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Raccolta delle norme legali e contrattuali degli Autoferrotranvieri, Internavigatori, Funiviari, Addetti ai Servizi Ausiliari per la Mobilità

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Raccolta delle norme legali e contrattuali degli Autoferrotranvieri, Internavigatori, Funiviari,

Addetti ai Servizi Ausiliari per la Mobilit

INDICE GENERALE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 Pag. 23

ACCORDO NAZIONALE 23 MARZO 1977 51

INTESA NAZIONALE 10 FEBBRAIO 1978 52Applicazione dellart. 53 del cnnl 23 luglio 1976

ACCORDO INTERCONFEDERALE 13 LUGLIO 1978 54Aumenti periodici di anzianit

ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 LUGLIO 1978 56Festivit soppresse

ACCORDO NAZIONALE 13 SETTEMBRE 1978 58Concernente lart. 38 del ccnl 23 luglio 1976

ACCORDO INTERCONFEDERALE 14 NOVEMBRE 1978 59Festivit soppresse

ACCORDO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1979 60Regolamentazione delle festivit nazionali e religiose, nonch delle solennit o comunque differite della legge 5 marzo 1977 n. 54

C.C.N.L. 12 MARZO 1980 61

ACCORDO NAZIONALE 21 MAGGIO 1981 71Rinnovo contrattuale

C.C.N.L. 17 GIUGNO 1982 73Rinnovo contrattuale

ACCORDO NAZIONALE 4 FEBBRAIO 1983 76Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui allart. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297

ACCORDO NAZIONALE 20 MAGGIO 1983 79Applicazione delle norme del contratto 17 giugno 1982, relative alla produttivit

ACCORDO NAZIONALE 12 LUGLIO 1985 80Rinnovo contrattuale

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VERBALI MARZO/APRILE 1986 Pag. 85Note sul nuovo inquadramento

VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE 20 GIUGNO 1986 91Inquadramento: schema di mediazione

VERBALE DI ACCORDO NAZIONALE 3 LUGLIO 1986 97Rinnovo contrattuale

ACCORDO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1987 101Rinnovo contrattuale

ACCORDO NAZIONALE 24 APRILE 1987 102Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

ACCORDO NAZIONALE 13 MAGGIO 1987 104

INTESA NAZIONALE 13 MAGGIO 1987 123

ACCORDO NAZIONALE 2 GIUGNO 1987 124Disciplina normativa dei quadri

ACCORDO NAZIONALE 16 LUGLIO 1987 126Indennit di trasferta ANAC

ACCORDO NAZIONALE 29 GIUGNO 1988 128Effetti economici del nuovo inquadramento

ACCORDO NAZIONALE 13 LUGLIO 1988 130Nuova scala parametrale

ACCORDO NAZIONALE 15 FEBBRAIO 1989 131Inquadramento del personale della navigazione interna (lagunare)

VERBALE DINTESA 3 LUGLIO 1989 142

C.C.N.L. 28 LUGLIO - 2 OTTOBRE 1989 144Rinnovo contrattuale

ACCORDO NAZIONALE 2 OTTOBRE 1989 217Trattamento economico del personale inidoneo di cui allaccordo nazionale 13 maggio 1987

VERBALE 13 DICEMBRE 1989 221Sottoscrizione contratti collettivi nazionali e accordi nazionali da parte di Faisa Cisal

ACCORDO NAZIONALE 7 MARZO 1990 222Indennit di trasferta ANAC

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ACCORDO NAZIONALE 7 FEBBRAIO 1991 Pag. 223Regolamentazione del diritto di sciopero

PROTOCOLLO GOVERNO PARTI SOCIALI 23 LUGLIO 1993 228

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONEDELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 20 DICEMBRE 1993 243

PROTOCOLLO DINTENTI 3 NOVEMBRE 1994 250Impegni istituzionali sul riordino del sistema previdenziale e sui criteri per il rinnovo del ccnl

VERBALE DINTESA 13 DICEMBRE 1994 253Conferma sul protocollo di intenti del 3-11-1994

VERBALE DINCONTRO 9 MARZO 1995 254Impegni del Governo per il rinnovo del CCNL

ACCORDO NAZIONALE 11 APRILE 1995 255Rinnovo contrattuale

ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996 268Per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie

ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996 278Sulla rappresentanza per la sicurezza

ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996 282Sulla previdenza complementare

ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996 284Pari opportunit e azioni positiva

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 28 MARZO 1996 285Relativa allapplicazione dellart. 18 della.n. 11-4-95

ACCORDO NAZIONALE 6 MAGGIO 1996 286Indennit di trasferta ANAC

VERBALE DI RIUNIONE 21 GENNAIO 1997 287Adesione Faisa Cisal al rinnovo contrattuale e allaccordo nazionale 11-4-95

C.C.N.L. 25 LUGLIO 1997 288Rinnovo contrattuale

ACCORDO NAZIONALE 23 APRILE 1998, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON I VERBALI DI ACCORDO29 LUGLIO 1998, 3 NOVEMBRE 1998, 16 MAGGIO 2000; ACCORDO 18 DICEMBRE 2000 304Istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini(segue Regolamento per lelezione dellAssemblea dei rappresentanti di Priamo)

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NOTA DATORIALE E NOTA SINDACALE 29 LUGLIO 1998 Pag. 321Art. 22, commi 2 e 3, della.n. 25-7-97

VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998 323Permessi ai dirigenti sindacali

VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998 326Monte ore di permessi sindacali

VERBALE DI ACCORDO 28 SETTEMBRE 1998 328Permessi ai dirigenti sindacali

ACCORDO NAZIONALE 21 DICEMBRE 1998 330Indennit di trasferta ANAC

PROTOCOLLO DINTESA TRA GOVERNO, REGIONI, ASSOCIAZIONI lMPRENDITORIALI (FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT) E OO.SS. (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI) 14 DICEMBRE 1999 331

ACCORDO PRELIMINARE DI RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI /INTERNAVIGATORI (TPL-Mobilit)2000-2003 DEL 2 MARZO 2000 334

ACCORDO NAZIONALE 27 NOVEMBRE 2000 339Rinnovo contrattuale

VERBALE DI RIUNIONE 25 GENNAIO 2001 390Integrazioni al rinnovo contrattale

ACCORDO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 2001 394Inquadramento del personale della navigazione interna (lacuale)

VERBALE DI INCONTRO 20 FEBBRAIO 2001 399Permessi sindacali

ACCORDO NAZIONALE 4 APRILE 2001 400Inquadramento del personale delle funicolari terrestri ed aeree

ACCORDO NAZIONALE 28 AGOSTO 2001 405Rivalutazione dellindennit di trasferta e di diaria ridotta (ANAV)

ACCORDO NAZIONALE 10 OTTOBRE 2001 406Inquadramento del personale delle funivie portuali

VERBALE DI RIUNIONE 15 OTTOBRE 2001 414Conversione in euro delle tabelle retributive

VERBALE DI RIUNIONE 17 OTTOBRE 2001 429Conversione in euro di istituti di origina nazionale: indennit di trasferta e indennit concorso pasti (ANAV)

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PATTO 5 LUGLIO 2002 Pag. 430Patto per lItalia - Contratto per il lavoro, intesa per la competitivit e linclusione sociale

ACCORDO NAZIONALE 8 OTTOBRE 2002 445Inquadramento del personale della navigazione lagunare

ACCORDO NAZIONALE 20 DICEMBRE 2003 450Rinnovo contrattuale

CCNL 18 NOVEMBRE 2004 452Rinnovo contrattuale

ACCORDO NAZIONALE 19 SETTEMBRE 2005 471Trattamento di malattia dei lavoratori autoferrotranviari 2004/2007

ACCORDO NAZIONALE 15 NOVEMBRE 2005 476Trattamento di malattia ANAV

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLACCORDO 24.5.2006 IN MATERIA DI PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI 482

ACCORDO NAZIONALE 14 DICEMBRE 2006 485Rinnovo contrattuale

NORMATIVA

R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328 489Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione

R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148 497Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370 524Riposo domenicale e settimanale

D.M. 22 GIUGNO 1935 527Determinazione delle attivit alla quale applicabile lart. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370

LEGGE 3 MAGGGIO 1955 N. 370 528Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi

LEGGE 14 FEBBRAIO 1958, N. 138 529Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori

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LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 Pag. 532Norme sulla tutela della libert e dignit dei lavoratori, della libert sindacale e dellattivit sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

LEGGE 2 LUGLIO 1975, N.303 546Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dallarticolo 11 del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo allarmonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada

LEGGE 1 FEBBRAIO 1978, N. 30 547Tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 551Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarit dellesercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (estratto)

LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297 553Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica..

REG. CEE 20 DICEMBRE 1985, N. 3820 556Relativo allarmonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

REG. CEE 20 DICEMBRE 1985, N. 3821 565Relativo allapparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

LEGGE 12 LUGLIO 1988 N. 270 578Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dellesodo del personale inidoneo ed altre misure

LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 581Norme sullesercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dellattuazione della legge

LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 595Norme in materia di cassa integrazione, mobilit, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunit europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 613Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Estratto)

D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 614Nuovo codice della strada (Estratto)

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DIR.P.C.M. 27 GENNAIO 1994 Pag. 635Princpi sullerogazione dei servizi pubblici

D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 641Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

D.LGS. 29 GIUGNO 1996 N. 414 744Attuazione della delega conferita dallart. 1, commi 70 e 71, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

D.LGS. 19 NOVEMBRE 1997 N. 422 749Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dellarticolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59

D.M. 4 AGOSTO 1998, N. 513 764Regolamento recante norme per gli esami di idoneit degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane

DECRETO 23 FEBBRAIO 1999, N.88 774Regolamento recante norme concernenti laccertamento ed il controllo dellidoneit fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dellarticolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 782Norme per il diritto al lavoro dei disabili

D.LGS. 25 FEBBRAIO 2000 N. 61 795Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa allaccordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dallUNICE, dal CEEP e dalla CES

LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 803Disposizioni per il sostegno della maternit e della paternit, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citt

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 812T.U. Enti locali (Estratto)

D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 818Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit e della paternit, a norma dellarticolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

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D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 Pag. 855Attuazione della Direttiva 1999/70/ce relativa allaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dallUNICE, dal CEEP e dal CES

DELIBERAZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA PER LATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 02/13 (SEDUTA DEL 31.1.2002) 860Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui allart. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale

LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30 868Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

D.LGS. 8 APRILE 2003 N. 66 877Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dellorganizzazione dellorario di lavoro

D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 888Codice in materia di protezione dei dati personali

D.M. 29 LUGLIO 2003 949Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida

D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276 952Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30

CIRC. 15 GENNAIO 2004, N. 3 997Distacco. Articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276

CIRC. 21 LUGLIO 2004, N. 31 999Contratto di inserimento lavorativo

LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243 1005Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e alloccupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria

CIRC. 14 OTTOBRE 2004, N. 40 1019Il nuovo contratto di apprendistato.

LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219 - ART. 8 1026Nuova disciplina delle attivit trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005 N. 286 1027Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dellesercizio dellattivit di autotrasportatore

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D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 25 Pag. 1037Disciplina delle forme pensionistiche complementari

LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 ART. 273 1070Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (estratto)

REG. CEE 15 MARZO 2006 N. 561 1071Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

D.LGS. 11 APRILE 2006 N. 198 1088Codice delle pari opportunit tra uomo e donna, a norma dellarticolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246

D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 1111Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, etc.. (c.d. Decreto Bersani) (Estratto)

D.M. 10 LUGLIO 2006 1116Aggiornamento delle norme concernenti laccertamento ed il controllo dellidoneit fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dellarticolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY 23 NOVEMBRE 2006 1118Linee guida per il trattamento dei dati dei dipendenti privati

D.M. 1 DICEMBRE 2006 N. 316 1129Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale (emanato dal Ministero dei Trasporti)

D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 25 1139Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo allinformazione e alla consultazione dei lavoratori

DECRETI MINISTERIALI 7 FEBBRAIO 2007 1143- Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure desame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente 1143

- Rilascio della carta di qualificazione 1153- Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente 1157

LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 1161Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

INDICE ANALITICO PER ARGOMENTO 1171

INDICE CRONOLOGICO 1191

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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLIAUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazioneIl presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori edei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri dellacontrattazione nazionale; fissa, nei limiti delle norme di attuazione, specificamente previste, la-rea di competenza aziendale consentendo una maggiore aderenza alla disciplina contrattuale atalune caratteristiche aziendali.Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto diregolamentazione nello stesso, e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai pre-detti istituti e materia che erano disciplinati da precedenti accordi e contratti collettivi nazionalidi categoria.Al sistema contrattuale cos delimitato corrisponde limpegno delle parti di rispettare e di far ri-spettare, per il periodo di validit, il contratto generale e le norme applicative aziendali da essopreviste.

Art. 2 - Istituti riservati allarea nazionaleAppartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:- regolamentazione delle assunzioni con rispetto delle norme di legge vigenti;- anzianit di servizio;- orario di lavoro;- retribuzioni minime;- indennit di contingenza;- criteri generali sulle competenze accessorie;- metodi di calcolo delle retribuzioni;- festivit nazionali ed altre ricorrenze festive;- lavoro straordinario, festivo e notturno;- ferie;- aumenti periodici di anzianit e trattamento in caso di promozione;- mensilit aggiuntive (13 e 14);- trasferte, diarie, concorso pasti;- traslochi;- congedo matrimoniale;- benemerenze nazionali;- trattamento di buonuscita;- vestiario uniforme (minimi garantiti);- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);- procedure per ladozione del sistema ad agente unico;- diritti sindacali;- indennit sostitutiva di mensa (minimo garantito);

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- qualifiche e criteri generali per le promozioni e gli avanzamenti;- avventiziato (trattamento economico e normativo);- apprendistato (trattamento economico e normativo);- disciplina delle Casse di soccorso.

Art. 3 - Area aziendaleIn ordine alle materie proprie del livello aziendale si conviene quanto segue:a) costituisce oggetto di contrattazione in sede sindacale, tra le Organizzazioni sindacali che rap-

presentano le Aziende e le Organizzazioni sindacali provinciali territorialmente competenti deilavoratori, la definizione degli elementi retributivi accessori di cui al successivo art.13 e lealtre materie espressamente delegate a tale titolo dalla normativa nazionale.

b) le parti concordano di favorire una sempre pi fattiva e concreta partecipazione delle rappre-sentanze sindacali dei lavoratori nelle complesse attivit delle aziende, con il fine di realiz-zare la miglior efficienza dei servizi forniti alla collettivit.In questo ambito le parti concordano sulla necessit di un preventivo e periodico esame trale rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti e le aziende, in particolaredei problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preven-tiva ed allinfortunistica, allepoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento deldiritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle Commissioni di concorsi e prove darteper promozioni ed avanzamenti, allistituzione di corsi di formazione o riqualificazione profes-sionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art.17, allaccerta-mento dei posti di lavoro in organico disponibili o che si possano rendere disponibili, ai finidellassegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili in appli-cazione delle norme di legge in materia, allassegnazione a diverse mansioni dei lavoratori di-venuti temporaneamente inabili al servizio nelle mansioni della qualifica rivestita secondogiudizio medico reso nelle forme di legge.

c) le proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti, da sottoporre,ove necessario, agli organi competenti, saranno oggetto di esame congiunto tra le rappre-sentanze sindacali aziendali e lazienda.

d) le direzioni provvederanno a dare tempestiva informativa alle RSA delle Organizzazioni sindacalidei lavoratori stipulanti in ordine alle proposte di variazioni dei programmi di esercizio.

e) le parti convengono sulla necessit che sia assicurata ogni collaborazione a livello aziendaleonde garantire attraverso il rispetto dei principi di economicit di gestione la piena produttivitdel servizio.

TITOLO II - ORARIO DI LAVORO FERIE

Art. 4/A - Orario di lavoro (Norme per le Aziende associate alla Federtrasporti)

4/A.1 - Personale viaggianteLorario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato fissato in ore6,40, compresi i tempi accessori.Lorario di lavoro massimo giornaliero fissato come segue:- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15;- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8.Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni).Lorario medio giornaliero di lavoro sar calcolato individualmente sullintero ciclo dei turni al quale gliagenti sono interessati, ciclo che ai fini del calcolo non deve comunque superare sette settimane.

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Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordiaziendali la determinazione;a) del nastro lavorativo;b) del numero e della durata delle riprese;c) degli intervalli fra le riprese;d) delle modalit di cambio;e) dei tempi accessori.

4/A.2 - Personale operaioLorario di lavoro del personale operaio fissato in 40 ore settimanali.Nellorario predetto sono compresi gli eventuali tempi accessori.

4/A.3 - Impiegati tecnici ed amministrativiLorario di lavoro del personale impiegatizio fissato in ore 39 settimanali.

4/A.4 - Personale ausiliarioLorario di lavoro del personale ausiliario quello del servizio cui tale personale addetto.

4/A.5 - Condizioni di miglior favoreRestano ferme le eventuali condizioni di miglior favore gi fissate da accordi aziendali comples-sivamente per ciascuna categoria di personale.

4/A.6 - ControversieLe eventuali controversie relative allapplicazione del presente accordo saranno deferite alle or-ganizzazioni nazionali stipulanti per il componimento.

Art. 4/B - Orario di lavoro (Norme per le aziende associate alla Fenit)Ferme restando le vigenti norme di legge e di contratto collettivo aziendale sui turni ed orari set-timanali di servizio - rispetto alle quali nulla innovato - lorario di lavoro settimanale resta fis-sato, in relazione alle norme anzidette e in 40 ore di lavoro effettivo.

Art. 4/C - Orario di lavoro (Norme per le aziende associate allANAC)Per lorario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge.La durata dellorario di lavoro del personale di ogni ordine e grado fissata in ore 6,40 giorna-liere o 40 ore settimanali.In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposi-zioni di cui al successivo art.17.Per gli impiegati tecnici la cui prestazione direttamente connessa con il lavoro degli operai del-lofficina pu adottarsi, fermo restando la durata stabilita dal presente articolo, lorario deter-minato per tali operai.Per il personale viaggiante, agli effetti del computo del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempoprevisto dalla lettera f) dellart.6 legge 14-2-1958, n.138 (12%) anche in caso di non richiestareperibilit.Il nastro lavorativo del personale viaggiante di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze percomprovate esigenze di esercizio, sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti.

Art. 5 - FerieGli agenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con la corresponsione della retribuzione nor-male, di cui allart.6 - lettera c), nelle seguenti misure:- 24 giorni lavorativi per gli agenti con anzianit di servizio fino al 10 anno incluso;

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- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianit di servizio dall11 al 20 anno incluso;- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianit di servizio superiore al 20 anno e per i Capi uf-ficio e gli aventi qualifiche della stessa classe o superiori.

Ogni settimana di ferie dovr essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribu-zione dellorario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per1,2.Le ferie sono ridotte in proporzione al totale delle assenze verificatesi nellanno al quale si rife-riscono, per motivi privati, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disci-plinari definitivi, per detenzione dovuta a cause estranee al servizio.Le assenze verificatesi per altri motivi non danno luogo a riduzioni, sempre che non superino nel-lanno i 90 giorni. Non ammessa la riduzione delle ferie inferiore alla giornata.In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dellanno spetter allagente il godimentodelle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giornisar considerata, a questi effetti, come mese intero.Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianit (24 giorni) assorbe,fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.

TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6 - Retribuzione mensileAi fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile:- retribuzione minima conglobata;- retribuzione con anzianit individuale;- retribuzione normale.La retribuzione mensile comprensiva dei riposi pagati e si applica indistintamente al personaledi ruolo ed avventizio, tranne che ai guardabarriera il cui trattamento economico determinatoin sede di accordo aziendale.a) Retribuzione minima conglobataPer retribuzione minima conglobata si intendono i minimi stabiliti per le varie classi di qualifi-che del personale, di cui alla legge 6-8-1954, n. 858, e successive modifiche, comprensivi del-lindennit di contingenza, di cui agli accordi interconfederali 7-5-1975 e 17-6-1975, maturata al31 dicembre dellanno precedente.

NOTA A VERBALELe parti, rilevando che in alcuni accordi aziendali la retribuzione minima conglobata definita impropriamenteretribuzione tabellare o di tabella, sia come componente della retribuzione normale sia per il calcolo dei com-pensi aziendali percentualizzati, convengono di adeguare limpropria terminologia usata aziendalmente a quella sta-bilita nel presente contratto. Le parti si impegnano altres ad escludere ogni ricalcolo dei compensi aziendalipercentualizzati per effetto della nuova terminologia di cui al presente articolo.

b) Retribuzione con anzianit individualePer retribuzione con anzianit individuale si intende la retribuzione minima conglobata mag-giorata degli aumenti periodici di anzianit spettanti ad ogni singolo agente.c) Retribuzione normalePer retribuzione normale si intende la retribuzione con anzianit individuale, lindennit di con-tingenza non conglobata, lindennit sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenzeaccessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennit e tutti glialtri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio,nonch le quote non conglobate di caropane.

Art. 7 - Aumenti periodici di anzianitSulla retribuzione minima conglobata di ciascuna classe di qualifiche sono calcolati aumenti pe-riodici di anzianit, ciascuno da corrispondersi per ogni biennio di anzianit di servizio, e per unapercentuale globale del 40% (quaranta per cento) ripartita in 8 (otto) aumenti biennali del 5% (cin-que per cento).Lanzianit di servizio decorre dalla data di assunzione presso lazienda indipendentemente dallacategoria di inquadramento (ruolo o avventizio) con esclusione dal computo dei singoli periodi diavventiziato precedenti quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo.

Art. 8 - Trattamento in caso di promozioneIn caso di promozione viene assegnata la retribuzione con anzianit individuale della nuova qua-lifica immediatamente superiore a quella goduta dallagente prima della promozione.Per il conferimento del primo aumento biennale di anzianit, dopo la promozione, si tiene contodella eventuale frazione di biennio maturata nella precedente qualifica; per gli agenti che abbianoraggiunto la retribuzione massima (retribuzione minima conglobata integrata del 40%), il periododi tempo decorso dalla data di conferimento di tale retribuzione sar considerato utile agli effettidel conseguimento del primo aumento biennale di anzianit dopo la promozione; ma, nel casoin cui detto periodo di tempo sia maggiore di un biennio, non sar corrisposto che il corrispettivodi un solo aumento biennale di anzianit.Tuttavia, lagente che venga promosso e che, nella nuova qualifica, non realizzi, in applicazionedelle norme di cui sopra, con la retribuzione con anzianit individuale immediatamente superiorea quella goduta prima della promozione, un miglioramento almeno pari al 5% della retribuzioneminima conglobata della qualifica di provenienza, beneficia, allatto della promozione, di un au-mento biennale di anzianit - nel limite della percentuale globale del 40% - oltre quelli spettan-tegli in base alle norme anzidette.Quando ne abbia titolo, laumento biennale successivo a quello attribuitogli come sopra, gli vienecorrisposto, a tutti gli effetti, a partire dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla datadella promozione, nel caso che, in base allanzianit maturata nella qualifica di provenienza, taleaumento biennale gli doveva essere concesso, secondo la normativa di cui al comma prece-dente, nel corso dei 12 mesi successivi alla promozione stessa.Dalla garanzia del miglioramento di almeno il 5% di cui sopra, sono esclusi gli agenti che sianopromossi prima di aver beneficiato di aumenti biennali di anzianit nella qualifica di provenienzao che vengano a beneficiare, nellacquisire la nuova qualifica, dello stesso numero di aumentibiennali goduti in quella precedente.

Art. 9 - Indennit di contingenzaLindennit di contingenza corrisposta con le modalit vigenti per i lavoratori dellindustria e se-condo le norme degli accordi interconfederali 7-5-1975 e 17-6-1975.Le variazioni dellindennit di contingenza sono conteggiate separatamente e non influiscono,nel corso dellanno, sulle retribuzioni minime conglobate; sono assoggettate a conglobamento il31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1 gennaio successivo.

Art. 10 - Valori convenzionali della contingenzaPer valori convenzionali della contingenza si intendono i valori dei punti mensili validi al 1-1-1975moltiplicati per 2,52 per ogni classe di qualifiche del personale di cui alla legge 6-8-1954, n. 858e successive modificazioni, come da tabella allegata.I valori convenzionali della contingenza non conglobati non hanno effetto retributivo.

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Art. 11 - Indennit sostitutiva di mensaLe aziende, presso le quali non esiste la mensa o lindennit sostitutiva di questa, corrispondono,a ciascun agente per tale titolo unindennit minima mensile pari allimporto dell1,50% dellasomma risultante alla fine di ogni bimestre dalla media ponderale delle retribuzioni mensili mi-nime conglobate previste per tutti i loro dipendenti.

Art. 12 - Indennit supplementare di caro paneLe quote di caro pane che eccedono limporto di L. 520 mensili, gi compreso nella retribuzioneminima conglobata, e che vengono riconosciute a talune categorie di lavoratori continuano ad es-sere corrisposte secondo le norme di legge in vigore.

Art. 13 - Competenze accessorie, premi, indennit varieA tutti gli agenti spettano competenze accessorie.La determinazione specifica delle competenze accessorie (voci e misura) concordata azien-dalmente, in rapporto al tipo di azienda ed alla natura delle prestazioni effettuate, in maniera chesia possibile graduarle in funzione di incentivo.Ad ogni agente deve comunque essere assicurato, a titolo di competenze accessorie, un minimodel 5% della propria retribuzione mensile minima conglobata.Saranno istituiti aziendalmente il premio evitati sinistri per il personale di guida dei servizi auto-mobilistici di linea e lindennit di versamento incassi eseguito da personale adibito a mansionidi bigliettaio dopo il normale orario di lavoro, semprech tali indennit non siano gi compresenel complesso delle competenze accessorie o comunque corrisposte in altra forma.Sono, altres, concordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi, indennit e premi pereffettive particolari prestazioni e rimborsi spese.

Art. 14 - Elementi distinti dalla retribuzioneA tutti i lavoratori del settore viene corrisposto limporto mensile lordo di lire 11.143, a titolo dielemento distinto dalla retribuzione.A decorrere dal 1-1-1976 allelemento distinto dalla retribuzione, di cui sopra viene aggiunto lim-porto mensile lordo di lire 15.000.Con riferimento ai vari istituti contrattuali ed ai trattamenti aziendali a qualsiasi titolo riconosciuti,detti importi sono considerati utili ai seguenti effetti:- 13 e 14 mensilit;- ferie;- festivit nazionali ed infrasettimanali;- permessi retribuiti;- indennit di preavviso ove spettante;- indennit di anzianit o trattamento di buonuscita e per nessun altro istituto previsto dai contratti collettivi nazionali ed aziendali.

NOTA A VERBALE- Le parti si danno atto che:a) limporto di lire 11.143 costituisce applicazione della normativa degli accordi interconfederali 7 maggio e 17-

6-1975 (Allegato A) con il riproporzionamento dellimporto mensile per corresponsione per 14 mensilit;b) gli EDR di cui al presente articolo sono considerati, per effetto di norme di legge e di accordo di Cassa soccorso,

anche ai fini del sussidio di malattia e del trattamento di infortunio.

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Art. 15 - Retribuzione giornaliera ed orariaGli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste dallart.6, dellindennit dicontingenza di cui allart.9 e dei compensi di cui allart.14, si determinano dividendo per 30 i ri-spettivi importi mensili.Gli importi orari della retribuzione di cui allart.6, dellindennit di contingenza di cui allart.9 edei compensi di cui allart.14, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per lorariomedio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale. Se lorariocontrattuale individuato per settimana lavorativa, lorario medio giornaliero si ottiene dividendoper 6 quello settimanale.

Art. 16 - Festivit nazionali ed altre ricorrenze festiveSono considerati giorni festivi quelli stabiliti dagli artt.1 e 2 (escluse le domeniche) della legge27-5-1949, n. 260 e quella del Santo Patrono, per il quale si fa riferimento, in linea di massima,alla localit in cui ha sede la direzione di esercizio.Oltre alla retribuzione normale, di cui allart.6 lettera c) nulla compete ai lavoratori che non pre-stino servizio per effetto della festivit, mentre, quando le festivit coincidono con il giorno di ri-poso (domenicale o periodico) regolarmente goduto, essi hanno diritto ad unaltra giornata divacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali, oppure, ove ci non sia possibile, ad una gior-nata di retribuzione normale.Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festivit sopra richiamate compete, oltre alla retribuzionenormale, il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.Ai lavoratori che prestano la loro opera in giornate di festivit coincidenti con il giorno di riposo (do-menicale o periodico), fermo restando lobbligo dellazienda di far godere il riposo in altro giorno,spetta il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.

Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo e notturnoSi considera lavoro straordinario, quello che eccede lorario normale di lavoro stabilito dalle vi-genti leggi applicabili al settore e dai contratti o accordi di categoria.Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) equello effettuato nelle festivit richiamate nel primo comma dellart.16 del presente contratto.Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane.Non spetta la maggiorazione per il lavoro notturno agli agenti aventi la qualifica ed il trattamentospecifico di guardiano di notte.La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore com-putata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui allart. 6 lettera c) del presente contratto.Le percentuali di maggiorazione per il titolo che precede, in atto presso le singole aziende che ri-sultino superiori a quelle previste dalle leggi vigenti nel settore, saranno riproporzionate per ef-fetto dellincremento della base di calcolo come sopra determinata (retribuzione normale) di cuiallart.6 lettera c) in modo da non superare il trattamento in atto presso le aziende stesse alladata di stipulazione del presente contratto.La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per illavoro straordinario e calcolata anchessa sulla quota oraria della retribuzione normale di cui al-lart. 6 lettera c) del presente contratto.Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno da calcolarsi anchesse sulle quote orariedella retribuzione normale di cui allart. 6 lettera c) del presente contratto sono rispettivamentefissate nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturnonon compreso in turni avvicendati.

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Le percentuali di maggiorazione per lavoro notturno in atto presso le singole aziende, che risul-tino superiori a quelle sopra indicate, saranno riproporzionate per effetto dellincremento dellabase di calcolo, (retribuzione normale) in modo da non superare il trattamento in atto presso leaziende stesse alla data di stipulazione del presente contratto.Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono tra loro cumulabili.Lagente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore allo-rario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50%della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate.

Art. 18 - Tredicesima mensilitAl personale in servizio viene corrisposta, tra il 10 e il 20 dicembre di ciascun anno, la tredice-sima mensilit nella misura di una mensilit di retribuzione normale ultima raggiunta.A tale effetto si intende retribuzione normale ultima raggiunta quella del mese di dicembre.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dellanno sono corrisposti tantidodicesimi della 13 mensilit quanti sono i mesi di servizio prestati nellanno medesimo pressolazienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni calcolata come mese intero.

Art. 19 - Quattordicesima mensilitAl personale in servizio viene corrisposta, tra il 1 e il 20 luglio di ciascun anno, la 14 mensilitnella misura di una mensilit della retribuzione normale del mese di giugno.Tale erogazione frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione delrapporto di lavoro nel corso dellanno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni cal-colata come mese intero.Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i dodicesimi corrispondenti ai mesi inter-correnti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dellanno di competenza, mentre quelli as-sunti dopo il 30 giugno percepiscono alla fine dello stesso anno i dodicesimi relativi ai mesi diservizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dellerogazione che,secondo i criteri di cui sopra, sarebbe loro spettata se fossero stati assunti prima del 30 giu-gno.Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsitra il 1 gennaio e la data di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione normale ultima rag-giunta, mentre quelli che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei corrispondentiai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto ed il 31 dicembre.

Art. 20 - Indennit di trasferta (Federtrasporti - Fenit)1) Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve re-

carsi fuori della residenza assegnatagli, ha diritto a una indennit di trasferta che si componedi diaria e di pernottazione.

2) Per residenza si intende la localit in cui ha sede lufficio, la stazione, il deposito, la rimessa,limpianto, lofficina, la tratta, ecc., a cui lagente appartiene.La specificazione degli elementi sopra indicati stabilita aziendalmente tenendo presenti leparticolari condizioni tecniche degli impianti.

3) La indennit di diaria corrisposta come segue:a) nelle ferrovie: per intero quando lassenza dalla residenza supera le 7 ore; in misura par-

ziale se lassenza supera le 4 ore, ma non le 7;b) nelle linee di navigazione interna: per intero quando lassenza dalla residenza supera le 8

ore; in misura parziale se lassenza supera le 5 ore, ma non le 8;

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c) in tutti gli altri servizi: per intero quando lassenza dalla residenza supera le 12 ore; in mi-sura parziale se lassenza supera le 7 ore, ma non le 12.

Nessuna indennit di diaria dovuta quando lassenza dalla residenza sia inferiore alle du-rate minime sopra stabilite.

4) Lindennit di pernottazione corrisposta quando lagente rimane assente dalla residenza,ne parte o vi ritorna nellintervallo di tempo dalle ore 22 alle 5 ed abbia titolo alla intera oalla parziale indennit di diaria.

5) Quando lagente, per recarsi fuori residenza o per ritornarvi, si serva dei treni o delle corse,la durata delle assenze si misura sullora effettiva di partenza e di arrivo dei treni o dellecorse stesse.

6) Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dallora di partenza.Quando lagente si assenta dalla propria residenza pi volte in uno stesso periodo di 24 ore,le durate delle assenze si cumulano, computando il periodo di 24 ore dallora di partenzaper la prima missione. Per ogni periodo di 24 ore non pu essere corrisposta pi di una dia-ria e di una pernottazione.

7) Al personale viaggiante di tutti i servizi extraurbani (ferrovie, tranvie, navigazione interna,ecc.) compete lindennit di trasferta sin dal primo giorno solo quando venga comandato aprestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri.

8) Il trattamento da farsi al personale dei servizi urbani, che venga distaccato ad altro depo-sito, rimessa, impianto, zona, ecc., concordato aziendalmente. Esso non spetta al perso-nale che effettui il servizio a rotazione tra le diverse zone.

9) Lindennit di trasferta corrisposta allagente in base alla qualifica di cui esplica le mansioni.10) Non compete alcuna indennit di trasferta:

a) al personale dei servizi urbani che venga temporaneamente adibito, nellambito della reteurbana, ad altro deposito, rimessa, officina, impianto, zona, ecc.;

b) quando la distanza dalla residenza alla localit della missione sia inferiore a tre chilo-metri, semprech, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano alla-gente, senza spese a suo carico, di raggiungere la propria residenza negli intervalli delturno di servizio purch almeno uno di questi raggiunga la durata di due ore.

11) Lindennit di trasferta stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione nor-male: trasferta (diaria e pernottazione): 90% diaria interna: 50% diaria parziale: 15% pernottazione senza dormitorio: 40% pernottazione con dormitorio: 10%

12) Sono considerate aziendalmente le indennit da corrispondersi per le trasferte effettuatefuori dalla rete sociale oppure su linee distaccate da quella ove lagente ha la propria resi-denza e per le trasferte nellambito della rete sociale, che si effettuino a distanza superiorea km. 90 dalla residenza.

13) Non sono considerati in trasferta gli agenti delle aziende disastrate i quali, a seguito delladistruzione degli impianti o locali, debbano venir dislocati giornalmente per lavori di rico-struzione o per raggiungere la sede provvisoria cui sono adibiti, semprech la azienda prov-veda a trasportarli a proprie spese dalla residenza al posto di lavoro e viceversa ecorrisponda loro un compenso pari ad un terzo della diaria interna, per ogni giornata in cuiavviene lo spostamento.

14) data facolt al personale di conservare il trattamento di trasferta in atto presso la rispet-

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tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente pi favorevole di quello previsto dal pre-sente articolo.

15) Nei confronti del personale degli autoservizi di linea extraurbani non trovano applicazione ipunti 8, 13 e 14 che precedono.

Art. 20/B - Indennit di trasferta - Indennit di pernottamento (Norme per le aziende associateallANAC)1) INDENNIT DI TRASFERTAa) Personale impiegatizioAllimpiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:

a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalit quando la durata della tra-

sferta obblighi limpiegato ad incontrare tali spese;c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per lespletamento della missione, sempre-

ch siano autorizzate e comprovate;d) una indennit di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione minima conglobata.

Nel caso in cui limpiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la suapermanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorninel mese, tale indennit verr ridotta al 20%.Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente dellimpiegato,lindennit verr ridotta al 15%.Le indennit di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che lassenza dalla sede per trasfertanon superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennitverranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa.Le indennit di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapportodi lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale ti-tolo, riconoscendosi allimpiegato la facolt di optare per il trattamento da esso ritenuto pi fa-vorevole.Pu essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.b) Personale viaggianteLindennit di trasferta, le cui modalit di erogazione sono determinate come appresso, corri-sposta in base alle norme seguenti:

a) calcolo dellindennit di trasferta:- si effettua sulla base di 1/26 della retribuzione minima conglobata delloperaio qualifi-cato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per il coefficiente 1,6;

b) variazione dei punti di contingenza:- in caso di variazione dei punti dellindennit di contingenza il ricalcolo, sulla base delle va-riazioni relative, si effettuer al termine dellanno solare ed avr applicazione dal 1 gen-naio successivo;

c) variazione delle paghe tabellari:- in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverr tenendo conto di tali varia-zioni di paga, con effetto dal 1 del mese successivo a quello in cui si verificata la va-riazione;

d) corresponsione dellindennit di trasferta:- lindennit di trasferta corrisposta nei casi e con le modalit seguenti:1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sonoconsiderati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del la-

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voratore, nonch i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per pi settimane eche non consentono al lavoratore nellambito di ogni turno di consumare il pasto nellestesse localit;2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;3) al personale viaggiante che effettui lintero percorso in servizio su linea di raggio supe-riore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea costituita da pi atti di concessione;4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza;

e) frazionamento dellindennit di trasferta:- nei casi di cui alla lettera d) lindennit di trasferta, composta di tre frazioni di importouguale, corrisposta:

- nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24;- nella misura di due frazioni (2/3) per assenza della residenza superiore a ore 14 e fino a ore21;

- nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personaledi cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando lassenza limitata-mente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purch detta assenzasi verifichi nelle ore dei pasti e cio tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19e le 22 per il secondo pasto.

f) calcolo della durata di trasferta:- lassenza dalla residenza viene calcolata dallorario di partenza dal capolinea a quello diritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti noninterrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dellindennitdi trasferta.

g) pernottamento:- qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratoglidallazienda, lindennit di trasferta sar ridotta di una frazione e, in sua sostituzione,verr corrisposta una indennit di pernottamento nella misura di lire 500;

h) servizi turistici:- nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il tratta-mento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purch questo sia nor-male, lazienda corrisponder in sostituzione dellindennit di trasferta lindennit di lire1.000 per ogni pasto;

i) altre modalit di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti:- lindennit di trasferta assorbe il concorso pasti di cui allart.21/B;- al personale di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per unperiodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate allart.21/B, si trovi fuori re-sidenza, spetter lindennit di cui allo stesso art.21/B;

- per residenza del personale si intende la localit assegnata dallazienda ad ogni singololavoratore;

- nei servizi ad orario determinato leventuale lavoro straordinario deve essere retribuito se-condo le norme dellart.17;

- in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verr corrisposto un com-penso forfetario pari a:

- una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 8 a 12 ore;- due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 12 a 18 ore;

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- tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 18 a 24 ore;- restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti leventuale maggiore importodella trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.

2) INDENNIT DI PERNOTTAMENTOLindennit di pernottamento nella misura di 1/3 dellindennit di trasferta di cui allart.20/B,compete al personale salariato costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepi-sca la trasferta comprensiva della quota parte (1/3) relativa al pernottamento. Qualora laziendafornisca un idoneo alloggio lindennit di pernottamento viene ridotta a lire 500.

Art. 21 - Indennit di diaria ridotta (Federtrasporti - Fenit)1) Il personale di macchinae dei treni, nonch quello navigante, quando deve prestar servizio di

turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative, ha di-ritto ad una indennit di diaria ridotta. Tale indennit stabilita come segue sulla quota gior-naliera della retribuzione normale:- per periodi superiori alle 10 ore continuative . . . . 24%- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative . . . . . . . . . 9%

2) La diaria ridotta dovuta al personale di macchina e dei treni, nonch a quello navigante,anche quando esso, prestando servizio di turno, debba rImanere assente dalla propria resi-denza in modo non continuativo per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste,purch in tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale o superiore a 2 oreininterrotte.Tale indennit stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:- per periodi di assenza non continuativa superiore alle 14 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24%

- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore, ma non alle 14 . . . . . . . . . . 13%

3) Al personale di cui ai precedenti punti, quando pernotta per ragioni di servizio fuori della pro-pria residenza dalle ore 22 alle 5, compete lindennit di pernottazione nelle misure previsteal punto 11 dellart. 20.

4) Le ore comprese tra la 1 e le 5 antimeridiane non sono computabili agli effetti della diariaquando si corrisponda lindennit di pernottazione. Nelle 24 ore non pu essere corrispostapi di una diaria e di una pernottazione.Quando lassenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi frui-sce, a decorrere dallinizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cuial precedente articolo 20.

5) Per la determinazione della residenza vale quanto detto al punto 2) dellart. 20.6) data facolt al personale di conservare il trattamento di diaria ridotta e di pernottazione in

atto presso la rispettiva azienda qualora lo ritenga complessivamente pi favorevole di quelloprevisto dal presente articolo.Al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le con-dizioni previste dal presente articolo, competono le diarie ridotte e le pernottazioni con le mo-dalit innanzi fissate e secondo le percentuali appresso indicate da computarsi sulla quotagiornaliera della retribuzione normale:- per periodi superiori alle 10 ore continuative . . . . . 2%

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- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative . . . . . . . . . 8%

- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 14 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22%

- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore ma non alle 44 ore . . . . . . . 12%

Nei confronti di questultimo personale non trova applicazione il punto 6) del presente articolo.

Art. 21/B - Indennit di diaria ridotta - (Norme per le aziende associate allANAC)Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trovi abi-tualmente nelle stesse localit diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o pipasti fuori dalla residenza medesima, percepir, per ogni pasto, una indennit denominata con-corso pasti di importo pari al 25% di una frazione dellindennit di trasferta, calcolata come pre-visto allart.20/B.Lindennit non dovuta al personale che - fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e frale ore 19 e le 22 per il secondo pasto - permanga libero in residenza per un periodo di almeno45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenzespecifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra.Lindennit assorbe quella sostitutiva di mensa.La stessa indennit di concorso pasti compete al personale di riserva comandato in sostituzionedi personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazionesoccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorsopasti.Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua re-sidenza e non vi rientri nelle 24 ore, avr diritto alla indennit di trasferta di cui allart.20/B.

Art. 22 - Traslochi (Federtrasporti Fenit)Premesso che il trasloco comandato per ragioni di servizio non deve comportare un onere per la-gente, agli agenti traslocati per dette ragioni compete;1) un congedo straordinario retribuito non inferiore a 3 giorni;2) il trasporto gratuito, sulle linee sociali, dellagente, dei familiari conviventi ed a carico e delle

masserizie;3) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per leffettuazione del trasloco

salva la facolt dellazienda di provvedervi direttamente;4) il rimborso della pigione per lalloggio non usufruito, quando lagente non abbia ricevuto lor-

dine di trasloco in tempo utile per poter rescindere il contratto di locazione o subaffittare il quar-tiere e provi di dover pagare la pigione per un periodo successivo al trasloco stesso;

5) un preavviso di giorni 60.Agli agenti traslocati per punizione dovuto il trattamento di cui ai punti 2), 3) e 4). data facolt al personale di conservare il trattamento di trasloco in atto presso la propriaazienda qualora lo ritenga complessivamente pi favorevole di quello previsto dal presente arti-colo.

Art. 22/B - Trasferimenti - (Norme per le aziende associate allANAC)Al lavoratore che sia trasferito, per accertate esigenze di servizio dalla localit di residenza as-segnata dallazienda ad altre localit di residenza che comporti leffettivo trasferimento, verr cor-risposto limporto della spesa di trasporto per s ed i familiari (i viaggi in ferrovia verranno

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effettuati in prima classe) e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale in-dennit di trasferimento gli verr corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensi-lit di retribuzione normale, se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilit diretribuzione normale.Lordine di trasferimento sar comunicato al lavoratore almeno venti giorni prima del giorno in cuidovr essere raggiunta la nuova residenza.Nel caso in cui lazienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza, lalloggio incondizioni di abitabilit, dette indennit saranno ridotte a met.Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dellanticipata risoluzione del con-tratto di fitto, semprech questo sia denunciato allatto della comunicazione del trasferimentostesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce ecc.) debba corrispondere inden-nizzi, questi resteranno a carico dellazienda.Al lavoratore che chiede il trasferimento per sue necessit non competono le indennit di cuisopra.Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico, e che venga eso-nerato non per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso dellespese come al primo capoverso del presente articolo per ritrasferirsi al luogo di origine.

Art. 23 - Alloggio e indennit sostitutiva di alloggioLe norme per la fornitura dellalloggio e la corresponsione dellindennit sostitutiva di alloggiosono concordate aziendalmente.

Art. 24 - Fondo di buonuscitaCon effetto dal 1-1-1948 le aziende hanno istituito a favore del proprio personale fondi individualisui quali, alla fine di ogni anno, hanno versato una somma pari all1% di quanto corrisposto nel-lanno stesso ai singoli lavoratori per retribuzione con anzianit individuale, per indennit di con-tingenza non conglobata, per assegni personali, escluse le competenze accessorie, i premi e leindennit.A decorrere dal 1-1-1959 laliquota stata elevata all1,50%. Gli interessi da accreditare al 31dicembre di ogni anno su detti fondi sono computati in base al tasso legale.A ciascun agente collocato in pensione entro il 31-12-1976, le aziende assicurano, sino a quandoil fondo dellagente stesso non abbia raggiunto un importo maggiore, una somma pari a 24 gior-nate di retribuzione normale di cui allart.6, lettera c) ultima raggiunta, aumentata dei ratei men-sili di 13 e 14 mensilit nonch dei ratei mensili di eventuali similari erogazioni annuali ricorrentipreviste da accordi aziendali per tutto il personale, per ogni anno di anzianit - computata con icriteri stabiliti dallultimo comma dellart.7 - con un importo minimo garantito di 10 mensilit diretribuzione calcolata come sopra.Tale minimo assicurato, se di maggior favore nei confronti del trattamento di buonuscita ma-turato, anche nei casi di morte o di collocamento in pensione per invalidit dellagente.Dal 1-1-1977 le giornate come sopra calcolate (valori e criteri), saranno elevate a 30 per ciascunanno di anzianit.Le frazioni di anno sono computate in dodicesimi.In caso di morte dellagente il trattamento che precede riservato al coniuge ed ai figli; in man-canza di questi, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affinientro il secondo grado.In tutti gli altri casi di cessazione del servizio dovuto al lavoratore il trattamento di cui sopra -escluso il trattamento minimo dei 10 mesi garantito - semprech il trattamento stesso risulti pi

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favorevole di quello previsto dallart.26 dellallegato A) al RD 8-1-1931, n. 148.Il trattamento contemplato dal presente articolo assorbe, fino a concorrenza, ogni altro tratta-mento di fine lavoro anche se stabilito per contratto collettivo aziendale, esclusi soltanto quelliche prevedono un concorso degli agenti.Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale avventizio di cui allart.8,quinto comma, del RD 8-1-1931, n. 148 mentre si applicano agli avventizi dipendenti dalle aziendedi cui allart.8, terzo comma, lettera c), dello stesso regio decreto.

TITOLO IV - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI

Capo 1 - Prerogative sindacali

Art. 25 - Trattenute dei contributi sindacaliAllo scopo di facilitare i lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il versamento, aqueste ultime, del proprio contributo, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retri-buzioni mensili, inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di appositadelega, nella quale dovranno essere specificati le generalit del lavoratore, il suo numero di ma-tricola, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicit e limporto della trat-tenuta stessa.La trattenuta sar sospesa dietro richiesta scritta del lavoratore interessato, con decorrenza dalmese successivo alla data della revoca della delega.Dopo effettuata la trattenuta lazienda rimetter, ad ogni sindacato, la somma di competenza.Restano salve le modalit di trattenuta dei contributi sindacali gi in atto presso le singoleaziende.

Art. 26 - Albi di affissioneLe aziende consentiranno, oltre che alle strutture unitarie aziendali o in mancanza di esse alleRSA, ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente con-tratto, di far affiggere negli appositi albi installati nei locali della direzione o sezioni dellaziendacomunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Dire-zione aziendale.

Art. 27 - Permessi sindacaliAgli agenti membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionalidi categoria, dei Sindacati regionali, provinciali o territoriali o di Comitati o Commissioni nazionalipermanenti, nei quali siano rappresentati gli interessi delle aziende autofiloferrotranviarie e dellanavigazione interna nonch dei lavoratori da esse dipendenti, saranno concessi (compatibilmentecon le esigenze tecnico-aziendali), permessi retribuiti per partecipare a riunioni degli Organi, Co-mitati o Commissioni cui appartengono o per trattative sindacali di loro competenza.Lappartenenza agli Organi, Comitati o Commissioni di cui al primo comma e le variazioni rela-tive dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle associazioni da-toriali, che provvederanno a darne notizia alle singole aziende interessate. Il permesso perlassenza dal lavoro di ogni singolo agente dovr essere richiesto espressamente e tempestiva-mente dalle OO.SS. dei lavoratori alle aziende interessate.

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Le generalit degli agenti investiti di cariche sindacali negli Organi Direttivi delle Organizzazionidi cui al presente articolo o appartenenti a Comitati o Commissioni nazionali permanenti vannocomunicate, con la indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, esclusivamente dalle Fe-derazioni Nazionali dei lavoratori, a quelle Nazionali dei datori di lavoro, che devono provvedere,a loro volta, a darne notificazione alle proprie associate.I permessi sindacali vanno richiesti direttamente alle aziende dalle Organizzazioni dei lavoratori(Confederazioni, Federazioni Nazionali, Sindacati regionali, provinciali o territoriali a seconda deicasi), con lettera motivata, ella quale devono essere indicate con esattezza le generalit degliagenti interessati, e con un preavviso non inferiore di norma a 48 ore, salvo casi di documentataurgenza.Indipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti investiti di cariche sindacali, quale ri-sulta dalle notificazioni ricevute dalle loro Federazioni Nazionali, le aziende, quando ricorrano lecondizioni previste dal presente articolo, concederanno i permessi sindacali a non pi di:

- 1 agente per ogni corrente sindacalese aventi nel complesso . . . . . . . . . da 1 a 45 dipendenti;

- 2 agenti per ogni corrente sindacalese aventi nel complesso . . . . . . . . . da 46 a 1000 dipendenti;

- 3 agenti per ogni corrente sindacalese a carattere extraurbano ed aventinel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 1500 dipendenti

- 3 agenti per ogni corrente sindacalese a carattere urbano ed aventinel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 2000 dipendenti;

- 4 agenti per ogni corrente sindacalese a carattere extraurbano con pidi 1.500 dipendenti e con pi di 2.000 dipendenti se a carattere urbano.

Per le aziende con Uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni si dovr fare riferimentonon gi al numero complessivo dei dipendenti dellazienda, ma a quello degli addetti ai gruppi,sezioni o delegazioni interessate, quando si tratti di riunioni degli Organi sindacali provinciali oregionali, rispettandosi, in relazione a questultimo numero, le corrispondenti limitazioni numeri-che innanzi stabilite.

Art. 28 - Ricostruzione di carriera per agenti in aspettativa sindacalePer gli agenti in aspettativa sindacale, in previsione che non rientrino in servizio fino al colloca-mento in pensione, sar ricostruita la carriera tre anni prima del raggiungimento dei limiti di ete di servizio per il pensionamento, facendosi a tal fine analogia alla carriera fatta dalla genera-lit degli agenti che avevano il loro stesso grado e qualifica al momento della concessione del-laspettativa e senza che ci comporti alcun onere per lazienda.Agli agenti che rientrino in servizio dallaspettativa sindacale sar ricostruita la carriera tenendosiconto dellanzianit maturata e sottoponendoli alle prove o agli esami previsti, ai fini delle pro-mozioni, per la generalit degli agenti dello stesso grado e qualifica cui essi appartenevano almomento della concessione dellaspettativa, ferme restando le condizioni di miglior favore even-tualmente esistenti presso le singole aziende per prassi o regolamenti aziendali.

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Capo II - Diritti sindacali

Art. 29 - Istituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali AziendaliLe Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto possono istituire nellesingole aziende, con la partecipazione soltanto degli agenti da queste dipendenti, loro organismidi rappresentanza.Ciascuno di tali organismi pu strutturarsi secondo le proprie esigenze interne ma la sua funzionedi rappresentanza si esercita unitariamente nei confronti dellazienda.Il potere contrattuale resta affidato alla competente organizzazione territoriale dei lavoratori, chepu demandarlo, di volta in volta, alla rappresentanza sindacale aziendale.Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano le proprie rappresentanze sindacali aziendali de-vono darne comunicazione per iscritto allazienda interessata ed allAssociazione sindacale a cuiquesta aderisca, precisando, inoltre, i nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali me-desime.

Art. 30 - Permessi ai dirigenti le Rappresentanze Sindacali AziendaliI dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per lespletamento del loro man-dato, a permessi retribuiti.Detti permessi competono:a) nelle aziende che occupino fino a 200 agenti di ruolo: ad un dirigente per ciascuna rappre-sentanza sindacale aziendale;b) nelle aziende che occupino pi di 200 e fino a 3.000 agenti di ruolo: ad un dirigente ogni 300o frazione di 300 agenti di ruolo per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;c) nelle aziende che occupino pi di 3.000 agenti di ruolo: ad un dirigente per ogni 300 agenti diruolo fino ai 3.000 e ad un dirigente per ogni 500 o frazione di 500 agenti di ruolo per Il numerodi agenti superiore a 3.000.I permessi retribuiti sono fissati, per i dirigenti di cui sopra, in ragione di otto ore mensili ciascunonelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a)sono fissati invece nella misura complessiva di unora allanno per quanto sono gli agenti di ruoloe vanno ripartiti in quote uguali fra le rappresentanze sindacali esistenti nelle aziende stesse.Il dirigente che intende beneficiare del permesso retribuito deve darne comunicazione scritta al-lazienda di regola 24 ore prima, tramite la propria rappresentanza sindacale aziendale.I dirigenti di cui al presente articolo che partecipino a trattative sindacali o a congressi e conve-gni di natura sindacale hanno diritto, oltre che ai permessi retribuiti innanzi previsti, a permessinon retribuiti nel limite di otto giorni allanno, a meno che non rientrino tra gli agenti a cui si ri-ferisce larticolo 27 del presente contratto.

Art. 31 - Tutela dei dirigenti le Rappresentanze Sindacali AziendaliAi dirigenti di ciascuna rappresentanza sindacale aziendale, nel numero previsto dallart. 30,spetta tutela nel senso che per tutta la durata del loro mandato non possono essere trasferitiper iniziativa dellazienda, senza il preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacaledei lavoratori, che, a tal fine, deve notificare allazienda ed allassociazione sindacale a cui que-sta aderisca i relativi nominativi al momento dellincarico.Il nulla osta va chiesto per raccomandata dallassociazione sindacale predetta per conto della-zienda interessata; la concessione o il relativo diniego deve essere comunicato non oltre il 15giorno dalla richiesta.

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Art. 32 - Strutture sindacali aziendaliLaccordo del 26 novembre 1947 tra la Federazione nazionale Imprese Trasporti, la FederazioneAziende Municipalizzate Trasporti e la Federazione Ferrotranvieri ed Internavigatori viene dichia-rato decaduto tra le parti firmatarie del presente contratto, da identificarsi nelle parti contraentiil predetto accordo del 1947. I compiti e le prerogative demandati alle Commissioni interne di cuial citato accordo del 1947 sono trasferiti alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza di esse,alle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con-tratto.

NOTALe parti si impegnano a concordare il regolamento delle elezioni e il numero dei componenti delle strutture. In talequadro saranno discussi i tempi e i modi per lattuazione delle norme sullesercizio dei diritti sindacali nonch larielaborazione dellarticolo 28 del presente contratto.

Art. 33 - Assemblee dei lavoratoriLe Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e le rispettive rappre-sentanze sindacali aziendali possono separatamente o congiuntamente indire lAssemblea deilavoratori nei luoghi del lavoro per lesame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuoridellorario di servizio, ma debbono darne comunicazione scritta alla direzione dellazienda al-meno 24 ore prima della data fissata, trasmettendole lordine del giorno.Le Assemblee possono aver luogo anche durante lorario di lavoro, a condizione che: a) siano in-dette congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto; b) non ar-rechino impedimento alla regolarit del servizio; c) ne sia data comunicazione scritta allaziendaalmeno 48 ore prima della data e dellora fissata, trasmettendole lordine del giorno.Le Assemblee durante lorario di lavoro non potranno impegnare pi di 10 ore nellanno, per lequali i partecipanti beneficieranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva as-senza dal lavoro a causa delle Assemblee.Alle Assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso allazienda, dirigenti esternidelle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nonch dirigentidegli organi confederali delle stesse.

Art. 34 - Non cumulabilit dei diritti sindacaliI diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali con gli articoli che precedono non sonocumulabili con quelli eventualmente gi concessi in sede aziendale o con quelli che dovesseroderivare da disposizioni di legge successive al presente contratto.

TITOLO V - CASSE DI SOCCORSO

Art. 35 - Applicabilit delle norme di Cassa SoccorsoLe norme di Cassa Soccorso di cui al presente titolo si applicano a tutto il personale dipendentedalle aziende esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivieassimilabili per atto di concessione a ferrovie, fatta eccezione di quello assunto ai sensi delterzultimo comma dellart. 8 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 o appartenente alle imprese dicui allart. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628 se prive di Casse Soccorso.

Art. 36 - ContributiIl contributo a favore delle Casse di Soccorso stabilito nella misura dell8,70% della retribuzioneassoggettata ai contributi di previdenza ai sensi dellart. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830,889/71.

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Detto contributo per il 7,70%, comprensivo dello 0,53% per la tutela delle lavoratrici madri, acarico dellazienda e per l1% a carico del personale.Per gli agenti non iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, laretribuzione da assoggettare al contributo dell8,70% quella stessa sopra stabilita per il per-sonale iscritto al Fondo.Qualora nella gestione annuale le entrate nelle Casse di Soccorso non risultassero sufficienti, ildisavanzo sar colmato col fondo di riserva, sino alla concorrenza della met del fondo mede-simo e, per il resto, con versamenti suppletivi di cui il 70% a carico dellazienda e il 30% a caricodel personale.

Art. 37 - Prestazioni economiche spettanti agli agentiLe Casse di Soccorso corrisponderanno il sussidio di malattia al personale di cui al precedenteart. 35, sino ad un massimo di 80 giorni in ogni periodo di 12 mesi comunque calcolati.Il sussidio sar concesso anche durante il periodo di cure termali autorizzate dallINPS o dalleCommissioni Amministratrici delle Casse di Soccorso.Il sussidio pari alla retribuzione sulla quale si applica il contributo di cui al precedente art. 36,con esclusione in ogni caso dei compensi per lavoro straordinario, che non abbia carattere di nor-malit, e computandosi gli elementi retributivi variabili sulla media di quanto percepito, a tali ti-toli, dallagente nellanno precedente.Il sussidio giornaliero decorre dal quarto giorno di malattia, mentre in caso di ricaduta, entro il15 giorno dalla ripresa del servizio, dovuto dal primo giorno.Per i primi tre giorni di malattia la Cassa di Soccorso corrisponder allagente il 50% del normalesussidio giornaliero.In caso di morte dellagente, spetta al coniuge o, in mancanza del coniuge, ai familiari a totalecarico un assegno funerario di L. 20.000 (ventimila).Alle lavoratrici madri, durante il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, spetta un sussidio,a carico della Cassa Soccorso, pari all80% della retribuzione calcolata come sopra.

Art. 38 - Prestazioni sanitarie ordinarie per gli agenti e loro familiariGli agenti ed i loro familiari hanno diritto alle seguenti prestazioni sanitarie ordinarie;a) assistenza medico-generica domiciliare e ambulatoriale;b) assistenza medico-specialistica (di regola ambulatoriale) su prescrizione del medico della

Cassa di Soccorso;c) assistenza ospedaliera, secondo le norme di legge;d) assistenza farmaceutica;e) assistenza ostetrica ambulatoriale e domiciliare nonch ospedaliera secondo le norme di

legge;f) accertamenti diagnostici ed esami clinici complementari di cui il medico della Cassa di Soccorso

ravvisi la necessit.Lassistenza farmaceutica comprende la somministrazione di medicinali ed altri mezzi terapeu-tici; la relativa spesa sar per l8% a carico dellassistito1.La Commissione Amministratrice della Cassa di Soccorso istituir lelenco dei sanitari ai quali gliagenti ed i loro familiari dovranno rivolgersi anche per le visite domiciliari.Le prestazioni sanitarie ordinarie sono dovute dal momento in cui riconosciuta la malattia peruna durata massima di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi comunque calcolati.

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1. L'addebito dell'8% stato sospeso per effetto dell'accordo stipulato il 13 settembre 1978.

Art. 39 - Prestazioni integrative agli agenti ed ai loro familiariGli agenti ed i loro familiari hanno diritto a prestazioni integrative, consistenti nel concorso, daparte della Cassa di Soccorso, nella spesa sostenuta per le seguenti cure, che siano debita-mente autorizzate dalle Commissioni Amministratrici:a) cure termali;b) apparecchi di protesi;c) presidi ortepedici;d) presidi terapeutici.La quota di soccorso della Cassa di Soccorso sar costituita dal 50% della spesa effettiva, nellimite di massimali preventivamente stabiliti dalla Commissione Amministratrice, sulla base delletariffe e dei prezzi correnti per ciascuna cura e prestazione.

Art. 40 - Prestazioni straordinarieIn casi particolari la Commissione Amministratrice della Cassa di Soccorso, a suo insindacabilegiudizio, e su proposta dei medici della Cassa medesima, per quanto di loro competenza, puconcedere agli agenti ed ai loro familiari le seguenti prestazioni straordinarie:a) assistenza sanitaria oltre il periodo massimo di 180 giorni;b) cure convalescenziarie;c) colonie marine e montane per i figli;d) sussidi straordinari.

Art. 41 - Norme sulle prestazioni riguardanti gli agenti ed i loro familiariNon danno diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli le malattie dolosamente provocateo aggravate, nonch quelle causate da ubriachezza, litigio, dissolutezza o derivanti da fatti com-piuti in violazione della legge, esclusi quelli passabili di contravvenzione.Non ha altres diritto ad alcuna prestazione lassistito che prolunghi ad arte o simuli malattia, op-pure fruisca di prestazioni di cui non ha diritto, che alteri o falsifichi certificati medici, che rifiutidi sottoporsi alla visita del medico di controllo o non segua le cure mediche prescritte, che siainternato in una casa di pena durante la malattia.Il sussidio di malattia, fermo restando il diritto alle prestazioni sanitarie, non dovuto allassi-stito che esca di casa senza il regolare permesso del medico o senza giustificato motivo, o ese-gua durante la malattia lavori retribuiti oppure si dedichi ad altre attivit o comunque compia attiche possano pregiudicare il decorso della malattia.Per le malattie croniche lassistenza limitata ai casi ed ai periodi di riacutizzazione.Lassistenza domiciliare sar prestata solo a coloro che non siano in condizioni di fruire di quellaambulatoriale.Dallassistenza sanitaria sono esclusi gli stati morbosi il cui rischio sia coperto da altre forme diassistenza obbligatoria.Le Commissioni Amministratrici delle Casse di Soccorso stabiliranno gli altri casi in cui, per colpao dolo degli agenti o dei loro familiari, potranno essere sospese, in tutto o in parte, le prestazionipreviste dal presente contratto.

Art. 42 - Azione di rivalsa contro i terzi responsabiliQualora la malattia o linfortunio abbia dato luogo a risarcimento di danni da parte di terzi re-sponsabili ed a favore dellassistito, questi tenuto a rimborsare alla Cassa di Soccorso limportodelle indennit di malattia percepite e il costo dellassistenza sanitaria prestatagli, e ci fino aconcorrenza della somma che i terzi gli hanno versato a titolo di risarcimento.

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Art. 43 - Familiari aventi diritto alle prestazioniAgli effetti delle prestazioni previste dagli artt. 38, 39 e 40 del presente contratto sono consi-derati familiari tutti coloro per i quali lagente percepisca gli assegni familiari, purch non ab-biano diritto allassistenza di malattia a carico di altri Enti o Istituti e siano residenti nelle Provinceservite dalla rete aziendale o in cui abbiano sede uffici o impianti.

Art. 44 - Condizioni di miglior favorePer quanto non previsto o non modificato dal presente titolo continuano a valere le disposizioniin vigore.Restano tuttavia salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Casse di Soccorso,nel senso, per, che le norme stabilite si considerano correlative ed inscindibili tra di loro sicchil trattamento derivante dalle norme stesse assorbe, fino a concorrenza, quello di fatto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45 - OrganiciLe parti, tenendo conto della difformit che caratterizza tecnicamente la formazione e larticola-zione dei turni di lavoro nei vari settori, convengono di eliminare le prestazioni straordinarie equelle eseguite nei giorni di riposo settimanale ed annuale, conseguenti alla inadeguatezza degliorganici necessarie per effettuare i servizi secondo i normali programmi di esercizio.A tal fine le aziende proporranno agli organi competenti le necessarie assunzioni di personale.

Art. 46 - AppaltiLe parti convengono sulla opportunit di avviare a soluzione il problema degli appalti diretta-mente collegati al processo produttivo, tenendo conto delle finalit istituzionali delle aziende econ riferimento alla legge 23-10-1960, n. 1369.I lavoratori delle aziende appaltatrici operanti nelle aziende possono fruire dei servizi di mensacon opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.

Art. 47 - AssuntorieGli assuntori di stazione che dovessero svolgere mansioni di movimento saranno inquadrati, ovein possesso dei prescritti requisiti, nella categoria del personale di ruolo con le equipollenti qua-lifiche previste per le specifiche mansioni che svolgono.Per i restanti assuntori, coadiutori e casellanti, le parti decidono di sviluppare ogni possibile ini-ziativa al fine di rimuovere le difficolt per lestensione ai predetti, in via legislativa, della normativagiuridica del rapporto di lavoro riconosciuta ai dipendenti di ruolo delle rispettive aziende di ap-partenenza.

Art. 48/A - Biglietteria automatica ad agente unico. (Norme valide per le aziende aderenti allaFedertrasporti)Ai fini del miglioramento dellefficienza aziendale come prospettiva di espansione dei servizi pub-blici di trasporto locali, le aziende che intendessero procedere allistituzione del sistema adagente unico ne daranno preventiva comunicazione ai Sindacati di categoria competenti territo-rialmente, firmatari del presente contratto, inviando loro il testo della relazione tecnica elaboratadallazienda ai sensi delle disposizioni ministeriali.Le OO.SS. potranno richiedere un incontro con i rappresentanti delle aziende entro 15 giorni dallacomunicazione di cui sopra, per un esame comune delle proposte aziendali, al fine di accertare:

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1) lutilizzazione nellambito aziendale del personale risultante in soprannumero a seguito di dettaapplicazione;

2) la tutela dei diritti acquisiti da questo personale anche in relazione allo sviluppo di carriera;3) leventuale necessit di istituire corsi di riqualificazione;4) le condizioni in cui si svolgerebbe il servizio e la conseguente determinazione delle forme di

tutela a tutti gli effetti.Qualora in sede aziendale non venisse raggiunta unintesa, le parti si impegnano ad esaminarein sede nazionale, con la presenza dei Sindacati provinciali e delle aziende interessate, le que-stioni controverse, per approfondire i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei diversiinteressi.Tale esame dovr concludersi entro un termine di quindici giorni.

Art. 48/B - Sistema ad agente unico. (Norme valide per le aziende aderenti alla Fenit)Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica, intendessero proce-dere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema dellagente unico e non abbiano n chiestan ottenuta la relativa autorizzazione dellautorit governativa, debbono, a partire dalla data distipulazione del presente contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazione periscritto alle proprie R.S.A. sulla base della relazione predisposta per lIspettorato compartimen-tale M.C.T.C. ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali.Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le R.S.A. potranno richiedere alleDirezioni aziendali un incontro per lesame delle determinazioni da queste assunte, al fine di:1) accertare lutilizzazione, nellambito aziendale, del personale che dovesse risultare in so-

vrannumero a seguito dellapplicazione del provvedimento di cui sopra;2) tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione allo sviluppo di carriera;3) valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di riqualificazione, in relazione anche

a quanto previsto dal precedente punto 1);4) stabilire le modalit di svolgimento del servizio con il sistema dellagente unico e le relative

forme di tutela.Tale esame dovr esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delleR.S.A. da parte della Direzione aziendale ed, ove non comporti lauspicato accordo, sar dalleparti immediatamente demandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali, perch queste pos-sano prendere atto delle questioni controverse, profondirne i termini e ricercare una soluzioneche tenga conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di con-vocazione alluopo fissata dalle Organizzazioni datoriali innanzi costituite.

Art. 48/C - Sistema ad agente unico - (Norme valide per le aziende aderenti allANAC)Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica, intendessero proce-dere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema dellagente unico debbono, a partire dalla datadi stipulazione del presente contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazioneper iscritto alle proprie RSA sulla base della relazione predisposta per lIspettorato comparti-mentale MCTC ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali.Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le RSA potranno richiedere alle Di-rezioni aziendali un incontro per lesame delle determinazioni da queste assunte, al fine di:1) accertare lutilizzazione, nellambito aziendale, del personale che dovesse risultare in so-

prannumero a seguito dellapplicazione del provvedimento di cui sopra;2) tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione allo sviluppo di carriera;

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3) valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di riqualificazione, in relazione anchea quanto previsto dal precedente punto 1);

4) stabilire le modalit di svolgimento del servizio con il sistema dellagente unico e le relativeforme di tutela.

Tale esame dovr esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delle RSAda parte della Direzione aziendale e, ove non comporti lauspicato accordo, sar dalle parti im-mediatamente demandato alle rispettive Organizzazioni sindacali, perch queste possano pren-dere atto delle questioni controverse, approfondirne i termini e ricercare una soluzione che tengaconto dei diversi interessi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di convocazionealluopo fissata dalle Organizzazioni datoriali innanzi costituite.

Art. 49 - Inquadramento personale servizi automobilistici di linea extraurbaniPer linquadramento del personale dei servizi automobilistici di linea extraurbani le aziende che nonvi abbiano gi provveduto inseriscono nelle proprie tabelle delle qualifiche, in relazione alle esigenzedi servizio, quella prevista dallallegato B della legge 6-8-1954, n. 858 e successive modificazioniper le autolinee urbane, dando comunicazione ad ogni singolo agente della qualifica conferitagli.

Art. 50/A - Vestiario uniforme - Federtrasporti-FenitA) Il personale ferrotranviario al quale sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto

allassegnazione da parte dellazienda dei seguenti indumenti:a) personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico:

- una divisa (giacca e pantaloni) allanno;- un berretto allanno;- un cappotto ogni 4 anni;

b) ispettori viaggianti, controllori e capilinea delle tranvie urbane:- un impermeabile ogni 4 anni in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a);

c) cantonieri e manovali di stazione:- un berretto oppure