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REGIONE PIEMONTE Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Via del Follone, n. 4 (12037) Saluzzo 0175 - 215615 Fax 0175 - 215616 P.zza Schiaparelli, n. 10 (12038) Savigliano 0172 - 716932 Fax 0172 - 31111 Via Lancimano, n. 9 (12045) Fossano 0172 - 699254 Fax 0172 - 635473 Direttore: dr. Santo ALFONZO INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

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REG ION E P I E MON T E Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Via del Follone, n. 4 (12037) Saluzzo � 0175 - 215615 Fax 0175 - 215616 P.zza Schiaparelli, n. 10 (12038) Savigliano � 0172 - 716932 Fax 0172 - 31111

Via Lancimano, n. 9 (12045) Fossano � 0172 - 699254 Fax 0172 - 635473

Direttore: dr. Santo ALFONZO

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA

PER I LOCALI

E GLI AMBIENTI DI LAVORO

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REG ION E P I E MON T E Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Via del Follone, n. 4 (12037) Saluzzo � 0175 - 215615 Fax 0175 - 215616 P.zza Schiaparelli, n. 10 (12038) Savigliano � 0172 - 716932 Fax 0172 - 715912

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Direttore: dr. Santo ALFONZO

I N D I C E

- PREMESSA

- CAMPO DI APPLICAZIONE

1- POSIZIONE DEL FABBRICATO RISPETTO ALLE LINEE ELE TTRICHE AEREE ESTERNE AD

ALTA TENSIONE.

2- CARATTERISTICHE IGIENICO-STRUTTURALI DEI FABBRIC ATI E DEI LOCALI ADIBITI AD

ATTIVITA’ LAVORATIVA: (altezza, cubatura, superfici e, aerazione, illuminazione naturale ed

artificiale, temperatura, separazione di lavori noc ivi, difesa dell’aria dagli inquinanti, difesa

contro le polveri, difesa contro rumore e vibrazion i).

3- LOCALI DI LAVORO SOTTERRANEI E SEMI-SOTTERRANEI.

4- SPOGLIATOI, LOCALI DI RIPOSO E ARMADI PER IL VES TIARIO.

5- DOCCE.

6- SERVIZI IGIENICI E LAVABI.

7- SOPPALCHI.

8- REFETTORI, MENSE E CUCINE.

9- SALA MEDICA.

10- ANTINCENDIO – USCITE DAI LOCALI DI LAVORO.

11- PORTE E PORTONI.

12- SCALE FISSE A GRADINI.

13- VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI.

14- IMPIANTI E APPARECCHI ELETTRICI.

15- LOCALI IN CUI SI PREVEDE LO STAZIONAMENTO CON M OTORE A SCOPPIO ACCESO.

16- BARRIERE ARCHITETTONICHE.

17- CENTRI COMMERCIALI.

18- AUTORIMESSE.

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PREMESSA La realizzazione di attività di produzione di beni e servizi, oltre al rilascio di

concessioni/autorizzazioni riguardanti l'edilizia, la prevenzione incendi e la salvaguardia dell'ambiente

esterno, comporta anche una serie di adempimenti concernenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di

lavoro.

L'art. 30 del D.Lgs. 626/94 definisce luoghi di lavoro tutti gli ambienti ubicati dentro o fuori

dall'azienda, comunque accessibili per ragioni di lavoro, anche saltuariamente, quali ad esempio i locali

tecnici nei quali si possono eseguire interventi di ordinaria manutenzione ecc, mentre le esclusioni sono

chiaramente definite dal comma 2.

La valutazione preventiva sul progetto, consente di garantire interventi tecnici di prevenzione

sicuramente più efficaci e meno onerosi per l’azienda , rispetto ad interventi successivi fatti su strutture

già esistenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

I presenti indirizzi tecnici hanno per oggetto tutti gli edifici in cui è previsto la

realizzazione/ampliamento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura

di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze; si intendono incluse le attività agricole,

commerciali e artigiane, le attività turistico-alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari

finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alla normativa vigente riguardante l’igiene e la

sicurezza del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione e manipolazione di alimenti e bevande si

richiamano le specifiche norme di igiene degli alimenti.

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1. Posizione del fabbricato rispetto alle linee ele ttriche aeree esterne ad alta tensione

Al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza al dettato dell'art.5 DPCM 23.04.92 dovrà essere controllata e formalmente dichiarata l'osservanza delle distanze di rispetto che tale norma impone tra le linee elettriche aeree esterne ad alta tensione ed i fabbricati di nuova costruzione adibiti a qualunque attività che vi comporti tempi di permanenza prolungati. Si ricorda che dette distanze dovranno essere: • in riferimento a linee a 132 KVolts, di almeno metri 10 (dieci); • in riferimento a linee a 220 KVolts, di almeno metri 18 (diciotto);

• in riferimento a linee a 380 KVolts, di almeno metri 28 (ventotto).

Nel caso di linee a tensione nominale diversa da quelle sopra elencate, le distanze di rispetto verranno calcolate mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

2. Caratteristiche igienico-strutturali dei fabbri cati e dei locali adibiti ad attività lavorativa

2.1. Art. 6 D.P.R 303/56. ALTEZZA, CUBATURA E SUPER FICIE

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi ad attività lavorativa, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie pari ad almeno mq 2. (DPR 303/56 art. 61).

I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi. (l’altezza è da misurarsi dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte). (DPR 303/56, art. 62).

Qualora necessità tecniche aziendali (tra le quali può rientrare l'impossibilità tecnica di adeguamento in edifici pre-esistenti) lo richiedano, in deroga a quanto sopra, potrà essere richiesta autorizzazione al S.Pre.S.A.L. dell’ASL di competenza all'utilizzo di locali con altezza netta inferiore a m. 3,00 (DPR 303/56, art. 63). Comunque essa dovrà essere superiore a quanto previsto dai regolamenti di igiene comunali (metri 2.70).

Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (DPR 303/56, art. 64). (normalmente m. 2,70 dal D.M. 05.07.75. e Regolamento regionale di Igiene e Sanità pubblica paragrafo 3.5.16).

2.2. Art. 9 D.P.R. 303/56. AREAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI.

Ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 303/565 in tutti i locali di lavoro, non esclusi pertanto gli uffici e ogni altro ambiente di lavoro amministrativo e/o commerciale tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, dovrà essere garantita ai lavoratori stessi aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione. L’espressione “anche ottenuta con impianti di aerazione” non va intesa, come avvallo di sistema di aerazione meccanica in sostituzione di aerazione naturale, bensì come possibilità di integrazione dell’aerazione naturale, qualora non sufficiente, con quella meccanica per raggiungere il requisito della sufficienza Tale interpretazione è

1 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5 , sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 1 e 4. 2 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5 , sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 2 e 3. 3 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5 , sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 4. 4 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5 , sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 5. 5 così come sostituito dal D.L.vo 626/94 art.33 , punto 6, comma 1 , modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16 , punto 6.

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supportata anche dai Regolamenti di igiene edilizia, i quali impongono il requisito dell’illuminazione naturale.

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare inmodo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.».

Si precisa che, ai sensi del primo comma lettera dell'art.7, i locali di lavoro dovranno avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria.

In specifico si prescrive che ciascun locale di lavoro sia dotato di una superficie aerante pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento (D.M. 05.07.75).

Di norma le superfici apribili devono essere distribuite su tutte le superfici esterne (evitando sacche di ristagno) per favorire la circolazione dell’aria interna.

Per il calcolo della superficie aerante dovranno essere computate le superfici utili delle finestre apribili verso l'esterno dell'edificio.

Le aperture dovranno essere adeguatamente posizionate al fine di evitare che le correnti d'aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro (DPR 303/56, art. 96). Quindi non possono essere considerati i portoni come superficie finestrata apribile.

In subordine, qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare finestre apribili la cui superficie raggiunga il valore di 1/8 di quella del pavimento, l'aerazione naturale dovrà essere integrata da un idoneo impianto di ventilazione forzata e/o di condizionamento (DPR 303/56, art. 97).

In tal caso l’azienda dovrà disporre di una esauriente relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto, specificando quali cautele siano previste per le situazioni in cui dovessero verificarsi interruzioni o anomalie di funzionamento dello stesso ai fini della valutazione dei rischi (si veda anche norma UNI 10339).

Nella progettazione di impianti di ventilazione e/o di condizionamento devono anche essere previsti eventuali sistemi che evitino un aumento della rumorosità ambientale (D.Lgs. n. 277/91, art 41).

2.3. Art. 10. ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO.

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. (DPR 303, art. 10, comma 18).

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (*).

(*) Pertanto dovranno essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.

L’intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo.

6 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33 , punto 6, comma 3. 7 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33 , punto 6, comma 3 e 4. 8 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 8, sostituito dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 7.

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Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

In specifico si prescrive che ciascun locale di lavoro sia dotato di una superficie illuminante pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento (D.M. 05.07.75).

Per il calcolo della superficie illuminante dovranno essere computate le superfici utili di finestre e porte-finestre rivolte verso l'esterno dell'edificio.

Per ottenere un'adeguata superficie aero-illuminante è anche possibile fare ricorso a lucernari, purché vengano garantite le condizioni di utilizzo, accessibilità e pulizia previste dal D.Lgs. n. 626/94, art. 33, punto 9, commi 7 e 8.

Dovrà inoltre essere prevista anche l'illuminazione artificiale integrativa di quella naturale, ma mai sostitutiva, tranne che per particolari esigenze lavorative da documentarsi. L’intensità dell'illuminazione nei posti di lavoro deve essere compresa, orientativamente, tra i 300 e i 500 lux per lavori di precisione , 100-300 lux in situazioni di minor impegno.

Il numero 7 dell’art. 16 D.Lgs. n. 242/96 non cita più i valori minimi in lux di luminosità dei locali previsti dall’art. 10/303, quindi, per le singole esigenze lavorative, valgono le norme di buona tecnica (Norma UNI 10380 del maggio 1994 e la Guida per illuminazione di interni CEI del 29.02.86).

I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente (DPR 547/55, art. 119).

Per quanto attiene ai luoghi di lavoro per i quali esistono rischi particolari in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, è necessario procedere alla loro identificazione caso per caso, tenendo conto del rischio infortunistico presente durante la normale attività lavorativa e di quello aggiuntivo che si verrebbe a creare dalla mancanza di illuminazione (DPR 303/56 art. 1010). A titolo esemplificativo possiamo citare. Lavori in zone con pericolo di caduta, circolazione di veicoli ecc.

Il livello di illuminamento di sicurezza da garantire in tali situazioni sarà determinato dalle risultanze dell'analisi di cui sopra ed in ogni caso non dovrà mai essere inferiore a 20 lux che è il doppio della soglia media della visione fotopica (e che quindi garantisce comunque la normale percezione dei colori).

2.4. Art. 11 D.P.R 303/56. TEMPERATURA DEI LOCALI.

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. (DPR 303/56, art. 1111).

1. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono

esercitare sopra di essi il grado di umidità e il movimento dell’aria concomitanti. 2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense

e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 3. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi

di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 4. Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei

lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

E' necessario distinguere fra lavorazioni che obbligatoriamente devono essere svolte a temperature elevate o basse (ad esempio fonderie, lavorazione e conservazione di alimenti, ecc.), per le quali non è tecnicamente possibile adottare misure tali da rendere confortevole l'ambiente, e le restanti lavorazioni.

Nel primo caso le azioni da intraprendere a salvaguardia dei lavoratori saranno determinate dalle risultanti l'applicazione, al lavoro svolto, degli indici di stress termico; nei restanti casi è raccomandato l'utilizzo degli indici di comfort termico (PMV= voto medio predetto; PPD= percentuale predetta di insoddisfatti, ecc.) (D.M. 23.11.82, L. 10/91, D.P.R. 412/93).

9 così come sostituito dal D.Lvo 626/94, art. 33, punto13, comma 6 10 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 8, comma 3 11 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 7, comma 1.

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Naturalmente occorre fare sempre riferimento, per le temperature massime nel periodo invernale, ai limiti imposti dalle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici. La temperatura minima garantita nei mesi invernali negli ambienti di lavoro andrà sempre individuata nell’ambito della valutazione dei rischi.

Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione (DPR 303/56, art. 1112)

2.5. ART. 19 D.P.R. 303/56. SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI.

“Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”- art. 19 DP.R. 303/56 (es. operazioni di saldatura, molatura, verniciatura, seppiatura, levigatura, lucidatura, stampaggio, tranciatura, piegatura, ecc.) Le presenti indicazioni non si applicano rispettivamente e limitatamente all’esposizione a p iombo, polveri di amianto, danno uditivo, in quanto trovano applicazione i contenuti del D.Lgs. n. 277/ 91.

2.6. Art. 20 D.P.R.303/56. DIFESA DELL'ARIA DAGLI I NQUINAMENTI CON PRODOTTI NOCIVI.

1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

2. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono .

3. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

2.7. Art. 21 D.P.R.303/56. DIFESA CONTRO LE POLVERI .

1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.

2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.

4. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

5. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

6. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

7. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del Lavoro (v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833) può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

8. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del Lavoro (v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833), ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e

12 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 7, comma 5.

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quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

N.B. a partire dal 31.12.2002 dovranno essere posti in essere i contenuti di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 25 febbraio 2000 – Attuazione delle Direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la Direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

• BENZENE 200-753-7 71-43-2 Mg/mc 3.25 Ppm 1

• Cloruro di vinile monomero 22-831 75-01-4 Mg/mc 7.77 Ppm 3

• Polveri di legno _______ ______ Mg/mc 5.00 _____

2.8. Art. 24 D.P.R.303/56. RUMORI E SCUOTIMENTI.

Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità .

3. ART. 8 D.P.R.303/56. Locali di lavoro sotterrane i e semisotterranei. 1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o

semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

3. L'Ispettorato del Lavoro (v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833), d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

Si intendono come sotterranei quei locali in cui il piano orizzontale contenente l’intradosso del solaio di copertura del locale, risulta sotto o al pari del piano di campagna.

Si intendono come semisotterranei quei locali che fuoriescono per almeno 1/3 della loro altezza dal piano di campagna.

Si definisce “piano di campagna” la superficie ric onducibile o associata all’orizzontale che rappresenta il terreno ad una quota determinata. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrisponde nte alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

In deroga a quanto prescritto dal primo comma del citato art.8 del D.P.R. 303/56 ed ai sensi del terzo comma dello stesso, ma solamente per documentate esigenze tecniche legate specificatamente alla lavorazione, potrà essere richiesta l’autorizzazione all'utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei, ovviamente soltanto per quei lavori che non diano luogo ad emanazioni nocive (cioè gas, vapori o polveri di sostanze tossiche e/o sgradevoli che possano svilupparsi da sostanze in deposito o in lavorazione) e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l’umidità (DPR 303/56, art. 8, ultimo comma).

Verranno prese in considerazione soltanto le istanze di deroga per ambienti di lavoro in cui si preveda esclusivamente una presenza saltuaria di lavoratori (uffici, laboratori in cui si eseguano operazioni di montaggio, magazzini di stoccaggio e/o di vendita, sale di visita e/o di medicazione).

(scansione pag. 14 e 15)

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Per ulteriori indicazioni a proposito di tali locali si veda anche la Circolare n° 6135/48/768 del 30 settembre 1994 dell'Assessorato all'Assistenza Sanitaria della Regione Piemonte.

D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori. Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

4. ART. 40 D.P.R.303/56. Spogliatoi, locali di ripo so e armadi per il vestiario.

1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio pu ò essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.

3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.

Ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 303/5613 è necessario che vengano messi a disposizione dei lavoratori degli spogliatoi quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti per i due sessi, tranne che nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti dove può esserci un unico locale purché utilizzato in momenti diversi.

I locali adibiti a spogliatoio è opportuno che siano dotati di aerazione ed illuminazione naturali e dirette mediante fenestrature apribili verso l’esterno dell’edificio, di superficie utile pari a non meno di 1/8 della superficie del pavimento (D.M 05.07.75).

Qualora ciò risultasse tecnicamente impossibile, il ricambio dell’aria potrà essere assicurato mediante adeguati impianti di ventilazione forzata. Questi dovranno essere predisposti in modo tale da garantire un ricambio d’aria minimo di 5 volumi/ora (Provincia di Modena, Ass. Sanità, et Al. “Riscaldamento, condizionamento e ventilazione” Quaderno n°39, ottobre 1992).

L'altezza minima dei locali utilizzati a spogliatoio non dovrà essere inferiore a m. 2,70 (D.M. 05.07.75).

Essi dovranno avere superficie minima di 10 mq. e comunque dovranno garantire una superficie di almeno 1 mq. per ogni lavoratore che presumibilmente li debba utilizzare. Le pareti dovranno essere

13 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 11 , modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 11,

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preferibilmente rivestite di materiale lavabile fino ad un'altezza di 2 m (Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità: Regolamento-tipo d’igiene, par. 3.5.21).

Il locale dovrà essere convenientemente arredato e riscaldato, dotato di attrezzature (armadietti) individuali in cui poter chiudere a chiave gli indumenti durante il lavoro. Quando la lavorazione sia particolarmente insudiciante e quindi si preveda la necessità di indossare abiti da lavoro specifici gli armadietti in dotazione dovranno essere doppi o a doppio scomparto. (DPR 303/56, art. 4014).

Si rammenta inoltre che il 626/94 prevede anche, in situazioni particolari, la necessità di mettere a disposizione dei lavoratori locali di riposo, facilmente accessibili, adeguatamente arredati e con la possibilità di proteggere i "non fumatori" (DPR 303/56, art. 1415, UNI 10339).

La presenza di questi locali è raccomandata quanto le attività lavorative sono “particolarmente usuranti” (D.L.vo n° 374/93 Tab. A). 5. Art. 37 D.P.R. 303/56. Docce.

1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.

2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 303/5616 devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti e appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

Il decreto non fornisce indicazioni sul numero minimo di docce; solitamente il numero delle docce e dei lavabi viene determinato in base ai Regolamenti Comunali di Igiene Edilizia e comunque non si ritiene che possano essere adottate soluzione peggiorative rispetto a quelle previste dal precedente D.P.R. 303/56.

Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda . Devono inoltre essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne, o un'utilizzazione separata degli stessi, e devono comunque facilmente comunicare con gli spogliatoi (D.P.R. 303/56, art.3717).

E' opportuno rivestire le pareti delle docce con materiale lavabile fino a mt. 2 (Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità: Regolamento-tipo d’igiene, par. 3.5.20) 6. Servizi igienici e lavabi. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi (DPR 303/56, art. 3918).

14 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 11. 15 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 10. 16 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 12, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 8. 17 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 12, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 8 commi 4 e 2. 18 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 12, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16 punto 10 commi 1 e 2.

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In specifico è buona norma che tutti i locali destinati a servizi igienici siano dotati di aerazione ed illuminazione naturali e dirette mediante fenestratura apribile verso l'esterno dell'edificio di superficie utile pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento (D.M. 05.07.75).

In ogni caso la superficie utile dell'apertura aeroilluminante non dovrà essere inferiore a mq. 0,5 (Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano allegato n. 4, punto 1).

Soltanto qualora ciò risultasse tecnicamente impossibile, il ricambio dell'aria potrà essere assicurato mediante adeguati impianti di ventilazione forzata predisposti in modo da garantire un ricambio minimo di:

• 6 volumi/ora se in espulsione continua • 12 volumi/ora se in aspirazione temporizzata • 3 ricambi completi d'aria a ogni utilizzo del servi zio.

(Provincia di Modena, Ass. Sanità, et Al. - opera citata).

La superficie minima dei servizi igienici dovrà essere di mq.1 (fatto salvo il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche) e le pareti andranno rivestite di materiale lavabile fino a 2 m di altezza. (Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità: Regolamento-tipo d’igiene paragr. 3.5.20).

La loro altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,70, salvo che in casi di comprovata impossibilità tecnica a rispettare detto limite nei quali potrà essere richiesta specifica autorizzazione a realizzare servizi igienici con altezza comunque non inferiore a m. 2,40 (D.M. 05.07.75).

Non è accettabile che i servizi igienici comunichino direttamente con i locali di lavoro dovrà pertanto essere predisposto idoneo antibagno provvisto di lavabo, avente superficie minima di mq.1 (fatto salvo il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche) possibilmente aerato naturalmente (Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano allegato 4, punto 1).

Il numero dei servizi igienici viene determinato in base ai Regolamenti Comunali di Igiene Edilizia; nel caso non fosse possibile non si ritiene che comunque possano essere adottate soluzioni peggiorative rispetto a quanto previsto dal precedente DPR 303/56, art. 30 (una latrina ogni 30 persone occupate per turno). 7. Soppalchi

I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, areazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti:

a) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati);

b) superficie utile del soppalco minore o uguale al 40% della superficie utile di tutto il locale; c) profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla

suddivisione con soppalco; d) per lo svolgimento di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l’altezza media tra il

piano di calpestio e il relativo soffitto sia almeno m. 2,7; e) altezza minima pari ad almeno m. 2,20, per uso deposito senza presenza di lavoratori; f) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la

realizzazione del soppalco, ovvero il mantenimento della continuità dell’ambiente unico.

Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite (artt. 13,14,16,17,26,27 D.P.R. 547/55 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 626/94).

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8 Refettori, mense e cucine.

Si ricorda che i locali destinati a refettori, mense e cucine devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 327/80.

Gli spogliatoi, le docce, i lavabi e i servizi igienici destinati ai lavoratori addetti a refettori, mense e cucine dovranno inoltre possedere i requisiti minimi previsti ai rispettivi precedenti punti.

Se più di 30 dipendenti restano in azienda a consumare il pasto è necessario predisporre un refettorio o una mensa. Indipendentemente dal numero di lavoratori, quando le lavorazioni che si svolgono sono insudicianti, si deve comunque predisporre un locale da adibire a refettorio (DPR 303/56 art. 41).

Si ricorda che è necessario mettere a disposizione dei lavoratori che si portano il pranzo da casa idonee attrezzature per riporlo, conservarlo, riscaldarlo e lavare le stoviglie ed i contenitori del cibo (DPR 303/56, art. 42). 9. Sala medica.

La camera di medicazione è obbligatoria se in azienda sono occupati più di 50 dipendenti soggetti a visite mediche periodiche, o che hanno più di 5 dipendenti che svolgono lavori in particolari condizioni di rischio e l'azienda è ubicata lontano da un Pronto Soccorso (DPR 303/56, art. 30).

Altrimenti vige l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione (per maggiori dettagli si vedano gli art. 27, 28, 29, 30 e 31 del D.P.R. 303/56).

La camera di medicazione quindi, dove obbligatoria, deve essere aerata ed illuminata naturalmente (finestratura apribile di almeno 1/8) riscaldata nella stagione fredda, fornita di un lettino, una scrivania, un lavandino con sapone ed asciugamani, un armadietto porta-medicinali (D.M. del 28.07.58).

Si rammenta infine che ai sensi del numero 2 dell'ALLEGATO II al D.L.vo 626/94, qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

10. Antincendio – uscite dai locali di lavoro.

Ferma restando la specifica competenza dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi nelle aziende soggette al loro controllo (tabelle A e B del D.P.R. n° 689/59, tabelle annesse al D.M. 16.02.82 ed allegati annessi al Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998) le misure di lotta antincendio contenute nell'allegato II e negli articoli del Titolo II del D.Lgs. n. 626/94 devono intendersi applicabili alle restanti tipologie aziendali, graduandole secondo la dimensione del rischio incendio, ove esistente (si veda anche la Direttiva del Ministero dell’Interno del 29.08.95., prot. 1564/4146). Queste scelte vanno ovviamente esplicitate nel documento di valutazione.

Nei luoghi di lavoro che abbiano iniziato ad essere utilizzati dopo l'1.01.93 o che debbano ancora iniziare ad essere utilizzati, il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi (DPR 547/55 art. 1319).

I luoghi di lavoro già utilizzati prima dell'1.01.93 debbono avere un numero sufficiente di vie e di uscite di emergenza (DPR 547/55 art. 1320).

19 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 4 20 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 13

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Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (DPR 547/55, art. 13 21), vale a dire di m. 1,20 (D.M. 30.11.83).

Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale (DPR 547/55, art. 1322).

Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall’organo di vigilanza: in quest’ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti (DPR 547/55, art. 13 23).

Le uscite di emergenza sono passaggi che delimitano una zona frequentata da un luogo sicuro. Quest’ultimo ( relativamente alla prevenzione incendi) è definito come “spazio scoperto” ovvero compartimento antincendio ( separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento dinamico (luogo sicuro dinamico).

La nuova stesura dell’art. 13 estende il concetto di luogo sicuro, oltre che al rischio d’incendio e quindi alle caratteristiche strutturali dei mezzi impiegati, anche alle altre situazioni di emergenza prevedibili in quella azienda (rilascio di tossici - D.M. 30/11/83).

E’ a queste situazioni, infatti, che si riferisce la norma quando parla di “caso di pericolo” (specifica situazione suscettibile di produrre danno alle persone, originata nell’ambito dell’attività lavorativa), a fronte della quale l’evacuazione dei lavoratori deve essere garantita sia mediante l’utilizzo della viabilità ordinaria che quella di emergenza; quest’ultima dovrà essere prevista ogni qualvolta la prima non offra sufficienti garanzie di sicurezza.

Le vie e le uscite di emergenza possono quindi coincidere con le vie e le uscite ordinarie, (DPR 547, art.1424) ma in questo caso è opportuno che possiedano alcuni requisiti di minima:

• distribuzione : le vie di emergenza devono essere tali da non attraversare e non essere comunicanti (attraverso porte aventi caratteristiche inferiori a REI 30 e senza dispositivo antichiusura) con locali che, in ragione delle lavorazioni effettuate o delle sostanze in deposito, presentano rischi specifici di incendio (ad esempio con lavorazioni che richiedano impianti elettrici di cui alle norme CEI 64-2) o di rilascio di tossici (si veda il R.D. n° 147/27 - gas tossici);

• dimensioni : altezza minima di due metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (DPR 547/55, art. 1425) (Vale a dire 1,20 mt, D.M. 30.11.83)

• lunghezza massima del percorso di emergenza: 30 metri (40 metri limitatamente al rischio incendio se presente un impianto di spegnimento automatico).

E’ ancora importante prestare attenzione che le porte delle uscite di emergenza, qualora si aprano nel senso dell’esodo, non determinino ulteriore pericolo dovuto al passaggio o intralcio di vie di comunicazione, in questo caso, previa autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco , tale sistema di apertura può essere evitato fatta salva l’adozione di accorgimenti adeguati (DPR 547/55, art. 13 26).

Le porte delle uscite di emergenza, in casi particolari e previa autorizzazione dell’autorità competente (SP.re.S.A.L. dell’ASL), possono essere dotate di dispositivi di chiusura (DPR 547/55 art.1327). L’autorizzazione può essere concessa per motivi antintrusione, quando può derivarne un danno ai lavoratori (es. prevenzione da eventi criminosi in banche), a protezione di utenti psichiatrici (all’interno delle strutture sanitarie) o quando la struttura non è presidiata (notte e giorni festivi). I

21 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 5 22 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 8 23 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 2, lettera c. 24 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 6. 25 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 6. 26 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, modificato dal D. Lvo 242 art. 16, punto 2, lettera b. 27 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 7.

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dispositivi di chiusura autorizzati dovranno in ogni caso garantire l’evacuazione del personale in caso di emergenza, cioè dovranno essere:

• azionabili facilmente;

• tali che tutta l’operazione possa attuarsi in tempo utile a consentire l’esodo prima che le persone coinvolte possano subire danni.

L’illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza deve essere prevista ogni qualvolta gli ambienti sono presidiati o frequentati dopo il tramonto e quando le stesse sono prive di illuminazione naturale o questa è insufficiente. L’intensità luminosa sufficiente a garantire una sicura percorrenza delle vie di esodo non potrà comunque essere inferiore a 5 lux (CEI 64 - 8/7).

MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO MINISTERIALE 10 MAR ZO 1998 – ALLEGATO III° - PUNTO 3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VI E DI USCITA:

Ai fini dei presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sotto riportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto ) per aree a rischio di incendio elevato;

- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti ) per aree a rischio di incendio medio,

- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti ) per aree a rischio di incendio basso.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.

Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati: - 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) p er aree a rischio elevato; - 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio - 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) pe r aree a rischio basso'

f) quando una via di uscita comprende una porzione dei percorso unidirezionale, la lunghezza totale dei percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto dei percorso;

h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto dei luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;

m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

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Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

A

L (metri) = ------ x 0,60 50

in cui. - "A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); - il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo

unitario di passaggio); - 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di

passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto' sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

ESEMPIO 1 Affollamento di piano = 75 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0, 60 m. Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c) .

ESEMPIO 2 Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0, 60 m. Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0 ,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c) . 3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: a) - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito: - dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; - dell'attivazione di un sistema di allarme incendio; - di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio; - di un comando manuale. 3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

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Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza dei particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza. 3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata. 3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa 3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni ti po; - apparecchi di riscaldamento fissi alimentati dir ettamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi; - apparecchi di cottura; - depositi temporanei di arredi; - sistema di illuminazione a fiamma libera; - deposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.

6.3 - VIE DI USCITA

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.

Qualora siano previsti dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente.

Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.

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11. Porte e portoni

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 547/5528 nei luoghi di lavoro che abbiano iniziato ad essere utilizzati dopo l'1.01.93 o che debbano ancora iniziare ad essere utilizzati:

• Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (DPR 547/55, art. 14 29);

• Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo ed avere larghezza minima di m. 1,20. (DPR 547/55, art. 14 30).

La determinazione delle lavorazioni e dei materiali che comportano rischi di incendio e/o di esplosione, può essere fatta facendo riferimento alle indicazioni fornite nelle norme CEI 64-2.

• Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle che comportano rischi di pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m. 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) (cioè una porta di m. 0,80 ed una di m. 1,20) il locale dovrà essere dotato di una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m. 1,20 per ogni 50 lavoratori ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100 (DPR 547/55, art. 14 31).

• Il numero complessivo delle porte di cui sopra può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore (DPR 547/55, art. 14 32).

• Alle porte larghe m.1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% ed alle porte di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (DPR 547/55, art. 14 33).

• Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale (DPR 547/55, art. 1434).

• Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza (DPR 547/55, art. 1435).

• Le porte ed i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere munite di pannelli trasparenti. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi (DPR 547/55, art. 1436).

I luoghi di lavoro utilizzati prima del 27 novembre 1994 possono avere porte di dimensioni inferiori a quelle sopra previste, ma comunque conformi a quanto indicato dalla concessione edilizia o dalla

28 così come sostituito dal D.L.vo 626/94 art.33, punto 2. 29 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 1. 30 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 2 , modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 3 lettera a.. 31 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 3. 32 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 4. 33 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 5, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 3, lettera c. 34 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 7. 35 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 8. 36 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 9 e 10.

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licenza di abitabilità. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 si applicano le disposizioni inerenti la sicurezza delle porte trasparenti (si veda norma UNI 7697) e delle porte apribili nei due versi inoltre è necessario un numero ed una collocazione adeguata di porte di uscita, apribili dall’interno, che consenta la rapida uscita delle persone (DPR 547/55 art. 1437). 12. Scale fisse a gradini.

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.... Dette scale e i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano (DPR 547/55 art. 16; si veda anche il D.M. 236/89).

La larghezza delle scale comuni (ovvero che connettono più unità immobiliari) non deve essere inferiore a 1,2 m. Per le scale non comuni (cioè interne all’unità immobiliare) la larghezza non deve essere inferiore a 0,8 m. I gradini delle scale comuni devono avere una pedata minima non inferiore a cm. 30 e somma fra due volte l’alzata e la pedata compresa tra cm. 62 e 64. Le scale non comuni devono avere una pedata minima non inferiore a cm. 25 e la somma tra due volte l’alzata e la pedata deve essere compresa fra 62 e 64 cm. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole. (D.M. n.236/89).

3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa. CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite dei piano servito. B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano terra,, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

A* L(metri) = -------- x 0,60

50 in cui: A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quell i aventi maggior affollamento. Esempio: Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra: Affollamento 1° piano= 60 persone " 2° " = 70 " " 3° " = 70 " " 4° " = 80 " " 5° " = 90 " Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano. Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.

37 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 17. sostituito dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 3, lettera d

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Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m

13. Vie di circolazione, pavimenti e passaggi.

Le aree di lavoro e di passaggio, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati o occupati da lavoratori durante la loro attività, devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (DPR 547/55, art. 838).

Con l’eccezione delle attività regolamentate da leggi specifiche (ad esempio scuole ed edifici pubblici) è opportuno che la larghezza delle vie di circolazione ordinaria per i soli pedoni non sia inferiore ad 1 m (D.M. n.236/89).

Se sulle vie di circolazione transitano mezzi di trasporto, la distanza di sicurezza sufficiente per i pedoni deve essere di almeno 1 m. oltre l’ingombro massimo dei mezzi di trasporto, compreso l’eventuale carico.

I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile, e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 14. Impianti ed apparecchi elettrici.

Ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 547/55 e dei successivi articoli specificativi nonché della Legge 186/68, tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati a regola d’arte, secondo le norme dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18 della Legge 46/90 le imprese autorizzate ed eseguite opere di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti elettrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte e a rilasciare al committente o al proprietario una dichiarazione di conformità alle norme.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 46/90 entro il 31.12.96 (termine stabilito con legge n. 25 del 5.01.96) gli impianti elettrici relativi ad immobili adibiti ad attività produttiva dovranno essere costituiti da materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI). In particolare gli impianti elettrici dovranno essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o altri sistemi protettivi equivalenti.

38 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 3, comma 4.

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15. Locali in cui si prevede lo stazionamento di v eicoli con motore a scoppio acceso.

Ai sensi degli Art. 20 e 21 del D.P.R. 303/56, in tutti i locali all'interno dei quali si preveda lo stazionamento di veicoli con motore a scoppio in funzione dovrà essere installato un idoneo impianto per la aspirazione degli inquinanti aerodispersi, munito di un adeguato numero di bocchette da collegarsi direttamente agli scappamenti dei veicoli stessi (ciò in ottemperanza dei contenuti di cui all’art. 35 – comma 4° bis – l ettera d) del D.Lgs. n. 626/94, modificato dall’art. 2 – 4° comma del D.Lgs. 359/99) .

Andrà anche verificato il rispetto delle condizioni previste dal D.M. del 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili". 16. Barriere architettoniche.

L’art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:

a) 7 % dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

In merito ai soggetti disabili l’art. 30 del D.L.gs 626/94 stabilisce che:

comma IV – i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali portatori di handicap;

comma V – l’obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap;

comma VI – la disposizione di cui al comma IV non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01.01.1993, ma devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

La Circolare del Ministero, del Lavoro (n. 102 del 07.08.1995) precisa che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 384/78, L. 13/89, DM 236/89, L. 104/92), esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori.

In base quindi a quanto disposto dal comma 6 D.L.ivo 626/94, per i posti di lavoro riguardanti sia le attività pubbliche che private, si avrà una doppia possibilità.

Per i posti di lavoro utilizzati prima del 01.01.1993: accessibilità parziale riguardante cioè un’area limitata all’interno della quale si svolge l’attività del disabile, per consentirne la mobilità nonchè l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale, a meno che le norme legislative e regolamentari esistenti non prevedono disposizioni più restrittive.(Circ. 22/06/1989 n. 1669/UL)

Per i posti di lavoro utilizzati dopo il 01/01/1993: accessibilità completa.

Quindi si ritiene opportuno che tutti i nuovi ambienti di lavoro siano realizzati garantendo in partenza l’adattabilità degli stessi in tempi successivi.

Se la struttura è aperta al pubblico, deve anche rispondere al requisito di visitabilità, intesa come possibilità di accedere agli spazi destinati all’incontro tra cittadino e funzione ivi svolta, e ad almeno servizio igienico di ogni unità immobiliare (D.M. 236/89 art. 2 e 3).

In particolare, le disposizioni che seguono si applicano agli edifici di nuova costruzione ed alla ristrutturazione di interi fabbricati, anche se preesistenti alle norme citate. Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli prescritti per la nuova

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edificazione, salvo il caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, mentre per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

L’accessibilità consente pertanto la totale fruizione nell’immediato, mentre la adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è pertanto una accessibilità differita.

Ne scaturisce di conseguenza, che, se occorre effettuare lavori di modifica gravosi o costosi (es. abbattimento di pareti, rifacimenti di impianti, ecc.), l'edificio o il singolo posto di lavoro potrebbero non configurarsi come adattabili.

Il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico di facile accessibilità ed adeguata prossimità alle postazioni di lavoro. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

Criteri di progettazione per l'accessibilità:

Porte: gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato, e quelle vetrate, se non fomite di accorgimenti per la sicurezza. La luce netta della porta di accesso dell'edificio deve essere di almeno 80 cm., e delle altre porte di almeno 75. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm.. Le ante delle porte non devono avere larghezza superiore ai 120 cm., e gli eventuali vetri vanno collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una spinta non superiore a Kg. 8 sull'estremità.

Pavimenti: devono essere orizzontali, complanari e non sdrucciolevoli. I dislivelli non devono superare cm. 2,5. Lo spigolo di eventuali soglie, qualora risulti di ostacolo, deve essere raccordato. I grigliati utilizzati nei calpestii devono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno ecc. e gli zerbini devono essere incassati.

Infissi esterni: si devono garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso I'esterno. L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm. 100 e 130. L'eventuale parapetto deve essere alto almeno cm. 100 e, nei luoghi aperti al pubblico, inattraversabile da una sfera di cm. 10 di diametro.

Arredi fissi: devono consentire il transito della persona su sedia a ruote e l’agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. I banconi ed i piani di appoggio devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancelletti a spinte, questi devono essere dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote. I sistemi di apertura e chiusura automatici devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote. Lo spazio a sedere nella sala d'attesa deve essere dimensionato adeguatamente alle esigenze di un portatore di handicap. Terminali degli impianti: gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole ed i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, i pulsanti di comando ed i citofoni devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da

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permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente i r individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. Devono essere posti ad una altezza compresa tra cm. 40 e 140. .

Servizi igienici: devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare: • lo spazio necessario per I'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza, stabilito in almeno

cm. 100 misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; • lo spazio necessario per I'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del

tipo a mensola, stabilito in almeno cm. 80 misurati dal bordo anteriore del lavabo; • la dotazione di opportuni corri mano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della

tazza; .che i lavabi abbiano il piano superiore posto a cm. 80 dal piar1o di calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

• che i W.C., preferibilmente di tipo sospeso, presentino l'asse della tazza ad una distanza minima di cm. 40 dalla parete laterale, fatta salva comunque la possibilità di accostamento laterale da un Iato, il bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore ed il piano superiore a cm. 45-50 dal piano di calpestio. Qualora l'asse della tazza disti più di 40 cm. dalla parete, si deve prevedere a cm. 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano, posto ad una altezza di cm. 80 dal piano di calpestio e di diametro cm. 3-4.

Percorsi orizzontali: i corridoi devono avere una larghezza minima di cm. 100 e non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice} deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. Scale: devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e larghezza minima di cm. 80. Per ogni rampa di scale, i gradini devono avere la stessa alzata e pedata, con pedata minima di cm. 30 e somma tra doppio dell'alzata e pedata compresa tra cm. 62 e 64. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. l gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto di altezza minima di m. 1 e, nei luoghi aperti al pubblico, inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10 e di corrimano prolungato di 30 cm. oltre il primo e l'ultimo gradino in corrispondenza delle interruzioni, posto ad una altezza compresa tra cm. 90 e 100 e distante almeno 4 cm. dalla parete. Quest'ultimo deve essere di facile prevedibilità e realizzato con materiale resistente e non tagliente. Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono permettere il passaggio contemporaneo di due persone, con larghezza minima di m. 1,20, il corrimano deve essere installato su entrambi i lati, l'illuminazione artificiale deve avere un comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo e le rampe devono essere facilmente percepibili anche da parte dei non vedenti mediante fascia al pavimento. Rampe: la pendenza va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento. Non viene considerato accettabile il superamento di un dislivello superiore a m. 3,2 ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La larghezza minima di una rampa deve essere di m. 1,5 per consentire l'incrocio di due persone. Ogni 10 m. di lunghezza la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di almeno m. 1,5 x 1,5. Qualora al Iato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno cm. 10 di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare 1'8%.

Ascensore: la cabina deve avere dimensioni minime tali da permetterne l'uso da parte di una persona su sedia a ruote, cioè almeno m. 1 ,4 di profondità e m. 1,1 di larghezza. Le porte di cabina e di piano devono essere di tipo automatico e con luce netta minima di m. 0,8 posta sul lato corto. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di cellula fotoelettrica per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta. l tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote ed i valori minimi sono rispettivamente di 8 e 4 secondi. Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo, cioè l'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima di cm. 2. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. Anteriormente alla porta della cabina, vi deve essere una piattaforma di distribuzione di dimensioni

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minime di m. 1 ,5 x 1,5. Le pulsantiere di comando interna ed esterna devono avere il comando più alto ad una altezza adeguata alla persona su sedia a ruote, compresa tra m. 1,1 e 1,4, ed essere idonee ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme ed una luce di emergenza. Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano ed un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

Servoscala: devono essere dotati di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando. Lo staziona mento dell'apparecchiatura deve avvenire con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento. Lo spazio antistante, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

Autorimessa: il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote. Lo spazio riservato alla sosta della autovettura al servizio della persona disabile deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento e deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.

Percorsi esterni: devono essere privi di ostacoli che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. la loro larghezza deve garantire l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote, e cioè almeno cm. 140. Le eventuali variazioni di livello devono essere raccordate con lievi pendenze. La pendenza longitudinale non deve superare il 5% e quella trasversale 1'1 %. Ogniqualvolta il percorso pedonale si raccordi con il livello stradale, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua con il piano carrabile. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di cm. 2,5. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti. La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole ed i giunti devono essere inferiori a mm. 5. Eventuali risalti devono essere di spessore inferiore a mm. 2. l grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro.

Parcheggi: devono essere complanari alle aree pedonali di servizio o ad esse collegati tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Un posto ogni 50, opportunamente segnalato come riservato ai disabili, deve avere una larghezza di almeno m. 3,2 ed essere preferibilmente dotato di copertura. Raccordi con la normativa antincendio: occorre prevedere la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio, tali da costituire luoghi sicuri statici resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili. ~ 17. Centri commerciali Le aree cassa, gli uffici ed ovunque stazioni il personale devono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno. È necessario prevedere in fase di progetto i punti in cui avverranno esalazioni (forni di cottura, reparti di sezionamento ecc.), specie se nocive (ad esempio, preparazione di tinture per capelli e lavaggio a secco di indumenti), per predisporre specifici impianti di aspirazione. Devono possedere i requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità 9/7/1987, n° 328. 18. Autorimesse Devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio stabiliti dal Decreto Ministeriale 112/1986.

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RIFERIMENTI NORMATIVI Norme di legge principali in materia di luoghi di l avoro.

1. RD 9/1/27 n. 147 : "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici".

2. RD 12/5/27 n.824 : "Approvazione del regolamento che costituisce L'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione" (tale decreto e le norme attuative e modificative seguenti sono relative agli apparecchi a pressione, ai generatori di vapore e al controllo della combustione).

3. DPR 27/4/55 n.547: " Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro."

4. DPR 7/1/56 n.164: " Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

5. DPR 19/3/56 n.303: " Norme generali per l'igiene del lavoro."

6. DPR 19/3/56 n.302 : “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27/4/55 n.547” (riguardano la produzione e l'impiego di esplosivi).

7. DPR 20/3/56 n.320 : "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo ".

8. DPR 20/3/56 n.322 : "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione".

9. DPR 20/3/56 n.323 : "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici ".

10. D.M. 28/7/58: mense e cucine.

11. D.M. 12/3/59: Presidi medico-chirurgici e farmaceutici aziendali.

12. DPR 9/4/59 n.128 : "Norme di polizia delle miniere e delle cave".

13. D.M. 12/9/59, 13/7/65, 519/93 : Verifiche e controlli infrastrutture.

14. L. 283/62: mense e cucine.

15. L. 22.04.1963: Presidi medico-chirurgici e farmaceutici aziendali.

16. DPR 1123/65, D.M. 18/4/73, DPR 336/94: Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.

17. D.M. 6/5/72 : Teleferiche private.

18. L. 256/74, D.P.R. 1147/77, 927/81, 141/88, D.M. 28/1/92, C.M. 15/92, D.M. 16/2/93: Imballaggio, etichettatura e schede di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi.

19. D.M. 05.07.75: modificazioni delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

20. D.P.R. 372/80: mense e cucine.

21. D.M. 16/2/82, D.P.R. 577/82, L. 818/84, D.M. 8/3/85, D.M. 27/3/85, D.M. 30/10/86: normativa antincendio.

22. DPR 10/9/82 n.962 : "Attuazione della direttiva CEE n.78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero".

23. D.M. 23.11.82, L. 10/91, D.P.R. 412/93: comfort termico, contenimento consumi energetici.

24. D.M. 20/12/82, 7/7/83, 16/1/87 : Estintori portatili.

25. DPR 17/5/88 n.175 : "Attuazione della direttiva CEE n.82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali" (questo decreto e le successive modifiche o integrazioni riguardano la prevenzione di incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente).

26. Legge 5/3/90 n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti " e DPR 6/12/91 n.417: "Regolamento di attuazione della Legge 5/3/90 n.46, in materia di sicurezza degli impianti " (si applicano agli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici).

27. D.Lgs. 15/8/91 n.277 : “Attuazione delle direttive n.80/1107/ CEE, n.86/188/CEE e n.88/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro".

28. D.P.C.M. 23.04.92: limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.

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29. D.Lgs. 4/12/92 n.475 : "Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento delle legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale " (questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per l'apposizione del marchio di conformità' CE).

30. D. L.vo 374/93: attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23.10.92 n° 421, recante benefici per le attività usuranti.

31. D.Lgs. 19/9/94 n. 626 : "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro " (relativa ai luoghi di lavoro, all'uso delle attrezzature di lavoro, all'uso dei dispostivi di protezione individuale, alla movimentazione manuale dei carichi, all’uso di attrezzature munite di videoterminale - titoli II, III, IV, V e VI).

32. Circ. del 7.8.95, n° 102, L. 13/89, D.M. 236/8 9, D.P.R. 384/78, Circ. Min. LL. PP. n ° 1669 del 22.06.89, L. 12.03.99 n°68, Circ. Min. Lav. n°102 d el 07.08.95: accessibilità / visitabilità portatori di handicap.Circ. 22.06.1989 n. 1669/UL

33. Decreto Legislativo n. 242 del 19.03.1996: modifiche alla D.Lgs. 626/94.

34. D.Lvo 493 del 14.08.1996: segnaletica di sicurezza. 35. Decreto Ministeriale 10 marzo 1998: criteri generali di sicurezza antincendio. 36. Decreto Legislativo n. 359 del 04.08.1999: attrezzature di lavoro. 37. Decreto Legislativo n. 66 del 25.02.2000: cloruro di vinile monomero, benzene, polveri di legno

duro.

Norme tecniche e bibliografia di riferimento. * CEI 64-2: impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

* CEI 64-8/7: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

* UNI 7697: vetri piani. Vetrazioni in edilizia. Criteri di sicurezza.

* UNI 10349: riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

* UNI 10380: illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.

* CEI 29.02.86: illuminazione.

* Provincia di Modena, Ass. Sanità, et. Al. : “Riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ricognizione ed analisi delle normative sulle prestazioni degli impianti in ambiente di lavoro”. Quaderno n° 39 - Ottobre 1992.

* Circ. Ass. Sanità Reg. Piemonte n° 6135/48/768 de l 30.09.94: indicazioni relative all’applicazione degli art. 6 e 8 del D.P.R. 303/56.

* Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità: Regolamento-tipo d’igiene, Novembre 1991.

* Coordinamento tecnico per la prevenzione degli As sessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano “linee guida su Titolo II del D.L.vo 626/94: “Luoghi di lavoro”, documento n° 10, Regione Piemonte.