PROTOCOLLO DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES€¦ · Norme in materia di valutazione e...
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PROTOCOLLO
DI INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI CON BES
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ELABORATO DAL GRUPPO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO
nell’A.S. 2017-2018
APPROVATO DAL GRUPPO DI LAVORO DELL’INCLUSIONE
in data 15/05/2018
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
in data 24/05/2018
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INDICE
PREMESSA ...................................................................................................................................... 5
1 LE DIVERSE TIPOLOGIA DI BES……………………………………………………………8
2 DOCUMENTAZIONE E BES ..................................................................................................... 9
2.1 DISABILITÀ (LEGGE 104/1992) .........................................................................................................9
2.2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI…………………………………………………………….......10
2.3. SITUAZIONI DI SVANTAGGIO……………………………………………………………………11
3 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ...................13
3. 1. PRINCIPI GENERALI ...................................................................................................................... 13
3.2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE ........................................................................ 14
3.2..1 Cosa faranno i genitori ..................................................................................................................... 14
3.2.2 Cosa farà la scuola ............................................................................................................................ 14
3.2.3 Cosa faranno gli esperti ASL ............................................................................................................. 18
3.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE ................................................................................... 18
3.4 LA DOCUMENTAZIONE ................................................................................................................... 19
3.5 LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO ....................................................................... 20
4 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ........................................................................................25
4.1 SUDDIVISIONE DEI COMPITI……………………………………………………………………....25
4.2 TEMPISTICA ........................................................................................................................................ 28
4.3. TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON DSA AI SENSI
DELLA L. 170/2010…………………………………………………………………………………….…29
4.4 TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON ALTRI
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - sindrome ADHD (nota min.6013/2009), svantaggio culturale (linee
guida stranieri 2006), famiglie in difficoltà, alunni in ospedale, istruzione domiciliare……………….....30
4.5 RILEVAZIONE DEI CASI SOSPETTI DI DSA E SEGNALAZIONE AI SERVIZI TERRITORIALI
DELL’ASL…………………………………………………………………………………………………31
5 SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ...............................................................................................33
5.1.ISCRIZIONE ......................................................................................................................................... 33
5.2 ACCOGLIENZA ................................................................................................................................... 34
4
5.3 INSERIMENTO ................................................................................................................................... 34
5.4 CONDIVISIONE ................................................................................................................................... 35
5.5 INTERVENTO DIDATTICO………………………………………………………………………….35
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PREMESSA
Il presente protocollo
- contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e
migliorare il processo di inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali.
Il protocollo si rifà alle seguenti normative sulla base dei diversi Bisogni :
Alunni con disabilità certificate
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998
Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma
dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio
2005
Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli
alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno
scolastico 2005-2006
O.M. n. 90 del 21 maggio 2001
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle
scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e
secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part.
l’art. 15 Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
C.M. n. 125 del 20 luglio
Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289
Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto
2009
Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la
disabilità”
D.P.R. 22 gennaio 2009 n.122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169.
Legge 107/2015
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
D.L. n. 66 del 13 aprile 2017
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità.
D. L. n. 62 della legge 13/07/2015,
n. 107
Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Alunni con disturbi evolutivi
specifici
Legge n. 170/2010
Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico.
D.M. n. 5669/2011
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendiment
6
Accordo Stato-Regioni del 25
luglio 2012
Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi
specifici di apprendimento
Decreto Interministeriale del 17
aprile 2013
Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per
le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno
2013
Nota MIUR n. 2563 del 22
novembre 2013
Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.
D. L. n. 66 del 13 aprile 2017
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità.
D. L. n. 62 della legge 13/07/2015,
n. 107
Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Alunni stranieri
DPR n. 394 del 31 agosto 1999
Regolamento recante norme di attuazione del TU delle
disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo
25/07/1998, n. 286
CM n. 24 del 1 marzo 2006
Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli
alunni stranieri 2006”
Nota MIUR n. 4233 del 19
febbraio 2014
Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli
alunni stranieri 2014”
Nota MIUR n. 5535 del 9
settembre 2015
Trasmissione del documento “Diversi da chi?
Raccomandazioni per
l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”
Altri BES
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre
2009
Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni
affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno
2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre
2012
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno
2013 Piano annuale per l’inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22
novembre 2013
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali a.s. 2013-2014 - Chiarimenti
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Il protocollo di accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di
informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni
individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle
informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro
individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.
Secondo l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero
Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che fa parte della Famiglia delle
Classificazioni Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo
Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o
apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di una educazione speciale
individualizzata.
La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario
che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”
La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare
pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene
ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).
Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello
sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il
massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso
l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali,
mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della
socializzazione”.
Il presente protocollo resta aperto per eventuali modifiche, integrazioni e correzioni anche sulla base
delle normative relative agli alunni con BES che giungeranno in seguito e degli Atti (RAV, PTOF,
PdM) che l’Istituto comprensivo aggiornerà per garantire il successo formativo dei suoi studenti.
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1 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES
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2 DOCUMENTAZIONE E BES
2.1 DISABILITA’
Certificazione (1) minorati vista, minorati udito, minorati psicofisici (L. 104/1992)
1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità rilasciato dal Servizio di Neuropsichiatria
Infantile della A.U.S.L. L’accertamento è effettuato dal un Collegio composto da: 1 neuropsichiatra, 1
psicologo, 1 assistente sociale.
2. La Diagnosi Funzionale, è redatta dalla AS.L. o medico specialista convenzionato con opportuna
vidimazione A.S.L. Definisce la patologia specifica di cui il diversamente abile è riconosciuto. Il suo
aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione della patologia. E’ compito della scuola, all’inizio di
ogni anno, accertarsi che non si siano verificati cambiamenti. Deve contenere:
- i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali;
- il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base;
- i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe;
- gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del
rapporto educativo con l’alunno.
3. Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), è un documento conseguente alla “Diagnosi Funzionale” e
preliminare alla formulazione del P.E.I. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di
sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. Viene redatto
con cadenza biennale (legge 24.02.1994 art. 4), è aggiornato, come disposto dall'art. 12 della legge n. 104
del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola primaria, della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore. Viene redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di
sostegno, genitori dell’alunno (art. 12 commi 5 e 6 della L. 104/92).
3 bis Dall’A.S. 2019-2020 la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) confluiranno
nel Profilo di Funzionamento redatto dall’Unità di Valutazione Multifunzionale con la collaborazione dei
genitori e la partecipazione di un docente della Scuola, cui è iscritto l’alunno secondo il modello bio-psico-
sociale dell’ICF. Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del PEI. Esso definisce:
- le competenze professionali
- le misure di sostegno
- le risorse strutturali per l'inclusione scolastica
-è redatto con la collaborazione dei genitori
- con la partecipazione di un docente della scuola frequentato
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell' infanzia.
I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione
multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, ai fini della predisposizione del
Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
Con decreto del Ministero della salute con i ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle
politiche sociali sono definite le linee guida contenenti :
criteri, contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità secondo la Classificazione
Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati(ICD) dell'OMS.
I criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo la classificazione ICF dell'
OMS. Il PEI , come modificato dal seguente decreto è elaborato e approvato:
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- dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dai genitore
-tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento
-individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un'ambiente di apprendimento
- esplica, le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata
-è redatto dall'inizio di ogni anno scolastico ed è aggiornato in presenza di nuove condizioni.
4. Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), Atto successivo al P.D.F, è redatto all'inizio (entro
novembre) di ogni anno scolastico dal GLH operativo (team/consiglio di classe, A.S.L., genitori) ed è
sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il P.E.I. non coincide con il solo progetto didattico, ma
consiste in un vero e proprio “Progetto di vita” in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all'inclusione scolastica.
(1) Certificazione: documento con valore legale che attesta il diritto ad avvalersi di precise disposizioni di legge(104/1992)
2.2 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
Certificazione (1) D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento - L. 170/2010) Diagnosi (2) N.A.S., A.D.H.D., D.O.P., Borderline cognitivo, D.L., Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria (disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza
1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica. La diagnosi può essere effettuata da strutture
pubbliche e private accreditate ed è necessaria la presenza di un’equipe con competenze specifiche che
includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e operatore sanitario della riabilitazione.
2. Per i D.S.A affinché la certificazione possa essere considerata per i benefici di legge, deve
evidenziare chiaramente, la diagnosi, il profilo degli apprendimenti e le indicazioni delle misure dispensative
e compensative consigliate, come da norme di legge.
3. Facendo seguito alla nota prot. 1551 del 27 giugno 2013, la nota 2563 del 22/11/2013 intende fornire
ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione della Direttiva del 27/12/2012 (Strumenti di intervento
per alunni con Bisogni Educativi Speciali). La nota pone l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà
di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. Quando si ha a che fare con difficoltà di
apprendimento, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (nella scuole secondaria) o del team
docenti (nella scuola primaria) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà
comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), con eventuali
strumenti compensativi e/o misure dispensative. La nota ribadisce che non è compito della scuola certificare
gli alunni, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie
didattiche
4. La nota esplicita inoltre che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che
però non danno diritto alla certificazione di DISABILITA’ (L. 104/1992) o D.S.A. (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, L. 170/2010), il Consiglio di Classe o team docenti è autonomo nel decidere se
formulare o meno un P.D.P.
5. Alunni certificazione D.S.A. , Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)
6. Altre diagnosi, eventuale Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) , redatto all’unanimità dal team
docenti / consiglio di classe.
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(1) Certificazione: documento con valore legale che attesta il diritto ad avvalersi di precise disposizioni di legge (170/2010)
(2) Diagnosi: giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di un disturbo
2.3 SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
Socio-economico, linguistico culturale, disagio comportamentale/relazionale
• Svantaggio socio-economico : alunni seguiti dai servizi sociali, situazioni segnalate dalla famiglia,
rilevazioni del team docenti /consiglio di classe attraverso osservazione diretta. Le situazioni di
svantaggio socio-economico vengono considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo
sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo,
con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.
1. Eventuale segnalazione dei servizi sociali
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti / Consiglio di Classe con decisione
presa all’unanimità. 3. Eventuale Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) , redatto all’unanimità dal
team docenti / consiglio di classe e condiviso dalla famiglia. La mancata adesione della famiglia alla
stesura del P.D.P. , non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di
personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.
• Svantaggio linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora
acquisito le adeguate competenze linguistiche. Le situazioni di svantaggio linguistico e culturale
vengono considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo,
relazionale, sociale dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente
peggioramento della sua immagine sociale.
1. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti / Consiglio di Classe con
decisione presa all’unanimità.
2. Eventuale Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) , redatto all’unanimità dal team docenti / consiglio
di classe e condiviso dalla famiglia. In generale vengono privilegiati interventi didattici relativi
all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale formalizzazioni tramite un PDP. La nota
ministeriale ne suggerisce l’utilizzo nel caso di alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da
Paesi di lingua non neolatina, ma lascia anche un margine di discrezionalità in quanto fa anche
genericamente riferimento a ulteriori problematiche. La mancata adesione della famiglia alla stesura del
P.D.P. non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in
quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di
studio enunciati nella legge 53/2003.
• Disagio comportamentale / relazionale: alunni con funzionamento problematico, definito in base al
danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente (senza certificazione sanitaria).
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1. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti / Consiglio di Classe con decisione presa
all’unanimità
2. Eventuale Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) , redatto all’unanimità dal team docenti / consiglio di
classe e condiviso dalla famiglia. La mancata adesione della famiglia alla stesura del P.D.P. non solleva gli
insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva
Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella
legge 53/2003.
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3. DISABILITA’
3.1 PRINCIPI GENERALI
L'inclusione scolastica riguarda gli alunni e risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza
attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità nella prospettiva
della migliore qualità della vita.
PRESTAZIONI ED INDICATORI DI QUALITA' DELL' INCLUSIONE SCOLASTICA.
Lo Stato provvede attraverso l' Amministrazione scolastica:
-ai docenti per il sostegno didattico
-all' 0rganico del personale amministrativo tecnico e ausiliare(ATA)
- all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico parametrato al numero degli
allievi con disabilità.
Gli enti locali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili ad assicurare:
- servizi per il trasporto scolastico
-accessibilità e fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.
L' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo dell'istruzione e di formazione
(INVALSI) definisce i seguenti criteri dell'inclusione scolastica:
1. livello di inclusività iniziative finalizzate del Piano triennale dell'offerta formativa come
concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
2. realizzazione di percorsi per la personalizzazione e differenziazione dei processi di educazione
istruzioni degli alunni attivati dalla scuola;
3.coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione;
4.iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionale del personale della scuola;
5.utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dell' apprendimento;
6.fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture, spazi e libri di testo.
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE
SCOLASTICA.
La domanda per l'accertamento della disabilità l.104/92 è presentata all' Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) che dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
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Il Profilo di funzionamento comprende:
- la diagnosi funzionale
- il profilo dinamico funzionale come modificato dal presente decreto, che è redatto dall' unità
multidisciplinare composta da un medico specialista, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un
terapista della riabilitazione, un assistente sociale.
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE
Ciascuna istituzione scolastica nell' ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa
predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse,
compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento
nonché interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
Gruppi per l'inclusione scolastica. L'articolo 15 della legge n. 104 1992 è sostituito dal presente: il
Ministero dell'istruzione dell'università indica modalità di riconoscimento di "scuole polo" che
svolgono azioni di supporto con le reti del territorio per lo sviluppo di metodologie ,uso e strumenti
didattici per l'inclusione.
Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI propone al GIT la quantificazione
dell'organico dei posti di sostegno . Il GIT, organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione dei
Profili di funzionamento, dei piani educativi individualizzati trasmessi dai singoli dirigenti scolastici
verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico e formula una proposta all'USR; l' USR
assegna le risorse nell'ambito di quelle dell' organico dell' autonomia per i posti di sostegno.
3.2 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
3.2.1 COSA FARANNO I GENITORI
La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell' alunno, partecipando
all'elaborazione del PDF e PEI. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione il Referente per i BES
convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è
stato inserito.
3.2.2 COSA FARA’ LA SCUOLA
TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE
Il Team docenti/Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla
preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi
bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua
classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari,i quali, insieme all'
insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in
correlazione con quelli previsti per l'intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in
parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso
educativo concordato e formativo pianificato.
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DOCENTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di intersezione, di interclasse di classe e dei collegi dei docenti. (Testo Unico L.297/94) Il
docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di
una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio
di Classe affinché l'iter formativo dell’ alunno possa continuare anche in sua assenza.(Linee guida per
l'integrazione scolastica). La figura dell’ insegnante di sostegno per le attività di sostegno è prevista,
nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92. Il Dirigente
Scolastico assegna l' insegnante di sostegno alla classe che accoglie l'alunno con l'alunno con
disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.L' insegnante per le attività di sostegno deve essere
un punto di riferimento per l'integrazione in quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da
conoscenze competenze specifiche, capacità relazionali .La sua professionalità gli consente di:
individuare e circoscrivere i problemi;
progettare e definire ipotesi di soluzione;
facilitare i rapporti e le interazioni funzionali all' integrazione scolastica e sociale.
L 'insegnante di sostegno :
è contitolare nelle classi in cui opera e partecipa quindi a pieno titolo alle attività di
progettazione, verifica e valutazione del Consiglio di classe e/o Team docenti;
promuove la conoscenza dell'alunno e della sua patologia con le principali problematiche ad
essa connesse tra i colleghi del Consiglio di classe/ Team docenti in cui opera, anche attraverso
la visione diretta della documentazione pervenuta alla scuola presente nel Fascicolo personale,
ove sono depositati tutti i documenti consegnati dalla famiglia e dagli Insenganti.
informando e collaborando con il docente F.S. Inclusione interagisce con il Neuropsichiatra
Infantile dell’Asl di appartenenza che ha in carico l’alunno/a.
cura, con l’ausilio rapporti con l'unità multidisciplinare e/o gli specialisti degli interventi
terapeutici seguiti dall’alunno;
instaura un rapporto privilegiato con la famiglia dell'alunno avuto in carico con l'intento di
arricchire nel tempo un'effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia;
collabora all'elaborazione di tutti i documenti e progetti per l'integrazione (PDF, PEI) e ne cura
la stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella
classe;
partecipa ai dipartimenti, ai gruppi di studio, alle attività di ricerca e azione per l'integrazione.
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GLI INSEGNANTI CURRICOLARI
Gli insegnanti curricolari sono gli insegnanti della classe per specifici ambiti disciplinari, pertanto
partecipa ai GLHO ed è coinvolto nella elaborazione del PEI, nella formulazione e realizzazione di
una didattica inclusiva.
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 INCLUSIONE E CONVIVENZA CIVILE
Compiti generali
a) opera nel settore di competenza del Collegio dei Docenti;
b) analizza le tematiche che il Collegio dei Docenti ha affidato alle funzioni strumentali;
c) individua modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico;
d) riceve dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative;
e) verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazione sul loro operato al Collegio dei
Docenti.
Compiti specifici
coordinano interventi e servizi per gli alunni in situazione di disagio e diversamente abili;
collabora con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori nell'organizzazione interna
dell'istituto per quanto riguarda le risorse ed il personale destinati ai progetti di integrazione
degli alunni con disabilità;
coordina l'azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di commissioni, incontri
informali e indicazioni anche in collaborazione con il coordinatore di dipartimento e
integrazione scolastica;
coordina i rapporti con l'ASL, con i servizi sociali e con il servizio di psicologia scolastica;
coordina i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente abili nel passaggio ai
diversi ordini di scuola;
cura il raccordo tra PEI e le progettazioni di sezione/classe, con la predisposizione di percorsi
didattici specifici congruenti e integrati;
cura le metodologie specifiche per favorire l'inclusione degli alunni anche attraverso mediatori
didattici e l'utilizzo di tecnologie informatiche multimediali;
cura i rapporti con le famiglie;
valorizza il contributo educativo delle famiglie;
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redige il protocollo di accoglienza alunni con disabilità e predispone il modello di Piano
Educativo Individualizzato;
ricerca , organizza e diffonde interventi, strategie , mezzi, sussidi, contatti con enti e personale
specializzato (esempio sportello di ascolto) ai fini dell'integrazione e della reale inclusione
degli alunni disabili, elabora ed esegue progetti a fronte di finanziamenti esterni;
collabora con il Dirigente Scolastico e con i collaboratori del Dirigente alla formazione delle
classi secondo i criteri deliberati dal Collegio e dal Consiglio d'Istituto;
partecipa alle riunioni di coordinamento con le altre funzioni strumentali;
si raccorda con le Commissioni Istituite.
ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE (AEC)
L'assistenza educativa verso i disabili deve essere garantita dagli Enti Locali. Per inoltrare la richiesta
del servizio AEC è necessario presentare al Municipio di Residenza la richiesta sottoscritta dal
genitore o da chi eserciti la patria potestà
- certificazione medica;
-copia del verbale di riconoscimento della certificazione ai sensi della Legge 104/92.
Compiti dell'educatore professionale:
-collabora con gli insegnanti di sostegno e curricolari nel:
-promuovere l'autonomia dell'alunno;
-facilitare il processo di socializzazione e comunicazione in classe;
- rendere accessibili le attività scolastiche e ricreative;
- partecipare agli incontri di GLH operativi e alla stesura del PEI
-può prendere parte agli incontri del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) e/o del GLH d'
Istituto.
PERSONALE ATA
Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico indica tra le mansioni: "l'ausilio
materiale agli alunni portatori di Handicap nell' accesso alle aree esterne e alle strutture scolastiche e
nell'uscita da esse. Può infine svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle
strutture scolastiche nell'uso di servizi igienici e nella cura personale".
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3.2.3 COSA FARANNO GLI ESPERTI ASL
Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative ed integrazione predisposte
dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi dell'istituto, danno consigli
nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all'aggiornamento e alla stesura
del P.D.F..
3.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE
Pre conoscenza: Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono
visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al
momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le
documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.
Coinvolgimento della famiglia e contatti con l’ordine di scuola o la scuola precedente: consiste
nella raccolta di informazioni sull’alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di
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provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle
abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del
PEI, del PDF e le relative relazioni finali.
All’inizio dell’anno scolastico viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti di sostegno, i terapisti
e i Neuropsichiatri ASL. È importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna
l’allievo/a sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall’iniziale fase dell’accoglienza
e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola, in quanto inserita nell’Anagrafe degli
studenti con disabilità, previo consenso al passaggio dato dalla famiglia.
Per quanto concerne le prime tappe di inserimento scolastico degli alunni con disabilità certificate, la
seguente tabella mostra l’iter per gli alunni che provengono da altre scuole e per quelli che si iscrivono
per la prima volta alla scuola dell’Infanzia.
3.4 LA DOCUMENTAZIONE
La commissione medico-legale elabora una certificazione per l’integrazione scolastica (CIS) che è una
diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa seguito, una Diagnosi Funzionale (DF), redatta dalla
Neuropsichiatria Infantile, che è un profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree
indicatrici. Questa certificazione da diritto all’assegnazione del docente di sostegno specializzato (su
varie aree disciplinari) e alla presenza di un assistente educativo-culturale, in caso di gravità
funzionale. Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) prima e
il team docenti/consiglio di classe poi, si attiva per la realizzazione della seguente documentazione:
Fino all’ anno scolastico 2018-2019 il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) rappresenta un prevedibile
livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6
mesi) e nei tempi lunghi (2 anni) in riferimento alle relazioni in atto e a quelle programmabili, sia in
ambiente scolastico che in quello extrascolastico. Il PDF viene aggiornato al passaggio di grado.
Successivamente, ai sensi del D. L. 66/2017, il PDF confluirà, come già indicato, nel Profilo di
Funzionamento.
Il Piano Educativo Individualizzato: partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, il PEI descrive
gli interventi integrati predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della
realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni
anno scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all’inizio del successivo.
Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati
(Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere
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dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei tre percorsi sotto elencati, a
seconda delle capacità e potenzialità degli alunni: - percorso curricolare: uguale a quello di tutti gli
alunni della classe; 15 - percorso riconducibile ai "nuclei fondanti della disciplina”: gli obiettivi da
raggiungere in tutte le discipline equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate
dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe; tale percorso, dà
diritto, se superato positivamente, al titolo di studio; - percorso “differenziato”: con obiettivi e
contenuti non riconducibili in parte o del tutto a quelli della classe, ma stabiliti dal CdC nell’ambito
PEI in relazione all’alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto
solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per
gli attestati C.M. n. 125/2001). L’O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante
il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi
previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera “il passaggio ad uno dei due
percorsi precedenti” senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni
precedenti”.
Relazioni di fine anno scolastico: Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la
relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno conterrà: 1. Evoluzione dell’aspetto
educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all’autonomia, socializzazione,
apprendimenti…); 2. Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle
autonomie, di conoscenze e competenze, per ciascuna materia); 3. Modalità dell’intervento di
sostegno (accorgimenti relazionali e didattici); 4. Informazioni sulla collaborazione della famiglia e
del personale AUSL; 6. Suggerimenti per gli interventi di sostegno del prossimo anno.
3.5 LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
L’attività didattica
L’attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle
indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.
Verifica e valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard
qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove devono essere idonee a valutare
il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al
fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della
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programmazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto
dal D.P.R 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4 e nel D. L. 62/2017, art.11. Si
rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citata: “La valutazione in decimi va
rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno
con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata
come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.”
Articolo 11.
Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui
all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo
individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il
consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre
specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di
istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo
individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione,
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fi ni del
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
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8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato
di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fi ni del
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione.
Capo III
ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Art. 20.
Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di
classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno
del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa
alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la
comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici
attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove
differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente
durante l’anno scolastico.
4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del
candidato con disabilità.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione
prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non
partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito
formativo recante gli elementi informativi alle discipline comprese nel piano di studi, con
l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali,
ottenute in sede di esame.
23
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all’effettuazione delle prove
differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
7. Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della
studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo
19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
10. La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di
quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti
dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o
comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la
validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti
compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la
sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua
straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva
della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di
lingua straniera.
13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi
o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle
lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono
prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo
al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse
all’albo dell’istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19.
Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA
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dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
25
4 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
4.1 Suddivisione dei compiti
Operatori
scolastici
Tempi Azioni Scopo
Segreteria Quando viene
presentato un
certificato di DSA
Informa il docente F.s Inclusione Attivare le
strategie
opportune
Docente F.S
Inclusione
Nei primi due
mesi di scuola
(settembre-
ottobre) il DSA
viene da un
ordine di scuola
diverso, o
comunque è al
primo anno di
frequenza
Se opportuno, organizza con i docenti di classe un
colloquio con i genitori. Ne informa il Dirigente
Scolastico.
Individuare
situazioni
problematiche
da monitorare
Ascolta la
famiglia
In occasione degli
incontri di
programmazione
dei Team docenti
e nei Consigli di
Classe dei primi
mesi
(eventualmente al
bisogno)
Fornisce tutte le informazioni necessarie ai
docenti della primaria e ai Coordinatori della
SSPG.
L'incontro
precoce con
l'intero T eam
docent i o
con i l
Consiglio, ha
lo scopo di
informare tutti
i docenti della
situazione e
favorire la
presa in carico
dell'alunno da
parte di tutti
gli insegnanti
e la stesura del
PDP.
26
Durante l'intero
anno scolastico
Monitora la situazione attraverso un costante
raccordo con il Coordinatore di classe/docenti di
classe alla primaria.
Fornisce, a Coordinatore e docenti, informazioni
circa le disposizioni normative vigenti
Fornisce indicazioni di base su strumenti
compensativi e misure dispensative consigliate e
previste nella certificazione
Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di
strategie volte al superamento dei problemi nella
classe con alunni DSA.
Favorire
l'inclusione
dell'alunno
DSA
Coordinatore di
classe (per la
SSPG)
Docenti di classe
(per la Scuola
Primaria)
Durante tutto
l'anno scolastico
Si coordina/-no con il docente F.S. Inclusione e con
il Coordinatore e/o Referente del plesso di
appartenenza. Prende/-no visione della certificazione
diagnostica (e la rende disponibile ai colleghi)
Invita/-no i docenti di classe a scaricare (e
leggere!) dal sito della scuola le Linee guida
allegate al D.M. Luglio 2011
Prevede/-no l’intervento dei genitori (e di un
eventuale tutor) in un incontro ad hoc convocato
nel corso della programmazione o del ricevimento
per raccogliere tutte le informazioni utili per
predisporre il Piano Didattico Personalizzato
Realizza/-no incontri di continuità con i colleghi
della classe (o del grado di scuola) precedente per
condividere i percorsi educativi e didattici
dell’alunno e per non disperdere il lavoro svolto
Predispongono nel primo incontro utile del Team
docenti/Consiglio di classe il PDP entro il 30
ottobre o in tempo utile (massimo un mese) se la
certificazione dovesse giungere in corso d’anno.
Condivide/-no e fa/-nno firmare il PDP alla famiglia
e lo restituiscono entro il 20 dicembre al
Coordinatore di plesso/docente F.S. Inclusione. Funge/-ono da riferimento per la famiglia del DSA
e per i docenti, per le varie problematiche connesse.
Verifica che tutti gli incontri (riunioni del Team e
del Cdc con la famiglia, ecc) e i documenti
prodotti (PDP) siano opportunamente verbalizzati.
A fine anno guidano la stesura della valutazione
del
Favorire
l'inclusione
dell'alunno
DSA
27
Docenti della
classe
Durante l'anno
scolastico
Entro il 31 maggio redige/-no la valutazione del
PDP da consegnare al Coordinatore di
plesso/docente F.S. Inclusione.
Si informano in merito alla normativa vigente sui
DSA e prendono visione della certificazione
relativa all’alunno soprattutto ponendo attenzione
alle misure compensative e agli strumenti
dispensativi in essa indicati.
Attuano strategie educativo-didattiche di
potenziamento e di aiuto compensativo.
Adottano misure dispensative.
Attuano modalità di verifica e valutazione adeguate
e coerenti.
Procedono alla documentazione dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati previsti.
Favorire
l'inclusione
dell'alunno
DSA
Dirigente
Scolastico
Durante l'anno
scolastico
Vigila affinché le diverse componenti scolastiche
svolgano la propria azione in maniera coordinata
Inserisce la trattazione di punti specifici sui DSA
all’o.d.g. dei Consigli di classe e verifica che siano
affrontati adeguatamente
Media, insieme al Referente d’Istituto e al
Coordinatore, eventuali situazioni conflittuali con
la famiglia.
Favorire
l'inclusione
28
4.2 Tempistica
TEMPI AZIONI SCOPO
AL MOMENTO
DELL’Iscrizione
e /o A
SETTEMBRE
CONSEGNA DELLA
CERTIFICAZIONE1.
Famiglia alla Segreteria Didattica
Informare la scuola dei Bisogni educativi speciali
che l’alunno/a porta con sé.
Aiutare la scuola ad accoglierli e individuare le
modalità per potervi rispondere con le risorse
umane di cui essa dispone.
OTTOBRE
ANALISI DELLA
CERTIFCAZIONE
STESURA DEL PDP
CONFRONTO CON LA FAMIGLIA
Nel corso del primo incontro di
programmazione del Team docenti e
del primo Consiglio di classe, in
cui sono presenti alunni con
certificazione DSA o altri BES.
Se lo si ritiene opportuno convocare
le famiglie o accogliere le richieste
giunte da queste ultime.
Individuare situazioni problematiche da
monitorare
Condividere e ottenere tutte le informazioni dalla
famiglia per redigere il PDP per l’anno scolastico
in corso.
Redigere il PDP per l’anno scolastico in corso e
farlo firmare da tutti gli insegnanti. Consegnare
alla Coordinatrice di p l e s so , c he
u n i t a men te a l l a Fu n zi on e s t ru me n t a l e
e a l D . S . p ro vve d e ran n o a l l ’ a na l i s i
d e l P DP r ea l i zza to e a l l a f i r ma de l
D . S .
NOVEMBRE-
max entro il 15
DICEMBRE
CONDIVISIONE DEL PDP E
FIRMA DELLO STESSO DA PARTE
DELLA FAMIGLIA
Consigli di classe e Team docenti
Ricevere il PDP., approvato dal D.S. e
successivamente il coordinatore di classe (per
la SSPG) e il Team dei docenti (per la scuola
primaria) convoca i genitori dell’alunno DSA
per consegnare il PDP approvato dal Team
docenti/consiglio di classe che verrà
controfirmato anche dai genitori.
GENNAIO
FEBBRAIO
ANALISI DEGLI INTERVENTI
REALIZZATI
Team docenti/ Consigli di classe
per un’ analisi degli interventi sin ora
realizzati in senso allo scrutinio.
Monitorare la situazione , evidenziare le
problematiche presenti per individuare l’efficacia
delle strategie di intervento
MAGGIO COMPILAZIONE DEL MODELLO
DI VALUTAZIONE DEL PDP
Consigli di classe e Team docenti
Monitorare la situazione, evidenziare quali
metodologie, misure compensative e strumenti
dispensativi hanno avuto una particolare
efficacia con l’alunno, delineare gli elementi per
gli interventi per il prossimo anno scolastico.
1 Quando la certificazione viene consegnata durate l’anno scolastico, entro il 30 Aprile, il docente F.S. Inclusione,
unitamente al Coordinatore di Plesso, si attiva informando i colleghi del Consiglio di classe/Team Docenti e quanto prima si
redige il PDP. Se la certificazione dovesse essere fatta prima visionare ai docenti da parte della famiglia, si inviti la stessa a
produrne subito una copia alla Segreteria e i docenti informati passino l’informazione al Coordinatore di Plesso e al docente
F.S. Inclusione.
Se la certificazione viene consegnata dopo il 30 aprile, il Coordinatore informa il Consiglio di classe/TEAM docenti che
attiverà le misure compensative e dispensative adeguate e possibili in base allo stato delle attività didattiche e provvederà alla
verbalizzazione.
29
4.3 TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON DSA AI
SENSI DELLA L. 170/2010
DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO
Fascicolo personale Il fascicolo personale dell'alunno
presenta una sezione dedicata a
cura del personale di segreteria.
Il fascicolo è conservato nella
Segreteria Scolastica.
Per la consultazione è necessario
prendere appuntamento con il
personale di segreteria preposto e
con il docente referente
dell’Inclusione, che ne gestisce in
luogo sicuro la parte relativa alla
consultazione.
Nel corso della carriera scolastica
dell'alunno. La documentazione
viene raccolta durante tutto l’anno
scolastico e depositata, man
mano, nell’Ufficio alunni
dell’Istituto, dalla famiglia e/o dai
Servizi e dall'insegnante
coordinatore di classe
Diagnosi Attestazione del disturbo.
RELAZIONE CLINICA Fornisce le indicazioni riguardanti
gli strumenti compensativi e le
misure dispensative da adottare.
Neuropsichiatra infantile o
psicologo dell’età evolutiva. La
valutazione diagnostica e clinica
spetta agli specialisti dell’ASL
(neuropsichiatri infantili o
psicologi) o a soggetti accreditati
e convenzionati dalla stessa
oppure a strutture private in cui
operano questi specialisti. Lo
specialista rilascia, anche in un
unico documento, la diagnosi e la
relazione descrittiva delle abilità
strumentali specifiche, sulla base
delle quali il Team Docenti/CdC
definisce gli interventi educativi e
didattici personalizzati, gli
strumenti compensativi e le
misure dispensative da adottare.
All’atto della prima segnalazione.
È aggiornata in caso di passaggio
dell'alunno da un grado di scuola
ad un altro, ovvero quando lo
specialista o psicologo lo ritenga
necessario anche tenendo conto
delle indicazioni della scuola o
della famiglia.
Alla famiglia spetta il compito di
consegnare tutta la
documentazione.
Piano Didattico Personalizzato
(PDP) Percorso educativo basato sulle
caratteristiche evolutive dello
studente e finalizzato ad adeguare
il curricolo alle esigenze
formative dello studente stesso.
Specifica le misure dispensative e
gli strumenti compensativi definiti
nella relazione clinica e adottati
dall'equipe didattica. Questo
documento raccoglie: - la
descrizione della situazione
dell'alunno avvalendosi delle
informazioni contenute nella
relazione clinica e trasmesse dalla
famiglia. - l’individuazione delle
misure dispensative e degli
strumenti compensativi adottati; -
L'insegnante coordinatore di
classe in collaborazione con il
Team docenti/CdC definisce le
linee del PDP e ne cura la stesura
materiale. L’adozione delle
misure stabilite nel PDP è
collegiale. In sede di scrutinio del
primo quadrimestre si monitora
la necessità e l’efficacia delle
strategie e delle misure introdotte.
Se necessario anche, in modo
condiviso con la famiglia,
adattandole ai bisogni e
all’evoluzione dello studente.
Questa condivisione è necessaria
al fine di un utilizzo
maggiormente efficace, sia a casa
che a scuola, degli strumenti
compensativi.
Prima consegna entro il 30
ottobre.
Tre copie da consegnare in prima
battuta all’approvazione del
Dirigente Scolastico.
Poi da condividere con la
famiglia entro i primi di
dicembre e consegnare a
quest’ultima una copia.
Le altre due copie restanti sono da
riconsegnare entro il 15
dicembre per archiviazione nel
Fascicolo dell’alunno: una per
archiviazione, una se necessita di
consultazione.
30
la metodologia e le attività
didattiche adeguate alle capacità
dell'alunno; - le modalità di
verifica dell’apprendimento
(colloqui orali, verifiche scritte,
Prove Invalsi [secondo le
indicazioni contenute nei
documenti che annualmente
l’INVALSI pubblica); - i criteri di
valutazione adottati.
Il modello per la stesura del PDP
è presente in versione scaricabile
nella sezione Area Inclusione, sul
sito dell’Istituto.
Valutazione finale
Riscontro delle attività
programmate nel PDP ed efficacia
per i passaggi di consegne
dell’anno successivo, sul modello
di Istituto presente nell’Area
Inclusione del sito.
Docente referente e docenti
curricolari
entro il 31 maggio.
4.4 TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI
CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - sindrome ADHD (nota min.6013/2009),
svantaggio culturale (linee guida stranieri 2006), famiglie in difficoltà, alunni in ospedale,
istruzione domiciliare (l.285/1997,cm353/1998), direttiva 27/12/2012 , CM 8/2013 e nota
1551/2013.
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
È compito della scuola rilevare la situazione di svantaggio socio-linguistico-culturale relativo
all’apprendimento e attivare progettualità personalizzate, che possono essere formalizzate in un PDP.
L'equipe dei docenti può redigere una relazione pedagogico-didattica anche in autonomia e/o assumere
quella di uno specialista.
DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO
Relazione pedagogico-didattica Contiene un'analisi della
situazione di svantaggio basata su
osservazioni e una valutazione
pedagogico-didattica dei bisogni
rilevati. Può essere supportata da
documentazione proveniente dai
servizi sociali o da specialisti.
Team docenti/Consiglio di Classe. Al momento della rilevazione del
bisogno.
Piano Didattico Personalizzato Percorso educativo basato sulle
caratteristiche evolutive dello
studente e finalizzato ad adeguare,
in termini temporanei, il curricolo
alle esigenze formative dello
studente stesso, per consentirne lo
Il Team docenti (alla primaria) e il
docente coordinatore di classe
(alla SSPG) cura la stesura del
PDP concordato tra docenti,
famiglia ed eventuali altri
operatori; cura la relazione e il
coordinamento del Consiglio di
Ogni qualvolta il Team
docenti/CdC rileva una situazione
di svantaggio tale da
compromettere in modo
significativo la frequenza e il
positivo svolgimento del percorso
di istruzione e formazione. La
31
sviluppo delle potenzialità e la sua
piena partecipazione. Indica gli
interventi volti a favorire il
superamento delle situazioni di
svantaggio nonché la prevenzione
dell’abbandono scolastico
Specifica le misure dispensative e
gli strumenti compensativi
adottati da tutti gli insegnanti.
Questo documento raccoglie: - la
descrizione della situazione
dell'alunno avvalendosi delle
informazioni recepite; -
l’individuazione delle misure
dispensative e degli strumenti
compensativi adottati; - la
metodologia e le attività
didattiche adeguate alle capacità
dell'alunno; - le modalità di
verifica dell’apprendimento
(colloqui orali, verifiche scritte,
altro…); - i criteri di valutazione
adottati.
Il modello per la stesura del PDP
è presente in versione scaricabile
nella sezione Area Inclusione, sul
sito dell’Istituto.
classe con la famiglia per quanto
riguarda la comunicazione del
PDP, dei risultati e della
valutazione, promuovendo il
coinvolgimento e la
collaborazione. L’adozione delle
misure è collegiale.
In sede di scrutinio del primo
quadrimestre si monitora la
necessità e l’efficacia delle
strategie e delle misure introdotte.
Se necessario anche, in modo
condiviso con la famiglia,
adattandole ai bisogni e
all’evoluzione dello studente.
condizione di svantaggio può
essere determinata da: a)
particolari condizioni sociali o
ambientali b) difficoltà di
apprendimento.
Valutazione finale
Riscontro delle attività
programmate nel PDP ed efficacia
per i passaggi di consegne
dell’anno successivo sul modello
di Istituto presente nell’Area
Inclusione del sito
Docente referente e docenti
curricolari
entro il 31 maggio.
4.5 RILEVAZIONE DEI CASI SOSPETTI DI DSA E SEGNALAZIONE AI SERVIZI
TERRITORIALI DELL’ASL.
La scuola, ove dispone di professionalità presenti e di specifiche azioni progettuali, è disponibile a
svolgere attività di screening e/o individuazione precoce dei casi di DSA - distinguendoli da
difficoltà di apprendimento di origine socio-ambientale e consigliare alle famiglie di avviare un
percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti (Lg. 170/2010 art.3).
L'iter previsto dalla Legge si articola in tre fasi:
1. individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative in lettura, scrittura, calcolo;
2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;
3. segnalazione dei soggetti “resistenti” all'intervento didattico.
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Gli strumenti che il nostro Istituto potrebbe utilizzare per la rilevazione sono:
per la scuola dell’Infanzia
Somministrazione delle prove prerequisiti lettura e Scrittura P.P.L.S di Sabbadini, De
Cagno, Mazzotti (aprile-maggio degli alunni cinquenni).
per la scuola Primaria
prove collettive strutturate in dettato di 16 parole della lista di G. Stella e prove MT (per
l’italiano) e ACMT (per la matematica) di C. Cornoldi (il monitoraggio degli apprendimenti
avviene in classe seconda primaria – fine gennaio e fine maggio);
schede di passaggio alla scuola secondaria di I grado.
Ove si ravvisino difficoltà nell’apprendimento, per le quali i soli interventi didattici anche
personalizzati non sono sufficienti e risolutivi, il Team docenti/Consiglio di classe informa la
famiglia dell’alunno/a e la invita ad avviare un percorso di valutazione per l’accertamento o
l’esclusione della presenza di eventuali disturbi. La scuola, ricevuta l’adesione dei genitori o di chi
ne esercita la potestà, invia tramite apposito modulo al TSMREE (Servizio di Tutela Salute
Mentale e Riabilitazione Eta' Evolutiva) dell’Asl di competenza dell’alunno/a una segnalazione
sulle difficoltà manifestate a scuola per avviare e sostenere il percorso diagnostico intrapreso o da
intraprendere.
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5. SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
Nel presente protocollo viene inglobato il protocollo di Accoglienza degli Alunni Stranieri, in
quanto rientranti tra gli Alunni con Bisogni Educativi speciali.
5.1 “ACCOGLIENZA”
L’arrivo sempre crescente di famiglie migranti sul territorio, impegna la scuola ad accogliere in
modo responsabile ed efficace i bambine e le bambine che scelgono di iscriversi al nostro Istituto.
Il momento dell’arrivo è molto delicato poiché richiede di compiere, in tempi relativamente brevi,
delle scelte importanti che costituiranno le basi dell’integrazione e del processo insegnamento-
apprendimento, e, in prospettiva, del successo scolastico del/la nuovo/a arrivato/a.
Accogliere questi/e alunni/e, dunque, significa predisporre per loro e per le loro famiglie un clima
favorevole all’inserimento nel nuovo contesto sociale e culturale, a cominciare proprio dalla scuola,
talvolta la prima realtà istituzionale con la quale vengono a contatto. Il quadro normativo,
imperniato sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, con D.P.R. n. 275/99, rappresenta lo
strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dell’integrazione degli stranieri, che
richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni.
Nel disegnare il PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI la nostra
scuola si è ispirata in particolare alla C.M. n. 24/2006 “LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI”, la quale ne indica i criteri di articolazione e
di attuazione. Per il quadro normativo di riferimento si rimanda all’allegato relativo che contiene
tutta la normativa raccolta.
Le strategie di accoglienza si basano su quattro momenti fondamentali:
1. ISCRIZIONE: FASE AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA - in carico alla Segreteria
2. ACCOGLIENZA: FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE - in carico al DIRIGENTE
SCOLASTICO/Primo Collaboratore del D.S. + Docente Responsabile di plesso.
3. INSERIMENTO: FASE EDUCATIVO DIDATTICA - in carico ai docenti della classe di
inserimento 4. CONDIVISIONE: FASE SOCIALE - trasversale
5.1 ISCRIZIONE
Un incaricato della Segreteria Alunni si occupa di tutti i passaggi relativi all’iscrizione dell’alunno.
In particolare: - Comunica al D.S. l’arrivo del nuovo alunno; - Riceve la documentazione relativa
all’alunno, comprese le certificazioni (con traduzione in lingua italiana effettuata dagli uffici
competenti); - Formalizza l’iscrizione attraverso l’apposita modulistica che contiene: - Richiesta
dati anagrafici e scolarità; - Tempo scuola offerto; - Scelta di avvalersi/non avvalersi dell’I.R.C. -
Chiede la firma di entrambi i genitori; - Consegna il libretto delle giustificazioni; - Richiede le
vaccinazioni e, qualora non effettuate, ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico; - Raccoglie
eventuali deleghe a prendere il minore; - In un secondo momento comunica alla A.S.L. i dati
relativi alle vaccinazioni. - Eventuale richiesta di un mediatore culturale (risorse interne o del
territorio)
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5.2 ACCOGLIENZA
La fase 2 (ACCOGLIENZA): Il Dirigente Scolastico/Primo Collaboratore del D.S. incontra la
famiglia, raccoglie la comunicazione su eventuali certificazioni e/o problematiche di tipo
familiare/sociale; illustra le caratteristiche della scuola (orario/organizzazione) ecc.. Sentita la
Segreteria didattica e i docenti responsabili di plesso, assegna la classe all’alunno. I tempi di
assegnazione dell’alunno alla classe, dovrebbero, nei casi ordinari, essere congrui e l’inserimento va
reso possibile restando nei tempi tecnici di acquisizione della domanda e della documentazione
anagrafica/scolastica/medica necessaria.
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE SEGUITI sono quelli indicati dalla normativa vigente (DPR
394/99 Art.45 Commi 1-2): - I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla
classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una
classe diversa tenendo conto: o dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno,
che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all’età anagrafica; o dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di
preparazione dell’alunno; o del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di
provenienza; o del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Nella scelta del plesso e della classe di destinazione si sono tenuti in considerazione:
a) la richiesta della famiglia, se compatibile con i punti successivi;
b) il numero di alunni per classe;
c) il numero di alunni stranieri già presenti nella classe;
d) eventuali inserimenti precedenti (specialmente se principianti assoluti);
e) eventuale presenza di alunni con disabilità; f) bilanciamento maschi/femmine;
5.3 INSERIMENTO
La fase 3 (INSERIMENTO) è di competenza didattico-pedagogica: I docenti della classe elaborano
il curricolo dell’alunno/a neo arrivato/a e condividono il piano degli interventi di supporto, come il
corso di It-L2 e l’ausilio di testi semplificati. La letteratura di riferimento ritiene che debbano essere
considerati neo-arrivati coloro che sono inseriti in un percorso scolastico da meno di due anni.
Occorre ricordare che i tempi per l’acquisizione della lingua per lo studio possono essere anche
lunghi e sono comunque non omogenei, come ricordano le citate LINEE GUIDA (CM. 24 2006 -
parte II, C4 p. 12): “(…) La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può
oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente
extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni,
considerato che si tratta di competenze specifiche (…)”. Trascorso un periodo di osservazione, non
oltre una settimana, i docenti possono documentare, con apposita relazione a sostegno, la proposta
di assegnazione ad altra classe (superiore/inferiore) in base alle abilità eventualmente emerse o alle
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difficoltà evidenziate. (A questo proposito si precisa che nessun docente in questi anni ha mai
segnalato con tale motivata relazione l’opportunità di passaggio ad altra classe per alunni stranieri
inseriti ad inizio o nel corso dell’anno scolastico. L’organizzazione delle fasi 3-4 ha funzionato
bene, e ha evitato che si ricorresse a modalità più macchinose di gestione con coinvolgimento di
commissioni di docenti di più classi che dovrebbe essere ripetutamente convocata con tempi
organizzativi imprevedibili e, ancor peggio, tempi di inserimento effettivo in classe ancor più
incerti.
5. 4 CONDIVISIONE
Per la fase 4 (CONDIVISIONE), si propone il seguente piano:
COMPITI TEMPISTICA
Informa la Dirigenza scolastica
della domanda di iscrizione.
- Riceve la documentazione
relativa all’alunno, comprese
certificazioni; - Formalizza
l’iscrizione
Incaricato della Segreteria Alunni All’arrivo della famiglia
- Il D.S. informa il docente
Coordinatore di plesso.
Il Dirigente Scolastico/ Primo
Collaboratore del D.S
Non appena coinvolta dalla
segreteria
- Incontra la famiglia
- Incontra l’alunno
-comunica ai docenti di classe
l’arrivo del nuovo alunno
Il Dirigente Scolastico/ Primo
Collaboratore del D.S.
Entro 24 ore dalla comunicazione
della segreteria
Al termine degli incontri
Accoglie l’alunno in classe
- Relazione sull’opportunità di
cambio classe
Team dei docenti / Coordinatore
di classe
Al suo ingresso a scuola Entro
una settimana dall’inserimento
nella classe
5.5 INTERVENTO DIDATTICO
Pur non esistendo una certificazione ad hoc, che definisca le situazioni di svantaggio, permangono
per l’intervento con essi suddivisione dei compiti, tempistica e fasi per la redazione, applicazione e
valutazione del Piano Didattico personalizzato (sopra esplicitate) che la Scuola intende attivare per
rispondere ai loro Bisogni educativi Speciali, unitamente agli interventi di recupero e
potenziamento della lingua come L2 nelle azioni progettuali curriculari ed extracurricolari che
l’Istituto attiva.