Reato Tortura

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 5 marzo 2014 (v. stampati Senato nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874) DINIZIATIVA DEI SENATORI MANCONI, CORSINI, TRONTI; CASSON, AMATI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, DE MONTE, DIRINDIN, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PEGORER, PEZZO- PANE, PINOTTI, PUGLISI, PUPPATO, SPILABOTTE, VACCARI, BA- RANI, PALERMO; BARANI; DE PETRIS, DE CRISTOFARO; BUCCA- RELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO; TORRISI Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 marzo 2014 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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introduzione del reato di tortura

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168—

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 marzo 2014 (v. stampati Senato nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874)

D’INIZIATIVA DEI SENATORI

MANCONI, CORSINI, TRONTI; CASSON, AMATI, CHITI, CIRINNÀ,CUCCA, DE MONTE, DIRINDIN, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, GINETTI,GRANAIOLA, GUERRA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PEGORER, PEZZO-PANE, PINOTTI, PUGLISI, PUPPATO, SPILABOTTE, VACCARI, BA-RANI, PALERMO; BARANI; DE PETRIS, DE CRISTOFARO; BUCCA-

RELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO; TORRISI

Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblicail 6 marzo 2014

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PROPOSTA DI LEGGE___

ART. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati ditortura e di istigazione del pubblico uffi-

ciale alla tortura).

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III,sezione III, del codice penale, dopo l’arti-colo 613 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 613-bis. – (Tortura). – Chiunque,con violenze o minacce gravi, ovvero me-diante trattamenti inumani o degradanti ladignità umana, cagiona acute sofferenzefisiche o psichiche ad una persona privatadella libertà personale o affidata alla suacustodia o autorità o potestà o cura oassistenza ovvero che si trovi in una con-dizione di minorata difesa, è punito con lareclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblicoufficiale nell’esercizio delle funzioni ov-vero da un incaricato di un pubblicoservizio nell’esercizio del servizio, la penaè della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione perso-nale le pene di cui ai commi precedentisono aumentate. Se dal fatto deriva unalesione personale grave le pene sono au-mentate di un terzo e della metà in casodi lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte qualeconseguenza non voluta, la pena è dellareclusione di anni trenta. Se il colpevolecagiona volontariamente la morte, la penaè dell’ergastolo.

ART. 613-ter. – (Istigazione del pubblicoufficiale a commettere tortura). – Il pub-blico ufficiale o l’incaricato di un pubblicoservizio il quale, nell’esercizio delle fun-zioni o del servizio, istiga altro pubblicoufficiale o altro incaricato di un pubblicoservizio a commettere il delitto di tortura,se l’istigazione non è accolta ovvero se

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l’istigazione è accolta ma il delitto non ècommesso, è punito con la reclusione dasei mesi a tre anni ».

ART. 2.

(Modifica all’articolo 191 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 191 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 2 è aggiuntoil seguente:

« 2-bis. Le dichiarazioni o le informa-zioni ottenute mediante il delitto di tor-tura non sono comunque utilizzabili, salvoche contro le persone accusate di taledelitto e al solo fine di provarne la re-sponsabilità penale ».

ART. 3.

(Modifica all’articolo 19 del testo unico dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286).

1. All’articolo 19 del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

« 1-bis. Non sono ammessi il respingi-mento o l’espulsione o l’estradizione diuna persona verso uno Stato qualora esi-stano fondati motivi di ritenere che essarischi di essere sottoposta a tortura. Nellavalutazione di tali motivi si tiene contoanche dell’esistenza, in tale Stato, di vio-lazioni sistematiche e gravi dei dirittiumani ».

ART. 4.

(Esclusione dall’immunità diplomatica.Estradizione nei casi di tortura).

1. Non può essere riconosciuta l’immu-nità diplomatica ai cittadini stranieri sot-toposti a procedimento penale o condan-

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nati per il reato di tortura in altro Statoo da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e deitrattati internazionali, nei casi di cui alcomma 1, il cittadino straniero è estradatoverso lo Stato richiedente nel quale è incorso il procedimento penale o è statapronunciata sentenza di condanna per ilreato di tortura o, nel caso di procedi-mento davanti ad un tribunale internazio-nale, verso lo Stato individuato ai sensidella normativa internazionale vigente inmateria.

ART. 5.

(Invarianza degli oneri).

1. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri per il bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno stesso della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

€ 1,00 *17PDL0018050**17PDL0018050*

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