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QUADERNO DI LAVORO LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO Dott.ssa Elena Masini Gennaio 2017

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LA!DISCIPLINA!!DELL’ESERCIZIO!!PROVVISORIO!

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Dott.ssa'Elena'Masini'!!

Gennaio!2017

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!LA!DISCIPLINA!DELL’ESERCIZIO!PROVVISORIO!

L’inizio del nuovo anno, unitamente alla proroga al 31 marzo del termine di approvazione del bilancio di previsione 20171, fa scattare per molti enti l’esercizio provvisorio, disciplinato dall’articolo 163 del Tuel e dal punto 8 del pc all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011. Riteniamo utile, in questa sede, esaminare tale disciplina, al fine di tracciare un perimetro preciso delle facoltà e dei limiti alla gestione contabile. La riforma dell’ordinamento infatti ha cambiato completamente volto alle azioni che possono o devono essere intraprese durante questo periodo, aprendo strade nuove e chiarendo molti aspetti prima poco delineati. Ricordiamo che l’esercizio provvisorio perdura sino all’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’ente o, se antecedente, fino al termine previsto dalla normativa statale per l’approvazione del bilancio. In caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge, l’attività continua in gestione provvisoria. Allo stesso modo trova applicazione la disciplina più restrittiva della gestione provvisoria qualora dai dati di preconsuntivo emerga un disavanzo di amministrazione.

1.! IL PEG E L’ASSEGNAZIONE “TRANSITORIA” DELLE RISORSE Il piano esecutivo di gestione (PEG) rappresenta uno strumento di gestione operativa idoneo a definire in maniera dettagliata gli obiettivi da raggiungere (in coerenza con il Documento unico di programmazione) e ad assegnare ai responsabili, su un orizzonte triennale, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla loro realizzazione. Dal 2015, con l’entrata in vigore della riforma, il PEG è diventato obbligatorio per i comuni a partire da 5.000 abitanti. Con la nuova struttura del bilancio tale documento ha assunto un ruolo ancora più centrale. Se in precedenza infatti l’intervento di spesa e la risorsa di entrata rappresentavano degli aggregati molto vicini ai capitoli. Oggi invece il programma/titolo di spesa e la tipologia di entrata sono unità di voto molto ampie che non hanno alcun collegamento con i capitoli. In assenza di PEG viene quindi a mancare l’atto presupposto che, attraverso l’approvazione dei capitoli raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti, legittima l’attività di gestione da parte dei responsabili e la relativa assunzione di impegni ed accertamenti. Per questo motivo è assolutamente indispensabile che anche i piccoli enti non formalmente obbligati ad approvare il PEG procedano quanto meno ad un’assegnazione delle risorse finanziarie e all’individuazione dei capitoli affidati a ciascun centro di responsabilità.

1 Articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.

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Ciò premesso, anche in esercizio provvisorio, al fine di garantire la necessaria continuità gestionale, deve essere operativo, nell’ente, un PEG su cui poter assumere impegni. A questo proposito diverse sono le situazioni che si possono presentare e che analizziamo nella tabella seguente: enti che nel 2016 hanno approvato il PEG triennale

gli enti che nel 2016, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, hanno approvato un PEG triennale valido per il 2016-2018, non sono tenuti ad adottare alcun atto particolare in quanto mantiene validità quello già in vigore e possono riprendere l’attività gestionale secondo le regole dell’esercizio provvisorio. Unitamente alle previsioni del secondo esercizio dell’ultimo bilancio approvato, si gestiranno le previsioni aggiornate 2017-2018 del PEG deliberato lo scorso anno, fermo restando l’obbligo di verificare l’attendibilità delle stesse alla luce del nuovo quadro normativo. Se, ad esempio, i comuni avevano previsto sul 2017 l’incremento delle aliquote, ora dovranno rivedere le assegnazioni onde evitare di impegnare risorse non effettivamente disponibili

enti che nel 2016 hanno approvato il PEG annuale sono molti gli enti che, nonostante la previsione di legge, lo scorso anno hanno approvato il PEG limitatamente al primo esercizio della previsione, anche a causa del mancato aggiornamento delle stampe triennali da parte di alcuni software di contabilità. Tali enti oggi si trovano senza capitoli approvati, a nulla valendo le previsioni definitive del 2016 che non costituiscono più la base di riferimento per l’assunzione degli impegni in esercizio provvisorio. Conseguentemente sarà necessario che la Giunta approvi quanto prima un PEG provvisorio 2017 e 2018 sulla base del DUP e delle corrispondenti previsioni del bilancio 2016-2018, così da consentire la regolare ripresa degli impegni di spesa. Non ha alcun senso prorogare il PEG 2016 in quanto i limiti all’esercizio provvisorio non sono più costituti dalle previsioni definitive dello scorso anno bensì da quelle del secondo esercizio del bilancio 2016-2018.

Enti che nel 2016 non hanno approvato il PEG gli"enti"fino"a"5.000"abitanti"che"nel"2016"non"hanno"approvato"il"PEG,"in"quanto"formalmente"non"

obbligati," saranno" allo" stesso" modo" tenuti," quanto" meno," ad" assegnare" le" risorse" mediante"

l’approvazione" di" un" piano" dei" capitoli" che" legittimi" l’assunzione" degli" impegni" da" parte" dei"

responsabili E’'obbligatorio'per'gli'enti'con'popolazione'inferiore'a'5.000'abitanti'approvare'il'PEG?'NO.'L’articolo*169*del*Tuel*prevede* l’obbligatorietà*del*PEG*solamente*per* i*comuni*con*popolazione*a*partire*da*5.000*abitanti.*Tali*enti*quindi*possono*evitare*di*approvare*un*atto*complesso*quale*il*PEG*in*cui*sono*individuati*obiettivi,*performance,*ma*devono*comunque*procedere*all’assegnazione*delle*risorse*finanziarie*(si*veda*sotto). E’' obbligatorio' per' gli' enti' sotto' i' 5.000' abitanti' assegnare' le' risorse' finanziarie' e' approvare' i'capitoli?'SI.'Nonostante* tali* enti* non* siano* formalmente* obbligati* ad* approvare* il* PEG,* per* ciò* che* rileva* ai* fini*contabili* sono* tuttavia* obbligati* ad* approvare* un* documento* (che* si* potrà* chiamare* PEG* o* più*semplicemente*Piano*assegnazione*risorse*finanziarie*o*Piano*dei*capitoli)*in*cui*sono*contenuti*i*capitoli*di*entrata*e*di*spesa*affidati*a*ciascun*responsabile*per*lo*svolgimento*dell’attività*gestionale.

Bilancio di previsione

Programma/titolo di spesaTipologie di entrata

Rappresentano le unità di voto del bilancio

PEG

CapitoliArticoli (eventuali)

Rappresentano le unità elementari del bilancio su cui vengono assunti impegni ed accertamenti

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In'esercizio'provvisorio'è'necessario'prorogare'in'via'transitoria'il'PEG'2016?'NO.' La* proroga* transitoria* del* PEG* in* vigore* nel* 2016* non* assume* più* alcun* valore* perché* i* limiti*dell’esercizio*provvisorio*non*sono*più*costituiti*dalle*previsioni*definitive*dell’esercizio*precedente*bensì*da*quelle*del*secondo*esercizio*della*previsione*del*bilancio*2016M2018.*Quindi*un*atto*con*cui*si*proroga*il*vecchio*PEG*è*in*sostanza*inutile. Come'si'deve'comportare'un'ente'che'nel'2016'ha'approvato'solamente'il'PEG'annuale?'Sarà*necessario*approvare*un*PEG*“provvisorio”*facendo*riferimento*alle*previsioni*2017M2018*dell’ultimo*bilancio*approvato.* In' esercizio' provvisorio' è' necessario' adottare' qualche' atto' per' gli' enti' che' nel' 2016' hanno'approvato'un'PEG'triennale?'NO.' Gli* enti* che* nel* 2016* hanno* approvato* un* PEG* triennale* valido* per* il* 2016M2018* in* esercizio*provvisorio*non*devono*adottare*alcun*atto*ulteriore.*Tuttavia,*qualora*le*previsioni*di*bilancio*2017M2018*indichino*previsioni* di* entrata* ad*oggi* non* realizzabili,* sarà*necessario*modificare* il*PEG*2017M2018*al*fine*di*evitare*di*impegnare*risorse*non*effettivamente*disponibili.

2.! I LIMITI AGLI IMPEGNI DI SPESA La valenza programmatoria triennale del bilancio di previsione ha spinto il legislatore, opportunamente, a modificare la base di riferimento per la gestione delle risorse durante l’esercizio provvisorio, che non è più costituita dalle previsioni definitive dell’ultimo esercizio chiuso, bensì dagli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente. Quindi, ad esempio per il 2017, si prendono come riferimento le previsioni aggiornate dell’esercizio 2017 del bilancio 2016-2018 approvato. Previsioni aggiornate ultimo bilancio approvato

Es. n Es. n+1 Es. n+2 1.000 1.100 1.050

RIFERIMENTO PER ASSUNZIONE IMPEGNI IN ESERCIZIO PROVVIS. Tale cambio di prospettiva ha notevolmente facilitato l’attività gestionale anche in assenza di bilancio, perché con una buona attività di programmazione gli enti sono in grado di calibrare le previsioni del secondo e terzo esercizio in modo tale da recepire in bilancio nuove spese o la messa a regime di spese avviate l’anno precedente. Nell’ambito quindi degli stanziamenti di competenza del secondo esercizio dell’ultimo bilancio approvato, gli enti procedono all’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio dovendo rispettare i limiti previsti dall’art. 163, comma 5 del Tuel e dal punto 8 del pc all. 4/2 al decreto 118/2011. Tali norme consentono agli enti di impegnare mensilmente per ciascun programma, insieme alla quota non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e del fondo pluriennale vincolato. I limiti dei dodicesimi non si applicano alle spese:

a)" tassativamente regolate dalla legge: in questi casi mancando qualsiasi elemento di discrezionalità da parte dell’ente e dovendo dar seguito ad un preciso dettato normativo, le spese correlate non rientrano nei limiti dei dodicesimi. E’ il caso, ad esempio, del pagamento del premio INAIL che scade a febbraio (trattandosi di versamento annuale la spesa disponibile sui relativi capitoli dovrà essere tutta impegnata e pagata) oppure dei pagamenti dei bolli auto, solo per citarne alcuni;

b)" non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi: si tratta di tutte quelle spese, contrattualizzate o meno, che non possono essere suddivise mensilmente in quanto si

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sostengono con cadenza annuale o infrannuale ovvero si tratta di spese una tantum. Può trattarsi di un canone/abbonamento ad una rivista o ad una banca dati, dei premi assicurativi, dei canoni di manutenzione dei programmi informatici o della manutenzione programmata degli automezzi, piuttosto che del compenso spettante all’organo di revisione. Numerosi sono i casi che rientrano in questa fattispecie ed è impossibile stilare un elenco esaustivo. In ogni caso la responsabilità in ordine alla qualificazione di una spesa come frazionabile o non frazionabile compete all’ufficio procedente, salvo la ulteriore verifica posta in capo al servizio di ragioneria;

c)" a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. Questa casistica rappresenta una novità introdotta dall’armonizzazione, volta a colmare una lacuna della precedente disciplina dell’esercizio provvisorio che non pochi problemi aveva creato agli operatori. Essa riguarda tutti quei contratti di somministrazione o di durata che, venendo a scadere nel corso dell’esercizio provvisorio, necessitano di essere riaffidati al fine di non compromettere la funzionalità dei servizi ed il cui impegno va a coprire l’intero esercizio e può estendersi agli esercizi successivi. Si pensi, ad esempio, ad un contratto per la fornitura dell’energia che viene a scadere nel mese di febbraio e che deve essere rinnovato per non interrompere l’erogazione. Il relativo impegno (ovvero prenotazione se l’importo non è esattamente predeterminato) può essere assunto per l’intero esercizio, al di là dei limiti dei dodicesimi. La condizione è che si tratti di contratti in scadenza funzionali a garantire il livello dei servizi esistenti e non di nuovi contratti per l’attivazione di nuovi servizi.

Nelle determine di impegno ciascun responsabile dovrà farsi carico di specificare se la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi oppure no, motivandone l’esclusione. Conseguentemente il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario potrà essere rilasciato solamente alla luce di tali informazioni. Il successivo atto di liquidazione dovrà essere corredato dei necessari elementi informativi, così che possano essere correttamente trasferite al tesoriere.

Il limite dei dodicesimi opera a livello di programma di spesa e non di singolo capitolo. Per facilità gestionale esso viene considerato a livello di capitolo, anche al fine di non precludere impegni su altri capitoli affidati a diversi centri di responsabilità. Nulla vieta tuttavia, in caso di necessità, di superare il limite dei dodicesimi su un determinato capitolo, facendo affidamento sui margini esistenti in altri capitoli che in esercizio provvisorio non saranno impegnati

STANZIAMENTI DI SPESA CORRENTE IMPEGNABILI

( = STANZIAMENTI – FPV – IMPEGNI ASSUNTI IN ES. PREC.) PER PROGRAMMA

NON SONO SOGGETTE A LIMITI SONO SOGGETTE A LIMITI

possono essere impegnate nel limite di 1/12 al mese, con utilizzo della

quota non impiegata in precedenza

Spese tassativamente regolate dalla legge

Spese non frazionabili in dodicesimi

Rinnovi contratti di natura continuativa necessari a garantire il mantenimento quali-quantitativo dei servizi esistenti

ALTRE SPESE CORRENTI

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Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (pc all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 8.7).

Ovviamente tali limiti riguardano gli impegni assunti per le spese correnti. Per quanto riguarda le spese in conto capitale durante l’esercizio provvisorio non è possibile assumere impegni, fatta eccezione per i lavori di somma urgenza e per altri interventi di somma urgenza. In tali circostanze (somma urgenza) il principio contabile ammette anche la possibilità di variare il bilancio secondo la disciplina ordinaria. E’ dunque possibile approvare in consiglio comunale una delibera che apporti la variazione al bilancio, funzionale ad allocare le risorse necessarie a far fronte a tali spese. E’ altresì ammesso il rimborso in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, in quanto, secondo il principio, “costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”2. LAVORI DI SOMMA URGENZA (ANAC, deliberazione n. 286/2016) Anzitutto, deve esservi, una prova effettiva e ben documentata della somma urgenza (circostanze che non consentono alcun indugio, recita la norma) e tale prova dev’esser tale che, nella sua portata concreta, giustifichi, secondo la regola della proporzionalità e ragionevolezza, ogni passo delle determinazioni fatte dalla P.A. sotto l’egida dell’art. 176. In secondo luogo, l’affidamento dei lavori è possibile solo per quelle prestazioni che sono strettamente necessarie ad evitare il pregiudizio temuto e, quindi, nei ristretti limiti della somma urgenza. Su tale questione, l’AVCP nella Deliberazione n. 55/2012 ha osservato che «affinché una condizione possa considerarsi di somma urgenza è necessario che l’evento calamitoso sia già in atto e comporti pregiudizio alla pubblica incolumità. [...] Tuttavia si osserva i lavori da eseguire immediatamente, quelli di “somma urgenza”, sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell’area; gli eventuali lavori a “corredo” e quant’altro non possono essere considerati lavori di somma urgenza. È certo consentito dare ad essi “priorità”, come indicato dal comma 5 dell’art. 128 del codice, tuttavia, eliminato lo stato di “pregiudizio” con la messa in sicurezza dell’area, devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice». In terzo luogo, ogniqualvolta sia reso possibile dalle circostanze di fatto, l’Amministrazione deve comunque espletare quelle forme di confronto competitivo minimale, che possano assicurare sia il rispetto della imparzialità e della tutela della concorrenza sia la salvaguardia del parsimonioso utilizzo delle risorse pubbliche; o altrimenti motivare l’impossibilità di farlo, non bastando la qualità intrinseca dell’affidatario. Durante l’esercizio provvisorio, inoltre:

" è vietato il ricorso all’indebitamento, anche se la previsione risulta già inserita negli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio approvato;

" è ammesso il ricorso all’anticipazione di tesoreria prevista dall’art. 222 del Tuel. Un’ultima annotazione riguarda la possibilità di disporre il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Sul punto l’orientamento della Corte dei conti non è univoco. Numerosi sono i pareri che negano tale possibilità in considerazione del fatto che “la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2, del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1° dell’art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest’ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la “vacanza” del bilancio, costituirebbe un’inammissibile aporia logica” (Corte dei conti Sicilia, deliberazione n. 78/2014/PAR; dello stesso tenore la deliberazione n. 189/2014/PAR e la Corte dei conti Campania, con parere n. 213/2013). In senso contrario segnaliamo la recente deliberazione n. 18/2016/PAR con cui la stessa Corte dei conti Sicilia ammette che durante l’esercizio provvisorio si possano riconoscere debiti fuori bilancio limitatamente alle spese dovute per sentenze esecutive. E ciò in considerazione del fatto che l’art. 163, comma 2, del Tuel

2 In realtà il riferimento alle spese non suscettibili di frazionamento in dodicesimi non è pertinente, trattandosi di spese in conto capitale.

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ammette, anche in gestione provvisoria, il pagamento di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. A maggior ragione ciò dovrebbe essere quindi possibile in esercizio provvisorio. Che cosa SI/NO

Ricorso anticipazione di tesoreria SI

Ricorso al debito NO

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive SI

Riconoscimento altri debiti fuori bilancio NO

Lavori pubblici di somma urgenza SI

Altri interventi di somma urgenza SI

Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso SI

Altre spese in conto capitale NO A quali stanziamenti occorre fare riferimento in esercizio provvisorio? In esercizio provvisorio si assumono gli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio approvato, aggiornati alle variazioni intervenute. Ad esempio per l’esercizio 2017 si assumono i relativi stanziamenti del bilancio 2016-2018. Quali limiti sono previsti per l’assunzione di impegni di spesa corrente in esercizio provvisorio? Durante l’esercizio provvisorio possono essere assunti, mensilmente, impegni di parte corrente nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti di competenza, insieme alla quota non utilizzata nei mesi precedenti. Gli stanziamenti su cui opera il limite sono calcolati al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate in esercizi precedenti. Tale limite non opera in caso di: !" spese tassativamente regolate dalla legge; !" spese non suscettibili di frazionamento in dodicesimi; !" rinnovi contratti di natura continuativa necessari a garantire il mantenimento quali-quantitativo dei

servizi esistenti. E’'possibile'in'esercizio'provvisorio'assumere'impegni'con'imputazione'all’esercizio'successivo?'SI.' Limitatamente agli impegni assunti al di fuori del limite dei dodicesimi, gli stessi possono essere imputati agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.* E’'possibile'impegnare'spese'in'conto'capitale'in'esercizio'provvisorio?'SI.'Durante*l’esercizio*provvisorio*è*possibile*impegnare*spese*in*conto*capitale*limitatamente*a:*!" lavori*pubblici*di*somma*urgenzaW*!" altri*interventi*di*somma*urgenzaW*!" rimborsi*di*spese*in*conto*capitale. E’'possibile'accendere'mutui'in'esercizio'provvisorio?'NO.'Durante*l’esercizio*provvisorio*non*è*possibile*ricorrere*all’indebitamento*

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3.! LE PREVISIONI DI CASSA IN ESERCIZIO PROVVISORIO ED I LIMITI AI PAGAMENTI

Durante l’esercizio provvisorio non operano le previsioni di cassa in quanto esse vengono formulate limitatamente al primo anno della previsione e non sono presenti per gli esercizi successivi. Quindi, considerato che:

•" in esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione (ovvero gli stanziamenti di competenza del 2017 del bilancio 2016-2018);

•" per i suddetti stanziamenti non sono presenti previsioni di cassa nel bilancio; l’ente non deve gestire le previsioni di cassa sino all’approvazione del nuovo bilancio. Pertanto il tesoriere non effettuerà alcun controllo sullo stanziamento di cassa (p.c. all. 4/2, punto 11.9) Ciò non significa, tuttavia, che non esistano limiti all’effettuazione dei pagamenti da parte dell’ente. Solamente tali limiti sono gestiti attraverso strumenti diversi dalle previsioni di cassa, in quanto sono rappresentati dai residui presunti al 31 dicembre dell’esercizio precedente più gli stanziamenti di competenza dell’esercizio, al netto del fondo pluriennale vincolato (art. 163, comma 1, del Tuel).

LIMTI AI PAGAMENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO (ES. N)

RESIDUI COMPENTENZA

Per quanto riguarda il controllo disposto dal tesoriere sui pagamenti dell’ente, anche in relazione al rispetto dei limiti dei dodicesimi, si rinvia al paragrafo successivo. In'esercizio'provvisorio'operano'le'previsioni'di'cassa?'NO.'Durante*l’esercizio*provvisorio*non*operano*le*previsioni*di*cassa,"in quanto esse vengono formulate limitatamente al primo anno della previsione e non sono presenti per gli esercizi successivi. Pertanto il tesoriere non effettuerà alcun controllo sugli stanziamenti di cassa. In'esercizio'provvisorio'esistono'limiti'ai'pagamenti'da'parte'dell’ente?'SI.'Ai*sensi*dell’art.*163,*comma*1,*del*Tuel,*durante*l’esercizio*provvisorio*l’ente*può*disporre*pagamenti*entro* i* limiti*dei* residui*presunti*al*31*dicembre*dell’esercizio*precedente* (2016)*e*degli* stanziamenti*di*competenza* dell’esercizio* 2017,* al* netto* del* fondo* pluriennale* vincolato.* I* due* limiti,* sui* residui* e* sulla*competenza,*operano*distintamente.

RESIDUI PRESUNTI AL 31/12 ES. N-1 + STANZIAMENTI DI COMPETENZA ES. N

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ES. N

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4.! I CONTROLLI DEL TESORIERE

All’inizio dell’esercizio l’ente deve trasmettere al tesoriere, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del Tuel:

!" l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 20173; !" gli stanziamenti definitivi di competenza 2017 del bilancio 2016-2018 approvato, aggiornati alle

variazioni intervenute, con indicazione, per ciascuna missione, programma e titolo, degli impegni già assunti su tale esercizio alla data del 31 dicembre 2016 e del fondo pluriennale vincolato, secondo lo schema di cui all’allegato 8/3 al d.Lgs. n. 118/2011. Gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato e alle somme già impegnate devono essere aggiornati ogni qual volta intervenga una variazione. Gli ammontari degli impegni già assunti sul 2017 entro il 31 dicembre 2016, in particolare, possono essere aggiornati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

La trasmissione di tali atti è presupposto per la regolare ripresa dei pagamenti e per l’esercizio del controllo da parte del tesoriere. Oltre alla verifica inerente il fatto che i mandati devono essere emessi nei limiti degli stanziamenti residui e degli stanziamenti di competenza, i principi contabili demandano al tesoriere anche una verifica inerente il rispetto del limite dei dodicesimi sui pagamenti a competenza. Come abbiamo visto il limite dei dodicesimi non opera, tra gli altri, sugli impegni già assunti al 1° gennaio, debitamente evidenziati nei documenti contabili ed eventualmente aggiornati con delibera di Giunta. Pertanto, fermo restando le verifiche complessive sui pagamenti a residuo (che non possono superare l’ammontare dei residui comunicati alla data del 31 dicembre) e sui pagamenti complessivi in competenza (che non possono superare gli stanziamenti di competenza meno il fondo pluriennale vincolato), il controllo sui dodicesimi è effettuato dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità: !" dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti sulle

somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall’importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;

!" della disponibilità per mandati non frazionati. Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

previsione di competenza 100 di cui già impegnato* 10 di cui fondo pluriennale vincolato 30

nel corso dell’esercizio provvisorio opereranno due distinti limiti: LIMITE COMPLESSIVO PER PAGAMENTI DI COMPETENZA 100-30=70 LIMITE MENSILE PER PAGAMENTI DI COMPETENZA FRAZIONABILI (100-30-10) = 60/12 = 5 Pertanto l’ente dovrà farsi carico di valorizzare, nei mandati di pagamento a competenza, se gli stessi rientrano o meno nel limite dei dodicesimi, utilizzando l’apposito campo SIOPE previsto dall’articolo 185, comma 2, lett. i-bis, del Tuel.

Il principio contabile non specifica se il limite dei dodicesimi si calcola distintamente sugli stanziamenti di spesa corrente e in conto capitale o sulla sommatoria dei due titoli. Tuttavia, considerato che il limite dei dodicesimi opera sulle spese correnti, esso dovrebbe venire calcolato solamente su questi.

3 Non esiste uno schema ufficiali approvata dal d.Lgs. n. 118/2011 per la trasmissione dei residui al tesoriere. Arconet ha predisposto uno schema consigliato scaricabile al seguente indirizzo internet: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/.

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10"

Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio:

Limite com-plessivo ai mandati di

compet.

Residuo dodicesimi

mesi precedenti

Disponibi-lità

dodicesimi del mese

Disponibi-lità per

mandati non

frazionabili

Disponibilità per mandati frazionabili

Carico Mandato

Frazio-nabile si/no

Controllo disponibilità

Disponibilità in dodicesimi

dopo l'operazione

100-30=70

gennaio 70 0 5 70 5 3 si ok 2

67 0 2 67 2 4 si ko 2

67 0 2 67 2 4 no ok 2

febbraio 63 2 5 63 7 6 si ok 1

57 0 1 57 1 6 no ok 1

marzo 51 1 5 51 6 60 si ko 6

51 0 6 51 6 60 no ko 6

51 0 6 51 6 6 si ok 0

aprile 45 0 5 45 5 4 si ok 1

41 0 1 41 1 2 si ko 1

41 0 1 41 1 40 no ok 1

1 0 1 1 1 3 si ko 1

1 0 1 1 1 3 no ko 1 Cosa'deve'trasmettere'l’ente'al'tesoriere'all’inizio'dell’esercizio'provvisorio?'L’ente*deve*trasmettere*al*tesoriere:*!" l’elenco*dei*residui*presunti*al*1°*gennaio*dell’esercizioW*!" gli* stanziamenti* di* competenza*del* secondo*esercizio* dell’ultimo*bilancio* approvato,* aggiornati* alle*

variazioni* intervenute,* con* separata* evidenza,* per* ciascuna* missione,* programma* e* titolo,* delle*somme*già*impegnate*e*del*fondo*pluriennale*vincolato.*

Quali' schemi' occorre' utilizzare' per' la' trasmissione' dei' dati' al' tesoriere' riferiti' all’esercizio'provvisorio?'Per* la* trasmissione* dei* residui* presunti* al* 1°* gennaio* non* esiste* uno* schema* ufficiale.* E’* consigliato*tuttavia*l’utilizzo*dello*schema*predisposto*da*Arconet*e*disponibile*sul*relativo*sito*internet.*Per* la* trasmissione* degli* stanziamenti* di* competenza* relativi* al* secondo* esercizio* dell’ultimo* bilancio*approvato,*aggiornati*alle*variazioni*intervenute,*l’ente*dovrà*utilizzare*lo*schema*di*cui*all’allegato*8/3*al*d.Lgs.*n.*118/2011,*avendo*cura*di*esporre*solamente.* Come' possono' essere' aggiornati' gli' importi' delle' somme' già' impegnate' relative' all’esercizio'2017?'Gli* importi* relativi*alle*somme*“già* impegnate”*sull’esercizio*2017*del*bilancio*2016M2018*già*approvato,*variati*a*seguito*della*gestione*2016,*possono*essere*aggiornati*attraverso*delibera*di*Giunta*comunale.*Tali* importi* sono* riferiti* ai* soli* impegni* assunti* entro* il* 31*dicembre*2016*a* valere* sull’esercizio*2017*e*sfuggono*al*controllo*dei*dodicesimi.* Che'controlli'effettua'il'tesoriere'in'esercizio'provvisorio?'Il*tesoriere,*in*esercizio*provvisorio,*controlla*che:*!" i*pagamenti*residui*non*superino*l’importo*dei*residui*presunti*comunicatiW*!" i* pagamenti* a* competenza* non* superino* l’importo* degli* stanziamenti* di* competenza,* al* netto* del*

fondo*pluriennale*vincolatoW*!" i* pagamenti* a* competenza* soggetti* ai* limiti* dei* dodicesimi* siamo* compresi* entro* il* limite*mensile,*

calcolato*sulla*base*degli*stanziamenti*di*competenza*al*netto*del*FPV*e*delle*somme*già*impegnate.* Come'viene'comunicato'al'tesoriere'se'un'mandato'rientra'o'meno'nel'limite'dei'dodicesimi?'Se* un* mandato* emesso* a* competenza* rientra* o* meno* nel* limite* dei* dodicesimi* viene* comunicato* al*tesoriere*attraverso*l’apposito*campo*SIOPE*previsto*dall’art.*185,*comma*2,*lett.*iMbis*del*Tuel.*

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5.! LE VARIAZIONI IN ESERCIZIO PROVVISORIO

Le esigenze di flessibilità nell’impiego delle risorse, da cui tra l’altro è scaturita la nuova struttura del bilancio di previsione, hanno ampliato notevolmente il ventaglio di variazioni che possono essere disposte durante l’esercizio provvisorio. Possiamo ricondurre le facoltà degli enti a cinque casistiche principali: 1) PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA: è ammesso solo per:

a)" fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente);

b)" garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.

In tal caso, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, l’importo massimo del fondo di riserva è decurtato dei prelevamenti disposti durante l’esercizio provvisorio. 2) APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO O ACCANTONATO: in esercizio provvisorio è possibile utilizzare quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, sia accertato che presunto, unicamente al fine di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del responsabile competente. (pc all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, punti 8.11 e 9.2, ultimo capoverso). Le quote applicate possono derivare da:

" reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate (art. 175, comma 5-bis, lett. a) del Tuel);

" altri fondi vincolati; " quote accantonate del risultato di amministrazione accertate con l’ultimo rendiconto

approvato; " quote accantonate provenienti dall’esercizio precedente;

Stante l’assenza del nuovo bilancio di previsione, l’applicazione dell’avanzo viene disposta mediante una variazione al bilancio provvisorio approvata con deliberazione della Giunta comunale, su cui deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione. Nel caso in cui il rendiconto non sia ancora approvato, con tale delibera deve altresì essere aggiornato il prospetto del risultato di amministrazione presunto redatto sulla base di un preconsuntivo dell’esercizio precedente (art. 187, comma 3-quinquies, del Tuel). Circa i termini di approvazione di tale prospetto, si ritiene che la scadenza del 31 gennaio operi unicamente nel caso in cui l’ente abbia approvato il bilancio di previsione con applicazione di quote di avanzo presunto (art. 187, comma 3-quater, del Tuel). In caso di esercizio provvisorio, invece, l’ente potrà approvare tale prospetto anche in un momento successivo, in coincidenza con la manifestata necessità di applicare l’avanzo. Ricordiamo che qualora da tale prospetto emerga un disavanzo di amministrazione, l’ente dovrà continuare l’attività con le regole dell’esercizio provvisorio ed approvare quanto prima il bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo. Non è possibile applicare avanzo destinato o libero in esercizio provvisorio.

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L’applicazione dell’avanzo in esercizio provvisorio Tipo di avanzo Finalità Provenienza Compe-

tenza Parere revisori Condizioni

VINC

OLA

TO

(acc

erta

to e

pre

sunt

o) Prosecuzione o avvio di

attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata

attuazione determinerebbe danno per l'ente

Reiscrizione di eco-nomie di spesa

derivanti da stanzia-menti di bilancio

dell’es. precedente

Giunta comunale

SI Relazione documentata Approvazione prospetto del risultato presunto di amministrazione relativo a entrate e spese vincolate

Prosecuzione o avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata

attuazione determinerebbe danno per l'ente

TUTTE Giunta comunale

SI Relazione documentata Approvazione prospetto del risultato presunto di amm. relativo a entrate e spese vincolate

ACCA

NTO

NATO

(a

ccer

tato

e p

resu

nto)

Prosecuzione o avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata

attuazione determinerebbe danno per l'ente

Accantonamenti risultanti da ultimo

rendiconto approvato

Giunta comunale

SI Relazione documentata Approvazione prospetto del risultato presunto di amm. relativo a entrate e spese vincolate e accantonate

Prosecuzione o avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata

attuazione determinerebbe danno per l'ente

Accantonamenti effettuati nel corso

dell’esercizio precedente

Giunta comunale

SI Relazione documentata Approvazione prospetto del risultato presunto di amm. relativo a tutte le entrate e spese

3) VARIAZIONI DI ESIGIBILITA’ E RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI: trattandosi di attività di natura gestionale prive di qualsiasi elemento di discrezionalità, in esercizio provvisorio possono essere disposte variazioni funzionali a garantire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata, che si sostanziano nelle variazioni connesse a: " riaccertamento ordinario dei residui, approvato dalla Giunta comunale in vista del rendiconto,

con il quale si dispone la variazione sull’esercizio precedente e le variazioni sull’esercizio in corso e su quelli successivi, al fine di procedere alla reimputazione di accertamenti ed impegni. La delibera necessita del parere dell’organo di revisione e della dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 163, comma 7, del Tuel e punto 8.10 del pc all. 4/2);

" riaccertamento parziale dei residui, disposto al fine di incassare e pagare somme i cui accertamenti ed impegni sono imputati sull’esercizio precedente, ma non esigibili. In esercizio provvisorio la competenza ad approvare tale atto è posta in capo alla Giunta comunale e necessita del parere dell’organo di revisione oltre che della dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (punto 9.1 del pc all. 4/2);

" variazioni di esigibilità riguardanti il FPV in corso di esercizio: al di fuori dei casi di riaccertamento dei residui, possono essere effettuare variazioni agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e a quelli di entrate e spese correlate che interessano l’esercizio in corso e l’esercizio successivo. La variazione viene effettuata con determina del responsabile della spesa (se disciplinato dal regolamento di contabilità) o del responsabile finanziario (in assenza di disciplina), e non necessita del parere dell’organo di revisione ma solo della dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 163, comma 7, del Tuel);

" variazioni di esigibilità riguardanti entrate e spese correlate: in caso di modifica all’esigibilità della spesa, possono essere apportate dal responsabile della spesa (se disciplinato dal regolamento di contabilità) o del responsabile finanziario (in assenza di disciplina) le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione (art. 163, comma 7, e art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), del Tuel).

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13"

Le variazioni di esigibilità in esercizio provvisorio

Oggetto della variazione Esercizi

interessati dalle

variazioni Competenza Parere

revisori

Verifica rispetto vincoli

finanza pubblica

Riaccertamento ordinario dei residui Es. n-1, Es. n, Es. n+1

Giunta comunale SI SI

Riaccertamento parziale dei residui Es. n-1, Es. n, Es. n+1

Giunta comunale SI SI

Variazioni di esigibilità riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati

Es. n, Es. n+1 Responsabile della spesa (o Responsabile

finanziario*)

NO SI

Variazioni di esigibilità riguardanti entrate e spese correlate derivanti da operazioni di indebitamento perfezionate o contributi a

rendicontazione (E=S)

Es. n, Es. n+1 Responsabile della spesa (o Responsabile

finanziario*)

NO NO

* In assenza di disciplina regolamentare 4) VARIAZIONI DI PEG: durante l’esercizio provvisorio possono essere apportate variazioni al PEG, che avendo natura compensativa non comportano modifica all’unità di voto del bilancio (programma e titolo in spesa e tipologia di entrata). Tali variazioni, che possono riguardare anche il pluriennale per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata4, rientrano nella competenza della Giunta comunale ovvero dei responsabili, sulla base di quanto previsto dall’art. 175, commi 5-bis e 5-quater del Tuel. In particolare: 4.1) SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA:

" le variazioni compensative tra macroaggregati all’interno dello stesso programma e titolo in spesa e tra categorie della stessa tipologia (in entrata), anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;

" le variazioni compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato, programma e titolo, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi in conto capitale e gli altri trasferimenti in conto capitale;

" l’istituzione di capitoli di entrata con stanziamenti pari zero nell’ambito di tipologie per le quali già esistono gli stanziamenti, al fine di consentire di accertare le entrate e garantire il pareggio del bilancio;

4.2) SONO DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI: " le variazioni compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato, missione, programma e

titolo, tranne quelli riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi in conto capitale e gli altri trasferimenti in conto capitale;

" le variazioni compensative tra capitoli della stessa categoria di entrata; " le variazioni alle partite di giro e servizi per conto terzi, non aventi natura autorizzatoria,

compresa l’istituzione di tipologie e programmi; " le variazioni riguardanti le anticipazioni di tesoreria, salva la necessaria deliberazione della

Giunta comunale di autorizzazione all’anticipazione stessa. Sebbene non espressamente contemplata dall’art. 175 del Tuel, l’assenza del carattere autorizzatorio delle previsioni relative ai Titoli VII entrata e V spesa porta a concludere che il responsabile finanziario possa apportare questo tipo di variazione.

4 Restano fermi i limiti per l’assunzione di impegni sugli esercizi successivi.

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14"

Le variazioni di PEG in esercizio provvisorio

Oggetto della variazione Esercizi

interessati dalle

variazioni Competenza Parere

revisori

Variazioni compensative tra macroaggregati all’interno dello stesso programma e titolo in spesa e tra categorie della stessa

tipologia (in entrata), anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli

Es. n, Es. n+1 Giunta comunale NO

Variazioni compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato, programma e titolo, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi in conto capitale e gli altri trasferimenti in

conto capitale

Es. n, Es. n+1 Giunta comunale NO

Istituzione di capitoli di entrata con stanziamenti pari zero nell’ambito di tipologie per le quali già esistono gli stanziamenti, al fine di consentire di accertare le entrate e garantire il pareggio

del bilancio

Es. n, Es. n+1 Giunta comunale NO

Variazioni compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato, programma e titolo, tranne quelli riguardanti i

trasferimenti correnti, i contributi in conto capitale e gli altri trasferimenti in conto capitale

Es. n, Es. n+1 Responsabile della spesa (o Responsabile

finanziario*)

NO

Variazioni compensative tra capitoli della stessa categoria di entrata

Es. n, Es. n+1 Responsabile della spesa (o Responsabile

finanziario*)

NO

Variazioni alle partite di giro e servizi per conto terzi, non aventi natura autorizzatoria, compresa l’istituzione di tipologie e

programmi

Es. n Responsabile della spesa (o Responsabile

finanziario*)

NO

Variazioni riguardanti le anticipazioni di tesoreria Es. n Responsabile finanziario

NO

* In assenza di disciplina regolamentare 5) ALTRE VARIAZIONI DI BILANCIO: durante l’esercizio provvisorio possono essere approvate, inoltre: " le variazioni di bilancio di competenza consiliare connesse a lavori pubblici di somma urgenza o ad

interventi di somma urgenza (punto 8.4 del pc all. 4/2). Possono rientrare in tale casistica anche le variazioni connesse alla necessità di far fronte a spese obbligatorie per legge e non differibili, quali le consultazioni elettorali (si veda in proposito la FAQ n. 14 di Arconet);

" le variazioni di bilancio per l’istituzione di tipologie non previste, con stanziamento pari a zero, funzionali ad incassare entrate e mantenere al contempo il pareggio;

" le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente (punto 8.11 del pc all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011). Tali variazioni, in forza di quanto previsto dall’art. 175, comma 5-bis, lett. c) del Tuel, sono di competenza della Giunta comunale e non necessitano del parere dell’organo di revisione.

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15"

Le variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

Oggetto della variazione Esercizi

interessati dalle

variazioni Competenza Parere

revisori

Verifica rispetto vincoli finanza

pubblica

Variazioni di bilancio di competenza consiliare connesse a lavori pubblici di somma urgenza o ad interventi di somma

urgenza

Es. n, Es. n+1 Consiglio comunale

SI SI

Variazioni di bilancio per l’istituzione di tipologie non previste, con stanziamento pari a zero

Es. n Consiglio comunale

SI SI

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale,

conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente

Es. n, Es. n+1 Giunta comunale

NO NO

E’'possibile'effettuare'il'prelievo'dal'fondo'di'riserva'in'esercizio'provvisorio?'SI.'Durante*l’esercizio*provvisorio*è*possibile*disporre*i*prelevamenti*dal*fondo*di*riserva,*unicamente*per**!" fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi

tassativamente previsti dalla legge; !" garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato

svolgimento determinerebbe danno per l’ente. In tal caso in sede di approvazione del bilancio il limite massimo del fondo di riserva è ridotto degli importi utilizzati in esercizio provvisorio. E’'possibile'applicare'avanzo'in'esercizio'provvisorio?'SI.' Durante* l’esercizio* provvisorio* è* possibile* applicare* quote* vincolate* e* accantonate* del* risultato* di*amministrazione,* unicamente* per* garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, risultante da relazione documentata del responsabile della spesa. La variazione viene approvata con deliberazione della Giunta comunale, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione e verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, deve altresì approvare il prospetto aggiornato del risultato presunto di amministrazione. E’'possibile'variare'il'bilancio'in'esercizio'provvisorio?'SI.'Durante*l’esercizio*provvisorio*è*possibile*apportare*variazioni*al*bilancio*di*previsione*in*caso*di*lavori*pubblici* di* somma* urgenza* nonché* di* altri* interventi* di* somma* urgenza,* oltre* che* per* garantire*l’effettuazione*di*spese*tassativamente*regolate*dalla*legge*(come*le*consultazioni*elettorali)*.

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16"

COMUNE*DI*........................................................................................................."(Prov."………..)""

SERVIZIO!…………………….""

DETERMINAZIONE!""n."............................." " data"................................""

"

OGGETTO:" Esercizio!provvisorio.!Assunzione!impegno!di!spesa!per!……………………!! !

"IL!DIRIGENTE/IL!RESPONSABILE!DI!SERVIZIO!

"

Visto"il"D.Lgs."n."267/2000Q"

Visto"il"D.Lgs."n."118/2011Q"

Visto"il"D.Lgs."n."165/2001Q"

Visto"lo"statuto"comunaleQ"

Visto"il"regolamento"comunale"sull’ordinamento"generale"degli"uffici"e"dei"serviziQ"

Visto"il"regolamento"comunale"di"contabilitàQ"

Visto"il"regolamento"comunale"dei"contrattiQ"

Visto"il"regolamento"comunale"sui"controlli"interniQ"

"

Visto"il"decreto"prot."n."……….."di"conferimento"dell’incarico"di"dirigente/responsabile"del"servizioQ"

"

Visto"l’articolo"5,"comma"11,"del"decreto"legge"30"dicembre"2016,"n."244,"con"il"quale"è"stato"prorogato"al"31"

marzo"2017"il"termine"per"l’approvazione"del"bilancio"di"previsione"dell’esercizio"2017Q"

"

Richiamati:"

•" la" delibera" di" Consiglio" Comunale" n." ...................." in" data" ..........................................," esecutiva," e"

successive" modificazioni" ed" integrazioni," con" cui" è" stato" approvato" il" Documento" unico" di"

programmazione"per"il"periodo"2016V2018Q"

•" la" delibera" di" Consiglio" Comunale" n." ...................." in" data" ..........................................," esecutiva," e"

successive" modificazioni" ed" integrazioni," con" cui" è" stato" approvato" il" bilancio" di" previsione" per" il"

periodo"2016V2018Q"

•" con"delibera"di"Giunta"Comunale"n."...................."in"data"..........................................,"esecutiva,"è"stato"

approvato"il"Piano"esecutivo"di"gestione"per"il"periodo"…………W"❐" con"delibera"di"Giunta"comunale*n."...................." in"data"..........................................,"esecutiva,"è"stato"

approvato"il"Piano"esecutivo"di"gestione"provvisorio"per"il"periodo"…………W""

Visti:"

•" l’articolo"163"del"decreto"legislativo"n."267/2000Q"

•" il"punto"8"del"principio"contabile"applicato"della"contabilità"finanziaria"(all."4/2"al"d.Lgs."n."118/2011)Q"

i"quali,"nel"disciplinare"le"modalità"ed"i"limiti"dell’esercizio"provvisorio,"stabiliscono"che:"

a)" possono"essere"impegnate"solo"spese"correnti"e"le"eventuali"spese"correlate,"riguardanti"le"partite"

di" giro," salvo" quelle" riguardanti" i" lavori" pubblici" di" somma" urgenza" o" altri" interventi" di" somma"

urgenzaQ"

b)" "sono" impegnate" nel" limite" dei" dodicesimi" degli" stanziamenti" di" competenza" (al" netto" del" fondo"

pluriennale"vincolato"e"delle"somme"già"impegnate)"le"spese"che,"per"loro"natura,"possono"essere"

pagate"in"dodicesimi,"

c)" sono"impegnate,"al"di"fuori"dei"limiti"dei"dodicesimi,"le"spese"tassativamente"regolate"dalla"legge,"

quelle"che,"per"loro"natura,"non"possono"essere"pagate"frazionandole"in"dodicesimi,"e"le"spese"a"

carattere"continuativo"necessarie"per"garantire"il"mantenimento"del"livello"qualitativo"e"quantitativo"

dei"servizi"esistenti,"impegnate"a"seguito"della"scadenza"dei"relativi"contrattiQ"

d)" nei" casi" in" cui" è" consentito"assumere" impegni" senza" fare" riferimento"al" limite"dei" dodicesimi," le"

spese"sono" impegnate"nel" rispetto"del"principio"contabile"generale"della"competenza" finanziaria,"

con"imputazione"agli"esercizi" in"cui"le"spese"sono"esigibili,"nei" limiti"degli"stanziamenti"dell’ultimo"

bilancio"approvatoQ"

"

……………………………………………………………………………………………………………………………"

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17"

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………"

"

Ritenuto"di"provvedere"in"merito"e"di"assumere"il"conseguente"impegno"a"carico"del"bilancio,"con"imputazione"

agli"esercizi"nei"quali"l’obbligazione"viene"a"scadereQ"

"

Dato"atto"che"la"spesa"in"oggetto:"

"è"tassativamente"regolata"dalla"leggeQ"

"non"è"suscettibile"di"frazionamento"in"dodicesimiQ"

"è"a"carattere"continuativo"ed"è"necessaria"per"garantire"il"mantenimento"del"livello"qualitativo"e"quantitativo"

dei"servizi"esistenti,"a"seguito"della"scadenza"dei"relativi"contrattiQ"

"è"soggetta"al"limite"dei"dodicesimiQ"

"

Tenuto" conto" che" le" apposite" dotazioni" sono" previste" al" Cap./Art." …………." denominato"

“…………………………..”" del" bilancio" di" previsione" finanziario" 2016V2018"–"Annualità" 2017," sufficientemente"

capienteQ"

"

DETERMINA!"

1)"di"procedere"a"…………………………………………………………………………………………………………"

2)"di" impegnare,"ai"sensi"dell’articolo"183,"comma"1,"del"d.Lgs."n"267/2000"e"del"principio"contabile"applicato"

all."4/2"al"d.Lgs."n."118/2011," le"seguenti"somme"corrispondenti"ad"obbligazioni"giuridicamente"perfezionate,"

con"imputazione"agli"esercizi"in"cui"le"stesse"sono"esigibili:"

Eserc.!Finanz.! " "

Cap./Art.! " Descrizione! "

Miss./Progr.! " PdC!finanz.! " Spesa!non!ricorr.! "

Centro!di!costo! " Compet.!Econ.! "

SIOPE! " CIG! " CUP! "

Creditore! "

Causale! "

Modalità!finan.! " Finanz.!da!FPV! "

Imp./Pren.!n.! " Importo! " Frazionabile!in!12! "NB:*ripetere*la*tabella*per*ogni*esercizio*finanziario*di*imputazione*della*spesa*e*per*ogni*capitolo*di*spesa*"

3)"di"accertare,"ai"sensi"e"per"gli"effetti"di"cui"all’articolo"183,"comma"8,"del"d.Lgs."n."267/2000,"che"il"seguente"

programma"dei"pagamenti"è"compatibile"con"gli"stanziamenti"di"bilancio"e"con"i"vincoli"di"finanza"pubblica:"

Data!emissione!fattura! Scadenza!pagamento! Importo!" " "

" " "

" " "

" " "

"

4)"di"dare"atto"che"la"spesa"impegnata"con"il"presente"atto:"

"rientra"nel"limite"di"un"dodicesimo"degli"stanziamenti"previsti,"al"netto"delle"spese"già"impegnate"e"del"fondo"

pluriennale"vincolatoQ"""

"non"rientra"nei" limiti"dei"dodicesimi," in"quanto"si" tratta"di"spesa"tassativamente"regolata"dalla" legge"o"non"

suscettibile"di" frazionamento" in"dodicesimi"o"necessaria"per"garantire" il"mantenimento"del" livello"qualitativo"e"

quantitativo"dei"servizi"esistenti,"a"seguito"della"scadenza"dei"relativi"contrattiQ"

5)"di" accertare,"ai" fini" del" controllo"preventivo"di" regolarità"amministrativaVcontabile"di" cui"all’articolo"147Vbis,"comma"1," del"D.Lgs." n." 267/2000," la" regolarità" tecnica" del" presente" provvedimento" in" ordine" alla" regolarità,"

legittimità"e"correttezza"dell’azione"amministrativa,"il"cui"parere"favorevole"è"reso"unitamente"alla"sottoscrizione"

del"presente"provvedimento"da"parte"del"responsabile"del"servizioQ"

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!

!

18"

6)"di"dare"atto,"ai"sensi"e"per"gli"effetti"di"quanto"disposto"dall’art."147Vbis,"comma"1,"del"D.Lgs."n."267/2000"e"

dal" relativo"regolamento"comunale"sui"controlli" interni,"che" il"presente"provvedimento,"oltre"all’impegno"di"cui"

sopra:"," non" comporta" ulteriori" riflessi" diretti" o" indiretti" sulla" situazione" economico" finanziaria" o" sul" patrimonio"

dell’enteQ"

"comporta"i"seguenti"ulteriori"riflessi"diretti"o"indiretti"sulla"situazione"economico"finanziaria"o"sul"patrimonio"

dell’ente:"…………………………………………………………………………………………………………………."

………………………………………………………………………………………………………………………………"

7)"di"dare"atto"che"il"presente"provvedimento"è/non*è"rilevante"ai"fini"dell’amministrazione"trasparente"di"cui"al"d.Lgs."n."33/2013Q"

8)" di" rendere" noto" ai" sensi" dell’art." 5" della" legge" n°" 241/1990" che" il" responsabile" del" procedimento" è"

……………………………………."

9)"" di"trasmettere"il"presente"provvedimento:"

–" all’Ufficio"segreteria"per"l’inserimento"nella"raccolta"generaleQ"

–" all’Ufficio"Ragioneria"per"il"controllo"contabile"e"l’attestazione"della"copertura"finanziaria"della"spesa."

"

…………………………..,"lì"………………….."

Il"Dirigente/Responsabile"del"servizio"

"

..................................................................."

"

VISTO!DI!REGOLARITÀ!CONTABILE!"

Il" Responsabile" del" Servizio" finanziario" in" ordine" alla" regolarità" contabile" del" presente" provvedimento," ai"

sensi"dell’articolo"147Vbis,"comma"1,"del"d.Lgs."n."267/2000"e"del"relativo"Regolamento"comunale,"rilascia:""PARERE"FAVOREVOLEQ"

"PARERE"NON"FAVOREVOLE,"per"i"seguenti"motivi:"…………………………………………………………."

…………………………………………………………………………………………………………………………….."

…………………………………………………………………………………………………………………………….."

"PARERE"IRRILEVANTE."

"

Data"………………………"

Il"Responsabile"del"servizio"finanziario"

"

..............................................................."

"

ATTESTAZIONE!DELLA!COPERTURA!FINANZIARIA!DELLA!SPESA!Si"attesta,"ai"sensi"dell’art."153,"comma"5,"del"D.Lgs."n."267/2000," la"copertura" finanziaria"della"spesa" in"

relazione" alle" disponibilità" effettive" esistenti" negli" stanziamenti" di" spesa" e/o" in" relazione" allo" stato" di"

realizzazione"degli"accertamenti"di"entrata"vincolata,"mediante"l’assunzione"dei"seguenti" impegni"contabili,"

regolarmente"registrati"ai"sensi"dell'art."191,"comma"1,"del"D.Lgs."18"agosto"2000,"n."267:"

Impegno! Data! Importo! Capitolo! FPV! Esercizio!" " " " " "

"

Data"……………………………."

Il"Responsabile"del"servizio"finanziario"

"

………………………………………………"

"

Con" l’attestazione"della" copertura" finanziaria"di" cui" sopra" il" presente"provvedimento"è"esecutivo,"ai" sensi"

dell'art."183,"comma"7,"del"d.Lgs."18"agosto"2000,"n."267."

"

" "

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!

!

19"

"

PROPOSTA!DI!DELIBERAZIONE!DELLA!GIUNTA!COMUNALE!"

OGGETTO:'APPROVAZIONE! DEL! PIANO! ESECUTIVO! DI! GESTIONE! PROVVISORIO! 2017S2018.!(ART.!169!DEL!D.LGS.!N.!267/2000)!

! !

"Premesso"che:"

!" con"deliberazione"di"Consiglio"comunale"n."……"in"data"………..,"è"stato"approvato"il"Documento"unico"di"programmazione"2016V2018Q"

!" con" deliberazione" di" Consiglio" comunale" n." ……" in" data" ………..," è" stato" approvato" il" bilancio" di"previsione"2016V2018Q"

❐" con" deliberazione" della" Giunta" comunale" n." …….." in" data" ………….." è" stato" approvato" il" Piano"esecutivo"di"gestione"per"il"periodo"2016Q"

"

Premesso"altresì"che" l’articolo"5,"comma"11,"del"decreto" legge"30"dicembre"2016,"n."244"ha"prorogato"al"31"

marzo"2017"il"termine"per"l’approvazione"del"bilancio"di"previsione"2017Q"

"

Richiamati" l’articolo" 163" del" decreto" legislativo" 18" agosto" 2000," n." 267" ed" il" punto" 8" del"Principio* contabile*applicato* alla* contabilità* finanziaria" all." 4/2" al" d.Lgs." n." 118/2011," in" base" ai" quali," nel" corso" dell’esercizio"provvisorio:"

•" gli"enti"gestiscono"gli"stanziamenti"di"spesa"previsti"nell’ultimo"bilancio"definitivamente"approvato"per"

l’esercizio" a" cui" si" riferisce" la" gestione."Pertanto"per" l’esercizio" provvisorio" 2017"assumono" rilievo" le"

previsioni" contenute" nel" bilancio" di" previsione" 2016V2018" –" Annualità" 2017V2018," definitivamente"

approvatoQ"

•" possono"essere" impegnate"solo"spese"correnti"e" le"eventuali"spese"correlate,"riguardanti" le"partite"di"

giro,"mentre"per"le"spese"in"conto"capitale"sono"ammesse"solamente"i"lavori"pubblici"o"altri"interventi"di"

somma"urgenzaQ"

•" possono"essere"assunti"mensilmente,"per"ciascun"programma,"impegni"di"spesa"corrente"non"superiori"

a"un"dodicesimo"delle"somme"complessivamente"previste,"al"netto"delle"somme"già" impegnate"negli"

esercizi"precedenti"e"di"quelle"accantonate"nel"fondo"pluriennale"vincolatoQ"

•" sono"escluse"dai"limiti"dei"dodicesimi"le"spese"tassativamente"regolate"dalla"legge"o"non"suscettibili"di"

frazionamento" in" dodicesimi" e" le" spese" a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;"

•" possono essere assunti impegni a valere sull’esercizio successivo, nei limiti previsti dall’ordinamento, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza potenziata;"

"

Richiamato"altresì"l’articolo"169"del"d.Lgs."n."267/2000,"il"quale"prevede"quanto"segue:"

Art.'169.'Piano'esecutivo'di'gestione'1.**La*giunta*delibera*il*piano*esecutivo*di*gestione*(PEG)*entro*venti*giorni*dall'approvazione*del*bilancio*di*previsione,*in*termini*di*competenza*.*Con*riferimento*al*primo*esercizio*il*PEG*è*redatto*anche*in*termini*di*cassa.*Il*PEG*è*riferito*ai*medesimi*esercizi*considerati*nel*bilancio,*individua*gli*obiettivi*della*gestione*ed*affida*gli*stessi,*unitamente*alle*dotazioni*necessarie,*ai*responsabili*dei*servizi.*2.* * Nel* PEG* le* entrate* sono* articolate* in* titoli,* tipologie,* categorie,* capitoli,* ed* eventualmente* in* articoli,*secondo*il*rispettivo*oggetto.*Le*spese*sono*articolate*in*missioni,*programmi,*titoli,*macroaggregati,*capitoli*ed* eventualmente* in* articoli.* I* capitoli* costituiscono* le* unità* elementari* ai* fini* della* gestione* e* della*rendicontazione,*e*sono*raccordati*al*quarto*livello*del*piano*dei*conti*finanziario*di*cui*all'art.*157.*3.* * L'applicazione* dei* commi* 1* e* 2* del* presente* articolo* è* facoltativa* per* gli* enti* locali* con* popolazione*inferiore* a* 5.000* abitanti,* fermo* restando* l'obbligo* di* rilevare* unitariamente* i* fatti* gestionali* secondo* la*struttura*del*piano*dei*conti*di*cui*all'art.*157,*comma*1Mbis.*3Mbis.* * Il* PEG* è* deliberato* in* coerenza* con* il* bilancio* di* previsione* e* con* il* documento* unico* di*programmazione.*Al*PEG*è*allegato*il*prospetto*concernente*la*ripartizione*delle*tipologie*in*categorie*e*dei*programmi* in*macroaggregati,* secondo* lo* schema*di* cui* all'allegato*n.* 8*al* decreto* legislativo*23*giugno*2011,*n.*118,*e*successive*modificazioni.*Il*piano*dettagliato*degli*obiettivi*di*cui*all'art.*108,*comma*1,*del*presente*testo*unico*e*il*piano*della*performance*di*cui*all'art.*10*del*decreto*legislativo*27*ottobre*2009,*n.*150,*sono*unificati*organicamente*nel*PEG.*

"

Richiamato"infine"il"principio"contabile"applicato"della"programmazione"all."4/1"al"d.Lgs."n."118/2011,"in"base"al"

quale:"

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20"

a)"il"PEG"assicura"un"collegamento,"tra"gli"altri,"con"le"entrate"e"le"uscite"del"bilancio"attraverso"l’articolazione"

delle"stesse"al"quarto"livello"del"piano"finanziarioQ"

b)"nel"PEG"le"risorse"finanziarie"devono"essere"destinate"agli"specifici"obiettivi" facendo"riferimento"almeno"al"

quarto"livello"di"classificazione"del"piano"dei"conti"finanziarioQ"

"

Preso"atto,"alla"luce"di"quanto"sopra,"che"attraverso"il"PEG:"

>"compete"alla"Giunta"Comunale"la"suddivisione:"

a)" dei"programmi"di" spesa" in"macroaggregati"e"capitoli/articoli,"garantendo"un" raccordo"al"quarto" livello"

del"piano"dei"conti)Q"

b)" delle" tipologie" di" entrata" in" categorie" e" capitoli/articoli," garantendo" un" raccordo" al" quarto" livello" del"

piano"dei"contiQ"

>" viene" legittimata" l’attività"gestionale"dei" responsabili," e" la" conseguente"attività"di" assunzione"di" impegni" di"

spesaQ"

"

Dato"atto"che"questo"ente:"

❐" lo"scorso"anno"ha"approvato"un"PEG"relativo"al"solo"esercizio"2016"e"quindi"non"dispone"del"PEG"per"il"2017V2018Q"

❐" lo"scorso"anno"non"ha"approvato"il"PEG,"avendo"una"popolazione"inferiore"a"5.000"abitantiQ""

Ritenuto" pertanto" necessario," con" il" presente" provvedimento," disporre" l’assegnazione" delle" risorse" ai"

dirigenti/responsabili" di" servizio" al" fine" di" assicurare" la" prosecuzione" dell’attività" dell’ente," mediante" la"

suddivisione" delle" tipologie" di" entrata" in" categorie," capitoli" ed" eventuali" articoli" e" dei" programmi" di" spesa" in"

macroaggregati,"capitoli"ed"eventuali"articoli,"secondo"la"classificazione"di"bilancioQ"

"

Visto"il"piano"dei"conti"finanziario"degli"enti"locali"all."6"al"d.Lgs."n."118/2011Q"

"

Viste"le"previsioni"definitive"del"bilancio"di"previsione"pluriennale"2016V2018,"Annualità"2017V2018Q"

"

Visto"il"Piano"esecutivo"di"gestione"provvisorio"2017V2018,"che"si"allega"al"presente"provvedimento"quale"parte"

integrante"e"sostanzialeQ"

"

Ritenuto"di"provvedere"in"meritoQ"

"

Acquisiti"agli"atti" i"pareri" favorevoli"di" regolarità" tecnica"e"contabile," resi"ai"sensi"dell’articolo"49"del"d.Lgs."n."

267/2000Q"

"

Visto"il"d.Lgs."n."267/2000Q"

Visto"il"d.Lgs."n."165/2001Q"

Visto"il"d.Lgs."n."118/2011Q"

Visto"lo"Statuto"ComunaleQ"

Visto"il"vigente"Regolamento"comunale"di"contabilitàQ"

Visto"il"vigente"Regolamento"sull’ordinamento"generale"degli"uffici"e"dei"serviziQ"

"

PROPONE!"

1)" di" approvare," per" le" motivazioni" esposte" in" premessa" e" sino" all’approvazione" del" nuovo" bilancio" di"

previsione,"il"Piano"Esecutivo"di"Gestione"provvisorio"2017V2018,"predisposto,"ai"sensi"del"d.Lgs."n."118/2011,"

sulla"base"degli"stanziamenti"del"secondo"e"terzo"esercizio"del"bilancio"di"previsione"2016V2018"approvato"con"

deliberazione"di"Consiglio"comunale"n."….."in"data"……………"e"successive"variazioniQ"

2)" di" assegnare"ai" dirigenti/responsabili" di" servizio," al" fine"di" garantire" la" continuità"della"gestione," le" risorse"

indicate"nel"PEG,"dando"atto"che:"

•" possono"essere" impegnate"solo"spese"correnti"e" le"eventuali"spese"correlate,"riguardanti" le"partite"di"

giro,"mentre"per"le"spese"in"conto"capitale"sono"ammesse"solamente"i"lavori"pubblici"o"altri"interventi"di"

somma"urgenzaQ"

•" possono"essere"assunti"mensilmente,"per"ciascun"programma,"impegni"di"spesa"corrente"non"superiori"

a"un"dodicesimo"delle"somme"complessivamente"previste,"al"netto"delle"somme"già" impegnate"negli"

esercizi"precedenti"e"di"quelle"accantonate"nel"fondo"pluriennale"vincolatoQ"

Page 21: QUADERNO!DI!LAVORO! - ideapubblica.comideapubblica.com/wp...1_2017_DISCIPLINA-ESERCIZIO-PROVVISORIO.c-1.pdf · nei mesi precedenti, importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti,

!

!

21"

•" sono"escluse"dai"limiti"dei"dodicesimi"le"spese"tassativamente"regolate"dalla"legge"o"non"suscettibili"di"

frazionamento" in" dodicesimi" nonché" e" le" spese" a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti."

3)" di" dichiarare" la" deliberazione" immediatamente" eseguibile," ai" sensi" dell’art." 134," comma" 4," del" d.Lgs." n."

267/2000."