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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale Incontro di Studio cod. 5925 sul tema La prova nel processo civile ROMA, Hotel Ergife – 11-13 giugno 2012 IL FUTURO È QUI? PROBLEMATICHE IN TEMA DI DOCUMENTO INFORMATICO Relazione a cura del Dott. Vincenzo DI GIACOMO (Presidente f.f. del Tribunale di Campobasso /Presidente della sezione promiscua/Dirigente Amministrativo f.f.) DIRITTI RISERVATI (si autorizza la riproduzione, in tutto o in parte, del presente documento solo previa citazione della fonte di provenienza)

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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale

Incontro di Studio cod. 5925 sul tema La prova nel processo civile

ROMA, Hotel Ergife – 11-13 giugno 2012

IL FUTURO È QUI? PROBLEMATICHE IN TEMA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Relazione a cura del Dott. Vincenzo DI GIACOMO (Presidente f.f. del Tribunale di Campobasso /Presidente della sezione promiscua/Dirigente Amministrativo f.f.)

DIRITTI RISERVATI (si autorizza la riproduzione, in tutto o in parte, del presente documento solo previa citazione della fonte di provenienza)

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INDICE

1) DOCUMENTO INFORMATICO ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO A) Premessa …………………………………………………………………… pag. 3 B) Polisweb PCT (Sicid, Siecic, Ada) e Re.Ge. Le Convenzioni. Documenti

informatici e fascicoli informatici. Il sito web ………….………………… pag. 4 C) Redazione a stampa dei verbali di udienza e loro conversione in

documenti informatici ……………………………………………………… pag. 6 D) Comunicazioni telematiche e notificazioni telematiche con valore legale civili e penali dei documenti informatici. La posta elettronica certificata (PEC). Rinvio…………………………….………………………...……….. pag. 6 E) Il file su foglio excel per le nomine dei CTU e la loro pubblicazione sul sito web …………………………………………………………………… pag. 6 F) Archivio digitale/Banca dati dei provvedimenti informatici. Convenzioni ulteriori …………………………………………………………………….. pag. 7

2) PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) A BINARIO UNICO E SUOI LIMITI …………………………………………………………………………….. pag. 8

3) DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE. ORIGINALI, COPIE, ESTRATTI, DUPLICATI E RIPRODUZIONI DI DOCUMENTI INFORMATICI E RELATIVO REGIME PROBATORIO NEL PROCESSO CIVILE

A) Il documento informatico ………………………………………………………. pag. 13 B) Documento informatico e firma digitale ………………………………………. pag. 13 C) Originali, copie, estratti, duplicati e riproduzioni di documenti informatici …. pag. 14 D) Regime probatorio nel processo civile degli originali di documenti informatici .. pag. 15 E) Regime probatorio nel processo civile delle copie, estratti, duplicati e riproduzioni

di documenti informatici ……………………………………………………………. pag. 15 F) Le “regole tecniche” e le “specifiche tecniche” ……………………………………. pag. 17 G) Efficacia probatoria del documento informatico prodotto in un processo civile telematico o cartaceo ……………………………………………………………… pag. 18 H) Scheda riepilogativa: rinvio ……………………………………………………… pag. 20

4) DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO A) Il fascicolo informatico nel Processo Civile Telematico/PCT a binario unico…. pag. 20 B) Il fascicolo informatico nel processo civile cartaceo ……………………............. pag. 21 5) COMUNICAZIONI TELEMATICHE E NOTIFICAZIONI

TELEMATICHE CON VALORE LEGALE CIVILI E PENALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

A) Premessa ………………………………………………………………………….. pag. 23 B) Le comunicazioni e notificazioni telematiche civili con valore legale …………. pag. 24 C) Le comunicazioni e notificazioni telematiche penali con valore legale ………… pag. 26 D) La posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………… pag. 27

6) SCHEDE RIEPILOGATIVE A) All. n. 1: Scheda riepilogativa su originali, copie, estratti, duplicati e riproduzioni di documenti informatici e relativo regime probatorio …………….. pag. 30

B) All. n. 2: Scheda riepilogativa sulle conseguenze della mancata indicazione di pec e/o fax e/o codice fiscale ………………………………………………….... pag. 31

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1) DOCUMENTO INFORMATICO ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO

A) Premessa Il documento informatico (al pari delle comunicazioni e notifiche telematiche, della PEC,

della firma digitale, del fascicolo informatico, ecc.) costituisce un aspetto saliente

dell’informatizzazione del processo e del sistema che vi ruota intorno.

Il grado di informatizzazione del sistema processuale (sia civile che penale, ma anche

amministrativo, tributario, ecc.) varia da Ufficio giudiziario ad Ufficio giudiziario e raggiunge la

massima estensione nel Processo Civile Telematico (PCT), il quale ultimo attiene al solo processo

civile (ed anzi solo ad alcune materie di quest’ultimo) ed è praticato solo presso quegli Uffici

giudiziari che vi sono stati specificamente ammessi.

Nel Processo Civile Telematico, di cui tratterò nel successivo Capitolo n. 2, gli unici

documenti e fascicoli aventi valore legale sono quelli informatici, mentre le copie cartacee

(analogiche) dei documenti e fascicoli informatici (digitali) rispondono a mere esigenze di comodo;

a ciò fanno allo stato eccezione le notifiche successive all’emissione del provvedimento

informatico/telematico e le ricevute o marche relative al pagamento del contributo unico unificato,

non avendo ancora trovato concreta attuazione la normativa sulle notifiche telematiche da parte

dell’UNEP di cui all’art. 17 del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale 21/2/2011, n. 44 (a

parte quelle dirette tra Avvocati di cui al successivo art. 18) e quella sui pagamenti telematici di cui

agli artt. 30 Reg. cit. e 190 e ss. DPR n. 115/2002 (al di fuori di tale normativa, è stata stipulata in

materia qualche convenzione, come quella del Tribunale di Milano, che però pone problemi di

esclusiva, di commissioni ed altro).

Invece, nei processi civili cartacei, i documenti e fascicoli aventi valore legale sono, di

regola, per l’appunto quelli cartacei, sebbene, a termini dell’art. 9 Reg. n. 44/2011 cit., debba

comunque procedersi alla copia informatica dei documenti analogici ed alla formazione dei

fascicoli informatici. Inoltre, anche nei processi cartacei, i documenti informatici originali e/o le

loro copie, duplicati o riproduzioni possono, a certe condizioni, formare piena prova; su

quest’ultimo argomento tornerò nel successivo Capitolo n. 3.

Se il PCT deve essere ancora portato a compimento in ambito nazionale (e deve esserlo

ancor più per il processo civile di cognizione), il “PPT” (processo penale telematico) non è stato

invece ancora neppure avviato, anche perché la completa dematerializzazione del fascicolo penale

cartaceo presenta qualche maggiore difficoltà dal punto di vista tecnico. Va considerato inoltre che,

nella materia penale, solo in poche realtà è stato diffuso il nuovo sistema SICP e che il REGE 3 è

ancora in fase di collaudo; le uniche vere novità sul fronte penale provengono dal Piano

straordinario per la digitalizzazione della giustizia (cfr. il successivo Capitolo 5, paragrafo C),

laddove il programma documentale è finalizzato (ad eccezione del progetto AURORA, peraltro

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molto complesso e che si sta sperimentando in parte solo presso la Procura della Repubblica di

Lecce) più alla gestione di atti scannerizzati che al workflow di procedura.

Nel presente Capitolo, tratterò dell’informatizzazione del sistema processuale, che si

sostanzia (sia dentro che fuori del PCT) nella formazione di documenti informatici, oltre che nelle

loro comunicazioni e notificazioni telematiche. In proposito, in questo Capitolo (così come nei

successivi) farò anche vari riferimenti a nostre esperienze, sia per rendere maggiormente concreta la

presente relazione e sia perché potrebbero offrire qualche utile spunto ad altri Uffici che si

accingono ad avviarle o le hanno già avviate.

B) Polisweb PCT (Sicid, Siecic, Ada) e Re.Ge. Le Convenzioni. Documenti informatici e fascicoli informatici. Il sito web

Per quanto concerne l’informatizzazione del settore civile, assume rilievo il sistema

operativo informatico del POLISWEB NAZIONALE che, a decorrere dal 15/10/2011, è stato

sostituito dal POLISWEB PCT (giusta comunicazione Direttore Generale del Ministero della

Giustizia/DGSIA con nota del 26/7/2011). Nel settore penale, invece, assume rilievo il sistema

informatico RE.GE. .

All'interno del POLISWEB PCT (già POLISWEB NAZIONALE), assumono poi rilievo i

sistemi SICID (per la gestione dei registri del contenzioso civile e del lavoro) e SIECIC (per la

gestione dei registri delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e delle procedure

concorsuali).

Presso il Tribunale di Campobasso, questi ultimi due sistemi (SICID e SIECIC) sono

operativi dal 26/3/2010 (dal 2003 era invece attivo il SICC/SIL/SIVG) ed offrono tra l’altro la

possibilità a Magistrati, Cancellerie ed Avvocati di vedere telematicamente dall’esterno il fascicolo

informatico (ossia le varie udienze ed i connessi adempimenti e vicende processuali), ma non il

contenuto dei suoi singoli atti e questo è sicuramente un limite.

Proprio in questi giorni, peraltro, presso il nostro Tribunale è in corso di utilizzazione la

funzionalità di scannerizzazione del pacchetto ADA, integrato nel SICI unitamente al SICID ed al

SIECIC, il che permetterà a Magistrati, Cancellerie, Avvocati e CTU interessati di vedere

telematicamente dall’esterno anche il contenuto dei singoli atti del fascicolo informatico. Tanto è

stato reso possibile grazie alla stipula di apposite Convenzioni con la Regione Molise e con la

Provincia di Campobasso rispettivamente in data 8/9/2011 e 20/10/2011 per tirocini di formazione

ed orientamento anche a supporto delle Cancellerie di laureati e diplomati disoccupati o inoccupati

e di lavoratori in mobilità o cassa integrazione, finanziate con fondi europei POR-FSE, vari dei

quali tirocinanti sono stati destinati appunto alla scannerizzazione/digitalizzazione di tutti i processi

civili (cartacei) pendenti, così da ottenere altrettanti documenti informatici che andranno a costituire

i singoli fascicoli informatici nel pacchetto ADA; un’altra Convenzione è stata stipulata lo scorso

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26/4/2012 con la società Aste Immobiliari, sempre al fine, tra l’altro, della scannerizzazione (anche

questa a titolo gratuito) dei processi civili (cartacei) di nuova iscrizione a ruolo.

Per quanto concerne il tema dei profili normativi connessi alla formazione dei documenti

informatici e dei fascicoli informatici (sia all’interno del PCT che nei processi cartacei), lo stesso

verrà illustrato nel successivo Capitolo n. 4, cui rinvio.

Nel settore penale, il nostro Tribunale, con nota del 31/3/2011, ha aderito al Piano

Straordinario per la Digitalizzazione della Giustizia, venendovi registrato giusta nota ministeriale

del successivo 1/4/2011; ma sull’argomento tornerò specificamente nel successivo Capitolo 5

(paragrafo C).

A parte ciò, presso il Tribunale di Campobasso il sistema RE.GE. è attivo dal 1999 (il 2.1) e

dal 2002 (il 2.2). Anche quest’ultimo sistema presenta dei limiti, quale ad esempio, a parte la non

visibilità dall’esterno del contenuto degli atti (fermo restando peraltro il problema del segreto, nelle

fasi preliminari del processo penale), l’impossibilità di fatto di calcolare le definizioni e le

sopravvenienze dinanzi al GUP distintamente da quelle dinanzi al GIP e, soprattutto, l’impossibilità

di fatto di individuare i processi penali prossimi a prescrizione: per cui, con ordine di servizio del

18/10/2011 si è provveduto ad istituire appositi Registri informali presso le rispettive Cancellerie,

che permettono la creazione di corsie preferenziali e quindi lo smaltimento prioritario dei processi

prossimi a prescrizione e di quelli ex art. 132-bis disp. att. cpp, il che richiede un computo sia pure

informale ab origine dei termini di prescrizione, cui si sta provvedendo sempre con l’ausilio dei

tirocinanti laureati rinvenienti dalle succitate Convenzioni con Regione e Provincia.

Detti tirocinanti vengono altresì utilizzati ad ulteriore supporto delle Cancellerie civili e

penali ed anche per l’aggiornamento permanente del sito web del Tribunale (cui provvederà

comunque anche Aste Immobiliari, a seguito della stipula della già citata Convenzione del

26/4/2012), rimasto da circa due anni di fatto inattivo a causa di una ristrutturazione in ambito

nazionale da parte del CISIA, a seguito della quale sarebbe stato necessario reinserire ex novo tutti i

dati nel sito.

L’utilizzo dei suddetti tirocinanti di cui alle menzionate Convenzioni con Regione e

Provincia finanziate con fondi europei, unitamente ai tirocinanti Avvocati rinvenienti dalla

Convenzione stipulata in data 14/7/2011 ai sensi dell’art. 37 DL 6/7/2011, n. 98, come convertito

nella L. 15/7/2011, n. 111 (con loro ammissione al primo anno di tirocinio presso il nostro

Tribunale), ci ha permesso l’istituzione dell’Ufficio del Giudice giusta provvedimento del

27/12/2011. E ciascun Ufficio del Giudice avrà un suo autonomo spazio, autonomamente

organizzato da ciascun Magistrato, all’interno del predetto sito web del Tribunale.

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Sul sito web verranno poi pubblicate le nomine dei CTU (giusta Protocollo d’Intesa stipulato

il 7/7/2011 con gli Ordini professionali interessati alle nomine di CTU, curatori fallimentari,

professionisti delegati per le esecuzioni immobiliari e periti), i calendari delle udienze, gli eventuali

rinvii delle stesse e gli eventi di maggiore rilievo del nostro Ufficio.

C) Redazione a stampa dei verbali di udienza e loro conversione in documenti informatici In accordo col Consiglio dell’Ordine Forense (che ha acquistato stampanti e scanner),

abbiamo approntato presso la nuova sede del Tribunale civile (interamente cablata, ove ci siamo

trasferiti il mese scorso) un sistema di redazione a mezzo pc dei verbali di udienza. In pratica, il

l’Ordine Forense ha proceduto all’acquisto di stampanti con collegamento wireless ai loro pc, le

quali sono state collocate in ciascuna Aula di udienza.

La prima stampa del verbale viene sottoposta al Giudice, che vi apporta (anche a seguito ad

esempio della rilettura del verbale ai testimoni, ecc.) le eventuali modifiche e/o integrazioni,

dopodiché si procede alla stampa definitiva del verbale ed alla sua sottoscrizione analogica ed

inserimento nel fascicolo cartaceo, con considerevoli vantaggi al momento dello studio dei fascicoli

da parte di Giudici ed Avvocati. Successivamente all’udienza, la Cancelleria provvede a

scannerizzare i verbali, così convertendoli in documenti informatici (benché privi di valore legale) e

ad inserirli nei relativi fascicoli informatici, sicché detti documenti informatici refluiscono

automaticamente nel pacchetto ADA e sono così tra l’altro anche visibili telematicamente

dall’esterno da parte degli interessati.

D) Comunicazioni telematiche e notificazioni telematiche con valore legale civili e penali dei documenti informatici. La posta elettronica certificata (PEC)

Sempre per quanto concerne l’informatizzazione del processo, sia civile che penale, negli

ultimi anni la stessa è stata estesa, sul piano legislativo e regolamentare ed anche sul piano pratico,

attraverso la previsione (preceduta da quella sulle comunicazioni a mezzo telefax) e l’attuazione

delle comunicazioni e notifiche telematiche, strettamente connesse al sistema della posta elettronica

certificata (PEC).

Per il suo particolare rilievo, oltre che per motivi sistematici, questo argomento verrà trattato

in un Capitolo a sé stante (il n. 5, cui si fa qui rinvio), dopo l’esposizione degli ulteriori profili

connessi al documento informatico (ed alla firma digitale).

E) Il file su foglio excel per le nomine dei CTU e la loro pubblicazione sul sito web

Benché l’argomento non sia strettamente attinente al documento informatico (ma lo è

rispetto a quello dell’informatizzazione del sistema processuale), merita di essere segnalato che,

anche sulla base del già citato Protocollo d’Intesa stipulato il 7/7/2011 con gli Ordini professionali

interessati alle nomine di CTU, curatori fallimentari, professionisti delegati per le esecuzioni

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immobiliari e periti, proprio il mese scorso abbiamo avviato la sperimentazione di un applicativo

informatico su foglio excel appositamente da noi ideato, che permette di calcolare la percentuale

totale del 10% di incarichi affidati dall’Ufficio a ciascun CTU, ai sensi dell’art. 23, co. 1 disp. att.

cpc, come modif. dalla legge n. 69/2009. E’ stata così assicurata la rotazione nell’assegnazione di

detti incarichi, garantendosene altresì la trasparenza attraverso la previsione della loro

pubblicazione sul sito web del Tribunale (oltre che la messa a disposizione a ciascun Ordine

professionale da parte delle Cancellerie degli elenchi delle nomine).

F) Archivio digitale/Banca dati dei provvedimenti informatici. Convenzioni ulteriori In data 22/3/2011, abbiamo stipulato con la società Centro Soluzioni Editoriali srl (collegata

anche alla Wolters Kluwer Italia srl, società multinazionale che ha acquisito, tra le altre, la Cedam,

l’Utet giuridica, la De Agostini professionale, l’Ipsoa) apposita Convenzione, la quale ha permesso,

oltre la pubblicazione di massime e sentenze (al quale scopo abbiamo stipulato il 15/2/2011 anche

altra Convenzione con l'Università degli Studi del Molise), l’avvenuta acquisizione ottica a titolo

gratuito tramite scanner di tutte le sentenze civili e penali del Tribunale, che sono state tutte

convertite in documenti informatici, sì da consentire un immediato riutilizzo degli atti scansionati e

custoditi sui server dei rispettivi Uffici di Cancelleria, tanto per il rilascio in tempo reale delle copie

dei provvedimenti all’utenza quanto per la masterizzazione degli stessi e quindi per la creazione di

un data base utilizzabile per la consultazione di tutte le decisioni. Attualmente, la

scannerizzazione/masterizzazione storica è stata completata, sicché la procedura prosegue a regime.

È stato quindi creato un “Archivio storico/Banca dati” digitalizzato di tutte le sentenze del

Tribunale (parlo di provvedimenti integrali non massimati), che, con nostra nota del 3/11/2011 in

risposta alla missiva del CSM del 26/10/2011 (Prot. P23996/2011), è stato messo a disposizione di

quest’ultimo e della Corte di Cassazione, ai fini della riapertura degli archivi di merito del sito

ITALGIUREWEB.

Con ulteriore nota del 1/12/2011 in risposta alla successiva missiva del CSM del 7/11/2011,

il nostro Tribunale ha chiarito di essere pronto ad implementare l'Archivio di merito del CED

attraverso la “Modalità aggiornamento 3” ossia la “Maschera n. 3” ("trasferimento di una banca

dati intera in formato database, o esportata in xml" per Ufficio già provvisto di banca dati e di un

motore di ricerca), che è la più avanzata tra quelle proposte.

A quest'ultimo scopo, sempre in data 1/12/2011 abbiamo proceduto all'integrazione della

Convenzione stipulata con la società Centro Soluzioni Editoriali srl il 22/3/2011, sostanzialmente

dismettendo i cd-rom di raccolta delle nostre sentenze, sistema questo compatibile solo con la meno

avanzata “Modalità aggiornamento 1” ossia la “Maschera n. 1”, la quale richiede che un operatore

del Tribunale provveda ad inserire una per una le sentenze nel sistema ITALGIUREWEB. Vero è

che a questa “Modalità aggiornamento 1” possiamo far fronte con l’ausilio dei tirocinanti (giovani

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laureati e diplomati disoccupati o inoccupati; lavoratori in mobilità o cassa integrazione) rinvenienti

dalle apposite Convenzioni, cui facevo riferimento anche nel precedente paragrafo B, stipulate con

Regione Molise e Provincia di Campobasso rispettivamente in data 26/7/2011 e 20/10/2011 e

finanziate con fondi europei POR/FSE.

Tuttavia, trattasi di modalità di gran lunga più lenta e più laboriosa, per cui, come dicevo,

abbiamo previsto la sostituzione dei cd-rom di raccolta delle nostre sentenze con la raccolta e l'invio

diretto dei dati per via telematica. In proposito, al fine del concreto avvio della “Modalità

aggiornamento 3”, è però necessario che il CED della Corte di Cassazione chiarisca taluni profili

(definizione dei campi da indicizzare, obbligatori ed opzionali; eventuali vincoli riguardo agli

standard da utilizzare; modalità di esportazione dei dati dalla nostra piattaforma a quella del CED;

eventuale disponibilità di tracciati di esempio), chiarimento da noi richiesto sempre con la citata

missiva del 1°/12/2011 ma al momento non ancora fornitoci.

2) PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) A BINARIO UNICO E SUOI LIMITI Come accennavo nel precedente Capitolo, l’informatizzazione del processo raggiunge la sua

massima estensione nel processo civile telematico/PCT, perché quest’ultimo si sostanzia (oltre che

nei depositi, notificazioni e comunicazioni telematiche) nella completa dematerializzazione del

fascicolo cartaceo e quindi nella formazione di un fascicolo informatico che ne prende il posto. In

proposito, appare opportuno ribadire che, nel Processo Civile Telematico, gli unici documenti e

fascicoli aventi valore legale sono quelli informatici, mentre le copie cartacee (analogiche) dei

documenti e fascicoli informatici (digitali) rispondono a mere esigenze di comodo; a ciò fanno allo

stato eccezione le notifiche successive all’emissione del provvedimento informatico/telematico e le

ricevute o marche relative al pagamento del contributo unico unificato, non avendo ancora trovato

concreta attuazione la normativa sulle notifiche telematiche da parte dell’UNEP di cui all’art. 17 del

Regolamento di cui al Decreto Interministeriale 21/2/2011, n. 44 (a parte quelle dirette tra Avvocati

di cui al successivo art. 18) e quella sui pagamenti telematici di cui agli artt. 30 Reg. cit. e 190 e ss.

DPR n. 115/2002 (al di fuori di tale normativa, è stata stipulata in materia qualche convenzione,

come quella del Tribunale di Milano, che però pone problemi di esclusiva, di commissioni ed altro).

Vari Uffici giudiziari hanno realizzato il PCT in alcuni settori o ne hanno comunque avviato

la fase di sperimentazione.

Il Tribunale di Campobasso, dopo avere costituito nel settembre 2010 un apposito Gruppo di

Lavoro per la digitalizzazione ottica delle Cancellerie (successivamente ridenominato Gruppo di

Lavoro misto per il Processo Civile Telematico-PCT), è stato ammesso dal Ministero della

Giustizia/DGSIA (giusta nota del 27/1/2011, Prot. m_dg.DOG07.27/01/2011.0002260.U) al

progetto per il Processo Civile Telematico col sistema del doppio binario (v. oltre). E’ stata così

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eseguita, in accordo col CISIA, la pulizia informatica su base distrettuale del sistema SICID per

l’Anagrafica Avvocati, mentre Magistrati e Personale amministrativo hanno seguito in loco appositi

corsi di formazione ministeriali nel giugno 2011, laddove vari Avvocati hanno partecipato a quelli

privatamente organizzati con la Lextel dal locale Consiglio dell’Ordine Forense. All’esito, il

5/7/2011, abbiamo emesso il primo provvedimento giurisdizionale telematico (decreto ingiuntivo)

nella storia del nostro distretto; il CSM, in proposito, nella seduta del 7/9/2011 ha adottato il

relativo provvedimento di presa d’atto (Pratica n. 19/IN/2011).

Il nostro Processo Civile Telematico è stato avviato col sistema del doppio binario (ossia

della formazione di documenti informatici sottoscritti con firma digitale senza valore legale,

parallelamente ai conformi documenti cartacei con valore legale) e, essendosi munita di PEC (anche

se non ancora della pur necessaria smart-card con firma digitale) oltre la metà degli Avvocati

iscritti al locale Ordine, in data 1°/1/2012 abbiamo richiesto l’attivazione del binario unico,

consistente nella dematerializzazione dei fascicoli monitori (che così divengono fascicoli

informatici d’ufficio, contenenti gli atti del processo come documenti informatici: v. pure artt. 2,

lett. h, 11, 12, 14 e 15 del DM 21/2/2011, n. 44), con firma digitale e trasmissione telematica a

valore legale dei relativi documenti informatici (v. pure art. 13 DM cit.).

Quindi, con decreto ministeriale/dirigenziale DGSIA del 13/3/2012, siamo stati ammessi al

Processo Civile Telematico/PCT col sistema del binario unico (ossia della formazione di documenti

informatici sottoscritti con firma digitale con valore legale) per i procedimenti monitori, che

abbiamo concretamente avviato dopo l’emanazione delle relative disposizioni operative di cui ai

miei decreti del 19/3/2012 e del 17/4/2012.

Il mese scorso abbiamo anche organizzato, su proposta della Lexteam, un incontro formativo

gratuito sul MagOffice (più pratico rispetto alla Consolle, la quale -ivi inclusa l’ultima versione 6-

continua a dare problemi di impostazione e di sistema) destinato ai Magistrati ed ai Funzionari del

locale Presidio CISIA.

In prospettiva, ci proponiamo di estendere il PCT anche alle esecuzioni, ai fallimenti e,

alfine, al processo civile di cognizione.

Ad ogni modo, risulta necessario o comunque sommamente opportuno che, a livello

ministeriale, vengano superati alcuni limiti, problemi, intoppi ed ostacoli tuttora presenti

nell’organizzazione del PCT.

Ad esempio, occorre che anche i funzionari del CISIA vengano formati a livello ministeriale

e possano accedere a tal fine alla Consolle del Magistrato (come ora anche al MagOffice) ed alla

Consolle del Cancelliere, così da poter formare a loro volta Magistrati e Personale amministrativo e

supportarli costantemente nel tempo nell’utilizzo del PCT (al pari di quanto avviene per i sistemi

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del POLISWEB e del REGE). La formazione a cascata è altresì uno strumento utile per ridurre i

costi ed agevolare la diffusione dei sistemi.

Occorre mettere a punto un programma informatico che permetta di esercitarsi sulla

Consolle del Magistrato in maniera virtuale, senza dover necessariamente emettere (come accade

attualmente, o comunque come è accaduto nella nostra fase formativa del giugno 2011)

provvedimenti informatici effettivi.

Occorre velocizzare il sistema, che a volte funziona alquanto lentamente, altre volte va in

blocco ed altre volte ancora presenta problemi che impediscono l’invio dei provvedimenti telematici

alla Cancelleria o la ricezione degli stessi da parte di quest’ultima.

Occorre anche semplificare il sistema, evitando troppi passaggi e specie quelli, come ad

esempio gli aggiornamenti ad ogni singolo accesso alle consolle, che attualmente richiedono

eccessivo dispendio di tempo; senza parlare delle complicazioni nell’uso dei comandi, che

potrebbero essere evitate attraverso l’ideazione di programmi semplificati. Vorrei al riguardo

ricordare che, tanto più nell'ambito di società complesse quali quelle odierne, la semplificazione e la

sintesi costituiscono obiettivi molto importanti, sebbene di non facile realizzazione (in altro ambito,

noi lo abbiamo fatto con la costituzione di un apposito Gruppo di Studio sulle sentenze civili di

regola concise e l’avvio della relativa fase sperimentale, che, nel 2011, ha permesso un

considerevole incremento di produttività ed il quasi dimezzamento delle cause civili

ultraquinquennali).

Occorre permettere che i Giudici possano accedere anche da casa alla Consolle del

Magistrato, perché altrimenti l’utilizzo del PCT viene a costituire un aggravio anziché un servizio

utile anche a noi e quindi rischia di cadere di fatto in disuso. In vari distretti quest'accesso da casa è

possibile, mentre non lo era nel nostro (al pari di altri nell'Italia meridionale), in quanto siamo dotati

di una smart card con scheda Modello AT che, per problemi di protezione del sistema, impediva

appunto alla nostra consolle di funzionare da casa. Ciò dipendeva dall’adesione a suo tempo

prestata, per il nostro distretto così come per altri, al Progetto per questo tipo di scheda (mod. AT),

laddove, nei distretti che hanno aderito al progetto per la scheda postecom o postecert (a parte le

smart card commerciali come infocamere o aruba), questo problema non si pone e quindi il

Magistrato può usare la propria consolle anche da casa. D’altra parte, la smart-card Mod. AT dava

problemi anche nell’uso del già menzionato MagOffice (alternativo alla Consolle del Magistrato e

più facile rispetto a questa: cfr. pure le note e schede del Ministero della Giustizia/DGSIA

2/11/2011, prot. m_dg.DOG07.02/11/2011.0029031.U e 19/4/2012, prot.

m_dg.DOG07.19/04/2011.0009728.U), di cui è ora disponibile anche la più aggiornata versione 2.

Pervero, nello scorso mese di marzo il DGSIA, anche a seguito delle nostre segnalazioni, sembra

avere risolto la questione e sono così partiti i primi d.i. telematici con la scheda Modello AT anche

da casa; il sistema ha dato comunque problemi ulteriori (e non solo nel nostro distretto) anche per

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trasmettere con la consolle i d.i. dallo stesso Ufficio del Magistrato alla Cancelleria. Problemi

ulteriori sta dando la consolle correlata all’impostazione dei provvedimenti monocratici o collegiali.

Occorrerebbe rendere compatibile il MagOffice con l’Office 2003 (preferibile a giudizio dei

più rispetto all’Office 2007), perché essa è compatibile solo con Office 2007, mentre la Consolle del

Magistrato è compatibile solo con Office 2003 e non con Office 2007, sicché se si installa l’uno si

disinstalla automaticamente l’altra e viceversa.

Occorrerebbe, al di là di quanto appena segnalato, evitare i frequenti aggiornamenti dei

sistemi informatici (l’ultima consolle porta il n. 6 -ce ne sono state anzi due successive versioni,

perché la prima non andava-, nel giro di poco tempo ci sono state le precedenti e poi, sempre magari

a stretto giro, verranno la 7, la 8, la 9 e così via…), che talora mutano anche le impostazioni

nell’uso dei sistemi stessi, con conseguenti complicazioni ulteriori per chi ne fa uso.

Occorre, al di là del positivo utilizzo del sistema di riconoscimento ottico dei caratteri OCR,

semplificare la ricerca e consultazione dei documenti informatici allegati in pdf al documento/atto

giudiziario informatico principale, attraverso un sistema che renda la consultazione degli allegati

più rapida ed agevole rispetto alla ricerca manuale dei documenti inseriti nei tradizionali fascicoli

cartacei. Questo non è un aspetto secondario (come potrebbe sembrare a prima vista), perché si

riflette direttamente sul tempo di lavoro necessario per lo studio dei fascicoli e la redazione dei

relativi provvedimenti; per cui, se non lo si risolverà per il meglio, il PCT stenterà a decollare.

Occorre mettere bene e definitivamente a punto a livello centrale i programmi informatici

relativi alle esecuzioni, ai fallimenti e soprattutto al processo civile di cognizione.

Occorre, una volta esteso il PCT al processo di cognizione, risolvere il problema dei verbali

di udienza. Difatti, questi possono essere redatti con firma digitale e quindi integrare documenti

informatici idonei a confluire nel sistema, ma ciò richiede che il Giudice in udienza tratti

direttamente una causa per volta. Nella prassi, però, molti Giudici sogliono far redigere i verbali di

udienza cartacei (compresi quelli di raccolta delle prove) direttamente dagli Avvocati, salva la

rilettura finale del verbale da parte del Giudice prima della sua sottoscrizione; e questo serve a

velocizzare le udienze, specie quelle in cui viene trattato un numero elevato di cause. Quest'ultimo

sistema risulta tuttavia incompatibile con la formazione del documento digitale, perché il verbale

cartaceo formato dagli Avvocati non può essere inserito nel sistema. Il nostro Tribunale, a seguito

del trasferimento presso la nuova sede del settore civile, ha concordato col locale Consiglio

dell’Ordine Forense di procedere alla redazione a stampa dei verbali di udienza, attraverso

fotocopiatrici con collegamento wireless ai pc degli Avvocati fornite dallo stesso Ordine (cfr. il

precedente Capitolo n. 1, paragrafo C); dopodiché, la Cancelleria procede a scannerizzare i verbali

e ad inserirli in ADA. Occorrerebbe dunque, ai fini del PCT di cognizione, adottare un programma

informatico al livello centrale (ministeriale), che permetta di far refluire in tempo reale detti verbali

scannerizzati nel SICID, così che gli stessi possano poi confluire nella Consolle del Magistrato o

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nel MagOffice (e vi confluiranno completi delle sottoscrizioni autografe -analogiche- di eventuali

testimoni, o parti in sede d’interrogatorio formale, o CTU, magari dello stesso Cancelliere di

udienza e del Magistrato, senza dunque la necessità di una loro firma digitale e con la sola firma

digitale di chi ve li inserisce materialmente). Se un simile programma non verrà adottato, si rischia

che i Magistrati non procederanno a formare questi documenti informatici (verbali di udienza)

perché, sia pure ricorrendo all’uso dei Dragon (che abbiamo avuto in dotazione per la dettatura

orale e che stiamo proficuamente utilizzando per redigere le sentenze), la trattazione di una sola

causa per volta potrebbe comunque allungare a dismisura i tempi dell’udienza. Se invece il suddetto

programma verrà adottato, i verbali di udienza potranno essere dematerializzati al pari degli atti

introduttivi, delle comparse di risposta, delle memorie, delle comparse conclusionali, delle sentenze,

ecc. (cfr. art. 11 DM 21/2/2011, n. 44); insomma, l'intero fascicolo del processo di cognizione

telematico potrà essere dematerializzato e così trasformato in fascicolo informatico d’ufficio con

valore legale, contenente in originale gli atti del processo come documenti informatici (v. pure artt.

2, lett. h, prima parte, 11, 12 e 15 DM cit.) e visibile e gestibile anche dall’esterno (ovviamente non

in word ma in pdf immodificabile -opportunamente però non in formato immagine, ma in formato

testuale, che dia cioè la possibilità del copia e incolla- e con uso di firma digitale e di PEC), ossia

da casa e/o dallo studio, dai diretti interessati (Magistrati, Avvocati, CTU, ecc.), tramite il punto di

accesso.

La tardiva soluzione dei sovraesposti problemi (soluzione che dipende da Roma e non da

noi) potrà comportare ed anzi comporterà un ritardo nell’implementazione del PCT. La tempestiva

soluzione dei sovraesposti problemi, invece, permetterebbe un sempre maggiore ricorso alle

tecniche telematiche da parte degli Avvocati (oltre che dei CTU, ecc.), presupposto necessario per il

reale funzionamento in concreto del PCT, ricorso allo stato purtroppo ancora limitato non solo per

ostacoli di tipo culturale, ma anche per via dei problemi sin qui segnalati.

Quello che io mi chiedo (e me lo chiedo avendo in passato praticato pure il trading on line e

puranche lo scalping) è come mai ad esempio le banche possano essere munite da anni di ottimi

sistemi telematici, semplici da usare, sostanzialmente immutati nel tempo e sempre perfettamente

funzionanti, mentre noi ci continuiamo a dibattere in tante e tante gravi difficoltà, blocchi di

sistema, problemi d’uso e d’impostazione e via dicendo (a parte i connessi grovigli normativi). Né

si venga a dire che i nostri sistemi di protezione richiedono maggiori cautele e dunque creano

maggiori complicazioni, perché, di contro, anche i sistemi delle banche debbono essere ben protetti,

dato che si ha a che fare con denaro dei risparmiatori (che altrimenti le banche dovrebbero

rifondere) ed anzi con somme spesso ingenti o ingentissime (si pensi non solo alle carte di credito e

sim ricaricabili telematicamente ed ai prelievi o versamenti telematici sui conti correnti, ma anche

alle operazioni telematiche di tipo finanziario sui siti bancari collegati ai conti correnti, ecc.). Non

so quali convenzioni abbia il Ministero e con chi e non so se il problema risieda lì o altrove, ma

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certamente appare incredibile che i sistemi privati (ma anche taluni sistemi della P.A.) funzionino

così bene, mentre i nostri funzionano così male.

3) DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE.

ORIGINALI, COPIE, ESTRATTI, DUPLICATI E RIPRODUZIONI DI DOCUMENTI INFORMATICI E RELATIVO REGIME PROBATORIO NEL PROCESSO CIVILE

A) Il documento informatico

Il documento informatico si sostanzia nella rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

giuridicamente rilevanti (cfr. artt. 1, lett. p e 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale/CAD di

cui al D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e success. modif. e integr., tra le quali quelle di cui al D.Lgs. 4/4/2006,

n. 159, al D.Lgs. 4/4/2006, n. 159, al D.Lgs. 30/12/2010, n. 235 ed al DL 11/8/2011 n. 138 come

convertito nella legge 14/9/2011, n. 148).

Il documento su supporto digitale può essere di vari tipi: un documento sin ab origine

informatico; oppure un documento informatico contenente la copia di un documento analogico;

oppure un documento informatico contenente la copia di un altro documento informatico; e poi c’è

il documento analogico contenente la copia di un documento informatico. Ma su ciò si tornerà

diffusamente nel successivo paragrafo C, illustrando preliminarmente nel successivo paragrafo B il

tema della firma digitale (oltre che della firma elettronica, della firma elettronica avanzata e della

firma elettronica qualificata).

B) Documento informatico e firma digitale La firma digitale, generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, si

correla al rilascio di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, permetta di

rilevare, oltre la sua validità (nel senso di non risultare scaduto, revocato o sospeso), anche gli

elementi identificativi del titolare e del certificatore accreditato e gli eventuali limiti d'uso (cfr. art.

24 CAD e art. 2, lett. g del Regolamento di cui al DM 21/2/2011, n. 44). La firma digitale e, più in

generale, la firma elettronica può essere anche autenticata (avendosi in tal caso per riconosciuta ex

art. 2703 cc), ove il pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesti che è stata apposta in sua presenza,

previo accertamento dell'identità personale del titolare, della validità del certificato elettronico

utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico

(art. 25 CAD).

Il documento informatico senza firma digitale o contenente una semplice firma elettronica

(non qualificata né avanzata: per la distinzione tra firma elettronica, firma elettronica avanzata,

firma elettronica qualificata e firma digitale, v. pure art. 1, lett. q, q-bis, r, s CAD) è liberamente

valutabile in giudizio quanto al suo valore probatorio ed alla sua idoneità ad integrare il requisito

della forma scritta (artt. 20, co. 1-bis e 21, co 1 CAD), mentre quello sottoscritto con firma

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elettronica di tipo digitale (e formato nel rispetto delle vigenti regole legislative e regolamentari) o

avanzata o qualificata ha, ai sensi dell'art. 21, co. 2 (e 23-ter) CAD, l’efficacia probatoria di cui

all'art. 2702 cc e quindi fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni

da chi l'ha sottoscritto; sempre ai sensi dell'art. 21, co. 2 CAD, comunque, l’utilizzo del dispositivo

di firma digitale si presume riconducibile al titolare della smart card, salvo che questi dia prova

contraria. Se poi la firma elettronica è autenticata da pubblico ufficiale, essa si ha per riconosciuta

ex art. 2703 cc (art. 25 CAD).

Inoltre, il documento informatico con firma digitale o qualificata soddisfa il requisito della

forma vincolata di cui all'art. 1350 cc (art. 21, co. 2-bis CAD).

C) Originali, copie, estratti, duplicati e riproduzioni di documenti informatici Come si diceva nel precedente paragrafo A, il documento informatico può essere di vari tipi:

originale informatico, ossia un documento sin ab origine informatico (si pensi ad esempio,

nell’ambito del PCT, alle richieste monitorie telematiche ed ai decreti ingiuntivi telematici nella

fase del binario unico); oppure un documento informatico contenente la copia di un documento

analogico (come quello cartaceo: si pensi ad esempio, sempre nell’ambito del PCT, alle copie

informatiche ottenute dalla scannerizzazione dei documenti cartacei allegati alle richieste

monitorie); oppure un documento informatico contenente la copia di un altro documento

informatico; e poi c’è il documento analogico contenente la copia di un documento informatico.

Questa distinzione, sintetizzata anche ad esempio nell’art. 2, lett. h del Regolamento di cui al

DM 21/2/2011, n. 44 (e, quanto al formato dell’atto processuale come documento informatico ed al

formato dei documenti informatici allegati, cfr. i successivi artt. 11 e 12 DM cit.), la si rinviene pure

negli artt. 20 e ss. del CAD, il quale trova il suo presupposto nel DPR n. 445/2000, a parte altri

precedenti provvedimenti normativi (come il DPR n. 513/97, a norma dell’art. 15, co. 2 L. 59/97).

Anzi, più nello specifico, il CAD definisce e distingue ulteriori fattispecie documentali: la

copia informatica di documento analogico, la copia per immagine su supporto informatico di

documento analogico, la copia informatica di documento informatico e l’estratto informatico di

documento informatico, la copia analogica di documento informatico, il duplicato informatico di

documento informatico, la riproduzione informatica di documento analogico o informatico (cfr. art.

1, lett. i-bis, i-ter, i-quater, i-quinquies CAD ed artt. 22, 23 e 23-bis, 23-ter, 23-quater CAD). Per il

concetto di originale non unico, cfr. poi l’art. 1, lett. v CAD; per i concetti di documento

informatico e documento analogico cfr. rispettivamente art. 1, lett. p, p-bis CAD.

In pratica, la copia informatica di documento analogico (artt. 1, lett. i-bis e 23, co. 1 CAD) è

un documento informatico avente un contenuto identico (tramite riscrittura) a quello del documento

analogico da cui è tratta. La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

(artt. 1, lett. i-ter e 23, co. 2 CAD) è quella che si ottiene mediante la scansione (scannerizzazione)

del documento analogico. La copia informatica di documento informatico (artt. 1, lett. i-quater e 23-

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bis, co. 2 CAD) è quella che invece si ottiene ad esempio col copia e incolla, mentre l’estratto

informatico di documento informatico (stesso art. 23-bis, co. 2 CAD) si ottiene attraverso il copia e

incolla di una sola parte del documento. Il duplicato informatico di documento informatico (artt. 1,

lett. i-quinquies e 23-bis, co. 1 CAD) è quello che si ottiene con la memorizzazione (salva con

nome) sullo stesso dispositivo (es. un pc) o su dispositivi diversi (es. anche su altro pc e/o su penna

usb) di altro documento informatico identico. La copia analogica e l’estratto analogico di

documento informatico (art. 23 CAD) è quella che si ottiene dalla stampa (integrale oppure, quanto

all’estratto, parziale) del documento informatico o dalla sua ritrascrizione. La riproduzione

informatica di documento analogico o informatico (art. 23-quater CAD) è la copia senza la firma

elettronica né altra firma elettronica qualificata, né attestazione di conformità.

D) Regime probatorio nel processo civile degli originali di documenti informatici Il documento informatico originale senza firma digitale è liberamente valutabile dal Giudice

quanto al suo valore probatorio ed alla sua idoneità ad integrare il requisito della forma scritta (artt.

20, co. 1-bis e 21, co. 1 CAD).

Il documento informatico originale con firma digitale (o con firma elettronica avanzata o

qualificata), invece, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da

chi l’ha sottoscritto ex art. 2702 cc, presumendosi l’utilizzo del dispositivo di firma digitale

riconducibile al titolare della smart card, salvo che questi dia prova contraria (art. 21, co. 2 CAD).

Se poi la firma elettronica è autenticata da pubblico ufficiale, essa si ha per riconosciuta ex art. 2703

cc (art. 25 CAD).

Inoltre, il documento informatico originale con firma digitale (o con firma elettronica

qualificata) soddisfa il requisito della forma vincolata di cui all'art. 1350 cc (art. 21, co. 2-bis CAD).

E) Regime probatorio nel processo civile delle copie, estratti, duplicati e riproduzioni di

documenti informatici Per quanto concerne le copie, ai sensi dell’art. 22, co. 1 CAD, il documento informatico

contenente la copia di atti pubblici o scritture private o di documenti in genere su supporto

analogico, se ad esso è apposta/associata la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) del

depositario autorizzato o del pubblico ufficiale che lo spedisce o rilascia, ha piena efficacia ai sensi

degli artt. 2714 e 2715 cc (al pari, in sostanza, delle copie conformi rispettivamente di atti pubblici e

di scritture private) e sostituisce il documento originale analogico (art. 22, co. 4 CAD, salvo quanto

previsto dai successivi co. 5 e 6).

Ai sensi dell’art. 23-ter, co. 3 CAD, le copie informatiche di documenti analogici formati dalla

PA hanno il medesimo valore giuridico degli originali, se la conformità è assicurata con la firma

digitale o altra firma elettronica qualificata del funzionario a ciò delegato e nel rispetto delle regole

tecniche di cui all’art. 71 CAD.

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Per quanto riguarda le copie informatiche di documenti processuali originali in formato

cartaceo, il Cancelliere ne attesta la conformità sottoscrivendo dette copie con la propria firma

digitale (art. 21, co. 3 DM 21/2/2011, n. 44).

Specularmente, la copia conforme (ossia con attestazione di conformità all’originale da parte

di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato) su supporto analogico di un documento informatico con

firma digitale (o elettronica avanzata o qualificata) ha la stessa efficacia probatoria dell’originale

(art. 23, co. 1 CAD); invece, la copia o l’estratto (sia l’una che l’altro senza attestazione di

conformità) su supporto analogico di un documento informatico conforme alle vigenti regole

tecniche (cfr. art. 71 CAD e successivo DM 2/11/2005, n. 19818) ha la stessa efficacia probatoria

dell’originale a condizione che la conformità non venga disconosciuta, fermo l'obbligo (ove

previsto) di conservazione dell'originale informatico (art. 23, co. 2 CAD).

L’art. 22, co. 2 e 3 disciplina poi l’ipotesi delle copie per immagine su supporto informatico di

documenti originali formati in origine su supporto analogico, le quali hanno la stessa efficacia

probatoria degli originali se la loro conformità è attestata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò

autorizzato con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata secondo le regole

tecniche di cui all’art. 71 CAD (art. 22, co. 2), mentre, se le copie per immagine su supporto

informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico sono prive della

predetta attestazione di conformità ma sono state formate nel rispetto delle regole tecniche di cui

all’art. 71 CAD, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità

all’originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, co. 3). sostituisce il documento originale

analogico (art. 22, co. 4 CAD, salvo quanto previsto dai successivi co. 5 e 6).

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su

supporto analogico sostituiscono (al pari delle copie informatiche di documenti analogici di cui

all’art. 22, co. 1) il documento originale analogico (art. 22, co. 4 CAD, salvo quanto previsto dai

successivi co. 5 e 6).

L’art. 23-bis CAD disciplina invece l’ipotesi dei duplicati, copie ed estratti informatici di

documenti informatici.

I duplicati informatici di documenti informatici hanno il medesimo valore giuridico del

documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’art.

71 CAD (art. 23-bis, co. 1 CAD).

A loro volta, le copie e gli estratti informatici di documenti informatici, se prodotti in

conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, hanno la stessa efficacia probatoria degli

originali, se la conformità all’originale in tutti i suoi componenti è attestata da pubblico ufficiale a

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ciò autorizzato o non è espressamente disconosciuta (art. 23-bis, co. 2 CAD). Resta fermo l’obbligo

di conservazione, ove previsto, dell’originale informatico (art. 23-bis, co. 2 CAD).

Infine, l’art. 23-quater CAD, come inserito dall’art. 16, co. 2 DPR n. 235/2010, ha

parzialmente integrato l’art. 2712 cc, nel senso che il documento informatico senza né firma digitale

(o avanzata o qualificata) né attestazione di conformità, contenente copia (ossia riproduzione) di

documento analogico o di altro documento informatico, ha la stessa efficacia dell’originale solo se

non viene disconosciuto da colui contro il quale è prodotto e cioè (al pari delle riproduzioni

fotografiche o cinematografiche, delle registrazioni fonografiche e, in genere, di ogni altra

rappresentazione meccanica di fatti e di cose) forma “piena prova dei fatti e delle cose

rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle

cose medesime”.

F) Le “regole tecniche” e le “specifiche tecniche” Il discorso sin qui svolto non sarebbe tuttavia completo se non si facesse cenno al fatto che,

come si è visto, varie tra le citate norme di cui agli artt. 20 e ss. CAD prescrivono il rispetto delle

regole tecniche ex art. 71, il cui co. 1, il quale però non è ancora operativo perché dette regole

tecniche non sono state ancora emanate (sul sito digitpa è possibile rinvenirne solo una bozza,

pubblicata il 5/8/2011. Invece, per il processo tributario, cfr. il DM/Economia e Finanze 26/4/2012).

Per cui, risulta applicabile il co. 2, che conserva l’efficacia delle “regole tecniche vigenti”

fino all’adozione di quelle di cui al co. 1.

Regole tecniche vigenti che, nella materia de qua, quanto alle copie informatiche a fini di

conservazione dei documenti sono (a parte la Proposta di regole tecniche in materia di formazione e

conservazione di documenti informatici del Ministero per le riforme e le innovazioni nella PA del

14/1/2008) quelle di cui alla Deliberazione CNIPA 19/2/2004, n. 11, correlata all’art. 6, co. 1 e 2

DPR n. 445/2000 (regole tecniche da considerarsi a mio sommesso avviso tuttora “vigenti”

nonostante l’abrogazione dell’art. 6 DPR n. 445/2000 cit. ad opera dell’art. 91, lett. b CAD); e,

quanto alla firma digitale, sono quelle di cui al DPR 30/3/2009 (che, all’art. 53, ha tra l’altro

abrogato il DPCM 13/1/2004).

Con specifico riferimento alla materia processuale e, in tale ambito, alla formazione dei

fascicoli informatici ed alle copie informatiche a fini di conservazione degli atti, documenti

probatori ed allegati su supporto cartaceo, vanno invece osservate le specifiche tecniche cui rinvia

l’art. 34 Reg. n. 44/2011, che sono quelle di cui agli artt. 11 e 15 del Provvedimento DGSIA

18/7/2011.

Quanto poi alla richiesta ed al rilascio (telematici) di copie, semplici o autentiche o esecutive

in formato digitale o cartaceo di atti e documenti (informatici o cartacei) del processo ex art. 21, co.

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1 (e 2) Reg. n. 44/2011, previo pagamento dei diritti di Cancelleria ai sensi della normativa vigente

(e quindi al di fuori della materia attinente alle copie informatiche a fini di conservazione degli atti),

vanno osservate le specifiche tecniche di cui al successivo art. 34, che sono quelle di cui agli artt. 22

e 23 del Provvedimento DGSIA 18/7/2011, il quale ultimo articolo rinvia agli artt. 16 Reg. n.

44/2011 e 23-ter, co. 5 CAD, il quale ultimo articolo a sua volta rinvia al rispetto delle regole

tecniche di cui all’art. 71 CAD, il cui co. 2 (non essendo state ancora emanate dette regole tecniche

di cui al co. 1) rinvia alle regole tecniche vigenti: sembrerebbe che qui ci sia un circolo vizioso (tra

l’art. 23 Provvedimento DGSIA 18/7/2011 e gli artt. 23-ter, co. 5 e 71, co. 2 CAD), ma, in realtà, le

regole tecniche vigenti in materia di formazione, trasmissione e validazione dei documenti

informatici tramite PEC sono quelle di cui al DPCM 2/11/2005, n. 19818. E queste ultime sono allo

stato, in definitiva, le regole tecniche da rispettare (anche) in materia di richiesta e rilascio

(telematici) di copie, semplici o autentiche o esecutive in formato digitale o cartaceo di atti e

documenti (informatici o cartacei) del processo ex art. 21, co. 1 e 2 Reg. n. 44/2011.

Circa il rilascio di copie (anche parziali, ossia per estratto) informatiche di atti e documenti del

processo in formato cartaceo, il Cancelliere attesta la conformità della copia informatica al

documento processuale originale cartaceo sottoscrivendola con la propria firma digitale (art. 21, co.

3 Reg. N. 44/2011); la richiesta ed il rilascio della copia informatica debbono avvenire per via

telematica, a mezzo PEC (artt. 21 Reg. cit. e artt. 22 e 23 Provvedimento DGSIA 18/7/2011).

Per converso, la conformità della copia cartacea al documento processuale informatico è

assicurata da un contrassegno a stampa apposto sulla stessa e generato elettronicamente ex art. 23-

ter CAD, co. 5 (nel rispetto delle regole tecniche di cui al successivo art. 71), come richiamato pure

dall’art. 23, co. 1 del citato Provvedimento DGSIA 18/7/2011: e, anche qui, le regole tecniche da

rispettare (ex art. 71, co. 2) debbono ritenersi essere quelle di cui al già citato DPCM 2/11/2005, n.

19818.

Infine, ai sensi dell’art. 23, co. 3 del menzionato Provvedimento DGSIA 18/7/2011, anche le

copie informatiche di documenti informatici debbono contenere (in ogni pagina) il contrassegno di

cui all’art. 23-ter, co. 5 CAD (nel rispetto delle regole tecniche di cui al successivo art. 71, essendo

allo stato vigenti e da rispettare ex art. 71, co. 2 sempre quelle di cui al citato DPCM 2/11/2005, n.

19818), oltre che la firma digitale o la firma elettronica qualificata del Cancelliere che ne attesta la

conformità all’originale. Anche la richiesta ed il rilascio delle copie informatiche di documenti

informatici processuali debbono avvenire per via telematica, a mezzo PEC (artt. 21 Reg. cit. e artt.

22 e 23 Provvedimento DGSIA 18/7/2011).

G) Efficacia probatoria del documento informatico prodotto in un processo civile telematico o cartaceo

In chiusura ed ancora con specifico riferimento al regime probatorio del documento

informatico, si pone la questione dell’efficacia probatoria di un documento informatico prodotto, in

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allegato all’atto introduttivo o alla comparsa di risposta o comunque nel rispetto dei termini previsti

dal cpc, in un processo (telematico o cartaceo), ad esempio attraverso la comunicazione telematica

del relativo file (nel processo telematico) o la produzione di un cd-rom (nel processo cartaceo).

Il campo va innanzi tutto sgombrato dal Processo Civile Telematico/PCT, perché in tale

processo sono producibili solo documenti informatici per via telematica. Si tratta di documenti ab

origine informatici e quindi originali, come ad esempio il ricorso monitorio telematico o il decreto

ingiuntivo telematico; oppure di documenti informatici che consistono in copie derivanti dalla

scansione di documenti cartacei, come ad esempio gli allegati al ricorso monitorio telematico;

oppure di documenti informatici consistenti in copie o estratti o riproduzioni di altri documenti

informatici (sulle quali cfr. tutto quanto già precedentemente esposto e quanto si dirà anche oltre).

Con riferimento invece al processo cartaceo, bisogna distinguere se trattasi di documento

informatico originale o di una copia (o duplicato o estratto o riproduzione) informatica di

documento informatico o cartaceo.

Quanto al documento informatico originale prodotto in un processo cartaceo (es. un contratto

telematico prodotto attraverso il deposito del cd-rom originale contenente il relativo file), valgono,

sotto il profilo della relativa efficacia probatoria, le regole già esposte al precedente paragrafo D (ed

F), cui si rinvia (cfr. pure lo schema di cui al successivo Capitolo n. 6, All. n. 1).

Parimenti, quanto alla copia (o estratto o duplicato) informatica di documento informatico o

cartaceo prodotta in un processo cartaceo (sempre ad esempio attraverso la produzione di un cd-rom

contenente detta copia o estratto o duplicato), valgono, sotto il profilo della relativa efficacia

probatoria, le regole già esposte al precedente paragrafo E (ed F), cui si rinvia (cfr. pure lo schema

di cui al successivo Capitolo n. 6, All. n. 1).

In materia, tanto per i documenti informatici originali quanto per le copie (o estratti o

duplicati) informatiche di documenti informatici o cartacei, la vera complicazione, all’atto pratico, è

quella della verifica da parte del Giudice sul rispetto o meno da parte del documento informatico (e

della firma digitale appostavi e della sua eventuale trasmissione telematica -in tal caso prima che il

file venisse trasfuso sul cd/rom-), così prodotto nel processo cartaceo, delle regole tecniche cui si è

fatto riferimento al paragrafo F (le specifiche tecniche di cui all’art. 34 Reg. n. 44/2011, di cui al

Provvedimento DGSIA 18/7/2011; le regole tecniche vigenti di cui all’art. 71, co. 2 ed al DPR

30/3/2009, quanto alla firma digitale; le regole tecniche vigenti di cui all’art. 71, co. 2 ed al DPCM

2/11/2005, n. 19818, in materia di formazione, trasmissione e validazione dei documenti informatici

tramite PEC). Verifica tecnica che il Giudice non ha competenza per compiere.

Certo, se la controparte non contesta la conformità del documento informatico processuale (in

originale o in copia o estratto o duplicato) alle anzidette regole tecniche, il problema non si pone,

perché, sia in base al principio di non contestazione e sia in applicazione diretta o comunque

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estensiva o analogica dell’art. 2712 cc, il prodotto documento informatico avrà piena efficacia

probatoria dei fatti e delle cose rappresentate.

Anzi, tale piena efficacia probatoria, sempre in base al disposto dell’art. 2712 cc, è propria

anche della mera riproduzione informatica (di documenti analogici o informatici) e cioè del

documento informatico privo di firma digitale o altra firma elettronica e/o privo di attestazione di

conformità e/o difforme dalle regole tecniche in discussione, ove la controparte non ne disconosca

la conformità ai fatti o alle cose in esso rappresentate. Qualora, invece, la controparte disconosca la

conformità della mera riproduzione informatica (di documenti analogici o informatici) e cioè del

documento informatico privo di firma digitale o altra firma elettronica e di attestazione di

conformità (quando richiesta), lo stesso non avrà alcuna efficacia probatoria.

Se, infine, la controparte disconosce la conformità del documento informatico processuale

(in originale o in copia o estratto o duplicato) e/o della firma digitale appostavi e/o delle modalità di

sua eventuale trasmissione telematica (in tal caso prima che il file venisse trasfuso sul cd/rom) alle

anzidette regole tecniche, al Giudice non resterà che disporre apposita CTU al riguardo.

H) Scheda riepilogativa: rinvio

Il discorso svolto nel presente Capitolo su originali, copie, estratti, duplicati e riproduzioni di

documenti informatici e relativo regime probatorio può essere opportunamente riassunto, per motivi

di sintesi e praticità, nella scheda riepilogativa appositamente predisposta ed inserita nel Capitolo n. 6, All. n. 1, cui si rinvia.

4) DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO A) Il fascicolo informatico nel Processo Civile Telematico/PCT a binario unico

Con riferimento al PCT a binario unico (cfr. il precedente Capitolo n. 2) ed alla formazione

del fascicolo informatico con valore legale di cui agli artt. 2, lett. h, prima parte, 11, 12 e 15 DM

cit., ai sensi dell’art. 12, co. 3 DPR n. 123/2001 “la formazione del fascicolo informatico non

elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo”.

Tuttavia, l’art. 37, co. 2 del Regolamento di cui al Decreto interministeriale n. 44/2011

stabilisce che “dalla data di cui al comma 1 [18/5/2011], cessano di avere efficacia nel processo

civile le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123”.

Anche ove si ritenga che il rinvio operato al citato Regolamento n. 44/2011 dall'art. 4, co. 1

e 2 DL n. 193/2009, come convertito nella L. n. 24/2010, abbia carattere recettizio e che quindi

detto Regolamento abbia forza di legge così potendo validamente rimuovere l’efficacia delle

disposizioni del precedente DPR (rinvio che, peraltro, riguarda le sole “regole tecniche”, per cui,

secondo altra interpretazione, non assumerebbero forza di legge le norme del Regolamento che,

come quella in esame, sembrerebbero non contenere regole tecniche), resta il fatto che la completa

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dematerializzazione dei fascicoli monitori presuppone, tra l’altro, la possibilità di pagamento

telematico del contributo unificato, laddove allo stato non hanno avuto ancora attuazione (a parte

qualche convenzione come quella del Tribunale di Milano, la quale però pone problemi di

esclusiva, di commissioni ed altro) le disposizioni di cui all’art. 30 Reg. cit. e 190 e ss. DPR n.

115/2002.

Ne deriva la necessità, allo stato, di formare comunque, per ciascuna richiesta monitoria

telematica, dei fascicoli cartacei col numero di RG corrispondente a quello informatico, nei quali

inserire l’originale della nota d’iscrizione a ruolo corredata dalle ricevute o marche relative al

pagamento del contributo unico unificato; nonché l’opportunità d’inserire altresì nel fascicolo

cartaceo così formato la copia del ricorso monitorio col mandato alle liti (ma senza gli allegati) e la

copia del decreto ingiuntivo. Sarà compito della Cancelleria estrarre dette copie dal sistema

informatico e procedere alla formazione del predetto fascicolo su supporto cartaceo; resta

ovviamente comunque fermo il fatto che il fascicolo con valore legale è quello informatico (salvo

che per gli originali cartacei della nota d’iscrizione a ruolo, dei diritti di notifica d’ufficio e delle

marche relative ai diritti di Cancelleria per le copie, inseriti appunto nel fascicolo cartaceo).

Dal fascicolo informatico verranno tratte su richiesta della parte interessata, ai sensi della

normativa vigente, le copie (semplici o autentiche o esecutive) in formato analogico o digitale,

previo pagamento dei diritti di Cancelleria: su questo argomento, si rinvia a quanto già ampiamente

esposto nel precedente Capitolo n. 3.

Non avendo ancora trovato attuazione il sistema delle notificazioni telematiche all’UNEP e

dall’UNEP di cui all’art. 17 Reg. n. 44/2011 cit., l’Avvocato ricorrente dovrà ritirare in Cancelleria

la copia autentica del decreto ingiuntivo su supporto cartaceo ai fini della sua notifica all’ingiunto,

per cui, all’atto del ritiro di detta copia, l’Avvocato ricorrente depositerà in Cancelleria l’originale

su supporto cartaceo della nota d’iscrizione a ruolo corredata dalle ricevute o marche relative al

pagamento del contributo unico unificato (oltre che dei diritti di notifica d’ufficio e le marche

relative ai diritti di Cancelleria per le copie), che la Cancelleria inserirà nel fascicolo d’ufficio

monitorio su supporto cartaceo.

Al di là del problema della persistente efficacia o meno dell’art. 13, co. 6 DPR n. 123/2001

(v. supra), l’interessato di persona (intimante o ingiunto) e/o il suo legale dovranno poter consultare

sia il predetto fascicolo cartaceo che quello informatico, quest’ultimo attraverso videoterminale

ubicato in apposito locale del competente Ufficio giudiziario.

B) Il fascicolo informatico nel processo civile cartaceo Al di fuori del PCT, per tutti i fascicoli cartacei pendenti le Cancellerie civili (civile

contenzioso, esecuzioni, fallimenti e magari anche volontaria giurisdizione) e del lavoro debbono

provvedere, a termini degli artt. 9 e 14, co. 2 Reg. n. 44/2011, alla formazione di fascicoli

informatici, raccogliendovi copia informatica degli atti, documenti probatori ed allegati su supporto

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cartaceo, oltre che delle ricevute di PEC e dei dati del procedimento, apponendo sulle copie

informatiche la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, co. 3 CAD di cui al D.Lgs. n.

82/2005 e success. modif. ed integraz. .

Quest’ultima norma (al pari di tante altre), pervero, prescrive il rispetto delle regole tecniche

di cui al successivo art. 71, il cui co. 1 non è ancora operativo perché dette regole tecniche non sono

state ancora emanate (sul sito digitpa è possibile rinvenirne la bozza, pubblicata il 5/8/2011), per cui

risulta applicabile il co. 3, che conserva l’efficacia delle “regole tecniche vigenti” fino all’adozione

di quelle di cui al co. 1: in proposito, quanto alla formazione del fascicoli informatici ed alle copie

informatiche a fini di conservazione degli atti, documenti probatori ed allegati su supporto cartaceo,

si rinvia a quanto già illustrato nel precedente Capitolo n. 3.

Con l’inserimento dei fascicoli informatici, completi dei documenti informatici così ottenuti,

nella funzionalità ADA del Polisweb, gli stessi saranno visibili per via telematica pure dall’esterno,

ossia da casa, dagli studi professionali, dai palmari, ecc. .

Anche ove si condivida la già menzionata tesi del rinvio recettizio della L. n. 24/2010 al

Regolamento di cui al Decreto interministeriale n. 44/2011 e quindi la cessazione di efficacia del

DPR n. 123/2001 ad opera dell’art. 37, co. 2 Reg. cit., resta il fatto che la sovraesposta

digitalizzazione è materialmente possibile solo se non eccessivamente onerosa (come appunto

prevedeva espressamente il comb. disp. degli artt. 12, co. 2 e 13, co. 4 -quanto al numero di pagine

superiore a 20- DPR n. 123/2001), per cui, rispetto agli atti la cui digitalizzazione risulti

eccessivamente onerosa, la stessa dovrebbe avere luogo solo se la parte alleghi agli atti cartacei la

copia su supporto informatico (cd-rom, ad evitare eventuali virus informatici) ovvero la invii

telematicamente in Cancelleria, oppure se, a mezzo apposite convenzioni (quali ad esempio quelle

stipulate con Regioni e/o Province e finanziate con i fondi europei POR/FSE), vi siano soggetti da

poter destinare in numero sufficiente all’attività in questione, sotto il diretto controllo del

dipendente che poi apporrà la firma digitale sulle copie informatiche.

Quanto alla consultazione dei documenti digitali contenuti nei fascicoli informatici, vale

anche in questo caso quanto già illustrato (sub A) con riferimento al videoterminale.

Parimenti, quanto alla richiesta di copie (semplici o autentiche o esecutive) digitali o

analogiche dei documenti digitali contenuti nei fascicoli informatici, previo pagamento dei diritti di

Cancelleria, si rinvia a quanto già ampiamente esposto nel precedente Capitolo n. 3.

Invece, quanto alla richiesta di copia informatica (anche parziale) conforme al documento

originale in formato analogico contenuto nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere ne attesterà la

conformità con la propria firma digitale ex art. 21, co. 3 Reg. n. 44/2011 (ma cfr. sempre sul punto

il Capitolo 3).

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Per gli Uffici giudiziari ammessi al sistema delle comunicazioni telematiche civili con

valore legale a mezzo PEC (cfr. il successivo Capitolo n. 5), le Cancellerie civili e del lavoro

potranno opportunamente inserire nei fascicoli cartacei civili copia analogica dell’ultima delle

quattro ricevute informatiche (che, del resto, è l’unica visibile sul sistema e da questo estraibile a

stampa) generate dalla comunicazione telematica a mezzo PEC, ossia la ricevuta di avvenuta

consegna.

Nell’ipotesi in cui venga invece generato un avviso di “mancata consegna”, vale quanto si

dirà nel successivo Capitolo n. 5 (paragrafo B).

5) COMUNICAZIONI TELEMATICHE E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE CON VALORE LEGALE CIVILI E PENALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

A) Premessa Le comunicazioni e notifiche telematiche presuppongono l’esistenza del documento

informatico da comunicare o notificare, che può essere un documento ab origine informatico (come

accade ad esempio nel PCT), oppure un documento informatico ottenuto attraverso la scansione del

corrispondente documento cartaceo. Le comunicazioni e notifiche telematiche costituiscono

passaggi essenziali per il PCT, perché attraverso di esse vengono trasmessi i relativi documenti

informatici; ma le comunicazioni e notifiche telematiche possono attenere pure, a certe condizioni

(v. oltre), al processo cartaceo.

Le comunicazioni e notifiche telematiche in questione sono quelle aventi valore legale. Vi

sono, infatti, comunicazioni telematiche prive di valore legale, come ad esempio la comunicazione

del calendario settimanale delle udienze all’Ordine Forense (che poi a sua volta lo comunica a tutti i

propri iscritti), che il nostro Tribunale attua da tempo e che, dallo scorso 2/2/2012, abbiamo esteso a

tutti gli Ordini interessati alle nomine di CTU e periti, anche sulla base del Protocollo d’Intesa

stipulato con detti Ordini professionali il 7/7/2011. Vi sono, ancora, le comunicazioni e notifiche

telematiche del PCT nella fase del doppio binario, anch’esse prive di valore legale; e così via. Qui

di seguito si farà riferimento alle sole comunicazioni e notifiche telematiche aventi valore legale.

In ambito giudiziario, peraltro, il valore legale delle comunicazioni e notifiche telematiche di

documenti informatici presuppone due condizioni: a) l’esistenza di una casella di posta elettronica

certificata (PEC) del professionista regolarmente comunicata al proprio Ordine di appartenenza; b)

l’individuazione da parte del Ministero della Giustizia oppure del Ministero della Giustizia/DGSIA

(cfr. il successivo paragrafo B) dell’Ufficio giudiziario, di cui sia stata accertata la funzionalità dei

servizi di comunicazione dei documenti informatici mediante il sistema di PEC. Al riguardo, la

normativa di settore, di carattere sia legislativo che regolamentare, è intervenuta attraverso

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successive stratificazioni e sovrapposizioni, talvolta pervero ingenerando anche una certa

confusione.

Qui di seguito tratterò distintamente le comunicazioni e notifiche telematiche con riferimento

al settore civile ed al settore penale. In chiusura, parlerò della posta elettronica certificata (PEC).

B) Le comunicazioni e notificazioni telematiche civili con valore legale Per quanto concerne le comunicazioni telematiche civili con valore legale a mezzo PEC, il

Tribunale di Campobasso vi è stato ammesso (unitamente alla locale Corte di Appello) con decreto

del Ministero della Giustizia/DGSIA del 29/2/2012, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento di cui al Decreto

Interministeriale 21/2/2011, n. 44 (non invece con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 51 DL n.

112/2008, conv. nella L. n. 133/2008, come modif. dall’art. 4, co. 3 DL n. 193/2009, conv. nella L. n.

24/2010).

Il sistema è attualmente attivo.

In materia, appare preferibile un'interpretazione logica e teleologica rispetto a quella

letterale dell'art. 16, co. 4 Reg. cit., per cui, salvo il caso fortuito o la forza maggiore (es. difetti di

sistema), si dovrebbe procedere alla comunicazione in Cancelleria ai sensi dell'art. 51 co. 3 DL n.

112/2008, conv. nella L. n. 133/2008, come modif. dall’art. 4, co. 3 DL n. 193/2009, conv. nella L.

n. 24/2010 tanto nel caso in cui “viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle

regole tecniche della posta elettronica certificata” (es. casella di posta elettronica certificata satura

del difensore fornito di PEC regolarmente comunicata al proprio Ordine di appartenenza -cfr. art.

20, co. 4 e 5 Reg. n. 44/2011-) quanto, a maggior ragione, in quello del difensore sfornito di PEC

regolarmente comunicata al proprio Ordine di appartenenza e quindi entrambe le anzidette ipotesi

andrebbero escluse dal concetto di impossibilità di cui all'art. 136, co. 3 cpc, come sostituito

dall’art. 25 L. n. 183/2011 con effetto dal 31/1/2012 (il che renderebbe oltre tutto l’art. 16, co. 4

Reg. cit. conforme al disposto della norma di legge che ad esso fa rinvio e, cioè, all’art. 4, co. 2 DL

n. 193/2009, come conv. nella L. n. 24/2010, secondo cui “nel processo civile e nel processo

penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta

elettronica certificata”).

Tuttavia, le “Istruzioni pratiche” allegate al menzionato decreto ministeriale/dirigenziale

DGSIA del 29/2/2012 seguono allo stato l’altra interpretazione, nel senso che (cfr. pag. 4 di 5) "nel

caso in cui vi siano destinatari della comunicazione non telematici è necessario procedere alla

stampa dei biglietti che occorre trasmettere tramite fax o ufficiale giudiziario” ai sensi dell’art.

136, ult. co. cpc (così in sostanza correlando il concetto di impossibilità di cui a quest’ultima norma

anche all’ipotesi del difensore sfornito di PEC regolarmente comunicata al proprio Ordine di

appartenenza), sicché differenti sarebbero gli effetti derivanti dai decreti ministeriali ex art. 51, co. 1

e 2 L. cit. rispetto agli effetti derivanti dai decreti ministeriali/dirigenziali ex art. 35 Reg. cit. .

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Nel nostro Tribunale, allo stato e fino a quando le suddette “Istruzioni pratiche” non

verranno eventualmente modificate, ci è apparso opportuno e prudenziale adeguarci a queste ultime,

come disposto con mio provvedimento del 17/4/2012. A breve, comunque, richiederemo l’apposito decreto ministeriale ex art. 51 DL n. 112/2008, conv.

nella L. n. 133/2008, come modif. dall’art. 4, co. 3 DL n. 193/2009, conv. nella L. n. 24/2010, con

conseguenti comunicazioni e notificazioni in Cancelleria per i difensori ed i CTU sforniti di PEC

regolarmente comunicata al proprio Ordine di appartenenza.

Negli Uffici giudiziari che (come il nostro) sono stati ammessi al sistema della trasmissione

telematica dei documenti informatici civili con valore legale a mezzo PEC ai sensi dell’art. 35 del

Regolamento di cui al Decreto Interministeriale 21/2/2011, n. 44, nell’ipotesi in cui venga generato un

avviso di “mancata consegna” (ad esempio a causa della saturazione della casella PEC

dell’Avvocato -cfr. pure art. 20, co. 5 Reg. n. 44/2011-), trova applicazione il disposto dell’art. 16,

co. 4 Reg. n. 44/2011 e quindi, salvo il caso fortuito o la forza maggiore (es. mancata consegna a

causa di problemi di sistema), dovrà farsi comunque luogo alla comunicazione (o, per i CTU, alla

notificazione ex art. 192, co. 1 cpc) in Cancelleria ai sensi dell’art. 51, co. 3 DL n. 112/2008,

convertito nella L. n. 133/2008, come modificato dall’art. 4, co. 3 DL n. 193/2009, convertito nella

L. n. 24/2010. Rispetto agli Avvocati sforniti di PEC, invece, troverà applicazione (come si diceva

sopra, sebbene questa interpretazione appaia poco condivisibile) l’art. 136, co. 3 cpc, per cui le

comunicazioni andranno effettuate a mezzo telefax o Ufficiale giudiziario.

Altro e diverso problema consiste nello stabilire se gli Assistenti giudiziari possano/debbano

effettuare le comunicazioni telematiche civili, tenuto conto del nuovo ordinamento professionale di

cui al Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della

Giustizia sottoscritto il 29/7/2010 ed in vigore dal 3/7/2010, che ha ridefinito le figure professionali

con nuovi profili professionali rispetto a quanto previsto dal precedente CCNL sottoscritto il

5/4/2000. Problema questo che non riguarda la validità di dette comunicazioni, stante comunque il

disposto dell'art. 156, co. 3 cpc, ma che potrebbe afferire ad un ipotetico esercizio di mansioni

eventualmente diverse e superiori da parte del profilo professionale inferiore, con possibili

conseguenze (in caso di prevalenza delle anzidette mansioni) di ordine economico, sebbene non di

inquadramento, ai sensi dell’art. 52, co. 1, 2 e 5 D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 24, co. 2 e 5 CCNL

Comparto Ministeri 1998/2001, dell’art. 5 Circ./Giustizia 6/5/2002, n. 1536/D.G./4013, oltre che

della Circ./Giustizia 25/1/2006, n. 2/4 B-5-18 e della nota del Ministero della Giustizia inviata alle

OO.SS. il 6/5/2011, n. 101/44/DG. Tuttavia, proprio quest’ultima nota del 2011, emanata alla luce

del sopravvenuto CCNL integrativo 29/7/2010, recita espressamente nel senso che “l’eventuale

svolgimento ad esempio da parte dell’assistente giudiziario delle funzioni del cancelliere non potrà

essere valutato quale espletamento delle mansioni superiori atteso che la posizione retributiva

iniziale di accesso dall’esterno di entrambi i profili è la stessa ossia F2, sebbene in sede di

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equiparazione delle figure professionali con i nuovi profili professionali (cfr. all. B del CCNL

29.07.2010) al personale inquadrato nel profilo del cancelliere è stata attribuita la fascia

economica F3”. Ne discende che gli Assistenti giudiziari sono pienamente abilitati al compimento

delle comunicazioni telematiche; le quali peraltro, nella situazione organizzativa del nostro Ufficio

così come di tanti altri, non integrano in concreto neppure una mansione prevalente assegnata agli

Assistenti giudiziari.

Sulla questione si tornerà comunque anche in chiusura del successivo paragrafo C.

C) Le comunicazioni e notificazioni telematiche penali con valore legale Per quanto concerne le notificazioni e comunicazioni telematiche penali con valore legale a

mezzo PEC, il Tribunale di Campobasso, con nota del 31/3/2011 (ed anche in rispondenza di

quanto previsto dall’art. 1 D.Lgs. n. 240/2006, come integrato dall’art. 3-ter L. n. 24/2010), ha

aderito al Piano Straordinario per la Digitalizzazione della Giustizia (sulla base dell’Accordo di

Programma stipulato il 25/3/2011 tra il Ministero della Giustizia/DOG ed il Ministero per la PA e

l’Innovazione/DigitPA), venendovi registrato giusta nota ministeriale del successivo 1/4/2011. Con

ulteriore nota del Ministero della Giustizia/DGSIA del 27/6/2011, è stato comunicato l’avvio del

sistema di digitalizzazione degli atti presso il nostro Tribunale, con relativa avvenuta fornitura di

ulteriore dotazione tecnologica ai nostri Uffici. Da ultimo, lo scorso 16/2/2012, facendo seguito alla

e-mail del 14/2/2012 inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo confermato di

essere in possesso delle smart-card di firma digitale in numero sufficiente per poter avviare

concretamente le notifiche telematiche penali. Il sistema delle notificazioni penali con valore legale

non è ancora stato concretamente avviato a livello nazionale (a parte una fase sperimentale in corso

a Torino) e, quando verrà avviato, lo sarà presso tutte le sedi sperimentali, compresa la nostra.

Le notificazioni telematiche penali (al pari delle comunicazioni telematiche civili qualora le

stesse siano accompagnate da allegazione di atti) richiedono la firma digitale, per cui in questa

materia ci si è chiesti, a maggior ragione (rispetto a quanto esposto in chiusura del precedente

paragrafo B), se gli Assistenti giudiziari possano/debbano procedervi. In proposito, a parte quanto

già esposto in chiusura del precedente paragrafo B, deve aggiungersi che il Ministero della

Giustizia/DGSIA, con mail del 1/2/2012 nell'ambito del suddetto Piano Straordinario per la

Digitalizzazione della Giustizia, ha espressamente previsto, con riferimento ai dipendenti di area F3

(ex Operatore giudiziario B2, attuale profilo professionale di Assistente giudiziario), oltre che a

quelli di area F4 (ex Operatore B3, attuale profilo professionale di Cancelliere), che, “su apposita

richiesta dell’ufficio di appartenenza, si potrà invalidare la precedente carta senza firma digitale

ed emetterne una nuova apponendo in fase di acquisizione la spunta sulla casella ‘richiedi firma

digitale’. Il personale area F3 e 4 potrà eventualmente richiedere, in luogo della sostituzione della

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CMG, l’emissione della firma digitale Postecert”; deve dunque ritenersi che gli Assistenti

giudiziari siano abilitati anche al compimento delle notificazioni telematiche penali.

Lo stesso Ministero della Giustizia/DGSIA, con mail del 14/2/2012, sempre ai fini delle

notificazioni telematiche penali, ha altresì aggiunto che il personale non munito di firma digitale (e

quindi con profilo inferiore a quello di Assistente giudiziario) “non deve, di regola, essere in

numero superiore a 2 per ogni postazione di lavoro (PC+scanner) assegnata. Il personale

sprovvisto di firma digitale può operare sul sistema e può predisporre quanto necessario per

l’invio, ma non può procedere alla sottoscrizione digitale”.

D) La posta elettronica certificata (PEC) La posta elettronica certificata è il sistema di posta elettronica nel quale il mittente riceve

apposita documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

Nei casi specificamente indicati col decreto di cui all’art. 65, co. 1-bis CAD (D.Lgs. 7/3/2005,

n. 82 e success. modif. e integr., tra le quali quelle di cui al D.Lgs. 4/4/2006, n. 159, al D.Lgs.

30/12/2010, n. 235 ed al DL 11/8/2011 n. 138 come convertito nella legge 14/9/2011, n. 148), il

documento informatico inviato tramite PEC ha valore legale solo se sottoscritto con firma digitale

(della quale ho trattato nel precedente Capitolo n. 3) e ciò è quanto normalmente avviene pure nel

PCT (con riferimento ai depositi telematici ed alle comunicazioni telematiche contenenti atti

processuali allegati), oltre che, sia dentro che fuori del PCT, nelle notifiche telematiche civili

relative alla nomina del CTU ex art. 192, co. 1 cpc e nelle notifiche telematiche penali. Non così per

le comunicazioni telematiche civili, le quali, sia all’interno che al di fuori del PCT, non richiedono

la firma digitale (salvo il caso in cui, come si accennava, le stesse contengano degli atti processuali

allegati).

Nelle sovraesposte ipotesi, l’apposizione della firma digitale sul documento informatico è un

passaggio necessario ed indefettibile, che precede il suo invio telematico (senza il quale preliminare

passaggio, cioè, il sistema non permettere di inviare telematicamente il documento). Qui dunque la

firma digitale ha una duplice funzione: quella di formare un documento informatico qualificato (e le

sue copie, o le copie informatiche di documenti analogici); e quella di permetterne la trasmissione a

mezzo PEC.

Negli altri casi, l’identificazione dell’autore della comunicazione a mezzo PEC può essere

effettuata anche in altre forme (art. 65, co. 1, lett. a/c-bis CAD).

In tutte le ipotesi di cui si sta discutendo (art. 65, sia co. 1 che co. 1-bis), le istanze e le

dichiarazioni così inviate o compilate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte

con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (art. 65, co. 2

CAD). Tuttavia, il valore legale della trasmissione a mezzo PEC del documento informatico

presuppone che tanto la casella del mittente quanto quella del destinatario siano caselle di PEC (in

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caso contrario, una serie di funzionalità della certificazione -es. la ricevuta con valore legale di

avvenuta consegna- andranno perse).

La normativa di riferimento in materia di PEC, a parte provvedimenti normativi meno recenti,

è innanzi tutto quella di cui al DPR n. 123/2001, alla legge n. 16/2003 e quella contenuta nel

Regolamento di cui al DPR 11/2/2005, n. 68; poi vi sono numerosi altri provvedimenti legislativi e

regolamentari o comunque subprimari, tra cui il DM (Innovazione e tecnologie) del 2/11/2005 ed il

relativo Allegato, la Circolare CNIPA (oggi DigitPA) del 24/11/2005, n. 49, la Circolare CNIPA

7/12/2006, n. 51, la Circolare CNIPA 21/5/2009, n. 56, il DL n. 185/2008, come convertito nella

legge n. 2/2009, il DPCM 6/5/2009, lo stesso CAD, il DM 21/2/2011, n. 44, la L. 12/11/2011, n.

183 ed il DL 9/2/2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazioni) come convertito nella L. 4/4/2012, n. 35.

Non starò qui ad intrattenermi specificamente sulla richiamata normativa, facendo al riguardo

rinvio alla mia precedente Relazione tenuta nell’ambito del precedente corso di formazione del

CSM del 20/22 febbraio 2012 (cod. 5906, avente specificamente ad oggetto la materia

dell’“Informatica e organizzazione del lavoro del magistrato”), dedicata appunto agli

approfondimenti sul panorama normativo e regolamentare in tema di notificazioni telematiche,

comunicazioni telematiche e PEC.

Mi preme però ribadire che, al fine di incentivare la formazione di documenti informatici e

l’utilizzo della posta elettronica certificata, l’art. 51, co. 3 DL 25/6/2008, n. 112, convertito con

modif. dalla L. 6/8/2008, n. 133, come modificato dall’art. 4, co. 3 DL n. 193/2009, convertito nella

L. n. 24/2010, prevede che, negli Uffici giudiziari individuati col decreto ministeriale di cui ai co. 1

e 2, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno

provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo di PEC sono fatte presso la Cancelleria o Segreteria

del medesimo Ufficio giudiziario. Oltre a questa previsione e sempre allo stesso fine, l’art. 4, co. 4

della L. n. 24/2010 ha poi anche aggiunto un comma (1-bis) all’art. 40 DPR n. 115/2002 sulle spese

di giustizia, stabilendo un aumento di almeno il 50% dei diritti di copia rilasciata su supporto

cartaceo rispetto all'importo previsto per la copia rilasciata in formato elettronico. A sua volta, l’art.

37, co. 6, lett. q DL 6/7/2011, n. 98, come convertito nella L. 15/7/2011, n. 111, ha inserito il co. 3-

bis nell’art. 13 del suddetto DPR n. 115/2002, prevedendo l’aumento del 50% del contributo

unificato qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il

proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125, co. 1 cpc e 16, co. 1-bis D.Lgs. n. 546/92, ovvero

qualora la parte (non anche il difensore) ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del

giudizio (citazione o ricorso).

La L. n. 24/2010 ha pure integrato (art. 4, co. 8, lett. a, b, c) gli artt. 125, co. 1, 163, co. 3, n. 2

e 167, co. 1 cpc, con la previsione dell’indicazione da parte del difensore del codice fiscale negli atti

di parte (art. 125, co.1 cpc) e la previsione della specifica indicazione del codice fiscale dell’attore e

del convenuto (non anche dei loro difensori) nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta (artt.

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163, co. 3, n. 2 e 167, co. 1 cpc); dopodiché, l’art. 2, co. 35-ter, lett. a del DL 13/8/2011, n. 138,

come convertito nella L. 14/9/2011, n. 148 ha altresì ulteriormente integrato l’art. 125 cpc, nel senso

che negli atti di parte il difensore deve indicare anche il proprio indirizzo di PEC, oltre che il

numero di fax; previsione, quest’ultima, a sua volta ulteriormente integrata dall’art. 25, co. 1, lett. a

della L. 12/11/2011, n. 183, nel senso che il difensore deve indicare non un qualsivoglia proprio

indirizzo di PEC, bensì l’indirizzo di PEC comunicato al proprio Ordine.

Sulla base delle anzidette previsioni, peraltro, la mancata indicazione da parte del difensore

negli atti di parte dell’indirizzo di PEC comunicato al proprio Ordine e/o del numero di fax ex art.

125, co. 1 (come appunto più volte novellato) non dà luogo a nullità, non essendo questa comminata

dalla legge, né integrando gli elementi suddetti dei requisiti formali indispensabili perché l’atto

raggiunga il suo scopo (cfr. art. 156, co. 1 e 2 cpc), dato che la mancata indicazione dell’indirizzo di

PEC (comunicato al proprio Ordine) produce solo la conseguenza (e, peraltro, la produce solo in

quegli Uffici giudiziari individuati con gli appositi decreti ministeriali di cui all’art. 51, co. 1 e 2 L.

n. 133/2008 e succ. modif. fino a quella della L. n. 24/2010) che le notificazioni e le comunicazioni

nel corso del procedimento verranno fatte presso la Cancelleria o Segreteria, laddove la mancata

indicazione del numero di fax renderà materialmente impossibili le comunicazioni a mezzo telefax

(art. 136, co. 3 cpc), oltre le già citate conseguenze sul piano fiscale (aumento del contributo

unificato in caso di mancata indicazione della PEC o fax del difensore -e/o del codice fiscale della

parte nell’atto introduttivo- ed aumento dei diritti di copia in caso di mancata indicazione della PEC

del difensore). Diversamente è a dirsi per la mancata indicazione del numero di codice fiscale della

parte (non del suo difensore), perché, avendo l’art. 4, co. 8 (lett. b) L. n. 24/2010 integrato (anche)

l’art. 163, co. 3, n. 2, l’omessa indicazione del numero di codice fiscale della parte nell’atto di

citazione (non peraltro nel ricorso) ne produce la nullità ai sensi del successivo art. 164, co. 1 cpc.

Da ultimo, anche Cass., L, 23/11/2011, n. 24717 ha confermato che la mancata indicazione del

codice fiscale del difensore non produce la nullità del ricorso, sebbene questa sentenza sia riferita al

ricorso in Cassazione ex art. 366 cpc, sul quale ultimo non ha inciso la L. n. 24/2010 a differenza

che (ma, come ripetesi, solo per quanto riguarda la parte e non anche il suo difensore) sull’atto di

citazione ex art. 163 cpc; per quanto concerne poi la PEC, l’art. 25, co. 1, lett. i L. 12/11/2011, n.

183, nell’integrare il co. 2 dell’art. 366 cpc, ha ricollegato, anche in questo caso, alla mancata

indicazione da parte del ricorrente dell’indirizzo di PEC comunicato al proprio Ordine la sola

conseguenza che le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento gli verranno fatte

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, ove lo stesso non abbia eletto il proprio domicilio in

Roma.

Il discorso svolto nel presente paragrafo D può essere opportunamente riassunto, per motivi di

sintesi e praticità, nella scheda riepilogativa appositamente predisposta ed inserita nel successivo

Capitolo n. 6, All. n. 2, cui si rinvia.

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6) SCHEDE RIEPILOGATIVE

ALL. N. 1 SCHEDA RIEPILOGATIVA

su ORIGINALI, COPIE, ESTRATTI, DUPLICATI E RIPRODUZIONI

DI DOCUMENTI INFORMATICI E RELATIVO REGIME PROBATORIO (artt. 1, 22 e ss., 71 CAD)

• DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE SENZA FIRMA DIGITALE:

liberamente valutabile dal Giudice quanto al suo valore probatorio ed alla sua idoneità ad integrare il requisito della forma scritta (artt. 20, co. 1-bis e 21, co 1 CAD).

• DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE CON FIRMA DIGITALE (O CON FIRMA

ELETTRONICA AVANZATA O QUALIFICATA): - fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto ex art. 2702 cc (art. 21, co. 2 CAD), presumendosi l’utilizzo del dispositivo di firma digitale riconducibile al titolare della smart card, salvo che questi dia prova contraria. Se poi la firma elettronica è autenticata da pubblico ufficiale, essa si ha per riconosciuta ex art. 2703 cc (art. 25 CAD); - soddisfa (se con firma qualificata o digitale) il requisito della forma vincolata di cui all'art. 1350 cc (art. 21, co. 2-bis CAD).

ವ� COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (artt. 1, co. i-bis e 22, co. 1 CAD: documento

informatico avente un contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratta -ritrascrizione informatica del documento-): se la copia informatica contiene la firma digitale del depositario autorizzato o del pubblico ufficiale che la spedisce o rilascia, ha l’efficacia della copia conforme all’atto pubblico ex art. 2714 cc o alla scrittura privata ex art. 2715 cc.

ವ� COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO (artt. 1, co. i-

ter e 22, co. 2 e 3 CAD: quella che si ottiene mediante la scansione (scannerizzazione) del documento analogico): - se non è stata formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la sua conformità è attestata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, co. 2)�con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD; - se invece è stata formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la sua conformità all’originale non è disconosciuta (art. 22, co. 3); - se si tratta di documento informatico processuale, il Cancelliere attesta la conformità sottoscrivendo la copia informatica del documento cartaceo con la propria firma digitale (art. 21, co. 3 DM 21/2/2011, n. 44).

ವ� COPIA (O ESTRATTO) INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (artt. 1, co. i-quater e 23-bis,

co. 2 CAD: quella che invece si ottiene ad esempio col copia e incolla o, quanto all’estratto, col copia e incolla di una sola parte del documento): se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD e se contenente attestazione di conformità all’originale in tutti i suoi componenti da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se non disconosciuta, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale.

ವ� DUPLICATO INFORMATICO DI DOCUMENTO INFORMATICO (artt. 1, co. i-quinquies e 23-bis, co. 1

CAD: quello che si ottiene con la memorizzazione -salva con nome- sullo stesso dispositivo -es. un pc- o su dispositivi diversi -es. anche su altro pc o su penna usb o su cd/rom- di altro documento informatico identico): ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto, se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD.

ವ� COPIA (O ESTRATTO) ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 CAD: quella che si

ottiene dalla stampa integrale o -quanto all’estratto- parziale del documento informatico o dalla sua ritrascrizione): - la copia analogica di documento informatico, anche sottoscritto con firma digitale (o elettronica avanzata o qualificata), ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la conformità di detta copia è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, (art. 23, co. 1 CAD); - se carente di attestazione di conformità, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale solo se la conformità non venga disconosciuta, fermo l’obbligo (ove previsto) di conservazione dell’originale informatico (art. 23, co. 2 CAD).

ವ� RIPRODUZIONE INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO O INFORMATICO (art. 2712 cc,

come modificato dall’art. 23-quater CAD, come inserito dall’art. 16, co. 2 DPR n. 235/2010: in pratica, è la copia senza firma digitale né altra firma elettronica, né attestazione di conformità): ha la stessa efficacia dell’originale solo se la sua conformità a quest’ultimo non è disconosciuta da colui contro il quale è prodotta.

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ALL. N. 2

SCHEDA RIEPILOGATIVA su

CONSEGUENZE DELLA MANCATA INDICAZIONE DI PEC e/o FAX e/o CODICE FISCALE

1) MANCATA ISTITUZIONE/INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI PEC DEL DIFENSORE:

• aumento del 50% del contributo unificato (art. 13, co. 3-bis DPR n. 115/2002 come inserito dall’art. 37, co. 6, lett. q DL 6/7/2011, n. 98, come convertito nella L. 15/7/2011, n. 111);

• aumento almeno del 50% dei diritti di copia (art. 40, co. 1-bis DPR n. 115/2002, come aggiunto dall’art. 4, co. 4 L. n. 24/2010 (di conversione del DL n. 193/2009);

• comunicazioni e notificazioni presso la cancelleria o la segreteria dell’ufficio Giudiziario, purché individuato con apposito decreto ministeriale (art. 51, co. 1, 2 e 3 DL n. 112/2008, come conv. nella L. n. 133/2008, modif. dall’art. 4, co. 3 DL n. 193/2009, come conv. nella L. n. 24/2010. Deve ritenersi che tanto valga anche rispetto alle cause pendenti al momento dell’individuazione dell’Ufficio, ove non venga comunicata la PEC); ciò che avviene sempre, presso la cancelleria della Cassazione, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma né indicato il proprio indirizzo PEC (art. 366, co. 2 cpc, come integrato dall’art. 25, co. 1, lett. i L. 12/11/2011, n. 183). Dubbio è, invece, se il principio di cui all’art. 51, co. 3 cit. sia applicabile anche agli Uffici giudiziari individuati con decreto dirigenziale DGSIA ex art. 35, co. 1 e 3 Decreto n. 43/2011 (le istruzioni operative del DGSIA allegate a questi decreti lo escludono);

• NESSUNA NULLITA 2) MANCATA INDICAZIONE DEL NUMERO DI FAX DEL DIFENSORE:

• aumento del 50% del contributo unificato (normativa come sopra); • NESSUNA NULLITA’.

3) MANCATA INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL DIFENSORE:

• NESSUNA SANZIONE (sebbene detta indicazione sia richiesta dall’art. 125, co. 1 cpc, come integrato dall’art. 4, co. 8, lett. a DL n. 193/2009, conv. nella L. n. 24/2010);

• NESSUNA NULLITA’. 4) MANCATA INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DELLA PARTE NELL’ATTO INTRODUTTIVO:

• aumento del 50% del contributo unificato se nell’atto introduttivo (citazione o ricorso) è omesso il codice fiscale della parte (normativa come sopra);

• NULLITA’ dell’atto di citazione (non peraltro del ricorso), se è omesso il codice fiscale dell’attore e del convenuto (comb. disp. artt. 164, co.1 e 163, n. 2 cpc, come quest’ultimo integrato dall’art. 4, co. 8, lett. b DL n. 193/2009 come conv. nella L. n. 24/2010).

Vincenzo Di Giacomo

Presidente del Tribunale f.f./ Presidente della Sezione promiscua/

Dirigente Amministrativo f.f. del Tribunale di Campobasso