’Istituto, purché l’operatore, comunque individuato tra il personale in servizio, sia autorizzato dal Dirigente Scolastico.

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���� Art. 102: Sanzioni disciplinari

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui � all’art. 100, comma 1, comporta l’erogazione di sanzioni disciplinari come normativamente previste.

SANZIONI PER PERSONALE: si applicano quelle previste dagli art. 88 e 90 del CCNL 24 luglio 2003, che vengono erogate secondo le modalità ivi riportate; SANZIONI PER GLI ALUNNI: si applicano le sanzioni disciplinari come previste dalle norme vigenti e, in particolare, anche quelle indicate dall’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, dopo la procedura di cui al successivo articolo.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. � 100, comma 2, può comportare invece l’allontanamento del candidato dall’aula, con il conseguente annullamento dell’esame. ���� Art.103: Procedura per la rilevazione dell’infrazione

1. Qualora uno/a studente/studentessa fosse sorpreso/a dal docente - al momento in servizio nell’aula o presente in altro luogo dell’istituto - con il proprio telefono cellulare acceso oppure ad usare lo stesso, viene immediatamente invitato/a a spegnere e custodire l’apparecchio; contestualmente il docente segnala l’accaduto con una nota disciplinare sul registro di classe. Anche il personale ATA - in particolare tecnici di laboratorio e collaboratori scolastici – è tenuto a segnalare le suddette infrazioni al docente in servizio.

2. In caso di rifiuto da parte dello alunno/a ad ottemperare all’ordine del docente, quest’ultimo lo/la fa accompagnare dal collaboratore scolastico in servizio nell’uf-ficio del D.S. oppure, in sua assenza, nell’ufficio del docente vicario. Il D.S. o il vicario adottano i provvedimenti ritenuti più opportuni.

3. La seconda nota apposta dal docente sul Registro di classe per lo stesso alunno costituisce motivo per convocare una riunione del Consiglio della classe avente come ordine del giorno l’erogazione di sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nei confronti dell’alunno trasgressore. Ai fini del presente comma, il docente che ha apposto la nota disciplinare ha l’obbligo di comunicare tale fatto al D.S o al docente responsabile dell’indirizzo presso cui presta servizio, i quali provvederanno per la convocazione del Consiglio di classe.

4. La rilevazione delle infrazioni a carico degli studenti è rimessa alla responsabilità deontologica e professionale del dirigente, dei docenti e del personale ATA, così come ricorda la Nota del M.P.I. del 15 marzo 2007, la quale precisa “che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare”.

5. Di norma non è previsto il sequestro di alcun apparecchio, salvo situazioni del tutto eccezionali. In questo caso, hanno la facoltà di ritirare il cellulare esclusivamente il D.S. e/o il docente Vicario ed i Collaboratori del Preside, nell’ambito di qualsiasi locale dell’Istituto, nonché il docente in servizio in aula, previa apposizione di specifica nota disciplinare sul Registro di classe. I suddetti agiranno in tal senso dopo aver valutato discrezionalmente la sussistenza di gravi motivi che possano consigliare tale provvedimento (ad esempio motivi di rilevanza penale o, comunque, di reiterata violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo). Non appena effettuato il sequestro, il D.S. e/o il Vicario ed i Collaboratori del Preside hanno l’obbligo di avvisare telefonicamente la famiglia dell’alunno minore, informandola di tale circostanza con l’invito a ritirare l’apparecchio nel medesimo giorno del sequestro o, a sua discrezione, nei giorni successivi. L’appa-recchio è riconsegnato all’alunno/a maggiorenne nel medesimo giorno del sequestro, al termine delle lezioni. Non sarà riconsegnato l’apparecchio né ai genitori dell’alunno minore né all’alunno maggiorenne nei soli casi in cui, per fatto avente rilevanza penale, sia obbligatoria la denuncia con contestuale consegna dell’apparecchio alla locale Stazione dei Carabinieri. ���� Art. 104 :Conseguenze delle sanzioni disciplinari

1. Fermo restando quanto previsto in materia dall’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, i provvedimenti disciplinari erogati per la trasgressioni delle presenti norme, possono avere – ai sensi della Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007, prot. n.30/dip./segr. - conseguenze anche sul piano del profitto, nel senso che hanno valore per concorrere nella valutazione finale dell’allievo/a.

2. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a fenomeni di "bullismo", sarà possibile, oltre alla denuncia penale, applicare, ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

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���� Art. 105 :Comunicazioni con l’esterno 1. Per ricevere eventuali comunicazioni o chiamate dirette di estrema emergenza da parte dei familiari

del personale e degli alunni, l’Istituto indicherà i numeri di alcuni linee telefoniche che potranno essere utilizzate a tal fine. In caso di tali chiamate, il personale ricevente ha l’obbligo di avvisare tempestivamente il destinatario delle comunicazioni da parte del familiare nonché di consentire il contatto telefonico diretto tra il familiare e il destinatario. Esclusivamente in casi di particolare estrema urgenza, l’interessato potrà eccezionalmente usare con la dovuta discrezione il proprio apparecchio cellulare presso il locale-centralino, come operativo nelle rispettive sedi. ���� Art. 106 :Coinvolgimento delle famiglie

1. Al fine di ottemperare alla citata Nota del M.P.I. del 15 marzo 2007, è opportuno favorire il diretto coinvolgimento delle famiglie nella gestione dei comportamenti degli allievi, non solo rispetto all’uso di apparecchi telefonici cellulari. A tale scopo viene sottoscritto tra la scuola e le famiglie il “patto sociale di corresponsabilità”, ossia uno strumento con il quale “i genitori assumono verso la scuola, l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario”.

���� Art. 107 :Efficacia delle presenti norme

1. Le norme stabilite dal presente Regolamento hanno efficacia dal quinto giorno successivo all’approvazione del Consiglio di Istituto, salvo quanto richiamato all’art. 106 che ha validità a decorrere dall’inizio dell’a.s. 2007/8

2. Il presente Regolamento resta in vigore fino a quando il Consiglio di Istituto non ne disporrà, l’eventuale modifica o l’abrogazione.

TITOLO IV - Esami e requisiti di ammissione ���� Art. 108: Esami vari. Norme generali

1. Con esclusione degli esami di stato – integralmente soggetti alle normative disposte dal M.P.I.. - tutte le altre tipologie di esami - ai quali partecipano candidati esterni o alunni provenienti da altri istituti o da altri indirizzi attivati nell’ISIS di Maratea - sono regolati da atti interni in quegli adempimenti sottratti a istruzioni ministeriali.

2. Il calendario degli esami di idoneità, integrativi, preliminari esami di stato, integrativi per la qualifica, di qualifica è predisposto dal Capo d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti; le commissioni per gli esami di idoneità, esami integrativi sono formate con Decreto del Capo d’Istituto in base ai criteri stabiliti dalla Contrattazione Integr. di Istituto. Le commissioni per gli esami preliminari di stato e integrativi per la qualifica coincidono con i consigli della classe cui sono assegnati i candidati.

3. Nel caso di più candidati al conseguimento del medesimo titolo, gli stessi candidati saranno distribuiti equamente fra le varie commissioni formate (vedi esami preliminari di stato ed integrativi per la qualifica)

4. Non è consentito ai dipendenti in servizio presso l’Istituto sostenere, in qualità di candidati esterni, esami di qualsiasi tipo presso la sede di lavoro. ���� Art. 109: Requisiti professionali per i candidati esterni ad esami IPSSAR

1. I requisiti “professionali” richiesti dalla vigente normativa, ovvero il certificato espletamento di attività di lavoro coerente, per durata e contenuto, con l’attività didattica specifica prevista dall’ordinamento del corso per il quale avanzano istanza, sono soddisfatti dai candidati esterni , oltre che con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi previdenziali, nel modo che segue:

• ESAMI DI QUALIFICA (art. 28 della C.M. n. 90 del 21 maggio 2001): il candidato deve attestare per

ogni anno scolastico su cui deve essere esaminato un periodo di lavoro non inferiore alle ore annuali di insegnamento previste dall’ordinamento nella cosiddetta area di indirizzo, calcolato come segue.

a. 1ª CLASSE: 14 (ore area di ind.) x 33 (numero convenzionale di settimane in un anno scolastico) = ore 462; tale dato può essere convertito poi in giornate lavorative dividendo 462: 6 (ore medie giornaliere) = 77, che a sua volta può ulteriormente essere convertito in mesi lavorativi dividendo 77: 24 (giornate medie lavorative mensili) = 3,2 mesi.

b. 2ª CLASSE: idem 1ª classe (462 ore, 77 giornate, 3,2 mesi).

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c. 3ª CLASSE: applicando la medesima struttura di calcolo e tenendo conto che l’area di indirizzo è di 23 ore, si ottengono i seguenti dati: 759 ore, 126 giornate, 5,2 mesi. Pertanto, arrotondando i suddetti valori mensili e individuando le varie situazioni, si ottengono i

seguenti parametri: 1. candidato esterno in possesso di licenza scuola media: requisito professionale = 12 mesi di attività

lavorativa nel settore relativo alla qualifica richiesta; 2. candidato esterno in possesso di promozione alla 2ª classe: requisito professionale = 9 mesi di

attività lavorativa nel settore relativo alla qualifica richiesta; 3. candidato esterno in possesso di promozione alla 3ª classe: requisito professionale = 6 mesi di

attività lavorativa nel settore relativo alla qualifica richiesta;

La suddetta attività di lavoro può essere sostituita dall’at-testazione di frequenza di corsi regionali coerenti con la qualifica richiesta, di pari durata.

• ESAMI DI STATO (art. 3, comma 3, della O.M. n. 21 del 9 febbraio 2004): Vengono applicati gli stessi parametri degli esami di qualifica, con le necessarie integrazioni derivanti dalla struttura del quarto anno di corso e dallo svolgimento della terza area. Fermi restando i parametri relativi alla 1ª, 2ª e 3ª classe, per la classe successiva, nella quale l’area di indirizzo è di 15 ore, si ottengono i seguenti valori:

4ª CLASSE: 495 ore, 82 giornate, 3,4 mesi. A tali dati deve essere aggiunta la frequenza del corso di terza area, pari a 300 ore, valore che è convertito in 50 giornate lavorative e quindi in 2,1 mesi. Arrotondando per eccesso la somma dei predetti dati si ottiene il valore 6 mesi che può essere considerato il requisito professionale per la 4ª classe

La durata delle esperienze, pertanto, deriverà dalle varie situazioni scolastiche presentate dai candidati,

misurate con i parametri del presente articolo. I candidati ventitreenni e senza alcun titolo di studio, devono esibire certificazione per non meno di 18 mesi lavorativi nel settore del diploma richiesto. Anche in questo caso la frequenza di corsi regionali sostituisce l’attività lavorativa, alle condizioni più sopra riportate.

• ESAMI DI IDONEITÀ (art. 21 della C.M. n. 90 del 21 maggio 2001): anche in questo caso vengono applicati gli stessi parametri degli esami di qualifica, rapportati alle diverse situazioni scolastiche pregresse presentate dai candidati, nonché tutte le disposizioni di cui all’art. 21 della citata C.M. n. 90/2001.

TITOLO V - Attività amministrative

CAPO I: ORGANIZZAZIONE E ORARI ���� Art. 110: Organizzazione generale degli uffici

1. Gli uffici amministrativi dell’Istituto sono, di norma, organizzati, su proposta del D.S.G.A., secondo le seguenti funzioni: a. Ufficio Alunni - cura tutti gli atti e le pratiche relativi al fascicolo personale degli alunni, alle tasse, pagelle, registri, esami, diplomi, denuncia infortuni; inoltre cura le comunicazioni con le famiglie e si occupa degli atti che interessano i convittori.

b. Ufficio Contabilità – ha competenza su ogni atto con risvolti contabili e finanziari c. Ufficio Magazzino – avvalendosi della commissione tecnica acquisti e collaudi, cura tutta la procedura per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell’istituto e del convitto, nonché provvede alla manutenzione delle attrezzature e delle strutture;

d. Ufficio Personale – è incaricato a trattare ogni tipo di pratica che interessi il personale in servizio: carriera, assunzione in servizio, contratti, assenze, incarichi, ordini di servizio, infortuni, certificati, cessazione dal servizio, etc.

e. Ufficio Protocollo e posta elettronica – si occupa della corrispondenza in uscita e in entrata (in forma cartacea) e di quella elettronica;

2. Considerata la particolare natura dell’Istituto, è funzionante anche una commissione tecnica

acquisti e collaudi, di cui alla lettera c) del precedente comma, che - oltre ad occuparsi attraverso i suoi componenti dei collaudi dei beni acquistati - fornisce pure adeguato supporto alla gestione di particolari atti

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tecnico-amministrativi (gare di appalto e progetti PON), utilizzando fra l’altro una figura professionale appositamente incaricata.

3. Carichi di lavoro, modalità di funzionamento, quantificazione delle unità di lavoro da assegnare, mansioni analitiche, sono determinazioni che rientrano nell’autonoma competenze del Direttore S.G.A., il quale le esplicita tramite la redazione del Piano Annuale delle Attività del personale ATA, di cui all’art. 52, comma 3, del CCNL/03;

4. L’istituzione di nuovi uffici, o la modifica dell’organizzazione di cui al precedente comma 1, può essere avanzata a seguito di altre e diverse esigenze che si dovessero manifestare o per rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi amministrativi. Concorrono alla suddetta decisione, ciascuno per le proprie competenze, il D.S., il D.S.G.A. e il Consiglio di Istituto. ���� Art. 111: Orario degli uffici

1. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono stabiliti dal Direttore S.G.A., il quale - nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Consiglio di Istituto in merito agli orari e al funzionamento dell’Istituto – definisce per ogni ufficio le fasce orario di accesso, inserendole nel Piano di cui al preced. � art. 125, comma 4. La divulgazione degli orari degli uffici è assicurata innanzi tutto attraverso il POF, che recepisce il Piano del Direttore S.G.A., nonché con avviso all’albo dell’Istituto e appositi cartelli affissi agli ingressi degli uffici.

2. L’accesso all’ufficio alunni è comunque precluso agli studenti nelle fasce orarie corrispondenti alle lezioni. Gli alunni, pertanto, per il disbrigo di pratiche di loro interesse potranno accedere a detto ufficio prima dell’inizio o dopo il termine delle ore giornaliere.

3. Il Dirigente Scolastico è sempre disponibile al ricevimento delle componenti scolastiche. La Dirigenza si riserva di fissare e comunicare annualmente un orario di ricevimento per i genitori ai quali, tuttavia, viene consigliato di concordare telefonicamente eventuali appuntamenti.

CAPO II: ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ���� Art. 112: Modalità e procedura di accesso

1. Tutta la materia relativa all’accesso di documenti amministrativi e alle connesse implicazioni con la protezione dei dati personali sensibili è regolata dalle specifiche leggi in merito, ovvero legge 241/90 e i D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e loro successive modificazioni, cui si rinvia

2. Ai sensi della legge 241/90 è garantito il diritto all’accesso ai documenti amministrativi - nei modi e con i limiti previsti dalla normativa di riferimento - da parte di chi abbia interesse, ovvero di chi sia titolare di situazione giuridicamente rilevante.

3. Il diritto all’accesso si esercita, purché se ne abbia titolo, sui documenti di cui all’art. 22, comma 2, della legge 241/90, secondo due modalità previste dal D.P.R. 352/92: – accesso "informale", mediante richiesta anche verbale rivolta all’ufficio competente a formare o custodire stabilmente l’atto; – accesso "formale", mediante richiesta scritta (in carta semplice), quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta informale oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse rilevante.

4. Il responsabile del procedimento amministrativo, ovvero il Dirigente Scolastico o suo delegato, può richiedere all’interessato di convertire una richiesta di accesso "informale" in quella di accesso "formale". Per giustificare tale passaggio è sufficiente – così come stabilisce la sentenza del 18 marzo 2004, n. 1417 del Consiglio Stato, Sez. V - l'esistenza di una semplice situazione di oggettiva incertezza purché non pretestuosa o manifestamente elusiva degli obblighi di legge.

5. Il richiedente deve sempre esibire valido documento di identità: a) direttamente al personale degli uffici in caso di accesso informale; b) in fotocopia (chiaramente riprodotta) allegata alla domanda, nella modalità di accesso formale;

6. L’accesso si concretizza: a. nella visione (con facoltà di prendere appunti o trascriverne parti) del o dei documenti richiesti; la visione è gratuita. Dopo la visione, il richiedente dovrà firmare apposita dichiarazione con la quale attesta che ha regolarmente esercitato il diritto di accesso;

b. nel rilascio di copia dell’atto; in questo caso il richiedente è tenuto al rimborso dei soli costi di riproduzione, materialmente versato – in base alle circolari nn. 278/1992, 163/1993 e 94/1994 - con l’apposizione di marche da bollo in ragione di €. 0,25 ogni due copie. 7. Il procedimento di accesso deve concludersi, di regola, entro trenta giorni dalla presentazione o

ricezione della richiesta. Le eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta vanno comunicate all’interessato entro dieci giorni (senza oneri di spese postali a carico) al fine della loro successiva regolarizzazione.

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���� Art. 113: Documenti accessibili 1. Documenti accessibili - secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo - sono tutti

quelli formati o utilizzati nell’ambito dell’attività amministrativa. Dai documenti utilizzati – ovvero quelli provenienti da soggetti diversi dall’Istituto – sono esclusi quelli che solo occasionalmente siano detenuti dall’ammi-nistrazione e non siano stati utilizzati per l’attività di quest’ultima (Cons. Stato, VI, n. 191/2001).

2. Nella modalità della visione sono accessibili, in particolare: a. compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi e finali ed esami, verbali interrogazioni orali e verbali consigli di classe, a favore dei genitori di alunno respinto e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni;

b. elaborato scritto (solo il proprio, e non quelli di altri alunni), a favore del candidato agli esami di maturità.

c. atti formali emanati nel corso dell’istruttoria, a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento;

d. atti di utilizzazione dei posti, a favore dell’insegnante che abbia prodotto ricorso giurisdizionale avverso la mancata utilizzazione;

e. relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi, a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;

f. atti relativi al fascicolo personale, a favore dell’impiegato interessato; 3. Gli atti e documenti relativi a scrutini ed esami di Stato - custoditi in plico sigillato dal Dirigente

Scolastico – sono accessibili previa apertura del plico medesimo alla presenza di almeno due testimoni individuati tra il personale della scuola. Tutte le operazioni sono riportate in apposito verbale firmato dal D.S. e dai testimoni. ���� Art. 114: Differimento e diniego all’accesso

1. Rientra nella facoltà del responsabile del procedimento amministrativo la possibilità di dare luogo al differimento all’accesso (cioè motivato rinvio a tempi successivi) quando sussistano le condizioni per esercitare tale prerogativa, così come previste dall’art. 24, comma 6, della L. 241/90, ovvero quando sia necessario assicurare una temporanea riservatezza, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

2. In base alle disposizioni del D.M. n. 60/1996 il differimento dell’accesso si opera anche nei riguardi dei seguenti documenti: a. relazione finale e documentazione richiamata in caso di incarichi ispettivi nei confronti di dipendenti, scuole o enti vigilati (fino alla conclusione del procedimento);

b. elaborati e schede di valutazione nei procedimenti concorsuali e di selezione del personale (fino alla conclusione delle varie fasi procedurali ed esclusi gli atti relativi ad altri concorrenti);

c. offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente (fino alla conclusione del procedimento).

���� Art. 115: Diniego all’accesso 1. Il responsabile del procedimento amministrativo può altresì opporre diniego all’accesso per i

documenti di cui all’art. 24, comma 1e comma 2, della L. 241/90, nonché documenti a carattere “privato” riguardanti cioè la vita privata e la riservatezza anche sul piano professionale delle persone, come l’interesse alla privacy, l’interesse epistolare, sanitario, professionale.

2. Sono sottratti all’accesso – ai sensi del citato D.M. n. 60/1996 - anche le seguenti categorie di documenti: a. rapporti informativi sul personale dipendente; b. documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati dall’Amministrazione;

c. documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali; d. documenti relativi alla salute delle persone; e. documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o delle Procure della Corte dei Conti relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale o amministrativa, comprese relazioni alla Corte dei conti e atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti all’autorità giudiziaria.

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PPAARRTTEE SSEESSTTAA UUTTIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE SSTTRRUUTTTTUURREE EE DDEELLEE AATTTTRREEZZZZAATTUURREE

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TITOLO I - La Biblioteca. Regolamento ���� Art. 116: Organizzazione della biblioteca

1. Presso l’ISIS è costituita una biblioteca centrale, ubicata nell’apposito locale della sede Polifunzionale, che conserva e rende fruibile tutto il patrimonio librario dell’Istituto, formato da opere a carattere generale, specialistiche, riviste, pubblicazioni varie, sia su supporto cartaceo che su quello magnetico e informatico.

2. Una sezione della biblioteca – dipendente da quella centrale - è funzionante presso la sede di S. Francesco e ha carattere specialistico essendo destinata a opere, riviste e pubblicazioni dedicate all’attività alberghiera e alla ristorazione. Tuttavia, la suddetta biblioteca è ampliata con alcune opere di carattere generale, allo scopo di favorire nella consultazione i docenti e gli studenti delle classi di qualifica funzionanti presso la sede di S. Francesco.

3. Tutto il patrimonio della biblioteca è organizzato e classificato con un catalogo generale unico redatto secondo le attuali norme di catalogazione.

4. Per l’acquisto di opere vedi precedente �. art. 88, comma 3. ���� Art. 117: Funzionamento della biblioteca

1. Le regole per il funzionamento della biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Istituto, il quale per tale adempimento assume come modello il D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501 Regolamento organico delle Biblioteche pubbliche statali. Ciò premesso, la biblioteca è coordinata da un docente responsabile individuato secondo criteri generali stabiliti dalla contrattazione integrativa d’Isti-tuto.

2. La biblioteca è a disposizione degli utenti secondo un orario di apertura determinato dal D.S. 3. Il funzionamento della biblioteca è organizzato in modo da garantire: a) l'accesso alla biblioteca da

parte dei docenti, dei genitori e degli studenti nei giorni e nelle ore stabilite; b) l’accesso al prestito o alla consultazione delle opere in dotazione.

4. La biblioteca è normalmente utilizzata nei seguenti modi: a) da intere classi o gruppi di alunni che, accompagnati dal docente interessato, sono impegnati in

attività didattiche previste dalla programmazione del docente medesimo. b) da singoli alunni esclusivamente per richiedere un testo in prestito - limitatamente al tempo

necessario per tale operazione - purché autorizzati dal docente e accompagnati da un collaboratore scolastico.

5. Nell’eventualità che durante una lezione in classe, un docente abbia bisogno di un testo, lo dovrà prelevare tramite un collaboratore scolastico che andrà a ritirare in biblioteca l’opera necessaria, evitando nel modo più assoluto l’utilizzazione a tale scopo di alunni.

6. Il responsabile della biblioteca è tenuto a verificare la finalità della presenza degli utenti nei locali della biblioteca; in particolare, dovrà contribuire a far rispettare quanto previsto ai precedenti comma 4, lettera b) e comma 5 e in caso di inosservanza dovrà far riaccompagnare da un collaboratore scolastico l’alunno in classe senza procedere alla consegna di alcun testo.

6. Presso la biblioteca sono obbligatoriamente istituiti: a) il Registro delle presenze, che cronologicamente annota gli utenti della biblioteca; b) il Registro dei prestiti sul quale sono segnati il titolo dell’opera prestata e il nome di chi ha usufruito di tale servizio. Ogni tipo di attività della biblioteca avviene alla presenza obbligatoria del docente responsabile.

���� Art. 118: Consultazione e prestito

1. L’utente ha diritto a consultare qualsiasi opera inserita nel catalogo della biblioteca. A tal fine deve obbligatoriamente compilare una apposita scheda sulla quale deve indicare nome e cognome e titolo del testo richiesto. Inoltre può accedere al prestito di quelle opere indicate dal responsabile della biblioteca. In ogni caso sono escluse dal prestito: a) opere antiche e di particolare pregio; b) opere appartenenti a collezioni; c) opere esaurite; d) opere pubblicate fino al trentesimo anno precedente la richiesta. Il prestito ha durata massima di 15 gg.

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���� Art. 119: Riproduzione 1. Fatte salve le vigenti normative sul diritto d’autore, è possibile riprodurre tramite fotocopia, a solo

scopo di studio e per un limitato numero di pagine, opere possedute dalla Biblioteca. Il costo della riproduzione è a carico del lettore e non deve comportare lucro per l’Istituto. Il numero di pagine da fotocopiare e il contributo per ogni fotocopia sono fissati dal Consiglio di Istituto (e resi pubblici con apposito avviso). E' escluso dalla riproduzione il seguente materiale librario: a) manoscritti rari e opere di pregio; b) volumi il cui anno di stampa sia anteriore al 1900; c) volumi o periodici il cui stato di conservazione sia già precario o che in ogni caso potrebbe subire danni durante il processo di riproduzione. ���� Art. 120: Comportamento

1. Il lettore, durante la permanenza in biblioteca, deve osservare un comportamento rispettoso del luogo e degli altri utenti. E' rigorosamente vietato fumare, entrare ed intrattenersi in biblioteca per semplice passatempo o per fini estranei allo studio, assumere contegni non conformi al decoro e alla dignità del luogo, turbare la quiete. Salvo ogni responsabilità civile o penale, chi si rende colpevole di sottrazione o di danni anche di lieve entità al materiale bibliografico, alle suppellettili e alle strutture della biblioteca o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene - con provvedimento del Dirigente Scolastico - escluso temporaneamente o definitivamente dalla frequenza della biblioteca, fermo restando che è tenuto al risarcimento in solido dei danni provocati.

TITOLO II - La palestra e le strutture sportive

���� Art. 121: Utilizzazione della palestra 1. Il funzionamento della palestra del polifunzionale è disciplinato dal Consiglio di istituto in modo da

assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi di ogni indirizzo della scuola, nonché, nelle ore pomeridiane, ai convittori ospiti del Convitto annesso (ai quali è concessa anche l’utilizzazione degli spazi sportivi esterni del polifunzionale). ���� Art. 122: Utilizzazione dello spazio sportivo di San Francesco

1. Di norma, gli allievi del triennio di qualifica utilizzano per lo svolgimento delle attività sportive l’apposito spazio esistente nelle pertinenze della sede di S.Francesco. I docenti di educazione fisica delle suddette classi, possono tuttavia utilizzare anche la palestra del polifunzionale per particolare esigenze didattiche, secondo un piano che, estrapolato dalle rispettive programmazioni di classe, hanno l’obbligo di comunicare all’inizio dell’anno al Dirigente Scolastico al fine di predisporre un orario settimanale di utilizzazione della palestra medesima.

TITOLO III - I Laboratori tecnico-didattici

CAPO I: NORME GENERALI PER TUTTI I LABORATORI

���� Art. 123: Utilizzazione dei laboratori. Norme generali

1. Premesso che tutti laboratori dell’Istituto (Informatica, linguistico, di cucina, di sala, di bar, di ricevimento, di Scienze per l’IPSSAR, nonché di fisica, di scienze, di disegno, di ceramica, di matematica ed informatica per i Licei) sono aule di lezione, è consentito l’accesso esclusivamente: a) agli alunni delle classi interessate, secondo l’orario delle lezioni; b) ai rispettivi insegnanti; c) agli assistenti tecnici del laboratorio; d) al personale ausiliario addetto, laddove è richiesto.

2. I laboratori devono essere utilizzati secondo l’orario destinato a ciascuna classe come si evincerà dall’orario delle lezioni predisposto all’inizio di ciascun anno scolastico ed esposto, unitamente alle disposizioni per l’uso, nel locale medesimo. Qualora per esercitazioni particolari si dovesse rendere necessario un cambiamento temporaneo, il docente interessato provvederà ad informare per tempo il Docente Responsabile (di cui al precedente � art. 61). I laboratori di Informatica, multimediale, di ricevimento, di cucina, di sala, di bar, possono essere utilizzati anche per le lezioni di Terza Area, anche in orario pomeridiano, previa richiesta scritta al Docente coordinatore della 3ª area.

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CAPO II: NORME IGIENICHE PER I LABORATORI DI CUCINA, SALA-BAR, RICEVIMENTO E PER IL MAGAZZINO ���� Art. 124: Norme igieniche generali

1. I laboratori di Cucina e Sal-bar e i locali destinati a Magazzino – essendo luoghi destinati alla manipolazione, la conservazione e preparazione di cibi e bevande – devono essere oggetto della massima cura relativamente all’igiene dei locali, delle attrezzature e di ogni altro elemento materiale in essi utilizzato o presente.

2. E’ fatto obbligo a tutto il personale di rispettare, in base ai rispettivi ruoli, la suddetta prescrizione. In particolare i collaboratori scolastici assegnati a tali laboratori provvedono un volta alla settimana alle pulizie generali di ogni settore, di ogni attrezzatura e di ogni locale dei laboratori stessi e del magazzino. Durante la sospensione natalizia delle lezioni e alla fine dell’anno scolastico, o più esattamente al termine delle lezioni e degli esami di qualifica, il suddetto personale è impegnato in un pulizia radicale dei laboratori e del magazzino che comprende non solo le stoviglie e le attrezzature (cucine, banchi, frigoriferi) ma anche i mobili e gli arredi. Contestualmente il Dirigente Scolastico ordina, al termine dell’anno scolastico, lavori di tinteggiatura dei locali dei laboratori e del magazzino e di lavori manutenzione straordinaria (se necessaria) delle attrezzature, accertandosi comunque che la manutenzione ordinaria di competenza degli assistenti tecnici sia stata regolarmente portata a termine.

3. L’esecuzione a perfetta regola d’arte delle pulizie e delle manutenzioni ordinarie è condizione irrinunciabile per la concessione delle ferie nel periodo estivo al personale ATA impegnato nei laboratori e nel magazzino.

4. Oltre alla certificazione di idoneità sanitaria, di cui al precedente � art. 21, comma 3, ogni soggetto che frequenta i suddetti laboratori e il magazzino deve curare la propria igiene personale nonché il decoro e la pulizia del proprio abbigliamento.

5. Gli ambienti e le attività di laboratorio e di magazzino sono sottoposte ai controlli HACCP, coordinati da un esperto esterno individuato con la stipula di apposito contratto (L’applica-zione delle norme HACCP sono disciplinate in sede di Contrattazione Integr. di Ist.) ���� Art. 125: Alunni: abbigliamento

1. Durante le esercitazioni di laboratorio, gli alunni dovranno indossare il seguente abbigliamento: Laboratorio di Cucina – Ragazze e Ragazzi: pantaloni piéd-poule, giacca bianca doppio petto, cappello da cuoco, fazzoletto bianco al collo, zoccoli bianchi, grembiule da cucina, due torcioni; Nota: gli alunni del biennio iniziale possono usare solo un camice bianco, cappello, e i due torcioni. E’ consigliabile tuttavia consultare sempre i docenti prima dell’acquisto. Laboratorio di Sala-bar - Ragazze: gonna nera al ginocchio o pantaloni, gilet nero, camicetta bianca, calze color naturale, scarpe nere classiche con tacco basso. - Ragazzi: pantaloni neri classici, giacca bianca, camicia bianca a manica lunga, scarpe nere classiche,calzini neri. Nota: E’ consigliabile tuttavia consultare il docente prima dell’ac-quisto. Laboratorio di Ricevimento - Ragazze: tailleur blu con gonna al ginocchio, camicetta bianca, scarpe nere classiche, calze nere. Ragazzi: Vestito blu classico, camicia bianca, cravatta (uguale per tutti), scarpe nere classiche, calzini neri; ���� Art. 126: Alunni: norme sanitarie, per l’igiene personale e l’immagine

1. Gli alunni impegnati nelle esercitazioni di sala e di cucina sono tenuti a dotarsi di valida certificazione sanitaria che attesti l’idoneità alla manipolazione di cibi e bevande. La mancata presentazione della suddetta documentazione costituisce motivo per non consentire la frequentazione degli ambienti in oggetto

2. Premesso che la cura dell’igiene personale è condizione indispensabile per la frequenza nei laboratori, gli allievi osserveranno le seguenti regole: Ragazze: abbigliamento pulito e senza macchie, calze non smagliate, capelli curati e puliti (raccolti o legati se lunghi), trucco sobrio, orecchini discreti e totale assenza di anelli, braccialetti e pearsing; Ragazzi: abbigliamento pulito e senza macchie, capelli corti e puliti, barba rasata, totale assenza di orecchini, anelli, braccialetti e pearsing; ���� Art. 127: Alunni: comportamento in laboratorio

1. Il comportamento degli alunni nei laboratori deve essere improntato sulla serietà, sulla compostezza, sulla puntualità nell’esecuzione delle consegne, sulla precisione, sulla correttezza comportamentale, sul rispetto dei vari ruoli e delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene. L’ingresso degli alunni nei laboratori e la loro permanenza è consentita soltanto alla presenza dei docenti. Nessun alunno potrà sostare nei laboratori fuori dall’orario delle proprie lezioni.

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CAPO III: FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI CUCINA, SALA-BAR, RICEVIMENTO MAGAZZINO ���� Art. 128: Organizzazione

1. Il funzionamento dei laboratori di Cucina, Sala-bar e Ricevimento sono organizzati da un unico docente coordinatore, segnalato dal Dipartimento Area Tecnica e professionale e nominato dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno.Il suddetto docente sovrintende alla organizzazione e funzionamento di tutti i laboratori, al controllo HACCP, ai rapporti con i fornitori, alle esercitazioni, alle manifestazioni (interne ed esterne). Agisce sulla base di direttive generali del Dirigente scolastico e – per la parte economico-finanziaria – del Direttore S.G.A., assumendo il ruolo di unico referente presso l’ufficio di presidenza per qualsiasi aspetto relativo ai laboratori che coordina.

2. Ogni laboratorio è comunque affidato, per il funzionamento, alla responsabilità ad un docente I.T.P. (designato dal Dipartimento Area Tecnica e professionale), il quale è tenuto a armonizzare la sua attività con il Coordinatore dei Laboratori. ���� Art. 129: Funzionamento

1. Gli insegnanti prepareranno le esercitazioni con la collaborazione degli assistenti tecnici, i quali predisporranno prima dell’inizio della lezione pratica materiali ed attrezzature, secondo le indicazioni ricevute dai docenti; alla fine della lezione, risistemeranno il tutto. L’assistente tecnico manterrà i contatti con il magazzino. In assenza dell’assistente tecnico, il docente incaricherà il collaboratore scolastico a ritirare le derrate alimentari o altri materiali dal magazzino. E’ assolutamente vietato affidare agli alunni tale incarico.

2. Alla fine di ogni lezione , l’insegnante o l’assistente tecnico chiuderanno il reparto e consegneranno la chiave al collaboratore scolastico del reparto, il quale, a sua volta, la consegnerà al docente dell’ora successiva o al tecnico, oppure la utilizzerà per riaprire il reparto per le dovute pulizie.

3. Durante le ore di lezione in laboratorio non sono ammesse persone estranee, se non accompagnate da un collaboratore scolastico con il consenso del D. S. e del docente impegnato in laboratorio. E’ assolutamente proibito all’insegnante, durante le lezioni in laboratorio, lasciare soli i ragazzi. Se per cause di forza maggiore ciò dovesse verificarsi, essi li affideranno agli assistenti tecnici o a un collaboratore scolastico.

4. Prima del suono della campanella nessun alunno può entrare nei laboratori o uscire dagli stessi. ���� Art. 130: Responsabilità

1. Ogni allievo è responsabile della dotazione, della pulizia e del corretto uso di ciò che gli viene affidato: ogni rottura, guasto o ammanco, qualora vengano accertate dolosità o incuria, gli sarà addebitato per l’intero costo.

2. Fermo restando che il custode giuridico del materiale inventariato esistente e utilizzato è il docente responsabile del laboratorio (vedi � art. 61) quest’ultimo ai fini pratici si avvale della collaborazione dell’assistente tecnico di reparto al quale il predetto materiale è di fatto dato in carico per l’utilizzazione quotidiana dello stesso. Se più insegnanti utilizzano lo stesso laboratorio, essi devono collegialmente controllare il materiale utilizzato, le attrezzature sempre coadiuvando l’opera degli assistenti tecnici che materialmente effettueranno l’inventario.

3. E’ dovere di ogni docente far osservare tutte le norme circa l’igiene e la sicurezza. Qualora i docenti o gli assistenti tecnici ravvisino eventuali deficienze negli impianti, nelle attrezzature, ecc. , ne daranno immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al Coordinatore dei Laboratori, il quale a sua volta informa il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. ���� Art. 131: Attività ordinarie

1. Si esplicitano nelle esercitazioni pratiche previste dai programmi delle materie professionali delle classi 1ª, 2ª e 3ª alberghiero che vengono svolte nelle ore mattutine, secondo il normale l’orario delle lezioni. Comprendono anche alcuni momenti didattici particolari attivati (sempre all’interno dell’orario normale di lezione) ad esempio in occasione dell’accoglienza di alunni di altre scuole in visita presso l’Istituto. (vedi alunni 3ª media). Possono essere inserite tra le attività ordinarie pure alcune di quelle realizzate nell’ambito dell’area di approfondimento e svolte generalmente in ore pomeridiane, secondo la modalità, ad esempio, di corsi di orientamento (classi 2ª) ���� Art. 132: Attività straordinarie interne e servizi alla comunità scolastica

1. Sono, innanzi tutto, costituite dalle esercitazioni pratiche speciali, cioè particolari manifestazioni professionali interne, a totale carico dell’Istituto, svolte esclusivamente dagli allievi delle classi 3ª (Cucina, Sal-bar, Ricevimento) con la finalità di ad abituarli al contatto e al confronto con l’esterno. Il programma, elaborato dal Dipartimento area Tecnica e Professionale e realizzato sotto il coordinamento del Docente

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Coordinatore dei Laboratori, terrà comunque conto delle seguenti indicazioni relative alle modalità organizzative e al numero di manifestazioni: a. le manifestazioni sono destinate a ospiti istituzionali individuati dal D.S., o dal Consiglio di Istituto, nonché - una volta all’anno – ai genitori degli alunni.

b. nelle manifestazioni è coinvolta la totalità degli allievi delle classi interessate con i rispettivi docenti ITP;

c. la manifestazione coincide con l’orario ordinario della classe e gli eventuali superamenti di tale limite, cioè oltre le ore 13,40 e fino al termine dell’impegno (non oltre le ore 17,00), formano un monte ore che è considerato attività di approfondimento (sia per gli alunni che per i docenti);

d. la programmazione deve prevedere almeno: a) una esercitazione entro il mese di dicembre; b) una esercitazione entro il mese di marzo; c) una esercitazione finale entro il mese di maggio;

2. E’ considerata attività straordinaria (manifestazione interna) anche l’ospitalità accordata – in cambio

del rimborso delle spese sostenute - ad alunni di altri istituti (nazionali ed esteri) in visita sul territorio di Maratea a seguito di scambi culturali, richieste di altre scuole etc. (entro il numero massimo di 50 ospiti). Non rientrano invece in tale categoria eventuali atti di cortesia nei confronti di soggetti che individualmente sono presenti nell’Istituto per ragioni connesse alla loro funzione (esperti chiamati episodicamente per conferenze, funzionari dell’Amministrazione, etc.)

3. Anche le classi 2ª possono essere interessate a manifestazioni professionali interne, soprattutto nella fattispecie di “benvenuto” ai genitori in occasione dell’incontri scuola-famiglia (2 manifestazioni a dicembre e 2 ad aprile) e alle classi della scuola media, in visita per l’orientamento .

servizi di mensa e caffetteria 4. Il personale docente e il personale ATA in servizio presso i laboratori di cucina, sala e ricevim.

(anche pers. ATA del convitto) possono essere utilizzati nel funzionamento di eventuali servizi di mensa e di caffetteria forniti esclusivamente al personale dell’Istituto e agli alunni iscritti e frequentanti.

5. Orari, individuazione e retribuzione del personale (docente e ATA) impegnato nel servizio di cui al prec. comma sono regolati in sede di Contr. Integrat. di Ist. L’organizzazione dei suddetti servizi obbedisce ai criteri di cui al prec. � art. 92.

6. In tale attività possono essere impegnati anche gli alunni (cucina, sala, ricev.), purché la suddetta funzione sia esplicitamente configurato, nell’ambito di apposito progetto didattico, come impegno formativo; ���� Art. 133: Attività straordinarie esterne

1. Le eventuali richieste da parte di soggetti istituzionali (Enti, Associazioni, Scuole, Istituzioni, etc.) di prestazioni dell’Istituto Alberghiero in occasione di eventi (Convegni, Seminari, Manifestazioni culturali, Workshop, etc.) organizzati dai medesimi sul territorio comunale o dei comuni limitrofi, è soddisfatta dall’Istituto in ragione della valenza didattica che tali occasioni possono rappresentare, essendo - così come le manifestazioni interne - un “banco di prova” molto attendibile per misurare il profitto degli allievi. Tuttavia, la risposta positiva dell’Istituto è fornita alle seguenti condizioni: a. la richiesta formale dovrà pervenire all’istituto in tempo utile (almeno 7 giorni prima); b. il richiedente dovrà rimborsare all’Istituto le spese per i generi alimentari necessari (nel caso facciano parte dei servizi offerti);

c. l’evento dovrà ricadere tra il mese di ottobre e il mese di maggio (con esclusione dei periodi di sospensione delle lezioni);

d. la manifestazione dovrà essere affidata ad una classe intera (dalla 2ª alla 5ª ipssar) selezionata dal Docente Coordinatore dei Laboratori, fermo restando la disponibilità del relativo docente ad impegnarsi nella manifestazione.

e. uno specifico avviso, pubblicato almeno 5 giorni prima, informerà la classe interessata e i docenti della variazione dell’orario di lezioni nel giorno impegnato per la manifestazione.

���� Art. 134: Approvvigionamento dal magazzino

1. Le richieste e la fornitura di generi alimentari necessari allo svolgimento delle esercitazioni previste dalla programmazione annuale di ogni docente ITP si effettuano in genere secondo la procedura di cui al preced. � art. 88.

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TITOLO IV - Regolamento utilizzazione didattica delle fotocopiatrici ���� Art. 135: Utilizzazione didattica delle fotocopiatrici

1. in ciascuna delle sedi dell’Istituto (S. Francesco e Polifunzionale) è in funzione una fotocopiatrice destinata esclusivamente ad uso didattico.

2. Le fotocopiatrici dell’Istituto sono affidate a collaboratori scolastici, appositamente individuati, i quali sono responsabili delle macchine e sono tenuti a procurarsi il materiale necessario al funzionamento delle medesime. Nel caso che, per motivi di servizio o personali, i suddetti collaboratori non fossero disponibili, ogni altro collaboratore scolastico si potrà occupare del servizio. Pertanto, è tassativamente vietato l’uso delle suddette attrezzature ad ogni persona diversa dal personale di cui al presente comma. In nessun caso, le fotocopiatrici possono essere utilizzate direttamente dagli alunni.

3. Le attrezzature, i cui unici utenti sono considerati i docenti, sono destinate esclusivamente alla fotocopia compiti in classe ed ogni altra copia di uso didattico (programmazioni, relazioni finali, prove strutturate, etc.) E’ assolutamente vietato, ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore, fotocopiare testi scolastici o altri testi protetti.

4. Le fotocopie sono in funzione secondo orari resi visibili con appositi cartelli. I docenti che abbiano necessità di fotocopie consegneranno in tempo utile al personale incaricato l’origi-nale da fotocopiare indicando anche il numero delle copie richieste che ritireranno successivamente presso le medesime persone.

5. I sigg. docenti sono tenuti ad un uso parsimonioso delle fotocopie limitando all’essenziale le riproduzioni di cui necessitano (in presenza di una costante riduzione nel bilancio dei fondi assegnati all’istituto per spese di funzionamento è necessario evitare sprechi).

6. Il personale incaricato utilizza le fotocopiatrice secondo istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico e rese note con l’affissione di un apposito avviso. ���� Art. 136: Utilizzazione amministrativa delle fotocopiatrici

1. Le fotocopiatrici in funzione presso l’Ufficio segreteria e preso l’ufficio tecnico sono impegnate esclusivamente dal personale dei predetti uffici.

2. Le fotocopiatrice sono utilizzate per le sole necessità degli uffici in oggetto.

TITOLO V - Concessione ai genitori delle strutture per fini istituzionali ���� Art. 137: Utilizzazione

1. I Genitori, hanno diritto a utilizzare specifici spazi delle sedi scolastiche per attività di loro competenza, così come precisati nel comma seguente.

2. Ai sensi dall'art. 45 del D.P.R. 31/05/74 N. 416, i genitori si possono riunire in assemblee. A tal fine, presentando al Dirigente Scolastico la relativa domanda almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, i richiedenti l'assemblea comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine del giorno concordati. A tal fine può essere utilizzato anche l’albo dell’Istituto. Alle Assemblee di classe possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico, i docenti e gli studenti della classe.

3. L’utilizzazione dei locali dell’istituto da parte dei genitori è finalizzata esclusivamente a riunioni destinate alla discussione di questioni strettamente inerenti la vita della scuola.

TITOLO VI - Concessione a Soggetti terzi di strutture e spazi dell’Istituto

���� Art. 138: Norme generali per la concessione temporanea a terzi delle strutture dell’Istituto. 1. Tutte le strutture delle sedi scolastiche dell’Istituto possono essere rese disponibili per il territorio, al

fine di favorire iniziative coerenti con lo sviluppo e la crescita culturale della popolazione, soprattutto delle fasce giovanili.

2. Le concessioni sono tuttavia subordinate: a) alle esigenze didattiche dell’Istituto; b) alla constatazione che le attività realizzate dai richiedenti siano compatibili con le generali finalità educative e formative sancite dal POF; c) al rilascio, per quanto riguarda le strutture edilizie, del nulla osta dell’Ente proprietario, ossia l’Ammi-nistrazione Provinciale di Potenza;

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3. Destinatari delle concessioni sono: altri istituti scolastici presenti sul territorio comunale nonché tutti i Soggetti pubblici che perseguono istituzionalmente finalità sociali (Amministrazioni centrali e periferiche, Enti, Istituzioni, Fondazioni, Parrocchie, Associazioni culturali e sportive, Associazioni Onlus, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Agenzie di formazione, etc.). Sono tassativamente esclusi soggetti privati, con dichiarate finalità di lucro, nonché soggetti politici (partiti) solo quando intendano utilizzare gli spazi dell’istituto a fini di propaganda o per manifestazioni elettorali.

4. Le strutture oggetto di concessione sono: a) palestra; b) aree sportive esterne; c) sala biblioteca (polifunzionale); d) aula magna (polifunzionale); e) laboratori di informatica (in tutte le sedi); f) sede convittuale.

5. Le concessioni possono avere 2 (due) tipologie: a. concessione temporanea occasionale (valida una tantum per utilizzazione limitata, in genere pari ad una giornata);

b. concessione temporanea a tempo determinato (valida per un periodo di tempo precisamente definito). 6. Le concessioni possono inoltre essere senza oneri economici per il richiedente (fatta salva

comunque la pulizia dei locali), oppure regolate con la corresponsione all’Istituto di un contributo economico. In genere, gli spazi collettivi da utilizzare per manifestazioni culturali destinate alla cittadinanza o attività ludico-sportive a favore dei giovani sono concessi gratuitamente, mentre i laboratori informatici sono concessi a fronte del versamento di un contributo.

���� Art. 139: Norme specifiche per la concessione gratuita

1. Fermo restando che la norma di cui all’art. 33, comma 2, lettera c) del D.I. 44/01 si intende soddisfatta con l’approvazione del Consiglio di istituto del presente Regolamento, la concessione delle strutture è regolata dai seguenti criteri:

Concessione occasionale a. Il D.S. dopo aver verificato se il richiedente rientra nelle categorie di cui al comma 2 del precedente articolo, autorizza discrezionalmente la concessione;

b. Il richiedente, prima dell’utilizzazione della struttura, deve far pervenire alla scuola apposita dichiarazione con la quale solleva l’Istituto da ogni responsabilità e si impegna a curare la pulizia dei locali dopo l’uso, nonché a risarcire eventuali danni provocati alla struttura, agli arredi dei medesimi.

Concessione a tempo determinato

a. acquisizione, ove necessario, del nulla osta dell’Ammin-istrazione Provinciale, proprietaria dell’immobile b. assunzione delle responsabilità di cui al comma 2 dell’art. 50 del D.I. 44/01 c. stipula della polizza assicurativa di cui al comma 2 del citato art. 50; d. stipula di apposita convenzione sottoscritta dal D.S. e dal rappresentante legale del Soggetto richiedente;

���� Art. 140: Norme specifiche per la concessione onerosa

1. Nei casi di concessione onerosa, al richiedente sarà chiesto un contributo complessivo non inferiore all’importo derivante dal seguente calcolo: numero di ore totali di utilizzazione x compenso orario lordo stabilito dalle tabelle allegate al CCNL per i coll. scol. ed eventualmente gli ass. tec. impegnati nel funzionamento del laboratorio + 25% della precedente somma, a titolo di contributo per utilizzazione attrezzature. Il suddetto contributo esclude fornitura di carta e altri materiali di cancelleria.

TITOLO VII - Aree destinate a parcheggio

���� Art. 141. Parcheggi. Norme generali 1. Le aree di pertinenza dell’ISIS destinate anche a parcheggio, sono destinate alla sosta esclusiva di

automezzi del personale scolastico in servizio presso la sede di lavoro. All’uopo, previa delimitazione degli spazi-parcheggio ed apposizione di adeguata segnaletica, sono severamente vietati in tali aree il parcheggio o comunque la sosta di ciclomotori ed autovetture di proprietà degli studenti

���� Art. 142: Parcheggi. Disposizioni specifiche

1. Ai fini del precedente articolo le aree di parcheggio destinate al personale sono così individuate:

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SEDE S.FRANCESCO Tutta (ed esclusivamente) l’area prospiciente il magazzino e le cucine (essendo tale spazio alquanto capiente, si auspica che il personale non utilizzi il piazzale posto davanti l’ingresso principale, destinato invece al parcheggio momentaneo degli utenti dell’istituto).

SEDE POLIFUNZIONALE Piazzale davanti l’ingresso di servizio

2. Gli alunni del Polifunzionale (Licei e Alberghiero) sono tenuti a parcheggiare eventuali motorini o autovetture nel piazzale accanto alla palestra. Inoltre non sono ammessi usi sconsiderati e pericolosi per la propria e l’altrui incolumità dei suddetti mezzi nelle aree di pertinenza dell’Istituto.

3. Eventuali trasgressioni da parte degli alunni delle disposizioni di cui al precedente comma, saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari.

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PPAARRTTEE SSEETTTTIIMMAA RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO AATTTTIIVVIITTÀÀ 33ªª AARREEAA

��� TITOLO I - Definizione dell’attività

���� Art. 143: L’area di professionalizzazione 1. L’AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE (terza area) è attività obbligatoria (prevista dai vigenti programmi

ministeriali) da svolgere nelle classi del post-qualifica (4ª e 5ª classe IPSSAR) mediante l’organizzazione e la realizzazione di specifici corsi. L’attività è gestita d’intesa con la REGIONE BASILICATA, la quale, alla conclusione dei corsi, previo specifico esame da sostenere al termine della classe Vª e prima dell’esame di stato, rilascia agli alunni risultati IDONEI un’apposita certificazione sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dai partecipanti. Tale attestato, pur non avendo valore legale, rappresenta un “credito” spendibile in tutte le circostanze in cui esso sia comunque riconosciuto. ���� Art. 144: Struttura dei corsi

1. I corsi sono biennali e hanno una durata complessiva di 600 ore. Per ogni anno, il pacchetto formativo di ciascun corso prevede 300 ore, suddivise generalmente in due fasi:

a) lezioni teoriche in aula: da un minimo di h 120 h a un massimo di h 180 destinate all'acquisizione di contenuti teorici e coerenti con la specializzazione individuata nell'ambito dell'indirizzo;

b) stage in azienda, come sopra; gli stage sono programmati per favorire esperienze professionali significative relative al profilo individuato, da realizzare presso strutture produttive del settore.

2. Fermo restando che il totale annuo di ogni corso deve raggiungere le 300 ore, la durata oraria di ciascuna delle due fasi è definita dal Collegio dei Docenti.

���� Art. 145: Limiti numerici e composizione dei corsi

1. Di norma ogni classe 4ª e 5ª genera un corso. Tuttavia, al fine di contenere le spese di gestione, si agirà in modo che ciascun corso sia formato da un gruppo di non meno di 18-20 alunni, ottenuto anche accorpando allievi di più classi. Il numero dei corsi e il numero degli alunni dovrà comunque rispettare eventuali parametri fissati dalla Direzione Regionale Scolastica per la Basilicata. Sono esclusi dai suddetti limiti eventuali classi uniche (vedi classi Tecnico Servizi Turistici) ���� Art. 146: Eventuale riduzione dei corsi

1. I corsi teorici che durante il loro svolgimento dovessero registrare una sensibile diminuzione dei partecipanti in modo tale che l’effettivo numero di corsisti sia inferiore del 25% al numero minimo previsto, sono sospesi con decreto del D.S.; in questo caso gli allievi residui saranno inseriti in corsi paralleli che realizzano il medesimo progetto, chiarendo tuttavia che se tale condizione (corso parallelo) non fosse presente, il corso medesimo proseguirà in deroga.

2. In presenza di particolari e oggettive situazioni (ad esempio: ultima classe), i parametri di cui al precedente � art. 145 possono essere derogati, con motivato Decreto del D.S., che emana tale atto acquisito il parere del Gruppo di Gestione della 3ª Area (di cui al successivo � art.150). Se il fenomeno della riduzione degli alunni si registrerà anche per gli stages, si opererà in modo da raggruppare gli allievi dei corsi presso la medesima azienda, purché questa possa garantire le specifiche esercitazioni pratiche richieste dai progetti da realizzare.

TITOLO II - Organizzazione e Gestione Generale

���� Art. 147: I soggetti decisionali coinvolti 1.I principali soggetti decisionali coinvolti – ciascuno in base alle proprie funzioni e alle attribuzioni

giuridiche – sono: Gli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli delle classi IVª e Vª) , il Dirigente Scolastico,il Coordinatore della 3ª area, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. A tali soggetti spetta, in base agli specifici ruoli svolti, assumere decisioni in merito alla progettazione, organizzazione, finanziamento e svolgimento delle attività di terza area, ovvero rispetto all’intero ciclo dell’area di professionalizzazione. ���� Art. 148: Eventuale coinvolgimento di soggetti esterni

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1. Premesso che l’unico possibile spazio possibile per il coinvolgimento di soggetti esterni è individuabile solo a livello di progettazione, resta chiarito che tale supporto è da considerare eccezionale e quindi utilizzabile unicamente in funzione di progetti o finalità molto particolari. In tali casi spetta esclusivamente al Consiglio di Istituto assumere le relative decisioni. ���� Art. 149: Il ruolo del Collegio dei Docenti

1.Il Collegio dei Docenti, nella riunione solitamente convocata dopo la fine del 1° quadrimestre stabilisce, secondo linee generali, gli ambiti professionali di riferimento per i progetti biennali destinati agli allievi della 4ª classe (dell’anno successivo, da inserire in seguito nel POF ). Per tale adempimento il Collegio dei Docenti si riunisce in forma ristretta (vedi � art. 12, comma1).

2. Il Collegio dei Docenti - che assume le sue decisioni dopo aver sentito il parere dei coordinatori delle classi IV e del docente coordinatore della 3ª area – può inoltre affidare, con apposita delibera, ai Dipartimenti o ai singoli consigli di classe (IV e V), oppure a un gruppo di docenti dallo stesso Organo nominato, l’incarico di predisporre i progetti di massima dei futuri corsi, che dovranno essere presentati entro il termine massimo della prima decade del mese di maggio, per essere discussi e approvati dal Collegio dei Docenti convocato in questo mese ai fini dell’adozione dei libri di testo.

3. In mancanza della delibera di cui al comma 2, il D.S. provvede ad affidare l’incarico a sua discrezione rispettando comunque le norme stabilite dalla Con.Itg.Ist. e i tempi di cui al precedente comma. ���� Art. 150: Costituzione e ruolo del Gruppo Gestione 3ª area

1.Per una più efficace gestione delle attività di 3ª area é costituito un Gruppo di Gestione formato da:

1 - Dirigente scolastico 2- Docente collaboratore del preside per l’IPSSAR 3 - Docente ITP coordinatore della 3ª area

2. Il gruppo è integrato dal Direttore SGA e dal Responsabile Ufficio Collaudi e Acquisti; inoltre può

essere ampliato con il contributo di personale amministrativo necessario a svolgere specifici compiti, individuato dal D.S.G.A. Ai componenti del Gruppo Gestione e tutto il personale interessato è riconosciuto un compenso stabilito in sede di Contr. Integr. d’Istituto.

3. Il Gruppo Gestione ha il compito di espletare funzioni decisionali ed esecutive per l’organizzazione e la gestione dell’a-rea di professionalizzazione. In tale veste è titolato a vagliare innanzi tutto, sotto il profilo della fattibilità, i progetti presentati secondo le modalità del precedente � art. 149 conservando integra la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni alle proposte ricevute. Inoltre provvede ad individuare il fabbisogno e la tipologia della docenza, predisponendo i criteri per la formazione del calendario delle attività. Entro la fine delle lezioni assume le sue decisioni che vengono trasmesse al Consiglio di Istituto. ���� Art. 151: Il ruolo del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto, recepiti entro il termine massimo del 30 giugno gli schemi progettuali, provvede alla loro eventuale formale approvazione limitando tale adempimento all’aspetto economico-finanziario. In particolare definisce i criteri per la scelta delle aziende da impegnare nelle attività di stage e può apportare eventuali modifiche – rispetto a quanto stabilito dai successivi � artt. 157, 158, 159 comma 2 - alle modalità per la individuazione degli esperti esterni e agli importi dei compensi da riconoscere agli stessi. ���� Art. 152: I ruoli degli altri soggetti

1. Il docente Coordinatore della 3ª area, designato dal Dipartimento Area Tecnica e Professionale, ha la funzione di organizzare e gestire - d’intesa con il D.S. e con il contributo del Collaboratore del preside per l’IPSSAR - tutte le attività didattiche previste dai corsi (corsi teorici e stages), con particolare riferimento ai calendari, gli orari delle lezioni, attività pratiche e dimostrative previste nei laboratori, al contatto diretto con gli esperti, con le aziende per lo svolgimento degli stages e con le commissioni di esame. Inoltre gestisce e custodisce tutta la documentazione relativa agli alunni (presenze, valutazioni, etc.) e in questa funzione ha rapporti diretti con l’Ufficio Alunni.

2. Per l’organizzazione degli stages può essere designato uno specifico docente (ITP), il quale, agendo in sintonia con il Coordinatore della 3ª area, predispone i necessari contatti con le aziende e il programma delle attività.

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TITOLO III - Organizzazione Didattica

CAPO I – CORSI TEORICI

���� Art. 153: Calendario dei corsi 1.I corsi teorici hanno inizio, di norma, nella seconda settimana del mese di settembre e si

concludono, in genere, entro la fine del primo quadrimestre. Tuttavia, per motivi i organizzazione, l’apertura dei corsi può essere anticipata o posticipata di alcuni giorni rispetto a quello iniziale delle lezioni. Coerentemente con le indicazioni contenute nei vigenti programmi ministeriali, le attività teoriche di ogni corso si svolgono nel giorno della settimana stabilito dal Gruppo Gestione, esclusivamente in ore antimeridiane. In deroga a questa modalità, il Gruppo Gestione può - sentito il parere del Collegio dei Docenti – predisporre una diversa programmazione delle attività. Tutte le attività dei corsi teorici si svolgeranno secondo l’orario delle lezioni, predisposto - d’intesa con il D. S. – dal docente coordinatore della 3ª area che ha competenza esclusiva in tale ambito. ���� Art. 154: Modalità di svolgimento delle lezioni teoriche

1. Fermo restando che l’attività teorica si svolgerà prevalentemente in aula, nella strutturazione dei corsi possono essere previsti anche moduli pratico-dimostrativi che si svolgeranno di norma nei laboratori di cucina e sala-bar, ricevimento, informatica, scienze dell’alimentazione dell’istituto, A tal fine gli esperti (interni o esterni) che intenderanno utilizzare le suddette attrezzature dovranno indicare al coordinatore della 3ª area, prima di avviare il corso a loro assegnato, il numero di ore di laboratorio previsto nel loro programma. Sulla base delle suindicate richieste, il docente coordinatore della 3ª area predisporrà oltre all’orario delle attività d’aula anche quello dei laboratori.

2. Sono possibili anche lezioni esterne presso aziende o strutture indicate dal docente titolare del modulo. In questo caso, sarà cura del docente avanzare, tramite il coordinatore della 3ª area, specifica domanda al Capo d’Istituto al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

CAPO II – DOCENZA

���� Art. 155: Composizione della docenza 1. In funzione dei contenuti didattici dei corsi di 3ª area, i docenti, nella figura giuridica di esperti,

sono divisi in due gruppi: a. gruppo A: docenti di discipline teoriche b. gruppo B: docenti di discipline pratico-professionali appartenenti al settore turistico-alberghiero

2. Per entrambi i gruppi, i docenti sono individuati all’e-sterno dell’Amministrazione (esperti esterni )

o tra il personale docente in servizio presso l’Istituto (esperti interni ). Complessivamente, la quota da affidare per ogni corso agli esterni è pari al massimo del 40% mentre quella destinata agli interni è invece pari al 60%. ���� Art. 156: Determinazione del fabbisogno

1. Il Gruppo Gestione in base ai progetti da attivare e dopo aver proceduto alle riconferme di cui al comma seguente, determina il fabbisogno effettivo di esperti da individuare per l’anno scolastico di riferimento.

2. Di norma, un esperto che ha svolto un modulo nel corso della classe 4ª potrà essere riconfermato anche nella classe 5ª, qualora la tipologia del modulo sia presente anche in que-st’ultima classe e non si siano registrate situazioni di inadempienza nel precedente rapporto di lavoro. La possibilità di riconferma è garantita solo per un biennio ���� Art. 157: Modalità di reclutamento esperti esterni

1.Ai fini del reclutamento degli esperti ESTERNI di entrambi i gruppi, il D.S. – sulla base dell’effettivo fabbisogno di cui al precedente articolo - darà pubblico avviso di bando, diffuso tramite tutti i sistemi consentiti (albo dell’Istituto, albo pretorio dei comuni del Lagonegrese, comunicazioni informatiche, etc.); nell’avviso saranno specificati: a) i profili professionali e le competenze richiesti; b) i criteri di selezione.

2. L’avviso dovrà essere pubblicato, di norma, nel periodo 20 giugno – 10 luglio e comunque non oltre il 31 luglio.di ogni anno, avendo un tempo di scadenza non inferiore a 20 giorni.

3. Contestualmente alla pubblicazione del bando, il D.S. provvederà anche ad inviare una formale richiesta di segnalazione di esperti ad Enti pubblici, Istituzioni, Agenzie Pubbliche di Formazione, Consorzi, Istituti di sperimentazione, sedi regionali delle Associazioni di Categoria., al fine di reclutare

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particolari categorie di esperti da utilizzare in moduli a carattere eminentemente professionale, tipici dei settori ristorativo, alberghiero e turistico.

���� Art. 158: Procedura per la selezione degli esperti esterni

1. La procedura per la selezione degli esperti esterni entro i limiti della quota di cui al precedente � art. 155, comma 2, prevede: a. verifica, a cura del Direttore S.G.A, della regolarità formale delle domande o delle segnalazioni pervenute;

b. formazione, a cura del Gruppo Gestione, di due distinte graduatorie, cioè una relativa al gruppo A e l’altra al gruppo B (di cui � all’art. 155, comma 1), in base ai criteri indicati nel seguente comma 2 ;

c. affidamento dell’incarico da parte del D.S. sulla base delle suddette graduatorie.

2. I criteri per formare entrambe le graduatorie sono nell’ordine: a. Elevato profilo culturale e professionale (nel settore disciplinare richiesto dall’Istituto), comprovato dai titoli di studio posseduti o dalle esperienze di lavoro dichiarate;

b. Pregressa esperienza di docenza nel campo nella formazione professionale, valutata sia per la qualità delle precedenti sedi di docenza e sia per la durata delle prestazioni;

c. (per il solo gruppo A) titoli di studio (laurea e/o master) con piani di studio coerenti con i contenuti dei moduli da attivare.

���� Art. 159: Modalità di reclutamento esperti interni

1. Per gli esperti INTERNI, il D.S. emanerà entro il termine delle lezioni – sulla base delle proposte predisposte dal Gruppo Gestione - un avviso diretto ai docenti in servizio, finalizzato ad acquisire le disponibilità di docenza nella 3ª area da dichiarare entro il 30 giugno. La circolare espliciterà il fabbisogno di docenti, le discipline interessate, il numero di ore, le competenze richieste e i criteri di selezione. In questa fase sono esclusi dal reclutamento i docenti con contratto a tempo determ. ed eventuali supplenti temporanei con nomina del capo d’Istituto fino al termine delle lezioni.

2. Nel caso il fabbisogno non sia coperto con l’avviso di cui al comma preced., il D.S. emanerà il 1° settembre un secondo avviso.

3. Sulla base delle disponibilità dichiarate rispetto ai suddetti avvisi, il D.S. assegnerà i moduli ai docenti aspiranti osservando i criteri stabiliti nella Contrattazione Integrativa d’Istituto. Il calendario degli impegni sarà reso noto il giorno nella prima decade del mese di settembre, contestualmente all’orario delle lezioni ordinarie. ���� Art. 160: Atti di incarico e retribuzione degli esperti (interni ed esterni)

1. Il rapporto di lavoro con gli esperti esterni è regolato con apposito contratto, redatto secondo la vigente normativa, mentre quello con gli esperti interni è istaurato con lettera d’incarico del D.S. In entrambi i casi gli atti contrattuali indicheranno in maniera esplicita la natura e la durata del rapporto, i compensi, gli obblighi e le condizioni per la rescissione (per palesi inadempienze) del rapporto medesimo o della modifica (in caso di sospensione del corso). Gli esperti (esterni ed interni) tenuti alla corretta e puntuale compilazione del registro e di tutta la documentazione che sarà loro indicata per iscritto dal docente coordinatore della 3ª area.

2. Ferma restando la discrezionalità del Consiglio di Istituto, la retribuzione oraria degli esperti esterni non potrà tuttavia mai superare il compenso orario lordo - comprensivo di ogni onere e spesa - riconosciuto per ore aggiuntive di insegnamento al personale docente, secondo l’importo stabilito dalla tabella 5 allegata al CCNL/07. Agli esperti interni è attribuito, salvo diversa decisione del Consiglio di Istituto, il compenso attualmente fissato dalla normativa contrattuale. ���� Art. 161: Assenze e sostituzioni

1. Precisando che per temporanea e limitata assenza si intende un giustificato impedimento che costringe un esperto (esterno e interno) a non poter svolgere una giornata di lezioni, nell’eventualità si verifichi tale circostanza le ore di mancato insegnamento sono cumulate ed erogate dopo il termine dei corsi, nel periodo appositamente finalizzato e calendarizzato come recupero. Le ore dovute possono essere rese dall’esperto anche prima di tale scadenza, utilizzando eventuali spazi orari che si dovessero rendere disponibili nel calendario didattico. Non sono tuttavia ammessi recuperi in ore pomeridiane. Nel caso invece di assenze prolungate, tali impedire l’insegnamento per più giornate, l’esperto esterno può essere rimosso e sostituito, dopo aver comunque accertato che il modulo a lui affidato non può essere oggettivamente recuperato neanche nell’apposito periodo post-lezioni.

2. Se il suddetto impedimento è accusato da un esperto interno, il D.S. , dopo l’accertamento dell’impossibilità ad effettuare il modulo nel periodo di recupero, procede alla nomina di un nuovo docente,

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in possesso dei requisiti necessari, individuato nell’elenco dei disponibili. In caso di carenza di disponibilità, il D.S. agisce secondo la sua discrezionalità.

TITOLO IV - ALUNNI

CAPO I – FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ (CORSI TEORICI E STAGES)

���� Art. 162: Condizioni generali

1. I corsi sono obbligatori e, pertanto, gli alunni sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni teoriche e degli stages. Gli alunni che, durante i due anni di corso, si assentano dalle attività (lezioni teoriche e stage) per oltre un sesto del monte ore globale (ovvero per oltre 100 ore) non sono ammessi all’esame finale per il conseguimento della certificazione regionale e non saranno inseriti nelle attività di stages non appena hanno superato il limite (100 h. di assenza);

2. Non appena ha raggiunto il numero delle 100 ore di assenza, l’allievo sarà avvertito sulla sua condizione con comunicazione scritta recapitata anche alla famiglia. ���� Art. 163 : Eventuale recupero delle ore non frequentate

1. Precisato che le assenze nei corsi teorici non sono recuperabili, l’alunno tuttavia può essere autorizzato al recupero delle ore necessarie fino a rientrare nel limite delle 100 ore con stage supplementari, alle seguenti condizioni:

a) le assenze devono essere state causate esclusivamente da gravi motivi di salute, debitamente certificati, ovvero malattie con ricovero ospedaliero o particolari patologie o impedimenti fisici certificati da strutture sanitarie pubbliche specialistiche.

b) le ore necessarie a raggiungere il limite non deve essere superiore a 40 (quaranta). 2. Gli stage di recupero saranno organizzati esclusivamente in ambito locale e dovranno essere

coerenti con il progetto didattico seguito dall’allievo. 3. Nel caso che dall’analisi della sua situazione si dovesse comunque evincere l’impossibilità di

sostenere l’esame finale (sia perché le assenze sono state causate da motivi diversi da quelli di salute e sia perché lo stage di recupero non è sufficiente a raggiungere il numero minimo di ore richiesto dalla Regione), l’allievo è escluso dal proseguimento del corso con apposito Decreto del Dirigente Scolastico. ���� Art. 164: Particolari situazioni di frequenza

1. Per gli allievi della 4ª classe che non siano stati promossi alla 5ª, la partecipazione al 1° anno del corso di 3ª area risulta non valida ai fini della prosecuzione del corso; pertanto, gli stessi nel corso dell’anno scolastico successivo (ripetenza 4ª classe) dovranno rifrequentare le ore teoriche e pratiche della Terza Area, partecipando al nuovo corso predisposto per la quarta classe.

2. Gli allievi ripetenti la 5ª classe perché non hanno superato gli esami di Stato, ma sono comunque necessariamente in possesso della certificazione regionale, non sono tenuti alla frequenza della terza area durante la ripetenza. Tuttavia, a domanda, i medesimi possono partecipare al 2° anno del “nuovo” corso senza aver titolo a ulteriori crediti formativi derivanti da questo tipo di frequenza (art. 29 O.M. 90 del 21 maggio 2001) o a ripetere l’esame per il conseguimento della certificazione regionale. In questo caso la partecipazione agli stage è subordinata alle disponibilità economiche dell’istituto e al versamento di un contributo, fissato dal Consiglio di Istituto, da parte dell’allievo. 3. Per i suddetti alunni, l’acquisita certificazione regionale (ottenuta l’anno precedente) rimane comunque valida quale elemento di valutazione per l’attribuzione del punteggio del credito scolastico nella “nuova” quinta classe;

3. Gli allievi ripetenti la 5ª classe perché non sono stati ammessi agli esami di Stato per gravi e diffuse insufficienze ma che tuttavia sono in possesso della certificazione regionale seguono il medesimo regime degli allievi di cui al precedente comma.

4. Gli allievi ripetenti la 5ª classe in quanto non ammessi agli esami di Stato per non aver conseguito la certificazione regionale avranno riconosciuta la parte di corso frequentato nella 4ª classe, nella misura delle ore complessivamente maturate, e saranno ammessi, previa delibera del Consiglio di classe, alla frequenza del secondo anno del corso della nuova quinta classe, purché il suddetto corso sia coerente con quello precedentemente frequentato dagli allievi in questione.

Nell’eventualità che il corso della nuova quinta classe non abbia attinenza con quello frequentato dall’allievo nel IV° anno (già frequentato), all’allievo stesso è preclusa la partecipazione alle attività di 3ª area della nuova quinta classe. ���� Art. 165: Informazione e contratto formativo

1. Prima dell’inizio dei corsi, gli allievi e le loro famiglie dovranno essere opportunamente informate delle presenti norme, nonché del calendario degli impegni e degli orari delle lezioni.

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2. Inoltre, la partecipazione agli stage è subordinata alla sottoscrizione da parte di ogni allievo di un contratto formativo inviato per conoscenza anche ai genitori, i quali lo restituiscono debitamente firmato. Tale documento è acquisito agli atti dell’Istituto prima dell’inizio dell’esperienza professionale in questione. La mancata consegna di esso è condizione per non consentire (d’ufficio) la partecipazione allo stage.

3. Con il contratto formativo, l’alunno si impegna a frequentare regolarmente tutte le attività del corso (lezioni teoriche e stages) e accetta tutte le modalità di svolgimento predisposte in merito dall’Istituto, nonché le norme del presente Regolamento.

TITOLO V - Stages ���� Art. 166: Tipologia degli stages

1. Le attività di stage – intese come esperienze professionali significative e coerenti con il profilo proposto da ogni corso - si svolgono presso aziende del settore turistico-alberghiero e ristorative con le quali vengono firmate apposite convenzioni. Di norma, gli alunni della quarta classe sono prevalentemente impegnati in aziende individuate in ambito locale (Maratea e comuni lucani e campani limitrofi), mentre quelli di quinta classe svolgeranno i tirocini per una parte in ambito locale (come la quarta classe) e la rimanente parte in ambito nazionale o estero.

2. Sono altresì considerate attività di stage la partecipazione “attiva” a manifestazioni regionali, nazionali o internazionali (fiere, mostre, saloni) organizzate da Soggetti esterni (Enti pubblici, Istituzioni, Consorzi, Associazioni di categoria) alle quali l’Istituto è invitato a partecipare. Per partecipazione “attiva” si intende la possibilità per gli alunni di effettuare esperienze professionali specifiche.

3. In ogni caso, le suddette partecipazioni devono essere realizzate previa convenzione con il Soggetti organizzatori, dopo aver accertato che le medesime sono abilitate al rilascio ad ogni allievo della certificazione di partecipazione. ���� Art. 167: Condizioni per la partecipazione agli stage

1. L’istituto, con apposita delibera del Consiglio di classe, può non autorizzare la partecipazione agli stage a quegli alunni che durante l’anno scolastico abbiano mantenuto comportamenti disciplinari poco corretti o abbiano causato danni alle attrezzature e ai locali della scuola. Le medesime ragioni costituiscono motivo sufficiente per sospendere definitivamente, previa delibera del Consiglio di Classe, gli alunni responsabili di tali atti dalla frequenza del corso (lezioni teoriche e stage). A tal fine, durante tutte le attività previste nei corsi di 3ª area sono applicate le norme – sia per il comportamento e sia per l’abbigliamento – fissate dal REGOLAMENTO D’ISTITUTO.

2. Ciò premesso, l’Istituto si riserva il diritto di selezionare gli alunni da avviare nelle esperienze di stage in relazione al comportamento nonché a eventuali provvedimenti disciplinari subiti. Pertanto, tale criterio comporta che saranno autorizzati a partecipare agli stages organizzati tramite esperienze professionali altamente significative, sia in territorio nazionale che all’estero, solo quegli alunni meritevoli, che, durante i corsi teorici di 3ª area e soprattutto nei corsi ordinari, hanno evidenziato interesse, partecipazione e impegno, conseguendo profitti di buon livello. Gli allievi che, invece, non siano nelle condizioni sopra indicate parteciperanno ad esperienze di stage ordinarie, comunque didatticamente valide, che saranno effettuate in ambito locale o regionale. Le presenti disposizioni si applicano agli alunni della IV e della V classe. ���� Art. 168: Aziende interessate

1. Ai fini della individuazione delle aziende presso le quali realizzare le attività di stage l’istituto avanzerà in tempo utile formale richiesta di collaborazione ad un gruppo di aziende, sia locali che nazionali, la cui tipologia sia coerente con i progetti approvati. Gli inviti alla disponibilità saranno rivolti, innanzi tutto, a quelle aziende con le quali nel passato si sono avuti proficui e validi rapporti professionali e quindi a nuove aziende individuate anche con il contributo di associazioni professionali.

2. Il Gruppo di Gestione della 3ª area provvederà ad esaminare le offerte, assegnando la fornitura dei servizi in base ai criteri di valutazione precedentemente fissati (convenienza economica, qualità e ubicazione della struttura, servizi offerti, etc,). E’ condizione inderogabile per l’assegnazione, l’indicazione da parte delle imprese prescelte, del nominativo, le competenze, il compenso, la qualifica professionale del tutor aziendale. ���� Art. 169: Calendario degli stages

1. Di norma, gli stage vengono effettuati – così come prevede la vigente normativa - evitando la coincidenza con le ore o i periodi di lezione. Sono utili, pertanto, i periodi di sospensione dalle lezioni, ovvero: le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, le domeniche e altri giorni festivi previsti dal calendario.

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Sono esclusi dal suddetto vincolo, le eventuali partecipazioni (con valore di stages) a fiere, mostre e saloni. Responsabile della organizzazione degli stages è il coordinatore della 3ª area, cui spetta anche il compito di predisporre il relativo calendario.

2. Gli alunni ammessi negli scrutini finali alla frequenza della 5ª classe inizieranno tuttavia le esperienze di stage nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni della 4ª classe (di norma dal 15 al 30 giugno), sulla base dei progetti approvati ai sensi dei commi 2 e 3 del prec. � art. 149) ���� Art. 170: Tutor interno

1. L’attivazione di uno stage, comporta obbligatoriamente la nomina di un tutor interno, il quale ha il compito di: a) definire con il tutor aziendale il programma dello stage; b) verificare periodicamente col tutor aziendale e con lo stagista lo svolgimento del programma concordato; c) curare tutta la documentazione relativa allo stage e agli stagisti (firme di presenza, rilascio attestati, etc.). Questa figura professionale è individuata esclusivamente fra i docenti ITP o fra i docenti delle materie di indirizzo del corso appartenenti al consiglio delle classi impegnate. A tal fine, il D.S. invita, con circolare interna, i docenti interessati a produrre specifica richiesta. L’assegnazione dell’incarico e il calcolo dei compensi è regolato dai criteri stabiliti dalla Contratt. Integr. d’Istituto. ���� Art. 171: Docenti accompagnatori

1. In caso di stage in ambito nazionale, all’estero o partecipazione a saloni, mostre e fiere (con valore di stage), può risultare utile - in rapporto al numero di alunni partecipanti e alla durata dell’esperienza – affiancare uno o più docenti con la sola funzione di vigilanza (docenti accompagnatori), che sono equiparati ai docenti impegnati nelle visite guidate e i nei viaggi di istruzione. Anche in questo caso sono applicate le regole del precedente articolo (individuazione, appartenenza al consiglio della classe interessata, compensi, etc.).

2. In caso di insufficiente numero di accompagnatori per giustificate indisponibilità, la funzione di accompagnatore può essere affidata anche a docenti di altre classi, purché dichiarino al loro disponibilità.

TITOLO VI - Valutazione

���� Art. 172: Criteri generali per la valutazione 1. La valutazione della terza area è utile a formare il giudizio complessivo di ogni allievo negli scrutini

finali di quarta e quinta classe. In particolare, nella classe terminale il giudizio sulla terza area viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico. Ai fini della valutazione sono integralmente applicate le norme stabilite dalla annuale Ordinanza Ministeriale che regola gli scrutini e gli esami. Tuttavia, in sede di elaborazione del POF, sono applicati, con deliberazione del Collegio dei Docenti, ulteriori criteri, in modo che i risultati conseguiti da ogni allievo nella frequenza del corso di 3ª area possano incidere più significativamente sul calcolo del punteggio totale relativo al credito scolastico, utile alla formazione del voto finale dell’esame di stato.

2. La valutazione di ogni allievo è espressa sulla base di apposite schede individuali predisposte dal Gruppo di Gestione. Di norma, per ogni allievo sono utilizzate due diverse schede, ovvero una compilata per valutare il corso teorico (esperti interni ed esterni) e l’altra gli stages (tutor scolastico e aziendali). La valutazione finale è operata da una specifica commissione, formata con le modalità indicate dalla Regione Basilicata, che rappresenta l’unico soggetto giuridicamente abilitato al rilascio della certificazione.

3. L’attestato rilasciato certificherà non solo la eventuale idoneità dell’allievo ma anche la sua valutazione espressa in centesimi, ricavata dal punteggio conseguito nelle due prove (scritta e orale) di esame.

���� Art. 173 : Non ammissione agli esami di stato

1. Ai sensi della nota del MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Ufficio VII, del 27 luglio 2005, prot. n. 7292, la mancanza di valutazione della terza area, ossia il mancato superamento dell’esame finale di fronte alla Commissione Regionale, costituisce per un alunno della 5ª classe motivo per deliberare la non ammissione all’esame di stato;

2. Non si procede a valutazione della terza area: � quando l’allievo ha superato il limite di 100 ore di assenza (di cui al preced. � art. 162) e pertanto non è ammesso all’esame davanti alla Commissione regionale; � quando risulta completamente assente, o ha frequentato in maniera quantitativamente insufficiente il recupero (di cui al preced. � art. 163) e quindi non è ammesso all’esame davanti alla Commissione regionale; � quando neanche con la eventuale e piena frequenza del recupero, può raggiungere la quota minima necessaria (500 ore) per sostenere l’esame davanti alla Commissione regionale;

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� quando è dichiarato non idoneo dalla Commissione regionale, dopo aver sostenuto il prescritto esame.

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PPAARRTTEE OOTTTTAAVVAA DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII FFIINNAALLII

1. Il presente Regolamento Generale di Istituto riassume disposizioni e regolamenti che disciplinano le varie attività dell’Istituto e diversi ambiti della vita scolastica. In tale veste è acquisito agli atti ufficiali dell’Istituto ed è pubblicato integralmente all’Albo dell’Istituto.

2. Al fine di facilitare la consultazione, possono essere pubblicati degli estratti da destinare, in copia, ai vari Soggetti interessati. In particolare, una copia dell’estratto delle parti che disciplinano la vita scolastica degli alunni è consegnata agli studenti all’atto dell’iscrizione al primo anno di corso.

3. Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento a seguito della promulgazione di nuove disposizioni legislative, per abrogazioni di norme ora vigenti, per disciplinare situazioni al momento non previste oppure per migliorare o correggere disposizioni che si sono rivelate inefficaci o di difficile applicazione.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.