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1 IL REGIME FISCALE DEL GAS NATURALE BIOLOGICO IL REGIME FISCALE IL REGIME FISCALE DEL GAS NATURALE BIOLOGICO DEL GAS NATURALE BIOLOGICO UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA Normativa di base Normativa di base Pescara, 25 giugno 2012 Pescara, 25 giugno 2012 Ing. Fausto Palmaroli [email protected] Ufficio delle Dogane di Pescara Direttore Direttore Ing. Ing. Gennaro Gennaro Caliendo Caliendo 2 Gas Naturale Quadro Normativo Generale Gas Naturale Gas Naturale Quadro Normativo Generale Quadro Normativo Generale Dall’avvio del mercato unico (1° gennaio 1993) l’applicazione delle accise è disciplinata sulla base delle direttive comunitarie direttive comunitarie recepite negli ordinamenti degli Stati membri. A livello nazionale, per le accise accise sui prodotti energetici sui prodotti energetici, si fa riferimento al Testo Testo Unico sulle Unico sulle Accise Accise (c.d. TUA) approvato con D. Lgs. 26/10/1995 n. 504.

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IL REGIME FISCALEDEL GAS NATURALE BIOLOGICO

IL REGIME FISCALEIL REGIME FISCALEDEL GAS NATURALE BIOLOGICODEL GAS NATURALE BIOLOGICO

UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARAUFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA

Normativa di baseNormativa di basePescara, 25 giugno 2012Pescara, 25 giugno 2012

Ing. Fausto [email protected]

Ufficio delle Dogane di Pescara

Direttore Direttore Ing.Ing. Gennaro Gennaro CaliendoCaliendo

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Gas NaturaleQuadro Normativo Generale

Gas NaturaleGas NaturaleQuadro Normativo GeneraleQuadro Normativo Generale

Dall’avvio del mercato unico (1° gennaio 1993) l’applicazione delle accise è disciplinata sulla base delle direttive comunitariedirettive comunitarie recepite negli ordinamenti degli Stati membri. A livello nazionale, per le acciseaccisesui prodotti energeticisui prodotti energetici , si fa riferimento al Testo Testo Unico sulle Unico sulle AcciseAccise (c.d. TUA) approvato con D. Lgs. 26/10/1995 n. 504.

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NORMECOMUNITARIE

lo scenario normativolo scenario normativo

Direttiva del Consiglio2008/118/CE2008/118/CE

Direttiva del Consiglio2003/96/CE2003/96/CE

Direttiva relativa al Direttiva relativa al regime regime

generale delle generale delle acciseaccise e che e che

abroga la Direttiva 92/12/CEEabroga la Direttiva 92/12/CEE

Direttiva relativa alla Direttiva relativa alla

tassazione dei prodotti tassazione dei prodotti

energetici e dellenergetici e dell’’elettricitelettricitàà

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FontiNormative

Comunitarie

lo scenario normativolo scenario normativo

Direttiva del Consiglio

2003/96/CE27 ottobre 2003

Testo Unico sulle Acciseapprovato con

D.Lgs. 26/10/1995 n. 504c.d. T.U.A.

com

un

itar

ie

com

un

itar

ie

nazionalinazionali

Direttiva recepita con

D. Lgs. 02/02/2007 n. 26

modifica del TUA dal 01/06/2007

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Direttiva 2003/96/CEDirettiva 2003/96/CE

Direttiva2003/96/CE

Ristruttura il quadro comunitario circa la

tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

obiettiviobiettiviobiettiviRidurre distorsioni concorrenza tra gli SM in conseguenza della disparità delle aliquoted’imposta applicate

Ridurre distorsioni di concorrenza tra OM e altri PE non assoggettati in precedenza a legislazione UE

incentivare forme di energia più efficientiper ridurre dipendenza UE import energia

ridurre emissione CO2

(protocollo di Kyoto)

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Direttiva 2003/96/CEDirettiva 2003/96/CEDirettiva 2003/96/CE

Principali novità:� è stata introdotta la categoria dei prodotti prodotti energeticienergetici (in luogo degli oli minerali) tra cui rientra il gas naturale;� è stato modificato il regime delle modificato il regime delle acciseaccisesul gas naturalesul gas naturale , con riferimento al fatto generatore ed all’esigibilità dell’accisa;� sono stati adeguati i livelli di livelli di accisaaccisa , le ipotesi di esclusione dalla tassazione ed i regimi agevolativi ;� è stato introdotto un nuovo sistema di nuovo sistema di tassazionetassazione del gas per gli usi civili.

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Fiscalità del gas naturaleFiscalitFiscalit àà del gas naturaledel gas naturaleDal mandato comunitario

alla base giuridica nazionale

Altre istruzioni dell’Agenzia:

nota n. 4436/AGT - 24/07/07nota n. 24081/AGT - 03/04/09

Sono state pubblicate dall’Agenzia le Circolari: n. 17/D del 28/05/2007 n. 37/D del 28/12/2007n. 32/D del 05/08/2008

Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (c.d. TUA)Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (c.d. TUA)

Art.Art. 2626Modificato con decorrenza 1Modificato con decorrenza 1°° giugno 2007 dalgiugno 2007 dal

Decreto Legislativo 02/Decreto Legislativo 02/0202/2007 n. 26/2007 n. 26

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Fiscalità del gas naturaleFiscalitFiscalit àà del gas naturaledel gas naturale

Occorre comunque fare una premessa inerente la liberalizzazione del mercato del gas naturale

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Liberalizzazione del mercato del gas naturale(Attuazione del D. Lgs. 164/2000 c.d. Decreto Letta)

Liberalizzazione del mercato del gas naturaleLiberalizzazione del mercato del gas naturale(Attuazione del (Attuazione del D.D. LgsLgs . 164/2000 c.d. Decreto Letta). 164/2000 c.d. Decreto Letta)

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Liberalizzazione del mercato del gas naturale(Attuazione del D. Lgs. 164/2000 c.d. Decreto Letta)

Liberalizzazione del mercato del gas naturaleLiberalizzazione del mercato del gas naturale(Attuazione del (Attuazione del D.D. LgsLgs . 164/2000 c.d. Decreto Letta). 164/2000 c.d. Decreto Letta)

Con la liberalizzazione del mercatoliberalizzazione del mercato , ovvero con la completa attuazione del D. Lgs. 164/2000 (c.d decreto Letta), il soggetto proprietario o concessionario d ella rete di trasporto, di distribuzione e degli impiant i di stoccaggio non è più anche il proprietario del prodot to, e pertanto

L’attività di vendita è, di norma, separata dall’attività di trasporto e

distribuzione

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Liberalizzazione del mercato del gas naturale(Attuazione del D. Lgs. 164/2000 c.d. Decreto Letta)

Liberalizzazione del mercato del gas naturaleLiberalizzazione del mercato del gas naturale(Attuazione del (Attuazione del D.D. LgsLgs . 164/2000 c.d. Decreto Letta). 164/2000 c.d. Decreto Letta)

Con la Legge 388/2000 (finanziaria 2001), fu modifi cato il comma 4 dell’articolo 26 del TUA introducendo la figura del Cliente GrossistaCliente Grossista :

“ persona fisica o giuridica che acquista e persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che vende gas naturale e che non svolgenon svolge attivitattivit ààdi trasporto o di distribuzione alldi trasporto o di distribuzione all ’’ interno o interno o allall ’’esterno del sistema in cui esterno del sistema in cui èè stabilita od stabilita od operaopera ”

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Gas NaturaleGas Naturalefiscalitfiscalitàà nazionale nazionale -- premessapremessa

La fiscalità nazionale del gas naturale, utilizzato come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, sia per usi civili che per usi indus triali, ècostruita su tre diverse imposte :

1)1) unun’’ accisaaccisa, le cui modalità e aliquote sono definite tenendo conto dei vincoli comunitari;

2)2) unun’’ imposta locale di livello regionaleimposta locale di livello regionale: addizionale regionale ovvero imposta sostitutiva dell’addizionale regionale sulle utenze esenti da accisa (Solo per le Regioni a Statuto ordinario);

3)3) ll ’’ imposta sul valore aggiuntoimposta sul valore aggiunto, che si applica su tutte le componenti del prezzo di cessione del gas naturale, sull’accisa e sull’imposta locale (addizionale).

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Gas NaturaleGas Naturalefiscalitfiscalit àà nazionale nazionale –– addizionale regionaleaddizionale regionale

Come precedentemente riportato il Gas Naturale èsottoposto anche ad un’addizionale regionale, o imposta sostitutiva per i consumi esenti da accisa, istituita dalla L. 185/1990 e regolamentata dal D.Lg s. 398/1990 e s.m..

L’addizionale regionale è stabilita entro i seguenti limiti:1) aliquota minima 0,005165 €/smc (ex 10 £)2) aliquota massima 0,025823 €/smc (ex 50 £)comunque non superiore alla metà dell’accisa

L’imposta sostitutiva è pari al doppio dell’aliquota minima dell’addizionale regionale

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Gas Naturaleoggetto dell’imposizione

Gas NaturaleGas Naturaleoggetto delloggetto dell ’’ imposizioneimposizione

Per effetto del Per effetto del D.D. LgsLgs . 2 febbraio 2007, n. 26. 2 febbraio 2007, n. 26(attuazione della direttiva 2003/96/CE), fermo restando il fatto che, come per tutti gli altri prodotti energetici, la tassazione si applica quando sono previsti usi di combustione (per usi civili ed industriali) e carburazione (autotrazione), la fiscalitla fiscalit àà sul gas naturale sul gas naturale (prima gas metano) ha subito profonde (prima gas metano) ha subito profonde innovazioniinnovazioni

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Gas Naturaleoggetto dell’imposizione

Gas NaturaleGas Naturaleoggetto delloggetto dell ’’ imposizioneimposizione

Un aspetto riguarda ll ’’oggetto delloggetto dell ’’ imposizioneimposizioneInfatti il nuovo comma 5 dell’art. 26 del TUA, in l uogo del Gas Metano, si riferisce al Gas Naturale , inteso come miscela contenente metano ed altri idrocarburigassosi (per esempio etano, propano ecc.)(per esempio etano, propano ecc.) in misura complessiva non inferiore al 70% in volume(in precedenza, ex comma 2 art. 26, era stabilito c he (in precedenza, ex comma 2 art. 26, era stabilito c he ““ si considerano gas si considerano gas metano anche le miscele con aria o con altri gas ne lle quali il metano anche le miscele con aria o con altri gas ne lle quali il metano metano puro puro èè presente in misura presente in misura ≥≥ al 70% in vol. al 70% in vol. ……....”” ))

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Gas Naturaleoggetto dell’imposizione

Gas NaturaleGas Naturaleoggetto delloggetto dell ’’ imposizioneimposizione

Dunque, ai fini della tassazione (comma 5 dell’art. 26 del TUA)

si considerano Gas Naturale anche le miscele si considerano Gas Naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70% in volumein misura non inferiore al 70% in volume

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Gas Naturaleoggetto dell’imposizione

Gas NaturaleGas Naturaleoggetto delloggetto dell ’’ imposizioneimposizione

Per le miscele che non rispettano il predetto limit e, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 21 del TUA (*) ll ’’accisaaccisa viene applicata al solo viene applicata al solo contenuto di gas naturalecontenuto di gas naturale ; ciò vale anche per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ot tenuti nelle officine del gas di città(*) è sottoposto ad accisa:� con l’aliquota prevista per il carburante equivalen te, ogni prodotto (diverso da quelli assoggettati ad accisa) utilizza to come carburante per motori;�con l’aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo (diverso da quelli assoggettati ad acci sa) utilizzato come combustibile per riscaldamento.

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Gas Naturaleobbligazione tributaria – esigibilità dell’accisa

Gas NaturaleGas Naturaleobbligazione tributaria obbligazione tributaria –– esigibilitesigibilit àà delldell ’’accisaaccisa

Altra modifica di assoluto rilievo apportata con il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26 (recepimento della Dirett iva 2003/96/CE)

èè quella di aver individuato nella fornitura al quella di aver individuato nella fornitura al consumatore finale (ovvero al momento dellconsumatore finale (ovvero al momento dell ’’utilizzo da utilizzo da parte del suo produttore) il momento in cui per tal e parte del suo produttore) il momento in cui per tal e prodotto sorge lprodotto sorge l ’’obbligazione tributariaobbligazione tributaria

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Gas Naturaleobbligazione tributaria – esigibilità dell’accisa

Gas NaturaleGas Naturaleobbligazione tributaria obbligazione tributaria –– esigibilitesigibilit àà delldell ’’accisaaccisa

Dovendosi ora intendere per fornitura il momento in cui il soggetto obbligato emette fattura, ll ’’obbligazione obbligazione tributaria coincide con il momento in cui ltributaria coincide con il momento in cui l ’’accisaaccisadiventa esigibilediventa esigibile

Fino al 31/05/2007, come precedentemente previsto p er il gas metano dalla normativa comunitaria e nazionale, ven iva identificato nella fabbricazione o nell’importazion e il momento della nascita dell’obbligazione tributaria e nella successiva immissione in consumo (ovvero auto-consumo) il momento in cui l’accisa diventava esigibile

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Gas NaturaleSemplificazioni su: Deposito Fiscale e Circolazione

Gas NaturaleGas NaturaleSemplificazioni su: Deposito Fiscale e CircolazioneSemplificazioni su: Deposito Fiscale e Circolazione

Di conseguenza, tutti gli adempimenti precedentemente previsti (regime di Deposito Fiscale (regime di Deposito Fiscale --rilascio della Licenza Fiscale)rilascio della Licenza Fiscale) per gli impianti di estrazione, di stoccaggio e di rigassificazione, i terminali costieri con relativi impianti di trattam ento, gli impianti di compressione, le reti nazionali di gasd otti e le reti di distribuzione locali non sono più necessa ricome del resto cessa di avere efficacia la figura d el depositario autorizzato quale custode/responsabile del prodotto in sospensione di accisa

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Gas NaturaleSemplificazioni su: Deposito Fiscale e Circolazione

Gas NaturaleGas NaturaleSemplificazioni su: Deposito Fiscale e CircolazioneSemplificazioni su: Deposito Fiscale e Circolazione

Ciò ha comportato anche il venir meno di tutti i controlli sulla circolazione del gas previsti dal regime del deposito fiscale

Di fatto non sono piDi fatto non sono pi ùù applicabili gli articoli 5 (regime applicabili gli articoli 5 (regime del deposito fiscale) e 6 (circolazione in regime del deposito fiscale) e 6 (circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisaaccisa ) del TUA) del TUA

comunque comunque ……

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…….. l.. l’’ attivitattivitàà di di vettoriamentovettoriamento

Gas Naturaleflussi in ambito nazionale

Gas NaturaleGas Naturaleflussi in ambito nazionaleflussi in ambito nazionale

…….. rimane sotto il controllo dell.. rimane sotto il controllo dell’’ A.F.A.F.

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Gas Naturaleflussi in ambito nazionale

Gas NaturaleGas Naturaleflussi in ambito nazionaleflussi in ambito nazionale

Infatti, al fine di garantire gli interessi erarial i, ll ’’amministrazione amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno conoscere i fluss i nazionali dfinanziaria ha ritenuto opportuno conoscere i fluss i nazionali d el el gas naturalegas naturale imponendo, come stabilisce il comma 14 dell’articol o 26 del TUA, l’obbligo, da parte dei soggetti che ef fettuano l’attivitàdi vettoriamento , di:� comunicarlo allcomunicarlo all ’’U.D.U.D. competentecompetente (che rilascerà allo scopo uno specifico Codice Ditta);� presentare annualmente i dati riepilogativi del gas trasportatopresentare annualmente i dati riepilogativi del gas trasportatorilevati nelle stazioni di misura e di rendere disp onibili i dati dei soggetti cui il prodotto è consegnato (dichiarazione annualeriepilogativa dei flussi – obbligatorio anche per i gestori delle reti locali)

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Gas Naturaleflussi in ambito nazionale

Gas NaturaleGas Naturaleflussi in ambito nazionaleflussi in ambito nazionale

E’ inoltre prevista, ai soli fini di censimento e pe r consentire la corretta compilazione della predetta dichiarazione annuale, ll ’’attribuzione di apposito codice attribuzione di apposito codice ditta agli impianti di ditta agli impianti di rigassificazionerigassificazione di GNL ed ai di GNL ed ai giacimenti di gas naturale.giacimenti di gas naturale.

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Gas Naturaletransazioni commerciali

Gas NaturaleGas Naturaletransazioni commercialitransazioni commerciali

Infine, per gli operatori che effettuano solo ed per gli operatori che effettuano solo ed esclusivamente mere transazioni commercialiesclusivamente mere transazioni commerciali (ovvero compravendita di gas naturale senza immissione in consumo) di gas naturale, che non producono effetti generativi dell’obbligazione tributaria e dell’esig ibilitàdell’accisa, non sono previsti adempimenti di carat tere fiscale connessi all’applicazione del regime genera le delle accise.

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Gas Naturalesoggetti obbligatiGas NaturaleGas Naturale

soggetti obbligatisoggetti obbligati

�� i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finaliconsumatori finali , nonché le società aventi sede legale nel territorio nazionale, munite di registrazione, desi gnate da soggetti comunitari che forniscono il prodotto dire ttamente ai consumatori finali nazionali;

�� i soggetti che acquistano per uso proprioi soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi Comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi dell e reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriame nto del prodotto;

A norma dei commi 7 e 8 dell’art. 26 del TUA sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta:

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Gas Naturalesoggetti obbligatiGas NaturaleGas Naturale

soggetti obbligatisoggetti obbligati

�� i soggetti che acquistano il gas naturale confezion ato in i soggetti che acquistano il gas naturale confezion ato in bombolebombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o d a Paesi terzi;

�� i soggetti che estraggono per uso proprioi soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale;

� su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il s olo gas i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il s olo gas naturale impiegato per il naturale impiegato per il vettoriamentovettoriamento del prodottodel prodotto

A norma dei commi 7 e 8 dell’art. 26 del TUA sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta:

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Gas Naturaleadempimenti a carico dei soggetti obbligati

Gas NaturaleGas Naturaleadempimenti a carico dei soggetti obbligatiadempimenti a carico dei soggetti obbligati

A norma del comma 10 dell’art. 26 del TUA i soggetti obbligatii soggetti obbligatidevono denunciare preventivamentedenunciare preventivamente la propria attività all’U.D.competente per territorio in relazione alla sede le gale o amministrativaLa denuncia deve contenere , oltre i dati identificativi del soggetto obbligato, la quantitquantit àà stimata di gas naturalestimata di gas naturale che si prevede di che si prevede di fatturarefatturare ai consumatori finaliai consumatori finali (nel caso di autoconsumo anche l’ubicazione degli impianti di estrazione e delle a pparecchiature di compressione)Questi dati, se ritenuti congrui dall’U.D. competent e, costituiranno la base di calcolo sia per la determinazione della rata di acconto rata di acconto mensilemensile che per la determinazione del deposito cauzionaledel deposito cauzionale

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Gas Naturaleadempimenti a carico dei soggetti obbligati

Gas NaturaleGas Naturaleadempimenti a carico dei soggetti obbligatiadempimenti a carico dei soggetti obbligati

A norma del comma 13 dell’art. 26 del TUA l’accerta mento dell’accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annualidichiarazioni annuali che sono presentate entro il mese di marzo dell’anno su ccessivo a quello di riferimentoIl pagamento dellpagamento dell ’’accisaaccisa è effettuato attraverso rate di acconto rate di acconto mensilimensili , da versare entro la fine di ogni mese per il mese corrente, calcolate sulla base dei consumi dell’anno preceden teA norma del comma 10 dell’art. 26 i soggetti obblig ati sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico scaricoregistro di carico scarico , i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti

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Gas Naturaleadempimenti in capo all’U.D.

Gas NaturaleGas Naturaleadempimenti in capo alladempimenti in capo all ’’U.D.U.D.

L’U.D., effettuati i dovuti controlli, verificata la verificata la completezza dei dati comunicati e la congruitcompletezza dei dati comunicati e la congruit àà della della cauzione prestatacauzione prestata , rilascerrilascer àà apposita autorizzazione apposita autorizzazione allall ’’esercizio dellesercizio dell ’’attivitattivit àà, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di attività, assegnando contestualme nte il codice di accisa. Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

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Gas Naturaletrattamento fiscale

Gas NaturaleGas Naturaletrattamento fiscaletrattamento fiscale

A norma del comma 1 dell’art. 26 del TUA il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per combustione per usi civili e per usi industrialiusi industriali , nonché all’ autotrazioneautotrazione , èè sottoposto ad sottoposto ad accisaaccisa , con l’applicazione delle aliquote di cui all’Allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo pe r il gas naturale estratto per uso proprio

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Gas Naturaletrattamento fiscale

Gas NaturaleGas Naturaletrattamento fiscaletrattamento fiscale

Sono considerati compresi negli usi civilicompresi negli usi civili (comma 2 art. 26 del TUA) anche gli impieghi del gas natural e, destinato alla combustione, nei locali delle impres e industriali, artigiane ed agricole, posti fuori dag li stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove v iene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili

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Gas Naturaletrattamento fiscale

Gas NaturaleGas Naturaletrattamento fiscaletrattamento fiscale

Commi 3 e 4 art. 26 TUA - Sono considerati compresi negli usi considerati compresi negli usi industrialiindustriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione nelle attività:

� industriali produttive di beni e servizi;� artigianali ed agricole;� del settore alberghiero;� del settore della distribuzione commerciale;� degli esercizi di ristorazione;� degli impianti sportivi adibiti esclusivament e ad attivitàdilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;

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Gas Naturaletrattamento fiscale

Gas NaturaleGas Naturaletrattamento fiscaletrattamento fiscale

segue …..

� del teleriscaldamento alimentato da impianti di cog enerazioneche abbiano le caratteristiche tecniche indicate ne lla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 199 1, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;� ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’ass istenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indig enti anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro;� degli stabilimenti di produzione anche se nei med esimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di soci età collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell ’articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazi oni connesse con l’attività industriale

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Gas NaturaleGas Naturaletrattamento fiscale trattamento fiscale -- AutotrazioneAutotrazione

La struttura impositiva sull’uso del gas naturale per gas naturale per autotrazioneautotrazione è basata su una aliquota di accisaattualmente pari a 0,00331 0,00331 €€//SmcSmc . Obbligati al pagamento dell’accisa ed ai relativi adempimenti son o i soggetti che riforniscono di gas naturale gli eserc enti dei distributori stradali privi di apparecchiature di compressione per il riempimento dei carri bombolai, considerati come consumatori finali dal comma 5 dell’articolo 26 del TUA.

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Gas NaturaleGas Naturaletrattamento fiscale trattamento fiscale -- AutotrazioneAutotrazione

Diversamente, gli esercenti degli impianti di compressione del gas naturale per il riempimento de i carri bombolai, anche se ubicati presso impianti di distribuzione stradale, sono soggetti obbligati al pagamento dell’accisa ed ai relativi adempimenti

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Gas Naturale Gas Naturale trattamento fiscale trattamento fiscale –– combustione Usi Civilicombustione Usi Civili

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 26/2007 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, la struttura struttura impositivaimpositiva sull’uso del gas naturale per combustione per usi civili (in applicazione di apposita delega legislativa contenu ta nell’art. 7 della Legge 80/2003), dal 1° gennaio 200 8, èbasata su aliquote differenziate per fasce annualibasata su aliquote differenziate per fasce annuali di di consumo e territorialitconsumo e territorialit àà

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Gas Naturale Gas Naturale trattamento fiscale trattamento fiscale –– combustione Usi Civilicombustione Usi Civili

Aliquote €/Smc Usi civili

Zone / Consumi < =120 mc 121 - 480 mc 481-1560 mc > 1560 mc

Centro Nord 0,044 0,175 0,170 0,186

Mezzogiorno 0,038 0,135 0,120 0,150

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Gas Naturale Gas Naturale trattamento fiscale trattamento fiscale –– combustione Usi Civilicombustione Usi Civili

Riguardo la dicitura “ MezzogiornoMezzogiorno ”, si fa riferimento ai territori della ex area della Cassa del Mezzogiorno indicati dal DPR 218/1978: le regioni Abruzzo, Moli se, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Frosinone e Latina, alcuni comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina, i comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, alcuni comuni della provincia di Ascol i Piceno inclusi nel territorio di bonifica del Tront o, l’isola d'Elba, l’isola del Giglio e Capraia.

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Gas Naturale Gas Naturale trattamento fiscale trattamento fiscale –– combustione Usi Civilicombustione Usi Civili

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs26/2007, le aliquote dovranno essere riviste ogni annole aliquote dovranno essere riviste ogni anno , con decreto del Ministro dell’Economia e delle Fina nze, da emanare entro il mese di febbraio “ in funzione del in funzione del completamento progressivo del processo di completamento progressivo del processo di armonizzazione e riavvicinamento delle aliquote di armonizzazione e riavvicinamento delle aliquote di accisaaccisa applicate al gas naturale nelle diverse zone applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paesegeografiche del Paese ”

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Gas Naturale Gas Naturale trattamento fiscale trattamento fiscale –– combustione per Usi Industrialicombustione per Usi Industriali

La struttura struttura impositivaimpositiva sull’uso del gas naturale per combustione per usi industriali è basata un’aliquota base pari a 0,012498 0,012498 €€//SmcSmc , per tutti gli impieghi industriali previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 6 del TUA.

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Gas Naturale Gas Naturale trattamento fiscale trattamento fiscale –– combustione per Usi Industrialicombustione per Usi Industriali

Il gas naturale utilizzato nel settore termoelettricosettore termoelettrico èsottoposto ad un’accisa pari a 0,0004493 €/Smc (punto 11 Tab A), ridotta al 30% (0,00013479 €/Smc) in caso di auto-produzione di energia elettrica, per motivi di politica ambientale

E’ prevista, inoltre, unun ’’aliquota ridotta del 40%aliquota ridotta del 40%(0,0074998 €/Smc) dell’aliquota base per gli utiliz zatori industriali, termoelettrici esclusi, per consumi annuali consumi annuali superiori a 1.200.000 superiori a 1.200.000 SmcSmc

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Gas Naturale BiologicoGas Naturale Biologicotrattamento fiscale trattamento fiscale

Il gas naturale biologico viene trattato specificatamente dal comma 6 dell’art. 26 del TUA che recita:“ Non sono sottoposte ad Non sono sottoposte ad accisaaccisa le miscele le miscele gassose di cui al comma 5 di origine gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del biologica destinate agli usi propri del soggetto che le producesoggetto che le produce ”

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Gas Naturale BiologicoGas Naturale Biologicotrattamento fiscale trattamento fiscale

Tenendo conto delle previsioni del comma 6, chiunque utilizza gas naturale biologico per chiunque utilizza gas naturale biologico per usi propriusi propri , seppur impiegato in usi di combustione ovvero di carburazione, non soggiace al regime generale delle accise e, di conseguenza, non non èè soggetto ad alcun soggetto ad alcun vincolovincolo nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

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Gas Naturale BiologicoGas Naturale Biologicotrattamento fiscale trattamento fiscale

Viceversa, qualora il gas naturale biologicoqualora il gas naturale biologiconon venga utilizzato in proprio ma viene viene ceduto a terziceduto a terzi , lo stesso deve essere deve essere sottoposto al regime generale delle sottoposto al regime generale delle acciseaccisealla stregua del gas naturale.

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Impieghi agevolatiImpieghi agevolatialiquota di aliquota di accisaaccisaridotta/esenteridotta/esente

Gli impieghi agevolatiimpieghi agevolati dei prodotti energetici e, dunque, anche del gas naturale, sono disciplinati essenzialmente dagli artt. 17, 22, 24, e 26 del TUA .L’agevolazione consiste nellnell ’’esenzioneesenzione dal pagamento dell’accisa ovvero nell’applicazione di unun ’’aliquota ridottaaliquota ridotta di accisa sotto l’osservanza delle norme prescritte.

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Gas Naturale Gas Naturale -- EsenzioniEsenzioniArt.Art. 17 TUA17 TUA

E’ esente da accisa il gas naturale quando destin ato a:� ad essere fornito nel quadro di relazioni diplomati che o consolari;� ad organizzazioni internazionali riconosciute;� alle Forze armate di qualsiasi stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico; � ad essere consumato nel quadro di accordi stipulati con paesi terzi che prevedono anche l’esenzione dell’IVA

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Gas Naturale Gas Naturale –– impieghi agevolatiimpieghi agevolatiArt.Art. 24 TUA24 TUA

Tale articolo prevede per i prodotti energetici e, dunque, anche per il gas naturale, l’applicazione di unun ’’aliquota di aliquota di accisaaccisa nulla ovvero ridottanulla ovvero ridotta per tutti gli impieghi elencati nella Tabella Aimpieghi elencati nella Tabella A allegata al TUA

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Agevolazioni/EsenzioniAgevolazioni/Esenzioni

TABELLA ATABELLA A -- Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano lImpieghi dei Prodotti Energetici che comportano l’’ esenzione dellesenzione dell’’ accisaaccisao lo l’’ applicazione di unapplicazione di un’’ aliquota ridotta, sotto laliquota ridotta, sotto l’’ osservanza delle norme prescritteosservanza delle norme prescritte

1) impieghi diversi da carburante per motore o da comb ustibile impieghi diversi da carburante per motore o da comb ustibile per riscaldamentoper riscaldamento : esenzione

2) impieghiimpieghi come carburanti per la navigazione aereanavigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli dida ttici: esenzione

3) impieghiimpieghi come carburanti per la navigazionenavigazione nelle acque marinemarine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione dell e imbarcazione private da diporto, e impieghi come ca rburanti per la navigazione nelle acque interne limitatament e al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili eporti: esenzione

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Agevolazioni/EsenzioniAgevolazioni/EsenzioniTABELLA ATABELLA A -- Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano lImpieghi dei Prodotti Energetici che comportano l’’ esenzione dellesenzione dell’’ accisaaccisa

o lo l’’ applicazione di unapplicazione di un’’ aliquota ridotta, sotto laliquota ridotta, sotto l’’ osservanza delle norme prescritteosservanza delle norme prescritte

4) impiegoimpiego nei trasporti ferroviaritrasporti ferroviari di passeggeri e merci: 30% dell’aliquota normale

6) prosciugamento e sistemazione dei terreni allagatiprosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione: esenzione

7) sollevamento delle acquesollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonifica ti: esenzione

8) prove sperimentali , collaudo di motori di aviazion e e marinaprove sperimentali , collaudo di motori di aviazion e e marinae revisione dei motori di aviazione, nei quantitati vi stabiliti dall’amministrazione finanziaria: 30% dell’aliquota normale

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Agevolazioni/EsenzioniAgevolazioni/Esenzioni

TABELLA ATABELLA A -- Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano lImpieghi dei Prodotti Energetici che comportano l’’ esenzione dellesenzione dell’’ accisaaccisao o ll ’’ applicazione di unapplicazione di un’’ aliquota ridotta, sotto laliquota ridotta, sotto l’’ osservanza delle norme prescritteosservanza delle norme prescritte

10) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei m otori fissi gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei m otori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburie nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi : €11,73 /1.000 mc

11) produzioneproduzione , diretta o indiretta, di energia elettricaenergia elettrica , con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle dis posizioni chedisciplinano l’imposta di consumo sull’energia elet trica: � gas naturale : 0,0004493 €/mcin caso di auto-produzione di energia elettrica la suddetta aliquota viene ridotta al 30%.

l’agevolazione è accordata nei limiti dei quantitati vi impiegati nella produzione di energia elettrica , riportati nelle determinazioni dell’amministrazio ne finanziaria o risultanti dalla conduzione di prove sperimentali di consumo

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Agevolazioni/EsenzioniAgevolazioni/Esenzioni

TABELLA ATABELLA A -- Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano lImpieghi dei Prodotti Energetici che comportano l’’ esenzione dellesenzione dell’’ accisaaccisao o ll ’’ applicazione di unapplicazione di un’’ aliquota ridotta, sotto laliquota ridotta, sotto l’’ osservanza delle norme prescritteosservanza delle norme prescritte

11 – bis) produzione di energia elettrica integrata con impia nti produzione di energia elettrica integrata con impia nti di di rigassificazionerigassificazione , assimilata alle fonti rinnovabili, assimilata alle fonti rinnovabili : esenzione

12) azionamento delle autovetture da autonoleggio da pi azzaazionamento delle autovetture da autonoleggio da pi azza, compresi i motoscafi che in talune località sostitui scono le vetture da piazza e quelle lacuali, adibiti al serv izio pubblicoda banchina per il trasporto di persone: � Gas naturale : 40% dell’aliquota normale;l’agevolazione è concessa entro dei quantitativi gio rnalieri determinati in funzione della popolazione dei comun i in cui circolano le autovetture.

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Agevolazioni/EsenzioniAgevolazioni/Esenzioni

TABELLA ATABELLA A -- Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano lImpieghi dei Prodotti Energetici che comportano l’’ esenzione dellesenzione dell’’ accisaaccisao o ll ’’ applicazione di unapplicazione di un’’ aliquota ridotta, sotto laliquota ridotta, sotto l’’ osservanza delle norme prescritteosservanza delle norme prescritte

13) azionamento delle autoambulanzeazionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell’amministrazione finanziaria:� Gas naturale : 40% dell’aliquota normale;

14) Produzione di magnesio da acqua di mareProduzione di magnesio da acqua di mare : esenzione;

16) Prodotti energetici iniettati negli altiforniProdotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione di processi produttivi: esenzione

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Agevolazioni/EsenzioniAgevolazioni/Esenzioni

TABELLA ATABELLA A -- Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano lImpieghi dei Prodotti Energetici che comportano l’’ esenzione dellesenzione dell’’ accisaaccisao o ll ’’ applicazione di unapplicazione di un’’ aliquota ridotta, sotto laliquota ridotta, sotto l’’ osservanza delle norme prescritteosservanza delle norme prescritte

16 – bis) Prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate Prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali per gli usi consentitinazionali per gli usi consentiti :

Gas naturale uso carburazione: esenzioneGas naturale uso combustione: 11,66 €/1.000 mc

Per le F.A. nazionali si intende l’Esercito, l’Arma dei Carabinieri, la Marina, la Guardia di Finanza e l’A eronautica

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…… altre esenzioni previste dal TUAaltre esenzioni previste dal TUA

L’art. 22 comma 1 del TUA stabilisce che il consumoconsumo(ovvero autoconsumo) didi prodotti energetici prodotti energetici allall ’’ interno di uno stabilimento di produzioneinterno di uno stabilimento di produzione (di p.e.) non e’ considerato fatto generatore d’accisa se finalizzato alla specifica attività

L’art 22 comma 2 del TUA stabilisce che non si considera fatto generatore d’accisa il consumo di consumo di prodotti energeticiprodotti energetici quando gli stessi sono utilizzati inutilizzati incombinazione come combustibile per riscaldamento combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i c.d. e nelle operazioni rientranti fra i c.d. ““ trattamenti trattamenti definitidefiniti ””

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Agevolazioni previste per il gas naturale Agevolazioni previste per il gas naturale biologicobiologico

Come già chiarito, a norma del comma 6 dell’art. 26 del TUA non sono sottoposte ad non sono sottoposte ad accisaaccisa le miscele gassose di gas naturalegas naturale (di cui al comma 5 dello stesso articolo 26) di origine biologicabiologica destinate agli usi propriusi propri del soggetto che le producedel soggetto che le produce .

Si precisa che l’agevolazione di specie può essere concessa anche nel caso in cui il produttore del ga s metano biologico lo impieghi per produrre energia impieghi per produrre energia elettricaelettrica da:a) utilizzare per gli usi propri;b) rivendere ad altro soggetto.

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In tali ipotesi occorre far riferimento alla nota p rot. n. 7720/98 del 25/01/1999 dell’ex Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle II.II. c he prevede i seguanti 2 casi:

Qualora il gas viene ceduto dal produttore ad un soggetto terzo che lo impiega nella produzione di e.e. in impianti non soggetti a denuncia (gruppi elettrogeni), lo stesso deve essere assoggettato ad accisa con l’aliquota prevista per gli usi industriali

Qualora il gas viene utilizzato direttamente dal produttore che lo impiega per la produzione di e.e. (con impianti soggetti/non soggetti a denuncia), lo stesso non èsoggetto ad accisa

Agevolazioni previste per il gas Agevolazioni previste per il gas naturale biologiconaturale biologico

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Per esclusione dei casi trattati dalla citata nota prot. n. 7720/98 del 25/01/1999 dell’ex Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle II.II. s i desume che:

Qualora il gas viene ceduto dal produttore ad un soggetto terzo che lo impiega nella produzione di e.e. mediante impianti soggetti a denuncia (centrali termoelettriche), lo stesso, pur essendo di base assoggettato ad accisa con l’aliquota prevista per gli usi industriali, può godere dell’agevolazione prevista dal punto 11 della Tabella A allegata al TUA

Agevolazioni previste per il gas naturale Agevolazioni previste per il gas naturale biologicobiologico

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Usi Usi ““ FUORI CAMPOFUORI CAMPO”” dei prodotti dei prodotti energeticienergetici

In generale, per uso ““ Fuori CampoFuori Campo ”” (non sottoposizione)(non sottoposizione) si intende l’impiego dei prodotti energetici in attivi tà, processi ecc. che non rientrano nel regime generale delle ac cise

Chiaramente, ll ’’uso uso ““ fuori campofuori campo ”” dei prodotti energetici, ad eccezione di quelli che sono definiti energetici so lo se destinati agli usi di combustione/carburazione, viene viene comunque sottoposto a controllo da parte comunque sottoposto a controllo da parte delldell ’’Amministrazione FinanziariaAmministrazione Finanziaria

Allo scopo, affinché un operatore economico possa av valersi del particolare trattamento fiscale, lo stesso dovrà attenersi a:� disposizioni normative di cui al D.M. 17/05/1995 n. 322: impiego di prodotti energetici in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione;� istruzioni operative impartite dall’Agenzia delle D ogane a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 26/2007 relativamente all’uso fuori camp o del gas naturale e dell’energia elettrica;� disposizioni normative previste dal Titolo II del T UA relativamente all’uso fuori campo dell’energia elettrica

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L’art 21 comma 13 del TUA stabilisce che, ferme res tando le norme nazionali in materia di controllo e circolazi one dei prodotti sottoposti ad accisa, sono esclusi dalla t assazione(c.d. usi “ fuori campofuori campo ”) i prodotti energetici utilizzati:� per la riduzione chimicariduzione chimica ;� nei processi elettroliticiprocessi elettrolitici ;� nei processi metallurgiciprocessi metallurgici ;� nei processi processi mineralogicimineralogici (*) classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità eur opee sotto il codice DI 26DI 26 “fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (regolament o CEE n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990).

(*) per verificare se un’attività rientra o meno nei c.d. processi mineralogici occorre esaminare la Tabella ATECOFIN 2 004 (sostituita dalla Tabella ATECO 2007) scaricabile dal sito dell’ Agenzia delle Entrate

Usi Usi ““ FUORI CAMPOFUORI CAMPO”” dei prodotti dei prodotti energeticienergetici

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Le esclusioni dall’imposizione , previste dal menzionato comma 13 dell’articolo 21 del TUA, riguardano unica mente i prodotti energeticiprodotti energetici utilizzati direttamente nel processoutilizzati direttamente nel processoproduttivo contemplato o per un apporto energetico o per un apporto energetico immediato al processoimmediato al processo stessoContinueranno pertanto ad essere assoggettati ad ac cisa i consumi relativi :� alla produzione di energia elettrica necessaria al processo;� alle attività collaterali di stabilimento (di cui l’ Agenzia delle Dogane, tramite specifiche disposizioni, ha riportano alcun i esempi: illuminazione, riscaldamento ambienti, consumi rela tivi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti des tinati allo stoccaggio, consumi degli impianti di aspirazione, e abbattimen to fumi e polveri, depurazione delle acque .. ).

Usi Usi ““ FUORI CAMPOFUORI CAMPO”” dei prodotti dei prodotti energeticienergetici

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Usi Usi ““ Fuori CampoFuori Campo ”” del Gas Naturaledel Gas Naturale

Per il riconoscimento dellriconoscimento dell ’’esclusione dallesclusione dall ’’ imposizioneimposizione , i soggetti utilizzatori devono presentare apposita is tanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale (soggetto obbligato ), fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 ed ev entuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necess ari ad evidenziare i presupposti per l’applicazione della defiscalizzazione.

Il soggetto obbligato soggetto obbligato èè tenuto atenuto a :a) riscontrare la regolarità formale della domanda;b) trasmetterne una copia agli Uffici delle Dogane com petenti

territorialmente sul luogo di fornitura nel caso in cui proceda all’applicazione del fuori campo.

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Con la circolare 37/D del 2007, è stato precisato ch e, al fine di accordare o meno l’esclusione dall’imposizione rich iesta, i fornitorifornitori sono tenuti al solo controllo formalesolo controllo formale delle istanze teso ad accertare la presenza delle dichiarazioni rese a i sensi del D.P.R. 445/2000 e delle eventuali relazioni tecnich e, quando previste, dalle quali risulti che gli stessi sono n elle condizioni previste dalle disposizioni per l’accesso al partic olare trattamento (come del resto già avviene per l’applic azione dell’aliquota di accisa per usi industriali)

I fornitori sono comunque tenuti ad espletare attiv itàinformativa nei confronti dei propri clienti sulla portata dellaparticolare esclusione fiscale (fuori campo), anche rilevando e segnalando ai medesimi evidenti fattispecie di dich iarazioni incongruenti (ad esempio in presenza di dichiarazio ni di impiego del gas interamente in usi fuori campo a fr onte di situazioni, invece, note di utenze che hanno anche impieghi tassati)

Usi Usi ““ Fuori CampoFuori Campo”” del Gas Naturaledel Gas Naturale

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Il richiedente dovrà presentare istanza corredata de lla sola dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il processo produttivo che determina l’esclusione dalla tassazione per gli usi di cui al comma 13 dell’articolo 21 del D.Lgs. 504/95

il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione res a ai sensi del DPR 445/2000 una relazione tecnica, redat ta a cura di esperti iscritti ai relativi albi profess ionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell’articolo 21 del D .Lgs. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui s i riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri reg imi fiscali (usi civi-li/industriali)

TOTALETOTALE

QUOTA PARTEQUOTA PARTE

USI FUORI CAMPOUSI FUORI CAMPO

Usi Usi ““ Fuori CampoFuori Campo”” del Gas del Gas NaturaleNaturale

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Sulla base delle istanze accettate dai fornitori, per le quali gli stessi soggetti hanno applicato il corrispondente tr attamento fiscale , gli Uffici delle Dogane eseguiranno le conseguent i attività di riscontro tese a:

� verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli utenti ai sensi del DPR n. 445/2000;� dare certezza alle posizioni giuridiche coinvolte ;� recuperare i tributi eventualmente non corrisposti all’erario , nel caso di defiscalizzazioni non dovute, ed attivar e le conseguenti procedure penali in presenza di dichiarazioni false o mendaci.

Usi Usi ““ Fuori CampoFuori Campo”” del Gas del Gas NaturaleNaturale

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Grazie per lGrazie per l ’’attenzioneattenzione