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Regione Lazio Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II Semestre 2015 Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio 01/02/2016

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Regione Lazio

Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II Semestre 2015

Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio 01/02/2016

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Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015

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INDICE

Introduzione …………………………………………………….....................pag. 3

Parte Prima - I principi del Servizio Idrico Integrato, normativa, strategie,

interventi.

1.0 la governante del sistema idrico integrato……………………………………pag. 7

1.1 Il nuovo metodo tariffario per il periodo 2016-2019…………………………pag. 7

1.2 La legge di Stabilità 2015…………………………………………………….pag. 10

1.3 Sulle aggregazioni dei gestori e le aspettative del sistema idrico…………….pag. 11

1.4 Nuova legge sugli appalti nel settore idrico………………………….……… pag. 12

1.5 L’intervento dell’AGCM…………………………………………….……….pag. 13

1.6 il decreto del 16/9/2015 del Ministero dell’Economia e Finanze……….……pag. 15

1.7 la proposta di legge C. 2212 per la ripublicizzazione del servizio idrico…….pag. 15

Parte Seconda - L’attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio, normativa,

strategia ed interventi.

2.0 L’attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio………………pag. 18

2.1 la struttura e l’ufficio del Garante del S.I.I. della Regione Lazio…………….pag. 18

2.2 Il governo degli ambiti territoriali……………………………………………..pag. 19

2.3 La riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato - Legge Regionale n. 5/14 come

integrata dalla L.R. 13/15 e la proposta di legge di iniziativa Consiliare n. 238/14 pag. 19

2.4 L’iniziativa di ACEA ATO 2 per la riorganizzazione del servizio idrico integrato nella

Regione Lazio…………………………………………………………………… .pag. 23

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Introduzione

La legge Regionale n. 26/98 ha istituito il Garante del Servizio Idrico Integrato. Le

funzioni sono quelle indicate all’art. 8 della medesima legge e la durata dell’incarico è di 5

anni, senza possibilità di riconferma. Questo Garante è stato incaricato nell’ottobre del

2010 e pertanto al momento esercita le funzioni di legge in regime di proroga.

Nei precedenti rapporti è stato dato conto dell’inadempimento della Regione Lazio

che dal 1998, anno di istituzione del Garante, non ha provveduto a dotare l’Ufficio di una

struttura minima di segreteria per affrontare i compiti affidati dalla legge, ed in particolare

l’advocacy degli utenti e consumatori del servizio idrico.

Per questo, da ultimo nel settembre del 2015, ho scritto al Presidente della Giunta

Regionale del Lazio per chiedere di porre rimedio alla situazione, senza ulteriori indugi, o

di disporre, coerentemente, per la cancellazione dell’istituto del Garante.

E’ mia convinzione che la Regione Lazio debba mantenere l’istituto del Garante del

S.I.I. dotandolo di adeguata struttura di segreteria ed anzi di rafforzarlo di competenze, e di

risorse, per poter attendere adeguatamente ai compiti istituzionali, perché lo squilibrio di

forze in campo tra il cittadino e le società di gestione idrica è pesantissimo, a danno

dell’utente, ed è in via di aggravamento.

L’affidamento delle competenze regolatorie all’AEEGSI, infatti, non ha comportato

maggiori tutele per il singolo utente. Anzi il contrario. L’accento posto dall’AEEGSI sui

problemi industriali e soprattutto finanziari delle società di gestione ha comportato id fatto

l’arretramento dei diritti e delle garanzie per i singoli utenti, costretti a guardare con

speranza ad iniziative autonome di altre autorità (quali AGCM) per ottenere adeguata

tutela.

Gli ultimi provvedimenti sanzionatori dell’AGCM nei confronti, tra l’altro di ACEA

ATO 2, per un verso e l’autorizzazione all’appalto ad Equitalia per la riscossione della

morosità dall’altro (concesso con provvedimento ad hoc dal Ministero delle finanze ad

ACEA ATO 2) danno plasticamente conto dello scontro di interessi in corso.

Altro fronte “caldo” per la tutela dell’utente, anche sotto il profilo della garanzia di

un minimo di sinallagma contrattuale tra le parti, è l’iniziativa di promossa da ACEA ATO

2 per le acquisizioni di ACEA ATO 5 e Acqualatina, ai sensi dell’ art. 1 comma 609 legge

190/14 (legge di stabilità 2015).

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A prescindere da ogni considerazione sulla opportunità delle aggregazioni ed il

rispetto della normativa appalti, italiana ed europea, occorre rilevare che l’iniziativa di

ACEA ATO 2 pone obiettivamente la società di gestione in posizione di ulteriore forza,

creando una situazione de facto, rispetto al ritardo della Regione Lazio nella

programmazione, non avendo ancora provveduto all’individuazione dei bacini ottimali.

In questo contesto il numero delle contestazioni per disservizi, individuali e

collettivi, continua a crescere; per l’anno 2015 ammontano a 6500.

Ma le società di gestione non sono le uniche responsabili dei disservizi. Le AATO

(autorità di ambito) ora EGATO (enti di governo dell’ambito), le Province e la Regione,

hanno concorso con atti e soprattutto con omissioni a determinare il livello di (in)efficienza

con il quale viene erogato il servizio idrico

Il problema non è tanto e non è solo quello delle regole vigenti, quanto piuttosto

quello del loro puntuale, pieno e corretto rispetto; e dell’efficacia e dell’attuazione degli

strumenti di controllo, vigilanza e sanzione da parte degli EGATO.

Con Legge Regionale n. 13 del 28 ottobre 2015 è stata modificata la legge

Regionale n. 5 del 04 aprile 2014.

La normativa regionale, così come modificata, continua ad essere focalizzata su

principi e valori generali del sistema idrico, peraltro già riconosciuti e tutelati dalla

normativa nazionale. Non entra nel problema dell’organizzazione del Sistema Idrico

Integrato. E rimanda a successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro 6 mesi

(dalla aprile del 2014 o dall’ottobre 2015 ?), per l’individuazione degli ambiti di bacino

idrografico. Ma proprio l’individuazione di quegli ambiti è il punto di responsabilità di

governo della Regione Lazio sul settore idrico.

Nelle more dell’approvazione della legge di modifica è stata depositata la proposta

di legge regionale, d’iniziativa consigliare, n. 238 del 2 marzo 2015, che individua ben 19

bacini idrografici nella Regione Lazio.

L’individuazione dei bacini è la questione della riorganizzazione del S.I.I. nel Lazio.

Rispetto al decreto ”Sblocca Italia” ed alla legge di Stabilità 2015, in realtà, i bacini

individuati nel Lazio sono adeguati formalmente (dimensione minima provinciale), ma non

in concreto: gli attuali 5 ambiti territoriali ottimali, come individuati dalla legge regionale

6/96, sono stati delineati tenendo conto piuttosto delle circoscrizioni amministrative

provinciali che dei sistemi acquedottistici. Il che ha comportato gravi sperequazioni che

hanno condizionato pesantemente le gestioni e che ancora interferiscono sulla qualità del

servizio erogato e sugli investimenti programmati, e quindi sulla tariffa. Per altro verso, la

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proposta di legge regionale n. 238 che promuove l’individuazione di 19 bacini idrografici

tiene conto della morfologia del territorio piuttosto che dei sistemi acquedottistici: il che

fatalmente andrà a perpetrare le sperequazioni esistenti ed aggravare i costi delle gestioni.

L’individuazione dei bacini di gestione, e cioè l’ambito ottimale, deve innanzitutto

tener conto delle infrastrutture acquedottistiche per poter organizzare un servizio idrico

efficiente ed efficace, con impiego di risorse ragionevoli. Anche questa è sostenibilità.

Mentre le Istituzioni Regionali del Lazio discutono sull’individuazione dei bacini

idrografici, l’AEEGSI continua nel processo di riorganizzazione del sistema idrico teso ad

una uniformità nazionale in materia regolatoria, contrattuale e tariffaria; il Governo

nazionale promuove le aggregazioni tra i gestori; le società del gruppo ACEA (oltre a

riorganizzarsi per acquisizioni) “esternalizzano” in (sub)appalto le funzioni per le quali il

gestore si è impegnato in sede di convenzione, con eccezione della fatturazione.

Ce né abbastanza perché la questione dell’organizzazione e della gestione del

servizio idrico integrato torni in cima all’agenda politica della Regione Lazio.

Non risulta ad oggi ancora pubblicato il precedente rapporto informativo chiuso in

data 15/09/2015.

Il presente rapporto si pone in regime continuità con il precedente. Ed è redatto

tecnicamente come integrazione al precedente rapporto informativo del 15/09/2015 relativo

al I° e II° semestre 2013 e 2015 e I° semestre 2015.

Roma 1/2/2016

Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio

Avv. Raffaele Di Stefano

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Parte Prima

I principi del Servizio Idrico Integrato, normativa,

strategie, interventi.

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1.0 la governante del sistema idrico integrato.

1.1 Il nuovo metodo tariffario per il periodo 2016-2019.

Il 29 dicembre 2015 è approvato il nuovo metodo tariffario 2016/2019 per sviluppo

infrastrutture e servizi di qualità, come sottolinea l’AEEGSI.

Ai fini del presente rapporto possiamo riprendere il comunicato stampa

dell’AEEGSI: ”entra in vigore dal 1° gennaio del 2016 il Metodo Tariffario Idrico

2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall'Autorità per tariffe idriche sempre più

capaci di incentivare i necessari investimenti nel settore, garantendo allo stesso tempo la

sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza, favorendo il miglioramento della qualità

dei servizi, la razionalizzazione delle gestioni e riconoscendo in modo efficiente i costi per

le sole opere effettivamente realizzate.

Con la delibera 664/2015/R/idr, giunta al termine di un'ampia consultazione con tutti i

soggetti interessati, l'Autorità per il secondo periodo regolatorio del sistema idrico integrato

(SII), di durata quadriennale, intende continuare l'avviato percorso di sviluppo del settore

attraverso una regolazione stabile e certa, elevando gli standard del servizio e la

sostenibilità sociale e ambientale della fornitura, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed

equilibrio economico finanziario nelle gestioni.

Nel segno della continuità, il 'Metodo Tariffario Idrico 2' poggia sui due principi guida del

precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla

responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi

alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance.

La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi

ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la

gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell'ambito della quale

ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie

realtà.

Nel dettaglio, la scelta potrà essere effettuata in base a diversi fattori: in ragione del

fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, dell'eventuale

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a

processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati),

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dell'entità dei costi operativi per abitante servito da ciascuna gestione rispetto al dato medio

di settore. Inoltre è previsto uno schema regolatorio virtuale, nei casi in cui l'Ente di

governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo

informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Tale

schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di

costo iniziali.

Sono poi previste condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che potranno

essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione per il

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

L'Autorità ha previsto anche un aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e

della RAB, nonché la possibilità di una revisione infra periodo della predisposizione

tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie ed

eccezionali e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario.

Per il secondo periodo regolatorio si conferma la presenza del moltiplicatore tariffario da

applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione

nell'anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del

moltiplicatore tariffario.

Confermata pure la previsione di una riduzione del 10% delle tariffe applicate nei casi di

mancato invio degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione

tariffaria, mentre vengono ampliate le casistiche al verificarsi delle quali si dispone

l'esclusione dall'aggiornamento tariffario.

Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il

miglioramento del-la qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un

meccanismo di premi/penalità, ali-mentato da una specifica componente tariffaria,

obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità che, in sede

di prima attivazione, promuove, premiando le best practice, la crescita dei livelli di qualità

contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera sulla qualità contrattuale

(655/2015/R/idr).

Le nuove regole di qualità contrattuale. Delibera 655/2015/R/idr.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regolazione della qualità contrattuale nel

settore idrico. L'Autorità, partendo dalla ricognizione delle principali criticità riscontrate, ha

introdotto regole su diversi aspetti, univoche e valide per l'intero Paese, superando le

difformità tra gli standard qualitativi attualmente previsti nelle Carte dei servizi adottate dai

diversi gestori. In particolare, con la delibera 655/2015/R/idr, appena approvata, l'Autorità

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ha proposto regole per rafforzare la tutela degli utenti finali con l'introduzione di standard

di qualità contrattuali minimi omogenei sul territorio nazionale, con i relativi indennizzi

automatici pari a 30 euro che il gestore dovrà corrispondere all'utente in caso di mancato

rispetto degli standard stessi. Tra le principali novità introdotte si segnalano gli obblighi

minimi di fatturazione che prevedono, a tutela dell'utente, che il gestore emetta una bolletta

semestrale per consumi medi annui fino a 100 mc, quadrimestrale per quelli tra 101 e 1.000

metri cubi, trimestrale per quelli tra 1.001 mc e 3.000, bimestrale oltre i 3.000 mc; le

bollette superiori al 100% del consumo medio annuale potranno essere rateizzate e la

relativa richiesta potrà essere effettuata anche nei 10 giorni successivi alla scadenza. Sono

inoltre previsti: tempi massimi per eseguire le prestazioni relative all'attivazione del

contratto (ad es. 10 giorni per un allaccio, 5 giorni per attivare la fornitura o per una

voltura); standard in materia di gestione dei reclami, risposte alle informazioni e servizi

telefonici per gli utenti. Gli standard qualitativi definiti dall'Autorità dovranno essere

garantiti a partire dal 1° luglio 2016, entrando a pieno regime dal 1° gennaio 2017.

Di primaria importanza per il completamento della regolazione anche il provvedimento per

l'introduzione di una disciplina uniforme della convenzione tipo, anch'esso appena

approvato con delibera 656/2015/R/idr, per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e

soggetti gestori.

La nuova convenzione tipo. Delibera 656/2015/R/idr

l'Autorità ha adottato, sempre nel dicembre 2015, anche la convenzione tipo per la

regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, alla quale le

convenzioni di gestione attualmente in vigore devono essere adeguate nel termine di sei

mesi.

Gli effetti di tale impostazione regolatoria, (tariffa, qualità, convenzione tipo) combinati

con i provvedimenti normativi di cui alla Legge di Stabilità 2015, stanno delineando la

nuova governance del sistema idrico fortemente ispirata - ed a mio giudizio sbilanciata –

dall’urgenza della convergenza finanziaria piuttosto che dalla convergenza industriale

/produttiva della gestione.

Gli effetti di tale “sbilanciamento” trovano oggi un punto di riequilibrio nei poteri conferiti

all’AGCM con il Dlgs 21/2014 e nell’azione da questa portata avanti.

Rimane però – a giudizio dello scrivente - la necessita di ri-orientare la governance del

sistema all’efficienza ed all’efficacia del servizio prestato all’utenza.

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1.2 La legge di Stabilità 2015.

L'art. 1, comma 609 della Legge di Stabilità 2015 modifica l'assetto organizzativo dei

servizi pubblici locali in generale, coinvolgendo anche il settore idrico - già interessato dai

recentissimi interventi legislativi dello “Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133 del 12

settembre 2014, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164) e regolatori (Delibera

AEEGSI 643/2013/R/IDR) entrambi finalizzati a rafforzare la sostenibilità economica degli

investimenti e delineare una nuova governance.

A tali obiettivi si è già informata la AEEGSI nell'approvare il Metodo Tariffario Idrico con

aumenti medi delle tariffe del 3,9% nel 2014 e del 4,8% nel 2015 e sostanzialmente

confermati per il nuovo periodo regolatorio 2016/2019.

Alla regolazione “pro-infrastrutturale” dell'Autorità si aggiungono nuovi strumenti previsti

dal decreto Sblocca Italia. Disposizioni volte a consentire il finanziamento e la

realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche, adempiendo in tal modo anche agli

obblighi derivanti da recenti sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione

Europea che ha sanzionato l'Italia per la non conformità dei sistemi di raccolta e trattamento

delle acque reflue urbane ai requisiti ambientali della direttiva 91/271/CEE. Ma che

modificando ed integrando il d.Lgs. n. 152/06 (“Codice dell'Ambiente”), “stressano” gli

assetti istituzionali, organizzativi e gestionali del settore, con previsioni rafforzate in ordine

a: a) l'obbligatorietà per tutti i comuni di partecipare e cedere le competenze ai nuovi “enti

di governo d'ambito” dell'acqua, la cui delimitazione deve perseguire, tra gli altri, il

principio dell'unicità della gestione; b) la possibilità per il Presidente della Regione di

esercitare i poteri sostituitivi in caso di inadempienza degli enti di governo d'ambito

nell'organizzazione del servizio e, in caso di inadempienza della Regione, l'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di propria competenza; c) la

necessità che le convenzioni tipo tra l'ente di governo e il gestore, predisposte dall'AEEGSI,

prevedano un affidamento della durata massima di 30 anni, l'obbligo di raggiungimento

dell'equilibrio economico e la disciplina relativa al subentro; d) l'affidamento, entro un anno

e per ciascun ambito territoriale, del servizio da parte degli enti di governo ad un gestore

unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi; e) l' istituzione di un

apposito Fondo destinato al finanziamento degli investimenti per la risorsa idrica il cui

accesso è, tuttavia, subordinato all'avvenuto affidamento del servizio al gestore unico; f)

una dettagliata disciplina transitoria che regola l'organizzazione del servizio in attesa di

giungere alla gestione unica d'ambito.

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1.3 Sulle aggregazioni dei gestori e le aspettative del sistema idrico.

La normativa e la regolazione dell’AEEGSI che spingono per un processo di aggregazione

istituzionale dell'affidamento del servizio pongono con urgenza la questione

dell’aggregazione e del rafforzamento dei soggetti gestori. Questione peraltro sollecitata da

tempo da molti gestori e giustificata con la necessita finanziaria ed industriale delle stesse

imprese di gestione di realizzare le opere infrastrutturali urgenti e necessarie.

Obiettivamente le dimensioni delle imprese hanno un obiettivo rilievo sulle scale industriali

per quanto concerne costi, investimenti, tecnologie.

Ma non c’è scala industriale che può sostituire la capacità di avere una visione industriale.

Gran parte delle società che hanno fatto pressioni sul Governo e sul Regolatore per

l’aggregazione, sul presupposto che era necessario garantire l’efficienza industriale e

l’interesse delle regole mercato, in realtà sono soggetti che hanno avuto in affidamento

diretto la gestione del servizio e nell’incardinamento dell’affidamento diretto hanno trovato

la loro dimensione industriale; in altre parole sono grandi perché hanno avuto l’affidamento

di una grande servizio piuttosto che aver avuto l’affidamento del servizio perché grandi.

Questo procedere a colpi di norme e di leggi ha creato mercati ed imprese; ma ha creato

anche i problemi che oggi soffriamo.

Facilitare per legge l’aggregazione, e cioè imprese di grandi dimensioni e di grandi fatturati

senza garantire la contendibilità degli appalti non può non essere foriero di problemi futuri.

L’efficienza del servizio idrico non è necessariamente determinata da maggiori investimenti

e maggiori investimenti non sono garantiti da aziende di maggiore dimensione.

Le imprese di maggiori dimensioni, quando non sono efficienti, invece, sono un problema

per la libertà del mercato. Ed è appena il caso di rammentare che quello idrico è già un

mercato limitato dalle concessioni.

La spinta all’aggregazione viene giustificata con la necessità di investimenti. fin dai tempi

della legge Merloni ter (seconda metà anni settanta) si vanno inseguendo gli investimenti a

colpi di riorganizzazione della “governance” del sistema idrico; ma fra il ritardo

infrastrutturale e gli investimenti non si riesce a colmare il gap. Anche perché il problema

principale è quello di saper valutare la qualità degli investimenti piuttosto che appaltare

opere: ci sono investimenti inadeguati come costo, investimenti che sono ridondanti,

investimenti che tengono conto più della necessità dell’investitore quindi sono mirati ad

esempio al cemento piuttosto che mirati alla tecnologia per migliorare l’efficienza del

servizio.

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Non basta infatti investire, bisogna saper utilizzare i soldi e la risorsa id6irca. Non

basteranno mai le dimensioni delle condotte idriche o le dimensioni dei depuratori fino a

che non ci sarà una politica industriale attenta all’utilizzo della risorsa, per cui lo smart

metering – il sistema intelligente delle misure - diventa un elemento essenziale di governo

del sistema e la tecnologia oggi lo consente.

Il decreto legislativo 152/06 (e la legge regionale del Lazio 5/14) afferma che bisogna avere

i contatori individuali; sulla puntuale misura dei consumi si possono innescare politiche di

efficienza; sui risultati delle politiche di efficienza ricaviamo parametri industriali

sull’efficienza delle società di gestione; e sui parametri industriali delle società di gestione

abbiamo una gestione industriale, e la contendibilità del servizio. E forse scopriremo di non

avere bisogno di enormi investimenti, ma piuttosto di una grande visione per un Paese

moderno ed enormi recuperi d’efficienza. Allora l’aggregazione tra i gestori – che ha un

suo obiettivo valore per la possibilità di realizzare risultati di scala – potrà essere

immaginata non in base a quello che c’è oggi su piazza (i tre o quattro soggetti più grandi)

ma su quello di cui il Paese ha bisogno e sull’efficienza dei contendenti.

1.4 Nuova legge sugli appalti nel settore idrico.

In questi giorni è stata approvata la Legge n. 11 del 28 gennaio 2016 (GU n. 23 del

29 gennaio 2016) per l'attuazione delle Direttive Europee 2014/23/UE (aggiudicazione

contratti in concessione), 2014/24/UE (appalti pubblici) e 2014/25/UE (procedure di

appalto per enti erogatori di servizi pubblici nei settori acqua, energia, trasporti e servizi

postali); è prevista l'adozione di 2 decreti legislativi; il primo di recepimento delle

direttive europee da emanarsi entro il 18/04/2016 ed il secondo, di riordino della materia

dei contratti, da emanarsi entro il 31/07/2016.

Il settore idrico viene espressamente coinvolto sia nel provvedimento di

recepimento delle direttive, sia in quello di riordino della materia dei contratti pubblici.

Il settore idrico è antico, il più antico tra i servizi pubblici, ed ha visto sedimentarsi

nel corso degli anni un sistema di norme e di regole a tutela della sua specialità

organizzativa e gestionale.

E pertanto, sinora lo scenario normativo ed industriale di riferimento era stato

caratterizzato da una certa rigidità che ha prodotto una “cristallizzazione tecnologica” ed

autorefenzialità contrattuale da parte delle società di gestione del S.I.I.

L'evoluzione della regolazione del settore, con l'attribuzione all'AEEGSI delle

relative competenze, gli interventi con la Legge di Stabilità, ed ora il riordino della

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normativa appalti, di cui alla legge approvata, delineano un nuovo assetto della governante

dl sistema.

Il principio della non derogabilità della gara, dell'articolazione in lotti, della

trasparenza e della contendibilità dell'appalto, il richiamo all'innovazione tecnologica ed

industriale sono tutte occasioni per riorganizzare e migliorare le performances del sistema

idrico.

Ma il nuovo percorso normativo non è ultimato: dovranno essere emanati i decreti

legislativi; le agenzie nazionali, AEEGSI, AGCM e ANAC, stanno ora cominciando ad

affrontare l’impatto possibile della nuova normativa innanzitutto dal punto di vista

contrattuale e regolamentare.

1.5 L’intervento dell’AGCM.

A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità Garante per Concorrenza del Mercato vigila sul

rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea

83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014. E da subito è intervenuta nei rapporti tra

consumatori-utenti e società di gestione idrica evidenziando le gravi carenze nel rispetto del

rapporto sinallagmatico tra le parti. Ai fine del presente rapporto si richiama solo l’ultimo

provvedimento sanzionatorio del gennaio 2016 nei confronti di società comunque afferenti

al raggruppamento di cui è parte ACEA ATO 2.

Si richiama il comunicato della stessa AGCM : “con una sanzione complessiva di oltre due

milioni di euro, l’Antitrust ha concluso tre procedimenti, avviati nei confronti di gestori del

Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall’Autorità per

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oltre che da diversi consumatori e

Associazioni di consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle

sedi delle imprese interessate, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della

Guardia di Finanza. I procedimenti hanno tenuto conto anche del parere fornito dalla

AEEGSI, nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Agcm.

In ciascuna istruttoria, a carico di Acea Ato 2, Gori (Gestione ottimale risorse idriche),

CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi, sono emerse varie

condotte contrarie al Codice del Consumo nelle diverse fasi del rapporto di utenza. In

particolare, nell’accertamento e nella fatturazione dei consumi sono stata accertate queste

pratiche commerciali scorrette: mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori;

mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente

fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate

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Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015

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ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto

della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di

elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di

pagamento dell’acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte

nell’impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere, alla scadenza del termine

per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità,

minacciando il distacco dell’utenza.

A giudizio dell’Autorità Garante, si tratta di condotte connotate non solo da una mancanza

di diligenza, ma anche di carattere aggressivo: idonee cioè a determinare nei consumatori

un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non corrispondenti

ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle

imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed

essenziale come l’acqua e dispongono di un’importante leva commerciale come la minaccia

di interrompere il servizio.

Gravi inerzie si sono registrate, inoltre, nella fase di gestione dei reclami e delle richieste di

prestazione presentati dai consumatori. In molti casi, sono risultate a loro danno una

mancata o tardiva gestione, oltre a una formulazione di risposte evasive, non pertinenti o

non risolutive rispetto all’oggetto di reclamo, spesso senza che venissero sospese

cautelativamente le procedure di riscossione e distacco delle utenze. Tali condotte hanno

ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, condizionandoli attraverso la

minaccia del distacco della fornitura in pendenza del reclamo o dell’istanza e costringendoli

così al pagamento in forza dell’essenzialità del Servizio idrico integrato.

Nel caso di Gori, risulta poi l'addebito di importi difformi da quelli che gli utenti erano

tenuti a versare in relazione alle partite pregresse. A carico di Consorzio idrico Terra di

Lavoro, rilevano la mancata informazione agli utenti circa il superamento del sistema del

cosiddetto “minimo impegnato” – che ha comportato una significativa modifica della

precedente articolazione tariffaria – e il ricorso allo strumento dell’ingiunzione fiscale per

la riscossione di crediti derivanti dall'erogazione del servizio, non ancora verificati nel loro

ammontare.

Tenendo conto delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni

accertati, l’Antitrust ha irrogato in dettaglio le seguenti sanzioni:

ad ACEA, 900.000 euro per la prima condotta e 600.000 per la seconda,

riconoscendo come attenuanti in entrambi i casi le misure proposte per il

miglioramento del servizio;

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Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015

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a Gori, 250.000 euro per ciascuna delle due violazioni, riconoscendo per entrambe

come attenuanti sia alcune difficoltà gestionali incontrate sia le misure proposte di

miglioramento del servizio;

a CITL, complessivamente 160 mila euro per le tre infrazioni, riconoscendo come

attenuanti alcune difficoltà gestionali incontrate, nonché 100 mila euro a

Publiservizi che ha preso parte attiva alla seconda condotta.

Le quattro imprese, infine, dovranno comunicare all’Agcm le modifiche apportate per

superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.”

A questo punto si pone la questione di come l’AEEGSI, per quanto riguarda l’aspetto

regolatorio e gli EGATO e le STO, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi,

gestionali e di vigilanza, vorranno recepire le risultanze dell’istruttoria dell’AGCM e quali

iniziative vorranno intraprendere per correggere la condotta delle società di gestione.

Ovvero se accetteranno quanto autonomamente dovrà proporre Acea Ato 2.

1.6 il decreto del 16/9/2015 del Ministero dell’Economia e Finanze.

Ritengo infine utile, per dare un completo quadro delle iniziative di riassetto del servizio

idrico integrato, fare menzione del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del

16/9/2015 con il quale si autorizza la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati

dalla società ACEA ATO 2 nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato a seguito

di espressa richiesta da parte della società ACEA ATO 2.

Nel dicembre 2014 Equitalia aveva vinto la gara d’appalto indetta da ACEA per il recupero

dei crediti dagli utenti morosi. Per l’effetto i creditori morosi si sono visti iscrivere a ruolo

il debito ed hanno ricevuto ingiunzioni fiscali di pagamento. La gara è stata impugnata

dall’associazione dei consumatori CO.DI.CI. ma l’udienza avanti il TAR non è stata tenuta

perché la stessa Equitalia ha rimesso ad ACEA la riscossione dei crediti. La Corte di

Cassazione, con ordinanza del 5/11/2011, aveva infatti accertato che per emettere cartelle

esattoriali non è sufficiente la fattura idrica, ma serve un atto idoneo a costituire il titolo

esecutivo. E la società Equitalia è stata costituita per la riscossione dei tributi pubblici e non

per i corrispettivi dei privati, ed il canone idrico non è un tributo.

Il decreto del Ministero delle Finanze argomentato circa la “rilevanza pubblica dei crediti

vantati dalla società Acea Ato 2 in quanto relativi a servizio pubblico essenziale e nella

considerazione che l’equilibrio economico – finanziario del gestore del servizio idrico

integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche”,

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aggira il consolidato riconoscimento giurisprudenziale della fattura idrica quale

corrispettivo del servizio di fornitura, ed autorizza la riscossione coattiva mediante ruoli dei

crediti di Acea Ato 2 nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.

Non è questa la sede per una critica sistematica al contenuto giuridico del decreto ed

all’ideologia sottesa. Ma è comunque opportuno richiamare come il provvedimento del

Governo sia la manifestazione plastica della distorsione dell’approccio alla gestione del

servizio idrico integrato, da questione industriale e cioè qualità del servizio (e quindi

corretta valutazione degli investimenti) a questione di equilibrio economico e finanziario e

cioè sostenibilità dei bilanci delle società.

1.7 la proposta di legge C. 2212 per la ripubblicizzazione del servizio

idrico.

Per completezza di informazione si ritiene utile dare conto che presso la VIII Commissione

(ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati è all'esame, in sede

referente, la proposta di legge C. 2212 Daga ed altri, ad oggetto: Principi per la tutela, il

governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del

servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo

finanziamento.

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Parte Seconda

L’attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio, normativa,

strategia ed interventi

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2.0 L’attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio.

2.1 la struttura e l’ufficio del Garante del S.I.I. della Regione Lazio

La struttura e l’Ufficio del Garante del Sistema idrico Integrato della Regione Lazio

non ha subito modificazioni. Ci si riporta integralmente a quanto dedotto nel precedente

rapporto.

Nell’ottobre del 2015 è scaduto l’incarico – non rinnovabile – di questo Garante; ad

oggi non è stato nominato un nuovo Garante del S.I.I. del Lazio; poiché il Garante del S.I.I.

è organo istituzionale, nelle more della nomina del nuovo Garante, questo Garante prosegue

l’attività in regime di proroga.

L’auspicio di questo Garante è che la nuova nomina del Garante venga

accompagnata dall’istituzione di adeguata struttura tecnica e di segreteria a supporto.

A questo fine si segnala che i reclami pervenuti nell’anno 2015 ammontano a

6.500; sono in crescita ed indicano una sempre maggiore insoddisfazione dell’utenza verso

il servizio. La quasi totalità dei reclami si riferisce alle gestioni ACEA in ATO 2 ed ATO 5.

Il sistema informativo del S.I.I.

L’osservatorio delle risorse idriche continua a non essere operativo.

Cause ed effetti di tale grave carenza sono stati esaminati dettagliatamente nei

precedenti rapporti, ai quali si rimanda integralmente.

La nuova banca dati prevista dall’art. 5 della Legge Regionale 5/14 non è ancora

attiva.

La Consulta degli Utenti e Consumatori del Sistema Idrico

Nel corso del II° semestre dell’anno 2015 la Consulta degli Utenti e Consumatori è

stata convocata 3 volte: il 24 settembre, il 17 novembre ed il 3 dicembre. Purtroppo la

Consulta non ha mai raggiunto il numero legale per discutere e deliberare.

L’analisi delle cause e delle motivazioni di tale inefficienza è stata già formulata nel

precedente rapporto al quale ci si riporta integralmente.

Il Consiglio dei responsabili delle le Segreterie Tecniche Operative

Nel II semestre dell’anno 2015 il Consiglio delle S.T.O. si è riunito il 24 settembre.

Ci si riporta per il resto a quanto dedotto nel precedente rapporto informativo.

Lo stato attuativo delle O.T.U.C.

Non vi sono aggiornamenti positivi sullo stato operativo delle O.T.U.C.: quella

relativa all’ambito n. 4 provincia Latina continua ad essere l’unica funzionante; le altre non

istituite o seppure istituite non sono nella condizione di operare per carenza di struttura. Ci

si riporta per il resto a quanto dedotto nel precedente rapporto informativo.

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Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015

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2.2 Il governo degli ambiti territoriali

Non vi sono state modifiche di rilievo alla situazione degli ambiti territoriali di cui è

stato dato conto nel precedente rapporto.

In Ambito 1 Viterbo sono in corso i trasferimenti della gestione degli impianti di

de-arsenificazione ai Comuni. Rimane sul tappeto la questione dei costi di depurazione.

In ambito 2 Roma procedono le acquisizioni da parte di Acea Ato 2 degli impianti

dei comuni, non ancora conferiti,

In ambito 3 Rieti alla neo costituita società Acqua Pubblica Sabina Spa è stato

affidato in house la gestione del servizi idrico integrato. Sono in corso di approvazione le

convenzioni per il conferimento degli impianti. Da segnalare – allo stato – l’esistenza della

conflittualità di questa gestione appena affidata con quella affidata dalla città di Rieti alla

SOGEA. Di particolare rilievo economico-finanziario è la gestione del contenzioso tra

l’ambito 1 e ACEA ATO 2 per le somme di ristoro dovute in forza della interferenza

d’ambito per gli acquedotti del Peschiera e Le Capore.

In ambito 4 latina si segnala l’acquisizione delle isole ed i problemi relativi alla

gstione dei costi di trasporto dell’acqua e di realizzazione degli impianti di depurazione.

In ambito 5 Frosinone si segnala l’iniziativa intrapresa da molti sindaci dell’ambito

per diffidare ACEA ATO 5 ad adempiere agli impegni di gestione pena la risoluzione della

convenzione di gestione.

2.3 La riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato - Legge

Regionale n. 5/14 come integrata dalla L.R. 13/15 - la proposta di legge

di iniziativa Consiliare n. 238/14.

Dell’attuale organizzazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione Lazio,

delle interferenze d’ambito, dello stato delle acquisizioni e delle relazioni con i consorzi di

bonifica si è dato conto nel precedente rapporto al quale integralmente ci si riporta

Che l’attuale descrizione e circoscrizione dei 5 ambiti territoriali non sia proprio

ottimale è intuibile dall’andamento delle gestioni e dalla complessità – e litigiosità - dei

sistemi di interferenza acquedottistica.

Carenze idriche sistemiche permangono in troppe aree del Lazio (particolarmente

sentite nella provincia sud di Roma, Castelli Romani, Reatino e Frusinate). Per la gestione

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Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015

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della c.d. crisi arsenico si è dovuto intervenire con tanti depuratori quanti i numerosi pozzi

di approvvigionamento.

Si è anche dato cenno nel precedente rapporto del problema della partecipazione

pubblica alle decisioni in ordine alla programmazione del SII.

La Legge Regionale del Lazio n. 5 del 2015 dal titolo Tutela, Governo e Gestione

Pubblica delle Acque – ai fini di interesse del presente rapporto - ha previsto nuovi

strumenti di pianificazione e gestione delle risorse idriche. Ha disposto l’obbligatorietà del

Bilancio Idrico Partecipato (art.3), un piano di sicurezza delle acque destinate al consumo

umano (art. 4 bis) ed una banca dati per le risorse idriche (art. 5 bis).

Tali strumenti sono sicuramente condivisibili. Occorre però rilevare ancora che il

vulnus della gestione del servizio idrico non tanto nella normativa quando nel puntuale

rispetto della stessa.

Nell’interesse generale si auspica che il Bilancio Idrico Partecipato sia redatto ed

aggiornato con maggiore sollecitudine nel Piano Generale degli Acquedotti e il piano di

sicurezza delle acque destinate al consumo umano possa obbligare con tempestività gli

intereventi necessari alla tutela meglio di quanto abbia fatto la Dlgs 231/01 sulla qualità

delle acque ed infine che banca dati sia organizzata ed alimentata con continuità e

tempestività, a differenza di quanto accaduto con l’Osservatorio Risorse Idriche.

Ci si augura infine che la partecipazione di cui all’art. 8 valorizzi e responsabilizzi

innanzitutto i comuni nella loro partecipazione all’Ente di Governo dell’Ambito:

valorizzandone gli indirizzi e le istanze, e la responsabilizzazione per le scelte operate, ed

anche per quelle non operate.

E’ sicuramente positiva la partecipazione dei cittadini organizzati, degli abitanti del

territorio e dei lavoratori del servizio idrico integrato; ma questa deve essere intesa come

allargamento del perimetro di partecipazione, di informazione e di assunzione di

responsabilità e non certo come alternativa al principio di rappresenta (e di responsabilità)

dell’Ente Locale.

Per questo motivo sarebbe opportuno che tale forme di partecipazione allargata

siano comunque articolate su base comunale ed istituzionalizzate all’interno dei processi

decisionali dell’ Ente Locale come ad esempio le procedure urbanistiche. Anche al fine di

non assecondare troppe manifestazioni nelle amministrazioni comunali (e non solo) della

sindrome NIMTO (not in my term office) - di scarico delle responsabilità - che seri danni ha

già causato al sistema idrico nel suo complesso

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Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015

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Altro elemento essenziale è che la partecipazione “allargata” sia fondata su la

conoscenza dei dati e dei fatti alla base dell’organizzazione del servizio idrico integrato. La

pubblicità e la condivisone dei dati è elemento essenziale perché la partecipazione possa

fruttare decisioni responsabili. Purtroppo ad oggi non esistono dati oggettivi ed aggregati –

diversi da quelli a disposizione delle società di gestione - sui quali poter contare per un

serio lavoro di riorganizzazione del servizio idrico.

Peraltro il problema delle informazioni è comune alla gran parte degli enti locali,

specialmente i più piccoli, che non hanno un proprio ufficio tecnico per il settore idrico,

non possono far affidamento sulla struttura delle S.T.O. anch’essa sottodimensionata e

neppure, ad oggi, sull’osservatorio o la futura banca dati del servizio idrico.

La questione del possesso dei dati e la loro condivisione è centrale per il futuro del

servizio idrico, per la partecipazione democratica ma anche (e soprattutto) per la

“contendibilità” dell’appalto di gestione del servizio idrico a scadenza delle attuali

convenzioni. Sotto questo profilo la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 5 bis per il

mancato invio dei dati è assolutamente insufficiente, se raffrontata al valore degli interessi

economici in gioco.

Ma la più urgente questione da affrontare è la nuova individuazione degli ambiti di

bacino idrografico e la costituzione delle relative Autorità e disciplina di funzionamento.

Per tale attività la legge 5/14 si concedeva termine di sei mesi. Il termine non è stato

rispettato. Probabilmente non verrà rispettato neppure quello dei sei mesi dall’entrata in

vigore della stessa come modificata dalla legge 13/15.

La determinazione degli ambiti è strategica per gli obiettivi di riorganizzazione del

servizio che si intendono raggiungere.

Se la regione ritenesse di poter investire direttamente nell’implementazione delle

infrastrutture idriche – cosa che a dire il vero non ha di certo fatto, lasciando di fatto lettera

pressoché morta la deliberazione 663/09 - può prendere in considerazione la possibilità di

mantenere più ambiti territoriali, tenendo comunque in debita considerazione

l’insostenibilità economica-finanziaria delle gestioni di Viterbo e Rieti.

Diversamente, se la regione ritenesse di non poter investire direttamente

nell’adeguamento infrastrutturale, allora deve essere considerata la strada per determinare

un unico ambito (con eventuali sub-ambiti) ed, in prospettiva, un unico gestore. Ma allora

la Regione deve impegnarsi per garantire adeguato sostegno a EGATO e STO per una

governance del sistema idrico dotata degli opportuni contrappesi capace di garantire una

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programmazione efficace ed efficiente ed altrettanto efficaci ed efficienti strumenti di

controllo della gestione, con concreti poteri sanzionatori rispetto agli inadempimenti.

Non sfugge a questo Garante che i provvedimenti del governo regionale debbono

trovare una base numerica nell’assemblea. E quella del sistema idrico è una materia

politicamente sensibile.

Ma non deve sfuggire al legislatore regionale che ha la responsabilità di scegliere; e

che la “non scelta” impone ugualmente costi per la collettività, costi che possono essere

anche superiori a quelli di scelte inadeguate.

Ed in tema di scelte, la scelta operata dalla proposta di legge consigliare, di indicare

19 ambiti territoriali, non ritengo sia condivisibile (e peraltro è in contrasto con le

previsioni di riorganizzazione degli ambiti previste nello “Sblocca Italia” che hanno base

minima la circoscrizione provinciale) poichè articolare il servizio per struttura geo-

morfologica piuttosto che per sistemi acquedottistici è motivo di equivoco in quanto

confonde gli ambiti di tutela della risorsa idrica (questione ambientale) con quelli di

organizzazione del servizio di captazione, distribuzione, depurazione e restituzione o

preferibilmente riuso (questione industriale) e non garantisce la qualità del servizio; perché

è della qualità del servizio che occorre discutere ed organizzare.

Anche sotto il profilo della partecipazione pubblica alle decisioni, la struttura

frammentata sul territorio non garantisce la partecipazione, ma solo gli egoismi territoriali.

L’acqua non è di chi ce l’ha sotto i piedi. E la gestione responsabile della risorsa coinvolge

tutti.

Piuttosto bisogna comprendere che la proposta di disarticolazione degli ambiti

risponde ad una logica largamente condivisa di contrasto alla modalità di gestione da parte

delle società di gestione del servizio idrico.

Gli echi della battaglia referendaria non si sono ancora spenti. E numerosissimi sono

i gruppi di cittadini che sotto il comune slogan “acqua bene comune” si attivano sui territori

per contestare le gestioni e le amministrazioni che quelle gestioni non contrastano.

Molte di quelle contestazioni trovano obiettivo fondamento in una qualità

insufficiente del servizio idrico.

I provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti di ACEA ATO 2 deve

essere preso in adeguata considerazione per migliorare urgentemente la qualità del servizio

e la tutela degli utenti.

La carenza di efficienti strumenti di gestione del conflitto tra cittadino/utente e

società di gestione, alternativi all’azione giudiziaria, si risolve in una contestazione ”tout

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court” del sistema di gestione; contestazione impermeabile anche all’evidenza che il bene

acqua è pubblico e che oggetto del pagamento della tariffa è il servizio per la distribuzione

e per la depurazione (ove esistente). Ed il pagamento del servizio è a carico del cittadino a

prescindere che il gestore sia pubblico, privato o misto pubblico-privato; che sia occultato

nella fiscalità generale o esplicitato in fattura; che si chiami tariffa o canone.

2.4 L’iniziativa di ACEA ATO 2 per la riorganizzazione del servizio

idrico integrato nella Regione Lazio.

La Regione Lazio non ha ancora provveduto ad indicare i nuovi ambiti territoriali.

Ma Acea Ato 2, sulla scorta della nuova governance di sistema, di cui si è dato conto nella

parte prima del presente rapporto, ha preso l’iniziativa di riorganizzare il servizio

procedendo ad avanzare proposte di acquisizione delle società di gestione degli ambiti 4

(Acqualatina Spa) e 5 (Acea Ato 5 Spa).

L’iniziativa della società di gestione è in linea con le previsioni di cui all’art. 1

comma 609 legge 190/14 (legge di stabilità 2015).

La Regione Lazio non è invece in linea con i tempi che si è data per la

rideterminazione degli ambiti territoriali che avrebbero dovuto essere già rideterminati al

31/12/2015.

Inoltre, entro giugno 2016, dovrà essere recepita la nuova convenzione tipo

predisposta dall’AEEGSI che, a giudizio di questo garante, offre minori garanzie rispetto

quelle attualmente in vigore.

Su questi presupposti è (purtroppo) prevedibile, per la metà del 2016, un’impennata

nella conflittualità tra enti locali, utenti e società di gestione.

Si dovranno affrontare, in altri termini, i costi del non fare, o meglio del non aver

fatto i necessari investimenti. Gli Enti di Governo d’Ambito (ex AATO) per anni hanno

avuto come politica quella di contenere i rialzi della bolletta, sacrificando da una parte gli

investimenti e dall’altra rinunciando a chiedere ai gestori efficacia ed efficienza nel servizio

erogato.

Gli effetti sono stati quelli di avere una tariffa oggettivamente bassa (assai inferiore

a quelle degli altri servizi od a quelle idriche europee) ma un servizio comunque non

adeguato al costo (ancorché basso); si richiamano sul punto le annotazione sulle perdite di

rete e sulle discontinuità nell’erogazione di cui ai precedenti rapporti, nonché i risultati

dell’istruttoria della ACGM che ha portato all’irrogazione di sanzioni per pratiche

commerciali scorrette.

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Inoltre la pianificata carenza di risorse per gli investimenti (in sede di approvazione

delle tariffe) ha comportato quale effetto ulteriore una generale deresponsabilizzazione

delle aziende di gestione rispetto ai risultati di gestione, non raggiunti proprio per la

scarsezza di risorse disponibili.

Basti pensare alla vicenda delle sanzioni per la mancata depurazione: per anni

investimenti insufficienti hanno protratto una condizione di illegalità, che ora deve essere

sanata con l’aggravio del costo delle multe (che ricade sempre sui cittadini-utenti !).

Per la Regione e per gli Enti di Gestione d’Ambito occorre misurarsi sulla

responsabilità della scelta e dell’azione. Rideterminazione degli ambiti territoriali;

aggiornamento dei piani degli interventi e loro adeguato finanziamento; vigilanza e

controllo sull’avanzamento dei lavori nonché verifica dei livelli di efficienza del servizio

prestato dai gestori agli utenti ed efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi di politica

ambientale, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica ed alla depurazione e

riuso della stessa.

oltre tali considerazioni di politica industriale, il problema dell’aggregazione dei

gestori del Lazio si pone anche sotto il profilo della contendibilità della gestione del

servizio.

Il servizio idrico è infatti affidato in concessione; alla scadenza della concessione

dovrà essere nuovamente affidato.

Acea Ato 2 è stata affidataria diretta del servizio, non ha partecipato a gara

d’affidamento, e non si è posta il problema della gara come stimolo alla competizione,

vivendo il tema dell’efficienza limitatamente al problema delle economie di scala e non già

come competizione tra progetti diversi di gestione.

Acea Ato 5 ha vinto una gara senza competitori per l’aggiudicazione della gestione

su un capitolato contestato subito dopo l’affidamento e che ha dato luogo, anziché alla

risoluzione del contratto, ad una interminabile serie di contenziosi non ancora assopiti.

In AcquaLatina la gara è stata fatta per la scelta del socio privato della società

mista; mentre Talete e Acqua Pubblica Sabina sono affidatarie dirette del servizio.

Il risultato di tali scelte è stato quello di avere molti degli operatori del sistema

idrico obbiettivamente inadeguati alla gestione o per limitatezza delle risorse economiche o

per mancanza di professionalità adeguate del managment delle società.

La gara pubblica è invece utile strumento per selezionare il gestore migliore sotto

tutti profili organizzativi, finanziari e di managment. Inoltre la certezza della gara e cioè

della competizione obbliga i gestori a performance minime nella gestione del servizio.

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25

Alla crescita dimensionale dei gestori – senza governo del pubblico degli ambiti

territoriali - però corrisponde la difficoltà di trovare eventuali comperitors per la gestione

che non siano soltanto delle multinazionali, con sistemi organizzativi distanti dalle esigenze

del territorio da gestire.

Anche solo verificare l’esistenza di un’alternativa alla gestione Acea di tutto il

Lazio può essere un problema.

Per questo motivo è necessario che la pianificazione della Regione preceda le

politiche di acquisizione della società Acea e non viceversa.