Percorso formativo a seguito dell’approvazione del Piano ... · Il ruolo e i compiti del...

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1 Relatore Massimo Manenti 05 maggio 2014 Percorso formativo a seguito dell’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (applicazione della L. 190/2012) Palazzolo dello Stella

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Relatore Massimo Manenti

05 maggio 2014

Percorso formativo a seguito dell’approvazione

del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione

(applicazione della L. 190/2012)

Palazzolo dello Stella

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Programma

• Il contesto: la volontà/necessità di rafforzare l’etica nella P.A.

• Disciplina anticorruzione – la Normativa

• Sistema sanzionatorio penale

• Il codice di comportamento

• Il conflitto di interesse

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

• Trasparenza e Piano triennale della Trasparenza e Integrità

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Il contesto: la

volontà/necessità di rafforzare

l’etica nella P.A.

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Il contesto

Il tema della trasparenza e dell’integrità dei comportamenti è uno dei temi più attuali per la Pubblica Amministrazione, in relazione a:

Richieste dell’Unione Europea

Adempimenti normativi nazionali

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Sia il Consiglio d’Europa (rapporto GRECO -Gruppo di Stati contro la Corruzione) che l’OCSE (nell’annuale report sulla corruzione) hanno più volte individuato nella corruzione – profondamente radicata in tutte le aree della Società - una della cause del basso tasso di crescita dell’economia italiana.

Solo con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Anticorruzione”) infatti è stata individuata nella CIVIT l’Autorità nazionale anticorruzione, in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

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Il contesto – le richieste sovranazionali

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Il CPI 2013, che misura la percezione della corruzione nel settore

pubblico e politico, posiziona l’Italia al 69° posto nel mondo, con

un punteggio di 43 su 100 (nel 2012 era 72°), finalmente in

controtendenza dopo diversi anni consecutivi di costante

peggioramento.

Nonostante questo breve passo in avanti, l’Italia rimane ancora

confinata agli ultimi posti in Europa, seguita solo da Bulgaria e

Grecia ed allo stesso livello della Romania. Come d’abitudine, al

vertice della classifica mondiale troviamo i paesi del Nord Europa -

Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, oltre alla Nuova Zelanda,

mentre l’ultima posizione è occupata da Afghanistan, Corea del

Nord e Somalia.

CPI 2013 (Indice di Percezione della Corruzione) –fonte: Transparency International

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CPI 2013 (Indice di Percezione della Corruzione) –fonte: Transparency International

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Fonte: Comune di Milano - COMITATO PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI STAMPO MAFIOSO E DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO MILANESE ANCHE IN FUNZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EXPO 2015 (luglio 2012)

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La situazione rilevata dal Comitato per EXPO

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Disciplina anticorruzione

La Normativa

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I principali adempimenti normativi nazionali in tema di prevenzione della corruzione

Numerosi sono gli atti legislativi o le delibere della CIVIT (ora A.N.AC.) in merito alla integrità e alla trasparenza, tra le quali citiamo:

• D.LGS 150/2009 – che affronta il tema della trasparenza e del legame tra trasparenza e integrità;

• DELIBERA CIVIT N. 105/2010 - sul tema dell’integrità e dei doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche;

• DECRETO LEGGE 10 ottobre 2012 n. 174 – sul tema del rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

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I principali adempimenti normativi nazionali in tema di prevenzione della corruzione

• LEGGE N. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione “ – il “testo unico” della prevenzione della corruzione

• D.LGS. 33/2013 - sul riordino degli obblighi di trasparenza e accesso civico

• D.LGS. 39/2013 - sulle inconferibilità e incompatibilità nell’attribuzione degli incarichi

• DELIBERA CIVIT N.72/2013- approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione

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La Legge 6 novembre 2012, n. 190

• Prevede (come ribadito dalla successiva circolare n. 1 del gennaio 2013 del DFP) come ambito di applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione –inteso come attuazione diretta del principio costituzionale (art. 97) di imparzialità- “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, nonchè alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”

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La Legge 6 novembre 2012, n. 190 -continua

–La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC., in precedenza CIVIT), opera quale Autorità nazionale anticorruzione;

– Il Dipartimento della Funzione Pubblica coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, predispone il Piano nazionale anticorruzione, definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

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La Legge 6 novembre 2012, n. 190 -continua

–Nelle Amministrazioni, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dal Sindaco (Delibera CIVIT n. 15/2013) di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;

–L’organo di indirizzo politico (la Giunta Comunale), su proposta del responsabile individuato, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

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La Legge 6 novembre 2012, n. 190 -continua

Particolare attenzione deve essere posta ai procedimenti quali

–autorizzazioni o concessioni,

– scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,

–concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari -nonché

–attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,

–concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

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Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013)

– Valorizzare e potenziare, a fianco di quanto si dichiara di voler fare nel prossimo futuro, quanto già si fa per prevenzione e contrasto => non serve inventare l’acqua calda, bisogna economizzare gli interventi e razionalizzare l’esistente

– Sviluppare le sinergie con quanto già attuato in tema di trasparenza => Il Piano della trasparenza deve diventare un «di cui» del Piano Triennale anticorruzione

– Prevedere specifiche attività di formazione => Priorità per Segretario Comunale, e Dirigenti amministrativi delle aree a rischio di corruzione

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Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica

– Definisce che il concetto di corruzione, da combattere con l’adozione del Piano, va inteso in senso ampio e comprende tutte quelle situazioni in cui

“nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di

ottenere vantaggi privati»

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Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - continua

Sono quindi rilevanti:

– Tutte le fattispecie previste come delitti contro la Pubblica Amministrazione (non solo la corruzione in senso stretto)

– Tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite

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Il ruolo e i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Legge n. 190/2012 -art. 1 commi 7 e 10)

–Negli Enti Locali è individuato come responsabile della prevenzione della corruzione, di norma, il Segretario, salva diversa e motivata determinazione

– Il responsabile deve elaborare la proposta di Piano della Prevenzione della Corruzione e definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

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Il ruolo e i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Legge n. 190/2012 -art. 1 commi 7 e 10)

Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede inoltre a:

• Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;

• Proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

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Il ruolo e i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Legge n. 190/2012 -art. 1 commi 7 e 10)

• Verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

• Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità.

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I rilievi e le analisi della Commissione Europea

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In Italia il ricorso a procedure negoziate (soprattutto

senza pubblicazione del bando) è più frequente della

media europea:

nel 2010 rappresentava infatti il 14% del valore dei

contratti, contro il 6% della media dell’Unione.

Questo fattore aumenta il rischio di condotte corrotte e

fraudolente.

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CORTE CONTI – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2013

Milano, 21 febbraio 2013

"Sconcertanti episodi di corruzione. Oggi peggio di

Tangentopoli. Nel corso del 2012 l’azione della procura ha

riscontrato una serie sconcertante di fenomeni corruttivi e

concussivi nella pubblica amministrazione. Il fenomeno

della corruzione è tuttora vivo nella realtà delle

amministrazioni pubbliche italiane e presenta preoccupanti

elementi di crescita. La piaga della corruzione, ben più

grave rispetto a 20 anni fa, si è ormai annidata nel

profondo del tessuto sociale e costituisce un’intollerabile

distorsione del sistema“ (Procuratore regionale della corte

dei conti, Antonio Caruso).

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DOVE È DIFFUSA LA CORRUZIONE

Dove:

il potere legislativo o il potere giudiziario sono deboli;

dove non vengono osservate le regole dello Stato di

diritto;

dove il clientelismo è diventato norma;

dove l’amministrazione pubblica manca di indipendenza e

di professionalità;

dove la società civile non dispone di mezzi per esercitare

un’efficace pressione contro le varie forme di corruttela.

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La Commissione Europea, citando (erroneamente) la Corte dei

conti italiana, quantifica i costi diretti totali della corruzione in

Italia a 60 miliardi di euro l’anno (pari a circa il 4% del PIL).

Costi economici indiretti (derivanti per esempio dai ritardi

amministrativi, dal cattivo funzionamento dei pubblici uffici,

dall’inefficienza o addirittura dall’inutilità delle opere e dei

servizi pubblici, dalla perdita di competitività, dal calo degli

investimenti ecc.) vanno ad aggiungersi ai costi sopra stimati.

Per le grandi opere pubbliche i costi indiretti sono stimati

attorno al 40% dei costi dell’appalto.

Impatto stimato della corruzione

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Alta velocità in Italia

47,3 milioni di euro al chilometro nel tratto Roma-Napoli,

74 milioni di euro tra Torino e Novara

79,5 milioni di euro tra Novara e Milano

96,4 milioni di euro tra Bologna e Firenze

Alta velocità nel mondo

10,2 milioni di euro al chilometro della Parigi-Lione,

9,8 milioni di euro della Madrid-Siviglia

9,3 milioni di euro della Tokyo-Osaka.

Secondo alcuni studi sullo sviluppo dell’economia sommersa, la

percentuale in Italia raggiungeva il 21,5% del PIL nel 2012.

Lo scandalo delle infrastrutture

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La Commissione Europea suggerisce (1):

• Rafforzare il regime di integrità per le cariche elettive e di

governo (codici di autoregolamentazione + sanzioni certe)

• Rafforzare il quadro giuridico e attuativo sul finanziamento

ai partiti politici

• Colmare le lacune della disciplina della prescrizione (no su

tutti i gradi di giudizio, riforma sospensioni e interruzioni)

• Investire sulla CIVIT e sui controlli interni

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La Commissione Europea suggerisce (2):

• Revisione contabile della spesa pubblica a controllori

esterni indipendenti soprattutto in materia di appalti pubblici

• Rendere più trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo

l’aggiudicazione

• Più incisività nella lotta contro la corruzione nel settore

privato, in particolare per le imprese che operano in settori

a rischio come la difesa e l’energia (attivabilità d’ufficio)

• Disciplina dell’attività lobbistica

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Commissione Europea sui PTPC negli

enti locali «L’ambizione (..) è lodevole, ma è altrettanto importante scongiurare il

rischio che quest’esercizio su larga scala si trasformi in un processo

formalistico dove i documenti programmatici e l’assetto istituzionale

contino di più degli interventi immediati in grado di risolvere le falle

esistenti.

Non tutte le amministrazioni hanno la capacità per elaborare i piani

d’azione e garantirne un’attuazione e un controllo efficaci,

specialmente gli enti locali.

Negli enti locali si registrano forti fattori di rischio, per i legami tra

amministrazione e politica (specie per pianificazione urbanistica) e

tra amministrazione e settore privato (ricorso alle esternalizzazione e

procedure negoziate per effetto della crisi), e manca chiarezza nella

ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo»

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

A) Garanzia ed efficacia dei controlli:

• La corruzione trova terreno fertile quando il controllo manca

del tutto, viene trascurato, oppure, è insufficiente.

• Consapevolezza del rischio da parte dei responsabili ed

elevazione della soglia di attenzione.

• I controlli devono essere certi e conosciuti,

• Devono essere “a sorpresa” e vanno effettuati in modo

irregolare e secondo il metodo del prelevamento di un

campione.

• Se il controllo rileva situazioni discutibili deve esserci

tempestività di reazione.

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

B) La trasparenza della pubblica amministrazione è un

pilastro dell’integrità:

• migliora la possibilità dei cittadini di salvaguardare i propri

diritti;

• agevola il controllo;

• tutte le norme e le procedure debbono essere accessibili e

comprensibili per ogni cittadino.

• Ogni decisione deve essere stabilita in modo chiaro ed

intellegibile.

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

C) Promozione dell’integrità del Pubblico Ufficiale:

• chiara e consapevole distinzione tra funzione ed individuo

(no personalismi, no superspecialismi, spirito e lavoro di

squadra). Chi concepisce sé stesso come parte di un

insieme agisce anche come tale.

• promuovere il processo di identificazione degli agenti con

gli obiettivi supremi della cosa pubblica.

• Un presupposto fondamentale dell’identificazione è una

retribuzione equa e un ambiente percepito come equo.

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

D) Sensibilizzazione degli operatori pubblici:

Massima chiarezza su cosa è lecito e cosa è vietato nell’esercizio

delle loro funzioni pubbliche.

Rinforzare il sistema etico anche attraverso chiarezza di mission e

carta di valori

Agire culturalmente sulla trasparenza e comprensibilità dei

provvedimenti

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

E) Ridurre la discrezionalità chiarendo criteri che evitino lo

sconfinamento nella arbitrarietà.

Se la discrezionalità della Pubblica Amministrazione non può

essere, ovviamente, eliminata, è necessario che le decisioni

assunte siano chiare e motivate e che vengano valorizzate le

competenze, responsabilizzando dirigenti e personale e

rafforzando i controlli.

Evitare concentrazione di poteri decisionali e risorse in persone

singole

Prevedere tempi e risorse per i controlli.

Principio del “doppio controllo”: chi non controlla ciò che

doveva controllare è corresponsabile dell’atto corruttivo a

titolo di concorso morale e, quindi, ne dovrà rispondere sia in

sede penale che civile..

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

F) Reddito dignitoso per i pubblici dipendenti:

• Evitare che la non integrità dei comportamenti sia incentivata

da una questione di sopravvivenza.

• Attenzione ai fenomeni di ludopatia

• Disincentivare per quanto possibile cessioni del quinto e

finanziamenti che erodono la capacità di reddito

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

G) Eliminazione procedure complicate ed oscure:

Le procedure farraginose, con ingiustificati ed inutili oneri a

carico dei cittadini, costituiscono, sovente, l'occasione per il

pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio o esercente

una funzione di pubblica utilità) di “vendere” a caro prezzo la

propria firma e il proprio

timbro in cambio di un

risparmio di tempo e

di denaro.

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MECCANISMI DI PREVENZIONE

H) Presidiare i tempi dei procedimenti:

• Attivare warning automatici che segnalino eventuali

anomalie (tempi fuori standard), che siano spie di

possibili comportamenti non integri

• Pubblicizzare l’esistenza di tali evidenze

• Lavorare sulla tracciabilità dei processi

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MECCANISMI DI REPRESSIONE

A) Incisive disposizioni di legge

B) Sostegno socio-politico alle iniziative anti-corruzione.

Una società civile forte è in grado di creare un clima

propizio alla lotta contro la corruzione. Ma, cosa succede

laddove anche la società civile è complice o correa dei

meccanismi di corruttela (es. clientelismo)??

C) Imparzialità, indipendenza e “forza” delle istituzioni

anti-corruzione

D) Libertà ed imparzialità dei mezzi di informazione

Anche gli editori e i giornalisti possono essere soggetti alla

corruzione. L’arma più efficace per contrastare tale

eventualità è il pluralismo dei mezzi d’informazione.

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Il rischio etico:

comportamenti individuali, sanzioni e prescrizioni

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Le modifiche al codice penale

LE MODIFICHE VANNO

IN TRE DIREZIONI

INTRODUZIONE DI NUOVI

REATI

RIMODULAZIONE DI REATI

ESISTENTI

GENERALE AUMENTO DELLE

PENE

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La riforma dei delitti contro la PA: la Corruzione

Transparency international e Banca Mondiale, hanno rilevato che in Italia

negli ultimi anni è aumentata tendenzialmente la corruzione praticata e

diminuita parimenti la corruzione denunciata e sanzionata.

Circa il patto corruttivo, le inchieste evidenziano che spesso:

• Il Pubblico Ufficiale corrotto non si sporca le mani adottando

direttamente atti, bensì usa la sua influenza e peso istituzionale per

orientare il pubblico agente all’adozione di un atto cui è interessato il

corruttore

• La prestazione del corrotto tende a rarefarsi e talvolta si concretizza in

una sorta di protezione al corruttore per futuri rapporti con la PA

(fidelizzazione)

• La stessa tangente è occultata da articolati rapporti di triangolazione

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Corruzione artt. 318-322

La corruzione in senso stretto può essere definita come

un particolare accordo (pactum sceleris) tra un funzionario

pubblico ed un soggetto privato, mediante il quale il primo

accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie

attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

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Novità: Art.318 c.p. Corruzione per l’esercizio della

funzione

E’ la cd. Corruzione impropria (per un atto d’ufficio):

Condotta del Pubblico Ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi

poteri riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Non si prevede che l’esercizio si concretizzi necessariamente in un atto (anche meri

comportamenti o atti di diritto privato).

Basta che la dazione configuri un asservimento – più o meno sistematico – della

funzione pubblica agli interessi del privato, ai suoi desiderata.

Non è più necessario dimostrare nesso causale tra dazione ed uno specifico atto

d’ufficio.

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Novità: Art.318 c.p. Corruzione per l’esercizio della

funzione -segue

Il legislatore sino a ieri non riteneva di dover punire il corruttore nell’ipotesi di

corruzione impropria susseguente, in quanto, se la retribuzione per un atto d’ufficio

è spontanea, essa non inciderebbe sulla liceità dell’atto (se non fosse stata

spontanea sarebbe stata concussione).

Per questo nel precedente art.318 c.p. era trattata diversamente la Corruzione

impropria se antecedente (1° comma) o susseguente (2° comma).

Ora la fattispecie è descritta in modo unitario:

Con la nuova normativa non c’è più distinzione tra antecedente e susseguente,

quindi c’è una punibilità più ampia per il corruttore.

Art. 320 c.p.: ora anche l’incaricato di pubblico servizio può commettere corruzione

impropria, anche se non ha la qualità di pubblico impiegato.

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art.322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Si tratta del caso in cui la corruzione (attiva o passiva che sia) non sia andata a

buon fine.

In linea con la modifica dell’art. 318 c.p., soggetto attivo o passivo

dell’istigazione può essere ora anche un incaricato di pubblico servizio che

non riveste la qualità di pubblico dipendente:

infatti le parole del vecchio 322 c.p.: «che riveste la qualità di pubblico

impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono state sostituite

dalle seguenti:

«per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»

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Peculato artt. 314 e 316 c.p.

Si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un

pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o

servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o

altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

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Abuso d’ufficio art. 323 c.p.

Delitto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di

pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o

del servizio, in violazione di norme di legge o di

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza

di un interesse proprio o di un prossimo congiunto,

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto

vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno

ingiusto

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Novità nei delitti contro la PA: la Concussione

Sulla concussione (sorta di estorsione, qualificata dalla natura del

soggetto agente) si vedono 3 ordini di intervento:

1.Separazione tra concussione per costrizione (317 c.p.) e

induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) che

prevede punibilità anche per il privato «indotto». Ciò risponde alle

raccomandazioni del rapporto «Greco» di modificare l’istituto della

concussione per evitare che il corruttore possa sfuggire alle sanzioni

presentandosi come vittima di concussione.

2.Concussione può essere fatta solo da Pubblico Ufficiale, sul

presupposto che lui solo abbia il potere per «costringere»

3.Innalzamento della pena edittale

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Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei

suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere

indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità

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art.317c.p. - Rimodulazione del reato di concussione

.

Ora la concussione è riferita al solo pubblico ufficiale e non più anche all’incaricato

di pubblico servizio (cui va invece riferita la fattispecie di estorsione aggravata ex

art. 61 n.9 c.p.).

E’ riferita nell’art. 317 c.p. al solo nel caso di costrizione

«il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe

taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità»

L’induzione è adesso prevista nell’art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o

promettere utilità) e riguarda anche l’incaricato di pubblico servizio.

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La Prescrizione dei reati • La riforma della prescrizione del 2005 ha modificato le

regole di calcolo differenziando l’estensione dei termini

di prescrizione in funzione del casellario giudiziale

dell’imputato (incensurato mantiene prescrizione breve)

• La legge n. 190/2012 ha lasciato invariata la disciplina

sulla prescrizione.

• La revisione della normativa che regola la Prescrizione

rientra tra le raccomandazioni specifiche per paese che il

Consiglio d’Europa ha rivolto all’Italia a luglio 2013,

quale fattore importante per rafforzare il quadro giuridico

di contrasto della corruzione.

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Concussione e Prescrizione (2)

• Da un lato la legge 190/2012 aumenta la pena massima

per alcuni reati, prorogando così di fatto i termini di

prescrizione

• Dall’altro prevede sanzioni minori per la cosiddetta

“concussione per induzione” nei fatti più frequente di

quella classica, abbreviandone così i termini di

prescrizione

• Per la concussione per induzione la pena va da 3 a 8

anni, invece dei precedenti 4 (oggi 6)-12 anni, e quindi i

termini di prescrizione calano da 15 a 10 anni. 60

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Delitti contro la P.A. - Sanzioni aggravate

Inserire testo

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New entry: art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

New entry, conosciuta in ambito anglosassone come « trading in influence».

Funzione residuale di chiusura del sistema.

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati del 319 c.p. (corruzione propria) e 319

ter c.p. (corruzione in atti giudiziari),

sfruttando relazioni esistenti (a differenza che nel millantato credito)

con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio,

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio

patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso P.U. o I.P.S. o per

remunerarlo,

in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o

all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

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art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite - segue

Sanziona solo condotte propedeutiche rispetto a successivi accordi corruttivi

Lo scopo dell’autore deve essere di remunerare il pubblico funzionario per il

compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per ottenere omissione o

ritardo rispetto ad essi.

Non risulta quindi punibile l’attività di Lobbing, se lecita.

Risulta punibile invece l’attività prodromica alla cd. «Raccomandazione».

La fattispecie di reato si configura solo laddove il prezzo della corruzione sia stato

rifiutato o non corrisposto (altrimenti saremmo nell'ipotesi di concorso in

corruzione).

E’ circostanza aggravante che l’intermediario sia Pubblico Ufficiale o Incaricato di

Pubblico Servizio.

63

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Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

gli amministratori,

i direttori generali,

i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari,

i sindaci e i liquidatori,

che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra

utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti,

in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli

obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono

puniti con la reclusione da uno a tre anni. 64

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I codici di comportamento

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Principali norme DPR 62/2013 e del codice di comportamento

Ambito di applicazione

Rapporto con i cittadini

Doni e Regalie

Conflitti di interessi

Incarichi remunerativi

Partecipazione ad associazioni/organizzazioni

Comportamento fuori servizio

Prevenzione comportamenti non integri

Obblighi dei dirigenti 66

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Ambito di applicazione

• A tutti i dipendenti

• In quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo (anche consulenti, titolari di incarichi e di organi, collaboratori di aziende fornitrici ecc.)

• Alle società partecipate e controllate compatibilmente con i contratti collettivi applicati (Codice di Comportamento Aziendale)

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Rapporto con i cittadini • Il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di

condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie e discriminatorie • Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati

dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. • Opera al fine di assicurare la continuità del servizio e di consentire

agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità

• Nelle operazioni e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse disposizioni, l'ordine cronologico

• Non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche (es. non ho tempo, ho troppo lavoro)

• Il dipendente deve essere: identificabile, impeccabile e trasparente

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Doni e Regalie • Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre

utilità • Non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di

modico valore (150 Euro su base annua) effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia*.

• In ogni caso, non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio

• Non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore.

• Non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

• Non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano (nel biennio precedente) un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al proprio ufficio

• Il responsabile dell’ufficio deve vigilare, si può arrivare al licenziamento

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Conflitto di interessi • Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente

dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione con privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia avuto negli ultimi tre anni

• Si parla di conflitto con riferimento a interessi di coniuge (o assimilabile), parenti e affini entro il 2° grado, anche con riferimento ad interessi non patrimoniali, come nel caso di gravi inimicizie, di frequentazioni abituali, o quando si vogliano assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

• Obbligo di astensione, sulla quale decide il responsabile dell’ufficio • I dirigenti comunicano all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri

interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e dichiarano i parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

• I dirigenti forniscono le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

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Incarichi remunerativi • Non accetta incarichi di collaborazione (cd. Incarichi remunerativi) da soggetti privati che

abbiano (nel biennio precedente) avuto un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al proprio ufficio. (NB: qui è in buona sostanza …“Non accetta” offerte….di lavoro remunerate…..ma vedi pure l’art. 14 3* comma anche per i Dirigenti …..”non contratta” ).

Va messo in relazione con l’art 53 comma 16ter del TUPI, come risulta dopo la L 190/2012, che prevede una sorta di patto di non concorrenza (Pantouflage): • 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali (per l’esercizio di …” attività – atti/competenze - della pubblica amministrazione”) per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri.

• I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli. È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni.

• Obbligo (gravante sul dipendente percettore) di restituzione (alla PA) dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi (contratti nulli) riferiti.

• Il responsabile dell’ufficio deve vigilare, si può arrivare al licenziamento

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Il dipendente comunica tempestivamente (entro 10 gg dal verificarsi dell’evento ex art.5 del Codice di Comportamento Aziendale Cordenons) al responsabile dell'ufficio di appartenenza l’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

(non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati)

Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

E’ prevista una sanzione anche espulsiva.

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Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

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Prevenzione dei comportamenti non integri

• Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel PTPC • Presta la sua collaborazione al responsabile della

prevenzione della corruzione • Segnala al proprio superiore gerarchico situazioni di illecito

nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza ( fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria)

• Contribuisce alla tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità

• Se riceve, da partecipanti a procedure negoziali, rimostranze sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente per iscritto il proprio superiore gerarchico o funzionale

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Comportamento fuori dal Servizio

• Nei rapporti privati il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino

• Non assume alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione

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Disposizioni particolari per i dirigenti

• Intraprendono con tempestività le azioni necessarie se vengono a conoscenza di un illecito (denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze)

• Tutelano la riservatezza del denunciante interno

• Vigilano nel proprio Servizio su incompatibilità, conflitto di interessi in campo autorizzatorio, cumulo di impieghi dei propri collaboratori

• Segnalano le buone prassi per trasmettere i valori positivi dell’azione amministrativa

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Disposizioni interessanti soprattutto i dirigenti Art.14 Contratti ed altri atti negoziali

• Il Dipendente (con potere di rappresentanza per l’ente) deve adottare le massime cautele nella stipula e nell’esecuzione di contratti: sia a nome e per conto dell’Ente sia a titolo personale (ovverosia…per casa propria)

• Comma 1 - Nella conclusione di accordi e nella fase di esecuzione degli stessi per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, (salvo il caso di esplicito ricorso all'attività di intermediazione professionale es. Broker assicurativo).

• Comma 2 - Non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato (es. una giornata formativa remunerata) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (“Contratto concluso mediante moduli e formulari”)

• Sanzione anche espulsiva

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Segue: Disposizioni interessanti soprattutto i dirigenti Art.14 Contratti ed altri atti negoziali

• Comma 3 - Nel caso in cui l'amministrazione debba concludere contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente (Dirigente o PO ordinariamente competente a procedere e stipulare) abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi [il dipendente dirigente] si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

• Comma 4 -Il dirigente che (privatamente: a titolo personale e non a nome e per conto della pa) conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (“Contratto concluso mediante moduli e formulari), con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso nel biennio precedente (a nome e per conto dell’Ente), contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente apicale (il DG o il Segretario).

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Il conflitto di interessi

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Conflitto di Interessi

È la situazione in cui un interesse secondario (privato o

personale) interferisce, o potrebbe tendenzialmente

interferire (o appare avere la potenzialità di interferire), con

l’abilità di una persona ad agire in conformità con

l’interesse primario di un’altra parte (es. interesse della

collettività nel caso di un pubblico ufficiale, interesse

dell’assistito nel caso di un avvocato), assumendo che tale

persona abbia un dovere derivante dalla legge, da un

contratto o da regole di correttezza professionale nel fare

ciò.

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Conflitto di Interessi

Questa definizione richiede la presenza di tre elementi chiave:

(1) una relazione di agenzia, ossia una relazione tra un soggetto delegante

(principal - PA) e uno delegato (agent - Impiegato), in cui il secondo ha il

dovere di agire nell’interesse (primario) del primo;

(2) la presenza di un interesse secondario nel soggetto delegato (di tipo

finanziario o di altra natura);

(3) la tendenziale interferenza dell’interesse secondario con l’interesse

primario.

Il termine “tendenzialmente” vuole sottolineare che l’interferenza si presenta

con diversa intensità a seconda dell’ agent portatore dell’interesse secondario

e della rilevanza assunta da tale interesse.

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Il conflitto di interessi nel settore

pubblico

«un conflitto tra il dovere pubblico e l’interesse privato di un

pubblico ufficiale, nel quale il pubblico ufficiale ha interessi

attinenti alla sua sfera privata, che potrebbero

indebitamente influenzare l’adempimento dei suoi doveri e

responsabilità»

(OCSE, Managing Conflict

of Interest in the Public Service, p. 15).

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CONFLITTO DI INTERESSI CON L’ESERCIZIO

IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE

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Il conflitto di interessi è la situazione in cui

un interesse secondario interferisce,

ovvero potrebbe tendenzialmente interferire

o appare avere la potenzialità di interferire,

con l’abilità di un funzionario pubblico

ad agire in conformità

con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario),

minandone l’imparzialità anche solo agli occhi del

cittadino.

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Tipologie di conflitto di interessi

Possono essere distinte tre diverse fattispecie:

1.il Conflitto di Interessi attuale

2.Il Conflitto di Interessi potenziale

3.Il Conflitto di Interessi apparente

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Il Conflitto di Interessi Attuale

E’ il Conflitto (anche detto reale) che si manifesta durante il

processo decisionale del soggetto decisore.

In altri termini, l’interesse primario e quello secondario

entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al

soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza

interferenze.

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Il Conflitto di Interessi potenziale

La situazione si verifica quando il soggetto decisore,

avendo un interesse secondario,

anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es.

accettazione di un regalo o di un’altra utilità),

può arrivare a trovarsi, in un momento successivo,

in una situazione di Conflitto di Interessi attuale.

Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

E’ il tipico preludio dell’asservimento della funzione

pubblica al privato interesse.

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Il Conflitto di Interessi Apparente

E’ anche detto Conflitto di Interessi «Percepito».

Si verifica quando una persona ragionevole potrebbe

pensare che l’interesse primario del soggetto decisore

possa venire compromesso da interessi secondari di varia

natura (es. sociali e finanziari).

Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter

danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto

decisore, anche quando lo stesso non è portatore di

nessun interesse secondario.

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Differenza tra conflitto di interessi e

corruzione

L’essere in conflitto di interessi e l’abusare effettivamente della propria

posizione, facendo prevalere l’interesse secondario su quello primario,

restano due aspetti distinti:

una persona in conflitto di interessi, infatti, potrebbe non agire mai in

modo improprio.

Dunque, il conflitto di interessi non è un evento (come la corruzione),

ma una situazione, un insieme di circostanze che creano o aumentano

il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi

dall’inseguimento di quelli secondari.

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Differenza tra conflitto di interessi e

corruzione

La corruzione è la degenerazione di un conflitto di interessi, in quanto

c’è sempre il prevalere di un interesse secondario su uno primario.

Il conflitto di interessi, invece, segnala solo la presenza di interessi in

conflitto (anche solo in modo potenziale o apparente).

Il conflitto di interessi, a differenza della corruzione, è caratterizzato da

una portata ben più ampia di relazioni sociali ed economiche,

la maggior parte delle quali non è classificata come reato,

nonostante la sua presenza possa tendenzialmente violare l’equilibro

socialmente accettabile tra l’interesse privato e i doveri e le

responsabilità di un individuo.

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Nuovo art. 6-bis L. 241/1990

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile

del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando

ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

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Le novità in materia di

“post-employment restrictions” della

Legge 190/2012

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

(sino a 6 anni di preclusione)

I contratti stabiliti contrariamente a questa disposizione sono

nulli

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Conseguenze

E’ fatto inoltre divieto ai soggetti privati che li hanno

conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i

successivi tre anni

con obbligo di restituzione (da parte dell’ex dipendente)

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

(contratti) riferiti.

Si applica solo ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in

vigore della Legge 190/2012.

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Vigilanza sul Pantouflage

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Potrà attuarsi tramite:

1. sottoscrizione di clausole separate nei contratti

individuali per i neo- assunti,

2. con informativa e presa d’atto individuale per il

personale in servizio,

3. con nota di cortesia all’atto della ricezione delle

dimissioni o della domanda di pensionamento.

Potrà confluire in azioni specifiche ai sensi del Piano

Triennale di Prevenzione della corruzione, sulla cui

applicazione dovrà garantire il Segretario Comunale

nella veste di Responsabile Anticorruzione.

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Il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione

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IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

• Ha la funzione principale di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale

• Non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione

• L’arco temporale di riferimento del primo P.N.A. è il triennio 2013-2016

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lL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

• Il P.N.A. persegue tre obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione:

– ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

– aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

– creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

• Si conferma come il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenti il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione.

• Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

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Il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Le strategie di prevenzione a livello decentrato

• La prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna Amministrazione

• Il DFP e la A.N.AC. auspicano, anche tramite il PNA, che gli organismi associativi e gli enti rappresentativi delle diverse categorie di amministrazioni (tra cui A.N.C.I.) operino attivamente per la diffusione di informazioni e buone pratiche

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Il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Le strategie di prevenzione a livello decentrato

Tre messaggi “forti”: • Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C.

tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative contestualizzare!

• I P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e innanzi tutto, con il Piano delle Performance (ove presente), con il PEG, o con le linee di indirizzo nelle realtà meno strutturate, e debbono essere concepiti come documenti di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse fare sinergia!

• Va assolutamente evitato un approccio al P.T.P.C. come fosse un documento di studio o semplicemente ricognitivo evitare logiche meramente adempimentali!

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I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il P.N.A. definisce che i P.T.P.C. presentino almeno il seguente nucleo minimo di dati e informazioni:

1. Descrizione del Processo di adozione del P.T.P.C.:

• Individuazione degli attori interni ed esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione,

• Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

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I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2. Gestione del rischio:

• indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,

• indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

• schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

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I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. Formazione in tema di anticorruzione:

• Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma della formazione,

• evidenza dei soggetti cui viene erogata

• evidenza dei soggetti che erogano

• indicazione dei contenuti, dei canali e degli strumenti di erogazione

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I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. Codici di comportamento:

• Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

• indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento e dell’ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

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I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Altre iniziative: • criteri di rotazione del personale, o esplicitazione dei motivi di

impossibilità di adottare la rotazione • disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne

assicurino la pubblicità e la rotazione, • disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici

dipendenti , • direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali - con la definizione

delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità,

• modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto,

• adozione di misure per la tutela del whistleblower • predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti, ecc.

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I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

• Il P.N.A. prevede altresì, per ognuna delle precedenti aree, un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione, con la quantificazione delle eventuali sanzioni irrogate.

• In parallelismo con il periodo considerato dal P.N.A., in prima applicazione, i P.T.P.C. debbono coprire il periodo 2013-2016.

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LE AREE DI RISCHIO

• In merito alla gestione del rischio, il P.N.A. prevede l’individuazione delle aree di rischio, con la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione; il P.T.P.C. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

• Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta, ma quelle elencate nell’art. 1, comma 16 della L.190/2012 rappresentano un contenuto minimale del P.T.P.C.

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LA MAPPATURA DEI PROCESSI

• La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

• La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi.

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LA MAPPATURA DEI PROCESSI

• La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa e per altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione.

• Per l’attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i dirigenti competenti, sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione. Può essere utile coinvolgere l’O.I.V. e gli altri uffici di controllo interno per un confronto a seguito dell’individuazione dei processi, delle fasi processuali e delle corrispondenti responsabilità.

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LA GESTIONE DEL RISCHIO

• L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo che si ritiene presenti “rischi”. Tale attività prevede:

– Identificazione (cioè ricerca, individuazione e descrizione dei rischi)

– Analisi (cioè determinazione del livello di rischio)

– Ponderazione del rischio (cioè raffronto con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento).

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IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: LE MISURE DI PREVENZIONE

• Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascun rischio “significativo” debbono essere indicate le misure di prevenzione (Azioni) da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

• Le misure possono essere obbligatorie (quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative) o ulteriori (quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.)

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LE MISURE DI CARATTERE TRASVERSALE

• Il P.T.P.C. deve contenere l’individuazione e prevedere l’implementazione anche delle misure di carattere trasversale quali: – la trasparenza

– l’informatizzazione dei processi

– l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti

– il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali.

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Art. 11 PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE Gestione del rischio di corruzione – Metodologia

Sono state valutate ad elevato o medio alto rischio una serie di attività ricomprese nelle seguenti aree:

A) Personale

B) Appalti/Lavori pubblici:

C) urbanistica, edilizia, espropriazioni:

D)Commercio:

E) Gestione patrimonio:

F) Autorizzazioni:

G) Accertamenti fiscali e tributari:

H) Contributi:

I) Polizia locale:

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All.B al PTPC del Comune di Palazzolo

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All.B al PTPC del Comune di Palazzolo

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ART.9 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Nei meccanismi di formazione delle decisioni (Es. ordine cronologico,

distinzione ruoli istruttori e decisori, cura della motivazione, astensione in caso di

conflitto di interessi ecc.)

Nell’attività contrattuale (Es. divieto di frazionamento/innalzamento

artificioso, rotazione incarichi professionali e imprese affidatarie, inserimento

clausole di garanzia del Protocollo di legalità della Regione Veneto ecc.)

Nei meccanismi di attuazione delle decisioni (es. tracciabilità e

digitalizzazione delle attività, mappatura dei procedimenti, entro 2014; revisione e

ottimizzazione processi, rilevare tempi medi procedimenti e pagamenti entro

30/06/2015, ecc.)

Nei meccanismi di controllo delle decisioni (attuazione procedure

controlli interni già previste da regolamento, ecc.)

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ART.9 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Per i procedimenti conclusi senza provvedimento espresso:

Poiché non devono comportare

omessa vigilanza sulla correttezza dell’istanza di parte,

O omessa verifica dei requisiti abilitanti all’esercizio di un’attività

Il Responsabile competente

o formalmente designato quale responsabile del procedimento

deve attestare l’avvenuta verifica dei requisiti,

la data e

l’esito della verifica

tramite apposizione di un timbro e della dovuta sottoscrizione.

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Misure di contenimento del rischio: Rotazione

del personale

La dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti può renderla

oggettivamente impraticabile

TAR Marche, 23 maggio 2013, n. 370, si pronuncia sulla legittimità del

decreto con cui un Sindaco, nell’affidare gli incarichi dirigenziali, in

applicazione del principio di rotazione degli stessi ha disposto delle nuove

assegnazioni senza considerare il titolo di studio e la specifica

professionalità del singolo dirigente.

Recita il PNA (pag. 39): “La misura deve essere adottata in tutte le

amministrazioni …. salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche

organizzative dell’amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita

nel P.T.P.C.”;

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Adozione di misure per la tutela del

whistleblower (denunciante interno)

IL PUBBLICO DIPENDENTE CHE DENUNCIA O RIFERISCE CONDOTTE ILLECITE:

• Non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

• La sua identità non può essere rivelata, senza il suo consenso, e qualora la segnalazione sia fondata la sua identità può essere rivelata solo se

indispensabile per la difesa dell’incolpato

• L’interessato o le OOSS segnalano l’adozione di misure discriminatorie al Dip.F.P. per i provvedimenti di competenza

• La denuncia è sottratta al diritto di accesso agli atti (art. 22 e seg. L. 241/90).

• Dovrà essere formalizzata nel P.T.P.C. una procedura che definisca a chi indirizzare la segnalazione e con quali modalità.

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La trasparenza

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Presupposti La trasparenza, ossia “ciò che appare attraverso”,

presuppone l’esistenza di una barriera.

Quando si parla di trasparenza, compresa quella

dell’amministrazione, è implicito che vi siano due

posizioni possibili, un al di qua e una al di là della

barriera (sia pure trasparente)

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Trasparenza e responsabilità

• La trasparenza va associata alla visibilità di

un’amministrazione pubblica e di quello che fa; i modi in

cui opera; i risultati che raggiunge

• Presuppone un’assunzione di responsabilità del proprio

operato, che rende possibile all’utenza la valutazione dei

servizi e delle attività.

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Trasparenza e ‘patto comunicativo’

Il patto comunicativo con gli utenti e i vari portatori di

interesse richiede alle PA non solo di “garantire livelli

minimi di informazione”, ma tutti quegli strumenti che:

• da un lato, facilitino l’orientamento e l’acquisizione di

informazioni “in tempo reale” da parte dei destinatari;

• dall’altro, puntino a promuovere attivamente l’ascolto e

il monitoraggio dell’utenza, fornendo la possibilità di

esprimere attivamente richieste, valutazioni e aspettative

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Ma anche OPEN GOVERNMENT

.. Il potenziale valore delle informazioni è limitato

dall’accesso e dal grado di elaborazione che

un’organizzazione garantisce. Rendere i dati aperti a tutti,

riutilizzabili, interpretabili ne aumenta potenzialmente il

valore.

Nel settore pubblico, ciò può facilitare il perseguimento

della mission attraverso la partecipazione e collaborazione

dei cittadini e di ogni altro soggetto che usa i dati.

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ANTICORRUZIONE E

TRASPARENZA

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Pubblicità vs Trasparenza

«Pubblicità» non è trasparenza,

Per essere trasparenti bisogna coinvolgere,

Far partecipare attivamente stakeholders e cittadini

(utenti diretti, indiretti e potenziali)

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Dalla trasparenza all’accessibilità

totale delle informazioni nella PA

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Legge 190/2012 - Anticorruzione e Regole

sulla trasparenza •Obbligo della pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei: procedimenti amministrativi; bilanci e conti consuntivi; costi unitari di realiz-zazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini

•Possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi e nelle lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità e dei patti di integrità possa costituire causa di esclusione dalla gara.

•Pubblicazione, per altro già prevista da precedenti disposizioni, dell’indirizzo Pec istituzionale sul sito web

•Accessibilità delle informazioni sui procedimenti amministrativi in itinere

•Obblighi immediati di pubblicizzazione di elementi concernenti le procedure di appalto

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DECRETO LEGISLATIVO

“TRASPARENZA” n. 33 del 14 marzo

2013

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”

Il Decreto legislativo rappresenta un proseguimento nell’opera intrapresa dalla Legge 190/2012 (anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha come obiettivi fondamentali:

•Favorire la prevenzione della corruzione

•Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico)

•Sostenere il miglioramento delle performance

•Migliorare l’accountability dei manager pubblici

•Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini.

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Il d.lgs. N. 33/2013

Oggetto:

• Obblighi di trasparenza concernenti

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche

amministrazioni e le modalità per la sua

realizzazione

PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI DEI

DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI

DATI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E

L’ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

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Il d.lgs.33 Attuativo della delega della

legge n. 190/2012 Principi generali

Obblighi di pubblicazione

concernenti l’organizzazione

delle PPAA

Obblighi di pubblicazione

concernenti l’uso delle risorse

pubbliche

Obblighi di pubblicazione concernenti le

prestazioni offerte e i servizi erogati

Obblighi di pubblicazione in settori

speciali

Dati di gestione del bilancio

Tempi di pagamento, dati su

procedimenti amministrativi

Dati sui contratti conclusi

Dati sull’organizzazione

Accesso civico

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L’accesso civico

• Documenti, informazioni, dati, cui corrisponde il diritto di

chiunque di accedere ai siti direttamente ed

immediatamente, senza autenticazione ed

identificazione

ACCESSO

CIVICO

Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti che

la PA non ha pubblicato. La richiesta non è

sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere

motivata, è gratuita.

L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per

procedere alla pubblicazione e trasmettere quanto

richiesto contestualmente al richiedente.

PRINCIPI

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L’accesso civico

• Posto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a

pubblicare documenti, informazioni o dati, nel caso in cui

la pubblicazione sia stata omessa, chiunque ha diritto di

richiedere i medesimi.

La richiesta è gratuita, non va motivata e

non vi sono limiti quanto alla legittimazione

soggettiva del richiedente.

Si tratta dell’estensione massima del diritto

di accesso, svincolato, in questo caso,

dall’interesse diretto concreto e attuale e

finalizzato ad un vero controllo sociale

dell’operato della PA.

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CONTROLLI E SANZIONI - Responsabile

All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente

• un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

• assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,

Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

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CONTROLLI E SANZIONI -

Responsabilità I responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

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Piano della trasparenza Palazzolo, Pocenìa, Muzzana

Articolo 4 - I RESPONSABILI DELLA

PUBBLICAZIONE

I primi e diretti responsabili sono i RESPONSABILI DEI

SERVIZI, tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso

delle informazioni da pubblicare

• assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti,

delle informazioni e dei dati effettuando eventualmente

anche le opportune riorganizzazioni interne alla

propria struttura, e devono presidiare affinché le

pubblicazioni avvengano con i criteri di accuratezza e

qualità come indicato all’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 e dalle

linee guida CIVIT in materia;

• assicurano l’aggiornamento e la manutenzione del dato

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Piano della trasparenza Palazzolo, Pocenìa, Muzzana

Articolo 4 - I RESPONSABILI DELLA

PUBBLICAZIONE

• Assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni

verso i responsabili della pubblicazione. Tutti i funzionari

devono garantire la più sollecita e tempestiva

collaborazione;

• Segnalano tempestivamente, nel caso di mancato o

incompleto flusso dei dati da parte dei responsabili di

procedimento ove nominati, al Responsabile della

trasparenza.

• Garantiscono la pubblicazione di tutti i propri

provvedimenti relativi ad affidamento di lavori, servizi e

forniture senza la preventiva pubblicazione di un bando

di gara

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Piano della trasparenza Palazzolo, Pocenìa, Muzzana

Articolo 4 - I RESPONSABILI DELLA

PUBBLICAZIONE

Rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale:

1.per violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1

comma 33 L. 190/2012;

2.Per il ritardo nell'aggiornamento dei contenuti sugli

strumenti informatici;

Restano a carico del Responsabile dei Servizi eventuali

sanzioni pecuniarie

•Le conseguenze derivanti dall’eventuale danno

all’immagine della p.a.;

•Le conseguenze sulla retribuzione accessoria di risultato

collegata alla performance individuale del responsabile.

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Grazie per l’attenzione

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