provvedimento contro gli additivi oxodegradabili
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PI4927 - SACCHETTI COOP DEGRADABILI AL 100% Provvedimento n. 15104 L‟AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell‟11 gennaio 2006; SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà; VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. “Codice del consumo”, pubblicato nel S.O. alla G.U. - S.G.
n. 235 dell‟8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6 aprile 2005, n. 49; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11
luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 giugno 2005, integrata in data 4 luglio 2005 con l‟acquisizione del
messaggio, un‟associazione di consumatori ed un‟associazione ambientalista hanno congiuntamente segnalato la
presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, diffuso dalla società cooperativa COOP Italia a r.l. sui
quotidiani “la Repubblica” e “Corriere della Sera”, entrambi del giorno 16 giugno 2005, diretto a promuovere il marchio
COOP attraverso la presentazione dei nuovi sacchetti per la spesa disponibili presso i punti vendita, di cui si
enfatizzano, in particolare, le caratteristiche di ecocompatibilità. Nella richiesta di intervento si contesta sia la presunta nocività per l‟ambiente e, di conseguenza, per l‟uomo,
dell‟additivo utilizzato per la produzione dei sacchetti di cui al messaggio pubblicitario segnalato (l‟EPI-TDPA”), sia la
confusività dello stesso in quanto, enfatizzando le caratteristiche di degradabilità dei sacchetti, indurrebbe a credere
che essi possano essere utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti compresa la cd. frazione organica, mentre tale
impiego non sarebbe possibile considerato che la loro composizione non sarebbe aderente allo standard UNI EN 13432
(“Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di
valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”), il cui rispetto fornisce presunzione di conformità alla Direttiva
Europea 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. II. MESSAGGIO Il messaggio è costituito da un‟inserzione a pagina intera, nella quale campeggia l‟immagine di un sacchetto di
plastica, incorniciata da alcune scritte. Il sacchetto, di colore bianco, ha i manici trattenuti da una grande foglia verde. Su di esso, in progressione verticale,
sono inseriti il marchio Coop, la frase “la COOP SEI TU”, a caratteri rossi, la scritta “Primo in Italia”, a caratteri verdi, il
claim “100%”/“DEGRADABILE”, a caratteri cubitali bianchi all‟interno di un rettangolo verde. Il marchio rosso ed il
rettangolo verde hanno le medesime dimensioni. All‟altezza della foglia verde, in alto a sinistra, è scritto: “Nuovi sacchetti Coop degradabili al 100%. Per essere utili
anche alla natura”. Il testo continua nella parte inferiore della pagina, sotto l‟immagine del sacchetto. Dopo l‟affermazione, a caratteri maiuscoli in grassetto,“TI AIUTANO A FARE LA SPESA, TI AIUTANO A RISPETTARE LA
NATURA”, sono inserite le seguenti spiegazioni: “Quando facciamo la spesa, la natura non deve pagarne le spese. Per
questo Coop ha introdotto per la prima volta in Italia i sacchetti di plastica che rispettano l‟ambiente. La plastica
contiene un additivo, l‟EPI-TDPA, che miscelato con il Polietilene convenzionale la rende totalmente degradabile. Nel
giro di tre anni si decompone – senza rilasciare sostanze dannose- a differenza dei sacchetti in Polietilene che restano
nell‟ambiente per secoli. Degradabili non vuol dire meno utili. I sacchetti Coop, infatti, sono resistenti come quelli
tradizionali, non costano di più e possono essere riutilizzati più volte. Sono ecologici, quindi, ma quando non servono
più vanno comunque gettati nei rifiuti. Da oggi fare la spesa alla Coop piacerà un sacco anche alla natura.” Il messaggio si conclude con l‟affermazione “DIFESA DELL’AMBIENTE. UN ALTRO VANTAGGIO COOP”, enfatizzata da
una sottolineatura gialla che rinvia ad un occhiello in cui risalta il marchio Coop, e lo slogan “la COOP SEI TU”, con i
tradizionali caratteri rossi. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 20 luglio 2005 è stato comunicato ai segnalanti e alla società cooperativa COOP Italia a r.l., in qualità di
operatore pubblicitario, l‟avvio del procedimento ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92 (ora
divenuti artt. 19, 20, 21 e 24, del Decreto Legislativo n. 206/05), in relazione alle effettive caratteristiche di
ecocompatibilità dei sacchetti per la spesa descritti nel messaggio segnalato, con particolare riferimento alle loro
caratteristiche di degradabilità, biodegradabilità e riciclabilità, nonché all‟idoneità del processo di degradazione di tali
sacchetti e dell‟additivo in essi presente di nuocere all‟ambiente e, di conseguenza, di porre in pericolo, in assenza di
idonee informazioni, la sicurezza e la salute dei consumatori inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e
vigilanza. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente all‟avvio del procedimento è stato richiesto alla società cooperativa COOP Italia a r.l., in qualità di
operatore pubblicitario (di seguito COOP), di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le
caratteristiche chimiche dei componenti dello shopper in questione, con particolare riferimento all‟additivo EPI-TDPA e
alla sua innocuità per l‟ambiente; le caratteristiche di decomposizione, senza rilascio di sostanze pericolose per
l‟ambiente, dei sacchetti in questione, con descrizione, in particolare, del processo di degradazione che subiscono; la
possibilità di utilizzare i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti compresa la cd. frazione organica; l‟eventuale
compatibilità della composizione dei sacchetti con lo standard UNI EN 13432; eventuali studi, pubblicazioni ed ogni
altra documentazione di carattere scientifico, relativi alle caratteristiche di degradabilità senza rilascio di sostanze
nocive dei componenti dello stopper e all‟efficacia delle sostanze presenti nei suddetti prodotti al fine del
raggiungimento dei risultati reclamizzati. Sono state richieste, inoltre, informazioni sulla programmazione pubblicitaria
del messaggio oggetto della richiesta di intervento, nonché sulla durata ed estensione della campagna promozionale in
cui si inseriva la diffusione del messaggio segnalato. E‟ stato, altresì, richiesto alle associazioni segnalanti di produrre lo studio dell‟IBAW
1 citato nella segnalazione, nonché ogni altra eventuale documentazione di carattere scientifico a
loro disposizione afferente al caso. In data 22 luglio 2005, i segnalanti hanno fatto pervenire una memoria, allegando copia della seguente
documentazione: pubblicazione della dott.ssa Georgina Davis dal titolo “Composting plastics a new study explores the
potential of biodegradabile polymers for use in the collection of organic waste from household”, sulla rivista scientifica
Resource n. 5 giugno/luglio 2002; pubblicazione del dott. Francesco degli Innocenti dal titolo “A report about the
actual behaviour of degradable PE sacks under composting conditions” del 19.9.03; il rapporto finale del Progetto
europeo denominato “Labelling biodegradable products” del settembre 2002; test di prova elaborato e pubblicato dalla
società Enviros Consulting Ltd. del settembre 2003 intitolato “Evaluation of compostable polymer bags”, sulla
compostabilità di tre differenti tipi di sacchetti di plastica (Mater-Bi, EPI-TDPA ed un terzo in fase di studio, non
identificato); la posizione IBAW del 3 giugno 2005 circa i prodotti in Polietilene (di seguito P.E.) definiti degradabili. L‟operatore pubblicitario ha inviato le proprie memorie nelle date 4 agosto, 29 novembre e 12 dicembre 2005,
allegando copia dei seguenti studi di laboratorio, commissionati dall‟impresa produttrice dell‟additivo EPI-TDPA citato
nel messaggio, EPI Environmental Plastics Inc. (di seguito anche EPI): studio dell‟Università Blaise Pascal CNEP-
Centre National d‟Evaluation de Photoprotection del 25 febbraio 2002, sulla biodegradazione del materiale composto
con il TDPA; due studi dell‟Università di Pisa-Dipartimento di chimica e di chimica industriale del 2003, sulla
biodegradabilità delle plastiche trattate con il TDPA; documento EPI, del giugno 2000, che riporta l‟esito di uno studio
dell‟Università di Vienna sulla biodegradabilità e compostabilità del Polietilene additivato con TDPA sulla base di un test
esteso eseguito presso l‟impianto pubblico di compostaggio di Vienna Neustadt; test di prova sull‟ecotossicità del
compost da polietilene additivato con TDPA, del 16 marzo 2000, realizzato dalla società belga OWS. In data 24 novembre 2005 è stato richiesto a COOP di trasmettere copia di un test da essa volontariamente
commissionato ad un laboratorio indipendente “per verificare la curva di degradazione dello shopper in base alle norme
europee esistenti, con risultati pienamente positivi”, secondo quanto dalla stessa affermato in una comunicazione
reperita in Internet. COOP ha trasmesso copia del test in questione, avente ad oggetto la biodegradabilità dei sacchetti
rispetto alle norme ISO 14856 – EN 13432 – DIR 94/62/CE, del 30.9.2004. COOP ha inviato, inoltre, copia del
rapporto di prova rispetto allo standard UNI EN 13432, fatto realizzare nel luglio 2005 su sua richiesta, sulla quantità
di metalli pesanti, e quindi pericolosi, contenuti nei sacchetti; una dichiarazione del Responsabile del Laboratorio di
biomateriali e materiali polimerici ecocompatibili del Dipartimento di chimica e di chimica industriale dell‟Università di
Pisa circa la biodegradabilità del Polietilene additivato con TDPA. COOP ha inviato anche una scheda informativa sulle
caratteristiche del TDPA prodotta dal produttore EPI ; un report di sintesi sulla tecnologia e sugli effetti dell‟uso
dell‟additivo, presente sul sito www.epi-global.com; un documento EPI sulla compatibilità per contenitori alimentari del composto TDPA-PE; copia della posizione OPI
2 del 15 giugno 2005, sull‟assenza di nocività per l‟ambiente e per l‟uomo
dei sacchetti COOP additivati con TDPA. In data 7 dicembre 2005 sono pervenute dall‟APAT- Agenzia per la Protezione dell‟Ambiente e per i Servizi Tecnici le
informazioni richieste circa la veridicità e sostenibilità tecnico-scientifica delle affermazioni complessivamente presenti
nel messaggio pubblicitario in esame, alla luce della documentazione riversata dalle parti nel procedimento.
1
[IBAW - International Biodegradable Polymers Association & Working Groups è un’associazione internazionale fondata nel 1993 che riunisce numerose industrie chimiche, istituzioni scientifiche e soggetti comunque interessati a promuovere la produzione e la diffusione sul mercato di plastiche e polimeri biodegradabili. ] 2
[OPI-Oxobiodegradable Plastics Institute è una associazione internazionale, fondata di recente, che riunisce le cinque principali imprese produttrici di materie plastiche additivate, fra le quali EPI. ]
In data 24 novembre 2005 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi
dell‟articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/03. Il termine è stato prorogato su richiesta di COOP, nel rispetto del
contraddittorio. Le associazioni segnalanti non hanno fatto pervenire ulteriori memorie. Circa la programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, nonché sulla durata ed
estensione della campagna promozionale in cui si inseriva la diffusione del messaggio segnalato, in data 25 luglio 2005
COOP ha dichiarato che non era prevista alcuna altra modalità di diffusione del medesimo e si è impegnata a non
svolgerne alcuna ulteriore diffusione. In data 29 novembre 2005 COOP ha inviato copia dell‟ultimo bilancio (conto economico e stato patrimoniale).
Dall‟insieme della documentazione tecnico-scientifica acquisita agli atti del procedimento si evince quanto segue. Lo shopper, o sacchetto per la raccolta della spesa, è un oggetto divenuto ormai di uso comune e rientra nella
categoria degli imballaggi. Gli shopper normalmente disponibili presso i punti vendita possono essere di carta, di stoffa o di plastica, quest‟ultima
appare però preferita dai consumatori per le sue caratteristiche di flessibilità, di resistenza e di prezzo. Con il termine plastica non si indica un materiale specifico, bensì tutta una serie di composti chimici (polimeri), formati
da un insieme di molecole di elevate dimensioni e quindi peso, a loro volta formate dalla ripetizione di molte piccole
unità strutturali legate tra loro a costituire la catena polimerica. Le plastiche tradizionali sono derivati del petrolio, che
rappresenta una fonte di materie prime non rinnovabile, costosa, ad elevato impatto ambientale: il petrolio e i suoi derivati, infatti, pur essendo di origine naturale
3, non sono biodegradabili, qualsivoglia standard si prenda a
riferimento. In senso lato, la biodegradabilità è una qualità intrinseca di alcuni materiali, per la quale essi si trasformano in anidride
carbonica, acqua e biomassa cellulare in ragione di un processo naturale di decomposizione organica. Secondo quanto rappresentato dall‟APAT nella sua relazione, la definizione tecnico-normativa di biodegradabilità è
stabilita dalla norma europea UNI EN 134324
. Tale norma nasce da un mandato specifico della Commissione Europea al CEN a margine della Direttiva 94/62/EEC
sugli imballaggi, volto a definire standard adeguati per “minimizzare l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti da
imballaggio sull’ambiente e per evitare barriere sul libero commercio e distorsioni nella competizione, e definire
requisiti essenziali che governino la composizione, la riutilizzabilità e la ricuperabilità degli imballaggi”. La norma è
stata pubblicata dal CEN nel settembre 2000 ed è divenuta norma europea armonizzata nel 2001; essa stabilisce i requisiti degli imballaggi recuperabili mediante compostaggio
5 e biodegrazione, fissando gli schemi di prova e i criteri
di valutazione per l‟accettazione finale degli imballaggi. Per rispettare le condizioni di cui alla norma ENI UN 13432, un imballaggio deve contenere materiali inorganici in
misura non superiore al 50%, non superare una certa quantità di metalli pesanti, deve essere biodegradabile (ovvero
per almeno il 90% della sua massa deve scomporsi in anidride carbonica, acqua e massa cellulare, in tempi brevi a
seconda del test utilizzato, e comunque al massimo entro 6 mesi6
), deve disintegrarsi (ovvero per almeno il 90% della
sua massa deve frammentarsi in particelle non più grandi di 2 mm, al massimo dopo 12 settimane di sottoposizione al compostaggio), non deve influenzare negativamente la qualità chimica del compost o la crescita dei microrganismi. Gli shopper più diffusi sono prodotti con il Polietilene, detto anche Politene, indicato con la sigla PE. Il Polietilene,
ottenuto dal petrolio per polimerizzazione dell‟etilene, è un prodotto estremamente versatile che trova numerose applicazioni
7. Notoriamente, il PE, a causa della sua struttura molecolare, è in grado di mantenere le proprie
caratteristiche fisiche e chimiche per tempi lunghissimi. I sacchetti in PE, quindi, hanno un ciclo di vita di gran lunga
3
[La composizione chimica elementare media del petrolio risulta essere: carbonio, idrogeno, zolfo, azoto, ossigeno, sostanze minerali.] 4
[Secondo le indicazioni dell’APAT, le altre norme tecniche europee pertinenti sono: CR 13695–1 (imballaggi- requisiti per la determinazione e la verifica dei 4 metalli pesanti presenti negli imballaggi); CR 13695-2 (imballaggi- requisiti per la determinazione e la verifica di sostanze tossiche presenti negli imballaggi); UNI EN 13429-2005 (imballaggi- riutilizzo); UNI EN 13430-2005 (imballaggi-requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali); UNI EN 13431-2005 (imballaggi- requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo); UNI EN 13437-2005 (imballaggi e materiali di riciclo-criteri per i metodi di riciclo-descrizione dei trattamenti di riciclo e diagramma di flusso); UNI EN 13439-2005 (imballaggi –tasso di recupero sotto forma di energia-definizione del metodo di calcolo).] 5
[Il compostaggio è una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale di decomposizione biologica a cui va incontro qualsiasi sostanza organica a causa della flora microbica naturalmente presente nell’ambiente, e, per la normativa europea e nazionale è una forma di recupero dei rifiuti. Il compost, quindi, è una sostanza creata dall’uomo dai rifiuti organici e biodegradabili, che ha le stesse caratteristiche dell’humus che si trova in natura: rende più ricca e nutritiva la terra dove crescono le piante. I batteri “decompostori“ che degradano la materia organica sono naturalmente presenti nel terreno e negli scarti. I r ifiuti che è possibile trasformare in compost sono quelli organici e biodegradabili, cioè quelli che possono essere decomposti e trasformati in altre sostanze da alcuni batteri. La “frazione umida” dei nostri rifiuti è quella parte di scarti organici che hanno origini vegeta li o animali: bucce di frutta e verdura, avanzi di carne o di pasta, fondi di caffè. Insieme alla “frazione umida” possono essere trasformati in compost anche sfalci di potatura, erba, foglie. Fare la raccolta differenziata della “frazione umida” dei nostri rifiuti significa separare i rifiuti organici e biodegradabili per poterli avviare ai centri di Compostaggio.] 6
[Il livello ritenuto accettabile in sede ASTM è il 60% della massa.] 7 [Differenziando il processo di polimerizzazione, infatti, si può ottenere: LDPE (PE a bassa densità) per la produzione di film,
casalinghi, giocattoli, contenitori, tubazioni; LLDPE (PE lineare a bassa densità) per la produzione di film; HDPE (PE ad alta densità) per la produzione di cassette e cassoni industriali, flaconi, contenitori per liquidi, serbatoi per carburanti e tubazioni per il trasposto di gas ed acqua a pressione.]
superiore al normale ciclo di utilizzo e, se dispersi nell‟ambiente vi si accumulano per secoli. Al contempo, il PE ha
possibilità di riciclaggio elevatissime, superiori al 90%8
, e può essere utilmente impiegato quale fonte di produzione di energia. Considerate le caratteristiche complessive del Polietilene, e trattandosi di un prodotto da fonte non rinnovabile,
l‟impatto ambientale dei packaging products in PE, e dei sacchetti per la spesa o shopper in particolare, dipende anche
dall‟efficienza del processo di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e degli impianti di riciclaggio delle materie
plastiche, e, quindi, dalle scelte adottate dalle autorità pubbliche e dalla correttezza del comportamento dei
consumatori. Infatti, se conferiti in discarica o dispersi nell‟ambiente, vi si accumulano per secoli, se utilizzati per la
raccolta dei rifiuti organici, c.d. frazione umida, interferiscono negativamente sul processo di compostaggio. Dagli anni „80 la ricerca applicata si è impegnata nell‟approntare tipologie di prodotti per imballaggio che siano in
grado di contemperare i vantaggi d‟uso della plastica con la salvaguardia dell‟ambiente, costi industriali e costi sociali.
Sono state così introdotte sul mercato le prime plastiche di cui è stata dimostrata e certificata la biodegradabilità: si
tratta di polimeri che possono derivare interamente da fonti rinnovabili (polimeri naturali estratti come tali dall‟amido e
la cellulosa, polimeri sintetici, come il PLA derivato dall‟acido polilattico, oppure prodotti da microrganismi o batteri
geneticamente modificati), o che possono essere delle mescole di fonti rinnovabili e petrolio (come ad esempio il
Mater-Bi, citato in un test di prova della compostabilità dell‟EPI- TDPA). Questi materiali possono essere utilizzati per la produzione di imballaggi compostabili, e gli shopper con essi prodotti
sono destinati per elezione alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani organici; vengono però offerti sul
mercato ad un prezzo percepito dai consumatori come elevato, ed il consumo di polimeri biodegradabili in Europa,
seppur in crescita costante, non appare arrestare quello dei tradizionali shopper di plastica. Considerato, quindi, che la sensibilità alle tematiche ambientali sta divenendo un fattore rilevante nell‟orientamento
delle scelte d‟acquisto, ma che il prezzo degli shopper appare comunque in grado di influenzare la propensione del
consumatore medio all‟acquisto di sacchetti di plastica biodegradabili, l‟industria chimica si è fatta carico della ricerca
di materiali ulteriormente innovativi, che conducano a prodotti finali con proprietà fisiche e meccaniche simili a quelle
dei prodotti in PE, ma abbiano un comportamento chimico diverso e possano essere offerti al mercato a prezzi
comparabili a quelli dei sacchetti in PE. Dopo alcuni tentativi non soddisfacenti, sono apparse sul mercato miscele di sostanze chimiche, che vengono
presentate come in grado di provocare la biodegradazione delle plastiche tradizionali al suolo, e di non interferire con i
processi di compostaggio se inserite nel compost. Le plastiche così prodotte vengono definite indifferentemente
biodegradabili, oxodegradabili, degradabili.
In tal senso, il TDPA9
menzionato nel messaggio diffuso da COOP è un marchio registrato che contraddistingue una
famiglia di additivi chimici sviluppati da EPI, utilizzati per modificare alcune caratteristiche dei tradizionali prodotti di
plastica realizzati con derivati del petrolio. Lo shopper pubblicizzato, in particolare, è in PE additivato con DCP 542 al
2%, che secondo quanto dichiarato dal produttore è una miscela brevettata di sostanze chimiche “prodegradants,
stabilizers and fillers in a polyolefin based resin carrier, for use in various food contact polyolefin products for the
photo, thermal and mechanical stress degradation of the finished products incorporating this additive”. Secondo gli studi elaborati dal produttore, il TDPA avrebbe la capacità di provocare la degradazione ossidativa del PE,
consentendone lo smaltimento attraverso un processo di frammentazione della catena polimerica, e la successiva
biodegradazione. Il processo di frammentazione, avviato dal calore, dai raggi ultravioletti e/o da stress meccanico, è catalizzato
dall‟additivo in questione. La manifestazione fisica di questa degradazione chimica sarebbe la disintegrazione, cosicché
il risultato di tale processo non sarebbe costituito da materiali plastici originari, quanto piuttosto da molecole idrofile
relativamente piccole contenenti ossigeno. L‟additivo, quindi, accelererebbe la reazione, nota, ma molto lenta, del
polietilene con l‟ossigeno dell‟aria, in modo controllato. Questo farebbe sì che il sacchetto si disintegri fisicamente in
poche settimane quando viene esposto alla luce del sole o al calore. I prodotti della frammentazione risulterebbero avere caratteristiche di bagnabilità notevolmente superiori a quelle dei
campioni originali e risulterebberono suscettibili di attacco da parte della flora batterica presente in terreni di diversa
provenienza ed in compost maturo, con conversione ad anidride carbonica e biomassa cellulare. Secondo quanto dichiarato dal produttore, i sacchetti prodotti con DCP 542 hanno un tempo di vita utile di circa 18
mesi (considerati i tempi di shelf life e di service life), se appropriatamente conservati; una volta abbandonata in
discarica la pellicola perde le proprietà meccaniche e fisiche e, in un periodo di tempo approssimativamente di 14-16
mesi, si disintegrerà, frammentandosi in piccole parti. Sempre secondo quanto dichiarato dal produttore, l‟additivo ha una quantità di metalli pesanti compatibile con la
pertinente norma europea e non rilascia nell‟ambiente sostanze definite tossiche secondo gli standard internazionali.
COOP stessa ha provveduto a far realizzare da un laboratorio italiano un apposito test sui metalli contenuti nei
sacchetti, con risultati in linea con le previsioni normative. 8
[Con riguardo ai rifiuti industriali in PE, il legislatore italiano ha infatti provveduto ad istituire un Consorzio obbligatorio per il conferimento ed il riciclaggio, il COPIECO.] 9
[Acronimo di Totally Degradable Plastic Additives. ]
Nel complesso, negli studi prodotti da COOP, elaborati dal produttore, si afferma che la degradazione caratteristica del
prodotto avviene in due stadi: la prima fase sarebbe promossa dall‟ossidazione, la seconda sarebbe la biodegradazione
mediata da organismi viventi. Le caratteristiche del prodotto vengono definite come biodegradazione termo-ossidativa
del TDPA-PE, ed i prodotti realizzati con tale miscela vengono definiti come plastiche biodegradabili, o oxobiodegrabili. Quanto alla compostabilità dei sacchetti in TDPA-PE, mentre lo studio fatto realizzare dal produttore presso un
impianto di compostaggio austriaco (1,1% di sacchetti sul totale di rifiuti organici) menziona il raggiungimento entro
26 settimane di risultati compatibili con la normativa locale (ed in particolare la biodegradazione al 60% entro il
medesimo periodo), un analogo studio realizzato da una società inglese riporta risultati di disintegrazione del materiale
non soddisfacenti entro 12 settimane. Al riguardo, peraltro, il produttore stesso dichiara che il materiale EPI si disintegra facilmente durante il compostaggio,
ma che esso non soddisfa tutti i requisiti richiesti della norma UNI EN 13432, affermando che comunque gli standard di
disintegrazione sono soggetti a cambiamento e che l‟assenza di tossicità per la vita vegetale o animale, dimostrata da
uno studio realizzato nel 2000, sarebbe un criterio più importante. Nel 2004, cioè prima della commercializzazione, COOP ha fatto sottoporre i sacchetti in TDPA-PE additivato al 2% ad
un test indipendente di biodegradabilità ai sensi della norma europea UNI EN 13432, con esiti negativi circa la
percentuale di biodegradabilità raggiunta (45% rispetto alla cellulosa). IL TDPA-PE, quindi, non risulterebbe un
materiale biodegradabile nemmeno secondo lo standard ASTM. Quanto alla valenza tecnico-scientifica del termine “degradazione” delle materie plastiche, nella sua relazione l‟APAT ha
evidenziato che, allo stato attuale, essa non è stabilita da standard internazionali condivisi, né a livello scientifico, né a
livello normativo. Con riguardo alle caratteristiche del prodotto, l‟APAT ha dichiarato che sarebbe più appropriato
parlare in termini di frammentazione della catena polimerica e di frammentazione fisica del sacchetto. Nella relazione dell‟Università di Pisa, depositata da ultimo da COOP, si afferma che un gruppo di lavoro (WG9) del
comitato tecnico di normazione TC249 sulle plastiche sarebbe stato incaricato di arrivare a definire una normativa
standard per la degradazione dei materiali polimerici e relativi plastici in condizioni ambientali diverse, e che il
Comitato ASTM D20.96 sulla Biodegradazione ha pubblicato nel maggio 2005 una Guida Standard (D6965-04) su
“Exposing and Testing Plastics that degrade in the Enviroment by a combination of oxidatation and biodegradation”. Nella memoria finale, COOP ha eccepito che, contrariamente a quanto rappresentato dall‟APAT nella sua relazione, la
degradazione totale della plastica impiegata per la realizzazione degli shopper consisterebbe non solo nella
“scomposizione della plastica in un frazionamento della catena polimerica”, ma “anche la degradazione della stessa
catena polimerica in composti che attraverso la fase dell’oxidazione dei polimeri e della successiva idratazione
(assorbimento di acqua), permettono la loro aggressione da parte di funghi e batteri presenti nel terreno, riducendo a
loro volta i residuati polimerici allo stadio di biomasse.” Quanto alla decodifica del messaggio, secondo l‟operatore pubblicitario, esso rappresenterebbe sinteticamente, ma
correttamente, le caratteristiche tecniche del prodotto in questione; nel messaggio non vi sarebbe alcun elemento
iconografico, cromatico o, più in generale, semantico, che possa indurre i consumatori a ritenere che i sacchetti
pubblicizzati siano biodegradabili o che possano essere utilizzati per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti. Il
messaggio, al contrario, affermerebbe con chiarezza che i nuovi sacchetti Coop sarebbero più utili per la tutela
dell‟ambiente rispetto a quelli in polietilene tradizionale, essendo provato che un sacchetto degradabile è meno
impattante di un sacchetto di plastica non additivato con EPI-TDPA. Altrettanto chiara sarebbe quella parte del
messaggio che avverte il consumatore della necessità dell‟eliminazione dei sacchetti tra i rifiuti indifferenziati, e
dunque dell‟invito a non disperderli nell‟ambiente e a conferirli in discarica. Gli studi prodotti dimostrerebbe,
comunque, che anche un eventuale uso degli stessi per la raccolta di rifiuti organici non costituirebbe un grave danno
per l„ambiente, perché i sacchetti additivati con EPI-TDPA subiscono una biodegradazione finale in tempi accettabili. V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Atteso che il messaggio è stato diffuso attraverso due quotidiani, in data 12 dicembre 2005 è stato richiesto
all‟Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il parere prescritto ai sensi dell‟articolo 26, comma 5, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Con parere pervenuto in data 10 gennaio 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base
delle seguenti considerazioni: la relazione tecnica dell‟Agenzia per la Protezione dell‟Ambiente e servizi Tecnici – APAT , in data 7 dicembre 2005,
sostiene che la ricerca nel campo della degradabilità e tossicità per l‟ambiente dei materiali quali il PE con additivi non
ha ancora dato una risposta definitiva; l‟esito delle ricerche effettuate è che la definizione di biodegradabilità differisce
nei diversi enti di normazione internazionali e quindi anche i saggi messi a punto per definire quali plastiche siano
biodegradabili danno risposte non confrontabili tra loro; conseguentemente la soluzione deve essere di tipo normativo,
laddove la definizione di “degradabilità” data dalla COOP nel messaggio pubblicitario non trova alcun riscontro
normativo; accertata la legittimità della commercializzazione dei nuovi sacchetti COOP e la veridicità di quanto affermato nel
messaggio segnalato, l‟oggetto del messaggio pubblicitario, rafforzato dall‟immagine del sacchetto tenuto dalla foglia,
è l‟attitudine dei sacchetti a rispettare la natura, laddove la completa degradazione nei 36 mesi successivi all‟utilizzo
non implica la necessaria ecologicità connessa al messaggio stesso; il messaggio nella sua formulazione fornisce informazioni idonee a rendere edotti i consumatori che i sacchetti vanno
gettati nei rifiuti indifferenziati e dunque non è idoneo a porre in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori
inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza ai sensi dell‟articolo 24 del Decreto Legislativo
206/05; la crescente sensibilità dei consumatori rispetto alle problematiche ambientali può indurli a ritenere, in assenza delle
competenze tecniche necessarie, che i nuovi sacchetti coop possano garantire una decomposizione senza rilascio di
sostanze dannose per l‟ambiente e dunque indurli a scegliere un marchio che presta attenzione alle problematiche
ecologiche; l‟utilizzo dell‟espressione “100% degradabile” richiama nell‟immaginario collettivo il concetto di biodegradabilità, non
rispondente alle caratteristiche dei prodotti in questione come emerge dagli studi scientifici, che ammettono di non
poter dimostrare la validità dei risultati ottenuti in condizioni ambientali differenti, e dalle stesse memorie
dell‟operatore che riconoscono che nel processo di degradazione vengono prodotte, sebbene in quantità non rilevanti,
sostanze nocive per l‟ambiente; per l‟effetto, il messaggio de quo, in quanto induce a ritenere che i nuovi sacchetti COOP siano ecologicamente
compatibili, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione dell‟utilizzo
dell‟espressione “100% degradabile” e della vantata “utilità” per la natura, nonché tale da indurre il consumatore
medio a ritenere che il marchio associato ai sacchetti sia un marchio che garantisce la tutela dell‟ambiente; − il messaggio avente ad oggetto i nuovi sacchetti COOP pubblicato sul “Corriere della Sera” del 16 giugno 2005,
risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei nuovi
sacchetti COOP, lasciando intendere, contrariamente al vero, che essi siano ecocompatibili, e, a causa della sua
ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli a rivolgersi
al suddetto operatore in luogo di altri in base a caratteristiche inesistenti. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Il messaggio in esame lascia intendere che COOP ha adottato una iniziativa senza precedenti in Italia, per coniugare il
rispetto della natura con le abitudini quotidiane. I consumatori, infatti, facendo la spesa alla COOP possono essere utili
anche alla natura, perché potranno mettere i prodotti acquistati in sacchetti di plastica che finalmente rispettano
l‟ambiente e piacciono alla natura: sono degradabili al 100%! Il messaggio spiega perché è possibile raggiungere
tecnicamente questo traguardo: contengono un additivo, l‟EPI-TDPA, che miscelato con il Polietilene convenzionale lo
rende totalmente degradabile. Nel giro di tre anni questa plastica si decompone senza rilasciare sostanze dannose,
mentre i sacchetti in Polietilene restano nell‟ambiente per secoli. Rispettare l‟ambiente utilizzando questi sacchetti non
comporta alcun sacrificio per il consumatore: degradabili non vuol dire meno utili. I sacchetti sono resistenti come
quelli tradizionali, non costano di più e possono essere riutilizzati più volte. Questo fa di loro dei sacchetti ecologici, basta gettarli nei rifiuti quando non servono più. Mettendo a disposizione dei
consumatori questi sacchetti, COOP compie un passo importante per la difesa dell‟ambiente, offrendo ai propri clienti
un altro vantaggio tangibile. Il messaggio contiene, inoltre, anche un riferimento iconografico immediatamente evocativo, quale la grande foglia
verde che trattiene i manici del sacchetto, ed utilizza con capacità altrettanto evocativa il colore verde, nei caratteri del
claim “Primo in Italia” e nello sfondo del grande rettangolo in cui campeggia la scritta “100% DEGRADABILE”. Il messaggio in esame, quindi, per la presenza di affermazioni categoriche, di locuzioni insistenti, di termini quali
“100% degradabile”, “decompone”, “ecologici”, di segni iconografici e cromatici precisi, induce il consumatore a
ritenere che i sacchetti in questione siano di per sé perfettamente compatibili con la natura. In primo luogo, si deve rilevare la non ingannevolezza del messaggio rispetto alla contestata violazione dell‟articolo 24
del Decreto Legislativo n. 206/2005. Secondo la documentazione tecnico-scientifica elaborata dal produttore e secondo
il test di prova dei metalli pesanti fatto eseguire autonomamente da COOP sul DCP 2%, acquisiti agli atti, l‟additivo in
questione non è tossico e il processo di trasformazione del PE con esso additivato non appare idoneo a rilasciare
nell‟ambiente sostanze definite tossiche dalla normativa europea. Peraltro, in relazione al claim attinente al carattere innovativo dell‟iniziativa di COOP, sia le contestazioni dei
segnalanti, sia le risultanze istruttorie non mettono in discussione questo aspetto. Tale prodotto, infatti, potrebbe
costituire un esempio di compromesso fra ragioni ambientali e costi economici. Nel contempo, tale prodotto presenta caratteristiche chimiche ben difficilmente conoscibili dal consumatore medio, il
quale è indotto a ritenere che esso sia perfettamente compatibile con la natura, e quindi biodegradabile. Al riguardo, si deve rilevare che le nozioni di ecologia, di compatibilità con la natura dei prodotti risultanti dall‟azione
dell‟uomo sono nozioni che, per avere un significato concreto, richiedono in realtà valutazioni assai complesse di
processi multifattoriali, per di più interconnessi e di non facile contemperamento, non disponibili al consumatore
medio. La diffusione di quantitativi enormi di imballaggi, spesso monouso, legata ai nuovi stili di consumo indotti
dall‟evoluzione dei processi produttivi e distributivi, comporta costi rilevanti per la collettività, in termini ambientali ed
economici. Basti pensare alla dimensione assunta dal problema dei rifiuti non solo nelle società sviluppate, e alla
domanda sempre più pressante di politiche orientate alla tutela dell‟ambiente e quindi alla salute dell‟uomo, ovvero
ecologiche.10
Il bilancio dell‟impatto ambientale tiene conto di numerosi fattori, quali la natura rinnovabile o meno
delle materie prime utilizzate, le tecnologie utilizzate per la fabbricazione dei prodotti, la ricuperabilità o meno di tali
materie dopo l‟utilizzo dei prodotti o la loro capacità di trasformazione in materie comunque utilizzabili dall‟uomo o in
energia, il sistema di raccolta dei rifiuti più adatto ad assicurare la ricuperabilità dei materiali, il rilascio di sostanze
nocive nel corso del processo di smaltimento dei rifiuti, la produzione globale di anidride carbonica alla fine dell‟intero
ciclo. Nell‟ottica di una politica orientata allo sviluppo sostenibile, tali fattori, singolarmente e complessivamente,
vengono comunque ponderati con i costi che comportano, secondo un‟analisi costi/benefici. I risultati condivisi dalla comunità scientifica confluiscono, quindi, in una serie di norme tecniche per la classificazione
armonizzata dei materiali, a loro volta poste a base delle normative adottate dalle pubbliche autorità, che
rappresentano il punto di compromesso fra impatto ambientale e costi collettivi ritenuto accettabile dalla comunità di
riferimento. Per quanto sia generalmente condiviso che la biodegradabilità è una qualità dei materiali per la quale essi si
trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa cellulare in ragione di un processo naturale di decomposizione
organica, la definizione tecnica di biodegradabilità non è del tutto univoca, essendo fissata anch‟essa da norme
tecniche giuridicizzate. Ad esempio, un materiale può essere biodegradabile in base agli standard ASTM11
, ma non
esserlo in base agli standard europei di cui alla norma UNI EN 13432, che appaiono differire per i diversi livelli di accettabilità dei risultati, pur raggiunti con analoghi criteri e standard. Nonostante il crescente interesse dell‟opinione pubblica nei confronti dei problemi dell‟ambiente, sono ben note le
difficoltà di sviluppo di politiche ecologicamente orientate, di definizione di standard tecnico-scientifici condivisi, di
posizione di norme giuridiche che identifichino i limiti di rischio accettabili o i risultati ecologici desiderabili. Presentando come rispettosi della natura i sacchetti di PE additivato perché si degradano al 100%, o si decompongono
o nel giro di tre anni se gettati nei rifiuti, il messaggio appare in grado di indurre nei destinatari un effetto confusorio
circa le caratteristiche di ecocompatibilità e di desiderabilità ambientale dei sacchetti. Alla luce di quanto emerge dagli studi acquisiti, infatti, il processo di degradazione di questo prodotto è un processo in
due fasi che condurrebbe alla biodegradazione vera e propria del medesimo, biodegradazione che però, come
dichiarato dal produttore e comprovato dall‟operatore pubblicitario stesso, non è tale in base alla pertinente norma
europea ENI UN 13432. Di fronte all‟osservazione formulata dall‟APAT, secondo la quale apparirebbe corretto parlare di frammentazione del
prodotto, piuttosto che di sua degradazione, atteso che la nozione di degradazione non rimanda ad alcuna definizione
tecnico-normativa europea, l‟operatore pubblicitario non può che ribadire che la caratteristica in questione si connota
per la capacità dell‟additivo di indurre la trasformazione finale del PE in biomassa, e quindi si risolve nella sua
biodegradabilità. Tale questione, lungi dal rappresentare una mera disquisizione definitoria, come fatto balenare dal
produttore nei suoi documenti, fa risaltare per tabulas l‟impotenza della locuzione “100% degradabile” a dar conto di
per sé in termini inequivocabili e chiari delle caratteristiche di compatibilità ambientale di un prodotto come il TDPA-PE.
Al contrario di quanto sostenuto dall‟operatore pubblicitario, poi, l‟effetto confusorio circa le caratteristiche di
compatibilità con la natura del sacchetto in questione appare aggravato dalla comparazione effettuata con i sacchetti
tradizionali in PE. Circa il sacchetto di Polietilene, infatti, il consumatore non è posto in grado di considerare adeguatamente che esso
deriva da una fonte non rinnovabile e potrebbe essere utilizzato nuovamente per la produzione di Polietilene o di
energia se raccolto e smaltito correttamente (il PE, infatti, è riciclabile al 90%). Di questo prodotto si mette in rilievo la
principale caratteristica negativa che deriva da un comportamento umano errato, ossia la dispersione del sacchetto
nell‟ambiente o comunque il suo abbandono in discarica. Di contro, viene presentato come altamente desiderabile un
prodotto ugualmente realizzato in PE, che esplicherebbe la sua caratteristica positiva proprio se disperso nell‟ambiente
o abbandonato in discarica. Il consumatore non è posto in grado di percepire, quanto al vantaggio ambientale del PE
additivato, che esso, essendo sensibile al calore, non è riciclabile. Il PE additivato, infatti, è naturalmente destinato alla
discarica. Il messaggio, peraltro, omette di indicare espressamente che questo prodotto non è idoneo alla raccolta
della spazzatura organica domestica, bensì unicamente alla raccolta dei c.d. rifiuti indifferenziati, come riconosciuto
dall‟operatore pubblicitario stesso, indice, quest‟ultimo, che potrebbe aiutare il consumatore a percepire le
caratteristiche di ecocompatibilità del prodotto. Il messaggio, pertanto, per la categoricità delle affermazioni in esso riportate, per la confusività del claim “100%
degradabile” e dell‟indicazione circa la destinazione del prodotto dopo il suo utilizzo, appare in grado di indurre nei
destinatari un effetto confusorio circa l‟effettiva portata ecologica dello shopper realizzato con TDPA-PE, potendo per 10
[La prima definizione del termine ecologia nella letteratura scientifica, come corpo di conoscenze che studia le relazioni tra gli organismi (compreso l’uomo) e il loro ambiente fisico, tendendo a scoprire le leggi che regolano l’economia della natura, risale al 1868, e nella sua sinteticità è valida ancora oggi. Gran parte dell’interesse dell’ecologia si è concentrato di recente sull’ambiente umano, dato il continuo aumento della popolazione e considerato il crescente impatto ambientale che l’attività dell’uomo esercita sugli ecosistemi naturali (ecologia applicata). ] 11
[L’istituto di normazione tecnica nordamericano, di cui fa è membro anche l’associazione industriale OPI, richiamata in nota n. 2.]
tale motivo pregiudicarne il comportamento economico. L‟effetto confusorio, infatti, cade proprio sulla caratteristica
essenziale del prodotto, in maniera tale da poter orientare impropriamente le scelte economiche dei consumatori a
favore del marchio COOP. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell‟articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l‟Autorità
dispone l‟applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della sanzione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall‟articolo
11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all‟articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in
particolare, della gravità della violazione, dell‟opera svolta dall‟impresa per eliminare o attenuare l‟infrazione, la
personalità dell‟agente, nonché delle condizioni economiche dell‟impresa stessa. In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica dell‟operatore e del
credito acquisito dallo stesso presso i consumatori, nonché dell‟impatto apprezzabile delle modalità di diffusione
(tramite i due principali quotidiani nazionali). Per quanto riguarda la durata, il messaggio risulta diffuso per un periodo brevissimo. Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare una sanzione pari a 26.100 euro. Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, le circostanze aggravanti, in quanto l‟operatore pubblicitario
risulta destinatario di altri provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo
n. 206/05 e, peraltro, sempre attinenti alle vantate caratteristiche di qualità, sicurezza, genuinità ed ecocompatibilità
dei propri prodotti, si ritiene di irrogare alla società cooperativa Coop Italia a.r.l una sanzione pecuniaria pari a 31.100
euro. Tutto ciò premesso e considerato; RITENUTO, pertanto, in conformità al parere espresso dall‟Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio pubblicitario in esame non è idoneo ad indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e di
vigilanza; RITENUTO, inoltre, in conformità al parere espresso dall‟Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio
pubblicitario in esame è idoneo a indurre i consumatori in errore in ordine alle caratteristiche di eco-compatibilità dei
sacchetti per la spesa messi a disposizione da COOP nei propri punti vendita, potendo per tale motivo pregiudicarne il
comportamento economico;
DELIBERA a)che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società cooperativa
Coop Italia a r.l., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli articoli 19, 20 e 24, del Decreto Legislativo n. 206/05; b) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società cooperativa
Coop Italia a r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l‟ulteriore
diffusione; c)che alla società cooperativa Coop Italia a r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari 31.100 euro
(trentunomilacento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione
oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento,
così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell‟adempimento, ai sensi dell‟articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell‟avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all‟Autorità attraverso l‟invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell‟articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti
inibitori, l‟Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l‟Autorità può disporre la sospensione dell‟attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell‟articolo 26, comma 12,
del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Fabio Cintioli Antonio Catricalà
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