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Di seguito pubblichiamo uno stralcio delle parti riguardanti le «Spese del processo», il «Proce- dimento avanti al tribunale» e l’«Espropriazione immobiliare». CAPITOLO 9 Spese del processo SOMMARIO I. Nel corso del processo ...................... 1982 II. Al termine del processo .................... 2005 A. Parte soccombente ...................... 2007 B. Soccombenza di entrambe le parti. 2023 C. Casi particolari .............................. 2026 D. Liquidazione delle spese ................ 2055 a. Nota spese del difensore........... 2066 b. Imposta di registro ................... 2090 c. Distrazione delle spese al difen- sore ............................................ 2106 E. Patrocinio a spese dello Stato .... 2120 Un processo civile comporta, in genere, costi considerevoli, consistenti essenzialmente in onorari da corrispondere al difensore, in oneri fiscali a cui e ` soggetta la maggior parte degli atti giudiziari, e in altre spese di varia natura (trasferte, compensi ad ausiliari del giudice come il CTU, ecc.). Ciascuna parte, durante il corso del processo, anticipa le spese di propria competenza, in attesa che il giudice, con la sentenza che chiude il giudizio, decida a chi addossarle. Generalmente vengono poste a carico della parte soccombente, ma puo ` anche capitare che vengano attribuite ad entrambe le parti. Se, invece, una parte (sia attore che convenuto) non ha le risorse economiche per poter sostenere i costi del giudizio, puo ` richiedere il c.d. gratuito patrocinio, in modo tale che le spese del processo siano poste, sin dall’inizio, a carico dello Stato. I. Nel corso del processo Tutti i costi di lite sono posti a carico della parte (attore o convenuto) che compie o richiede un atto processuale. Anche le spese per gli atti necessari al processo (notifica dell’atto di citazione, iscrizione a ruolo della causa, richiesta di copie autentiche, marche da bollo, ecc.) vengono anticipate dalla parte che ha interesse al compimento degli stessi, salvo che il giudice decida diversamente (art. 8 DPR 115/2002). Tra queste vi e ` il contributo unificato, una tra le prime spese che la parte, che decide di iniziare un procedimento civile, deve affrontare. Contributo unificato All’atto dell’iscrizione a ruolo di un procedimento civile (comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione) la parte che per prima si costituisce in giudizio o, nei procedimenti esecutivi, la parte che fa istanza per la vendita o 1980 1982 1984 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre SPESE DEL PROCESSO 7

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Di seguito pubblichiamo uno stralcio delle parti riguardanti le «Spese del processo», il «Proce-dimento avanti al tribunale» e l’«Espropriazione immobiliare».

CAPITOLO 9

Spese del processo

SOMMARIO

I. Nel corso del processo ...................... 1982

II. Al termine del processo .................... 2005

A. Parte soccombente ...................... 2007

B. Soccombenza di entrambe le parti. 2023

C. Casi particolari .............................. 2026

D. Liquidazione delle spese................ 2055

a. Nota spese del difensore........... 2066

b. Imposta di registro ................... 2090

c. Distrazione delle spese al difen-sore ............................................ 2106

E. Patrocinio a spese dello Stato .... 2120

Un processo civile comporta, in genere, costi considerevoli, consistenti essenzialmente inonorari da corrispondere al difensore, in oneri fiscali a cui e soggetta la maggior parte degliatti giudiziari, e in altre spese di varia natura (trasferte, compensi ad ausiliari del giudicecome il CTU, ecc.).Ciascuna parte, durante il corso del processo, anticipa le spese di propria competenza, inattesa che il giudice, con la sentenza che chiude il giudizio, decida a chi addossarle.Generalmente vengono poste a carico della parte soccombente, ma puo anche capitareche vengano attribuite ad entrambe le parti.Se, invece, una parte (sia attore che convenuto) non ha le risorse economiche per potersostenere i costi del giudizio, puo richiedere il c.d. gratuito patrocinio, in modo tale che lespese del processo siano poste, sin dall’inizio, a carico dello Stato.

I. Nel corso del processo

Tutti i costi di lite sono posti a carico della parte (attore o convenuto) che compie o richiedeun atto processuale. Anche le spese per gli atti necessari al processo (notifica dell’atto dicitazione, iscrizione a ruolo della causa, richiesta di copie autentiche, marche da bollo,ecc.) vengono anticipate dalla parte che ha interesse al compimento degli stessi, salvo che ilgiudice decida diversamente (art. 8 DPR 115/2002). Tra queste vi e il contributo unificato,una tra le prime spese che la parte, che decide di iniziare un procedimento civile, deveaffrontare.

Contributo unificato All’atto dell’iscrizione a ruolo di un procedimento civile(comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione) la parte che per primasi costituisce in giudizio o, nei procedimenti esecutivi, la parte che fa istanza per la vendita o

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l’assegnazione dei beni pignorati, deve versare il contributo unificato (art. 9 e 14 c. 1 DPR115/2002).Nel caso in cui vi sia un aumento del valore originario della controversia perche una delleparti ha modificato la domanda originaria, o e intervenuta in giudizio, o ha proposto do-manda riconvenzionale o formulato chiamata in causa di un terzo, questa e tenuta a versareuna integrazione del contributo (art. 14 c. 3 DPR 115/2002). Le modalita per il pagamentodell’integrazione sono analoghe a quelle per il versamento del contributo esaminate neiparagrafi seguenti.

Determinazione (artt. 10-14 DPR 115/2002) Il contributo unificato e dovuto ogni volta che laparte da inizio ad un processo civile e in ciascun grado dello stesso, ed e determinato inbase ad importi che variano a seconda del valore della causa e della materia, fatti salvi i casidi esenzione previsti per legge.A tal fine la parte e tenuta a fare una dichiarazione di valore nell’atto introduttivo o con un attoseparato, nella nota di iscrizione a ruolo, sottoscritto dal difensore. Se la parte omette questadichiarazione e tenuta al pagamento del contributo unificato nella misura di 1.100 euro (art.13 c. 6 DPR 115/2002).

Il valore della causa e determinato dalle regole del codice di procedura civile relativamentealla competenza, senza tener conto degli interessi (art. 14 c. 2 DPR 115/2002).Il contributo unificato ha sostituito tutti i bolli e le tasse di iscrizione a ruolo, in modo taleche, dopo il suo pagamento, tutti i successivi atti depositati in giudizio (dall’attore o dalconvenuto, o da chiunque dovesse intervenire) sono esenti dall’imposta di bollo.Riassumiamo nelle tabelle che seguono gli importi dovuti a titolo di contributo unificato, aseconda del valore della causa e della natura del procedimento, nonche i casi di esen-zione.

Processo ordinario

Scaglioni Importo (E)

Procedimenti con valore determinato

inferiore a E 1.100 30

superiore a E 1.100 e fino a E 5.200 70

superiore a E 5.200 e fino a E 26.000 170

superiore a E 26.000 e fino a E 52.000 340

superiore a E 52.000 e fino a E 260.000 500

superiore a E 260.000 e fino a E 520.000 800

superiore a E 520.000 1.110

Procedimenti con valore indeterminabile

civili e amministrativi(si considerano di valore superiore a E 26.000 e fino a E 52.000)

340

di competenza esclusiva del giudice di pace(si considerano di valore superiore a E 5.200 e fino a E 26.000)

170

Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto

si considerano di valore superiore a E 520.000 1.110

Azione civile nel procedimento penale

quando e richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile esente

quando e richiesta la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimentodei danni in caso di accoglimento della domanda

in relazione all’importo liquidato insentenza secondo gli scaglioni

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Processo esecutivo

Tipo di esecuzione Importo (E)

Immobiliare 200

Mobiliare— di importo inferiore a E 2.500— di importo pari o superiore a E 2.500

— esente— 100

Per consegna e rilascio esenti

Opposizione agli atti esecutivi 120

Procedimenti speciali

Tipo di procedimento Importo (E)

Ingiunzioni, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo(il valore e quello della causa di merito)

contributo ridotto alla meta

Convalide di sfratto:— per morosita: il valore si determina sull’importo dei canoni non corrisposti alla datadi notifica dell’atto di citazione per la convalida;— per finita locazione: il valore si determina sull’ammontare del canone annuo

Cautelari richiesti prima della causa (sequestri, istruzione preventiva, denunce dinuova opera e di danno temuto, provvedimenti d’urgenza)

Cautelari richiesti in corso di causa (sequestri, istruzione preventiva, denunce dinuova opera e di danno temuto, provvedimenti d’urgenza)

esenti

PossessoriAnche se strutturati in due fasi (una interdittale e l’altra a cognizione piena) ilcontributo si paga una volta sola (Circ. Min. Giustizia 31 luglio 2002 n. 5)

contributo ridotto alla meta

Procedimenti di volontaria giurisdizione

Separazione personale dei coniugi e modifiche

esenti

Interdizione e inabilitazione

Assenza e dichiarazione di morte presunta

Disposizioni relative ai minori agli interdetti e agli inabilitati

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Ministeriale 31 luglio 2002 n. 5) 70

Altri procedimenti di volontaria giurisdizione 70

Procedure fallimentari

Procedura fallimentare dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura 672

Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare (istanze di fallimento,reclami al collegio)

70

Giudizi di impugnazione alle sentenze dichiarative di fallimento meta del contributo dovuto per ilcorrispondente valore dellasentenza impugnata

Ricorsi per insinuazione tempestiva esenti

Ricorsi per insinuazione tardiva (al momento dell’iscrizione a ruolo) contributo corrispondente alvalore del credito per cui siprocede

Altri procedimenti

Procedimenti in camera di consiglio 70

Divorzio e modifiche esente

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Procedimenti speciali

Tipo di procedimento Importo (E)

Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole e riguardanti lastessa (anche esecutivi, di opposizione e cautelari)

esenti

Procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo eimpugnazione di delibere condominiali

103,30

Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione

esentiProcedimenti di rettificazione di stato civile

Procedimenti in materia di equa riparazione (ex art. 3 L. 89/2001)

Procedimenti in materia tavolare

Modalita Il pagamento del contributo puo essere effettuato dalla parte che ne ha interesse

secondo una delle seguenti modalita:— versamento al concessionario con mod. F23, codice tributo «941T». Il modulo F23 eprestampato ed e intestato all’Agenzia delle Entrate. Il versamento puo anche effettuarsitelematicamente;— versamento, mediante apposito bollettino, in conto corrente postale intestato alla sezionedi tesoreria provinciale dello Stato (l’intestazione e precompilata);— versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (come i tabac-cai). In tal caso il contributo e attualmente pagato senza il compimento di altre formalita,nonostante il fatto che la legge preveda la compilazione di un «modello per la comunica-zione di versamento» su cui i contribuenti devono apporre un apposito contrassegno rila-sciato dai tabaccai comprovante l’avvenuto pagamento. Nel modello vanno indicate legeneralita del ricorrente (il soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte cheeffettua il versamento) nonche le generalita del resistente o del convenuto.Tutte queste forme di pagamento prevedono il rilascio di una ricevuta, che deve essereallegata alla nota di iscrizione a ruolo.

Controlli sul pagamento Il versamento del contributo unificato e sottoposto ad unduplice controllo. Una prima verifica viene effettuata dal funzionario addetto all’ufficio delruolo generale civile, sportello iscrizione cause, che, al momento della presentazione del-l’atto, verifica (art. 15 DPR 115/2002):— l’esistenza della dichiarazione, sottoscritta dalla parte, in ordine al valore della causa ealla materia;— la ricevuta di versamento del contributo unificato;— la corrispondenza tra l’importo risultante dalla ricevuta e quello dello scaglione indivi-duato sulla base della dichiarazione di valore.

Una seconda verifica sulla correttezza dell’importo versato viene effettuata dall’ufficio inca-ricato della gestione delle attivita di riscossione presso il giudice cui e stata assegnata lacausa. Questo ufficio procede, entro il termine di 30 giorni dal deposito dell’atto, ad unulteriore raffronto tra la dichiarazione di valore ed il corrispondente scaglione.Nel caso in cui riscontri l’insufficiente o omesso pagamento del contributo, notifica alla parte,al domicilio da questa eletto, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa av-vertenza che, in caso di mancato pagamento entro un mese, si procedera ad iscrizione aruolo con addebito degli interessi al saggio legale (decorrenti dal deposito dell’atto cui sicollega il pagamento o l’integrazione). L’invito indica il termine e le modalita per il paga-mento con richiesta al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro il termine di 10giorni dall’avvenuto pagamento (artt. 16, 247, 248 e 249 DPR 115/2002).

L’omesso pagamento puo avvenire se, ad esempio, la parte ha dichiarato, nell’iscrizione al ruolo che la con-troversia verte su una materia esente, mentre in realta la materia del procedimento e diversa e non e esente.

Nel caso in cui la parte abbia versato un contributo unificato eccedente lo scaglione diriferimento, o lo abbia versato per un procedimento esente o il giudizio non sia stato piu

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iscritto al ruolo, ha diritto al rimborso di quanto indebitamente versato. Deve, a tal fine,presentare un’apposita istanza direttamente all’ufficio giudiziario innanzi a cui e stato radi-cato il procedimento (o quello individuato sul modulo di versamento del contributo) neltermine di decadenza di due anni dall’avvenuto versamento (Circ. Min. Fin. 26 ottobre 2007n. 33).

Spese anticipate dalle parti L’onere di anticipare le spese di giudizio spetta disolito ad una sola delle parti, che sia interessata al compimento di un determinato attogiudiziario. Puo, pero, accadere che entrambe le parti o anche il giudice stesso abbianointeresse a richiedere o compiere un atto processuale come, ad esempio, la custodia nelsequestro giudiziario o la consulenza tecnica d’ufficio. In quest’ultimo caso il pagamentopuo, anche, essere posto in via solidale al fine di garantire maggiormente al consulente lapossibilita di venire effettivamente soddisfatto.In questi casi la ripartizione delle spese da anticipare e disposta dal giudice con ordinanzadiscrezionale e non necessita di particolare motivazione. Ha natura provvisoria in quanto edestinata ad essere sostituita dalla decisione finale sulle spese di lite e non e, quindi,impugnabile autonomamente (Cass. 20 agosto 1990 n. 8454).

La mancata anticipazione delle spese da parte del soggetto cui sono poste a carico comportaconseguenze diverse, a seconda dell’atto processuale cui si riferisce. Il mancato versamentodel contributo unificato, ad esempio, comporta l’irricevibilita dell’atto di citazione, mentre lamancata anticipazione delle spese inerenti la consulenza tecnica d’ufficio o altri atti pro-cessuali puo portare alla forzata inerzia del processo, che si risolve principalmente in dannodella parte che, avendo interesse all’atto, e tenuta all’anticipazione.La mancata anticipazione non porta, pero, all’estinzione del procedimento.

II. Al termine del processo

Al termine del procedimento, il giudice, con la sentenza che chiude il giudizio, pone acarico della parte cui da torto, c.d. soccombente, tutte le spese del processo, compresequelle anticipate dalla controparte, che ha quindi diritto al rimborso (principio della soc-

combenza). Cio al fine di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte risultata vittoriosa,che ha dovuto svolgere un’attivita processuale per ottenere il riconoscimento di un suodiritto.In presenza di circostanze particolari, la decisione sulle spese puo, pero, prevedere la com-

pensazione di esse tra le parti (perche entrambe, ad esempio, sono parzialmente soccom-benti), o anche la condanna della parte vittoriosa al rimborso di alcune spese.La condanna alle spese deve essere pronunciata d’ufficio, anche senza che la parte vittoriosane abbia fatto esplicita richiesta. L’omessa pronuncia sulle spese costituisce, invece, viziodella sentenza, sindacabile in cassazione (Cass. 11 marzo 1995 n. 2869). Se il provvedimentonon e impugnabile con i mezzi ordinari, e sempre ricorribile per cassazione con il ricorsostraordinario (art. 111 Cost.).

A. Parte soccombente

Si intende soccombente la parte che non vede accolte le proprie domande (anche formulatein via subordinata) o che vede accolte le domande della controparte.In base al criterio della soccombenza, la parte cui il giudice da torto viene condannata altotale rimborso delle spese a favore dell’altra parte, compresi gli onorari pagati dalla con-troparte per la propria difesa (art. 91 c.p.c.). Il soccombente deve, quindi, sopportare non

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solo le spese anticipate, che sono definitivamente poste a suo carico, ma anche rimborsarealla parte vittoriosa tutte quelle che ha sostenuto dall’inizio del giudizio.La parte soccombente viene indicata dal giudice nel dispositivo della sentenza che chiude ilprocesso, con una formula, generalmente, simile alla seguente:«Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronun-ciando sulla domanda proposta dall’attore, l’accoglie per le ragioni di cui in motivazione e,per l’effetto, dichiara il convenuto tenuto a..., e lo condanna alla rifusione in favore dell’at-tore delle sostenute spese di lite che si liquidano in complessivi euro... per diritti e onorari,oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. e rimborso fortettario».

La soccombenza puo, anche, derivare da motivi che non attengono al merito della causa, ma sono di ordineprocessuale, come, ad esempio, il mancato accoglimento di un’eccezione procedurale o pregiudiziale di rito(Cass. 9 maggio 2005 n. 9537).

Giudizio con piu fasi e gradi Quando la causa ha percorso varie fasi (es.: fasecautelare sommaria e giudizio di merito successivo) e/o gradi di giudizio (primo grado,appello, cassazione), la soccombenza non puo essere frazionata secondo l’esito dei varigradi o delle diverse fasi ma va valutata globalmente, con riguardo all’ esito finale della lite,senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbiaconseguito un esito a lei favorevole (Cass. 9 marzo 2004 n. 4778, Cass. 6 giugno 2003 n.9060). Ad esempio, la sentenza d’appello puo addossare alla parte soccombente le spese siadel giudizio di primo che di secondo grado, senza prendere in considerazione chi abbiavinto in primo grado. O ancora, in un giudizio di rinvio, la parte vittoriosa in cassazione masoccombente all’esito finale della lite puo essere legittimamente condannata al rimborsodelle spese in favore dell’altra, anche per il grado di cassazione (Cass. 10 marzo 2004 n.4909, Cass. 7 febbraio 2007 n. 2634).

Precisazioni 1) Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica deldecreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma daluogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso funge da atto introduttivo, in cui econtenuta la domanda. Percio, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a se, deve pronunciaresul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento, tenendo in considerazionel’esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217).2) Nel procedimento cautelare, nei casi in cui alla fase sommaria non faccia seguito il giudizio di merito: se ladomanda e stata rigettata, v. n. 4620; se la cautela e di natura anticipatoria: v. n. 4630.

Eccezioni Il giudice non e tenuto all’applicazione rigorosa del criterio della soccom-benza; in talune circostanze puo, infatti, derogarvi, decidendo che ogni parte si sobbarchi lespese che ha anticipato nel corso del processo (c.d. compensazione) ovvero disponendo lacondanna di una parte ad alcune spese a causa del suo comportamento negativo o dellanatura arbitraria delle spese sostenute. Puo compiere quanto detto nel limite, pero, deldivieto di addossare tutte le spese alla parte interamente vittoriosa, fatta eccezione per ilcaso di violazione ai doveri di lealta e probita (Cass. 26 febbraio 2007 n. 4388, Cass. 25 marzo2002 n. 4201).Le principali eccezioni alla regola generale della soccombenza si hanno nel caso in cui:— sussistano giusti motivi per non addossare tutte le spese a carico della parte soccombente;— la parte, sebbene vittoriosa nel giudizio, abbia avuto un comportamento contrario aidoveri di lealta e correttezza previsti dalla legge;— la parte abbia anticipato spese di natura arbitraria, eccessive e superflue, indipendente-mente dalla soccombenza.

Giusti motivi di compensazione (art. 92 c. 2 c.p.c.) Le spese possono essere compensate,in tutto o in parte, qualora concorrano «altri giusti motivi», di cui pero il codice di rito non daalcuna definizione.La giurisprudenza e, quindi, intervenuta per individuare fattispecie di giusti motivi, quali, a

titolo meramente esemplificativo:— la peculiarita e la complessita in fatto e in diritto della questione affrontata (Cass. 1dicembre 2003 n. 18352);— l’impossibilita prima del giudizio e dell’esito dell’istruttoria di formarsi un’idea chiara sultorto o la ragione;— la novita della fattispecie da un punto di vista giurisprudenziale, vale a dire una situazione

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di diritto in ordine alla quale non sussistono precedenti pronunce di legittimita. E, invece,irrilevante l’esistenza di pronunce di primo grado, anche se conformi a quella decisa (Cass.20 gennaio 2003 n. 770);— l’estrema opinabilita della questione controversa (Cass. 19 maggio 1979 n. 2885);— l’esistenza di giurisprudenza in notevole contrasto o l’intervenuto mutamento dell’opi-nione giurisprudenziale dominante;— l’accoglimento della domanda avvenuto soltanto in forza del diritto sopravvenuto o didichiarazione di illegittimita della norma ad opera della corte costituzionale;— la difficolta interpretativa di disposizioni di legge o di contratti;— il comportamento della parte convenuta che abbia adottato posizioni difensive conci-lianti o di contestazione solo parziale degli assunti avversari (Cass. 9 marzo 2004 n. 4755);— ragioni di carattere morale o sociale, come frequentemente accade nel processo dellavoro, in cui di rado viene condannato alle spese il lavoratore soccombente contro il datoredi lavoro (Cass. 15 novembre 2001 n. 11213).

Sebbene la facolta di compensare in tutto o in parte le spese per il concorso di giusti motivisia rimessa alla discrezionalita del giudice, egli e tenuto ad indicare nella motivazione i giusti

motivi che hanno reso opportuna la compensazione; il vizio di motivazione e causa diimpugnazione in cassazione. Tale obbligo e applicabile ai soli procedimenti instaurati dopoil 1º marzo 2006.La decisione di compensazione, quindi, deve essere congruamente motivata, a meno che leragioni sufficienti a giustificarla siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motiva-zione adottata: la sussistenza di giusti motivi deve essere quindi valutata in relazione allacomplessiva motivazione della sentenza (Cass. 26 febbraio 2007 n. 4388).Non sono, percio, piu consentite formule vaghe e generiche del tipo «ricorrono giusti motiviper la compensazione delle spese», ma occorre indicare, anche sommariamente, quali sianole ragioni ed in cosa consistano.

Nella disciplina previgente (applicabile ai procedimenti in corso al 1º marzo 2006), il giudice non era tenutoa motivare la decisione di compensazione per giusti motivi, ne ad indicarli specificatamente (Cass. 18 giugno2003 n. 9707). L’apprezzamento era quindi insindacabile in Cassazione, salvo che risultasse violato il principiosecondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che afondamento della decisione fossero addotte ragioni palesemente illogiche ed erronee (Cass. 11 gennaio2006 n. 264, Cass. 29 settembre 2005 n. 19161, Cass. 20 gennaio 2003 n. 770, Cass. 14 novembre 2002 n.16012).

Violazione ai doveri di lealta e probita (art. 92 c. 1 c.p.c.) Altro caso in cui il giudicepuo derogare al principio della soccombenza si ha quando la parte risultata vincitrice siavenuta meno ai doveri di lealta e probita imposti dalla legge (art. 88 c.p.c.).In questo caso il giudice puo condannare, a titolo sanzionatorio, la parte interamente vitto-

riosa al rimborso delle spese che il soccombente ha dovuto sostenere a causa del suocomportamento scorretto e sleale (Cass. 1º giugno 2004 n. 10478). La condanna puo andaredal rimborso di singoli atti fino al pagamento dell’intero importo delle spese ingiustamentesopportate dal soccombente (Cass. 9 marzo 2004 n. 4755).

Spese eccessive e superflue (art. 92 c. 1 c.p.c.) Il giudice puo escludere la parte soccom-

bente dal rimborso, a favore del vincitore, delle spese eccessive e superflue che quest’ultimoabbia arbitrariamente affrontato per il giudizio.E il caso, ad esempio, dell’uso della carta bollata in un procedimento che ne e esente, o delparere stragiudiziale di un perito che si sia procurato il danneggiato per un banale incidentein forza del quale abbia sostenuto spese di trasferta.Non sono, invece, considerate superflue, ad esempio: le spese di chiamata in causa di unterzo qualora la chiamata sia risultata necessaria od opportuna in conseguenza delletesi della controparte (Cass. 15 aprile 1987 n. 3740) o le spese di trasferta del difensorescelto dalla parte e non residente nel luogo del giudice adito (Cass. SU 9 ottobre 1990 n.9913).

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B. Soccombenza di entrambe le parti

Soccombenza reciproca (art. 92 c. 2 c.p.c.) Si ha quando non c’e una parte interamentevittoriosa, bensı entrambe risultano parzialmente soccombenti nel giudizio. Cio accadequando vengono respinte sia la domanda principale sia quella riconvenzionale oppure soloalcune domande proposte dall’attore; o ancora, quando vengono accolti solo alcuni capidall’unica domanda proposta dall’attore.La soccombenza reciproca permette al giudice di compensare le spese tra le parti: ogniparte sopporta le spese che ha anticipato dall’inizio del giudizio (compensazione totale).Tuttavia la compensazione puo essere anche solo parziale, in relazione alla misura dellareciproca soccombenza: ad esempio, se la domanda principale viene accolta integralmentementre la riconvenzionale soltanto in minima parte, la totale compensazione potrebberisultare ingiusta, dal momento che vi e una soccombenza maggiore del convenuto. Inqueste situazioni puo essere opportuno decidere una compensazione che preveda 1/3 dellespese a carico dell’attore ed 1/2 a carico del convenuto, con la condanna di quest’ultimo alpagamento della rimanente parte in favore dell’attore.La possibilita di disporre la compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice e vacongruamente motivata (v. n. 2015). Il giudice non e, invece, tenuto a motivare la mancatacompensazione, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese tutta a caricodel soccombente non puo essere censurata in cassazione (Cass. 18 aprile 2007 n. 9296).

C. Casi particolari

Vi sono dei casi particolari, legati sia alle caratteristiche o al comportamento delle parti sia altipo o alle vicende del processo, che portano il giudice ad applicare ulteriori regole e criteriin ordine alla condanna delle spese di lite.

Litisconsorzio (art. 97 c.p.c.) Quando nel processo vi e una pluralita di parti, cioe piuattori e/o piu convenuti, e la sentenza condanna integralmente gli uni o gli altri, la pronunciasulle spese processuali puo alternativamente essere:— di condanna nei confronti di ciascuna parte soccombente in proporzione al rispettivo

interesse nella causa;— di condanna nei confronti di tutte le parti o solo di alcune in via solidale tra di loro, conuna liquidazione unica e cumulativa, quando rileva l’esistenza di un interesse comune tra diesse.La scelta tra le due possibilita e rimessa alla discrezionalita del giudice (Cass. 31 marzo 2005n. 6761). Se, pero, il giudice nella sentenza non stabilisce il criterio di ripartizione delle spesetra piu parti soccombenti, la ripartizione si fa per quote uguali (art. 97 c. 2 c.p.c.).L’esistenza dell’interesse in comune puo essere rilevato in una delle seguenti circostanze(Cass. 24 giugno 1996 n. 5825):— quando il rapporto sostanziale e solidale, indivisibile o, comunque, comune (es.: identitadel titolo contrattuale);— quando vi e identita nelle questioni sollevate o dibattute;— quando sussiste una convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesaavversaria, desumibile anche dalle condotte processuali e difensive in concreto osservatedalle parti.

Precisazioni 1) Nel caso di piu parti vittoriose, la liquidazione cumulativa a carico di uno o piu soccombentie consentita solo se le prime siano assistite dal medesimo difensore. Nel caso di piu difensori, ciascuna partevittoriosa ha diritto al proprio rimborso (Cass. 25 gennaio 1999 n. 663).2) E soccombente rispetto alla parte vincitrice, e puo percio essere condannata al rimborso delle spese delprocesso, anche la parte che interviene nel processo per sostenere le ragioni della parte soccombente oche, chiamata nel processo da una delle parti, ne sostiene le ragioni contro l’altra parte vittoriosa (Cass. 23febbraio 2007 n. 4213).

(segue ...)

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14 SPESE DEL PROCESSO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

CAPITOLO 1

Procedimento avanti al tribunale

SOMMARIO

Sez. 1 Fase introduttiva ...................... 2204

I. Atto di citazione ............................... 2206

A. Vizi della citazione ........................ 2272

B. Notificazione della citazione .......... 2312

C. Effetti della domanda ................... 2323

II. Costituzione dell’attore..................... 2337

III. Comparsa di risposta ....................... 2376

IV. Costituzione del convenuto ............. 2412

V. Mancata o tardiva costituzione delleparti ................................................... 2445

Sez. 2 - Svolgimento del processo ....... 2460

I. Comparizione e trattazione ............... 2479

A. Procedimenti instaurati dal 1º mar-zo 2006 ........................................... 2481

B. Procedimenti instaurati prima del 1ºmarzo 2006 ..................................... 2537

II. Intervento di terzi ............................ 2578

A. Intervento volontario .................... 2582

B. Intervento coatto su istanza di parte 2604

C. Intervento coatto per ordine delgiudice ............................................ 2634

III. Istruzione probatoria ....................... 2648

A. Procedimenti instaurati dal 1º mar-zo 2006 ........................................... 2650

B. Procedimenti instaurati prima del 1ºmarzo 2006 ..................................... 2660

IV. Ordinanze anticipatorie di condanna. 2668

A. Ordinanza di pagamento di sommenon contestate ................................ 2670

B. Ordinanza di ingiunzione di paga-mento o di consegna ....................... 2668

C. Ordinanza successiva alla chiusuradell’istruzione .................................. 2711

V. Rimessione della causa al collegio o indecisione ............................................ 2734

Sez. 3 - Decisione ................................ 2794

I. Ampiezza dei poteri del giudice ......... 2797

II. Decisione del giudice unico............... 2812

III. Decisione collegiale ......................... 2821

IV. Provvedimenti del giudice ............... 2838

A. Sentenze ..................................... 2842

B. Ordinanze .................................... 2855

Sez. 4 - Vicende particolari del processo 2870

I. Processo in contumacia .................... 2874

A. Contumacia del convenuto ........... 2876

B. Contumacia dell’attore.................. 2896

II. Sospensione .................................... 2898

III. Interruzione.................................... 2916

IV. Estinzione ...................................... 2940

V. Cessazione della materia del conten-dere ................................................... 2990

VI. Riunione dei processi ...................... 3006

VII. Separazione dei processi................. 3022

Il processo di primo grado innanzi al tribunale rappresenta lo schema tipo per tutti i proce-dimenti di cognizione di primo grado ed in grado di appello (non innanzi alla corte dicassazione). Le norme che lo regolano sono dunque sempre applicabili, in quanto compa-tibili, a meno che una disciplina speciale relativa ad altri procedimenti disponga diversa-mente.La competenza del tribunale e molto vasta e viene definita «residuale» solo nel senso che iltribunale e competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (perquesto tema rinviamo all’apposita trattazione v. n. 65 e s.).Il tribunale e composto da giudici togati (ossia da magistrati nominati a seguito di unconcorso pubblico) e decide di regola in composizione monocratica (per i casi decisi incomposizione collegiale v. n. 904 e s.).

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SEZIONE 1

Fase introduttiva

Il soggetto che intende promuovere un giudizio nei confronti di altri soggetti, l’attore, deverivolgere la propria richiesta al giudice competente, esplicitando le ragioni poste a fondamentodella domanda in un atto di parte che, normalmente, e un atto di citazione. La controparte cheintende difendersi, il convenuto, deve manifestare le proprie ragioni in una comparsa dicostituzione e risposta. Entrambe le parti, per poter sperare nell’accoglimento delle loro pre-tese, devono seguire le norme che fissano i criteri, di forma e sostanza, per la redazione degliatti introduttivi nonche quelle relative alla loro costituzione in giudizio. In caso contrario,incorreranno in vizi della domanda o in decadenze non sempre sanabili.

I. Atto di citazione

L’atto di citazione rappresenta la forma «normale» per l’instaurazione del giudizio ordinariodi primo grado.Esso e generalmente redatto e sottoscritto da un avvocato secondo il contenuto minimoindicato dalla legge. Nella citazione deve essere indicata la data dell’udienza nella qualedovra comparire il convenuto: da questo deriva il nome di «atto di citazione a comparire audienza fissa».Una volta redatto, l’atto deve essere notificato al convenuto e quindi depositato in tribunale(con l’iscrizione a ruolo della causa).

Indichiamo nella tabella gli elementi che deve contenere l’atto di citazione, che saranno poiesaminati nella trattazione che segue.

Contenuto dell’atto di citazioneRiferimenti

(c.p.c.)v. n.

Indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e proposta 163 c. 3 n. 1 2210 e s.

Indicazione delle parti (attore e convenuto) 163 c. 3 n. 2 2214 e s.

Determinazione della cosa oggetto della domanda 163 c. 3 n. 3 2220 e s.

Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragionidella domanda, con le relative conclusioni

163 c. 3 n. 4 2225 e s.

Indicazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi 163 c. 3 n. 5 2230

Nome e cognome del difensore e indicazione della procura 163 c. 3 n. 6 2232

Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione 163 c. 3 n. 7 2236 e s.

Invito al convenuto:— a costituirsi e a comparire nell’udienza indicata nell’atto, dinanzi algiudice designato, e avvertimento sulle decadenze derivanti dallacostituzione oltre i termini di legge;— in alternativa, a usare le forme del rito societario

163 c. 3 n. 7

art. 70 disp. att.

2251 e s.

2255 e s.

Dichiarazione del valore della causa, ai fini del pagamento delcontributo unificato

art. 14 D.P.R.115/2002

2262

Eventuale numero di fax o indirizzo e-mail per notificazioni ocomunicazioni durante il processo

170 c. 4 1082

Sottoscrizione del difensore 163 c. 4 2264 e s.

Richiesta di notificazione 137 c. 1 2269

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16 PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

Indicazione del tribunale (art. 163 c. 3 n. 1 c.p.c.) L’atto di citazione deve indicare iltribunale davanti al quale si propone la domanda. Ad esempio, «Tribunale Civile di Roma» o«Tribunale Civile di Milano».Non e necessario indicare anche la sezione del tribunale (ad esempio, sezione fallimentare osezione famiglia).

Se si instaura una causa davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, e possibile indicare il tribunale comegiudice adito, anziche la sua sezione fallimentare, senza che questo determini la nullita della domanda (Cass.15 marzo 1990 n. 2117).

Se l’indicazione del tribunale competente manca o risulta assolutamente incerta, l’atto dicitazione e nullo (art. 164 c. 1 c.p.c.). La nullita si estende all’intero procedimento eventual-mente proseguito.Tale invalidita della citazione puo essere sanata, con efficacia retroattiva (cioe dalla notifi-cazione dell’atto di citazione), secondo le regole esaminate al n. 2302 e s.

Indicazione delle parti (art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.) L’atto deve indicare gli estremi cheidentificano l’attore ed il convenuto. Questi variano a seconda che si tratti di persone fisicheoppure di societa, associazioni od altri enti.L’attore deve anche indicare il proprio codice fiscale. Se non lo fa nell’atto di citazione, deveindicarlo nella nota di iscrizione a ruolo della causa (v. n. 2350).

Persona fisica o ditta Se le parti, o una di esse, sono persone fisiche, imprenditoriindividuali o ditte, si deve indicare:— per l’attore: nome, cognome e residenza;— per il convenuto: nome, cognome e residenza o domicilio o dimora.Se la persona fisica e priva della capacita di agire (ad es., il minore o l’interdetto), occorreindicare nome, cognome e residenza delle persone che ne hanno la rappresentanza (adesempio il genitore che esercita la potesta sul minore; il tutore) o l’assistenza (il curatore).Poiche la ditta non ha una propria capacita giuridica, ma costituisce il segno distintivo concui l’imprenditore individuale esercita la propria attivita, l’atto di citazione deve contenerepur sempre il nome ed il cognome dell’imprenditore individuale (Cass. 1º giugno 1990 n.5157). Se la domanda e stata formalmente proposta contro la ditta individuale, essa dovraritenersi come proposta nei confronti dell’imprenditore individuale che la esercita.

L’attore che cita i convenuti come contitolari di una «ditta», anziche come persone fisiche, compie una meraimprecisione terminologica. I destinatari della domanda sono, infatti, dotati della legittimazione (passiva) astare in giudizio, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari (Cass. 23 dicembre 1994 n.11122).

Societa, associazione o altro ente Se le parti, o una di esse, sono societa, associa-zioni, comitati od altri enti si deve indicare:— la denominazione;— l’organo o l’ufficio che ne ha la rappresentanza. Non e necessario indicare precisamentela persona o le persone fisiche titolari dell’organo dell’ente convenuto in giudizio: e suffi-ciente una indicazione generica (ad esempio, presidente del consiglio di amministrazione;amministratore delegato; presidente dell’associazione) od anche il solo riferimento al legalerappresentante in carica (o «pro tempore»).In presenza di un consiglio di amministrazione di una societa di capitali, si puo agire neiconfronti di un solo amministratore, senza alcuna limitazione, anche quando la rappresen-tanza sia esercitata in forma congiunta.Se si vuole convenire in giudizio una societa di persone regolare, i rappresentanti possonoessere individuati con una visura presso il registro delle imprese. In ogni caso, e possibilecitare:— la societa, indicando la sua ragione sociale, convenendo tutti i suoi rappresentanti.Questo e il modo piu corretto e frequente;— la societa, indicando la sua ragione sociale, convenendo uno solo dei suoi rappresentanti(Cass. 25 novembre 1983 n. 7080);— tutti i soci, senza citare la societa (Cass. 22 aprile 1994 n. 3842, Cass. 1º agosto 1990 n.7663).

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Se la societa e stata incorporata in un’altra, i requisiti richiesti dalla legge devono essere riferiti alla societaincorporante che subentra nei diritti e negli obblighi di quella incorporata. Cosı, se l’attore conviene in giudiziola incorporata, la citazione e affetta da nullita, rilevabile d’ufficio, sanabile dalla costituzione in giudizio dellasocieta incorporante (Cass. 11 aprile 2003 n. 5716).

Omissione o incertezza delle indicazioni (art. 164 c. 1 c.p.c.) Se mancano o sonoassolutamente incerte le indicazioni relative ad attore o convenuto, l’atto di citazione enullo.La nullita ricorre solo quando manchi del tutto l’enunciazione dei requisiti diretti ad indi-viduare i soggetti processuali (Cass. 25 marzo 1987 n. 2895) o quando da tale mancanza siverifichi una situazione assoluta di incertezza della parte sicche non si puo stabilire qualisiano i soggetti del processo (Cass. 15 novembre 2002 n. 16076).La nullita per mancata indicazione della parte puo essere sanata con effetti retroattivi almomento della notificazione dell’atto di citazione secondo le regole esaminate al n. 2302 e s.

Se ad esempio viene convenuta in giudizio:a) una societa (o un diverso ente):— se manca o non e indicato precisamente l’organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio, lacitazione e valida se non vi e alcuna incertezza circa l’identificazione della societa o dell’ente (Cass. 4 agosto1995 n. 8554, Cass. 28 gennaio 1995 n. 1037, Cass. 23 gennaio 1993 n. 787);— al contrario, se e assolutamente incerta l’individuazione della persona giuridica e ricorra altresı l’insuperabiledubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non un altro ente, la citazione e nulla (Cass. 18gennaio 2001 n. 718);— se l’attore indica erroneamente il convenuto, l’atto di citazione e nullo se il giudice non puo escludere ogniincertezza circa l’identificazione del destinatario dello stesso. La Cassazione ha annullato la decisione che acco-glieva l’opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della s.r.l. «Achille Lauro Airlines» in amministrazionestraordinaria, introdotta con atto nel quale era stato chiamato in giudizio il «Gruppo Flotta Lauro». La decisioneimpugnata aveva invece escluso la nullita sul rilievo che la notificazione dell’atto presso la sede legale dell’ammi-nistrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul convenuto (Cass. 3 maggio 2004 n. 8344);b) una persona fisica: se il nome viene indicato in modo inesatto nella parte dell’atto relativa alla chiamata ingiudizio, la citazione non e nulla se il complessivo contenuto dell’atto e la sua notificazione rendono evidenteche vi e stato un mero errore materiale (Cass. 29 novembre 1994 n. 10223, in cui la narrativa dell’atto facevariferimento a Mario Bossi, a cui la citazione era stata effettivamente notificata, mentre nella parte dell’attorelativa alla chiamata in giudizio l’attore aveva citato Mario Rossi).

Determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 c. 3 n. 3

c.p.c.) L’attore ha l’onere di indicare quale e la cosa oggetto della domanda, cioe il benedi cui chiede la tutela (c.d. petitum mediato). Tale elemento si differenzia dal provvedimen-to giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. petitum immediato).Ad esempio, l’attore chiede al giudice la condanna del convenuto al pagamento di unasomma di denaro: la cosa oggetto della domanda (petitum mediato) e la somma di denaromentre il provvedimento richiesto (petitum immediato) e la sentenza di condanna.

La cosa oggetto della domanda si considera determinata anche se il giudice deve desumerladall’esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio. Il giudice, pertanto, deve cercare diindividuarla non soltanto nella parte dell’atto che contiene le conclusioni, ma anche nellaparte dove sono narrati i fatti ed indicate le ragioni di diritto (Cass. 19 marzo 2001 n. 3911).

Se l’attore chiede al giudice di emettere sentenza di condanna del convenuto al pagamento di una somma didenaro indicando il titolo (ad esempio, un contratto) in base al quale pretende detto pagamento e deposi-tando i documenti giustificativi della richiesta (ad esempio, fatture e bolle di consegna della merce), l’oggettodella domanda e individuato e il convenuto e messo in condizione di difendersi (Cass. 4 giugno 2001 n. 7507;Cass. 16 maggio 2002 n. 7137, quest’ultima afferma che, ai fini della individuazione dell’oggetto della doman-da, puo farsi riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti).

Omissione o incertezza (art. 164 c. 4 c.p.c.) Se la determinazione della cosa oggetto delladomanda e omessa o risulta assolutamente incerta, l’atto di citazione e nullo. La nullita puoessere sanata: le regole della sanatoria sono esaminate al n. 2284 e s.L’atto e valido nel caso di semplice imprecisione terminologica (Cass. 15 marzo 1980 n. 1751).

Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e delle conclusioni(art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.) L’attore espone i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragionidella domanda fatta valere in giudizio (c.d. causa petendi) e le conclusioni, cioe il provve-

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dimento richiesto al giudice, ad esempio, la sentenza di condanna o di accertamento (c.d.petitum immediato).La precisa indicazione degli elementi di fatto e sempre indispensabile affinche il giudicepossa dare la corretta qualificazione giuridica alla fattispecie sottoposta al suo esame eindividuare gli effetti che ne discendono in diritto.La corretta indicazione degli elementi di diritto non e sempre indispensabile, essendo riser-vato al giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l’accoglimento oil rigetto della domanda (Cass. 15 luglio 1983 n. 4880).L’esatta formulazione delle conclusioni e estremamente importante in quanto il giudice nonpuo travalicare i limiti della domanda (principio della corrispondenza tra chiesto e pronun-ciato, v. n. 2797).

Precisazioni 1) L’attore che propone domanda di condanna generica (sul c.d. an debeatur) al pagamento

di una somma, la cui quantificazione sia rimandata al giudizio successivo (sul quantum debeatur), deveallegare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere, del quale deve dimostrare l’esistenza (Cass. 3gennaio 1995 n. 24).2) L’attore che denunzia l’illiceita o l’illegittimita della costruzione di un edificio per violazioni di legge oregolamenti, deve individuare «il fatto», tra i tanti che possono scaturire dalle possibili violazioni di ogni legge edi ogni regolamento in tema di costruzione di edifici (Cass. 25 gennaio 1980 n. 615).3) Nella domanda di inefficacia di un contratto preliminare, la mancata indicazione della causa che l’haasseritamente determinata ne rende assolutamente incerto l’oggetto, data la pluralita delle astratte possibilicause di inefficacia dei contratti e delle forme (assoluta, relativa, temporanea) che questa puo assumere (Cass.12 novembre 1992 n. 12156).

Omissione o incertezza (art. 164 c. 4 c.p.c.) Se nell’atto di citazione manca l’esposizione dei

fatti costituenti le ragioni della domanda, la citazione e nulla. Tale nullita e sanabile con lostesso meccanismo e gli stessi effetti della nullita per indeterminatezza della cosa oggettodella domanda (v. n. 2284 e s.).Non e sanzionata (diversamente dagli altri casi di nullita) la assoluta incertezza relativaall’esposizione dei fatti.

La norma che disciplina la nullita della citazione non sanziona espressamente ne la mancataesposizione degli elementi di diritto ne la mancata indicazione delle conclusioni.Una domanda giudiziale priva di tali elementi pero non puo ritenersi valida se impedisce alconvenuto di organizzare una valida difesa e al giudice di decidere nel merito. In tal casol’atto potrebbe essere dichiarato nullo per mancanza dei requisiti indispensabili al raggiun-gimento dello scopo (principio stabilito all’art. 156 c. 2 c.p.c.).

Parte della dottrina ritiene invece che la mancanza di una sanzione di nullita per tali omissioni si spiega se sipensa che spetta al giudice dare l’esatta qualifica giuridica ai fatti allegati dalle parti.

Indicazione dei mezzi di prova (art. 163 c. 3 n. 5 c.p.c.) Il codice prevede che l’attoredeve specificare nella citazione i mezzi di prova di cui intende valersi e dei documentiattinenti al merito della controversia che offre in comunicazione.Nella pratica, perche ammesso dalla giurisprudenza prevalente, egli puo scegliere se artico-lare immediatamente, nell’atto di citazione, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, oppurese farlo in un momento successivo, con le memorie istruttorie (v. n. 2653 e s.). La mancataindicazione, nell’atto introduttivo del giudizio, dei mezzi di prova non e infatti sanzionata inalcun modo dal codice di rito.L’attore che intende depositare i documenti insieme con l’atto di citazione notificato alconvenuto, deve indicarli in calce alla citazione con apposito indice. In questo modo, ilconvenuto puo conoscere l’avvenuto deposito, estrarre copia dei documenti e difendersi.

Il convenuto puo eccepire la mancata produzione in giudizio dei documenti indicati nella citazione e chiedereche il giudice ne ordini all’attore il deposito, riservandosene l’esame all’udienza successiva.

Indicazione del difensore e della procura (art. 163 c. 3 n. 6 c.p.c.) L’atto dicitazione deve indicare il nome e cognome dell’avvocato a cui l’attore ha conferito ilmandato a rappresentarlo e difenderlo in giudizio.La procura alle liti, che costituisce il presupposto della valida costituzione del rapportoprocessuale, puo essere apposta in calce o a margine dell’atto.Se la procura e stata gia rilasciata con atto separato, l’atto deve indicarne gli estremi (adesempio, per la procura notarile devono essere indicati il nome del notaio, la data e i numeri

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di repertorio e di raccolta dell’atto). Tale procura puo essere rilasciata dall’attore in datasuccessiva alla notificazione dell’atto di citazione purche anteriormente alla costituzione ingiudizio (art. 125 c. 2 c.p.c.).Per il contenuto, la forma e i vizi della procura alle liti, si rinvia al n. 816 e s. Per la procura incaso di rinnovazione della notificazione v. n. 2318.

Elezione di domicilio L’attore deve eleggere domicilio nel comune in cui ha sedel’ufficio del tribunale adito, mediante dichiarazione scritta inserita nello stesso atto di cita-zione e nella procura.Di regola, l’attore elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato che lo rappresenta ingiudizio, o del domiciliatario, al fine di ricevere le comunicazioni e le notificazioni dellacancelleria o delle controparti. Per una piu ampia disamina, si rinvia al n. 826.

Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione (art. 163 c. 3 n. 7

c.p.c.) L’attore deve indicare la data dell’udienza nella quale invita il convenuto a compa-rire: per i procedimenti instaurati dal 1º marzo 2006, l’udienza e chiamata «di prima compari-zione e trattazione» (per quelli instaurati prima del 1º marzo 2006, e chiamata «di primacomparizione»).Non sempre pero detta udienza si tiene nel giorno indicato dall’attore. Se nel giorno sceltodall’attore il giudice istruttore designato per decidere la causa non tiene udienza, la com-

parizione delle parti e rinviata d’ufficio all’udienza immediatamente successiva tenuta dalgiudice designato.Tale udienza puo essere anche differita dal giudice istruttore per un massimo di quaranta-cinque giorni (v. n. 2371 e s.).

L’attore sceglie liberamente la data dell’udienza di comparizione. Deve pero assicurarsi chetra la data di notificazione dell’atto di citazione al convenuto e l’udienza di comparizionefissata siano rispettati i c.d. termini minimi a comparire individuati dall’art. 163 bis c. 1 c.p.c.Nel fissare l’udienza, l’attore deve tener conto dei tempi tecnici necessari all’ufficiale giudi-ziario per provvedere alla notificazione dell’atto.Per i procedimenti instaurati dal 1º marzo 2006 l’attore deve assegnare al convenuto un terminelibero a comparire:— non minore di 90 giorni, se il luogo di notificazione al convenuto e in Italia;— non minore di 150 giorni, se il luogo di notificazione si trova all’estero.

Per i procedimenti instaurati prima del 1º marzo 2006, invece, nell’atto di citazione l’attore doveva assegnareal convenuto un termine libero a comparire:— non minore di 60 giorni se la notificazione al convenuto doveva eseguirsi in Italia;— non minore di 120 giorni se la notificazione doveva eseguirsi all’estero.

Per la giurisprudenza, i termini minimi sono perentori ed inderogabili (Cass. 4 febbraio 1988n. 1126), fatta salva la richiesta di una loro abbreviazione (v. n. 2244 e s.).

Computo dei termini Nel calcolo del termine a comparire:— non si contano ne il giorno iniziale (il giorno della notificazione) ne quello finale (quellodell’udienza indicata);— sono calcolati sia i giorni che cadono di sabato e di domenica (ad esempio, e possibile cheil primo giorno anteriore all’udienza indicata in citazione sia domenica) sia gli altri giorni

festivi intermedi, ad esempio, Natale o Pasqua (Cass. SU 2 ottobre 2003 n. 14699).

Esempio Se il procedimento e instaurato dal 1º marzo 2006 e la notifica sul territorio italiano avviene il 2 aprile,tale giorno non si computa. I 90 giorni si cominciano a contare dal 3 aprile. Il 90º giorno e il 1º luglio che non sicomputa. L’udienza puo essere quindi fissata dal 2 luglio in poi.

Se l’udienza indicata in citazione cade:— di sabato, la data indicata e valida;— di domenica o in altro giorno festivo, si intende d’ufficio rinviata al primo giorno ferialesuccessivo.E irrilevante, per la verifica del rispetto del termine a comparire, che l’udienza indicata in

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citazione sia successivamente rinviata d’ufficio (Cass. SU 5 dicembre 1977 n. 5261, Cass. 6settembre 1996 n. 8144, Cass. 3 giugno 1999 n. 5435, Cass. 10 febbraio 2003 n. 1935).

Nel computo del termine, non si calcola il periodo annuale di sospensione feriale dei termini

processuali dal 1º agosto al 15 settembre inclusi.Le conseguenze sono le seguenti:— l’atto di citazione non puo fissare la prima udienza in una data compresa nel periodo di

sospensione (ad esempio il giorno 1º settembre), a pena di nullita della citazione (Cass. 16settembre 2002 n. 13487);— se il computo del termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l’iniziostesso e differito alla fine di detto periodo;— se nell’atto di citazione e indicata un’udienza di prima comparizione a ridosso del periodo

di sospensione (ossia dal 16 settembre in poi), il convenuto non deve conteggiare i giornicompresi fra il 1º agosto e il 15 settembre (Cass. 3 giugno 1999 n. 5435, Cass. 6 settembre1996 n. 8144, Cass. SU 5 dicembre 1977 n. 5261).

Ad esempio, se l’attore ritiene che la notifica sara effettuata entro il 3 maggio, puo fissare l’udienza dal 17settembre in poi: per il calcolo dei 90 giorni deve contare dal 4 maggio fino al 31 luglio (89º giorno); non devecontare i giorni compresi dal 1º agosto al 15 settembre per ricominciare a contare dal giorno 16 settembre (90ºgiorno).

Abbreviazione dei termini a comparire (art. 163 bis c. 2 c.p.c.) Nelle cause che richie-dono una rapida soluzione (il codice parla di «pronta spedizione») l’attore puo chiedere diessere autorizzato all’abbreviazione dei termini a comparire fino alla meta.La legge non specifica espressamente quali siano i casi che richiedono una pronta spedi-zione; per l’abbreviazione si ritiene dunque sufficiente che sussista una ragione di urgenza odi opportunita (ad esempio in materia di diritto di famiglia), rimessa all’apprezzamento delpresidente del tribunale, tale da imporre che della questione sia sollecitamente investito ilgiudice istruttore.

Per ottenere l’autorizzazione all’abbreviazione dei termini, l’avvocato dell’attore deve farneespressa istanza motivata al presidente del tribunale in calce all’atto di citazione. L’atto dicitazione deve gia indicare i termini a comparire abbreviati e i termini per la costituzione delconvenuto dimezzati (da 20 a 10).Indichiamo un esempio di istanza:

«Istanza per abbreviazione dei termini

Al sig. Presidente del Tribunale di....

Il sottoscritto avv........ difensore dell’attore, poiche la causa presenta carattere di urgenza, dato che.....................,chiede che V.S. voglia abbreviare il termine di comparizione alla meta.Luogo, dataAvv.......................»

Atto di citazione e istanza devono essere depositati presso la cancelleria del presidente chepuo concedere l’autorizzazione all’abbreviazione dei termini fino alla meta con decreto di

abbreviazione motivato in calce all’originale dell’atto di citazione e dell’istanza ed alle copie(tante quante sono i convenuti destinatari della notifica).L’attore deve quindi provvedere alla normale notificazione al convenuto dell’atto di citazio-ne con in calce l’istanza e il decreto di abbreviazione.

Precisazioni 1) All’abbreviazione dei termini non si applica la disciplina della sospensione dei termini nel

periodo feriale, in quanto il provvedimento che abbrevia i termini deve essere obbligatoriamente pronunciatoquando ricorre una particolare urgenza che giustifichi la necessita di trattazione della causa anche in periodoferiale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio(Cass. 9 marzo 1990 n. 1938).2) L’abbreviazione dei termini a comparire e riferibile anche alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, allequali e contemporaneamente applicabile l’autonoma riduzione legislativa prevista dal codice in materia diopposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 3 luglio 1998 n. 6514; Cass. 28 aprile 1995 n. 4719). Quindi, in concreto,ove chiesta dall’opponente l’abbreviazione dei termini e concessa dal presidente del tribunale, il termineminimo a comparire puo essere ridotto due volte.

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Vizi relativi all’indicazione dell’udienza (art. 164 c. 1 c.p.c.) L’atto di citazione e nullose manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, oppure se indica un termine

a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (salvo che il giudice lo abbia abbreviato).Per la giurisprudenza, la nullita si estende anche all’atto nel quale risultano piu date sovrap-

poste e rettificate (Cass. 6 dicembre 1999 n. 13618).La nullita e sanabile secondo le regole esaminate al n. 2302 e s.

Esempi:— se manca la data dell’udienza nella copia della citazione notificata ad uno dei due convenuti, tale atto enullo e non rileva il fatto che tale data sia correttamente indicata nella copia consegnata all’altro convenuto(Cass. 19 dicembre 1996 n. 11351);— se manca la data dell’udienza di comparizione nella copia notificata al convenuto, la citazione e nulla anchese tale data era invece indicata nell’originale dello stesso atto; al riguardo non ha nessun valore l’attestazionedell’ufficiale giudiziario di avere consegnato copia conforme all’originale, allorquando nell’originale dell’attocompariva la data manoscritta da ritenersi aggiunta ad un documento in precedenza redatto a macchina (Cass.17 marzo 1999 n. 2407);— se nella copia notificata si indica una data diversa e successiva rispetto a quella indicata nell’originale, nellaquale l’udienza e stata effettivamente tenuta, l’atto di citazione e nullo (Cass. 24 gennaio 1994 n. 705).

La giurisprudenza e divisa sugli effetti che l’indicazione assolutamente incerta della data dellaprima udienza produce sull’atto di citazione.Un orientamento ritiene nulla la citazione ed esclude che il convenuto abbia l’onere diattivarsi e di tenere un comportamento diligente per conoscere il giorno effettivo dell’udien-za (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11351, Cass. 10 giugno 1982 n. 3533).Un diverso orientamento considera valido l’atto di citazione:a) se con un minimo di diligenza e buon senso esso consenta l’individuazione della dataeffettivamente fissata (Cass. 27 agosto 2002 n. 12546, Cass. 5 giugno 1997 n. 4893, Cass. 12dicembre 1981 n. 6579). L’individuazione della data deve pero essere possibile senza ilricorso a dati extratestuali, in quanto l’unico elemento rilevante per verificare il rispetto delleregole di redazione dell’atto introduttivo e la copia notificata al convenuto;b) quando l’atto e comunque idoneo a raggiungere lo scopo di consentire al convenuto lacomparizione e costituzione alla prima udienza;c) quando la causa e stata iscritta a ruolo e il convenuto puo facilmente attivarsi, secondobuona fede (art. 88 cod. proc. civ.), per conoscere la data esatta di comparizione (Cass. 30marzo 2006 n. 7523).Ad esempio, se per errore la data dell’udienza di comparizione e anteriore a quella di notifica

(nella specie, la citazione notificata il 21 gennaio 1999 per l’udienza del 19 maggio 1998),non si ha la nullita della citazione perche l’errore e immediatamente riconoscibile (Cass. 30marzo 2006 n. 7523). Ugualmente la Cassazione ha escluso la nullita dell’atto di citazione inappello privo dell’indicazione dell’anno dell’udienza di comparizione, in quanto, ragionevol-mente, l’anno in questione non poteva che essere lo stesso di quando era stata notificatal’impugnazione (Cass. 30 marzo 2000 n. 3892).

Invito a costituirsi in giudizio e avvertimenti (art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c.) L’atto dicitazione deve contenere:1) l’invito al convenuto (o ai convenuti):— a costituirsi in giudizio nelle forme previste dalla legge (v. n. 2423 e s.) e nel termine di 20giorni (o 10 giorni in caso di abbreviazione, v. n. 2244) prima dell’udienza di comparizionefissata nell’atto di citazione o rifissata con decreto del giudice cui la causa sia stata assegnata(v. n. 2371). Non e sufficiente il mero invito generico fatto rinviando ai termini di legge ma enecessaria l’esplicita quantificazione dei termini (Cass. 22 luglio 2004 n. 13652);— a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato dal presidente del tribu-nale;2) l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze indicatedalla legge (v. n. 2414 e s.).

Indichiamo un esempio di invito a costituirsi e di avvertimento delle decadenze (applicabileai procedimenti instaurati sia prima che dopo il 1º marzo 2006):

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«.....Tutto cio premesso Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliatoCITA

Caio s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in........, a comparire dinanzi alTribunale Civile di Roma, all’udienza del............, ore di rito, con invito a costituirsi in cancelleria, ai sensi e nelleforme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, o di quella eventual-mente differita ai sensi dell’art. 168 bis ultimo comma c.p.c., con l’espresso avvertimento che la costituzioneoltre i suddetti termini implichera le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, siprocedera in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI....»

La mancanza nell’atto di citazione dell’invito al convenuto a costituirsi in giudizio, o del-l’invito a comparire all’udienza indicata, o ancora dell’avvertimento sulle conseguenze dellamancata costituzione, comportano la nullita dell’atto di citazione (art. 164 c. 1 c.p.c.).Tale nullita e sanabile secondo le regole esaminate al n. 2302 e s.

Invito a scegliere il rito societario (art. 70 ter disp.att. c.p.c.) Per i procedimenti

instaurati dal 1º marzo 2006, l’attore ha facolta di invitare il convenuto (o i convenuti) adavvalersi delle forme del c.d. rito societario (D.Lgs. 5/2003).In tal caso, la citazione deve contenere anche l’invito al convenuto (o ai convenuti) anotificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta entro un termine non inferiore a60 giorni dalla notificazione della citazione, e comunque entro un termine non inferiore a 10giorni rispetto alla data dell’udienza di comparizione.L’attore, non potendo sapere se l’invito sara accolto o meno dal convenuto, deve costituirsi

in giudizio secondo i termini ordinari, e quindi entro 10 giorni dalla notificazione dellacitazione.

Il processo prosegue nelle forme del rito societario, se il convenuto notifica la comparsa dirisposta al difensore dell’attore entro il termine fissato dall’attore.Notificata la comparsa al difensore dell’attore, il convenuto deve costituirsi in giudiziomediante deposito in cancelleria della comparsa e dei documenti allegati, entro 10 giornidalla notifica della comparsa, o entro 10 giorni dalla notifica dell’istanza di fissazionedell’udienza cui ha provveduto un’altra parte.La scelta del rito societario incide solo sulle modalita di svolgimento del processo, e nonanche sulla composizione dell’organo giudicante (giudice monocratico o collegiale), cherimane fissato in base alle regole generali (v. n. 904 e s.).

Il processo prosegue secondo le regole del rito ordinario, se l’attore non invita il convenutoad avvalersi delle forme del rito societario o se il convenuto si costituisce in giudizio nelleforme ordinarie. Oppure se la comparsa e notificata oltre il termine, a meno che l’attorerinunci ad eccepire il vizio e notifichi a sua volta al convenuto la memoria di replica (art. 4 c.2 D.Lgs. 5/2003).

Pluralita di convenuti In caso di pluralita di convenuti:— se tutti optano per il rito societario, il processo prosegue secondo tali forme;— se anche un solo convenuto non sceglie tale rito, il processo prosegue nelle forme del ritoordinario. In tal caso, possono porsi problemi di decadenza per i convenuti che hanno sceltoil rito societario e si sono costituiti solo 10 giorni prima dell’udienza indicata nella citazione.

Ad esempio: l’attore notifica l’atto di citazione a tre convenuti (A, B e C) il 1º marzo 2007 invitandoli a comparireall’udienza del 1º luglio 2007 o di avvalersi del rito societario. I convenuti A e B decidono di avvalersi del ritosocietario e notificano all’attore la comparsa di risposta 10 giorni prima dell’udienza indicata nella citazione, il 20giugno 2007. Il convenuto C sceglie il rito ordinario e si costituisce in giudizio 20 giorni prima dell’udienza indicatanella citazione, il 10 giugno 2007 (proponendo domande riconvenzionali e eccezioni non rilevabili d’ufficio).Poiche il processo prosegue con il rito ordinario, e legittimo pensare che i convenuti A e B siano decaduti dallafacolta di proporre domande riconvenzionali e eccezioni non rilevabili d’ufficio in quanto si sono costituiti solo 10giorni prima dell’udienza indicata nella citazione e non 20 come richiesto dal rito ordinario.

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In presenza di piu convenuti, pertanto, se l’atto di citazione contiene l’invito a scegliere il ritosocietario, e opportuno che i convenuti che scelgono tale rito notifichino la comparsa entroun termine che consenta loro di costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell’udienzaindicata in citazione.

Problemi di decadenza possono sorgere anche quando e necessario integrare il contraddit-

torio nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, oppure chiamare in causa un terzo, o nel casoin cui eventuali terzi volessero intervenire volontariamente nel processo. Infatti, al litiscon-

sorte necessario dovrebbe essere notificata la citazione contenente l’invito ad aderire al ritosocietario gia scelto da attore e convenuto, con la conseguenza che se il terzo non dovesseaderire a sua volta, il processo dovrebbe proseguire secondo il rito ordinario, con gravepregiudizio per il convenuto originario per il quale sarebbero decorsi i tempi per la costi-tuzione tempestiva. Il terzo che interviene volontariamente si ritiene che debba accettare ilprocesso nello stato in cui si trova, e quindi anche il rito scelto dalle altre parti del processo.

Dichiarazione del valore della controversia (art. 14 c. 2 DPR 115/2002) Ai fini delpagamento del contributo unificato, l’attore deve dichiarare in calce all’atto di citazione ilvalore della controversia. Tale valore si determina avuto riguardo alle norme stabilite dalcodice in tema di competenza per valore, senza tenere conto degli interessi.In mancanza di dichiarazione, l’atto e comunque valido ma la causa si presume apparte-nente allo scaglione piu alto (ossia di valore superiore a euro 516.457,00) e il contributo sipresume dovuto nella misura massima.

La dichiarazione puo consistere, ad esempio, nel seguente inciso:«Ai sensi della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia e pari a x (oppure,«e compreso tra x e x1») e che pertanto il contributo dovuto e pari a Y».

Sottoscrizione dell’atto (art. 163 c. 4 c.p.c.) L’atto di citazione deve essere sottoscrittodall’avvocato.L’atto si firma, di regola, con nome e cognome per esteso. Tuttavia la giurisprudenza am-mette una sottoscrizione fatta apponendo una semplice sigla (Cass. 26 novembre 1991 n.12656: nella specie, si era rigettata l’eccezione di nullita con riguardo alla sottoscrizionemediante una sigla dell’atto di appello da parte del difensore).L’avvocato deve sottoscrivere sia l’originale dell’atto che le copie. Non e necessario che laparte sottoscriva a sua volta l’atto dovendosi limitare a sottoscrivere la procura sull’originalese questa e stata apposta a margine o in calce all’atto medesimo.

Ricordiamo che il difensore deve anche sottoscrivere la procura per autentica della firma del proprio rappre-sentato sull’originale dell’atto.

Se manca la sottoscrizione dell’avvocato, le conseguenze sono diverse a seconda che riguar-di l’originale o la copia della citazione.Se manca nell’originale, l’atto e inesistente (Cass. 22 marzo 2001 n. 4116, Cass. 10 gennaio1998 n. 146, Cass. 21 marzo 1994 n. 2691). Tale vizio non e sanabile in alcun modo. Tuttavial’atto e valido quando l’avvocato ha apposto la sua firma per certificare l’autenticita dellafirma della parte che ha conferito la procura redatta in calce o a margine dell’atto stesso. Lasua firma ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l’autografia del man-dato (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225, Cass. 6 marzo 2004 n. 4617, Cass. 23 febbraio 2004 n. 3555,Cass. 17 novembre 2003 n. 17359).Se manca nella copia notificata, questo vizio puo determinare la nullita dell’atto. La giuri-sprudenza prevede tuttavia che il vizio e sanato se:— il convenuto si costituisce in giudizio;— l’avvocato ha sottoscritto l’originale e la copia notificata fornisce alla controparte suffi-cienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel difensore(Cass. 26 settembre 2006 n. 20817, Cass. 13 aprile 1999 n. 3620, Cass. 3 luglio 1998 n. 648).

Puo ritenersi sufficiente:— che la copia notificata contenga la riproduzione della procura con la sottoscrizione per autentica appostadal difensore (Cass. 27 agosto 1985 n. 4556, Cass. 29 aprile 1981 n. 2614).— l’attestazione del cancelliere di conformita della copia all’originale e la relata di notificazione contenente la

(segue ...)

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24 PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

CAPITOLO 4

Espropriazione immobiliare

SOMMARIO

I. Pignoramento .................................. 5674

II. Vendita............................................ 5725

A. Istanza di vendita.......................... 5727

B. Fissazione e svolgimento dell’udien-za di vendita .................................... 5740

C. Modalita di svolgimento della vendi-ta.................................................... 5745

III. Assegnazione .................................. 5795

IV. Distribuzione .................................. 5808

Con l’espropriazione immobiliare il creditore puo agire sui beni immobili o i diritti immo-biliari del proprio debitore, al fine di ricavare dalla vendita di tali beni la somma di denaroche gli spetta.Decorso inutilmente il termine concesso al debitore nell’atto di precetto notificatogli (v. n.5470 e s.) il creditore puo rivolgersi con apposito atto all’ufficiale giudiziario, affinche questoprovveda a pignorare i beni immobili specificati dal creditore stesso.La scelta dei beni da pignorare e fatta dal creditore procedente il quale deve sapere, grazie aprecedenti ricerche nei pubblici registri immobiliari, a visure catastali e a ricerche mirate,quali beni immobili appartengono al debitore e se il loro valore e sufficiente per soddisfarele sue pretese.

Schema riepilogativo Sintetizziamo nello schema i passaggi procedimentali chepermettono di ottenere il pignoramento immobiliare, rinviando ai paragrafi nei quali vieneanalizzato ogni passaggio.

Le fasi che compongono il procedimento di espropriazione immobiliare, necessarie e conseguenti l’unaall’altra hanno, come effetto, quello della propagazione delle nullita dall’atto antecedente a quelli successiviesclusivamente nel caso in cui le situazioni invalidanti, che riguardano singoli atti, impediscono al processoesecutivo di conseguire il risultato che ne costituisce lo scopo (Cass. 6 agosto 2001 n. 10841).

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I. Pignoramento

Beni pignorabili Possono essere pignorati i beni immobili ed i diritti immobiliariappartenenti al debitore (art. 555 c.p.c.).Il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti dell’immobile pignorato(art. 2912 c.c.). Tale estensione e automatica ed avviene anche se tali beni non sono statiespressamente indicati (Cass. 10 ottobre 1987 n. 7522).Ad esempio, il terreno che circonda un edificio da pignorare, anche se il creditore non haprovveduto esplicitamente ad indicarlo, puo essere pignorato unitamente all’immobile prin-cipale, venendo considerato come una cosa unica con lo stesso, al pari delle costruzioni inrapporto di accessorieta o di pertinenza con il bene principale sottoposto ad esecuzione(Cass. 16 novembre 2000 n. 14863, Cass. 28 aprile 1993 n. 5002). Anche il pignoramento diun terreno si estende, in mancanza di espressa previsione contraria, al fabbricato che insistesul terreno medesimo, ove tale fabbricato manchi di autonomia economica o giuridica,costituendo parte integrante di un’unica entita immobiliare (Cass. 30 marzo 2005 n. 6661,Cass. 10 ottobre 1987 n. 7522, Cass. 7 giugno 1982 n. 3453).

Nel caso della presenza di una costruzione abusiva eretta su un terreno oggetto di pignoramento, eirrilevante l’omessa indicazione della stessa costruzione ed e esclusa la possibilita per il debitore di opporsiall’esecuzione. Qualora nell’ordinanza di vendita del terreno non si faccia menzione della costruzione abusiva,e ammissibile la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi, ma non la successiva contestazione deldiritto dell’aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, dato che il pignoramento di un terreno contem-plato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato cheinsiste sul terreno medesimo (Cass. 26 aprile 2004 n. 7922).

Beni ipotecati Se il creditore ha un’ipoteca su un bene immobile del debitore e tenutoa sottoporre a pignoramento per primo il bene ipotecato e solo dopo averlo fatto puopignorare altri immobili non ipotecati (art. 2911 c.c.).Nel caso in cui il creditore ipotecario estenda il pignoramento su immobili non ipotecati asuo favore, il giudice puo disporre la riduzione del pignoramento (art. 558 che richiama l’art.496 c.p.c.) oppure sospendere la vendita forzata degli immobili non ipotecati, fino al com-pimento di quella relativa agli immobili ipotecati (art. 558 c.p.c.).

Beni mobili collegati all’immobile (art. 556 c.p.c.) Il creditore puo far pignorare insiemecon l’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropria-zione avvenga unitamente (c.d. cumulo dei mezzi di espropriazione).In questo caso, il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di compiere un pignoramento

congiunto, che pero segue le forme del pignoramento mobiliare per i beni mobili e quelloimmobiliare per l’immobile, e l’ufficiale deve redigere due distinti verbali (uno per l’immo-bile e uno per i mobili), che poi saranno depositati insieme nella cancelleria del tribunale.

Ad esempio, in virtu dell’autonomia funzionale riconosciuta a tutti i beni organizzati in azienda, l’ipotecaiscritta sull’immobile aziendale non si estende automaticamente ai beni mobili che l’arredano; percio, periniziare l’esecuzione forzata sui beni medesimi e necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobilie per i mobili, con la conseguenza che, anche in caso di esecuzione congiunta, il creditore assistito da unacausa di prelazione relativa solo al bene immobile, non puo pretendere di essere soddisfatto con prelazioneanche sul ricavato imputabile all’esecuzione forzata mobiliare (Cass. 29 settembre 1993 n. 9760).

Beni impignorabili Non possono essere pignorati gli immobili:— assoggettati al regime del fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), consistente in un vincolonormalmente costituito dai coniugi su determinati beni che vengono destinati ai bisognidella famiglia (art. 167 c.c.). Tali immobili sono impignorabili se il debito e stato contrattoper scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo invece consentita l’esecuzione per debitivolti a fare fronte ad esigenze familiari (Cass. 15 marzo 2006 n. 5684). Qualora il fondopatrimoniale venga dichiarato inefficace nei confronti del creditore, a seguito di azione

revocatoria ordinaria (Cass. 23 settembre 2004 n. 19131), in quanto dolosamente preordinatoin pregiudizio alle ragioni creditorie (art. 2901 c.c.), i beni fittiziamente ricompresi nellostesso ritornano ad essere pignorabili;

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— quelli che si trovano situati fuori del territorio dello Stato, che pero possono essere sotto-posti ad esecuzione secondo la legge del luogo di loro ubicazione;— quelli appartenenti al c.d. demanio pubblico o al c.d. patrimonio indisponibile dello Stato edegli altri enti pubblici (artt. 822 e s c.c.).

Atto di pignoramento (art. 555 c.p.c.) Il creditore o il suo avvocato devono predisporrel’atto di pignoramento, che deve contenere i seguenti elementi, esaminati di seguito:— individuare i beni e i diritti immobiliari che si vogliono pignorare;— ingiungere al debitore di astenersi da atti che sottraggano i beni alla garanzia del credi-tore;— la sottoscrizione.

In primo luogo l’atto di pignoramento deve individuare esattamente i beni e i diritti immobiliari

che si vogliono far pignorare, mediante l’indicazione della loro natura, del comune ove sonoubicati e dei dati di identificazione catastale; ove si tratti di fabbricati in corso di costruzione,devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono (art.2826 c.c.);Se vi e assoluta incertezza circa la loro individuazione l’atto e affetto da nullita assoluta edinsanabile (Trib. Genova 11 novembre 1999), se invece risulta possibile individuare comun-que i beni, l’incompletezza determina una nullita sanabile.Il debitore che intende contestare l’inesattezza delle descrizione, deve fare opposizione agliatti esecutivi entro il termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla data di effettuazionedel pignoramento (Cass. 23 gennaio 1998 n. 660, Cass. 4 settembre 1985 n. 4612).

L’atto di pignoramento deve poi contenere l’ingiunzione al debitore esecutato di astenersi daqualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beniimmobili che si assoggettano alla espropriazione ed i loro frutti (art. 555 che richiama l’art.492 c.p.c.).L’ingiunzione e un requisito essenziale in quanto solo attraverso di essa l’obbligo acquistacertezza e rilevanza giuridica.Tale mancanza e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo, tramite l’op-posizione agli atti esecutivi. Se la nullita pero riguarda gli atti esecutivi che hanno precedutola vendita o l’assegnazione, questa e inopponibile nei confronti dell’acquirente o dell’asse-gnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sonotenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione (art. 2929 c.c.).

L’atto di pignoramento deve infine essere sottoscritto dal difensore munito di procura (o delcreditore pignorante se lo stesso sta in giudizio personalmente) (artt. 170 e 125 disp. att.c.p.c.). Tale sottoscrizione e necessaria in quanto l’atto ha natura e valore di domandagiudiziale introduttiva del processo di espropriazione (Cass. 5 aprile 2003 n. 5368) e perche,avendo la funzione di legittimare il contenuto del documento, ne attribuisce la paternita allaparte che l’ha redatto (Cass. 19 dicembre 2005 n. 27943).La mancanza della sottoscrizione determina la nullita dell’atto e degli atti successivi ad essocollegati, rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi. Tale nullita non puo esseresanata neppure dal fatto che il pignoramento sia stato richiesto dal difensore munito diprocura rilasciata sull’atto di precetto (Cass. 26 luglio 1997 n. 7017).

Notificazione (art. 555 c. 1 c.p.c.) Su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario notifica aldebitore l’atto di pignoramento immobiliare.L’ufficio notifiche competente e quello dove sono posti gli immobili da pignorare e dove hasede il giudice dell’esecuzione.Se il luogo di residenza del debitore e lo stesso dell’ufficio notifiche, la notifica puo esserefatta personalmente dall’ufficiale (notifica a mani), se invece il debitore risiede in un luogodiverso, a mezzo del servizio postale (Cass. 14 maggio 1991 n. 5375).Se non sono noti il luogo di residenza, dimora o domicilio del debitore esecutato, il pigno-ramento immobiliare puo essere notificato mediante deposito di copia dell’atto nella casa

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comunale e successiva affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti alquale si procede (Cass. 6 dicembre 1979 n. 6344).

Se la notifica viene compiuta correttamente, va cioe a buon fine, il pignoramento e perfettonei confronti del debitore, e da tale data iniziano a decorrere alcuni effetti e termini proces-suali, quali: il successivo deposito nella cancelleria del tribunale competente (v. n. 5698), lanomina del custode dei beni pignorati (v. n. 5700) e l’inizio della decorrenza del termine di90 giorni per la cessazione dell’efficacia del pignoramento (v. n. 5728).

Se, invece, la notifica dell’atto di pignoramento presenta dei vizi, o e nulla, il debitoreesecutato puo fare opposizione agli atti esecutivi entro il termine di 20 giorni decorrentida quanto lo stesso ha avuto conoscenza legale dell’atto nell’ambito del processo esecutivo(Cass. 28 febbraio 2007 n. 4665, Cass. 23 aprile 2003 n. 6448, Cass. 27 novembre 2001 n.15036, Cass. 8 marzo 2001 n. 3400).

Immobili in comunione (art. 599 c.p.c.) Possono essere pignorati anche beni immobiliappartenenti a piu soggetti (come appartamenti intestati a due fratelli, o coniugi, ecc.),anche quando solo uno o alcuni dei comproprietari sono debitori del creditore pignorante.In tal caso, la notifica deve essere fatta a tutti i titolari di diritti sull’immobile, a prescinderedal fatto che siano o meno debitori.

Se vi e una istanza del creditore pignorante o dei comproprietari il giudice provvede allaseparazione della quota in natura spettante al debitore, sempre che cio sia possibile e dopoaver comunque sentito tutti gli interessati (art. 600 c.p.c.).In mancanza di apposita istanza o in caso di impossibiita di provvedere alla separazione, ilgiudice provvede alla divisione secondo le regole generali dettate dal codice civile in materiadi divisione di immobili in comunione. In tal caso, l’esecuzione e sospesa fino a quandosulla divisione non si sia raggiunto un accordo fra le parti o emessa una sentenza didivisione (art. 601 c.p.c.). Dopo la divisione, la procedura ricomincia secondo le regolegenerali.

Immobile ipotecato (artt. 602 e s. c.p.c.) Quando l’immobile da pignorare risulta ipotecatoper un debito altrui ed estraneo a quello del creditore pignorante, la notifica deve essereinoltrata anche al creditore che ha iscritto ipoteca, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Trascrizione (art. 555 c. 2 e 3 c.p.c.) Immediatamente dopo la notificazione dell’atto dipignoramento immobiliare, l’ufficiale giudiziario oppure il creditore ne consegnano copiaautentica con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari chetrascrive l’atto e gli restituisce una delle note.Nella prassi la trascrizione e effettuata direttamente dal difensore del creditore pignorante, ilquale richiede la copia autentica dell’atto di pignoramento notificato all’ufficiale giudiziarioe provvede a richiedere la trascrizione dello stesso in conservatoria.La trascrizione e finalizzata a rendere il pignoramento opponibile ai terzi, ad evitare lapendenza di piu procedure esecutive e ad assicurare all’eventuale aggiudicatario la preva-lenza del suo diritto rispetto a chi abbia nel frattempo acquisito il bene pignorato diretta-mente dall’esecutato (Cass. 25 giugno 1977 n. 2733).

Depositi (art. 557 c.p.c.) L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve deposi-tare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione:— immediatamente: l’atto di pignoramento notificato;— appena possibile: la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immo-biliari.Egli forma cosı il fascicolo d’ufficio relativo alla procedura, e il presidente del tribunalenomina il giudice competente per l’esecuzione (v. n. 356).

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro il termine di 10giorni dal pignoramento e, nell’ipotesi in cui abbia proceduto direttamente a richiedere la

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trascrizione, deve depositare anche la nota di trascrizione appena restituitagli dal conserva-tore dei registri immobiliari.Il suddetto termine di dieci giorni non e perentorio; la finalita di questo deposito infatti e diconsentire al giudice di accertarne la loro regolarita formale, onde procedere all’espropria-zione immobiliare. Non e quindi nulla l’ordinanza di vendita, laddove tali atti siano allegatial fascicolo dell’esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma (Cass.22 marzo 2007, n. 6957, Cass. 17 marzo 2006 n. 5906, Cass. 16 dicembre 1997 n. 12722).In mancanza di deposito, comunque, l’esecuzione resta sospesa (Trib. Sulmona 9 luglio1997).

Custodia dell’immobile pignorato Il debitore, dal momento della notificazionedell’atto di pignoramento, diventa custode dei beni immobili pignorati e di tutti gli accessori,comprese le pertinenze e i frutti, senza aver diritto a compenso (art. 559 c. 1 c.p.c.).Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione,sentito il debitore, puo nominare custode una persona diversa dal debitore, di norma quandol’immobile oggetto di pignoramento non e occupato dal debitore (art. 559 c. 2 c.p.c.).

Tale provvedimento di nomina non e impugnabile per cassazione poiche meramente conservativo, a conte-nuto ordinatorio e non decisorio (Cass. 14 ottobre 1992 n. 11201).

Modalita di custodia Il custode deve (art. 560 c. 5 c.p.c.):— amministrare e gestire l’immobile pignorato, nei limiti degli atti rientranti nell’ordinariaamministrazione, salvo apposita autorizzazione del giudice dell’esecuzione;— esercitare le azioni previste dalla legge ed occorrenti per conseguire la disponibilita deibeni sottoposti a pignoramento;— adoperarsi perche gli interessati all’acquisto dell’immobile pignorato possano esaminar-lo, attenendosi a tal fine alle modalita indicate dal giudice dell’esecuzione al momento dellanomina.Il custode ha l’obbligo di presentare in cancelleria il rendiconto della propria gestione (art.560 c. 1 c.p.c. che richiama l’art. 593 c.p.c.), depositando le rendite disponibili nei termini enei modi stabiliti dal giudice dell’esecuzione (Cass. 10 novembre 1999 n. 12463).Il custode non puo, senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, dare in locazione

l’immobile pignorato (art. 560 c. 2 c.p.c.), e conseguentemente le eventuali locazioni stipu-late non sono opponibili all’aggiudicatario.

Precisazioni 1) La rinnovazione tacita della locazione, e un atto giuridico eccedente l’ordinaria ammini-strazione che richiede l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione (Cass. 30 ottobre 2002 n. 15297, Cass. 25febbraio 1999 n. 1639).2) Se il locatore viene nominato custode dell’immobile pignorato, mutando il titolo del possesso del bene, puorichiedere il pagamento dei canoni solo nell’esercizio del potere di amministrazione e gestione del bene (Cass.3 ottobre 2005 n. 19323).3) Tra gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, e compreso anche la cessione del contratto di affitto

agrario dal conduttore ad un terzo, che non puo essere compiuta dal proprietario esecutato nominatocustode dell’immobile pignorato. Tale contratto e, pertanto, inopponibile all’aggiudicatario del bene (Cass.14 luglio 1994 n. 6602).

Inadempienze del custode Se il custode non ottempera ai propri obblighi il giudiceprovvede alla sua sostituzione (art. 559 c. 3 c.p.c.).Se il custode inadempiente e lo stesso debitore, il giudice dell’esecuzione, se lo ritiene utile,dispone all’atto della pronuncia dell’ordinanza di vendita o del conferimento della delegaper le relative operazioni, la sostituzione del custode con la persona incaricata al compi-mento di tali operazioni, o l’eventuale istituto incaricato di eseguire la vendita con incanto.Tale sostituzione non viene disposta se il giudice dell’esecuzione la ritiene inutile in consi-derazione della particolare natura dei beni pignorati (art. 559 c. 4 c.p.c.).I provvedimenti di nomina e di revoca del custode sono dati dal giudice dell’esecuzione conordinanza non impugnabile (art. 559 c. 5 c.p.c.).

Diritto di abitazione del debitore (art. 560 c. 3 e 4 c.p.c.) Il debitore puo farsi auto-

rizzare dal giudice dell’esecuzione, presentando apposita richiesta, a continuare ad abitarenell’immobile pignorato. La richiesta di autorizzazione deve ritenersi necessaria, benche invari uffici giudiziari non si ritenga indispensabile.

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Se non ritiene di autorizzare cio, o se la richiesta non e avanzata, il giudice dispone conordinanza non impugnabile la liberazione dell’immobile.

Il giudice puo successivamente revocare l’autorizzazione concessa mediante ordinanza diliberazione, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile, ed e eseguito a curadel custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interes-se dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano (art. 560 c. 4 c.p.c.).

Tale disposizione e entrata in vigore il 1º marzo 2006 e si applica a tutte le procedure esecutive successive ogia pendenti a tale data. Se, pero, a tale data era gia stata ordinata la vendita, si applicano le precedenti

disposizioni secondo le quali con l’autorizzazione del giudice il debitore puo continuare ad abitare nell’im-mobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia (art. 560 c. 3 previgentec.p.c.). Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice puo anche concedergli unassegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario (art. 560 c. 4 previgente c.p.c.).

Audizione delle parti Tutte le autorizzazioni al debitore non possono essere date dalgiudice senza l’audizione delle parti e degli altri eventuali interessati (art. 171 disp. att. c.p.c.).Deve essere sempre sentito l’aggiudicatario, nel caso in cui l’immobile sia gia stato aggiu-dicato.

Immobili gravati da prelazione (art. 498 c.p.c.) Se sui beni immobili pignoratirisultano trascritti in conservatoria diritti di prelazione di altri creditori, il creditore pignorantedeve avvertirli dell’avvenuta espropriazione con un apposito avviso.L’avviso va notificato entro cinque giorni dal pignoramento e deve contenere: l’indicazionedelle generalita del creditore pignorante, il credito per il quale si procede, il titolo e gliestremi dei beni pignorati.L’avviso notificato deve essere depositato dal creditore procedente nel fascicolo dell’esecu-zione quale condizione per la successiva richiesta di vendita o assegnazione dei benipignorati.

L’alienante con patto di riservato dominio non rientra tra i creditori con diritti di prelazione (Cass. 23 febbraio2006 n. 4000).

In mancanza di notificazione dell’avviso, il giudice dell’esecuzione non puo procedere sull’i-stanza di assegnazione o di vendita (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4000).Se tuttavia il giudice dell’esecuzione dispone comunque l’assegnazione o la vendita dei benipignorati, il creditore procedente e tenuto a rispondere a titolo di illecito exracontrattuale(art. 2043 c.c.) per le conseguenze dannose subite dagli altri creditori (Cass. 23 febbraio2006 n. 4000, Cass. 11 giugno 1993 n. 9394, Cass. 24 giugno 1993 n. 6999).

L’omissione di tale avviso genera una irregolarita formale non denunciabile con l’opposizione agli atti esecutivi(Cass. 22 marzo 1993 n. 3379).

Pluralita di pignoramenti (art. 561 c.p.c.) Se sul medesimo immobile sono stati com-piuti piu pignoramenti da parte di diversi creditori, il conservatore dei registri immobiliari,nel trascrivere l’atto di pignoramento, deve far menzione della presenza di precedentipignoramenti nella nota di trascrizione che restituisce.

L’atto di pignoramento compiuto successivamente ad un precedente pignoramento ha ef-

fetti diversi a seconda che sia compiuto prima o dopo l’udienza fissata per l’autorizzazionedella vendita dell’immobile in conseguenza del precedente pignoramento.Se compiuto prima dell’udienza (art. 561 c. 2 c.p.c. che richiama l’art. 564 c.p.c.), l’atto dipignoramento successivo con gli altri documenti (art. 561 c. 2 c.p.c. che richiama l’art. 557c.p.c.) e depositato in cancelleria ed inserito dal cancelliere nel fascicolo dell’esecuzioneformato in base al primo pignoramento. L’esecuzione si svolge cosı in un unico processo.Se compiuto dopo l’udienza, il successivo pignoramento ha lo stesso effetto, per il creditore,di un intervento tardivo (v. n. 5999); ne deriva che, se il creditore pignorante tardivo eprivilegiato concorre alla distribuzione del ricavato in ragione del suo diritto di prelazione,altrimenti e subordinato agli altri. In questo caso ha luogo un processo separato.

La riunione in un’unica esecuzione forzata di piu pignoramenti sul medesimo immobile viene attuato auto-maticamente da parte del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota ditrascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo

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formato con quello anteriore). Se cio non accade, spetta al giudice dell’esecuzione provvedere alla riunione,con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo enon sono qualificabili come atti di esecuzione (Cass. 20 dicembre 1985 n. 6549).

Intervento di altri creditori Nell’esecuzione promossa dal creditore possono

intervenire altri creditori, purche sussistano entrambe le seguenti condizioni:1) i creditori devono essere in possesso di un titolo esecutivo contro il debitore o, almomento del pignoramento, devono avere gia eseguito un sequestro sui beni pignorati, odevono avere un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o un diritto di pegno;2) l’azione esecutiva dev’essere ancora in corso, di modo che il pignoramento originario siaancora efficace (Cass. 28 gennaio 1978 n. 427).

La valutazione circa l’esistenza, a favore del creditore intervenuto, di un titolo esecutivo, che lo legittimi adpromuovere l’esecuzione, va fatta non gia al momento dell’intervento, ma nel momento in cui divieneconcreto ed attuale l’interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo(Cass. 26 settembre 2000 n. 12762).

Modalita (art. 499 c.p.c.) Il creditore che intende intervenire deve redigere un ricorso e de-

positarlo nella cancelleria del giudice dell’esecuzione (Cass. 17 dicembre 1984 n. 6603),unitamente al titolo esecutivo; quest’ultimo deposito puo avvenire fino al momento delladistribuzione del ricavato (Cass. 21 aprile 2000 n. 5266).Per il contenuto del ricorso si veda il n. 5559.

Termini L’intervento puo essere:1) tempestivo (art. 564 c.p.c.): se i creditori intervengono entro la prima udienza fissata perl’autorizzazione alla vendita. In questo caso i creditori possono partecipare all’espropriazio-ne dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono anche provocarne isingoli atti;2) tardivo (art. 565 e 566 c.p.c.): se i creditori intervengono dopo la prima udienza fissata perl’autorizzazione alla vendita, ma prima di quella per l’approvazione del progetto di distri-buzione delle somme ricavate. In questo caso si hanno conseguenze differenti a secondache i creditori tardivi siano:— chirografari (art. 565 c.p.c.): concorrono alla distribuzione di quella parte di sommaricavata che sopravanza dopo il pagamento del creditore pignorante, di quelli intervenutitempestivamente e di quelli iscritti o privilegiati. Hanno inoltre il diritto, se muniti di titoloesecutivo, di provocare i singoli atti della procedura, tant’e che il processo esecutivo nonpuo essere dichiarato estinto senza la loro rinuncia (Cass. 11 giugno 1987 n. 5086, Cass. 16settembre 1980 n. 5276, Cass. 10 novembre 1979 n. 5798);— iscritti o privilegiati (art. 566 c.p.c.): concorrono alla distribuzione della somma ricavata inragione dei loro diritti di prelazione e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possonoprovocare anche i singoli atti dell’espropriazione.

Comportamento del debitore Il debitore puo, nel corso di tutta la proceduraesecutiva e fino al momento antecedente all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immo-bile pignorato, pagare il proprio debito e le spese di procedura sostenute dal creditore o daicreditori, al fine di evitare la vendita o l’assegnazione.

II. Vendita

Il procedimento di vendita degli immobili pignorati si divide in tre fasi che esaminiamo diseguito:— redazione e deposito dell’istanza di vendita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione;— fissazione dell’udienza di vendita da parte del giudice;— autorizzazione e successiva vendita dei beni, versamento del prezzo ed emissione deldecreto di trasferimento da parte del giudice.

(segue ...)

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