Rapporti contrattuali nell’autoconsumo elettrico · energia sia poi effettivamente o meno...

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Avv. Emilio Sani [email protected] 1 Rapporti contrattuali nell’autoconsumo elettrico Milano, 11 giugno 2014 Avvocato Emilio Sani Via G. Serbelloni, 4 - 20122 Milano Tel: +39 02 763281

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Rapporti contrattuali nell’autoconsumo elettricoMilano, 11 giugno 2014

Avvocato Emilio Sani

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Quando i sistemi efficienti di utenza sono più convenienti?

I ricavi e i guadagni originati da un sistema efficiente di utenza non sono quantificabiliin misura fissa, ma dipenderanno da un insieme di variabili fra le quali:

i. Se nel sistema produttore e cliente finale coincidono o meno;ii. Dalla percentuale di autoconsumo;iii. Se il sistema è o meno configurato in modo compatibile con lo scambio sul

posto;iv. Se nella specie siano cumulabili ai benefici dei sistemi efficienti di

utenza altri incentivi (es. detrazioni fiscali, Sabatini bis, certificatibianchi, tariffe omnicomprensive, incentivi di conto energia, certificativerdi);

v. Dal costo di mercato dell’energia elettrica. Tanto più questo è elevatotanto maggiore sarà il vantaggio per il consumatore di potersi rifornire inautoconsumo e tanto maggiore sarà il ricavo del produttore per la venditadelle eventuali eccedenze;

vi. Dalla dimensione dell’impianto e dalla sua valorizzazione a fini fiscalicome bene mobile o bene immobile, perché da questo dipendel’impatto sulla rendita catastale (e quindi sulle tasse immobiliari) e sullapercentuale di ammortamento (e quindi sulla deducibilità per leimprese commerciali) e sulla possibilità di avvalersi della Sabatini bis.

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Contrattualistica fra produttore e cliente finaleall’interno di un SEU

Il produttore e il cliente finale possono liberamente regolare fra loro i rapportiche hanno ad oggetto l’energia elettrica auto-consumata direttamente in sito.

Tali contratti non saranno soggetti quindi alla disciplina della vendita al dettagliodi energia elettrica.

Il prezzo e le condizioni contrattuali verranno determinati nel contesto di uninsieme di rapporti contrattuali che comprenderà anche la messa a disposizioneda parte del cliente finale al produttore dell’area dove il produttore andrà ainstallare l’impianto.

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Contrattualistica fra produttore e cliente finaleall’interno di un SEU

La redazione di tali tipi di contratti incontra alcune difficoltà tipiche fra le quali:

• Il fatto che tipicamente sugli immobili insistono garanzie ipotecarie degliistituti di credito che impediscono al produttore di acquisire un sicuro titolosull’impianto incorporato nell’edificio del cliente finale. In proposito è moltodifficile trovare soluzioni valide sempre. In alcuni casi sarà possibile chiederealla banca di restringere l’ipoteca. In altre si potranno verificare, in caso diinadempimento all’obbligo garantito da ipoteca, modalità di sostituzione delproduttore al cliente finale nell’adempimento del debito garantito da ipoteca,con previsioni di forti penalità in capo al cliente finale. In altri casi ancora sipotrà verificare la possibilità di finanziare l’installazione attraverso lo stessoistituto di credito titolare dell’ipoteca in modo da potere stabilire specificheprevisioni a tutela in caso di utilizzo della garanzia.

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• La circostanza che in caso di inadempimento del cliente finale non sembraprevista per il produttore la possibilità di disconnettere il cliente finale dallarete pubblica. Dovranno quindi essere trovate altre forme di tutela, quali ildeposito di una cauzione che abbia effetto dissuasivo sull’inadempimento,combinata eventualmente con la possibilità di rimuovere i moduli e le partiimpiantistiche per poterle riutilizzare in altro luogo.

• La durata del contratto. Da un punto di vista economico in queste tipologie dicontratto sembra difficile poter prevedere una lunga durata. Infatti, lacontroparte è un soggetto privato per il quale la convenienza di pagare uncerto prezzo annuale per l’energia dipende dalla continuità dei suoi consumie dal regime regolatorio e di mercato dell’elettricità. Si tratta di elementi chenon sono prevedibili su un medio-lungo periodo. Un aiuto in propositopotrebbe venire dalla tecnologia. Nel momento in cui l’impianto potessediventare effettivamente amovibile con costi contenuti, si potrebbero piùfacilmente prevedere contratti di breve termine avendo la possibilità dirilocalizzazione.

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• Le modalità di individuazione del prezzo. La modalità che può dare piùstabilità ai ricavi del produttore è stabilire un minimo quantitativo di energiache deve essere comunque pagato dal cliente finale al fine di consentirel’ammortamento dell’impianto, indipendentemente che tale quantitativo dienergia sia poi effettivamente o meno utilizzato dal cliente finale. Questosostanzialmente obbliga il cliente finale a pagare al produttore un importoannuo minimo per l’energia e può avere, come effetto collaterale, la richiestadel cliente di durate contrattuali brevi (salvo casi particolari). Il prezzodell’energia può essere determinato in valori assoluti fissi o come scontorispetto al costo che sarebbe risultato dalla bolletta elettrica.

• Va poi ricordato che, sia l’area dove è situato l’impianto di produzione, sial’area ove è situata l’unità di consumo devono rimanere per tutta la duratadel rapporto contrattuale nella piena disponibilità del cliente finale.Bisognerà quindi prevedere nel contratto un esplicito obbligo e vincolo in talsenso del cliente finale.

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La connessione d’emergenza

Se il cliente finale non pagherà le forniture in prelievo dalla rete pubblica, il terzofornitore potrà sospendere la fornitura con la conseguenza di danneggiare nonsolo il cliente finale, ma anche il produttore, che a causa di questo non può piùimmettere in rete le proprie eccedenze di produzione. Prima di effettuare lasospensione della fornitura l’impresa distributrice dovrà inoltrare unacomunicazione al produttore per evidenziargli la data dalla quale non potrà piùimmettere energia (Art. 18.2 della Delibera). Al fine di tutelare il produttore laDelibera consente al produttore di richiedere una connessione di emergenzacontro il rischio di morosità del cliente finale. Se la potenza in immissionerichiesta per la connessione di emergenza è uguale o minore a quella richiesta sulpunto di connessione principale, la richiesta di connessione va gestita come se lapotenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all’attodella richiesta di connessione e quindi già disponibile. Il corrispettivo per laconnessione sarà comunque in ogni caso dovuto. (Art. 18.4 della Delibera).

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Come allocare il rischio che intervenga una modificalegislativa che faccia venire meno in tutto o in parte i

benefici dei SEU?

Dall’Art. 12 della Delibera (che si riferisce a sistemi di autoconsumo diversi daiSEU) sembra potersi evincere che quando nei sistemi di autoconsumo vieneimposto il pagamento degli oneri generali di sistema, questi sono versati dalproduttore e non dal cliente finale alla Cassa. Il produttore dovrà riscuotere taliimporti dal cliente finale. Nel caso vi fosse una modifica normativa che impone ilpagamento degli oneri di sistema si avrebbero, dunque, due ordine di problemi:(i) la necessità di riequilibrare i rapporti contrattuali tenuto conto dei minoribenefici complessivi; (ii) l’aumento dei rischi per il produttore in caso diinsolvenza del cliente finale, considerato che il produttore anticipa anche glioneri di sistema. Mitigazioni potrebbero venire da previsioni come ilprolungamento della durata contrattuale o l’attribuzione di un’opzione di venditaal produttore a un prezzo pari agli ammortamenti residui, ma certamente laproblematica è di non facile soluzione e il rischio di modifica dell’assettoregolatorio è uno dei fattori che di più frena in questo momento i SEU.

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Contratti di rendimento e efficientamento energeticoMilano, 11 giugno 2014

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Le diverse tipologie contrattualiLe variabilii. La esecuzione o meno di investimenti;ii. La conduzione o meno degli impianti;iii. La fornitura o meno dei vettori energetici (gas, gasolio, biomassa o elettricità);iv. Chi si accolla gli oneri finanziari;v. Ci sono incentivi e in caso affermativo che tipo di incentivo (Certificato Bianco, Detrazione

Fiscale, Conto Termico, Agevolazioni Tariffarie per Pompe di Calore, Sabatini Bis, Fondo diGaranzia per Esco, SEU per Cogenerazione, etc. ) si è scelto.

Le caratteristiche contrattuali tipizzate dalle norme di legge (fra loro sovrapponibili)i. Il contratto di servizio energia previsto dal D. Lgs. 115/2008;ii. Il contratto di servizio energia plus previsto dal D. Lgs. 115/2008;iii. Il contratto di rendimento energetico sottoscritto con il settore pubblico senza

progettazione preliminare.

Le diverse tipologie di contrattoi. I contratti di efficientamento energetico semplice;ii. I contratti di rendimento energetico con conduzione impianti, ma senza opere rilevanti di

efficientamento;iii. I contratti di rendimento energetico con conduzione impianti e con opere di

efficientamento con e senza finanziamento di terzi.

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Le caratteristiche definite dei Contratti nelsettore dell’Efficienza

(servizio energia e rendimento energetico)

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Il Contratto di Servizio Energia

a) Ci vuole la abilitazione professionale per la categoria impiantistica di competenza delleCCIA (impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impiantigas);

b) Occorre avere i requisiti per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto termico;c) Bisogna dichiarare sin dalla proposta contrattuale i requisiti di cui sopra;d) Deve esserci un attestato di certificazione energetica dell’edificio, con riferimento

anche alle singole unità abitative o utenze ove applicabile;e) Il contratto deve contenere la indicazione dei fabbisogni di energia primaria per la

climatizzazione invernale e estiva e per la produzione di acqua calda all’avvio;f) Il contratto deve contenere una descrizione di quali sarebbero gli interventi necessari

per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell’immobile o degli impianti,o introdurre FER anche con riferimento a possibili passaggi di classe;

g) Il corrispettivo contrattuale deve essere riferito a criteri indipendenti rispetto alconsumo corrente di combustibile e energia elettrica da versare tramite un canoneperiodico;

h) Il fornitore acquista il combustibile o le forniture di rete necessarie ad alimentarel’erogazione di energia termica all’edificio;

i) La durata del contratto deve essere non inferiore a un anno e non maggiore di diecianni. Se il fornitore partecipa per oltre il 50 % all’investimento non vi sono limiti didurata. La durata può essere più lunga se vi sono finanziamenti con ammortamentipiù lunghi di dieci anni.

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Il Contratto di Servizio Energia

• Il contratto stabilisce delle grandezze di riferimento per quantificare iservizi da verificare poi a consuntivo.

• La determinazione di un riferimento in termini di gradi giorno chepermetta di destagionalizzare il consumo e dimostrare se c’è stato omeno un miglioramento effettivo dell’efficienza energetica.

• La misurazione e contabilizzazione dell’energia termica utilizzata daciascuna delle utenza servite.

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Il Contratto di Servizio Energia

• Nel contratto vanno poi indicati: (i) la potenza termica erogabile anche suddivisa per ciascuno deiservizi erogati; (ii) deve essere poi fatta una comparazione fra la grandezza prevista dei servizi daerogare e la energia termica effettivamente erogata per tali servizi.

• Deve essere prevista la rendicontazione dell’energia termica utilizzata da ciascuna delle utenze,almeno annualmente.

• Prima del contratto deve essere verificato se gli impianti sono o no a norma e se non sono a normavanno indicati i termini di adeguamento e chi paga per l’adeguamento.

• Il fornitore del servizio energia deve prendere su di sé la responsabilità conduzione e esercizio.

• Deve essere previsto che al termine della durata contrattuale gli impianti saranno restituiti a normae efficienti fatto salvo il deperimento d’uso e che tutti i beni eventualmente installati rimarrannonella proprietà del committente.

• Il fornitore del servizio energia deve assumere la funzione di responsabile dell’impianto termico aisensi del D. Lgs. 412/1993.

• Il committente deve nominare un terzo incaricato di verificare la corretta esecuzione delleprestazioni contrattuali.

• Il fornitore deve avere la responsabilità di mantenere l’efficienza delle apparecchiature di misura.

• Il fornitore del servizio energia deve annotare sul libretto di centrale gli interventi.

• Il fornitore del servizio energia deve consegnare la documentazione amministrativa relativa agliinterventi effettuati.

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Il Contratto di Servizio Energia Plus

Il contratto di Servizio Energia Plus oltre ai requisiti del contratto di servizio energia hai seguenti presupposti:i. Sistema di qualità aziendale conforme a norme ISO 9001 o altra certificazione

equivalente per il fornitore del servizio;ii. Per la prima stipula contrattuale riduzione dell’indice di energia primaria per la

climatizzazione invernale di almeno il dieci per cento attraverso la realizzazionedegli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e/odell’involucro edilizio e aggiornamento dell’attestato di certificazione energeticae riduzione del 5 % per le stipule successive;

iii. Previsione di sistemi di termoregolazione o di regolazione automatica dellatemperatura ambiente idonei ad impedire il surriscaldamento.

Il Servizio Energia Plus può prevedere strumenti finanziari e ha i seguenti vantaggi:i. Costituisce testimonianza delle opere e prestazioni in esso previste ai sensi di

legge;ii. Equivale alla locazione finanziaria nel dare accesso a agevolazioni per il

miglioramento delle prestazioni energetiche;iii. Perché una Esco possa avvalersi dei benefici del Conto Termico deve avere fatto

un contratto con i requisiti del Servizio Energia Plus (fino a che non vengonopreparati schemi dei contratti di rendimento energetico).

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Contratti di Rendimento Energetico sottoscritticon il Settore Pubblico

Ai sensi dell’Art. 15 del D. Lgs. 115/2008, per l’affidamento della gestione di servizi energetici, che prevedono congiuntamente: (i) unadiagnosi energetica e (ii) la presentazione di un progetto, in conformità ai livelli di progettazione specificati nel Codice degli Appalti Pubblici e(iii) la realizzazione attraverso finanziamento tramite terzi, si può procedere tramite offerta economicamente più vantaggiosa anche senzaprogetto preliminare. Il che permette di semplificare notevolmente l’attività preliminare da svolgersi da parte della PA.

Aspetto problematico e su cui vi è molta discussione è se i contratti di cui sopra siano qualificabili come appalti o concessioni. Il dato testualedell’Art. 15 comma 2 sembra andare nella direzione dell’appalto e nello stesso senso sembra orientata l’Autorità di Vigilanza per i ContrattiPubblici. Il che però implica l’applicabilità della disciplina regolatoria degli appalti che è più dettagliata di quella per le concessioni. L’ENEA neldocumento datato settembre 2013 e denominato «Aspetti normativi del contratto EPC e dei suoi elementi» e nel documento del gennaio2014 denominato «Guida sui contratti di prestazione energetica per la pubblica amministrazione» ha invece caratterizzato il tutto come unaconcessione. Verosimilmente nella valutazione fra le due ipotesi conta il peso dell’investimento che va a fare il privato a suo rischio e quindi ilrischio gestionale che lo stesso si viene ad assumere garantendo un certo risparmio energetico sulla base di tale investimento. Quanto piùtale peso sia alto tanto più lo schema a mio parere dovrebbe avvicinarsi alla concessione.

Sempre secondo le istruzioni ENEA nell’EPC il corrispettivo è un canone variabile fissato in base al risparmio ottenuto e solo con il pagamentodell’ultimo canone la PA acquista la proprietà di tutte le opere e installazioni. Il canone qui però non è solo per il godimento di un bene, maanche per una serie coordinata di servizi, insieme a beni e apparecchiature.

Ai sensi dell’Art. 4 ter del D. Lgs. 192/2005 deve essere promossa la realizzazione di servizi energetici e misure dell’incremento dell’efficienzaenergetica degli edifici pubblici anche attraverso ESCO e partenariato pubblico privato, società private costituite ad hoc o lo strumento delfinanziamento tramite terzi. Pare dunque ammesso lo strumento della società partecipata dall’ente pubblico per realizzare gli scopi diefficienza energetica. Molto importante è la possibilità di usare il fondo di garanzia da parte dei privati investitori negli interventi di efficienzadelle PA.

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Nuovi requisiti stabiliti dallo schema in via di approvazionedi Decreto sull’Efficienza Energetica per i Contratti di

Rendimento Energetico delle Pubbliche Amministrazioni

• Nella proposta di decreto in materia di efficienza in via di approvazione èprevisto che i Contratti di Rendimento Energetico delle PubblicheAmministrazioni devono uniformarsi a alcuni requisiti minimi fra i quali:

• Elenco delle misure di efficienza da applicare e dei requisiti minimi;

• Risparmi garantiti da conseguire con il contratto;

• Chiara indicazione della durata, degli aspetti fondamentali, delle modalità etermini previsti;

• Elenco chiaro degli obblighi su ciascuna parte, chiarezza sulle conseguenzeper inadempienza, verifica dei risultati e del rispetto delle date di riferimentoper il conseguimento degli obiettivi;

• Indicazione chiara delle implicazioni finanziarie e della quota dipartecipazione delle parti ai risparmi.

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L’iter da parte di una Pubblica Amministrazione per farel’affidamento a terzi di un Contratto di Rendimento Energetico

• Anzitutto devono essere individuati gli edifici e gli impianti e deve essere fatta laraccolta dati per la diagnosi energetica.

• Se viene riscontrato che il risparmio energetico e l’aumento della produttivitàdell’edificio consentono il recupero investimento in tempi ragionevoli si puòprocedere.

• I requisiti dei partecipanti devono essere almeno quelli di carattere generale equelli di qualificazione per i lavori pubblici.

• Secondo le istruzioni ENEA contenute nel documento «Aspetti normativi delcontratto EPC e dei suoi elementi» nel bando vanno specificati: (i)l’investimento che l’offerente è disposto a sostenere, (ii) la percentuale dirisparmio e (iii) la durata del contratto. Sempre secondo il documento ENEA ilrisparmio garantito dovrà rimanere l’elemento più apprezzato nella valutazione.

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Tipologie generali di Contratti perl’Efficienza Energetica

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Contratti di solo Efficientamento Energetico senza conduzione• Tipologia contrattuale relativamente semplice l’appaltatore esegue i lavori e la sua

retribuzione è in tutto o in parte legata al fatto che sia certificato il miglioramento dellaclasse energetica dell’immobile.

• Se l’incentivo saranno detrazioni fiscali, il prezzo sarà verosimilmente pagato subito dalcommittente.

• Nel caso che vi siano Certificati Bianchi si può pattuire che i Certificati Bianchirimangano in capo al soggetto committente, se il committente ne ha i presupposti (e intale caso verosimilmente il prezzo sarà pagato subito), ovvero che i Certificati Bianchirimangano all’esecutore e in tale caso la componente Certificati Bianchi potrà essere inqualche modo scontata dal prezzo e l’onere finanziario potrà essere ripartito fra le partisecondo loro accordi.

• Nel caso che l’intervento goda del Conto Termico, visto che non è prevista unaconduzione dell’impianto ed oggi il godimento dell’incentivo in capo alla Esco è previstosolo con Contratti di Servizio Energia Plus, il prezzo sarà pagato subito e il committenterimarrà intestatario del Conto Termico.

• Generalmente se vi è il finanziamento da parte del terzo, questo si riserva anche laconduzione e la proprietà dell’opera. Perciò questa modalità è in genere senzafinanziamento di terzi.

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Contratti di Garanzia di Rendimento Energetico conconduzione impianti e opere di Efficientamento Energetico

con e senza finanziamento terzi• L’appaltatore esegue i lavori e successivamente gestisce gli impianti, la sua retribuzione è in

tutto o in parte legata al risparmio energetico effettivo (oltre che eventualmente al cambio diclasse energetica dell’immobile).

• Se l’incentivo saranno detrazioni fiscali il prezzo sarà pagato subito dal committenteverosimilmente.

• Nel caso che vi siano Certificati Bianchi si può pattuire che i Certificati Bianchi rimangano incapo al soggetto committente (e in tale caso verosimilmente il prezzo sarà pagato subitointegralmente), ovvero che i Certificati Bianchi rimangano all’esecutore e in tale caso lacomponente Certificati Bianchi potrà essere in qualche modo scontata dal prezzo e le partipotranno scegliere eventualmente che in parte o in tutto l’onere finanziario sia in capo alfornitore.

• Nel caso che l’intervento goda del Conto Termico, se la conduzione avrà le caratteristiche delContratto di Servizio Energia Plus (e quindi ci sarà anche la fornitura del combustibile) el’intervento sia finanziato dalla Esco, il beneficiario può essere la Esco altrimenti ilbeneficiario sarà il committente.

• Fra gli incentivi possibili per il caso di contratto con finanziamento di terzi in riferimento ainterventi in favore della Pubblica Amministrazione vi è l’accesso al fondo di garanzia previstodall’Art. 4 ter del D. Lgs. 192/2005.

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Contratti di Conduzione e Garanzia di RendimentoEnergetico senza opere di Efficientamento

• Si tratta di contratto che non prevede investimenti di partenza ecambi di classe degli edifici quindi la remunerazione sarà legata airisparmi effettivi che si riescono a conseguire nel corso della gestionecon eventuali interventi di aggiustamento.

• L’unico incentivo può essere, in alcuni casi, i Certificati Bianchi aconsuntivo.

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La nuova disciplina dei Sistemi efficienti di utenza

Con la Deliberazione 12 dicembre 2013 578 del 2013 è stato finalmente regolatoil consumo istantaneo in sito di energia. Con tale deliberazione l’Autorità perl’Energia Elettrica e il Gas ha regolato i sistemi efficienti di utenza (Art. 2 comma1 lettera t) e 10 D. Lgs. 115/2008) cioè i sistemi di produzione da fonterinnovabile (o cogenerativi ad alto rendimento) che trasferiscono direttamente,al di fuori della rete di distribuzione, energia a unità di consumo site nello stessosito.

Il vantaggio dei sistemi efficienti di utenza è che ai sensi dell’Art. 10 comma 2 delD. Lgs. 115/2008, le tariffe di trasmissione e distribuzione, gli oneri generali disistema e l’aliquota di cui all’Art. 4 comma 1 bis della L. 368/2003 si applicanoall’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e non a quella consumata. Il cheimplica che l’energia prodotta e consumata direttamente nel sito non saràsoggetto al pagamento di tutti tali oneri che incidono in misura molto sostanzialesulla bolletta.

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La definizione delle caratteristiche di contiguità necessariea configurare un SEU ai sensi della Delibera 578/2013

Il SEU richiede che l’impianto di produzione (che deve essere di potenza non superiorea 20 MW) sia direttamente connesso all’unità di consumo di un solo consumatorecliente finale e sia realizzato all’interno di un’area senza soluzione di continuità diproprietà o nella piena disponibilità di tale consumatore cliente finale.

La Delibera 578/2013 ha chiarito che per piena disponibilità da parte del consumatorecliente finale si intende la proprietà, la superficie, l’usufrutto, la locazione o ilcomodato. E’ invece da escludersi la piena disponibilità quando vi sia la sola servitù(Art. 1.1 bb Del. 578/2013).

L’unità di consumo non consiste necessariamente in un unico impianto di consumo,ma anche in più impianti a condizione che gli stessi siano tutti del consumatore dienergia, siano tutti utilizzati per un singolo impiego o finalità produttiva e siano suparticelle catastali contigue e tutte nella piena disponibilità del consumatore dienergia (Art. 1 pp Del. 578/2013). Allo stesso modo per impianto di produzione deveintendersi la potenza complessiva degli impianti di produzione presenti in sito, purchétutti alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimentoe tutti gestiti dal medesimo produttore (p. 13 delle premesse alla Del. 578/2013).

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Le strutture di SEU individuate dalla Delibera 578/2013

La Deliberazione 578/2013 (Art. 11.4) ha individuato 5 possibili diverse strutturedi sistemi efficienti di utenza:

i. Il caso in cui produttore e consumatore in sito coincidano;

ii. Il caso in cui produttore e consumatore siano diversi e (per l’energia nonistantaneamente autoconsumata in sito) ciascuno per le sue esigenze(vendita delle eccedenze per il produttore e acquisto di energia per ilconsumatore) abbia accesso alla rete pubblica. Questa struttura ha comelimitazione la impossibilità di usufruire dello scambio sul posto, ma d’altraparte garantisce al produttore di poter gestire, anche senza l’interferenzadel consumatore, la vendita di energia elettrica nella rete;

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iii. il caso in cui (per l’energia non istantaneamente autoconsumata insito) il consumatore provveda non soltanto all’acquisto dell’energiadalla rete, ma anche alla vendita dell’energia del produttore nonconsumata in sito. Questa struttura è compatibile con lo scambio sulposto, ma non con la percezione di tariffe omnicomprensive né con ilritiro dedicato. La possibilità di fare lo scambio sul posto rende questasoluzione interessante. Il pericolo da considerare è però che latotalità dei ricavi del produttore nonché la totalità dei rapporticontrattuali del produttore passano attraverso il consumatore il chein situazioni di sopravvenuta insolvenza del consumatore può risultaremolto pericoloso;

iv. il caso in cui (per l’energia non istantaneamente autoconsumata in sito)il produttore curi non soltanto la vendita dell’energia prodotta ineccedenza, ma anche l’acquisto di energia dalla rete per il consumatore.Questa struttura non è compatibile con lo scambio sul posto erichiede che il produttore si assoggetti alla disciplina per la vendita aldettaglio di energia elettrica;

v. il caso in cui il produttore e il consumatore (per l’energia nonistantaneamente autoconsumata in sito) diano mandato a un terzo siaper il prelievo che per l’immissione di energia nella rete pubblica in talecaso sia la vendita che l’acquisto di energia sono curati da un terzo enon è possibile usufruire né delle tariffe omnicomprensive, nédello scambio sul posto.

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La cessione dal produttore al consumatore dell’energia prodotta insito e istantaneamente autoconsumata che non transita attraverso larete pubblica è regolata da contratti di diritto privato a forma liberache non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità (Art. 11.5Del. 578/2013).

Benché al punto di connessione accedano sia il produttore che ilconsumatore di energia presenti in sito il titolare del punto diconnessione alla rete pubblica sarà sempre il consumatore (Art. 8.2Del. 578/2013). Il regolamento di esercizio sarà però sottoscritto siadal produttore che dal consumatore (Art. 23.5 TICA, come modificatodalla Del. 578/2013).

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Ogni qual volta si intendano apportare modifiche a una configurazione di sistemaqueste devono essere richieste o comunicate al gestore di rete dal consumatore odal produttore se munito di mandato senza rappresentanza (Art. 8.3 Del.578/2013).

Nel caso che le modifiche non modifichino la configurazione a suo tempocomunicata e non comportino né interventi del gestore di rete sul punto diconnessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, èsufficiente la mera comunicazione al gestore di rete senza il pagamento di alcuncorrispettivo di connessione (Art. 8.7 Del. 578/2013).

Negli altri casi dovrà invece essere richiesto l’adeguamento della connessione.Entro 60 giorni dalla conclusione dell’iter di adeguamento della connessione il GSEdovrà essere informato delle modifiche effettuate sia dai soggetti interessati che daparte del gestore di rete, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per il SEU(Art. 8.3, 8.4, 8.5 Del. 578/2013).

Per i nuovi SEU, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto diproduzione, il richiedente la connessione deve comunicare al gestore di rete seintende acquisire la qualifica di SEU (Art. 10.6 TICA come modificato da Del.578/2013).

Avv. Emilio Sani

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La procedura per l’ottenimento della qualifica di SEU

Per gli impianti non ancora in esercizio alla data di entrata in vigoredella Delibera 578/2013, i benefici di cui ai SEU potranno esserericonosciuti solo agli impianti che otterranno il riconoscimento dellaqualifica di SEU dal GSE (Art. 7.3 Del. 578/2013).

La qualifica deve essere richiesta congiuntamente dal produttore edal consumatore al GSE entro 60 giorni dall’entrata in eserciziodell’impianto (Art. 7.3 Del. 578/2013).

Il GSE realizzerà un portale informatico e definirà le modalità einformazioni per il riconoscimento della qualifica di SEU (Art. 24.1Del. 578/2013). Entro il 31 marzo 2014, il GSE sottoporràall’approvazione dell’Autorità per l’Energia le regole tecniche per laregistrazione al portale informatico, la presentazione della richiestadi qualifica e il conseguimento della qualifica (Art. 24.2 Del.578/2013).

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Le protezioni in caso di morosità del cliente

Considerato che il produttore e il consumatore condividono lostesso punto di connessione, il produttore corre il rischio di vederedisconnesso dalla rete l’impianto di produzione in caso di morositàdel consumatore. Perciò, prima di effettuare la sospensione dellafornitura l’impresa distributrice inoltra una comunicazione alproduttore per evidenziargli la data dalla quale non potrà piùimmettere energia (Art. 18.2 Del. 578/2013).

Al fine di prevenire tale rischio il produttore può richiedere unaconnessione di emergenza contro il rischio di morosità delconsumatore. Se la potenza in immissione richiesta per laconnessione di emergenza è uguale o minore a quella richiesta sulpunto di connessione principale, la richiesta di connessione vagestita come se la potenza in immissione richiesta fosse stata giàprenotata dal produttore all’atto della richiesta di connessione equindi già disponibile. Il corrispettivo per la connessione saràcomunque in ogni caso dovuto. (Art. 18.4 Del. 578/2013).

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Quando concretamente i SEU possono iniziare a esseresviluppati in un quadro normativo del tutto definito?

La nuova normativa certamente dà un contributo di chiarezza. La sua operativitàrimane comunque allo stato di fatto sospesa in attesa dell’attivazione da parte delGSE del portale e della definizione delle regole tecniche da parte dello stesso GSE.In aggiunta va rilevato che nella pratica già prima della Delibera 578/2013 erapossibile realizzare sistemi SEU, ma erano state riscontrate significative difficoltànel riconoscimento di tali sistemi nell’ambito della disciplina fiscale e inparticolare della disciplina delle accise. La Delibera 578/2013 fa salva la disciplinafiscale sulla quale l’Autorità non ha potere regolatorio e dà atto nelle premessedella delibera che l’Autorità “parallelamente alla consultazione ha presentato glielementi essenziali oggetto del presente provvedimento all’Agenzia delle Dogane… con l’obiettivo di evitare che le configurazioni possibili dal punto vistaregolatorio incontrino criticità applicative o incompatibilità dal punta di vistafiscale”.

Un elemento chiave sarà dunque l’adeguamento da parte dell’Agenzia delleDogane delle proprie procedure ai modelli di SEU configurati dalla Delibera578/2013.

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Brevi cenni alla disciplina stabilita dalla Delibera 578/2013per i sistemi preesistenti

La Delibera 578/2013 in relazione ai sistemi preesistenti ha operato una sostanzialetripartizione:i. I sistemi realizzati o almeno completamente autorizzati alla data del 1° gennaio

2014 che hanno avviato l’iter di autorizzazione prima del 4 luglio 2008 e che: orispettano i requisiti per i SEU o connettono unità di produzione e di consumodello stesso soggetto giuridico attraverso reti non pubbliche (i cosiddetti SESEU Ae SESEU B). Tali sistemi hanno un trattamento sostanzialmente analogo a quellodei SEU;

ii. I sistemi realizzati o almeno completamente autorizzati alla data del 1° gennaio2014 che: (i) hanno avviato l’iter di autorizzazione prima del 4 luglio 2008, (ii) nonrientrano nelle categorie di cui al punto i. sopra e (iii) sono in esercizio alla data dientrata in vigore della Delibera 578/2013. Tali sistemi hanno un trattamentosostanzialmente analogo a quello dei SEU (salvo che per l’aliquota di cui all’Art. 4comma 1 bis L. 368/2003), ma solo fino al 31 dicembre 2015;

iii. Le altre configurazioni ritenute ammissibili (chiamate ASAP e ASE) per le quali glioneri di sistema si calcolano sull’energia consumata, mentre le tariffe didistribuzione e trasmissione si applicano sull’energia prelevata.

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Gli altri documenti rilevanti ai fini della disciplina dei SEUemessi dall’Autorità per l’energia nel mese di dicembre 2013

Quasi in parallelo alla disciplina della Delibera 578/2013, l’Autorità per l’EnergiaElettrica e il Gas ha adottato le Deliberazioni 19 dicembre 2013 614/2013 inmateria di restituzione degli oneri generali di sistema per lo scambio sul posto e618/2013 del 19 dicembre 2013 in materia di prezzo minimo garantito.

Con la Deliberazione 614/2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas hastabilito che gli impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia a partire dal1° gennaio 2014 non hanno diritto alla restituzione degli oneri generali disistema, mentre gli impianti non incentivati e quelli incentivati con i CertificatiVerdi hanno diritto alla restituzione degli oneri di sistema solo entro un valoremassimo determinato in modo differente per ogni fonte rinnovabile (per quantoriguarda il fotovoltaico pari alla differenza fra 174 Euro /Mwh e il prezzo medio dimercato fra le ore 8 e le 20 nell’anno solare precedente quello di applicazione dellimite).

Avv. Emilio Sani

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Con la Deliberazione 618/2013 i prezzi minimi garantiti agliimpianti di potenza inferiore a 1 MW sono statisensibilmente ridotti per le varie fonti (per il fotovoltaico ilprezzo minimo è stato fissato a 38,5 Euro/MWh). Si è peròpermesso di usufruire della garanzia del prezzo minimogarantito anche quando l’energia sia commercialmentedestinata ad un trader ovvero sia commercializzatadirettamente presso i mercati organizzati dell’energiaelettrica.

Vanno poi considerati i due documenti per la consultazione613/2013, relativo ai sistemi di accumulo e 557/2013 sullarevisione delle regole per il dispacciamento, che contengonospunti importanti per i SEU e più in generale per tutti isistemi di generazione distribuita da fonti rinnovabili.

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Il documento di consultazione sui sistemi di accumulo prevede che tranne per gliincentivi di cui ai Decreti Interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006,l’installazione dei sistemi di accumulo è compatibile con gli incentivi, salva lanecessità in relazione ad alcuni di essi (tariffe omnicomprensive, prezzi minimigarantiti) di misurare l’energia assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo e salvala necessità di misurare l’energia assorbita e rilasciata, ogni qualvolta il sistema diaccumulo sia a monte del sistema di misura dell’energia incentivata. Sempre taledocumento di consultazione prevede poi che, analogamente a quanto previsto pergli impianti di pompaggio, se l’energia prelevata è destinata esclusivamente adalimentare i sistemi di accumulo e non ad alimentare altre utenze non dovrebberoapplicarsi gli oneri di sistema e quelli di trasmissione e distribuzione all’energiaprelevata.

Il documento di consultazione 557/2013 di revisione delle regole per ildispacciamento (pagina 32) ha suggerito di abilitare da subito su base volontariaalla fornitura dei servizi di dispacciamento (in particolare risoluzione dellecogestioni e bilanciamento a scendere) anche le unità di produzione da fonterinnovabile non programmabili fra 10 MVA e 1 MVA, nonché di consentirel’aggregazione fra unità di produzione da fonte rinnovabile non programmabili perla prestazione di tali servizi.

Avv. Emilio Sani

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ConclusioniAlla luce delle citate novità normative si sta definendo il quadro regolatorio post-incentivi per la generazione distribuita da fonte rinnovabile e finalmentedovrebbero iniziare a crearsi i presupposti per poter valutare (senza eccessivirischi di incertezza normativa) la fattibilità economica di progetti di autoconsumoin sito.Il riconoscimento ai SEU della relativa qualifica da parte del GSE sembra unappesantimento burocratico, ma potrebbe invece essere considerato dagli istitutidi credito una utile certificazione dell’idoneità dell’iniziativa, che può aiutare nellavalutazione dell’investimento.La massimizzazione dei vantaggi derivanti dai sistemi di autoconsumo può poiessere ottenuta sia attraverso il sistema dello scambio sul posto (per il quale sonostate finalmente determinate in modo definitivo le condizioni di applicazione neidifferenti schemi di SEU) sia in prospettiva di più lungo termine attraverso ilpossibile ricorso a sistemi di stoccaggio, che finalmente pare stiano per avere unaspecifica regolamentazione.Nuove opportunità di mercato possono poi essere offerte agli impianti diproduzione dei SEU dal fatto di poter partecipare al mercato dei servizi didispacciamento, se sarà accolto il suggerimento in proposito del documento diconsultazione 557/2013 e se come auspicabile sarà in tempi brevi portato atermine il procedimento iniziato con il documento di consultazione 354/2013 perla riforma delle modalità di approvvigionamento delle risorse per ildispacciamento con particolare riguardo agli impianti alimentati da fontirinnovabili non programmabili.

Avv. Emilio Sani

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