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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL PROPOSTA N. 7826 DEL 15/05/2015 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: (DE ANGELIS FEDERICO) (DE ANGELIS FEDERICO) (M. MARAFINI) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) ___________________________ L'ASSESSORE ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________ ISTRUTTORIA: ____________________________________ ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE adesione e primo apporto di immobili di proprietà regionale al Fondo "i3-Regione Lazio", istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze tramite la Invimit SGR SpA. ___________________________ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 18/05/2015 - prot. 248

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 7826 DEL 15/05/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(DE ANGELIS FEDERICO) (DE ANGELIS FEDERICO) (M. MARAFINI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO

(Sartore Alessandra)___________________________L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

adesione e primo apporto di immobili di proprietà regionale al Fondo "i3-Regione Lazio", istituito dal Ministero dell'Economia eFinanze tramite la Invimit SGR SpA.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

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18/05/2015 - prot. 248

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OGGETTO: adesione e primo apporto di immobili di proprietà regionale al Fondo “i3-Regione

Lazio”, istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze tramite la Invimit SGR SpA.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni,

riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni

relative alla Dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, avente ad

oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 aprile 2013, n. 86 che conferisce l’incarico di

Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

al Dr. Marco Marafini;

VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 4 aprile 2012, recante: “Regolamento regionale di

attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto

2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che detta

norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del

patrimonio immobiliare regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 18 del 30 dicembre 2014, recante il Bilancio di previsione finanziario della

Regione Lazio (2015 – 2017), che approva, all’art.1, comma 25, lett. a), l’elenco dei beni immobili

soggetti a valorizzazione/alienazione, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dei commi da 31 a 35 della

legge regionale 11 agosto 2009, n.22;

PREMESSO CHE

- gli articoli 33 e 33-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la

stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio

immobiliare, recano disposizioni per la costituzione con decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze di una società di gestione del risparmio per l’istituzione di uno

o più fondi di investimento, operanti sul mercato in regime di libera concorrenza;

- con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 marzo 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2013 n. 125, in attuazione dell’art. 33, comma 1, del

citato D.L. n. 98/2011, è stata costituita la "Invimit SGR S.p.A.", autorizzata dalla Banca

d'Italia in data 8 ottobre 2013 alla prestazione del servizio di gestione collettiva del

risparmio;

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ATTESO CHE, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2013, n. 354,

in data 18 novembre 2013, è stato siglato con l’Agenzia del Demanio un “Accordo di

collaborazione per le attività di analisi, valutazione, segmentazione, valorizzazione e

razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico della Regione Lazio”, e che all’articolo 7

del predetto Accordo è stato istituito un “Tavolo di coordinamento”, composto da rappresentanti

della Regione Lazio e dell’Agenzia del Demanio, al fine di proporre alla Giunta regionale le

migliori strategie di valorizzazione, ivi compresa la dismissione, in relazione alle specifiche

caratteristiche dei beni immobili di proprietà regionale;

VISTA la deliberazione programmatica della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 306, pubblicata

nel Supplemento n. 1 del BURL n. 47 del 12 giugno 2014, con la quale, nell’ambito delle attività di

collaborazione con l’Agenzia del Demanio sopra descritte, è stata approvata una prima

segmentazione del patrimonio immobiliare regionale. La segmentazione prevede per alcuni

compendi l’apporto a Fondi immobiliari, apporto peraltro previsto dal Regolamento regionale n. 5

del 2012, come modificato con deliberazione n. 471 del 15 luglio 2014, ritenendo questa la forma di

valorizzazione migliore per tali immobili, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche;

VISTO che, in attuazione della citata deliberazione n.306/2014, con successiva deliberazione della

Giunta regionale 29 luglio 2014, n.513, è stata effettuata una prima individuazione dei compendi

immobiliari del patrimonio regionale da sottoporre ad un mandato esplorativo della SGR Invimit

spa, al fine dell’eventuale apporto ad un apposito Fondo immobiliare dalla stessa istituito;

CONSIDERATO che la predetta Invimit spa, Società di gestione del risparmio pubblica, il cui

capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle Finanze, è stata appositamente

costituita ai sensi dell’art.33 del citato D.L. n.98/2011 anche per le finalità di cui al comma 8 ter del

medesimo articolo di legge, ovvero la costituzione di fondi comuni d’investimento immobiliare cui

trasferire immobili di proprietà dello Stato ed altri enti pubblici, incluse le Regioni;

PRESO ATTO che la "Invimit SGR S.p.A." con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

del 23 dicembre 2014, ha deliberato l’istituzione, per le citate finalità di cui al citato art. 33, comma

8 ter, del D.L. n. 98/2011, del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso, riservato

ad Investitori qualificati denominato “i3- Regione Lazio”, approvandone il relativo regolamento di

gestione trasmesso, in data 29 dicembre 2014, alla Banca d'Italia, come previsto dalla vigente

normativa;

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 22 aprile 2015, registrato presso la

Corte dei Conti, Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne prev. n.1138 del

28.04.2015, con il quale si decreta l’avvio della costituzione del predetto Fondo comune di

investimento immobiliare denominato “i3- Regione Lazio, secondo quanto disposto dall’art.4 del

D.L. 25 settembre 2001, n.351;

RILEVATO che, ai sensi dell’art.6 del predetto Regolamento del fondo, il Consiglio di

Amministrazione di "INVIMIT SGR S.p.A" ha selezionato, ad esito di apposito confronto

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competitivo, la Società Praxi S.p.A. quale Esperto Indipendente del Fondo incaricato tra l’altro di

redigere la stima del valore dei beni immobili da apportare al fondo stesso;

CONSIDERATO che, con nota del 27 aprile 2015, prot. U0933/15, la predetta SGR ha comunicato

l’elenco dei beni che possono essere oggetto di un primo apporto da parte della Regione Lazio al

citato Fondo, fra quelli già individuati dalla Regione stessa con la succitata dgr 513/2014,

indicandone il valore di apporto sulla base della stima effettuata dall’Esperto indipendente con

riferimento alla data del 26 marzo 2015;

ATTESO che successivamente l’Esperto indipendente, a seguito dell’avvenuta alienazione da parte

della Regione Lazio di uno dei cespiti oggetto del possibile conferimento, ha necessariamente

adeguato il valore di apporto suddetto, dandone comunicazione con nota del 23 aprile 2015 a far

data dalla quale decorrono i 30 gg. previsti dall’art.6.2, comma 1, lett.a), del Regolamento del fondo

per la stipula dell’eventuale atto di apporto e di vendita al fondo stesso;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto all’art.15 dell’Accordo di collaborazione con

l’Agenzia del Demanio sopra richiamato, in data 25 febbraio 2015, sono stati siglati con l’Agenzia

stessa ulteriori Accordi attuativi tra i quali, giusta determinazione dirigenziale 08 agosto 2014,

n.G11602, quello in materia di “Operazioni di finanza immobiliare” il quale prevede che la Regione

si avvalga del supporto dell’Agenzia su una serie di attività legate a tali operazioni, quale quella

oggetto della presente deliberazione, tra le quali si segnalano: il supporto alle attività prodromiche

alla due diligence e valutazione, eseguite a cura e spese dell’operatore finanziario individuato e del

terzo indipendente, ovvero supporto alla stipula dell’atto di cessione, consistente principalmente nel

fornire assistenza giuridico amministrativa rispetto agli atti di trasferimento.

VISTO il verbale in data 15 maggio 2015 e l’allegata relazione dell’Area tecnica regionale

prot.263180 del 14.05.2015, agli atti della competente Direzione regionale Programmazione

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, nel quale il Tavolo di coordinamento, nell’ambito

delle attività di cui al succitato Accordo attuativo, ha approfondito il processo di valutazione dei

beni seguito nella perizia di stima dell'Esperto indipendente ritenendo adeguata la stessa e rilevando

nello specifico che:

- il valore di mercato “as is” attribuito dall’Esperto stesso al portafoglio che la Regione

intende conferire nel fondo appare adeguato rispetto ai valori di mercato attuali, come

rilevato nella citata relazione dell’Area tecnica regionale;

- l’applicazione di uno sconto di portafoglio al valore di mercato sopra richiamato, come

previsto nella stima dell’Esperto Indipendente, risulta ragionevole, adeguato e coerente con

le particolari caratteristiche del portafoglio immobiliare, a prevalente destinazione

residenziale;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del citato D.L. n. 98/2011, agli

Enti territoriali che apportano propri immobili ai fondi costituiti in attuazione di tale norma è

riconosciuto un ammontare pari almeno al 70% del valore di apporto, in quote del fondo, mentre la

restante parte del valore potrà essere corrisposta in denaro;

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RITENUTO pertanto che, alla luce delle predette considerazioni, l’apporto al citato Fondo:

- rappresenta la miglior forma di valorizzazione possibile per le caratteristiche dei beni immobili di

cui trattasi, riconoscendo la professionalità della SGR Invimit, quale Ente di natura pubblica,

specificamente deputato alla gestione di Fondi immobiliari, in applicazione di disposizioni nazionali

che comunque assicurano la trasparenza delle procedure;

- verrà effettuato sulla base di condizioni economiche ritenute adeguate per l’Amministrazione

regionale riconoscendo una valore di apporto del portafoglio adeguato ed in linea con la particolari

caratteristiche dello stesso e con le procedure ed i modelli rilevabili nel mercato in operazioni

similari, garantendo, inoltre, un immediato ritorno finanziario per gli Enti apportanti;

- dovrà avvenire mediante l’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 33, comma 4, DEL citato

D.L. n. 98/2011, ovvero richiedendo un immediata monetizzazione di una quota pari al 29,672 %

del valore di apporto che verrà effettuato dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO che l’art.4, comma 1 bis, lett b) del citato Regolamento n. 5/2012 conferma che,

anche per le modalità di alienazione mediante conferimento/alienazione di parte dei beni immobili a

fondi immobiliari pubblici o privati, si debba procedere alle vendite dei singoli immobili ad uso

abitativo, assicurando il diritto di opzione e prelazione, nonché quelli di rinnovo del contratto di

locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, ai soggetti aventi tali diritti ai

sensi delle disposizioni di cui al predetto regolamento;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.4, comma 3, del citato Regolamento

regionale n.5/2012, il Direttore regionale competente nella materia di cui al presente atto provvede

all’alienazione dei beni immobili individuati dalla Giunta regionale;

D E L I B E R A

sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di aderire al Fondo comune d’investimento immobiliare chiuso, denominato “i3-regione

Lazio”, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite della “SGR

Invimit SpA” ed al relativo Regolamento di gestione;

2. disporre un primo apporto al Fondo di cui al precedente punto 1., consistente nei beni di

proprietà regionale di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante della presente

deliberazione, stabilendo che, il portafoglio di conferimento al Fondo verrà in parte

apportato e in parte alienato secondo quanto di seguito indicato:

il 70,328% del valore della piena proprietà del portafoglio immobiliare verrà ceduto

in cambio di quote dello stesso Fondo, pari ad € 32.500.000,00;

il 29,672%, del valore della piena proprietà del portafoglio immobiliare verrà

alienato e quindi monetizzato al momento della stipula dell’atto, pari ad € 13.712.036,00;

La presente Deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio

www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione trasparente”.

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ALLEGATO "A"

N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 5 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 6 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 7 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 8 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 9 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 10 A/4

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 11 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 12 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 13 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 14 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 15 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 16 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 17 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 18 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 19 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 20 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 21 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 23 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 24 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 25 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 26 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 27 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 28 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 29 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 30 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 31 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 32 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 34 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 36 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 37 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 38 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 39 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 40 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 41 C/2

ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 43 C/2

ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 44 C/2

ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 45 C/2

ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 46 C/6

ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 501 A/3

ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 502 C/2

ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 503 C/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 6 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 7 A/2

1

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ALLEGATO "A"

N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 8 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 9 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 11 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 16 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 17 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 18 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 19 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 20 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 23 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 26 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 27 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 28 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 29 A/4

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 32 C/6

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 33 C/6

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 34 C/6

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 27 448 649 501 C/1

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 27E-27F 448 649 502 C/1

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 503 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 504 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29A 448 649 507 C/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 508 A/2

ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 509 A/2

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 8-10 457 2418 1 C/1

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 12 457 2418 2 C/1

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 3 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 4 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 5 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 7 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 8 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 10 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 11 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 13 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 16 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 18 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 19 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 21 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 22 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 23 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 24 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 25 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 26 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 27 A/3

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ALLEGATO "A"

N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 33 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 35 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 37 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 38 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 39 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 42 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 45 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 48 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 49 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 50 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 51 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 52 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 58 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 59 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 60 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 61 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 62 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 63 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 65 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 66 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 67 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 68 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 69 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 70 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 72 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 73 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 75 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 77 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 78 A/3

ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 79 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 80 C/2

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 81 C/2

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 82 C/2

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 83 C/2

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 84 C/6

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 85 C/6

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 88 C/6

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 89 C/6

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 90 C/6

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 91 C/2

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 502 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 504 A/3

ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 505 C/6

3

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ALLEGATO "A"

N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale

ROMA VIA DI PARIONE, 34-35 485 285 1 C/1

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 6 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 7 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 8 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 9 A/2

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 10 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 13 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 501 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 502 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 503 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 504 A/4

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 507 C/2

ROMA VIA DI PARIONE, 36 485 285 508 C/1

ROMA VIA DI PARIONE, 38-39 485 285 509 C/1

ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 510 A/4

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 5 A/4

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 6 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 7 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 8 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 9 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 10 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 12 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 14 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 16 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 17 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 18 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 19 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 20 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 21 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 22 A/2

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 82 580 178 25 C/6

ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 86 580 178 501 C/1

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 1 C/2

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 2 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 3 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 6 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 8 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 9 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 10 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 11 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 12 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 14 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 15 A/3

6

4

5

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ALLEGATO "A"

N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 502 A/3

ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 503 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 85 901 357 1 C/6

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 4 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 5 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 7 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 8 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 9 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 10 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 13 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 14 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 16 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 17 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 18 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 20 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 21 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 23 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 25 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 26 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 27 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 28 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 31 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 32 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 35 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 40 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 41 A/3

ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 43 A/3

7

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 7372 DEL 08/05/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(DE ANGELIS FEDERICO) (DE ANGELIS FEDERICO) (M. MARAFINI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO

(Sartore Alessandra)___________________________L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

autorizzazione concessione/locazione di immobili a canoni ricognitori, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.512/2014,determinazione canone ed approvazione schema contratto

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

18/05/2015 - prot. 247

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Oggetto: autorizzazione concessione/locazione di immobili a canoni ricognitori, di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n.512/2014, determinazione canone ed approvazione schema

contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del bilancio, Patrimonio e demanio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni

riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni

relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad

oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO l’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9 e s.m.i., relativo alla concessione a

canone ricognitorio di beni di proprietà regionale appartenenti al patrimonio disponibile;

VISTO l’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., relativo alla concessione a

canone ricognitorio di beni di proprietà regionale appartenenti al patrimonio indisponibile e

demaniale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2013 n.426 “Linee guida per la

definizione dei criteri e modalità di concessione o locazione a canoni ricognitori dei beni immobili

di proprietà della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 52 della L.R. 17 febbraio 2005 e s.m.i. e

dell’articolo 20 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2014 n.96 “modifica alle Linee guida per

la definizione dei criteri e modalità di concessione o locazione a canoni ricognitori dei beni

immobili di proprietà della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 17

febbraio 2005, n. 9 e s.m.i. e dell'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., al

fine di agevolare la concessione in favore dei Comuni.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2014 n. 853, inerente l’approvazione

dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 9;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014 n. 512, con la quale è stato

individuato un primo gruppo di beni immobili di proprietà regionale disponibili per la locazione o la

concessione a canone ricognitorio;

PRESO ATTO che, in esecuzione della predetta deliberazione, con determinazione dirigenziale

n.G11081 del 31.07.2014, è stata disposta la pubblicazione sul sito della Regione Lazio di un

apposito Avviso pubblico con il quale, nel rispetto del principio di massima trasparenza dell’azione,

l’Amministrazione ha inteso dare diffusione a tale procedura, fissando in 90 gg. dalla pubblicazione

il termine per la presentazione delle domande stesse (ovvero al 06 novembre 2014);

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05599 dell’8 maggio 2015 con la quale la competente

Direzione regionale, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, prevista dall’art. 4 delle

predette “Linee guida”, ha approvato:

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1. la proposta degli assegnatari a cui la Giunta regionale potrà concedere i beni immobili di cui

alla deliberazione n. 512/2014, individuando la possibile durata dei relativi contratti di

locazione/concessione;

2. l’elenco di ulteriori beni immobili, di cui alla deliberazione n. 512/2014, per i quali si dovrà

rinviare la concessione/locazione alla conclusione di ulteriori attività istruttorie essendo

emerse, nella fase di espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa per la

determinazione del valore concessione/locazione a canone di mercato degli stessi, alcune

criticità che non consentono di procedere all’assegnazione immediata in quanto, pur essendo

pervenute domande formalmente corrette, occorre procedere ad ulteriori approfondimenti

tecnici;

3. l’elenco delle domande escluse per la mancanza dei requisiti previsti dalle citate “Linee

guida”;

VISTA la succitata determinazione dirigenziale n. G05599/2015 che ha stabilito per tutti i

richiedenti una durata dei contratti pari a quella normalmente prevista dalla vigente normativa di

settore, così come richiamata dall’art.2 delle predette Linee guida, dunque anni 6 per i contratti di

locazione ed anni 8 per i contratti di concessione, entrambe eventualmente rinnovabili per uguale

periodo;

RITENUTO OPPORTUNO recepire la proposta di assegnazione dei beni messi a bando contenuta

nella predetta determinazione n. G05599/2015 e condividere le motivazioni addotte per la

determinazione della durata dei relativi contratti di concessione/locazione e più specificatamente:

1. autorizzare la concessione/locazione a canone ricognitorio dei beni immobili, di cui alla

deliberazione n. 512 del 2014, indicati nell’allegato elenco A, della presente deliberazione,

per i quali l’istruttoria si è conclusa con esito pienamente positivo;

2. approvare l’allegato elenco “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i

beni immobili di cui alla deliberazione n.512/2014, per i quali, per le motivazioni di cui alla

determinazione n. G05599/2015, si dovrà rinviare la concessione/locazione alla conclusione

delle ulteriori attività istruttorie;

3. approvare l’allegato elenco “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente

le domande escluse per la mancanza dei requisiti previsti dalle citate “Linee guida”;

4. stabilire che il canone ricognitorio di concessione/locazione sarà pari, al 10 % per i Comuni

ed al 30% per le Associazioni e gli Enti del canone di mercato, individuato con l’apposita

perizia di stima dall’Area Tecnico manutentiva;

5. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall’art.4, comma 5, delle “Linee guida” di cui alla

deliberazione 2 dicembre 2013 n.426, gli allegati schemi di concessione (Allegato D) e di

locazione (Allegato E), stabilendo che la relativa sottoscrizione potrà avvenire o dopo la

regolarizzazione delle eventuali posizioni debitorie degli assegnatari nei confronti della

Regione prima della sottoscrizione medesima, oppure mediante ricorso alla loro

rateizzazione, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, prevedendo che, in caso di

mancato pagamento delle rate, il contratto di assegnazione sarà risolto ed il bene rientrerà

nel possesso della Regione;

6. di delegare il Direttore della Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio,

Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dei singoli contratti che verranno stipulati con i

soggetti di cui al sopra citato allegato “A” stabilendo che la durata dei contratti stessi sarà

pari ad anni 6 per le locazione rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni in assenza di

disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della

scadenza del contratto, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 392/78 ed anni 8 per le

concessioni, eventualmente rinnovabili per massimo uguale periodo a discrezione

dell’Amministrazione, che vi provvederà con specifico atto di Giunta;

7. stabilire che i beni inseriti nell’elenco di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 512

del 2014 per i quali non sono pervenute domande saranno rimessi a bando con successivo

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provvedimento della competente Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio,

Demanio e Patrimonio;

DELIBERA

sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di autorizzare la concessione/locazione a canone ricognitorio dei beni immobili regionali, di

cui alla deliberazione n. 512 del 2014, indicati nell’allegato elenco “A”, parte integrante e

sostanziale del presente atto, a favore dei soggetti a fianco di ciascuno indicati;

2. di approvare l’allegato elenco “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto,

contenente i beni immobili di cui alla deliberazione n.512/2014, per i quali, per le

motivazioni indicate in premessa, si dovrà rinviare la concessione/locazione alla conclusione

delle ulteriori attività istruttorie;

3. approvare l’allegato elenco “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente

le domande escluse per la mancanza dei requisiti previsti dalle citate “Linee guida”;

4. di stabilire che il canone ricognitorio da applicare per la locazione/concessione dei predetti

immobili è pari al 10 % per i Comuni ed al 30% per le Associazioni e gli Enti del canone di

mercato, individuato con l’apposita perizia di stima dall’Area Tecnico manutentiva;

5. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall’art.4, comma 5, delle “Linee guida” di cui alla

deliberazione 2 dicembre 2013 n.426, gli allegati schemi di concessione (Allegato D) e di

locazione (Allegato E), stabilendo che la relativa sottoscrizione potrà avvenire o dopo la

regolarizzazione delle eventuali posizioni debitorie degli assegnatari nei confronti della

Regione prima della sottoscrizione medesima, oppure mediante ricorso alla loro

rateizzazione, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, prevedendo che, in caso di

mancato pagamento delle rate, il contratto di assegnazione sarà risolto ed il bene rientrerà

nel possesso della Regione;

6. di delegare il Direttore della Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio,

Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dei singoli contratti che verranno stipulati con i

soggetti di cui al sopra citato allegato “A” stabilendo che la durata dei contratti stessi sarà

pari ad anni 6 per le locazione rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni in assenza di

disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della

scadenza del contratto, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 392/78 ed anni 8 per le

concessioni, eventualmente rinnovabili per massimo uguale periodo a discrezione

dell’Amministrazione, che vi provvederà con specifico atto di Giunta;

7. di stabilire che i beni già inseriti nella citata deliberazione n. 512 del 2014, per i quali non

sono pervenute domande saranno messi nuovamente a bando, con successivo

provvedimento della competente Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio,

Demanio e Patrimonio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta

approvato all’unanimità.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web

della Regione (www.regione.lazio.it).

Pagina 4 / 4

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N Categoria inventariale Comune Denominazione - Civico o Località foglio/p.lla/sub cat. Richiedentedurata

contratto

479B.2.1 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI E SEDE ISTITUZIONALIROMA

VIALE ADRIATICO/VIA DEI MONTE

LESSINI, 140272/87/3 B5

Croce Rossa Italiana -

Comitato Locale

Municipio 2-3 di Roma

8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/24/0 B1 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 59 17/26/4 C2 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/5 C6 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/6 C2 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/7 C2 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/8 C2 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 51 17/27/3 A5 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 53 17/28/1 C6 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 55 17/28/2 C6 8+8

ALLEGATO "A"

585 Comune di Ronciglione

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C.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/1 C6 6+6

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/2 A5 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/3 A5 8+8

C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE

FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/4 A5 8+8

C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 57 17/26/9 A5 6+6

C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA SASSO GROSSO, 10 17/27/2 A5 6+6

C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 57 17/28/3 A5 6+6

C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 57 17/28/4 A5 6+6

C.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 29 17/29/0 C2 6+6

524aB.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA PIAZZA DI SANTA APOLLONIA, 13 497/351/3 C1 Associazione Libera 6+6

517C.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSO - COMMA 5ROMA CORSIA AGONALE, 10 485/343/511 A10 A.N.P.P.I.A. 6+6

585 Comune di Ronciglione

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727B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSO

ACQUAPENDENT

EVIA DEL RIVO, 5 54/361/30 D3

Comune di

Acquapendente 6+6

732B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 835/7/501 D3 A.T.C.L. 6+6

760B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA VIA DI TORRE SPACCATA, 157 954/233/1part B1 Ass.ne I Diritti nel 2000 6+6

B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/45 FABB RURALE 6+6

B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/47 SEMINATIVO 6+6

B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/48 CANNETO 6+6

B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/49 PASCOLO 6+6

B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/73 VIGNETO 6+6

B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/93 ENTE URBANO 6+6

B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/314 PASCOLO 6+6

743 Comune di Formia

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N Categoria inventariale Comune Denominazione - Civico o Località foglio/p.lla/sub cat.

586B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIRONCIGLIONE ND 24/69 SEMIN

B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA VIA LUSITANIA, 26 892/97/2 D6

B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA VIA LUSITANIA, 26 892/97/3 A10

B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA VIA GIOACCHINO VENTURA, 60 367/214/1 B1

B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA VIA GIOACCHINO VENTURA, 60 367/214/2 B7

B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO DIVERSOROMA VIA GIOACCHINO VENTURA, 60 367/214/3 D1

519C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE

USO ABITATIVO - COMMA 5ROMA VIA FLORIDA, 24 491/109/3 A4

550B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE

TERRENI NON AGRICOLIROMA VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 881/182 ENTE URB

ALLEGATO "C"

motivo esclusione

domanda pervenuta fuori termine

assenza "finalità non lucrative"

Richiedente

A.S.D. CETUS ROMA-A.S.D. VIS ROMA NOVA

BCP eventi

ALLEGATO "B"

485

733

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1

SCHEMA DI

CONTRATTO DI CONCESSIONE A CANONE DI RICOGNITORIO

DELL’IMMOBILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

REGIONALE UBICATO IN ……, VIA ………. N. ……..

IDENTIFICATO AL FOGLIO ………. PARTICELLA ……,

L’anno duemilaquindici addì del mese di in

Roma

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,

C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Regionale

Programmazione Economica Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco

Marafini nato a Latina il 1° Dicembre 1968, munito dei poteri conferitegli

con D.G.R. 30 Aprile 2013 n. 86,ed ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis) del

Regolamento Regionale 4 aprile 2012 n. 5 s.m.i. domiciliato per la carica

presso la sede dell’Ente, in seguito denominata “Concedente”

E

……………………………………… C.F XXXXXX …………….., nato a

…………..il …………., residente in………………………..

PREMESSO CHE:

………………

………………

………………

…………….

TUTTO QUANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, concede in concessione a

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canone ricognitorio a …………….. l'immobile ubicato in …………..

via/piazza……….. n……. – Foglio…………- particella…….Sub…..

categoria catastale…… ;

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE – SUB - LOCAZIONE

L’immobile concesso è ad uso ………………, è adibito a

……………………...

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte l’immobile,

non potrà concederlo in comodato anche a titolo gratuito nonchè cedere a

terzi il contratto di concessione. Detto divieto non potrà ritenersi abrogato

nel silenzio della parte concedente. La violazione dei divieti di cui sopra

comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del

concedente di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile oltre al

risarcimento del danno. Il concessionario esonera espressamente il

concedente dalle conseguenze derivanti dal ritardato o mancato rilascio di

eventuali autorizzazioni da parte delle competenti Amministrazioni in

ordine all’esecuzione di lavori che si rendessero necessari per lo

svolgimento della attività che il concessionario stesso intende e/o dovesse

intraprendere sull’immobile. Per il concreto esercizio dell’attività il

concessionario si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi

comunque denominati prescritti dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 3 - DURATA

La concessione avrà la durata di anni 8 (otto) con decorrenza dalla data di

sottoscrizione del presente atto e scadenza…………….... con possibilità di

rinnovo per un massimo di anni 8 (otto) a discrezione dell’Amministrazione,

che vi provvederà con specifico atto di Giunta.

ARTICOLO 4 – CANONE

Il canone ricognitorio di concessione annuo è fissato in €

…………..(………………..), pari al ……….% del canone annuo di

mercato pari ad €……………. (……………….) da pagarsi in due rate

semestrali anticipate dell’importo di € ……………. (……………….), oltre

eventuali spese accessorie, che il concessionario si obbliga a corrispondere

mediante versamento con bollettino MAV che sarà recapitato al domicilio

del concessionario non appena attivato il relativo servizio e, nelle more

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dell’attivazione, sul c/c postale n. 24307001 intestato a Regione Lazio -

Proventi dei beni demaniali e patrimoniali - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7

- 00144 Roma, oppure, mediante bonifico bancario sul medesimo c/c

postale da effettuarsi utilizzando il seguente codice IBAN

IT05S0760103200000024307001 specificando nella causale del

versamento: “ - canone ricognitorio concessione immobile sito in

………….., Via ………….., ………. rata semestrale XXXXXXX - ”

ciascuna entro il giorno 5 del mese di XXXXXXX e del mese di

XXXXXXX di ogni anno. Decorso il termine massimo di tolleranza di 15

giorni dalla scadenza convenuta, il concessionario si intenderà senz’altro, e

quindi senza alcun preavviso, costituito in mora, per tutti i conseguenti

effetti di legge.

ARTICOLO 5 - AGGIORNAMENTO CANONE

Qualora consentito dalla normativa nazionale e/o regionale nel tempo

vigente, le parti convengono che il canone di concessione sarà aggiornato

annualmente, a partire dal XXX 2016, su richiesta scritta del concedente,

nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. L’aumento

conseguente all’aggiornamento dovrà essere corrisposto nel semestre

successivo a quello della richiesta.

ARTICOLO 6 - DECADENZA

Il concessionario dovrà utilizzare il bene per gli usi di cui all’art. 2. Il

pagamento del canone non può essere sospeso né ritardato per qualsiasi

diritto, pretesa od eccezione.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, la

Giunta regionale ne dichiara la decadenza, previa istruttoria della Direzione

regionale competente in materia di patrimonio e demanio. Il provvedimento

di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento

dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

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ARTICOLO 7 - MESSA IN MORA E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Il mancato pagamento anche di due rate consecutive del canone annuo entro

i termini come sopra convenuti, comporta, una volta decorso il termine

massimo di tolleranza di cui al precedente art. 4, senza che occorra ulteriore

messa in mora, il diritto del concedente alla risoluzione del contratto ai sensi

dell’art. 1456 c.c., e all’incameramento a titolo di penale irriducibile del

deposito cauzionale stabilito al successivo art. 14, al risarcimento dei

maggiori danni derivanti dall’anticipata risoluzione della concessione per

l’inadempienza del concessionario. Il pagamento del canone di concessione

non può essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese

inadempienze del concedente e contestate dal concessionario. Il pagamento

medesimo non può essere neppure subordinato a condizioni di sorta, né

possono opporsi in compensazione eventuali crediti che a qualsiasi titolo il

concessionario dovesse vantare nei confronti del concedente.

Eventuali pretese del concessionario dovranno essere fatte valere

separatamente, ed a tal fine, il concessionario stesso rinunzia espressamente

ad ogni compensazione a suo favore. Il concedente provvederà ad imputare

ogni versamento effettuato, quale ne sia la causale indicata dal

concessionario, a norma del 2° comma dell’art. 1193 c.c. senza necessità di

inviare sollecito alcuno, riservandosi peraltro di imputare, a proprio

insindacabile giudizio, il versamento in primis agli interessi di mora

maturati fino al giorno dell’esatto ed effettivo pagamento.

E’ altresì causa di risoluzione del contratto, il mancato pagamento di un

numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche

non consecutivo, qualora il concessionario si trovi alla firma del presente

contratto in una situazione debitoria nei confronti della Regione Lazio ed

abbia fatto richiesta. ai sensi della Deliberazione di Giunta n.604 del 19

settembre 2014, di un piano di rateizzazione del debito maturato.

ARTICOLO 8 - MIGLIORIE ED ADDIZIONI

Il concessionario eseguirà, a proprio esclusivo onere, tutti i lavori necessari

a rendere l’immobile idoneo all’uso destinato, ivi compresi i lavori di

adeguamento degli impianti alla normativa vigente, previa presentazione di

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apposito progetto al proprietario dell’immobile, il quale, dovrà esprimersi

con parere vincolante e ciò anche nella fase di collaudo dei lavori.

Il concessionario si impegna altresì a realizzare tutte le opere presenti nel

progetto allegato al presente contratto (ALL.1), la Regione Lazio procederà

a verifica periodica triennale per verificare lo stato dell’immobile concesso e

l’avanzamento dei lavori stabiliti nel progetto di cui sopra.

Qualora al termine della concessionario si riscontri la mancata esecuzione,

anche in parte, delle opere che il concessionario si è impegnato a realizzare,

quest’ultimo si obbliga a corrispondere, a prima richiesta da parte della

Regione Lazio, il canone annuo di mercato detratte le somme versate di cui

all’art. 4 del presente contratto.

Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario si intendono

comunque acquisite, alla scadenza della concessione, al patrimonio

proprietario senza che il concessionario possa pretendere compensi a

qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, in espressa deroga degli art.li 1592

e1593 c.c..

ARTICOLO 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il concessionario si obbliga, in deroga agli art.li 1576 e 1609 c.c., ad

eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di

qualsiasi natura, comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore

o vetustà nonché tutte le opere di restauro e manutenzione, nel rispetto dei

vincoli posti dalla vigente normativa. Il bene viene concesso nello stato di

fatto e di diritto in cui si trova attualmente che il concessionario dichiara di

conoscere.

ARTICOLO 10 –ONERI ACCESSORI E UTENZE

Sono a carico del concessionario gli eventuali oneri accessori .

Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze di qualsiasi

genere installate presso l’immobile oggetto della presente locazione. Le

utenze medesime saranno attivate dallo stesso a propria cura e spese ed alla

medesima intestate.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI CUSTODIA

Il concessionario si impegna a conservare l’immobile con la diligenza del

buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo al termine della concessione in

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buono stato, pena il risarcimento dei danni. Si impegna, altresì, a

denunziare al concedente qualunque mutamento che comporti una

diminuzione del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi

il possesso e ne contesti la proprietà. Il concessionario è costituito custode

dell’immobile e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se

derivante da incendio, qualora non provi che l’evento si è verificato per

causa a lui non imputabile.

ARTICOLO 12-ESONERO RESPONSABILITA’-DANNI-

ASSICURAZIONI

Il concessionario è costituito custode della cosa locata ed esonera

espressamente da ogni responsabilità il concedente per i danni sia diretti che

indiretti che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi

in genere. Il concessionario dà inoltre atto che il concedente non garantisce

per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato

furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne. Il

conduttore si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative relative ai

propri impianti, attrezzature e merci contro i rischi da incendio,

responsabilità civile verso terzi. Il concessionario si intende soggetto, per

ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia

urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare

indenne la Regione Lazio da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

ARTICOLO 13 - VISITE

Il concessionario è obbligato a consentire, previa intesa e in ogni tempo, la

visita dell’immobile a persone incaricate dalla parte concedente.

ARTICOLO 14 – DEPOSITO CAUZIONALE - TASSAZIONI

Il concessionario si impegna a versare un deposito cauzionale pari a 3 (tre)

mensilità della concessione sul c/c postale con codice IBAN . IT57K0760

1032 00000046581054 intestato a Regione Lazio – Depositi cauzionali –

Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA specificando nella

causale del versamento “deposito cauzionale per concessione canone

ricognitorio ……………………..”.

La somma depositata dal concessionario in garanzia dei danni e accantonata

come cauzione in conformità alle leggi vigenti, sarà restituita dopo la

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regolare riconsegna dell’immobile e non potrà essere mai imputata in

conto canoni. Il concessionario, in virtù delle norme vigenti, è altresì tenuto

a corrispondere alle competenti Autorità le tasse di sua spettanza relative

agli immobili (TASI e TARE) nonchè, eventuali future imposte sugli

immobili dovute dagli inquilini per nuove disposizioni di legge.

ARTICOLO 15 - RECESSO

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con l’obbligo

di comunicazione scritta con lettera raccomandata da inviare al concedente

almeno sei mesi prima della data di rilascio dell’immobile. In tal caso il

conduttore corrisponderà sino al rilascio dell’immobile, il canone, le spese

accessorie oltre a corrispondere al concedente l’importo della tassa di

registro per l’anticipata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 – REVOCA

E’ espressamene riconosciuta all’Amministrazione la revoca della

concessione per motivi di pubblico interesse, senza diritto ad indennizzo o

risarcimento alcuno, con preavviso di mesi dodici.

ARTICOLO 17- SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa connessa al presente contratto

sono a totale carico del concessionario. Le spese di registrazione del

presente contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del

concessionario e del concedente in parti uguali. Il concedente provvederà

alla prima registrazione del contratto e ne darà notizia al concedente il quale

dovrà corrispondere la quota di sua spettanza, pari alla metà dell’importo.

Per gli anni successivi, l’onere della registrazione del contratto ed il

versamento annuale della relativa imposta, sono a carico del concedente il

quale con successiva nota, comunicherà al concessionario le modalità per il

rimborso della quota parte dovuta dal medesimo.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DI DIRITTO E PENALI

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano

un unico ed indivisibile documento, pertanto si conviene espressamente che

il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non

sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Ove la risoluzione dipenda dal

mancato adempimento del concessionario, la Regione Lazio avrà diritto a

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pretendere una penale pari a tre mensilità del canone di concessione fatto

salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 19 – RINVIO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti

contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile. Qualunque

modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere

approvata se non a mezzo di atto scritto.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del

presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di

Roma.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia

dipendente connessa o comunque collegata alla locazione , anche se relativa

a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della concessione stessa,

compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza

giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la

propria sede legale.

ARTICOLO 22 - APPROVAZIONE

Il presente contratto impegna sia il concessionario sia il concedente dal

momento della sottoscrizione dello stesso.

Roma____________________

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

______________________ ________________

Il Conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt.

1341, 1342 c.c. i seguenti articoli:

art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art.9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14

art. 16, art. 18

Roma, lì

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

________________________ __________________

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1

SCHEMA DI

CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE DI RICOGNITORIO

DELL’IMMOBILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

REGIONALE UBICATO IN ……, VIA ………. N. ……..

IDENTIFICATO AL FOGLIO ………. PARTICELLA ……,

L’anno duemilaquindici addì del mese di in

Roma

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,

C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Regionale

Programmazione Economica Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco

Marafini nato a Latina il 1° Dicembre 1968, munito dei poteri conferitegli

con D.G.R. 30 Aprile 2013 n. 86,ed ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis) del

Regolamento Regionale 4 aprile 2012 n. 5 s.m.i. domiciliato per la carica

presso la sede dell’Ente, in seguito denominata “Locatore”

E

……………………………………… C.F XXXXXX …………….., nato a

…………..il …………., residente in………………………..

PREMESSO CHE:

………………

………………

………………

…………….

TUTTO QUANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, concede in locazione a

canone ricognitorio a …………….. l'immobile ubicato in …………..

via/piazza……….. n……. – Foglio…………- particella…….Sub…..

categoria catastale…… ;

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE – SUB - LOCAZIONE

L’immobile concesso in locazione, ad uso ………………, è adibito a

……………………...

Il conduttore non potrà sub-locare in tutto o in parte l’immobile, non potrà

concederlo in comodato anche a titolo gratuito nonchè cedere a terzi il

contratto di locazione. Detto divieto non potrà ritenersi abrogato nel silenzio

della parte locatrice. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la

risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del locatore di

richiedere l’immediato rilascio dell’immobile oltre al risarcimento del

danno. Il conduttore esonera espressamente il locatore dalle conseguenze

derivanti dal ritardato o mancato rilascio di eventuali autorizzazioni da parte

delle competenti Amministrazioni in ordine all’esecuzione di lavori che si

rendessero necessari per lo svolgimento della attività che il conduttore

stesso intende e/o dovesse intraprendere sull’immobile

ARTICOLO 3 - DURATA

La locazione ai sensi dell’art. 27 della legge 392/78 e s.m.i. avrà la durata di

anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e

scadenza…………….... Il presente contratto di locazione si rinnova

tacitamente di sei anni in sei anni in assenza di disdetta da comunicarsi a

mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza del

contratto, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 392/78. Il diniego della

rinnovazione del contratto alla scadenza del primo sessennio è, tra l’altro,

consentito al locatore ai sensi dell’art. 29 lettera b) della Legge 392/78,

qualora la Regione Lazio intenda, al fine del contenimento della spesa

pubblica, . destinare l’immobile per le proprie finalità istituzionali.

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Tale diniego dovrà essere comunicato al conduttore con lettera

raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 4 – CANONE

Il canone ricognitorio di locazione annuo è fissato in €

…………..(………………..), pari al ……….% del canone annuo di

mercato pari ad €……………. (……………….) da pagarsi in due rate

semestrali anticipate dell’importo di € ……………. (……………….), oltre

eventuali spese accessorie, che il conduttore si obbliga a corrispondere

mediante versamento con bollettino MAV che sarà recapitato al domicilio

del conduttore non appena attivato il relativo servizio e, nelle more

dell’attivazione, sul c/c postale n. 24307001 intestato a Regione Lazio -

Proventi dei beni demaniali e patrimoniali - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7

- 00144 Roma, oppure, mediante bonifico bancario sul medesimo c/c

postale da effettuarsi utilizzando il seguente codice IBAN

IT05S0760103200000024307001 specificando nella causale del

versamento: “ - canone ricognitorio locazione immobile sito in …………..,

Via ………….., ………. rata semestrale XXXXXXX - ” ciascuna entro il

giorno 5 del mese di XXXXXXX e del mese di XXXXXXX di ogni anno.

Decorso il termine massimo di tolleranza di 15 giorni dalla scadenza

convenuta, il conduttore si intenderà senz’altro, e quindi senza alcun

preavviso, costituito in mora, per tutti i conseguenti effetti di legge.

ARTICOLO 5 - AGGIORNAMENTO CANONE

Qualora consentito dalla normativa nazionale e/o regionale nel tempo

vigente, ai sensi dell’art. 32 della L. 392/1978 le parti convengono che il

canone di locazione sarà aggiornato annualmente, a partire dal XXX 2016,

su richiesta scritta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni

accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli

operai ed impiegati. L’aumento conseguente all’aggiornamento dovrà essere

corrisposto nel semestre successivo a quello della richiesta.

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ARTICOLO 6 - MESSA IN MORA E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Il mancato pagamento anche di due rate consecutive del canone annuo

entro i termini come sopra convenuti, comporta, una volta decorso il termine

massimo di tolleranza di cui al precedente art. 4, senza che occorra ulteriore

messa in mora, il diritto del Locatore alla risoluzione del contratto ai sensi

dell’art. 1456 c.c., e all’incameramento a titolo di penale irriducibile del

deposito cauzionale stabilito al successivo art. 13, al risarcimento dei

maggiori danni derivanti dall’anticipata risoluzione della locazione per

l’inadempienza del Conduttore. Il pagamento del canone di locazione non

può essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese inadempienze del

locatore e contestate dal conduttore. Il pagamento medesimo non può essere

neppure subordinato a condizioni di sorta, né possono opporsi in

compensazione eventuali crediti che a qualsiasi titolo il conduttore dovesse

vantare nei confronti del locatore.

Eventuali pretese del conduttore dovranno essere fatte valere separatamente,

ed a tal fine, il conduttore stesso rinunzia espressamente ad ogni

compensazione a suo favore. Il locatore provvederà ad imputare ogni

versamento effettuato, quale ne sia la causale indicata dal Conduttore , a

norma del 2° comma dell’art. 1193 c.c. senza necessità di inviare sollecito

alcuno, riservandosi peraltro di imputare, a proprio insindacabile giudizio, il

versamento in primis agli interessi di mora maturati fino al giorno

dell’esatto ed effettivo pagamento.

E’ altresì causa di risoluzione del contratto, il mancato pagamento di un

numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche

non consecutivo, qualora il Conduttore si trovi alla firma del presente

contratto in una situazione debitoria nei confronti della Regione Lazio ed

abbia fatto richiesta. ai sensi della Deliberazione di Giunta n.604 del 19

settembre 2014, di un piano di rateizzazione del debito maturato.

ARTICOLO 7 - MIGLIORIE ED ADDIZIONI

Il conduttore eseguirà, a proprio esclusivo onere, tutti i lavori necessari a

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rendere l’immobile idoneo all’uso destinato, ivi compresi i lavori di

adeguamento degli impianti alla normativa vigente, previa presentazione di

apposito progetto al proprietario dell’immobile, il quale, dovrà esprimersi

con parere vincolante e ciò anche nella fase di collaudo dei lavori.

Il conduttore si impegna altresì a realizzare tutte le opere presenti nel

progetto allegato al presente contratto (ALL.1), la Regione Lazio procederà

a verifica periodica triennale per verificare lo stato dell’immobile locato e

l’avanzamento dei lavori stabiliti nel progetto di cui sopra.

Qualora al termine della locazione si riscontri la mancata esecuzione, anche

in parte, delle opere che il conduttore si è impegnato a realizzare,

quest’ultimo si obbliga a corrispondere, a prima richiesta da parte della

Regione Lazio, il canone annuo di mercato detratte le somme versate di cui

all’art. 4 del presente contratto.

Tutte le opere di miglioria apportate dal conduttore si intendono comunque

acquisite, alla scadenza della locazione, al patrimonio proprietario senza che

il conduttore possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi

ragione, in espressa deroga degli art.li 1592 e1593 c.c..

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il conduttore si obbliga, in deroga agli art.li 1576 e 1609 c.c., ad eseguire a

sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualsiasi

natura, comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà

nonché tutte le opere di restauro e manutenzione, nel rispetto dei vincoli

posti dalla vigente normativa. Il bene viene locato nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova attualmente che il conduttore dichiara di conoscere.

ARTICOLO 9 –ONERI ACCESSORI E UTENZE

Sono a carico del conduttore gli eventuali oneri accessori nella misura

stabilita dall’art. 9 della Legge 392/78.

Sono a carico del conduttore le spese relative alle utenze di qualsiasi genere

installate presso l’immobile oggetto della presente locazione. Le utenze

medesime saranno attivate dallo stesso a propria cura e spese ed alla

medesima intestate.

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ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI CUSTODIA

Il Conduttore si impegna a conservare l’immobile con la diligenza del buon

padre di famiglia ed a riconsegnarlo al termine della locazione in buono

stato locativo, pena il risarcimento dei danni. Si impegna, altresì, a

denunziare al locatore qualunque mutamento che comporti una diminuzione

del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi il possesso e

ne contesti la proprietà. Il conduttore è costituito custode dell’immobile e ne

risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivante da

incendio, qualora non provi che l’evento si è verificato per causa a lui non

imputabile.

ARTICOLO 11-ESONERO RESPONSABILITA’-DANNI-

ASSICURAZIONI

Il Conduttore è costituito custode della cosa locata ed esonera

espressamente da ogni responsabilità il locatore per i danni sia diretti che

indiretti che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi

in genere. Il conduttore dà inoltre atto che il locatore non garantisce per i

danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato furto,

nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne. Il conduttore si

obbliga a stipulare idonee polizze assicurative relative ai propri impianti,

attrezzature e merci contro i rischi da incendio, responsabilità civile verso

terzi. Il conduttore si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le

leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e

quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne la Regione Lazio da

ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

ARTICOLO 12 - VISITE

Il conduttore è obbligato a consentire, previa intesa e in ogni tempo, la visita

dell’immobile a persone incaricate dalla parte locatrice.

ARTICOLO 13 – DEPOSITO CAUZIONALE - TASSAZIONI

Il Conduttore si impegna a versare un deposito cauzionale pari a 3 (tre)

mensilità del canone di locazione sul c/c postale con codice IBAN .

IT57K0760 1032 00000046581054 intestato a Regione Lazio – Depositi

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cauzionali – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA

specificando nella causale del versamento “deposito cauzionale per

locazione canone ricognitorio ……………………..”.

La somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata

come cauzione in conformità alle leggi vigenti, sarà restituita dopo la

regolare riconsegna dell’immobile e non potrà essere mai imputata in conto

Canoni. Il conduttore, in virtù delle norme vigenti, è altresì tenuto a

corrispondere alle competenti Autorità le tasse di sua spettanza relative agli

immobili (TASI e TARE) nonchè, eventuali future imposte sugli immobili

dovute dagli inquilini per nuove disposizioni di legge.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Il Conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con l’obbligo di

comunicazione scritta con lettera raccomandata da inviare al locatore

almeno sei mesi prima della data di rilascio dell’immobile. In tal caso il

conduttore corrisponderà sino al rilascio dell’immobile, il canone, le spese

accessorie oltre a corrispondere al locatore l’importo della tassa di registro

per l’anticipata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15- SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa connessa al presente contratto

sono a totale carico del conduttore. Le spese di registrazione del presente

contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del conduttore e

del locatore in parti uguali. Il locatore provvederà alla prima registrazione

del contratto e ne darà notizia al conduttore il quale dovrà corrispondere la

quota di sua spettanza, pari alla metà dell’importo. Per gli anni successivi,

l’onere della registrazione del contratto ed il versamento annuale della

relativa imposta, sono a carico del locatore il quale con successiva nota,

comunicherà al conduttore le modalità per il rimborso della quota parte

dovuta dal medesimo.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DI DIRITTO E PENALI

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano

un unico ed indivisibile documento, pertanto si conviene espressamente che

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il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non

sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Ove la risoluzione dipenda dal

mancato adempimento del conduttore, la Regione Lazio avrà diritto a

pretendere una penale pari a tre mensilità del canone di locazione fatto salvo

il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 17 – RINVIO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti

contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile e alle norme

specifiche in materia di locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitativo.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può

essere approvata se non a mezzo di atto scritto.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del

presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di

Roma.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia

dipendente connessa o comunque collegata alla locazione , anche se relativa

a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della concessione stessa,

compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza

giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la

propria sede legale.

ARTICOLO 20 - APPROVAZIONE

Il presente contratto impegna sia il conduttore sia il locatore dal momento

della sottoscrizione dello stesso.

Roma____________________

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

______________________ ________________

Il Conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt.

1341, 1342 c.c. i seguenti articoli:

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art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art.9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14

art. 16, art. 18

Roma, lì

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

________________________ __________________

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 665 DEL 21/01/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

Area: INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(ANTINORI MAURIZIO) (ANTINORI MAURIZIO) (L. CASTALDI) (B. PLACIDI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE, AMBIENTE

(Refrigeri Fabio)___________________________L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Finanziamento di interventi ERP dell'ATER di Frosinone. Modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 13 marzo2007, con variazione della tipologia d'intervento e della localizzazione. Lavori di completamento di 24 alloggi nel comune diCeprano, loc. Chiusa Grande.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

11/02/2015 - prot. 52

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Oggetto: Finanziamento di interventi ERP dell’ATER di Frosinone. Modifica della deliberazione di

Giunta Regionale n. 156 del 13 marzo 2007, con variazione della tipologia d’intervento e della

localizzazione. Lavori di completamento di 24 alloggi nel comune di Ceprano, loc. Chiusa Grande.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.,”Norme per l’edilizia residenziale”;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i., “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”;

VISTA la Legge regionale 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. “Disciplina delle funzioni amministrative

regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 03/09/2002: “Ordinamento degli Enti Regionali operanti in

materia di Edilizia Residenziale Pubblica”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione del 16 ottobre 2001, tra la Regione Lazio e la Cassa Depositi e Prestiti (di

seguito C.DD.PP.) per la gestione del Fondo Globale Regioni, Edilizia Sovvenzionata che, all’art.3,

dispone le competenze e le procedure relative all’erogazione dei finanziamenti dei Programmi

approvati;

VISTA la D.G.R.L. n. 563 del 05/12/2012 relativa alla “Approvazione della revisione delle

procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO che:

Con D.C.R.L. n° 1209 del 01/03/1995 è stato concesso, all’ATER della Provincia di

Frosinone, un finanziamento di € 1.530.654,30 (a valere sui fondi CER VI biennio bis – ’88

– ’89) per la realizzazione di n. 24 alloggi nel Comune di Ceprano, località Chiusa Grande;

Con D.G.R.L. n° 1297 del 27/09/2002 il finanziamento di cui alla summenzionata D.C.R.L.

n° 1209/95 è stato integrato di € 363.986,97;

Con D.G.R.L. n° 590 del 04/07/2003 è stato concesso, per la realizzazione degli alloggi di

cui all D.C.R.L_ n. 1209/95, un ulteriore finanziamento di € 387.515,17 per un totale

complessivo di € 2.282.156,44, tutti afferenti al “Fondo Globale Regioni Edilizia

Sovvenzionata”;

A seguito di inadempienze dell’impresa l’ATER ha rescisso il contratto d’appalto dei lavori

e le realizzazione dei previsti 24 alloggi è stata sospesa;

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VISTA la nota prot. n. 10900 del 08/08/2012, acquisita al protocollo regionale con il n. 361519 del

21/08/12, con la quale l’ATER di Frosinone ha trasmesso, tra l’altro, il Verbale del Comitato

Tecnico n. 687 del 16/05/2012 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATER n°

27 del 28/06/2012 inerenti ai lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 24 alloggi

di ERPS nel Comune di Ceprano – località Chiusa Grande dai quali si rileva che il nuovo progetto

esecutivo prevede, complessivamente, una spesa pari ad € 2.581.144,81 in luogo di € 2.282.156,44

già concessi con le deliberazioni n. 1209/95, 1297/2002 e 590/2003;

TENUTO CONTO che con D.G.R.L. n. 156 del 13/03/2007 è stato concesso all’ATER di

Frosinone un finanziamento di € 298.988,37, afferenti al “Fondo Globale Regioni Edilizia

Sovvenzionata”, per “ Acquisizione e Recupero” di immobili nello stesso Comune di Ceprano;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione Consiliare, l’ATER della provincia di

Frosinone ha richiesto alla Regione Lazio, per le finalità di cui sopra, nulla osta per l’utilizzo dei

fondi già concessi con la summenzionata D.G.R.L: n. 156 del 13/03/2007 pari ad € 298.988,37,

poiché non utilizzati per previsto “Acquisto e Recupero” di immobili presso il medesimo Comune

di Ceprano;

TENUTO CONTO che con nota prot. 14136 del 21/09/2012, inviata all’ATER della Provincia di

Frosinone, il Comune di Ceprano ha formulato il proprio assenso per il trasferimento dei fondi di

cui alla D.G.R.L. n° 156 del 13/03/2007 pari ad € 298.988,37, a favore della esecuzione dei lavori

di completamento di 24 alloggi in località Chiusa Grande;

RITENUTO opportuno confermare, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 bis della LR n. 12/1999, il

finanziamento di € 298.988,37 concessi con D.G.R.L. n. 156 del 13/03/2007 all’ATER della

Provincia di Frosinone rideterminandone la tipologia di intervento in “Lavori di completamento” di

un fabbricato per complessivo n. 24 alloggi di ERPS nel Comune di Ceprano – località Chiusa

Grande;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 55, comma 2 bis della LR n. 25/2001, le risorse finanziarie

rientrano nella disponibilità del “Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata”;

DELIBERA

di confermare, ai sensi del comma 4 dell’art. 7bis della LR n.12/1999, il finanziamento di cui alla

D.G.R.L. n° 156 del 13/03/2007 di € 298.988,37 a favore dell’ATER della provincia di Frosinone e

rideterminare la tipologia d’intervento in “Lavori di completamento” di un fabbricato per

complessivi n. 24 alloggi di ERPS nel Comune di Ceprano – località Chiusa Grande;

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta

approvato all’unanimità.

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 6953 DEL 04/05/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(PODESTA' ANTONIO) (FISCHETTI JESSICA CARMEN) (A. SABBADINI) (M. MARAFINI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO

(Sartore Alessandra)___________________________L'ASSESSORE

INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE, AMBIENTE

(B. PLACIDI) (Refrigeri Fabio)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Modalità di ripartizione del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico deicantieri, di cui all'articolo 1, comma 36, Legge 23 agosto 2004, n. 239.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

14/05/2015 - prot. 245

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OGGETTO: Modalità di ripartizione del contributo compensativo per il mancato uso

alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, di cui all’articolo 1,

comma 36, Legge 23 agosto 2004, n. 239.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio di concerto con

l’Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni,

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni

relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 29 aprile 2013, n. 6, "Modifiche al Regolamento

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario

della Regione Lazio 2015-2017”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 17, “Legge di stabilità regionale 2015”;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega

al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che

all’articolo 1, comma 36, testualmente recita: “I proprietari di nuovi impianti di

produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che

sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge

corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo

compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico

dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica

prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione

sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i

seguenti soggetti:

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per

cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento

all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per

un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto”;

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PRESO ATTO CHE la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e

Patrimonio provvederà con successivo atto ad istituire un apposito capitolo di

entrata e un corrispondente capitolo di spesa relativi ai contributi compensativi

per il mancato uso alternativo del territorio in relazione a concessioni per la

produzione di energia elettrica di cui all’art. 1 della L. 23/2004, n. 239;

RITENUTO OPPORTUNO:

individuare nella medesima Direzione Regionale la struttura preposta a porre in essere i

successivi adempimenti amministrativi necessari ai fini dell’attuazione della presente

Deliberazione;

ripartire il contributo compensativo in base alle seguenti percentuali:

50% al comune sede dell'impianto;

40% ai comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento

all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione;

10% alla provincia che comprende il comune sede dell'impianto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

di definire le seguenti modalità di ripartizione del contributo compensativo per il mancato

uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, di cui all’articolo 1,

comma 36, Legge 23 agosto 2004, n. 239:

50% al comune sede dell'impianto;

40% ai comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento

all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione;

10% alla provincia che comprende il comune sede dell'impianto;

di individuare nella Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio,

Demanio e Patrimonio, la struttura preposta a porre in essere i successivi adempimenti

amministrativi necessari ai fini dell’attuazione della presente Deliberazione.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web

della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta

approvato all’unanimità.

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 7616 DEL 13/05/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(BATTISTA ROBERTO) (OTTAVIANI ROBERTO) (R. OTTAVIANI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

(Ricci Sonia)___________________________L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 13/05/2015 prot. 241

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Sostegno allo sviluppo della Corilicoltura del Lazio. Approvazione schema di Accordo Quadro di Programma tra Regione Lazio,ISMEA e FERRERO Trading Lux S.A..

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

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Oggetto: Sostegno allo sviluppo della Corilicoltura del Lazio. Approvazione schema di Accordo

Quadro di Programma tra Regione Lazio, ISMEA e FERRERO Trading Lux S.A..

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e

dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione,

bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2014 n. 17 ”Legge di stabilità regionale 2015”;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2014 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio

2015-2017”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

CONSIDERATO che nell’economia della Regione Lazio il settore agricolo rappresenta una delle

principali attività e voci di reddito e di generazione di valore per la popolazione locale;

ATTESO che l’attuale crisi economica richiede interventi di ristrutturazione ed ammodernamento

del settore agricolo finalizzati al sostegno e sviluppo della produzione e del reddito generato dal

settore, ad incrementare l’occupazione del comparto, a privilegiare processi di sviluppo coerenti con

le vocazioni produttive locali, a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale del Lazio,

contrastando il processo di progressivo abbandono delle aree interne della regione;

CONSIDERATO che la corilicoltura nel Lazio rappresenta una consolidata realtà economica e

riveste un ruolo importante per lo sviluppo del settore primario regionale;

DATO ATTO che da recenti dati ed analisi riferite al settore agricolo, emerge che l’Italia, pur

essendo attiva nella produzione agricola di nocciole (Corylus Avellana L), attualmente importa una

quantità di nocciole pari a circa il 50% del proprio fabbisogno interno;

ATTESO che in considerazione della crescente domanda di approvvigionamento di tale prodotto,

la coltivazione del nocciolo può rappresentare - nel medio e lungo periodo - un’importante

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opportunità di sviluppo del settore agricolo soprattutto nelle regioni che presentino più adeguate

condizioni agro-climatiche.

CONSIDERATO che la Regione Lazio, riconoscendo l’opportunità derivante dallo sviluppo della

coltura del nocciolo per la crescita del proprio settore agricolo ha manifestato il proprio interesse ed

impegno a definire, nel quadro delle misure previste nell’ambito del PSR Lazio 2014-2020,

modalità e strumenti per sostenere iniziative e progetti di sviluppo della coltura del nocciolo

all’interno della regione;

VISTO il Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo della Corilicoltura Italiana” sottoscritto da ISMEA e

FERRERO Trading Lux S.A in data 30/05/2014, avente l’obiettivo di promuovere lo sviluppo,

qualitativo e quantitativo, della filiera corilicola italiana;

CONSIDERATO che è interesse della Regione Lazio sostenere ed incentivare lo sviluppo della

filiera corilicola in coerenza con lo spirito e le finalità espresse nel Protocollo d’Intesa sottoscritto

da ISMEA e FERRERO Trading Lux S.A.;

VISTO lo schema di accordo quadro di programma tra Regione Lazio, ISMEA e FERRERO

Trading Lux S.A.;

RITENUTO di approvare il citato schema di accordo quadro allegato alla presente deliberazione di

cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’Accordo Quadro di Programma tra Regione Lazio, ISMEA e FERRERO

Trading Lux S.A. non comporta oneri finanziari a carico della Regione Lazio;

DELIBERA

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

di approvare lo schema di Accordo Quadro di Programma tra Regione Lazio, ISMEA e

FERRERO Trading Lux S.A. allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e

sostanziale.

L’accordo quadro di programma sarà sottoscritto con firma digitale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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SCHEMA DI

ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA

PER LO SVILUPPO DELLA CORILICOLTURA IN LAZIO

tra

Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, C.F. 80143490581, rappresentata da Nicola Zingaretti nato a Roma, il 11/10/1965, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio;

e

ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, con sede in Roma, Via

Nomentana, 183 c.f. 08037790584 e p.i. 01942351006, in persona del Presidente Ezio

Castiglione domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto (di seguito “Ismea”);

e

Ferrero Trading Lux S.A., società di diritto lussemburghese con sede in Findel Business

Center, Complexe B, rue de Trèves L-2632 Findel, VAT Code (p.i.) LU15843111iscritta nel

registro Imprese del Gran Ducato del Lussemburgo al n. B 46117, in persona del signor

Lucio Gomiero (di seguito “Ferrero”).

******

La Regione Lazio, Ismea e Ferrero vengono in seguito anche denominate, congiuntamente,

come le “Parti” e, individualmente, come la “Parte”.

Premesso che

A. Da recenti dati ed analisi riferite al settore agricolo, emerge che l’Italia, pur essendo

attiva nella produzione agricola di nocciole (Corylus Avellana L), attualmente importa

una quantità di nocciole pari a circa il 50% del proprio fabbisogno interno.

B. Alla luce di tale dato, e in considerazione della crescente domanda di

approvvigionamento di tale prodotto, la coltivazione del nocciolo può rappresentare -

nel medio e lungo periodo - un’importante opportunità di sviluppo del settore agricolo

soprattutto nelle regioni che presentino più adeguate condizioni agro-climatiche.

C. La corilicoltura, pur presentando doti di rusticità associate a buone potenzialità

produttive, è caratterizzata da un lungo periodo pre-produttivo che comporta, per gli

imprenditori agricoli, la necessità di effettuare un importante investimento iniziale

senza alcun ritorno per un periodo consistente, tanto da rappresentare un forte limite

allo sviluppo della coltura.

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D. Nell’economia della Regione Lazio il settore agricolo rappresenta una delle principali

attività e voci di reddito e di generazione di valore per la popolazione locale. Tuttavia,

l’attuale crisi economica richiede interventi di ristrutturazione ed ammodernamento

del settore. A tal fine si rende necessario un intervento pubblico che - attraverso la

predisposizione di strumenti di sostegno all’imprenditoria agricola locale - sia in grado

(i) di sostenere e possibilmente sviluppare la produzione ed il reddito generato dal

settore, (ii) di incrementare l’occupazione del comparto, (iii) di privilegiare processi di

sviluppo coerenti con le vocazioni produttive locali, (iv) di tutelare e valorizzare il

patrimonio ambientale del Lazio, contrastando il processo di progressivo abbandono

delle aree interne della regione.

E. La Regione Lazio, riconoscendo l’opportunità derivante dallo sviluppo della coltura

del nocciolo per la crescita del proprio settore agricolo ha manifestato il proprio

interesse ed impegno a definire, nel quadro delle misure previste nell’ambito del PSR

Lazio 2014-2020, modalità e strumenti per sostenere iniziative e progetti di sviluppo

della coltura del nocciolo all’interno della regione.

F. In data 30 maggio 2014, Ismea (ente pubblico economico con la funzione istituzionale

di rendere servizi informativi, assicurativi e finanziari e di costituire forme di garanzia

creditizia e finanziaria in favore di imprese agricole e loro forme associate) e Ferrero

Trading Lux (società operativa del gruppo Ferrero attiva, tra l’altro, nel settore

dell’approvvigionamento - a livello internazionale - delle materie prime, tra cui le

nocciole, necessarie alla propria produzione), hanno sottoscritto un “Protocollo

d’Intesa per lo Sviluppo della Corilicoltura Italiana” (di seguito “Protocollo d’Intesa”)

avente l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, qualitativo e quantitativo, della filiera

corilicola italiana, attraverso azioni ed attività di cooperazione al fine di:

(i) favorire e valorizzare lo sviluppo delle imprese della filiera agroindustriale

corilicola, creando sinergie volte ad un incremento della produzione tramite

nuove tecnologie, miglioramento organizzativo, cooperazione nei processi

produttivi in modo da creare maggiore efficienza e competitività di mercato e

contenere i rischi, tramite la condivisione degli stessi;

(ii) coinvolgere e collaborare con istituzioni, associazioni di categoria, enti ed

organizzazioni economiche, sociali e culturali dei territori, promuovendo tutte

le possibili sinergie attuabili tra gli strumenti di carattere nazionale, gestiti a

livello centrale, e quelli di carattere locale, gestiti a livello territoriale-regionale;

(iii) svolgere azioni finalizzate alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale,

promuovendo lo sviluppo sostenibile.

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G. E’ volontà e interesse della Regione Lazio sostenere ed incentivare lo sviluppo della

filiera corilicola in coerenza con lo spirito e le finalità espresse nel Protocollo d’Intesa

sottoscritto da Ismea e Ferrero.

Di conseguenza, le Parti si sono manifestate la reciproca disponibilità a collaborare nel

comune interesse di sviluppo della corilicoltura attraverso e nel rispetto delle reciproche

specificità, prerogative e strumenti operativi utilizzabili.

A tal fine, le Parti coopereranno per strutturare le sinergie più opportune e per

programmare le modalità operative (dalla fase della pianificazione e programmazione alla

fase di realizzazione degli interventi e delle singole attività e progetti) più opportune ed utili

per sostenere lo sviluppo della coltura del nocciolo nella Regione Lazio (di seguito

“Progetto”).

Tutto quanto sopra premesso e considerato

le Parti concordano e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro di programma per lo sviluppo della

corilicoltura in Lazio (di seguito “Accordo di Programma”), le Parti - nel rispetto delle

proprie prerogative e rispettivi ambiti di attività ed in conformità alle proprie funzioni e

vincoli statutari ed istituzionali - manifestano la propria disponibilità a sviluppare il

Progetto e, in particolare, a promuovere e sostenere la corilicoltura nella regione

Lazio, favorendo la creazione ed il consolidamento di una efficiente filiera

agroindustriale corilicola, realizzando azioni volte alla promozione di uno sviluppo

sostenibile.

1.2 A tal fine, le Parti convengono che la partecipazione di ciascuna al Progetto potrebbe

articolarsi secondo le seguenti principali macro aree di attività ed intervento:

(i) la Regione Lazio, tramite il proprio Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,

nel rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle specifiche

condizioni di finanziamento previste dalla regolamentazione sullo sviluppo

rurale e dall’Accordo di Partenariato tra Italia ed Unione Europea approvato il

19 ottobre 2014, potrà contribuire a sostenere ed ad incentivare il settore della

corilicoltura;

(ii) Ismea potrà mettere a disposizione le proprie competenze nel settore (anche

nella fase di realizzazione del Progetto) rendendosi disponibile - ricorrendone i

presupposti di legge - a sostenere il Progetto tramite i propri strumenti

istituzionali di sostegno anche economico-finanziari;

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(iii) Ferrero si rende disponibile a cooperare per lo sviluppo del Progetto, come

indicato nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Ismea anche secondo le

eventuali modalità specifiche che verranno concordate di volta in volta in

esecuzione del presente Accordo di Programma, altresì prevedendo la stipula

di contratti di fornitura con gli agricoltori, nei termini e condizioni che verranno

concordate nel corso della fase di progettazione.

1.3 Il Progetto potrebbe essere articolato e sviluppato attraverso le seguenti macro aree

di intervento, fermo restando che durante l’esecuzione del Progetto, le Parti potranno

concordare tutte le ulteriori attività e modalità operative utili ed opportune per il

raggiungimento delle presenti finalità:

(i) sviluppo del settore dei servizi di formazione ed assistenza tecnica per gli

agricoltori;

(ii) sviluppo di forme di cooperazione ed aggregazione (sia orizzontale che

verticale) all’interno della filiera corilicola, che permettano di fornire supporto ai

produttori agricoli e assicurare un’adeguata gestione di tutte le fasi della

produzione, con particolare riferimento alla fase post raccolta;

(iii) sviluppo di un settore vivaistico che assicuri la produzione di piante di qualità;

(iv) supporto nell’adeguato utilizzo e sfruttamento degli strumenti d’incentivazione

e supporto regionali, nazionali e comunitari;

(v) informazione, formazione e promozione dell’utilizzo degli strumenti istituzionali

di sostegno economico-finanziari forniti da ISMEA a supporto

dell’imprenditoria agricola;

(vi) creazione di nuove aziende corilicole e/o riconversione di aziende esistenti,

anche e soprattutto tramite l’utilizzo degli strumenti di sostengo ed

incentivazione di cui ai precedenti punti di questo articolo.

1.4 Le Parti convengono che il Progetto avrà l’obiettivo di raggiungere una superficie

significativa di terreni investiti a nocciolo all’interno della regione Lazio, entro la fine

del periodo di programmazione.

1.5 Nell’ottica del pubblico interesse del Progetto e dei potenziali riflessi su una

importante parte della popolazione della regione Lazio, le Parti - nell’esecuzione del

Progetto - concordano di coinvolgere tutte le istituzioni, enti locali, associazioni di

categoria, centri di ricerca ed università e tutti i soggetti che, a vario titolo, possano

contribuire e/o possano essere interessati allo sviluppo delle imprese agricole e della

coltura corilicola nella regione.

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Articolo 2 – Modalità Operative ed Attuative

2.1 Per la realizzazione del Progetto, le Parti - anche in aderenza e conformità a quanto

stabilito con il Protocollo d’Intesa - si impegnano a dare esecuzione al Progetto

attraverso una prima fase di progettazione, da completare entro sei mesi dalla

sottoscrizione del presente Accordo di Programma, secondo le modalità meglio

specificate di seguito nel presente articolo (di seguito “Fase di Progettazione”).

2.2 La Fase di Progettazione dovrà essere condotta e definita coinvolgendo tutti i soggetti

locali (a titolo esemplificativo: imprese agricole, persone fisiche che svolgano e/o

vogliano intraprendere un’attività agricola ed istituzioni del territorio) che abbiano

interesse al Progetto e sarà volta a determinare le modalità attuative specifiche per

l’esecuzione del Progetto. In particolare, la Fase di Progettazione riguarderà:

(i) la definizione delle condizioni agro-climatiche (a titolo esemplificativo: suoli,

clima, risorse idriche per l’irrigazione, etc.) favorevoli alla coltura del nocciolo

e, sulla base di queste, l’identificazione e la mappatura delle aree a maggiore

vocazione corilicola all’interno della regione Lazio;

(ii) l’identificazione delle varietà di nocciolo dotate di caratteristiche produttive

adeguate (da un punto di vista della produttività e della qualità) e adatte alle

condizioni agro-climatiche laziali;

(iii) la definizione di un piano di sviluppo del settore vivaistico locale che permetta

l’approvvigionamento di piante di qualità (piante certificate) necessario per

l’avviamento della corilicoltura nelle eventuali nuove aziende agricole e/o in

quelle già attive;

(iv) la realizzazione di seminari e sessioni di informazione, formazione ed

eventualmente di consulenza in favore dei soggetti interessati (i.e. agricoltori

e/o soggetti interessati ad intraprendere l’attività corilicola) riguardanti la

coltivazione del nocciolo;

(v) l’informazione e la formazione degli operatori agricoli locali interessati rispetto

agli strumenti (finanziari, economici e di consulenza) messi a disposizione da

Ismea e identificazione degli strumenti e delle misure maggiormente utili ed

opportuni per il Progetto;

(vi) definizione di strumenti contrattuali di fornitura ed acquisto, di medio/lungo

periodo, con il coinvolgimento di Ferrero, tali da fornire un supporto ai

produttori circa la gestione del rischio di impresa legato alla

commercializzazione, favorendo in tal modo l’accesso al credito per il

sostegno degli eventuali investimenti.

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2.3 All’esito della Fase di Progettazione, saranno identificati programmi specifici di

dettaglio ed attività annuali da effettuare in esecuzione del Progetto, tramite la

strutturazione di accordi di dettaglio tra i soggetti coinvolti.

2.4 Al fine di fornire il supporto più utile al Progetto, resta inteso - fin da ora - che Ferrero

potrà agire, in tutte le fasi di implementazione del Progetto in cui venga

eventualmente coinvolta attivamente, anche attraverso altre società del proprio

gruppo (anche estere) che possano risultare maggiormente adatte rispetto alla

specifica attività concordata.

2.5 Resta infine inteso che con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma non

si genera per le Parti alcun vincolo, obbligo e/o impegno di alcun tipo e di alcuna

natura e/o contenuto (neppure in termini di obblighi a contrarre), così come non si

costituisce tra le Parti alcuna partnership, joint venture, mandato, rappresentanza,

agenzia e/o rapporto simile. Il presente Accordo di Programma va considerato ed

interpretato, a tutti gli effetti di legge, unicamente come manifestazione di un

reciproco interesse ad effettuare uno studio di fattibilità e provare ad attivare

conseguenti attività progettuali, nel rispetto delle rispettive prerogative ed ambiti di

azione delle Parti.

2.6 Le Parti concorderanno in via preventiva tutti gli sviluppi e le attività esecutive ed

attuative del presente Accordo di Programma e del Progetto così come tutte le

comunicazioni esterne e verso soggetti terzi, restando inteso che nessuna Parte

potrà validamente utilizzare il nome e/o impegnare le altre Parti, salvo differente

accordo scritto.

2.7 Eventuali costi e/o spese da sostenere per l’esecuzione del presente Accordo di

Programma e/o del Progetto saranno preventivamente concordati ed approvati di

volta in volta dalle Parti, anche rispetto alle modalità di reperimento delle risorse per il

relativo finanziamento. Pertanto, la sottoscrizione del presente Accordo di

Programma non comporta alcun impegno economico/finanziario e/o di spesa per le

Parti, le quali non saranno tenute ad effettuare alcun pagamento di somme e/o ad

eseguire alcuna prestazione che non sia stata previamente approvata in via

congiunta.

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Articolo 3 – Governance

3.1 Per l’esecuzione del presente Accordo di Programma, le Parti costituiranno un

comitato di coordinamento, che rimarrà in carica per tutta la durata dell’Accordo di

Programma, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte e presieduto dal

rappresentante della Regione Lazio.

3.2 Per la realizzazione delle attività delineate per sommi capi nella Fase di

Progettazione, le Parti costituiranno dei gruppi di lavoro per i quali definiranno

modalità e tempistiche da osservare per l’individuazione e la presentazione delle

specifiche proposte progettuali.

Articolo 4 – Durata, Diritto di Recesso e Modifiche

4.1 L’Accordo di Programma entra in vigore il giorno della relativa sottoscrizione ed avrà

una durata di 2 anni, salvo rinnovo da concordarsi per iscritto dalle Parti.

4.2 Resta inteso che ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente Accordo di

Programma, dando una comunicazione scritta (tramite raccomandata A.R.) alle altre

Parti, con preavviso di 3 mesi.

4.3 Eventuali modifiche e/o integrazioni di qualunque genere saranno validi ed efficaci

esclusivamente se redatti in forma scritta e sottoscritti da tutte le Parti.

******

Roma,

Regione Lazio

( Nicola Zingaretti )

________________________

ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

(Ezio Castiglione)

________________________

Ferrero Trading Lux S.A.

(Lucio Gomiero)

________________________