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I
REGOLAMENTO COMUNALE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
Approvato con:
deliberazione consiliare n. 111 del 22.12.1999
Modificato con:
deliberazione consiliare n. 12 del 31.01.2007
deliberazione consiliare n. 13 del 05.02.2007
deliberazione consiliare n. 16 del 25.02.2008
deliberazione consiliare n. 42 del 29.05.2008
II
I N D I C E
PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art.1Oggetto del regolamento.
Art. 2 Concessioni e autorizzazioni.
Art. 3 Procedimento per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.
Art. 4 Avvio del procedimento amministrativo.
Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.
Art. 6 Istruttoria.
Art. 7 Conclusione del procedimento.
Art. 8 Rilascio della concessione o autorizzazione.
Art. 9 Contenuto ed efficacia del provvedimento.
Art.10 Principali obblighi del concessionario.
Art.11 Revoca e modifica. Rinuncia.
Art. 12 Decadenza automatica e rinuncia per mancato pagamento del canone.
Art. 13 Decadenza dichiarata.
Art. 14 Subentro.
Art. 15 Rinnovo.
Art. 16 Proroga.
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE.
Art. 17 Oggetto del canone.
Art. 18 Esclusioni.
Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone.
Art. 20 Durata delle occupazioni.
Art. 21 Suddivisione del territorio comunale.
Art. 22 Determinazione della misura di tariffa base.
Art. 23 Particolari tipi e criteri di determinazione della superficie.
Art. 24 Classificazione delle occupazioni.
Art. 25 Criteri di determinazione del canone.
Art. 26 Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
Art. 27 Deduzioni di canoni.
Art. 28 Agevolazioni.
III
Art. 29 Modalità e termini per il pagamento del canone.
Art. 30 Rateazione del canone per le occupazioni permanenti.
Art. 31 Rateazione del canone per occupazioni temporanee.
Art. 32 Arrotondamenti.
Art. 33 Aggiornamento automatico e tabelle.
Art. 34 Indennità,sanzioni ed interessi.
Art. 35 Penalità per parziali ed omessi versamenti. Rimborsi.
Art. 36 Riscossione coattiva.
Art. 37 Uffici responsabili.
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PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art. 1
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di adozione e gli effetti del
provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo
pubblico nel territorio del Comune di Trieste.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili,
anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all’occupazione di spazi
ed aree private aperte al pubblico passaggio. Restano fermi, per l’applicazione
del canone di cui alla parte seconda del presente regolamento i presupposti
fissati dall’articolo 17.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del
Comune. In particolare le disposizioni del presente regolamento si applicano per
le occupazioni di suolo pubblico per l’esercizio di attività di commercio su aree
pubbliche per quanto non in contrasto con la disciplina di cui alla legge regionale
5 dicembre 2005 numero 29.
4. Il presente regolamento istituisce altresì il canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997 numero 446, e ne determina le modalità di applicazione.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari
comunali sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
Art. 2
Concessioni e autorizzazioni.
1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e
sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia che
comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere
precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i
casi.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le
occupazioni di aree private aperte al pubblico passaggio.
3. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni
alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone
immediata comunicazione, con telegramma, all’Ufficio occupazione suolo
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pubblico. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il
giorno successivo.
Qualora la concessione non sia rilasciata ovvero non venga riconosciuta la
necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
4. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la
presa d’atto di denuncia d’inizio attività nei casi in cui sia consentita, costituisce a
tutti gli effetti concessione del posteggio indicato in calce alla autorizzazione
medesima. Il canone dovuto è liquidato e comunicato insieme con l’atto di
autorizzazione o di presa d’atto.
Art. 3
Procedimento per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.
1. L’ atto di concessione o autorizzazione è emesso dal dirigente competente per
materia in relazione alla finalità dell’occupazione. In ogni caso in cui questa non
sia idonea a determinare una specifica attribuzione, la competenza spetta al
dirigente dell’Ufficio occupazione suolo pubblico.
2. Nelle zone di cui all’allegato “A”, le occupazioni diverse da quelle volte alla
costruzione o restauro edilizio o al ripristino od installazione di impianti idrici, elettrici
o di telecomunicazioni, o di manufatti stradali e altri servizi o arredi urbani, possono
essere rilasciate solo sulla base di un preventivo parere della Giunta Comunale o
dell’Assessore competente all’uopo delegato.
3. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione od autorizzazione
edilizia sono subordinate alla durata e validità di queste.
4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche ovvero di aree private aperte al
pubblico passaggio, quando importino limitazioni o alterazioni della viabilità, o
comunque della circolazione e fruibilità stradale sono rilasciate previo parere del
Servizio mobilità e traffico.
5. L’ufficio competente al rilascio della concessione può chiedere pareri non
vincolanti agli altri uffici per la miglior tutela dei diversi interessi rilevanti nell’atto.
6. I pareri interni strumentali al rilascio di concessioni o autorizzazioni
all’occupazione sono resi entro quindici giorni. In mancanza si procede senza la
loro acquisizione, salvo che non abbiano carattere vincolante per disposizione di
legge o per norma regolamentare.
Art. 4
Avvio del procedimento amministrativo.
1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione
inizia con la presentazione della domanda al Comune, indirizzata al Servizio
competente al rilascio della concessione o autorizzazione. La domanda, redatta
in carta legale se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
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a) i dati anagrafici del richiedente, ovvero l’identificazione dell’ente, con
l’indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva;
b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici
sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
c) l’entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell’occupazione
oggetto del provvedimento amministrativo;
d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione
consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di
vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con
indicazione precisa dell’area su cui si svolgerà tale attività;
g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni
contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione, nonché ad
eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di
occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà di cui alla legge 15/68.
3. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce
dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, con l’indicazione degli
uffici cui le domande vanno indirizzate.
Art. 5
Termine per la definizione del procedimento amministrativo.
1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un
provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della
domanda presso il servizio competente alla emanazione dell’atto.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di un altro servizio il termine è elevato
a quarantacinque giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.
Art. 6
Istruttoria.
1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame
preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della
documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento
dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella
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documentazione di cui all’art. 4, il responsabile formula all’interessato, entro il
termine stabilito dall’articolo precedente, una richiesta di integrazione.
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal
richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.
Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il
termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l’integrazione
richiesta è presentata all’ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della
domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti
dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda
necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
Art. 7
Conclusione del procedimento.
1. Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo
rimettendo gli atti al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di
concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.
Art. 8
Rilascio della concessione o autorizzazione.
1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione è condizionato
all’assolvimento dei seguenti obblighi:
• pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;
• rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione;
• versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita
dall’ufficio;
• pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione
secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l’occupazione del suolo
pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L’entità della cauzione
è stabilita dall’ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell’occupazione
interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non
fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli
adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di
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assolvimento del canone. E’ restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di
verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell’occupazione,
dell’inesistenza di danni. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla
domanda del concessionario che abbia concluso l’occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da
un’altra garanzia, quando ritenute idonee dall’amministrazione.
Art. 9
Contenuto ed efficacia del provvedimento.
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla
specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello
spazio pubblico:
• la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell’occupazione;
• la misura ed indicazione dell’area, eventualmente parziale, su cui viene
esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore
commerciale;
• la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata; • gli obblighi del concessionario; • l’importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi
articoli 17 e seguenti di questo regolamento.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del rilascio.
Art. 10
Principali obblighi del concessionario.
1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel
provvedimento di concessione.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a
proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano
derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere
eventuali materiali depositati o di risulta.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico
concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare
danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la
legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato
dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti
atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione
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all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese
dell’interessato.
Art. 11
Revoca e modifica. Rinuncia.
1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun
obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora
sopravvengano motivi di interesse pubblico o dell’Amministrazione Comunale
manifestati con atto deliberativo che rendano non più possibile o diversamente
realizzabile l’occupazione anche solo per periodi limitati.
2. Se l’occupazione è in corso all’atto della revoca, è dovuto il rimborso del
canone eventualmente già versato per il periodo della mancata occupazione dal
mese successivo a quello in cui è intervenuta la revoca.
3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con una comunicazione
diretta all’amministrazione. La sola interruzione dell’occupazione non comporta
rinuncia alla concessione.
4. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia ovvero la revoca comporta
la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non
sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del
provvedimento amministrativo.
5. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia, nel
caso di occupazioni temporanee non si fa luogo alla restituzione del canone già
corrisposto, ma non sono più dovute le eventuali rate non ancora scadute. Nel
caso di occupazioni permanenti, la rinuncia non importa liberazione dalla intera
annualità di canone in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata.
Art. 12
Decadenza automatica.
1. Il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non
consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento,
determina decadenza dalla concessione. L’occupazione deve cessare: ove ciò
non avvenga l’occupazione si considera abusiva.
Art. 13
Decadenza dichiarata.
1. La decadenza dichiarata e non impedita comporta l’applicazione dell’art.34
del presente regolamento.
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Art. 14
Subentro.
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente
o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e,
pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l’attività o il bene
in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato
ad attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della
nuova concessione, proponendo all’amministrazione una domanda con
l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente
concessione rilasciata per l’attività o l’oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini
dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
Art. 15
Rinnovo.
1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, anche prima della scadenza
della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse
modalità previste dall’art. 4 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di
rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il
primo rilascio delle concessioni.
5. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce
una nuova concessione nel caso delle occupazioni di cui all’art.23 punto 9).
Art.16
Proroga.
1. Il titolare della concessione può chiederne la proroga facendone richiesta
almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di
prorogare.
3. In caso di istanze pervenute dopo tale termine ma entro la data di scadenza
della concessione, quest’ultima sarà rinnovata con decorrenza dalla data del
rilascio ed ai soli fini del calcolo del canone sarà computato anche il periodo tra
la data di scadenza e quella di rinnovo applicando la tariffa piena giornaliera.
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4. Nel caso venga emesso il verbale di accertamento di cui all’art.34 c.2 si
applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo, scomputando gli importi
relativi all’indennità pari al canone maggiorato del 50% laddove il canone risulti
già versato.
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 17
Oggetto del canone.
1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli
seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee
realizzate su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione.
Sono comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo numero 285
del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni di aree
private sulle quali sia costituita una servitù di pubblico passaggio purché essa risulti
iscritta nei libri fondiari.
3. Sono altresì soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli
spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 ovvero le aree di
cui al comma 2, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le
condutture ed ogni altro impianto.
Art. 18
Esclusioni.
1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande,
bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a
copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine.
2. Non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:
a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli
utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità
del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di
mezzo metro quadrato;
d) aree, chioschi, impianti, opere in genere utilizzate nell’ambito del servizio
pubblico di trasporto in concessione;
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e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti
portatori di handicap;
f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e
dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto
delle loro funzioni istituzionali;
g) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all’ articolo 87, comma 1,
lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello
svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative,
culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte,
nemmeno indirettamente, utilità commerciali;
h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un’apprezzabile
riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un
abbellimento o comunque una valorizzazione;
i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio
pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta
comunale un rilevante interesse cittadino;
l) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di
regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata
con deliberazione della giunta comunale nell’ambito di speciali programmi di
recupero ambientale cittadino;
m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l’accesso agli edifici, la
percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio
cittadino, a soggetti portatori di handicap;
n) aree cimiteriali;
o) occupazioni temporanee realizzate mediante l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante.
3. In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del
bene pubblico interessato dalla occupazione.
Art. 19
Soggetti tenuti al pagamento del canone.
1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare
dell’atto di concessione o autorizzazione ovvero chi realizzi l’occupazione in
difetto di quello.
Art. 20
Durata delle occupazioni.
1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata non sia inferiore ai dodici mesi.
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3. Sono considerate come permanenti le occupazioni di spazi pubblici a cadenza
perlomeno bisettimanale, quando le loro concessioni abbiano una durata non
inferiore a due anni.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni stagionali a mensilità quando le
loro concessioni abbiano durata non inferiore ai due anni.
5. Sono considerate come permanenti tutte le occupazioni, comprese quelle
stagionali, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con le modalità di cui
alla legge regionale 5 dicembre 2005 numero 2.
Art. 21
Suddivisione del territorio comunale.
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o
autorizzazione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi
pubblici occupati, nonché delle loro potenzialità economiche. A tal fine, il
territorio comunale è suddiviso in quattro categorie, secondo il seguente elenco di
classificazione di strade ed aree pubbliche:
elenco delle aree e degli spazi pubblici
appartenenti alla
I categoria
Sono comprese nella I categoria, oltre a quelle specificatamente indicate, le vie e
piazze situate entro il seguente perimetro, con l'avvertenza che le vie e piazze
costituenti il perimetro appartengono da ambo i lati alla categoria stessa:
P.zza Libertà - C.so Cavour - P.zza Duca degli Abruzzi - Riva Tre Novembre - Riva
del Mandracchio (fino a Via Mercato Vecchio) - V. Mercato Vecchio - V.
dell'Orologio - P.zza dello Squero Vecchio -V. Pozzo del Mare - L.go Pitteri - V.
Punta del Forno - V. Teatro Romano - L.go Riborgo - C.so Italia - P.zza Benco - C.so
Italia - P.zza Goldoni - V. S. Pellico - Gall. Sandrinelli - P.zza Sansovino - V. Bernini
(fino a V. del Bosco) - V. del Bosco - P.zza Garibaldi - V.le D'Annunzio (fino a L.go
Sonnino) - L.go Sonnino - V. Raffineria - V. Pascoli - V. Rossetti - V. Giulia (fino a L.go
Giardino ) - L.go Giardino - V. Volta - V. Marconi- V. F. Severo - P.zza Dalmazia - V.
Ghega - V. Cellini. Inoltre tutto il V.le D'Annunzio, V.le Miramare fino a L.go Roiano,
Riva del Mandracchio, Riva N.Sauro, Riva Gulli, Riva Grumula, V.le R. Gessi e V.
Giulia.
elenco delle aree e degli spazi pubblici
appartenenti alla
II categoria
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V. De Amicis - V. S. Anastasio - V. Annunziata - V. Artisti - V. Baiamonti- L.go
Baiamonti - C.po Belvedere - V.Bernini (da V. del Bosco) -V. Besenghi -. V.
Boccaccio - Rot. del Boschetto -V. Bramante -V. Cadorna - P.le Cagni - V.le
Campi Elisi - V. Campo Marzio - L.go A. Canal - P.zza C. Alberto - P.zza Cavana - V.
Cavana - V. Cologna - V. Combi - V. Commerciale (da P.zza Scorcola a V.
Cordaroli) - V. Conti - V. Crispi (da V. Rossetti) - V. I. della Croce - V. D'Alviano - V.
Diaz - V. Donadoni - V. Economo - V. F. Severo (da V. Marconi) - V. Flavia (fino a V.
Brigata Casale) - P.zza Foraggi - V. Franca - V. Gambini - P.le De Gasperi - V.
Ghirlandaio (fino a V. Vergerio) - C.po S. Giacomo - V. S. Giacomo in Monte - V.
Ginnastica (da V. Rossetti) - P.le Gioberti - V. S. Giorgio -V. S. Giusto (da V.
Bramante a L.go Canal) -V. Hermet - P.zza Hortis - V.le Ippodromo -V. dell'Istria - V.
Lazzaretto Vecchio - V. Locchi - V. Manzoni (da V. Pascoli a V. Settefontane) - V.S.
Marco - V. M. della Libertà - V. S.S. Martiri - V. Matteotti - V. S. Michele - L.go Mioni -
V.le Miramare (da L.go Roiano) - V. Molino a Vento - V. Montorsino - V. Murat -
Riva 0. Augusto - L.go Papa Giovanni - P.zza Perugino - L.go Pestalozzi - L.go Petazzi
- V. Petronio - V. Piccardi - V. Piccolomini - P.zza Puecher - V. Rapicio - V. Revoltella
(fino a V. Rossetti) - V. Rittmeyer - P.zza tra i Rivi - V. Roiano - L.go Roiano - P.le
Rosmini - V. Rossetti (da V. Pascoli) - V. Salata - V.le R. Sanzio - V. Schiaparelli - P.zza
Scorcola - V. Scussa - V. S. Sebastiano - V. Settefontane (fino a V. Vergerio) - V. I.
Svevo (fino a V. Baiamonti) - V.Tagliapietra - V. S. Teresa - V.le III Armata - V. Torino
- V. Udine - P.le Valmaura - P.zza Venezia - V. F. Venezian - V.le XX Settembre (da
V. Rossetti a V. Scussa) - V. Vergerio - P.zza Vico - P.zza Volontari Giuliani - V.
Zovenzoni.
elenco delle aree e degli spazi pubblici
appartenenti alla
III categoria
Appartengono alla III categoria le vie e piazze, non comprese nell'elenco
della II categoria, e situate tra il perimetro della I categoria e quello individuato
come segue:
Riva del Mandracchio* - Riva N. Sauro* - Riva Gulli* - Riva Grumula* - Riva 0. Augusto* (fino a V.
G. Cesare) - V. G. Cesare - Pass. S. Andrea - V. dei Calderai - V. S. Marco* - V.le Campi Elisi* -
V. dei Lavoratori - V. I. Svevo* - V. di Servola - Ratto della Pileria - V. Macelli - V. Valmaura - P.le
Valmaura* - V. Flavia* (fino a V. Brigata Casale) - V. Brigata Casale (fino a V. Costalunga) - V.
Costalunga - Str. di Fiume (fino a V. del Veltro) - V. del Veltro (fino a V. del Destriero) - V. del
Destriero - V.le Ippodromo* - P.le de Gasperi* - V. Cumano - V. Grimani - V. Revoltella* - V. S.
Pasquale - V. dell'Eremo - V. Marchesetti - C.po S. Luigi - Sc. S. Luigi - V. Pindemonte - Str. di
Guardiella - V. S. Cilino - V. Verga - V. dello Scoglio - V. Valerio - V. F. Severo* - V. Cantù - V.
15
Romagna - V. Ovidio - V. Commerciale* - V. S. Davis - V. del Pratello - V. Apiari - V. dei Mirti -V.
Moreri (fino a V. Villan de Bachino) - V. Villan de Bachino - V. Giusti - V. Cisternone -
V. Cormons - V. del Collio - V. Rosazzo - V. Castelmonte - V. Cividale - V. Bonomea
- Erta dei Pruni - Str. del Friuli - Sal. Madonna di Gretta - V.le Miramare* - P.zza
Libertà*.
Le vie e piazze sopra asteristicate hanno una classificazione (a volte solo parziale)
di I e Il categoria e sono riportate anche nell'elenco di cui sopra al solo fine di
delimitare l'area ascritta alla III categoria.
Le altre vie e piazze costituenti il perimetro appartengono da ambo i lati alla III
categoria.
Sono comprese inoltre nella III categoria le seguenti vie di Opicina: V. Nazionale -
V. di Prosecco (fino a V. Ferrovia, escluse le diramazioni laterali) - P.le Monte Re.
elenco delle aree e degli spazi pubblici
appartenenti alla
IV categoria
Sono comprese in tale categoria tutte le strade che non figurano tra le prime tre
categorie.
2. Per i parcheggi a pagamento le zone corrispondono a quelle del Piano
Generale del Traffico Urbano di Trieste ed in particolare la categoria I corrisponde
alla zona rossa, la categoria II corrisponde alla zona gialla, la categoria III
corrisponde alla zona verde e la categoria IV corrisponde alla zona azzurra.
Art. 22
Determinazione della misura di tariffa base.
1. Occupazioni temporanee:
A) per le occupazioni temporanee di spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno
per metro quadrato o metro lineare, determinata applicando dei coefficienti
moltiplicatori in ragione dell’uso cui è volta la occupazione, nonché del sacrificio
che essa impone alla fruibilità del suolo pubblico, è quella indicata nell’articolo 24
di questo regolamento, fatti salvi gli altri eventuali aumenti o riduzioni disposti dal
presente regolamento.
Le occupazioni concesse per più di un giorno scontano quella tariffa per ogni
giornata anche non completa di occupazione.
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B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata
inferiore alle dodici ore, la misura di cui al comma 1 è determinata a fasce orarie
di quattro ore a partire dalle ore otto della mattina.
La fascia oraria dalle ore otto alle ore dodici sconta una tariffa pari ai quattro
dodicesimi della tariffa giornaliera.
La fascia oraria dalle ore dodici alle ore sedici sconta una tariffa pari ai tre
dodicesimi della tariffa giornaliera.
La fascia oraria dalle ore sedici alle ore venti sconta una tariffa pari ai due
dodicesimi della tariffa giornaliera.
Le fasce orarie dalle ore venti alle ore otto del mattino successivo scontano una
tariffa per ognuna di esse equivalente ad un dodicesimo della tariffa giornaliera.
Le occupazioni di durata non superiore alle quattro ore si computano per l’intero
periodo della fascia interessata per orario a tariffa più elevata.
Le occupazioni di durata superiore alle quattro ore si computano per gli interi
periodi delle fasce interessate in ragione dell’orario.
Si computano comunque a giornate intere le occupazioni nelle aree di mercato
istituite dal comune, ed in ogni altra area attrezzata e con orario di apertura al
pubblico.
C) abrogato.
D) Per le occupazioni di cui all’articolo 23 punto 3) quando la concessione abbia
una durata inferiore a sei mesi la tariffa è applicata a settimane o frazioni di
settimana concesse, in ragione di una cinquantaduesima parte di quella annua
permanente per ogni settimana o frazione di essa.
E) Per le occupazioni di cui all’art. 23 punto 9) si applica la tariffa base di cui
all’articolo 24 del presente regolamento con le agevolazioni previste dal
successivo articolo 28, comma 3.
Per le occupazioni permanenti di cui all’art. 23 punto 9) di durata annuale si
applica la tariffa prevista per 365 giorni di occupazione con l’applicazione delle
agevolazioni previste dall’articolo 28, comma 3; per ogni trimestre successivo o
sua frazione a cui si approssima per eccesso il periodo di tempo di occupazione
intermedio è dovuto un importo pari al 10% del canone annuo.
In caso di proroga delle occupazioni temporanee di cui all’art. 23 punto 9), verrà
applicata la tariffa piena relativamente al numero di giornate di occupazione
ulteriori rispetto a quelle già concesse senza le agevolazioni di cui all’art. 28,
comma 3.
2. Occupazioni permanenti:
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A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la tariffa annua per
metro quadrato è equivalente a sessantacinque volte quella temporanea
giornaliera.
B) per le occupazioni di cui all’articolo 20 comma 3 di questo regolamento, la
tariffa annua è stabilita in ragione di una quinta parte di quella determinata alla
precedente lettera A) per ogni giorno di occupazione concesso con cadenza
settimanale, ovvero in ragione di una decima parte per quelle aventi cadenza
bisettimanale.
C) per le occupazioni di cui all’articolo 20, comma 4, di questo regolamento, la
tariffa è stabilita a mesi, in ragione di una decima parte di quella determinata alla
precedente lettera A) del punto 2., per ogni mese o frazione di esso interessato
dalla occupazione.
3. Occupazioni con installazioni particolari.
In ogni caso la tariffa di occupazione del suolo pubblico è aumentata del suo 40%
quando l’occupazione per fini commerciali del suolo pubblico si realizzi in
installazioni di accoglimento dei clienti che consentano un uso continuo delle
aree, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o stagionali.
La tariffa per le occupazioni per il commercio su aree pubbliche realizzate a
mezzo di chioschi o altri manufatti stabilmente fissati al suolo è aumentata del 50%;
qualora al concessionario sia consentito di mantenere la struttura di vendita, non
stabilmente fissata al suolo, anche fuori dall’orario di esercizio della attività, la
tariffa è aumentata del 25%.
Art. 23
Particolari tipi e criteri di determinazione della superficie.
1) Passi carrabili. Definizione.
Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di
concessione, quei manufatti costruiti sul suolo pubblico, aventi la specifica
funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi
che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto,
non danno luogo all’applicazione del canone.
La superficie del passo carrabile è convenzionalmente determinata in dieci metri
quadrati. Se la misura effettiva di esso è superiore, sull’eccedenza si applica la
tariffa di cui al successivo articolo 24.
Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti
all’applicazione dello stesso, sia avvenuta l’affrancazione dalla Tosap.
2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture,
poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone,
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in base alla lunghezza in metri lineari delle opere sopra indicate,
indipendentemente quindi dalla dimensione della loro sezione o volume.
Le occupazioni di spazi pubblici di soprassuolo con cartelloni ed altri mezzi
pubblicitari sono escluse dall’applicazione del canone.
Per ogni altra occupazione di soprassuolo o sottosuolo la superficie è determinata
dalla proiezione sul suolo delle opere di occupazione.
3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.
Le aree destinate a parcheggio si computano convenzionalmente nella misura di
dieci metri quadrati a posto auto.
Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo comunale, gestite
direttamente dall’amministrazione, il canone praticato è stabilito direttamente a
posto - auto e variabilmente in ragione della durata della sosta, nella stessa misura
che viene imposta dagli eventuali concessionari privati in aree di analoga
importanza.
Nell’ipotesi di concessione dell’area a terzi per la gestione temporanea del servizio
pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al primo comma del presente
punto n. 3.
4) Occupazioni per commercio su aree pubbliche.
Sono escluse dall’applicazione del canone di concessione le occupazioni svolte
nei mercati coperti, per le quali si dispone con separati provvedimenti deliberativi.
Sono considerate aree destinate al commercio su aree pubbliche le aree che,
indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell’attività
commerciale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale destinazione, nel
rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, ai sensi della legge 112/91 e relativo
regolamento di attuazione. Esse possono essere articolate in “mercati” (costituiti
da una pluralità di posteggi di vendita), oppure costituite da un solo posteggio di
vendita.
Sono altresì considerate aree destinate al commercio su aree pubbliche quelle
sulle quali hanno luogo fiere o mercati particolari, quando anche non siano
assoggettate alla disciplina della legge 112/91 e relativo regolamento di
attuazione.
Le aree destinate al commercio su aree pubbliche ed allo svolgimento di fiere o
mercati particolari sono individuate con apposite deliberazioni consiliari.
Per tutte le occupazioni finalizzate all’esercizio del commercio su aree pubbliche
la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al
singolo posteggio - anche nei casi in cui, ai sensi della disciplina di mercato si
attua una rotazione periodica degli operatori su tutti i posteggi - concesso o
assegnato con apposito provvedimento, rilasciato in aggiunta alla autorizzazione
amministrativa prevista dalla legge 112/91 e relativo regolamento di attuazione.
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5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di
riferimento per la determinazione del canone comprende il suolo concesso e si
estende alla proiezione su di esso delle occupazioni nel soprassuolo. Sono esclusi
dalla tassazione i serbatoi di carburanti.
6) Occupazioni di suolo con cantieri a sviluppo progressivo.
Nel caso di realizzazione di opere che importino cantieri a sviluppo progressivo
nella realizzazione, manutenzione, o restauro di grandi opere cittadine sulla base
di una preventiva unica programmazione, gli uffici possono concedere la
disponibilità del suolo pubblico anche in atti unici che indichino lo sviluppo, la
localizzazione delle occupazioni, e le modalità di svolgimento dell’opera.
La concessione unica, se ne ricorrono i presupposti di durata, può costituire una
occupazione permanente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del presente
regolamento.
7) Occupazioni per fiere e altre manifestazioni simili.
Per le occupazioni concesse in occasione di fiere e altre manifestazioni simili,
nonché in occasione di manifestazioni sportive, culturali o musicali di particolare
importanza e potenzialità economica, e in generale per le concessioni
temporanee in occasione di straordinarie riunioni di persone, di cui legge
regionale 5 dicembre 2005 numero 2,, la tariffa base per l’occupazione è
aumentata della sua metà.
8) Spettacoli viaggianti.
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di
mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante
dall’atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili
quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
9) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio
dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è
quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a
quello maggiore risultante dall’atto di concessione se comprensivo della superficie
concessa per uso cantiere.
10) Occupazioni di esercizi pubblici di ristorazione in genere.
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La superficie di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici di ristorazione,
bar, e simili è computata ai fini della determinazione del canone solo per la parte
eccedente i cinque metri quadrati.
11) Soste operative realizzate da aziende nell’esercizio della loro attività
economica.
Nel caso di occupazioni permanenti per soste operative realizzate dalle aziende
nell’esercizio della loro attività economica la tariffa viene applicata in ragione
della sua ventesima parte.
12) Occupazioni di veicoli in esposizione.
Tali occupazioni potranno essere rilasciate per periodi non superiori ai quindici
giorni e comunque non consecutivi, subordinatamente all’osservanza delle
modalità di allestimento che saranno stabilite dall’Amministrazione. Viene
applicata la tariffa giornaliera a veicolo di cui alla classe n.21 del successivo
art.24.
Art. 24
Classificazione delle occupazioni
1) passi carrabili 2) spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale
3) parcheggi a pagamento
4) esposizioni commerciali senza vendita di prodotti o servizi
5) esposizione e vendita di beni o servizi in forma stabile
6) fiere e altre manifestazioni simili
7) esercizi pubblici di ristorazione, bar 8) commercio su aree pubbliche
9) distributori di carburante 10) impianti pubblicitari
11) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
12) ) impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia
13) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi
14) ) manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative
15) altre attività commerciali
16) altre attività non commerciali
17) posti auto privati non a pagamento
18) traslochi senza fini commerciali ad euro/mq
19) soste operative ad euro/mq.
20) realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (ex art.26) 21) esposizione commerciale senza vendita di veicoli ad euro/giorno/veicolo.
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Art. 25
Criteri di determinazione del canone
1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e
temporanee è determinata moltiplicando la tariffa base per la dimensione
complessiva della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.
Le frazioni di metro si arrotondano al metro quadrato o lineare superiore.
2. La tariffa delle occupazioni permanenti è dovuta per ogni annualità di
calendario o frazioni di essa, in ragione di sessantacinque volte quella giornaliera
di cui agli articoli precedenti.
3. Il canone delle occupazioni temporanee è determinato dalla moltiplicazione
della tariffa base giornaliera per ogni giorno di occupazione.
4. Il canone per le occupazioni del commercio su aree pubbliche, con le modalità
di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005 numero 2, in seguito al rilascio di
concessioni per un periodo inferiore a 5 giorni alla settimana, è dovuto, per
ciascuna giornata di possibile attività nel corso della settimana, in ragione di 1/5
del canone previsto per lo svolgimento dell’attività con le modalità di cui all’art. 2
comma 1 della legge citata. Inoltre nel caso in cui l’area occupata sia compresa
in un mercato per il quale è formalmente stabilito un orario di apertura, il canone
è rapportato al numero delle ore di possibile attività, in ragione di 1/12 del canone
a tariffa intera per ciascuna ora di possibile attività.
5. Il canone per le occupazioni stagionali per commercio su aree pubbliche con le
modalità di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 5 dicembre
2005 numero 2 è dovuto, in proporzione alla durata della stagione, espressa in
mesi interi, con l’eventuale applicazione della maggiorazione del 50% nel caso in
cui l’attività sia esercitata con struttura stabilmente fissata al suolo. Nel caso in cui
al concessionario sia consentito di mantenere in sito la struttura di vendita per
l’intero anno solare, la maggiorazione è applicata per l’anno intero. Sono
equiparate alle occupazioni stagionali quelle temporanee (di durata inferiore a
un mese) che si ripetono periodicamente almeno una volta all’anno; in tale caso,
il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di possibile attività,
con l’eventuale applicazione della maggiorazione del 25% quando sia consentito
al concessionario di mantenere in sito la merce anche fuori dall’orario di esercizio
dell’attività.
6. Per le occupazioni realizzate nell’ambito di fiere o altri manifestazioni simili e
disposte a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell’assenza di un
concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle
giornate di effettiva utilizzazione o di possibile svolgimento dell’attività.
7. Sulle aree di cui all’articolo 4 lettera f) si applica la tariffa per l’attività che su di
esse si svolge.
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Art. 26
Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi con
cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti
e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione,
cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata in sede di
prima applicazione del predetto onere come segue:
- euro 0,516 per utente (la presente misura viene aggiornata in base agli ultimi dati
i.s.t.a.t. disponibili).
2. Il canone così determinato è comprensivo di ogni occupazione permanente
strumentale alla erogazione del servizio pubblico.
3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità
successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla
base delle modalità di cui all’art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima
prevista dal presente regolamento, indipendentemente dall’importanza dell’area
o dalle caratteristiche della occupazione, ridotta del 50%, come indicato al
precedente articolo 24.
Art. 27
Deduzione di canoni.
1. Dal canone, come determinato dall’articolo 25 del presente regolamento, è
dedotto ogni altro canone patrimoniale imposto dal comune per l’occupazione
ovvero l’opera realizzata, che non dipenda da una autonoma prestazione di un
servizio da parte dell’amministrazione.
Art. 28
Agevolazioni
1. Il canone, come determinato dall’articolo 25 del presente regolamento, è
ridotto per le occupazioni temporanee di durata superiore ai sei mesi ed inferiore
ad un anno, del 75% per il periodo successivo al semestre compiuto; il presente
comma non si applica alle occupazioni di cui all’articolo 23, punto 9, del presente
regolamento.
2. Nel caso di concessioni di suolo pubblico di più di mille metri quadrati di
estensione, la superficie eccedente quella misura si computa in ragione della sua
decima parte.
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3. Il canone, come determinato dagli articoli 24 e 25 del presente regolamento, è
ridotto per le occupazioni di cui all’art. 23 punto 9) come segue:
per una durata da 1 a 30 giorni, del 20%;
per una durata da 101 a 119 giorni, del 80%;
per una durata da 120 a 149 giorni, del 85%;
per una durata da 150 a 179 giorni, del 88%;
per una durata da 180 a 209 giorni, del 90%;
per una durata da 210 a 239 giorni, del 93%;
per una durata da 240 a 299 giorni, del 95%;
per una durata da 300 a 365 giorni, del 98%.
Art. 29
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Il pagamento del canone di concessione va effettuato secondo le seguenti
modalità:
• versamento in conto corrente intestato al soggetto gestore delle entrate;
• versamento in conto corrente postale intestato al soggetto gestore delle
entrate;
• sistema bancario;
• sistemi di versamento automatico del circuito bancario ove attivati dal Comune
anche in base a convenzioni con gli istituti di credito.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima
annualità di calendario va effettuato prima dell’inizio della occupazione. Il
pagamento del canone per le successive va effettuato entro il 31 gennaio di ogni
anno.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato
secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato prima dell’inizio
dell’occupazione.
4. Per le sole occupazioni di cui al comma 6 dell’art. 25, il pagamento del canone
di concessione avviene mediante versamento diretto nelle mani dell’agente della
polizia municipale che dispone l’assegnazione del posteggio e che è tenuto a
rilasciare al concessionario un’apposita ricevuta.
5. Il soggetto gestore delle entrate predispone annualmente dei moduli di
versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi
carattere permanente.
Il mancato ricevimento dell’avviso non libera dall’obbligazione del pagamento
del canone entro la scadenza prevista da questo regolamento.
Art. 30
Rateazione del canone per le occupazioni permanenti.
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1. Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti, quando per una
singola annualità sia superiore a euro 500,00, può essere suddiviso in massimo
quattro rate da pagare entro l’anno in corso.
2. In nessun caso la prima rata può essere inferiore a euro 500,00. Qualora la
quarta parte dell’annualità sia inferiore a questo importo, la prima rata è di euro
500,00 e nelle tre successive si divide il resto dell’annualità.
3. Nel corso della prima annualità il canone, ove superiore alla misura indicata,
sempre fermo restando il versamento iniziale della prima rata nella misura minima
sopra indicata, può essere suddiviso per la sola eccedenza nelle rate ancora utili
secondo quelle scadenze. In ogni caso la prima rata deve essere pagata entro
l’inizio della occupazione.
Art. 31
Rateazione del canone per le occupazioni temporanee.
1. Nel caso di occupazioni temporanee se il canone dovuto per l’intera durata
dell’occupazione supera gli euro 700,00, fermo un versamento iniziale almeno pari
a questo importo minimo, può essere ripartito in più rate di uguale importo stabilite
nell’atto di concessione.
2. La prima rata deve comunque essere pagata prima dell’inizio della
occupazione.
3. Il numero delle rate non può essere superiore a tre, oltre la prima, e non si può
far luogo a rateazione per occupazioni con durata inferiore ai sei mesi.
Art. 32
Arrotondamenti.
1. Le annualità e le rate uniche o di annualità sono sempre arrotondate alle mille
Lire superiori. Abrogato.
Art. 33
Aggiornamento automatico e tabelle.
1. Con determinazione del responsabile del procedimento di concessione o
autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, le tariffe base del
canone per metro quadrato sono aggiornate automaticamente per ogni anno
successivo all’entrata in vigore di questo regolamento, sulla base dell’aumento
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall’I.s.t.a.t. nell’anno precedente.
Art. 34
25
Indennità, sanzioni ed interessi.
1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono
considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione incidenti sulla
determinazione del canone;
b) effettuate prima della data di inizio prevista nella concessione o autorizzazione
o che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto
rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la data di
revoca, decadenza anche ai sensi dell’articolo 12 e 13 del presente regolamento
o sospensione della concessione o autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano
permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e quindi con
recupero di un’intera annualità altrimenti si considerano temporanee ed in
quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente
pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva temporanea o permanente può rilevarsi
anche dal contenuto degli atti emessi da altri Servizi Comunali e da altri Enti
pubblici e/o privati: in tal caso la data cui riferire l’inizio dell’occupazione abusiva
temporanea o permanente è quella presunta sulla base di tali atti.
Quando sia stato formato un verbale di accertamento redatto da competente
pubblico ufficiale, l’ufficio ne allega copia all’atto di intimazione del canone
dovuto.
3. L’accertamento dell’occupazione abusiva, rilevata mediante verbale redatto
da competente pubblico ufficiale o come previsto dal comma 2 ultimo
capoverso del presente articolo, comporta per il trasgressore l’obbligo di
corrispondere:
a)- un'indennità pari al canone maggiorato del 50%;
b)- una sanzione amministrativa pecuniaria coincidente con il doppio
dell’ammontare della somma di cui alla lettera a) per le occupazioni prive di
concessione, e pari all’ammontare della somma di cui alla lettera a) per le altre.
Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di
cui all’articolo 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e/o
modificazioni.
c)- gli interessi legali calcolati sull'ammontare del canone dovuto e non pagato.
4. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applicano, se
dovute, le sanzioni stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285
del 30.04.1992.
5. Per altre violazioni inerenti il presente regolamento si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18
agosto 2000 n.267.
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6. Non si fa luogo all’emissione dell’atto di intimazione qualora l’importo per
canone, sanzioni ed interessi non superi l’importo di euro 10,00.
Art. 35
Penalità per parziali ed omessi versamenti. Rimborsi.
1. In caso di parziale o omesso versamento del canone, il soggetto incaricato
della riscossione provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con intimazione ad
adempiere nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto
incaricato della riscossione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute.
3. Non si fa luogo ad alcun rimborso qualora l’importo richiesto non superi la
somma di euro 10,00.
4. Sia per la riscossione che per i rimborsi valgono i termini di prescrizione previsti
dal Codice Civile.
Art. 36
Riscossione coattiva.
1. In ogni caso di mancato o ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di cui
all’articolo 1282 del Codice Civile.
2. Si fa luogo a riscossione coattiva solo quando le somme dovute nel complesso
dal singolo debitore non siano inferiori ad Euro 10,00.
3. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell’art. 47 del
Regolamento generale delle Entrate del Comune di Trieste.
Art. 37
Uffici responsabili.
1. La liquidazione del canone all’atto della concessione ed il controllo del suo
assolvimento o, se l’importo e’ stato rateizzato, della prima rata, sono compiuti
sotto la direzione e responsabilità del dirigente del servizio che ha formato l’atto di
concessione.
In fase di restituzione del deposito cauzionale lo stesso dirigente di servizio, qualora
l’assolvimento del canone non sia interamente compiuto, trasmette i relativi atti al
soggetto incaricato della riscossione per gli adempimenti di cui all’articolo 35
commi 1 e 2.
Inoltre nel caso di decadenza dichiarata di cui all’art.13 il dirigente del servizio che
ha formato l’atto di concessione informa i Servizi competenti per gli adempimenti
di cui all’articolo 34.
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2. Il controllo dell’assolvimento delle rate di canone successive alla prima è
effettuato dal soggetto incaricato della riscossione che, in caso di riscontrate
inadempienze, attua gli adempimenti di cui all’articolo 35 comma 1 e 2 ed in caso
di decadenza automatica di cui all’articolo 12 informa i Servizi competenti per gli
adempimenti di cui all’articolo 34.
3. L’ ufficio che rilascia le concessioni/autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche è competente per l’applicazione dell’articolo 34 escluso il quarto
comma dello stesso articolo.
4. Il Servizio Polizia Municipale e’ competente per l’applicazione dell’articolo 34,
quarto e quinto comma del presente regolamento.
ALLEGATO “A”
Si comprendono le seguenti zone cittadine:
Piazza Unità d’Italia,
Piazza della Borsa,
Piazza Sant’Antonio Nuovo,
Colle di San Giusto,
Rive dal Molo Audace alla Stazione Marittima