REGOLAMENTO ACQUEDOTTO ( N. 14 del 18/03/2004) … SERVIZIO... · Le tubazioni stradali, o comunque...

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Comune di Casagiove (Caserta) Area Lavori Pubblici e Servizi - Area Servizi Finanziari Regolamento Acquedotto File Reg H2O proposta v.5 / A: Reg Acquedotto 1 REGOLAMENTO ACQUEDOTTO ( N. 14 del 18/03/2004) CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO Art. 1 Assunzione del servizio in economia Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall’art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali. L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno. Art. 2 Costruzione della rete idrica La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal comune oppure medianti appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con i rispettivi proprietari l'attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite sia in suolo pubblico che privato a richiesta degli interessati con totale spesa a carico di questi ultimi, salvo diverso accordo e dietro presentazione di progetti che saranno approvati dall'Amministrazione. I lavori dovranno essere realizzati da ditte specializzate sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto Comunale. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto Comunale. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione, a cura ed oneri del richiedente, delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati. Art. 3 Proprietà delle tubazioni Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, ovvero su strade o fondi privati previa costituzione di servitù, anche se costruite con il contributo degli utenti e le derivazioni fino al contatore, questo compreso qualunque sia la sua posizione, seppure eseguite a spese degli utenti, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione. Art. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazioni degli impianti Tutte le spese di sorveglianza, manutenzione e riparazione delle condotte idriche esistenti, dal tubo principale in strada fino al contatore (se collocato a confine con la proprietà privata), sono a carico del Comune. Se invece il contatore è collocato all'interno del fabbricato e fatte salve le norme transitorie, sono a carico del Comune le spese di manutenzione e riparazione dal tubo principale fino all'inizio della proprietà privata. In caso di rottura della condotta idrica in proprietà privata, ma comunque prima del contatore, l'utente dovrà provvedere a sua cura ed onere all'immediata riparazione del guasto, restando a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose. Qualora ciò non si verifichi, l'Amministrazione Comunale invierà all'utente un sollecito a provvedere, entro 8 giorni dalla ricezione dello stesso, alla riparazione della condotta con avvertenza che, in caso di inottemperanza,

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Comune di Casagiove (Caserta) – Area Lavori Pubblici e Servizi - Area Servizi Finanziari Regolamento Acquedotto

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1

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO ( N. 14 del 18/03/2004)

CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio in economia

Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall’art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il

servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal comune che vi

provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono

provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata

dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua

prelevato nell'anno.

Art. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal comune oppure

medianti appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con i rispettivi proprietari l'attraversamento delle

condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite sia in

suolo pubblico che privato a richiesta degli interessati con totale spesa a carico di questi ultimi, salvo diverso

accordo e dietro presentazione di progetti che saranno approvati dall'Amministrazione.

I lavori dovranno essere realizzati da ditte specializzate sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto

Comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del

servizio acquedotto Comunale.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione, a

cura ed oneri del richiedente, delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, ovvero su strade o fondi privati previa costituzione di

servitù, anche se costruite con il contributo degli utenti e le derivazioni fino al contatore, questo compreso

qualunque sia la sua posizione, seppure eseguite a spese degli utenti, sono in ogni caso di proprietà

dell'Amministrazione, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di

utilizzazione.

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazioni degli impianti

Tutte le spese di sorveglianza, manutenzione e riparazione delle condotte idriche esistenti, dal tubo principale

in strada fino al contatore (se collocato a confine con la proprietà privata), sono a carico del Comune. Se invece

il contatore è collocato all'interno del fabbricato e fatte salve le norme transitorie, sono a carico del Comune le

spese di manutenzione e riparazione dal tubo principale fino all'inizio della proprietà privata. In caso di rottura

della condotta idrica in proprietà privata, ma comunque prima del contatore, l'utente dovrà provvedere a sua cura

ed onere all'immediata riparazione del guasto, restando a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni a

persone e/o cose.

Qualora ciò non si verifichi, l'Amministrazione Comunale invierà all'utente un sollecito a provvedere, entro 8

giorni dalla ricezione dello stesso, alla riparazione della condotta con avvertenza che, in caso di inottemperanza,

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l’Amministrazione procederà ad effettuare l’intervento di riparazione con l’immediata sospensione

dell'erogazione idrica e la applicazione delle sanzioni previste nella allegata tabella “C”, lettera “A” per l’utente

inadempiente, salvo il diritto di recupero delle spese sostenute per l’intervento stesso.

Nei condomini già esistenti con più immobiliari, ai quali oltre al contatore generale sono stati installati

contatori singoli, il Comune o ditta autorizzata, interverrà per eventuali manutenzioni, fino al contatore generale

che dovrà obbligatoriamente essere collocato all'esterno del condominio ed a confine con la proprietà, comunque

sempre nel tratto più vicino alla condotta idrica comunale.

L'utente può richiedere lo spostamento della condotta idrica solo in caso di motivata e giustificata necessità,

tale spostamento sarà eseguito dal Comune o da ditta autorizzata. La linea idrica sarà successivamente collocata

in area pubblica oppure, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, in area privata creandovi però una servitù. Le

spese saranno a totale carico dell'utente; quando invece la tipologia dell'intervento lo rendesse necessario, il

Comune può intervenire con quota a parte.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Normalmente, l'acqua è fornita all'utenza in via continuativa, alle condizioni di pressione consentite dalla

portata e dallo stato di esercizio della rete. Il Comune, per giustificati motivi, può spostare l'allacciamento da una

conduttura idrica ad un'altra; le spese per questo tipo di intervento sono regolate secondo le norme contenute nel

precedente articolo 4.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un

adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Il Comune può in qualsiasi momento, e senza preavviso, ridurre la pressione oppure sospendere od

interrompere l'erogazione, per esigenze di riparazione, spostamento, verifica, ampliamento o manutenzione delle

tubazioni e degli impianti, per scioperi, sommosse, tumulti, fatti di guerra, ordini delle Autorità e per tutti i casi

previsti per legge, eventi o calamità naturali, sinistri o danneggiamenti agli impianti oppure altri motivi di forza

maggiore o imputabili a terzi.

In tali casi l'utente non ha diritto ad indennizzo di qualsiasi specie, nemmeno sotto forma di riduzione dei canoni

o corrispettivi fissi del periodo interessato.

Art. 6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non

domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, e' riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art.7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche nel corso di

interventi in prossimità delle stesse, il Servizio acquedotto, su richiesta scritta dell’interessato, da presentare c/o

il competente Ufficio Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima dell’intervento, è tenuto a segnalare l’esatta

ubicazione delle condutture esistenti rilevabili dagli atti di Ufficio. Se le condotte non sono rilevabili, qualsiasi

intervento resta subordinato ad un adeguato saggio eseguito con scavo a mano.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per

negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al

rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del

50% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto. In caso

di danni provocati a privati in conseguenza di guasti provocati da chiunque non abbia chiesto al Comune la

esatta ubicazione di condotte esistenti in sito, gli oneri cadranno a totale carico di coloro i quali procurano il

guasto alle condotte.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori

da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la

valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

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Qualsiasi apparecchio utilizzato per il miglioramento della qualità dell'acqua potabile, posizionato dopo il

contatore, dovrà essere segnalato all'autorità competente e conforme alle indicazioni, norme tecniche e

prescrizioni di cui al D.M. 443/91, sollevando il Comune da qualsiasi implicazione di carattere tecnico- sanitario.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta comunale dovrà

presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (all. b.). Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà

tenuto al pagamento di un importo calcolato in base alla media dei consumi degli ultimi due anni, ovvero di

quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

a) per mezzo di impianti di uso pubblico;

b) mediante concessione di utenze private.

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CAPITOLO SECONDO FORNITURE USO PUBBLICO

Art.11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;

b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;

c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature dei pubblici orinatoi;

d) gli impianti idrici degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;

e) gli idranti antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso

tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo tramite bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato in ogni caso:

a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;

b) fare qualsiasi uso diverso da quello domestico dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi e delle vasche e' punito con ammenda sino a Euro 500.00,

salvo applicazione delle sanzioni previste dalla normativa penale vigente.

Art.13

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a) idranti antincendio;

b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;

c) per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alle lettere b) e c) l’acqua può essere prelevata solo dal personale addetto al servizio fatti

salvi i casi di utilizzo da parte di terzi per motivi di pubblica necessità o forza maggiore.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione amministrativa fatta salva la

applicazione della normativa penale vigente.

Art. 14

Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per

esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne può disporre l'installazione.

Art. 15

Servizi pubblici non gestiti dal comune

Con deliberazione della giunta comunale possono essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;

b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o

del comune.

Le utenze di cui al presente articolo sono dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione è disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata

l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

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CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 16

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- Quelle per uso domestico;

- Quelle per uso di comunità non commerciali;

- Quelle per usi industriali;

- Quelle per uso zootecnico;

- Quelle per uso extra domestico.

Art. 17

Forniture su strade canalizzate

Entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino la fornitura

dell'acqua verrà normalmente concessa agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete

idrica Comunale, sia per uso domestico che per altri usi privati indicati al precedente articolo.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione

Comunale, salvo il disposto dell'art. 2 può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri

impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un contributo a fondo perduto nella misura del 50%

della spesa prevista secondo perizia dettagliata predisposta dal competente Ufficio Comunale.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio lavori, l'intera somma dovuta, salvo conguaglio a

consuntivo.

Art.18

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, e' in facoltà dell'ente rifiutare

o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o

di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso di valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

Art 19

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente al conduttore nel momento in cui questi chiede il

cambio di domicilio o la residenza all' Ufficio Anagrafe, oppure al richiedente l' autorizzazione o concessione

all'esercizio di attività produttiva per la quale la fornitura idrica risulta indispensabile; in via eccezionale anche

al proprietario dell'immobile che ne fa richiesta, in particolari condizioni (ad es: immobili fittati ad uso

foresteria, ecc.) previo accertamento di caso per caso.

Il contratto di concessione della fornitura di acqua potabile e' propedeutico all'iscrizione nell'anagrafe della

popolazione residente, nonché al rilascio di autorizzazioni o concessioni per l'esercizio di attività produttive.

Quando il caso lo richiede, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovesse porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta

del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

All'atto della richiesta di trasferimento di residenza, l'Ufficio Anagrafe procederà all'invio della

documentazione all’Ufficio Acquedotto. Qualora l’utente non risulta in regola con i pagamenti dovuti, l’Ufficio

Acquedotto provvederà al calcolo del dovuto e si procederà all'incasso mediante reversale di cassa ed iscrizione

dell'introito in una lista di carico suppletiva a questi casi specifici.

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Art. 20

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti

dal Comune, unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una autocertificazione a norma di legge, indicante gli estremi del

permesso a costruire o per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria - condono, ovvero copia

della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di

oblazione per intero.

Se usufruisce già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura o di

documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza

richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dall’avente diritto.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di

mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di

abitabilità o di usabilità.

L’allacciamento idrico e' sempre subordinato all'accertamento che da parte del richiedente sia stato

provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognatura o canali di scarico, per evitare

rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e

comunque dal confine di proprietà, e' eseguito a cura e spese dell'utente.

Art. 21

Oneri di allacciamento - Cauzioni - Canoni - spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa

delle tubazioni della rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o

per la bocca d'incendio;

2) un importo, previsto nell’allegato A quale cauzione a garanzia dei consumi commisurato alla portata del

contatore (all. A );

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di

contratto.

Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale nolo del contatore comprendente la manutenzione dello

stesso e un importo quale canone per idrante antincendio (all. A) saranno riscossi periodicamente con l'importo

dei consumi.

Art. 22

Esenzione oneri

Gli oneri di cui ai punti 1 e 2 dell' art. 21 nonché l'apposizione dei bolli sull'istanza e sulle due copie del

contratto di concessione della fornitura di acqua potabile non sono dovuti in caso di passaggio della titolarità tra

familiari ascendenti, discendenti e collaterali fino al primo grado, fermo restando la non richiesta del rimborso

della cauzione.

In tali casi e' sufficiente una richiesta scritta in carta libera per ottenere il trasferimento della predetta

titolarità della concessione.

Gli oneri di cui ai punti 1 e 2 dell' art. 21 non sono dovuti quando i cittadini richiedono trasferimento della

fornitura ad altro alloggio, nell'ambito del Comune, già servito da impianto idrico e collegato al misuratore.

Art. 23

Modalità di somministrazione

Salvo i casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo

esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

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Art.24

Accertamento consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale,

anche mediante auto-lettura. E’ facoltà dell’ufficio preposto procedere, senza bisogno di alcun provvedimento

amministrativo, a letture supplementari infra-annuali.

Qualora, per qualsiasi causa , risulti impossibile effettuare letture, all'utente verrà addebitato un importo

corrispondente alla media degli ultimi due anni in cui e' stata rilevata la lettura del contatore.

Art. 25

Idranti da incendio – concessione - installazione ed uso

Il Comune concede, su domanda e dopo la stipula del contratto, la installazione di idranti da incendio del

diametro da stabilirsi di volta in volta. Tali idranti sono collocati nei punti scelti in comune accordo dal

richiedente e dal Comune, e sono chiuse da un sigillo speciale che non può essere rimosso se non in casi di

incendio.

Dovrà inoltre essere installato un contatore di controllo, per verificare ingiustificati consumi di acqua potabile,

da situare comunque sempre a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta adduttrice e sul

quale saranno effettuate letture semestrali.

Tutti gli utenti che attualmente risultino sprovvisti del contatore di controllo, dovranno provvedere

all'installazione, entro 90 giorni dalla esecutività del presente regolamento. Se l'Ufficio Acquedotto Comunale,

dovesse constatare sul contatore di controllo, consumi d'acqua non giustificati, l'utente, oltre al consumo

dell'acqua, dovrà pagare una penale come da tabella allegata A/1.

La presa dalla condotta principale fino al contatore di controllo, viene eseguita dal Comune o da Ditta da esso

autorizzata con spese a totale carico del richiedente.

Nel caso di incendio, che scoppi su proprietà di terzi, il Comune si riserva il diritto di usare le bocche da

incendio per il servizio di estinzione.

Il canone annuo per tali bocche da incendio e per gli idranti è fissato dalla Giunta Comunale, da pagare al

Tesoriere Comunale e potrà essere gradualmente ridotto in presenza di più bocche da incendio ed idranti.

Gli utenti dotati di una propria vasca, fermo restando l'obbligo dell'installazione del contatore, non sono

assoggettati al pagamento del canone per ogni idrante ma al pagamento del reale consumo d'acqua tramite ruolo

oltre canone per nolo del contatore.

Art. 26

Uso delle bocche da incendio

I concessionari delle bocche da incendio hanno diritto di utilizzare gratuitamente l'acqua nei casi di incendio,

nella quantità e sotto la pressione consentita dalle condizioni di tempo e di luogo e dallo stato di funzionamento

della conduttura pubblica da cui deriva, senza responsabilità da parte del Comune rispetto alle condizioni

suddette ed allo stato della conduttura medesima.

L'utente, che abbia fatto uso della bocca da incendio, dovrà nelle ventiquattro ore successive, comunicarlo al

Comune che rimetterà i sigilli.

Art.27

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubazione stradale cui dovrà

corrispondere una chiave d’arresto, da realizzarsi a cura dell’Ente comunale ed a spesa dell’utente, posta

all’ingresso della proprietà privata.

Resta a carico del singolo utente l’installazione di un apparecchio di misurazione per il proprio alloggio,

da posizionare nel luogo ritenuto più idoneo e di facile accesso per la lettura dei relativi consumi ed

eventuali controlli da parte del personale addetto.

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Art. 28

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà

usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione

con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 29

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in

aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiedere l'autorizzazione.

Art 30

Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono

essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed

a quota ad essi superiori.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere

danneggiate: non in vicinanza di superficie riscaldate, ne', in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri

o simili.

Qualora ciò non sia possibile, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica

convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 31

Norme speciali per gli impianti interni

Gli utenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla costruzione delle condotte di collegamento nonché

all’impianto di distribuzione e dei relativi apparecchi dopo il contatore ed alla successiva manutenzione. Nel

rispetto delle normative impiantistiche vigenti, l’Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere le norme

speciali che crederà necessarie nell’interesse del servizio pubblico e privato, nonché a collaudare e verificare in

ogni tempo gli impianti interni dal punto di vista tecnico e igienico.

Resta però stabilito fin d’ora quanto segue:

a) i tubi per la distribuzione domestica dovranno essere collocati in locali interni in modo da impedire gli

effetti del riscaldamento e del congelamento;

b) i tubi di ghisa dovranno essere incatramati regolarmente a caldo;

c) i tubi di ferro nero sono proibiti, mentre potranno essere adoperati tubi di ferro zincato. È ammesso inoltre

l’uso degli altri materiali ritenuti conformi alle norme igienico - sanitarie e tecnicamente idonei;

d) non sarà permessa alcuna comunicazione diretta con altre condutture di acqua potabile o con condutture di

scarico, neppure con l’intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.. Tutti i rubinetti dovranno lasciare

uscire l’acqua dei serbatoi, bacini, tinozze, ecc., di modo che l’acqua uscita non possa in alcun modo ritornare

indietro nei tubi conduttori o nel sistema delle tubazioni;

e) l’utente dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore ed in nessun caso

potrà manomettere il contatore e il rubinetto precedente a questo, né il loro suggello;

f) l’eventuale manomissione comporta l’applicazione della penale prevista dall’allegata tabella C, oltre

all’obbligo di risarcire il danno e, in ogni caso, fatte salve le conseguenze penali del fatto, qualora il medesimo

configuri un’ipotesi di reato;

g) tutte le nuove abitazioni, gli esercizi pubblici e tutte le altre utenze di acqua ad uso potabile devono essere

dotate di almeno un rubinetto da installare preferibilmente sopra gli acquai, alimentato direttamente dalla rete di

distribuzione idrica;

h) le caldaie a vapore, gli impianti di riscaldamento di ogni tipo, tutti i corpi scaldanti, gli strumenti ed

apparecchi destinati alla produzione di acqua calda e vapore, qualunque sia il sistema impiegato per il

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riscaldamento, gli elevatori idraulici, le pompe di ogni tipo, i motori, gli impianti di raffreddamento di

compressori ad aria od altri gas, non potranno avere alcuna comunicazione diretta con le tubazioni collegate alle

condotte pubbliche;

i) per chiudere il flusso dell’acqua, si dovranno adoperare solo organi incettatori che non diano luogo a colpi

di ariete;

l) gli impianti e le condotte a valle del contatore ed a monte del serbatoio privato (necessarie per il rispetto

delle norme di cui ai commi precedenti) dovranno essere idonei a sopportare pressioni di esercizio pari alle

massime riscontrabili nella rete di distribuzione, tenendo conto che la pressione statica è data dal dislivello fra la

quota del serbatoio e quella dell’utenza. È ammessa allo scopo anche installazione di idonee valvole riduttrici di

pressione.

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Art. 32

Norme igienico - sanitarie

per l’installazione e l’utilizzo di autoclavi

Chiunque voglia installare una apparecchiatura di autoclave, dovrà presentare apposita domanda al comune.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica circa le caratteristiche dell’impianto medesimo

(capacità, numero delle utenze e abitanti serviti,

tipologia dell’apparecchiatura, indicazioni sul materiale utilizzato, planimetria con ubicazione, ecc.).

La concessione è soggetta anche al parere igienico-sanitario da parte del servizio igiene pubblica competente.

I progetti relativi all’impianto di autoclave dovranno essere inoltrati da parte del Comune al servizio igiene

pubblica e territorio che provvederà all’esame della documentazione e quindi all’emissione del parere in ambito

igienico-sanitario di competenza.

Le caratteristiche di costruzione e i materiali utilizzati per l’impianto di autoclave dovranno rispondere ai

requisiti previsti dalle normative di legge in materia (materiali idonei per uso alimentare).

Dovranno essere rispettate anche le normative impiantistiche vigenti.

È obbligatorio dotare l’autoclave di apposita valvola di non ritorno, per impedire accidentali reflussi di acqua

nella rete idrica generale.

L’autoclave dovrà essere posizionata/ospitata in apposito locale dotato di areazione e pavimentazione lavabile

e inclinata verso l’esterno, in modo da consentire il deflusso dell’acqua in caso di rotture accidentali o guasti

tecnici; le pareti dovranno essere perfettamente intonacate e provviste di pittura lavabile fino a metri 2; l’accesso

a detto locale dovrà essere consentito solo agli addetti e alle persone autorizzate alle verifiche e controlli alle

apparecchiature.

I serbatoi di deposito per l’alimentazione dell’autoclave dovranno avere chiusura ermetica a perfetta tenuta in

modo da non consentire il passaggio delle polveri, animali, ecc., e idonei rubinetti di scarico. Inoltre i serbatoi di

accumulo per l’alimentazione dell’autoclave dovranno avere una sufficiente autonomia calcolata in 600/litri per

ogni appartamento servito.

Il riempimento dei serbatoi deve avvenire attraverso un limitatore di portata idoneo a permettere il passaggio

della quantità di acqua calcolata, distribuita nell’arco delle 24 ore.

Sono vietati i by-pass negli impianti di autoclave.

I serbatoi dell’autoclave dovranno essere dotati di galleggiante con un troppo pieno di livello.

Annualmente i serbatoi e l’autoclave dovranno essere puliti e disinfettati a cura del legittimo proprietario e/o

conduttore dell’impianto.

Art. 33

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al

di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi

deposito estraneo.

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CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 34

Tipo calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto

responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

Possono essere utilizzati contatori forniti dall’utente, purché del tipo autorizzato dall'ufficio acquedotto.

Art. 35

Collocazione del contatore

Il contatore dell'acqua deve essere collocato nel punto scelto dall'Ufficio Manutenzione e Servizi ma

comunque sempre a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta adduttrice e di facile

accesso per le operazioni di letture e manutenzione.

Dopo del contatore sarà collocata a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di

cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sugello di garanzia apposto dal

servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto

potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una

diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione sarà disposta la

applicazione delle sanzioni previste dalla tabella “C”. In casi di inottemperanza negli ulteriori 60 giorni dalla

notifica della sanzione, quest’ultima verrà applicata nella misura del doppio per ogni esercizio finanziario.

Per complessi superiori a 10 utenze, i contatori singoli possono essere collocati anche all'interno del

fabbricato, in un apposito locale che però risulti accessibile in qualsiasi momento per i rilievi dei consumi

d'acqua.

Il comune ha inoltre la facoltà di imporre una diversa ubicazione del contatore, qualora a questo per modifiche

ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in

luogo per qualsiasi ragione ritenuto non adatto. L' utente dovrà adottare ogni provvedimento affinché il contatore

sia facilmente accessibile ed ispezionabile e non debba subire danni di alcun genere.

Art. 36

Contatori in fabbricati con più utenze

Negli edifici comprendenti più alloggi, fatta salva l’applicazione dell’art. 27, il contatore generale di controllo

dovrà essere installato all’ingresso del fabbricato con le modalità e prescrizioni di cui al contatore per singola

utenza, mentre la linea idrica interna al fabbricato dovrà essere protetta da una guaina onde poter garantire una

rapida riparazione in caso di rottura della linea stessa.

Art. 37

Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del

pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore

saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

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Art. 38

Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissioni del contatore sono a carico dell'utente,

che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 39

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Se l'utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, il servizio acquedotto dispone, dietro richiesta , le

opportune verifiche.

La richiesta dell’utente dovrà essere corredata della ricevuta del versamento di Euro 50,00 quale rimborso

spesa da effettuare su c/c dell’Ente.

Se viene riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene

valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore,

disponendo il rimborso della spesa anticipata.

Qualora la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio

1976 (G.U. n. 216 del 17 agosto 1976) e precisamente + 5% da Qmin incluso a Qt escluso e + 2% da Qt incluso

a Qmax incluso, il rimborso delle spese di verifica sarà definitivamente trattenuto dal Comune.

Art. 40

Difettosa o mancata misurazione dei contatori

Quando per una qualsiasi causa il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla

media dei consumi degli ultimi due anni in cui e stata rilevata la lettura del contatore.

Art. 41

Rimozione - Spostamento – Sostituzione dei contatori

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del servizio acquedotto.

La rimozione avverrà a cure e spese dell'utente, sotto il controllo di un incaricato dell'Amministrazione

Comunale, il quale apporrà l'apposito sigillo di garanzia.

Qualora l’utente richieda l’intervento del competente ufficio comunale per la sostituzione del contatore, si

applicherà l’allegato B articolo 4 del presente regolamento.

Qualora il competente ufficio ravvisi malfunzionamenti dei contatori idrici, procederà alla sostituzione

d’ufficio addebitando sulla prima fattura utile l’importo previsto dall’allegato B articolo 5 del presente

regolamento.

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CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 42

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il

proprietario dell'edificio, o alloggio, l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale

trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita alla stipulazione del contratto.

Art. 43

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto

redatto sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi

di cui all' art. 20:

a ) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;

b ) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le

precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e

accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

Art. 43 bis

Prelievo fraudolento dalla rete idrica

L’Ufficio Acquedotto previo accertamento notificherà, a tutti coloro che non siano sottoscrittori di regolare

contratto di fornitura idrica, invito a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione. Se, entro 15 giorni

dalla notifica, l’utente non dovesse provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto, il Comune provvederà a:

a) inserire d’ufficio a ruolo l’evasore con una retroattività massima di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948

del c.c., assegnando un quantitativo minimo contrattuale rapportato a 100 metri cubi per ogni

componente il nucleo familiare, qualora non siano altrimenti rilevabili i consumi effettuati;

b) sospendere immediatamente la fornitura quando l’utente non abbia ancora stipulato regolare contratto;

c) applicare la sanzione di € 500,00 rivalutata secondo quanto previsto dall’ art. 60.

L’immobile dove si utilizza la fornitura senza contratto, su richiesta del responsabile dell’Ufficio

Acquedotto,sarà oggetto di ispezione da parte di un incaricato che provvederà all’immediata apposizione dei

sigilli al contatore, e da un vigile urbano che provvederà a redigere regolare rapporto della contestazione

dell’addebito. Nel caso in cui, ad una successiva verifica, il sigillo risulti manomesso si provvederà

immediatamente a denunciare il conduttore dell’immobile all’autorità giudiziaria. Parimenti si procederà alla

denuncia del conduttore all’autorità giudiziaria nel caso in cui venga impedito al personale dell’ Ufficio

Acquedotto di effettuare le verifiche periodiche per constatare l’ integrità del sigillo.

Art. 44

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata

massima di un anno, alle seguenti condizioni:

- che sia posta in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni,

lo strumento di misurazione;

- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a

fornitura conclusa;

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- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;

- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i

materiali impiegati.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

Tutto il materiale resta di proprietà della Amministrazione.

Art. 45

Forniture provvisorie per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili possono essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti

norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto sono riportati gli estremi del "permesso a costruire" o della “DIA” o della "autorizzazione".

Art. 46

Obblighi dell'utente - Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'ufficio comunale, l'eventuale

esubero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il servizio acquedotto può, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 47

Cessazione delle forniture temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la

responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

Art. 48

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia

solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà

risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 49

Uso delle acque

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può

cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo

stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta

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CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 50

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che può essere rilevata una o più volte nell'arco

dell'anno, secondo il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle

successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al

pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autoletture.

Art. 51

Tariffe acqua - Ruoli di riscossioni

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi.

A ) USO DOMESTICO - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimenti, per servizi

igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di

veicoli ed altri usi estranei.

B )USO DI COMUNITA' NON COMMERCIALI - E' l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a

quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità.

A titolo puramente esemplificativo, sono comunità : i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici o religiosi. Non

appartengono a questa categoria le scuole, sia pubbliche che private.

C ) USI INDUSTRIALI- Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di

lavorazione industriale.

D) USO ZOOTECNICO - E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali. Per tale uso il costo

dell'acqua al metro cubo resta determinato nella misura del 30% della tariffa ordinaria per l'uso domestico.

E ) USO EXTRA DOMESTICO - E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati ai punti A) e B).

Le tariffa di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti

della Giunta Comunale.

Art. 52

Sospensione delle forniture per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine indicato sulle bollette

medesime.

Trascorso inutilmente tale termine, l'ente appaltante il servizio di riscossione, provvederà all'invio di un

sollecito al pagamento della fornitura maggiorata degli interessi legali ed eventuali spese accessorie. Se, dopo la

ricezione del sollecito di cui sopra, l’utente non dovesse provvedere al pagamento entro il termine assegnato,

l’Amministrazione procederà alla riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge, comminando le sanzioni

previste dall’allegato B/1.

Art. 53

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione

Comunale quando ad essa Amministrazione risulti il mancato pagamento da parte dell'utente per almeno un

anno.

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Art. 54

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi

costituenti l' impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L' utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è

tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o

sostituzioni. (all. B ).

Art. 55

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.

Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non sale ai

piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime

prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art.56

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul

consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il

contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a

rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti stessi.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in

corrispondenza o prima del contatore.

Art. 57

Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e

dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

a ) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le

valvole di arresto collocate prima del contatore.

b ) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di inquilini, quando questi non siano indicati

nella domanda di fornitura;

c ) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 58

Variazioni delle tariffe e del regolamento

L'ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessiti, le

tariffe e le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione

nell'albo pretorio del Comune e con manifesto pubblico.

Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che già usufruiscono

del servizio.

Art. 59

Controversie

Ad ogni effetto di legge l'utente ed il proprietario del fabbricato, eleggono domicilio in Casagiove (Caserta) e

riconoscono come sola competente l'Autorità Giudiziaria ivi avente giurisdizione.

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CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Infrazioni - Sanzioni

Il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, senza obbligo di preavviso e salva azione giudiziaria,

oltre che nei casi contemplati nei precedenti articoli, anche quando:

a) venisse compromesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il buon funzionamento del

servizio nei confronti di altri utenti ovvero si creassero situ azioni di pericolo;

b) fosse constatata qualsiasi manomissione o danno arrecato all'allacciamento o al contatore, compresa la

rottura dei sigilli;

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente ai sensi dell’art. 43 bis del presente

Regolamento, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Le spese per la disattivazione e riattivazione sono sempre a carico dell'utente e devono essere pagate prima

della riattivazione.

L' Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ricondotta al

suo stato normale.

Salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione alle

prescrizioni contenute nel presente regolamento obbliga il titolare della concessione in solido con l’autore del

fatto, alla rimessa in pristino e al risarcimento del danno causato al Comune o all’Ente gestore.

La violazione delle norme di cui agli articoli 1, 4, 7, 8, 9, 12, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 46,

49, 50, 52, 54, 56, 57, 68, del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa

come da tabella allegata C.

Qualora si accerti l'installazione di apparecchiature o impianti che non permettano di registrare il reale

consumo dell'acqua potabile, la sanzione amministrativa è stabilita in Euro 500,00=, salvo che non si configuri

ipotesi di reato.

Gli importi delle penali, sanzioni amministrative e di tutte le altre tariffe previste dal presente regolamento,

diverse da quelle riferite al prezzo dell'acqua a mc, sono soggette a rivalutazione annua, calcolata con le

percentuali di aumento ridotte al 75% degli indici ISTAT del Costo della Vita e corrispondenti alle variazioni del

mese di dicembre su dicembre. La prima rivalutazione e' calcolata sulla variazione dicembre 2003 su dicembre

2004 e cosi di anno in anno.

L’aggiornamento ISTAT delle sanzioni deve in ogni caso rispettare il limite previsto dall’articolo 106, 1°

comma del Rd 3.3.1934 n. 383.

È fatto salvo quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti circa l’importo della penale da

applicare per le violazioni alle norme ivi contenute.

L’Amministrazione Comunale o l’Ente gestore avrà inoltre facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua fino

al pagamento delle somme dovute dall’utente e fino a quando il medesimo non adempia esattamente agli

obblighi e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Ove agli adempimenti di cui sopra l’utente non provveda nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla

diffida, la concessione sarà dichiarata decaduta e si procederà all’incameramento della cauzione, fino a

concorrenza dell’importo dovuto nonché a fronte delle spese conseguenti alle operazioni di allacciamento

dell’utenza, che vengono fissate forfetariamente dall’Amministrazione Comunale con proprio provvedimento.

Art. 61

Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione o per richiesta di verifica od altro, non esonera l'utenza dal

pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

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Art. 62

Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento ed i relativi allegati ”A”, “A/1”, “B”, “B/1” e “C” formano parte

integrante del contratto di concessione.

Art. 63

Tasse ed imposte

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di

misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 64

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti.

Art. 65

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione

all'albo ad avvenuta approvazione.

E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti

Comunali.

Art. 66

Norme transitorie relative ad edifici contenenti più alloggi

Le utenze attive dovranno adeguarsi alle norme contenute nell'art. 24 del presente regolamento entro il

31.12.2004. Le spese per gli adempimenti sono da considerarsi a carico dell'utente.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione del

doppio della sanzione prevista nella allegata tabella C, lettera b).

Art. 67

Norme transitorie relative a lavori eseguiti dagli utenti

L'Amministrazione Comunale può autorizzare i richiedenti ad eseguire i lavori di allacciamento a proprie

cure e spese.

In tal caso dovranno osservare le prescrizioni che impartirà il servizio acquedotto addetto al controllo a

mezzo di propri dipendenti.

Il richiedente a garanzia verserà cauzione presso la tesoreria Comunale, secondo la valutazione del servizio

acquedotto.

Art. 68

Norma transitoria

Tutti i contatori situati all'interno del fabbricato dovranno essere spostati all'esterno dello stesso ed a confine

con la proprietà con spese a totale carico dell'utente. L'obbligo previsto al comma precedente deve in linea

generale essere adempiuto solo quando ottemperabile tramite la semplice operazione di installare il contatore in

apposita nicchia a parete mediante interruzione della condotta esistente nel punto in cui la stessa taglia il confine

di proprietà;

Senza eccezione il contatore deve inoltre essere spostato al confine di proprietà nelle seguenti ipotesi:

a) quando la condotta esistente sia oggetto di manutenzione

b) quando l'immobile e' oggetto di permesso a costruire, DIA o intervento di manutenzione straordinaria di

qualsiasi tipo;

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c) quando l'amministrazione comunale costruisce apposita condotta principale o secondaria di penetrazione: in

tal caso i soggetti prospicienti la condotta dovranno provvedere al trasferimento del contatore al confine di

proprietà entro 60 gg dall'avviso scritto che l'amministrazione invierà.

Resta a carico di tali soggetti, fintantoché non provvederanno allo spostamento a confine della proprietà, la

manutenzione della condotta dalla presa di allaccio sulla condotta principale o sulla condotta secondaria di

penetrazione in poi, anche per i tratti correnti su proprietà di terzi o su proprietà pubblica, salvo che il soggetto

obbligato non dimostri che il danno e' stato provocato da attività di terzi.

Per condotte secondarie di penetrazione devono intendersi quelle condotte a servizio di più utenze poste

normalmente nel sottosuolo di strade e spazi pubblici, di strade e spazi privati ma gravati da servitù di uso

pubblico, di strade private in genere, normalmente individuate con propria toponomastica, il cui accesso non

risulti formalmente precluso o sia espressamente ostacolato dai proprietari al fine di eseguire la manutenzione.

In caso di impossibilità accertata dall’Ufficio Manutenzione e Servizi per lo spostamento del contatore al

confine di proprietà, il proprietario dell’immobile è tenuto a costituire , a sua cura ed oneri, servitù a favore del

Comune fino al verificarsi delle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo assumendo l’obbligo

previsto dal precedente quarto comma.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione della

sanzione prevista nella allegata tabella C, lettera b).

Per il periodo di un anno decorrente dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni di cui al

precedente comma 7° si applicano in percentuale ridotta al 10% purché il pagamento e l’esecuzione

dell’intervento abbiano luogo entro giorni 60 dall’avvenuta comunicazione della sanzione.

La riduzione della sanzione sarà applicabile sulla scorta di idonea ricevuta dell’avvenuto versamento e sulla

scorta di autodichiarazione autenticata o sottoscritta alla presenza di un funzionario del Comune avente ad

oggetto l’avvenuta esecuzione dell’intervento.

Art. 69

Norma transitoria in materia di

Bocche antincendio

Entro il termine del 31.12.2004, tutti i contatori situati all'interno del fabbricato dovranno essere spostati

all'esterno dello stesso ed a confine con la proprietà con spese a totale carico dell'utente.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione del

doppio della sanzione prevista nella allegata tabella C per le violazioni all'articolo 20.

Art. 70

Accettazione del regolamento e delle sue modifiche

Nella domanda di concessione il richiedente dovrà dichiarare di conoscere e di accettare il presente

regolamento, del quale, a richiesta, gli sarà rimessa copia.

L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare e di integrare, con successivi provvedimenti, le presenti

norme regolamentari e le tariffe, salvo approvazione degli organi competenti.

Tali nuove prescrizioni si intendono accettate anche dai titolari di precedenti concessioni, qualora i medesimi

non comunichino per iscritto la propria volontà di recesso entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dei

relativi provvedimenti. In tal caso la concessione si intenderà cessata a decorrere dal primo giorno del mese

successivo a detta scadenza e l’utente non sosterrà alcuna spesa per le relative operazioni di disallacciamento.

Art. 71

Abrogazione precedenti disposizioni e norme integrative

Tutte le disposizioni, precedentemente emanate dai competenti organi comunali per regolare la presente

materia, sono da ritenersi abrogate ove non vengano espressamente o implicitamente richiamate dal presente

regolamento.

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Art. 72

Organizzazione del servizio

L'organizzazione amministrativa e contabile del servizio è affidata all’Area Servizi Finanziari – Ufficio

Acquedotto.

L'organizzazione e la gestione tecnica sono affidate all’Area Lavori Pubblici e Servizi – Ufficio Manutenzione

che provvederà ad esprimere preventivamente il parere circa il tracciato di ogni nuova condotta di adduzione.

Art. 73

Norma finale

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e si applica anche alle utenze in atto. Inoltre annulla e

sostituisce il precedente, deliberato dal Consiglio Comunale il 21/05/1998 n° 25.

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Allegato "A"

DEPOSITI CAUZIONALI

DEFINIZIONE:

Importo in denaro contante versato dall'utente a garanzia del pagamento delle forniture e servizi che l'ente

gli fornisce.

DOVUTO DA:

Indistintamente tutti gli utenti che sottoscrivono un contratto di somministrazione dei servizi acqua.

MISURA:

Il deposito cauzionale è commisurato alla portata del contatore.

Contatore da 1/2 pollice E 10

Contatore da 3/4 pollice E 20

Contatore da 1" pollice E 30

Contatore da 1 ¼ pollice E 150

Contatore da 2 pollice E 250

Contatore superiore e bocca antincendio E 500

E' facoltà dell'amministrazione Comunale, per depositi cauzionali di considerevoli proporzioni, autorizzare la

costituzione del versamento in numerario con polizza fidejussoria, rilasciata da primaria banca o compagnia di

assicurazione, di importo almeno doppio rispetto a quello sopra indicato.

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TABELLA – A/1

Allegato all’art. 23 - BOCCHE DA INCENDIO –

Per consumi abusivi annui da:

da mc. 1 a mc. 100 Euro 100,00

da mc. 101 a mc. 180 Euro 200,00

oltre mc. 180 Euro 500,00

Il ripetersi dell'abuso del consumo d'acqua nello stesso anno, comporterà per l'utente, una penalità doppia

rispetto alla tabella sopra indicata.

Gli importi delle sanzioni amministrative della presente tabella, saranno rivalutati di anno in anno con

riferimento agli indici ISTAT, nel rispetto del limite previsto dall’articolo 106, 1 comma del RD. 3.3.1934 n.

383.

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Allegato "B" DIRITTI DIVERSI

Articolo 1)

RECUPERO SPESE STAMPATI.

E' dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per

subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazioni di EURO 1 (uno) oltre ai diritti di segreteria.

Articolo 2)

SPESE PER PROVA CONTATORE.

L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.

E' dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di Euro 50,00.

Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha diritto alla

sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.

Articolo 3)

DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE

CHIUSO PER MOROSITA'.

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità , per ottenere la chiusura o la

riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione,

un diritto di Euro 50,00.

Articolo 4)

SOSTITUZIONE, A RICHIESTA, DEL CONTATORE.

L'utente può chiedere la sostituzione del contatore al competente ufficio comunale.

E' dovuto, per tale servizio, il corrispettivo di Euro 50,00.

Articolo 5)

SOSTITUZIONE D’UFFICIO DEL CONTATORE

Nel caso l’ufficio competente ravvisi malfunzionamenti dei contatori idrici non segnalati dagli utenti, si

procederà alla sostituzione d’ufficio addebitando sulla prima fattura utile l’importo di euro 100,00.

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TABELLA – B/1 - Allegato all’art. 52

– MOROSITA' NEI PAGAMENTI -

a) per pagamenti eseguiti entro il 30° giorno successivo al termine previsto dalla lettera di sollecito di cui

all’art.52 del presente regolamento, sarà applicata sul totale della fattura una mora pari al 5%.

b) per pagamenti eseguiti dal 30° giorno al 90° giorno successivo al termine previsto dalla lettera di sollecito di

cui all’art.52 del presente regolamento , sarà applicata una mora pari al 10%.

c) per pagamenti eseguiti dal 90° giorno al 180° giorno successivo al termine previsto dalla lettera di sollecito di

cui all’art.52 del presente regolamento, sarà applicata una mora pari al 30%.

Dopo il 180° giorno il Comune provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua

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TABELLA - C - ALLEGATO ALL'ART.60 - SANZIONI –

a) per violazioni agli artt. 1,4, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 56: sanzione di Euro 150,00 per utenze ad uso domestico

sanzione di Euro 250,00 per utenze ad uso commerciale

sanzione di Euro 300,00 per utenze ad altro uso

b) per violazioni all'art. 7, 8, 12 ultimo comma , 13, 25, 27, 31, 41, 49, 57, 68:

sanzione di Euro 500,00.

c) per violazioni agli art. 12, lett. a) e b), 27, 29, 30, 41 ter, 44, 48:

sanzione di Euro 100,00.

d) per violazioni all'art. 52 in aggiunta alle somme indicate nella precedente tabella B sarà dovuta una sanzione

cosi determinata:

per pagamento effettuato oltre il 90° giorno dalla scadenza della fattura:

sanzione di Euro 25,00 per utenze ad uso domestico

sanzione di Euro 50,00 per le restanti utenze.

e) per violazioni all'art. 52: per ripristino dell'erogazione d'acqua a seguito della sospensione della stessa per mancato pagamento della fattura

dopo il 180° giorno, l'utente dovrà pagare un diritto fisso pari a Euro 200,00.

Gli importi della presente tabella, saranno rivalutati di anno in anno con riferimento agli indici ISTAT nel

rispetto del limite previsto dall’articolo 106, 1 comma del RD. 3.3.1934 n. 383 per le sanzioni amministrative.

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TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19). Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica è redatta su appositi modelli da ritirare presso l'ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE ED EXTRADOMESTICI a) rimborso spese stampati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. € ........................ b) diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi: - per ogni vano utile destinato a civile abitazione. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . € ........................ - per ogni vano utile avente destinazione diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € ........................ c) per ogni nuova utenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € ........................

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

a) rimborso spese stampati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ ........................ b) per ogni mq. di superficie coperta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . € ........................ TABELLA B) - Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare in contanti (Art. 43).

Num. d’ord.

D E S C R I Z I O N E IMPORTO

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INDICE

Capitolo primo

- ART. 1 – Assunzione del servizio in economia pag.1

- ART. 2 – Costruzione della rete idrica pag.1

- ART. 3 – Costruzione della c rete idrica pag.1

- ART.4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazioni degli impianti pag.1

- ART.5 – Interruzione del servizio di erogazione pag.2

- ART.6 – Priorità nella concessione delle utenze pag.2

- ART.7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere pag.2

- ART.8 – Divieto di qualsiasi operazioni sulla rete e sulle

valvole di distribuzioni pag.2

- ART.9- Chiusura temporanea e riapertura dell’utenza pag.3

-ART.10- Distribuzione dell’acqua pag.3

Capitolo secondo -ART.11- Definizione di impianti per uso pubblico pag.4

-ART.12- Uso delle fontanelle pubbliche pag.4

-ART.13- Prese d’acqua per scopi particolari pag.4

-ART.14- Installazione di contatori pag.4

-ART.15- Servizi pubblici non gestiti dal canone pag.4

Capitolo terzo -ART.16- Definizione delle utenze private pag. 5

-ART.17- Forniture su strade canalizzate pag. 5

-ART.18- Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi

diversi da quelli familiari pag. 5

-ART.19- Soggetti ammessi alla fornitura pag..5

-ART.20- Richiesta allacciamenti pag. 6

-ART.21- Oneri di allacciamento - Cauzioni- Canoni -

Spese contrattuali pag. 6

-ART.22- Esecuzione oneri pag. 6

-ART.23- Modalità di somministrazione pag. 6

-ART.24- Accertamento consumo pag. 7

-ART.25- Idranti di incendio – concessione installazione ed uso pag. 7

-ART.26- Uso delle bocche da incendio pag. 7

-ART.27- Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi pag. 7

-ART.28- Distacco di alloggi allacciati ad unica presa pag. 8

-ART.29- Ampliamento della concessione pag. 8

-ART.30- Conduttore private all’interno proprietà pag. 8

-ART.31- Norme speciale per impianti interni pag. 8

-ART.32- Norme igienico - sanitarie per l’installazione e l’utilizzo

di autoclavi pag.10

-ART.33- Serbatoi pag.10 Capitolo quarto

-ART.34- Tipo calibro dei contatori pag.11

-ART.35- Collocazione del contatore pag.11

-ART.36- Contatori in fabbricati con più utenze pag.11

-ART.37- Custodia dei contatori pag.11

-ART.38- Incuria e manutenzione del contatore pag.12

-ART.39- Verifica dei contatori a richiesta dell’utente pag.12

-ART.40- Difettosa o mancata misurazione dei contatori pag.12

-ART.41- Rimozione - Spostamento –Sostituzione dei contatori pag.12

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Capitolo quinto - ART. 42- Titolarità della concessione pag.13

- ART. 43- Contratto di utenza pag.13

- ART. 44- Forniture provvisorie pag.13

- ART.45- Forniture provvisorie per cantiere edili pag.13

- ART.46- Obblighi dell’utente – Controlli pag.13

- ART.47- Cessazione delle forniture temporanea pag.14

- ART.48- Durata dei contratti di fornitura pag.14

- ART.49- Uso delle acque pag.14

Capitolo sesto -ART.50- Accertamento dei consumi –Lettura dei contatori pag.15

-ART:51- Tariffe acqua – Ruoli di riscossioni pag.15

-ART.52- Sospensione delle forniture per morosità pag.15

-ART.53- Risoluzione di diritto delle concessioni pag.15

-ART.54- Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della

derivazione pag.16

-ART.55- Portata garantita pag.16

-ART.56- Perdite, danni, responsabilità pag.16

-ART.57- Manomissioni alle conduttore pag.16

-ART.58- Variazioni delle tariffe e del regolamento pag.16

-ART.59- Controversie pag.16

Capitolo settimo -ART.60- Infiltrazione – Sanzioni pag.17

-ART.61- Validità della fatturazione pag.17

-ART.62- Regolamento come normativa contrattuale pag.18

-ART.63- Tasse ed imposte pag.18

-ART.64- Applicabilità del diritto comune pag.18

-ART.65- Decorrenza e inserimento nella raccolta

dei regolamenti comunali pag.18

-ART.66- Norme transitorie relative ad edifici contenenti

più alloggi pag.18

-ART.67- Norme transitorie relative a lavori eseguiti dagli utenti pag.18

-ART.68- Norma transitorie pag.18

-ART.69- Norma transitoria in materia di bocche antincendio pag.19

-ART.70- Accettazione del regolamento e delle sue modifiche pag.19

-ART.71- Abrogazione precedenti disposizioni e norme integrative pag.19

-ART.72- Organizzazione del servizio pag.20

-ART.73- Norma Finale pag.20

Allegato “A” - Depositi cauzionali pag.21

Tabella “A/1” - Bocche da incendio pag.22

Allegato “B” - Diritti Diversi pag.23

Allegato “B/1” - Morosità nei pagamenti pag.24

Tabella C - Sanzioni pag.25

Tabella A - Modello rimborso spese pag.26