Rassegna stampa - Anzola dell'Emilia...de edific2nrici. Ora i residenti tirano un sospiro di...

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Ufficio stampa

Rassegna stampalunedì 17 ottobre 2011

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Il Domani - L'Informazione di Bologna

Il Resto del Carlino Bologna

Il Sole 24 Ore

Italia Oggi

INDICE

Cavalieri disarciona uno spento Anzolavino17/10/11 Sport 3

Anzola parte al rallentatore Mini evita guai peggiori alla Venturi17/10/11 Sport 4

Ponte Samoggia, si accendono i semafori Il sindaco:«Maora serve più disciplina»17/10/11 Infrastrutture, viabilità, trasporti 5

QS: Persicetana e Anzolavino a ritmo retrocessione17/10/11 Sport 6

NORME E TRIBUTI: Il piano città è pronto in sei Regioni17/10/11 Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione 7

NORME E TRIBUTI: La Scia a pieno titolo negli ordinamenti locali17/10/11 Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione 9

NORME E TRIBUTI: Il leasing dipende dal peso del rischio17/10/11 Pubblica amministrazione 10

NORME E TRIBUTI: Anci risponde17/10/11 Pubblica amministrazione 11

NORME E TRIBUTI: La riforma dei revisori va abrogata, non corretta17/10/11 Pubblica amministrazione 12

NORME E TRIBUTI: Tagli lineari per i fondi ai Comuni17/10/11 Pubblica amministrazione 13

NORME E TRIBUTI: Funzionari nei consigli tributari17/10/11 Pubblica amministrazione 15

NORME E TRIBUTI: Società strumentali, calcoli a metà17/10/11 Pubblica amministrazione 16

NORME E TRIBUTI: Farmacie insieme ai servizi sociali17/10/11 Pubblica amministrazione 17

NORME E TRIBUTI: Il conto terzi è fuori dalla spesa media17/10/11 Pubblica amministrazione 18

NORME E TRIBUTI: La promozione non è un diritto17/10/11 Pubblica amministrazione 19

NORME E TRIBUTI: Contributi legati agli stipendi pagati17/10/11 Pubblica amministrazione 20

La firma avanzata non riesce a convincere17/10/11 Pubblica amministrazione 21

Gli appalti dei servizi ai musei in balia di contenziosi e ritardi17/10/11 Pubblica amministrazione 22

Farmacie sempre più multiservizi17/10/11 Pubblica amministrazione 24

Pec, parte la corsa contro il tempo17/10/11 Pubblica amministrazione 26

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GIR. C I bolognesi non riescono a sfruttare 45' in superiorità numerica

Cavalieri disarciona uno spento Anzolavino

Anzolavino torna a boc- ca asciutta dalla trasfer-

ta sul campo di Reno Cente-se, per effetto del gol di Ca-valieri.

La gara si apre con una con-clusione da distanza ravvici-nata di Forghieri, con palla che viene deviata dai portir-re ; al 4' gli ospiti creano forse l'unica azione pericolosa del-la giornata, Gamberini, so-lo davanti la porta con portie-re fuori dai pali, sbaglia cla-morosamente le misure . Al 12' M. Matteuzzi, su un tiro dalla fascia, impegna Menari-ni, che blocca la sfera senza difficoltà; al 22' su punizione di Monaco da 30 metri, la pal-la termina lenta tra le mani. di Ferrari. Al 28' in grande velo-cità Roccato crea i presuppo-sti che portano a finalizzare la rete della vittoria, control-la in area e con estrema luci-dità crossa per Cavalieri che infila alle spalle dell'estremo difensore. Al 34' Forghieri da ottima posizione tira poco al-to sopra la traversa; al 36' il Reno Centese si ritrova a gio-care in 10 per espulsione di

Matt euzzi. Il secondo tempo procede

senza particolari azioni emo-zionanti, fino a giungere al 76' dove la squadra ospite tenta di smuovere le acque con Borsari che con un tiro in diagonale, costringe Ferra-ti a bloccare la sfera con u n tuffo a terra; al 79' ci prova Monaco a trafiggere il portie-re su punizione, che termina tra le mani di Ferrari..All'8.1' vengono allontanati dal cam-po per doppia ammonizione Monaco e mister Fochi per proteste. L'ultima azione pe-ricolosa viene proposta da

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gg M: 28' Cavalieri RENO CENTESE: Ferrar, Matteuzzi T., Roccato, Ferini, Pignatti. Balboni M. • •

(J5 st Piazzi), MatteuzziM., Gai-; lerani, Cavalieri (23' st Gareri), For-

ghieri, Canig,lia (32' st Gessoni), AH, Battaglioli ANZOLAV1NO: Menarini, Monaco, Zuc-carini, Domenichini (13' st Magno-n:), Blasotta (30' st Borsari), Baitoii, Fornasini, M, Magnani, Gamberini, Magnani G., Andrian (23' st Berti). Ai. Fochi Arbitre Baldelli di Reggio Emilia Ammoniti: Matteuzzi T., Baiboni M., Gareri, Monaco e Fornasini

Gamberini che da distanza ravvicinata sbaglia di poco.

L'allenatore dell'Anzolavi-no, Fochi, non cerca scuse per la sconfitta: «Risultato giusto: il Reno Centese, ri-spetto a noi si è dimostrata un'ottima squadra. Noi non siamo riusciti a creare nulla di concreto, nonostante i 45' giocati in superiorità Mini e-rica I nostri avversari hanno dimostrato un gioco molto pili attivo del nostro; a noi so-no mancate lucidità e con-cretezza».

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press unE 17/10/2011 ani

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Qualche paterna di troppo per violare IE parquet di Modena

Anzola parte al rallentatore Mini evita guai peggiori alla Venturi

ano semplice del pre--i T1 l'affermazione dell'Aiuola a Modena. I ra-gazzi di Gus Binelli hanno preso k redini dell'incontro soltanto a Inetù della terza frazione (chiuso a +11) e poi hanno allungato nel periodo conclusivo grazie a Mini, top scorar della serata.

Le prime battute erano tutte targate PSA, che trova-va punti dal giovane Carrelli e da Nachev per il -t-6 (20-14) dopo 9'. La tripla di Mini rendeva meno pesante il passivo alla prima sirena, ma nel secondo quarto co-mandavano ancora i locali, determinati in difesa e peri-colosi in attacco grazie al so-lito pivottone bulgaro Na-chev. Solo una tripla di Bo-netti, proprio allo scadere, mandava la Venturi al riposo in vantaggio di una lunghez-za (37-38). Alla ripresa del oioco, i bolognesi registra-vano meglio la difesa, Mode-na faticava ad avvicinarsi al

65-84 PSA MODENA: Barbati 3, Galeotti 5,

Carretti 6, Sassi, Marinelli 13, Ri-

ghi 7, Barbieri 13, Marasca 2,

Nachev 16, Friiii. M. Bertani.

ANZOLA: Venturi, Chessari 4, Bo-

netti 18, Fiorini 3, Larnbertini 2,

Franehini 8, Bortoiani 13, Mini

19, Mastella 3, Sciarabba 14. AH.

Binent

Parziali: 21-17; 37-38; 47-58

canestro e, con soli 10 punti messi a segno, permetteva a Bort °tarli e Sciarabba di dare il la al primo break ospite. Negli ultimi dieci minuti le triple di Marinelli e Barbieri riportavano i padroni di ca-sa a -6, ma era solo un'illu-sione, ci pensava Mini, con 11 punti negli ultimi sei mi-nuti, a chiudere definitiva-niente il match.

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..4...N1ZA„I I RESIDENTI DI VIA EMILIA ESULTANO: «BISOGNAVA FARLO PRIMA»

Ponte S oggia, si accendono i semafori li sindaco: «Ma ora serve più disciplina»

—ANZOLA---

ERANO una spina al fianco per i sindaci di Anzola e Crespellano i due passaggi pedonali di attraver-samento della via Emilia in locali-tà Ponte Samoggia. Passaggi che, negli ultimi anni, a causa dell'in-tenso traffico, anche pesante, so-no stati teatro di numerosi inci-denti, alcuni anche mortali. Ora, finalmente, sia l'attraversamento a nord del torrente Samoggia che quello a sud, sono governati da due semafori che funzionano a chiamata dei pedoni.

I SEMAFORI sono stati accesi martedì scorso e funzionano 24 ore su 24.

«Siamo veramente sollevati all'idea che ora l'attraversamento di Ponte Samoggia sia molto più sicuro per i residenti che attraver-sano a piedi la via Emilia sotto-linea il sindaco di Anzola Loris Ropa Purtroppo, l'iter di auto-rizzazione, progettazione e instal-lazione è stato particolarmente lento, soprattutto per la burocra-zia connessa e ci sono voluti quasi due anni per completare l'opera. Ora, mi auguro che i timori dei tanti cittadini che ci hanno segna-lato, nel tempo, il problema, pos-sano essere confortati».

«CERTO — prosegue Ropa — il semaforo è importante ma altret-

tanto importante è il senso civico degli automobilisti che mi augu-ro prestino più attenzione». Il numero dei pedoni nel centro abitato di Ponte Samoggia è in

NEL DEMOLIO Gli impianti funzionano 24 ore su 24 e sono a chiamata dei pedoni

crescita perché segue l'espansione urbanistica della zona, tant'è che i nuovi semafori erano già da tem-po inseriti come opere di pubbli-ca utilità nel progetto di urbaniz-zazione della zona e sono poi stati

interamente finanziati dalle azien-de edific2nrici. Ora i residenti tirano un sospiro di sollievo e si sentono più sicuri: «Abbiamo atteso più tempo del dovuto — sottolineano — ma ora la sicurezza di chi va in bici o pas-seggia in quel tratto di strada do-vrebbe essere più garantita. E' ov-vio comunque che fondamentale è la disciplina di chi si inette al vo-lante. Le regole vanno rispettate». Sulla vicenda era intervenuto an-che il consigliere provinciale

Mauro Sorbi che si era detto perplesso sulle «eccessive lungaggini per attivare i due im-pianti semaforici». Ma, nei giorni scorsi, è arrivata la svolta».

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LUCE VERDE semafori di Ponte Samoggia finalmente sono funzionanti

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n Resto del Carlino

BOLOGNA

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Persicetana e Anzolavino a ritmo retrocessione altre Minima spesa, massima resa per te avversarie Portuense e Reno Centese che te battono di misura

PORTUENSE: Ateotti, Zibordi, Cara-vita, Roda, Buriani, Bizzi, Forghieri, Rannbaldi, Fiammanti, Russo (20' st Dressan), Negri (42' st Pirani). A disp. Rossi, Carpanelli, Artioti, Aguiari, Italia. All. Buriani. PERS10ETANA: Baattout, Facchini, Guattieri, Dinu, Simorrini, Santina-mi, Sesu (28' st Sofi), Righi (1'st lin-gare), Tatani, Sala, Lin -iongelli (15'st Zoina). A disp. Ventura, Zorzi, Baatton, Paitrinieri. AR. Zannbetli. Arbitro: Gaddort di Faenza. Rete: 39' pt (rig.) Russo. Note ® Espulso: Ran -lbatdi al 27' per fallo di reazione. Ammoniti: Zoi-na e Simonini.

RENO CENTESE: Ferrari, Matteuzzi T., Roccato, Benini, Pignatti, Balbo-ni (34' st Piazzi), Matteuzzi M., Gatte-. rani, Cavalieri (23' st Gareri), For-ghieri, Caniglia (31' st Gessoni). A di-sp. Cristofori, Zingaro, Petrone, Ro-dolfi. Att. Battagliati. ANZOLAVINO: Menarini, Monaco, Zuccarini, Domenichini (13' st Ma-gnoni), Blasotta (30' st Borsari), Bar-toti, Fornasini, Magnani M., Gambe-rini, Magnani G., Andrian (23' st Ber-ti). AR. Fochi. Arbitro; Baldelli di Reggio Emilia. Rete; 29' pt Cavalieri. Note — Ammoniti: Balboni, Mona-co, Fornasini, Gareri. Espulsi Mat-teuzzi e Monaco; al 38' st mister Fo-chi dalla panchina per proteste.

N Ei

BONDENESE: Benenatí, Fiore, Pancaldi, Zanca, Sabbatani, Silve-stri (15' st Franchi), Vertuani (42' st Dalla Torre), Misti-atta, Manto-vani (15' st Freddi), Orlando, De-teo. Att. Mattata. ARGENTANA: Ruffilli, Scararnel-ti, Ansatoní, Domini, Giunchi, Ra-vaglia, Khallouk (30' st Cherifi), Donati, Barca (30' st Capozza), Se-meraro, Pagani. Ali. Benini. Arbitro: Arace di Lugo. Marcatori!: 30' pt Barca; 2 st Or-lando. Note Ammoniti Sabbatani, Ver-tuani, Freddi, Ansaloni, Barca.

CONSELICE: Dosi, Tebzìtcli, Caldero-ni, Orsini (35' pt Lippi), Lega, Marra, Ramoz, Casadei (28' st Salmadori), Ptacci D. (5' st Emiliani), Succi Leo-netti, Valandro. A disp.Bordas, Pa-

Zanzi, Souza. AR. Tamburini. XII MORELLI: Minetti, Arnbrosino, Frigieri, Peretto, Busatti, !annetta, Santeramo, Bacchetti (9' st Tourè), Gilli (23' st Correggiari), Bentivogli, Rossi (15' st Rosatti). A disp.Tinti, Zingaro, Ferrioli, Cremonini. AR, Fe- lice. Arbitro: Scarpino di Bologna. Rete: 10' pt Bacchetti. Note — Ammoniti: Ramoz, Satvado-ri, Vatandro, Busatti, iannetta, Bac-

Bentivogti.

CENTESE: Atti, Rimessi, Govoni (30' st Giacco), Mantovani, Smerilti, Puti-ga, Gentile, Cinelti, Leopardi, Desia-to (30' st Pigaiani), Ragazzi. AR. Bar-bieri. LAVEZZOLA: Bovo, Alpi (31' st Ma-ra), Mascherini, Luca, Montanari, Gattucci, Ferrini, Ricci, Torino, Za-notti (41' st Randi). AR. Zaccaron. Arbitro: Bettrano di Rimini. Note — Ammonito: Mantovani. Espulso at 90' Zanotti dalla panchi-na per proteste.

Cento PICCOLO passo indietro per la Cente-se di mister Barbieri contro i romagno-li del Lavezzola in una sfida che ha re-galato ben poche emozioni e un incolo-re pareggio.

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BOLOGNA

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Edilizia. I provvedimenti sono spesso gli stessi con cui sono state modificate o prorogate le norme su ampliamenti e ricostruzioni

, è • • Il piano-città e pronto in sei Regioni Il recepimento del decreto Sviluppo per la riqualificazione delle aree degradate

A CURA DI Raffaele lungarella

Bastano poco più delle dita di una mano per contare le Re-gioni arrivate al traguardo con l'approvazione di proprie leggi con cui dare attuazione all'arti-colo 5 del Dl 70/2011, sulla sem-plificazione del procedimento di rilascio del permesso di co-struire, sull'estensione della se-gnalazione certificata di inizio attività (Scia) e sulla previsione di incentivi per la rigenerazione delle aree urbane.

Finora a legiferare sono state in sei: Lazio, Molise, Puglia, To-scana, Umbria, Valle d'Aosta. Quelle che non lo hanno ancora fatto hanno tempo fino alla me-tà del prossimo mese di novem-bre per allinearsi (se ritengono di non esserlo già) alla nuova normativa statale, evitando l'ap-plicazione immediata e diretta sui loro territori delle prescri-zioni dell'articolo 5. Le nuove leggi regionali disciplinano so-prattutto gli incentivi di volumi o di superfici edificabili per fa-vorire gli interventi edilizi e so-stenere l'economia; in alcuni ca-si si sono occupate anche delle procedure edilizie (si veda l'ar-ticolo in basso).

In Toscana il recepimento delle disposizioni del decreto sviluppo è stato inserito in una legge (la 4o del 5 agosto scorso) di riforma delle norme regionali già vigenti sul governo del terri-torio e sul piano casa (la cui sca-denza viene prolungata al 31 di-cembre 2012). Per rigenerare le aree degradate di paesi e città possono essere concessi incre-menti di superficie fino a un mas-simo del 35% di quella esistente. La percentuale effettiva di am-pliamento della superficie esi-

stente viene decisa da ogni Co-mune tenendo conto dei singoli contesti in cui si interviene e de-gli obiettivi da perseguire.

Per la realizzazione di pro-grammi di riqualificazione urba-na attraverso la demolizione e ri-costruzione di edifici residenzia-li, la Puglia applica il decreto svi-luppo prevedendo la misura pre-miale del 35%, con la legge 21 del i° agosto scorso, con la quale ha modificato la legge regionale 14/2009, sul piano casa pugliese, che viene prorogato al 31 dicem-bre 2012. In via ordinaria il pre-mio di volumetria che i Comuni possono concedere per favorire gli interventi di sostituzione, ri-localizzazione e rifacimento di edifici è del io per cento. Questa percentuale può essere raddop-piata se l'intervento di demoli-zione e ricostruzione è parte di unprogramma integrato di rige-nerazione urbana. Inoltre, un premio extra del 5% è accordato per ognuna di queste ipotesi: »con il 2o% della nuovavolume-tria complessiva dell'edificio vengono realizzati alloggi di edi-lizia residenziale sociale; ■ per ricostruire l'edificio viene indetto un concorso di idee o di progettazione; ■ l'edificio è certificato ad eleva-to standard di sostenibilità.

Lo stesso livello massimo di incremento premiale delle vo-lumetrie è previsto anche per la riqualificazione di aree produt-

tive. Si parte da un premio base del 5%, che si eleva gradualmen-te per arrivare al 35% nel caso in cui, oltre a tutte le altre condi-zioni, si sposti un capannone lo-calizzato in un'area a destina-zione agricola, a zona verde o a servizi pubblici.

Spostato al 31 gennaio 2015 il termine ultimo per la presenta-zione ai Comuni della documen-tazione per avvalersi delle age-volazioni previste dal piano ca-sa della regione Lazio (legge 21/2009). La legge regionale m de113 agosto 2011 ha ampliato gli incentivi per realizzare il venta-glio di interventiprevisti dal pia-no casa. Per recuperare aree de-gradate e anche edifici isolati di-smessi con destinazione indu-striale o terziaria, i Comuni pos-sono realizzare programmi di riqualificazione urbana e am-bientale anche in variante ai piani regolatori vigenti. Per in-centivare la loro attuazione, ol-tre al cambiamento della desti-nazione d'uso degli immobili, è possibile anche concedere in-crementi di volumetrie fino al 75%, che raddoppiano se gli in-terventi consentono di recupe-rare le fasce di rispetto del terri-torio costiero. Anche la regio-ne Molise (legge n. 21 del 9 set-tembre scorso) ha differito di due anni il termine ultimo di va-lidità del suo piano casa.

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DELLE DEXDITE FIUMBARIE

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Il Sole12

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Il settore

Incentivi speciali al «social housing»

ow Alcune regioni hanno da-to un'impronta sociale alle ri-forme delle loro leggi sui pia-ni casa fatte per attuare lepre-visioni del decreto Sviluppo sugli incrementi di volume-

tria. In Toscana (legge regio-nale 40/2011), le amministra-zioni comunali concedono un incremento di superficie del 35% per gli interventi edilizi necessari per realizzare pro-grammi di riqualificazione ur-bana a condizione che si rag-giunga «un'equilibrata com-posizione sociale, anche attra-verso interventi di edilizia so-ciale, per una quota non infe-riore al 20 per cento della su-perficie lorda complessiva» (articolo 8, comma 4).

Non è una conditio sine qua non, ma anche la Regione Puglia ha posto, nella sua leg-ge (la zi/zou), un obiettivo so-ciale agli incentivi al settore dell'edilizia. Nei programmi

di riqualificazione urbana at-tuati attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, per ele-vare del 5% (entro il tetto mas-simo del 35%) il premio di vo-lumetria, almeno del 20% del-la superficie complessiva dell'edificio ricostruito deve essere destinato ad edilizia so-ciale, con una convenzione con il Comune.

La legge regionale del La-zio (1a10/2011) vincola a preci-se condizioni il cambiamento a residenza - anche in deroga alle previsioni degli strumen-ti urbanistici - della destina-zione d'uso di capannoni ed altri immobili residenziali

con un incremento di volume-tria del 30 per cento. Se la su-perficie dell'immobile da tra-sformare in appartamenti oscilla tra iomila e i ismila me-tri quadrati, il 3o% dell'intera superficie residenziale deve essere riservata ad alloggi da affittare a canone calmierato; al di sotto dei iomila metri quadrati la percentuale si ele-va al 35% per cento. Questa stessa destinazione sociale è prevista anche per il 30% del-la capacità edificatoria di un'area con destinazione non residenziale non ancora edifi-cata sulla quale vengono rea-lizzati appartamenti.

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Legge 13 agosto 2011, n. 10, Bur 32 del 27 agosto 2011, 50. 160

È possibile trasformare a residenza, con premio di volumetria, sia gli immobili sia le aree edificabili aventi una destinazione d'uso non residenziale. La delocalizzazione di un edificio dalla fascia costiera è premiata con un incremento di volumetria del150 per cento. Semplificate le procedure per l'approvazione dei piani attuativi

TOSCANA Legge 5 agosto 2011, n. 40, Bur 41 del 10 agosto 2011

I` Comuni vengono autorizzati a concedere incrementi di superficie lorda fino a135% per realizzare gli interventi di demolizione e ricostruzione necessari per migliorare le città e i paesi. Il 20% della superficie deve essere utilizzato per l'edilizia sociale. Ciò per cui non occorre il permesso di costruire può essere realizzato con la Scia

5 Legge 9 settembre 2011, n. 21, Bur 25 del 16 settembre 2011

La validità del piano casa regionale è prorogata di due anni. Agli interventi di demolizione e ricostruzione può essere concesso un incremento di superficie del 35 per cento. Sono permessi anche mutamenti di destinazione d'uso; quelle con destinazione commerciale possono essere trasformate in case per giovani coppie

Legge 16 settembre 2011, n. 8, Bur 41 del 21 settembre 2011, S.O. 1

In tutte le leggi e provvedimenti regionali la dichiarazione di inizio attività (Dia) viene sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Per il permesso di costruire l'inazione dell'amministrazione comunale fa scattare il silenzio•assenso; in precedenza operava il silenzio-diniego

PUGLIA Legge l'agosto 2011, n. 21, Bur 121 del 2 agosto 2011, S.O.

. . ,

Peri programmi di rigenerazione urbana vengono concessi premi volumetrici fino a un massimo del 35 per cento. Stesso incentivo anche per recuperare aree produttive. Il premio per il rifacimento di aree urbane degradate è condizionato alla realizzazione di una quota di alloggi sociali, lpiano casa è prorogato al 31 dicembre 2012

VALLE D'AOSTA Legge 1 ° agosto 2011, n. 18, Bur 34 del 16 agosto 2011

. .

I cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi ma non in deroga alle previsioni di Prg. La realizzazione dei premi volumetric'

I può avvenire anche con la costruzione di un manufatto nuovo. Confermate le percentuali di incremento delle superfici del 35 e del 45% per riqualificare rispettivamente edifici e territorio

. 0E. Rexonm FINAMBARIF ;

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II Soleprocedure. Archiviata la Dia in Umbria e in Toscan a

La Scia a pieno titolonegli ordinamenti locali

In Toscana e in Umbriaesce di scena la Dia e per tuttigli interventi costruttivi per lacui realizzazione non è richie-sto il permesso di costruire èsufficiente la Scia (Segnalazio -ne certificata di inizio attività) .Sono i principali risultati pro -dotti, almeno finora, dall'ade-sione delle Regioni alle previ -sioni della parte dell'articolo 5del Dl 70/2011 sulla semplifica -zione delle procedure relativeall'edilizia privata.

In Toscana, con la sparizio-ne dall'ordinamento regionaledella Dia (legge 40/2001), pos-sono essere realizzati con il ri-corso alla Scia - e quindi avvia-ti appena dopo aver presenta-to la documentazione in Comu-ne - interventi per l'abbatti-mento delle barriere architet-toniche (anche se comportan oun aumento delle superfici esi-stenti o se sono eseguiti in de-roga agli indici di edificabili-tà), interventi di manutenzio-ne straordinaria, di restauro erisanamento conservativo, diristrutturazione edilizia. E suf-ficiente la Scia anche per parti -colari casi di mutamento delladestinazione d'uso degli immo-

bili, edifici e aree . Tra la docu-mentazione che deve essere al-legata alla Scia vi è la relazionecon la quale il progettista asse-vera che l'opera da realizzare èconforme agli strumenti urba-nistico comunali . Il professio-nista che attesta il falso dovràaffrontare oltre al giudizio di-sciplinare dell'ordine profes-sionale di appartenenza anchequello di una corte penale .

Anche in Umbria si restrin-ge il ventaglio dei titoli abilita -tivi alla costruzione, con la so-stituzione generalizzata dellaDia con la Scia. Con un ampi oprovvedimento di semplifica-zione amministrativa dell'or-dinamento regionale e di quel-lo degli enti locali territorial i(legge 8/2011) viene recepit onella normativa regionale ilcomma 4-ter dell'articolo 4 9del Dl 78/2010, che stabilisceche «le espressioni segnala-zione certificata di inizio atti-vità o Scia sostituiscono, ri-spettivamente, quelle di di-chiarazione di inizio attivitàDia, ovunque ricorrano, an-che come parte di una espres-sione più ampia» . Un ribalta-mento totale pure in fatto di si-

lenzio-assenso: nella normati-vaprevigente se il responsabi-le del procedimento nei 1 5giorni successivi alla richie-sta non rilasciava il permess odi costruire operava il silen-zio-rifiuto ; con la nuova leg-ge, trascorso quello stesso pe-riodo di tempo senza che l'am-ministrazione comunale «ab-bia adottato un provvedimen-to di diniego, il permesso di co-struire si intende assentito» .

La Regione Lazio con la leg-ge 10/2011, di modifica del pia-no casa, è intervenuta pe rsemplificare le procedure d iapprovazione degli strumen-ti urbanistici . Viene riforma-ta la legge regionale 36/1987 ,sullo snellimento delle proce-dure urbanistiche ed edilizie ,assegnando esclusivament ealla giunta regionale l'appro-vazione dei piani attuativi de-gli strumento urbanistici . L enuove norme elencano le mo-difiche che non costituisco-no variante a un piano attuati-vo e che possono essere ap-provate dallo stesso organocomunale che rilascia il per-messo di costruire .

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INTERVENTO

Il leasing dipende dal peso del rischio di Veronica Vecchi

/l parere 49/2011 della Corte dei conti a sezioni riunite

arriva dopo alcune pronun- ce delle sezioni regionali che già avevano "messo in allerta" le amministrazioni rispetto all'utilizzo del leasing immobi-liare per spostare un indebita-mento sulla parte corrente del bilancio (82/2010 Piemonte; 14/2011 Marche; 352/ton Vene-to). In realtà, dai bandi pubbli-cati era abbastanza evidente che si trattava in maggioranza di operazioni che nascondeva-no o chiamavano in diverso modo il finanziamento di un appalto tradizionale: contratti separati (leasing e appalto), ri-schi prevalentemente a carico dell'amministrazione.

Se il rischio di costruzione risulta spesso trasferito con il contratto chiavi in mano, che subordina il pagamento al col-laudo dell'opera, altri tendono a rimanere a carico dell'ammi-nistrazione, esattamente co-me in operazioni tradizionali.

Il parere della Corte dei con-ti gioca un ruolo molto impor-tante, con riferimento a due si-tuazioni. Da un lato si lancia la sfida per la strutturazione di operazioni di Ppp (partenaria-to pubblico privato) come contratti capaci di rispondere alle esigenze di sviluppo di opere pubbliche e infrastrut-

ture secondo standard di qua-lità, allocando i rischi in modo responsabile tra le parti in gio-co (pubbliche e private) in ba-se al principio del know how. Dall'altro lato, il parere della Corte dei conti inizia a sanci-re un concetto molto impor-tante di "neutralità contabile" tra leasing e mutuo. Questo può rafforzare ulteriormente il Ppp: si dovrebbe scegliere questa tipologia di contratti perché veramente in grado di generare un valore aggiunto, non solo di breve termine e di tipo contabile.

I pareri non devono comun-que, nel caso delle opere cosid-dette fredde, far spostare ora le amministrazioni verso ope-razioni di project finance, il cui costo è ben più alto di quel-lo di un contratto tradizionale odi leasing e, in buona sostan-za, si potrebbe configurare an-ch'esso come debito. Rimane aperta la questione sviluppo e finanziamento delle opere pubbliche e infrastrutture, ri-spetto a cui servirebbero una politica chiara, modelli di fi-nanziamento adeguati e, so-prattutto, competenze diffuse e un patto trasparente e colla-borativo tra amministrazioni, finanziatori (banche e fondi di equity) e costruttori.

Sda Bocconi

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ANCI RISPONDE

Conferimento di incarichi secondo lavirtuosità Annalisa D'Amato

, 41'q L'Anci ha dedicato al Dl-gs 141/2011, correttivo del Dlgs 150/2009, una nota sulle prin-cipali novità. In particolare, l'articolo i del decreto ha intro-dotto il comma 6-quater nell'articolo m del Testo uni-co del pubblico impiego. Quando verranno individuate le classi di virtuosità previste dalla manovra di luglio, gli en-ti locali rientranti in quella più elevata potranno conferire in-carichi, secondo l'articolo no comma i del Tuel, fmo al 18% dei posti della dotazione orga-nica dirigenziale a tempo inde-terminato. Il limite percentua-le non si applica agli enti nei quali non è istituita la dirigen-za. Per essi vale il principio se-condo cui gli incarichi agli esterni devono costituire una quota limitata, costituendo una deroga alla regola genera-le delle assunzioni a tempo in-determinato, vigente nella Pa.

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«Salvi» i contratti in essere al 9 marzo 1. Il regime transitorio

Comune deve revocare un incarico ex articolo 110 comma 1 del Tuel (testo unico enti locali) conferito oltre il limite dell'otto per cento della dotazione organica dirigenziale? ■ Per effetto dell'articolo 6 comma2 del Dlgs 141/2011, i contratti in essere al 9 marzo 2011, anche se conferiti oltre i limiti imposti agli enti locali, possono essere mantenuti fino alla naturale scadenza.

2. La decorrenza del limite ■ Avendo in dotazione organica cinque dirigenti di ruolo, secondo le disposizioni dell'articolo 19 comma 6 del Dlgs 165/2001 non si poteva conferire alcun incarico dirigenziale a tempo determinato. Alla luce delle nuove disposizioni introdotte, è ora possibile procedere alla copertura di un ultimo posto di dirigente a contratto oppure occorre attendere l'emanazione del Dm di cui all'articolo 20 comma 2 del Dl 98/2011? ■ Allo stato attuale non è possibile procedere con l'assunzione a termine, ma occorre attendere l'emanazione del Dm citato nella domanda, che definirà la ripartizione in classi di virtuosità degli enti sottoposti al patto.

3. Extra dotazione ■ L'ente ha in dotazione organica un posto vacante di qualifica dirigenziale. Verificato il rispetto del limite del 40 per cento quale incidenza delle spese di personale sulle spese correnti ed il patto di stabilità, dovendo escludere la possibilità di copertura a tempo determinato ex articolo 110 comma 1 del Tuel, si può ricorrere all'articolo 110 comma 2? ■ La risposta è negativa. Infatti, l'assunzione in base all'articolo 110 comma2 del Tuel non può avvenire a copertura di posti previsti in dotazione organica; si tratta di due fattispecie che rispondono a finalità profondamente diverse.

«Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» — solo se sono abbonati — per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «[email protected]».

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II Sole

ANALISI.. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .

La «riforma»dei revisoriva abrogata,non correttadi Stefano Pozzoli

a manovra-bis prevedeche i revisori degli enti lo -cali siano individuati con

sorteggio. L'idea del legislato-re, che evidentemente non di-fetta di fantasia, è quella di isti-tuire degli elenchi regionali,dai quali estrarre a sorte i varirevisori, abbinando al criteriodella residenza un altro fort erequisito di merito : l'anzianità .

Viene da riderci sopra, pre-gando sommessamente il cieloche questa pratica non si esten-da ad altre professioni liberali.Abbiamo scherzato, in quest epagine, sul rischio che, andan-do in ospedale, al bisogno, civenga estratto un dentista anzi-ché un chirurgo . Ma altrettan-to' discutibile sarebbe sceglie -re così un notaio, secondo que-sti principi, non fosse altro perl'ambito di "estrazione" regio-nale («Lei è di Viterbo? Mi spia-ce le abbiamo estratto un nota -io di Frosinone. Le chiamo untaxi?») . Oltre a violare principidel Trattato Europeo, ancora ,si offende il buon senso . Per-chémai, chi è di Milano non do-vrebbe poter ambire ad svolge-re la sua funzione di revisore aTorino e viceversa?

Di pari enormità è il peso da-

to all'anzianità di iscrizione aun albo o ad un registro: in unPaese civile dovrebbe esister esolo un requisito, quello delmerito, e il merito non si acqui-sisce con i capelli bianchi, m acon lo studio e la professionali-tà . Siamo agli antipodi del pen-siero contemporaneo, alla mor-tificazione di una professionee ad anni luce da quell'idea disocietà che abbiamo il doveredi trasmettere alle prossime ge-nerazioni. Ancora : è «liberaliz-zare» dire che tutti i revisori so-no uguali (tranne che per l'età ,certo) e che sia indifferenteprendere Tizio o Caio? Libera-lizzare vuol dire aumentare lepossibilità di scelta, non abolir -le. Ed è assurdo che ci sia il biso -gno di ricordarlo . Equindi com-prensibile l'imbarazzo dei tec-niciministeriali che stanno cer-cando, nel previsto decreto diattuazione (si veda Il Sole 24

Ore del 9 ottobre), di attenua -re, in qualche modo, le strava-ganze di questa norma .

Le perle a cui fare fronte pe-rò, sono troppe. L'articolo 16 ,comma 25 del Dl 138/2011, a desempio, richiede che per iscri-versi all'elenco si debba avergià fatto richiesta di svolgere l afunzione nell'organo di revisio-ne degli enti locali prim adell'entrata in vigore della leg-ge (avete letto bene : avere fat-to domanda, sì, non avere eser-citato l'attività!) : così facendosi escludono i futuri professio-nisti e si trasformano gli elen-chi in un ruolo a esaurimento .Le anticipazioni del decret oipotizzano che venga dato unannodi tempo per accedere al -la fascia dei Comuni minori,ma certo con risolve il proble-ma di chi si iscriverà tra un an-no o due .

Ancora, è possibile dare sen-so logico ai requisiti previstinella legge, individuando dell efasce per accedere all'incariconei Comuni maggiori e nell eProvince, in ragione di anziani-tà e numero di crediti formati-vi? Diciamolo con franchezza :nonèpossibile arrivare aun de-creto che sbarrerà la strada amolti professionisti capaci eche per limitare il fato si inven-ta un'ancora più ricca burocra-zia di domande e requisiti ,quando tutti sappiamo che, co-munque, chi verrà nominato losarà perché premiato dal casoe non dal diritto-dovere di unascelta.

La strada maestra è non dar-vi applicazione . La norma è fat -ta talmente male che l'unic apossibilità per rimediare al pa-sticcio fatto è abrogarla. L'au-spicio è che provveda a ciò il le -gislatore stesso o, comunque ,che presto almeno una Regio -ne contesti di fronte alla CorteCostituzionale questi articolidi legge, aprendo la strada aduna vera e seria riforma dell aRevisione Pubblica .

Meglio quindi non licenzia -re un decreto che comunque ar-rivare a soluzioni lesive deiprincipi comunitari e della di-gnità di una professione checonta oltre Zoo mila iscritti .

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. Enti Loca

Bilanci. L'alleggerimento dei trasferimenti nel 2012 (ora fiscalizzati) sarà pari al 66,67% di quello subito quest'anno

Tagli lineari per i fondi ai Comuni Scaduto il termine per attenuare le riduzioni nei confronti degli enti «virtuosi»

Patrizia Ruffini

Il gong per l'utilizzo dei cri-teri di virtuosità al fine di diffe-renziare i tagli ai trasferimenti statali (ora fiscalizzati) nel 2012 è inutilmente suonato il 30 set-tembre, per cui ora subentra il meccanismo sostitutivo del ta-glio proporzionale.

La manovra correttiva del-l'estate scorsa (articolo 14 del decreto legge 78/2010) aveva stabilito per il 2012 il taglio degli assegni statali destinati ai Co-muni soggetti al Patto di stabili-tà di i miliardo, in aggiunta al-l'importo di 1,5 miliardi decurta-to nel 2011 (per le Province ri-spettivamente 300 e 5oo milio-ni). La ripartizione sarebbe do-vuta avvenire secondo i criteri fissati in sede di Conferenza Sta-to città e autonomie locali, te-nendo conto dei parametri rela-tivi a: rispetto del patto di stabi-lità interno, minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente e conseguimento di adeguati indici di autonomia fi-nanziaria. Nell'ipotesi di man-cata intesa entro il termine del 3o settembre, il decreto legge fissa il criterio proporzionale, già utilizzato per i tagli del 2011

(decreto Ministro dell'Interno 9 dicembre 2010). Responsabili finanziari e amministratori, nell'attesa dell'uscita del decre-to del Ministero dell'Interno (programmato entro il 30 otto-bre), possono ora determinare i tagli per il 2012: verosimilmen-te, applicando alla quota di en-

trate statali venute a mancare nel 2011 il coefficiente del 66,67%. Per gli enti che rinnove-ranno il consiglio va aggiunto il taglio di 118 milioni connesso ai costi della politica (articolo 2,

comma 183 legge 191/2009). L'importo sarà decurtato dal fondo sperimentale di riequili-brio dove andrà a compensarsi,

SULLE GUIDE

COSA CAMBIA DOPO IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA Il nuovo Codice antimafia dà maggiore efficacia alle norme su scioglimento dei Comuni e gestione dei beni sequestrati. Nelfocus di questa settimana le principali nevità peri Comuni.

con segno opposto, anche l'ef-fetto della fiscalizzazione del-l'addizionale comunale sul-l'energia elettrica prevista dal decreto sul fisco municipale (ar-ticolo 2, comma 6 del Dlgs 23/2011). Per conoscere l'am-montare esatto del fondo speri-mentale di riequilibrio occorre però attendere il decreto di ri-parto, previsto entro il 3o no-vembre (articolo 2, comma 7 del Dlgs 23/2011); non è detto, in-fatti, che la distribuzione avven-ga con gli stessi criteri adottati nel 2011, quando non si era avvia-ta, per esempio, la rilevazione dei costi standard (anche se è improbabile che siano pronti

• già per quella data). Dovrebbero invece essere

dissipate dalla legge di stabilità le nebbie che circondano i vin-coli di finanza pubblica con un primo ordine di chiarimenti af-ferenti la virtuosità che divide-rà in classi i comparti degli enti locali. Molto probabilmente nel 2012, primo anno di applica-zione dei nove indicatori previ-sti dall'articolo 20 del decreto legge 98/2011, dovrebbero en-trare in vigore solo quattro di es-si e cioè: rispetto del patto di sta-bilità interno (probabilmente dell'ultimo triennio); rapporto fra entrate correnti riscosse ed entrate accertate; autonomia fi-nanziaria; equilibrio di parte corrente (come anticipato nel Sole-24 Ore del 3 ottobre). A es-si dovrebbe comunque aggiun-gersi il riconoscimento delle azioni poste in essere per il recu-

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pero dell'evasione erariale. Agli enti primi della classe sarà concesso il premio dell'azzera-mento delle manovre ai fini del patto di stabilità, compresa quella subita nell'anno zon. Es-se saranno compensate all'in-terno del comparto con un peg-gioramento degli obiettivi asse-gnati agli enti non virtuosi.

Sempre nella legge di stabilità dovrebbe trovare conferma l'ap-plicazione del meccanismo del-la Robin Tax, arrivato per dare fiato agli enti locali sotto forma di un abbattimento del sacrificio ai fini del patto. Per i Comuni la riduzione potrebbe attestarsi in-torno ai 500 milioni rispetto alla manovra di 1,7 miliardi.

Attenzione però all'effetto sui bilanci delle sanzioni colle-gate alla mancata istituzione del consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 (rimando). Gli enti che entro fine anno non avranno istituito l'organi-smo, già previsto come obbliga-torio dal decreto legge 78/2010, non potranno beneficiare del-lo sconto sulla manovra del pat-to finanziato con la Robin Tax. Come seconda sanzione, inol-tre, non avranno diritto ad inca-merare, per il periodo 2012-

2014, l'intero gettito recupera-to grazie alla partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, in luogo del 50% stabi-lito dal decreto sul fisco muni-cipale (mentre con la mano-vra dell'estate 2010 era passa-to dal 30% al 33%).

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Il conto

Le prime 20 città per importo dei tagli. Valori in milioni di euro

Tagli Tagli Tagli 2011/ Tagli 2011/ 2012 2012 Città ... . . .. 2012 2012

101,7 254,3 11 Bari 8,9 22,1 50,4 126,0 12 Venezia 7,7 19,3 38,8 97,0 13 Verona 7,0 17,4 28,3 70,8 14 Salerno 5,0 12,5 26,6 66,5 15 R. Calabria 4,7 11,8 20,3 50,8 16 Foggia 4,5 11,2 12,5 31,4 17 Padova 4,3 10,8 11,6 28 9 18 Modena 4,0 10,1 11,3 28,1 19 Cagliari 3,9 9,8 9,1 22,9 20 Livorno 3,9 9,7

Qualee effetto ha sugli enti locali l'aumento clell'Iva al 21

TELEFISCO

P stenti e relazioni degli Pe Martedì 18 ottobreco

tuttor anovra

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Entrate. Il modello di Anci Emilia Romagna per rispettare l'adempimento

Funzionari nei consigli tributari Pasquale Mirto

Entro il 31 dicembre i Comu-ni dovranno istituire i consigli tri-butari, non solo per elevare dal 50 al 100% la quota gi compartecipa zione ai tributi eral'iali, ma anche per accedere al beneficio, previ-sto nello stesso decreto 138/201.1, dell'alleggerimento del patto di stabilità interno mediante l'utiliz-zo del gettito della "Robin Tax".

È difficile individuare le ragio-ni di tanto rigore normativo e di tanta insistenza, soprattutto se si guarda alla nuova versione dell'ar-ticolo 44 del Dpr 600/73, che sem-bra attribuire al consiglio tributa-rio un ruolo del tutto autonomo ri-spetto a quello del Comune. È in-

fatti previsto che l'agenzia delle Entrate metta a disposizione dei consigli tributari le dichiarazio-ni dei redditi e che le segnalazio-in qualificate siano inviate»Dltre che dal Comune, anche dal consi-glio tributario. Inoltre, l'Agen-zia, prima dell'emissione di atti di accertamento sul reddito del-le persone fisiche, dovrà inviare

DOPPIO marmo La creazione dell'organismo è indispensabile peri premi antievasione e gli sconti da Robin Tax

una segnalazione ai Comuni, «nonché ai relativi consigli tribu-tari». Peraltro, l'agenzia delle En-trate finora non ha inviato segna-lazioni ai Comuni, nonostante l'obbligo sancito dal DI 78/2010 non fosse subordinato all'emana-zione di alcun provvedimento né, tantomeno, all'istituzione del consiglio tributario.

I Comuni si interrogano su ruo-lo, funzione e composizione del consiglio tributario. Le scelte fi-nora compiute sono molto varie-gate e a' volte contrapposte, co-me quella del Comune di Bolo-gna, che ha previsto una composi-zione tecnica mista (dirigenti co-munali e dirigenti delle agenzie

delle Entrate e del Territorio, ol-tre che dell'Inps), mentre il Co-mune di Venezia ha previsto che il consiglio comunale elegga tre componenti, sancendo l'incom-patibilità per i dipendenti di En-trate e Territorio.

Va segnalata l'iniziativa di An-ci Emilia Romagna (sul sito www. anci.emilia-romagnak): una pro-posta di delibera e regolamento che prevede la partecipazione al consiglio tributario dei funziona-ri comunali responsabili degli am-biti di intervento individuati dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 di-cembre 2007, oltre alla possibilità di invitare alle sedute del consi-

glio, se necessario, i rappresentan-ti della stessa Agenzia e di quella del Territorio, della Guardia di Fi-nanza, dell'Inps e delle associazio-ni di categoria. Quale che sia la scelta da operare, occorre partire dalla norma originaria istitutiva del consiglio tributario, il Dlgs luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, rilevando che è inapplicabile, in quanto l'articolo 2 e l'articolo 3o prevedono l'emanazione di provvedimenti necessari per l'esecuzione del decreto stesso, che non risultano mai essere stati emanati. Il vuoto normativo po-trà essere colmato mediante nor-me di carattere generale, e in par-ticolare mediante l'esercizio del-la potestà regolamentare, discipli-nata dall'articolo 7 del Dlgs 267/2000 (Tuel) e, nella specifica materia tributaria, dall'articolo 52 del Dlgs 446 del 1997.

Per gli enti sotto i 5mila abitan-ti è previsto l'obbligo di istituire il consiglio mediante consorzio, ma queste strutture sono state soppresse dalla legge 191 del 2009, a decorrere, in forza di vari rinvii, dal i ° gennaio 2012. Il Comu-ne potrà utilizzare altre forme di cooperazione, anche alla luce di provvedimenti normativi che co-munque obbligano le amministra-zioni a gestire le funzioni fonda-mentali mediante l'Unione o l'uf-ficio associato; da ultimo, lo stes-so Dl 138 del 2011, all'articolo 16, commai6, haprevisto la possibili-tà di esercitare le funzioni ammi-nistrate e i servizi pubblici me-diante convenzione secondo l'ar-ticolo 3o del Tuel.

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•coni wwwilsole24ore.com/norme Le linee guida deanci Emilia Romagna

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Personate. Secondo la Corte dei conti nella definizione del tetto di spesa non va inserita l'entità delle uscite correnti totali

Società strumentali, calcoli a metà Ai fini del rapporto solo gli oneri per dipendenti si sommano a quelli del Comune Anna Guiducci

Nessuna operazione sul de-nominatore deve essere effet-tuata nel caso in cui l'ente prov-veda a consolidare, ai soli fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale su quella cor-rente, i conti delle proprie socie-tà strumentali.

La Corte dei conti, sezione re-gionale di controllo per la To-scana, nel parere 208/2011 si concentra sui nuovi limiti alla spesa di personale, rinviando peraltro l'intera questione an-che alle Sezioni riunite vista la delicatezza del tema.

Secondo i magistrati toscani, il consolidamento fra le spese del Comune e quelle delle socie-tà strumentali deve essere ope-rato esclusivamente al numera-tore del rapporto (spesa di per-sonale) e non anche in riferi-mento alle uscite correnti rap-presentate al denominatore.

Ciò sul presupposto, sosten-gono i magistrati contabili, che la spesa corrente della società è

erogata dall'ente stesso e per-tanto non può essere computa-ta due volte.

Diverso è invece il caso del-le altre società (i cui ricavi deri-vano anche da altri soggetti), nei confronti delle quali non può prescindersi dal valutare la quota erogata dall'ente in virtù di contratto di servizio o per altro titolo; in questo caso occorre pertanto sommare al-la spesa (corrente) del comu-ne la sola spesa corrente socie-taria che supera tale importo, rimodulata in proporzione al-la partecipazione detenuta, per non conteggiare due volte la stessa cifra.

Al fine di evitare facili elusio-

IL PRINCIPIO Le risorse sono erogate dallo stesso ente per cui la mancata esclusione determinerebbe un raddoppio del denominatore

ni della norma, anche l'intero costo retributivo dovrà essere parametrato alla percentuale di partecipazione, sebbene tale criterio non corrisponda piena-mente all'impiego effettivo di personale a beneficio dell'ente.

In alternativa a quest'ultima soluzione, in riferimento alle società partecipate da più enti per i quali esse svolgono servi-zi soggetti a tariffazione, il con-solidamento dei bilanci secon-do il metodo Ipsas 8 suggeri-sce il metodo proporzionale; questo richiede di sommare ogni singola voce dello stato patrimoniale e del conto eco-nomico della partecipante con le quote delle rispettive voci dell'organismo sottoposto a controllo congiunto.

La maggiore analiticità infor-mativa che ne deriva impone la strutturazione, all'interno del gruppo, di una contabilità ana-litica in grado di evidenziare, verosimilmente, il costo dei servizi erogati a beneficio dei

vari enti ed il connesso impie-go di risorse umane, finanzia-rie e strumentali.

L'articolo 20, comma 9, del Dl 98/2011 stabilisce che, ai fini del computo della percentuale in questione, si calcolano le spese sostenute anche dalle so-cietà a partecipazione pubbli-ca locale totale o di controllo che sono titolari di affidamen-to diretto di servizi pubblici lo-cali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a sod-disfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di na-tura pubblicistica.

La Corte, in riferimento alla locuzione società a partecipa-zione pubblica locale totale odi controllo individua il perime-tro di consolidamento prospet-tando due diverse soluzioni in-terpretative. Secondo una lettu-

ra restrittiva della norma, il rife-rimento sembrerebbe operarsi nei confronti di partecipazioni configuranti un controllo di di-ritto (maggioranza del capita-le) e non anche un controllo di fatto (influenza dominante) o contrattuale, che potrebbe risul-tare di difficile individuazione e prestarsi a pratiche elusive delle finalità del legislatore.

Una diversa soluzione po-trebbe invece essere legata ad un concetto di controllo mu-tuato dalla regolamentazione in tema di bilancio consolida-to dettata dai principi contabi-li dell'Osservatorio per la fi-nanza e la contabilità degli en-ti locali, secondo cui l'ente lo-cale ha, direttamente o indiret-tamente, il possesso dei voti esercitabili in assemblea, o ri-levanti poteri di nomina sui membri del consiglio di gestio-ne o altro organo direttivo o ancora esercita la maggioran-za dei diritti di voto.

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Sezione Lombardia,. In house

Farmacie insieme ai servizi sociali Alberto Barbiero

Un Comune può costitui-re una società in house per la ge-stione delle farmacie comuna-li, affidandole anche un servi-zio pubblico locale di diversa ti-pologia, ma essa sarà soggetta ai limiti previsti per le parteci-pate interamente pubbliche.

Con la deliberazione 489 del 26 settembre 2011, la Corte dei conti, sezione regionale di con-trollo per la Lombardia, ha evi-denziato che una farmacia co-munale può essere gestita me-diante una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, potendosi quindi su-perare la tassatività dei model-li previsti dall'articolo 9 della legge 475/68. La previsione di uno schema che non rientra nel novero delle modalità di re-sa del servizio (dove si prevede la società mista) è quindi irrile-vante per la validità dello stru-mento giuridico.

La gestione della farmacia comunale mediante una socie-tà a totale partecipazione co-munale rappresenta, secondo il parere dei magistrati conta-bili, la forma tipica di resa del servizio in ambito locale. È sta-to rilevato, infatti, che la con-duzione della farmacia è di nor-ma inserita quale servizio pub-blico a rilevanza economica in grado di compensare le perdi-te di altri servizi socio-assi-stenziali cogestiti dalla stessa società pubblica.

Proprio sotto questo profi-lo, la Corte ribalta la posizio-ne consolidata dal Consiglio di Stato, a partire dalla senten-za 5072 del 3o agosto 2006, sull'attrattività del modello organizzativo.

Questa linea interpretativa sanciva infatti che, se un sog-getto societario è stato costitu-ito per svolgere, accanto ad at-tività di significativa rilevan-za sociale, anche e soprattutto attività di preminente rilevan-za economica, per la qualifica-zione delle prime bisogna ba-sarsi non sul semplice conte-nuto dei singoli servizi affida-

ti, ma sull'interesse economi-co globalmente perseguito a li-vello societario. L'unitarietà della struttura societaria sa-rebbe infatti tale da determi-nare concorrenza dei profitti e delle perdite a formare il bi-lancio societario in termini pa-rimenti unitari.

Secondo la Corte dei conti, invece, lo stesso soggetto socie-tario può gestire un servizio pubblico con rilevanza econo-mica, come le farmacie comu-nali, insieme a un servizio pri-vo di questa caratteristica, co-me l'asilo nido.

Il modulo della società in house, a capitale interamente pubblico, rileva invece per la configurazione della stessa

IL PRINCIPIO Uno stesso soggetto può gestire realtà a rilevanza economica con altre attività senza questa caratteristica

come Odp (organigmo di dirit-to pubblico), poiché entram-be le attività esercitate dall'or-ganismo sottoposto al control-lo degli enti soci (distribuzio-ne dei farmaci e servizi alla prima infanzia) sono da inten-dere come idonee a soddisfa-re bisogni e interessi pubblici generali, anche se dimensio-nati territorialmente.

Proprio la connotazione co-me Odp e le caratteristiche in-trinseche della società come soggetto in house determina-no per la stessa l'obbligo di ap-plicazione delle norme in ma-teria di appalti stabilite dal Dl-gs 163/2006 (codice dei con-tratti pubblici), così come la definizione di regole per le pro-cedure di reclutamento del personale e di norme limitati-ve per il conferimento degli in-carichi, nonché il rispetto del-le norme finanziarie in tema di spesa di personale.

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press L.IfE17/10/2011

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Sanzioni per chi sfora

Il conto terzi è fuoridalla spesa mediaLuciano Cimbolini

Con la deliberazione 203del 21 settembre 2011, la sezio -ne controllo della Corte de iconti della Toscana ha affron -tato un argomento complessoe interessante .

Il Comune richiedente, ol-tre ad avere violato il patto d istabilità 2010, aveva imputatonei precedenti esercizi quot edi spese correnti ai servizi i nconto terzi. Il quesito vertev asulla possibilità, ai fini dell'ap -plicazione della sanzione dicui all'articolo 7 comma 2 delDlgs 149/2011, di computare ,nel calcolo della media trien-nale di spesa corrente, oltr eagli impegni riportati nel ren -diconto, anche quelli allocatiin conto terzi che, invece ,avrebbero dovuto trovare col -locazione al titolo I . La sezio -ne sul punto è stata lapidaria,stabilendo che, a fronte dell'er -rata contabilizzazione di spe -se correnti nei servizi in contoterzi, è «contrario a regole disana gestione, nonché di cor-retta contabilizzazione anch eagli effetti degli equilibri fon -damentali di bilancio, calcola -re nell'ambito della spesa me-dia del triennio al fine di deter -minare il volume della medesi -ma, la quota impropriament eimputata ai servizi per cont odi terzi, soprattutto se la stes -sa non è dotata di adeguata co -pertura finanziaria» .

Non è possibile, dunque, cal -colare ora per allora la mediatriennale della spesa corrent edegli esercizi precedenti, ag-giungendovi la quota di spes ein conto terzi che, in caso dicorretta gestione, sarebbe do -vuta confluire nel titolo I .L'operazione, difatti, richiede -rebbe la riapprovazione dei bi -lanci pregressi, il ricalcolo de -gli obiettivi del patto, la riela -borazione dei rendiconti e del -le certificazioni.

Dalla pronuncia si ricava co-me non sia lecito beneficiare ,a livello di sanzioni, di pregres -si artifici contabili, grazie auna rielaborazione che faccia

rientrare fra le spese finali rile -vanti per il patto quelle artata-mente allocate in conto terzi.La scelta appare equa, poich énon sembra logico favorire, aparità di spesa rilevante, un en -te che abbia alterato i conti ri -spetto a uno che, pur avendoviolato il patto, li abbia espostiin modo veritiero.

Dopo questa pronuncia, sa-rà interessante conoscere l asoluzione della questione con-cernente la determinazion edel saldo obiettivo in situazio -ni simili, vale a dire di altera-zioni di bilancio che abbianodeterminato una minore spe-sa corrente impegnata al tito-lo I rispetto a quella realment esostenuta. In questo caso, in-fatti, la mera considerazion edei dati contabili non riclassi -ficati porterebbe, stanti le re -gole attuali, al migliorament odel saldo obiettivo, co nun'agevolazione, di certo no nequa, in favore dell'ente ch eabbia manipolato i bilanci ri-spetto ad uno che, a parità dicondizione finanziaria sostan-ziale, abbia fornito dati veritie -ri. Il tema potrebbe esser enon solo dottrinale, viste le at -tuali tensioni nell'ambito del-la finanza locale .

Un inciso, infine, sui risvoltidi simili episodi in termini difinanza pubblica allargata .L'imputazione di spese nei ser-vizi in conto terzi, al pari deidebiti fuori bilancio, oltre aviolare palesemente le regoledel Tuel, può causare anch eun'alterazione, di pari impor-to, dei conti pubblici comples -sivi . In base alle regole delSec95, difatti, l'allocazione i nconto terzi fa sì che la spesa,spesso priva di copertura fi-nanziaria a causa dell'inesi-stenza sul piano sostanzial edella correlata entrata, sfugg aalle procedure di consolida -mento dei conti nazionali i ntermini di indebitamento net -to . Per questo, non si può ch erichiamare gli operatori all amassima prudenza .

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press unE 17/10/2011

Il Sole12

Carriere. It Tribunale di Trani

La «promozione» non è un diritto Pasquale Monea

La posizione giuridica in capo al dipendente che aspira a una posizione organizzativa non è corrispondente a un dirit-to soggettivo perfetto, ma costi-tuisce "solo" un interesse legitti-mo di diritto privato inun conte-sto di lavoro pubblico costituzio-nali7zato Il dipendente che aspi-ra ad essere incaricato di posizio-ne organizzativa ha un interesse legittimo a che la procedura sia svolta in modo corretto, al quale si contrappone però un potere discrezionale daparte del «dato-

re di lavoro», anch'esso di dirit-to privato; lo stesso datore può accogliere o meno la richiesta di conferimento dell'incarico, sem-pre nel rispetto della procedura.

La conseguenza processuale più importante è che il «giudice

CONSEGUENZE PROCESSUALI Il giudice ordinario non può imporre il conferimento di posizioni organizzative ma solo valutare la legittimità degli atti

giammai può emettere sentenza con la quale accerta il diritto del ricorrente a vedersi conferire l'incarico cui aspira, essendo lo stesso attribuibile solo a seguito di valutazione discrezionale del-la Pa (si veda Cassazione 14 set-tembre 2005,1118198) ma lo stes-so giudice, se accerta che il pote-re discrezionale è stato esercita-to fuori dai limiti di legge, potrà dichiarare illegittimo il conferi-mento dell'incarico impugna-to». Una tale conclusione potrà soltanto portare la Pa ad opera-re una nuova valutazione, nel ri-

spetto delle norme in preceden-za violate, ma non si potrà con-cretizzare nell'affidamento, tan-to meno a carattere retroattivo, delle funzioni attribuibili alla po-sizione organizzativa.

Lo ha deciso il Tribunale di Trani, sezione lavoro, in una pronuncia datata 22 settembre 2on, che conferma la pregressa giurisprudenza ordinaria (si ve-da ad esempio Cassazione Civi-le, sezione lavoro 15 maggio 2008, nr.12315) e quella ammini-strativa del Consiglio di Stato (tra le tante, sezione V, 15 feb-

braio 2010, n. 815) per le quali le procedure di selezione finaliz-zate al conferimento delle posi-zioni organizzative al persona-le non dirigente delle Pa esula-no dall'ambito degli atti ammi-nistrativi autoritativi.

La decisione di Trani, seppur inserita in una scia abbastanza consolidata nei principi, è im-portante in quanto ribadisce, in un momento di particolare ritor-no della pubblicizzazione del rapporto di lavoro, la discrezio-nalità della scelta della Pa.

Tuttavia la tesi, malgrado so-

stenuta da ampia giurispruden-za, non potrà che essere rivista alla luce del principio di effettivi-tà della tutela: sostenere, infatti, che il giudice ordinario non pos-sa sostituirsi all'amministrazio-ne decidente e, nel contempo, af-fermarne la giurisdizione ordi-naria limitandola alla possibilità della sola disapplicazione degli atti, attraverso la categoria del-l'interesse legittimo di diritto privato, potrebbe portare a una carenza di tutela del singolo og-gi in contrasto con i principi sull'effettività della tutela giuri-sdizionale, desumibili dall'arti-colo 24 della Costituzione e da-gli articoli 6 ei3 della Convenzio-ne europea dei diritti dell'uomo.

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press unE 17/10/2011

Il Sole12

Indicazioni Indpap sul blocca-compensi

Contributi legati agli stipendi pagati Gianluca Bertagna

Arrivano i chiarimenti Inpdap su alcune problemati-che applicative del Dl 78/2010. Con la nota 5/2ou l'istituto ana-lizza i riflessi previdenziali del-le progressioni giuridiche ma non economiche e le modalità di calcolo e versamento dei contributi per le riduzioni dei compensi oltre i 9omila e i

euro. L'articolo 9 della Dl 78/2010

ha introdotto diverse disposi-zioni di forte impatto, prima fra tutte la previsione che per gli an-ni 2011, 2012 e 2013 le progressio-ni di carriera comunque deno-minate e i passaggi tra le aree hanno effetti solo giuridici.

Innanzitutto è opportuno ri-cordare che sia alcune sezioni regionali della Corte dei conti che la Ragioneria generale del-lo Stato (Rgs) hanno riconosciu-to che nella definizione «pro-gressioni di carriera comunque denominate» si possono far rientrare anche le progressioni economiche (orizzontali), e qiiesto nonostante gli articoli 23 e 24 del Dlgs 150/2009 abbiano tenuto distinti i due istituti. La Rgs, con la circolare 12/2on, ha quindi avallato il principio se-condo il quale in questo trien-nio un dipendente possa progre-dire ad una posizione economi-ca superiore pur non percepen-do almeno fino al 2014 - senza il beneficio della retroattività - il relativo compenso, e purché le risorse finanziarie necessarie si-ano rese indisponibili fmo a tut-to il 2013. La tesi, già messa in di-scussione per una serie di moti-vi non solo giuridici, ma soprat-tutto di equilibrio del fondo del-le risorse decentrate, necessita-va però di chiarimenti previden-ziali. Che sono puntualmente ar-rivati con la nota operativa 5/2on dell'Inpdap.

A fronte del previsto ricono-scimento soltanto giuridico del maggiore livello retributivo cui non corrisponde il relativo ade-guamento economico, nessun

incremento contributivo è ri-chiesto, per cui in questa ipotesi il versamento dovuto all'istitu-to deve essere rapportato alle sole retribuzioni di fatto coni-sposte.Non va quindi versata al-cuna contribuzione figurativa.

Altra questione attesissima riguardava il corretto calcolo dei contributi previdenziali in caso di decurtazione delle retri-buzioni ai sensi del comma 2

dell'articolo 9 del D1.78/2010. Si tratta della riduzione del 5% per i compensi sopra i 9omila euro e del io% per i compensi sopra i bomila euro, disposizio-ne peraltro mantenuta in vita per i lavoratori pubblici. La nor-ma stessa indica che tale decur-tazione non opera a fini previ-denziali. I dubbi però rimaneva-no. Gli operatori si chiedevano se comunque il dipendente do-vesse pagare la contribuzione solo sui compensi effettivamen-te percepiti e quindi il datore dovesse intervenire con la co-siddetta contribuzione figurati-va, oppure se, in questo caso, an-che il lavoratore dovesse versa-re i contributi sull'importo spet-tante ante riduzione:

La Ragioneria generale del-lo Stato ha optato per questa so-luzione, confermata ora anche dall'Inpdap. I contributi da ver-sare devono essere calcolati sull'intera retribuzione spet-tante senza tener conto della ri-duzione sia per la quota del da-tore di lavoro che per quella a carico del lavoratore.

Un'ultima precisazione. Ai fi-ni del raggiungimento della quota dei 9omila o i5omila eu-ro, si deve fare riferimento a un criterio di competenza. Infatti, devono essere conteggiati an-che i compensi corrisposti nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono effettuate le prestazioni. Quindi, per esempio, l'indennità di risulta-to per l'anno 2on erogata nel 2012 entra come competenza dell'anno attualmente in corso.

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E-governrnent. Per Assocertificatori la nuova sottoscrizione è poco sicura

La firma «avanzata» non riesce a convincere DigitPa ribadisce che l'unica protetta è quella digitale

Antonello Cherchi

te4 Acque agitate nel campo delle firme elettroniche. Accan-to all'ormai consolidata sotto-scrizione digitale, si prepara a fare il debutto la Fea (firma elet-tronica avanzata), arrivata nel dicembre scorso all'interno del Codice dell'amministrazione digitale (Cad) e ora in attesa del-le regole tecniche.

Regole che di fatto già esisto-no, perché le ha messe a punto DigitPa dopo una consultazio-ne pubblica svoltasi a luglio. Ora sono in corso le procedure - coinvolgimento dei ministeri interessati e successiva notifica del provvedimento e Bruxelles - che porteranno alla pubblica-zione del Dpcm sulla «Gazzetta Ufficiale». «Considerati i tem-

PROSSIMA Al.

La Fea aspetta

le regole tecniche che dovrebbero diventare operative agli inizi del prossimo anno

pi, questo dovrebbe avvenire -afferma Giorgio De Rita, diret-tore generale di DigitPa - tra fi-ne febbraio e inizio marzo».

La Fea, però, già fa parlare di sé. In particolare, a puntare il dì-to contro il nuovo strumento di sottoscrizione è Assocertifica-tori, l'associazione delle azien-de, iscritte nell'elenco tenuto da DigitPa, che assegnano le fir-me digitali. Secondo loro il nuo-vo strumento è ben lontano dal garantire la stessa sicurezza del-la firma digitale, pur essendogli stata riconosciuta la medesima efficacia giuridica.

«A differenza della firma di-gitale - spiega Paolo Cascino, direttore di Assocertificatori - per la Fea non è stata previ-sta l'applicazione di spedifi-che regole tecniche che defini-scano concretamente le misu-re di sicurezza da adottare. In altri termini, il Cad lascia ogni libertà a chi vorrà realizzare

un sistema di firma elettroni-ca avanzata, salvo verificare in giudizio, in caso di conten-zioso tra le parti in causa, se le misure di sicurezza applicate siano o meno adeguate».

Il lato debole del nuovo stru-mento è che manca un sistema di vigilanza su chi rilascia la Fea, assenza che presta il fianco al «rischio elevato - aggiunge Cascino - di truffe, che potreb-bero consistere nell'attribuzio-ne della firma all'insaputa del firmatario, nella falsa sottoscri-zione di documenti o nella loro successiva modifica senza che l'autore lo sappia».

Non c'è però dubbio che la firma elettronica avanzata sia meno sicura di quella digitale. Su questo punto De Rita è chia-ro: «Il vero standard resta la fir-ma digitale, la quale non può es-sere disconosciuta. Insomma, la Fea non può sostituire la sot-toscrizione digitale, alla quale stiamo lavorando per renderla ancora più sicura. Per esem-pio, si dovrà fare in modo che quando una firma digitale vie-ne emessa dal certificatore, l'interessato riceva, magari con un sms, l'avviso dell'avve-nuta operazione. E questo per scongiurare i furti di identità e, di conseguenza, l'uso fraudo-lento della firma digitale».

«Per quanto riguarda la Fea - prosegue De Rita - si deve fa-re in modo che la sua sicurez-za sia garantita anche dall'am-bito di utilizzo. Per esempio, usarla in un ambiente già di per sé protetto riduce i rischi. E vero che questo non la rende interoperabile, ma con la Fea si intendono perseguire so-prattutto due obiettivi: mette-re ordine nel panorama delle firme elettroniche e fare in mo-do che tra la sottoscrizione elettronica di base (per esem- pio, la mail), con minimo livel- lo di sicurezza, e la firma • le, ci sia un livello intètige a più basso costo, di uso sem-plice ma che allo stesso tempo offra determinate garanzie».

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IL CAD Il Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) fissa le modalità di uso dell'informatica nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini

2 l DIGI T-PA Ente

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dell'amministrazione r.strazione

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31 FIRMA ELETTRONICA L'i i n dei dati n forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di

entificazioriel o

041 FIRMA AVANZATA Introdotta nel Cad dal Dlgs 235/2010, viene definita come

l'insieme dí dati í n forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo

I FIRMA DIGITALE Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite

rspettivamertte,die dere manifesta e di v,erificare i a

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press L.IfE17/10/2011

Il sole

Beni culturali . Problemi nella fase di aggiudicazione e in quella esecutiv a

Gli appalti dei servizi nei museiin balia di contenziosi e ritardi

Le regole . Attesa in settimana la presentazion e

Sul territorio

La suddivisione regionale dei bandi per i beni culturali e l'import oin migliaia di euro

* N. bandi

Fonte : ministero dello Sviluppo (dati 2007.2010)

Bandi senza difetti:in arrivo una guida

Lombardia Toscana

Lazio

Sicili a

240,2

285,8 1.382,5 208,6

éPuglia Campania Veneto233,9 339,1 262,6

L

Antonello Cherch i

Tanti, ma con molti difet-ti . Sono stati, infatti, oltr e15mila gli appalti che in dodic ianni (dal 1999 al 2010) hann ointeressato i beni culturali ,per un importo complessivodi7,5 miliardi di euro . Si è trat-tato, tra l'altro, di bandi per irestauri, i servizi aggiuntiv i(bookshop, ristorazione, mer-chandising, biglietterie, strut-ture di accoglienza), la sicu-rezza, l'informatica, la catalo-gazione . Una parte consisten-te di quegli appalti è però fini-ta davanti al giudice o ha ri-chiesto interventi correttividurante la fase esecutiva.

Il numero più elevato diban -

RICORSIFinisce davanti ai giudiciil 32% delle selezion ieffettuate sulla bas edell'offerta economicamentepiù vantaggiosa

.. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .

di è arrivato dai comuni (7 .850 ,per un importo di 1,4 miliardi) ,mentre lo Stato risulta ultimo ,dietro anche a regioni e provin-ce, con 697 appalti, ma l'impor-to totale è secondo solo a quel -lo dei municipi (1,1 miliardi) .

La modalità di selezione piùpraticata - almeno tra quell eche è stato possibile individua -re attraverso la banca dati Tele-mat - è stata l'offerta economi-camente più vantaggiosa, all aquale i comuni (in questo casoil dato è però riferito al perio-do 2007-2010; Si veda la tabell asopra) hanno fatto ricorso 810volte, contro le 157 del criteriodel massimo ribasso. Se si guar -da alla distribuzione territoria-le (sempre riferita agli ann i2007-2010) si vede che il nume -ro più alto di gare appartiene al-la Lombardia (672, per un valo-re di 240 milioni di euro), ma

l'importo più alto si registr anel Lazio (1,3 miliardi), region ealla quale fanno invece riferi-mento 462 bandi.

L'analisi dei dati, elaboratidall'unità di valutazione degl iinvestimenti pubblici del mini-stero dello Sviluppo, ha peròevidenziato anche elementi d icriticità dei bandi, sia nella fa -se di aggiudicazione delle ga-re, sia in quella esecutiva . Perquanto riguarda il primo ver-sante, è stato riscontrato chespesso si finisce davanti al giu-dice e il contenzioso scatta so-prattutto in presenza di sele-zioni sulla base dell'offertaeconomicamente più vantag-giosa (problema che ha inte-ressato il 32% delle gare) .

In fase di esecuzione dei la-vori, invece, accade sovent eche si debba porre rimedio convarianti a errori diprogettazio-ne o si verifichi la rescission edel contratto, o al momentodel collaudo non ci siano l econdizioni per l'ok finale .

Criticità addebitabili a un aqualità insoddisfacente de ibandi di gara, come dimostra-no non solo le conseguenze acui vanno incontro gli appalti ,ma anche le testimonianze del -le aziende che partecipano al -le selezioni . Un esempio re-cente è rappresentato dai ban-di di gara per la concessionedei servizi aggiuntivi nei mu-sei statali, che hanno avut ouna storia sofferta, e pure le ul-time linee guida messe a pun-to dal ministero dei Beni cultu-rali e applicate dalle direzioniregionali (le selezioni son otutt'ora in corso) non sono sta-te indenni da osservazioni .

Ci sono, insomma, spazi pe rmigliorare le procedure di ap-palto e, insieme, assicurar euna più efficiente gestione del-le risorse e una più efficace tu -tela e valorizzazione del patri-monio culturale .

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Una guida operativa per aiu-tare le amministrazioni a predi-sporre buoni bandi per la gestio-ne dei servizi nei luoghi d'arte .Dunque gare meno attaccabil ida un punto di vista giuridico ein grado di garantire procedureesecutive più spedite e indenn ida sorprese dell'ultima ora. Laguida, messa a punto dal ministe -ro dello Sviluppo insieme a quel -lo degli Affari regionali, saràpre -sentata venerdì nell'ambito delLubec, la tre giorni (da giovedì asabato prossimi) che Lucca ri-serva alle novità e alle iniziativ enel campo dei beni culturali .

Le nuove regole - che sarannodisponibili sul sito www.dps .te-soro .it - sono il frutto dell'anali-si dei bandi relativi alla cultura edelle valutazioni degli operatoridel settore, ricerca che ha fatt oemergere molte criticità degl iappalti (si veda l'articolo a fian-co) . E ciò è anche dovuto alla par-cellizzazione delle gare, che i ngran numero si svolgono in peri-feria (soprattutto nei comuni) ,dove non sempre ci sono struttu -re in grado di assistere l'ente nel-la predisposizione dei bandi .

E così, di frequente si lavoracon un "copia e incolla" : si pren-de una gara precedente e la si re-plica . Procedura da evitare per-ché, avverte la guida, «nel siste-ma dei beni culturali il bando d iservizi è difficilmente un prodot -to di serie» . Occorre, pertanto ,che il bando tenga conto volta pe rvolta «dei vincoli e delle opportu-nità proprie di quel luogo e d iquel,n)omento» . Altra avverten-za: evitare la parcellizzazione de ibandi . È invece preferibile far emassa critica, indire un'unica ga-ra aggregando più siti culturali .

Come scegliere, poi, tra sele-zione sulla base dell'offerta eco-nomicamente più vantaggiosa oil metodo del massimo ribasso ?Non esiste - avverte la guida - u ncriterio univoco: devono essere icasi concreti a indicare la proce-dura più conveniente .

Tutte indicazioni che il va-demecum traduce in modalit àoperative attraverso documentie schemi, così da mettere le am-ministrazioni nella condizionedi non fare passi falsi.

A. Che .©R

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press L.IfE

17/10/2011

Il sole

L'arte si mette in gara

Gli appalti di servizi nel settore dei beni culturali negli anni 2007-201 0

Stat o

Importo (i nNumero

ml )

Region i

Importo (inNumero

mgl)

Province

Importo (inNumero

mgl)

Comuni. . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .Importo (i n

Numero

mgl).. . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . . .

Altro (* )

Importo (i nNumero

mgl)

MASSIMO RIBASS O

11 .. . .

4,2

19

4,1

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L 4 5

L157 18 116

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OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOS A

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176 549,7 1 380 1 419 1 482 1 81 ;8 2.682 1 .. .. 1.154,301

1.813 2 .537,2

(*) Gestori di rete, fondazioni, ecceter aFonte : Unità di valutazione ministero dello Sviluppo, in collaborazione con dipartimento degli Affari regionali, su dati Telemat

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Pagina 10 Pormam- sempre pm uudliservili

Prenotazione di visite specialistiche, pagamento del ticket e ritiro referti: queste le ultime novità.

Farmacie sempre più multiservizi Pagina a cura

DI SIBILLA Di PALMA

p renotare le visite spe-cialistiche, e non solo, sotto casa. Dal 16 ot-tobre, infatti, i cittadi-

ni possono pagare e ritirare i referti di prestazioni speciali-stiche ambulatoriali diretta-mente nella propria farmacia di fiducia. A stabilirlo è il ter-zo decreto ministeriale sulla «farmacia dei servizi», pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229/2011 del 1° ottobre scorso. Affinché il decreto possa esse-re attuato pienamente, però, dovranno essere rinnovate e siglate diverse convenzioni a livello nazionale e regionale.

Il nuovo ruolo delle far-macie: focus sull'assistenza al cittadino. Il provvedimen-to è il terzo di una serie di de-creti che hanno come oggetto l'introduzione di nuove presta-zioni all'interno delle farma-cie, in base a un accordo stipu-lato nel 2010 nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regio-ni. I due precedenti, entrambi del 16 dicembre 2010, avevano invece introdotto la possibili-tà di eseguire in questi negozi specializzati alcune presta-zioni analitiche che rientrano nell'ambito dell'autocontrollo (come per esempio, il test per la glicemia, il colesterolo e i trigliceridi) e alcune presta-zioni professionali eseguite da infermieri e fisioterapisti.

«Quest'ultimo decreto», af-ferma Andrea Mandelli, presidente Fofi (Federazione degli ordini dei farmacisti), «va a completare il quadro normativo che regge il model-lo della farmacia dei servizi. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella territorializzazio-ne dell'assistenza, che permet-te al cittadino, in particolare quello con la minore possibi-lità di muoversi per ragio- ni fisiche o di lavoro, di poter accedere alle prestazioni attra- verso la propria farmacia di fidu- cia, limitando code e sposta- menti». Sulla stessa linea anche Anna- rosa Racca, presidente di Federfarma (Federazione delle farmacie private).

«L'innovazione normativa as-sume grande rilevanza perché consente al cittadino di rispar-miare tempo e potrà facilitare la vita quotidiana delle perso-ne, anche considerando che la nostra società è caratterizzata da un aumento della non auto-sufficienza, aspetto che rende ancora più importante il ruolo che le farmacie possono svol-gere in campo assistenziale».

Come funziona il ser- vizio. Con la nuova legge le farmacie diventano quindi dei

punti di accesso al si- stema Cup (Centro

unico preno- tazioni),

grazie a una posta- zione dedi- cata

attraverso la quale i cittadini possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica am-bulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pa-gamento del ticket e ritirare i relativi referti.

La procedura prevede le seguenti fasi: informativa e raccolta del consenso, ricono-scimento dell'assistito, preno-tazione, servizio di pagamento, spedizione e ri- tiro dei refer- ti. Non sono incluse nel servizio, però, le presta- zioni pre- scritte su ricettario non del Servizio sa- nitario nazio-

nale, gli esami di laboratorio ad accesso diretto, le urgenze di primo e secondo livello e le prestazioni per cui sia chia-ramente indicata sull'appli-cazione collegata al sistema Cup una diversa modalità di prenotazione.

Il prossimo passo: le con- venzioni. Perché la legge pos- sa essere attuata pienamente, però, sarà prima necessario che farmacisti e governi re-

gionali firmino una serie di convenzioni senza le quali le novità previste dai de- creti rimarranno soltan- to sulla carta. In primo luogo, il rinnovo della convenzione farmaceu- tica nazionale, scaduta nel 2001 e in regime di proroga, che regola i rap-

porti tra le farmacie e il Servizio sanitario, dettan-

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Decreto legge del 16 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011

Decreto legge del 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011

Decreto legge deli'a luglio 2011 pub-blicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011

Prevede la possibilità di eseguire in farmacia al- cune prestaz'oni analitiche che rientrano nell'am- bito del autocontrollo (ad esempio test per glice- mia, colesterolo test di gravicl

e tri9licerldi; test di ovulazione; Enza, e così via)

Prevede la possibilità di usufruire di prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti in farmacia o a domicilio

Permette di prenotare visite specialistiche, di effettuare il pagamento del ticket e il ritiro dei referti direttamente in farmacia

prezzi al e s telle i senza ricetta pi>lt carispetto

a quelli venduti sotto prescrizione medica con costi ehe i>ossoit<> variare se 'bil

riv.ela un'indagine di Altroconsunio che. hk47:

di vendita. risulta anche che per 1

famiglie fare acquisti negli ipermercati

e ta p nio può arrivare no al 17,

ono differenze di prezzo anche tra scie e parafarmacie: in queste ultime

è possibile ottenere in media un rispar-mio del 2,4%. Negli ultimi anni poi i prezzi delle confezioni di molti medicinali sono saliti alle stelle.

Secondo Altroconsumo la zberal azio-ne del mercato dei farmaci senza ricetta non è sufficiente visto che rappresentano una fetta ridotta del totale (circa il 10%); mentre per ottenere un reale abbassamen-to dei prezzi secondo l'associazione sareb-be necessario estendere la liberalizzazione

che ai farmaci di fascia C con ricetta.

rise esi ar

a on nte,

Altrocon a denuncia

Pagina 10

mente da lin Punto vendita ttll'altnrosi L -

sitato 145 punti vendita (tra cini 109 far-inacie, 20 pttrafarznacie e 10 ipenn ti)

ilioroedicinali da banco in dieci cittri:73aari, gna, Firenze, Genova, All'ano Napoli

Palermo, Roma, Verona e Torino St ecortd l'associazione dei consumatori, inoltre, il°

pre.zzo dei medicinali di automedicazione è salito quest'anno dei 4T0 per tutti i canali

Farm:tele sempre pio mo h iser•

do regole uniformi valide su tutto il territorio nazionale. In secondo luogo, occorrerà pro-cedere agli accordi integrativi regionali che stabiliranno le modalità attuative dei singoli servizi.

«L'organizzazione dei ser-vizi sul territorio», prosegue Mandelli, «è di competenza regionale, quindi ciascuna amministrazione deciderà quali servizi attuare e come organizzarli e retribuirli. In pratica, la materia è rinviata all'imminente trattativa sulla convenzione».

L'avvio sarà graduale: «Non si tratterà di una partenza con lo starter», prosegue Mandelli, «perché i tempi di implemen-tazione, al di là dell'aspetto normativo e della trattativa, dipendono anche da fattori materiali, per esempio l'esi-stenza di un sistema informa-tivo regionale, il tutto facendo i conti con la situazione econo-mica attuale». Una situazione diversa da quella dei due pre-cedenti decreti sulla farmacia dei servizi. «In questo caso», prosegue Mandelli, «il discor-so è leggermente diverso in quanto le prestazioni di pic-cola diagnostica e anche quel-le infermieristiche prevedono una sorta di doppio binario: l'erogazione a carico del Ser-vizio sanitario e l'erogazione su base privata, cioè con pa-gamento diretto del pazien-te. Quest'ultima strada è già percorribile dal momento della pubblicazione in Gazzetta Uf-ficiale dei decreti applicativi, e già alcune farmacie si sono avvalse di questa possibilità, mentre la via dell'erogazione a carico del Ssn ricade nelle competenze regionali seguen-do l'iter che ho descritto in precedenza».

Occorrerà un po' di pazienza insomma, anche se le organiz-zazioni che rappresentano le farmacie hanno già espresso soddisfazione per quanto otte-nuto fino a qui. «Ritengo che con il rinnovo della convenzio-ne nazionale e con i successivi accordi integrativi regionali», afferma Racca, «si potrà ren-dere omogeneo su tutto il ter-ritorio italiano un sistema che per ora è presente a macchia di leopardo, quindi attivo solo in 'alcune regioni, come la Lom-bardia, o in qualche Asl locale. Il cammino però è iniziato e spero che potrà essere presto univoco su tutto il territorio nazionale». Inizialmente sa-ranno le farmacie a sostenere l'investimento. «Naturalmen- te» conclude Mandelli, «è in sede di convenzione che si po-tranno prevedere meccanismi di compensazione o agevola-zioni».

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Le società dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle impres e

Pec, parte la corsa contro il tempoPesanti sanzioni per chi non rispetta il termine del 29/11/1 1

Pagina a curaDI ANDREA FRADEANI

Corsa alla Pec da part edelle società di perso-ne e di capitali italia-ne, anche se in stato di

liquidazione o sottoposte a pro-cedura concorsuale . Entro il 29novembre 2011, infatti, dovran-no comunicare al registro dell eimprese il proprio indirizzo diposta elettronica certificata .Una corsa contro il tempo vistoche più dell'80% dei soggetti ob -bligati, stando alle elaborazionidi InfoCamere su dati ufficialidel registro delle imprese (siveda ItaliaOggi del 14 otto-bre), non ha ancora portato atermine tale adempimento eche quest'ultimo comporteràalmeno tre distinti passaggi :in primis la valutazione delleofferte dei provider (l ' elencodegli autorizzati è disponibil esul sito http ://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori) ; quindi ilperfezionamento del contrattocon il prescelto e il conseguen-te ottenimento di un indirizz ofunzionante; infine il suo inoltropresso la Cciaa di riferimento .

La disposizione che impon ealle società di dotarsi della Pecnon appartiene alla manovraestiva, bensì è frutto del lonta-no decreto legge 185/08 : l'art .16 prevede infatti che entro tr eanni dalla data di entrata in vi-gore del provvedimento (era i l29 novembre 2008) «le imprese,

già costituite in forma societa-ria [ . . .], comunicano al registr odelle imprese l'indirizzo di po-sta elettronica certificata» . Taledisposizione non detta conse-guenze esplicite per il suo ina-dempimento e forse, anche perquesto motivo, non ha suscitat ola dovuta attenzione nel mond odelle imprese configurate comesocietà ; in realtà le sanzioniesistono e sono pesanti, soprat-tutto laddove la struttura digovernance preveda un orga-no amministrativo collegiale .L'art . 2630 c.c . punisce, infatti ,«chiunque, essendovi tenuto perlegge a causa delle funzioni ri-vestite in una società o in unconsorzio, omette di eseguire ,nei termini prescritti, denunce,comunicazioni o depositi pres-so il registro delle imprese [ . . . ]con la sanzione amministrativapecuniaria da 206 euro a 2 .06 5euro» .

Nel caso di consigli di ammi-nistrazione quindi, gravand ol'obbligo su ognuno dei suoicomponenti, la mancata co-municazione al registro dell eimprese della posta elettronicacertificata entro il prossimo 29novembre 2011 potrebbe de -terminare una sanzione parial prodotto fra il numero de-gli amministratori e le somm epreviste dall'art . 2630 c .c . Unalogica ben nota, volendo fare u nesempio, nel caso del tardivo de-posito del bilancio d' esercizio .

La via tradizionale per comuni -care la propria Pec al registrodelle imprese passa per la Co-municazione unica : si tratta ,nello specifico, di predisporr euna pratica, a cura del legalerappresentante o di un profes-sionista incaricato, destinata alregistro delle imprese costitui-ta dal modello S2 . Dovrà esserecompilato, in particolare, il ri-quadro 5 dove saranno compi -lati i campi «nome» e «dominio»della casella . La comunicazionerichiede, ovviamente, la firm adigitale ed è priva di costi (esen -te, ossia, da bollo e diritti) .

Da poco tempo, proprio i nconsiderazione della mole di di -chiarazioni attese, InfoCamereha realizzato un apposito servi-zio web, accessibile dalla homepage del registro delle imprese(http ://www.registroimprese .it) ,che consente di adempiere ra-pidamente e in piena sicurezz aall'obbligo in scadenza il prossi-mo 29 novembre 2011 . La nuo -va modalità di inoltro promette

di semplificare e velocizzare lacomunicazione : da un lato con -sente di verificare se il propri oente ha già dichiarato al regi-stro delle imprese un indirizz odi posta elettronica certificata ;in caso negativo, e questa è l anovità più significativa, con -

sente di adempiere all'obbligonormativo bypassando la tra-dizionale pratica ComUnica .Il rappresentante legale dellasocietà, disponendo della firmadigitale personale nonché dellaPec in uso all'ente, potrà rende-re nota quest'ultima alla Cciaadi riferimento mediante unsemplice percorso interattivodella durata di pochi secondi .

Attenzione alla Pec . Gl iadempimenti relativi alla po-sta elettronica certificata nonsi esauriscono, però, con la su aattivazione e comunicazione a lRegistro delle imprese. Il nuo-vo strumento di comunicazione ,

che speriamo porti i concret ivantaggi promessi, deve esseregestito con particolare cautela .La Pec realizza, in sostanza ,una sorta di domicilio continuo(almeno fino a quando è rinno-vata) e obbligatorio di tipo vir-tuale, con effetti giuridici, però ,

Come comunicare la Pec .

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reali, per società, professionist ie pubbliche amministrazioni .A differenza di quanto avvien eper i privati e le imprese no nsocietarie, infatti, non è neces-sario che il destinatario dichiarila propria disponibilità, questanovità è stata introdotta pro-prio dal nono comma dell'art .16 del decreto legge 185/08, adaccettarne l'utilizzo: una voltaattivata la casella di posta elet-tronica certificata e compiuti gliadempimenti dettati dalla fon-te normativa appena citata, lasocietà dovrà strutturarsi percontrollarla frequentemente ecostantemente visto che i docu-menti a essa inviati potrebbe-ro produrre indesiderati effettigiuridici a prescindere dall aloro effettiva lettura. Sulla Pec,in sostanza, potrebbero esser enotificati all'istante atti in gra -

do di produrre, qualora ignoratiper carenza di attenzione, dannio perdite di opportunità rilevan-ti legati allo spirare di terminio al venir meno di facoltà . Mas-sima cautela, allora, e modificadelle procedure amministrativ evisto che una casella di postaelettronica certificata attivatae non presidiata regolarment epotrebbe rappresentare un a«mina vagante» .

Ultimo punto da chiarire ri-guarda le società in stato liqui-dazione o fallite. Anche questedovrebbero essere soggette alleprevisioni contenute nell'art .16 del decreto legge 185/08 : l adisposizione si riferisce, infat-ti, alle società di persone e dicapitali in generale. Corsa con-tro il tempo, quindi, anche perliquidatori e curatori . ©Riproduzione riservata

Attestazione, necessaria la cooperazione a treLa posta elettronica certificata è unnormalissimo account e-mail a cui vie -ne abbinato un servizio di attestazione,conforme alle specifiche contenute neldpr 68/05, inerente all'invio e all'avvenu-ta (o mancata) consegna del messaggio .Il suo funzionamento richiede, è fonda -mentale ricordarlo, la cooperazione d ialmeno tre soggetti: il mittente, che devedisporre e usare un valido indirizzo Pec ;il destinatario, anch'esso datato di unasua Pec ; il gestore del servizio Pec, os-sia il provider (o i provider, se mittentee destinatario si servono da differentigestori), iscritto nell'elenco pubblicotenuto da Digitpa, chiamato a produrrele ricevute, dotate di riferimento tem-porale, relative sia all'accettazione ch eall'avvenuta (o mancata) consegna de lmessaggio elettronico .Ma quale valore legale ha la posta cer-tificata? L'art . 48, secondo comma, de lCad precisa che la trasmissione de ldocumento informatico mediante Pec«equivale, salvo che la legge dispongadiversamente, alla notificazione per

mezzo della posta» ; il mittente di un tale L'invio di una raccomandata a/r, per far emessaggio può quindi, qualora il proces- un paragone realistico, non garantisc eso di invio e ricezione vada a buon fine il contenuto della stessa : la busta po -(ossia riceva la ricevuta sia di accetta- trebbe non contenere nulla, oppure unzione che di avvenuta consegna), op- foglio bianco o comunque un documen-porre al destinatario, e ai terzi . la data to maninolable . Anche la posta elet -e l'ora della trasmissione e

tronica certificata nondella ricezione dello stesso ;

attesta, di per sé, ill'e-mail, fatto non trascura-

contenuto del messag -bile, si intende consegnata

gio: tale risultato puòal destinatario, ai sensi del

però essere facilment esecondo comma dell'art . 45

conseguito attraversodel Cad, quando resa «dispo-

LtP' la firma digitale . Ci ri -nibile all'indirizzo elettroni-

feriamo, in particolare ,co da questi dichiarato, nella

al tipo di ricevuta che ilcasella di posta elettronica

mittente può richiede -del destinatario messa a di-

re al provider Pec: op -sposizione dal gestore» ossia

tando per la cosiddett aindipendentemente della sua

«ricevuta completa» ileffettiva lettura .

gestore del servizi oUsare la Pec consiste allora

recapiterà non solo l enell'inviare, praticamenteaio

informazioni minime dia .bb

costo zero e in tempo reale,

m

:$ ò `

legge bensì pure il mes -una sorta di «busta elettro- saggio originale (com-nica» con data certa: ma è possibile pro- pleto degli eventuali allegati) firmat ovare anche il contenuto della missiva? digitalmente .

Come comunicare la PEC

Società di persone

Società di capital i

Costituite in form asocietaria al 29/11/0 8

e iscritte tuttora al Registrodelle Imprese

Anche sein liquidazioneo in fallimento

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