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I REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con: deliberazione consiliare n. 111 del 22.12.1999 Modificato con: deliberazione consiliare n. 12 del 31.01.2007 deliberazione consiliare n. 13 del 05.02.2007 deliberazione consiliare n. 16 del 25.02.2008 deliberazione consiliare n. 42 del 29.05.2008

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I

REGOLAMENTO COMUNALE DEL

CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED

AREE PUBBLICHE

Approvato con:

deliberazione consiliare n. 111 del 22.12.1999

Modificato con:

deliberazione consiliare n. 12 del 31.01.2007

deliberazione consiliare n. 13 del 05.02.2007

deliberazione consiliare n. 16 del 25.02.2008

deliberazione consiliare n. 42 del 29.05.2008

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II

I N D I C E

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA

DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art.1Oggetto del regolamento.

Art. 2 Concessioni e autorizzazioni.

Art. 3 Procedimento per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.

Art. 4 Avvio del procedimento amministrativo.

Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

Art. 6 Istruttoria.

Art. 7 Conclusione del procedimento.

Art. 8 Rilascio della concessione o autorizzazione.

Art. 9 Contenuto ed efficacia del provvedimento.

Art.10 Principali obblighi del concessionario.

Art.11 Revoca e modifica. Rinuncia.

Art. 12 Decadenza automatica e rinuncia per mancato pagamento del canone.

Art. 13 Decadenza dichiarata.

Art. 14 Subentro.

Art. 15 Rinnovo.

Art. 16 Proroga.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE.

Art. 17 Oggetto del canone.

Art. 18 Esclusioni.

Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone.

Art. 20 Durata delle occupazioni.

Art. 21 Suddivisione del territorio comunale.

Art. 22 Determinazione della misura di tariffa base.

Art. 23 Particolari tipi e criteri di determinazione della superficie.

Art. 24 Classificazione delle occupazioni.

Art. 25 Criteri di determinazione del canone.

Art. 26 Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 27 Deduzioni di canoni.

Art. 28 Agevolazioni.

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III

Art. 29 Modalità e termini per il pagamento del canone.

Art. 30 Rateazione del canone per le occupazioni permanenti.

Art. 31 Rateazione del canone per occupazioni temporanee.

Art. 32 Arrotondamenti.

Art. 33 Aggiornamento automatico e tabelle.

Art. 34 Indennità,sanzioni ed interessi.

Art. 35 Penalità per parziali ed omessi versamenti. Rimborsi.

Art. 36 Riscossione coattiva.

Art. 37 Uffici responsabili.

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PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di adozione e gli effetti del

provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo

pubblico nel territorio del Comune di Trieste.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili,

anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all’occupazione di spazi

ed aree private aperte al pubblico passaggio. Restano fermi, per l’applicazione

del canone di cui alla parte seconda del presente regolamento i presupposti

fissati dall’articolo 17.

3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del

Comune. In particolare le disposizioni del presente regolamento si applicano per

le occupazioni di suolo pubblico per l’esercizio di attività di commercio su aree

pubbliche per quanto non in contrasto con la disciplina di cui alla legge regionale

5 dicembre 2005 numero 29.

4. Il presente regolamento istituisce altresì il canone di occupazione di spazi ed

aree pubbliche ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 52 del decreto legislativo

15 dicembre 1997 numero 446, e ne determina le modalità di applicazione.

5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari

comunali sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e dei

servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Art. 2

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e

sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia che

comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere

precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i

casi.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le

occupazioni di aree private aperte al pubblico passaggio.

3. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni

alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone

immediata comunicazione, con telegramma, all’Ufficio occupazione suolo

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pubblico. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il

giorno successivo.

Qualora la concessione non sia rilasciata ovvero non venga riconosciuta la

necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.

4. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la

presa d’atto di denuncia d’inizio attività nei casi in cui sia consentita, costituisce a

tutti gli effetti concessione del posteggio indicato in calce alla autorizzazione

medesima. Il canone dovuto è liquidato e comunicato insieme con l’atto di

autorizzazione o di presa d’atto.

Art. 3

Procedimento per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.

1. L’ atto di concessione o autorizzazione è emesso dal dirigente competente per

materia in relazione alla finalità dell’occupazione. In ogni caso in cui questa non

sia idonea a determinare una specifica attribuzione, la competenza spetta al

dirigente dell’Ufficio occupazione suolo pubblico.

2. Nelle zone di cui all’allegato “A”, le occupazioni diverse da quelle volte alla

costruzione o restauro edilizio o al ripristino od installazione di impianti idrici, elettrici

o di telecomunicazioni, o di manufatti stradali e altri servizi o arredi urbani, possono

essere rilasciate solo sulla base di un preventivo parere della Giunta Comunale o

dell’Assessore competente all’uopo delegato.

3. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione od autorizzazione

edilizia sono subordinate alla durata e validità di queste.

4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche ovvero di aree private aperte al

pubblico passaggio, quando importino limitazioni o alterazioni della viabilità, o

comunque della circolazione e fruibilità stradale sono rilasciate previo parere del

Servizio mobilità e traffico.

5. L’ufficio competente al rilascio della concessione può chiedere pareri non

vincolanti agli altri uffici per la miglior tutela dei diversi interessi rilevanti nell’atto.

6. I pareri interni strumentali al rilascio di concessioni o autorizzazioni

all’occupazione sono resi entro quindici giorni. In mancanza si procede senza la

loro acquisizione, salvo che non abbiano carattere vincolante per disposizione di

legge o per norma regolamentare.

Art. 4

Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione

inizia con la presentazione della domanda al Comune, indirizzata al Servizio

competente al rilascio della concessione o autorizzazione. La domanda, redatta

in carta legale se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

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a) i dati anagrafici del richiedente, ovvero l’identificazione dell’ente, con

l’indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva;

b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici

sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l’entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell’occupazione

oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione

consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l’eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di

vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con

indicazione precisa dell’area su cui si svolgerà tale attività;

g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni

contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione, nonché ad

eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di

occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le dichiarazioni

sostitutive dell’atto di notorietà di cui alla legge 15/68.

3. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce

dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, con l’indicazione degli

uffici cui le domande vanno indirizzate.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un

provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della

domanda presso il servizio competente alla emanazione dell’atto.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di un altro servizio il termine è elevato

a quarantacinque giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.

Art. 6

Istruttoria.

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame

preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della

documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento

dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella

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documentazione di cui all’art. 4, il responsabile formula all’interessato, entro il

termine stabilito dall’articolo precedente, una richiesta di integrazione.

3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal

richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.

Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il

termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l’integrazione

richiesta è presentata all’ufficio.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della

domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti

dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda

necessaria l’acquisizione di specifici pareri.

Art. 7

Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo

rimettendo gli atti al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di

concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Art. 8

Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione è condizionato

all’assolvimento dei seguenti obblighi:

• pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;

• rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione;

• versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita

dall’ufficio;

• pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione

secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l’occupazione del suolo

pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L’entità della cauzione

è stabilita dall’ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell’occupazione

interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non

fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli

adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di

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assolvimento del canone. E’ restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di

verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell’occupazione,

dell’inesistenza di danni. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla

domanda del concessionario che abbia concluso l’occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da

un’altra garanzia, quando ritenute idonee dall’amministrazione.

Art. 9

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla

specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello

spazio pubblico:

• la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell’occupazione;

• la misura ed indicazione dell’area, eventualmente parziale, su cui viene

esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore

commerciale;

• la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata; • gli obblighi del concessionario; • l’importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi

articoli 17 e seguenti di questo regolamento.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del rilascio.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel

provvedimento di concessione.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a

proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano

derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere

eventuali materiali depositati o di risulta.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico

concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare

danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la

legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato

dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti

atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione

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all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese

dell’interessato.

Art. 11

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun

obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora

sopravvengano motivi di interesse pubblico o dell’Amministrazione Comunale

manifestati con atto deliberativo che rendano non più possibile o diversamente

realizzabile l’occupazione anche solo per periodi limitati.

2. Se l’occupazione è in corso all’atto della revoca, è dovuto il rimborso del

canone eventualmente già versato per il periodo della mancata occupazione dal

mese successivo a quello in cui è intervenuta la revoca.

3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con una comunicazione

diretta all’amministrazione. La sola interruzione dell’occupazione non comporta

rinuncia alla concessione.

4. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia ovvero la revoca comporta

la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non

sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del

provvedimento amministrativo.

5. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia, nel

caso di occupazioni temporanee non si fa luogo alla restituzione del canone già

corrisposto, ma non sono più dovute le eventuali rate non ancora scadute. Nel

caso di occupazioni permanenti, la rinuncia non importa liberazione dalla intera

annualità di canone in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata.

Art. 12

Decadenza automatica.

1. Il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non

consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento,

determina decadenza dalla concessione. L’occupazione deve cessare: ove ciò

non avvenga l’occupazione si considera abusiva.

Art. 13

Decadenza dichiarata.

1. La decadenza dichiarata e non impedita comporta l’applicazione dell’art.34

del presente regolamento.

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Art. 14

Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente

o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e,

pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l’attività o il bene

in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato

ad attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della

nuova concessione, proponendo all’amministrazione una domanda con

l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente

concessione rilasciata per l’attività o l’oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini

dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Art. 15

Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, anche prima della scadenza

della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse

modalità previste dall’art. 4 del regolamento.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di

rinnovare.

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il

primo rilascio delle concessioni.

5. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce

una nuova concessione nel caso delle occupazioni di cui all’art.23 punto 9).

Art.16

Proroga.

1. Il titolare della concessione può chiederne la proroga facendone richiesta

almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza.

2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di

prorogare.

3. In caso di istanze pervenute dopo tale termine ma entro la data di scadenza

della concessione, quest’ultima sarà rinnovata con decorrenza dalla data del

rilascio ed ai soli fini del calcolo del canone sarà computato anche il periodo tra

la data di scadenza e quella di rinnovo applicando la tariffa piena giornaliera.

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4. Nel caso venga emesso il verbale di accertamento di cui all’art.34 c.2 si

applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo, scomputando gli importi

relativi all’indennità pari al canone maggiorato del 50% laddove il canone risulti

già versato.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 17

Oggetto del canone.

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli

seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee

realizzate su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione.

Sono comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo numero 285

del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni di aree

private sulle quali sia costituita una servitù di pubblico passaggio purché essa risulti

iscritta nei libri fondiari.

3. Sono altresì soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli

spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 ovvero le aree di

cui al comma 2, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le

condutture ed ogni altro impianto.

Art. 18

Esclusioni.

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande,

bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a

copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine.

2. Non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:

a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli

utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;

b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità

del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;

c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di

mezzo metro quadrato;

d) aree, chioschi, impianti, opere in genere utilizzate nell’ambito del servizio

pubblico di trasporto in concessione;

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e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti

portatori di handicap;

f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e

dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto

delle loro funzioni istituzionali;

g) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all’ articolo 87, comma 1,

lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello

svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative,

culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte,

nemmeno indirettamente, utilità commerciali;

h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un’apprezzabile

riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un

abbellimento o comunque una valorizzazione;

i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio

pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta

comunale un rilevante interesse cittadino;

l) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di

regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata

con deliberazione della giunta comunale nell’ambito di speciali programmi di

recupero ambientale cittadino;

m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l’accesso agli edifici, la

percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio

cittadino, a soggetti portatori di handicap;

n) aree cimiteriali;

o) occupazioni temporanee realizzate mediante l’esercizio del commercio su aree

pubbliche in forma itinerante.

3. In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del

bene pubblico interessato dalla occupazione.

Art. 19

Soggetti tenuti al pagamento del canone.

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare

dell’atto di concessione o autorizzazione ovvero chi realizzi l’occupazione in

difetto di quello.

Art. 20

Durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata non sia inferiore ai dodici mesi.

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3. Sono considerate come permanenti le occupazioni di spazi pubblici a cadenza

perlomeno bisettimanale, quando le loro concessioni abbiano una durata non

inferiore a due anni.

4. Sono considerate permanenti le occupazioni stagionali a mensilità quando le

loro concessioni abbiano durata non inferiore ai due anni.

5. Sono considerate come permanenti tutte le occupazioni, comprese quelle

stagionali, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con le modalità di cui

alla legge regionale 5 dicembre 2005 numero 2.

Art. 21

Suddivisione del territorio comunale.

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o

autorizzazione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi

pubblici occupati, nonché delle loro potenzialità economiche. A tal fine, il

territorio comunale è suddiviso in quattro categorie, secondo il seguente elenco di

classificazione di strade ed aree pubbliche:

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla

I categoria

Sono comprese nella I categoria, oltre a quelle specificatamente indicate, le vie e

piazze situate entro il seguente perimetro, con l'avvertenza che le vie e piazze

costituenti il perimetro appartengono da ambo i lati alla categoria stessa:

P.zza Libertà - C.so Cavour - P.zza Duca degli Abruzzi - Riva Tre Novembre - Riva

del Mandracchio (fino a Via Mercato Vecchio) - V. Mercato Vecchio - V.

dell'Orologio - P.zza dello Squero Vecchio -V. Pozzo del Mare - L.go Pitteri - V.

Punta del Forno - V. Teatro Romano - L.go Riborgo - C.so Italia - P.zza Benco - C.so

Italia - P.zza Goldoni - V. S. Pellico - Gall. Sandrinelli - P.zza Sansovino - V. Bernini

(fino a V. del Bosco) - V. del Bosco - P.zza Garibaldi - V.le D'Annunzio (fino a L.go

Sonnino) - L.go Sonnino - V. Raffineria - V. Pascoli - V. Rossetti - V. Giulia (fino a L.go

Giardino ) - L.go Giardino - V. Volta - V. Marconi- V. F. Severo - P.zza Dalmazia - V.

Ghega - V. Cellini. Inoltre tutto il V.le D'Annunzio, V.le Miramare fino a L.go Roiano,

Riva del Mandracchio, Riva N.Sauro, Riva Gulli, Riva Grumula, V.le R. Gessi e V.

Giulia.

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla

II categoria

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V. De Amicis - V. S. Anastasio - V. Annunziata - V. Artisti - V. Baiamonti- L.go

Baiamonti - C.po Belvedere - V.Bernini (da V. del Bosco) -V. Besenghi -. V.

Boccaccio - Rot. del Boschetto -V. Bramante -V. Cadorna - P.le Cagni - V.le

Campi Elisi - V. Campo Marzio - L.go A. Canal - P.zza C. Alberto - P.zza Cavana - V.

Cavana - V. Cologna - V. Combi - V. Commerciale (da P.zza Scorcola a V.

Cordaroli) - V. Conti - V. Crispi (da V. Rossetti) - V. I. della Croce - V. D'Alviano - V.

Diaz - V. Donadoni - V. Economo - V. F. Severo (da V. Marconi) - V. Flavia (fino a V.

Brigata Casale) - P.zza Foraggi - V. Franca - V. Gambini - P.le De Gasperi - V.

Ghirlandaio (fino a V. Vergerio) - C.po S. Giacomo - V. S. Giacomo in Monte - V.

Ginnastica (da V. Rossetti) - P.le Gioberti - V. S. Giorgio -V. S. Giusto (da V.

Bramante a L.go Canal) -V. Hermet - P.zza Hortis - V.le Ippodromo -V. dell'Istria - V.

Lazzaretto Vecchio - V. Locchi - V. Manzoni (da V. Pascoli a V. Settefontane) - V.S.

Marco - V. M. della Libertà - V. S.S. Martiri - V. Matteotti - V. S. Michele - L.go Mioni -

V.le Miramare (da L.go Roiano) - V. Molino a Vento - V. Montorsino - V. Murat -

Riva 0. Augusto - L.go Papa Giovanni - P.zza Perugino - L.go Pestalozzi - L.go Petazzi

- V. Petronio - V. Piccardi - V. Piccolomini - P.zza Puecher - V. Rapicio - V. Revoltella

(fino a V. Rossetti) - V. Rittmeyer - P.zza tra i Rivi - V. Roiano - L.go Roiano - P.le

Rosmini - V. Rossetti (da V. Pascoli) - V. Salata - V.le R. Sanzio - V. Schiaparelli - P.zza

Scorcola - V. Scussa - V. S. Sebastiano - V. Settefontane (fino a V. Vergerio) - V. I.

Svevo (fino a V. Baiamonti) - V.Tagliapietra - V. S. Teresa - V.le III Armata - V. Torino

- V. Udine - P.le Valmaura - P.zza Venezia - V. F. Venezian - V.le XX Settembre (da

V. Rossetti a V. Scussa) - V. Vergerio - P.zza Vico - P.zza Volontari Giuliani - V.

Zovenzoni.

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla

III categoria

Appartengono alla III categoria le vie e piazze, non comprese nell'elenco

della II categoria, e situate tra il perimetro della I categoria e quello individuato

come segue:

Riva del Mandracchio* - Riva N. Sauro* - Riva Gulli* - Riva Grumula* - Riva 0. Augusto* (fino a V.

G. Cesare) - V. G. Cesare - Pass. S. Andrea - V. dei Calderai - V. S. Marco* - V.le Campi Elisi* -

V. dei Lavoratori - V. I. Svevo* - V. di Servola - Ratto della Pileria - V. Macelli - V. Valmaura - P.le

Valmaura* - V. Flavia* (fino a V. Brigata Casale) - V. Brigata Casale (fino a V. Costalunga) - V.

Costalunga - Str. di Fiume (fino a V. del Veltro) - V. del Veltro (fino a V. del Destriero) - V. del

Destriero - V.le Ippodromo* - P.le de Gasperi* - V. Cumano - V. Grimani - V. Revoltella* - V. S.

Pasquale - V. dell'Eremo - V. Marchesetti - C.po S. Luigi - Sc. S. Luigi - V. Pindemonte - Str. di

Guardiella - V. S. Cilino - V. Verga - V. dello Scoglio - V. Valerio - V. F. Severo* - V. Cantù - V.

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15

Romagna - V. Ovidio - V. Commerciale* - V. S. Davis - V. del Pratello - V. Apiari - V. dei Mirti -V.

Moreri (fino a V. Villan de Bachino) - V. Villan de Bachino - V. Giusti - V. Cisternone -

V. Cormons - V. del Collio - V. Rosazzo - V. Castelmonte - V. Cividale - V. Bonomea

- Erta dei Pruni - Str. del Friuli - Sal. Madonna di Gretta - V.le Miramare* - P.zza

Libertà*.

Le vie e piazze sopra asteristicate hanno una classificazione (a volte solo parziale)

di I e Il categoria e sono riportate anche nell'elenco di cui sopra al solo fine di

delimitare l'area ascritta alla III categoria.

Le altre vie e piazze costituenti il perimetro appartengono da ambo i lati alla III

categoria.

Sono comprese inoltre nella III categoria le seguenti vie di Opicina: V. Nazionale -

V. di Prosecco (fino a V. Ferrovia, escluse le diramazioni laterali) - P.le Monte Re.

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla

IV categoria

Sono comprese in tale categoria tutte le strade che non figurano tra le prime tre

categorie.

2. Per i parcheggi a pagamento le zone corrispondono a quelle del Piano

Generale del Traffico Urbano di Trieste ed in particolare la categoria I corrisponde

alla zona rossa, la categoria II corrisponde alla zona gialla, la categoria III

corrisponde alla zona verde e la categoria IV corrisponde alla zona azzurra.

Art. 22

Determinazione della misura di tariffa base.

1. Occupazioni temporanee:

A) per le occupazioni temporanee di spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno

per metro quadrato o metro lineare, determinata applicando dei coefficienti

moltiplicatori in ragione dell’uso cui è volta la occupazione, nonché del sacrificio

che essa impone alla fruibilità del suolo pubblico, è quella indicata nell’articolo 24

di questo regolamento, fatti salvi gli altri eventuali aumenti o riduzioni disposti dal

presente regolamento.

Le occupazioni concesse per più di un giorno scontano quella tariffa per ogni

giornata anche non completa di occupazione.

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16

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata

inferiore alle dodici ore, la misura di cui al comma 1 è determinata a fasce orarie

di quattro ore a partire dalle ore otto della mattina.

La fascia oraria dalle ore otto alle ore dodici sconta una tariffa pari ai quattro

dodicesimi della tariffa giornaliera.

La fascia oraria dalle ore dodici alle ore sedici sconta una tariffa pari ai tre

dodicesimi della tariffa giornaliera.

La fascia oraria dalle ore sedici alle ore venti sconta una tariffa pari ai due

dodicesimi della tariffa giornaliera.

Le fasce orarie dalle ore venti alle ore otto del mattino successivo scontano una

tariffa per ognuna di esse equivalente ad un dodicesimo della tariffa giornaliera.

Le occupazioni di durata non superiore alle quattro ore si computano per l’intero

periodo della fascia interessata per orario a tariffa più elevata.

Le occupazioni di durata superiore alle quattro ore si computano per gli interi

periodi delle fasce interessate in ragione dell’orario.

Si computano comunque a giornate intere le occupazioni nelle aree di mercato

istituite dal comune, ed in ogni altra area attrezzata e con orario di apertura al

pubblico.

C) abrogato.

D) Per le occupazioni di cui all’articolo 23 punto 3) quando la concessione abbia

una durata inferiore a sei mesi la tariffa è applicata a settimane o frazioni di

settimana concesse, in ragione di una cinquantaduesima parte di quella annua

permanente per ogni settimana o frazione di essa.

E) Per le occupazioni di cui all’art. 23 punto 9) si applica la tariffa base di cui

all’articolo 24 del presente regolamento con le agevolazioni previste dal

successivo articolo 28, comma 3.

Per le occupazioni permanenti di cui all’art. 23 punto 9) di durata annuale si

applica la tariffa prevista per 365 giorni di occupazione con l’applicazione delle

agevolazioni previste dall’articolo 28, comma 3; per ogni trimestre successivo o

sua frazione a cui si approssima per eccesso il periodo di tempo di occupazione

intermedio è dovuto un importo pari al 10% del canone annuo.

In caso di proroga delle occupazioni temporanee di cui all’art. 23 punto 9), verrà

applicata la tariffa piena relativamente al numero di giornate di occupazione

ulteriori rispetto a quelle già concesse senza le agevolazioni di cui all’art. 28,

comma 3.

2. Occupazioni permanenti:

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17

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la tariffa annua per

metro quadrato è equivalente a sessantacinque volte quella temporanea

giornaliera.

B) per le occupazioni di cui all’articolo 20 comma 3 di questo regolamento, la

tariffa annua è stabilita in ragione di una quinta parte di quella determinata alla

precedente lettera A) per ogni giorno di occupazione concesso con cadenza

settimanale, ovvero in ragione di una decima parte per quelle aventi cadenza

bisettimanale.

C) per le occupazioni di cui all’articolo 20, comma 4, di questo regolamento, la

tariffa è stabilita a mesi, in ragione di una decima parte di quella determinata alla

precedente lettera A) del punto 2., per ogni mese o frazione di esso interessato

dalla occupazione.

3. Occupazioni con installazioni particolari.

In ogni caso la tariffa di occupazione del suolo pubblico è aumentata del suo 40%

quando l’occupazione per fini commerciali del suolo pubblico si realizzi in

installazioni di accoglimento dei clienti che consentano un uso continuo delle

aree, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o stagionali.

La tariffa per le occupazioni per il commercio su aree pubbliche realizzate a

mezzo di chioschi o altri manufatti stabilmente fissati al suolo è aumentata del 50%;

qualora al concessionario sia consentito di mantenere la struttura di vendita, non

stabilmente fissata al suolo, anche fuori dall’orario di esercizio della attività, la

tariffa è aumentata del 25%.

Art. 23

Particolari tipi e criteri di determinazione della superficie.

1) Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di

concessione, quei manufatti costruiti sul suolo pubblico, aventi la specifica

funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi

che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto,

non danno luogo all’applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è convenzionalmente determinata in dieci metri

quadrati. Se la misura effettiva di esso è superiore, sull’eccedenza si applica la

tariffa di cui al successivo articolo 24.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti

all’applicazione dello stesso, sia avvenuta l’affrancazione dalla Tosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture,

poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone,

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18

in base alla lunghezza in metri lineari delle opere sopra indicate,

indipendentemente quindi dalla dimensione della loro sezione o volume.

Le occupazioni di spazi pubblici di soprassuolo con cartelloni ed altri mezzi

pubblicitari sono escluse dall’applicazione del canone.

Per ogni altra occupazione di soprassuolo o sottosuolo la superficie è determinata

dalla proiezione sul suolo delle opere di occupazione.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Le aree destinate a parcheggio si computano convenzionalmente nella misura di

dieci metri quadrati a posto auto.

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo comunale, gestite

direttamente dall’amministrazione, il canone praticato è stabilito direttamente a

posto - auto e variabilmente in ragione della durata della sosta, nella stessa misura

che viene imposta dagli eventuali concessionari privati in aree di analoga

importanza.

Nell’ipotesi di concessione dell’area a terzi per la gestione temporanea del servizio

pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al primo comma del presente

punto n. 3.

4) Occupazioni per commercio su aree pubbliche.

Sono escluse dall’applicazione del canone di concessione le occupazioni svolte

nei mercati coperti, per le quali si dispone con separati provvedimenti deliberativi.

Sono considerate aree destinate al commercio su aree pubbliche le aree che,

indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell’attività

commerciale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale destinazione, nel

rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, ai sensi della legge 112/91 e relativo

regolamento di attuazione. Esse possono essere articolate in “mercati” (costituiti

da una pluralità di posteggi di vendita), oppure costituite da un solo posteggio di

vendita.

Sono altresì considerate aree destinate al commercio su aree pubbliche quelle

sulle quali hanno luogo fiere o mercati particolari, quando anche non siano

assoggettate alla disciplina della legge 112/91 e relativo regolamento di

attuazione.

Le aree destinate al commercio su aree pubbliche ed allo svolgimento di fiere o

mercati particolari sono individuate con apposite deliberazioni consiliari.

Per tutte le occupazioni finalizzate all’esercizio del commercio su aree pubbliche

la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al

singolo posteggio - anche nei casi in cui, ai sensi della disciplina di mercato si

attua una rotazione periodica degli operatori su tutti i posteggi - concesso o

assegnato con apposito provvedimento, rilasciato in aggiunta alla autorizzazione

amministrativa prevista dalla legge 112/91 e relativo regolamento di attuazione.

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5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di

riferimento per la determinazione del canone comprende il suolo concesso e si

estende alla proiezione su di esso delle occupazioni nel soprassuolo. Sono esclusi

dalla tassazione i serbatoi di carburanti.

6) Occupazioni di suolo con cantieri a sviluppo progressivo.

Nel caso di realizzazione di opere che importino cantieri a sviluppo progressivo

nella realizzazione, manutenzione, o restauro di grandi opere cittadine sulla base

di una preventiva unica programmazione, gli uffici possono concedere la

disponibilità del suolo pubblico anche in atti unici che indichino lo sviluppo, la

localizzazione delle occupazioni, e le modalità di svolgimento dell’opera.

La concessione unica, se ne ricorrono i presupposti di durata, può costituire una

occupazione permanente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del presente

regolamento.

7) Occupazioni per fiere e altre manifestazioni simili.

Per le occupazioni concesse in occasione di fiere e altre manifestazioni simili,

nonché in occasione di manifestazioni sportive, culturali o musicali di particolare

importanza e potenzialità economica, e in generale per le concessioni

temporanee in occasione di straordinarie riunioni di persone, di cui legge

regionale 5 dicembre 2005 numero 2,, la tariffa base per l’occupazione è

aumentata della sua metà.

8) Spettacoli viaggianti.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di

mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante

dall’atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili

quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

9) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio

dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è

quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a

quello maggiore risultante dall’atto di concessione se comprensivo della superficie

concessa per uso cantiere.

10) Occupazioni di esercizi pubblici di ristorazione in genere.

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La superficie di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici di ristorazione,

bar, e simili è computata ai fini della determinazione del canone solo per la parte

eccedente i cinque metri quadrati.

11) Soste operative realizzate da aziende nell’esercizio della loro attività

economica.

Nel caso di occupazioni permanenti per soste operative realizzate dalle aziende

nell’esercizio della loro attività economica la tariffa viene applicata in ragione

della sua ventesima parte.

12) Occupazioni di veicoli in esposizione.

Tali occupazioni potranno essere rilasciate per periodi non superiori ai quindici

giorni e comunque non consecutivi, subordinatamente all’osservanza delle

modalità di allestimento che saranno stabilite dall’Amministrazione. Viene

applicata la tariffa giornaliera a veicolo di cui alla classe n.21 del successivo

art.24.

Art. 24

Classificazione delle occupazioni

1) passi carrabili 2) spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale

3) parcheggi a pagamento

4) esposizioni commerciali senza vendita di prodotti o servizi

5) esposizione e vendita di beni o servizi in forma stabile

6) fiere e altre manifestazioni simili

7) esercizi pubblici di ristorazione, bar 8) commercio su aree pubbliche

9) distributori di carburante 10) impianti pubblicitari

11) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi

12) ) impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia

13) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi

14) ) manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative

15) altre attività commerciali

16) altre attività non commerciali

17) posti auto privati non a pagamento

18) traslochi senza fini commerciali ad euro/mq

19) soste operative ad euro/mq.

20) realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (ex art.26) 21) esposizione commerciale senza vendita di veicoli ad euro/giorno/veicolo.

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Art. 25

Criteri di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e

temporanee è determinata moltiplicando la tariffa base per la dimensione

complessiva della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni di metro si arrotondano al metro quadrato o lineare superiore.

2. La tariffa delle occupazioni permanenti è dovuta per ogni annualità di

calendario o frazioni di essa, in ragione di sessantacinque volte quella giornaliera

di cui agli articoli precedenti.

3. Il canone delle occupazioni temporanee è determinato dalla moltiplicazione

della tariffa base giornaliera per ogni giorno di occupazione.

4. Il canone per le occupazioni del commercio su aree pubbliche, con le modalità

di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005 numero 2, in seguito al rilascio di

concessioni per un periodo inferiore a 5 giorni alla settimana, è dovuto, per

ciascuna giornata di possibile attività nel corso della settimana, in ragione di 1/5

del canone previsto per lo svolgimento dell’attività con le modalità di cui all’art. 2

comma 1 della legge citata. Inoltre nel caso in cui l’area occupata sia compresa

in un mercato per il quale è formalmente stabilito un orario di apertura, il canone

è rapportato al numero delle ore di possibile attività, in ragione di 1/12 del canone

a tariffa intera per ciascuna ora di possibile attività.

5. Il canone per le occupazioni stagionali per commercio su aree pubbliche con le

modalità di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 5 dicembre

2005 numero 2 è dovuto, in proporzione alla durata della stagione, espressa in

mesi interi, con l’eventuale applicazione della maggiorazione del 50% nel caso in

cui l’attività sia esercitata con struttura stabilmente fissata al suolo. Nel caso in cui

al concessionario sia consentito di mantenere in sito la struttura di vendita per

l’intero anno solare, la maggiorazione è applicata per l’anno intero. Sono

equiparate alle occupazioni stagionali quelle temporanee (di durata inferiore a

un mese) che si ripetono periodicamente almeno una volta all’anno; in tale caso,

il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di possibile attività,

con l’eventuale applicazione della maggiorazione del 25% quando sia consentito

al concessionario di mantenere in sito la merce anche fuori dall’orario di esercizio

dell’attività.

6. Per le occupazioni realizzate nell’ambito di fiere o altri manifestazioni simili e

disposte a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell’assenza di un

concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle

giornate di effettiva utilizzazione o di possibile svolgimento dell’attività.

7. Sulle aree di cui all’articolo 4 lettera f) si applica la tariffa per l’attività che su di

esse si svolge.

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Art. 26

Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi con

cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti

e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione,

cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata in sede di

prima applicazione del predetto onere come segue:

- euro 0,516 per utente (la presente misura viene aggiornata in base agli ultimi dati

i.s.t.a.t. disponibili).

2. Il canone così determinato è comprensivo di ogni occupazione permanente

strumentale alla erogazione del servizio pubblico.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità

successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla

base delle modalità di cui all’art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima

prevista dal presente regolamento, indipendentemente dall’importanza dell’area

o dalle caratteristiche della occupazione, ridotta del 50%, come indicato al

precedente articolo 24.

Art. 27

Deduzione di canoni.

1. Dal canone, come determinato dall’articolo 25 del presente regolamento, è

dedotto ogni altro canone patrimoniale imposto dal comune per l’occupazione

ovvero l’opera realizzata, che non dipenda da una autonoma prestazione di un

servizio da parte dell’amministrazione.

Art. 28

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall’articolo 25 del presente regolamento, è

ridotto per le occupazioni temporanee di durata superiore ai sei mesi ed inferiore

ad un anno, del 75% per il periodo successivo al semestre compiuto; il presente

comma non si applica alle occupazioni di cui all’articolo 23, punto 9, del presente

regolamento.

2. Nel caso di concessioni di suolo pubblico di più di mille metri quadrati di

estensione, la superficie eccedente quella misura si computa in ragione della sua

decima parte.

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3. Il canone, come determinato dagli articoli 24 e 25 del presente regolamento, è

ridotto per le occupazioni di cui all’art. 23 punto 9) come segue:

per una durata da 1 a 30 giorni, del 20%;

per una durata da 101 a 119 giorni, del 80%;

per una durata da 120 a 149 giorni, del 85%;

per una durata da 150 a 179 giorni, del 88%;

per una durata da 180 a 209 giorni, del 90%;

per una durata da 210 a 239 giorni, del 93%;

per una durata da 240 a 299 giorni, del 95%;

per una durata da 300 a 365 giorni, del 98%.

Art. 29

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone di concessione va effettuato secondo le seguenti

modalità:

• versamento in conto corrente intestato al soggetto gestore delle entrate;

• versamento in conto corrente postale intestato al soggetto gestore delle

entrate;

• sistema bancario;

• sistemi di versamento automatico del circuito bancario ove attivati dal Comune

anche in base a convenzioni con gli istituti di credito.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima

annualità di calendario va effettuato prima dell’inizio della occupazione. Il

pagamento del canone per le successive va effettuato entro il 31 gennaio di ogni

anno.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato

secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato prima dell’inizio

dell’occupazione.

4. Per le sole occupazioni di cui al comma 6 dell’art. 25, il pagamento del canone

di concessione avviene mediante versamento diretto nelle mani dell’agente della

polizia municipale che dispone l’assegnazione del posteggio e che è tenuto a

rilasciare al concessionario un’apposita ricevuta.

5. Il soggetto gestore delle entrate predispone annualmente dei moduli di

versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi

carattere permanente.

Il mancato ricevimento dell’avviso non libera dall’obbligazione del pagamento

del canone entro la scadenza prevista da questo regolamento.

Art. 30

Rateazione del canone per le occupazioni permanenti.

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1. Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti, quando per una

singola annualità sia superiore a euro 500,00, può essere suddiviso in massimo

quattro rate da pagare entro l’anno in corso.

2. In nessun caso la prima rata può essere inferiore a euro 500,00. Qualora la

quarta parte dell’annualità sia inferiore a questo importo, la prima rata è di euro

500,00 e nelle tre successive si divide il resto dell’annualità.

3. Nel corso della prima annualità il canone, ove superiore alla misura indicata,

sempre fermo restando il versamento iniziale della prima rata nella misura minima

sopra indicata, può essere suddiviso per la sola eccedenza nelle rate ancora utili

secondo quelle scadenze. In ogni caso la prima rata deve essere pagata entro

l’inizio della occupazione.

Art. 31

Rateazione del canone per le occupazioni temporanee.

1. Nel caso di occupazioni temporanee se il canone dovuto per l’intera durata

dell’occupazione supera gli euro 700,00, fermo un versamento iniziale almeno pari

a questo importo minimo, può essere ripartito in più rate di uguale importo stabilite

nell’atto di concessione.

2. La prima rata deve comunque essere pagata prima dell’inizio della

occupazione.

3. Il numero delle rate non può essere superiore a tre, oltre la prima, e non si può

far luogo a rateazione per occupazioni con durata inferiore ai sei mesi.

Art. 32

Arrotondamenti.

1. Le annualità e le rate uniche o di annualità sono sempre arrotondate alle mille

Lire superiori. Abrogato.

Art. 33

Aggiornamento automatico e tabelle.

1. Con determinazione del responsabile del procedimento di concessione o

autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, le tariffe base del

canone per metro quadrato sono aggiornate automaticamente per ogni anno

successivo all’entrata in vigore di questo regolamento, sulla base dell’aumento

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato

dall’I.s.t.a.t. nell’anno precedente.

Art. 34

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25

Indennità, sanzioni ed interessi.

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono

considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione incidenti sulla

determinazione del canone;

b) effettuate prima della data di inizio prevista nella concessione o autorizzazione

o che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto

rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la data di

revoca, decadenza anche ai sensi dell’articolo 12 e 13 del presente regolamento

o sospensione della concessione o autorizzazione medesima.

2. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano

permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e quindi con

recupero di un’intera annualità altrimenti si considerano temporanee ed in

quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno

antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente

pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva temporanea o permanente può rilevarsi

anche dal contenuto degli atti emessi da altri Servizi Comunali e da altri Enti

pubblici e/o privati: in tal caso la data cui riferire l’inizio dell’occupazione abusiva

temporanea o permanente è quella presunta sulla base di tali atti.

Quando sia stato formato un verbale di accertamento redatto da competente

pubblico ufficiale, l’ufficio ne allega copia all’atto di intimazione del canone

dovuto.

3. L’accertamento dell’occupazione abusiva, rilevata mediante verbale redatto

da competente pubblico ufficiale o come previsto dal comma 2 ultimo

capoverso del presente articolo, comporta per il trasgressore l’obbligo di

corrispondere:

a)- un'indennità pari al canone maggiorato del 50%;

b)- una sanzione amministrativa pecuniaria coincidente con il doppio

dell’ammontare della somma di cui alla lettera a) per le occupazioni prive di

concessione, e pari all’ammontare della somma di cui alla lettera a) per le altre.

Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di

cui all’articolo 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e/o

modificazioni.

c)- gli interessi legali calcolati sull'ammontare del canone dovuto e non pagato.

4. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applicano, se

dovute, le sanzioni stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285

del 30.04.1992.

5. Per altre violazioni inerenti il presente regolamento si applicano le sanzioni

amministrative pecuniarie previste dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18

agosto 2000 n.267.

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6. Non si fa luogo all’emissione dell’atto di intimazione qualora l’importo per

canone, sanzioni ed interessi non superi l’importo di euro 10,00.

Art. 35

Penalità per parziali ed omessi versamenti. Rimborsi.

1. In caso di parziale o omesso versamento del canone, il soggetto incaricato

della riscossione provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con intimazione ad

adempiere nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto

incaricato della riscossione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute.

3. Non si fa luogo ad alcun rimborso qualora l’importo richiesto non superi la

somma di euro 10,00.

4. Sia per la riscossione che per i rimborsi valgono i termini di prescrizione previsti

dal Codice Civile.

Art. 36

Riscossione coattiva.

1. In ogni caso di mancato o ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di cui

all’articolo 1282 del Codice Civile.

2. Si fa luogo a riscossione coattiva solo quando le somme dovute nel complesso

dal singolo debitore non siano inferiori ad Euro 10,00.

3. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell’art. 47 del

Regolamento generale delle Entrate del Comune di Trieste.

Art. 37

Uffici responsabili.

1. La liquidazione del canone all’atto della concessione ed il controllo del suo

assolvimento o, se l’importo e’ stato rateizzato, della prima rata, sono compiuti

sotto la direzione e responsabilità del dirigente del servizio che ha formato l’atto di

concessione.

In fase di restituzione del deposito cauzionale lo stesso dirigente di servizio, qualora

l’assolvimento del canone non sia interamente compiuto, trasmette i relativi atti al

soggetto incaricato della riscossione per gli adempimenti di cui all’articolo 35

commi 1 e 2.

Inoltre nel caso di decadenza dichiarata di cui all’art.13 il dirigente del servizio che

ha formato l’atto di concessione informa i Servizi competenti per gli adempimenti

di cui all’articolo 34.

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2. Il controllo dell’assolvimento delle rate di canone successive alla prima è

effettuato dal soggetto incaricato della riscossione che, in caso di riscontrate

inadempienze, attua gli adempimenti di cui all’articolo 35 comma 1 e 2 ed in caso

di decadenza automatica di cui all’articolo 12 informa i Servizi competenti per gli

adempimenti di cui all’articolo 34.

3. L’ ufficio che rilascia le concessioni/autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed

aree pubbliche è competente per l’applicazione dell’articolo 34 escluso il quarto

comma dello stesso articolo.

4. Il Servizio Polizia Municipale e’ competente per l’applicazione dell’articolo 34,

quarto e quinto comma del presente regolamento.

ALLEGATO “A”

Si comprendono le seguenti zone cittadine:

Piazza Unità d’Italia,

Piazza della Borsa,

Piazza Sant’Antonio Nuovo,

Colle di San Giusto,

Rive dal Molo Audace alla Stazione Marittima