REGOLAMENTO E NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA...

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1 REGOLAMENTO E NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERAle (Approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1750 del 27 maggio 1975 e successive delibere di variante) NOTE INTERPRETATIVE (Testo approvato con modificazioni dalla Direttiva del Sindaco P.G. n° 89466/96 del 18.10.96) Edizione Giugno 2002

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REGOLAMENTO E NORME PERL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERAle

(Approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1750 del 27 maggio 1975 e successive delibere di variante)

NOTE INTERPRETATIVE(Testo approvato con modificazioni dalla Direttiva del Sindaco P.G. n° 89466/96 del 18.10.96)

Edizione Giugno 2002

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La presente pubblicazione è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale di Verona e curata da:

SETTORE VII, EDILIZIA PRIVATADott. Ing. Giampietro Cigolini (Dirigente di Settore)

Dott. Arch. Luciano Marchesini (Dirigente Unità Istruttorie)Geom. Daniele Iselle (Staff Tecnico Settore Edilizia)

SETTORE X URBANISTICADott. Arch. Carlo Alberto Ruffo (Dirigente di Settore)

Geom. Renzo Guantieri (Tecnico del Settore)

Dott. Arch. Lorenzo Agosta (designato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona

Dott. Ing. Italo Monaco (designato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia)

Geom. Sergio Moschen (designato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Verona)

Dott. Arch. Attalo Paparella (designato dal Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Verona)

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INDICE SOMMARIO

Parte Prima

Regolamento

Premessa………………………………………………………………………………..Pag…….. 6Art. 1 - Contenuto delle tavole della Variante Generale ...………………………………..…..... 6Art. 2 - Portata della Variante Generale ………………………………………………….…….. 6Art. 3 - Piani Regolatori Particolareggiati ………………………………………………………. 6

commentoArt. 4 - Piani di lottizzazione obbligatorierà e contenuto ………………………………...…….. 7

commentoArt. 5 - Piani di lottizzazione documentazione …………………………………………………. 9

commentoArt. 6 - Piani di lottizzazione approvazione …………………………………………………….. 10Art. 7 - Piani di lottizzazione obblighi connessi ………………………………………………… 11

commentoArt. 8 - Strade di viabilità principale …………………………………………………….……… 12Art. 9 - Compensazione dei volumi .......................................................………………...……… 13

commentoArt. 10 - Densità di fabbricazione ed indice di edificabilità fondiaria …………………………… 13

commentoArt. 11 - Allineamenti ed arretramenti ..........................................................……………………. 15

commentoArt. 12 - Distanze, larghezze e accessi da strade pubbliche e private.......….…………………….. 16

commentoArt. 13 - Misurazione della larghezza stradale e strade private........……………………………… 19

commentoArt. 14 - Altezza degli edifici e sua misurazione numero dei piani...........……………………….. 20

commentoArt. 15 - Distanze da confini e tra fabbricati ...............................................……………………… 27

commentoArt. 16 - Superficie coperta dei fabbricati ...................................................……………………… 29

commentoArt. 17 - Prescrizioni speciali sovrastrutture, accessori e portici ................……………………… 29

commentoArt. 18 - Recinzioni e sistemazioni interne nelle zone previste

urbanizzate dal Piano Regolatore Generale ..................................……………………… 30 commento

Art. 19 - Vegetazione .....................................................................................…………………… 31 commento

Art. 20 - Fabbricati su aree interne orientamento alloggi ............................……………………… 32 commento

Art. 21 - Campi da gioco e spazi comuni ......................................................…………………….. 32 commento

Art. 22 - Parcheggi e autorimesse private ....................................................……………………… 33 commento

Art. 23 - Disposizioni varie relative alla edificabilità ................................………………………. 36 commento

Art. 24 - Zone residenziali ..............................................................................……………………. 39 commento

Art. 25 - Attrezzature ed esercizi commerciali .............................................……………………… 41 commento

Art. 26 - Lottizzazioni in corso ......................................................................…………………….. 41Art. 27 - Norma transitoria ............................................................................…………………….. 42Art. 28 - Poteri di deroga ...............................................................................……………………. 42

commento

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Art. 29 – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti ................................………………….. 42

Parte Seconda

Norme di zona

Nota introduttiva ...........................................................................................……………………. 43Zona 1 - Zone a verde privato .....................................................................…………………….. 47

commentoZona 2 - Zone panoramiche ........................................................................……………………. 50

commentoZona 3 - Zone agricole ................................................................................……………………. 52

commentoZona 4 - Zone soggette a vincoli vari ..........................................................……………………. 55

commentoZona 5 - Zone collinari e a protezione dell’Adige ......................................…………………….. 57

commentoZona 6 - Case - orti .......................................................................................…………………... 60

commentoZona 7 - Ville ................................................................................................…………………… 62

commentoZona 8 - Villini .............................................................................................…………………… 64

commentoZona 9 - Abitazioni estensive (tipo A) .......................................................……………………... 66

commentoZona 10 - Abitazioni estensive (tipo B) .......................................................……………………… 68

commentoZona 11 - Abitazioni semiestensive ..............................................................…………………….. 70

commentoZona 12 - Abitazioni semintensive ...............................................................…………………….. 72

commentoZona 13 - Abitazioni intensive .....................................................................……………………... 74

commentoZona 14 - Completamento edilizio ................................................................…………………….. 76

commentoZona 15 - Ristrutturazione ............................................................................……………………... 79

commentoZona 16 - Nuclei di antica origine .................................................................…………………….. 82

commentoZona 17 - Zone artigianali e per piccole industrie .......................................……………………… 86

commentoZona 18 - Zone industriali .............................................................................…………………….. 89

commentoZona 19 - Verde pubblico o sportivo ...........................................................……………………… 92

commentoZona 20 - Cimiteri ..........................................................................................……………………. 95Zona 21 - Zone per attrezzature turistiche ...................................................……………………… 97

commentoZona 22 - Zone ospedaliere e curative .........................................................………………………. 99

commentoZona 23 - Zone ferroviarie ............................................................................……………………… 101Zona 24 - Zone militari, carcerarie e aeroportuali .......................................………………………. 103Zona 25 - Zone fieristiche, annonarie e per servizi tecnici ........................………………………… 105

commentoZona 26 - Zone direzionali ............................................................................……………………… 108

commentoZona 27 - Servizi pubblici di interesse locale .............................................……………………….. 110Zona 28 - Zone per attività collettive di carattere privato ..........................………………………... 112Zona 29 - Zona portuale................................................................................………………………. 114

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Zona 30 – Parcheggi ......................................................................................……………………… 116 commento

Zona 30 PS – Parcheggio scambiatore di Verona Sud ...…………………………………………… 117Zona 31 - Zone agroindustriali ......................................................................……………………… 119

commentoZona 32 A – Zona di riqualificazione urbanistica

ex Mercato Ortofrutticolo e Magazzini Generali (PRUSST) …………………………….. 121

Parte Terza

Definizioni di carattere generale

Manutenzione ordinaria ...............................................................................………………………. 123Manutenzione straordinaria .........................................................................………………………. 127Restauro .........................................................................................................……………………... 128Ristrutturazione .............................................................................................……………………… 132Glossario ........................................................................................................……………………… 132

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ART. 1CONTENUTO DELLE TAVOLE DELLA VARIANTE GENERALE

La rete delle principali vie di comunicazione, con gli spazi destinati a parcheggi e ad altre attrezzatureviarie, le modificazioni delle strade esistenti, la divisione in zone di tutto il territorio comunale, laindicazione di massima della realizzazione delle infrastrutture, le aree destinate ad opere ed impianti diinteresse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico, o sottoposte a speciali vincoli eservitù, sono indicate nelle tavole allegate alle presenti norme, e precisamente:- nelle tavole in scala 1:5000, comprendenti tutto il territorio comunale;- nelle tavole in scala 1:2000, comprendenti il nucleo urbano di antica origine compreso entro la cintamagistrale.

ART. 2PORTATA DELLA VARIANTE GENERALE

Fermo restando il Piano per l’edilizia economica e popolare, approvato con Decreto Ministeriale n. 872del 16 novembre 1965 e successive modifiche legittimamente approvate, la presente variante del PianoRegolatore Generale Comunale, con tutti i suoi allegati, è sostitutiva, a tutti gli effetti, del PianoRegolatore Generale del Comune di Verona, approvato con decreto presidenziale del 19 dicembre1957.

ART. 3PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI

- comma 1°* Il Comune provvede alla formazione di Piani Regolatori Particolareggiati ai sensi della leggeurbanistica, ovunque lo ritenga opportuno; ogni piano particolareggiato deve interessare un ambitoterritoriale sufficientemente esteso da consentire una corretta sistemazione territoriale e comunquedeve comprendere almeno un isolato compreso tra le maglie delle strade indicate nelle tavole del PianoRegolatore Generale.

- comma 2°Il Sindaco può sospendere ogni provvedimento sulle domande di lottizzazione o di licenza ediliziaquando dichiari, entro sessanta giorni dalla presentazione di dette domande, di voler procedere allaadozione di un Piano Regolatore Particolareggiato della zona interessata.

- comma 3°Detto Piano dovrà essere adottato nel termine di centottanta giorni dalla data della dichiarazione di cuisopra; trascorso tale termine, la domanda di lottizzazione o di licenza edilizia dovrà avere regolarecorso.

- comma 4°La formazione dei Piani Regolatori Particolareggiati è obbligatoria nei comprensori esplicitamenteindicati, con apposita grafia, nelle tavole del Piano Regolatore Generale.

- comma 1°Nella delimitazione delle aree interessate da piani particolareggiati, l’individuazione di un ambito territorialesufficientemente esteso, equivale alla definizione di un comparto edificatorio di cui agli art. 17, 18 e 62 della L.R.61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

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ART. 4PIANI DI LOTTIZZAZIONE OBBLIGATORIETÀ E CONTENUTO

- comma 1°* In mancanza di un Piano Regolatore Particolareggiato, ove questo non sia specificatamente previsto,ed ove il Sindaco non intenda avvalersi della facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 3,chiunque intenda procedere alla edificazione su terreni esterni ai centri abitati, il cui perimetro risultadalla planimetria allegata alle presenti norme, deve chiedere preventivamente l’approvazione di unPiano di lottizzazione convenzionato ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge Urbanistica.

- comma 2°Da tale obbligo possono essere esentati solo gli interventi edilizi che interessino terreni classifica.ticome zone di completamento edilizio (Zone 14).

- comma 3°Ferma rimanendo la norma del 6° comma dell’art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, il Sindaco ha altresìfacoltà di richiedere Piani di lottizzazione anche in zone interne al perimetro dei centri abitati, ove, perlo stato e la destinazione dei fabbricati o per la particolare situazione delle proprietà, ne riscontri lanecessità ai fini di ottenere un ordinato assetto urbanistico della zona, oppure anche dove risultinomancanti o inadeguate le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria.

- comma 4°*I piani di lottizzazione devono prevedere l’utilizzazione planovolumetrica di un ambito territoriale estesoin modo tale da consentire una corretta sistemazione territoriale e, comunque, devono comprenderealmeno un isolato con destinazione residenziale incluso fra le maglie delle strade indicate nelle tavoledel Piano Regolatore Generale, nonchè le aree destinate a servizi pubblici (zone 19, 27, 30), indicatepure nelle stesse tavole, nella misura comunque non inferiore a 18 mq. per ogni abitante previsto dalpiano di lottizzazione (l abitante = 100 metri cubi di fabbricato). Queste ultime passeranno in proprietàdel Comune, in conformità alle vigenti disposizioni della Legge Urbanistica.

- comma 5°*Qualora,in casi particolari e documentati, l’inclusione di dette aree si dimostri inattuabile, l’onere puòessere assolto mediante pagamento in denaro di una somma corrispondente al valore delle aree cheavrebbero dovuto essere cedute. Il Comune si impegna ad utilizzare detta somma per l’acquisizione diterreni necessari alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nel quartiere.

- comma 6°*Nell’ambito di un piano di lottizzazione, dove la soluzione prospettata ne giustifichi l’opportunità,possono essere ammesse modifiche alla viabilità secondaria senza che per tale fatto possa essereaumentata l’estensione superficiale delle aree destinate all’edificabilità, così come previsto dal PianoRegolatore Generale.

- comma 7°* Ogni Piano di lottizzazione dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari dei terreni interessati.

- comma 8°Il Sindaco può anche invitare i proprietari di aree finitime, nell’ambito di un isolato, alla rettifica deiconfini o alla presentazione di un Piano di lottizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materiaurbanistica.

- comma 9° Nei progetti di Piani di lottizzazione si deve:

a) rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano Regolatore Generale;

b) prevedere le reti di servizi con particolare riguardo ai condotti di fognatura, che devonoavere normale deflusso nella rete comunale esistente;

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c) prevedere la rete viaria, la quale deve raccordarsi con quella prevista dal Piano Regolatore Generalee con quella esistente, dichiarando le strade pubbliche e quelle private;

d) rappresentare la distribuzione planovolumetrica degli edifici, la loro tipologia e la destinazione deglispazi liberi;

e) specificare l’ubicazione delle aree che si intendono riservare all’Amministrazione Comunale per lacostruzione dei servizi e delle attrezzature pubbliche previste dal piano.

comma 10°I progetti infine devono essere accompagnati da una domanda, nella quale deve apparire l’impegno deirichiedenti all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in merito ai Piani dilottizzazione.

- comma 1°Secondo quanto espresso dall’art. 9, comma 2°, del D.L. 388/96 i comuni sono obbligati ad istruire e definire glistrumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, afferenti le aree edificabili in base alle previsioni del P.R.G.con priorità per le aree incluse nel P.P.A., approvato ancorchè scaduto, a meno che non venga riservata conapposito atto la formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica.

- comma 2°Oltre agli interventi in zona 14 sono esentati, ai sensi degli artt. 9 e 109 della L.R. 61/85, anche interventiedilizi in diverse zone di piano, qualora si verifichino le seguenti condizioni:a) siano presenti le principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;b) non sia necessario organizzare un complessivo riassetto urbanistico, per un armonico raccordo del nuovointervento con il preesistente aggregato edificato;c) in tutti i casi che, verificati i presupposti di cui ai punti a) e b), non vi sia interesse pubblico alla preventivaadozione di uno strumento attuativo, o quando l’adozione di questo non operi alcuna funzione migliorativasignificativa, rispetto a quanto assentibile direttamente.Nei casi sopra citati è possibile presentare alla Amministrazione comunale una domanda di giudizio preliminarenella quale si dovrà dimostrare, mediante pareri degli enti gestori dei pubblici servizi la presenza delle principaliopere di urbanizzazione e la non necessità di una pianificazione attuativa, e che dovrà inoltre indicare le eventualiopere di urbanizzazione primaria mancanti da eseguirsi direttamente da parte del richiedente, per collegarel’insediamento alle reti e/o viabilità.

- comma 4°La necessità di coordinare interventi su aree inedificate o costruzioni da trasformare comporta, previo accordo conl’Amministrazione, l’individuazione di comparti edificatori di cui agli artt.17/18/62 della LR.61/85 e successivemodifiche ed integrazioni.

- comma 5°Premesso che per quartiere si intende una porzione di città caratterizzata da una spiccata unitarietà insediativa,infrastrutturale e socio economica, in riferimento al quantitativo di aree per dotazione di standards urbanistici(zone 19,27,30 ), si specifica che le stesse dovranno di norma essere reperite nell’ambito delle aree interessatedallo strumento urbanistico attuativo.

Qualora questo non risultasse possibile, le stesse devono essere ubicate nell’ambito delle aree ad uso pubblicoinserite nell’ultimo P.P.A.. In via subordinata, le stesse potranno essere reperite nell’ambito della circoscrizionedi appartenenza. Per casi particolari dove non risulti realizzabile la dotazione di standards, verrà fatto ricorsoalla monetizzazione con valori delle aree definiti dalla delibera di Consiglio Comunale vigente al momento diapprovazione della Convenzione.

- comma 6°

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La viabilità principale è definita dalle tavole allegate al P.R.G. vigente.

- comma 7°Nella redazione del piano di lottizzazione qualora non vi sia l’adesione globale di tutti i proprietari, lo stesso potràessere presentato solo da alcuni aventi titolo purchè rappresentanti almeno i 3/4 del valore degli immobili sullabase dell’imponibile catastale ai sensi dell’art. 60 L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5

PIANI DI LOTTIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE Alla domanda di lottizzazione di un terreno dovranno essere allegati i seguenti elaborati:

a) stralcio del Piano Regolatore Generale con l’indicazione dell’area interessata;

b) estratto della mappa catastale;

c) tabella catastale con l’indicazione dei singoli proprietari, dei proprietari limitrofi e dei dati catastalidi ogni proprietà;

d) rilievo topografico del terreno in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione delle principaliquote planimetriche ed altimetriche, degli edifici esistenti, delle alberature di alto fusto, dei confini diproprietà, di strade, passi, canali, elettrodotti, infrastrutture, impianti esistenti;

e) planimetria in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione dei tracciati esatti delle strade di PianoRegolatore Generale (secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Municipale) e dei tracciatiinterni di lottizzazione;

f) planimetria in scala non inferiore a 1: 500, con l’indicazione degli eventuali lotti di progetto, degliedifici da costruire, delle sistemazioni di quelli da conservare, delle destinazioni in genere di tutte leutilizzazioni edificatorie, delle quote del terreno, dei vari allineamenti, delle aree riservate ad impiantipubblici ed a parcheggi, delle zone di verde pubblico e privato e di quanto concorre ad una precisavisione dell’urbanizzazione della zona;

g) profili altimetrici e sezioni del terreno;

h) grafici con assonometrie isometriche e profili regolatori che fissino la volumetria degli edifici;

i) sezioni stradali e progetto generale di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste;

l) relazione illustrativa dell’intero piano con indicazione dei tempi di esecuzione;

m) accordo preliminare con gli enti preposti per la realizzazione delle reti di distribuzione diacqua, gas ed energia elettrica nell’ambito della lottizzazione;

n) eventuale plastico del progetto;

o) schema di convenzione.

Per determinare la volumetria realizzabile mediante gli strumenti urbanistici attuativi, è necessario depurare learee oggetto di pianificazione da quelle da destinarsi a strade e piazze ed a standards urbanistici (verde eparcheggi).In pratica, nel caso di insediamenti solo residenziali, la volumetria realizzabile viene determinata moltiplicando lasuperficie oggetto di pianificazione (non considerando quella da destinarsi a strade e piazze) per un indice

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cosiddetto “depurato” che tiene conto delle superfici da destinarsi a standards urbanistici in ottemperanza agli artt.21 e 22 delle presenti N.T.A. Detti indici sono i seguenti:

ZONA INDICE DI ZONA INDICE DEPURATO6.........................................................0,80.........................................................0,767.........................................................1,00.........................................................0,958.........................................................1,20.........................................................1,139.........................................................2,00.........................................................1,8010.......................................................3,00.........................................................2,5714/e-f.................................................4,00.........................................................3,2811.......................................................4,50.........................................................3,6112.......................................................5,50.........................................................4,2213.......................................................6,50.........................................................4,80

N.B.: Per le zone 14/e-f per indici fino a 3 mc./mq. (nel caso di intervento senza previa approvazione distrumento attuativo) l’indice di zona non deve essere depurato.

Nel caso invece di destinazioni integralmente commerciali e/o direzionali non possono essere individuati indicidepurati in relazione alla indeterminatezza della superficie lorda di pavimento, funzione delle diverse altezzepossibili per i locali (Art. 77 del R.E.).In tal caso, come in quello di destinazioni miste (residenziali + commerciali e/o direzionali) la determinazionedella volumetria realizzabile va effettuata per successive approssimazioni, utilizzando le formule esposte nelcommento agli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A, tenendo conto, come detto, che le aree oggetto di pianificazionevanno depurate dalla superficie da destinare a strade e piazze e da quella da destinare a standards urbanistici.

Relativamente alla documentazione da produrre per la redazione del piano di lottizzazione, ad integrazione diquanto già espresso dalla norma per la generalità dei casi, o in assenza di richieste particolari formulatedall’Amministrazione, l’insieme della documentazione è da ritenersi quello espresso dall’art.12 unitamente allaConvenzione di cui all’art. 63 della LR.61/85 e successive modifiche ed integrazioni .

ART. 6

PIANI DI LOTTIZZAZIONE APPROVAZIONE - comma 1° I Piani di lottizzazione, ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia, devono ottenerel’approvazione del Consiglio Comunale, il quale dovrà esprimersi anche sullo schema di convenzioneprescritto dalla legge; successivamente essi vengono sottoposti alle approvazioni previste dalla legge.

- comma 2°La licenza di lottizzazione sarà rilasciata dopo la stipulazione della suddetta convenzione.

- comma 3°La convenzione, che verrà stipulata tra il Comune ed i lottizzanti e che dovrà essere registrata etrascritta, dovrà contenere: - prescrizioni relative all’esecuzione delle opere di urbanizzazione; -prescrizioni relative all’edificazione; - termine per l’esecuzione delle opere; - oneri previsti a carico deilottizzanti; - motivi di decadenza della convenzione; - trasferimento in proprietà al Comune delle areedestinate ad uso pubblico o loro eventuale assoggettamento a servitù di uso pubblico; - indicazione delperiodo di gratuita manutenzione, da parte dei lottizzanti, degli impianti, dei servizi e delle strade.

- comma 4°L’approvazione di un Piano di lottizzazione rende fisso e vincolante per tutti gli interessati il contenutodel Piano stesso; esso non potrà essere variato se non previa procedura analoga a quella diapprovazione del Piano precedente.

- comma 5°

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All’istituzione di una Commissione Urbanistica ed all’attribuzione delle relative competenze, siprovvederà con separato regolamento.

ART. 7PIANI DI LOTTIZZAZIONE OBBLIGHI CONNESSI

- comma 1°Le aree occupate dalle strade e piazze previste dal Piano Regolatore Generale o dal Piano dilottizzazione dovranno essere cedute gratuitamente dai lottizzanti all’atto della stipulazione dellaconvenzione, di cui al precedente articolo.

- comma 2°*Le strade previste nel Piano di lottizzazione, nonchè i relativi impianti di fognatura, acquedotto,illuminazione pubblica, energia elettrica e gas, dovranno essere costruiti a cura e spese dei lottizzanti,su progetti esecutivi approvati dal Comune.

- comma 3°É facoltà della Giunta Municipale di nominare, per la verifica ed il controllo dell’esecuzione dei lavori, uncollaudatore in corso d’opera.

- comma 4°Il Comune può altresì riservarsi di realizzare in proprio le opere di urbanizzazione che spettano ailottizzanti, previo versamento del relativo costo.

- comma 5°*L’edificazione sulle aree lottizzate potrà avvenire solo dopo la costruzione delle strade (limitatamentealla massicciata ed al sottofondo) e di tutti gli impianti di cui al precedente

comma 2°.La pavimentazione stradale definitiva ed i marciapiedi dovranno essere completati prima dellacostruzione di 2/3 del numero o del volume complessivo degli edifici previsti dal Piano di lottizzazioneserviti dalla strada stessa.

- comma 6°La manutenzione delle strade di lottizzazione e degli impianti, quando non vengano realizzati dalComune, sarà a carico dei lottizzanti per un periodo non inferiore a tre anni a partire dalla data delverbale di ultimazione dei lavori e, comunque, fino al trasferimento dell’uso al Comune.

- comma 7°Tutti gli impianti previsti nel Piano di lottizzazione e le aree ad essi pertinenti saranno cedutigratuitamente al Comune in corrispettivo dei vantaggi derivanti, ai proprietari interessati, dallalottizzazione.

- comma 8°L’eventuale apposizione di targhe stradali e di numeri civici non muta la condizione delle strade primadell’assunzione in uso da parte del Comune; finchè non avverrà tale assunzione, dovranno essereapposte ad ogni incrocio, a cura e spese dei lottizzanti, targhe indicanti la qualifica di strade private.

- comma 9°I lottizzanti devono curare l’inserimento delle norme e delle prescrizioni, contenute nella convenzionestipulata con il Comune, in ogni atto di compra-vendita dei terreni facenti parte del Piano dilottizzazione; ciò in quanto gli obblighi nascenti dalle convenzioni si intendono solidali ed indivisibilianche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.

- comma 10°

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Tutte le spese e le tasse relative alla convenzione saranno ad esclusivo carico dei lottizzanti.

- comma 2°Il Comune approverà la progettazione esecutiva di infrastrutture o opere di urbanizzazione per piani dilottizzazione previa l’acquisizione di parere favorevole degli enti preposti all’esercizio degli impianti oall’erogazione delle forniture.

- comma 5°Il Comune rilascerà le concessioni edilizie dei singoli edifici nell’ambito del piano di lottizzazione solo dopo larealizzazione dei sottofondi stradali e degli impianti tecnologici, certificata o dall’Ufficio Tecnico Municipaleo dall’eventuale Collaudatore in corso d’opera.La convenzione allegata al piano di lottizzazione preciserà quale, fra la realizzazione di due terzi degli edificiprevisti o di due terzi del volume complessivo, sia la condizione necessaria per la certificazione diabitabilità/agibilità.Detta certificazione é normata dall’art. 4 del D.P.R. n° 425 del 22/04/1994 (abitabilità) e dall’art.4 della Legge n°493 del 4/12/1993 (agibilità) e consegue all’ultimazione degli edifici.Detta ultimazione, per gli edifici rientranti nei due terzi di cui sopra, dovrà essere verbalizzata dal Direttore deiLavori solo dopo che il completamento della pavimentazione stradale (carrabile e ciclabile) sarà certo, medianteapposita dichiarazione di fine lavori parziale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e confermata dall’UfficioTecnico Municipale o dall’eventuale Collaudatore in corso d’opera.

ART. 8STRADE DI VIABILITA PRINCIPALE

- comma 1°* La rete delle strade di viabilità principale urbana è indicata nell’apposita tavola in scala 1:10;

- comma 2° Fermo restando l’obbligo per i lottizzanti della cessione dell’area stradale ai sensi dellalegge urbanistica, la costruzione di tali strade non sarà posta a loro carico.

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ART. 9COMPENSAZIONE DEI VOLUMI

- comma 1°* Nella formazione dei Piani Regolatori Particolareggiati e dei Piani di lottizzazione può essere consentitala compensazione dei volumi, fermo restando l’obbligo dell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) l’indice di edificabilità fondiaria non dovrà superare quello massimo consentito nella zonainteressata; se i Piani interessano gruppi di isolati con indice diverso, l’indice da assumere saràricavato quale media ponderata degli indici competenti ai singoli isolati;

b) l’altezza dei fabbricati non dovrà superare il doppio della distanza dall’asse delle strade o di altrospazio pubblico, su cui prospettano;

c) la distanza da confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco trafabbricati almeno pari all’altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica più alto; essa, in ogni caso,non dovrà essere minore di quella minima stabilita per le varie zone;

d) il distacco tra i fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a m 10,00;

e) il distacco dai fabbricati che sorgono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovràessere inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere minore diquello minimo stabilito per le varie zone.

- comma 2° Ove ci si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo, i piani devono essere corredati degli attiregolarmente trascritti di costituzione delle servitù, a favore del Comune, “non aedificandi”,relativamente all’area di impianto, ed “altius non tollendi”, nei riguardi degli edifici.

- comma 1°Per Piani Regolatori Particolareggiati si intendono quelli di cui all’art. 11 punto 1 (piani di iniziativa pubblica)e per Piani di Lottizzazione quelli di cui al punto 2 (piani di iniziativa privata) della LR.61/85 e successivemodifiche ed integrazioni .

Relativamente al punto b) del 1° comma si precisa che come spazi pubblici sono da intendersi le zone per servizidi interesse collettivo previste dal PRG o così come realizzate in attuazione dello stesso.Non vanno invece considerati spazi pubblici le aree a standard, realizzate a seguito di strumenti urbanisticiattuativi, per le quali vale quanto previsto al punto c).

ART. 10

DENSITÀ DI FABBRICAZIONE ED INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA

- comma 1°L’indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del lotto(mc./mq.).

- comma 2°*La superficie da considerare per il calcolo dell’indice è quella relativa alle sole aree destinate allaedificazione, con esclusione di quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizicomuni, e ciò anche se tali aree fanno parte del lotto al momento della richiesta di licenza edilizia;all’atto della richiesta di licenza, la superficie dei lotti deve essere esattamente definita ed identificata;la stessa non può in alcun caso essere considerata nel computo degli indici di edificabilità per eventualialtre costruzioni, sotto pena di revoca della licenza edilizia.

- comma 3°

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Le fasce di rispetto stradale vengono considerate come superfici utili ai fini del calcolo dell’indice diedificabilità.

- comma 4°*I volumi dei fabbricati devono essere valutati a partire dal piano di campagna naturale, orizzontale oinclinato, su cui insiste il fabbricato stesso.

- comma 5°*L’altezza si misurerà dal piano di campagna fino alla linea d’intersezione della facciata con il piano diposa del tetto.

- comma 6°Ferme restando le altezze massime previste dai singoli tipi di zonizzazione, nel caso in cui il piano dicampagna debba subire variazioni di quota per ragioni tecniche, l’altezza del fabbricato sarà riferita allaquota assegnata dall’Ufficio Tecnico Comunale.- comma 7°*Nel calcolo dei volumi vanno compresi tutti i corpi chiusi del fabbricato fuori terra. Si escludono dalcalcolo del volume i cosiddetti volumi tecnici.

- comma 8°Qualora, sotto le falde di un tetto inclinato si prevedano ambienti abitabili, sarà computato nel calcolodel volume anche quello dei suddetti locali.

- comma 9°*Sono detratte dal calcolo le parti rientranti, i cortili interni, i portici destinati ad uso pubblico o collettivo evincolati legalmente a non subire destinazione diversa; non vanno detratti i cavedi e i pozzi di luce; nonvanno computati nel volume i sottotetti qualora essi siano coperti interamente da falde inclinate conpendenza uniforme non superiore al 35% e, contemporaneamente, vi sia un dislivello minore di cm 60dalla quota del pavimento del sottotetto all’imposta delle falde inclinate; in caso diverso vienecomputato l’intero volume compreso tra le falde.

- comma 10°* Il volume dei piani seminterrati, per la parte sottostante il livello stradale, non vienecomputato qualora l’altezza netta dei locali ricavati in tali piani sia inferiore a m 2,50.

- comma 2°Licenza Edilizia = leggi Concessione Edilizia a seguito L.S.10/77.Per la definizione di spazio pubblico si richiama quanto già espresso a commento del punto b) dell’art.9.

- comma 4°Il volume del fabbricato da computare é di norma tutto quello emergente dal piano di campagna naturalecircostante l’edificio prima della sistemazione del lotto o, se maggiore dopo l’intervento, il volume emergente dalpiano di campagna di progetto.Dal volume così determinato é legittimo detrarre:1) Il volume che risulti interrato ed inferiore alla quota stradale di riferimento almeno su tre lati (nel caso sianopresenti scivoli di accesso a locali interrati si fa riferimento alla quota di campagna esterna agli stessi) dopo lasistemazione altimetrica del lotto prevista dal progetto, sempre e solo nel caso che tale sistemazione sia previstae/o ammessa da strumenti urbanistici attuativi vigenti;2) I volumi non computabili individuati nei commi 7,9,10 della norma.- comma 5°Per il criterio di misurazione delle altezze degli edifici si veda quanto espresso a commento dell’art.14 unitamenteagli schemi grafici esemplificativi.

- comma 7°I corpi chiusi del fabbricato, fatta eccezione per quanto precisato relativamente alle scale e nel commento delcomma nono, sono considerati generalmente quelli coperti e racchiusi per l’intero sviluppo della sagoma da pareti

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cieche o finestrate con altezze superiori, per ogni singolo lato, a quella prevista di norma per i parapetti deibalconi.Le scale principali (vale a dire quelle previste nel numero minimo dagli artt. 112-113 del regolamento ediliziocomunale) sono da considerare sempre corpi chiusi e pertanto il volume, che da esse viene determinato, vacomputato anche nel caso che vengano realizzate aperte.Le scale secondarie, invece, quali ad esempio le scale di sicurezza, vanno computate ai fini volumetrici solo serealizzate chiuse.Volumi Tecnici: Ai sensi della Circ.Min. LL.PP. 31 gennaio 1973, n°2474, devono intendersi volumi tecnici, aifini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere e aconsentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, diventilazione, ecc.) che non possano per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entroil corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

- comma 8°Per ambienti abitabili si intendono anche i vani che, pur avendo destinazione teorica progettuale a localeaccessorio, abbiano i requisiti dei locali abitabili e precisamente superficie minima di 9 mq. ed altezze assolute omedia, nell’ambito di detta superficie minima, pari o superiore a quella prevista per i locali abitabili dalRegolamento edilizio.

- comma 9°I portici, per cui non venga comprovato l’uso pubblico o collettivo, vanno considerati ai fini volumetrici,qualunque ne sia la configurazione.La presenza in sottotetti non abitabili di aperture o di tagli nei tetti tali da interrompere la continuità nellacopertura o variarne l’uniformità della pendenza (es. terrazzi, abbaini) comporta il computo, ai fini volumetrici,dei sottotetti, con l’esclusione solo dei volumi tecnici.Si considerano abitabili i locali sottotetto che, pur avendo destinazione teorica progettuale accessoria, abbiano irequisiti dell’abitabilità ai sensi del commento al comma 8° e quindi vanno computati ai fini volumetrici.Non vengono invece computati ai fini volumetrici i sottotetti, non aventi i requisiti degli ambienti abitabili dicui al commento al comma 8° della norma, privi di aperture o di tagli come sopra indicato con pendenzauniforme (piana o inclinata con valore inferiore al 35%, o ad andamento variabile (es.volta ), purché il dislivellotra la quota di pavimento del sottotetto e l’imposta dell’intradosso della copertura sia inferiore a 60 cm. nel puntoin cui viene misurata l’altezza dell’edificio.

- comma 10°I seminterrati sono classificati dall’art. 82 del R.E..I locali invece che, sempre a norma del citato art. 82, sono da considerare sotterranei, vanno computati ai finivolumetrici solo per la parte fuori terra.

ART. 11 ALLINEAMENTI ED ARRETRAMENTI

- comma 1° Gli allineamenti degli edifici verso le strade sono determinati dalle distanze da ciglio stradale stabiliteper ogni zona, in ogni caso, qualora gli edifici siano costruiti in aderenza, gli allineamenti lungo il bordostradale o gli eventuali arretramenti dovranno essere uniformi per tutto lo stesso lato di isolato.

- comma 2°Tutti gli arretramenti, qualora non vengano chiusi da recinzioni, devono essere pavimentati, a cura espese dei proprietari, con sistema analogo a quello della strada su cui gli spazi prospettano; il Sindacopuò disporre l’obbligatoria sistemazione di fiancate di edifici rimaste scoperte per effetto di arretramenti;i lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese di chi ha costruito in arretrato; l’ordinanza relativa sarànotificata anche ai proprietari dei fabbricati interessati ai lavori.

- comma 3°In ogni caso le facciate arretrate devono essere parallele alla strada o adottare l’andamento che ilSindaco ritenesse di imporre per un adeguato inserimento nel contesto edilizio.

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Comma 1°La norma in esame deve essere applicata a tutte le zone territoriali omogenee, ove non siano indicate prescrizionispecifiche. Si rileva che, innanzitutto, va fatta una distinzione fra i casi di edificazione in presenza o meno dicortina continua.In caso di presenza di essa, la nuova costruzione o la ricostruzione di edifici esistenti, per analogia con quantoprevisto per la zona 14, deve avvenire sull’allineamento esistente nel rispetto del rapporto Rs = Da/H di piano =1/1.In assenza di cortina continua, vanno rispettate integralmente le normative di zona e conseguentemente in caso diampliamento di edificio esistente, l’allineamento dell’ampliamento dovrà uniformarsi alle norme di P.R.G.Diverso è il caso di sopraelevazione di edificio esistente, la quale, per continuità architettonica, non potrà essererealizzata alla distanza dal ciglio stradale prevista nelle singole zone nel caso che l’edificio preesistente sia adistanza inferiore di essa e la sopraelevazione avvenga all’interno del sedime dell’edificio esistente.Dovrà invece comunque, anche in questo caso, essere rispettato il rapporto Rs = Da/H = 1/1.

ART. 12DISTANZE, LARGHEZZE E ACCESSI DA STRADE PUBBLICHE E PRIVATE

- comma 1°*Le larghezze delle strade sono quelle risultanti dal Piano Regolatore Generale per le strade nonpreviste dal Piano suddetto, le larghezze non dovranno essere inferiori:- per ogni corrente di traffico veicolare, a m 3,50;- per ogni percorso pedonale, a m 1,50 con un minimo di m 10,00 per le strade normali veicolari e di m

3,00 per le strade pedonali.Solo per strade collinari, potranno eccezionalmente essere ammesse larghezze inferiori.

- comma 2°*Maggiori larghezze potranno essere fissate nella stesura di Piani Regolatori Particolareggiati o di Pianidi lottizzazione, per eventuali necessità di parcheggio o di viabilità.

- comma 3°*Lungo le autostrade, le strade statali, provinciali e comunali, nelle zone extraurbane, fuori cioè daicentri abitati e dalle zone di espansione previste dal Piano Regolatore Generale, dovranno essereosservate, nell’edificazione, le seguenti distanze minime dal ciglio stradale:- m. 60 da autostrade, raccordi autostradali riconosciuti come autostrade ed aste di accesso fra leautostrade e la rete viaria della zona;- m. 40 da strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerariinternazionali (strade “E”); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce;- m. 30 da strade di media importanza: strade statali non comprese nella categoria precedente, stradeprovinciali e comunali con larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;- m. 20 da strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese nella categoriaprecedente.

- comma 4°A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e difasce di espropriazione risultanti da progetti stradali approvati.

- comma 5°*In corrispondenza di incroci e biforcazioni, le fasce di rispetto, determinate dalle distanze minimesopra indicate, sono incrementate dall’area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamentidi distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stes-si, sia eguale aldoppio delle distanze sopra stabilite afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla rettacongiungente i due punti estremi.

- comma 6°

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Restano ferme le norme per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali.Maggiori distanze sono fissate, per ragioni di tutela paesistica, nelle tavole del Piano RegolatoreGenerale.

- comma 7°Nelle fasce di rispetto è fatto divieto assoluto di qualsiasi nuova costruzione, anche se provviso-ria.

- comma 8°*Lungo le strade di grande viabilità cittadina è vietato qualsiasi tipo di accesso diretto da pro-prietàprivate.

- comma 9°Non sono armmesse strade a fondo cieco se non dotate di apposita piazzola terminale, che dovràrisultare circoscritta ad una circonferenza avente raggio minimo di m. 9,00.

- comma 10°Le distanze dei fabbricati da percorsi esclusivamente pedonali sono regolate come le distanze daconfini.

- comma 1°Con esclusione dei soli ambiti collinari, per la generalità dei casi, le nuove strade non previste dal P.R.G., nonpotranno avere dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla norma e comunque corrispondenti a quelle minimefissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione (cfr. tabella seguente ).

- comma 2°Per piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione si intendono “strumenti urbanistici attuativi”.

- comma 3°Le distanze minime da osservare nell’edificazione di nuovi fabbricati o nelle ricostruzioni ed ampliamenti, sonoquelle definite, a seconda della classificazione della strada, dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codicedella Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495.(c.f.r. Tabella pagina seguente)

- comma 5°cfr. schema allegato

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- comma 8°Per strade di grande viabilità cittadina si intendono le strade di tipo D.Le caratteristiche degli accessi diretti dalla proprietà privata (art.22 del Nuovo Codice della Strada) sonoconsentiti solo su strade di tipo E ed F e sono regolate dall’ art. 46 del Regolamento di Attuazione.

art. 46 (art. 22 cod. str.) - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.1) La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativaedilizia e urbanistica vigente.

2) Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanzapari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che si idonea allo stazionamento dei veicoli;c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere previstauna separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;d) deve essere segnalato mediante l’apposito segnale di cui all’art. 120.

3) Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltreche nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire larapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta,fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.

4) É consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. Intali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al secondo comma. Deve in ogni casodisporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’intersezione.

ART. 13

MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE E STRADE PRIVATE- comma 1°La larghezza delle strade, da calcolare per il computo di distanze ed altezze dei fabbricati, si determinacon la media delle misure prese sulle normali all’asse stradale, senza tener conto di eventuali maggiorilarghezze dovute all’intersezione con strade trasversali.

- comma 2°*Quando il Piano Regolatore Generale prevede un allargamento degli spazi pubblici esistenti, non sitiene conto per la determinazione dell’altezza dei fabbricati della maggior larghezza conse-guente agliallineamenti di Piano, tranne che nei seguenti casi:

a) quando le previsioni del Piano Regolatore Generale sono riprodotte in un Piano RegolatoreParticolareggiato o in un Piano di lottizzazione approvati;b) quando il proprietario o i proprietari abbiano già ceduto al Comune l’area necessaria per allargarela sede stradale;c) quando l’allargamento dello spazio pubblico sia già di fatto eseguito sul lato opposto per l’interosviluppo della strada in fregio alla quale è progettato l’edificio.

- comma 3°In ogni caso, qualora la larghezza stradale non sia costante, non può essere considerata una lar-ghezza media che superi del 10% quella minima, anche in un punto singolo antistante il fabbricato.

- comma 4°Gli sporti chiusi (bow-windows) e simili non possono mai sorgere ove vengano a provocare unadistanza dall’asse stradale inferiore a quella minima prescritta; tale distanza diventa quindi quellarelativa alla proiezione a terra degli sporti suddetti.

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- comma 5°Agli effetti di quanto disposto dai precedenti commi le strade private devono essere considerate comestrade pubbliche; la loro larghezza non può mai essere computata come minor distanza dai confini e laloro superficie è esclusa dal computo dei volumi edificabili; la distanza dei fabbricati da cigli di stradeprivate deve essere quella minima prescritta per strade pubbliche in zone uguali.

- comma 2°Per quanto contenuto al punto a) si specifica che al fine della determinazione dell’altezza dei fabbricati, si tieneconto degli allargamenti degli spazi pubblici previsti dal P.R.G., se gli stessi sono riprodotti in qualsiasi tipo distrumento urbanistico attuativo approvato.

ART. 14ALTEZZA DEGLI EDIFICI E SUA MISURAZIONE - NUMERO DEI PIANI

- comma 1°*L’altezza degli edifici è misurata dal piano di calpestio della strada fino alla linea di intersezione dellafacciata con il piano di posa del tetto; i parapetti chiusi di lastrici solari e gli attici in arretrato vannocompresi nella misurazione. Per le strade non orizzontali, l’altezza si misura sulla verticale mediana delprospetto. Le costruzioni su terreno in pendio devono avere un volume fuori terra non maggiore diquello che avrebbero se il terreno fosse piano; sul fronte a valle non devono avere altezza maggiore diquella massima consentita.

- comma 2°Se il distacco dell’edificio dalla strada è maggiore di metri 10,00, la quota di riferimento sarà quella delterreno naturale nel punto più basso del perimetro dell’edificio.

- comma 3°Oltre le altezze massime, sono consentiti soltanto i volumi tecnici (ad es.: vani extra-corsa ascensori,gabbie scale, camini).

- comma 4°Nelle zone che il Piano Regolatore Generale indica come completamento edilizio, ristrutturazione enuclei di antica origine, ove sia ammessa la ricostruzione di fabbricati allineati a filo strada, ciò potràavvenire a condizione che l’altezza dell’edificio sia posta in diretta relazione con la larghezza stradalesecondo la tabella che segue:

L (larghezza stradale) H (altezza max fabbricato) m. m.fino a 3,00 ....................................................................................................5,00da 3,01 a 5,00 .............................................................................................8,00da 5,01 a 8,00 .............................................................................................8,00 + 1,50 • (L-5,00)da 8,01 a 12,00 ..........................................................................................12,50 + 1,25 • (L-8,00)da 12,01 a 16,00 .....................................................................................17,50 + 1,00 • (L-12,00)oltre 16,00 ..................................................................................................21,50Tale norma dovrà essere applicata anche se attualmente esistono fabbricati con altezza superioreai rapporti indicati in tabella. - comma 5°*Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate in tabella solo nel caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati di lottizzazione con previsioni planovolumetriche.

- comma 1°

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Il piano di calpestio stradale va definito come il punto più alto della carreggiata (non si considerano gli eventualimarciapiedi), misurato sulla verticale mediana del prospetto nel caso di strade non orizzontali.L’intersezione della facciata con il piano di posa del tetto è definibile come l’intersezione fra la facciata e ilpiano orizzontale o inclinato dato dall’intradosso del solaio di copertura.Considerato che, nella maggioranza dei casi, non sarà possibile misurare in modo diretto l’altezza dell’edificio, lastessa dovrà esssere dimostrata in sede progettuale con metodo geometrico/analitico, evidenziando tutti glielementi fisici e geometrici che permettano la ricostruzione della misura rappresentata.Medesima procedura andrà applicata, nelle zone di completamento, per la dimostrazione dell’altezza delfabbricato più alto dell’isolato.Nel caso di coperture formate con il sistema costruttivo a “muricci e tavelloni” l’altezza va determinataall’intersezione fra intradosso del tavellone (piano od inclinato) e la facciata.Nel caso di coperture (piane od inclinate) senza cornice di gronda, l’altezza va determinata all’intersezione fraintradosso del solaio di copertura e facciata.Nel caso di lastrici solari la misurazione dell’altezza comprende i parapetti solo quando chiusi; nel caso invece ditetti piani non praticabili, la misurazione deve avvenire, a differenza che nel caso dei lastrici solari, senza tenereconto di eventuali parapetti di servizio o di contenimento del pacchetto di copertura ecc. Nel caso di coperture adandamento variabile, per uniformità interpretativa con quanto sopra, l’altezza va misurata in modo virtualeindividuando il punto di intersezione fra la facciata e la linea teorica avente origine nel punto più alto diintradosso della copertura e con pendenza 35%; in questo caso tale altezza non dovrà essere inferiore a quelladell’intradosso dell’ultimo piano abitabile o comunque di quello del solaio di calpestio del volume generato datale tipo particolare di copertura. Per quanto riguarda i cosiddetti “attici in arretrato”(vedi schema graficoallegato), ai fini della misurazione dell’altezza risultano rilevanti le rientranze della linea di intersezione dellafacciata con il piano di posa del tetto, quando su tali arretramenti prospettano aperture di locali posti nel sottotettoche per larghezza siano pari o superiori alla metà della lunghezza del prospetto. Qualora, poi, il prospetto piùlungo dell’edificio sia in corrispondenza del timpano, si conviene che il piano principale di posa del tetto non siail punto di intersezione con la facciata laterale (che diviene secondaria) bensì i lati inclinati del timpano stesso equindi l’altezza dell’edificio deve essere conseguentemente misurata in corrispondenza della mediana deltriangolo costituente il timpano medesimo. Per maggiore chiarezza si confrontino gli allegati schemi grafici di riferimento.

- comma 5°Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate in tabella in tutti i casi di gruppi di edifici che formino oggettodi piani urbanistici attuativi con previsioni planovolumetriche.

Nelle zone di completamento, l’altezza, misurata come sopra precisato, non potrà comunque eccedere quelladell’edificio più alto esistente nell’isolato non compreso nell’eventuale piano attuativo.Per isolato si intende una porzione di territorio urbano delimitato da strade pubbliche di P.R.G. esistenti o futureo esistenti in difformità dalle previsioni di P.R.G. o in attuazione di strumenti urbanistici attuativi, private maaperte al pubblico transito, o da spazi pubblici in genere esistenti o previsti da uno strumento urbanistico generaleo attuativo

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ART. 15DISTANZE DA CONFINI E TRA FABBRICATI

- comma1°*La distanza minima dei fabbricati dai vari confini dev’essere la minore tra tutte quelle misurabili nelpunto più vicino tra fabbricato e confine. Balconi aperti, sporti ornamentali e gronde non vengonoconsiderati, purchè la loro profondità non superi metri 1,20.

- comma 2° *In caso diverso l’arretramento del corpo di fabbrica deve essere pari al maggior sporto degli stessirispetto a detta misura di m 1,20.

- comma 3°Le distanze da confini, indicate come minime, possono essere diminuite qualora sia stipulata traconfinanti un’apposita convenzione, debitamente trascritta nei Registri Immobiliari, determinante unaservitù di inedificabilità sul terreno vicino in modo che sia sempre rispettata la distanza minima trafabbricati prescritta dalle presenti Norme.

- comma 4°Le distanze tra fabbricati e tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio devono essere misurate comequelle dai confini; nessun punto del fabbricato, nemmeno per corpi sporgenti, può distare dai confini edai fabbricati, anche se questi ultimi non sono prospicienti, meno delle misure minime prescritte, fattaeccezione per i balconi aperti, gli sporti ornamentali e le gronde di profondità non superiore a m 1,20.

- comma 5° *Sono considerate costruzioni accessorie le autorimesse private, le guardiole, le cabine elettriche, ilocali caldaie, gli spogliatoi e i servizi igienici di opifici non incorporati nel fabbricato principale e, ingenere, le costruzioni destinate ad un servizio limitato ed ausiliario dell’abitazione o dell’opificio.

- comma 6°

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In nessun caso possono essere considerate accessorie le costruzioni costituenti parte integrantedel fabbricato principale o aventi un’autonoma destinazione economica, industriale, commerciale,artigianale od agricola, ad eccezione di stalle, fienili e simili attrezzature nelle zone rurali.

- comma 1° La distanza dei fabbricati dai confini del lotto o della zona di PRG e quella fra fabbricati diversi e fra corpi difabbrica di uno stesso edificio deve essere misurata in direzione radiale (cfr. schema allegato).

- comma 2°Per edifici di nuova costruzione, i balconi che in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 236 del 14 giugno1989 (...cambio di direzione entro uno spazio nel quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm...)abbiano uno sporto dal piano di spiccato della facciata maggiore di 1,20 m., sono considerati come elementidi sporgenza dalla sagoma dell’edificio e vengono misurati per determinare la distanza minima dei fabbricati daivari confini.Di conseguenza, per balconi con profondità superiore a 1,20 m., l’arretramento del corpo di fabbrica deve esserepari al maggior sporto degli stessi rispetto a detta misura.

- Balcone aperto: struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo sporgente dalla facciata ed atta a costituireuno spazio praticabile esterno, accessibile da una porta-finestra,con ringhiera, parapetto o balaustra in materiali

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diversi che non superino, per tutta la parte in aggetto, l’altezza massima prevista dal Capo IV Art.8 comma 8.1.8.del D.M. 14 giugno 1989 n°236 (h = 100 cm.).- Sporto ornamentale: elemento secondario sporgente rispetto al piano di spiccato della facciata realizzato a finiesclusivamente decorativi o come elemento architettonico.

- comma 5°Ai fini della misurazione della distanza dei fabbricati da confini o tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio, sonoescluse le sole costruzioni accessorie che abbiano le caratteristiche di volume tecnico, secondo la definizione dataa commento del 7° comma dell’art.10. Tali volumi costituiscono comunque distanza ai fini del Regolamento diapplicazione del Nuovo Codice della Strada.I volumi realizzati al di sotto della quota di riferimento concorrono a determinare la misura dell’altezza delfabbricato; non vengono considerati invece per quanto riguarda le distanze tra fabbricati.

ART. 16SUPERFICIE COPERTA DEI FABBRICATI

- comma 1°* Per superficie coperta del fabbricato si intende la proiezione orizzontale del filo esterno del perimetrodell’edificio corrispondente alla massima superficie, compresi corpi sporgenti, porticati e simili, e conesclusione solo di gronde, balconi aperti e pensiline.

- comma 2° Il volume massimo derivante dall’applicazione dell’indice di edificabilità non deve essere superatonemmeno nel caso in cui il prodotto, ottenuto moltiplicando tra loro l’area copribile e l’altezza massimaprevista per la zona, dia come risultato un volume maggiore.

- comma 1°Ai fini della determinazione della superficie coperta del fabbricato, si precisa che per corpi sporgenti, siintendono i corpi chiusi e i balconi non aperti, secondo la definizione data a commento del 7° comma dell’art.10.Le rientranze non vanno computate nel calcolo della superficie coperta.

ART. 17PRESCRIZIONI SPECIALI SOVRASTRUTTURE, ACCESSORI E PORTICI

- comma 1° Tutte le sovrastrutture, ad eccezione dei torrini, delle canne fumarie e degli elementi decorativi agiorno, devono essere comprese nei limiti di volume, distanze, edificabilità, ecc., come fossero localiabitati; tutte indistintamente devono essere inquadrate architettonicamente nell’intero complesso edessere rifinite decorosamente.

- comma 2°Sono vietati diaframmi in muratura di divisione tra proprietà diverse, non inquadrati architettonicamentee sporgenti oltre i parapetti delle terrazze e le falde del tetto.

- comma 3°Non sono ammesse costruzioni accessorie, neppure di carattere provvisorio, in modo da ottenere unamaggior utilizzazione del terreno rispetto agli indici massimi di edificabilità indicati per le varie zone.

- comma 4°*In ogni caso, le costruzioni accessorie ed i corpi di collegamento che rientrino nei limiti fissati devonoessere armonicamente inquadrate con l’intero complesso; le distanze dalle strade e dai fabbricati nonpossono essere inferiori a quelle dei fabbricati principali.

- comma 5°L’altezza delle portinerie e dei corpi di collegamento non deve superare i m. 5,00; quella delleautorimesse private non deve superare i m. 3,00.

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- comma 6°Le costruzioni accessorie devono essere decorose sia per la linea architettonica, sia per la qualitàdei materiali, anche per il lato sul confine.

- comma 7°I portici e le gallerie aperte al pubblico passaggio devono avere dimensioni, rifiniture e rivesti-mentisecondo le indicazioni del Sindaco.

- comma 8°In genere, le pavimentazioni devono essere costituite da materiale duro, lavabile e di forte resi-stenzaall’usura.I rivestimenti e le facce viste di colonne e pareti devono essere pure in materiale duro e lavabile.

- comma 4°Per quanto riguarda i volumi tecnici vale quanto espresso a commento del 5° comma dell’Art. 15.

ART. 18RECINZIONI E SISTEMAZIONI INTERNE NELLE ZONE PREVISTE URBANIZZATE

DAL PIANO REGOLATORE GENERALE- comma 1°* Le eventuali recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono essere eseguite con sistemidecorosi e duraturi; l’altezza di murature di qualunque tipo non può superare in nessun punto m. 1,00fuori dal piano di campagna; superiormente può essere istallata cancellata o rete metallica di altezzatale che la massima altezza della recinzione non superi in nessun punto m. 2,50. Altezze diversepotranno essere concesse nelle zone industriali o per casi di particolare necessità.

- comma 2° Lungo le strade, i terreni possono essere chiusi da recinzioni o lasciati aperti secondo le indicazioni chepossono essere contenute nei Piani Regolatori Particolareggiati o nei Piani di lottizzazione.

- comma 3° Qualora non vengano costruite recinzioni il terreno deve essere sistemato e pavimentato.

- comma 4° Le eventuali recinzioni su strada devono essere costruite secondo progetti da approvarsi dal Sindaco;le altezze devono essere analoghe a quelle prescritte per le recinzioni interne.

- comma 5° É facoltà del Sindaco impartire disposizioni perchè le recinzioni, prospettanti sulla stessa strada ospazio pubblico, siano tra loro decorosamente intonate.

- comma 6° Gli spazi liberi circostanti ai fabbricati devono essere sistemati decorosamente secondo le percentualiindicate per le singole zone; in particolare, si deve provvedere alla conservazione delle piantagioni dialto fusto.

- comma 7° Gli spazi liberi destinati a parcheggio all’aperto ed al transito devono essere pavimentaticonvenientemente, al fine di evitare trasporto di sporcizia e fango sulle strade pubbliche o private.

- comma 8°

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É facoltà del Sindaco dare prescrizioni circa la sistemazione degli spazi liberi e gli accessi, specie per inuovi insediamenti a carattere commerciale o direzionale e circa la vegetazione.

- comma 1°Per le recinzioni potranno essere prescritte altezze diverse o particolari modalità esecutive relativamente asituazioni specifiche di protezione delle bellezze naturali e panoramiche ai sensi della L.S. 29 giugno 1939 n°1497o di tutela delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L.S. 1 giugno 1939 n°1089.

ART. 19 VEGETAZIONE

- comma 1°* In tutte le zone di urbanizzazione, nelle zone a verde privato ed in quelle panoramiche, è fatto divieto diabbattere alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; per ogni albero abbattutocon il suddetto consenso, può esser fatto obbligo di provvedere alla messa a dimora di analogo alberodella stessa essenza o di essenza similare.

- comma 2°Le nuove costruzioni devono essere sempre ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piantepiù cospicui o caratteristici.

- comma 3°Nelle superfici destinate a giardini, è fatto obbligo di mettere a dimora almeno due piante ad altofusto per ogni nuovo edificio.

- comma 1°L’abbattimento delle alberature di alto fusto è regolato, oltre che da Denuncia di Inizio di Attività asseverata,da specifica autorizzazione per gli ambiti territoriali tutelati dalle seguenti leggi e decreti:- R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267 e successivo regolamento per l’applicazione R.D. 16 maggio 1926 n°1126(VINCOLO IDROGEOLOGICO E DIFESA DEI BOSCHI);

- L. 29 giugno 1939 n°1497 e successivo regolamento per l’applicazione R.D. 3 giugno 1940 n°1357,art.9 punto3.(PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE)

- L. 8 agosto 1985 n°431,art.1 lettera g, e Circolare di applicazione 31 agosto 1985 n°8 - esclusione dal vincoloper le sole zone territoriali omogenee di tipo A e B -(TUTELA DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSEAMBIENTALE)

-Circolare Ministero LL.PP. 11 agosto 1966 n°8321, punti B,C,D, (ALBERATURE STRADALI);

-Circolare Regionale 18 ottobre 1978 n°65 (ALBERATURE STRADALI);

ART. 20FABBRICATI SU AREE INTERNE ORIENTAMENTO ALLOGGI

- comma 1°*Non è ammessa la costruzione di fabbricati che non abbiano una facciata prospettante su una via odaltro spazio pubblico, oppure su una strada privata avente le caratteristiche descritte nelle presentinorme.

- comma 2°*Il precedente comma non si applica nell’ambito di Piani Regolatori Particolareggiati e di Piani dilottizzazione in cui non sia prevista una suddivisione in lotti del terreno.

- comma 3°

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Non è ammessa inoltre la costruzione di alloggi che non prospettino, almeno con un lato, su spazi liberio cortili aperti; ogni alloggio od unità immobiliare dovrà avere, parimenti, almeno un lato esposto suspazio libero rivolto ad est, sud od ovest; non è ammessa, cioè, la costruzione di alloggi tutti esolamente esposti a nord o su cortili chiusi.

- comma 1°Per la definizione di spazio pubblico si richiama quella data a commento del punto b) del 1° comma dell’art.9.La ratio della norma è quella di garantire un rapporto diretto tra edificio da costruire ed opere di urbanizzazioneprimaria o strade private con le caratteristiche di cui all’art. 12 delle N.T.A.. A tal fine la condizione necessaria esufficiente per l’ammissibilità dell’edificazione è che il collegamento fra il lotto da edificare e la viabilità avvengamediante almeno un passo carrabile, come definito dall’art. 3 del Codice della Strada, di proprietà del richiedenteo gravato di servitù di passo a favore del richiedente stesso relativamente al lotto da edificare ed a suo servizioesclusivo. Qualora, invece, l’accesso non fosse a servizio esclusivo del lotto da edificare, le dimensioni relativedovranno corrispondere a quelle previste dall’art. 12 delle N.T.A.

- comma 2°Il precedente comma non si applica in tutti gli strumenti urbanistici attuativi in cui non sia prevista unasuddivisione in lotti del terreno.

ART. 21CAMPI DA GIOCO E SPAZI COMUNI

- comma 1°*Nei Piani Regolatori Particolareggiati e di lottizzazione dovranno essere previsti spazi destinatiesclusivamente a campi gioco da porre a disposizione dei fabbricati previsti nei piani stessi.

- comma 2°Detti spazi dovranno essere ubicati in zone facilmente accessibili e soleggiate; dovranno essererecintati, attrezzati e chiusi al traffico; su di essi, infine, dovrà essere posto un vincolo “non aedificandi”.

- comma 3°L’area a disposizione dei campi gioco è esclusa dal computo delle superfici utili a determinare lacostruibilità e l’indice di edificabilità.

- comma 4°*Lo spazio a disposizione per i campi gioco non deve essere inferiore a mq. 3,00 (urbanizzazioneprimaria), per ogni 100 metri cubi costruibili e comunque non inferiore a mq. 400.

- comma 5°La realizzazione e la attrezzatura dei campi gioco dovrà essere fatta contemporaneamente alle operedi urbanizzazione primaria.

- comma 6°Nei piani di lottizzazione è, infine, ammessa e consigliata l’unione degli spazi liberi dei vari lotti in mododa formare ampi spazi di disponibilità comune.

- comma 7°* Per insediamenti a carattere commerciale o direzionale, devono essere previsti mq. 40 di verdepubblico per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento realizzabile.

- comma 1°Per piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione si intendono tutti gli strumenti urbanistici attuativi.

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- comma 4 °La superficie dell’area destinata a campo giochi per la parte residenziale degli insediamenti, può esseredeterminata con la seguente formula:

A = [S x i x 0,545 / (18,18+i)] >= 400 mqessendo

A = superficie campo giochiS = superficie delle aree residenzialii = indice di edificabilità fondiaria

- comma 7 °La superficie dell’area da destinare a verde pubblico per la parte direzionale e/o commerciale degliinsediamenti può essere determinata con la presente formula:

A1 = 0,40 x S1

essendo A1 = superficie dell’area a verde pubblico

S1 = superficie lorda di pavimento realizzabile a destinazione commerciale e/o direzionale

ART. 22 PARCHEGGI E AUTORIMESSE PRIVATE

- comma 1°* In sede di formazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione, dovranno esserepreviste aree libere destinate a parcheggio nella seguente misura minima:

a) per quartieri residenziali, mq. 2,50 per ogni 100 metri cubi di volume realizzabile; b) per insediamenti a carattere commerciale o direzionale, mq. 40 per ogni 100 metri quadrati disuperficie lorda di pavimento realizzabile, destinata agli usi suddetti.

- comma 2° Tali aree dovranno essere aperte al parcheggio libero e non potranno essere computate ai fini delraggiungimento dell’indice di edificabilità fondiaria.

- comma 3° Nelle zone di conservazione, completamento e ristrutturazione e nei nuclei di antica origine (zone 14,15 e 16), le superfici di cui al precedente comma potranno essere ridotte, purchè siano previsteadeguate attrezzature integrative.

- comma 4° Nelle nuove costruzioni residenziali devono essere previsti appositi locali destinati ad autorimesse inragione di almeno un posto-macchina per ogni unità di abitazione; tali autorimesse possono essereanche concentrate per più lotti in un unico fabbricato comune.

- comma 5°*É ammessa la costruzione delle autorimesse, oltre che all’interno dell’edificio, in fabbricati postisotto a cortili e a spazi liberi da fabbricati, alle seguenti condizioni:

a) i fabbricati devono essere completamente interrati e, sopra di essi, deve essere riportato terrenoatto a consentire la piantagione di piante a basso fusto ed aiuole; b) la superficie occupata non dev’essere superiore a un terzo della superficie rimanente dei cortili espazi liberi.

- comma 6°É ammessa la sostituzione dei locali adibiti ad autorimesse con il correlativo aumento delle aree liberedestinate a parcheggio in ragione di ulteriori mq. 4,00 per ogni 100 metri cubi di volume.

- comma 7°

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Per gli edifici che comunque abbiano una destinazione che comporti un notevole afflusso di pubblico,dev’essere prevista la formazione di proporzionati parcheggi scoperti o coperti, da valutarsi in relazionealla attività, alla destinazione ed alla ubicazione dell’edificio.

- comma 8°Tutti i parcheggi devono insistere su area privata, essere compresi nello studio della sistemazionegenerale del lotto o dell’isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi e dei pedonied alle immissioni sugli spazi pubblici.

- comma 9°Le prescrizioni suddette possono essere soddisfatte con qualsiasi accorgimento distributivo o tecnico, ilquale sarà, di volta in volta, autorizzato dal Sindaco, sentito anche il parere dell’Ufficiale Sanitario e delComandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- comma 1°Per piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione si intendono tutti gli strumenti urbanistici attuativi.La superficie dell’area libera destinata a parcheggio (standard urbanistico) può essere determinata con laseguente formula:

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A = [S x i x 0,455 / (18,18+i)] + 0,40 x S1

essendoA = superficie a parcheggioS = superficie delle aree residenziali

i = indice di edificabilità fondiariaS1 = superficie lorda di pavimento realizzabile a destinazione commerciale e/o direzionale

Relativamente al quantitativo di standard edilizio per parcheggi di cui alla L. 24 marzo 1989 n°122 integrata daquanto previsto in sede locale dall’Art.67 del R.E., si precisa che:

a) nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad unmetro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, con le seguenti prescrizioni:- il volume da considerare è il volume del fabbricato calcolato in conformità all’art.10 delle N.T.A. del P.R.G.vigente;

- la superficie da destinare a spazi per parcheggi deve intendersi sia quella necessaria alla sosta, sia quellanecessaria alla manovra e all’accesso dei veicoli, secondo le indicazioni della circolare ministerialen°3210/1967;b) deve inoltre essere garantita la seguente dotazione minima, che può comportare un incremento dellasuperficie minima di cui al precedente punto a), che deve comunque essere rispettata:

- residenza 1 posto macchina per ogni unità abitativa;- direzionale 1 posto macchina per ogni 100 mc. di volume;- alberghi o simili 1 posto macchina per ogni camera;- ristoranti o locali di spettacolo 1 posto macchina per ogni 5 posti a sedere;- commerciale 1 posto macchina per ogni 20 metri quadrati di superficie di vendita;

c) sempre nelle nuove costruzioni la superficie minima a parcheggio, di cui ai precedenti punti a) e b),puòessere realizzata nel sottosuolo dell’area di pertinenza dell’edificio, anche in deroga alle vigenti norme diattuazione del P.R.G. vigente.Nell’ipotesi di costruzione di parcheggi in deroga alle norme vigenti, la Concessione Edilizia vienerilasciata previo vincolo pertinenziale, di tutti i parcheggi in costruzione, alle unità immobiliari dell’edificio darealizzare sulla stessa area.Si precisa che la deroga alle norme vigenti può essere concessa eslusivamente per la realizzazione dellasuperficie a parcheggio nella misura massima di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di ciascuna unitàimmobiliare in costruzione. In questa ipotesi deve essere costituito il vincolo pertinenziale del parcheggio.Qualora la costruzione di parcheggi sia conforme alle norme vigenti non è richiesto vincolo pertinenziale;

d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a),b),c), dell’art.31 della legge457/1978, non sono soggetti alla verifica della dotazione degli standards.Gli interventi di ristrutturazione dicui alla lettera d) dello stesso art.31 della legge 457/1978, su edifici con destinazione residenziale, se noncomportano la totale demolizione dell’edificio esistente, non sono soggetti alla verifica della dotazione deglistandards.Nelle zone diverse dal Centro Storico, soggetto alla normativa della Variante “33” e dalla zona 16del P.R.G. vigente, le richieste di Concessione Edilizia per la realizzazione di opere con mutamento delladestinazione d’uso per destinazioni diverse dalla residenza, sono soggette alla verifica della dotazione deglistandards di cui all’art.67 del Regolamento Edilizio;

e) ai sensi dell’art.9 della citata legge 122/1989 e successive modificazioni, i proprietari di edifici esistentipossono realizzare nel sottosuolo dell’area di pertinenza dell’edificio o nei locali al piano terreno i parcheggi dipertinenza alle singole unità immobiliari dell’edificio stesso, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici econ i regolamenti edilizi vigenti.La superficie dei parcheggi che vengono realizzati in contrasto con le norme vigenti non può essere superiore aun metro quadrato ogni dieci metri cubi di ciascuna unità immobiliare in costruzione.In tal caso deve essere costituito il vincolo pertinenziale di tutti i parcheggi alle unità immobiliari dellostesso edificio.

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- comma 5 ° b)L’art. 22, comma 5 punto b) delle N.T.A. prescrive che la superficie occupata dalle eventuali autorimesse interratenon superi la superficie di un terzo della superficie scoperta del lotto.Nessuna altra norma del vigente P.R.G., regolamenta la realizzabilità di locali accessori interrati.La ratio dell’unica norma esistente appare essere quella di garantire la tutela delle superfici di terreno libere dagliedifici, in modo da assicurare un corretto assorbimento delle acque meteoriche e l’equilibrio naturale delsottosuolo. In quest’ottica sembra irrilevante la destinazione d’uso della superficie occupata da locali interrati,siano essi all’interno del sedime dell’edificio o sotto cortili e spazi liberi, avendo essi comunque destinazionepertinenziale, accessoria all’edificio o a vano tecnico.La legge 122/89 consente deroghe agli strumenti urbanistici vigenti per le sole autorimesse di pertinenzadell’edificio, nella considerazione della priorità di soddisfare alla necessità di incremento della capacità diparcamento sempre fissata dalla medesima legge.Tale deroga, evidentemente, non può essere estesa a locali accessori con diversa destinazione d’uso.Per quanto sopra espresso, quindi, si ritiene ammissibile la realizzazione di locali accessori, con destinazionediversa da autorimesse, fuori dal sedime dell’edificio, al di sotto di cortili e spazi liberi senza che venga superatala quota massima di superficie libera complessivamente occupabile, senza deroghe agli strumenti urbanistici,comprese le autorimesse.

ART. 23DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITÀ

- comma 1°* Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice diedificabilità pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla lorosuperficie.

- comma 2°Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità.

- comma 3° Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate ledistanze dai confini pertinenti al rispettivo tipo di zona, anche se ciò comporterà una diminuzione delladistanza tra fabbricati. Questa ultima distanza non dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla sommadelle distanze minime dai confini come sopra indicate.

- comma 4°* Nelle zone esterne ai centri abitati non potranno essere destinati a negozi e ad uso commerciale opubblico i locali dei piani terreni o rialzati prospettanti su strade di larghezza inferiore a m 7,00.

- comma 5°* Nelle zone soggette a vincoli vari (aeroportuali, militari, idrologici, elettrici, cimiteriali, ecc.) dovrannoessere osservate le norme previste dalle leggi, relativamente a distanze ed altezze di edifici.

- comma 6° Qualora tali vincoli dovessero decadere, l’edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le normerelative alla zona agricola.

- comma 1°Nel caso di interventi diretti (zone di completamento od aree aventi caratteristiche similari ai sensi delcombinato disposto degli artt. 9, 65 e 109 della L.R. 61/85) l’indice di fabbricabilità viene determinato comemedia dei vari indici di zona ponderatamente alle porzioni del lotto; si ricorda peraltro che per le zone 14 e/ f/ g/ i,l’indice di fabbricabilità in assenza di strumento attuativo è pari a 3 mc./mq.

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Nel caso invece di strumenti attuativi la volumetria realizzabile è funzione, oltre che della media ponderata dicui al presente articolo, anche della determinazione degli standards urbanistici di cui agli artt. 21 e 22 dellepresenti N.T.A.

Esempio di intervento con piano attuativo e zonizzazioni diverse:parte in zona 10 .......................... sup.interessata mq. 600 x i.f.3 = mc. 1800parte in zona 14h ............................ sup.interessata mq. 500 x i.f.3 = mc. 1500pare in zona 11 ............................ sup.interessata mq. 1100 x i.f.4,5= mc. 4950 superficie mq. 2200 volume mc. 8250

mc. 3,75 /mq. = INDICE DI EDIFICABILITA’ MEDIO SUL LOTTOMASSIMO RAPPORTO DI COPERTURA.............................................................35%NUMERO MASSIMO PIANI ABITABILI..............................................................4ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ............................................................15,00DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE .................................................7,50 /10,00DISTANZA MINIMA DA CONFINI.......................................................................7,50DISTACCHI MINIMI TRA FABBRICATI .............................................................15,00CAVEDI ...................................................................................................................ammessiCORTILI CHIUSI ....................................................................................................esclusiSUPERFICI A COLTURE E GIARDINI .................................................................70%IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI ....................................................................30%

- comma 2°In caso di parità dell’indice di edificabilità, si farà riferimento alle norme di zona relative alla parte di lottoprospettante la via pubblica principale su cui il nuovo fabbricato prospetta al fine di non alterare la fisionomiaurbanistico-architettonica preesistente.

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- comma 4°Per Centro Abitato si intende quello delimitato su apposita tavola allegata al vigente P.R.G., anche ai finidell’obbligo di previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi.

- comma 5°Fatte salve le zone di tutela e fasce di rispetto di cui all’art.27 della L.R. 61/85 e sucessive modifiche edintegrazioni, per quanto espresso dalla norma di P.R.G., si riportano a titolo esemplificativo i principaliriferimenti legislativi vigenti per aree interessate dalla vicinanza di:

AEROPORTI- L. 23 giugno 1927 n°1630 - Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per lerotte aeree dei velivoli(artt.8-9);

- R.D. 30 marzo 1942 n°327 - Codice della navigazione (artt.714 - 717 bis);

SERVITU’ MILITARI- L. 24 dicembre 1976 n°898 - Nuova regolamentazione delle servitù militari (artt.1-6,8,10-11,13-14,16-17,19);VINCOLO IDROGEOLOGICO E DIFESA DEI BOSCHI- R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terrenimontani (artt.1-7,12-14);

- R.D. 16 maggio 1926 n°1126 - Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n°3267, concernente il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (artt.1-22,24);

- L. 1 marzo 1975 n°47 - Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (artt.1,9-10);

ELETTRODOTTI- R.D. 11 dicembre 1933 n°1775 ;

- L. 28 giugno 1986 n° 339 ;

-D.M. 21 marzo 1988 n°449 -Regolamento di esecuzione della L. 28 giugno 1986 n° 339;

CIMITERI- R.D. 27 luglio 1934 n°1265 - Testo unico delle leggi sanitarie (art.338);

- D.P. R. 10 settembre 1990 n°285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (artt.54-57);

- Circ. Reg. 9 febbraio 1981 n°4 - Zone di rispetto cimiteriale;

- Circ. Reg. 21 maggio 1981 n°37 - Riduzione dei vincoli cimiteriali;

ART. 24ZONE RESIDENZIALI

- comma 1°* Le zone residenziali devono essere adibite prevalentemente ad abitazione. In esse sono, peraltro,consentiti: negozi e botteghe, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi, laboratoriartigiani per attività non rumorose o graveolenti, autorimesse pubbliche o private, banche, tipografie,ambulatori, alberghi e ristoranti, alloggi collettivi e luoghi per il culto, teatri e cinematografi, altri locali diriunione, istruzione, divertimento o svago e, in genere, tutte quelle attività che, a giudizio della GiuntaMunicipale, siano compatibili col carattere residenziale della zona.

- comma 2°

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Nelle zone 6, 7 e 8 sono ammesse solo abitazioni, studi professionali, autorimesse private, ambulatori,esercizi commerciali, luoghi per il culto o di riunione.

- comma 3°* Nelle zone residenziali sono ammesse piccole cliniche, purchè, le distanze dai confini e dal cigliostradale siano di almeno m. 20,00.

- comma 4°* Per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione del Piano, gli insediamenti industriali,artigianali o ad essi assimilabili esistenti potranno essere ampliati con le seguenti condizioni:

a) non dovrà essere mutato il tipo di attività esercitata;

b) l’ampliamento potrà avvenire solo su terreni adiacenti o tra loro collegati e non potrà superare il15 % della superficie dei pavimenti al lordo, risultante alla data di approvazione del Piano;

c) attorno alle suddette aree di ampliamento dovranno essere messe a dimora essenze di alto fustoformanti una cortina di protezione;

d) dovranno essere in ogni caso osservate tutte le altre norme relative alle zone industriali,

salvo che per le distanze da confini e da ciglio strade, nonchè per i distacchi da fabbricati su lottiadiacenti, per i quali si dovranno tenere quelli delle zone in cui gli impianti sono situati.

- comma 5° Gli ampliamenti saranno consentiti dal Consiglio Comunale che potrà imporre, caso per caso,l’adempimento anche di ulteriori condizioni per la tutela del pubblico interesse.

- comma 6° É esclusa la facoltà di ampliamento per le industrie nocive o moleste.

- comma 1°Le zone residenziali, individuate nella zonizzazione di P.R.G. (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16), sonoquelle nelle quali la destinazione abitativa supera a maggioranza di volume realizzabile tutte le altredestinazioni d’uso degli immobili o il tipo di attività ammesse nella zona stessa.Per il singolo edificio, si avrà il carattere residenziale, quando le abitazioni prevarranno a maggioranza divolume realizzabile sulle altre destinazioni d’uso ammesse e compatibili con le zone residenziali. Eventualirealizzazioni parziali dovranno comunque essere caratterizzate dalla prevalenza della destinazione residenziale. - comma 3°La piccola clinica, ai fini della consistenza, si ritiene paragonabile alla Casa di Cura privata con DirettoreSanitario responsabile esercitante attività interna di diagnosi e cura (massimo 150 posti letto) secondo ladefinizione data dall’art.53 della L. 12 febbraio 1968 n°132 e dai successivi Atti di indirizzo e coordinamentocontenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986 n°153.

- comma 4°Considerato che,dalla data di approvazione della Variante Generale al P.R.G. sono trascorsi più di 10 anni, ilcontenuto del quarto comma relativamente agli ampliamenti di insediamenti industriali, artigianali o assimilabili, èda ritenersi inapplicabile.Tale tipo di attività edificatoria è oggi normato dalla L.R. 11/85.

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ART. 25ATTREZZATURE ED ESERCIZI COMMERCIALI

- comma 1°*In tutte le zone, escluse quelle contraddistinte con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 22, 23, 24, 27 e 28, sonoammessi attrezzature ed esercizi commerciali, semprechè non contrastino con le norme della legge11.7.1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

- comma 2°Nelle aree soggette a Piano Regolatore Particolareggiato od a Piani di lottizzazione, la possibilità direalizzazione di attrezzature ed esercizi commerciali è anche condizionata alla specifica previsione ditali attrezzature nei Piani stessi.

- comma 1°Nelle zone non citate in questo articolo, per esclusione, sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali.Tali attrezzature devono peraltro essere compatibili e congruenti con la destinazione di zona.In particolare, per le zone residenziali (da Z 6 a Z 16) le compatibilità sono stabilite dall’art. 24 delle presentiN.T.A., fermo restando il concetto di prevalenza di destinazione residenziale di cui al commento all’art. 24. Per lealtre zone Z 17 (Zone artigianali e per piccole industrie), Z 18 (Zone Industriali), Z 19 (Verde pubblico osportivo), Z 21 (Zone per attrezzature turistiche), Z 25 (Zone fieristiche annonarie e per servizi tecnici), Z 26(Zone direzionali), Z 30 (Parcheggi) le presenti norme nulla normano in modo esplicito al riguardo. Pertanto, inattesa della variante generale al P.R.G., attualmente in fase di elaborazione, si ritengono ammissibili, sempre ecomunque nel totale rispetto delle dotazioni di standards urbanistici precisati agli artt. 21 e 22 delle presentiN.T.A. e degli standards edilizi di cui al commento del citato art. 22, attrezzature ed esercizi commerciali cheabbiano attinenza con la destinazione principale di zona e siano ad essa funzionali. Nei commenti alle norme dizona verranno pertanto inserite a titolo esemplificativo alcune attività commerciali considerate compatibili, fermarestando la possibilità per l’Amministrazione comunale di approvarne anche altre, pur non citate, ma per le qualisia, di volta in volta, dimostrabile la congruità con la destinazione prevalente.

ART. 26LOTTIZZAZIONI IN CORSO

- comma 1°I Piani di lottizzazione, autorizzati prima del 2.12.1966, sono fatti salvi a tutti gli effetti, limitatamente allearee di cui sia stata conservata la destinazione residenziale; essi potranno essere completati secondogli accordi e le autorizzazioni a suo tempo definiti.

- comma 2°I Piani di lottizzazione, deliberati dal Consiglio Comunale prima del 31.7.1972 che hanno ottenuto ilnulla osta del Presidente della Giunta Regionale prima del decreto di approvazione del presentestrumento urbanistico, sono anch’essi fatti salvi, limitatamente alle aree di cui sia stata conservata ladestinazione residenziale.

- comma 3°I Piani di vendita di terreni comunali, deliberati prima del 31.7.1972, potranno essere completati inconformità a quanto previsto dalla deliberazione.

- comma 4°Le licenze edilizie relative a tutti i piani suddetti potranno essere rilasciate entro e non oltre il31.12.1975.Dopo tale data, detti piani sono da ritenersi decaduti per tutto quanto contrasti con le presenti norme.

ART. 27

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NORMA TRANSITORIA- comma 1°L’area di proprietà comunale attualmente occupata dalla sede dell’ex G.I.L., assume la destinazione dicui alla delibera consiliare 7 luglio 1965, n. 107 e successive modificazioni e integrazioni.

- comma 2°Sono fatti salvi, inoltre, gli impegni assunti dal Comune, prima dell’adozione del presente strumentourbanistico, nei confronti di altre pubbliche Amministrazioni, relativi a loro programmi edificatori.

- comma 3°Ferme le altre prescrizioni, in tutti i casi in cui le presenti norme prevedono distanze da confini e trafabbricati maggiori di quelle stabilite dal Piano Regolatore approvato il 19.12.1957, per i lotti maiedificati, adiacenti ad altri già edificati con le inferiori distanze ammesse nel suddetto Piano Regolatoree compresi entro il perimetro dei centri abitati definito nella planimetria richiamata all’art. 4 dellepresenti norme, è consentito costruire, verso il lato del lotto già edificato e fatta sempre salva ladistanza minima dal confine prescritta dalle presenti norme, con l’osservanza del distacco minimo trafabbricati pari a metri 10,00.

ART. 28POTERI DI DEROGA

Licenze in deroga alle presenti norme di attuazione possono essere concesse solo per edifici edimpianti pubblici o di interesse pubblico.

Licenza Edilizia = leggi Concessione Edilizia a seguito L.S. 10/77

ART. 29IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

(introdotto con Variante n. 194 al P.R.G. – Adottata con delibera consiliare n. 83 del 5.11.1999 e modificata condeliberazione consiliare n. 23 del 22.02.2001. Approvata con delibera consiliare n. 59 del 26.07.2001)

L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, nel territoriocomunale, è ammessa su aree che non siano classificate nel P.R.G. come:- Z.16 - nuclei di antica origine;- Z.19 - verde pubblico o sportivo;- Z.27 –servizi pubblici di interesse locale;

e soltanto in fregio alle seguenti strade;- autostrade (con o senza pedaggio);- strade interquartierali di 1° livello);- strade interquartierali di 2° livello);indicate con diversa campitura, in apposita tavola, agli atti della deliberazione consiliare diapprovazione della variante n. 194 al P.R.G..I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti sonostabiliti nello specifico “Regolamento per l’installazione e l’esercizio di impianti stradali di distribuzionedei carburanti”.

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NORME DI ZONA

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NOTA INTRODUTTIVA

L’attività edilizia ed urbanistica nel Centro Storico compreso entro le mura magistrali, è disciplinatadalla Variante N°33 al P.R.G., approvata con deliberazione del C.C. n°574 del 15 novembre 1984 edalla Giunta Regionale con deliberazione n°1750 del 27 maggio 1975 che sostituisce le normecontenute nel P.R.G. vigente. Tale variante contiene una normativa puntuale per gli interventi e tavoledi riferimento per ambiti minimi di progettazione ed intervento,interventi edilizi ed urbanistici ammessi edestinazioni d’uso degli immobili, aree ed edifici o impianti di uso collettivo.

Con deliberazione consiliare n°219 del 6 luglio 1989 è stata adottata la variante n° 107 al P.R.G.vigente: “Tutela di edifici di notevole interesse storico-artistico nei quartieri di Borgo Trento,Pindemonte,e Valdonega”, successivamente approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneton°4630 del 7 agosto 1992, che ha integrato la normativa della zona 14- completamento edilizio - conuna specifica norma finalizzata alla conservazione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali delsuddetto patrimonio edilizio.

Per tutte le zone di P.R.G., come da note a piè pagina, nel computo dei piani abitabili non siconsiderano i sottotetti; ciò vale evidentemente a condizione che essi non siano abitabili.Qualora essi, per tutta o parte della superficie del piano, contengano anche un unico vano che pur condestinazione teorica progettuale accessoria possegga i requisiti dimensionali dei locali abitabili,saranno determinanti ai fini della misurazione dell’altezza del fabbricato e concorreranno alladeterminazione del volume, oltre che per il computo dei piani abitabili.

Le distanze minime dal ciglio stradale sono pari alla dimensione maggiore fra quella determinatadalle Norme di Zona e quella dipendente dalla tipologia della strada stessa secondo la classificazioneoperata dagli artt.26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.(cfr.commenti art.12)

Per tutte le zone residenziali dove sono indicati i parametri “Destinazione delle superfici scoperte acolture e giardini” e “Idem a passaggi pavimentati”, alla superficie del lotto vanno detratte, oltre allasuperficie coperta del fabbricato, anche le superfici destinate a scivoli di accesso ai garageinterrati ed i parcheggi edilizi nella misura minima di legge e P.R.G.

Per tutte le zone territoriali omogenee dove siano previsti vincoli preordinati all’espropriazione, incaso di decadenza dei vincoli stessi per decorso del quinquennio ai sensi dell’art. 2 della L. 1187/68, ilrilascio delle concessioni non è subordinato alla stipula di un atto di sottomissione conl’Amministrazione comunale, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di espropriosi impegna a rinunciare a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.

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1- ZONE A VERDE PRIVATO

- comma 1°* a) Giardini, parchi, boschi, ecc.

In tali aree sono proibiti l’abbattimento di piante ad alto fusto e la costruzione di qualsiasi edificio.Sulle costruzioni residenziali esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 31 lettere a) b) c) d)della legge 5.8.1978, n. 457; è ammesso pure l’ampliamento in misura non superiore al 50% ecomunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc., compreso l’esistente. Nel casoche esista un annesso rustico, organicamente collegato all’edificio residenziale e non più adibito alleoriginarie funzioni, devesi prima procedere ad utilizzare ad usi residenziali tale annesso esuccessivamente è consentito l’aumento della parte residenziale originaria nella misura nonsuperiore al 50% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. complessivo,compresi i volumi tecnici ed autorimesse che sono da prevedere e progettare solo entro i volumicome sopra specificati.

- comma 2°Sugli edifici o parte di essi non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni, sono ammissibili gliinterventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.31 della legge 5.8.1978, n° 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quandol’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.

- comma 3°*Sono ammesse serre e piccole costruzioni inerenti alla cura delle piantagioni, purchè il massimorapporto di copertura di queste ultime non superi il valore di 2/1000 e l’altezza massima non superi i m.3,00.

- comma 4°* b) Per protezione marginale a strade.

Le fasce disposte a protezione marginale delle strade sono inedificabili; esse vengono considerateper la determinazione del volume fabbricabile nei terreni immediatamente adiacenti.

É ammesso il restauro degli edifici esistenti esclusivamente per accertate ragioni di igiene o di pubblicaincolumità.

- comma 5°* (Il secondo comma della Zona l/b è stato abrogato con deliberazione della Giunta Municipale 12.1.1979, n° 133.).(Modificato con Variante n. 194 al P.R.G. – Adottata con delibera consiliare n. 83 del 5.11.1999 e modificata condelibera consiliare n. 23 del 22.02.2001. Approvata con delibera consiliare n. 59 del 26.07.2001).

Nelle fasce relative alle strade di viabilità principale, come indicate all’art. 8 e nelle stradeinterquartierali di primo e secondo livello, come indicato all’articolo 29 ed alle strade di cui allavariante n° 87 al P.R.G., sono ammessi:

l) attrezzature tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici connessi con le arterie stradali; 2) impianti di distribuzione carburanti; 3) attrezzature funzionali alle arterie stradali ed alla viabilità, quali piazzole, corsie di emergenza,controstrade e strade; 4) opere atte ad eliminare od attenuare l’inquinamento conseguente al traffico (fumi, rumori, ecc.).

- comma 6°Particolare cura deve essere posta nella progettazione e realizzazione delle opere al fine dellasalvaguardia dell’ambiente urbano o naturale e dell’arredo.

- comma 7°I fabbricati e le opere possono essere eretti su detti terreni quando, a giudizio del Sindaco, sentita laCommissione Edilizia, la loro consistenza ed il loro inserimento non pregiudichino l’utilizzo delle arterie.

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- comma 8°La distanza minima dal confine stradale non può essere inferiore a m. 5,00.

-comma 1°Qualora, per cause naturali o legate alla conservazione e stabilità dei suoli, delle specie arboree e dellavegetazione in genere, si rendesse indispensabile l’abbattimento di alberature di alto fusto, lo stesso dovràavvenire previa Denuncia di Inizio Attività e parere degli Enti competenti di cui all’art. 19, 1° comma dellepresenti norme.

- comma 2°Per aumento della superficie di calpestio, si intende l’effettivo aumento di superficie, con inserimento di solaiintemedi, soppalchi ecc. e non il mero cambio di destinazione d’uso delle superfici esistenti con opere diristrutturazione edilizia.

- comma 3°serra: manufatto costituito da parte strutturale in elementi leggeri e grandi superfici vetrate o transucidefinalizzato alla coltivazione di piante in condizioni climatiche particolari.Per piccole costruzioni si intendono tutti i manufatti con destinazione accessoria che, attraverso un’ottimaleinserimento ambientale,svolgano un’indispensabile funzione di supporto alla cura delle piantagioni(deposito,magazzino,locali per trattamenti) .Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 6 della L.R. 24/85 nelle parti in cui pone vincoli o limitazioni piùrestrittive della norma di attuazione del P.R.G.

-comma 4° (punto b)Le fasce disposte a protezione marginale della strada sono pari alla dimensione maggiore fra quella determinatadalla cartografia di P.R.G e quella dipendente dalla tipologia della strada stessa secondo la classificazione operatadagli artt.26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada. (cfr. commenti art.12)

-comma 5°I fabbricati e le opere, di cui al penultimo comma, possono essere eretti sulle fasce a protezione marginale dellestrade solo quando le stesse siano consentite e comunque non in contrasto con quanto previsto dal Regolamentodi Attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (cfr. comma 3° art.12 dellepresenti norme).Nella definizione di “impianti di distribuzione di carburante” si intendono tutte le tipologie previste dall’art. 3,comma 1°, della L.R. 28/06/88, n° 33.

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2 - ZONE PANORAMICHE

- comma 1° Non sono ammessi nuovi insediamenti.

- comma 2° É consentito il restauro di edifici esistenti, con possibilità di incremento del volume non superiore al15% e, in ogni caso, non superiore a mc. 150.

- comma 3° Agli effetti delle determinazione dei volumi residenziali esistenti, non saranno computati quelli relativi acostruzioni accessorie come fienili, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai, porcilaie e simili.

- comma 4° Sono ammesse soltanto destinazioni di tipo agricolo o abitativo.

- comma 5° É fatto obbligo di conservare le alberature di alto fusto o di essenze pregiate, nonchè gli olivi esistenti,provvedendo alla sostituzione delle piante morte con altre di eguale essenza.

* Il 2° comma è stato abrogato con deliberazione della G.M. 12.01.1979, n° 133.

Considerato che la norma di P.R.G. ammette per tali zone destinazioni legate all’esercizio dell’attività agricola oabitative, con l’esclusione di nuovi insediamenti, a seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTEGENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di territorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R.24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successivemodifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere ammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n°81 del 13/07/96.Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lostrumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. equanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).

- comma 3°- i volumi residenziali esistenti sono quelli riconducibili alla definizione data al punto d) dell’ art.2 della L.R.24/85, le costruzioni accessorie sono quelle di cui al punto e) del medesimo art.2 della L.R. 24/85.

- comma 5°Qualora, per cause naturali o legate alla conservazione e stabilità dei suoli, delle specie arboree e dellavegetazione in genere, si rendesse indispensabile l’abbattimento di alberature di alto fusto, lo stesso dovràavvenire previa Denuncia di Inizio Attività e parere degli Enti competenti di cui all’art. 19, 1° comma dellepresenti norme.

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3 - ZONE AGRICOLE

- comma 1°*Zone destinate a colture agricole.

- comma 2° Sono ammesse costruzioni anche abitative attinenti alla conduzione del fondo.

- comma 3°La licenza edilizia è subordinata alla preventiva costituzione di servitù “non aedificandi”, regolarmentetrascritta a favore del Comune, sul lotto di proprietà relativo alla licenza stessa. Nel caso in cui lalicenza sia concessa per la costruzione di un volume inferiore a quello massimo ammesso, sarà fattosalvo il diritto di ulteriori costruzioni fino al raggiungimento di detto volume massimo.

- comma 4°Essa è altresì subordinata alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie, secondo leprescrizioni contenute nella licenza stessa.

- comma 5°*Valgono le distanza minime dal ciglio strada fissate nella tabella di zona, salvo maggiori distanzepreviste per fasce di rispetto stradali.

- comma 6° Le costruzioni esistenti concorrono al raggiungimento delle cubature ammesse.

- comma 7°Le costruzioni adibite alla conduzione del fondo, come fienile, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai,porcilaie e simili, nonchè ad allevamenti in batteria, potranno essere insediate solo nelle posizioni ovenon contrastino con la tutela del paesaggio.

- comma 8°Distacchi tra fabbricati minori di quelli prescritti, sempre però entro i limiti fissati dai RegolamentiComunali di Edilizia e di Igiene, potranno essere consentiti per le costruzioni indispensabili allaconduzione dei fondi agricoli e sempre che si trovino nell’ambito dello stesso fondo.

- comma 9°Negli agglomerati rurali sono ammessi lavori di sistemazione, riattamento e trasformazione deifabbricati; sono ammessi anche ampliamenti, oltre ai limiti delle norme di zona, nella misura del 15%della cubatura destinata ad abitazione, esistente all’atto dell’approvazione delle presenti norme e, inogni caso, non superiore a mc. 150.

- comma 10°*Per lavori di sistemazione o riattamento di edifici isolati esistenti, anche se mancanti della superficieprescritta per il lotto minimo, sono ammessi ampliamenti nella misura del 15% della cubatura destinataad abitazione, esistente all’atto dell’approvazione delle presenti norme e, in ogni caso, per un volumenon superiore a mc. 150.*

- comma 11°*Detti ampliamenti dovranno formare un tutt’unico con il complesso edilizio esistente e per essi valgonole distanze minime tra fabbricati o corpi di fabbrica di metri 10,00.*

- comma 12°Agli insediamenti industriali esistenti nelle zone agricole all’atto dell’adozione del presente strumentourbanistico, saranno consentiti ampliamenti nella misura ed alle condizioni previste negli ultimi trecommi dell’art. 24 delle presenti Norme.

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* I commi 1° - 5° - 10° e 11° sono stati abrogati con deliberazione della Giunta Municipale 12.1.1979,n° 133

A seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte diterritorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R. 24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure disalvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi e le opereammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 13/07/96.Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lostrumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. equanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).

-comma 2°Per le definizioni espresse dalla norma di P.R.G. è necessario far riferimento a quanto espresso all’art.2 dalla L.R.5 marzo 1985 n°24 e successive note esplicative contenute nella Circolare Regionale 13 gennaio 1986 n°4.

-comma 3°Licenza edilizia = Concessione Edilizia a seguito legge 10/77.

-comma 12°Gli insediamenti industriali localizzati in difformità dalle destinazioni di piano e ricadenti nelle zone agricole sonoregolamentati dai disposti della L.R. 5 marzo 1987 n° 11.

L’esercizio dell’attività agrituristica è disciplinato dalla L. 5 dicembre 1985 n°730 e dalla L.R. 15 luglio 1986n°31.

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4 - ZONE SOGGETTE A VINCOLI VARI

- comma 1° Zone soggette a vincoli stabiliti da leggi speciali (ad es.: comprensori circostanti gli aeroporti, leattrezzature militari e simili); il rilascio della licenza edilizia è subordinato al nulla osta dell’autoritàcompetente.

- comma 2° Sono ammesse costruzioni di tipo agricolo o abitativo secondo le caratteristiche riportate in tabella,salvo maggiori limiti stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia.

- comma 3° Nelle zone di rispetto cimiteriale, di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 esuccessive modificazioni, sono ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri e fiori.

- comma 4° Qualora decadano i suddetti vincoli, l’edificazione sarà soggetta alle norme relative alle zone agricole.

Qualora sia comprovata la decadenza del vincolo, a seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTEGENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di territorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R.24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successivemodifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere ammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n°81 del 13/07/96.Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lostrumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. equanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).

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5 - ZONE COLLINARI E A PROTEZIONE DELL’ADIGE

- comma 1° Trattasi di zone di protezione paesistica della collina e delle sponde dell’Adige, sostanzialmentedestinate a colture agricole.

- comma 2° Sono ammesse costruzioni anche abitative attinenti alla conduzione del fondo.

- comma 3°La licenza edilizia è subordinata alla preventiva costituzione di servitù “non aedificandi”, regolarmentetrascritta a favore del Comune, sul lotto di proprietà relativo alla licenza stessa. Nel caso in cui lalicenza sia concessa per la costruzione di un volume inferiore a quello ammesso, sarà fatto salvo ildiritto di ulteriori costruzioni fino al raggiungimento di detto volume massirno.

- comma 4°Essa è altresì subordinata alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie, secondo leprescrizioni contenute nella licenza stessa.

- comma 5°*Valgono le distanze minime dal ciglio strada fissate nella tabella di zona, salvo maggiori distanzepreviste per fasce di rispetto stradali.

- comma 6° Le costruzioni esistenti concorrono al raggiungimento delle cubature ammesse.

- comma 7°Le costruzioni adibite alla conduzione del fondo, come fienili, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai,porcilaie e simili, nonchè ad allevamenti in batteria, potranno essere insediate solo nelle posizioni chenon contrastino con la tutela del paesaggio.

- comma 8°In ogni caso, potrà essere imposta la messa a dimora di alberature e l’uso di materiali appropriati.

- comma 9°*E consentito anche il restauro e la ristrutturazione di edifici esistenti, con un incremento non superioreal 15% per edifici fino a 1000 metri cubi e del 10% per la parte eccedente tale cubatura e, in ogni caso,non superiore a mc. 150.

- comma 10°E fatto obbligo di conservare le alberature di alto fusto o di essenze pregiate, nonchè gli olivi esistenti,prowedendo alla sostituzione delle piante morte con altre di eguale essenza.

* I comma 5° e 9° sono stati abrogati con deliberazione della Giunta Municipale 12.1.1979, n° 133.

Nelle zone collinari e a protezione dell’Adige, trattandosi di zone sostanzialmente destinate a colture agricole, aseguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte diterritorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R. 24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure disalvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi e le opereammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 13/07/96.Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lostrumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. equanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).

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6 - CASE - ORTI

- comma 1° Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale, come definiti al 2° comma dell’art. 24 delle presentinorme.

- comma 2°* Il tipo edilizio ammesso è la casa isolata o doppia.

- comma 3°* I dati relativi alle superfici minime dei lotti e massime dei fabbricati si riferiscono ad una casa sempliceo ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case doppie.

- comma 4°* Il volume delle costruzioni accessorie dovrà essere computato ai fini del calcolo dell’indice diedificabilità.

- comma 5° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrisporidenteall’altezza stessa.

- comma 6°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

- comma 2°/3°Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa doppia è da intendersila consueta tipologia binata a schiera.

- comma 3°I distacchi tra fabbricati per case binate a schiera si annullano nel caso in cui l’abbinamento avvenga conedificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative.

-comma 4°definizione di costruzione accessoria (vedi comma 5° dell’art.15 delle presenti norme).

-comma 6°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

Sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali nei limiti precisati dal 2° comma dall’art.24 delle presentiN.T.A.

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7 - VILLE

- comma 1° Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale, come definiti al 2° comma dell’art. 24 delle presentinorme.

- comma 2° Il tipo edilizio ammesso è la casa isolata.

- comma 3° Il volume delle costruzioni accessorie dovrà essere computato ai fini del calcolo dell’indice diedificabilità.

- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondenteall’altezza stessa.

- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

-comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

Sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali nei limiti precisati dal 2° comma dall’art.24 delle presentiN.T.A.

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8 - VILLINI

- comma 1° Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale, come definiti al 2° comma dell’art. 24 delle presentinorme.

- comma 2° Il tipo edilizio ammesso è la casa isolata.

- comma 3° Il volume delle costruzioni accessorie dovrà essere computato ai fini del calcolo dell’indice diedificabilità.

- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondenteall’altezza stessa.

- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

- comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

Sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali nei limiti precisati dal 2° comma dall’art.24 delle presentiN.T.A.

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9 - ABITAZIONI ESTENSIVE (tipo A)

- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.

- comma 2°*I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.

- comma 3°*I dati relativi alle superfici minime dei lotti e massime dei fabbricati si riferiscono ad una casa sempliceo ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case dop-pie o multiple.

- comma 4°Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondenteall’altezza stessa.

- comma 5°*Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

- comma 1°Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quantoespresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.

- comma 2°/3°Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersiil tipo edilizio a villini o a torre,per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per case multiple sono daintendersi tipologie a schiera multipla, a blocco,a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra fabbricati siannullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre e solo nel casoin cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle dueunità abitative .

- comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

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10 - ABITAZIONI ESTENSIVE (tipo B)

- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.

- comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.

- comma 3°*I dati relativi alle superfici minime dei lotti e massime dei fabbricati si riferiscono ad una casa sempliceo ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case doppie o multiple.

- comma 4°Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondenteall’altezza stessa.

- comma 5°*Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

- comma 1°Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quantoespresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.

- comma 2°/3°Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersila tipologia a villini o a torre, per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a casemultiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi trafabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre esolo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di unlato delle due unità abitative .

- comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

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11- ABITAZIONI SEMIESTENSIVE

- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.

- comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.

- comma 3°*Quando, nell’ambito di uno stesso lotto, due edifici in linea larghi meno di m. 12,00 si accostino difianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 10,00.

- comma 4°Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondenteall’altezza stessa.

- comma 5°*Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

- comma 1°Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali,si veda quantoespresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.

- comma 2°/3°Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersila tipologia a villini o a torre,per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a casemultiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra fabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio avillini o a torre e solo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindialmeno su parte di un lato delle due unità abitative .

- comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

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12 - ABITAZIONI SEMINTENSIVE

- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.

-comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.

- comma 3°*Quando, nell’ambito di uno stesso lotto, due edifici in linea larghi meno di m. 12,00 si accostino difianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 11,50.

- comma 4°Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondenteall’altezza stessa.

- comma 5°*Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

- comma 1°Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quantoespresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.

- comma 2°/3°Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersila tipologia a villini o a torre, per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a casemultiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi trafabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre esolo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di unlato delle due unità abitative .

- comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

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13 - ABITAZIONI INTENSIVE

- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.

- comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.

- comma 3°*Quando, nell’ambito di uno stesso lotto, due edifici in linea larghi meno di m. 12,00 si accostino difianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 13,50.

- comma 4°Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza delfabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondenteall’altezza dello stesso fabbricato.

- comma 5°*Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

- comma 1°Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quantoespresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.

- comma 2°/3°Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersila tipologia a villini o a torre, per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a casemultiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari.I distacchi trafabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre esolo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di unlato delle due unità abitative.

- comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

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14 - COMPLETAMENTO EDILIZIO

- comma 1°Trattasi di comprensori occupati totalmente o parzialmente da edilizia esistente e siti al di fuori dellacinta magistrale.

- comma 2°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.

- comma 3°Per i nuovi edifici la distanza dal ciglio della strada, fermo restando il minimo assoluto di zona, dovràanche uniformarsi all’allineamento prevalente esistente.

- comma 4°Ove si intenda ricostruire un fabbricato posto in una schiera allineata a filo strada, la ricostruzione potràavvenire sullo stesso filo, a condizione che l’altezza massima di progetto sia posta in diretta relazionecon la larghezza stradale secondo i disposti contenuti nell’art. 14 delle presenti norme.

- comma 5°Tale norma dovrà essere applicata anche se attualmente esistono fabbricati con altezze superiori airapporti indicati nel Regolamento.

- comma 6°Qualora esistano in confine fabbricati di natura non accessoria, è ammessa l’edificazione in aderenza,sempre però nel rispetto delle distanze da ciglio e da asse stradale prescritte per le varie sottozone.

- comma 7° Sono ammesse autorimesse in confine solo se addossate a costruzioni preesistenti.

- comma 8°*Nelle sottozone e - f - g, le distanze da confini e i distacchi tra fabbricati, fatte sempre salve le misureriportate in tabella, devono essere aumentate come sotto indicato nei casi di edifici o corpi di fabbrica dilunghezza pari o superiore a m. 15,00:

- distanze da confini: 1/3 H max

- tra corpi di cui uno uguale omaggiore di m. 15.00 1/2 H max

- distanze tra fabbricati:- tra corpi entrambi uguali omaggiori di m. 15.00 2/3 H max

In ogni caso l’altezza dei nuovi edifici non potrà superare quella del fabbricato più alto esistentenell’isolato.

- comma 9°Nei centri abitati di Ca’ di David, Chievo, La Sorte, Madonna di Dossobuono, Montorio, Ponte Florio, S.Massimo, S. Michele Extra e Tomba, gli interventi che interessano il valore storico dell’ambiente urbanooriginario dovranno tendere alla conservazione di tali caratteristiche.

- comma 10°*Nelle sottozone e, f, g, i, l’utilizzo con indice superiore a 3 mc./mq. potrà avvenire solo previaapprovazione di un piano di lottizzazione o particolareggiato solo nel caso in cui l’area edificabile, liberao di risulta a seguito di autorizzazione a demolire, sia tale da giustificare l’adozione del predettostrumento urbanistico e cioè di superficie non inferiore a mq. 3.000.

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- comma 11°* In assenza di piano di lottizzazione, fatte salve le disposizioni dell’art. 4, comma 2°, potrà essererilasciata concessione per interventi edilizi solo con indice ≤ 3 mc./mq. (art. 17 comma 6°, legge ponte).

- comma 2°Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quantoespresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.

- comma 3°Per i nuovi edifici la distanza dal ciglio della strada, fermo restando il minimo assoluto di zona, dovrà ancheuniformarsi all’ allineamento prevalente purchè lo stesso non generi contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

- comma 8° Per isolato si intende una porzione di territorio urbano delimitato da strade pubbliche di P.R.G. esistenti o futureo esistenti in difformità dalle previsioni di P.R.G o realizzate in attuazione di strumenti urbanistici attuativi,private ma aperte al pubblico transito, o da spazi pubblici in genere esistenti o previsti da uno strumentourbanistico generale o attuativo.Il valore Hmax da considerare è il minore fra quello di zona e quello massimo esistente nell’isolato.

- comma 10°nelle sottozone e, f, g, i, l’utilizzo con maggior indice portà avvenire solo previa approvazione di strumentourbanistico attuativo.

- comma 11°Con l’adozione della Variante n° 157 alla Variante Generale al P.R.G.(detta anche Variante per gli EdificiLiberty ), è stato abrogato l’ultimo comma della normativa della zona 14 -completamento edilizio- così comeintrodotto con la precedente Variante 107 al P.R.G. del 6 luglio 1989,ed integrato il “Regolamento e norme perl’attuazione della Variante al Piano Regolatore Generale” con l’aggiunta dell’art.29 “ TUTELA DEGLIEDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO-ARTISTICO”. (cfr.commento nella nota introduttiva).Attualmente, in mancanza dell’approvazione definitiva della Variante di cui sopra da parte della GiuntaRegionale,in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art.71 della L.61/85 e successive modifiche edintegrazioni,tutte le richieste e gli interventi da effettuarsi nelle diverse zonizzazioni del P.R.G.vigente, dovrannoessere conformi alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e quanto disposto dalla normativa di cui sopra.

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15 - RISTRUTTURAZIONE

- comma 1°*La ristrutturazione deve essere attuata mediante Piani Regolatori Particolareggiati o Piani dilottizzazione estesi almeno ad un isolato da ristrutturare o a parte organica di esso.

- comma 2°I Piani Regolatori Particolareggiati o i Piani di lottizzazione, che dovranno uniformarsi alle prescrizionigenerali dettate dalle presenti norme, devono essere tali da non superare i seguenti indici diedificabilità:

- 4,50 mc./mq. con altezza massima di m. 15,00 nei territori dei seguenti quartieri: Borgo Venezia,Borgo Milano, Borgo Roma, S. Lucia e Golosine;

- 3,00 mc./mq. con altezza massima di m. 12,00 in tutte le altre zone del territorio comunale.

- comma 3°La ristrutturazione di una parte soltanto dell’isolato può essere autorizzata a condizione che l’altezzadegli edifici previsti, fatte sempre salve le misure massime sopra riportate, non sia superiore a quelladel fabbricato più alto esistente nell’isolato stesso.

- comma 4°*É ammesso il restauro degli edifici esistenti, senza l’obbligo di Piano Regolatore Particolareggiato o diPiano di lottizzazione, esclusivamente per accertate ragioni di igiene o di pubblica incolumità.

- comma 5°*Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi diedifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioniplanovolumetriche.

Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quantoespresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.

- commi 1° e 4° Le zone di ristrutturazione sono state equiparate alle zone territoriali omogenee di tipo B con delibera delConsiglio Comunale n° 220 del 4/12/1978, che ha individuato la corrispondenza fra le zone territoriali omogeneepreviste dal D.M. 2/04/1968 n° 1444 e la zonizzazione prevista dal P.R.G. del Comune diVerona,...(OMIISSIS).....Tale delibera è stata ribadita sia nel 1984 con provvedimento n° 253 del 7/06/1984, sia nel 1986 conprovvedimento n° 252 del 27/02/1986.Questi provvedimenti vengono inoltre consolidati dall’approvazione, in Consiglio Comunale, della delibera n°107 dell’11/02/1980 relativa alla formulazione del primo P.P.A.: nella relazione allegata al provvedimento silegge: “La corrispondenza fra zone territoriali omogenee di cui al D.M. n° 1444 del 2/04/1968 e la zonizzazionefunzionale urbanistica del P.R.G. di Verona, approvato con DGR n° 1750 del 27/05/1975 è operata sulla basedella Tabella “A” allegata alla delibera consiliare n° 220 del 4/12/1978: pertanto, in caso di omesso riferimento,tale corrispondenza si intende implicita e comunque operante, ... (OMISSIS)... intendendo per aree urbanizzateanche quelle relative alle zone di P.R.G. 14, 15, 16.Questo concetto è infine ribadito nella delibera n° 401 del 14/07/1982 nell’approvazione del secondo P.P.A..Le zone di completamento, secondo il disposto dell’art. 19 della L.R. 61/85, non sono state inserite nei P.P.A., inquanto zone omogenee territoriali di tipo “B” che non abbisognano di pianificazione urbanistica e checonseguentemente rispettano l’art. 4 delle N.T.A. in quanto aree già edificate ed interne alla perimetrazioneurbana.Si noti che dal 1975 ad oggi nelle Zone 15 è stata data attuazione a soli due piani di lottizzazione interni allaperimetrazione urbana; il che conferma la legittimità di richiedere piani attuativi all’interno del perimetro urbanosolo in casi particolari.

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Questo orientamento è stato recepito e consolidato nel Piano Preliminare di Salvaguardia (oggi decaduto),approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 153 del 20/07/1993, che classificava come zone sature le areeindividuate nel P.R.G. vigente come Zone 15.Nelle Zone 15 - Ristrutturazione, è pertanto ammesso l’intervento diretto, nuove edificazioni od interventi direcupero, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi, preventivamente richiesti dal P.R.G. vigente, aisensi degli artt. 9 e 109 della L.R. 61/85, in quanto l’intervento previsto risulta “di completamento su parti delterritorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione”.

- comma 5°Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradaleda quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 delRegolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

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16 - NUCLEI DI ANTICA ORIGINE

- comma 1°Gli interventi nelle aree indicate nelle tavole del Piano Regolatore Generale come appartenenti a nucleidi antica origine, o di interesse storico o ambientale, sono subordinati alla preventiva approvazione diPiani Regolatori Particolareggiati, regolati dalle seguenti norme di carattere generale:l) Gli edifici compresi nelle suddette aree verranno classificati, a mezzo di schede il cui modello

sarà concordato con la Soprintendenza ai Monumenti, secondo i valori di arte, di storia, di cultura o,semplicemente, di ambiente urbanistico o tradizionale. In misura del maggiore o minore valoreaccertato, verrà assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione:- grado di protezione 1: edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazioneintegrale in ogni loro parte interna ed esterna; - grado di protezione 2: edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione dielementi interni ed esterni, costituenti un tutto organico, senza tuttavia investire la totalitàdell’organismo;- grado di protezione 3: edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione: 3a) di tutti gli elementi esterni;3b) di una parte delle strutture esterne;- grado di protezione 4: edifici di nessun carattere:4a) di cui non sia facilmente riconoscibile il carattere di superfetazione e non si possa escludere lademolizione;4b) di evidente carattere di superfetazione per i quali è implicita la demolizione.

2) Indipendentemente da quelli assegnati ai singoli edifici, analoghi gradi di protezione saranno stabilitiper complessi edilizi che compongono un caratteristico aspetto avente valore esteticotradizionale, anche in relazione all’ambiente circostante.

3) A ciascun grado di protezione dovrà corrispondere un particolare modo di intervento da definire nelPiano Regolatore Particolareggiato.

- comma 2°Per eventuali nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, l’indice fondiario di edificabilità non devesuperare il 50% dell’indice medio dell’isolato e, in nessun caso, i 5 mc./mq. l’altezza massima non puòsuperare quella degli edifici circostanti compresi fra quelli con grado di protezione 1-2-3a.Minori altezze potranno essere imposte per effetto delle preesistenze ambientali o di particolari scorciprospettici da rispettare. L’altezza è anche commisurata alla larghezza stradale secondo le prescrizioniformulate nell’art. 14 delle presenti norme. La distanza minima dai confini, qualora i fabbricati nonsorgano in aderenza, sarà di 5,00 ed i distacchi minimi tra fabbricati diversi, o tra corpi di fabbrica diuno stesso edificio, saranno di m. 10,00.

- comma 3°É consentito che, nella ricostruzione dei fabbricati distrutti per cause belliche, si possa raggiungerel’altezza che avevano prima della rovina, anche se essa supera quella stabilita dalle presenti norme.Potrà inoltre essere conservato il volume preesistente, purchè esso risulti da documentazione certa.

- comma 4°Le autorimesse private sono consentite solo quando non pregiudicano le caratteristiche morfologichedell’edificio.

- comma 5°Nel quartiere di S. Zeno, per una fascia di m. 80, misurata a partire dal limite esterno della strada dicirconvallazione interna alle mura magistrali, l’altezza massima di eventuali nuovi edifici non potràsuperare m. 11,00.

- comma 6°

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In mancanza di un Piano Regolatore Particolareggiato, potranno essere ammessi interventi singoli, conlicenza edilizia, solo nei seguenti casi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati; b) interventi sui paramenti esterni, purchè non interessino notevoli spostamenti di aperture emodifiche dei materiali di facciata; c) risanamenti interni di carattere igienico o distributivo, purchè non comportino sostanziali modifichestrutturali e tipologiche;d) restauri conservativi; e) demolizione di corpi di fabbrica interni privi di valore architettonico.

- comma 7° In tali interventi singoli, comunque, non è consentito occupare con costruzioni di qualsiasi genere,anche se provvisorie, giardini, cortili e cavedi, nonchè modificare le strutture di copertura per laformazione di volumi tecnici o di sottotetti abitabili.

- comma 8° Per le operazioni di risanamento conservativo, l’indice fondiario di edificabilità non deve superare quellopreesistente computato senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico eartistico.

- comma 9° In ogni tipo di intervento, sono escluse le attrezzature commerciali, tipo grandi magazzini, depositi,ecc., o complessi di uffici che possano costituire pregiudizio o intralcio alla circolazione viabilistica.

L’attività edilizia ed urbanistica nel Centro Storico compreso entro le mura magistrali, è disciplinata dallaVariante N°33 al P.R.G., approvata con deliberazione del C.C. n°574 del 15 novembre 1984 e dalla GiuntaRegionale con deliberazione n°1750 del 27 maggio 1975 che sostituisce le norme contenute nel P.R.G. vigente.Tale variante contiene una normativa puntuale per gli interventi e tavole di riferimento per ambiti minimi diprogettazione ed intervento,interventi edilizi ed urbanistici ammessi e destinazioni d’uso degli immobili, aree ededifici o impianti di uso collettivo.Per quanto riguarda gli insediamenti commerciali, ad integrazione di quanto contenuto nella norma della Variante“33” al PR.G., si specifica che a seguito della delibera di Giunta Municipale 1983 del 9 giugno 1987 ratificata condelibera di Consiglio Comunale n°539 del 17 novembre 1987, la dimensione massima dei nuovi esercizicommerciali e dei pubblici esercizi non può superare i 600 mq. di superficie,salvo apposita deroga da parte delConsiglio Comunale.Per i nuclei storici di antica origine situati fuori dalle mura magistrali vale quanto previsto dalla norma diP.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Regionale n°1750 del 27 maggio 1975. L’edificazione èsubordinata alla definizione di un piano regolatore particolareggiato o attuativo in genere, nel quale il modo diintervento sugli edifici verrà determinato dall’individuazione di gradi di protezione da applicare ai singolielementi contenuti nel piano particolareggiato stesso.In mancanza di un Piano Regolatore Particolareggiato, sono ammessi gli interventi di manutenzioneordinaria,straordinaria e di restauro conservativo di cui alle lettere a,b,c, dell’art.31 della L.457/78 come da normadi P.R.G., meglio definiti dagli artt.7-8-9 del capitolo 2° delle norme tecniche di attuazione della Variante “33”per il Centro Storico.In particolare, per le operazioni di restauro nei nuclei storici di antica origine situati fuori dalle mura magistrali, dicui al punto d) del comma 8° delle N.T.A., in attesa della Variante generale al P.R.G. attualmente in fase dielaborazione, si ritiene ammissbile, considerata la similitudine degli interventi da effettuarsi, riferirsi ai dispostidella Graduazione C1 dell’art.9 delle norme di cui sopra.Sono ammessi altresì modesti interventi di ristrutturazione di cui alla lettera d) dell’art.31 della L.457/78limitatamente ai paramenti esterni, purchè non interessino notevoli spostamenti di aperture e modifiche deimateriali di facciata (comma 6° punto b) e interventi di risanamento interno di carattere igienico o distributivopurchè non comportino sostanziali modifiche strutturali e tipologiche (comma 6° punto c) .Considerata comunquela specificità dei singoli casi e delle situazioni da verificarsi per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ilgiudizio di merito avverrà caso per caso.

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Sono infine ammessi, previo parere di competenza secondo i disposti di cui alla L.1089/39 e L.1497/39, gliinterventi di cui alle lettere d), h), dell’art.9 comma 7° del D.L. 22 luglio 1996 n° 388.I parcheggi nel sottosuolo sono ammessi ai sensi e alle condizioni espresse dalla L.122/89 (cfr. commentoall’art.22 delle presenti norme).

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17 - ZONE ARTIGIANALI E PER PICCOLE INDUSTRIE

- comma 1°*Zone destinate ad insediamenti di piccole industrie non graveolenti nè rumorose e di tipo artigianale.

- comma 2°*La possibilità edificatoria è subordinata alla preventiva approvazione di Piani RegolatoriParticolareggiati o di Piani di lottizzazione. Nei suddetti Piani dovranno essere previste aree dadestinare a servizi pubblici, a verde pubblico o a parcheggi esterni, in ragione di non meno del 10%dell’intera superficie destinata all’insediamento.

- comma 3°Entro e non oltre il 31.7.1982, è consentito che il rapporto di copertura massimo raggiunga il 60% neiseguenti casi:a) nei lotti già edificati alla data del 31.7.1972; b) nei lotti alienati dal Comune prima del 31.7.1972;

- comma 4°*É consentita la costruzione, oltre che dei locali per l’esercizio dell’attività, anche di alloggi per ilproprietario ed il custode. Il carattere di accessorietà di questi alloggi deve apparire evidente ed iltitolare della licenza deve assumere impegno scritto, da trascrivere nei registri immobiliari, a non daread essi una destinazione diversa da quella consentita.

- comma 5°Potranno essere ammesse costruzioni in confine, previo accordo tra le parti legalmente vincolante.

- comma 6°All’interno del lotto, dovrà essere ricavata una superficie da destinarsi a parcheggio nella misura noninferiore al 10% dell’area del lotto; essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.

- comma 7°Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G., o non è stato affidato alcunspecifico incarico pubblico oppure non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un pianourbanistico attuativo o progetto esecutivo entrambi di iniziativa pubblica, sono ammessi i seguentiinterventi nei limiti e con le modaliltà per ciascuno indicate:l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d), dellalegge 5 agosto 1978, n° 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alle lettere c),d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, daregistrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzoper il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti.2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmenti abitati dal proprietario che ivi ha la residenza anagraficaoltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non superiore al 20% ecomunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune,da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasiindennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventi finalizzatiesclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 della Legge 5agosto 1978, n° 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’interventocomporti aumento della superficie di calpestio.

In mancanza della precisazione dell’indice di edificabilità, in attesa della variante generale al P.R.G., attualmentein fase di elaborazione, si ritiene ammissibile che, di norma e fatta salva comunque la possibilità sindacale diconcedere motivatamente indici di valore diverso, sia opportuno mantenere, nel rispetto del rapporto di coperturadi zona, la prassi invalsa di non superare 1 mq. di superficie lorda di calpestio per ogni mq. della superficie del

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lotto in caso di nuovi insediamenti ed 1,5 mq. per ogni mq. del lotto in caso di ristrutturazione di impiantiesistenti.Sempre per motivi di prassi si ritiene normalmente ammissibile, fatta salva la possibilità di intervento sindacale dicui sopra, che la quota superficiaria destinata ad attività direzionali o commerciali (ad es. spaccio aziendale)connesse con l’attività industriale principale non possa superare il 25% della superficie di calpestio globale;dette attività direzionali e commerciali saranno consentite alla condizione che ne sia chiaro il carattere diaccessorietà alla attività principale.

- comma 1°Per industrie graveolenti si intendono quelle definite dagli artt. 142÷144 del vigente Regolamento comunale diIgiene.Per industrie rumorose si intendono, tenuto conto degli artt. 150 e 152 del Regolamento comunale di Igiene,quelle i cui limiti sono compresi fra i 55 ed i 65 decibel, misurati in conformità all’art. 154 del citatoRegolamento.

- comma 2°Le altezze degli edifici da destinarsi ad attività artigianali e per piccole industrie vengono definite con laapprovazione dello strumento urbanistico attuativo.

- comma 4°La superficie lorda degli alloggi per il proprietario ed il custode, per uniformità con quanto previsto dallanormativa vigente per la zona artigianale “Binelunghe” non potrà superare le due unità abitative e 300 mq.complessivi.

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18 - ZONE INDUSTRIALI

- comma 1°* Zone destinate esclusivamente ad insediamenti industriali.

- comma 2°*La possibilità edificatoria nelle zone industriali future è subordinata alla preventiva approvazione diPiani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione.

- comma 3°Nei suddetti Piani dovranno essere previste aree da destinare a servizi pubblici, a verde pubblico o aparcheggi esterni, in ragione di non meno del 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento.

- cornma 4°*É consentita la costruzione, oltre che dei locali per l’esercizio dell’attività, anche di attrezzaturecollettive per le maestranze e di alloggi per i soli custodi.

- comma 5°*Le industrie che, a giudizio della Giunta Municipale, siano nocive, o graveolenti, o particolarmenterumorose, potranno essere insediate solo nelle zone industriali di tipo b).

- comma 6°Potranno essere ammesse costruzioni in confine, previo accordo tra le parti legalmente vincolante.

- comma 7°All’interno del lotto, dovrà essere ricavata una superficie da destinarsi a parcheggio nella misura noninferiore al 10% dell’area del lotto; essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.

- comma 8°Entro e non oltre il 31.7.1982, è consentito che il rapporto di copertura massimo raggiunga il 70% e chela distanza minima dal ciglio stradale sia ridotta a m. 10,00 nei seguenti casi:

a) nei lotti già edificati alla data del 31.7.1972; b) nei lotti già alienati dal Comune o dal Consorzio della Zona Agricolo-Industriale.

- comma 9°Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G., non è stato affidato alcunspecifico incarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un pianourbanistico attuativo o progetto esecutivo entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguentiinterventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate:

1) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d),della legge 5 agosto 1978, n° 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui allelettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con ilComune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti.2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenzaanagrafica oltre gli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non superioreal 20 % e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con ilComune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventifinalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31della legge 5 agosto 1978, n° 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quandol’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.

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In mancanza della precisazione dell’indice di edificabilità, in attesa della variante generale al P.R.G., attualmentein fase di elaborazione, si ritiene ammissibile che, di norma e fatta salva comunque la possibilità sindacale diconcedere motivatamente indici di valore diverso, sia opportuno mantenere, nel rispetto del rapporto di coperturadi zona, la prassi invalsa di non superare 1 mq.. di superficie lorda di calpestio per ogni mq. della superficiedel lotto in caso di nuovi insediamenti ed 1,5 mq.. per ogni mq. del lotto in caso di ristrutturazione diimpianti esistenti.Sempre per motivi di prassi si ritiene normalmente ammissibile, fatta salva la possibilità di intervento sindacale dicui sopra, che la quota superficiaria destinata ad attività direzionali o commerciali (ad es. spaccio aziendale)connesse con l’attività industriale principale non possa superare il 25% della superficie di calpestio globale;dette attività direzionali e commerciali saranno consentite alla condizione che ne sia chiaro il carattere diaccessorietà alla attività principale.

- comma 2°Le altezze degli edifici per le zone industriali future vengono definite con la approvazione dello strumentourbanistico attuativo.Per le zone industriali attuali le altezze concedibili sono da esaminarsi caso per caso, tenuto conto del tipo diattività, privilegiando la saturazione del massimo rapporto di copertura e, comunque, rispettando i limiti disuperficie lorda di calpestio più sopra indicati.

- comma 4°La superficie lorda degli alloggi per i custodi, per uniformità con quanto previsto dalla normativa vigente per lazona industriale “Bassone” (approvata con delibera C.C. n° 87 del 29 aprile 1975) non potrà superare ladimensione di 350 mq. complessivi.

- comma 5°Al riguardo è necessario acquisire preliminarmente il parere del settore Ecologia.

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19 - VERDE PUBBLICO O SPORTIVO

- comma 1°* Zone destinate a parchi, giardini, verde attrezzato (giardini e parchi pubblici con campi da gioco e per losport, ecc.), impianti ed attrezzature sportive aperti al pubblico.

- comma 2°É consentita l’installazione di attrezzature per la ricreazione, il riposo e la vita all’aperto, come campisportivi, palestre, piscine, teatri all’aperto, biblioteche, sale di ritrovo, con fabbricati a non più di duepiani per le abitazioni dei custodi e le attrezzature di servizio.

- comma 3° L’utilizzazione di tali zone può aver luogo solo per iniziativa del Comune.

- comma 4°Con apposito Piano Regolatore Particolareggiato possono essere riservate alla utilizzazione, da partedi privati od enti, aree in concessione o di proprietà degli stessi.

- comma 5°L’utilizzazione di tali aree e l’esercizio degli impianti dovranno essere regolati da apposita con venzionetrascritta.

- comma 6°In questo caso dovrà essere rispettato il massimo rapporto di copertura di 5/100 ed il minimo rapportotra aree sistemate a verde e superficie del lotto di 50/100.

- comma 7°*Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G., non è stato affidato alcunspecifico incarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un pianourbanistico attuativo o progetto esecutivo, entrambi di iniziativa pubblica, sono ammessi i seguentiinterventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate:

l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d),della legge 5 agosto 1978, n° 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui allelettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con ilComune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti.2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenzaanagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento nonsuperiore al 20% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compresol’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissionecon il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni:sono ammessi gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui allelettere a), b), c), d), dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n° 457, previa convenzione da approvarsiin Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.4) Sui fondi rustici esistenti nella zona è ammessa, per comprovate e documentate esigenzeproduttive dell’azienda agricola, la costruzione di annessi rustici con le modalità e nei limiti di cuiall’art. 5 della L.R. 19 settembre 1978, n. 58; il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad unpreventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale ilproprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opererealizzate.

- comma 8°*(Modificato con Variante n. 194 al P.R.G. – Adottata con delibera consiliare n. 83 del 5.11.1999 e modificata condelibera consiliare n. 23 del 22.02.2001. Approvata con delibera consiliare n. 59 del 26.07.2001).

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Nelle fasce adiacenti alle strade di viabilità principale, come indicate all’art. 8 e nelle stradeinterquartierali di primo e secondo livello, come indicate all’articolo 29 ed alle strade di cui allavariante n. 87 al P.R.G., e per l’ampiezza prevista dal Decreto Interministeriale 1.4.1968, n. 1404, sonoammessi:l) attrezzature tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici connessi con le arterie stradali;2) abrogato (con variante n. 194 al P.R.G.)i;3) attrezzature funzionali alle arterie stradali ed alla visibilità, quali piazzole, corsie di emergenza,controstrade e strade; 4) opere atte ad eliminare od attenuare l’inquinamento conseguente al traffico (fumi, rumori, ecc.)

- comma 9° Particolare cura deve essere posta nella progettazione e realizzazione delle opere al fine dellasalvaguardia dell’ambiente urbano o naturale e dell’arredo.

- comma 10° I fabbricati e le opere possono essere eretti su detti terreni quando, a giudizio del Sindaco, sentita laCommissione Edilizia, la loro consistenza ed il loro inserimento non pregiudichino l’utilizzo delle arterie.

- comma 11° La distanza minima del confine stradale non può essere inferiore a m. 5.

- comma 1°Sono consentiti, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A., insediamenti di tipo commerciale che abbiano attinenzacon la destinazione di zona (verde pubblico o sportivo) e siano ad essa funzionali.A titolo esemplificativo potranno essere ammessi:- pubblici esercizi-edicole

- comma 7° - punto 4)L’art. 5 della L.R. 19 settembre 1978, n° 58, è sostituito dall’art. 6 della L:R. 5 marzo 1985, n° 24.

- comma 8°I fabbricati e le opere elencati possono essere eretti sulle fasce a protezione marginale delle strade solo quando lestesse siano consentite e comunque non in contrasto con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione delNuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (cfr. comma 3° art.12 delle presenti norme).

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20 - CIMITERI

- comma 1° Zone destinate a cimiteri attuali, futuri o ad ampliamento di cimiteri esistenti.

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21- ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICHE

- comma 1°* Zone destinate alle attrezzature per il turismo di transito (alberghi, stazioni di servizio ed officineconnesse, motels, colonie estive e permanenti, ristoranti, campeggi, parcheggi, ecc.).

- comma 2° La possibilità edificatoria nelle zone per attrezzature turistiche future e subordinata alla preventivaapprovazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione.

- comma 1°All’esemplificazione, riportata nel presente comma, di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensidell’art. 25 delle presenti N.T.A., vanno aggiunti:- bar- edicole- Tab XIV17 Parti di ricambio ed accessori e materiale elettrauto olii e grassi lubrificanti per autoveicoli, moto e cicli- negozi di articoli sportivi, profumeria, orologeria,negozi di alimentari ecc. purchè interni alle attrezzatureturistiche.

21 bis – ZONE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO In questa zona sono ubicabili esclusivamente campeggi soggetti alla normativa del L.R. n. 31 del 03.07.984 e successive proroghe. La realizzazione di un complesso ricettivo all’aperto è subordinata alla approvazione di un preventivo piano urbanistico attuativo, sulla base del quale la struttura ricettiva esistente venga adeguata a tutti gli standard e parametri stabiliti dalla L. r. n. 31/1984 e dalla legislazione urbanistica vigente. Al fine di un inserimento rispettoso nel sito, i progetti di complessi ricettivi all’aperto devono comprendere: - apposite schermature dell’impianto e delle piazzole; - l’uso di idonei elementi di arredo urbano, di materiali e tinteggiature; - una ottimale sistemazione degli spazi collettivi, degli spazi adibiti a campeggio nonché a sosta

degli autoveicoli.

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22 - ZONE OSPEDALIERE E CURATIVE

- comma 1° Zone destinate esclusivamente alla costruzione di impianti ospedalieri ed assistenziali, sanatori,gerontocomi, preventori, colonie, case di riposo.

- comma 2°*É consentita anche la costruzione di edifici d’abitazione per il personale addetto.

- comma 3° Le cliniche private non potranno superare, nei loro eventuali ampliamenti, l’indice di edificabilità di 3,00mc./mq. e l’altezza massima di m. 15,00.

- comma 2°La realizzazione di alloggi è consentibile alla condizione che ne sia chiaro il carattere di accessorietà alladestinazione prevalente.Gli interventi sono in ogni caso subordinati al reperimento degli standards edilizi di legge e regolamento.

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23 - ZONE FERROVIARIE

- comma 1° Zone destinate esclusivamente alle infrastrutture ed agli edifici destinati al servizio delle ferrovie.

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24 - ZONE MILITARI, CARCERARIE E AEROPORTUALI

- comma 1° Zone destinate esclusivamente alle installazioni relative a questi servizi.

- comma 2° Sui terreni destinati ad uso militare, per i quali il Piano prevede diversa destinazione, sono consentitiinterventi edilizi per la permanenza delle attuali funzioni, fino a quando non saranno intervenuti accordifra le due Amministrazioni interessate per la dismissione degli stessi da parte dell’Autorità Militare el’acquisizione da parte del Comune.

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25 - ZONE FIERISTICHE, ANNONARIE E PER SERVIZI TECNICI

- comma 1°*Zone destinate agli impianti per la conservazione, l’esposizione e la distribuzione dei prodotti (grandifiere, mercati e magazzini generali, foro boario, dogane, ecc.) ed a quelli per i servizi tecnici cittadini(macelli, servizi municipalizzati, centrali elettriche, depurazione rifiuti, ecc.).

- comma 2°* É consentita anche la costruzione di edifici d’abitazione per i soli custodi ed il personale addetto.

- comma. 3°Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G. non è stato affidato alcun specificoincarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanisticoattuativo o progetto esecutivo, entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguenti interventi neilimiti e con le modalità per ciascuno indicate:

l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d),della legge 5 agosto 1978, n. 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui allelettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con ilComune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti.2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenzaanagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento nonsuperiore al 20 % e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compresol’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissionecon il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni sono ammessi gli interventifinalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31delle legge 5 agosto 1978, n. 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quandol’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.

- comma. 4°Le aree attualmente occupate dall’ex Macello e dall’ex Foro Boario, come delimitate nella tavola n. 2 –stato modificato – della variante al P.R.G. n. 210, ed individuate rispettivamente dalle lettere a e b sonodestinate a punto di interscambio e per funzioni direzionali di supporto alla Fiera, al Forum ed alSistema Cardo Massimo, secondo le previsioni del P.A.Q.E..In dette aree è ammesso l’intervento previa approvazione di uno strumento attuativo che preveda laristrutturazione urbanistica con indice territoriale massimo, compreso il volume esistente, di 2,5 mc/mqe la previsione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e viabilistica necessarie, conapplicazione degli standard di cui all’art. 25 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. Ilrilascio del provvedimento abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione tra Concessionario eComune di Verona con i contenuti di cui all’art. 63 della L.R. 61/85, con la quale vengano assunti gliimpegni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di adeguamento viabilistico necessarie perl’attuazione dell’intervento proposto.

- comma 1°Nel presente comma è riportata una esemplificazione di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensidell’art. 25 delle presenti N.T.A.Premesso che tali attività possono essere sia pubbliche che private, si ritiene opportuno chiarire che ladestinazione commerciale indicata è assimilabile alla tipologia “logistico-distributiva” ed è quindi esclusa lapossibilità di realizzazione di strutture commerciali “al dettaglio”, essendo invece consentite solo quelle“all’ingrosso”. Qualora l’attività sia pubblica, la realizzazione delle opere potrà avvenire solo previa approvazione delle stesse daparte dei competenti Organi dell’Amministrazione comunale e pertanto con esame di merito caso per caso.Con procedura analoga conseguente alla mancanza nella norma di indici stereometrici, qualora l’attività siaprivata, l’intervento potrà essere attuato solo previa approvazione di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica

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o privata, che preciserà, mediante strumento convenzionale, le caratteristiche specifiche dell’opera, tenendopresente che gli indici stereometrici applicabili alla presente zona non potranno essere comunque superiori a quelliesplicitati per le altre zone di P.R.G. a destinazione affine (vedi Zone 18 e 26).Per i servizi tecnici cittadini non esistono indici e conseguentemente, anche in questo caso, la realizzazione delleopere potrà avvenire solo previa approvazione delle stesse da parte dei competenti Organi dell’Amministrazionecomunale e pertanto con esame di merito caso per caso.

- comma 2°La realizzazione di alloggi è consentibile alla condizione che ne sia chiaro il carattere di accessorietà alladestinazione prevalente.

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26 - ZONE DIREZIONALI

- comma 1°* Zone destinate a servizi di carattere collettivo (edifici pubblici, per uffici o per rappresentanzecommerciali, supermercati, centri di vendita, edifici per la cultura e per gli spettacoli, attrezzaturealberghiere, edifici per il culto, attrezzature per le comunicazioni e i trasporti).

- comma 2°La possibilità edificatoria è subordinata alla preventiva approvazione di Piani RegolatoriParticolareggiati o di Piani di lottizzazione.

- comma 3°*Nell’ambito di detti Piani, può essere consentita anche la costruzione di edifici d’abitazione in misurasufficiente ad ospitare il personale addetto alle singole istituzioni e purchè il volume destinato a talescopo non superi il 20 % della cubatura totale.

- comma 4°*Nella redazione dei Piani, per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento degli edifici darealizzare, deve essere prevista una quantità minima di 80 metri quadrati di aree da destinare aparcheggio, a verde pubblico o a servizi, escluse le sedi viarie.

- comma 5°Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la cessione gratuita di tali aree, almeno la metà delle qualidovrà essere destinata a parcheggio libero.

- comma 6°*Per i parcheggi devono comunque essere osservate le disposizioni contenute nell’art. 22 delle presentiNorme.

- comma 7°L’indice di edificabilità previsto in tabella si applica sulle aree che - detratte quelle da destinare aparcheggio, a verde pubblico o a servizi - rimangono destinate all’edificazione.

- comma 8°Per quanto riguarda distanze da strade e da confini e distacchi tra fabbricati, valgono i disposticontenuti nell’art. 9 delle presenti norme.

- comma 1°Nel presente comma é riportata una esemplificazione di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensidell’art. 25 delle presenti N.T.A.Il tipo di esemplificazione equivale ad una dichiarazione di ammissibilità incondizionata di destinazioni di tipocommerciale.

- comma 3°Si precisa che il limite del 20% in termini di volume edificabile, ammesso per la residenza, rappresenta unparametro quantitativo e non un vincolo pertinenziale a specifiche attività.

- comma 4°Ai sensi degli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A., ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, almeno 40 mq.sono da destinare a parcheggio e 40 mq. sono da destinare a verde pubblico.

- comma 6°Valgono anche tutte le note poste a commento dell’art. 22 delle presenti N.T.A.

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27 - SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE

- comma 1°Zone destinate alle attrezzature ed alle infrastrutture a servizio dei quartieri (scuole pubbliche di ogniordine, centri civici e sociali, chiese mercati, ecc.).

- comma 2°Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G. non è stato affidato alcun specificoincarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanisticoattuativo o progetto esecutivo, entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguenti interventi neilimiti e con le modalità per ciascuno indicate:

l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d),della legge 5 agosto 1978, n. 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui allelettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con ilComune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti.2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenzaanagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento nonsuperiore al 20% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo 800 mc. compresol’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissionecon il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia aqualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventifinalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), dell’art. 31 dellalegge 5 agosto 1978, n. 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quandocomporti aumento della superficie di calpestio.

La variante n. 195, approvata con modifiche d’ufficio con delibera regionale n. 71 del 18.01.2002 haclassificato l’area sita in Via delle Coste quale Z.27 (deposito per la mobilità).

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28 - ZONE PER ATTIVITA’ COLLETTIVE DI CARATTERE PRIVATO

- comma 1° Zone destinate alle attrezzature a servizio della collettività non comprese nella precedente Zona 27(collegi, convitti, seminari, conventi, scuole private).

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29 - ZONA PORTUALE

- comma 1° La zona è stata eliminata in sede di approvazione della Variante al P.R.G.

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30 - PARCHEGGI

- comma 1° Zone destinate alle attrezzature per la sosta degli autoveicoli (in aggiunta alle superfici previste dall’art.22 delle presenti Norme).

- comma 2°* É consentita la realizzazione di attrezzature per il parcheggio degli autoveicoli e per le attività collateralistrettamente collegate (piccole attrezzature per riparazioni e distributori di carburante).

- comma 3° La superficie delle attrezzature per attività collaterali non deve superare il 10% delle superfici lorde dipavimento destinate alla sosta ed agli spazi di manovre.

- comma 4° L’utilizzazione delle zone a parcheggio può aver luogo, di regola, solo per iniziativa comunale.

- comma 5° I privati possono chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione delle attrezzature, in tal casoperò, l’utilizzazione è regolata da apposita convenzione, registrata e trascritta.

- comma 6° I privati devono realizzare il parcheggio soltanto a livello stradale; essi potranno realizzare l’attrezzaturasu più piani solo ove prevista da Piani Regolatori Particolareggiati.

- comma 2°All’esemplificazione, riportata nel presente comma, di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensidell’art. 25 delle presenti N.T.A., vanno aggiunti:- parti di ricambio ed accessori e materiale elettrauto, olii e grassi lubrificanti per autoveicoli, moto e cicli;- bar- edicoleNella definizione di “impianti di distribuzione di carburante” si intendono tutte le tipologie previste dall’art. 3,comma 1°, della L.R. 28/06/88, n° 33.

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30 PS - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VERONA SUD

Nell’area del parcheggio scambiatore potranno essere realizzati manufatti per il servizio all’utenza(informazioni, servizi di ufficio attrezzati, sale di attesa, bar, tavola calda, servizi ricerrivi e simili) disuperficie coperta del fabbricato massima, pari al 7% dell’area classificata Z 30 PS – parcheggioscambiatore di Verona Sud.Potranno essere insediati servizi commerciali pari ad una percentuale massima del 20% del volumeedificabile e comunque con una superficie complessiva lorda non superiore a mq. 2.500.I citati servizi all’utenza possono essere sviluppati anche ai piani interrati.L’altezza massima del manufatto edilizio per i servizi accessori sarà di metri 13.50 (piani quattro)rispetto al piano di campagna circostante il parcheggio e costituente l’accesso principale delparcheggio stesso.Nel parcheggio scambiatore deve essere riservata un’area scoperta con stalli di superficie minima dimetri 4,00 x 8,00 da destinare alla sosta breve dei campers, dotata delle apparecchiature dicamper/service, (elettricità, acqua potabile, scarico di acque reflue). Tali aree, opportunamentedelimitate, dovranno corriuspondere almeno al 5% della superficie lorda pavimentata (se pluripiano) oal 10% della superficie complessiva dell’area.Tutte le aree a “raso” del parcheggio, in tutti i casi ove sia possibile, debbono essere piantumate.

(Normativa introdotta con la variante n. 210 al P.R.G. vigente approvata con deliberazione della Giunta regionale n.461 del 01.03.2002).

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31 - ZONE AGROINDUSTRIALI

- comma 1°* Zone adibite esclusivamente ad impianti industriali destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli: sonoammesse inoltre attività produttive collegate con l’agricoltura e ad essa riconducibili.

- comma 2° Gli insediamenti in zone agroindustriali future devono essere inquadrati in preventivi piani urbanisticiattuativi. Le costruzioni potranno essere insediate solo nelle posizioni ove non contrastino con la tuteladel paesaggio, in base alle vigenti leggi regionali e nazionali. Nei suddetti piani dovranno esserepreviste aree da destinare a servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi esterni e strade, in ragione dialmeno 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento.

- comma 3°* É consentita la costruzione anche di attrezzature collettive per le maestranze e di alloggi per il custodeed il conduttore.

- comma 4° All’interno del lotto dovrà essere ricavata una superficie da destinarsi a parcheggio nella misura noninferiore al 10% dell’area del lotto: essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.

- comma 5° Nel caso in cui si tratti dell’ampliamento di impianti già esistenti non è necessario il piano attuativo,salvo l’obbligo, di prevedere le destinazioni specificate nel precedente comma 4° e secondo lepercentuali ivi indicate.

- comma 6° Ulteriori limitazioni rispetto a quelle indicate nella normativa possono essere imposte al rilascio dellaautorizzazione o concessione; al fine di garantire un più corretto uso del territorio.

- comma 1°Sono consentiti, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A., insediamenti di tipo commerciale che abbiano attinenzacon la destinazione di zona (attività agroindustriali) e siano ad essa funzionali.A titolo esemplificativo potranno essere ammesse:- spacci dei prodotti aziendali

- comma 3°La superficie lorda degli alloggi per il conduttore ed il custode, per uniformità con quanto previsto per la zona 18non potrà superare 350 mq. Complessivi.

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32 A – ZONA DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ex “Mercato Ortofrutticolo” e “MagazziniGenerali” (P.R.U.S.S.T.)

L’area contenuta in questo perimetro è costituita dagli ambiti dell’ex mercato ortofrutticolo e dagli exMagazzini Frigoriferi. All’interno del perimetro di tale area sono individuati due ambiti da sottoporre adue piani attuativi di iniziativa pubblica, costituiti da:32A1 ex Magazzini Generali Frigoriferi;32A2 ex Mercato Ortofrutticolo.

Il volume massimo edificabile non comprende i volumi degli edifici esistenti vincolati.

Nell’ambito A1 è previsto l’insediamento di attività di tipo culturale, espositivo, spettacoli e servizi adesse collegati, servizi pubblici.L’eventuale recupero degli edifici non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 ex legge 1089/39 el’eventuale edificazione di nuovi volumi non devono superare un massimo di mc. 30.000.Nell’ambito sono previsti:- una superficie minima a parco e verde pubblico oltre a quella prevista dagli standard di legge

(comprensiva di aree pedonali scoperte): mq. 20.000;- una superficie minima per parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge

(comprensiva di svincoli e aree di manovra): mq. 10.000;

Nell’ambito A2 sono presenti quattro manufatti uguali, con copertura a volta (gli originali spazi coperti didistribuzione del mercato ortofrutticolo) dei quali potrà prevedersi l’inserimento organico nelle nuoveipotesi di progetto.In tale ambito è inoltre prevista nuova edificazione fino ad un massimo di mc. 380.000, comprensivadelle volumetrie esistenti che vengono mantenute, con destinazioni:- percentuale massima di residenza: 25% del volume massimo edificabile di cui minimo 40% di ERP;

- percentuale massima di attività commerciali: 10% del volume massimo edificabile.

- altre funzioni (servizi pubblici, terziario pubblico e/o privato, spettacolo, artigianato di servizio, fieristicoespositivo, attività turistico-ricettive): 65% del volume massimo edificabile.

Nell’ambito sono previsti:- una superficie minima a parco e verde pubblico oltre a quella prevista dagli standard di legge

(comprensiva di aree pedonali scoperte): mq. 40.000;- una superficie minima per parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge

(comprensiva di svincoli e aree di manovra): mq. 20.000.

Per gli ambiti A1 e A2 dovrà essere prevista complessivamente una superficie minima a parcheggipubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli ed aree di manovra) dimq. 40.000. Qualora non vi sia un progetto unitario per i due ambiti A1 e A2 si dovranno comunquereperire nelle Zone A1 e A2, rispettivamente 15.000 mq. e 25.000 mq. di superficie a parcheggi pubblicioltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli ed aree di manovra).

(Comma introdotto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 461 del 01.03.2002, di approvazione, con modifiched’ufficio, della variante n. 210 al P.R.G. vigente).

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DEFINIZIONIDI CARATTERE GENERALE

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MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell’art.31 della L.S.457/78,riguardano opere diriparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ( ossia non delle parti murarie in sensoproprio) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.Per essi non è prescritta la concessione edilizia; si tratta di attività libera e senza corrispettivo; nè sono soggetti aDichiarazione di Inizio Attività.(1)Trattasi quindi di opere di modesta entità e di ricorrente esecuzione, che servono a mantenere inbuono stato di conservazione e di utilizzazione gli edifici.Perchè siano tali, le opere non debbono mutare le caratteristiche originarie dell’immobile (fabbricato, odunità edilizia abitativa o produttiva), alterarne la struttura, modificarne la disposizione dei locali; madebbono limitarsi a ripristinarne o sostituirne gli elementi danneggiati, usurati od inadeguati alleesigenze del suo normale uso, mantenendone le caratteristiche originarie.Sono inoltre di manutenzione ordinaria anche tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà,da caso accidentale (fulmine, allagamento, grandinata, ecc.) o da deterioramento prodotto dall’uso.

Esse sono esemplificativamente:a) all’esterno degli edifici

- rimaneggiamento e sostituzione del manto di copertura e della piccola orditura del tetto; riparazione dipluviali e la loro sostituzione anche con l’utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.),purchè non sene mutino le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, ecc.);

- ripristino di parti limitate della facciata con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quellipreesistenti, con l’esclusione degli stabili soggetti a vincolo monumentale,per i quali è semprenecessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai sensidella LS. 1089/39.Qualora il ripristino delle facciate e le altre opere di manutenzione ordinariariguardino immobili soggetti a vincolo ambientale di cui alla L.S.1497/39, non è necessaria alcunaformalità a condizione che l’intervento non alteri lo stato dei luoghi, l’aspetto esteriore degli edifici,imateriali ed i colori preesistenti;

- riparazione di parti balconi e sporti ornamentali, eseguita con operazioni di ripristino o sostituzione;- rappezzi a parti pericolanti delle facciate;

-riparazione e rifacimento (con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti) dellepavimentazioni dei terrazzi;

- riparazione degli infissi e dei serramenti esterni, delle vetrine dei negozi e delle porte di accesso,anche con l’utilizzo di materiali diversi, purchè non se ne mutino le caratteristiche esteriori (sagoma,orditura, colori, dimensioni delle porzioni apribili,ecc. ).

- sostituzione di serrande piane con serrande a maglia e viceversa;

b) all’interno degli edifici

(con esclusione di quelli soggetti a vincolo monumentale di cui alla L.S. 1089/39 per i quali è prescrittoil nulla osta da parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed architettonici);

- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo dei solai di calpestio con retielettrosaldate e getti integrativi di calcestruzzo;

- riparazione o rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne (escluse le parti affrescate odecorate);

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- riparazione, sostituzione e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni;

- costruzione di arredi fissi e piccole opere murarie come nicchie, muretti di arredamento, separazionicon elementi translucidi interni che lascino invariati i serramenti esterni, semprechè non venganovariati i rapporti aeroilluminanti;

- posa in opera di cancelletti di sicurezza interni per pubblici esercizi o locali di uso pubblico

- spostamento di pareti mobili, purchè vengano rispettati i rapporti aeroilluminanti e le prescrizioni delregolamento edilizio locale per locale;

c) per gli impianti

- riparazione, sostituzione e posa di apparecchi sanitari all’interno dei servizi igienici esistenti;

-riparazione e sostituzione:- di impianti idraulici, igienico sanitari e relative tubazioni;- di impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione e fornitura del gas, nonchè delle canne fumarieanche con l’installazione di comignoli in copertura;- delle tubazioni relative alla rete fognaria esistente (interna ed esterna ) sino al limite di proprietàdell’edificio;-installazione di antenne radio TV, antenne per radioamatori, citofoni e videocitofoni, parafulmini erelative opere;

-opere che comportino interventi limitati ed autonomi, necessarie per mantenere in efficienza gliimpianti tecnologici esistenti, per adeguarli alle normali esigenze di servizio o alle norme di sicurezza;

d) sugli spazi a cielo libero

(con esclusione di quelli soggetti a vincolo monumentale di cui alla L.S. 1089/39 (art. 21) per i quali èprescritto il nulla osta da parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e quelliinteressati dalle L.S. 1497/39 o 431/85 per i quali è richiesta l’autorizzazione dell’AmministrazioneComunale o di altra Autorità competente);

- pavimentazione esterna di cortili, cavedi,ecc.;

- piantagione e manutenzione del verde privato esistente, compresa la potatura degli alberi el’eventuale spostamento delle essenze di non alto fusto;

- riparazione delle recinzioni;

Per gli edifici industriali ed artigianali - con riferimento alla Circ.Min. LL.PP. n° 1918/77 - sono opere dimanutenzione ordinaria quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamentotecnologico, purchè:

- siano limitate ad interventi specifici non siano tali da modificare le caratteristiche complessive dellostabilimento;

- siano interne al perimetro del manufatto e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspettoestetico;

- non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche degli spazi esterni e dell’intorno;

- non comportino aumenti della superficie interna lorda o di superficie coperta;

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- non creino problemi di traffico sul territorio e rispettino le previsioni del Regolamento di attuazione delNuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n° 495/92;

-non richiedano nuove opere di urbanizzazione e d’infrastrutturazione;

-non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti.

- Rientrano pertanto tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali ed artigianali iseguenti interventi, purchè interni allo stabilimento ed a servizio dei suoi impianti:

- i manufatti che non prevedono e non sono idonei alla presenza di manodopera e vengono realizzatiper proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: cabine per trasformatori o per interrutori elettrici;cabine per valvole di intercettazione fluidi; cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o pergruppi di riduzione;

- le canalizzazioni per fluidi (tubazioni, fognature ecc.);

- i serbatoi ( e relative opere) per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;

- le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali: i chioschi per l’operatore di pese a bilico,per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; le garitte ed ipercorsi aerei interni per l’accesso e la soveglianza dei macchinari per le lavorazioni;

- l’installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti di supporto alleattività di lavorazione;

- le passerelle (con sostegni in metallo o conglomerato armato) per l’attraversamento delle stradeinterne con tubazioni e servizi tecnologici;

- le trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni e servizi tecnologici, nonchè canalizzazionifognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione o depurazione;

- i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto con chiaro carattereaccessorio per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;

- le separazioni di aree interne allo stabilimento, realizzate in modo precario e per bisogni temporaneilegati a variazioni del ciclo produttivo mediante muretti e rete metallica plastificata;

- le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico di autobotti e ferrocisterne (bracci di scarico epensiline);

- le attrezzature per la movimentazione di materie prime e di prodotti alla rinfusa ed in confezione, qualinastri trasportatori, elevatori a tazze ecc.;

- i sistemi di adduzione e di abbattimento degli scarichi gassosi compresi i camini.

É fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sullaconsistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori da adottare i definitiviprovvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzioneordinaria o siano per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.

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MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti alla lettera b) dell’art. 31 della L.S. n° 457/78 eriguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degliedifici, nonchè per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterinoi volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o che comportino modifiche della destinazioned’uso. (1)Sono soggetti a Dichiarazione di Inizio Attività secondo i disposti del D.L. n°388 del 22/07/96.

Per i fabbricati soggetti a vincolo monumentale di cui alla L.S. 1089/39 è prescritto il nulla osta daparte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, oltre a quelli interessati dalla L.S.1497/39 per i quali è richiesta l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e le aree di pertinenzainteressate dalla L.S. 431/85.

Sono quindi, esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria:

- il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell’edificio (pilastro, architrave,porzioni di solai, mensole, balconi, brani di muri, ecc.);

- la sostituzione episodica di solai ammalorati con forme, materiali e posizione eguali ai preesistenti;

- il rifacimento della copertura con l’aggiunta di manti impermeabilizzanti o strati di materiali coibentati;

- la realizzazione di nuovi servizi igienici;

- interventi protettivi e di risanamento (intercapedini e simili);

- una diversa tinteggiatura o partitura a tinta dei prospetti o l’adozione di materiali diversi;

nonchè per gli edifici industriali ed artigianali:

- le opere interne o esterne di natura statica, tecnologica e funzionale configurate come interventiautonomi e organizzati necessarie per mantenere od accrescere l’efficienza degli impianti produttiviesistenti e la salubrità degli ambienti, purchè non comportino aumento di Superficie lorda di pavimento;

- gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici industriali, non elencati trale opere di manutenzione ordinaria e che comportano la realizzazione di un nuovo insieme organizzato.

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RESTAURO

NOTA INTRODUTTIVAL’intervento sull’esistente qualificabile come restauro secondo quanto definito dall’art. 31 lettera c) L.457/78, risulta come l’insieme degli interventi “... rivolti a conservare l’organismo edilizio e adassicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementitipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentono destinazioni d’uso con essicompatibili....”.(1)Per gli interventi di restauro non è necessaria la concessione edilizia ne la corresponsione degli oneridi urbanizzazione previsti dalla L.S. 10/77. Nel caso di fabbricati vincolati, sono invece necessarie leautorizzazioni previste dalle L.S. 1089/39, 1497/39 e 431/85 per gli spazi esterni.Nel concetto di compatibilità vengono contemplate operazioni di consolidamento delle varie particostituenti l’edificio, il ripristino, il rinnovo e la sostituzione degli elementi costitutivi, l’inserimento dielementi accessori e degli impianti richiesti dalle continue mutazioni delle necessità d’uso,l’eliminazione di tutti gli elementi estranei (senza nessuna congruità architettonica e mancanza dipregio) all’organismo edilizio.La maggior parte delle operazioni da effettuarsi riguarda elementi esistenti all’atto dell’inizio dei lavori. L’aspetto originario esterno e l’assetto interno deve comunque al fine delle operazioni rimanereleggibile. Quindi, l’intervento, una volta eseguito, dovrà lasciare l’edificio con la sua forma originariapur essendo privo di tutte le parti superfetative, avendo eseguito le modifiche necessarie alle nuoveesigenze, variando la destinazione d’uso in modo compatibile con le sue caratteristiche (spazi riadattaticon opere edilizie contenute al minimo), comprendendo anche operazioni di riorganizzazionedistributiva interna con aumento o diminuzione delle unità immobiliari.Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, non devono in sostanza modificare la strutturaorizzontale e verticale o i collegamenti tra i piani dell’edificio e l’assetto edilizio preesistente.Le operazioni di demolizione presuppongono ricostruzioni di parti minime dell’edificio avvenute aseguito di crollo accidentale o legate ad operazioni cantieristiche di consolidamento. Dette operazionidebbono necessariamente interessare in modo parziale i paramenti murari o le strutture orizzontalinonchè degli elementi di collegamento verticale; quando l’ambito di interesse diviene totale l’interventorientra nella ristrutturazione edilizia.In particolare:- Per quanto concerne l’ammissibilità della modifica di destinazione d’uso nell’intervento di restauro erisanamento conservativo la giurisprudenza corrente ha precisato che “non è inconciliabile con ilconcetto di restauro e risanamento conservativo la modifica della preesistente destinazione d’uso di unedificio, purchè la nuova sia in armonia con le caratteristiche edilizie dell’immobile da restaurare e/o daconservare”. Da ciò ne consegue che la nuova destinazione d’uso deve essere conforme non solo alleprescrizioni contenute negli strumenti urbanistici relativi alla zona in cui ricade l’intervento di restauro,ma deve altresì rispettare le caratteristiche edilizie dell’immobile oggetto di tale intervento ed esserecon esso compatibile.Per le operazioni di restauro che comportino aumento delle unità immobiliari o cambio delladestinazione d’uso non è necessaria la dotazione di standard edilizio come già espresso a commentodel 1° comma dall’art.22 delle N.T.A.É comunque auspicabile che, compatibilmente con la tipologia dell’edificio e degli spazi dipertinenza,venga se possibile realizzata la dotazione minima prevista dalla norma per le altre zone dipiano.

ASPETTI METODOLOGICO/ OPERATIVIGli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio comprendono il consolidamento/rinnovo , ilripristino e la sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio , l’inserimento degli elementi accessori edegli impianti richiesti dalle esigenze d’uso,l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

-rinnovo: s’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarnecontinuità d’uso:detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino,questo escluso.

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-ripristino: s’intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e materialielementi collassati irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente;

-sostituzione: s’intende ogni opera che sostituisce con tecniche strutture e materiali attuali gli elementio le parti alterate o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologicoed ambientale.

LE COMPONENTI STRUTTURALISarà opportuno evitare, come criterio generale, la modifica delle strutture originarie degli edifici,cercando comunque che eventuali sostituzioni degli elementi strutturali avvengano con materiali aventile stesse caratteristiche di comportamento ed elasticità.Gli isolamenti dei tetti, ove non siano utilizzabili tavole in legno in quanto coprirebbero la travatura avista, avverranno preferibilmente mediante materiali sottocoppo o mediante soluzioni alternative inteseallo stesso risultato.Gli impianti tecnologici sono possibilmente inglobati nel volume del fabbricato, evitando, nei casi nonindispensabili, il loro posizionamento all’esterno e a vista.

Solai Va favorito il recupero dei solai originari, limitando ai casi indispensabili la sostituzione con materialidiversi. Si cercherà inoltre di applicare per gli isolamenti dei solai soluzioni che permettano ilmantenimento di eventuali travi a vista.Le quote di imposta dovranno rimanere inalterate. Nelle operazioni di recupero la struttura portantesarà infissa nel medesimo alloggio delle strutture originarie. Eventuali aumenti dello spessorecomplessivo del solaio sono ammessi considerando l’inserimento di impianti tecnologici e nuovepavimentazioni.

ScaleLe scale interne, specialmente ove caratterizzino un impianto distributivo di particolare interesse, vannorecuperate e, nel caso, ripristinate nel disegno e nei materiali originari.

TettiLe coperture vengono di norma conservate, sia come tipologia (orientamento, inclinazione e numerodelle falde), sia come tecnologia costruttiva (tipo di orditura), sia come manto di copertura integrandoloeventualmente con materiali di recupero.Tutte le operazioni di ripristino (per crolli o eccessivo degrado del materiale primitivo) sono improntate asoluzioni progettuali che prevedono il reimpiego di materiali eguali agli originari.

CornicioniSono assoggettati ad operazioni di rinnovo e ripristino che riportano all’immagine originaria e, qualoraessi siano realizzati dal prolungamento di travi ed arcarecci di tetti con struttura in legno, questisaranno lasciati a vista.

CaminiVengono dove possibile conservati i camini ed i comignoli originari. Nuovi camini dipendentemente daesigenze distributive dovranno essere per forme e materiali eguali agli esistenti. Le operazioni di ripristino avvengono solamente nei confronti di elementi esistenti.

Forometria e schema compositivo delle facciateDovranno essere, per quanto possibile, mantenute le partiture e le dimensioni originarie dei fori esterni(porte, portoni e finestre), mediante operazioni di consolidamento, rinnovo e ripristino. Per eventuali fori preesistenti e documentati sono previste operazioni di rinnovo e ripristino.

Cornici dei fori esterniDevono di massima essere recuperate le incorniciature originarie di finestre e porte esterne. Sarannoinoltre recuperate, dove esistenti, eventuali fasce marcapiano e lesene.

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SerramentiSi tenderà al rinnovo, ripristino o alla sostituzione a seconda del tipo di serramenti e infissi esistenti(materiali di telaio, campiture vetrate, tipo di oscuri, colore, etc.).

Murature e rivestimenti esterni (intonaci)Sarà opportuno dare preferenza a tipi di murature d’ambito che ripropongano trattamenti delle superficimurarie, materiali e tecniche tradizionali o prevalenti del luogo, ricorrendo in subordine, a rivestimenticon intonaci, purchè realizzati con tecniche tradizionali e tinteggiati con colori a calce derivati dalle terreo dagli ossidi minerali. Nei casi di specie, si impiegheranno anche nuovi componenti e materiali chesuggeriscano similitudine con le superfici tradizionali.Negli edifici esistenti in ambiti di pregio ambientale e costruiti con muratura a vista andrà mantenutatale caratteristica, evitando la sovrapposizione di intonaci, dove questi non rappresentino una soluzioneobbligata per ragioni di ordine costruttivo o igienico-sanitario e non siano praticabili soluzioni tecnichemeno snaturanti.Nei casi di fabbricati con vincolo storico artistico sarà per quanto possibile conservato e ripristinato iltipo di muratura esterna, ovvero il tipo di trattamento delle superfici di facciata, di rivestimento e dicolore esistenti od originari, riprendendo o ripristinando materiali e tecniche originarie (mattoni a vista,conci di pietra grezzi o lavorati faccia a vista, rivestimenti lignei, intonaci locali, etc.).

ColoriDovranno relazionarsi con un abaco dei colori da impiegarsi che indicativamente potrà riguardare levarie componenti del fabbricato quali:- le parti intonacate, compreso il tipo di intonaco;- le eventuali zoccolature, compreso il trattamento delle superfici;- le parti lignee, gli infissi ed i serramenti;- le inferriate, le ringhiere dei balconi e poggioli;- i cornicioni e gli eventuali marcapiani e lesene.

In assenza di punti di riferimento la gamma dei colori impiegati si rifarà alle tonalità tipiche del luogo.In assenza completa di riferimenti si opererà per analogia con edifici esistenti aventi caratteristichestoriche e ambientali simili.Eventuali pareti affrescate, sia interne che esterne, dovranno essere accuratamente restaurate.Sarà da evitare la tinteggiatura di prospetti esterni lavorati faccia a vista.

Aree di pertinenzaLa progettazione degli spazi esterni contigui agli edifici andrà pertanto accuratamente valutata perpoter corrispondere alle caratteristiche proprie del contesto urbano interessato, sia con rispettoall’edificio stesso, agli spazi pubblici e ai percorsi di accesso, sia con riferimento all’uso eall’organizzazione funzionale, sia infine con riferimento al tipo di configurazione del verde privato.Per le pavimentazioni di passaggi pedonali scoperti, androni e percorsi carrabili sarà opportunoimpiegare materiali naturali del luogo (pietre, cotto, etc.).Nel caso di presenza negli spazi esterni di manufatti, piante o altre emergenze di interesse ambientale(pozzi, fontane, muri a secco, piccoli annessi rurali, cancelli e muri di recinzione, essenze arboree dipregio) se ne proporrà la conservazione integrale o il ripristino applicando le corrette tecniche delrestauro monumentale.

Le AutorimessePotranno essere opportune, a seconda del caso, una gamma diversa di proposte progettuali e disoluzioni efficaci.Si potrà ricorrere a soluzioni di parcheggio scoperto, possibilmente in posizione defilata rispettoall’edificio emergente o interrato compatibilmente con il sedime e l’assetto tipologico del fabbricato edegli spazi liberi. In questi casi sarà opportuno evitare rampe di accesso impiegando elevatorimeccanici.

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In alternativa, gli spazi per le autorimesse, potranno essere ricavati mediante una progettazioneappropriata, in annessi rustici eventualmente esistenti, ove ciò non comprometta la lettura dell’assettotipologico originario; così dicasi per i piani terra degli edifici.In ogni caso si dovrà compiere una attenta valutazione preventiva degli effetti sull’edificio e sullacomposizione della facciata interessata, derivanti dalla modifica della forometria.

AccessoriAi piani interrati i locali accessori saranno ammessi principalmente se risultanti come preesistenze perle quali si proponga il recupero integrale in alternativa, nuovi accessori interrati, dovranno risultarecompatibili con la struttura tipologica dell’edificio.

RecinzioniOltre alla conservazione delle parti esistenti, sarà opportuno che i nuovi interventi utilizzino riferimentitipologici di uso locale con materiali tradizionali del luogo, assemblati secondo schemi compositivicoerenti con il contesto.Al fine di una corretta lettura degli spazi pertinenziali l’impiego di recinzioni potra essere spessosostituito da confinature arboree e siepi, ovvero gli elementi di recinzione potranno essere interrotti omascherati da piantagioni arboree o arbustive.

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RISTRUTTURAZIONE

L’intervento sull’esistente qualificabile come ristrutturazione secondo quanto definito dalla lettera d) art.31 dellaL.S.457/78, risulta ogni intervento rivolto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico diopere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, laeliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. (1)Per gli interventi di ristrutturazione è necessaria la Concessione Edilizia e la corresponsione degli oneridi urbanizzazione previsti dalla L.S.10/77.La definizione di un intervento sull’esistente come ristrutturazione comporta l’identificazione insommatoria di vari tipi di intervento non autonomi, ma dipendenti uno dall’altro e finalizzati allacostruzione o ricostruzione di un edificio in parte o in tutto nuovo che normalmente “ riutilizza” il volumeurbanistico originario.Si può verificare anche il caso in cui, in base ad una potenzialità edificatoria assegnata da unostrumento urbanistico generale, il processo di ristrutturazione comporti un aumento del volumeurbanistico. In questo caso, si avrà “ ristrutturazione con aumento di volume “che di fatto consiste inuna riproposizione del volume originario e l’aggiunta di una quota volumetrica di nuova edificazione.Non vi è impedimento per la riconducibilità alla ristrutturazione anche se l’intervento comporta aumentodella superficie utile o modifica della sagoma dell’edificio nè relativamente all’aumento o diminuzionedelle unità immobiliari.Non vi è un legame stretto tra opere di ristrutturazione e mutamento della destinazione d’usodell’immobile nel senso che il cambio di destinazione d’uso è sempre ammesso purchè non incontrasto con specifiche prescrizioni poste da strumenti urbanistici vigenti.Relativamente ad operazioni di demolizione e ricostruzione,considerato quanto espresso dalladefinizione giurisprudenziale di ristrutturazione, la quale ammette che il manufatto risultantedall’insieme delle operazioni può essere integralmente diverso, risulta che le operazioni di demolizionepossono comportare anche l’ abbattimento integrale dell’edificio originario purchè la stessa non siaespressamente vietata dallo strumento urbanistico vigente.Qualora nulla osti alla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, la stessa potrà avveniremediante fedele ricostruzione del fabbricato preesistente in deroga dall’osservanza di eventuali nuovimaggiori limiti posti dallo strumento urbanistico vigente.

GLOSSARIO

-rinnovo: s’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarnecontinuità d’uso:detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino, questo escluso.

-ripristino: s’intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e materialielementi collassati irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente;

-sostituzione: s’intende ogni opera che sostituisce con tecniche strutture e materiali attuali gli elementio le parti alterate o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologicoed ambientale.

1) Gian Carlo Mengoli - Manuale di Diritto Urbanistico - Giuffrè Editore 1992