REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL ......Art. 21 Contributo agli obiettivi di gestione del...
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REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
E DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ'
Parte I- Compostaggio domestico
Art. 1 Premesse
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione
Art. 4 Materiali compostabilì e collocazione della compostiera
Art. 5 Materiali da non introdurre nel composto
Art. 6 Modalità di trattamento dei materiali da compostare
Art. 7 Compostiere
Art. 8 Modalità di adesione - Benefìci
Art. 9 Modalità di recesso dal progetto compostaggio
Art. 10 Modalità di richiesta della compostiera
Art. 11 Verifiche
Art. 12 Modalità di consegna della compostiera
Art. 13 Condizioni a carico dell'utente
Art. 14 Abrogazione art. 34 comma 13 del Vigente Regolamento IUC
Parte II ~ Compostaggio di comunità
Art. 15. Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 16 Definizioni
Art. 17 Procedura semplificata
Art. 18 Gestione dell'attività di compostaggio di comunità
Art 19 Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura
Art. 20 Conduttore dell'apparecchiatura
Art. 21 Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto
Art. 22 Controlli
Art. 23 Attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata
Art. 24 Entrata in vigore
Art. 1 Premesse
L'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione e la diffusione del compostaggio domestico e di
comunità per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale
pratica quale strumento di salvaguardia dell'ambiente e di valorizzazione delle risorse ambientali del
territorio.
11 presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei
modi consentiti la pratica del compostaggio.
Art. 2 Definizioni
II compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole
aree verdi (sfalci di erba, piccole potature fiori recisi e simili), dall'attività domestica (scarti di cucina; frutta
e vegetali soprattutto), da ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato, che non vengono conferiti al servizio pubblico di
raccolta, ma accumulati dall'utente in apposite compostiere ovvero con le modalità infra descritte.
Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze
nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
Il compostaggio di comunità è effettuato collettivamente da più utenze domestiche, al fine dell'utilizzo del
compost prodotto da parte delle stesse.
Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione
11 presente regolamento si applica a tutti i soggetti iscritti nelle liste dei contribuenti Ta.Ri. del Comune di
Piedimonte Etneo, che intendono praticare il compostaggio domestico e che sì impegnano a non conferire al
circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio o dall'attività svolta.
L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata ali'acccttazione del presente regolamento,
secondo lo schema e la convenzione di cui all'art. 12.
Art. 4 Materiali compostabili e collocazione della compostiera
Sono materiali compostabili:
- scarti di cucina (frutta, verdura, pane, pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere);
- scarti provenienti dal giardino (sfalci d'erba, foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi).
Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere an ti fermentar! ti oppure
possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:
- bucce di agrumi, fondi dì caffè, filtri di té, cenere.
Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di
decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
- scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi.
I contenitori per il compostaggio debbono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.
La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità,
pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione o all'immobile per cui si richiede lo sgravio, in quanto
presupposto della riduzione della tassa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del
compostaggio domestico per ìl recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta
dall'utente.
È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano
nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, o
per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale.
II luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile e deve essere
agevolmente accessibile al fine di consentire al personale incaricato dal Comune la periodica verifica.
È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di
consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del
processo e di evitare l'accumulo di percolato.
L'utente che effettua ìl compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di
igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali,
provinciali e sanitarie.
JI Comune, al fine di garantire l'attività di compostaggio di comunità a specifiche utenze che siano
sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà dì mettere a disposizione i propri terreni comunali, previa
stipula dì apposite convenzioni.
Art. 5 Materiali da non introdurre nel composto
Non è consentito introdurre nel composto:
- carta e cartone, vetro, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, an ti parassitar i, scarti dì
legname trattati con prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non
riconducibili a materiale organico biodegradabile.
Art. 6 Modalità di trattamento dei materiali da compostare
È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare
le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo.
Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il
composto almeno una volta durante il processo.
Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisógno di ossìgeno, umidità ed un
giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto.
Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi risulta
molto lungo, quando le seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta ma produce poco
humus,
Art. 7 Compostiere
Per l'attuazione del processo di compostaggio non sono indispensabili attrezzature particolari.
Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Piedimonte Etneo distribuisce ai cittadini, che
ne fanno richiesta e nei limiti delle disponibilità, un contenitore apposito detto compostiera, secondo le
modalità previste agli articoli 9, 10 e 11.
Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti
biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con almeno 40 mq di giardino.
È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente
regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell5Amministrazione Comunale.
E' consentito effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si
possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:
COMPOSTER CHIUSO
CONCIMAIA O BUCA
COMPOSTIERA IN LEGNO
CUMULO SU TERRENO
Art. 8 Modalità di adesione - Benefici
II vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dali*ottenimento, in casa e a costo
zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici
in commercio.
Il compost è in grado di rendere auto sufficiente il terreno dal punto dì vista nutritivo e di arricchirlo in
maniera del tutto naturale.
La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costì e delle
emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e a] trattamento della frazione umida dei rifiuti.
Ai contribuenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai finì dell'utilizzo in
sito de] materiale prodotto si applica una riduzione del 10%.
La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce la richiesta,
dì apposita istanza esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente regolamento, nonché
alla sottoscrizione della relativa convenzione, contenuta nel Modello C, allegato al presente
regolamento.
La riduzione prevista dal presente regolamento non è cumulatole con altre fattispecie di
riduzioni/agevolazioni.
I contribuenti aderiscono al compostaggio domestico possono richiedere, in comodato gratuito, l'uso
di una compostiera domestica, nei limiti della disponibilità dell'Ente.
Art. 9 Modalità di recesso dal progetto compostaggio
L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta,
comunicando la data di cessazione mediante il Modello B allegato al presente regolamento.
La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare
successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico. L'eventuale recupero del
beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del
medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.
Art. 10 Modalità di richiesta della compostiera
La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato., dietro
presentazione di apposita richiesta e sottoscrizione della convenzione contenuta nel Modello C,
allegato a] presente regolamento.
La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque
momento, con apposita determinazione di servizio, per cause inerenti un uso errato o non conforme
oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli
organi competenti.
Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.
Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'abitazione o l'area a disposizione
del richiedente, non abbia idonea superfìcie a giardino pari almeno a 40 mq.
È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del
proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in
nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.
Art. 11 %7erifiche
L'Amministrazione Comunale può disporre dì effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso,
presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la
corretta applicazione del presente regolamento.
Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente,
l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.
L'Amministrazione sì avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a
porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non
conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.
Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostaMIi,
sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne
comunicazione all'ufficio competente comunale.
L'Amministrazione inoltre da il proprio contributo all'attività di ispezione svolta degli organi
competenti provinciali e sanitari.
10
Nel caso di sparizione, occultamento, rottura, o distruzione dovuta ad imperizia o a cattivo utilizzo
della compostiera, 1*ufficio competente può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre
all'affidatario il pagamento di una somma a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul
ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.
Art. 12 Modalità di consegna della compostiera
Le compostiere saranno consegnate a seguito di appositi incontri organizzati dall'Amministrazione
Comunale.
Lo scopo degli incontri sarà quello di informare e formare gli utenti interessati sulle modalità di
corretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su
come affrontarle al fine di ottenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante.
A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione e le
compostiere.
L'Amministrazione Comunale per l'efficace svolgimento dei suddetti incontri formativi, potrà
avvalersi di associazioni specializzate sull'argomento.
Art. 13 Condizioni a carico dell'utente
L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio e tenuto ad apporre una targhetta rigida o adesiva,
a seconda del supporto disponibile, presso il limite di proprietà "sulla porta di conferimento", con
riportato il logo del Comune di Piedimonte Etneo e la scritta;
"Questa famiglia pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici"
La targhetta deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di
riferimento.
La targhetta deve essere esposta con continuità per tutto il periodo di adesione.
La targhetta potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona
pratica.
Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, la targhetta deve essere apposta
sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore
indicazione dell'intestatario dell'utenza.
I l
Art. 14 Abrogazione art. 34 comma 13 del Vigente Regolamento IUC
Deve intendersi abrogato quanto disposto dalPart 34 comma 13 del vigente regolamento IUC,
approvato dal Consiglio comunale in data 5 settembre 2014, con deliberazione n. 33 e modificato in
data 30.07.2015, con deliberazione n. 26.
Parte U - Compostaggio di comunità
Art. 15. Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni
II compostaggio di comunità disciplinato dal presente regolamento non può superare 130 tonnellate
annue dì materiale conferito e deve rispettare l'ambiente e la salute umana e deve essere intrapreso da
un organismo collettivo, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di
rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214. comma 7-bis, del decreto legislativo 3 arjrile 2006, n. 152.
Art. 16 Definizioni
1. Si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152,
nonché le seguenti:
a) apparecchiatura: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 1_83,
comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. finalizzata alla produzione di
compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera
statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della
capacità di trattamento in taglie piccola (TI), media (T2) e grande (T3);
b) organismo collettivo: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio,
associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono
intraprendere un'attività di compostaggio;
e) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo,
e ammesse al conferimento dei proprì rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del
compost prodotto;
d) conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura;
e) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo;
12
f) piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del
compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità.
Ari. 17 Procedura sempliilcata
L'attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto l_99Qn n. 241 al
comune territorialmente competente, che ne da comunicazione all'azienda affidataria del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
La segnalazione di cui al comma 1, firmata da! responsabile, è inviata, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del rjecreto legislativo 7
marzo 2Q05. n. 82.
La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento sull'organizzazione dell'attività di
compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti.
Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attività di compostaggio di comunità sono trasmesse
al soggetto di cui al comma 1 con le modalità di cui a! comma 2.
Art. 18 Gestione dell'attività di compostaggio dì comunità
L'attività dì compostaggio di comunità è esercitata secondo le modalità operative indicate nel Decreto
Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 266, emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al quale si rinvia.
Art 19 Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura
L'organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di capacità previste, una o più apparecchiature
nella propria disponibilità giuridica.
L'apparecchiatura è ubicata in aree nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo, nelle
immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse
e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato
autonomamente dalle utenze conferenti.
Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla produzione dì aminendante compostato
misto e ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010. n. 75. in materia
di fertilizzanti.
Alla cessazione dell'attività di compostaggio di comunità, l'apparecchiatura è disinstallata e smaltita
nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 20 Conduttore dell'apparecchiatura
13
Il conduttore è individuato dall'organismo collettivo. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni
del conduttore sono svolte dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo stesso
termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.
La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico risultano da atto scritto comunicato al soggetto
di cui all'articolo 3 e con le modalità ivi specificate.
Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell'inizio dello svolgimento
dei propri compiti, partecipa ad un corso di fon-nazione della durata di almeno S ore, i cui contenuti
minimi sono i seguenti:
a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;
b) tecniche e tecnologie del compostaggio;
e) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico;
d) uso in agricoltura e fioro vi vai stica dei compost.
Il corso può essere erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti
competenti nel settore. Al termine del corso è rilasciato apposito attestato.
Il conduttore assicura il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e garantisce il corretto esercizio
dell'attività di compostaggio.
Art. 21 Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto
Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo 180. comma 1-septies, del decreto legislativo
3 aprile 2006^n. 152, e dell'eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di
raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31
gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000. n. 445. al competente Ufficio Ecologia, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:
a) dei rifiuti conferiti;
b) del compost prodotto;
e) degli scarti;
d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6.
Per le apparecchiature di taglia piccola (TI) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità
complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma 1 è
effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze
conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.
14
Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali
relativi alla produzione prò-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari
a 120 kg/abitante anno.
L'Ufficio Ecologia calcola i dati aggregati relativi alle informazioni dì cui al comma 1 e H comunica
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni armo,
nelle modalità definite dal medesimo, ai fini del calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti
urbani di cui all'articolo 18L, comma 1. lettera a) del decretojegislatìvo 3 aprile 2006, n. 152.
Inoltre invia alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro il 3 1 gennaio di
ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacità complessiva di
trattamento ai fini delle valutazioni utili alla predisposizione della pianificazione di settore.
Il responsabile dell'apparecchiatura comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, la cessazione
dell'attività di compostaggio di comunità al soggetto di cui all'articolo 3 con le modalità ivi specificate.
Art. 22 Controlli
Le attività di controllo di compostaggio di comunità sono esercitate ai sensi dell'articolo 197 del
decreto legislativo 3 aprile 2Q06. n. 152. e dai comuni nell'ambito del regolamento di gestione dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del medesimo decreto e del regolamento della tassa sui
rifiuti ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446.
L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. è
comunicato al comune.
Se dalle ispezioni di cui al comma 1 risulta accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente
decreto il comune impartisce le opportune prescrizioni.
Il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, può diffidare l'utente che non rispetta il
regolamento. Qualora l'utente non si adegui, il responsabile comunica al comune lo stralcio dell'utenza
dall'elenco delle utenze conferenti.
II comune trasmette entro il 31 maggio di ogni anno gli esiti delle ispezioni al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,
Art. 23 Attività di compostaggio di quantità dì rifiuti inferiori a 1 tonnellata
Le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti
annui conferiti inferiori a una tonnellata devono comunicare l'inizio attività.
Il compost prodotto dall'attività di cui al comma 1 non è utilizzato su terreni agricoli destinati alla
produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.
15
";. "Art. 24 Entrata in vigore
1. li presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo, intervenuta
l'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento viene, altresì, ripubblicato all'Albo per ulteriori 15 giorni
dall'esecutività e pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantirne la massima
conoscibilità
16
Modello A
Al Comune di Piedimonte Etneo
Via Vittorio Emanuele II, 34
95017 - Piedimonte Etneo (CT)
Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE
UMIDA DEI RIFfUTI SOLIDI URBANI (Delibera di C.C. n. del )
Io sottoscritto/a , nato il
/ / a e residente a
in Via/Piazza n.
Codice Utente TARI - tei.
C H I E D O
( ) di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la
mia abitazione sita in via/P.za n. , adibita a residenza annuale/stagionale;
f
( ) l'assegnazione, se disponibile, in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica.
D I C H I A R O
a) che il compostaggio verrà attuato utilizzando solo la compostiera in comodato d'uso
b) che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto danr. persone;
e) che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq. circa;
d) che la struttura di compostaggio sarà collocata:
D su un giardino con una superfìcie scoperta di mq. .
17
n l'ubicazione sarà a mt. dall'abitazione.
n dal confine di altre proprietà o strada a mt.
Ubicazione su terreni
n Privato
n in disponibilità (in allegato dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario/ delibera di
condominio)
n II luogo ove avvenire il compostaggio è ben definito e verificabile
nSI
nNO
n II compostaggio sarà utilizzato presso
e) di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Piedimonte
Etneo e di accettarne integralmente il contenuto.
MI I M P E G N O
- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e
sfalci verdi, ramaglie e resìdui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;
- ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
- a restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune qualora
venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa;
- a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato
dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.
Piedimonte Etneo,
II RICHIEDENTE
18
Modello B
Al Comune di Piedimonte.Etneo
Via Vittorio Emanuele II, 34
95017 - Piedimonte Etneo (CT)
Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE
UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (Delibera di C.C. n. del )
Io sottoscritto/a , nato il
/ / a e residente a
in Via/Piazza ' n.
Codice Utente TAPJ - tei.
C O M U N I C A C H E
dal giorno cesserà di praticare i] compostaggio domestico della frazione organica
dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza
tì._ _, adibita a residenza annuale / stagionale; .
(se in possesso)
si impegna a riconsegnare contestualmente, al Servizio Ecologia del Comune di Piedimonte Etneo, la
compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.
D I C H I A R A
di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Piedimonte Etneo
e di accettarne integralmente il contenuto.
Piedimonte Etneo,
II RICHIEDENTE
19
7 Modello C
CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Premesso che :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato il Regolamento
Comunale per il Compostaggio Domestico;
- che nessun corrispettivo economico deve essere dovuto al Comune di Piedimonte Etneo per l'uso
della compostiera.
Articolo 1
II sottoscritto/a , nato il
/ / a e residente a
(in Via/Piazza n.
Codice Utente TARI - tei. Intestatario/a della TARI, si impegna:
- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la
propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio
orto, giardino, fioriere;
- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e
sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.
Articolo 2
II compostaggio sarà effettuato:
a) utilizzando la compostiera concessa in comodato d'uso gratuito da parte di questa Amministrazione
che impegna:
- a conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti
organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino;
20
- ad utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i
problemi derivanti da una cattiva gestione;
- a restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario dell'Ente, se decidesse, per qualsiasi
ragione, di non continuare ad utilizzarla;
b) seguendo le modalità alternative di cui alPart 7 del Regolamento comunale per la pratica del
compostaggio domestico.
Artìcolo 3
La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico
non venga più attuato, l'utente deve comunicare la variazione al Comune (utilizzando il "Modello B").
Articolo 4
L'utente sì impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza
preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune per accertarne la conformità a quanto
convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà
decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione
del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.
Articolo 5
TI Regolamento Comunale del Compostaggio Domestico ed il Regolamento Comunale TARI
disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità dell'eventuale sconto/riduzione per gli utenti aderenti
alla pratica del compostaggio domestico.
Piedimonte Etneo,
TI RICHIEDENTE
INFORMATI VA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'ari. 13,D.Lgs 196/03)
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