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LA RETE DEI CARBURANTI STRADALE E AUTOSTRADALE IN LIGURIA DATI ANNO 2011 REGIONE LIGURIA OPUSCOLO 2012

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LA RETE DEI CARBURANTISTRADALE E AUTOSTRADALE

IN LIGURIADATI ANNO 2011

REGIONE LIGURIA

OPUSCOLO 2012

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Siamo arrivati alla quarta pubblicazione relativa alla rete di distribuzione carburanti sia stradale che autostra-dale della Regione Liguria, riguardante i dati dell’anno 2011.

Questo ultimo anno è stato caratterizzato dall’emanazione di numerose disposizioni in materia di distribuzionedi carburanti con l’obiettivo della liberalizzazione delle attività economiche, tra le quali la distribuzione dei car-buranti e ai fini di una maggiore semplificazione amministrativa

Ricordo che in Regione Liguria vige il Testo Unico in materia di commercio - Legge Regionale n. 1 del 2 gen-naio 2007- con il quale sono disciplinate tutte le materie in cui si articola il settore del commercio, tra cui rien-tra l’importantissima disciplina della rete di distribuzione carburanti sia stradale che autostradale.

Tale normativa è stata sistematicamente aggiornata a seguito dell’evoluzione della disciplina nazionale che, invirtù del principio della tutela della concorrenza, ha avocato a sé materie che rientrerebbero nelle competenzadelle Regioni tra le quali , appunto, il commercio e, pertanto, anche la distribuzione dei carburanti.

Abbiamo proceduto all’adeguamento della nostra disciplina ai principi di libertà di stabilimento contenuti nellaDirettiva Servizi, nota anche come Direttiva “Bolkestein”, e sua attuazione con Decreto Legislativo 26 marzo2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” modificando il no-stro Testo unico.

La nostra Regione ha così reso operativi i principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa in mate-ria di attività produttive, avendo già adeguato i propri provvedimenti nel 2009 a seguito della Procedura di In-frazione avviata dalla Commissione Europea, alla successiva Legge n. 133/2008 e all’intervento dell’Antitrust.

I recentissimi ulteriori provvedimenti statali sono la Legge 15.07.2011 n. 111, di conversione del D.L. n.98/2011, con l’articolo 28 contenente disposizioni sulla razionalizzazione della rete distributiva dei carburantie la legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del D.L. n.1/2012, con gli articoli 17- Liberalizzazione della di-stribuzione dei carburanti e 18 - Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centriabitati.

Al fine di fornire immediate disposizioni a tutti gli operatori pubblici e privati del settore, la Regione Liguria haapprovato la D.G.R. n. 1593 del 22 dicembre 2011 contenente le disposizioni per l’applicazione dell’articolo28 del decreto legge n. 98/2011 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Ricordo, inoltre, anche l’altra disposizione che abbiamo adottato al fine di fare chiarezza su alcuni altri aspettirelativi alla disciplina di cui trattasi e, specificatamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 799 del9 Luglio 2010 abbiamo individuato l’organo competente al rilascio del parere in materia ambientale e fornitochiarimenti in merito al compenso spettante ai componenti esterni all’Amministrazione comunale e regionaledelle Commissioni di Collaudo.

Naturalmente tra i vari obiettivi che ci siamo proposti vi rientra a pieno titolo anche quello del perseguimentodi una politica più complessiva a favore della tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità dell’aria,legata anche al traffico veicolare, nonché per una maggiore diffusione dei carburanti ecocompatibili; a tal fineabbiamo previsto la presenza del terzo carburante (metano o gpl o alimentazione elettrica) nei nuovi Impiantistradali e, per quelli autostradali, nei casi di nuovi ovvero di ristrutturazioni complete dei medesimi.

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Stiamo, inoltre, procedendo alla predisposizione di un Protocollo d’intesa tra le Regioni: Liguria, Piemonte, Emi-lia Romagna, Lombardia, Veneto, le Società Concessionarie Autostradali e le Compagnie Petrolifere per la me-tanizzazione di numerosi impianti autostradali collocati nelle varie tratte di rispettiva competenza.

A seguito delle citate ultimissime normative statali provvederemo a breve anche alla modifica della nostra pro-grammazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti attualmente contenuta nellaD.C.R. n. 27/2009.

Troverete alla fine di questo Opuscolo tutte le disposizioni vigenti che abbiamo approvato.

In questo quadro così articolato, abbiamo voluto continuare nel nostro lavoro di analisi della nostra rete di di-stribuzione dei carburanti, che anno dopo anno, diventa sempre più precisa ed affinata, riuscendo a monitorarela quasi totalità degli impianti di distribuzione carburanti presenti sul nostro territorio, che sono costituiti nonsolo dagli impianti stradali e autostradali ma anche dagli impianti ad uso privato, dagli impianti marini, alle fa-mose “pompe bianche”, che tanto sono oggetto di attenzione e su cui ogni anno riusciamo ad avere dati sem-pre più precisi e puntuali ancorché si tratti di un ambito di difficile analisi e verifica.

La comparazione dei dati dal 2004 a tutt’oggi, ci permette di intervenire in modo mirato attraverso provvedi-menti legislativi e amministrativi di competenza regionale che siano il più possibile in linea con l’evoluzione dellarete distributiva carburanti sia stradale che autostradale.

La nostra pubblicazione, contiene come sempre tutti i dati in forma sia quantitativa che qualitativa relativi allanostra rete distributiva e che sono già presenti in modo più completo e dettagliato sul sito della nostra Regionewww.regione.liguria.it seguendo il seguente percorso (http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-econo-mici/commercio/rete-distributiva-carburanti), e costituisce un utile ed apprezzato strumento di conoscenza dellarete grazie all’analisi capillare, precisa e puntuale svolta dal Settore Politiche di Sviluppo del Commercio.

Anche quest’ anno ringrazio sentitamente i miei uffici nonché tutti i soggetti pubblici e privati del settore, daisingoli operatori, ai Comuni Liguri, all’Agenzia delle Dogane con le Direzioni di Genova, Imperia, La Spezia eSavona, che hanno fornito la loro importante e proficua collaborazione ai fini della predisposizione del pre-sente pubblicazione.

RENZO GUCCINELLI

Assessore allo Sviluppo Economico,Industria, Commercio, Commercio Equo Solidale,

Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia

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INDICE

1. DATI GLOBALI IMPIANTI1.1 CONSISTENZA RETE GLOBALE1.2 EROGATO1.3 ANDAMENTO1.4 TITOLARI1.5 SERVIZI

2. IMPIANTI NON AUTOSTRADALI2.1. CONSISTENZA RETE NON AUTOSTRADALE2.2 EROGATO2.3 ANDAMENTO2.4 TITOLARI2.5 SERVIZI

3. IMPIANTI AUTOSTRADALI3.1 CONSISTENZA RETE AUTOSTRADALE3.2 EROGATO3.3 ANDAMENTO3.4 TITOLARI3.5 SERVIZI

4. TIPO DI STRADE4.1 AUTOSTRADE, STRADE STATALI E STRADE PROVINCIALI4.2 TRATTE AUTOSTRADALI4.3 IMPIANTI AUTOSTRADALI: DISTANZE CHILOMETRICHE

5. VEICOLI5.1 MEDIA EROGATO PER VEICOLO5.2 MEDIA VEICOLI PER IMPIANTO

6. POPOLAZIONE6.1 POPOLAZIONE RESIDENTE PER PROVINCIA

7. TERRITORIO LIGURE7.1 TERRITORIO7.2 COMUNI COSTIERI7.3 COMUNI NON COSTIERI

8. GEOREFERENZIAZIONE8.1 DISTRIBUZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI NELLA REGIONE LIGURIA8.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE8.3 DISTRIBUZIONE IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA8.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTI NON AUTOSTRADALI NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

9. NORMATIVA CARBURANTI9.1 L.R. N. 1 DEL 2.1.2007 “TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”9.2 ALLEGATI DELLA D.C.R. N. 27 DEL 29.10.20099.3 D.G.R. N. 799 DEL 9.7.20109.4 D.G.R. N. 408 DEL 21.4.20119.5 D.G.R. N. 1593 DEL 22.12.2011

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1. DATI GLOBALI IMPIANTI

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1. Dati Globali Impianti1.1 CONSISTENZA RETE GLOBALE

1.1.1 NUMERO IMPIANTI ESISTENTI NELLA REGIONE LIGURIA AL 31/12/2011

Gli impianti censiti nel 2011 sono 694, di cui 35 Autostradali.3 risultano sospesi per tutto l’anno (senza attività nell’anno);15 risultano esistenti sul territorio, ma non hanno comunicato i dati relativi all’impianto (dati non pervenuti) divisi fra 13 Privati e 2 Na-tanti676 risultano aver svolto attività nel corso dell’anno e in particolare:

661 con stato dichiarato attivo al 31/12/2011;8 con stato dichiarato decaduto, cioè chiusi e/o rimossi, ma con almeno un giorno di attività nell’anno;7 con stato dichiarato sospeso, ma con almeno un giorno di attività nell’anno.

1.1.2 SINTESI IMPIANTI NON AUTOSTRADALI

suddivisi come segue:

Impianti marchio

Pompe Bianche

1.1.3 SINTESI IMPIANTI AUTOSTRADALI

4

CON ATTIVITÀ NELL’ANNOSENZA

ATTIVITÀ NELL’ANNO

DATI NON PERVENUTI

TOTALE NR. IMPIANTI ESISTENTI

ATTIVI DECADUTI SOSPESI TOTALE ATTIVINELL’ANNO SOSPESI

626 8 7 641 3 15 659

ATTIVO NELL’ANNOSENZA

ATTIVITÀNELL’ANNO

DATI NONPERVENUTI

TOTALE NR.IMPIANTIESISTENTI

AttiviStradali +

AutostradaliDecaduti Sospesi Tot. Attivi

nell Anno Sospesi

661 8 7 676 3 15 694

ATTIVI DECADUTI SOSPESI TOTALE ATTIVINELL’ANNO SOSPESI DATI NON

PERVENUTI

TOTALE NR. IMPIANTI ESISTENTI

602 8 6 616 3 15 634

ATTIVI DECADUTI SOSPESI TOTALE ATTIVINELL’ANNO SOSPESI DATI NON

PERVENUTI

TOTALE NR. IMPIANTI ESISTENTI

24 0 1 25 0 0 25

CON ATTIVITÀ NELL’ANNO TOT. NR. IMPIANTI ESISTENTI

ATTIVI

35 35

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1. Dati Globali Impianti1.1.4 SINTESI IMPIANTI PER PROVINCIA PER GENERE

1.1.5 SINTESI IMPIANTI PER PROVINCIA PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

1.1.6 IMPIANTI PER COMUNE PER GENERE

La suddivisione è disponibile sul sito www.regione.liguria.it seguendo il seguente percorso:http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/commercio/rete-distributiva-carburanti/osservatorio-online.html

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AUTOSTRADALE MOTOPESCA NATANTE PRIVATO STRADALE TOT. NR. IMPIANTI

Genova 10 3 10 45 253 321

Imperia 6 3 14 81 104

La Spezia 6 2 3 11 86 108

Savona 13 1 4 21 122 161

Tot. Liguria 35 6 20 91 542 694

NR. IMPIANTIBENZINA

NR. IMPIANTIGPL

NR. IMPIANTIGASOLIO

NR. IMPIANTIMETANO

NR. IMPIANTITOTALI

Genova 272 8 314 2 321

Imperia 91 5 102 0 104

La Spezia 94 10 105 3 108

Savona 136 6 157 3 161

Tot. Liguria 593 29 678 8 694

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1. Dati Globali Impianti1.2. EROGATO

1.2.1 EROGATO PER PROVINCIA - BENZINA GASOLIO GPL METANO

I dati sono riferiti a tutti gli impianti (Non Autostradali e Autostradali) che hanno comunicato l’erogato.I valori relativi all’erogato di Benzina, Gasolio e Gpl sono espressi in litri.I valori relativi all’erogato di Metano sono espressi in metri cubi.

I volumi di erogato del Metano non sono pubblicabili a livello provinciale per privacy.

6

BENZINA NR. IMPIANTIBENZINA

MEDIA EROGATOBENZINA

GASOLIO NR. IMPIANTIGASOLIO

MEDIA EROGATOGASOLIO

GPL NR. IMPIANTIGPL

MEDIA EROGATO

GPL

Genova 166.797.952 268 622.380 241.983.425 302 801.270 8.545.392 8 1.068.174

Imperia 59.864.553 91 657.852 79.277.928 102 777.235 3.190.952 5 638.190

La Spezia 53.864.341 94 573.025 108.731.011 105 1.035.533 6.995.079 10 699.508

Savona 70.977.435 135 525.759 126.159.515 153 824.572 5.464.716 7 780.674

Tot. Liguria 351.504.281 588 597.796 556.151.879 662 840.109 24.196.139 30 806.538

METANO NR. IMPIANTIMETANO

MEDIA EROGATOMETANO

Tot. Liguria 7.695.173 8 961.897

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1. Dati Globali Impianti

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1. Dati Globali Impianti1.3 ANDAMENTO

I dati sono riferiti a tutti gli impianti (Non Autostradali e Autostradali) che hanno comunicato l’erogato.I valori relativi all’erogato di Benzina, Gasolio e Gpl sono espressi in litri.I valori relativi all’erogato di Metano sono espressi in metri cubi.

1.3.1 ANDAMENTO ANNUO NUMERO IMPIANTI EROGANTI

1.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO BENZINA E GASOLIO

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ANNO EROGAZIONE

NR. IMPIANTI

NR. IMPIANTI PRIVATI

NR. IMPIANTI STRADALI

2004 602 1 601

2005 608 3 605

2006 599 4 595

2007 609 4 605

2008 629 27 602

2009 634 39 595

2010 658 63 595

2011 676 78 598

ANNO EROGAZIONE

BENZINANR.

IMPIANTI BENZINA

NR. IMPIANTI BENZINA STRADALI

NR. IMPIANTI BENZINA PRIVATI

MEDIA EROGATO BENZINA

GASOLIONR.

IMPIANTI GASOLIO

NR. IMPIANTI GASOLIO STRADALI

NR. IMPIANTI GASOLIO PRIVATI

MEDIA EROGATO GASOLIO

2004 541.046.003 586 585 1 923.287 454.268.127 568 568 0 799.768

2005 486.094.456 591 590 1 822.495 454.435.387 578 576 2 786.220

2006 457.324.081 582 581 1 785.780 482.819.880 577 575 2 836.776

2007 430.581.478 591 590 1 728.564 489.588.354 572 570 2 855.924

2008 403.710.628 591 589 2 683.098 504.263.331 601 576 25 839.040

2009 390.440.533 585 582 3 667.420 543.686.881 619 582 37 878.331

2010 370.137.594 583 579 4 634.884 561.212.937 645 584 61 870.098

2011 351.504.281 588 583 5 597.796 556.151.879 662 586 76 840.109

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1. Dati Globali Impianti1.3.3 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GPL E METANO

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ANNOEROGAZIONE GPL

NR. IMPIANTI

GPL

NR. IMPIANTI

GPL STRADALI

NR. IMPIANTI

GPL PRIVATI

MEDIA EROGATO

GPLMETANO

NR. IMPIANTI METANO

NR. IMPIANTI METANO STRADALI

NR. IMPIANTI METANO PRIVATI

MEDIA EROGATO METANO

2004 9.805.318 21 21 0 466.920 4.575.593 7 7 0 653.656

2005 10.174.319 25 25 0 406.973 4.220.272 7 7 0 602.896

2006 9.660.261 22 22 0 439.103 4.644.661 8 7 1 580.583

2007 11.057.343 28 28 0 394.905 4.802.364 8 7 1 600.296

2008 13.561.126 27 27 0 502.264 5.292.991 8 7 1 661.624

2009 17.289.007 29 29 0 596.173 5.440.672 8 7 1 680.084

2010 23.004.312 29 29 0 793.252 7.027.365 8 7 1 878.421

2011 24.196.139 30 30 0 806.538 7.695.173 8 7 1 961.897

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1. Dati Globali Impianti1.3.4 ANDAMENTO ANNUO EROGATO PER PROVINCIA - BENZINA

1.3.5 ANDAMENTO ANNUO EROGATO PER PROVINCIA - GASOLIO

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ANNO EROGAZIONE GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 255.955.646 93.216.538 84.019.865 107.853.954 541.046.003

2005 228.304.566 78.714.555 78.706.586 100.368.749 486.094.456

2006 219.828.204 70.123.342 72.667.161 94.757.947 457.376.654

2007 201.550.944 70.603.652 68.943.850 89.483.032 430.581.478

2008 188.446.797 68.222.451 64.114.551 82.955.673 403.739.472

2009 183.731.277 65.267.978 61.219.228 80.225.863 390.444.346

2010 177.032.366 63.610.659 56.525.940 74.215.896 371.384.861

2011 166.797.952 59.864.553 53.864.341 70.977.435 351.504.281

ANNO EROGAZIONE GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 200.721.048 60.940.922 84.170.323 108.435.834 454.268.127

2005 181.647.586 71.849.408 88.656.523 112.281.870 454.435.387

2006 198.328.578 68.556.700 94.861.044 121.102.128 482.848.450

2007 191.086.630 75.410.560 98.388.735 124.702.429 489.588.354

2008 214.313.798 78.280.010 90.783.734 121.039.897 504.417.439

2009 236.794.787 77.235.447 104.018.104 125.653.034 543.701.372

2010 242.811.238 82.240.916 108.019.116 129.708.946 562.780.216

2011 241.983.425 79.277.928 108.731.011 126.159.515 556.151.879

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1. Dati Globali Impianti1.3.6 ANDAMENTO EROGATO PER PROVINCIA GPL

I volumi di erogato del Metano non sono pubblicabili a livello provinciale per privacy.

1.4 TITOLARI

La sezione relativa ai Titolari riporta l’elenco dei soggetti che hanno avuto titolarità sugli impianti nel corso dell’anno 2011.

Uno stesso impianto può aver cambiato titolare nel corso dell’anno per cui può essere conteggiato più volte nello stesso elenco (una voltaper ogni titolare diverso).

A. Cantero & Figli S.R.L. 1A.C.I. La Spezia 2Aeroclub Di Genova 1Agenzia Viaggi E Turismo Tigullio Di Marcone F.& G.- S.R.L. 1Aico Uno S.R.L.Albergo Reale S.P.A. 1Amiu 3Amt Spa 5Ansaldo Energia Spa 1Api - Anonima Petroli Italiana Spa 34 5 2Ata S.P.A. 1Atc Esercizio Spa 4

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ANNO EROGAZIONE GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 3.302.010 1.606.933 3.464.146 1.432.229 9.805.318

2005 2.433.659 1.789.288 3.913.811 2.037.561 10.174.319

2006 2.635.823 1.745.557 3.135.153 2.143.728 9.660.261

2007 3.171.010 1.646.119 3.628.677 2.611.537 11.057.343

2008 4.188.939 1.886.231 4.480.828 3.005.128 13.561.126

2009 5.815.940 2.441.356 5.269.911 3.761.800 17.289.007

2010 8.182.060 3.214.675 6.913.540 4.694.037 23.004.312

2011 8.545.392 3.190.952 6.995.079 5.464.716 24.196.139

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI

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1. Dati Globali Impianti

A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.P.A. 9Autogas Nord S.P.A. 1Autogas Srl 1Automobilgas S.R.L. 2Badessi Luigia Srl 1Beccaria S.R.L. 1 4 28Betoncat Spa 1Bortolotti Pietro S.R.L. 1 1 1Carmagnani Attilio Ac S.P.A. 1Cave Strade S.R.L. 1Centro Petroli S.R.L. 9Centro Servizi Derna S.R.L. 1Centrogas Energia 1Comando Provinciale Vigili Del Fuoco 1Compagnia Carabinieri Chiavari 1Compagnia Lavoratori Portuali Maresca Scarl 1Consorzio Autotrasportatori Albenganesi Scarl 1Cooperativa Paratori Genova 1C.S.A. - Consorzio Savonese Autotrasporti 1Demaria Gian Piero 1Destri Silvana 1Dis-Car Di Sarra Paolo & C. Snc 1 2Doreca Srl 1Dott. Carlo Agnese S.P.A. 1Ecoimperia Spa 1Ellegi S.N.C. Di Loredana Bonelli & C. 1Emporio Andrea” Di Ghizolfi Stefano E Iuri & C. S.N.C. 1Eni Spa 51Eredi Regis Pietro 1Esse Emme S.R.L. 1Esso Italiana S.R.L.Eurocav Società Consortile A Responsabilità Limitata 1Europam Srl 8 6 19Ferdeghini Agostino Srl 1Ferrotrade Srl 1Fognini Srl 1Fo.Re.S.T. Spa 1Fratelli Bodrato Srl 1Fratelli Carli Spa 1Fratelli Casaccia Sas 1Fratelli Damonte Di Damonte Mario E C. Snc 1Funivie S.P.A. 1Fuorimuro Servizi Portuali E Ferroviari S.R.L. 1G. Alberti & C. Spa 1Galasso Srl 1Gas Auto Finale L. S.A.S. Di Gravellone Geom. Matteo & C. 2Gasauto Spezzina S.A.S. 1Gatti Bruno 1G.B.T. Costruzioni S.R.L. 1G.D. S.R.L. 1Giuliotti Giancarlo 1Icose Spa 1Ilva Spa 1Impresa Cerruti Spa 1Impresa Individuale Lo Scavo Di Novani Sandra 1Imprese Portuali S.N.C. Di Matassi Enrico & C. Distribuzione Carburante Marini 1Industrie Rebora Srl 1Infineum Italia Srl 1Iren Spa 1I.T.N. - Industrie Turistiche Nautiche - S.P.A. 1Kerocarbo Srl 1Keropetrol S.P.A. 4 1Kerotris Spa 2

12

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI

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1. Dati Globali Impianti

Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 1 5Ligure Piemontese Laterizi S.P.A. 1Liguria Gas S.R.L.Lotti Spa 1Ludoil S.R.L. 1Luigi Amico S.R.L. 1Mantobit Spa 1Marina Degli Aregai 1Marina S.R.L. 1Metanauto Sarzanese Srl 1Metano Genova Bolzaneto S.R.L. 1Me-Tra Srl 1Moraglia Petroli Sas Di Moraglia Roberto E C. 1Nardi Moreno 1Oil Italia Srl 2 1 4 2Parco Nazionale Delle Cinque Terre 1Parmigiani Elsa 1Parteno Group Srl 1Patrone Francesco 1Pittaluga Servizio Containers Spa 1Porto Petroli Di Genova Spa 1Porto Turistico Camillo Luglio S.R.L. 1Porto Turistico Di Lavagna S.P.A. 1Refeer Terminal S.P.A. 1Ricupoil Srl 1Riviera Trasporti Società Per Azioni 3San Carlo Srl 1Sanac Spa 1Sanzone Spa 1Sat Servizi Ambientali Territoriali Spa 1Servizi Logistici S.R.L. 1Servizio Mare S.R.L. 1Shell Italia Spa 2 4Sinerkom Srl 1 1Siron Srl 1Sirtam Srl 1Società Sosta Sicura S.C.A.R.L. 1So.Fi Ge. Societa Finanziaria Genovese Srl 2So.Ge.Di. Di Ratti Francesco & C. S.A.S. 1Sopeti S.R.L. 3Tamoil Italia S.P.A.Terminal Contenitori Porto Di Genova Spa S.E.C.H. 1Terminal San Giorgio S.R.L. 1T.F.B. Trasporti Filippone Bartolini S.R.L. 1Tirreno Power S.P.A. Centrale Termoelettrica 1Totalerg S.P.A. 22Tpl Linea Srl 4Trasportounito Service Cooperativa Consortile 1Trenitalia Spa Divisione Passeggeri Regionale 2Vallarino Giovanni Battista 1Valle Gerolamo Di Valle Giovanni & C. S.A.S. 1Voltri Terminal Europa Spa 1Zinox Spa 13 D S.R.L. 13c Srl 1

13

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI

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1. Dati Globali Impianti1.5 SERVIZI

Sono riportati i servizi comunicati nel 2011

14

SERVIZI NR. IMPIANTI

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

Autolavaggio Car Wash 50 18 6 21 95

Manuale 33 34 8 39 114

Self Service 16 23 9 29 77

Officina Autoriparazioni 14 10 9 11 44

Controllo Olio 144 57 49 86 336

Controllo/Cambio Pneumatici 45 18 15 40 118

Elettrauto 3 2 3 8

Modalità di pagamento Bancomat 239 78 85 119 521

Carta Di Credito 237 77 83 118 515

Fidelity Card 156 51 66 93 366

Modalità di erogazione Postpagamento 87 38 30 43 198

Prepagamento 225 66 66 96 453

Ulteriori attività Bar 26 15 12 16 69

Generi Monopolio 8 5 2 6 21

Giornali 12 5 4 7 28

Ristorante 6 11 5 8 30

Servizi per utenti Internet Point 2 2 4

Servizi Disabili 30 17 16 19 82

Servizi Utenti 114 42 43 46 245

Servizio Fax 24 7 16 18 65

Telefono Pubblico 12 3 5 5 25

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2. IMPIANTI NON AUTOSTRADALI

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2. Impianti Non Autostradali2.1 CONSISTENZA RETE NON AUTOSTRADALE

2.1.1 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA

2.1.2 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER COMUNE

Genova Arenzano 4 4 0Avegno 1 0 1Bargagli 1 1 0Bogliasco 1 1 0Borzonasca 1 1 0Busalla 3 2 1Camogli 3 3 0Campo Ligure 2 2 0Campomorone 2 2 0Carasco 2 2 0Casarza Ligure 2 2 0Casella 3 2 1Castiglione Chiavarese 1 1 0Ceranesi 1 1 0Chiavari 14 13 1Cicagna 3 3 0Cogoleto 4 4 0Cogorno 1 1 0Crocefieschi 1 1 0Davagna 1 0 1Favale Di Malvaro 1 0 1Genova 188 184 4Lavagna 7 7 0Lumarzo 1 1 0Masone 1 1 0Mignanego 1 1 0Moconesi 1 1 0

16

NR. IMPIANTI

IMPIANTO MARCHIO POMPA BIANCA TOTALE

Genova 300 11 311

Imperia 94 4 98

La Spezia 96 6 102

Savona 144 4 148

Tot. Liguria 634 25 659

PROVINCIA COMUNE NR. IMPIANTINR. IMPIANTI

MARCHIONR. POMPEBIANCHE

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2. Impianti Non Autostradali

Moneglia 1 1 0Montoggio 2 1 1Ne 2 2 0Neirone 1 1 0Pieve Ligure 1 1 0Portofino 1 1 0Rapallo 11 11 0Recco 3 3 0Rezzoaglio 1 1 0Ronco Scrivia 2 2 0Rossiglione 1 1 0Rovegno 1 1 0San Colombano Certenoli 1 1 0Santa Margherita Ligure 7 7 0Santo Stefano D’Aveto 1 1 0Sant’Olcese 1 1 0Savignone 3 3 0Serra Ricco’ 2 2 0Sestri Levante 12 12 0Sori 1 1 0Tiglieto 1 1 0Torriglia 2 2 0Uscio 1 1 0Zoagli 1 1 0Tot. Genova 311 300 11

Imperia Badalucco 1 1 0Bordighera 9 9 0Borgomaro 1 1 0Camporosso 3 3 0Chiusanico 1 1 0Diano Marina 4 4 0Dolceacqua 1 1 0Dolcedo 1 1 0Imperia 20 20 0Molini Di Triora 1 1 0Ospedaletti 2 2 0Perinaldo 1 0 1Pieve Di Teco 2 2 0Pigna 1 1 0Pontedassio 2 2 0Riva Ligure 1 1 0San Bartolomeo Al Mare 3 2 1San Biagio Della Cima 1 1 0San Remo 23 22 1Santo Stefano Al Mare 2 2 0Taggia 8 7 1Vallecrosia 2 2 0Ventimiglia 8 8 0Tot. Imperia 98 94 4

La Spezia Ameglia 3 3 0Arcola 3 3 0Beverino 1 1 0Bolano 3 3 0Borghetto Di Vara 2 2 0Brugnato 3 3 0Castelnuovo Magra 1 1 0Deiva Marina 1 1 0Follo 2 2 0La Spezia 33 30 3Lerici 4 4 0Levanto 2 2 0

17

PROVINCIA COMUNE NR. IMPIANTINR. IMPIANTI

MARCHIONR. POMPEBIANCHE

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2. Impianti Non AutostradaliOrtonovo 3 2 1Portovenere 3 3 0Ricco’Del Golfo Di Spezia 3 3 0Riomaggiore 1 1 0Santo Stefano Di Magra 6 5 1Sarzana 16 15 1Sesta Godano 1 1 0Varese Ligure 2 2 0Vezzano Ligure 9 9 0Tot. La Spezia 102 96 6

Savona Alassio 5 5 0Albenga 15 15 0Albisola Superiore 4 4 0Altare 1 1 0Andora 4 4 0Bardineto 1 1 0Bergeggi 1 1 0Borghetto Santo Spirito 2 2 0Borgio Verezzi 1 1 0Cairo Montenotte 13 11 2Calizzano 1 1 0Carcare 3 3 0Celle Ligure 1 1 0Cengio 1 1 0Ceriale 3 3 0Cisano Sul Neva 2 2 0Cosseria 1 1 0Dego 1 1 0Finale Ligure 8 8 0Garlenda 1 1 0Laigueglia 1 1 0Loano 5 5 0Millesimo 3 3 0Mioglia 1 1 0Murialdo 1 1 0Noli 1 1 0Orco Feglino 1 1 0Ortovero 2 2 0Osiglia 1 1 0Pallare 1 1 0Pietra Ligure 5 5 0Pontinvrea 1 1 0Quiliano 3 3 0Sassello 2 1 1Savona 29 29 0Spotorno 2 2 0Stella 1 1 0Toirano 1 1 0Tovo San Giacomo 1 1 0Vado Ligure 9 9 0Varazze 5 4 1Villanova D’Albenga 2 2 0Zuccarello 1 1 0Tot. Savona 148 144 4Totale Liguria 659 634 25

18

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2. Impianti Non Autostradali2.1.3 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER GENERE E PROVINCIA

2.1.4 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER TIPO DI LOCALIZZAZIONE E PROVINCIA

19

MOTOPESCA NATANTE PRIVATO STRADALETOT. NR.

IMPIANTI

Genova 3 10 45 253 311

Imperia 3 14 81 98

La Spezia 2 3 11 86 102

Savona 1 4 21 122 148

Tot. Liguria 6 20 91 542 659

ALTRALOCALIZZAZIONE

CENTROCOMMERCIALE

COMUNALE DEMANIALE PROVINCIALE STATALETOT. NR.

IMPIANTI

Genova 238 31 38 4 311

Imperia 1 67 5 11 14 98

La Spezia 1 56 5 37 3 102

Savona 72 8 42 26 148

Tot. Liguria 1 1 433 49 128 47 659

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2. Impianti Non Autostradali2.2 EROGATO

I dati sono riferiti agli impianti Non Autostradali che hanno comunicato l’erogato.I valori relativi all’erogato di Benzina, Gasolio e Gpl sono espressi in litri.I valori relativi all’erogato di Metano sono espressi in metri cubi.

2.2.1 EROGATO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA

2.2.2 EROGATO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI - BENZINA GASOLIO GPL METANO

I volumi di erogato del Metano non sono pubblicabili a livello provinciale per privacy.

20

NR. IMPIANTI EROGANTI

Genova 298

Imperia 97

La Spezia 102

Savona 144

Tot. Liguria 641

BENZINANR. IMPIANTI

BENZINA

MEDIAEROGATOBENZINA

GASOLIONR. IMPIANTI

GASOLIO

MEDIAEROGATOGASOLIO

GPLNR. IMPIANTI

GPL

MEDIAEROGATO

GPLGenova 150.920.926 258 584.965 202.356.330 292 693.001 7.609.808 7 1.087.115

Imperia 52.948.555 85 622.924 57.508.686 96 599.049 2.267.033 4 566.758

La Spezia 46.440.800 88 527.736 78.402.850 99 791.948 3.925.012 7 560.716

Savona 58.293.887 122 477.819 87.787.132 140 627.051 3.810.772 6 635.129

Tot. Liguria 308.604.168 553 558.055 426.054.998 627 679.514 17.612.625 24 733.859

METANONR. IMPIANTI

METANO

MEDIAEROGATOMETANO

Tot. Liguria 7.695.173 8 961.897

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2. Impianti Non Autostradali

21

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2. Impianti Non Autostradali

2.3 ANDAMENTO

I dati sono riferiti a tutti gli impianti Non Autostradali che hanno comunicato l’erogato.I valori relativi all’erogato di Benzina, Gasolio e Gpl sono espressi in litri.I valori relativi all’erogato di Metano sono espressi in metri cubi.

2.3.1 ANDAMENTO ANNUO NUMERO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI

22

ANNOEROGAZIONE

NR. IMPIANTISTRADALI

NR. IMPIANTIPRIVATI

NR. IMPIANTINON AUTOSTRADALI

2004 567 1 568

2005 571 3 574

2006 561 4 565

2007 571 4 575

2008 568 27 595

2009 561 39 600

2010 560 63 623

2011 563 78 641

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2. Impianti Non Autostradali2.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI - BENZINA E GASOLIO

2.3.3 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI - GPL E METANO

23

ANNOEROGAZIONE

BENZINANR.

IMPIANTIBENZINA

NR.IMPIANTIBENZINASTRADALI

NR.IMPIANTIBENZINAPRIVATI

MEDIAEROGATOBENZINA

GASOLIONR.

IMPIANTIGASOLIO

NR.IMPIANTIGASOLIOSTRADALI

NR.IMPIANTIGASOLIOPRIVATI

MEDIAEROGATOGASOLIO

2004 455.523.193 552 551 1 825.223 292.016.196 534 534 0 546.847

2005 414.926.642 557 556 1 744.931 296.607.424 544 542 2 545.234

2006 387.948.192 548 547 1 707.935 316.090.783 543 541 2 582.119

2007 366.041.721 557 556 1 657.166 328.450.453 540 538 2 608.242

2008 347.776.854 557 555 2 624.375 367.584.166 568 543 25 647.155

2009 333.539.560 551 548 3 605.335 389.441.101 585 548 37 665.711

2010 321.442.665 548 544 4 586.574 417.427.696 610 549 61 684.308

2011 308.604.168 553 548 5 558.055 426.054.998 627 551 76 679.514

ANNOEROGAZIONE

GPLNR.

IMPIANTIGPL

NR.IMPIANTI

GPLSTRADALI

NR.IMPIANTI

GPLPRIVATI

MEDIAEROGATO

GPLMETANO

NR.IMPIANTIMETANO

NR.IMPIANTIMETANOSTRADALI

NR.IMPIANTIMETANOPRIVATI

MEDIAEROGATOMETANO

2004 7.244.210 17 17 0 426.130 4.575.593 7 7 0 653.656

2005 7.134.151 20 20 0 356.708 4.220.272 7 7 0 602.896

2006 6.227.316 17 17 0 366.313 4.644.661 8 7 1 580.583

2007 7.464.058 22 22 0 339.275 4.802.364 8 7 1 600.296

2008 9.671.550 22 22 0 439.616 5.292.991 8 7 1 661.624

2009 11.769.211 23 23 0 511.705 5.440.672 8 7 1 680.084

2010 16.440.371 23 23 0 714.799 7.027.365 8 7 1 878.421

2011 17.612.625 24 24 0 733.859 7.695.173 8 7 1 961.897

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2. Impianti Non Autostradali

2.3.4 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - BENZINA

2.3.5 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - GASOLIO

24

BENZINA

ANNOEROGAZIONE

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 223.991.213 80.181.115 67.811.765 83.539.100 455.523.193

2005 202.170.587 70.100.234 64.133.714 78.522.107 414.926.642

2006 194.486.498 59.508.924 59.238.670 74.766.673 388.000.765

2007 176.951.686 60.656.411 57.400.590 71.033.034 366.041.721

2008 168.157.069 59.379.531 54.355.467 65.913.631 347.805.698

2009 161.618.524 56.748.402 51.939.906 63.236.541 333.543.373

2010 159.188.227 55.548.544 48.392.881 59.560.280 322.689.932

2011 150.920.926 52.948.555 46.440.800 58.293.887 308.604.168

GASOLIO

ANNOEROGAZIONE

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 149.350.401 33.830.668 45.242.680 63.592.447 292.016.196

2005 135.856.188 44.933.745 47.824.180 67.993.311 296.607.424

2006 149.626.217 41.460.748 50.877.999 74.154.389 316.119.353

2007 146.600.802 47.708.278 56.445.924 77.695.449 328.450.453

2008 173.149.989 52.642.339 64.003.353 77.942.593 367.738.274

2009 183.634.134 53.760.149 68.994.126 83.067.183 389.455.592

2010 200.311.118 57.528.640 74.729.403 86.425.814 418.994.975

2011 202.356.330 57.508.686 78.402.850 87.787.132 426.054.998

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2. Impianti Non Autostradali

2.3.6 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - GPL

I volumi di erogato del Metano non sono pubblicabili a livello provinciale per privacy.

2.4 TITOLARI

La sezione relativa ai Titolari riporta l’elenco dei soggetti che hanno avuto titolarità sugli impianti nel corso dell’anno 2011.

Uno stesso impianto può aver cambiato titolare nel corso dell’anno per cui può essere conteggiato più volte nello stesso elenco (una voltaper ogni titolare diverso).

25

GPL

ANNOEROGAZIONE

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 3.302.010 1.077.957 1.432.014 1.432.229 7.244.210

2005 2.433.659 1.245.959 1.997.315 1.457.218 7.134.151

2006 2.635.823 1.163.798 1.076.454 1.351.241 6.227.316

2007 2.801.900 1.033.320 1.938.694 1.690.144 7.464.058

2008 4.188.939 1.183.526 2.336.754 1.962.331 9.671.550

2009 5.026.245 1.558.731 2.763.824 2.420.411 11.769.211

2010 7.288.062 2.260.477 3.808.932 3.082.900 16.440.371

2011 7.609.808 2.267.033 3.925.012 3.810.772 17.612.625

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2. Impianti Non Autostradali2.4.1 TITOLARI IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - IMPIANTI MARCHIO

A. Cantero & Figli S.R.L. 1A.C.I. La Spezia 2Aeroclub Di Genova 1Agenzia Viaggi E Turismo Tigullio Di Marcone F.& G.- S.R.L. 1Aico Uno S.R.L. 7Albergo Reale S.P.A. 1Amiu 3Amt Spa 5Ansaldo Energia Spa 1Api - Anonima Petroli Italiana Spa 34 5 2 6Ata S.P.A. 1Atc Esercizio Spa 4A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.P.A. 9Autogas Srl 1Automobilgas S.R.L. 2Badessi Luigia Srl 1Beccaria S.R.L. 1 4 28Betoncat Spa 1Bortolotti Pietro S.R.L. 1 1 1Carmagnani Attilio Ac S.P.A. 1Cave Strade S.R.L. 1Centro Petroli S.R.L. 9Centro Servizi Derna S.R.L. 1Comando Provinciale Vigili Del Fuoco 1Compagnia Carabinieri Chiavari 1Compagnia Lavoratori Portuali Maresca Scarl 1Consorzio Autotrasportatori Albenganesi Scarl 1Cooperativa Paratori Genova 1C.S.A. - Consorzio Savonese Autotrasporti 1Destri Silvana 1Dis-Car Di Sarra Paolo & C. Snc 1 2Doreca Srl 1Dott. Carlo Agnese S.P.A. 1Ecoimperia Spa 1Ellegi S.N.C. Di Loredana Bonelli & C. 1Eni Spa 51 24 21 28Esse Emme S.R.L. 1Esso Italiana S.R.L. 34 8 3 11Eurocav Società Consortile A Responsabilità Limitata 1Europam Srl 34 8 6 18Ferdeghini Agostino Srl 1Ferrotrade Srl 1F.Lli Casaccia Sas 1F.Lli Damonte Di Damonte Mario E C. Snc 1Fognini Srl 1Fo.Re.S.T. Spa 1Fratelli Bodrato Srl 1Fratelli Carli Spa 1Funivie S.P.A. 1Fuorimuro Servizi Portuali E Ferroviari S.R.L. 1G. Alberti & C. Spa 1Galasso Srl 1Gas Auto Finale L. S.A.S. Di Gravellone Geom. Matteo & C. 2Gasauto Spezzina S.A.S. 1Gatti Bruno 1G.B.T. Costruzioni S.R.L. 1Giuliotti Giancarlo 1Icose Spa 1Ilva Spa 1Impresa Cerruti Spa 1Impresa Individuale Lo Scavo Di Novani Sandra 1Imprese Portuali S.N.C. Di Matassi Enrico & C. Distribuzione Carburante Marini 1

26

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI

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2. Impianti Non Autostradali

Industrie Rebora Srl 1Infineum Italia Srl 1Iren Spa 1Kerocarbo Srl 1Keropetrol S.P.A. 4 1Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 22 1 5 5Ligure Piemontese Laterizi S.P.A. 1Liguria Gas S.R.L. 1Lotti Spa 1Ludoil S.R.L. 2 1Luigi Amico S.R.L. 1Mantobit Spa 1Marina Degli Aregai 1Marina S.R.L. 1Metanauto Sarzanese Srl 1Metano Genova Bolzaneto S.R.L. 1Me-Tra Srl 1Moraglia Petroli Sas Di Moraglia Roberto E C. 1Nardi Moreno 1Non Definito 1 1Parco Nazionale Delle Cinque Terre 1Parmigiani Elsa 1Parteno Group Srl 1Patrone Francesco 1Pittaluga Servizio Containers Spa 1Porto Petroli Di Genova Spa 1Porto Turistico Camillo Luglio S.R.L. 1Porto Turistico Di Lavagna S.P.A. 1Refeer Terminal S.P.A. 1Ricupoil Srl 1Riviera Trasporti Società Per Azioni 3San Carlo Srl 1Sanac Spa 1Sanzone Spa 1Sat Servizi Ambientali Territoriali Spa 1Servizi Logistici S.R.L. 1Servizio Mare S.R.L. 1Shell Italia Spa 4 2 4 4Siron Srl 1Sirtam Srl 1Società Sosta Sicura S.C.A.R.L. 1So.Fi Ge. Societa Finanziaria Genovese Srl 2So.Ge.Di. Di Ratti Francesco & C. S.A.S. 1Sopeti S.R.L. 3Tamoil Italia S.P.A. 7 3 4 3Terminal Contenitori Porto Di Genova Spa S.E.C.H. 1Terminal San Giorgio S.R.L. 1T.F.B. Trasporti Filippone Bartolini S.R.L. 1Tirreno Power S.P.A. Centrale Termoelettrica 1Totalerg S.P.A. 37 9 22 12Tpl Linea Srl 4Trasportounito Service Cooperativa Consortile 1Trenitalia Spa Divisione Passeggeri Regionale 2Vallarino Giovanni Battista 1Valle Gerolamo Di Valle Giovanni & C. S.A.S. 1Voltri Terminal Europa Spa 1Zinox Spa 1

27

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI

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2. Impianti Non Autostradali

28

2.4.2 TITOLARI IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - POMPE BIANCHE

Aico Uno S.R.L. 1Autogas Nord S.P.A. 1Centrogas Energia 1Demaria Gian Piero 1Emporio Andrea” Di Ghizolfi Stefano E Iuri & C. S.N.C. 1Eredi Regis Pietro 1Europam Srl 2G.D. S.R.L. 1Kerotris Spa 2Liguria Gas S.R.L. 1Ludoil S.R.L. 1Oil Italia Srl 2 1 4 2Sinerkom Srl 1 13c Srl 1

2.5 SERVIZI

Sono riportati i servizi comunicati nel 2011.

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

Autolavaggio Car Wash 50 18 6 21 95

Manuale 33 34 8 39 114

Self Service 16 22 9 29 76

Officina Autoriparazioni 14 10 9 11 44

Controllo olio 139 54 44 77 314

Controllo /cambio pneumatici 41 15 12 33 101

Elettrauto 3 2 3 8

Modalità di Pagamento Bancomat 229 72 79 106 486

Carta di Credito 227 71 78 105 481

Fidelity Card 146 46 60 81 333

Modalità di erogazione Postpagamento 77 32 26 30 165

Prepagamento 224 65 65 90 444

Ulteriori attività Bar 23 4 9 9 55

Generi Monopolio 4 1 11

Giornali 9 4 2 2 17

Ristorante 26 7 10 10 63

Servizi per Utenti Internet Point 2 2

Servizi Disabili 20 2 10 7 49

Servizi Utenti 104 36 37 33 210

Servizio fax 20 3 11 9 43

Telefono Pubblico 7 3 10

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3. IMPIANTI AUTOSTRADALI

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3. Impianti Autostradali3.1 CONSISTENZA RETE AUTOSTRADALE

3.1.1 IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA E COMUNE

3.2 EROGATO

3.2.1 EROGATO IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - BENZINA GASOLIO e GPL

I valori di erogato del GPL non sono pubblicabili a livello provinciale per privacy.

30

PROVINCIA COMUNE NR. IMPIANTIGenova Genova 3

Mele 2

Ronco Scrivia 2

Serra Ricco’ 1

Sestri Levante 2

Tot. Genova 10Imperia Bordighera 2

Castellaro 1

San Bartolomeo Al Mare 1

Santo Stefano Al Mare 1

Ventimiglia 1

Tot. Imperia 6La Spezia Brugnato 2

La Spezia 2

Vezzano Ligure 2

Tot. La Spezia 6Savona Andora 2

Carcare 1

Ceriale 3

Cosseria 1

Quiliano 1

Savona 2

Varazze 2

Vezzi Portio 1

Tot. Savona 13Tot. Liguria 35

BENZINANR.

IMPIANTI BENZINA

MEDIA EROGATO BENZINA

GASOLIONR.

IMPIANTI GASOLIO

MEDIA EROGATO GASOLIO

GPLNR.

IMPIANTI GPL

MEDIA EROGATO

GPL

Genova 15.877.026 10 1.587.703 39.627.095 10 3.962.710 n.p. 1

Imperia 6.915.998 6 1.152.666 21.769.242 6 3.628.207 n.p. 1

La Spezia 7.423.541 6 1.237.257 30.328.161 6 5.054.694 n.p. 3

Savona 12.683.548 13 975.658 38.372.383 13 2.951.722 n.p. 1

Tot. Liguria 42.900.113 35 1.225.718 130.096.881 35 3.717.054 6.583.514 6 1.097.252

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3. Impianti Autostradali

3.3 ANDAMENTO

3.3.1 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI AUTOSTRADALI - BENZINA E GASOLIO

31

ANNO EROGAZIONE

BENZINANR.

IMPIANTI BENZINA

EROGATO MEDIO PER IMPIANTO BENZINA

GASOLIONR.

IMPIANTI GASOLIO

EROGATO MEDIO PER IMPIANTO GASOLIO

2004 85.522.810 34 2.515.377 162.251.931 34 4.772.116

2005 71.167.814 34 2.093.171 157.827.963 34 4.641.999

2006 69.375.889 34 2.040.467 166.729.097 34 4.903.797

2007 64.539.757 34 1.898.228 161.137.901 32 5.035.559

2008 55.933.774 34 1.645.111 136.679.165 33 4.141.793

2009 56.900.973 34 1.673.558 154.245.780 34 4.536.641

2010 48.694.929 35 1.391.284 143.785.241 35 4.108.150

2011 42.900.113 35 1.225.718 130.096.881 35 3.717.054

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3. Impianti Autostradali3.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI AUTOSTRADALI - GPL

32

ANNO EROGAZIONE

GPLNR. IMPIANTI

GPL

EROGATO MEDIO PER

IMPIANTO GPL2004 2.561.108 4 640.277

2005 3.040.168 5 608.034

2006 3.432.945 5 686.589

2007 3.593.285 6 598.881

2008 3.889.576 5 777.915

2009 5.519.796 6 919.966

2010 6.563.941 6 1.093.990

2011 6.583.514 6 1.097.252

Capitolo3_Layout 1 19/06/2012 16.25 Pagina 32

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3. Impianti Autostradali3.3.3 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - BENZINA

3.3.4 ANDAMENTO ANNUO EROGATO IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA - GASOLIO

I valori di erogato del GPL non sono pubblicabili a livello provinciale per privacy.

BENZINAANNO

EROGAZIONEGENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 31.964.433 13.035.423 16.208.100 24.314.854 85.522.810

2005 26.133.979 8.614.321 14.572.872 21.846.642 71.167.814

2006 25.341.706 10.614.418 13.428.491 19.991.274 69.375.889

2007 24.599.258 9.947.241 11.543.260 18.449.998 64.539.757

2008 20.289.728 8.842.920 9.759.084 17.042.042 55.933.774

2009 22.112.753 8.519.576 9.279.322 16.989.322 56.900.973

2010 17.844.139 8.062.115 8.133.059 14.655.616 48.694.929

2011 15.877.026 6.915.998 7.423.541 12.683.548 42.900.113

GASOLIOANNO

EROGAZIONEGENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

2004 51.370.647 27.110.254 38.927.643 44.843.387 162.251.931

2005 45.791.398 26.915.663 40.832.343 44.288.559 157.827.963

2006 48.702.361 27.095.952 43.983.045 46.947.739 166.729.097

2007 44.485.828 27.702.282 41.942.811 47.006.980 161.137.901

2008 41.163.809 25.637.671 26.780.381 43.097.304 136.679.165

2009 53.160.653 23.475.298 35.023.978 42.585.851 154.245.780

2010 42.500.120 24.712.276 33.289.713 43.283.132 143.785.241

2011 39.627.095 21.769.242 30.328.161 38.372.383 130.096.881

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3. Impianti Autostradali3.4 TITOLARI

3.4.1 TITOLARI IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA

3.5 SERVIZI

3.5.1 SERVIZI IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA

Sono riportati i servizi comunicati nel 2011.

34

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONATOT. LIGURIA

NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI NR. IMPIANTI

Api - Anonima Petroli Italiana Spa 2 2

Eni Spa 3 2 1 6

Esso Italiana S.R.L. 2 1 1 2 6

Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 1 1 2

Shell Italia Spa 2 1 3

Tamoil Italia S.P.A. 2 1 1 5 9

Totalerg S.P.A. 3 1 2 6

3 D S.R.L. 1 1

GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TOT. LIGURIA

Autolavaggio Self Service 1 1

Officina Controllo olio 5 3 5 9 22

Controllo /cambio pneumatici 4 3 3 7 17

Modalità di Pagamento Bancomat 10 6 79 13 108

Carta di Credito 10 6 5 13 34

Fidelity Card 10 5 6 12 33

Modalità di erogazione Postpagamento 10 6 4 13 33

Prepagamento 1 1 1 6 9

Ulteriori attività Bar 3 1 3 7 14

Generi Monopolio 2 1 2 5 10

Giornali 3 1 2 5 11

Ristorante 1 3 4

Servizi per Utenti Internet Point 2 2

Servizi Disabili 10 5 6 12 33

Servizi Utenti 10 6 6 13 35

Servizio fax 4 4 5 9 22

Telefono Pubblico 5 3 2 5 15

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4. TIPO DI STRADE5. VEICOLI

6. POPOLAZIONE7. TERRITORIO LIGURE

Capitolo4-5-6-7_Layout 1 21/06/2012 15.29 Pagina 35

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4. Tipo di Strade4.1 AUTOSTRADE, STRADE STATALI e STRADE PROVINCIALI

36

TIPO DI STRADA IDENTIFICATIVO LUNGHEZZA (in Km)

AUTOSTRADE A6 - Torino-Savona (tratta di competenza) 33,3

A7 - Genova-Serravalle (tratta di competenza) 40,3

A10 - Ventimiglia-Savona 113,2

A10 - Genova-Savona 45,5

A12 - Genova-Sestri Levante 48,7

A12 - Sestri Levante-Livorno (tratta di competenza) 60,4

A12 dir - Fornola-La Spezia 7,9

A15 - Parma-La Spezia (tratta di competenza) 2

A26 - Voltri-Alessandria (tratta di competenza) 23,9

Totale 375,2

STRADE STATALI 1dir Dei Balzi Rossi 3,405

NSA 306 - Nuova Aurelia di San Remo 1,649

20 del Colle di Tenda e di Valle Roja (tratta di comp.) 17,068

28 del Colle di Nava (tratta di competenza) 43,761

NSA 305 - Nuova Aurelia di Vado Ligure 1,2

NSA 142 - Albenga - Alassio 6,986

NSA 293 del Torrente Bisagno 1,75

45 della Val Trebbia 42,909

NSA 303 - Nuova Aurelia di La Spezia 3,2

Totale 121,928

STRADE PROVINCIALI Imperia 827,61

Savona 844,79

Genova 1.125,27

La Spezia 671,977

Totale 3.469,64

Capitolo4-5-6-7_Layout 1 19/06/2012 16.44 Pagina 36

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4. Tipo di Strade4.2 TRATTE AUTOSTRADALI

37

TRATTA AUTOSTRADALE

DENOMINAZIONE IMPIANTO

PROVINCIA COMUNE TITOLARE

A10 A10 Bordighera Nord IM BORDIGHERA ENI SPA

A10 Bordighera Sud IM BORDIGHERA ENI SPA

A10 Castellaro Nord IM CASTELLARO TOTALERG SPA

A10 Vallechiappa sud IM SAN BARTOLOMEO AL MARE ESSO ITALIANA SRL

A10 Rio Conioli Sud IM SANTO STEFANO AL MARE TAMOIL ITALIA SPA

A10 Ventimiglia Autoporto IM VENTIMIGLIA ENI SPA

A10 Rio Rinovo nord SV ANDORA TAMOIL ITALIA SPA

A10 Ceriale Sud SV CERIALE ENI SPA

A10 Ceriale Nord A SV CERIALE API - ANONIMA PETROLI

A10 Ceriale Nord B SV CERIALE ESSO ITALIANA SRL

A10 Borsana sud SV VEZZI PORTIO API - ANONIMA PETROLI

A10 Valleggia nord SV QUILIANO ESSO ITALIANA SRL

A10 Aurelia Sud SV SAVONA TOTALERG SPA

A10 San Cristoforo Nord SV SAVONA TAMOIL ITALIA SPA

A10 San Cristoforo sud SV ANDORA TAMOIL ITALIA SPA

A10 Piani d’Invrea nord SV VARAZZE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

A10 Piani d’Invrea sud SV VARAZZE TOTALERG SPA

A6 A6 Caracare est SV CARCARE TAMOIL ITALIA SPA

A6 Case Lidora Ovest SV COSSERIA TAMOIL ITALIA SPA

A26 A26 Turchino est GE MELE SHELL ITALIA SPA

A26 Turchino ovest GE MELE TOTALERG SPA

A7 A7 Lanterna est GE GENOVA SHELL ITALIA SPA

A7 Campora Est GE SERRA RICCO’ ESSO ITALIANA SPA

A7 Giovi est GE RONCO SCRIVIA ESSO ITALIANA SPA

A7 Giovi Ovest GE RONCO SCRIVIA ESSO ITALIANA SPA

A12 A12 S. Ilario Nord GE GENOVA TOTALERG SPA

A12 S.Ilario Sud GE GENOVA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

A12 Riviera Nord GE GENOVA TOTALERG SPA

A12 Riviera sud GE GENOVA TAMOIL ITALIA SPA

A12 Brugnato est SP BRUGNATO SHELL ITALIA SPA

A12 Brugnato ovest SP BRUGNATO TAMOIL ITALIA SPA

A12 Magra est SP VEZZANO LIGURE ESSO ITALIANA SPA

A12 Magra ovest SP VEZZANO LIGURE ENI SPA

A15 A15 Melara est SP LA SPEZIA ENI SPA

A15 Stagnoni SP LA SPEZIA 3D SRL

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4. Tipo di Strade4.3 IMPIANTI AUTOSTRADALI - DISTANZE CHILOMETRICHE

38

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5. Veicoli5.1 EROGATO MEDIO PER VEICOLI CIRCOLANTI NEL 2011

Tot. Regione Liguria

Provincia di Genova

Provincia di Imperia

Provincia di La Spezia

Provincia di Savona

n.p.: valori non pubblicabili per privacy.

Non è ricompreso l’erogato di Impianti marini (Natanti e Motopesca).

39

PRODOTTO EROGATONr. VEICOLICIRCOLANTI

MEDIA EROGATOVEICOLO

Benzina 349.669.131 2.115.031 165

Gasolio 542.077.532 936.807 579

GPL 24.196.139 30.113 804

Metano 7.695.173 739 10.413

PRODOTTO EROGATONr. VEICOLICIRCOLANTI

MEDIA EROGATO VEICOLO

Benzina 165.860.979 1.124.177 148

Gasolio 236.276.154 451.246 524

GPL 8.545.392 14.548 587

Metano n.p. 278

PRODOTTO EROGATONr. VEICOLI CIRCOLANTI

MEDIA EROGATO VEICOLO

Benzina 59.795.871 329.916 181

Gasolio 77.425.249 137.753 562

GPL 3.190.952 3.313 963

Metano 0 0 0

PRODOTTO EROGATONr. VEICOLI CIRCOLANTI

MEDIA EROGATO VEICOLO

Benzina 53.330.594 269.488 198

Gasolio 102.929.812 136.339 755

GPL 6.995.079 6.400 1.093

Metano n.p. 293

PRODOTTO EROGATONr. VEICOLI CIRCOLANTI

MEDIA EROGATO VEICOLO

Benzina 70.681.687 391.450 181

Gasolio 125.446.317 211.469 593

GPL 5.464.716 5.852 934

Metano n.p. 168

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5. Veicoli5.2 MEDIA VEICOLI PER IMPIANTO PER PROVINCIA

LIGURIA

GENOVA

IMPERIA

LA SPEZIA

SAVONA

Non sono stati conteggiati gli Impianti marini (Natanti e Motopesca).

40

PRODOTTO NR. VEICOLI CIRCOLANTI NR. IMPIANTI NR. VEICOLI PER IMPIANTO

Benzina 2.115.031 568 3.724

Gasolio 936.807 639 1.466

GPL 30.113 30 1.004

Metano 739 8 92

PRODOTTO NR. VEICOLI CIRCOLANTI NR. IMPIANTI NR. VEICOLI PER IMPIANTO

Benzina 1.124.177 259 4.340

Gasolio 451.246 291 1.551

GPL 14.548 8 1.819

Metano 278 2 139

PRODOTTO NR. VEICOLI CIRCOLANTI NR. IMPIANTI NR. VEICOLI PER IMPIANTO

Benzina 329.916 89 3.707

Gasolio 137.753 100 1.378

GPL 3.313 5 663

Metano 0 0

PRODOTTO NR. VEICOLI CIRCOLANTI NR. IMPIANTI NR. VEICOLI PER IMPIANTO

Benzina 269.488 90 2.994

Gasolio 136.339 100 1.363

GPL 6.400 10 640

Metano 293 3 98

PRODOTTO NR. VEICOLI CIRCOLANTI NR. IMPIANTI NR. VEICOLI PER IMPIANTO

BENZINA 391.450 130 3.011

GASOLIO 211.469 148 1.429

GPL 5.852 7 836

METANO 168 3 56

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6. Popolazione6.1 POPOLAZIONE RESIDENTE PER PROVINCIA

Popolazione residente in Liguria al 31.12.2011

41

PROVINCE NR. COMUNI POPOLAZIONE

Genova 67 862.267

Imperia 67 212.854

La Spezia 32 220.063

Savona 69 282.255

Tot. Liguria 235 1.577.439

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7. Territorio Ligure7.1 TERRITORIO

42

Capoluogo Genova

Province 4

Comuni 235

Superficie 5.420 Kmq

Densità 297 ab/Kmq

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7. Territorio Ligure7.2 COMUNI COSTIERI

43

Provincia di Genova Provincia di Imperia Provincia di La Spezia Provincia di Savona

Arenzano Bordighera Ameglia Alassio

Bogliasco Camporosso Bonassola Albenga

Camogli Cervo Deiva Marina Albissola Marina

Chiavari Cipressa Framura Albisola Superiore

Cogoleto Costarainera La Spezia Andora

Lavagna Diano Marina Lerici Bergeggi

Moneglia Imperia Levanto Borghetto S.Spirito

Pieve Ligure Ospedaletti Monterosso Al Mare Borgio Verezzi

Portofino Riva Ligure Portovenere Celle Ligure

Rapallo S.Bartolomeo Al Mare Riomaggiore Ceriale

Recco S.Lorenzo Al Mare Sarzana Finale Ligure

S.Margherita Ligure Sanremo Vernazza Laigueglia

Sestri Levante S.Stefano Al Mare Loano

Sori Taggia Noli

Zoagli Vallecrosia Pietra Ligure

Ventimiglia Savona

Spotorno

Vado Ligure

Varazze

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7.3 COMUNI NON COSTIERI

Avegno Armo Arcola PlodioBargagli Diano Castello Beverino Villanova d`AlbengaBorzonasca Airole Bolano AltareBusalla Apricale Borghetto di Vara ArnascoCampo Ligure Aquila di Arroscia Brugnato BalestrinoCampomorone Aurigo Calice al Cornoviglio BardinetoCarasco Badalucco Carro BoissanoCasarza Ligure Bajardo Carrodano BormidaCasella Borghetto d`Arroscia Castelnuovo Magra Cairo MontenotteCastiglione Chiavarese Borgomaro Follo Calice LigureCeranesi Caravonica Maissana CalizzanoChiavari Carpasio Ortonovo CarcareCicagna Castel Vittorio Pignone Casanova Lerrone CengioCogorno Castellaro Ricco` del Golfo CastelbiancoCoreglia Ligure Ceriana Rocchetta di Vara Castelvecchio di Rocca BarbenaCrocefieschi Cesio Santo Stefano Magra Cisano sul Neva CosseriaDavagna Chiusanico Sesta Godano DegoFascia Chiusavecchia Varese Ligure ErliFavale di Malvaro Civezza Vezzano Ligure GarlendaFontanigorda Cosio di Arroscia Zignago GiusteniceGenova Diano Arentino GiusvallaGorreto Diano San Pietro MaglioloIsola del Cantone Dolceacqua MallareLeivi Dolcedo MassiminoLorsica Isolabona MillesimoLumarzo Lucinasco MiogliaMasone Mendatica MurialdoMele Molini di Triora NasinoMezzanego Montalto Ligure OnzoMignanego Montegrosso Pian Latte Orco FeglinoMoconesi Olivetta San Michele OrtoveroMontebruno Perinaldo OsigliaMontoggio Pietrabruna PallareNe Pieve di Teco Piana CrixiaNeirone Pigna PontinvreaOrero Pompeiana QuilianoPropata Pontedassio RialtoRezzoaglio Pornassio RoccavignaleRonco Scrivia Prela` SasselloRondanina Ranzo StellaRossiglione Rezzo StellanelloRovegno, Rocchetta Nervina TesticoS.Stefano d`Aveto S. Biagio della Cima ToiranoSan Colombano C. Seborga Tovo San GiacomoSant`Olcese Soldano UrbeSavignone Terzorio VendoneSerra Ricco` Triora Vezzi PortioTiglieto Vallebona ZuccarelloTorriglia VasiaTribogna VessalicoUscio Villa FaraldiValbrevennaVobbia

Provincia di Genova Provincia di Imperia Provincia di La Spezia Provincia di Savona

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8. GEOREFERENZIAZIONE

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8. Georeferenziazione8.1 DISTRIBUZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI NELLA REGIONE LIGURIA

8.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE

46

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8. Georeferenziazione8.3 DISTRIBUZIONE IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER PROVINCIA

8.3.1 PROVINCIA DI GENOVA

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8.3.2 PROVINCIA DI IMPERIA

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8. Georeferenziazione

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8.3.3 PROVINCIA DI LA SPEZIA

8.3.4 PROVINCIA DI SAVONA

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8. Georeferenziazione8.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTI NON AUTOSTRADALI NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

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8.4.1 COMUNE DI GENOVA

8.4.2 COMUNE DI IMPERIA

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8. Georeferenziazione

50

8.4.3 COMUNE DI LA SPEZIA

8.4.4 COMUNE DI SAVONA

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9. NORMATIVA CARBURANTI

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9. Normativa Carburanti9.1 L.R. 2 GENNAIO 2007, N. 1 RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO

COME DA ULTIMO MODIFICATA CON LA L.R. 10 NOVEMBRE 2009, N. 53 E LA L.R. 12 AGOSTO 2011, N. 23. - Estratto parti relative alla distribuzione carburanti stradali e autostradali -

(Omissis)

CAPO VI - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 58. (Attività non soggette al piano comunale).1. Non sono soggetti al piano comunale di cui all’articolo 55, comma 2, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo,locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie uti-lizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la som-ministrazione di alimenti e bevande è effettuata prevalentemente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento. Non costituisceattività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento sia strumentale che dal vivo;b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile1992 n. 285 (nuovo codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica dicui all’articolo 3, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, purché non abbiano accesso dalla pubblica via, e nei mezzi di trasporto pubblici;c) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti (10);d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente neiconfronti del personale dipendente e degli studenti e di chiunque svolga attività lavorativa nel plesso interessato;e) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole,case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; f) nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili; g) nelle attività temporanee di cui all’articolo 60.

(Omissis)

CAPO IX DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALISEZIONE I OBIETTIVI E CONTENUTI

Art. 77. (Programmazione regionale). 1. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla: a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il migliora-mento dell’efficienza della rete, l’incremento dei servizi resi all’utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelteeffettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente, nonché al fine di favorire l’incremento del risparmio energetico, (12)b) (Omissis) (13); c) (Omissis) (14); d) (Omissis) (15);e) (Omissis) (16); f) individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti; g) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti; h) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti (17); i) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo dei servizi all’auto e all’automobilista quali, a titolo esemplificativo, officina meccanica, elettrauto,gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione e delle attività integrative commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, stampa quotidiana eperiodica e di altre eventuali attività negli impianti (18);j) individuazione di eventuali deroghe per l’erogazione di particolari forme di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, l’energia elettrica (19). 2. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Re-gione provvede alla:a) definizione degli indirizzi per l’ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell’efficienzadella rete, l’incremento dei servizi resi all’utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materiadi assetto del territorio e di tutela dell’ambiente, e a garantire servizi polifunzionali al consumatore finale (20)b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altreeventuali attività negli impianti; c) individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie (“oil” e “non oil”).Art. 78. (Definizioni).Al fine dell’applicazione del presente capo si intende: a) per rete, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per au-totrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici (21);b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:1) benzine2) gasoli (22);3) GPL; 4) metano; 5) ogni altra forma di alimentazione delle auto quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanatedagli enti competenti secondo la vigente normativa (23);

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9. Normativa Carburantic) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi ser-batoi nonché i servizi e le attività accessorie; d) per erogatore, l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo,misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da: 1. una pompa o un sistema di adduzione; 2. un contatore o un misuratore; 3. una pistola o una valvola di intercettazione; 4. le tubazioni che lo connettono; 5. i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997 n. 413 (misure ur-genti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene) e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999 n. 76 (regolamento recante norme per l’in-stallazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli;e) per colonnina, l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori; f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza diapposito personale; g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, conpagamento dopo che l’utente ha effettuato il rifornimento. 2. (Omissis) (24). 3. Per determinare l’erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione,nonché ogni altra forma di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele, sulla base dei dati risultanti dai registridi carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o Agenzia delle Dogane o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguardail metano (25).

SEZIONE II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI

Art. 79. (Nuovi impianti). 1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della presente normativa e di quella statale e nel rispetto della programmazione com-merciale ed urbanistica di cui all’articolo 3. 1 bis. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate unicamente le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicu-rezza stradale, sanitaria, antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici (26). 1 ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta (27). 1 quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all’articolo 14,comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici (28). 1 quinquies. Nei centri storici di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e), possono essere installati impianti eroganti esclusivamente energia elettrica nel ri-spetto di quanto stabilito ai commi 1 bis e 1 ter (29). 2. (Omissis) (30). Art. 80. (Tipologie nuovi impianti). 1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l’offerta, tutti i nuovi impianti devono essere dotatidei prodotti benzine, gasoli e di almeno un prodotto a scelta tra metano e gpl, idrogeno o relative miscele, alimentazione elettrica (31), nonché del servizioself-service pre-pagamento e dell’impianto fotovoltaico di potenza installata non inferiore a 12 kw/h e devono rispettare i criteri e parametri definiti dalla pro-grammazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3 (32). 2. La titolarità delle autorizzazioni per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell’impianto o, su sua ri-nuncia, al titolare dell’autorizzazione dell’impianto. Il loro rilascio è subordinato al legame con l’impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede (33).3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione commer-ciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, possono essere installati nelle aree dalla stessa individuate, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, a condi-zione che venga garantita l’erogazione di benzine e gasoli. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza (34). Art. 81. (Modifica degli impianti). Costituisce modifica all’impianto: a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) la variazione del numero di colonnine; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati; e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinatialla vendita al pubblico; j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. 2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, ambientali, sanitarie e urbanistico-edilizie. 3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate e sono soggette a collaudo. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), j) del comma1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. Lacorretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche nor-mative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comunecompetente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione (35). 4. (Omissis) (36). 5. Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell’impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato, ma non si configuracome nuovo impianto.

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9. Normativa CarburantiSEZIONE III - IMPIANTI AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI (37)

Art. 82. (Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto). (Omissis (38)). Art. 83. (Rete degli impianti di metano).(Omissis) (39)Art. 84. (Impianto di distribuzione ad uso privato). 1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qual-siasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbianouna funzione strumentale all’attività dell’impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possonoessere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili (40). 2. La distribuzione di carburante non può, in alcun modo, essere ricompresa nell’oggetto sociale dell’attività svolta dall’impresa. 3. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio conautoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’arti-colo 3 per gli impianti stradali, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di cui all’articolo 79 (41). 4. Gli impianti ad uso privato devono essere comunque sottoposti a collaudo comunale di cui all’articolo 87. 5. Per gli impianti esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l’autorizzazionecomunale entro sessanta giorni, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 138. Art. 85. (Impianti marini). 1. Gli impianti marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali ed in deroga agli indirizzi e criteri stabiliti dalla programmazione commerciale edurbanistica di cui all’articolo 3 per gli impianti stradali e devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento dei natanti. Art. 86. (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali). 1. Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati CEE presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l’im-pianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante di-rettamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale autocertificazione, rilascia l’attestazione contenente l’indicazione dell’impianto presso ilquale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria. 2. Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l’attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul postodi lavoro. 3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate. Art. 87. (Collaudo e Commissione collaudo). 1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo ri-chiesto dall’interessato al Comune dove ha sede l’impianto. 2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell’interessato. 3. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l’esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune di idonea documentazione attestantela conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione all’esercizio prov-visorio il Comune è tenuto ad effettuare il collaudo. 4. Il Comune, per l’espletamento del collaudo, nomina e convoca una Commissione di collaudo. 5. La Commissione di collaudo è composta da: a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presi-dente; b) un rappresentante tecnico dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; e) un rappresentante dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.6. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente ed un rappresentante sindacale dei gestori. 7. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune e sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale (42).8.Ai componenti la Commissione, esterni all’Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura pre-vista dalla normativa vigente. 9. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni od enti. 10. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica. 11. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

SEZIONE IV - INCENTIVI

Art. 88. (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL) (43)1.Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale, l’autosufficienza energetica degli impianti mediante utilizzo di fontirinnovabili e l’accrescimento delle loro condizioni di sicurezza rispetto ai rischi di criminalità, la Regione concede contributi, nei limiti degli stanziamenti an-nuali di bilancio e nei limiti del regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria per l’aggiunta di metano o GPL in impianti già installati ed ero-ganti i prodotti di cui all’articolo 80, comma 1. 2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti pubblici e privati anche associati tra loro. 3. L’entità del contributo concedibile per ogni operatore, sia per metano sia per GPL, è pari al 70 per cento dell’investimento ammissibile. L’importo dell’inve-stimento da considerare è al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione della disponibilità dell’area. 4. La Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A, concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanzedi contributo e subordinatamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’effettuazione dei lavori. 5. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti: a) l’entità del contributo; b) le spese ammissibili; c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi;

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9. Normativa Carburantid) i criteri di priorità, nonché la priorità delle aree o province che risultano carenti degli impianti eroganti metano o GPL. 6. I rapporti tra FI.L.S.E. S.p.A. e Regione sono disciplinati con apposita convenzione. 7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.

SEZIONE V IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI

Art. 89. (Definizioni).1. L’attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali costituisce pubblico servizio. 2. Per impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, ai fini della presente sezione, si intende il complesso commerciale uni-tario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi.Art. 90. (Funzioni regionali). 1. Le concessioni per i nuovi impianti di cui all’articolo 92 e le autorizzazioni per le ristrutturazioni di cui all’articolo 96, sono rilasciate dalla Regione sulla basedegli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3 (44). 2. Le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle aree di servizio sono adottate anche nel rispetto degli indirizzi e criteri di programmazione com-merciale ed urbanistica di cui all’articolo 3. 3. La Regione competente al rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio dei nuovi impianti partecipa, tra gli altri, alla Conferenza dei Servizi dicui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n.382) e successive modificazioni ed integrazioni al fine di verificare la conformità di eventuali nuovi impianti previsti in fase progettuale agli indirizzi e ai criteridi programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3. Art. 91. (Requisiti per il rilascio della concessione). 1. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve essere inoltre in possesso: a) dei requisiti morali di cui all’articolo 12; b) del requisito di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269 (norme per l’esecuzione del-l’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplinadei distributori automatici di carburante per autotrazione); c) della capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del pubblico servizio di distribuzionedei carburanti. 2. Per l’accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica si deve tenere conto dei criteri indicati all’articolo 5 del d.P.R. 1269/1971. Art. 92. (Nuovi impianti). 1. La concessione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto è rilasciata subordinatamente alla conformità dell’impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e ar-tistici. 2. La concessione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1970 n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresaeconomica) convertito con legge 18 dicembre 1970 n. 1034 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, concernenteprovvedimenti straordinari per la ripresa economica), ha validità diciottennale ed è soggetta a rinnovo. 3. L’istanza per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio del nuovo impianto è presentata dall’interessato alla Regione, completa della se-guente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 91;b) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea, attestantela conformità dell’impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici (45);c) dichiarazione di assenso da parte dell’ente proprietario della strada o di un suo concessionario; d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamenteal parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale (46). 4. I pareri di cui ai punti b) c) e d) possono anche essere stati rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi, di cui all’articolo 90, comma 3. 5. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione e prendendo atto della positiva conclusione della Confe-renza dei Servizi, di cui all’articolo 90, comma 3, rilascia la concessione a favore del soggetto richiedente. 6. L’esercizio dell’impianto è subordinato all’esito positivo del collaudo, di cui all’articolo 97 che l’interessato deve richiedere alla Regione almeno sessantagiorni prima della conclusione dei lavori, salvo l’esercizio provvisorio. Art. 93. (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti).1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione dell’impianto, deve essere presentata alla Regione dal concessionario su-bentrante. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione di assenso da parte dell’ente proprietario della strada o di un suo concessionario; b) proprietà o disponibilità dell’impianto del subentrante; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 91; d) parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane. 3. Non configurano trasferimento di titolarità della concessione i casi di: a) modifica della ragione sociale; b) modifica della denominazione sociale; c) fusione o incorporazione da parte della società controllante; d) passaggio di concessione all’interno di gruppi di imprese tra la società controllante e la società controllata o viceversa, aventi nell’oggetto sociale la com-mercializzazione di prodotti petroliferi e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 91. Art. 94. (Rinnovo della concessione degli impianti).1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto deve essere presentata alla Regione sei mesi prima della scadenza diciottennale. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:a) dichiarazione di assenso, da parte dell’ente proprietario della strada o di un suo concessionario alla permanenza dell’impianto, ovvero copia dell’istanzadestinata ad ottenerlo; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 91;

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9. Normativa Carburantic) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea, atte-stante la conformità dell’impianto alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici(47);d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamenteal parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale (48); e) richiesta di collaudo dell’impianto. 3. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rinnova la concessione a favore del soggetto richiedente. 4. L’esercizio dell’impianto è subordinato all’esito positivo del collaudo, di cui all’articolo 97. Art. 95. (Modifiche degli impianti). 1. Costituiscono modifiche dell’impianto i seguenti interventi: a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) la variazione del numero di colonnine; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;d) il cambio di destinazione e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinatialla vendita al pubblico; l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. 2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, di quelle fiscali e urbani-stico-edilizie. 3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate dalla Regione e sono soggette a collaudo, di cui all’articolo 97, che l’interessatodeve richiedere almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l’esercizio provvisorio. 4. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuatedalla data di ricevimento della comunicazione. 5. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuate dalladata di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizionedel progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea (49). 6. Le modifiche di cui al presente articolo sono inserite dalla Regione nel successivo provvedimento di rinnovo della concessione. Art. 96. (Ristrutturazione degli impianti). 1. Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell’impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato e sottoposto a collaudo,di cui all’articolo 97. 2. L’istanza di autorizzazione alla ristrutturazione dell’impianto deve essere presentata dall’interessato alla Regione, completa della seguente documenta-zione: a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea, atte-stante la conformità dell’impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici(50);b) dichiarazione di assenso da parte dell’ente proprietario della strada o di un suo concessionario; c) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamenteal parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale (51).3. I pareri di cui al comma 2 possono anche essere rilasciati, qualora attivata, nell’ambito della procedura dello Sportello unico di cui all’articolo 15 della l.r.9/1999 e successive modificazioni. 4. Al termine della procedura dello Sportello unico, di cui all’articolo 15 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni, la Regione, prendendo atto della sua po-sitiva conclusione e verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rilascia l’autorizzazione a favore del soggetto ri-chiedente. 5. L’esercizio dell’impianto è subordinato all’esito positivo del collaudo di cui all’articolo 97, che l’interessato deve richiedere alla Regione 6.Al fine di non sospendere l’attività di erogazione può essere realizzato un impianto temporaneo, che deve essere autorizzato. All’istanza per l’autorizzazionedell’impianto temporaneo, che deve essere presentata dall’interessato insieme a quella di autorizzazione alla ristrutturazione, devono essere allegati i parerifavorevoli, relativi all’impianto temporaneo, in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normativevigenti. Dell’avvenuto smantellamento dell’impianto temporaneo deve essere data tempestiva comunicazione. Art. 97. (Collaudo degli impianti). 1. Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, gli impianti per i quali si chiede il rinnovo della concessione, gli impianti ristrutturati e le parti modificate per lequali è richiesta l’autorizzazione, al fine di verificare l’idoneità tecnica delle attrezzature oggetto della concessione petrolifera. 2. Oggetto del collaudo è l’impianto così come definito al comma 2 dell’articolo 89. 3. La Commissione di collaudo provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato.4. In caso di esito negativo del collaudo, la Regione assegna un termine perentorio al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull’impiantoe dispone un nuovo collaudo. 5. Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano dato esito negativo, si applicano le sanzioni previste all’articolo 139, comma 2Art. 98. (Commissione di collaudo).1. La Commissione di collaudo è nominata e convocata dalla Regione ed è composta da:a) il dirigente dell’Ufficio della Regione competente per materia, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; b) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; c) un rappresentante tecnico dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; e) un rappresentante dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso as-segnati.

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9. Normativa Carburanti2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante dell’ente proprietario della strada o di un suoconcessionario. 3.Ai componenti la Commissione, esterni all’Amministrazione regionale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura pre-vista dalla normativa regionale vigente. 4. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse Amministrazioni od Enti. 5. Gli oneri del collaudo sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale e sono a carico del richiedente che provvede direttamente al pagamento,dandone comunicazione all’Amministrazione di appartenenza del componente la Commissione (52).Art. 99. (Esercizio provvisorio).1. Per i nuovi impianti, i rinnovi, le modifiche di cui all’articolo 95, comma 1 lettera a) e le ristrutturazioni, in attesa del collaudo e su richiesta dell’interessato,la Regione può autorizzare l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, al massimo di altri centottanta giorni, previapresentazione della seguente documentazione: a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea, com-provante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato (53); b) richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l’impegno al-l’osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco. 2. (Omissis) (54). Art. 100. (Disponibilità dell’area).1. Qualora l’assenso dell’ente proprietario della strada o del suo concessionario venga dato per un periodo inferiore a diciotto anni, la società titolare dellaconcessione petrolifera è tenuta, sei mesi prima della scadenza di tale assenso, a presentare una nuova dichiarazione di assenso.2. Qualora l’area sia data in affidamento ad un nuovo aggiudicatario, sei mesi prima del subentro, il nuovo aggiudicatario dovrà presentare l’istanza di tra-sferimento ai sensi dell’articolo 93. In caso contrario la concessione decade e il subentrante dovrà presentare un’istanza di nuova concessione, ai sensi del-l’articolo 92, che dovrà rispettare gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3.Art. 101. (Sopralluoghi).1. La Regione in qualsiasi momento può disporre sopralluoghi sugli impianti.Art. 102. (Orari).Ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 (nuove direttive alle Regioni a Statuto ordinario inmateria di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione), gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi auto-stradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto.

(Omissis)

CAPO XVOSSERVATORI REGIONALI

(Omissis)

Art. 124. (Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti negli impianti stradali e sistema informativo).1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al com-petente Ministero i risultati del monitoraggio.2. A tal fine i Comuni, i titolari dell’autorizzazione, gli uffici dell’Agenzia delle Dogane, i Comandi dei Vigili del Fuoco trasmettono alla Regione ogni dato chela stessa ritenga utile acquisire.3. La Regione inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nelcontesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l’istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di carbu-ranti, di un Osservatorio che, nell’ambito del sistema informativo regionale e raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:a) alla programmazione regionale nel Settore;b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.4. A tal fine l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti,promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istitutidi ricerca ed alle istituzioni pubbliche.5. L’Osservatorio regionale si raccorda con l’Osservatorio interregionale che viene costituito, in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il miglioreesercizio delle proprie funzioni.Art. 125. (Osservatorio regionale dei carburanti negli impianti autostradali).1. I concessionari e gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane trasmettono all’Ufficio della Regione competente per materia entro il 31 marzo di ogni anno i dati quan-titativi e qualitativi dei prodotti erogati nell’anno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato che la Regione ritenga utile al monitoraggio della reteautostradale loro richiesto.

(Omissis)

CAPO XVIISANZIONI E DECADENZE

Art. 138. (Applicazione delle sanzioni).1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione dellesanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).2. Il Comune è competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e ne introita i relativi proventi, fatta eccezione per gli im-pianti di distribuzione carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

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9. Normativa CarburantiArt. 139. (Sanzioni amministrative per gli impianti stradali di distribuzione carburante).1. L’installazione o l’esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in assenza dell’autorizzazione o del collaudo ovvero senzai requisiti di cui all’articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 13, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente.2. L’installazione o l’esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in difformità dall’autorizzazione o dalle prescrizioni stabi-lite in sede di collaudo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500. In tali casi l’attività dell’impiantoè sospesa fino alla sua regolarizzazione.3. Chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o non esponga, in modoleggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.4. L’applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 è di competenza del Comune ove è installato l’impianto.Art. 140. (Sanzioni amministrative per gli impianti autostradali di distribuzione carburante).1. L’installazione o l’esercizio di un impianto autostradale di carburante in assenza della concessione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli12 e 91 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituentil’impianto nonché del prodotto giacente.2. L’installazione o l’esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità dalla concessione o in mancanza dell’autorizzazione o in difformità dalleprescrizioni stabilite in sede di collaudo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500. In tali casi vienefissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell’impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.3. Chiunque violi le disposizioni regionali in materia di orari o non esponga, in modo leggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 4. Per l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 provvedono le Province che ne introitano i relativi proventi.(Omissis)

Art. 148. (Decadenza dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti).1. L’autorizzazione decade:a) qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all’articolo 13;b) qualora l’impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità rispetto ai criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’arti-colo 3;c) per chiusura volontaria;d) qualora il titolare non inizi l’attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal Comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimentiall’attivazione dell’impianto;e) qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;f) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autoriz-zazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pa-gamento in misura ridotta della sanzione. 2. La decadenza dell’autorizzazione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente.Art. 149. (Decadenza della concessione all’installazione e all’esercizio di impianti autostradali per la distribuzione dei carburanti).1. La concessione decade:a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 12 e 91;b) qualora non sia osservato il provvedimento di sospensione adottato a seguito dell’esito negativo di due collaudi consecutivi;c) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di conces-sione o autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è pro-ceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.2. La decadenza della concessione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente.

(10) Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(12) Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(13) Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(14) Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(15) Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(16) Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(17) Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(18) Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(19) Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(20) Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(21) Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(22) Numero così modificato dall’art. 3 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(23) Numero così sostituito dall’art. 3 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(24) Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(25) Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(26) Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(27) Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(28) Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(29) Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(30) Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(31) Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.(32) Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(33) Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(34) Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.

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9. Normativa Carburanti(35) Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(36) Comma abrogato dall’art. dall’art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(37) Rubrica così modificata dall’art. 7 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(38) Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(39) Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(40) Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(41) Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(42) Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.(43) Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(44) Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(45) Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.(46) Lettera così modificata dall’art. 12 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(47) Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(48) Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.(49) Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(50) Comma così modificato dall’art. 31 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.(51) Lettera così modificata dall’27 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.(52) Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.(53) Lettera così modificata dall’art. 16 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.(54) Comma abrogato dall’art. 16 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53.

9.2 ALLEGATI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 27 DEL 29/10/2009

DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALIALLEGATO A) INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONEDELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N.1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SS.MM.II.PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI CAPO IX, SEZIONI I-II-III-IV

1 OggettoIl presente atto contiene gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma1, lettera d) in materia di distribuzionecarburanti stradale.

2 Aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate in cui possono essere installati impianti senza la presenza del gestore dicui all’articolo 77, comma 1, lettera f)Si definiscono aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate le aree montane di cui alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delleComunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).Nelle aree di cui sopra possono essere installati, oltre agli altri, anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (fun-zionanti senza la presenza del gestore) a condizione che sia garantita l’adeguata sorveglianza con le modalità disposte dal Comune, ai sensi di quanto previ-sto dall’articolo 80, comma 3, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.Gli impianti esistenti funzionanti con la presenza del gestore localizzati in tali aree possono essere trasformati in impianti dotati esclusivamente di apparec-chiature selfservice pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore), previa comunicazione al Comune, sempre che sia garantita l’adeguata sorve-glianza con le modalità disposte dal Comune medesimo.Al fine di salvaguardare il servizio pubblico in tali aree :1. il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità di cui ai successivo punto 7, qua-lora tale impianto sia l’unico del territorio comunale e sia distante oltre 7 Km da altro impianto; tale deroga è consentita fino a quando non venga installatoun nuovo impianto conforme alla normativa vigente;2. il Comune può continuare in proprio l’attività di un impianto.

3 Indici di edificabilitàTali parametri sono di competenza dei Comuni.I Comuni devono prevedere indici di edificabilità più elevati per gli impianti che:- Prevedano l’erogazione di carburanti ecocompatibili (metano e GPL); - Si dotino di sistemi di autosufficienza energetica e/o utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili quali: fotovoltaico, conversione etc..

4 Attività integrative negli impiantiI nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di autonome attività commerciali o somministrazione di ali-menti e bevande o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica nel rispetto degli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbani-stico-commerciale di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la cui titolarità spetta al gestore dell’impianto ai sensi di quantoprevisto dall’articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per gli esercizi di vicinato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commercialedi cui all’articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.Qualora l’autonoma attività integrativa riguardi la somministrazione di alimenti e bevande o i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica,

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9. Normativa Carburantiquesti potranno essere installati in deroga ai criteri di natura commerciale ed urbanistica regionali e comunali con il rilascio dell’autorizzazione da parte delComune competente per territorio.Il Comune, in tali casi, rilascia l’autorizzazione, la cui titolarità spetta al gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successivemodifiche ed integrazioni, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell’autorizzazione, indicando che la stessa è strettamente connessa all’impianto di carbu-rante e non può essere ceduta a terzi autonomamente o trasferita in altra sede.Qualora l’impianto di cui sopra in cui è stata autorizzata l’installazione di somministrazione di alimenti e bevande (bar o ristorante) o di un punto vendita nonesclusivo di stampa quotidiana o periodica in deroga ai relativi criteri regionali e comunali chiuda per qualunque motivo, l’autorizzazione rilasciata per unadelle due tipologie si intende decaduta.

5 Trasferimento della titolarità degli impianti stradaliIn caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l’impianto, alla Regione eal competente Ufficio Tecnico di Finanza o Agenzia delle Dogane entro 30 giorni.

6 Comunicazioni alla RegioneAi sensi di quanto previsto dall’articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune deve comunicare alla Regione:• il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;• le modifiche intervenute sugli impianti;• le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell’attività;• le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;• ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare alla Regione:• le attività integrative presenti sugli impianti• il cambio di bandiera degli impianti;• il cambio di gestione degli impianti;• ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.Il gestore deve comunicare alla Regione:• i dati di cui sopra e ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

7 CRITERI DI INCOMPATIBILITÀVerifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistentiAllo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provve-dono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.I Comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti al fine dell’accertamento delle incompatibilità sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltresei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento e trasmettono, entro i 60 giorni successivi, il relativo elenco alla competente Struttura regionale.Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 32, dell’11 febbraio 1998 (Razionalizzazione del sistema didistribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo1997, n. 59) così come modificato dall’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 346/1999.Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all’articolo 81 della l.r. 1/2007 e s.m., possono procedere solo nell’ipotesi in cui sia stataeffettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un’autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompati-bilità di cui ai successivi punti.Le fattispecie d’incompatibilità, si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.

7.1 Incompatibilità assoluteRicadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta :- gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all’interno dei centri abitati;- gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al difuori dei centri abitati;- gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei cen-tri abitati.Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e la relativa autorizzazione decade ai sensi dell’articolo 148 dellal.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

7.2 Incompatibilità relativeRicadono nelle fattispecie di incompatibilità relative:a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all’interno dei centri abitati;b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;c) gli impianti che, secondo le definizioni di cui al Codice della strada, ricadono a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza peri quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.Il Comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne da comunicazione al titolare dell’impianto, alla Regione, al competenteU.T.F. o Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VVFF.Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma precedente possono continuare a permanere nel sito originario pur-ché sussista una delle seguenti condizioni :- l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;- l’impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce.Gli impianti che ricadono nelle altre fattispecie di incompatibilità, qualora siano suscettibili di adeguamento, permangono nel sito qualora ottemperino agliadeguamenti entro i termini stabiliti dai Comuni; in caso contrario la relativa autorizzazione decade ai sensi dell’articolo 148 della l.r. 1/2007 e successive mo-difiche ed integrazioni.

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9. Normativa Carburanti8 ORARIPrincipi generaliI Comuni della regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i soggetti interessati sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei pro-dotti, specie agli impianti che effettuano l’apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.I Comuni, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio degli impianti e delle aper-ture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza ai sensi dell’articolo 120 della l.r. 1/2007 e suc-cessive modifiche ed integrazioni.

8.1 Orari di apertura e chiusura degli impiantiPer l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l’orario settimanale minimo di apertura degli impianti stradali è di cinquan-tadue ore che può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i primi due anni di applicazione della presente programmazione, sulla base di accorditra il Comune e le categorie interessate.I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti.Il gestore comunica l’orario di apertura e chiusura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L’orario comunicato resta valido fino a di-versa comunicazione da parte del gestore.L’Amministrazione comunale ha facoltà di modificare l’orario individuato qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di serviziopubblico, sentite le categorie interessate.E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblicoe comunque in accordo con il gestore.

8.2 Esenzioni o derogheGli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dell’orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive, infrasettima-nali.anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamentele attività di erogazione dei diversi prodotti.Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento, in assenza del gestore, svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusuradell’impianto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore.Gli impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) ai sensi del paragrafo 2 sono eso-nerati dal rispetto dell’orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive, infrasettimanali. A tali impianti non si applicano le disposizioni di cui alcomma precedente.Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente punto 8.1.Le attività integrative di cui ai punti precedenti non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburantiper autotrazione ma seguono le disposizioni regionali previste per le rispettive tipologie.Il Comune, di propria iniziativa o su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle limitazioni di cui al precedente punto 8.1, fermorestando l’orario settimanale minimo, nei seguenti casi:− qualora vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse, in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale;− nel caso di Comune in cui sia presente un unico impianto.

8.3 Turni di riposoNelle domeniche e nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale deve essere determinata un’apertura di impianti almeno nella misura del 25 per cento di quelliesistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concertocon i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento oppure, comprendendo anche i Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una tur-nazione a livello sovracomunale con i Comuni confinanti.Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento.Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore possono sospendere l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recuperoè dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, spe-cie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall’utenza.

8.4 Servizio notturno1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieriurbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando lestazioni di servizio o di rifornimento che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza aglioperatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati acoprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura.

8.5 Ferie1. La sospensione dell’attività per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d’intesa con i tito-lari degli impianti.2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all’utenza.

9 PUBBLICITÀ DEI PREZZIAi sensi di quanto stabilito dall’articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di au-totrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere

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9. Normativa Carburantiesclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.Tale disposizione in attuazione dell’articolo 15 del d.lgs. 206/2005.

10 SANZIONIIn caso di violazione delle disposizioni in materia di orari e di esposizione dei prezzi, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 139 della l.r. 1/2007.

DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTOSTRADALI

ALLEGATO B) INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONEDELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N.1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SS.MM.II. PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTOSTRADALI CAPO IX, SEZIONE V

Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l’offerta, tutti i NUOVI IMPIANTI devono essere dotatidei prodotti benzine, gasoli e di almeno un prodotto a scelta tra metano e GPL, idrogeno o relative miscele.Per la realizzazione di un NUOVO impianto autostradale di distribuzione carburanti o in occasione della prima gara ad evidenza pubblica indetta dal conces-sionario o ente proprietario della strada per l’affidamento dell’area lungo le autostrade e i raccordi autostradali, è necessario, inoltre, dotare l’impianto di al-cuni servizi accessori, di natura qualitativa finalizzati a fornire un servizio di natura polifunzionale al cittadino consumatore.Devono essere presenti tutti i servizi obbligatori e almeno cinque a scelta tra quelli facoltativi che si ritengono di interesse per la collettività.Nel caso di autorizzazioni per le RISTRUTTURAZIONI degli impianti ai sensi dell’articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, al fine diassicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l’offerta, oltre ad essere presenti i prodotti benzine, gasoli, deveessere anche presente almeno un prodotto a scelta tra metano e GPL, idrogeno o relative miscele; devono, inoltre, essere presenti tutti i servizi obbligatori ealmeno uno a scelta tra quelli facoltativi che si ritengono di interesse per la collettività.

SERVIZI OBBLIGATORI1. Parcheggi riservati alle persone portatrici di handicap.2. Bagni per utenti anche in condizioni di disabilità.3. Punto telefonico.

SERVIZI FACOLTATIVI1. Area di sosta per automezzi pesanti attrezzate per lunghe soste conseguenti a fenomeni meteorologici importanti, e improvvisi al fine di evitare il bloccodel traffico sulla rete autostradale. Dotata di: celle frigorifero per i materiali deperibili, area lavaggio, area deposito materiali pericolosi, servizio di sorveglianza,ostello con posti letto.2. Servizi doccia per camionisti ed utenti.3. Presidio medico attraverso il posizionamento di un’ambulanza in grado di fornire i primi soccorsi in caso di emergenza.4. Palestra: in particolare può rivelarsi utile nelle aree di lunga sosta e come servizio per i motociclisti che effettuano lunghi viaggi.5. Area parcheggio moto e servizi mirati per i motociclisti.6. Servizio di lavanderia a gettoni.7. Aree attrezzate per i camper.8. Recinto per cani custodito.9. Pannelli fotovoltaici.10. Sistema di videosorveglianza.11. Strutture riservate ai bambini: fasciatoi, attrezzature per i pasti (seggioloni, seggiolini e scaldabiberon) e area gioco esterna.12. Servizio di informazioni sul traffico che aggiorni costantemente l’utenza sulla situazione di percorribilità dei tratti autostradali e sulla situazione meteoro-logica.13. Servizio di prelievo automatico di denaro (bancomat o postamat).14. Internet point e servizio di posta elettronica (area wireless connection): sia per gli aggiornamenti sia per la possibilità di scaricare la propria casella di postaelettronica sia di inviare messaggi.15. Officina.

PUBBLICITÀ DEI PREZZIAi sensi di quanto stabilito dall’articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di au-totrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essereesclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.Tale disposizione in attuazione dell’articolo 15 del d.lgs. 206/2005.

SANZIONIIn caso di violazione delle disposizioni in materia di orari e di esposizione dei prezzi, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 140 della l.r. 1/2007 e succes-sive modifiche ed integrazioni.

9.3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 799 DEL 9 LUGLIO 2010

DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007 RECANTE “TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO” E SS.MM.II. IM-PIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI.

RICHIAMATA la legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007, recante “Testo unico in materia di commercio” e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 87, 92, 94, 96e 98;

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9. Normativa CarburantiCONSIDERATO che, al fine di consentire una corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene ne-cessario fornire, sia agli operatori del settore che agli enti locali, chiarimenti e precisazioni più dettagliate relativamente ai seguenti punti: - formulazione del parere richiesto in materia ambientale per impianti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali; - determinazione del compenso spettante ai membri della Commissione di Collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti stradali e quelli situati lungole autostrade e i raccordi autostradali;

VISTI gli artt. 92, 94 e 96 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii., relativi agli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali eaventi ad oggetto rispettivamente i “Nuovi impianti”, il “Rinnovo della concessione degli impianti” e la “Ristrutturazione degli impianti”, che richiedono, tragli altri, che venga fornito parere favorevole in materia ambientale; CONSIDERATA la necessità fare chiarezza sull’individuazione dell’organo competente al rilascio del suddetto parere e sui relativi aspetti contenutistici; PRESO ATTO che durante gli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Settore Politiche di Sviluppo del Commercio e del Dipartimento Ambiente della RegioneLiguria si è concordato che gli interessati dovranno presentare, al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio unitamente alle diverse tipologie di istanza a cuisi collega il parere in oggetto, la seguente documentazione che verrà sottoposta all’esame ed al conseguente parere del Dipartimento Ambiente della RegioneLiguria: • copia della lettera di invio alla Provincia competente per territorio del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio perla relativa approvazione (Regolamento regionale 10.4.2009, n.4, art.9);

• autorizzazione allaccio alla rete fognaria comunale o autorizzazione comunale per scarico domestico in ambiente; • autorizzazione scarico acque di lavaggio se presente autolavaggio; • certificazioni impiantistiche relative a requisiti tecnici dei serbatoi (sfiati, vetrificazione e prove di tenuta, impianto di messa a terra); • documentazione prevista dal d.lgs. n.152/2006, parte IV, relativa alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall’attività, a titolo esemplificativo l’avvenuta co-municazione annuale MUD, registri di carico e scarico rifiuti o registrazioni equivalenti;

VISTI gli artt. 87 e 98 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii., in cui per il compenso spettante ai componenti esterni all’Amministrazione comunale e regionale della Com-missione di Collaudo, rispettivamente per gli impianti di distribuzione carburanti stradali e per quelli situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, vienefatto un riferimento alla misura prevista dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che per ragioni di continuità con la DGR n. 1286/2000, recante ad oggetto “Modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite inmateria di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali”, e per dare omogeneità alla materia dei compensi spettanti aicomponenti delle Commissioni di Collaudo degli impianti sia stradali che autostradali, si dà atto che ai componenti la Commissione, esterni all’Amministra-zione comunale e a quella regionale, spetta un compenso omnicomprensivo per ogni collaudo effettuato di Euro 129,11 da assoggettare alle ritenute di legge.Tale compenso deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di Collaudo, dandone comunicazioneall’Amministrazione di appartenenza del medesimo; SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, e dell’Assessoreall’Ambiente e allo sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate: 1. che il parere favorevole in materia ambientale richiesto, per gli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, di cuiagli artt. 92, 94 e 96 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii. aventi ad oggetto rispettivamente i “Nuovi impianti”, il “Rinnovo della concessione degli impianti” e la“Ristrutturazione degli impianti”, deve essere formulato dal Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, sulla base dell’esame della seguente documen-tazione, che gli interessati dovranno presentare al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio unitamente alle diverse tipologie di istanza a cui si collega ilparere in oggetto: • copia della lettera di invio alla Provincia competente per territorio del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggioper la relativa approvazione (Regolamento regionale 10.4.2009, n.4, art.9);

• autorizzazione allaccio alla rete fognaria comunale o autorizzazione comunale per scarico domestico in ambiente; • autorizzazione scarico acque di lavaggio se presente autolavaggio; • certificazioni impiantistiche relative a requisiti tecnici dei serbatoi (sfiati, vetrificazione e prove di tenuta, impianto di messa a terra); • documentazione prevista dal d.lgs. n.152/2006, parte IV, relativa alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall’attività, a titolo esemplificativo l’avvenutacomunicazione annuale MUD, registri di carico e scarico rifiuti o registrazioni equivalenti.

2.che il compenso omnicomprensivo per ogni collaudo effettuato dai componenti, esterni all’Amministrazione comunale e a quella regionale, delle Commis-sioni di Collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti stradali e situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, , dovuto nei casi previsti dagliartt. 87 e 98 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii.: - è pari ad Euro 129,11 da assoggettare alle ritenute di legge; - deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di Collaudo, dandone comunicazione all’Ammini-strazione di appartenenza del medesimo

3.di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo stra-ordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

9.4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 408 DEL 21 APRILE 2011

RECEPIMENTO DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELLA SEDUTA DEL3 MARZO 2011 RECANTE “DISCIPLINA UNITARIA DELLE REGIONI PER LE TURNAZIONI DEGLI IMPIANTI AUTOSTRADALI IN CASO DI SCIOPERO”

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9. Normativa CarburantiVISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pub-blici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”che dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, del dirittodi sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare in alcuni servizi, tra cui vi è quello che concerne la tutela dellalibertà di circolazione, e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;

VISTA la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia condeliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 che stabilisce che durante l’astensione collettivadovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, della legge 146/1990 e alla lettera c) precisache:

– le stazioni di servizio in funzione nell’autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri; – l’individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l’apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro dele-gato;

VISTA la nota del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la regolamentazione sopra citata e si ribadisce che“devono restare aperte un numero minimo di stazioni di servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni”;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 6 febbraio 2007 e n. 51 del 1 giugno 2007, che hanno individuato le turnazioni delle stazioni diservizio autostradali di cui è comandata l’apertura ai sensi dell’articolo 8, lettera c) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel set-tore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001;

CONSIDERATO che finora ogni singola Regione ha provveduto autonomamente in proposito, ma dal mondo delle associazioni sindacali dei gestori è stato piùvolte lamentato che si sono venute a creare, durante gli scioperi precedentemente proclamati, situazioni di aperture obbligatorie di aree di servizio a pochi chi-lometri di distanza tra di loro, seppure in Regioni diverse, a causa un mancato coordinamento delle amministrazioni regionali interessate;

DATO ATTO che in ambito del tavolo permanente di confronto con gli operatori economici del settore autostradale (previsto dal punto 7 del documento di in-dirizzi comuni per la distribuzione di carburanti sulla rete autostradale approvato il 1° ottobre 2009 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e ProvinceAutonome) è stato deciso di dare seguito a quanto segnalato dalle associazioni sindacali dei gestori e, a tal fine, il Gruppo di lavoro tecnico, istituito nell’am-bito della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, ha elaborato un’ipotesi di turnazione a livello nazionale degli impianti autostradaliin caso di sciopero;

RILEVATO che le risultanze del lavoro svolto dal suddetto Gruppo tecnico, già sottoposte agli operatori economici del settore in una seduta del tavolo perma-nente in data 1° febbraio 2011 ed al coordinamento interregionale per materia tenutosi in data 1° marzo 2011, sono contenute in un documento approvatodalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011 recante “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli im-pianti autostradali in caso di sciopero”, in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche i 35 impianti au-tostradali liguri, e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentementedal numero di giorni di astensione dal servizio;

PRESO ATTO che:– in caso di sciopero proclamato solo a livello regionale la regione interessata gestirà le turnazioni di tale sciopero in completa autonomia, senza peraltro in-terrompere la turnazione a livello nazionale;

– in caso di sciopero proclamato e poi revocato la turnazione già prevista sarà attuata all’evento successivo;– in caso di sciopero proclamato, la regione coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni provvede, entro 2 giorni dalla notizia di scio-pero, a comunicare alle singole Regioni la turnazione da applicare;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori

DELIBERA

1. Sulla base delle normative indicate e per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di recepire il contenuto del documentoallegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, così come approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonomenella seduta del 3 marzo 2011, recante “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, in cui sono indi-cate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche i 35 impianti autostradali liguri, e la loro suddivisione in tre turna-zioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dalservizio.

2. Di prendere atto che per la Regione Liguria, in sostituzione dei detti Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2007 e n. 51/2007, che avevanoprecedentemente individuato le turnazioni delle stazioni di servizio autostradali di cui è comandata l’apertura, la suddivisione tra i turni A), B) e C) dei variimpianti autostradali liguri che a rotazione dovranno rimanere aperti, come individuati dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Pro-vince autonome e recante “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, è la seguente:

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9. Normativa CarburantiImpianti ricadenti nel turno A)

Impianti ricadenti nel turno B)

Impianti ricadenti nel turno C)

3. Di stabilire che, nel caso di indizione di sciopero, la Struttura regionale competente in materia, il Settore Politiche di Sviluppo del Commercio, provvederà adare comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati della turnazione atta a garantire il servizio in caso di sciopero, così come comunicato dalla Re-gione coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it.Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo stra-ordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

9.5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1593 DEL 22.12.2011

CIRCOLARE PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98.

LA GIUNTA REGIONALE

Circolare per applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, e relativa applicazione o disappli-

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AUTOSTRADA DIREZIONE NOME AREA DI SERVIZIO CHILOMETRO REGIONEA6 da Savona a Torino Carcare est 108 LiguriaA7 da Genova a Milano La Lanterna est 134 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia Piani d’Invrea Nord 26 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia Ceriale nord 77 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia Castellaro Nord 128 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova Bordighera sud 146 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova Ceriale sud 77 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova San Cristoforo sud 42 LiguriaA12 da Genova a Roma S. Ilario sud 14 LiguriaA12 da Genova a Roma Magra ovest 97 LiguriaA12 da Roma a Genova Magra est 97 LiguriaA12 da Roma a Genova S.Ilario nord 14 LiguriaA15 da La Spezia a Parma Melara est 106 LiguriaA26 Genova Voltri - Gravellona Toce Turchino est 7 Liguria

AUTOSTRADA DIREZIONE NOME AREA DI SERVIZIO CHILOMETRO REGIONEA7 da Genova a Milano Campora est 117 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia San Cristoforo nord 42 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia Ceriale nord 77 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia Bordighera nord 146 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova Conioli sud 128 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova Borsana sud 56 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova Piani d’Invrea sud 26 LiguriaA12 da Genova a Roma Riviera Sud 49 LiguriaA12 da Roma a Genova Brugnato est 77 LiguriaA15 da Parma a La Spezia Stagnoni - Liguria

AUTOSTRADA DIREZIONE NOME AREA DI SERVIZIO CHILOMETRO REGIONEA6 da Torino a Savona Cà Lidora ovest 103 LiguriaA7 da Milano a Genova Giovi ovest 106 LiguriaA7 da Genova a Milano Giovi est 106 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia Valleggia 47 LiguriA10 da Genova a Ventimiglia Rinovo Nord 100 LiguriaA10 da Genova a Ventimiglia Ventimiglia Autoporto 152 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova Valle Chiappa Sud 100 LiguriaA10 da Ventimiglia a Genova Aurelia sud 45 LiguriaA12 da Genova a Roma Brugnato ovest 77 LiguriaA12 da Roma a Genova Riviera nord 49 LiguriaA26 Gravellona Toce - Genava Voltri Turchino ovest 7 Liguria

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9. Normativa Carburanticazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n.1/2007 ( Testo unico in materia di commercio) e s.m.e/o.i. e delle disposizioni contenute nell’attodi programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla D.C.R. 28 ottobre 2009 n. 27 –Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica inmateria di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successive modifi-che e integrazioni).VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),come convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,comma 1, della L. 15 luglio 2011, n.111;

VISTO, in particolare, l’articolo 28 del suddetto decreto, che contiene disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti ;

VISTA Legge Regionale n.1/2007 ( Testo unico in materia di commercio) i così come modificata con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche allalegge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), e con successiva legge regionale 4 ottobre 2011, n. 26 (Modifica alla legge regionale12 agosto 2011, n.23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttivan.2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa a servizi nel mercato interno)), pubblicate, rispettivamente, sul B.U.R.L.n. 16 del 17 agosto 2011, Parte Prima e sul B.U.R.L. n. 17 del 5 ottobre 2011, Parte prima;

VISTA la D.C.R. 28 ottobre 2009 N. 27 recante :”Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stra-dali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successive modifiche e integrazioni)”;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’ articolo 28 surrichiamato sono state emanate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (materia di com-petenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, si ritiene che le disposizioni ivi contenute siano immedia-tamente applicabili, fatto salvo quanto precisato nella Circolare allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO OPPORTUNO fornire alcune linee interpretative ed operative agli Enti ed ai Soggetti pubblici e privati destinatari delle norme regionali in merito al-l’incidenza delle suddette disposizioni sulle normative regionali vigenti in materia attraverso la predisposizione di una apposita Circolare ed al fine di assicu-rare il tempestivo, corretto e uniforme recepimento nel territorio ligure delle suddette disposizioni;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e Inno-vazione tecnologica, Energia: Renzo Guccinelli;

DELIBERA

1. di approvare la circolare allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine alla relativa applicazione o disap-plicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n.1/2007 ( Testo unico in materia di commercio) e s.m.e/o.i. e delle disposizioni contenute nel-l’atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla D.C.R. 28 ottobre 2009 N. 27 - Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanisticain materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successive modi-fiche e integrazioni);2. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche di sviluppo del commercio competente per materia di trasmettere copia della Circolare allegata alla pre-sente deliberazione agli Enti ed ai Soggetti pubblici e privati destinatari delle norme regionali.

(segue allegato)

CIRCOLARE PER L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111.

Al fine di assicurare il tempestivo, corretto e uniforme recepimento nel territorio ligure delle disposizioni statali emanate in materia di tutela della concorrenza(ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), con specifico riferimento l’articolo 28 della L. n.111/2011 in materia di razionalizzazione dellarete distributiva dei carburanti e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in materiadi commercio) e s.m.e/o.i. e delle disposizioni contenute nell’atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla D.C.R. 28 ottobre 2009 n. 27 - In-dirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007,n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successive modifiche e integrazioni), si forniscono i seguenti chiarimenti.La Regione Liguria, come noto, ha modificato la propria L.R. n.1/2007 recante:” Testo unico in materia di commercio”, già precedentemente modificata, conla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione delladirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), e con successiva legge regionale4 ottobre 2011, n. 26 (Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n.23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico in materia di com-mercio) anche in attuazione della direttiva n.2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa a servizi nel mercato interno)),pubblicate, rispettivamente, sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, Parte Prima e sul B.U.R.L. n. 17 del 5 ottobre 2011, Parte prima.Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui all’articolo 28 surrichiamato sono state emanate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (ma-teria di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, si ritiene che le disposizioni ivi contenute sianoimmediatamente applicabili, fatto salvo quanto viene di seguito precisato.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI ARTICOLO 28,DECRETO LEGGE N. 98/2011 CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111.

L’articolo 28 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) del decreto legge n. 98/2011, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, stabilisce quanto segue:- al comma 3: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011 le Regioni emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiaratiincompatibili ai sensi del DM 31.10.2001 e delle successive norme regionali.

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9. Normativa CarburantiLa Regione Liguria ha adottato, tra gli altri, i Criteri di incompatibilità degli impianti con la D.C.R. 28 ottobre 2009 n. 27 recante: ” Indirizzi e criteri di pro-grammazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico inmateria di commercio ) e successive modifiche e integrazioni.”Pertanto, si continuano ad applicare le fattispecie di incompatibilità indicate al Paragrafo 7 (Criteri di incompatibilità) della succitata DCR.- al comma 4: i Comuni devono provvedere a dichiarare incompatibili e a far chiudere tali impianti entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di con-versione del D.L. 98/2011. Quindi entro il 14 novembre 2011 i Comuni devono concludere i procedimenti di dichiarazione di incompatibilità e di chiusura degliimpianti, dandone comunicazione alla Regione e al Ministero sviluppo economico.Si invitano pertanto i Comuni a comunicare alla Regione, Settore Politiche di sviluppo del commercio, se hanno già provveduto alle verifiche di incompatibilitàe, in caso affermativo, se gli impianti individuati come tali siano stati chiusi o se invece siano ancora in corso eventuali contenziosi. Qualora le verifiche nonsiano state effettuate occorrerà procedere nei termini sopra indicati dando comunicazione dell’esito sia alla Regione che al Ministero.Si ricorda che, ai sensi dell’art. 124 della Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 e s.m.e/o.i. il Comune deve comunicare alla Regione, Settore Politiche di svi-luppo del commercio, il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni, le modifiche intervenute sugli impianti, le revoche, le decadenze e gli smantella-menti riguardanti le stazioni di rifornimento al fine di consentire l’indispensabile monitoraggio del processo di razionalizzazione della rete distributiva.- ai commi 5 e 6: entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011 (entro il 5 luglio 2012) tutti gli impianti devono dotarsi di self-service pre-payment,pena la comminazione di sanzioni pecuniarie.La Regione Liguria, con la Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 e s.m.e/o.i. ha disciplinato, tra le altre, all’articolo 80 la Tipologia nuovi impianti e prevede chesiano solo i NUOVI IMPIANTI a dover avere il self-service pre-pay e non gli esistenti.Si ritiene che, essendo la norma statale prevalente, trovi applicazione quanto previsto dai surrichiamati commi 5 e 6 dell’articolo 28 e che, ai sensi di quantoprevisto all’ articolo 4 della L.R. n.1/2007, sia sempre il Comune l’autorità competente a ricevere il rapporto, applicare la sanzione e introitare i proventi, es-sendo il titolare delle funzioni amministrative, mentre si dovrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria indicata al comma 6 dell’articolo 28 della L.n.111/2011.- al comma 7: non si possono porre vincoli alla possibilità di erogazione in self-service pre-payment durante l’apertura dell’impianto, fermo restando l’obbligodi presenza del gestore o dei suoi dipendenti.Si ritiene che questa disposizione rende inapplicabile la contraria la previsione relativa agli Orari contenuta al comma 2 del Paragrafo 8.2 “Esenzioni” dellaD.C.R. 28 ottobre 2009 n. 27 recante ”Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e auto-stradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successive modifiche e integrazioni.”Si ritiene che, essendo la norma statale prevalente, trovi applicazione quanto previsto dal surrichiamato commi 7 dell’articolo 28 della L. n.111/2011.- ai commi 8, 9, 10 e 11: in un impianto stradale di distribuzione carburanti è sempre possibile:- esercitare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ex L. 287/91, art. 5, comma 1, lett. B)Sono fatti salvi il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie, di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il pos-sesso dei requisiti morali e professionali.La Regione Liguria, nella richiamata L.R. n.1/2007, ha disciplinato tutte le attività commerciali e, quindi, anche la somministrazione di alimenti e bevande non-ché adottato l’atto di programmazione attuativo con D.C.R. n. 5 del 27 febbraio 2008, recante: “Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande,in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ).Le disposizioni regionali contenute nei succitati atti risultano conformi a quanto previsto dal comma 8, lettera a) dell’art. 28.Con specifico riferimento ai requisiti morali e professionali, la citata L.R. n.1/2007 recentemente modificata dalla Legge regionale 12 agosto 2011, n.23, re-cante: “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), ha, agli articoli 12 e 13 recanti la disciplina dei requisiti moralie professionali, fatto rinvio a quanto previsto dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa aiservizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.- esercitare un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti riferiti alla superficie dell’impianto.L’innovazione consiste nell’eliminazione dei limiti alla superficie degli impianti in cui si può esercitare questa attività accessoria.Anche in questo caso, la modifica della L.R. n.1/2007 richiamata ha eliminato il limite di superficie per i punti vendita non esclusivi installati negli impianti dicarburante ( art. 67 modificato ) e, pertanto - vendere pastigliaggi. Anche in questo caso, la disposizione regionale è conforme a quanto stabilito da quella statale in quanto, la vendita dei pastigliaggi eragià consentita dalla legge regionale n.1/2007 prima della recente modifica, dava la definizione di pastigliaggi ( art. 14, comma 1, lettera d) e consentiva lavendita di pastigliaggi nei punti vendita non esclusivi del settore della stampa quotidiana e periodica ( articolo 66, comma 2) che sono considerati apparte-nenti al settore non alimentare. Con la citata Legge regionale 12 agosto 2011, n.23 di modifica della L.r: n.1/2007 come sopraspecificato, è stata concessa lavendita dei pastigliaggi anche negli impianti di distribuzione carburanti ( art. 11, comma 3).Le attività di cui sopra sono esercitate dal gestore (salva sua rinuncia) e anche in questo caso la normativa e programmazione regionale risulta conforme aquella nazionale; mentre si riscontra una previsione, non contenuta nelle disposizioni regionali, data dal fatto che tali attività possono essere esercitate ancheda un soggetto terzo, se sono svolte in locali non affidati al gestore dal titolare dell’impianto (comma 10).Si ritiene che, essendo la norma statale prevalente, trovi applicazione quanto previsto al comma 10 e cioè l’esercizio anche da parte di un soggetto terzo, sesono svolte in locali non affidati al gestore dal titolare dell’impianto.

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FONTI

1 REGIONE LIGURIA

2 COMUNI LIGURI

3 DIREZIONE CENTRALE DOGANE ROMA

4 AGENZIE DELLE DOGANE TERRITORIALIGenovaImperiaLa SpeziaSavona

5 ISTAT

9 COMPAGNIE PETROLIFEREAPI SPAENI SPAESSO ITALIANA SRLKUWAIT PETROLEUM ITALIA SPASHELL ITALIA SPATAMOIL ITALIA SPATOTALERG SPA

10 UNIONE PETROLIFERA

10 MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione generale per la MotorizzazioneDipartimento per i Trasporti Terrestri ed il Trasporto Intermodale ROMA

Hanno collaborato i gestori e i titolari privati

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Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato,Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia.Renzo Guccinelli

Dipartimento Sviluppo EconomicoDirettoreDott. Gianni Dellacasa

Settore Politiche di Sviluppo del CommercioDirigente Dott.ssa Serenella Milia

Funzionari Dott.ssa Mara BazurroDott.ssa Ilaria MasiaDott.ssa Ilaria Merino

Raccolta ed elaborazione datiLiguria Ricerche SpaSig.ra Tiziana Pietrocola

Sitar – Servizi Informativi Territoriali e Ambientali Regionali

Supporto informatico Datasiel SpaIng. Andrea SartoriDott.ssa Barbara Mazzocchi

Stampa: Microart Srl - Recco (Genova)Giugno 2012

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