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DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI SETTORE MOBILITÀ Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 216 del 7/10/1996 e n° 205 del 28/7/1997, e, ai sensi dell’art.517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, dalla Capitaneria di Porto con parere favorevole del 6/10/1997 prot. n° 35057/P.N., dal Magistrato alle Acque con parere favorevole del 2/4/1998 prot. n° 3167, e dall’Ispettorato di Porto con parere favorevole del 24/6/1998 prot. n° 780. Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010, esecutiva per decorso del termine il 22 gennaio 2011, divenuta efficace in data 9 maggio 2011 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alle Acque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunale con atto prot. gen. 2011/44718 del 2 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011, esecutiva per decorso del termine il 28 maggio 2011, divenuta efficace in data 8 giugno 2011 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alle Acque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunale con atto prot. gen. 2011/227708 del 30 maggio 2011 ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014, esecutiva per decorso del termine il 29 giugno 2014, divenuta efficace in data 31 luglio 2014 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, ad eccezione della modifica del comma 4 dell'art. 2 “Circolazione” del Regolamento, da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque), della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunale con atto prot. gen. 2014/318401 del 28 luglio 2014 ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTISETTORE MOBILITÀ

Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 216 del 7/10/1996 e n° 205 del28/7/1997, e, ai sensi dell’art.517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice dellaNavigazione, dalla Capitaneria di Porto con parere favorevole del 6/10/1997 prot.n° 35057/P.N., dal Magistrato alle Acque con parere favorevole del 2/4/1998 prot.n° 3167, e dall’Ispettorato di Porto con parere favorevole del 24/6/1998 prot. n° 780.

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre2010, esecutiva per decorso del termine il 22 gennaio 2011, divenuta efficace in data 9maggio 2011 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alleAcque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della RegioneVeneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazioneapprovato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, aconclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunalecon atto prot. gen. 2011/44718 del 2 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 14, comma 2, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241.

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio2011, esecutiva per decorso del termine il 28 maggio 2011, divenuta efficace in data 8giugno 2011 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alleAcque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della RegioneVeneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazioneapprovato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, aconclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunalecon atto prot. gen. 2011/227708 del 30 maggio 2011 ai sensi dell’art. 14, comma 2, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241.

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio2014, esecutiva per decorso del termine il 29 giugno 2014, divenuta efficace in data 31luglio 2014 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, ad eccezione dellamodifica del comma 4 dell'art. 2 “Circolazione” del Regolamento, da parte delProvveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque), dellaCapitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della Regione Veneto, ai sensidell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione approvato conDecreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a conclusione dellaconferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunale con atto prot.gen. 2014/318401 del 28 luglio 2014 ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 7 agosto1990, n. 241.

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Modificato e integrato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri delConsiglio comunale n. 17 del 13 febbraio 2015, esecutiva per decorso del termine il 21febbraio 2015, divenuta efficace in data 2 marzo 2015 a seguito dell’approvazione, neitermini ivi contenuti, da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (exMagistrato alle Acque), della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Portodella Regione Veneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codicedella Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio1952, n. 328, a conclusione della conferenza di servizi decisoria indettadall’Amministrazione Comunale con atto prot. gen. 2015/75601 del 19 febbraio 2015 aisensi dell’art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 1/2 febbraio 2016, esecutivaper decorso del termine dal 15 febbraio 2016, divenuta efficace in data 1 marzo 2016 aseguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, da parte del ProvveditoratoInterregionale per le Opere Pubbliche con parere prot. gen. n. 93784 del 24.2.2016, dellaCapitaneria di Porto di Venezia con parere prot. gen. n. 80764 del 17.2.2016 edell’Ispettorato di Porto di Venezia con parere prot. gen. n. 103991 del 1.3.2016, ai sensidell’art. 517 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvatocon Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

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Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia

INDICE

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE............................................................4

ART. 2 CIRCOLAZIONE..........................................................................................................5

ART. 3 PERCORRIBILITÀ......................................................................................................9

ART. 4 SPAZI E SPECCHI ACQUEI..................................................................................10

ART. 4 BIS ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI.................................................13

ART. 5 RIVE............................................................................................................................15

ART. 6 SEGNALETICA.........................................................................................................16

ART. 7 IMBARCAZIONI........................................................................................................17

ART. 8 ISCRIZIONI E TITOLI.............................................................................................18

ART. 9 MERCI PERICOLOSE.............................................................................................19

ART. 9 BIS LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE IMBARCAZIONI.......21

ART. 10 ORDINANZE............................................................................................................22

ART. 11 SANZIONI................................................................................................................23

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Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la circolazione acquea nel Comune di Venezia alloscopo di:

a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra leesigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale;

b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell’acqua provocatidal moto delle barche e delle eliche e per la prevenzione dell’inquinamento aereo,acqueo e acustico;

c) privilegiare, tra i traffici effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico dilinea, il trasporto merci, il trasporto pubblico di persone non di linea;

d) salvaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone ecose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi;

e) ridurre al minimo i disagi che possono determinarsi con le chiusure di rii e canaliper le necessità di scavo e manutenzione degli stessi.

2. Il presente Regolamento si applica nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano,oggetto di consegna al Comune di Venezia, indicati nella planimetria di cui all’allegatoA.

3. Ai fini del presente Regolamento:

- laddove non espressamente indicato e ove sia usata l’espressione “rii e canali”deve intendersi rii e canali di cui al comma 2.

- tutti i mezzi atti alla circolazione nei rii e canali, siano essi natanti, imbarcazioni,navi da diporto, galleggianti o navi minori, vengono definiti con l’unico termine“imbarcazioni”, siano essi a remi, a propulsione meccanica o a vela.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed ove non in contrasto con lostesso, valgono le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare e quanto previstonel Codice della Navigazione e relativi Regolamenti di esecuzione.

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Art. 2 CIRCOLAZIONE

1. Le velocità massime consentite in rii e canali alle imbarcazioni a motore sono leseguenti:

ACTV altri

CANAL GRANDE - CANAL GRANDE DI MURANO 11 km/h 7 km/hRIO NOVO - CA’ FOSCARI --- 5 km/hCANALE DI CANNAREGIO 7 km/h 5 km/hRESTANTI RII E CANALI 7 km/h 5 km/h

2. Entro i limiti massimi di velocità indicati al comma precedente i conducenti delleimbarcazioni a motore devono comunque navigare limitando la velocità, la produzionedi “moto ondoso” e lo spostamento d’acqua “restia” in modo tale da non dare luogo asituazioni suscettibili di arrecare danni a persone e cose, in circostanze quali:

a) incrocio con altre imbarcazioni, in particolare se condotte a remi;

b) in prossimità di imbarcazioni all’ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco -sbarco persone o carico - scarico merci;

c) in presenza di lavori di ripristino di edifici, rive o fondamenta, in occasione di lavorimarittimi, etc.;

d) in presenza di nebbia, o di altre condizioni di visibilità limitata quali piovaschi, ecc.;

e) in presenza del fenomeno “acqua alta”;

f) in presenza del fenomeno di marea al di sotto di valori normali.

I conducenti delle imbarcazioni a motore devono inoltre usare nelle manovre laprecauzione atta ad evitare il ricorso a brusche e violente accelerazioni in marciaavanti e/o indietro per ridurre le turbolenze che smuovono i fondali e creano forzatimovimenti d’acqua nelle murature delle rive o degli edifici.

3. Le imbarcazioni che circolano nei rii e canali debbono tenere la propria sinistra.

4. In Canal Grande e in Canal Grande di Murano le imbarcazioni a remi devono circolarein fila indiana tenendosi in prossimità del lato sinistro. Le imbarcazioni a motoredevono procedere nella parte centrale del canale, mantenendosi a destra dellamezzeria, tenendo all’incrocio con altro mezzo ognuno la propria destra, ad eccezionedei mezzi in servizio di linea per l’effettuazione delle fermate; il sorpasso avvieneesclusivamente a sinistra dell’unità sorpassata.(comma modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

4-bis. Con apposita ordinanza possono essere apportate modificazioni locali alle norme di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014)

5. In Canal Grande tutte le imbarcazioni a motore devono dare la precedenza allegondole in servizio di “parada” nei traghetti ove si svolge tale servizio, ad eccezionedei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale; tutte le imbarcazioni devono dare laprecedenza di rotta ai mezzi in servizio di trasporto pubblico locale.

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(comma modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

6. In Canal Grande è consentito, alle sole gondole in servizio di “serenata”, procedereaffiancate nel numero massimo di 2 gondole occupando il solo spazio acqueonecessario per la conduzione, tale facoltà non è concessa nel tratto del Canal Grandecompreso tra il Rio del Fontego dei Tedeschi e Rio di S.Luca; a tutte le altreimbarcazioni e negli altri canali è vietato navigare di conserva, in formazione di due opiù.(comma integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014)

7. Lungo i rii e canali, ad esclusione del Canal Grande - Canal Grande di Murano - Rio diCannaregio è vietato il transito a rimorchio, salvo il caso di trasferimento diimbarcazioni a motore in stato di avaria.

8. I conducenti delle imbarcazioni debbono regolare il carico e lo scarico delle merci ed iltempo da impiegare nel percorso, in modo da evitare che la bassa marea li costringa atrattenersi in canali o rii, a causa delle secche, impedendo il traffico ad altreimbarcazioni o che l’alta marea li metta in condizioni di non poter transitare sotto iponti.

9. Prima di scambiarsi nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o degliincroci, ed ogni qualvolta il rio innanzi non sia libero o visibile per un tratto sufficiente,ogni conducente è tenuto a rallentare ed a richiamare l’attenzione degli altriconducenti, facendo uso dei segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne, deisegnali luminosi.

10.Il conducente è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando lapropria imbarcazione rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.

11.I conducenti delle imbarcazioni a remi devono dare l’avvertimento con la voce inprossimità dell’incrocio e gridare “a stagando” se accostano a destra, “a premando” seaccostano a sinistra e “de longo” se procedono diritti .

12.Le imbarcazioni che si immettono in Canal Grande, debbono dare la precedenza alleimbarcazioni che navigano in quest’ultimo.

13.Negli incroci di rotta ha la precedenza l’imbarcazione che proviene dalla destra; vienefatta eccezione per i mezzi ACTV in servizio di linea che hanno comunque laprecedenza sulle altre imbarcazioni;

14.Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Pronto Intervento solo edesclusivamente quando circolano per motivi di servizio, con carattere d’urgenza consirena inserita o con equivalente segnale di emergenza, hanno il libero transito eprecedenza assoluta in tutti i rii e canali.

15.Il conducente di imbarcazione che vuole sorpassarne un’altra deve segnalare lapropria manovra, due suoni lunghi e uno breve per sorpasso a destra - due suonilunghi e due brevi per sorpasso a sinistra (Colreg 72), ed il conduttore dell’unità cheviene sorpassata deve rallentare l’andatura per facilitare la manovra. Viene fatto salvoquanto stabilito al precedente comma 4.

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(comma modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

16.È vietato sorpassare in curva con visuale libera per un tratto insufficiente ad effettuareil sorpasso e quando navigano imbarcazioni nel senso inverso a distanza tale da nonconsentire la manovra completa.

17.È fatto obbligo ai conducenti di imbarcazioni a motore, eccettuati i mezzi dell’ACTVimpegnati nel servizio di trasporto pubblico di linea spegnere il motore non appenaattracchino o sostino nei rii e canali interni, fatta eccezione per le imbarcazioni chedotate di particolari strumentazioni funzionali all’uso cui l’imbarcazione stessa èadibita, abbiano necessità di far funzionare dette strumentazioni mantenendo il motoreacceso.

18.Le imbarcazioni devono avanzare in un’unica fila evitando di procedere affiancate adesclusione di quanto previsto al comma 6 del presente articolo. Qualora, per esigenzeparticolari ed eccezionali, le imbarcazioni dovessero procedere affiancate o informazione diversa da quella consentita, gli interessati devono richiedere al Comuneun servizio di scorta.

19.È fatto obbligo a tutte le imbarcazioni, sia a motore che a remi, di mantenere unadistanza dai pontili dell’ACTV tale da non ostacolare le operazioni di accosto dei mezzidell’ACTV stessa, fatta eccezione per le imbarcazioni di cui al comma 14 del presentearticolo e per quelle specificatamente adibite al trasporto di soggetti portatori dihandicap di particolare gravità.

20.Dalla mezz’ora dopo il tramonto del sole alla mezz’ora prima del suo sorgere nonché,in condizioni di nebbia o di scarsa visibilità, è fatto obbligo:

A) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza superiore a ml.7, di essere dotate difanali secondo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli abbordi in mare;

B) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza inferiore a ml.7, la cui velocitàmassima non supera i 7 nodi, di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrottavisibile per 360°.

C) A tutte le imbarcazioni a remi di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrottavisibile per 360°.

21.In tutti i rii e canali è proibito effettuare il trasbordo da un imbarcazione all’altra:- di materiali e merci qualora detta operazione ostruisca il normale transito;- di merci pericolose e rifiuti;- di materiali sfusi qualora non si operi con le modalità prevista dall’art.5 comma 6.

22.Salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, le imbarcazioni possonoessere caricate fino ad una immersione tale da consentire un bordo libero noninferiore a cm 30 misurato dal trincarino.

23.Le segnalazioni acustiche sono proibite, tranne nei casi di pericolo, incrocio, necessitàdi manovra, nebbia e scarsa visibilità.

24.Le imbarcazioni a remi possono circolare qualora a bordo sia imbarcata almeno unapersona che sappia vogare e nuotare di età non inferiore a 14 anni.

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25.Le imbarcazioni delle Forze dell’Ordine e di Pronto Intervento, solo ed esclusivamentequando circolano per motivi di servizio con carattere d’urgenza, con sirena inserita oequivalente segnale di emergenza, non sono vincolate all’osservanza dei limiti divelocità prescritti al comma 1 del presente articolo e dei divieti prescritti ai commi 1, 4e 5 dell’articolo 3.

26.È vietato ai conduttori di unità a remi o a motore di far uso durante la navigazionedinamica, sia con propulsione, sia con abbrivio, di apparecchi radiotelefonici ovvero diusare cuffie sonore, fatta eccezione per i conduttori delle imbarcazioni adibite a servizidi polizia o utilizzate in servizi di emergenza e di pronto intervento. Tale divieto non siapplica per l’uso dei dispositivi di comunicazione facenti parte delle dotazioni disicurezza della navigazione dell’imbarcazione. È consentito l'uso di apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare purché il conduttore abbia adeguata capacità uditiva adentrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014)

27.È vietato condurre unità a remi o a motore con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l osotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti. Per le modalità e gli strumenti diaccertamento si fa riferimento a quanto disposto in materia dalle norme relative allacircolazione stradale in quanto compatibili. Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti èpunito con la medesima sanzione di cui alla positività dell’accertamento stesso.(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014)

28.È vietato l’incrocio tra unità di larghezza superiore ai 3,5 metri sotto il ponte di Rialto.(comma aggiunto con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

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Art. 3 PERCORRIBILITÀ

1. Con maree superiori o uguali a m 1,10 é vietata la circolazione alle imbarcazioni amotore nei rii e canali interni del Centro Storico, esclusi Canal Grande e Canale diCannaregio.Nel Canal Grande e nel Canale di Cannaregio con alte maree superiori o uguali a m1,10 e basse maree inferiori o uguali a m -0.50, la velocità delle imbarcazioni a motorenon dovrà superare i 5 km/h.

2. In esecuzione del presente regolamento e al fine di regolare la circolazione, sarannodefiniti i sensi di circolazione, le larghezze massime delle imbarcazioni per latransitabilità e l’ingombro massimo da utilizzare per le concessioni di spazi e specchiacquei.

3. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano a senso unico di navigazione per leimbarcazioni a motore, vige la seguente normativa:

a) gli spazi e specchi acquei dovranno essere concessi in modo da lasciare di norma ilrio o canale libero per il transito nella misura di almeno 2/3 della propria larghezza.Laddove la larghezza del rio o canale sia diversa nei singoli tratti i 2/3 minimi dispazio libero per il transito dovranno essere considerati tratto per tratto. Oveparticolari esigenze lo richiedono per interi rii o canali o tratti degli stessi potrannoessere vietate ogni concessione di spazio o specchio acqueo.

b) potranno transitare in doppio senso di marcia le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco,delle Forze dell’Ordine e del Pronto Intervento, quando circolano per motivi diservizio con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza.

c) potranno transitare inoltre in doppio senso di marcia le imbarcazioni a remi e leimbarcazioni autorizzate.

4. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano dove, è istituito un “percorso blu”potranno transitare solo le imbarcazioni a remi e quelle in possesso di concessione dispazio o specchio acqueo nel rio medesimo.

5. Vengono definite “zone a traffico limitato” quelle nelle quali per i rii e canali a trafficoesclusivamente urbano in esse compresi, saranno stabiliti:

a) orari e divieti di transito;

b) limitazioni di transito per categorie di operatori;

c) modalità di accesso ai residenti e concessionari di spazio o specchio acqueo.

6. Le imbarcazioni a motore che trasportano il pesce al mercato ittico del Tronchetto,debbono transitare esclusivamente lungo il Canale della Giudecca o il Canale delleFondamenta Nuove, sia all’andata che al ritorno.

7. In tutti i rii e canali è proibito effettuare il servizio di rimorchio di persone munite di sciacquatici e circolare con moto d’acqua.

8. E’ proibita la navigazione a vela nei rii e canali interni.

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Art. 4 SPAZI E SPECCHI ACQUEI

1. Per occupare stabilmente uno spazio o specchio acqueo nei rii e canali, è necessariala concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale. S’intende “spazio acqueo” laporzione d’acqua occupata da un solo natante od imbarcazione ben definito nelle suecaratteristiche ed ormeggiato a mezzo n. 2 o più pali e/o anelli. Si intende “specchioacqueo” la porzione d’acqua al cui interno possono stazionare una o più imbarcazionidi un unico titolare, o dallo stesso autorizzate in via temporanea e breve e comunquenon eccedente i dieci giorni, senza il pagamento di alcun corrispettivo, previacomunicazione ai competenti Uffici, e con un numero di pali d’ormeggio ben definito.Lo spazio o specchio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere fisse(pontile passerella o terrazza), provvisorie o stabili, che dovranno esserepreventivamente autorizzate dai competenti Uffici. Per infiggere pali di qualunquegenere anche senza utilizzo di specchio o spazio acqueo, è comunque necessarial’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, che può prevedere in tale sedeprescrizioni anche in ordine alle tipologie di materiali utilizzati e alle modalità diinfissione, a tutela dell’omogeneità dell’arredo urbano e dell’integrità delle struttureedilizie prospicienti. Alla concessione di spazio o specchio acqueo nei rii e canali, rilasciatadall’Amministrazione Comunale, corrisponde il pagamento di un canone diconcessione.All’abusiva occupazione di spazio acqueo oltre alla violazione prevista dal presenteregolamento corrisponde il pagamento del canone evaso secondo le modalità previstedal regolamento COSAP.(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010, econ deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011; comma integrato condeliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 17 del 13febbraio 2015)

2. La concessione di occupazione di uno spazio o specchio acqueo permanentes’intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo espressa rinuncia da parte deltitolare, revoca o decadenza da parte dell’Amministrazione Comunale. Ilconcessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato allepersone ed alle proprietà nell’esercizio della concessione. Qualora la concessione nonvenga regolarmente utilizzata per un periodo superiore a mesi 6 (sei), la stessa verràdichiarata decaduta ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati. Ilconcessionario deve mantenere le opere in buono stato, provvedendo anche, apropria cura e spese, alla rimozione degli eventuali spezzoni di palo rimasti infissi sulfondo. La sostituzione dell’imbarcazione in via definitiva o provvisoria deve esserevalutata al fine del rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dallapresentazione dell’istanza. Pena la decadenza il titolare della concessione non puòsostituire l’imbarcazione con altra di dimensioni, tipologia, caratteristiche d’uso opropulsione diverse da quella originaria senza l’aggiornamento della concessione, népotrà occupare uno spazio diverso da quello assegnato.Qualora trattasi di imbarcazione iscritta o dotata di contrassegno d’identificazione èfatto obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all’Amministrazione Comunale. Èvietato lasciare ormeggiata ed incustodita qualsiasi imbarcazione nello spazio acqueoin concessione a terzi od impedirne l’accesso. Non possono essere rilasciate piùconcessioni di occupazione di spazio acqueo per una stessa imbarcazione, né ad unastessa persona per più imbarcazioni con caratteristica d’uso “diporto”.

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(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011 econ deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 17 del13 febbraio 2015)

3. Il concessionario di spazio o specchio acqueo, per poter eseguire la manutenzioneordinaria di opere fisse (pontili, passerelle o terrazze), deve munirsi di autorizzazioneda parte dell’Amministrazione Comunale.(comma integrato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

4. Le paline e pali d’ormeggio negli spazi e specchi acquei devono essere ritte e di legnoo di altro materiale approvato dall’Amministrazione Comunale, non superare ildiametro massimo di cm 30 e l’altezza di m 3,00 sul livello mediomare. I pali dacasada dovranno essere in legno o di altro materiale approvato dall’AmministrazioneComunale, con i colori della casada e non superare il diametro massimo di cm 40 el’altezza di m 5.00 sul livello mediomare.(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010)

5. Negli spazi e specchi acquei, le imbarcazioni debbono essere propriamenteormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanereincattivate sui pali con conseguente pericolo di sommersione. È vietato infiggere chiodio simili nelle sponde delle fondamenta e nelle mura delle case allo scopo diormeggiare le imbarcazione e per fissare i pali d’ormeggio. È parimenti vietato fissareod anche solo appoggiare le paline o pali a ringhiere, mura, muretti, colonne efondamenta.

6. La concessione ad occupare spazio o specchio acqueo comporta il pagamento di unatassa secondo le modalità previste dai Regolamenti vigenti.

7. Al cessare di ogni occupazione con pali o altre opere fisse, il concessionario dovràprovvedere a sue spese al lievo dei medesimi.

8. In caso di sommersione di un’imbarcazione, il proprietario dovrà provvedere arimetterla a galla, con la massima sollecitudine. Qualora non venisse tempestivamenteprovveduto l’operazione di recupero verrà attuata dall’Amministrazione Comunale concosti a carico del proprietario. Qualora il proprietario sia concessionario di spazio ospecchio acqueo, se l’operazione di recupero è attuata dal Amministrazione Comunaleconsegue la revoca della concessione stessa. Le imbarcazioni trovate alla deriva sonodepositate presso la Depositeria Comunale con costi di recupero e custodia a caricodel proprietario. Nel caso il proprietario sia ignoto, si applicheranno le disposizionicontenute nell’art. 508 del Codice della Navigazione. (comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011, econ deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 17 del13 febbraio 2015 )

9. La distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30.In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero unospazio sufficiente per un agevole ormeggio di un’imbarcazione di m 12. Nel caso dirive d’acqua private o porte d’acqua, la distanza dell’occupazione, da parte di terzi nonproprietari o non aventi titolo all’utilizzo, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascunlato misurabile dal limite della riva d’acqua privata o dallo stipite della porta d’acqua.

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Le dimensioni dello spazio o specchio acqueo concesso devono corrispondere almenoalle dimensioni dell’ingombro massimo dell’imbarcazione, propulsore compreso.(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011, eintegrato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunalen. 17 del 13 febbraio 2015)

10.È vietata l’occupazione di spazi e specchi acquei sotto le arcate dei ponti ed in doppiafila dove il rio o canale non lo consenta, e nei tratti in cui non resti uno spazio liberoper il transito, largo almeno 3 metri, salva specifica deroga motivata dalle circostanzelocali.(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

11.ABROGATO(comma abrogato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

12.L’Amministrazione Comunale, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblicointeresse, di viabilità o per organizzare rive di carico e scarico, può modificare orevocare qualsiasi concessione di spazio o specchio acqueo, senza che ilconcessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti. L’Amministrazione Comunalepuò ordinare la rimozione e l’asporto di ogni imbarcazione e la demolizione di operefisse che risultino occupare spazi o specchi acquei senza la necessaria concessione oche siano difformi alla concessione stessa. In quest’ultima fattispecie il concessionariodovrà regolarizzare le opere fisse entro il termine di 30 giorni dalla diffida aprovvedere, pena la decadenza dalla concessione stessa.(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

13.Ad ogni concessionario di spazio o specchio acqueo l’Amministrazione Comunalerilascerà apposite targhe di identificazione che dovranno essere applicateall’imbarcazione ed a uno dei pali d’ormeggio. Nel caso di modifiche o nuoveconcessioni il concessionario è tenuto a provvedere in proprio a dotarsi di targhe conle caratteristiche stabilite da apposita disposizione adottata dall’AmministrazioneComunale che dovranno essere applicate all’imbarcazione ed a uno dei palid’ormeggio.(comma integrato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

14.È vietata l’occupazione di spazi acquei entro 3 metri dall’intersezione di vie d’acqua.

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Art. 4 bis ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI(articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

1. Le concessioni permanenti per l’occupazione di spazi e specchi acquei con unità dinavigazione sono assegnate:

a) in base a graduatorie formate a seguito di bando di pubblico concorso almeno concadenza biennale;

b) su istanza dell’avente titolo, in caso di spazi antistanti rive private, porte d’acqua;

c) su istanza motivata dell’interessato, o d’ufficio, in caso di necessità, per garantirel’esercizio di attività o servizi di pubblico interesse;

d) su istanza motivata dell’interessato, in possesso dello speciale contrassegno di cuiall’art. 12 del D.P.R. n. 503/1996, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni diinvalidità.

(comma modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

2. La giunta comunale:

a) sulla base della pianificazione generale riguardante le principali arterie di trafficoacqueo approvata dal Consiglio Comunale, individua le singole aree che possonoessere o meno oggetto di concessione per l’occupazione di spazi e specchiacquei, stabilendo le tipologie di unità con cui le occupazioni possono essereeffettuate e le eventuali limitazioni o riserve, tenendo conto delle esigenze disicurezza della navigazione, di fluidità del traffico, di accessibilità delle rive e dellefondamente, di tutela ambientale, di esercizio di attività e servizi di pubblicointeresse, nonché della disciplina della navigazione;

b) approva gli indirizzi per la predisposizione del bando di concorso, individuando gliambiti o gli spazi e gli specchi acquei cui si riferisce, le tipologie e le caratteristichedelle unità con cui le occupazioni possono essere effettuate, i requisiti per lapartecipazione e gli eventuali titoli valutabili e preferenziali, la somma dacorrispondere per la partecipazione a titolo di contributo alle spese di istruttoria, icriteri e le modalità per la formazione della graduatoria e per il suo utilizzo, nonchéil termine della sua validità.

3. Per la partecipazione al concorso:

a) è requisito essenziale, per le persone fisiche, avere la residenza in Comune diVenezia, o la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale, o di locazione, diun’unità immobiliare a uso residenziale proprio, in Centro Storico o nelle isole,secondo le seguenti priorità:1) ai residenti in Centro Storico o nelle isole;2) ai residenti nelle zone di terraferma del Comune di Venezia;3) a coloro che abbiano la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale, o dilocazione, di un’unità immobiliare a uso residenziale proprio, in Centro Storico onelle isole;

b) è requisito essenziale, per gli enti e le imprese, svolgere l’attività e avere unasede, per la quale è utilizzata l’unità, in Centro Storico o nelle isole.

4. La perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata ottenuta la concessione perl’occupazione di spazio o specchio acqueo comporta la decadenza della stessa.

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5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ed ove non incontrasto con lo stesso, si applica la vigente normativa in materia di occupazione eutilizzo di spazi e aree pubbliche.

6. Su richiesta degli interessati, sono consentiti cambi consensuali dello spazio/specchioacqueo tra concessionari che non prevedano modifiche dimensionali degli stessi, conl'autorizzazione espressa dell'Ufficio competente e previa verifica dell'assenza dicondizioni che ostino al mantenimento del posto barca, fatti salvi i diritti dei terzi.

(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 1-2 febbraio 2016)

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Art. 5 RIVE

1. È istituito un sistema di rive destinate al carico e scarico merci, che dotate di idoneasegnaletica saranno destinate a tale scopo. A tali rive e fondamenta avranno diritto diprelazione le barche destinate al trasporto merci in conto terzi, il cui servizio èassimilato a quello pubblico non di linea. Le barche da trasporto merci in conto propriopossono approdare, a tali rive, solo per il tempo necessario alle operazioni di carico escarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le qualil’approdo è riservato.

2. È vietato lasciare incustodite le imbarcazioni alle rive di approdo e alle fondamenta coneccezione di quelle regolamentate con sosta a tempo limitato.

3. È vietato l’ormeggio ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonne delle balaustre eda quant’altro non sia appositamente destinato quale attrezzatura di ormeggio. (anelli inferro, pali d’ormeggio, etc.).

4. Alle rive e fondamenta che verranno riservate all’ormeggio delle imbarcazioni addette alservizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, servizio postale o di altrienti di pubblico servizio, le imbarcazioni destinate al trasporto merci possonoapprodare, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni carico -scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le qualil’approdo è riservato. E’ comunque vietata la sosta dell’imbarcazione anche con ilconducente a bordo. (comma modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

5. Alle rive e alle fondamenta o ai pontili pubblici che verranno riservati ai motoscafi, alservizio gondole, al servizio taxi, non possono essere effettuate operazioni di carico escarico merci.

6. Per il carico e lo scarico di materiali sfusi, il conducente deve stendere tral’imbarcazione e la riva o fondamenta una tela impermeabile, per impedire che cadanoin acqua i materiali stessi. Durante la manovra di accosto e la successiva permanenzaall’ormeggio dovranno essere disposti idonei e sufficienti parabordi atti ad impedire ildanneggiamento delle rive, delle fondamenta e delle strutture di approdo in genere. Leimbarcazioni con lo scafo in ferro devono essere dotate di quanto previsto dall’art 7punto 1.

7. Per le imbarcazioni ormeggiate senza autorizzazione od irregolarmente secondoquanto indicato dagli artt. 4-5 del presente regolamento, oltre alle sanzioni previstedalla normativa vigente, è prevista la rimozione dell’imbarcazione con oneri a caricodel proprietario.(comma modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

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Art. 6 SEGNALETICA

1. All’entrata dei rii e canali è posizionato un cartello con dimensioni massime diingombro di cm 60 x 80, a sfondo bianco con bordo e testo in colore blu all’interno delquale saranno indicati:

a) nome del rio o canale, la larghezza massima delle imbarcazioni cui è consentito iltransito e la velocità massima di percorribilità;

b) indicazioni relative al senso di marcia, ai divieti ed a quant’altro si renda necessarioper la disciplina della circolazione.

2. La segnaletica contenuta nei cartelli di cui al punto precedente è riferita a quellastradale, con dimensioni di cm 20 x 20 in attesa dell’approvazione di una segnaleticapiù consona.

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Art. 7 IMBARCAZIONI

1. Al fine di non arrecare danno a rive, fondamenta, ponti, fabbricati ed altreimbarcazioni, le imbarcazioni con scafo in ferro (esclusi i mezzi ACTV) devono esseredotati di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi che dovranno essere di gomma, materialeplastico o cordame.

2. Le imbarcazioni a motore devono avere il tubo di scarico sistemato nella partepoppiera, e rivolto verso il basso.

3. Le imbarcazioni a motore devono contenere le emissioni del rumore nei limiti di legge.E’ vietata qualsiasi alterazione od applicazione di dispositivi che annullino o riducanogli effetti dell’apparecchio silenziatore.Le imbarcazioni debbono inoltre essere munite di un apparecchio per le segnalazioniacustiche di intensità sonora e moderata, nei limiti di quanto previsto dalla specificanormativa vigente. E’ proibito l’uso di segnalatori a più note, nonché l’uso improprio dei segnalatori stessi.

4. Le caratteristiche imbarcazioni veneziane, di seguito elencate, possono transitare esostare nei rii e canali a traffico urbano solo se costruite in legno nel rispetto degliingombri massimi previsti per i singoli canali:batela - batela a coa de gambero - batelon - bragozzo - burcela - caichio - caorlina -comacina - barche di rappresentanza delle Società Remiere e di canottaggio -gondola - gondolino - gondolone - mascareta - peata - puparin - sampierota - sandalo- sandolo buranelo - sandalo da barcariol - sandalo da fossino - sandolino - sciopon -varigola - veneta - vipera.

5. Le imbarcazioni in ferro, ad esclusione di quelle adibite ai servizi di trasporto pubblicodi linea di passeggeri e di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei trasportieccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti ecc.), costruite dopo laesecutività del presente provvedimento non possono transitare nei rii e canali.(comma modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

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Art. 8 ISCRIZIONI E TITOLI

1. Le imbarcazioni per circolare, debbono essere iscritte, qualora previsto dallanormativa vigente, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittimae per la Navigazione Interna. I documenti rilasciati dalle predette Autorità comprovantitra l’altro la proprietà dell’imbarcazione, debbono essere tenuti a bordo ed esibiti adogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica.

2. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di:

a) linea

b) taxi;

c) noleggio con conducente;

d) cose per conto terzi;

e) noleggio senza conducente;

f) trasporto con gondola,

g) trasporto con sandalo;

può essere effettuato solo dai titolari di concessione di linea, licenza o autorizzazionecomunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

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Art. 9 MERCI PERICOLOSE

1.Le imbarcazioni adibite al trasporto di sostanze infiammabili, tossiche e radioattive, o dimerci comunque pericolose e nocive, devono essere costruiti in modo tale, da evitarequalsiasi danno alle persone ed alle cose. In particolare:

a) se si tratta di imbarcazioni a remi ed il trasporto viene fatto a mezzo di fusti, latte ocomunque contenitori metallici o di plastica per liquidi, occorre che gli stessi, dopoun razionale stivaggio e rizzaggio, vengano bloccati superiormente, mediante unagrata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in caso di affondamentodell’imbarcazione, essi possano flottare o galleggiare.

b) le imbarcazioni a motore devono avere tra motore e carico una paratia diseparazione metallica che distanzi di almeno 60 cm la merce. Questa paratia devepartire dal fondo dell’imbarcazione e deve essere collegata ai fianchi del medesimomediante guarnizione, così che non esista comunicazione tra carico e motore.Anche in questo caso, se il carico è costituito da fusti, latte o altri contenitorimetallici o di plastica per liquidi, viene richiesta la griglia di cui alla lettera a), oltre unappropriato stivaggio e rizzaggio del carico.

2. Le imbarcazioni adibite esclusivamente ai predetti servizi, debbono essere munite diuna buona riserva di sabbia, di pale, di una coperta di materiale in lana diametro dialmeno 2 mq, di un estintore a schiuma di almeno 10 litri in perfetto stato difunzionamento e collocato a portata di mano.

3. Il travaso di qualsiasi liquido, comunque infiammabile, deve essere fattoesclusivamente a circuito chiuso, realizzato mediante:

a) un tubo flessibile che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare, convoglia illiquido al recipiente da riempire;

b) un altro tubo di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente, conducel’aria satura alla parte superiore del primo, in modo da impedire la formazione dimiscele pericolose.

4. Allo scopo di ridurre la possibilità di incendi causati da correnti statiche, leimbarcazioni che effettuano il travaso di qualsiasi liquido infiammabile debbono fareuso di idonei cavi elettrici di messa a terra tra la sorgente di origine e la bocca diricezione dei liquidi in questione.

5. Sia durante il trasporto, che durante l’operazione di travaso è assolutamente vietatolasciare cadere in acqua parti, anche minime, di liquidi infiammabili, sostanze nocive ocomunque pericolose.

6. Le imbarcazioni impiegate nel trasporto di merci pericolose debbono mostrare unabandiera rossa e portare in punti opportuni, cartelli o scritte, ben visibili, con la dicitura“VIETATO FUMARE”.

7. Durante le ore notturne, le imbarcazioni suddette dovranno essere ormeggiate al difuori della cerchia urbana, nelle darsene degli stabilimenti di Marghera aventi depositodi liquidi infiammabili, previa autorizzazione degli stabilimenti stessi.

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8. Le riparazioni ed i lavori in genere a bordo delle imbarcazioni adibiti al trasporto disostanze infiammabili o nocive debbono essere eseguiti in zona lontana dall’abitato opresso gli appositi cantieri, dopo aver ottenuto una certificazione di idoneitàall’esecuzione dei lavori programmati da parte di chimico iscritto presso la localeCapitaneria di Porto.

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Art. 9-bis LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE IMBARCAZIONI

1. A tutte le imbarcazioni appositamente individuate con ordinanza ai sensi delsuccessivo art. 10 è fatto obbligo di dotarsi di apparati di bordo GPS e mantenersicollegate alla centrale operativa appositamente istituita presso la Polizia Municipale; lemodalità del collegamento e le caratteristiche tecniche ed operative del sistema dilocalizzazione e monitoraggio sono parimenti determinate con ordinanza.

(articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014)

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Art. 10 ORDINANZE

1. Per l’esecuzione del presente regolamento e in stretta attuazione in quanto in essoprevisto il Sindaco, o il dirigente competente, acquisiti i pareri conformemente aquanto indicato al successivo comma 2, provvede all’emissione di specificheordinanze applicative nelle materie in via esemplificativa sottoelencate:

- sensi di circolazione, larghezza massima delle imbarcazioni per la transitabilità eingombri massimi delle concessioni.

- “Percorso blu”.

- orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalitàdi accesso ai residenti nelle “zone a traffico limitato”.

- orari e modalità utilizzo rive.

- norme di accesso e sosta in Canal Grande.

- potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenzaresidua, tenuto conto di quanto stabilito dalla “Commissione per la definizione delProtocollo Tecnico Natanti” costituita con delibera di Giunta Municipale n°2139 del22/6/95.

(comma integrato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consigliocomunale n. 17 del 13 febbraio 2015)

2. In sede di conferenza dei servizi tra l’Amministrazione Comunale e le Autoritàcompetenti individuate dall’art. 517 del Regolamento per l’esecuzione del codice dellaNavigazione approvati con DPR 15/2/52 n°328, saranno stabilite le modalità con lequali verranno espressi i pareri di competenza sulle ordinanze di cui al precedentecomma.Dette modalità dovranno prevedere i tempi entro cui i pareri saranno formulati,trascorsi i quali i pareri stessi verranno considerati favorevoli.

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Art. 11 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento Comunale sono punite ai sensidell’art. 7-bis del D.Lgs. n° 267/2000. Per accertamento delle trasgressioni, per lacontestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti,per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quantoapplicabili, le norme della legge 24 novembre 1981 n° 689. È fatta salva l’applicazionedelle sanzioni previste per la violazione di altre leggi e regolamenti.(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014)

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