Protezione patrimoniale e passaggio generazionale · Caso • Tizio acquista una abitazione con i...
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Protezione patrimoniale e
passaggio generazionale
Thomas Tassani
Professore Ordinario di Diritto Tributario
UniUrb
Il trustProfili fiscali
Imposizione indiretta
• Costituzione del trust - costo fiscale
• Imposta sulle successioni e donazioni (d.l.
262/2006 - Dleg 346/1990)
• Oggetto: atti gratuiti, successioni mortis causa e
costituzione di vincoli di destinazione
Atto istitutivo di trust
• Se non ha effetti traslativi (perchè questi contenuti
in atto successivo)
• No effetti giuridici rilevanti per la imposizione
indiretta
• Solo imposta fissa di registro (art. 11 Tariffa, Dpr
131/1986), se atto pubblico o scrittura privata
autenticata
Atto di dotazione
patrimoniale• Determina il trasferimento dal disponente al trustee
• Nel campo di applicazione dell’imposta successioni e
donazioni
• Problematiche applicative
A. quali vicende traslative tassare nel trust
B. come determinare imposta (aliquota, franchigie, esenzioni)
C. quando applicare l’imposta
Secondo Agenzia Entrate
• Tassazione del trust avviene al momento della
segregazione iniziale
• Successive attribuzioni gratuite ai beneficiari non
sono tassate
• L’imposizione avviene sul valore (iniziale) del
patrimonio segregato
• L’imposta si applica considerando il rapporto
personale tra disponente e beneficiario finale
Caso
• Tizio segrega un immobile in trust prevedendo
come possibili beneficiari la moglie, il figlio e un
amico
• Il trustee dovrà, ad una scadenza indicata, scegliere
discrezionalmente a chi attribuire l’immobile
• Quale imposta applicare al momento della
segregazione?
Caso
• Tizio crea un trust autodichiarato avente ad oggetto
due immobili, in funzione di passaggio
generazionale a favore dei propri figli disabili
• Quale imposta applicare al momento della
segregazione?
Caso
• Tizio (a.d. di Alfa spa) e Caio (socio di Alfa spa)
segregano alcuni beni in un trust, avente funzione
solutoria/liquidatoria
• Scopo è quello di vendere i beni e soddisfare con il
ricavato i creditori di Alfa spa
• Quale imposta applicare al momento della
segregazione?
Imposte ipo-catastali
• Ogni trasferimento immobiliare realizzato
nell’ambito del trust, nei diversi momenti, realizza il
presupposto del tributo proporzionale (per AE)
• Secondo giurisprudenza di merito, la
segregazione iniziale è atto meramente strumentale
- solo imposizione fissa
Trust familiari
• Fortemente incentivati dalla interpretazione della
AE
• Costituzione trust può avvenire con imposta zero,
considerando rapporto coniugio o discendenza
(franchigia 1 milione Euro)
• Possibile anche applicazione norma esenzione se
trasferimento di azienda o partecipazioni tramite
trust
Corte Cassazione
(ord. 3735-7 e 3886 del 2015)• Interviene per la prima volta sul tema
• Ritiene sussistente un “autonomo” tributo sulla
costituzione di vincoli di destinazione
• Da applicarsi alla mera separazione patrimoniale
(analogamente per ipo-catastali)
1. Anche in fattispecie non traslative (es. fondo
patrimoniale, 2645-ter c.c., trust autodichiarato)
2. Indipendentemente da natura onerosa o liberale della
funzione del vincolo
Diritto vivente
• Soluzione Corte molto discussa, considerata
incostituzionale per dottrina
• Nel 2015 segue la Cassazione (CTP Lodi
131/2015) se ne discosta (CTP Latina 716/2015
(CTP Treviso 379/15; CTP Roma 6615/15)
• Verso superamento? Corte Cass. (25478/9/80 del
18/12/2015)
Imposte sui redditi
• Attribuzione patrimoniale dal disponente al trustee
• Non è in grado di generare reddito in capo al
trustee
• Neppure nelle ipotesi in cui il trustee sia
imprenditore, visto che si tratta di patrimonio
segregato che non si confonde con quello di
impresa (quindi no sopravvenienza attiva)
Segregazione in trust
• Anche in capo al disponente il trasferimento non è in
grado di fare emergere redditi tassabili
• Salvo il caso in cui il soggetto sia imprenditore e sia
segregato un bene di impresa
• Per il realizzarsi di fattispecie di destinazione estranee
all’impresa (ricavi, plusvalenze e operazioni Iva)
• Eccezione solo per trasferimento gratuito di azienda
(neutralità ex art. 58, 1 c., Tuir)
Destinazione a finalità
estranee• Riduce l’appeal dei trust onerosi in vicende di impresa
• L’AF non distingue e ritiene tassabile anche ipotesi di
segregazione temporanee (es. trust-rete o per gestione di patti
sindacato) e indipendentemente dal rapporto funzionale tra trust
e impresa
• Applicabile anche alla ipotesi di disponente -lavoratore autonomo
che segrega beni strumentali all’attività
• In generale è normalmente consigliabile costituire trust con
beni che non provengono dal patrimonio di impresa (salvo
verifica del valore di mercato e dell’aspetto Iva anche per regola
alternatività…)
Redditi prodotti dal fondo in
trust
• Redditi di capitale, redditi fondiari, redditi diversi
(redditi di impresa)
• Da quale soggetto sono prodotti? Il che significa
individuare in che modo sono tassati
• Trustee? Disponente? Beneficiario?
Trust soggetto Ires
• Art. 73 Tuir (da legge finanziaria 2007)
• Trust è considerato fiscalmente un “ente”
• Redditi imposizione 27,5% Ires
• Ente commerciale o non commerciale
• Obblighi dichiarativi e contabilità in capo al trustee
quale “organo” del soggetto passivo trust
Ris. 4/E 2008 AE
• Trust istituito nell’ambito di un concordato
preventivo di una società, segregando i beni
personali di soci e amministratori
• Finalità ottenere liquidità e soddisfare i creditori
• Gli atti di vendita dei beni compiuti dal trustee
determinano plusvalenze tassabili?
• Se il trust è commerciale, si / se il trust non è
commerciale, no
Regime impositivo del trust
• Trust fiscalmente opaco (i redditi del fondo sono
imputati allo stesso trust, soggetto Ires)
• Trust fiscalmente trasparante (i redditi del fondo
sono imputati ai beneficiari, soggetti Irpef)
• NB: in ogni caso la imposizione sui redditi è sempre
una / no doppia imposizione
Trust trasparente: quando
• Art. 73, 2 c., Tuir: quando i beneficiari sono individuati,
redditi imputati in proporzione alla quota individuata
(nell’atto o in documenti successivi) o in parti uguali
• Ai beneficiari è imputato un reddito di capitale (art. 44,
1 c., lett. g-sexies Tuir)
• E’ necessario che il beneficiario abbia un diritto certo
ed attuale alla percezione del reddito (AE circ.
48/E/2007), non bastando la mera individuazione
nell’atto i trust
Caso
• Trust Alfa detiene il controllo di Beta Spa
• nell’atto istitutivo si prevede che i dividendi siano
automaticamente erogati all’unico beneficiario Tizio
quando prodotti
• Trust trasparente
Caso
• Tizio conferisce immobile in trust, prevedendo il
diritto di Caio a ricevere la ripartizione, ogni anno, di
metà dei redditi di locazione. Mevio ha diritto a
ricevere l’immobile al termine del trust
• Nel 2015 realizzati 100.000 Euro di redditi fondiari
dal trust.
• Come devono essere tassati?
Caso
• Tizio segrega 1.000.000 Euro in trust, prevedendo il
diritto di Caio ad avere l’erogazione del capitale
anno dopo anno fino ad esaurimento
• Mevio ha diritto alla percezione degli interessi
prodotti annualmente dal capitale segregato
• Come tassare i redditi?
Caso• Tizio segrega in trust delle partecipazioni societarie in Alfa
spa, individuando Caio come unico beneficiario
• Il trustee può discrezionalmente decidere quando e quanto
attribuire i dividendi a Caio, nel corso del trust
• Trust istituito nel 2012, dividendi erogati da Alfa nel 2013
e 2014.
• Nel 2015 il trustee comunica a Caio il diritto alla
percezione dei dividendi incassati dal trust
• Come tassare i dividendi?
Caso
• Tizio segrega in trust un patrimonio mobiliare e
immobiliare
• Trustee ha il compito di gestire il patrimonio e
prestare assistenza durante tutta la vita di Caio,
figlio di Tizio, con problemi di disabilità
• Come tassare il reddito prodotto anno dopo anno
dal patrimonio segregato?
• Ris. 278/E/2007 AE
Trust Onlus
• Trust con finalità sociali, se trust di scopo
• Rispetto degli altri aspetti della disciplina Onlus
• Può accedere alle agevolazioni (Circ. AE n.
38/2011)
Trust e dividendi
• Fino alla legge stabilità 2015, dividendi percepiti dal
trust erano esenti al 95%
• Forte agevolazione ed utilizzo del trust quale
“holding” in alternativa alle società
• Oggi esenzione del 22,26% (ossia il 77,74% è
tassabile)
Residenza fiscale trust
• Valgono criteri art. 73 Tuir per soggetti Ires
• Presunzione di residenza in Italia del trust salvo
prova contraria, se trust istituiti in Paesi con cui non
vi è scambio di informazioni;1) Se almeno 1 beneficiario e 1 disponente sono residenti in Italia
2) Oppure se, successivamente alla istituzione, un residente italiano trasferisce al trust beni immobili
Trust soggetto passivo
• Scelta legislativa imposte redditi
• In via interpretativa estesa ad Iva, Irap (AE)
• Da giurisprudenza anche in talune imposte sui
trasferimenti o patrimoniali (es. Imu)
• Problema per queste ultime imposte di godimento di
regimi agevolativi pensati per le persone fisiche (es.
prima casa)
Trust ed elusione fiscale
• Elusione fiscale pone un problema distinto da quello
del mancato riconoscimento del trust o degli effetti
giuridici derivanti da:
• non riconducibilità al modello della convenzione Aja (nullità o
riqualificazione giuridica)
• Sham trust e simulazione
• Revocatoria per l’atto segregativo
• Si veda anche reato per sottrazione fraudolenta pagamento imposte
(potenzialmente rilevante anche per fondo patrimoniale)
Elusione
• Si tratta di verificare se il trust può essere
considerato inopponibile, ai soli fini fiscali, in quanto
orientato a conseguire un vantaggio fiscale indebito
• Art. 10 bis, Statuto Contribuente (abuso
diritto/elusione fiscale)
• Circ. 61/2010 Ag.Ent., ipotesi sintomatiche di forme di nullità,
riqualificazione, elusione)
Caso • Tizio acquista una abitazione con i requisiti prima casa a Roma.
• Dopo due anni segrega la nuda proprietà in un trust con finalità
assistenziali a favore dei suoi figli disabili
• Entro un anno dalla segregazione Tizio acquista un secondo
immobile sempre a Roma, godendo sia delle agevolazioni prima
casa sia del credito di imposta per il tributo di registro pagato in
occasione del primo acquisto
• Secondo l’AE le agevolazioni prima casa (ed il credito di imposta)
non si possono applicare a questo secondo acquisto, perchè il trust
sarebbe elusivo (costituito al solo fine di godere delle agevolazioni)
e, disconosciuto lo stesso, Tizio sarebbe proprietario di entrambi gli
immobili.
segue• Principio diritto Cassazione (20254/12)
• Per il giudice di rinvio (CTR Roma 3747/14) Tizio è trustee
in senso proprio del primo immobile e proprietario del
secondo.
• Ai fini delle agevolazioni, la sola proprietà immobiliare
riferibile a Tizio sia quella posseduta a titolo personale. Cui
dunque si possono applicare i benefici prima casa.
• No elusione fiscale / no abuso del diritto
• (Vedi sul tema anche CTP Torino n. 571 del 15/4/2015)
Opponibilità fiscale del trust
• Quando trust costruito negozialmente corretto (focus
su: poteri del disponente e poteri del trustee; revocatoria; revocabilità)
• Quando ha una finalità che non è la mera
segregazione patrimoniale (passaggio generazionale, assistenza
persone deboli, liquidatorio, ecc.)
Patto di famigliaProfili fiscali
Effetti fiscali rilevanti
1) Donazione di partecipazioni o di azienda
2) Attribuzione (in denaro o natura) effettuata ai legittimari (daldisponente o dall’assegnatario)
Donazione di azienda
(i.redditi)
• Regime di neutralità fiscale (art. 58, 1c., Tuir)
• No tassazione delle plusvalenze latenti ma continuità
dei valori fiscali
• favor per il trasferimento gratuito: indipendentemente
dal rapporto personale o dalla continuazione dell’attività
• Imposizione sui plusvalori solo rinviata al momento
della successiva cessione da parte del beneficiario (artt.
86 o 67, hbis, Tuir)
Donazione di partecipazioni
(i. redditi)• No disposizione agevolativa come art. 58, 1, Tuir
• La donazione di beni di impresa effettuata da
imprenditore genera plus/minus valenze o ricavi a
seconda della tipologia di bene (artt. 85, 86 Tuir)
• Partecipazioni in attivo circolante o immobilizzazioni
finanziarie
• Possibile applicazione regime PEX art. 87 Tuir.
• Donante non imprenditore, nessun reddito da capital
gains
Donazione azienda e
partecipazioni (i.indiretta)
• Norma esenzione, imposta successioni e
donazioni (ed ipo-catastali)
• Art. 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990, trasferimenti
“anche effettuati tramite i patti di famiglia”
Presenza di immobiliIpotecarie e catastali
non dovute
Circolare n. 3/2008
Punto 8.3.4
- Donatari/Eredi sono ilconiuge e/o discendenti;
- Prosecuzione nell’eserciziodell’impresa almeno x 5anni;
- Esplicita menzione nell’attodi donazione/dichiarazionedi successione
Conferisco azienda in società di capitali
Il conferente deve
mantenere il possesso
della partecipazione
sino al termine
dei 5 anni
Il conferente deve avere e mantenere la maggioranza del capitale sociale della
conferitaria sino al termine dei 5 anni
Conferisco azienda in
società di persone
- Donatari/Eredi sono il coniugee/o discendenti;
- Detenzione del controllo per 5anni (ma solo per soc. dicapitali);
- Esplicita menzione nell’atto didonazione/dichiarazione disuccessione
In caso di quote sociali e azioni disoggetti di cui all’articolo 73, comma1, lettera a), del TUIR il beneficiospetta limitatamente allepartecipazioni mediante le quali èacquisito o integrato il controllo aisensi dell’articolo 2359, primocomma, numero 1), del codice civile.
Più eredi o donatari con quota determinata per ognuno
Più eredi o donatari con quota pro-indiviso
O nessuno ha la maggioranza
O solo uno ha la maggioranza
Ok se la quota rappresenta
almeno il 51%
Conferisco partecipazione in società di persone
Conferisco partecipazione in società di capitali
Il conferente deve
mantenere il possesso
della partecipazione nella conferitaria
sino al termine
dei 5 anni
Il conferente deve avere e mantenere la maggioranza del capitale sociale della
conferitaria sino al termine dei 5 anni
Ris. n.341/2007
In caso di cessione dell’azienda/perdita del controllo soc. capitali prima del termine del quinquennio verrà
applicata l’imposta di successione/donazione con le modalità ordinarie, maggiorata di sanzioni (30%) e interessi di mora
Resta ferma la franchigia
ai fini delle predette imposte
Attribuzioni ai legittimari
• Somme liquidate ai legittimari: non costituiscono
reddito per questi e non sono deducibili per chi le
eroga
• Imposta donazione su tali attribuzioni?
A. no, perché ricompresi nella norma agevolativa
B. si, in quanto attribuzione dell’assegnatario
C. possibile, in quanto attribuzione del disponente
Fondo PatrimonialeProfili fiscali
Redditi del fondo
• Imputazione per la metà ai coniugi (art. 4, c. 1,
lett. b, Tuir) o per diversa quota ex art. 210 c.c.
• Indipendentemente dalla proprietà (per es. di un
solo coniuge o di un terzo, che se ne riserva la
proprietà)
• In caso di cessazione art. 171 c.c., i redditi dei beni che
rimangono destinati al fondo sono imputati per intero
ammontare al coniuge superstite o a cui è stata attribuita
l’amministrazione esclusiva
Redditi del fondo
• Non vi è soggettività del fondo medesimo
• Alterazione della regola di imputazione basata
sulla titolarità giuridica del bene (es. immobile)
• Assimilazione del potere di disporre dei coniugi del
patrimonio separato ad un diritto reale sui beni
medesimi
Redditi del fondo
• Regola della imputazione vale sia per i proventi
“ordinari” del fondo (es. redditi di capitale, fondiari)
• Sia per i proventi “straordinari” (es. plusvalenze
per cessione di immobili e partecipazioni, art. 67
Tuir)
Costituzione del fondo
• Atto di destinazione (con o senza riserva della
proprietà) risulta neutro dal punto di vista fiscale
• Salvo l’ipotesi di imprenditore (o professionista)
che destini beni relativi all’impresa
• In questo caso, possibile rilevazione di plusvalenze
o ricavi in base al valore di mercato del bene
destinato, ed operazioni Iva (tesi AF)
Imposizione locale
• Nella imposizione patrimoniale locale, secondo l’AE
occorre considerare la proprietà del bene,
divenendo irrilevante la destinazione al fondo (con
proprietà riservata)
• Secondo una diversa tesi, la disponibilità del fondo
imputata ai coniugi equivale ad un diritto reale di
godimento (con imposizione in capo a questi per es.
anche in caso di proprietà riservata dal terzo)
Imposte indirette
• Imposta di successioni e donazioni, colpisce la
costituzione di vincoli di destinazione
• Ag. Entrate: distinguere tra atti traslativi e non
traslativi (anche ai fini delle imposte ipo-catasatali)
• Atto destinazione traslativo: fondo costituito con
beni di terzo o di uno dei coniugi che non si
riserva la proprietà
Atti destinatori traslativi
• Imposta successioni e donazioni in misura ordinaria
• Considerando il rapporto personale tra cedente ed
il beneficiario (aliquote, franchigie, esenzioni)
• Altra imposizione al momento della cessazione se
il bene viene ri-trasferito
• Irrilevanza per gli atti destinatori non traslativi
(imposizione fissa di registro)
Tesi della Cassazione
• Ogni costituzione di vincolo (anche non traslativa) è
assoggettata al tributo in misura proporzionale
• Aggravamento impositivo (da valutare le franchigie)
• Superamento di questa posizione?
Debiti tributari e fondo CASSAZIONE n. 21396/2015 / n. 3738/2015
il criterio di individuazione dei debiti, per i quali è possibile procedere ad
esecuzione forzata od ad ipoteca esattoriale, va ricercato “non già nella natura
della obbligazione”, che può essere anche tributaria “ma nella relazione tra il
fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia”, con esclusione
comunque di qualsiasi automatismo fra esigenze familiari e debiti
tributari, derivanti da attività imprenditoriale o professionale.
Occorre una verifica caso per caso tesa ad “accertare che l’obbligazione sia
sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno
incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della
famiglia) ovvero per il potenziamento della ... capacità lavorativa, e non per
esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente
speculativi”.
segueCTP Reggio Emilia, sent. 25/9/2013
• Deve essere applicato il criterio della inerenza diretta ed immediata con
le esigenze della famiglia, come insegna la giurisprudenza della Corte di
cassazione (Cass. n. 15862/2009)
• «L'inerenza immediata e diretta dei debiti fiscali con i bisogni della famiglia può
sussistere solo per quelli conseguenti all'imposizione su di un'attività
del fondo (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad
attività economica del conferente».
segue
Trib. Teramo, 26 settembre 2012, n. 647
• negato l’iscrizione di ipoteca sul fondo patrimoniale per crediti contributivi,
• non si vede infatti come possano ascriversi ad esigenze familiari le obbligazioni
per contributi previdenziali (la cui debenza deriva dal mancato riconoscimento
di sgravi contributivi) sorte a carico della parte opponente in riferimento
all’esercizio di una attività imprenditoriale svolta non in proprio, ma sotto
forma di partecipazione societaria
segue
CASS PENALE 24842/2013
• La misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può
riguardare anche beni rientranti in un fondo patrimoniale, in quanto comunque
appartenenti al "reo".
• Infatti, i vincoli previsti dall'articolo 169 c.c., attengono solamente alla disponibilità degli
stessi e, in ogni caso, non riguardano i profili relativi alla responsabilità penale.
Trust Patto famigliaFondo
patrimoniale
Vantaggi
• fuga dalla progressività
Irpef (opaco)
• aggredibilità fiscale del
fondo limitata
• trust familiari agevolati
• Sicura applicazione
norme di esenzione
• Sicura irrilevanza
attribuzioni ai
legittimari i.redditi
• Splitting del reddito tra
coniugi
Criticità
• incertezza applicativa
imposta succ.don. per
trust onerosi ed
autodichiarati
• cautela per
imposizione indiretta
su attribuzioni ai
legittimari
• Aggredibilità fiscale
del fondo estesa
• Problema attuale per
imposizione indiretta
sul fondo