Provincia di Mantova 17 dicembre 2012

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Provincia di Mantova 17 dicembre 2012 Le unità di offerta per la Prima Infanzia Regione Lombardia

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Provincia di Mantova 17 dicembre 2012. Le unità di offerta per la Prima Infanzia Regione Lombardia. La normativa regionale. Legge regionale 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori» Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 e successive modifiche - PowerPoint PPT Presentation

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Le unità di offerta per la

Prima InfanziaRegione Lombardia

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La normativa regionale• Legge regionale 14 dicembre 2004 n. 34

«Politiche regionali per i minori»

• Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 e successive modifiche

«Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in

ambito sociale e sociosanitario»

• Delibera Giunta Regionale n. 7437 del 13 giugno 2008

“Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di

offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 3/2008

• Delibera Giunta Regionale n. 20588 dell’11 febbraio 2005

“Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di

autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima

infanzia”

• Decreto Direttoriale 1254 del 15 febbraio 2010 “Prime indicazioni

operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità di

offerta sociale”.

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Ettore Vittorio Uccellini 3

Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34

Articolo 4 - Compiti degli enti locali• 1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della

Costituzione e dall'articolo 6 della legge n. 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni: a) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento e accreditano le unità d'offerta della rete sociale; b) esercitano il controllo su attività, servizi, interventi e progetti che concorrono a definire la rete d'offerta sociale; c) erogano, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia; d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi; e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme; f) …omissis…

• 2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

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Le unità di offerta sociali

Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008 n. 3Articolo 4 – Unità di offerta sociali

1. Le unità di offerta sociali hanno il compito di:

a)aiutare la famiglia, anche mediante l’attivazione di legami di solidarietà tra

famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;

b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi

di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo

le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una

procreazione consapevole e determinare l’interruzione della gravidanza;

c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla

conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;

d) tutelare i minori, favorendone l’armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e,

ove non possibile, sostenere l’affido e l’adozione, nonché prevenire fenomeni di

emarginazione e devianza;

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Le unità di offerta socialiLegge Regione Lombardia 12 marzo 2008

n. 3 Articolo 4 – Unità di offerta sociali

e) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il

ripristino delle relazioni familiari, l’inserimento o il reinserimento sociale e

lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione

di ogni natura;

f) promuovere l’educazione motoria anche finalizzata all’inserimento e

reinserimento sociale della persona;

g) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno

economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane,

soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;

h) favorire l’integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio

interculturale;

i) sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione

sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell’esclusione sociale.

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Iter …Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008 n. 3

Articolo 13 - Competenze dei comuni

1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:

a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d’offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3;

b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;

c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica delle rette;

d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d’offerta e stipulano i relativi contratti;

e) definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione; f) determinano i parametri per l’accesso prioritario alle prestazioni, di cui all’articolo 6,

comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell’ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;

g) gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d’offerta sociali.

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Iter …Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008 n. 3

Articolo 15 - Modalità di esercizio delle unità d’offerta• 1. L’esercizio delle strutture relative alle unità d’offerta della rete sociale

di cui all’articolo 4, comma 2, è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al comune e alla ASL competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

• 2. L’esercizio delle unità d’offerta sociosanitarie è soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità d’offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l’attività può essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

• 3.In caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, l’ASL o il comune per quanto di competenza, previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e la revoca dell’eventuale atto di accreditamento. In caso di accertato pericolo per la salute o per l’incolumità delle persone, l’autorità competente dispone l’immediata chiusura della struttura e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell’attività.

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Iter …

• Decreto Direttoriale 1254 del 15

febbraio 2010 “Prime indicazioni

operative in ordine a esercizio e

accreditamento delle unità di offerta

sociale”.

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La comunicazione

• Esempio di comunicazione

• La documentazione da allegare

• Dichiarazione sostitutiva atto notorio

circa possesso dei requisiti

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La comunicazione va presentata …

• messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla

rete sociale;

• variazione della capacità ricettiva dell’unità

d’offerta,

• trasformazione di unità d’offerta esistenti;

• trasferimento in altra sede di unità d’offerta

esistenti;

• cambiamento del soggetto gestore.

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La comunicazione non va presentata

• cambio della persona del Legale Rappresentante o dell’Amministratore

del soggetto gestore (è sufficiente inviare lettera per informazione);

• sperimentazione di un’unità d’offerta innovativa e non rientrante nella

rete regionale (è sufficiente inviare comunicazione contenente i contenuti

organizzativi e strutturali della sperimentazione. Il Servizio prenderà atto

con apposito provvedimento);

• messa in esercizio di attività sociali e assistenziali tra quelle previste

dall’art. 3 - comma 2 - della Legge n.3/2008. Il gestore deve, comunque,

garantire il rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e

Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel

caso di utilizzo di personale dipendente, il rispetto di quanto stabilito in

materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente. È opportuno che il

gestore invii all’Ufficio Comunale una relazione dalla quale si evinca la

caratteristica dell’attività avviata sul territorio.

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Il procedimento per la messa in esercizio

• presentazione della C.P.E., utilizzando la modulistica

allegata;

• Il Comune – Ufficio di Piano verifica la completezza della

comunicazione e di quanto autodichiarato, relativamente

ai requisiti posseduti, nonché la presenza dei certificati

relativi ai requisiti soggettivi, entro 10 giorni lavorativi;

• effettuate le verifiche indicate, richiede alla Vigilanza Asl il

sopralluogo, che sarà effettuata entro 60 giorni dalla data

di ricevimento della richiesta.

• L’A.S.L. comunica l’esito dell’attività di vigilanza.

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Le sanzioni

• L’articolo 15 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, come

modificato dalla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2, prevede

l’applicazione di sanzioni, fatte salve le responsabilità di natura

civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di

altre normative regionali o nazionali, nelle seguenti situazioni:

a) da € 2.500 a € 25.000 per la mancata presentazione della

comunicazione di inizio attività

b) da € 500 a € 5.000 per l’esercizio dell’attività in mancanza dei

requisiti minimi.

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Requisiti gestionali - Micronidi

1 Definizione e destinatari: il micronido è un servizio di tipo diurno avente capacità ricettiva fino a 10 bambini da 3 mesi a 3 anni; svolge anche servizio di mensa e ristoro

2 Documenti:

carta dei servizi SI

gestione dell'emergenza (modalità di evacuazione rapida dei locali) SI

piano manutenzioni e revisioni dell'immobile e Registro degli interventi NO

organizzazione spazi (organizzazione attività per un massimo di 15 bambini) NO

gestione servizi generali (pulizie ambienti - preparazione e distribuzione pasti) SI

3 Ricettività: fino a 10 posti Superficie utile netta complessiva: 20 mq + 5,5 mq per ogni posto di capacità ricettiva

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Requisiti gestionali - Micronidi

4 Apertura minima annuale: 45 settimane, da lunedì a venerdì fatti salvi i giorni festivi - giornaliera: 8 ore continuative

5 Personale

coordinatore: 1

operatori socio educativi: 1

cuoco: 1 qualora i pasti vengano confezionati direttamente

addetti ai servizi (pulizie ambienti e eventuale aiuto in cucina): 1

compresenza: 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio

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Requisiti gestionali - Nidi

1 Definizione e destinatari: il nido è un servizio di tipo diurno avente capacità ricettiva da 11 fino a 60 bambini da 3 mesi a 3 anni; svolge anche servizio di mensa e ristoro

2 Documenti: carta dei servizi SI

gestione dell'emergenza (modalità di evacuazione rapida dei locali)SI

piano manutenzioni e revisioni dell'immobile e Registro degli interventi SI

organizzazione spazi (organizzazione attività per un massimo di 15 bambini) SI

gestione servizi generali (pulizie ambienti, preparazione, distribuzione pasti) SI

3 Ricettività: da 11 a 60 posti

Superficie utile netta complessiva: 20 mq + 6,0 mq per ogni posto di capacità ricettiva

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Requisiti gestionali - Nidi

4 Apertura minima annuale: 47 settimane, da lunedì a venerdì fatti salvi i giorni festivi - giornaliera: 9 ore continuative

5 Personale

coordinatore: 1

operatori socio educativi: 1 ogni 8 posti di capacità ricettiva

cuoco: 1 qualora i pasti vengano confezionati direttamente

addetti ai servizi (pulizie ambienti e eventuale aiuto in cucina): 1 ogni 30 posti di capacità ricettiva

compresenza: 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio

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Il requisito dell’apertura minima regionale per i nidi

Circolare regionale del 23 luglio 2008

•le settimane che comprendono festività o giorni di programmazione

educativa, garantiscono almeno tre giorni di apertura all’utenza;

•in presenza di almeno 46 settimane di apertura all’utenza, la 47°

settimana è garantita, sulla base di una verifica dei bisogni espressi

dalle famiglie, da: − apertura di almeno 1 nido, a livello Comunale/ ambito

territoriale, per tutte le 47 settimane− erogazione di servizi/prestazioni alternativi, (es. baby sitter,

possibilità di frequenza di altri servizi per la prima infanzia) senza oneri aggiuntivi per la famiglia

•tutte le famiglie sottoscrivono una dichiarazione di non necessità di

usufruire della 47.a settimana.

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Requisiti gestionali – Nido famiglia

1 Definizione e destinatari: il nido famiglia è un servizio di tipo domiciliare avente capacità ricettiva fino a 5 bambini da 0 a 3 anni svolge finalità educative e sociali

2 Documenti

carta dei servizi NO

gestione dell'emergenza (modalità di evacuazione rapida dei locali) NO

piano manutenzioni e revisioni dell'immobile e Registro degli interventi NO

organizzazione spazi NOgestione servizi generali (pulizie ambienti - preparazione e distribuzione pasti) NO

3 Ricettività fino a 5 posti

4 Apertura minima: le famiglie concordano le modalità organizzative e la proposta educativa

5 Personale: le famiglie concordano le modalità organizzative e la proposta educativa

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Requisiti gestionali – Centri prima infanzia

1 Definizione e destinatari: il centro prima infanzia è un servizio temporaneo di accoglienza, anche non continuativa, avente capacità ricettiva fino a 30 bambini da 0 a 3 anni e per un massimo di quattro ore consecutive; non può svolgere servizio di somministrazione pasti

2 Documenti

carta dei servizi SI

gestione dell'emergenza (modalità di evacuazione rapida dei locali) SI

piano manutenzioni e revisioni dell'immobile e Registro degli interventi SI

organizzazione spazi (organizzazione attività per un massimo di 15 bambini) NO

gestione servizi generali (pulizie ambienti) SI

3 Ricettività: fino a 30 posti

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Requisiti gestionali – Centri prima infanzia

4 Apertura minima annuale: non richiesta

settimanale: non richiesta

giornaliera: non richiesta

5 Personalecoordinatore: non richiesto

operatori socio educativi: 2

cuoco: non richiesto

addetti ai servizi (pulizie ambienti): 1

compresenza: 2 operatori durante tutto l'orario di apertura

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Deroghe ed eccezioni

• La capacità ricettiva del nido può essere incrementata del

20% massimo (esempio: se un nido è autorizzato per 15 posti,

è consentita la presenza contemporanea di un massimo di 18

bambini);

• Per i micronidi non è previsto l’incremento del 20% dei

bambini frequentanti, come per i nidi; pertanto, in questa

tipologia d’offerta non possono essere contemporaneamente

presenti più di 10 bambini (circolare regionale n. 45 del

18.10.2005).

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Alcune precisazioni per i micronidi

UbicazioneUbicazioneIl micronido è un’unità d’offerta che può essere realizzata:a)in un appartamento purché esclusivamente destinato alla funzione di micronido come da

autocertificazione del richiedente;b) in strutture polifunzionali purché gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle

altre funzioni. (per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d’offerta sociali, educative, scolastiche);

3. inserita in insediamento aziendale;4. anche oltre il piano terra.

AbitabilitàAbitabilitàSi precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di abitabilità, con i

requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato.

Barriere architettonicheBarriere architettonichePer il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non

siano strutturati a garantire l’accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle.

Articolazione della strutturaArticolazione della strutturaPer superficie utile netta, si intende la superficie calpestabile.

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Ancora sui micronidi

Condivisione di spaziCondivisione di spazi

Gli spazi ammessi in condivisione sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d’offerta /

servizi, i bagni devono essere:a) di esclusivo utilizzo del personale;b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al

personale contemporaneamente presente che li può utilizzare. ( per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell’azienda presso cui è situato, ma il numero di bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell’azienda);

c) in conformità con i requisiti igienico sanitari;d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso

piano del micronido/nido, purché appartenenti a strutture/servizi dell’area sociale/ educativa/socio sanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell’azienda come riportato al soprastante punto b).

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I locali cucina dei micronidi

Cucina, catering, preparazione pastiCucina, catering, preparazione pasti Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento locale d’igiene tipo, devono

essere dotate o di un “locale cucina” o di uno “spazio cottura”; per le due diverse tipologie vengono previsti specifici requisiti.

Nella fattispecie, per “cucina” è da intendersi lo spazio riservato alla cottura dei cibi rispondente ai requisiti fissati dal regolamento locale di igiene tipo almeno per lo “spazio cottura”. In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di “locale cucina” e di dimensioni adeguate a consentirne l’uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata – ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti - ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini.

La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto.

I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso:a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria; copia di

tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido;b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere

utilizzata per la preparazione di pasti fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente);

c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l’eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione.

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Specificazioni per i nidi famiglia

Il nido famiglia, in quanto tipologia domiciliare, può essere realizzato:a) nell’abitazione di residenza di una delle famiglie associate;b) b) in un appartamento in uso ad una delle famiglie (comodato o affitto o

proprietà) destinato a nido famiglia;c) in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o

comodato d’uso ad una delle famiglie.GestioneGestioneIl nido famiglia è promosso associazioni familiari (ai sensi della L.R. 23/99) o da

famiglie/utenti associate costituite in osservanza all’ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.

Il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per il nido famiglia è scelto dalle famiglie associate.

Le famiglie possono gestire il nido famiglia:a) direttamente attraverso l’individuazione della persona che si occuperà

dell’accudimento dei bambini;b) tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative ecc) di tutte o parte

delle prestazioni.

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Ancora sui nidi famiglia

Capacità ricettivaCapacità ricettiva• La capacità ricettiva massima è determinata in 5 posti.• I nidi famiglia già funzionanti e finanziati con la legge 23/99

sono tenuti ad adeguare, entro tre anni dalla data di pubblicazione della DGR 20588, il numero dei bambini alla capacità ricettiva prevista dalla succitata DGR.

Condivisione di spaziCondivisione di spazi• Non sono previste possibilità di condivisione di spazi.Preparazione pastiPreparazione pastiI pasti possono essere preparati:a) all’interno del nido famiglia;b) all’esterno mediante catering;c) all’esterno dalla famiglia, ma solo per il proprio bambino.

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Specificazione per i centri prima infanzia

I centri per la prima infanzia sono da intendersi quali servizi che offrono, in modo non continuativo, le prestazioni educative che vengono offerte dal nido in modo continuativo.

a) La frequenza è consentita per non più di quattro ore giornaliere;b) Non è ammessa né la preparazione né la distribuzione dei pasti;c) La responsabilità dell’accudimento dei bambini frequentanti attiene

al personale operante nel centro prima infanzia secondo le competenze specifiche e non all’eventuale adulto che può essere ammesso quale accompagnatore del bambino.

L’area ristoro prevista dalla DGR per la consumazione delle merende può essere o un locale dedicato oppure un’area attrezzata (secondo le modalità organizzative scelte dal gestore, ad esempio con piccolo frigorifero, forno micro onde o anche semplicemente distributore di merende ) del locale destinato ai bambini.

Non sono invece da intendersi assimilabili ai centri prima infanzia:o I servizi offerti a clienti di unità commerciali o di altri servizi

(esempio spazi gioco di centri commerciali, di ospedali, di supermercati ecc.) che hanno di fatto solo finalità ricreative e di “garderie”;

o spazi gioco, ludoteche o analoghi servizi con altre denominazioni con finalità esclusivamente ludica e di socializzazione destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che è responsabile del bambino.

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Specificazioni sul coordinatoreIndicazioni comuni a nidi e micronidi

Il titolo specifico del coordinatore è la laurea in scienzedella educazione/formazione, psicologiche,

sociologiche edi servizio sociale.

Nel merito dell’esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può esserestata maturata o in un nido/micronido o in servizioanalogo (es. scuola materna).

L’esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

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Operatore socio educativoIndicazioni comuni a nidi, micronidi e centri prima infanzia

I titoli validi alla definizione del profilo professionale dell’operatore socioeducativo sono:• o diploma di maturità magistrale (rilasciato dall’Istituto magistrale)• o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico (5

anni)• o diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado

preparatorio/ diploma• di scuola magistrale (tre anni)• o diploma di dirigente di comunità (5 anni)• o diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni)• o operatore dei servizi sociali (tre anni)• o diploma di assistente per l’infanzia (tre anni)• o vigilatrice d’infanzia (tre anni)• o puericultrice (tre anni)

Ovviamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l’educatore professionale.

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La compresenzaFermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d’offerta dalla DGR 20588, si precisa che la compresenza può essere garantita nei servizi non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico.

Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard.

Relativamente ai centri prima infanzia la DGR ha previsto dueoperatori socio educativi, intendendo garantire almeno un operatore ogni 15 utenti e comunque la compresenza. Uno dei due operatori può essere volontario purché in possesso di unodei titoli più sopra specificati

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Una definizione di accreditamento

• L’accreditamento è un atto amministrativo in capo alla Pubblica Amministrazione che autorizza un soggetto, in possesso di predeterminati requisiti e di standard strutturali, tecnologici, organizzativi e di qualità, ad esercitare la propria attività all’interno della rete pubblica di fornitori di beni e servizi.

• Il fine principale dell’accreditamento è quello di migliorare il sistema dell’offerta, con garanzia di maggiore qualità, equità, appropriatezza ed efficacia nei confronti dei cittadini utenti, e, nel contempo, di regolare il sistema dell’offerta, individuando e selezionando i soggetti che vi concorrono.

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Accreditamento e autorizzazione

• L’accreditamento è diverso dall’istituto della

autorizzazione, che è un atto amministrativo con

cui la Pubblica Amministrazione consente il

funzionamento di un servizio, dopo aver verificato

il possesso di predeterminati requisiti e di

standard strutturali, tecnologici ed organizzativi.

• Nella legislazione lombarda, l’autorizzazione al

funzionamento è requisito fondamentale per

l’accreditamento delle unità di offerta sociale.

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Il contesto• L’accreditamento si pone come strumento per rispondere

alla necessità di una rete di soggetti pubblici e privati per assicurare ai cittadini politiche sociali universalistiche ed efficaci, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dall’art. 1, comma 1, della 328/2000.

• “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.”

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Le finalità• Aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di

“acquisto”, mediante libera scelta del cittadino attraverso titoli sociali (voucher), di alcuni servizi dell’area sociale e assistenziale.

• Rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio.

• Garantire al cittadino che il livello di qualità essenziale sia presente in modo omogeneo in tutti i servizi (inizialmente a partire da quelli della medesima tipologia) nell’Ambito territoriale di riferimento dei PDZ.

• Incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino la qualità nel tempo fino a giungere a livelli di eccellenza

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I modelli di accreditamento• Dell’accreditamento, oltre che diverse definizioni, esistono

anche diversi modelli, i principali si possono riassumere in due filoni: l’accreditamento ISTITUZIONALE, come strumento di “autorizzazione” e l’accreditamento VOLONTARIO o di ECCELLENZA come strumento di “valutazione e miglioramento” scelto autonomamente da un soggetto.

• Accreditamento ISTITUZIONALE procedimento “autorizzativo” con cui l’ente pubblico riconosce ad enti privati il possesso di determinati requisiti di qualità e li autorizza ad erogare servizi.

• Accreditamento d’ECCELLENZA attività “volontaria” di valutazione tra pari, sistematica e periodica, gestita direttamente dai professionisti di un servizio, volta a migliorare la qualità e lo scambio di buone prassi.

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L’accreditamento istituzionale

• L’accreditamento istituzionale annovera almeno tre diversi modelli, che non si escludono ma possono essere integrati in un sistema di accreditamento complesso o “stratificato”. Le tre tipologie individuate possono essere così sintetizzate:

certificatorio: si propone come un’autorizzazione ad operare sul mercato privato dimostrando di possedere i requisiti predeterminati dall’ente che rilascia l’accreditamento;

equiparatorio: autorizza soggetti che possiedono le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad operare in regime di parità con gli enti pubblici, ricevendo in sostanza delle commesse pubbliche (molto simile tuttavia a quanto accade oggi con gli appalti con la differenza di “esternalizzare” di fatto anche la titolarità del servizio)

selettivo, alla situazione descritta sopra aggiunge l’introduzione di elenchi speciali con priorità di scelta in base a graduatorie di qualità.

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La normativa regionale

• Deliberazione della Giunta Regionale

Lombarda n. VII/20943 del 16

febbraio 2005 “Definizione dei criteri

per l’accreditamento dei servizi

sociali per la prima infanzia, dei

servizi sociali di accoglienza

residenziale per minori e dei servizi

sociali per persone disabili”

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Decreto Direttoriale 1254 del 15 febbraio 2010

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE

UNITA' DI OFFERTA SOCIALI• L’accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione

delle unità d’offerta sociale in esercizio.

• La richiesta di accreditamento è volontariamente espressa

dall’ente gestore dell’unità d’offerta in esercizio.

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Decreto Direttoriale 1254 del 15 febbraio 2010

• L’accreditamento istituzionale di una unità d’offerta sociale, adottato nel sistema sociale regionale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all’unità d’offerta accreditata, per conto del servizio pubblico. L'accreditamento sociale viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato.

• L’accreditamento è presupposto necessario affinché il Comune stipuli contratti o convenzioni per l’acquisizione delle prestazioni, specifiche dell’unità d’offerta, erogate dal privato.

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Decreto Direttoriale 1254 del 15 febbraio 2010

• Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l’accreditamento di una unità d’offerta sociale è essere in regolare esercizio (aver presentato la CPE per la medesima unità d’offerta ed aver avuto esito positivo, dalla relativa attività di vigilanza espletata dalla ASL, in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio o autorizzate secondo la precedente normativa) e possedere tutti i requisiti di qualificazione (requisiti di accreditamento) fissati dal Comune, o dai Comuni associati o dalla Regione, nei casi specifici previsti dalla normativa di settore o da ulteriori atti regionali.

• L’accreditamento, infatti, implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l’esercizio e l’assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

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I requisiti della Provincia di Mantova

• Adesione alle finalità del Piano di Zona;• Presenza di una sede operativa nell’Ambito territoriale del

Piano di Zona• Autorizzazione al funzionamento o comunicazione e/o, ove

previsto, iscrizione agli Albi Regionali e Provinciali;• Possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di

impresa, ove previsto dalla legge;• Impiego di personale in possesso delle qualifiche

professionali previste dalla normativa vigente;• Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla

contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;

• Puntuale applicazione della D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;

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I requisiti della Provincia di Mantova

• Assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

• Assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità d’offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;

• Assenza, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, della applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

• Assenza, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione;

• Assenza di risoluzione di contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità d’offerta per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente;

• Assenza, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, di altre fattispecie previste dall’art.38 del decreto legislativo n.163/2006.

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I requisiti della Provincia di Mantova

• Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

• Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori nel servizio;

• Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Copertura assicurativa di R.C. per operatori ed utenti;• Rispetto del debito informativo con la Regione, i Comuni,

l’Ufficio di Piano ovvero l’Ente capofila per l’attuazione del Piano di Zona;

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I requisiti della Provincia di Mantova

• Mission del Servizio, desumibile dal documento costitutivo;

• Predisposizione di un Piano di lavoro annuale; • Predisposizione di un Piano di lavoro settimanale

/giornaliero per interventi con l’utenza;• Compilazione di un Registro degli interventi

quotidianamente erogati e breve diario di aggiornamento sulle singole situazioni;

• Svolgimento di regolari riunioni d’équipe per la organizzazione del lavoro, la programmazione, i

progetti individualizzati e l’aggiornamento sulle situazioni degli utenti in carico con stesura e conservazione del relativo verbale;

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I requisiti della Provincia di Mantova

• Tenuta e regolare aggiornamento dell’archivio e delle schede nominative per utente, con i verbali degli incontri di monitoraggio con utente/famiglia/servizi e la liberatoria dei dati personali;

• Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza/famiglia somministrate annualmente o al termine dell’intervento;

• Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori somministrate annualmente;

• Elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, loro trasmissione all’Ente Capofila e restituzione dei risultati ai soggetti interessati;

• Possesso dei requisiti organizzativo - gestionali come da bando;

• Piano di aggiornamento del personale.

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La Carta dei Servizi− mission (ragion d’essere dell’organizzazione e i valori cui si ispira) attinente alla

specifica tipologia di attività da accreditare;− principi del servizio, diritti e doveri degli utenti;− obiettivi e loro articolazione nel tempo;− servizi offerti e tipologia prestazioni;− modalità di erogazione dei servizi;− ambiti territoriali nei quali svolge l’attività l’ente che richiede l’accreditamento;− modalità di accesso;− modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e attivazione

dei progetti e/o prestazioni;− modalità di raccordo nella gestione dell’utenza, nel mantenimento di contatti

costanti con la famiglia dell’utente, con i Servizi Sociali di riferimento, con la rete del territorio;

− modalità e tempi massimi di attivazione del servizio dalla richiesta;− orari di apertura, riferimenti di sede e telefonici;− costi del servizio per tipologia di prestazione;− standard di qualità, dimensioni e indicatori;− condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che

rappresentano i loro diritti;− sistema di valutazione adottato, del grado di soddisfazione dell’utenza e del

personale in servizio, sistema di verifica e di controllo;− sistema adottato per l’invio di segnalazioni e reclami.

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Decreto Direttoriale 1254 del 15 febbraio 2010

• L’accreditamento istituzionale di una unità d’offerta sociale si manifesta, a seguito di apposita istanza dell’Ente gestore, con un provvedimento del Comune o dei Comuni associati o della Regione per unità d’offerta specifiche.

• Così come per la CPE l’accreditamento di una unità d’offerta è relativo al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d’offerta che presenta l’istanza di accreditamento. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d’offerta, così come sono necessarie distinte CPE, sono necessari distinti accreditamenti per ogni unità d’offerta gestita.

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Decreto Direttoriale 1254 del 15 febbraio 2010

• CPE ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d’offerta e che presenta la CPE e l’istanza di accreditamento

• se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d’offerta, sono necessarie distinte CPE (o autorizzazioni) e, quindi, distinti accreditamenti

• gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d’offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione, non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto con particolare riferimento all’accreditamento, occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso dal Comune o dai Comuni associati, o dalla Regione nei casi specifici.

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Decreto Direttoriale 1254 del 15 febbraio 2010

• A seguito del ricevimento della domanda, e prima dell’adozione dell’atto di accreditamento, l’Ente preposto all’accreditamento istituzionale, procede alla verifica del possesso dei requisiti. La verifica dovrà essere effettuata, tramite:

a) analisi della documentazione, in caso di presentazione di istanza corredata da documentazione, oppure, nel caso in cui il gestore si avvalga della autocertificazione, attraverso la verifica della completezza della ceck list dei requisiti necessari, fermo restando che l’Ente gestore dovrà esibire, qualora richiesto, gli atti conservati presso l’unità d’offerta medesima

b) sopralluogo della struttura.

Il sopralluogo è necessario solo qualora l’istanza di accreditamento venga presentata oltre 6 mesi dall’ultimo verbale di vigilanza della ASL.

• L’attività di sopralluogo dell’Unità d’offerta, può essere attribuita, con oneri a proprio carico, dal Comune singolo o dai Comuni associati, alla ASL territorialmente competente.

• A seguito delle attività di verifica e di sopralluogo con esito positivo l’Ente preposto all’accreditamento emetterà specifico atto di accreditamento dell’Unità d’offerta.

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Il fondo sociale regionaleLegge Regione Lombardia 15.01.1986 n. 1

Articolo 40 - Modalità di finanziamento• 1. Il finanziamento delle attività socio-assistenziali ad ambito

zonale o multizonale è assicurato: • a) dalla Regione, mediante il fondo regionale costituito ai sensi

del successivo art. 41, iscritto in bilancio e ripartito a norma del successivo art. 42;

… omissis …

La Regione assegna annualmente ad ogni Ambito

Distrettuale il

finanziamento per la copertura parziale dello spese in conto

mantenimento

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Come accedere

• Annualmente, di norma entro il 30 giugno, l’Ambito Distrettuale chiede ai soggetti gestori di presentare domanda di finanziamento, allegando un rendiconto dettagliato sulla attività svolta.

• Il rendiconto è sotto forma di autocertificazione, con possibilità non remota di controllo.

• Il finanziamento eventualmente concesso è a valere sull’esercizio di richiesta del finanziamento, anche se la base di commisurazione è quella del periodo precedente.

• Sono ammesse al finanziamento solo le strutture autorizzate ovvero accreditate.