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PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA DEVIANZA ANNO ACCADEMICO 2010-2011 Prof.ssa Patrizia Patrizi Collaborano al corso: Dott.ssa Vera Cuzzocrea Dott. Gian Luigi Lepri Dott.ssa Irene Petruccelli Dott.ssa Francesca Vitale

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PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA DEVIANZA

ANNO ACCADEMICO 2010-2011Prof.ssa Patrizia Patrizi

Collaborano al corso:

Dott.ssa Vera CuzzocreaDott. Gian Luigi LepriDott.ssa Irene PetruccelliDott.ssa Francesca Vitale

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Enrico Ferri: lezioni di diritto e procedura penale [Ferri 1910-1911]; Congresso di Colonia del 1911.1911-12: Scuola di applicazione giuridico-criminale

Psicologia criminalePsicologia giudiziariaPsicologia carcerariaPsicologia legale

Il fattore umano nel diritto e nella giustiziaIl metodo positivo

LE ORIGINI

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L’ATTUALITÀ: PUNTO DI ARRIVO DI UN PERCORSO1986-87: inserimento nei Corsi di Laurea in Psicologia 1988-89: attivato all’Università “La Sapienza” di Roma a. psicologia quale referente scientifico: paradigmi, metodi di ricerca,

strumenti operativi da specializzare rispetto al campo di applicazione;b. diritto e giustizia quale referente di contesto cui ricondurre validità, efficacia

e utilità del proprio sapere mantenendoc. capacità autonoma di produrre domande, formulare ipotesi, disegni di ricerca,

progetti di interventod. identità interdisciplinare su cui fondare la capacità di connettere psicologia e

diritto entro un’area che, proprio all’interno di questo rapporto, produce riflessioni, domande, problemi che riguardano il rapporto persona – norma sia in senso generale che nello specifico delle questioni di giustizia

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AREE APPLICATIVE

La psicologia del diritto o psicologia legale, oggi prevalentemente penale e civile, ma potenzialmente aperta a tutti gli altri “diritti”;

la psicologia delle attività, dell’organizzazione, delle funzioni, delle dinamiche e delle strategie giudiziarie;

la psicologia dei provvedimenti, dei trattamenti e degli interventi collegati alle decisioni giudiziarie (civili e penali) e all’esecuzione detentiva e alternativa delle pene;

la psicologia degli interventi di formazione per operatori/trici della giustizia e per professioniste/i e servizi, esterni alla giustizia, che intervengono in applicazione di provvedimenti giudiziari;

la psicologia delle situazioni problematiche e a rischio in età evolutiva, finalizzata alla tutela delle persone di età minore;

la psicologia dei comportamenti problematici di tipo deviante e criminale.

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FERRI E LA “RIFONDAZIONE PSICOLOGICA” DEL DIRITTO

− studiare con metodo positivo le “cause” del crimine e i possibili rimedi;

− combattere le astrazioni intellettualistiche della scuola classica (dogmatismo giuridico come fonte dei criteri di garantismo);

− dal sistema legale della pena a quello della misura di sicurezza ;

− dalla garanzia di una pena certa all’indeterminatezza delle misure secondo le necessità del trattamento;

− l’introduzione di misure preventive in funzione non del reato commesso, ma della prevedibilità di un delitto futuro

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DUE APPROCCI ALTERNATIVI ALLA QUESTIONE DEL REATO E DELLA PENA

Dibattito fra:

Scuola Classica di diritto penale

(“libero arbitrio” – l’azione delinquenziale)

[responsabilità come “scelta”]

Scuola Positiva

(determinismo e ricerca delle “cause” – la personalità criminale)

[responsabilità come colpa/malattia à deresponsabilizzazione]

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DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO (1)

Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (1765)

• I quattro principi del diritto di punire:

–Legalità–Obbligazione del legame sociale–Non crudeltà delle pene–Non interpretazione della legge

• Porre limiti al potere punitivo dei sovrani • stabilire garanzie formali (lo Stato di diritto) • Universalizzare la giustizia penale

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DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO (2)

• Le caratteristiche della pena:

– Interna a un contratto sociale (accordo fra parti sociali e poteri diversi)

– Utile– Umanitaria– Legale– Retributiva (in funzione del danno sociale: per la

maggior parte dei/delle consociati/e)

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DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO (3)

Il libero arbitrio: reciproco, contrattuale rispetto delle sfere di potere:

– Il potere pubblico può punire l’azione ma non attuare ingerenze sulla personalità di chi l’ha commessa.

– Il soggetto deve sentirsi libero di scegliere; deve altresì rendere conto delle infrazioni rispetto ai criteri di valutazione stabiliti nel patto sociale (anche se diversi dai propri).

– Obiettivi: disincentivare l’azione – difendere la società.

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−Rielaborazione in chiave di dottrina giuridica delle idee dell’Illuminismo (Francesco Carrara)

− Il crimine non è un ente di fatto ma un ente giuridico

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− Lo studio del/della delinquente e dei fattori causali del suo comportamento.

− La capaci tà d i agi re del sogget to ( la sua responsabilità) dipende da (è cioè una conseguenza diretta di) quei fattori.

− Ferri e la multifattorialità.

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L’introduzione del fattore umano nel diritto

Dalla responsabilità legale alla responsabilità sociale:

− la società deve difendersi dal soggetto non responsabile

− oggetto della valutazione non è la gravità del comportamento ma la “pericolosità” del soggetto

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POSITIVISMO CRIMINOLOGICO VS. SCUOLA CLASSICA

La concezione

del reato (ente giuridico vs. ente di fatto)della persona (libero arbitrio vs. condizionamenti)della pena (retribuzione vs. cura)

Codice Rocco del 1930: la teoria del doppio binarioLegge minorile del 1934Ordinamento penitenziario del 1975

Le problematicità dell’incontro

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LE RADICI PSICOLOGICHE

Lo sperimentalismo del primo Novecento

-Il processo come laboratorio-Il laboratorio come strumento di conoscenza

La psicologia come scienza ausiliaria(reciproche attese di discriminare il vero dal

falso)

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IL CONTRIBUTO DI SANTE DE SANCTIS

–Focus sulle dramatis personae–Doppio svincolo:•dall’antropologia criminale, criminologia e psicologia criminale (focus sull’autore/trice)•dallo studio sperimentale della testimonianza (focus sullo sperimentalismo)–Verità scientifiche, conoscenza delle leggi, loro trasformazione–Finalità socialmente utili–La fiducia nel cambiamento

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IL CONTRIBUTO DI AGOSTINO GEMELLIMeriti del positivismo: studio della personalità a fini preventivi e rieducativi

Inadeguatezza del metodo delle scienze naturali e della categorizzazione tipologica dei delinquenti

Unicità, processualità, storicità, contestualità dell’azione reato che, al pari di ogni azione, va studiata come espressione contestuale di un particolare individuo e della sua personalità intesa in senso integrale

La psicologia e le altre scienze che possono concorrere allo studio del crimine debbono farlo a partire dalla definizione giuridica del delitto: sono i codici che stabiliscono ciò che è reato e ciò che non lo è

Distinzione fra categorie giuridiche e categorie psicologiche: imprescindibile premessa di significato, da assumere nella consapevolezza sia di giuristi, sia di psicologi e criminologi. Pericolosi rischi di quella psicologia implicita e di senso comune che si muove, in forma spesso confusiva, in molte previsioni di legge.

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IL CONTRIBUTO DI CESARE MUSATTI

Può la psicologia rispondere alle esigenze di certezza del diritto?

La testimonianza: fra "verità" soggettive e "verità" processuali

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LA PSICOLOGIA GIURIDICA una storia forte… un posizionamento

“debole” (?)Provenienza e ausiliarità: Ferri e la Scuola di Applicazione giuridico-criminale

Competenza di contesto: l'incontro con l'antropologia criminale e la de-patologizzazione

Funzione di filtro: le varie anime della Psicologia giuridica: percezione di nomadismo? di prevalenza applicativa?

Identità disciplinare: fra richieste di giustizia e produzione autonoma di conoscenza

Punto di arrivo: la Psicologia giuridica diventa insegnamento accademico

La riflessione attuale...

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LE QUESTIONI FONDATIVE

− Prima questione: definizione e obiettivi− Seconda questione: una visione di sistema− Terza questione: normalizzazione della mission− Quarta questione: distinzione di confini, funzioni,

oggetto di studio− Quinta questione: l'esperto/a competente− Sesta questione: contributo all'evoluzione normativa− Settima questione: impatto e utilità sociale

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IL POSIZIONAMENTO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA

“Anche quando la psicologia giuridica ha funzioni probatorie e ausiliarie (come nelle consulenze tecniche civili e penali), non può che avere (altrimenti fallisce doppiamente, come disciplina scientifica e come disciplina ausiliaria

del diritto) come referenti primari i criteri scientifici e metodologici della psicologia, affermando quindi la propria differenza e la propria autonomia

rispetto al diritto e alla giurisdizione, e tuttavia, nel contempo, anche quando non ha funzioni consulenziali e probatorie, essa non può che

contestualizzarsi nei sistemi in cui il diritto si esprime e produce interazioni fra soggetti umani e ruoli istituzionali, poiché una scienza applicativa che non riesce ad “assumere” il contesto nel quale propone le proprie prestazioni

perde, per questa sola ragione, consapevolezza e scientificità e può anche “delirare” verità prive di senso”

[De Leo 1995, 22].

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PSICOLOGIA−Disciplina descrittivo-applicativa−Funzione conoscitiva−Studio delle regole sottese al comportamento −Dubbio conoscitivo−Obblighi condizionati−“Norme” empiricamente falsificabili

Probabilità Vs

Costrutti psicologici e (evolvono)

IL POSIZIONAMENTO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA

DIRITTO− Disciplina pratico-prescrittiva− Funzione ermeneutica− Regolamentazione dei

comp.− Traduzione operativa leggi− Obblighi incondizionati− Norme valide per definizione

Decidibilità

Categorie giuridiche (convenzionali date)

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FUNZIONI E COMPETENZE

a. Il contesto applicativo.

b. La presenza della psicologia (e delle altre discipline extra-giuridiche) al suo interno.

c. I destinatari/ie dell’intervento.

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IL CONTESTO APPLICATIVO

− contesto “normato”

− ambiente sociale, simbolico e comunicativo che accoglie e contiene il lavoro psicologico o delle altre scienze sociale

− ambiente organizzativo composto da diverse professionalità, con differenti ruoli e obiettivi

− metacontesto che struttura sia la rilevanza specifica, sia la pertinenza di qualunque azione messa in atto dai componenti del sistema, a qualsiasi livello l’azione venga prodotta

La norma come imprescindibile, potente filtro

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− Norma come testo informatore e criterio di orientamento (rischio di confusione transcontestuale, Bateson).

− Riflessione concettuale sulla norma.− Rapporto/rispondenza fra categorie giuridiche e costrutti

psicologici/sociologici, ecc.− Sistema figure giuridiche come interlocutrici costanti,

referenti mentali: contesto da cui trae origine l’intervento e a cui torna.

− Comunicazione fra codici diversi: intersistemica e interprofessionale.

− Fruibilità giuridica.

IL CONTESTO APPLICATIVO (2)

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La presenza della funzione non corrisponde alla presenza di professionisti/ruoli/competenze (es. art. 133 cp e art. 220 cpp).

Funzioniconoscitiva e di intervento

decisionale, di giudizio

Collocazioniesterna (libera professione/istituzione)interna (libera professione/istituzione)

Ampliamento aree conoscitive e di intervento

LA PRESENZA DELLA PSICOLOGIA

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DESTINATARI/IE DELL’INTERVENTO

− L’utente non chiede direttamente l’intervento

− L’utente chiede l’intervento in funzione (strumentale) di una decisione giudiziaria

− L’ambito di disfunzionalità è definito da altri troppo minaccioso per essere esplicitato

− La domanda farla emergere costruire connessioni fra domande

− il rischio di elezione della committenza

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DESTINATARI/IE DELL’INTERVENTO (2)

− Chiarificazione con utente e con se stessi/e (contratto)

− Creazione aree di accordo/consenso (istituzionale – interpersonale)

− Costruzione motivazione al cambiamento

− Mantenimento dei confini di senso (diversità “decisioni” psicologiche/sociali e decisioni giudiziarie)

− Il multistrato di significati