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Scheda informativa Protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie tra investitore e Stato negli accordi dell'UE novembre 2013 Sintesi Un nuovo inizio per gli investimenti e per la protezione degli investimenti Le disposizioni in materia di protezione degli investimenti, compresa la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, sono importanti per i flussi di investimenti e hanno generalmente funzionato bene. Il sistema necessita, tuttavia, di miglioramenti finalizzati a trovare un miglior equilibrio tra il diritto degli Stati di regolamentare e la necessità di proteggere gli investitori, nonché ad assicurare che il sistema di arbitrato in sé sia immune da censure, per esempio in relazione a trasparenza, designazione degli arbitri e costi dei procedimenti. Con il trattato di Lisbona, l'UE ha acquisito la competenza per la negoziazione degli accordi di investimento. Ciò rappresenta un'opportunità unica per stabilire una nuova agenda per la protezione degli investimenti e per le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Questo approccio rispecchia altresì le posizioni espresse dal Parlamento europeo nella risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali. Per modificare il sistema di protezione degli investimenti, l'UE può fare tesoro delle esperienze maturate finora sul funzionamento del sistema di arbitrato, anche quelle tratte dai 1 400 accordi degli Stati membri sulla protezione degli investimenti. Con il suo peso nell'economia mondiale, l'UE occupa una posizione importante per convincere i propri partner commerciali della necessità di norme più chiare e migliori. Ciò avverrà principalmente attraverso negoziati bilaterali con i paesi terzi. Vi è, inoltre, la possibilità di influenzare il contesto multilaterale, per esempio attraverso la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL), nell'ambito della quale sono state create

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Scheda informativa

Protezione degli investimenti e risoluzione delle

controversie tra investitore e Stato negli accordi

dell'UE

novembre 2013

Sintesi

Un nuovo inizio per gli investimenti e per la protezione degli investimenti

Le disposizioni in materia di protezione degli investimenti, compresa la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, sono importanti per i flussi di investimenti e hanno generalmente funzionato bene. Il sistema necessita,

tuttavia, di miglioramenti finalizzati a trovare un miglior equilibrio tra il diritto

degli Stati di regolamentare e la necessità di proteggere gli investitori, nonché ad assicurare che il sistema di arbitrato in sé sia immune da censure, per esempio in relazione a trasparenza, designazione degli arbitri e costi dei procedimenti.

Con il trattato di Lisbona, l'UE ha acquisito la competenza per la negoziazione degli accordi di investimento. Ciò rappresenta un'opportunità unica per stabilire una nuova agenda per la protezione degli investimenti e per le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Questo

approccio rispecchia altresì le posizioni espresse dal Parlamento europeo nella risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali. Per modificare il sistema di protezione degli investimenti, l'UE può fare tesoro delle esperienze maturate finora sul funzionamento del sistema di arbitrato, anche quelle tratte dai 1 400 accordi degli Stati membri sulla protezione degli investimenti. Con il suo peso nell'economia mondiale, l'UE occupa una posizione importante per convincere i propri partner commerciali della necessità di norme più chiare e migliori. Ciò avverrà principalmente attraverso

negoziati bilaterali con i paesi terzi. Vi è, inoltre, la possibilità di influenzare il

contesto multilaterale, per esempio attraverso la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL), nell'ambito della quale sono state create

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nuove norme in materia di trasparenza applicabili al di là degli accordi di investimento dell'UE. Riequilibrare il sistema: un approccio su due fronti La Commissione sta lavorando per apportare miglioramenti su due fronti.

1) Chiarire e migliorare le norme in materia di protezione degli

investimenti: - diritto di regolamentare: gli accordi dell'UE ribadiscono il diritto

delle parti di regolamentare per conseguire gli obiettivi legittimi di politica pubblica;

- "espropriazione indiretta": i futuri accordi dell'UE prevedranno una serie dettagliata di disposizioni che forniranno orientamenti agli arbitri su come decidere se una misura del governo costituisca o meno un'espropriazione indiretta. In particolare, quando lo Stato protegge l'interesse pubblico in maniera non discriminatoria, il diritto di quest'ultimo di regolamentare deve prevalere sull'impatto economico di tali misure sull'investitore;

- il "trattamento giusto ed equo", norma spesso invocata dagli investitori, non è chiaramente definito. Di conseguenza, nella sua interpretazione, i tribunali hanno avuto un ampio margine di discrezionalità che è stato percepito in termini di concessione di troppi o troppo pochi diritti agli investitori. Negli accordi dell'UE, la norma definirà con precisione quali elementi sono contemplati e, pertanto, vietati.

e 2) Migliorare il funzionamento del sistema di risoluzione delle

controversie:

impedire agli investitori di presentare ricorsi molteplici o futili (tutti i

costi del contenzioso, compresi quelli dello Stato, saranno a carico degli investitori che risulteranno parte soccombente);

rendere il sistema di arbitrato più trasparente: documenti disponibili al pubblico, accesso alle udienze e possibilità per le parti interessate (per esempio le ONG) di presentare osservazioni;

affrontare i conflitti d'interessi e la coerenza dei lodi arbitrali (per

esempio, introducendo un codice di condotta vincolante per gli arbitri);

introdurre garanzie per le parti (ciò permetterà agli Stati di mantenere il controllo sull'interpretazione delle disposizioni in materia di investimenti).

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Tali miglioramenti risponderanno alle preoccupazioni in merito all'effetto negativo che le norme in materia di protezione degli investimenti possono avere sul diritto degli Stati di regolamentare. Tra le altre cose, essi dovranno garantire che le decisioni legittime di politica pubblica dei governi non possano essere impugnate con successo. La Commissione ha già introdotto tali miglioramenti nell'accordo di libero

scambio UE-Canada e sta negoziando o negozierà miglioramenti simili

negli accordi con altri paesi. I. Introduzione La presente introduzione spiega le ragioni della necessità di disposizioni in materia di protezione degli investimenti e rimanda alle esperienze maturate sul funzionamento della protezione degli investimenti nel passato. Presenta i miglioramenti concreti compiuti dalla Commissione nelle disposizioni in materia di investimenti all'interno degli accordi commerciali dell'UE - miglioramenti che verranno anche inclusi negli accordi futuri. Le disposizioni in materia di protezione degli investimenti, compresa la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, sono importanti per i flussi di investimenti e hanno generalmente funzionato bene. Il sistema necessita,

tuttavia, di miglioramenti finalizzati a trovare un miglior equilibrio tra il diritto

degli Stati di regolamentare e la necessità di proteggere gli investitori, nonché ad assicurare che il sistema di arbitrato in sé sia immune da censure, per esempio in relazione a trasparenza, designazione degli arbitri e costi dei procedimenti. Con il trattato di Lisbona, l'UE ha acquisito la competenza per la negoziazione degli accordi di investimento. Nel tempo, ciò porterà l'evidente beneficio di avere un unico insieme di norme in materia di protezione degli investimenti per tutti i 28 Stati membri negli accordi commerciali e di investimento dell'UE. Inoltre, ciò rappresenta un'opportunità unica per stabilire una nuova agenda per la protezione degli investimenti e per le disposizioni in materia di risoluzione

delle controversie tra investitore e Stato. Ciò riflette altresì le posizioni

espresse dal Parlamento europeo nella risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali. Per modificare il sistema di protezione degli investimenti, l'UE può fare tesoro delle esperienze maturate finora sul funzionamento del sistema di arbitrato. Con il suo peso nell'economia mondiale, l'UE occupa una posizione importante

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per convincere i propri partner commerciali della necessità di norme più chiare

e migliori. Ciò avverrà principalmente attraverso negoziati bilaterali. Vi è,

inoltre, la possibilità di influenzare il contesto multilaterale, per esempio attraverso la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), nell'ambito della quale l'UE ha già creato con successo nuove norme in materia di trasparenza applicabili al di là dei propri accordi di investimento. 1. Perché la protezione degli investimenti è inclusa negli accordi

commerciali? Gli investimenti rappresentano un fattore cruciale per la crescita e

l'occupazione. Ciò vale in particolare per l'UE, dove l'economia è fortemente basata sull'apertura al commercio e agli investimenti, che rappresentano la chiave per creare e mantenere le imprese e l'occupazione. Attraverso gli investimenti le imprese sviluppano le catene globali del valore, che rivestono un ruolo sempre maggiore nella moderna economia internazionale. Essi non

creano solo nuove opportunità commerciali, ma anche valore aggiunto,

occupazione e reddito. Questa è la ragione per cui gli accordi commerciali dovrebbero promuovere gli investimenti e creare nuove opportunità di investimento per le imprese in tutto il mondo. Le imprese che investono all'estero incontrano problemi che, per una serie di ragioni, non possono sempre essere risolti nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno. Essi vanno dai rari ma drammatici casi di espropriazione forzata da parte del paese ospitante, alla discriminazione, all'espropriazione senza un equo indennizzo, alla revoca delle licenze commerciali e agli abusi da parte dello Stato ospitante come l'assenza di un giusto processo fino all'impossibilità di realizzare trasferimenti internazionali di capitale. Proprio a causa di tali rischi, le disposizioni per proteggere gli investimenti

formano parte integrante di tutti i 1 400 accordi bilaterali stipulati dagli Stati

membri dell'UE dalla fine degli anni '60. La stessa UE aderisce al trattato sulla Carta dell'energia, che contiene altresì disposizioni per proteggere gli investimenti e per la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. A livello mondiale, sono in vigore oltre 3 400 accordi bilaterali o multilaterali di questo genere contenenti disposizioni per proteggere gli investimenti. Essi

forniscono garanzie alle imprese sul fatto che i loro investimenti verranno trattati con equità e alle stesse condizioni applicate alle imprese nazionali. Garantendo certezza del diritto e prevedibilità alle imprese, la protezione degli

investimenti rappresenta altresì uno strumento per gli Stati di tutto il mondo

per attrarre e mantenere investimenti esteri diretti a sostegno della loro economia.

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2. Cosa prevedono le disposizioni in materia di protezione degli

investimenti? In termini concreti, quasi tutti gli accordi di questo tipo prevedono per gli

investitori stranieri quattro garanzie fondamentali nel rapporto con lo Stato ospitante:

protezione dalla discriminazione (trattamento della nazione più favorita

e trattamento nazionale);

protezione dall'espropriazione che non sia per uno scopo di politica

pubblica e non equamente indennizzata;

protezione dal trattamento discriminatorio e ingiusto, per esempio che neghi la correttezza procedurale di base; e

protezione nella possibilità di trasferire capitali. Gli accordi di investimento prevedono anche un sistema di "risoluzione delle

controversie tra investitore e Stato" o "ISDS" (investor-state dispute settlement). Questo aspetto è considerato un elemento essenziale per applicare in maniera efficace la protezione fornita. Tale sistema permette a un investitore di presentare direttamente un ricorso contro le autorità del paese ospitante di fronte a un tribunale internazionale. Tuttavia, l'investitore può

avviare una causa solo se è in grado di sostenere che una delle disposizioni

dell'accordo (per esempio, le quattro garanzie fondamentali di cui sopra)

è stata violata. Ciò significa che un investitore che avvia una causa perché i suoi profitti hanno subito una riduzione in conseguenza di un cambiamento normativo di uno Stato (per esempio, norme più rigide su un additivo alimentare) non può ricevere un indennizzo semplicemente su tale base. L'investitore dovrà dimostrare la violazione delle disposizioni in materia di investimenti (per esempio discriminazione, denegata giustizia, ecc.). La principale ragione per l'adozione di un meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato è che in molti paesi gli accordi di investimento non sono direttamente applicabili dai tribunali nazionali. Pertanto, un investitore che viene discriminato o i cui investimenti vengono espropriati non può far valere le norme in materia di protezione degli investimenti dinanzi al tribunale nazionale per ottenere giustizia. La risoluzione delle controversie tra investitore e Stato consente agli investitori di avvalersi direttamente delle norme appositamente ideate per proteggere i loro investimenti. Gli investitori dell'UE sono stati tra i maggiori utenti delle procedure di risoluzione delle controversie e sono protagonisti di un numero sempre crescente di cause. Secondo dati recenti dell'UNCTAD, dei 214 procedimenti (noti) di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato registrati in tutto il

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mondo per il periodo 2008-2012, il 53% (113 procedimenti) ha riguardato

investitori dell'UE, principalmente di Paesi Bassi, Germania e Regno Unito. Il forte aumento nel ricorso degli investitori dell'UE alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato è particolarmente evidente nei dati relativi alle

aperture recenti. Sul totale di 52 cause aperte nel 2012, il 60% è riconducibile

a investitori europei mentre solo il 7,7% a investitori statunitensi. 3. Le imperfezioni dell'attuale sistema Mentre il numero dei casi di ricorso all'arbitrato è esiguo rispetto alle centinaia di migliaia di decisioni di investimento compiute quotidianamente a vantaggio sia dei paesi ospitanti sia delle imprese che vi investono, alcuni dei casi più recenti di ricorso degli investitori contro gli Stati hanno sollevato forti preoccupazioni da parte del pubblico. La principale riguarda la possibilità di un abuso delle attuali norme in materia di protezione degli investimenti per impedire ai paesi di compiere scelte politiche legittime. Tra le cause che hanno richiamato l'attenzione pubblica vi sono quelle in corso tra Vattenfall/Germania e Philip Morris/Australia. La società elettrica svedese Vattenfall ha presentato ricorso contro il governo tedesco (ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia) dopo la decisione del 2011 di quest'ultimo di accelerare in maniera considerevole l'eliminazione della produzione di energia nucleare. Il gruppo statunitense Philip Morris, invece, si è opposto al governo australiano per la decisione di quest'ultimo di vietare l'uso dei marchi sui pacchetti di sigarette (la misura relativa ai "pacchetti anonimi") per ragioni di salute pubblica. Tali cause sono ancora pendenti. Il governo tedesco e Vattenfall non hanno reso pubblico alcun documento relativo alla causa. Sono invece disponibili alcuni documenti relativi alla causa Philip Morris. Non è possibile prevedere l'eventuale buon esito di una o dell'altra causa. Ciò che risulta chiaro, tuttavia, è che né la Germania né l'Australia hanno apportato modifiche alle loro politiche a seguito delle cause promosse dagli investitori né possono essere costrette a farlo dai tribunali. Le preoccupazioni dell'opinione pubblica su tali cause sono legittime e devono essere affrontate. Vi è la volontà di assicurare che i tribunali interpretino le norme nei modi compresi dalle parti. Mentre alcuni tribunali hanno interpretato le disposizioni a conferma del diritto degli Stati di regolamentare per il bene pubblico (cfr. riquadro 1), liberandoli pertanto dall'obbligo di indennizzo, altri tribunali non sono stati sufficientemente chiari in tal senso. Riquadro 1: Estratti da atti del tribunale per la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato relativi al diritto degli Stati di regolamentare

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Saluka Investments B.V./Repubblica ceca (2006) È ormai consolidato nel diritto internazionale che sugli Stati non debba gravare l'obbligo di

indennizzo nei confronti degli investitori stranieri quando, nel normale esercizio dei propri

poteri di regolamentazione, essi adottino in maniera non discriminatoria e in buona fede norme finalizzate al benessere generale. Methanex/Stati Uniti (2005) Sul piano del diritto internazionale generale, una norma non discriminatoria con finalità pubblica, adottata conformemente al principio del due process e che interessa, tra l'altro, un investitore o

un investimento straniero non viene ritenuta una norma di espropriazione e tale da dare

origine a un indennizzo a meno che il governo che l'ha emanata non abbia assunto con l'ipotetico investitore straniero che intenda investire impegni specifici ad astenersi da tale norma.

Tuttavia, è importante tener conto del fatto che gli arbitri di un procedimento tra investitore e Stato operano all'interno di un determinato quadro di riferimento e sono tenuti ad applicare norme specifiche contenute in un accordo di investimento. Ciò significa che la qualità delle decisioni degli arbitri dipende dalla qualità delle norme che sono chiamati ad applicare. Norme vaghe, di regola, lasceranno spazio all'interpretazione. Pertanto, è necessario garantire che:

1) le norme per la protezione degli investimenti negli accordi commerciali vengano chiaramente definite e non lascino spazio all'ambiguità interpretativa. Ciò è importante specialmente in relazione al diritto dello Stato di regolamentare per obiettivi di politica pubblica; e 2) gli arbitri lavorino secondo un chiaro insieme di procedure che assicuri un equo trattamento e trasparenza.

Alcune disposizioni fondamentali sulla protezione degli investimenti non

sono chiare. Il modo in cui sono state redatte ha portato ad asserire che le disposizioni pregiudicano di fatto la capacità degli Stati di regolamentare nell'interesse pubblico. Per esempio, molti accordi in vigore in materia di investimenti non specificano il senso e la portata esatti di norme sostanziali fondamentali come "l'espropriazione indiretta" o "il trattamento giusto ed equo", esattamente le questioni in relazione alle quali gli investitori presentano il maggior numero di ricorsi.

Anche la modalità di risoluzione delle controversie è varia. Nella maggior parte dei trattati bilaterali esistenti in materia di investimenti, le cause si svolgono a porte chiuse, a meno che entrambe le parti decidano diversamente. Inoltre, alcune imprese tentano la sorte e si rivolgono ai tribunali in maniera infondata. Le cause che ne scaturiscono normalmente vengono respinte, ma implicano per lo Stato interessato uno spreco di tempo e denaro e possono

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essere considerate come un modo per esercitare pressione su quest'ultimo affinché non adotti determinate misure politiche. Sebbene molte cause temerarie siano rigettate dagli arbitri, queste potrebbero tuttavia dare l'impressione che il sistema vada a minare il diritto di regolamentare. 4. Cosa sta facendo l'UE per migliorare le norme in materia di protezione

degli investimenti? La Commissione mira a introdurre miglioramenti su due fronti: 1) chiarire e migliorare le norme in materia di protezione degli investimenti e 2) migliorare il funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie. Tali miglioramenti risponderanno alle preoccupazioni in merito al possibile impatto negativo delle norme in materia di protezione sul diritto degli Stati di regolamentare. Essi dovranno, fra le altre cose, assicurare che le imprese non possano presentare ricorso con successo contro le politiche di regolamentazione degli Stati, quando queste ultime vengono adottate per ragioni di politica pubblica.

1. Chiarire e migliorare le norme in materia di protezione degli

investimenti Tutti gli accordi dell'UE sul libero scambio confermano chiaramente, come

principio di base, il diritto delle parti di regolamentare e di perseguire gli

obiettivi legittimi di politica pubblica come quelli sociali, ambientali, di sicurezza, di salute e sicurezza pubblica, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. Tale principio sarà applicabile anche alle disposizioni sulla protezione degli investimenti incluse negli accordi dell'UE. Inoltre, negli accordi commerciali dell'UE, le norme fondamentali sulla protezione degli investimenti sono redatte in maniera dettagliata e precisa,

sottolineando in particolare il fatto che il diritto degli Stati di

regolamentare viene preservato. In tale contesto, vengono forniti chiarimenti in merito a due disposizioni fondamentali:

- in primo luogo, "l'espropriazione indiretta" rappresenta una delle disposizioni più controverse del sistema relativo alla protezione degli investimenti. Si configura quando le misure del governo, pur non sottraendo direttamente una proprietà, sortiscono tale effetto (per esempio, il ritiro di una licenza necessaria per la gestione di una fabbrica). Tale disposizione è stata utilizzata da alcuni investitori per opporsi ai divieti delle autorità pubbliche di utilizzare determinati prodotti chimici per motivi sanitari oppure all'introduzione di nuove normative più rigide in materia ambientale. I futuri accordi dell'UE

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prevedranno una serie dettagliata di disposizioni che forniranno orientamenti agli arbitri su come decidere se una misura del governo costituisca o no un'espropriazione indiretta, con lo scopo di prevenire in tal modo abusi del sistema. In particolare, quando lo Stato protegge l'interesse pubblico in maniera non discriminatoria, il diritto di quest'ultimo di regolamentare deve prevalere sull'impatto economico di tali misure sull'investitore.

Tali necessari chiarimenti faranno sì che le imprese non possano

ricevere indennizzi solo perché hanno registrato una riduzione

dei loro profitti per effetto di norme emanate per un obiettivo di politica pubblica. La Commissione ha negoziato disposizioni con il Canada e Singapore che chiariscono questo aspetto e anche accordi futuri conterranno formulazioni in tal senso;

- in secondo luogo, la norma relativa al "trattamento giusto ed equo",

molto spesso invocata dagli investitori, non è chiaramente definita dal diritto internazionale. Di conseguenza, nella sua interpretazione, i tribunali hanno avuto un ampio margine di discrezionalità che è stato percepito in termini di concessione di troppi o troppo pochi diritti agli investitori. Negli accordi dell'UE, le norme definiranno con precisione quali azioni non sono ammesse. Verranno incluse questioni come arbitrarietà manifesta, trattamenti abusivi (coercizione, costrizione o vessazioni) o il mancato rispetto dei principi fondamentali del giusto processo. Tali elementi relativi al "trattamento giusto ed equo" sono chiaramente definiti nelle disposizioni adottate con il Canada e con Singapore e lo saranno anche nei futuri trattati dell'UE.

2. Migliorare il funzionamento del sistema di risoluzione delle

controversie.

Impedire agli investitori di presentare ricorsi molteplici o futili In primo luogo, l'UE vieterà di presentare contemporaneamente due tipi di

ricorsi dinanzi a tribunali diversi. Evitando ricorsi paralleli, si impedirà la

potenziale duplice vittoria degli investitori, scongiurando altresì la possibilità che due diversi tribunali giungano a decisioni differenti sulla base dei medesimi fatti. Per scoraggiare ricorsi temerari e futili da parte degli investitori, l'UE ha convenuto disposizioni che permettono ai tribunali di respingere velocemente tali ricorsi e di esigere anche che i costi del contenzioso siano a carico della parte soccombente. Nell'ambito del sistema attuale, in alcuni casi lo Stato, anche se risulta vincitore della causa, ha comunque l'onere di sostenere i costi del contenzioso, che possono essere molto elevati. Per le cause temerarie, l'eventualità che l'investitore, qualora risulti essere la parte soccombente, debba sostenere i costi del contenzioso può avere un effetto deterrente.

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Rendere il sistema di arbitrato più trasparente

In primo luogo, l'UE ha caldeggiato con successo una maggiore trasparenza a livello internazionale. Ha svolto un ruolo di primo piano nei negoziati in seno alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale

(UNCITRAL), nell'ambito della quale i paesi hanno concordato norme sulla trasparenza dei procedimenti internazionali in materia di investimenti. Esse assicurano la trasparenza dei procedimenti nei tribunali internazionali. Grazie a tali norme, i documenti saranno disponibili al pubblico, sarà garantito l'accesso alle udienze e le parti interessate (per esempio le ONG ambientalistiche) potranno presentare osservazioni. In secondo luogo, l'UE ha già introdotto gli obblighi sulla trasparenza dell'UNCITRAL nell'accordo con il Canada e caldeggerà l'inserimento di disposizioni simili negli altri suoi accordi.

Affrontare i conflitti d'interessi e la coerenza dei lodi arbitrali

L'UE ha introdotto un codice di condotta che stabilisce obblighi specifici e vincolanti per gli arbitri. Tale codice di condotta costituisce già una realtà nell'accordo negoziato con il Canada e l'UE sosterrà con forza la sua adozione nei futuri accordi di investimento. Tali obblighi riguarderanno i conflitti d'interessi nonché questioni etiche più generali per gli arbitri, vale a dire come dovrebbero agire in determinate situazioni.

L'UE ha incluso nell'accordo commerciale con il Canada un elenco di soggetti, da concordare tra le parti, che possono fungere da arbitro in determinate controversie. Tali soggetti saranno selezionati sulla base della loro competenza e avranno l'obbligo di attenersi al codice di condotta; si eliminerà in tal modo il

pericolo degli interessi di parte. L'UE caldeggerà la creazione di tali elenchi

con altri partner negoziali e mira altresì alla creazione di un meccanismo di

appello, nuovo elemento anche questo nel sistema di risoluzione delle controversie, che assicuri la coerenza e accresca la legittimità del sistema attraverso la previsione della revisione dei lodi arbitrali.

Introdurre garanzie per le parti Nell'accordo con il Canada, l'UE ha concordato clausole che permettono ai paesi firmatari di un accordo di convenire sulla modalità di interpretazione dello stesso. Tali clausole permetteranno al paese dell'investitore di presentare osservazioni nei procedimenti in corso. Si tratta di garanzie aggiuntive, che

consentono alle parti di influire sulle interpretazioni e di correggere potenziali

interpretazioni scorrette da parte dei tribunali, in modo tale da permettere agli Stati di influenzare l'interpretazione delle disposizioni in materia di investimenti. *****

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Fatti e cifre sulla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato *sulla base di statistiche compilate dall'UNCTAD

I. Ricorso alle disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato

Di tutte le 514 cause (note) in materia di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (risolte o pendenti):

- il 24% è stato promosso da investitori statunitensi (124 cause) - il 26% è stato promosso da investitori europei (almeno 132 cause)

NL: 50 UK: 30

DE : 27 FR: 7 Altri SM UE: 18

I dati degli ultimi cinque anni (2008-2012) indicano un forte aumento delle cause promosse da investitori europei. Delle 214 cause (note) registrate in tale periodo nell'ambito della risoluzione delle controversie tra investitore e Stato in tutto il mondo, il 52% (113) ha riguardato investitori europei. Di queste ultime, per il 27% si è trattato di cause intra-UE (basate sui TBI: 19) e di cause basate sul trattato sulla Carta dell'energia (12).

L'aumento del ricorso da parte di investitori UE alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato è evidente nelle cifre relative alle aperture recenti. Le 52

nuove cause aperte nel 2012 (e di conseguenza ancora pendenti) hanno riguardato: - investitori europei: 60% del totale delle aperture (31); - investitori statunitensi: 7,7% (4); - Russia: 5,8% (3); - Canada: 3,8% (2); - altri (Australia, Egitto, Barbados, Cina, Turchia): 22,7% (12).

Strumenti maggiormente utilizzati per la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato: - NAFTA: 66 cause (19 contro gli USA, 28 contro il Canada, 19 contro il Messico) (fino alla fine del 2010); - trattato sulla Carta dell'energia: 37 cause (fino alla fine del 2013); - TBI Argentina-USA: 17 cause (fino alla fine del 2012); - TBI con Argentina, Venezuela, Ecuador: 109 cause (fino alla fine del 2012).

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Per quanto concerne le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie nell'ambito del trattato sulla Carta dell'energia, gli investitori dell'UE hanno avviato il maggior numero di cause, rappresentando circa l'80% del totale, vale a dire 29 su 37 cause avviate nel periodo 2001-2013: UK: 5, NL: 5, Cipro: 5, Svezia: 3, Polonia: 2, Austria: 2, Italia: 1, Croazia: 1, Francia: 1, Belgio: 1, Grecia: 1, Lettonia: 1, Repubblica ceca: 1.