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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 7826 DEL 15/05/2015GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Area:
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(DE ANGELIS FEDERICO) (DE ANGELIS FEDERICO) (M. MARAFINI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO
(Sartore Alessandra)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
adesione e primo apporto di immobili di proprietà regionale al Fondo "i3-Regione Lazio", istituito dal Ministero dell'Economia eFinanze tramite la Invimit SGR SpA.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
18/05/2015 - prot. 248
OGGETTO: adesione e primo apporto di immobili di proprietà regionale al Fondo “i3-Regione
Lazio”, istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze tramite la Invimit SGR SpA.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni,
riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla Dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, avente ad
oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 aprile 2013, n. 86 che conferisce l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
al Dr. Marco Marafini;
VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 4 aprile 2012, recante: “Regolamento regionale di
attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto
2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che detta
norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n. 18 del 30 dicembre 2014, recante il Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio (2015 – 2017), che approva, all’art.1, comma 25, lett. a), l’elenco dei beni immobili
soggetti a valorizzazione/alienazione, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dei commi da 31 a 35 della
legge regionale 11 agosto 2009, n.22;
PREMESSO CHE
- gli articoli 33 e 33-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio
immobiliare, recano disposizioni per la costituzione con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di una società di gestione del risparmio per l’istituzione di uno
o più fondi di investimento, operanti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2013 n. 125, in attuazione dell’art. 33, comma 1, del
citato D.L. n. 98/2011, è stata costituita la "Invimit SGR S.p.A.", autorizzata dalla Banca
d'Italia in data 8 ottobre 2013 alla prestazione del servizio di gestione collettiva del
risparmio;
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ATTESO CHE, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2013, n. 354,
in data 18 novembre 2013, è stato siglato con l’Agenzia del Demanio un “Accordo di
collaborazione per le attività di analisi, valutazione, segmentazione, valorizzazione e
razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico della Regione Lazio”, e che all’articolo 7
del predetto Accordo è stato istituito un “Tavolo di coordinamento”, composto da rappresentanti
della Regione Lazio e dell’Agenzia del Demanio, al fine di proporre alla Giunta regionale le
migliori strategie di valorizzazione, ivi compresa la dismissione, in relazione alle specifiche
caratteristiche dei beni immobili di proprietà regionale;
VISTA la deliberazione programmatica della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 306, pubblicata
nel Supplemento n. 1 del BURL n. 47 del 12 giugno 2014, con la quale, nell’ambito delle attività di
collaborazione con l’Agenzia del Demanio sopra descritte, è stata approvata una prima
segmentazione del patrimonio immobiliare regionale. La segmentazione prevede per alcuni
compendi l’apporto a Fondi immobiliari, apporto peraltro previsto dal Regolamento regionale n. 5
del 2012, come modificato con deliberazione n. 471 del 15 luglio 2014, ritenendo questa la forma di
valorizzazione migliore per tali immobili, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche;
VISTO che, in attuazione della citata deliberazione n.306/2014, con successiva deliberazione della
Giunta regionale 29 luglio 2014, n.513, è stata effettuata una prima individuazione dei compendi
immobiliari del patrimonio regionale da sottoporre ad un mandato esplorativo della SGR Invimit
spa, al fine dell’eventuale apporto ad un apposito Fondo immobiliare dalla stessa istituito;
CONSIDERATO che la predetta Invimit spa, Società di gestione del risparmio pubblica, il cui
capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle Finanze, è stata appositamente
costituita ai sensi dell’art.33 del citato D.L. n.98/2011 anche per le finalità di cui al comma 8 ter del
medesimo articolo di legge, ovvero la costituzione di fondi comuni d’investimento immobiliare cui
trasferire immobili di proprietà dello Stato ed altri enti pubblici, incluse le Regioni;
PRESO ATTO che la "Invimit SGR S.p.A." con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 23 dicembre 2014, ha deliberato l’istituzione, per le citate finalità di cui al citato art. 33, comma
8 ter, del D.L. n. 98/2011, del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso, riservato
ad Investitori qualificati denominato “i3- Regione Lazio”, approvandone il relativo regolamento di
gestione trasmesso, in data 29 dicembre 2014, alla Banca d'Italia, come previsto dalla vigente
normativa;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 22 aprile 2015, registrato presso la
Corte dei Conti, Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne prev. n.1138 del
28.04.2015, con il quale si decreta l’avvio della costituzione del predetto Fondo comune di
investimento immobiliare denominato “i3- Regione Lazio, secondo quanto disposto dall’art.4 del
D.L. 25 settembre 2001, n.351;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.6 del predetto Regolamento del fondo, il Consiglio di
Amministrazione di "INVIMIT SGR S.p.A" ha selezionato, ad esito di apposito confronto
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competitivo, la Società Praxi S.p.A. quale Esperto Indipendente del Fondo incaricato tra l’altro di
redigere la stima del valore dei beni immobili da apportare al fondo stesso;
CONSIDERATO che, con nota del 27 aprile 2015, prot. U0933/15, la predetta SGR ha comunicato
l’elenco dei beni che possono essere oggetto di un primo apporto da parte della Regione Lazio al
citato Fondo, fra quelli già individuati dalla Regione stessa con la succitata dgr 513/2014,
indicandone il valore di apporto sulla base della stima effettuata dall’Esperto indipendente con
riferimento alla data del 26 marzo 2015;
ATTESO che successivamente l’Esperto indipendente, a seguito dell’avvenuta alienazione da parte
della Regione Lazio di uno dei cespiti oggetto del possibile conferimento, ha necessariamente
adeguato il valore di apporto suddetto, dandone comunicazione con nota del 23 aprile 2015 a far
data dalla quale decorrono i 30 gg. previsti dall’art.6.2, comma 1, lett.a), del Regolamento del fondo
per la stipula dell’eventuale atto di apporto e di vendita al fondo stesso;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto all’art.15 dell’Accordo di collaborazione con
l’Agenzia del Demanio sopra richiamato, in data 25 febbraio 2015, sono stati siglati con l’Agenzia
stessa ulteriori Accordi attuativi tra i quali, giusta determinazione dirigenziale 08 agosto 2014,
n.G11602, quello in materia di “Operazioni di finanza immobiliare” il quale prevede che la Regione
si avvalga del supporto dell’Agenzia su una serie di attività legate a tali operazioni, quale quella
oggetto della presente deliberazione, tra le quali si segnalano: il supporto alle attività prodromiche
alla due diligence e valutazione, eseguite a cura e spese dell’operatore finanziario individuato e del
terzo indipendente, ovvero supporto alla stipula dell’atto di cessione, consistente principalmente nel
fornire assistenza giuridico amministrativa rispetto agli atti di trasferimento.
VISTO il verbale in data 15 maggio 2015 e l’allegata relazione dell’Area tecnica regionale
prot.263180 del 14.05.2015, agli atti della competente Direzione regionale Programmazione
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, nel quale il Tavolo di coordinamento, nell’ambito
delle attività di cui al succitato Accordo attuativo, ha approfondito il processo di valutazione dei
beni seguito nella perizia di stima dell'Esperto indipendente ritenendo adeguata la stessa e rilevando
nello specifico che:
- il valore di mercato “as is” attribuito dall’Esperto stesso al portafoglio che la Regione
intende conferire nel fondo appare adeguato rispetto ai valori di mercato attuali, come
rilevato nella citata relazione dell’Area tecnica regionale;
- l’applicazione di uno sconto di portafoglio al valore di mercato sopra richiamato, come
previsto nella stima dell’Esperto Indipendente, risulta ragionevole, adeguato e coerente con
le particolari caratteristiche del portafoglio immobiliare, a prevalente destinazione
residenziale;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del citato D.L. n. 98/2011, agli
Enti territoriali che apportano propri immobili ai fondi costituiti in attuazione di tale norma è
riconosciuto un ammontare pari almeno al 70% del valore di apporto, in quote del fondo, mentre la
restante parte del valore potrà essere corrisposta in denaro;
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RITENUTO pertanto che, alla luce delle predette considerazioni, l’apporto al citato Fondo:
- rappresenta la miglior forma di valorizzazione possibile per le caratteristiche dei beni immobili di
cui trattasi, riconoscendo la professionalità della SGR Invimit, quale Ente di natura pubblica,
specificamente deputato alla gestione di Fondi immobiliari, in applicazione di disposizioni nazionali
che comunque assicurano la trasparenza delle procedure;
- verrà effettuato sulla base di condizioni economiche ritenute adeguate per l’Amministrazione
regionale riconoscendo una valore di apporto del portafoglio adeguato ed in linea con la particolari
caratteristiche dello stesso e con le procedure ed i modelli rilevabili nel mercato in operazioni
similari, garantendo, inoltre, un immediato ritorno finanziario per gli Enti apportanti;
- dovrà avvenire mediante l’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 33, comma 4, DEL citato
D.L. n. 98/2011, ovvero richiedendo un immediata monetizzazione di una quota pari al 29,672 %
del valore di apporto che verrà effettuato dalla Regione Lazio;
CONSIDERATO che l’art.4, comma 1 bis, lett b) del citato Regolamento n. 5/2012 conferma che,
anche per le modalità di alienazione mediante conferimento/alienazione di parte dei beni immobili a
fondi immobiliari pubblici o privati, si debba procedere alle vendite dei singoli immobili ad uso
abitativo, assicurando il diritto di opzione e prelazione, nonché quelli di rinnovo del contratto di
locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, ai soggetti aventi tali diritti ai
sensi delle disposizioni di cui al predetto regolamento;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.4, comma 3, del citato Regolamento
regionale n.5/2012, il Direttore regionale competente nella materia di cui al presente atto provvede
all’alienazione dei beni immobili individuati dalla Giunta regionale;
D E L I B E R A
sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. di aderire al Fondo comune d’investimento immobiliare chiuso, denominato “i3-regione
Lazio”, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite della “SGR
Invimit SpA” ed al relativo Regolamento di gestione;
2. disporre un primo apporto al Fondo di cui al precedente punto 1., consistente nei beni di
proprietà regionale di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante della presente
deliberazione, stabilendo che, il portafoglio di conferimento al Fondo verrà in parte
apportato e in parte alienato secondo quanto di seguito indicato:
il 70,328% del valore della piena proprietà del portafoglio immobiliare verrà ceduto
in cambio di quote dello stesso Fondo, pari ad € 32.500.000,00;
il 29,672%, del valore della piena proprietà del portafoglio immobiliare verrà
alienato e quindi monetizzato al momento della stipula dell’atto, pari ad € 13.712.036,00;
La presente Deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione trasparente”.
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ALLEGATO "A"
N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 5 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 6 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 7 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 8 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 9 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 10 A/4
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 11 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 12 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 13 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 14 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 15 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 16 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 17 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 18 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 19 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 20 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 21 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 23 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 24 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 25 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 26 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 27 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 28 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 29 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 30 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 31 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 32 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 34 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 36 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 37 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 38 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 39 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 40 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 41 C/2
ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 43 C/2
ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 44 C/2
ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 45 C/2
ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 46 C/6
ROMA VIA MONTE BIANCO, 114 270 454 501 A/3
ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 502 C/2
ROMA VIA MONTE BIANCO, 112 270 454 503 C/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 6 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 7 A/2
1
ALLEGATO "A"
N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 8 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 9 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 11 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 16 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 17 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 18 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 19 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 20 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 23 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 26 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 27 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 28 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 29 A/4
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 32 C/6
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 33 C/6
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 34 C/6
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 27 448 649 501 C/1
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 27E-27F 448 649 502 C/1
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 503 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 504 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29A 448 649 507 C/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 508 A/2
ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 29 448 649 509 A/2
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 8-10 457 2418 1 C/1
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 12 457 2418 2 C/1
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 3 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 4 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 5 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 7 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 8 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 10 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 11 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 13 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 16 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 18 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 19 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 21 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 22 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 23 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 24 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 25 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 26 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 27 A/3
2
ALLEGATO "A"
N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 33 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 35 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 37 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 38 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 39 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 42 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 45 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 48 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 49 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 50 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 51 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 52 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 58 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 59 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 60 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 61 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 62 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 63 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 65 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 66 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 67 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 68 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 69 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 70 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 72 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 73 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 75 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 77 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 78 A/3
ROMA VIA EDOARDO JENNER, 135 457 2418 79 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 80 C/2
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 81 C/2
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 82 C/2
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 83 C/2
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 84 C/6
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 85 C/6
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 88 C/6
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 89 C/6
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 90 C/6
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 91 C/2
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 6 457 2418 502 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 14 457 2418 504 A/3
ROMA VIA DELLA TRASFIGURAZIONE, 4 457 2418 505 C/6
3
ALLEGATO "A"
N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale
ROMA VIA DI PARIONE, 34-35 485 285 1 C/1
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 6 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 7 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 8 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 9 A/2
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 10 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 13 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 501 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 502 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 503 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 504 A/4
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 507 C/2
ROMA VIA DI PARIONE, 36 485 285 508 C/1
ROMA VIA DI PARIONE, 38-39 485 285 509 C/1
ROMA VIA DI PARIONE, 37 485 285 510 A/4
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 5 A/4
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 6 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 7 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 8 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 9 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 10 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 12 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 14 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 16 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 17 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 18 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 19 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 20 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 21 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 84 580 178 22 A/2
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 82 580 178 25 C/6
ROMA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 86 580 178 501 C/1
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 1 C/2
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 2 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 3 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 6 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 8 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 9 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 10 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 11 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 12 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 14 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 15 A/3
6
4
5
ALLEGATO "A"
N Comune indirizzo Foglio Particella Sub categoria catastale
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 502 A/3
ROMA VIA CAPITAN OTTOBONO, 13 628 675 503 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 85 901 357 1 C/6
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 4 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 5 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 7 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 8 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 9 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 10 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 13 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 14 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 16 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 17 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 18 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 20 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 21 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 23 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 25 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 26 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 27 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 28 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 31 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 32 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 35 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 40 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 41 A/3
ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91 901 357 43 A/3
7
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 7372 DEL 08/05/2015GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Area:
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(DE ANGELIS FEDERICO) (DE ANGELIS FEDERICO) (M. MARAFINI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO
(Sartore Alessandra)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
autorizzazione concessione/locazione di immobili a canoni ricognitori, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.512/2014,determinazione canone ed approvazione schema contratto
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
18/05/2015 - prot. 247
Oggetto: autorizzazione concessione/locazione di immobili a canoni ricognitori, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n.512/2014, determinazione canone ed approvazione schema
contratto.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Politiche del bilancio, Patrimonio e demanio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni
riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad
oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTO l’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9 e s.m.i., relativo alla concessione a
canone ricognitorio di beni di proprietà regionale appartenenti al patrimonio disponibile;
VISTO l’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., relativo alla concessione a
canone ricognitorio di beni di proprietà regionale appartenenti al patrimonio indisponibile e
demaniale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2013 n.426 “Linee guida per la
definizione dei criteri e modalità di concessione o locazione a canoni ricognitori dei beni immobili
di proprietà della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 52 della L.R. 17 febbraio 2005 e s.m.i. e
dell’articolo 20 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2014 n.96 “modifica alle Linee guida per
la definizione dei criteri e modalità di concessione o locazione a canoni ricognitori dei beni
immobili di proprietà della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 9 e s.m.i. e dell'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., al
fine di agevolare la concessione in favore dei Comuni.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2014 n. 853, inerente l’approvazione
dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 9;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014 n. 512, con la quale è stato
individuato un primo gruppo di beni immobili di proprietà regionale disponibili per la locazione o la
concessione a canone ricognitorio;
PRESO ATTO che, in esecuzione della predetta deliberazione, con determinazione dirigenziale
n.G11081 del 31.07.2014, è stata disposta la pubblicazione sul sito della Regione Lazio di un
apposito Avviso pubblico con il quale, nel rispetto del principio di massima trasparenza dell’azione,
l’Amministrazione ha inteso dare diffusione a tale procedura, fissando in 90 gg. dalla pubblicazione
il termine per la presentazione delle domande stesse (ovvero al 06 novembre 2014);
VISTA la determinazione dirigenziale n. G05599 dell’8 maggio 2015 con la quale la competente
Direzione regionale, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, prevista dall’art. 4 delle
predette “Linee guida”, ha approvato:
Pagina 2 / 4
1. la proposta degli assegnatari a cui la Giunta regionale potrà concedere i beni immobili di cui
alla deliberazione n. 512/2014, individuando la possibile durata dei relativi contratti di
locazione/concessione;
2. l’elenco di ulteriori beni immobili, di cui alla deliberazione n. 512/2014, per i quali si dovrà
rinviare la concessione/locazione alla conclusione di ulteriori attività istruttorie essendo
emerse, nella fase di espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa per la
determinazione del valore concessione/locazione a canone di mercato degli stessi, alcune
criticità che non consentono di procedere all’assegnazione immediata in quanto, pur essendo
pervenute domande formalmente corrette, occorre procedere ad ulteriori approfondimenti
tecnici;
3. l’elenco delle domande escluse per la mancanza dei requisiti previsti dalle citate “Linee
guida”;
VISTA la succitata determinazione dirigenziale n. G05599/2015 che ha stabilito per tutti i
richiedenti una durata dei contratti pari a quella normalmente prevista dalla vigente normativa di
settore, così come richiamata dall’art.2 delle predette Linee guida, dunque anni 6 per i contratti di
locazione ed anni 8 per i contratti di concessione, entrambe eventualmente rinnovabili per uguale
periodo;
RITENUTO OPPORTUNO recepire la proposta di assegnazione dei beni messi a bando contenuta
nella predetta determinazione n. G05599/2015 e condividere le motivazioni addotte per la
determinazione della durata dei relativi contratti di concessione/locazione e più specificatamente:
1. autorizzare la concessione/locazione a canone ricognitorio dei beni immobili, di cui alla
deliberazione n. 512 del 2014, indicati nell’allegato elenco A, della presente deliberazione,
per i quali l’istruttoria si è conclusa con esito pienamente positivo;
2. approvare l’allegato elenco “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i
beni immobili di cui alla deliberazione n.512/2014, per i quali, per le motivazioni di cui alla
determinazione n. G05599/2015, si dovrà rinviare la concessione/locazione alla conclusione
delle ulteriori attività istruttorie;
3. approvare l’allegato elenco “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
le domande escluse per la mancanza dei requisiti previsti dalle citate “Linee guida”;
4. stabilire che il canone ricognitorio di concessione/locazione sarà pari, al 10 % per i Comuni
ed al 30% per le Associazioni e gli Enti del canone di mercato, individuato con l’apposita
perizia di stima dall’Area Tecnico manutentiva;
5. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall’art.4, comma 5, delle “Linee guida” di cui alla
deliberazione 2 dicembre 2013 n.426, gli allegati schemi di concessione (Allegato D) e di
locazione (Allegato E), stabilendo che la relativa sottoscrizione potrà avvenire o dopo la
regolarizzazione delle eventuali posizioni debitorie degli assegnatari nei confronti della
Regione prima della sottoscrizione medesima, oppure mediante ricorso alla loro
rateizzazione, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, prevedendo che, in caso di
mancato pagamento delle rate, il contratto di assegnazione sarà risolto ed il bene rientrerà
nel possesso della Regione;
6. di delegare il Direttore della Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dei singoli contratti che verranno stipulati con i
soggetti di cui al sopra citato allegato “A” stabilendo che la durata dei contratti stessi sarà
pari ad anni 6 per le locazione rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni in assenza di
disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della
scadenza del contratto, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 392/78 ed anni 8 per le
concessioni, eventualmente rinnovabili per massimo uguale periodo a discrezione
dell’Amministrazione, che vi provvederà con specifico atto di Giunta;
7. stabilire che i beni inseriti nell’elenco di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 512
del 2014 per i quali non sono pervenute domande saranno rimessi a bando con successivo
Pagina 3 / 4
provvedimento della competente Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio;
DELIBERA
sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. di autorizzare la concessione/locazione a canone ricognitorio dei beni immobili regionali, di
cui alla deliberazione n. 512 del 2014, indicati nell’allegato elenco “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, a favore dei soggetti a fianco di ciascuno indicati;
2. di approvare l’allegato elenco “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente i beni immobili di cui alla deliberazione n.512/2014, per i quali, per le
motivazioni indicate in premessa, si dovrà rinviare la concessione/locazione alla conclusione
delle ulteriori attività istruttorie;
3. approvare l’allegato elenco “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
le domande escluse per la mancanza dei requisiti previsti dalle citate “Linee guida”;
4. di stabilire che il canone ricognitorio da applicare per la locazione/concessione dei predetti
immobili è pari al 10 % per i Comuni ed al 30% per le Associazioni e gli Enti del canone di
mercato, individuato con l’apposita perizia di stima dall’Area Tecnico manutentiva;
5. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall’art.4, comma 5, delle “Linee guida” di cui alla
deliberazione 2 dicembre 2013 n.426, gli allegati schemi di concessione (Allegato D) e di
locazione (Allegato E), stabilendo che la relativa sottoscrizione potrà avvenire o dopo la
regolarizzazione delle eventuali posizioni debitorie degli assegnatari nei confronti della
Regione prima della sottoscrizione medesima, oppure mediante ricorso alla loro
rateizzazione, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, prevedendo che, in caso di
mancato pagamento delle rate, il contratto di assegnazione sarà risolto ed il bene rientrerà
nel possesso della Regione;
6. di delegare il Direttore della Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dei singoli contratti che verranno stipulati con i
soggetti di cui al sopra citato allegato “A” stabilendo che la durata dei contratti stessi sarà
pari ad anni 6 per le locazione rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni in assenza di
disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della
scadenza del contratto, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 392/78 ed anni 8 per le
concessioni, eventualmente rinnovabili per massimo uguale periodo a discrezione
dell’Amministrazione, che vi provvederà con specifico atto di Giunta;
7. di stabilire che i beni già inseriti nella citata deliberazione n. 512 del 2014, per i quali non
sono pervenute domande saranno messi nuovamente a bando, con successivo
provvedimento della competente Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.
La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web
della Regione (www.regione.lazio.it).
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N Categoria inventariale Comune Denominazione - Civico o Località foglio/p.lla/sub cat. Richiedentedurata
contratto
479B.2.1 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI E SEDE ISTITUZIONALIROMA
VIALE ADRIATICO/VIA DEI MONTE
LESSINI, 140272/87/3 B5
Croce Rossa Italiana -
Comitato Locale
Municipio 2-3 di Roma
8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/24/0 B1 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 59 17/26/4 C2 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/5 C6 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/6 C2 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/7 C2 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 61 17/26/8 C2 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 51 17/27/3 A5 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 53 17/28/1 C6 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 55 17/28/2 C6 8+8
ALLEGATO "A"
585 Comune di Ronciglione
C.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/1 C6 6+6
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/2 A5 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/3 A5 8+8
C.1.7 - PATRIMONIO INDISPONIBLE
FABBRICATI COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 41 17/25/4 A5 8+8
C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 57 17/26/9 A5 6+6
C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA SASSO GROSSO, 10 17/27/2 A5 6+6
C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 57 17/28/3 A5 6+6
C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO ABITATIVO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA EX OSPEDALE, 57 17/28/4 A5 6+6
C.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSO - COMMA 5RONCIGLIONE VIA MAGENTA, 29 17/29/0 C2 6+6
524aB.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA PIAZZA DI SANTA APOLLONIA, 13 497/351/3 C1 Associazione Libera 6+6
517C.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSO - COMMA 5ROMA CORSIA AGONALE, 10 485/343/511 A10 A.N.P.P.I.A. 6+6
585 Comune di Ronciglione
727B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSO
ACQUAPENDENT
EVIA DEL RIVO, 5 54/361/30 D3
Comune di
Acquapendente 6+6
732B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 835/7/501 D3 A.T.C.L. 6+6
760B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA VIA DI TORRE SPACCATA, 157 954/233/1part B1 Ass.ne I Diritti nel 2000 6+6
B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/45 FABB RURALE 6+6
B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/47 SEMINATIVO 6+6
B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/48 CANNETO 6+6
B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/49 PASCOLO 6+6
B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/73 VIGNETO 6+6
B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/93 ENTE URBANO 6+6
B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIFORMIA LOCALITÀ SANTO JANNI 16/314 PASCOLO 6+6
743 Comune di Formia
N Categoria inventariale Comune Denominazione - Civico o Località foglio/p.lla/sub cat.
586B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIRONCIGLIONE ND 24/69 SEMIN
B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA VIA LUSITANIA, 26 892/97/2 D6
B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA VIA LUSITANIA, 26 892/97/3 A10
B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA VIA GIOACCHINO VENTURA, 60 367/214/1 B1
B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA VIA GIOACCHINO VENTURA, 60 367/214/2 B7
B.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO DIVERSOROMA VIA GIOACCHINO VENTURA, 60 367/214/3 D1
519C.1.2 - PATRIMONIO DISPONIBLE
USO ABITATIVO - COMMA 5ROMA VIA FLORIDA, 24 491/109/3 A4
550B.1.3 - PATRIMONIO DISPONIBLE
TERRENI NON AGRICOLIROMA VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 881/182 ENTE URB
ALLEGATO "C"
motivo esclusione
domanda pervenuta fuori termine
assenza "finalità non lucrative"
Richiedente
A.S.D. CETUS ROMA-A.S.D. VIS ROMA NOVA
BCP eventi
ALLEGATO "B"
485
733
1
SCHEMA DI
CONTRATTO DI CONCESSIONE A CANONE DI RICOGNITORIO
DELL’IMMOBILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
REGIONALE UBICATO IN ……, VIA ………. N. ……..
IDENTIFICATO AL FOGLIO ………. PARTICELLA ……,
L’anno duemilaquindici addì del mese di in
Roma
TRA
La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,
C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Regionale
Programmazione Economica Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco
Marafini nato a Latina il 1° Dicembre 1968, munito dei poteri conferitegli
con D.G.R. 30 Aprile 2013 n. 86,ed ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis) del
Regolamento Regionale 4 aprile 2012 n. 5 s.m.i. domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente, in seguito denominata “Concedente”
E
……………………………………… C.F XXXXXX …………….., nato a
…………..il …………., residente in………………………..
PREMESSO CHE:
………………
………………
………………
…………….
TUTTO QUANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La Regione Lazio, come sopra rappresentata, concede in concessione a
2
canone ricognitorio a …………….. l'immobile ubicato in …………..
via/piazza……….. n……. – Foglio…………- particella…….Sub…..
categoria catastale…… ;
ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE – SUB - LOCAZIONE
L’immobile concesso è ad uso ………………, è adibito a
……………………...
Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte l’immobile,
non potrà concederlo in comodato anche a titolo gratuito nonchè cedere a
terzi il contratto di concessione. Detto divieto non potrà ritenersi abrogato
nel silenzio della parte concedente. La violazione dei divieti di cui sopra
comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del
concedente di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile oltre al
risarcimento del danno. Il concessionario esonera espressamente il
concedente dalle conseguenze derivanti dal ritardato o mancato rilascio di
eventuali autorizzazioni da parte delle competenti Amministrazioni in
ordine all’esecuzione di lavori che si rendessero necessari per lo
svolgimento della attività che il concessionario stesso intende e/o dovesse
intraprendere sull’immobile. Per il concreto esercizio dell’attività il
concessionario si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi
comunque denominati prescritti dalla vigente normativa in materia.
ARTICOLO 3 - DURATA
La concessione avrà la durata di anni 8 (otto) con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente atto e scadenza…………….... con possibilità di
rinnovo per un massimo di anni 8 (otto) a discrezione dell’Amministrazione,
che vi provvederà con specifico atto di Giunta.
ARTICOLO 4 – CANONE
Il canone ricognitorio di concessione annuo è fissato in €
…………..(………………..), pari al ……….% del canone annuo di
mercato pari ad €……………. (……………….) da pagarsi in due rate
semestrali anticipate dell’importo di € ……………. (……………….), oltre
eventuali spese accessorie, che il concessionario si obbliga a corrispondere
mediante versamento con bollettino MAV che sarà recapitato al domicilio
del concessionario non appena attivato il relativo servizio e, nelle more
3
dell’attivazione, sul c/c postale n. 24307001 intestato a Regione Lazio -
Proventi dei beni demaniali e patrimoniali - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7
- 00144 Roma, oppure, mediante bonifico bancario sul medesimo c/c
postale da effettuarsi utilizzando il seguente codice IBAN
IT05S0760103200000024307001 specificando nella causale del
versamento: “ - canone ricognitorio concessione immobile sito in
………….., Via ………….., ………. rata semestrale XXXXXXX - ”
ciascuna entro il giorno 5 del mese di XXXXXXX e del mese di
XXXXXXX di ogni anno. Decorso il termine massimo di tolleranza di 15
giorni dalla scadenza convenuta, il concessionario si intenderà senz’altro, e
quindi senza alcun preavviso, costituito in mora, per tutti i conseguenti
effetti di legge.
ARTICOLO 5 - AGGIORNAMENTO CANONE
Qualora consentito dalla normativa nazionale e/o regionale nel tempo
vigente, le parti convengono che il canone di concessione sarà aggiornato
annualmente, a partire dal XXX 2016, su richiesta scritta del concedente,
nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. L’aumento
conseguente all’aggiornamento dovrà essere corrisposto nel semestre
successivo a quello della richiesta.
ARTICOLO 6 - DECADENZA
Il concessionario dovrà utilizzare il bene per gli usi di cui all’art. 2. Il
pagamento del canone non può essere sospeso né ritardato per qualsiasi
diritto, pretesa od eccezione.
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, la
Giunta regionale ne dichiara la decadenza, previa istruttoria della Direzione
regionale competente in materia di patrimonio e demanio. Il provvedimento
di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento
dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4
ARTICOLO 7 - MESSA IN MORA E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Il mancato pagamento anche di due rate consecutive del canone annuo entro
i termini come sopra convenuti, comporta, una volta decorso il termine
massimo di tolleranza di cui al precedente art. 4, senza che occorra ulteriore
messa in mora, il diritto del concedente alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c., e all’incameramento a titolo di penale irriducibile del
deposito cauzionale stabilito al successivo art. 14, al risarcimento dei
maggiori danni derivanti dall’anticipata risoluzione della concessione per
l’inadempienza del concessionario. Il pagamento del canone di concessione
non può essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese
inadempienze del concedente e contestate dal concessionario. Il pagamento
medesimo non può essere neppure subordinato a condizioni di sorta, né
possono opporsi in compensazione eventuali crediti che a qualsiasi titolo il
concessionario dovesse vantare nei confronti del concedente.
Eventuali pretese del concessionario dovranno essere fatte valere
separatamente, ed a tal fine, il concessionario stesso rinunzia espressamente
ad ogni compensazione a suo favore. Il concedente provvederà ad imputare
ogni versamento effettuato, quale ne sia la causale indicata dal
concessionario, a norma del 2° comma dell’art. 1193 c.c. senza necessità di
inviare sollecito alcuno, riservandosi peraltro di imputare, a proprio
insindacabile giudizio, il versamento in primis agli interessi di mora
maturati fino al giorno dell’esatto ed effettivo pagamento.
E’ altresì causa di risoluzione del contratto, il mancato pagamento di un
numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche
non consecutivo, qualora il concessionario si trovi alla firma del presente
contratto in una situazione debitoria nei confronti della Regione Lazio ed
abbia fatto richiesta. ai sensi della Deliberazione di Giunta n.604 del 19
settembre 2014, di un piano di rateizzazione del debito maturato.
ARTICOLO 8 - MIGLIORIE ED ADDIZIONI
Il concessionario eseguirà, a proprio esclusivo onere, tutti i lavori necessari
a rendere l’immobile idoneo all’uso destinato, ivi compresi i lavori di
adeguamento degli impianti alla normativa vigente, previa presentazione di
5
apposito progetto al proprietario dell’immobile, il quale, dovrà esprimersi
con parere vincolante e ciò anche nella fase di collaudo dei lavori.
Il concessionario si impegna altresì a realizzare tutte le opere presenti nel
progetto allegato al presente contratto (ALL.1), la Regione Lazio procederà
a verifica periodica triennale per verificare lo stato dell’immobile concesso e
l’avanzamento dei lavori stabiliti nel progetto di cui sopra.
Qualora al termine della concessionario si riscontri la mancata esecuzione,
anche in parte, delle opere che il concessionario si è impegnato a realizzare,
quest’ultimo si obbliga a corrispondere, a prima richiesta da parte della
Regione Lazio, il canone annuo di mercato detratte le somme versate di cui
all’art. 4 del presente contratto.
Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario si intendono
comunque acquisite, alla scadenza della concessione, al patrimonio
proprietario senza che il concessionario possa pretendere compensi a
qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, in espressa deroga degli art.li 1592
e1593 c.c..
ARTICOLO 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il concessionario si obbliga, in deroga agli art.li 1576 e 1609 c.c., ad
eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di
qualsiasi natura, comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore
o vetustà nonché tutte le opere di restauro e manutenzione, nel rispetto dei
vincoli posti dalla vigente normativa. Il bene viene concesso nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova attualmente che il concessionario dichiara di
conoscere.
ARTICOLO 10 –ONERI ACCESSORI E UTENZE
Sono a carico del concessionario gli eventuali oneri accessori .
Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze di qualsiasi
genere installate presso l’immobile oggetto della presente locazione. Le
utenze medesime saranno attivate dallo stesso a propria cura e spese ed alla
medesima intestate.
ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il concessionario si impegna a conservare l’immobile con la diligenza del
buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo al termine della concessione in
6
buono stato, pena il risarcimento dei danni. Si impegna, altresì, a
denunziare al concedente qualunque mutamento che comporti una
diminuzione del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi
il possesso e ne contesti la proprietà. Il concessionario è costituito custode
dell’immobile e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se
derivante da incendio, qualora non provi che l’evento si è verificato per
causa a lui non imputabile.
ARTICOLO 12-ESONERO RESPONSABILITA’-DANNI-
ASSICURAZIONI
Il concessionario è costituito custode della cosa locata ed esonera
espressamente da ogni responsabilità il concedente per i danni sia diretti che
indiretti che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi
in genere. Il concessionario dà inoltre atto che il concedente non garantisce
per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato
furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne. Il
conduttore si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative relative ai
propri impianti, attrezzature e merci contro i rischi da incendio,
responsabilità civile verso terzi. Il concessionario si intende soggetto, per
ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia
urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare
indenne la Regione Lazio da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.
ARTICOLO 13 - VISITE
Il concessionario è obbligato a consentire, previa intesa e in ogni tempo, la
visita dell’immobile a persone incaricate dalla parte concedente.
ARTICOLO 14 – DEPOSITO CAUZIONALE - TASSAZIONI
Il concessionario si impegna a versare un deposito cauzionale pari a 3 (tre)
mensilità della concessione sul c/c postale con codice IBAN . IT57K0760
1032 00000046581054 intestato a Regione Lazio – Depositi cauzionali –
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA specificando nella
causale del versamento “deposito cauzionale per concessione canone
ricognitorio ……………………..”.
La somma depositata dal concessionario in garanzia dei danni e accantonata
come cauzione in conformità alle leggi vigenti, sarà restituita dopo la
7
regolare riconsegna dell’immobile e non potrà essere mai imputata in
conto canoni. Il concessionario, in virtù delle norme vigenti, è altresì tenuto
a corrispondere alle competenti Autorità le tasse di sua spettanza relative
agli immobili (TASI e TARE) nonchè, eventuali future imposte sugli
immobili dovute dagli inquilini per nuove disposizioni di legge.
ARTICOLO 15 - RECESSO
Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con l’obbligo
di comunicazione scritta con lettera raccomandata da inviare al concedente
almeno sei mesi prima della data di rilascio dell’immobile. In tal caso il
conduttore corrisponderà sino al rilascio dell’immobile, il canone, le spese
accessorie oltre a corrispondere al concedente l’importo della tassa di
registro per l’anticipata risoluzione del contratto.
ARTICOLO 16 – REVOCA
E’ espressamene riconosciuta all’Amministrazione la revoca della
concessione per motivi di pubblico interesse, senza diritto ad indennizzo o
risarcimento alcuno, con preavviso di mesi dodici.
ARTICOLO 17- SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa connessa al presente contratto
sono a totale carico del concessionario. Le spese di registrazione del
presente contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del
concessionario e del concedente in parti uguali. Il concedente provvederà
alla prima registrazione del contratto e ne darà notizia al concedente il quale
dovrà corrispondere la quota di sua spettanza, pari alla metà dell’importo.
Per gli anni successivi, l’onere della registrazione del contratto ed il
versamento annuale della relativa imposta, sono a carico del concedente il
quale con successiva nota, comunicherà al concessionario le modalità per il
rimborso della quota parte dovuta dal medesimo.
ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DI DIRITTO E PENALI
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano
un unico ed indivisibile documento, pertanto si conviene espressamente che
il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non
sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Ove la risoluzione dipenda dal
mancato adempimento del concessionario, la Regione Lazio avrà diritto a
8
pretendere una penale pari a tre mensilità del canone di concessione fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 19 – RINVIO NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti
contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile. Qualunque
modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere
approvata se non a mezzo di atto scritto.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del
presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di
Roma.
ARTICOLO 21 - ELEZIONE DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia
dipendente connessa o comunque collegata alla locazione , anche se relativa
a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della concessione stessa,
compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza
giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la
propria sede legale.
ARTICOLO 22 - APPROVAZIONE
Il presente contratto impegna sia il concessionario sia il concedente dal
momento della sottoscrizione dello stesso.
Roma____________________
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
______________________ ________________
Il Conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt.
1341, 1342 c.c. i seguenti articoli:
art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art.9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14
art. 16, art. 18
Roma, lì
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
________________________ __________________
1
SCHEMA DI
CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE DI RICOGNITORIO
DELL’IMMOBILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
REGIONALE UBICATO IN ……, VIA ………. N. ……..
IDENTIFICATO AL FOGLIO ………. PARTICELLA ……,
L’anno duemilaquindici addì del mese di in
Roma
TRA
La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,
C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Regionale
Programmazione Economica Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco
Marafini nato a Latina il 1° Dicembre 1968, munito dei poteri conferitegli
con D.G.R. 30 Aprile 2013 n. 86,ed ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis) del
Regolamento Regionale 4 aprile 2012 n. 5 s.m.i. domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente, in seguito denominata “Locatore”
E
……………………………………… C.F XXXXXX …………….., nato a
…………..il …………., residente in………………………..
PREMESSO CHE:
………………
………………
………………
…………….
TUTTO QUANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
2
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE
La Regione Lazio, come sopra rappresentata, concede in locazione a
canone ricognitorio a …………….. l'immobile ubicato in …………..
via/piazza……….. n……. – Foglio…………- particella…….Sub…..
categoria catastale…… ;
ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE – SUB - LOCAZIONE
L’immobile concesso in locazione, ad uso ………………, è adibito a
……………………...
Il conduttore non potrà sub-locare in tutto o in parte l’immobile, non potrà
concederlo in comodato anche a titolo gratuito nonchè cedere a terzi il
contratto di locazione. Detto divieto non potrà ritenersi abrogato nel silenzio
della parte locatrice. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la
risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del locatore di
richiedere l’immediato rilascio dell’immobile oltre al risarcimento del
danno. Il conduttore esonera espressamente il locatore dalle conseguenze
derivanti dal ritardato o mancato rilascio di eventuali autorizzazioni da parte
delle competenti Amministrazioni in ordine all’esecuzione di lavori che si
rendessero necessari per lo svolgimento della attività che il conduttore
stesso intende e/o dovesse intraprendere sull’immobile
ARTICOLO 3 - DURATA
La locazione ai sensi dell’art. 27 della legge 392/78 e s.m.i. avrà la durata di
anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e
scadenza…………….... Il presente contratto di locazione si rinnova
tacitamente di sei anni in sei anni in assenza di disdetta da comunicarsi a
mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza del
contratto, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 392/78. Il diniego della
rinnovazione del contratto alla scadenza del primo sessennio è, tra l’altro,
consentito al locatore ai sensi dell’art. 29 lettera b) della Legge 392/78,
qualora la Regione Lazio intenda, al fine del contenimento della spesa
pubblica, . destinare l’immobile per le proprie finalità istituzionali.
3
Tale diniego dovrà essere comunicato al conduttore con lettera
raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza.
ARTICOLO 4 – CANONE
Il canone ricognitorio di locazione annuo è fissato in €
…………..(………………..), pari al ……….% del canone annuo di
mercato pari ad €……………. (……………….) da pagarsi in due rate
semestrali anticipate dell’importo di € ……………. (……………….), oltre
eventuali spese accessorie, che il conduttore si obbliga a corrispondere
mediante versamento con bollettino MAV che sarà recapitato al domicilio
del conduttore non appena attivato il relativo servizio e, nelle more
dell’attivazione, sul c/c postale n. 24307001 intestato a Regione Lazio -
Proventi dei beni demaniali e patrimoniali - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7
- 00144 Roma, oppure, mediante bonifico bancario sul medesimo c/c
postale da effettuarsi utilizzando il seguente codice IBAN
IT05S0760103200000024307001 specificando nella causale del
versamento: “ - canone ricognitorio locazione immobile sito in …………..,
Via ………….., ………. rata semestrale XXXXXXX - ” ciascuna entro il
giorno 5 del mese di XXXXXXX e del mese di XXXXXXX di ogni anno.
Decorso il termine massimo di tolleranza di 15 giorni dalla scadenza
convenuta, il conduttore si intenderà senz’altro, e quindi senza alcun
preavviso, costituito in mora, per tutti i conseguenti effetti di legge.
ARTICOLO 5 - AGGIORNAMENTO CANONE
Qualora consentito dalla normativa nazionale e/o regionale nel tempo
vigente, ai sensi dell’art. 32 della L. 392/1978 le parti convengono che il
canone di locazione sarà aggiornato annualmente, a partire dal XXX 2016,
su richiesta scritta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni
accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai ed impiegati. L’aumento conseguente all’aggiornamento dovrà essere
corrisposto nel semestre successivo a quello della richiesta.
4
ARTICOLO 6 - MESSA IN MORA E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Il mancato pagamento anche di due rate consecutive del canone annuo
entro i termini come sopra convenuti, comporta, una volta decorso il termine
massimo di tolleranza di cui al precedente art. 4, senza che occorra ulteriore
messa in mora, il diritto del Locatore alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c., e all’incameramento a titolo di penale irriducibile del
deposito cauzionale stabilito al successivo art. 13, al risarcimento dei
maggiori danni derivanti dall’anticipata risoluzione della locazione per
l’inadempienza del Conduttore. Il pagamento del canone di locazione non
può essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese inadempienze del
locatore e contestate dal conduttore. Il pagamento medesimo non può essere
neppure subordinato a condizioni di sorta, né possono opporsi in
compensazione eventuali crediti che a qualsiasi titolo il conduttore dovesse
vantare nei confronti del locatore.
Eventuali pretese del conduttore dovranno essere fatte valere separatamente,
ed a tal fine, il conduttore stesso rinunzia espressamente ad ogni
compensazione a suo favore. Il locatore provvederà ad imputare ogni
versamento effettuato, quale ne sia la causale indicata dal Conduttore , a
norma del 2° comma dell’art. 1193 c.c. senza necessità di inviare sollecito
alcuno, riservandosi peraltro di imputare, a proprio insindacabile giudizio, il
versamento in primis agli interessi di mora maturati fino al giorno
dell’esatto ed effettivo pagamento.
E’ altresì causa di risoluzione del contratto, il mancato pagamento di un
numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche
non consecutivo, qualora il Conduttore si trovi alla firma del presente
contratto in una situazione debitoria nei confronti della Regione Lazio ed
abbia fatto richiesta. ai sensi della Deliberazione di Giunta n.604 del 19
settembre 2014, di un piano di rateizzazione del debito maturato.
ARTICOLO 7 - MIGLIORIE ED ADDIZIONI
Il conduttore eseguirà, a proprio esclusivo onere, tutti i lavori necessari a
5
rendere l’immobile idoneo all’uso destinato, ivi compresi i lavori di
adeguamento degli impianti alla normativa vigente, previa presentazione di
apposito progetto al proprietario dell’immobile, il quale, dovrà esprimersi
con parere vincolante e ciò anche nella fase di collaudo dei lavori.
Il conduttore si impegna altresì a realizzare tutte le opere presenti nel
progetto allegato al presente contratto (ALL.1), la Regione Lazio procederà
a verifica periodica triennale per verificare lo stato dell’immobile locato e
l’avanzamento dei lavori stabiliti nel progetto di cui sopra.
Qualora al termine della locazione si riscontri la mancata esecuzione, anche
in parte, delle opere che il conduttore si è impegnato a realizzare,
quest’ultimo si obbliga a corrispondere, a prima richiesta da parte della
Regione Lazio, il canone annuo di mercato detratte le somme versate di cui
all’art. 4 del presente contratto.
Tutte le opere di miglioria apportate dal conduttore si intendono comunque
acquisite, alla scadenza della locazione, al patrimonio proprietario senza che
il conduttore possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi
ragione, in espressa deroga degli art.li 1592 e1593 c.c..
ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il conduttore si obbliga, in deroga agli art.li 1576 e 1609 c.c., ad eseguire a
sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualsiasi
natura, comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà
nonché tutte le opere di restauro e manutenzione, nel rispetto dei vincoli
posti dalla vigente normativa. Il bene viene locato nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova attualmente che il conduttore dichiara di conoscere.
ARTICOLO 9 –ONERI ACCESSORI E UTENZE
Sono a carico del conduttore gli eventuali oneri accessori nella misura
stabilita dall’art. 9 della Legge 392/78.
Sono a carico del conduttore le spese relative alle utenze di qualsiasi genere
installate presso l’immobile oggetto della presente locazione. Le utenze
medesime saranno attivate dallo stesso a propria cura e spese ed alla
medesima intestate.
6
ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il Conduttore si impegna a conservare l’immobile con la diligenza del buon
padre di famiglia ed a riconsegnarlo al termine della locazione in buono
stato locativo, pena il risarcimento dei danni. Si impegna, altresì, a
denunziare al locatore qualunque mutamento che comporti una diminuzione
del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi il possesso e
ne contesti la proprietà. Il conduttore è costituito custode dell’immobile e ne
risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivante da
incendio, qualora non provi che l’evento si è verificato per causa a lui non
imputabile.
ARTICOLO 11-ESONERO RESPONSABILITA’-DANNI-
ASSICURAZIONI
Il Conduttore è costituito custode della cosa locata ed esonera
espressamente da ogni responsabilità il locatore per i danni sia diretti che
indiretti che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi
in genere. Il conduttore dà inoltre atto che il locatore non garantisce per i
danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato furto,
nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne. Il conduttore si
obbliga a stipulare idonee polizze assicurative relative ai propri impianti,
attrezzature e merci contro i rischi da incendio, responsabilità civile verso
terzi. Il conduttore si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le
leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e
quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne la Regione Lazio da
ogni conseguenza per la inosservanza di essi.
ARTICOLO 12 - VISITE
Il conduttore è obbligato a consentire, previa intesa e in ogni tempo, la visita
dell’immobile a persone incaricate dalla parte locatrice.
ARTICOLO 13 – DEPOSITO CAUZIONALE - TASSAZIONI
Il Conduttore si impegna a versare un deposito cauzionale pari a 3 (tre)
mensilità del canone di locazione sul c/c postale con codice IBAN .
IT57K0760 1032 00000046581054 intestato a Regione Lazio – Depositi
7
cauzionali – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA
specificando nella causale del versamento “deposito cauzionale per
locazione canone ricognitorio ……………………..”.
La somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata
come cauzione in conformità alle leggi vigenti, sarà restituita dopo la
regolare riconsegna dell’immobile e non potrà essere mai imputata in conto
Canoni. Il conduttore, in virtù delle norme vigenti, è altresì tenuto a
corrispondere alle competenti Autorità le tasse di sua spettanza relative agli
immobili (TASI e TARE) nonchè, eventuali future imposte sugli immobili
dovute dagli inquilini per nuove disposizioni di legge.
ARTICOLO 14 - RECESSO
Il Conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con l’obbligo di
comunicazione scritta con lettera raccomandata da inviare al locatore
almeno sei mesi prima della data di rilascio dell’immobile. In tal caso il
conduttore corrisponderà sino al rilascio dell’immobile, il canone, le spese
accessorie oltre a corrispondere al locatore l’importo della tassa di registro
per l’anticipata risoluzione del contratto.
ARTICOLO 15- SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa connessa al presente contratto
sono a totale carico del conduttore. Le spese di registrazione del presente
contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del conduttore e
del locatore in parti uguali. Il locatore provvederà alla prima registrazione
del contratto e ne darà notizia al conduttore il quale dovrà corrispondere la
quota di sua spettanza, pari alla metà dell’importo. Per gli anni successivi,
l’onere della registrazione del contratto ed il versamento annuale della
relativa imposta, sono a carico del locatore il quale con successiva nota,
comunicherà al conduttore le modalità per il rimborso della quota parte
dovuta dal medesimo.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DI DIRITTO E PENALI
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano
un unico ed indivisibile documento, pertanto si conviene espressamente che
8
il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non
sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Ove la risoluzione dipenda dal
mancato adempimento del conduttore, la Regione Lazio avrà diritto a
pretendere una penale pari a tre mensilità del canone di locazione fatto salvo
il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 17 – RINVIO NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti
contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile e alle norme
specifiche in materia di locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitativo.
Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può
essere approvata se non a mezzo di atto scritto.
ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del
presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di
Roma.
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia
dipendente connessa o comunque collegata alla locazione , anche se relativa
a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della concessione stessa,
compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza
giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la
propria sede legale.
ARTICOLO 20 - APPROVAZIONE
Il presente contratto impegna sia il conduttore sia il locatore dal momento
della sottoscrizione dello stesso.
Roma____________________
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
______________________ ________________
Il Conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt.
1341, 1342 c.c. i seguenti articoli:
9
art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art.9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14
art. 16, art. 18
Roma, lì
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
________________________ __________________
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 665 DEL 21/01/2015GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
Area: INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(ANTINORI MAURIZIO) (ANTINORI MAURIZIO) (L. CASTALDI) (B. PLACIDI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE, AMBIENTE
(Refrigeri Fabio)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Finanziamento di interventi ERP dell'ATER di Frosinone. Modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 13 marzo2007, con variazione della tipologia d'intervento e della localizzazione. Lavori di completamento di 24 alloggi nel comune diCeprano, loc. Chiusa Grande.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
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Oggetto: Finanziamento di interventi ERP dell’ATER di Frosinone. Modifica della deliberazione di
Giunta Regionale n. 156 del 13 marzo 2007, con variazione della tipologia d’intervento e della
localizzazione. Lavori di completamento di 24 alloggi nel comune di Ceprano, loc. Chiusa Grande.
LA GIUNTA REGIONALE
su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;
VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.,”Norme per l’edilizia residenziale”;
VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i., “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”;
VISTA la Legge regionale 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. “Disciplina delle funzioni amministrative
regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTA la Legge regionale n. 30 del 03/09/2002: “Ordinamento degli Enti Regionali operanti in
materia di Edilizia Residenziale Pubblica”, e ss.mm.ii.;
VISTA la Convenzione del 16 ottobre 2001, tra la Regione Lazio e la Cassa Depositi e Prestiti (di
seguito C.DD.PP.) per la gestione del Fondo Globale Regioni, Edilizia Sovvenzionata che, all’art.3,
dispone le competenze e le procedure relative all’erogazione dei finanziamenti dei Programmi
approvati;
VISTA la D.G.R.L. n. 563 del 05/12/2012 relativa alla “Approvazione della revisione delle
procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
PREMESSO che:
Con D.C.R.L. n° 1209 del 01/03/1995 è stato concesso, all’ATER della Provincia di
Frosinone, un finanziamento di € 1.530.654,30 (a valere sui fondi CER VI biennio bis – ’88
– ’89) per la realizzazione di n. 24 alloggi nel Comune di Ceprano, località Chiusa Grande;
Con D.G.R.L. n° 1297 del 27/09/2002 il finanziamento di cui alla summenzionata D.C.R.L.
n° 1209/95 è stato integrato di € 363.986,97;
Con D.G.R.L. n° 590 del 04/07/2003 è stato concesso, per la realizzazione degli alloggi di
cui all D.C.R.L_ n. 1209/95, un ulteriore finanziamento di € 387.515,17 per un totale
complessivo di € 2.282.156,44, tutti afferenti al “Fondo Globale Regioni Edilizia
Sovvenzionata”;
A seguito di inadempienze dell’impresa l’ATER ha rescisso il contratto d’appalto dei lavori
e le realizzazione dei previsti 24 alloggi è stata sospesa;
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VISTA la nota prot. n. 10900 del 08/08/2012, acquisita al protocollo regionale con il n. 361519 del
21/08/12, con la quale l’ATER di Frosinone ha trasmesso, tra l’altro, il Verbale del Comitato
Tecnico n. 687 del 16/05/2012 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATER n°
27 del 28/06/2012 inerenti ai lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 24 alloggi
di ERPS nel Comune di Ceprano – località Chiusa Grande dai quali si rileva che il nuovo progetto
esecutivo prevede, complessivamente, una spesa pari ad € 2.581.144,81 in luogo di € 2.282.156,44
già concessi con le deliberazioni n. 1209/95, 1297/2002 e 590/2003;
TENUTO CONTO che con D.G.R.L. n. 156 del 13/03/2007 è stato concesso all’ATER di
Frosinone un finanziamento di € 298.988,37, afferenti al “Fondo Globale Regioni Edilizia
Sovvenzionata”, per “ Acquisizione e Recupero” di immobili nello stesso Comune di Ceprano;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione Consiliare, l’ATER della provincia di
Frosinone ha richiesto alla Regione Lazio, per le finalità di cui sopra, nulla osta per l’utilizzo dei
fondi già concessi con la summenzionata D.G.R.L: n. 156 del 13/03/2007 pari ad € 298.988,37,
poiché non utilizzati per previsto “Acquisto e Recupero” di immobili presso il medesimo Comune
di Ceprano;
TENUTO CONTO che con nota prot. 14136 del 21/09/2012, inviata all’ATER della Provincia di
Frosinone, il Comune di Ceprano ha formulato il proprio assenso per il trasferimento dei fondi di
cui alla D.G.R.L. n° 156 del 13/03/2007 pari ad € 298.988,37, a favore della esecuzione dei lavori
di completamento di 24 alloggi in località Chiusa Grande;
RITENUTO opportuno confermare, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 bis della LR n. 12/1999, il
finanziamento di € 298.988,37 concessi con D.G.R.L. n. 156 del 13/03/2007 all’ATER della
Provincia di Frosinone rideterminandone la tipologia di intervento in “Lavori di completamento” di
un fabbricato per complessivo n. 24 alloggi di ERPS nel Comune di Ceprano – località Chiusa
Grande;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 55, comma 2 bis della LR n. 25/2001, le risorse finanziarie
rientrano nella disponibilità del “Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata”;
DELIBERA
di confermare, ai sensi del comma 4 dell’art. 7bis della LR n.12/1999, il finanziamento di cui alla
D.G.R.L. n° 156 del 13/03/2007 di € 298.988,37 a favore dell’ATER della provincia di Frosinone e
rideterminare la tipologia d’intervento in “Lavori di completamento” di un fabbricato per
complessivi n. 24 alloggi di ERPS nel Comune di Ceprano – località Chiusa Grande;
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta
approvato all’unanimità.
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 6953 DEL 04/05/2015GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Area: TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(PODESTA' ANTONIO) (FISCHETTI JESSICA CARMEN) (A. SABBADINI) (M. MARAFINI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO
(Sartore Alessandra)___________________________L'ASSESSORE
INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE, AMBIENTE
(B. PLACIDI) (Refrigeri Fabio)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Modalità di ripartizione del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico deicantieri, di cui all'articolo 1, comma 36, Legge 23 agosto 2004, n. 239.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
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14/05/2015 - prot. 245
OGGETTO: Modalità di ripartizione del contributo compensativo per il mancato uso
alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, di cui all’articolo 1,
comma 36, Legge 23 agosto 2004, n. 239.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio di concerto con
l’Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni,
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 29 aprile 2013, n. 6, "Modifiche al Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni";
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 17, “Legge di stabilità regionale 2015”;
VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che
all’articolo 1, comma 36, testualmente recita: “I proprietari di nuovi impianti di
produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che
sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge
corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo
compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico
dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica
prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione
sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i
seguenti soggetti:
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per
cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per
un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto”;
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PRESO ATTO CHE la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio provvederà con successivo atto ad istituire un apposito capitolo di
entrata e un corrispondente capitolo di spesa relativi ai contributi compensativi
per il mancato uso alternativo del territorio in relazione a concessioni per la
produzione di energia elettrica di cui all’art. 1 della L. 23/2004, n. 239;
RITENUTO OPPORTUNO:
individuare nella medesima Direzione Regionale la struttura preposta a porre in essere i
successivi adempimenti amministrativi necessari ai fini dell’attuazione della presente
Deliberazione;
ripartire il contributo compensativo in base alle seguenti percentuali:
50% al comune sede dell'impianto;
40% ai comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione;
10% alla provincia che comprende il comune sede dell'impianto;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,
di definire le seguenti modalità di ripartizione del contributo compensativo per il mancato
uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, di cui all’articolo 1,
comma 36, Legge 23 agosto 2004, n. 239:
50% al comune sede dell'impianto;
40% ai comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione;
10% alla provincia che comprende il comune sede dell'impianto;
di individuare nella Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, la struttura preposta a porre in essere i successivi adempimenti
amministrativi necessari ai fini dell’attuazione della presente Deliberazione.
La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web
della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 7616 DEL 13/05/2015GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Area:
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(BATTISTA ROBERTO) (OTTAVIANI ROBERTO) (R. OTTAVIANI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
(Ricci Sonia)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 13/05/2015 prot. 241
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Sostegno allo sviluppo della Corilicoltura del Lazio. Approvazione schema di Accordo Quadro di Programma tra Regione Lazio,ISMEA e FERRERO Trading Lux S.A..
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
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Oggetto: Sostegno allo sviluppo della Corilicoltura del Lazio. Approvazione schema di Accordo
Quadro di Programma tra Regione Lazio, ISMEA e FERRERO Trading Lux S.A..
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la l.r. 30 dicembre 2014 n. 17 ”Legge di stabilità regionale 2015”;
VISTA la l.r. 30 dicembre 2014 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2015-2017”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
CONSIDERATO che nell’economia della Regione Lazio il settore agricolo rappresenta una delle
principali attività e voci di reddito e di generazione di valore per la popolazione locale;
ATTESO che l’attuale crisi economica richiede interventi di ristrutturazione ed ammodernamento
del settore agricolo finalizzati al sostegno e sviluppo della produzione e del reddito generato dal
settore, ad incrementare l’occupazione del comparto, a privilegiare processi di sviluppo coerenti con
le vocazioni produttive locali, a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale del Lazio,
contrastando il processo di progressivo abbandono delle aree interne della regione;
CONSIDERATO che la corilicoltura nel Lazio rappresenta una consolidata realtà economica e
riveste un ruolo importante per lo sviluppo del settore primario regionale;
DATO ATTO che da recenti dati ed analisi riferite al settore agricolo, emerge che l’Italia, pur
essendo attiva nella produzione agricola di nocciole (Corylus Avellana L), attualmente importa una
quantità di nocciole pari a circa il 50% del proprio fabbisogno interno;
ATTESO che in considerazione della crescente domanda di approvvigionamento di tale prodotto,
la coltivazione del nocciolo può rappresentare - nel medio e lungo periodo - un’importante
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opportunità di sviluppo del settore agricolo soprattutto nelle regioni che presentino più adeguate
condizioni agro-climatiche.
CONSIDERATO che la Regione Lazio, riconoscendo l’opportunità derivante dallo sviluppo della
coltura del nocciolo per la crescita del proprio settore agricolo ha manifestato il proprio interesse ed
impegno a definire, nel quadro delle misure previste nell’ambito del PSR Lazio 2014-2020,
modalità e strumenti per sostenere iniziative e progetti di sviluppo della coltura del nocciolo
all’interno della regione;
VISTO il Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo della Corilicoltura Italiana” sottoscritto da ISMEA e
FERRERO Trading Lux S.A in data 30/05/2014, avente l’obiettivo di promuovere lo sviluppo,
qualitativo e quantitativo, della filiera corilicola italiana;
CONSIDERATO che è interesse della Regione Lazio sostenere ed incentivare lo sviluppo della
filiera corilicola in coerenza con lo spirito e le finalità espresse nel Protocollo d’Intesa sottoscritto
da ISMEA e FERRERO Trading Lux S.A.;
VISTO lo schema di accordo quadro di programma tra Regione Lazio, ISMEA e FERRERO
Trading Lux S.A.;
RITENUTO di approvare il citato schema di accordo quadro allegato alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’Accordo Quadro di Programma tra Regione Lazio, ISMEA e FERRERO
Trading Lux S.A. non comporta oneri finanziari a carico della Regione Lazio;
DELIBERA
per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
di approvare lo schema di Accordo Quadro di Programma tra Regione Lazio, ISMEA e
FERRERO Trading Lux S.A. allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
L’accordo quadro di programma sarà sottoscritto con firma digitale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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1
SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA
PER LO SVILUPPO DELLA CORILICOLTURA IN LAZIO
tra
Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, C.F. 80143490581, rappresentata da Nicola Zingaretti nato a Roma, il 11/10/1965, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio;
e
ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, con sede in Roma, Via
Nomentana, 183 c.f. 08037790584 e p.i. 01942351006, in persona del Presidente Ezio
Castiglione domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto (di seguito “Ismea”);
e
Ferrero Trading Lux S.A., società di diritto lussemburghese con sede in Findel Business
Center, Complexe B, rue de Trèves L-2632 Findel, VAT Code (p.i.) LU15843111iscritta nel
registro Imprese del Gran Ducato del Lussemburgo al n. B 46117, in persona del signor
Lucio Gomiero (di seguito “Ferrero”).
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La Regione Lazio, Ismea e Ferrero vengono in seguito anche denominate, congiuntamente,
come le “Parti” e, individualmente, come la “Parte”.
Premesso che
A. Da recenti dati ed analisi riferite al settore agricolo, emerge che l’Italia, pur essendo
attiva nella produzione agricola di nocciole (Corylus Avellana L), attualmente importa
una quantità di nocciole pari a circa il 50% del proprio fabbisogno interno.
B. Alla luce di tale dato, e in considerazione della crescente domanda di
approvvigionamento di tale prodotto, la coltivazione del nocciolo può rappresentare -
nel medio e lungo periodo - un’importante opportunità di sviluppo del settore agricolo
soprattutto nelle regioni che presentino più adeguate condizioni agro-climatiche.
C. La corilicoltura, pur presentando doti di rusticità associate a buone potenzialità
produttive, è caratterizzata da un lungo periodo pre-produttivo che comporta, per gli
imprenditori agricoli, la necessità di effettuare un importante investimento iniziale
senza alcun ritorno per un periodo consistente, tanto da rappresentare un forte limite
allo sviluppo della coltura.
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D. Nell’economia della Regione Lazio il settore agricolo rappresenta una delle principali
attività e voci di reddito e di generazione di valore per la popolazione locale. Tuttavia,
l’attuale crisi economica richiede interventi di ristrutturazione ed ammodernamento
del settore. A tal fine si rende necessario un intervento pubblico che - attraverso la
predisposizione di strumenti di sostegno all’imprenditoria agricola locale - sia in grado
(i) di sostenere e possibilmente sviluppare la produzione ed il reddito generato dal
settore, (ii) di incrementare l’occupazione del comparto, (iii) di privilegiare processi di
sviluppo coerenti con le vocazioni produttive locali, (iv) di tutelare e valorizzare il
patrimonio ambientale del Lazio, contrastando il processo di progressivo abbandono
delle aree interne della regione.
E. La Regione Lazio, riconoscendo l’opportunità derivante dallo sviluppo della coltura
del nocciolo per la crescita del proprio settore agricolo ha manifestato il proprio
interesse ed impegno a definire, nel quadro delle misure previste nell’ambito del PSR
Lazio 2014-2020, modalità e strumenti per sostenere iniziative e progetti di sviluppo
della coltura del nocciolo all’interno della regione.
F. In data 30 maggio 2014, Ismea (ente pubblico economico con la funzione istituzionale
di rendere servizi informativi, assicurativi e finanziari e di costituire forme di garanzia
creditizia e finanziaria in favore di imprese agricole e loro forme associate) e Ferrero
Trading Lux (società operativa del gruppo Ferrero attiva, tra l’altro, nel settore
dell’approvvigionamento - a livello internazionale - delle materie prime, tra cui le
nocciole, necessarie alla propria produzione), hanno sottoscritto un “Protocollo
d’Intesa per lo Sviluppo della Corilicoltura Italiana” (di seguito “Protocollo d’Intesa”)
avente l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, qualitativo e quantitativo, della filiera
corilicola italiana, attraverso azioni ed attività di cooperazione al fine di:
(i) favorire e valorizzare lo sviluppo delle imprese della filiera agroindustriale
corilicola, creando sinergie volte ad un incremento della produzione tramite
nuove tecnologie, miglioramento organizzativo, cooperazione nei processi
produttivi in modo da creare maggiore efficienza e competitività di mercato e
contenere i rischi, tramite la condivisione degli stessi;
(ii) coinvolgere e collaborare con istituzioni, associazioni di categoria, enti ed
organizzazioni economiche, sociali e culturali dei territori, promuovendo tutte
le possibili sinergie attuabili tra gli strumenti di carattere nazionale, gestiti a
livello centrale, e quelli di carattere locale, gestiti a livello territoriale-regionale;
(iii) svolgere azioni finalizzate alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale,
promuovendo lo sviluppo sostenibile.
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G. E’ volontà e interesse della Regione Lazio sostenere ed incentivare lo sviluppo della
filiera corilicola in coerenza con lo spirito e le finalità espresse nel Protocollo d’Intesa
sottoscritto da Ismea e Ferrero.
Di conseguenza, le Parti si sono manifestate la reciproca disponibilità a collaborare nel
comune interesse di sviluppo della corilicoltura attraverso e nel rispetto delle reciproche
specificità, prerogative e strumenti operativi utilizzabili.
A tal fine, le Parti coopereranno per strutturare le sinergie più opportune e per
programmare le modalità operative (dalla fase della pianificazione e programmazione alla
fase di realizzazione degli interventi e delle singole attività e progetti) più opportune ed utili
per sostenere lo sviluppo della coltura del nocciolo nella Regione Lazio (di seguito
“Progetto”).
Tutto quanto sopra premesso e considerato
le Parti concordano e stipulano quanto segue
Articolo 1 - Oggetto
1.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro di programma per lo sviluppo della
corilicoltura in Lazio (di seguito “Accordo di Programma”), le Parti - nel rispetto delle
proprie prerogative e rispettivi ambiti di attività ed in conformità alle proprie funzioni e
vincoli statutari ed istituzionali - manifestano la propria disponibilità a sviluppare il
Progetto e, in particolare, a promuovere e sostenere la corilicoltura nella regione
Lazio, favorendo la creazione ed il consolidamento di una efficiente filiera
agroindustriale corilicola, realizzando azioni volte alla promozione di uno sviluppo
sostenibile.
1.2 A tal fine, le Parti convengono che la partecipazione di ciascuna al Progetto potrebbe
articolarsi secondo le seguenti principali macro aree di attività ed intervento:
(i) la Regione Lazio, tramite il proprio Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
nel rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle specifiche
condizioni di finanziamento previste dalla regolamentazione sullo sviluppo
rurale e dall’Accordo di Partenariato tra Italia ed Unione Europea approvato il
19 ottobre 2014, potrà contribuire a sostenere ed ad incentivare il settore della
corilicoltura;
(ii) Ismea potrà mettere a disposizione le proprie competenze nel settore (anche
nella fase di realizzazione del Progetto) rendendosi disponibile - ricorrendone i
presupposti di legge - a sostenere il Progetto tramite i propri strumenti
istituzionali di sostegno anche economico-finanziari;
4
(iii) Ferrero si rende disponibile a cooperare per lo sviluppo del Progetto, come
indicato nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Ismea anche secondo le
eventuali modalità specifiche che verranno concordate di volta in volta in
esecuzione del presente Accordo di Programma, altresì prevedendo la stipula
di contratti di fornitura con gli agricoltori, nei termini e condizioni che verranno
concordate nel corso della fase di progettazione.
1.3 Il Progetto potrebbe essere articolato e sviluppato attraverso le seguenti macro aree
di intervento, fermo restando che durante l’esecuzione del Progetto, le Parti potranno
concordare tutte le ulteriori attività e modalità operative utili ed opportune per il
raggiungimento delle presenti finalità:
(i) sviluppo del settore dei servizi di formazione ed assistenza tecnica per gli
agricoltori;
(ii) sviluppo di forme di cooperazione ed aggregazione (sia orizzontale che
verticale) all’interno della filiera corilicola, che permettano di fornire supporto ai
produttori agricoli e assicurare un’adeguata gestione di tutte le fasi della
produzione, con particolare riferimento alla fase post raccolta;
(iii) sviluppo di un settore vivaistico che assicuri la produzione di piante di qualità;
(iv) supporto nell’adeguato utilizzo e sfruttamento degli strumenti d’incentivazione
e supporto regionali, nazionali e comunitari;
(v) informazione, formazione e promozione dell’utilizzo degli strumenti istituzionali
di sostegno economico-finanziari forniti da ISMEA a supporto
dell’imprenditoria agricola;
(vi) creazione di nuove aziende corilicole e/o riconversione di aziende esistenti,
anche e soprattutto tramite l’utilizzo degli strumenti di sostengo ed
incentivazione di cui ai precedenti punti di questo articolo.
1.4 Le Parti convengono che il Progetto avrà l’obiettivo di raggiungere una superficie
significativa di terreni investiti a nocciolo all’interno della regione Lazio, entro la fine
del periodo di programmazione.
1.5 Nell’ottica del pubblico interesse del Progetto e dei potenziali riflessi su una
importante parte della popolazione della regione Lazio, le Parti - nell’esecuzione del
Progetto - concordano di coinvolgere tutte le istituzioni, enti locali, associazioni di
categoria, centri di ricerca ed università e tutti i soggetti che, a vario titolo, possano
contribuire e/o possano essere interessati allo sviluppo delle imprese agricole e della
coltura corilicola nella regione.
5
Articolo 2 – Modalità Operative ed Attuative
2.1 Per la realizzazione del Progetto, le Parti - anche in aderenza e conformità a quanto
stabilito con il Protocollo d’Intesa - si impegnano a dare esecuzione al Progetto
attraverso una prima fase di progettazione, da completare entro sei mesi dalla
sottoscrizione del presente Accordo di Programma, secondo le modalità meglio
specificate di seguito nel presente articolo (di seguito “Fase di Progettazione”).
2.2 La Fase di Progettazione dovrà essere condotta e definita coinvolgendo tutti i soggetti
locali (a titolo esemplificativo: imprese agricole, persone fisiche che svolgano e/o
vogliano intraprendere un’attività agricola ed istituzioni del territorio) che abbiano
interesse al Progetto e sarà volta a determinare le modalità attuative specifiche per
l’esecuzione del Progetto. In particolare, la Fase di Progettazione riguarderà:
(i) la definizione delle condizioni agro-climatiche (a titolo esemplificativo: suoli,
clima, risorse idriche per l’irrigazione, etc.) favorevoli alla coltura del nocciolo
e, sulla base di queste, l’identificazione e la mappatura delle aree a maggiore
vocazione corilicola all’interno della regione Lazio;
(ii) l’identificazione delle varietà di nocciolo dotate di caratteristiche produttive
adeguate (da un punto di vista della produttività e della qualità) e adatte alle
condizioni agro-climatiche laziali;
(iii) la definizione di un piano di sviluppo del settore vivaistico locale che permetta
l’approvvigionamento di piante di qualità (piante certificate) necessario per
l’avviamento della corilicoltura nelle eventuali nuove aziende agricole e/o in
quelle già attive;
(iv) la realizzazione di seminari e sessioni di informazione, formazione ed
eventualmente di consulenza in favore dei soggetti interessati (i.e. agricoltori
e/o soggetti interessati ad intraprendere l’attività corilicola) riguardanti la
coltivazione del nocciolo;
(v) l’informazione e la formazione degli operatori agricoli locali interessati rispetto
agli strumenti (finanziari, economici e di consulenza) messi a disposizione da
Ismea e identificazione degli strumenti e delle misure maggiormente utili ed
opportuni per il Progetto;
(vi) definizione di strumenti contrattuali di fornitura ed acquisto, di medio/lungo
periodo, con il coinvolgimento di Ferrero, tali da fornire un supporto ai
produttori circa la gestione del rischio di impresa legato alla
commercializzazione, favorendo in tal modo l’accesso al credito per il
sostegno degli eventuali investimenti.
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2.3 All’esito della Fase di Progettazione, saranno identificati programmi specifici di
dettaglio ed attività annuali da effettuare in esecuzione del Progetto, tramite la
strutturazione di accordi di dettaglio tra i soggetti coinvolti.
2.4 Al fine di fornire il supporto più utile al Progetto, resta inteso - fin da ora - che Ferrero
potrà agire, in tutte le fasi di implementazione del Progetto in cui venga
eventualmente coinvolta attivamente, anche attraverso altre società del proprio
gruppo (anche estere) che possano risultare maggiormente adatte rispetto alla
specifica attività concordata.
2.5 Resta infine inteso che con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma non
si genera per le Parti alcun vincolo, obbligo e/o impegno di alcun tipo e di alcuna
natura e/o contenuto (neppure in termini di obblighi a contrarre), così come non si
costituisce tra le Parti alcuna partnership, joint venture, mandato, rappresentanza,
agenzia e/o rapporto simile. Il presente Accordo di Programma va considerato ed
interpretato, a tutti gli effetti di legge, unicamente come manifestazione di un
reciproco interesse ad effettuare uno studio di fattibilità e provare ad attivare
conseguenti attività progettuali, nel rispetto delle rispettive prerogative ed ambiti di
azione delle Parti.
2.6 Le Parti concorderanno in via preventiva tutti gli sviluppi e le attività esecutive ed
attuative del presente Accordo di Programma e del Progetto così come tutte le
comunicazioni esterne e verso soggetti terzi, restando inteso che nessuna Parte
potrà validamente utilizzare il nome e/o impegnare le altre Parti, salvo differente
accordo scritto.
2.7 Eventuali costi e/o spese da sostenere per l’esecuzione del presente Accordo di
Programma e/o del Progetto saranno preventivamente concordati ed approvati di
volta in volta dalle Parti, anche rispetto alle modalità di reperimento delle risorse per il
relativo finanziamento. Pertanto, la sottoscrizione del presente Accordo di
Programma non comporta alcun impegno economico/finanziario e/o di spesa per le
Parti, le quali non saranno tenute ad effettuare alcun pagamento di somme e/o ad
eseguire alcuna prestazione che non sia stata previamente approvata in via
congiunta.
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Articolo 3 – Governance
3.1 Per l’esecuzione del presente Accordo di Programma, le Parti costituiranno un
comitato di coordinamento, che rimarrà in carica per tutta la durata dell’Accordo di
Programma, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte e presieduto dal
rappresentante della Regione Lazio.
3.2 Per la realizzazione delle attività delineate per sommi capi nella Fase di
Progettazione, le Parti costituiranno dei gruppi di lavoro per i quali definiranno
modalità e tempistiche da osservare per l’individuazione e la presentazione delle
specifiche proposte progettuali.
Articolo 4 – Durata, Diritto di Recesso e Modifiche
4.1 L’Accordo di Programma entra in vigore il giorno della relativa sottoscrizione ed avrà
una durata di 2 anni, salvo rinnovo da concordarsi per iscritto dalle Parti.
4.2 Resta inteso che ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente Accordo di
Programma, dando una comunicazione scritta (tramite raccomandata A.R.) alle altre
Parti, con preavviso di 3 mesi.
4.3 Eventuali modifiche e/o integrazioni di qualunque genere saranno validi ed efficaci
esclusivamente se redatti in forma scritta e sottoscritti da tutte le Parti.
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Roma,
Regione Lazio
( Nicola Zingaretti )
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ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(Ezio Castiglione)
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Ferrero Trading Lux S.A.
(Lucio Gomiero)
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