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Traduzione non ufficiale a cura di FEDERCOOPESCA 1 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO Concernente le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, si applicano al mar Mediterraneo. (2) Con decisione 98/392/CE, il Consiglio ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d’alto mare. Ai sensi dell’articolo 122 di tale convenzione, il mar Mediterraneo può essere classificato come un mare semichiuso e la Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri. (3) Ai sensi della decisione 98/416/CE, la Comunità è parte contraente dell’Accordo sulla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso denominato “CGPM”). L’Accordo CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni nella zona oggetto dell’Accordo stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti. (4) Le caratteristiche biologiche, sociali e giurisdizionali della pesca nel Mediterraneo necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico. (5) La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile. (6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del mar Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell’Unione nelle acque d’altura del mar Mediterraneo. (7) Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca. (8) E’ necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri. (9) La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli Stati membri, deve essere estesa alle acque d’altura del Mediterraneo.

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Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Concernente le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel

Mar Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, si applicano al mar Mediterraneo.

(2) Con decisione 98/392/CE, il Consiglio ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d’alto mare. Ai sensi dell’articolo 122 di tale convenzione, il mar Mediterraneo può essere classificato come un mare semichiuso e la Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri.

(3) Ai sensi della decisione 98/416/CE, la Comunità è parte contraente dell’Accordo sulla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso denominato “CGPM”). L’Accordo CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni nella zona oggetto dell’Accordo stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(4) Le caratteristiche biologiche, sociali e giurisdizionali della pesca nel Mediterraneo necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico.

(5) La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile.

(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del mar Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell’Unione nelle acque d’altura del mar Mediterraneo.

(7) Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca.

(8) E’ necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri.

(9) La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli Stati membri, deve essere estesa alle acque d’altura del Mediterraneo.

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(10) Ai sensi della decisione 1999/800/CE relativo alla adozione di un protocollo concernente le aree protette speciali e la diversità biologica del mar mediterraneo, e nell’accettare gli allegati a tale protocollo (Convenzione di Barcelona) i quali, in aggiunta alle disposizioni relative alla conservazione dei siti importanti del mar Mediterraneo, dispongono per la stesura di un elenco delle specie in pericolo e le specie il cui sfruttamento è regolamentato.

(11) Occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, per tenere conto dei nuovi pareri scientifici. Occorre inoltre tenere conto dei principali elementi del piano d’azione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell’ambito della politica comune della pesca.

(12) Il regolamento (CE) n. 1626/94 deve essere pertanto abrogato. (13) Le catture eccessive di individui sottotaglia devono essere evitate. A tal fine è

necessario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame, tenendo conto delle condizioni biologiche locali.

(14) Gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l’ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una regolamentazione più rigorosa.

(15) Per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e per ridurre sostanzialmente l’entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, è opportuno disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da fondo e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, nonché rendere obbligatorio l’impiego di pezze a maglie quadrate.

(16) Per consentire un periodo transitorio, prima di aumentare la dimensione delle maglie delle reti a strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell’armamento delle reti che aumentino la selettività delle maglie attualmente utilizzate.

(17) La gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel mar Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca messo in atto.

(18) Una parte della fascia costiera dovrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel mar Mediterraneo.

(19) E’ opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far riferimento nell’elaborare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la selettività di un determinato attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibile alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con tale attrezzo.

(20) Per non ostacolare il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri organismi marini, le operazioni necessarie allo svolgimento di tali attività devono essere consentite, purché compatibili con la sostenibilità delle specie interessate.

(21) Data l’importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa possa essere praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.

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(22) In considerazione delle caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a determinate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di gestione dello sforzo a livello sub-regionale, è opportuno disporre la creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche.

(23) Per garantire un controllo efficiente delle attività di pesca è necessario adottare talune misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare, occorre ridurre la soglia, attualmente fissata a 50 kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale di bordo.

(24) Dato che le attività di pesca comunitarie contano per più del 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno adottare misure di gestione adeguate. Per assicurare l’efficacia di tali misure, misure tecniche di gestione di taluni stock di specie altamente migratorie devono essere adottate dalle organizzazioni regionali competenti. Di conseguenza, la Commissione deve inviare adeguate proposte alla CGPM e alla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno dell’Atlantico (ICCAT). L’assenza di un accordo nel corso di un periodo di tempo specifico non impedirà all’UE di adottare misure in tale direzione fino al raggiungimento di un accordo definitivo al livello multilaterale.

(25) E’ necessario adottare disposizioni comunitarie relative alla pesca nelle acque intorno a Malta ai sensi del regolamento (CE) n. 813/2004, in conformità con il trattato di adesione ed in particolare, ai sensi dell’articolo 21 ed allegato III del presente regolamento. E’ inoltre opportuno mantenere tali disposizioni.

(26) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(27) Le modifiche degli allegati del presente regolamento devono essere altresì adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Capitolo I

Scopo e definizioni

Articolo 1

Scopo

1. Il presente regolamento si applica:

(a) alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali attività

sono condotte:

(i) nelle acque marittime del Mar Mediterraneo ad est della linea 5°36’ W (di seguito “Mar

Mediterraneo”) sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

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(ii) da navi da pesca comunitarie che operano al di fuori del Mar Mediterraneo cui al punto

(i);

(iii) dai cittadini degli Stati membri che affacciano sul Mar mediterraneo, fatta salva la

responsabilità primaria dello Stato di bandiera, al di fuori delle acque di cui al punto (i);

e

(b) alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mar mediterraneo.

2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente per

scopi di indagini scientifiche, svolte con il permesso e sotto l’autorità dello Stato membro o

degli Stati membri interessati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’applicano le seguenti definizioni:

(1) Per “attrezzi trainati” si intende ogni attrezzo da pesca, ad esclusione delle lenze trainate,

trainati sia dalla forza motrice della nave da pesca o tirata per mezzo di verricelli sia che la

nave sia ancorata o in movimento a bassa velocità, compreso in particolare, le reti trainate e

le draghe;

(a) per “reti trainate” si intende reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da

spiaggia;

(i) per “reti da traino” si intende reti che sono attivamente trainate dal motore

principale della barca e che consiste di un corpo a forma di cono o piramidale

(come corpo trainante) chiuso nella parte posteriore da una cucitura lungo la linea

mediana a sacco di pantalone e che può all’apertura estendersi con le ali o che può

essere montato su una rigida intelaiatura. Un’apertura orizzontale si ottiene con

divergenti oppure da un’asta o da un’intelaiatura con forme e misure variabili.

Tali reti possono essere trainate sia sul fondo (reti a strascico) che a mezz’acqua

(rete da traino pelagica);

(ii) per “sciabiche da natante” si intende reti da circuizione e reti da traino operate o

tirate con code o con verricelli da una barca in movimento o in ancoraggio e non

trainate mediante l’utilizzo del motore principale della barca. Consiste di due ali

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laterali e di un sacco centrale a forma di cucchiaio o con un sacco posto nella

parte più estrema e può operare dalla superficie al fondo a seconda delle specie

bersaglio;

(iii) per “sciabiche da spiaggia” si intende reti da circuizione e reti da traino poste su

una barca ed operate dalla spiaggia.

(b) Per “draghe” si intende attrezzi che sono sia attivamente trainati dal motore

principale della barca (draga tirata da natante) che tirati da un verricello

meccanizzato (draga meccanizzata) posto su un’altra imbarcazione per la cattura di

molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che può consistere in una rete a sacco o

cesta di metallo montata su un’intelaiatura rigida od asta di varia grandezza e forma

la quale parte più bassa può essere dotata di raschietto che può essere sia circolare,

tagliente oppure seghettato, e può essere o meno equipaggiato con slitta e depressori.

Alcune draghe sono equipaggiate con un dispositivo idraulico (draghe idrauliche). Le

draghe tirate a mano o da un verricello manuale su acque poco profonde con o senza

una barca per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe manuali)

non possono essere considerate come attrezzi trainati ai fini del presente

regolamento.

(2) per “area protetta” si intende un’area di mare definita geograficamente in cui tutte o

determinate attività di pesca sono vietate temporaneamente o permanentemente o ristrette al

fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche vive o per la

protezione degli ecosistemi marini;

(3) per “rete da posta” si intende il tramaglio, la rete da posta calata sul fondo oppure una rete

da posta combinata;

(a) per “tramaglio” si intende ogni rete composta da due o più reti unite ed attaccate in

parallelo su una singola lima da sughero, fissate o che si possono fissare con

qualsiasi mezzo sul fondo del mare;

(b) per “rete da posta calata sul fondo” si intende ogni rete composta da un unico pezzo

di rete posta verticalmente in acqua con galleggianti e pesi fissi o che si possono

fissare con qualsiasi mezzo sul fondo del mare per mantenere l’attrezzo sia vicino al

fondo o a galleggio nella colonna d’acqua;

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(c) per “rete da posta combinata” si intende ogni rete da posta calata sul fondo

combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore.

(4) per “reti da circuizione” si intende reti che catturano pesci circondandoli sia di lato che

sotto. Esse possono essere o meno equipaggiate con un cavo di chiusura.

(a) per “reti da circuizione a chiusura” si intende ogni rete da circuizione la cui parte

inferiore si chiude mediante un cavo di chiusura posto nella parte inferiore della rete,

che passa tra una serie di anelli lungo la lima di piombo, consentendo alla rete di

chiudersi.

(5) per “trappole” si intende l’attrezzo da pesca che viene fissato o impiegato sul fondo e che

agisce come trappola per la cattura di specie marine. Possono avere la forma di un cesto, una

nassa, un tamburo o gabbia, e nella maggior parte dei casi comprendono una rigida o semi-

rigida intelaiatura fatta di vari materiali (legno, vimine, bastone di metallo, pezza di metallo)

che può essere o no coperto con una pezza reticolata. Possono avere uno o più imbuti o

bocche con angoli levigati che permettano ai pesci di entrare nella parte interna. Possono

essere usate separatamente o in gruppi. Quando vengono usate in gruppi, una linea

principale sostiene numerose trappole su braccioli di varie lunghezze e spaziature a seconda

delle specie bersaglio.

(6) Per “palangaro” si intende un attrezzo da pesca che comprende una linea madre che porta

numerosi ami attaccati su braccioli di varie lunghezze e spaziature a seconda delle specie

bersaglio. Può essere disposto sia verticalmente che orizzontalmente sulla superficie del

mare; può essere posto sia sul fondo (palangaro fisso) o galleggiante a mezz’acqua o vicino

alla superficie dell’acqua (palangaro galleggiante).

(7) Per “ami” si intende un filo d’acciaio affilato e piegato a uncino solitamente con ardiglione.

La punta di un amo può essere sia stretta oppure rovesciata e curvata; il gambo può essere di

varia lunghezza e forma e la sua parte d’incrocio può essere tondo (regolare) o piatta

(forgiata). La lunghezza totale di un amo deve essere misurata come la lunghezza massima

del gambo a partire dalla punta dell’amo che serve per attaccare il bracciolo ed ha

solitamente la forma di un occhio, all’apice della curva. La larghezza dell’amo deve essere

misurata come la distanza orizzontale più profonda dalla parte esterna del gambo alla parte

esterna dell’ardiglione.

(8) Per “pesca sportiva” si intendono le attività di pesca che sfruttano risorse le acquatiche vive

per ricreazione o sport.

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(9) Per “dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)” si intende ogni attrezzatura galleggiante

sulla superficie del mare e che aggrega sotto i giovanili o esemplari di specie adulti di specie

altamente migratorie.

(10) Per “Croce di Sant’Andrea” si intende una stretta che con un’azione simile a quella delle

forbici raccoglie sia i molluschi bivalvi della specie Pinna nobilis che il corallo rosso dai

banchi marini.

(11) Per “banco di piante marine” si intende un’area dove il banco marino è caratterizzato dalla

presenza dominante di fanerogami, oppure dove tale vegetazione è esistita ed abbia bisogno

di un’azione di ristorazione. La Piante marina è un termine collettivo per le specie di

Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina e Zostera noltii.

(12) Per “habitat coralline” si intende un’area dove il banco marino è caratterizzato da una

presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata “coralline”, o dove tali

comunità sono esistite e necessita di un’azione di ricostituzione. Corallina è un termine

generico di una complessa struttura organica data dalla continua sovrapposizione su di una

roccia preesistente od un substrato calcareo derivante fondamentalmente dall’attività di

incrostrazione coralline di alghe rosse ed organismi animali come poriferi, ascidiacei, ecc.

(13) Per “banchi di alghe” si intende un’area dove il banco marino è caratterizzato dalla presenza

dominante di una specifica comunità biologica chiamata alghe, o dove tale comunità è

esistita e necessità di azioni di ricostituzione.

(14) Per “ricostituzione diretta” s’intende l’attività di rilascio di animali selvatici vivi di una

determinata specie in acque dove vivono in natura, in maniera da sfruttare la produzione

naturale dell’ambiente marino per incrementare il numero degli individui disponibili per le

attività di pesca e/o incrementare il reclutamento naturale.

(15) Per “trapianto” s’intende il processo per mezzo del quale una specie viene intenzionalmente

trasportata e rilasciata dall’uomo in aree di popolamento e di continuo flusso genetico.

(16) Per “specie non indigene” s’intende una specie la cui evoluzione storica naturale si sa di

avvenire al di fuori dell’area di interesse.

(17) Per “introduzione” s’intende il processo mediante il quale una specie non indigene viene

intenzionalmente trasportata e rilasciata dall’uomo in una area diversa dal suo habitat

naturale.

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Capitolo II

Specie ed habitat protetti

Articolo 3

Specie protette

1. sono vietati la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o sbarco delle specie

marine di cui all’Allegato IV della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, eccetto nei casi in cui

sia stata concessa una deroga ai sensi dell’Articolo 16 della Direttiva del Consiglio

92/43/CEE.

2. Malgrado la disposizione del paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o sbarco di

esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 catturate accidentalmente sono consentiti

nella misura in cui tale attività sia necessaria ad assicurare assistenza e ricostituzione dei

singoli animali e purché le autorità nazionali competenti siano state adeguatamente

informate in precedenza.

Articolo 4

Habitat protetti

1. È vietata pesca con le reti da traino, draghe, reti da circuizione, sciabiche da natante,

sciabiche da spiaggia o reti similari sopra i banchi delle piante marine di, in particolare,

posidonia oceanica o di altri fanerogame marine.

In deroga al primo sottoparagrafo, l’uso delle reti da circuizione, sciabiche da natante o reti

analoghe, le cui altezza complessiva e comportamento in regime di operazioni di pesca

fanno sicché il cavo di chiusura, il braccio di incanalamento e la corda d’armamento non

tocchino il banco delle piante marine può essere autorizzato entro i piani di gestione previsti

ai sensi dell’Articolo 16 o 17 del presente regolamento.

2. È vietata la pesca con le reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sopra gli

habitat coralline e banchi di alghe.

3. Sono vietati l’uso di draghe trainate e la pesca con reti da traino in profondità inferiori a

1000 m.

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4. Il divieto di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo 1 e al paragrafo 2 s’applica, a far data

dall’entrata in vigore del presente regolamento, a tutti i siti di Natura 2000, tutte le aree a

protezione straordinaria ed a tutte le aree a protezione straordinaria di interesse del

Mediterraneo (SPAMI) che sono state destinate alla conservazione di questi habitat ai sensi

della Direttiva 92/43/CEE o ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/800/CE.

5. In deroga al paragrafo 1, sottoparagrafo 1, la pesca con navi di lunghezza fuori tutto

inferiore o uguale a 12 metri e potenza motore inferiore o ugual ad 85 kW con le reti trainate

sul fondo esercitata tradizionalmente sui banchi di Posidonia può essere autorizzata dalla

Commissione in conformità con quanto disposto dall’Articolo 30 (2) del regolamento del

Consiglio (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 sulla conservazione e sfruttamento

sostenibile delle risorse della pesca in base alla Politica Comune della Pesca a condizione

che:

(i) Le attività di pesca interessate siano regolate da un piano di gestione ai sensi

dell’Articolo 17 del presente regolamento.

(ii) Le attività di pesca interessate non influiscano per più del 33 % sull’area coperta

dai banchi di piante marine di Posidonia oceanica, entro l’area interessata dal

piano di gestione.

(iii) Le attività di pesca interessate non influiscano per più del 10 % sui banchi di

piante marine presenti nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

Le attività di pesca autorizzate ai sensi del presente paragrafo devono:

(a) soddisfare i requisiti previsti dall’Articolo 7 (1)(h), Articolo 8 (3)(2) ed Articolo 21;

(b) regolate in maniera tale da assicurare che le catture delle specie di cui all’Allegato III siano

minime. In ogni caso, l’articolo 8 (3), sottoparagrafo 1 non si applica.

Qualora un’imbarcazione, che opera ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo, si ritira

dalla flotta con l’aiuto pubblico il permesso speciale rilasciato per l’esercizio di questa attività di

pesca dovrà essere ritirato e non rilasciato nuovamente.

Gli Stati membri interessati devono istituire un piano di monitoraggio e riferire alla

Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento sullo stato dei banchi

di piante marine di Posidonia oceanica interessati dalle attività di pesca con reti trainate sul

fondo e sull’elenco delle navi autorizzate. Il primo rapporto dovrà essere comunicato alla

Commissione entro il 31 luglio 2009.

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6. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la raccolta di

informazioni scientifiche con l’obiettivo di identificare e rilevare habitat da proteggere ai

sensi del presente articolo.

Capitolo III

Aree marine protette

Articolo 5

Procedure di informazione che istituiscono aree marine protette

Gli Stati membri devono fornire alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2007,

informazioni riguardo all’istituzione di aree di non pesca e sulle misure di gestione che saranno

applicate sull’area e sulle acque sotto le loro giurisdizioni ed oltre dove la protezione delle aree di

riproduzione, aree di fecondazione o dell’ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca

richieda misure speciali.

Articolo 5 (a)

Area marine protette comunitarie

1. Sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’Articolo 5 del presente regolamento,

compressa ogni altra informazione utile in merito allo stesso oggetto, il Consiglio designerà,

entro due anni dall’adozione del presente regolamento, aree marine protette dalla pesca

essenzialmente all’interno delle acque territoriali degli Stati membri, indicando le tipologie

di attività di pesca proibite od autorizzate in tali aree.

2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone protette, oppure modificare le

delimitazioni o norme di gestione delle stesse sulla base di nuove informazioni scientifiche

pertinenti.

3. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la raccolta di

informazioni scientifiche con l’obiettivo di identificare e rilevare aree da proteggere in

conformità con il presente articolo

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Articolo 6

Aree marine protette nazionali

1. Entro due anni dall’adozione del presente regolamento e sulla base di informazioni previste

ai sensi dell’Articolo 5 del presente regolamento, gli Stati membri devono designare altre

aree marine protette all’interno delle proprie acqua territoriali in cui le attività di pesca

potranno essere proibite o ristrette in modo da conservare e gestire le risorse acquatiche vive

o mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi, fermo restando le aree

marine protette già istituite al momento di entrata in vigore del presente regolamento. Le

autorità competenti degli Stati interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca

autorizzati nelle suddette aree protette e fissano norme tecniche adeguate che non devono

essere meno stringenti di quelle prevista dalla normativa comunitaria.

2. Gli Stati membri possono successivamente istituire altre aree marine protette o modificare le

loro delimitazioni e norme di gestione ai sensi del paragrafo 1 sulla base di nuove

informazioni scientifiche. Gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure

appropriate per assicurare una raccolta adeguata di informazione scientifica con lo scopo di

identificare e rilevare scientificamente aree da proteggere ai sensi del presente Articolo.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione.

Nell’applicazione della disposizione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, gli Stati membri

devono informare la Commissione delle ragioni scientifiche, tecniche e legali che rendono

necessaria l’adozione di misure speciali.

4. Nel caso in cui la proposta di istituire un’area protetta all’interno delle acque territoriali di

uno Stato membro possa incidere sulle attività delle navi di un altro Stato membro, la

suddetta area sarà istituita solo dopo che la Commissione, lo Stato membro ed il Consiglio

Consultivo Regionale interessati siano stati consultati in conformità con le procedure

previste all’Articolo 8 (3) a (6) del regolamento (CE) n. 2371/2002.

5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del

paragrafo 3 non siano sufficienti per assicurare un elevato livello di protezione delle risorse

e dell’ambiente, essa può, dopo aver consultato lo Stato membro, chiedere di modificare la

misura oppure può proporre che il Consiglio istituisca un’area marina protetta oppure adotti

misure di gestione della pesca con riguardo alle acque interessate.

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Capitolo IV

Restrizioni relative agli attrezzi da pesca

Articolo 7

Attrezzi e pratiche di pesca proibiti

1. È fatto divieto usare per la pesca o detenere a bordo:

(a) sostanze tossiche, soporifiche o corrosive,

(b) generatori di scossa elettrica,

(c) esplosivi,

(d) sostanze che possono esplodere se mischiate,

(e) dispositivi trainati per la raccolta di coralli rossi o di atri tipi di coralli od organismi simili al

corallo,

(f) martelli pneumatici od altri strumenti a percussione per la raccolta, in particolare, di

molluschi bivalvi scavando nelle rocce,

(g) Croce di Sant’Andrea e prese analoghe per la raccolta, in particolare, di coralli rossi o di atri

tipi di coralli od organismi simili al corallo,

(h) pannelli di pezze con dimensione di maglie di apertura per lo strascico da fondo inferiore a

40mm.

2. Le reti calate sul fondo non possono essere usate per la catture delle seguenti specie: Tonno

bianco (Thunnus alalunga), Tonno rosso (Thunnus Thynnus), pesce spada (Xiphias gladius),

pesce castagno (Brama brama), gli squali (Hexanchus griseus; Cetoorhinus maximus;

Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae)

In via di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di 3 esemplari della specie di

squali di cui al primo paragrafo sopra possono essere trattenute a bordo o sbarcate purché

non siano specie protette in base alla normativa comunitaria.

3. Sono vietati la cattura, detenzione a bordo, il trasbordo, sbarco, stoccaggio, vendita od

esposizione e messo in vendita del dattero di mare (Lithophaga litophaga) e del dattero

bianco (Pholas Dactylus).

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4. Il fucile subacqueo sarà proibito se usato insieme ad un apparato di respirazione subacquea

(aqualung) oppure di notte dal tramonto fino all’alba.

5. Sono vietati la cattura, detenzione a bordo, il trasbordo, sbarco, stoccaggio, vendita od

esposizione e messo in vendita di femmine di aragosta (Palinuridae) fornite di uova e

femmine di astice (Homarus gammarus) fornite di uovo. Le femmine di aragosta ed astice

fornite di uova devono essere rimesse in mare subito dopo la loro cattura accidentale oppure

possono essere utilizzate per il ripopolamento e trapianto all’interno di piani di gestione

adottati sia in base all’Articolo 16 od Articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 8

Dimensioni minime delle maglie

1. L’uso e la detenzione a bordo di una rete da traino, una rete da circuizione o di una rete da

imbrocco sono proibiti, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete con le

maglie più piccole non sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

2. La dimensione della maglia sarà determinata in base alle procedure specificate nel

Regolamento della Commissione (CE) n. 129/2003.

3. Per le reti trainate, diverse da quelle riferite al paragrafo 4, la dimensione minima delle

maglie sarà:

(1) fino al 30 giugno 2008: di 40 mm

(2) dal 1° luglio 2008, la rete di cui al punto 1 sarà sostituita da una rete a maglie quadrate

di 40 mm al sacco della rete oppure, su richiesta giustificata del proprietario della barca,

da una rete a maglie a forma di diamante da 50 mm.

In relazione al precedente sottoparagrafo, le imbarcazioni da pesca saranno autorizzate

ad usare e a detenere a bordo uno solo dei due tipi di rete;

(3) La Commissione consegnerà al Parlamento Europeo ed al Consiglio una relazione

relativa all’applicazione del presente paragrafo entro il 30 giugno 2012 sulla base della

quale e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 31 dicembre

2011 essa formulerà una proposta di opportuno adeguamento.

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4. Per le reti da traino destinate alla pesca delle Sardine e delle acciughe, quando tali specie

rappresentano almeno l’80% dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita, la

dimensione minima delle maglie è di 20 mm.

5. Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.

6. (a) Le Reti da posta fissa non possono avere una apertura di maglia inferiore a 16 mm.

(b) Per le reti da posta fissa per la cattura di pagelli, qualora tale specie rappresenti almeno il

20% dell’equivalente peso vivo delle catture, la dimensione minima delle maglie è di 100 mm.

7. Uno Stato membro può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 per la sciabica da

natante e sciabica da spiaggia interessate da un piano di gestione di cui all’articolo 17 e a

condizione che la pesca in questione sia altamente selettivo, non abbia effetti dannosi

sull’ambiente marino e non sia interessato dalle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5.

8. Gli Stati membri devono fornire dati scientifici e tecnici aggiornati a giustifica di tale

deroga.

Articolo 9

Dimensione minima dell’amo

Sono vietati l’uso per la pesca e la detenzione a bordo di qualunque palangari di ami di lunghezza

totale inferiore a 3.95 cm e larghezza inferiore ad 1.65 cm per le navi che operano con il palangaro

e che sbarcano o detengono a bordo di una quantità di pagelli (Pagellus bogaraveo) che costituisca

più del 20 % dell’equivalente peso vivo delle cattura dopo la cernita.

Articolo 10

Attacco di dispositivi ed armamento delle reti da traino

1. In qualsiasi parte delle rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se

non con dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) della Commissione n. 3440/84 oppure

elencati nell’allegato 1 (a) del presente regolamento.

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15

2. L’armamento delle reti da traino deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui

all’allegato 1 (b) del presente regolamento

Articolo 11

Dimensioni degli attrezzi da pesca

È vietato detenere a bordo o di impiegare durante operazioni di pesca in mare attrezzi non conformi

alle dimensioni specificate nell’Allegato II.

Articolo 12

Distanze e profondità minime per l’uso degli attrezzi da pesca

1. L’uso di attrezzi trainati è proibito entro una distanza di 3 miglia marine dalla costa o

all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità si raggiunge ad una distanza più breve dalla

costa.

In deroga al primo sottoparagrafo, l’uso di draghe sarà consentito ad una distanza di 3 miglia

marine a prescindere dalla profondità, a condizione che cattura di specie diverse dai crostacei non

ecceda il 10 % dell’equivalente peso vivo delle catture.

2. L’uso di reti da traino sarà proibita entro 1.5 miglia marine dalla costa. L’uso di draghe e di

draghe idrauliche è proibita entro lo 0.3 miglio marino dalla costa.

3. L’uso di reti da circuizione a chiusura è proibita entro 300 metri dalla costa od entro i 50

metri isobata di profondità quando tale profondità di raggiunge ad una distanza più breve dalla

costa.

Una rete da circuizione a chiusura non può essere impiegata in profondità inferiori al 70 % della

altezza complessiva della rete da circuizione stessa come dalla misura riportata nell’allegato II del

presente regolamento.

4. L’uso di draghe per la pesca delle spugne è proibito entro i 50 metri isobata e non potrà essere

esercitata entro 0.5 miglio marino dalla costa.

5. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione in conformità con le procedure previste

dall’articolo 30 (2) del regolamento (CE) n. 2371/2002 può autorizzare una deroga ai paragrafi 1, 2

e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da particolari limiti geografici, come la ridotta

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portata delle piattaforme costiere lungo l’intera linea costiera dello Stato membro o dalla ridotta

estensione delle aree da pesca a strascico, o che tali attività di pesca non abbiano un impatto

significativo sull’ambiente marino, e a condizione che tali attività di pesca non possano essere

esercitate con un altro attrezzo e che rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 16 e 17.

Gli Stati membri devono fornire le giustificazioni scientifiche e tecniche aggiornate per tale deroga.

5 (a) In deroga al paragrafo 2 le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31

dicembre 2007 ad una distanza inferiore ad 1.5 miglia marine dalla costa a condizione che la

profondità sia superiore a 50 metri isobata.

5 (b) In deroga al paragrafo 3, le reti da circuizione potranno essere usate temporaneamente fino al

31 dicembre 2007 ad una distanza inferiore a 300 metri dalla costa oppure ad una profondità

inferiore ai 50 metri isobata ma non inferiore ai 30 metri isobata. La rete da circuizione potrà essere

usata temporaneamente fino al 31 dicembre 2007, ad una profondità inferiore al 70% rispetto alla

altezza globale della rete da circuizione stessa misurata ai sensi dell’Allegato II del presente

regolamento.

5 (c) In deroga al paragrafo 2 siano le draghe tirate da natanti che le draghe idrauliche potranno

essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una distanza dalla costa inferiore allo

0.3 miglio marino.

6. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica unicamente alle attività di pesca già autorizzate dagli

Stati membri ed alle imbarcazioni con precedenti superiore a 5 anni e non deve comportare alcun

incremento futuro nello sforzo di pesca.

Una lista delle navi da pesca autorizzate e le loro caratteristiche devono essere comunicate alla

Commissione entro il 30 aprile 2007 e deve recare una comparazione con le caratteristiche di tale

flotta al 1° gennaio 2000.

In più queste attività di pesca:

(a) devono soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 4, 7 (1)(h), 8 (3)(2) e 21,

(b) non devono interferire con le attività delle navi che usano altre attrezzature diverse

dalle reti da traino, da circuizione o reti similari trainate,

(c) devono essere regolate in modo da assicurare che le catture delle specie menzionate

nell’Allegato III, eccezione fatta per i molluschi bivalvi, sia minima,

(d) non devono avere come bersaglio i cefalopodi.

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17

Gli Stati membri interessati dovranno istituire un piano di monitoraggio ed inviare rapporti alla

Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il primo rapporto deve

essere trasmesso alla Commissione entro il 31 luglio 2009. alla luce di questi rapporti la

Commissione potrà intraprendere azioni in conformità con l’articolo 16 o l’articolo 17 (9) del

presente regolamento.

6 (a). Deroghe ai paragrafi 1 e 2 saranno consentite per le attività di pesca che beneficiano di una

deroga ai sensi dell’articolo 4 (5) del presente regolamento ed in conformità con le procedure

previste dall’articolo 30 (2) del regolamento (CE) n. 2371/2002.

6 (b) In deroga al paragrafo 2 l’uso delle reti da traino tra lo 0,7 ed 1,5 miglia marine dalla costa

sarà autorizzato alle seguenti condizioni:

- la profondità del mare non deve essere inferiore ai 50 metri isobata;

- particolari limiti geografici, come la limitata grandezza del piattaforma costiera lungo la linea

costiera dello Stato membro o dalla limitata estensione delle aree da pesca a traino;

- nessun impatto significativo sull’ambiente marino;

- conformità con il paragrafo 6, sottoparagrafo 3 (a), (b);

- non deve comportare alcun incremento nello sforzo da pesca rispetto a quello che gli Stati

membri hanno già autorizzato.

Gli Stati membri dovranno dare notizia alla Commissione entro il 30 settembre 2007 delle modalità

d’applicazione di questa deroga. Tale notifica dovrà contenere un elenco delle navi da pesca

autorizzate e le Zona di pesca, come identificate da coordinate geografiche sia a terra che in mare.

Gli Stati membri interessati dovranno monitorare le attività di pesca nelle Zona interessate e

assicurare una valutazione scientifica. I risultati della valutazione scientifica dovranno essere

comunicate alla Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La

prima relazione dovrà essere comunicata alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

Qualora la Commissione, sulla base delle notizie fornite dagli Stati membri in conformità con i

sottoparagrafi 2 e 3 di cui sopra, o di un nuovo parere scientifico, ritenga che le condizioni per la

deroga non siano state mantenute, essa può, dopo aver consultato lo Stato membro interessato,

chiedere a tale Stato membro di modificare i termini della deroga oppure può proporre misure

appropriate al Consiglio per la protezione delle risorse e dell’ambiente.

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Articolo 12 (bis)

Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e distanza minima dalla costa per l’uso

degli attrezzi da pesca

1. Ogni attrezzo da pesca di cui all’articolo 8 (3), (4) e (5), la cui dimensione minima delle

maglie sia minore di quella prevista presente regolamento, ed il cui uso sia conforme alle leggi

nazionali in vigore al 1° gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se esso non

soddisfa i requisiti dell’articolo 12 (6).

2. Ogni attrezzo da pesca di cui all’articolo 12 (1), (2) e (3), usato ad una distanza dalla costa

inferiore a quella prevista dal presente regolamento, ed il cui uso sia conforme alle leggi nazionali

in vigore al 1° gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se esso non soddisfa i

requisiti previsti dall’articolo 12 (6).

3. I paragrafi 1 e 2 si applicheranno salvo la diversa disposizione del Consiglio a maggioranza

qualificata su proposta della Commissione ed alla luce di evidenze scientifiche.

Capitolo V

Taglia minime degli organismi marini

Articolo 13

Taglie minime degli organismi marini

1. Un organismo marino che sia più piccola della taglia minima di cui all’allegato III (di seguito

chiamato “organismo sotto taglia”) non può essere catturato, trattenuto a bordo, trasbordato,

sbarcato, stoccato, venduto, esposto o messo in vendita.

2. La taglia di un organismo marino è misurata in conformità con quanto stabilito all’allegato

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IV. Qualora siano ammessi più di un metodo di misurazione della taglia, gli organismi marini

saranno considerati della taglia giusta se almeno una delle misurazioni effettuate sia uguale o

maggiore della taglia minima prevista.

3. Il paragrafo 1 non si applica al novellame delle sardine sbarcati per il consumo umano se tale

novellame è catturato con le sciabiche da natanti o sciabiche da spiaggia ed autorizzato in

conformità con disposizioni nazionali previste nel piano di gestione di cui all’articolo 17, purché lo

stock delle sardine interessato sia nei limiti biologici di sicurezza.

Articolo 14

Ripopolamento e trapianto diretto

1. In via di deroga all’articolo 13 gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati,

trattenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, stoccati, venduti, esposti o messi in vendita vivi allo scopo

di ripopolamento o trapianto diretto con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro in cui si

svolgono tali attività.

2. Gli Stati membri devono provvedere affinché la cattura di organismi marini sotto taglia per gli

scopi di cui al paragrafo 1 sia compiuta secondo modalità compatibile con ogni misura comunitaria

di gestione applicabile alle specie interessate.

3. Gli organismi marini catturati per gli scopi specificati nel paragrafo 1 possono essere rigettati

in mare o destinati all’acquacoltura estensiva. Se vengono catturati nuovamente, potranno essere

venduti, stoccati, esposti o messi in vendita purché soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 13.

4. L’introduzione o trapianto di o ripopolamento diretto con specie non indigene saranno

proibite a meno che non siano fatte ai sensi del paragrafo b) dell’articolo 22 della Direttiva del

Consiglio 92/43/CEE.

Capitolo VI

Pesca non commerciale

Articolo 15

Pesca sportiva

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1. L’uso di reti trainate, reti da circuizione, reti da circuizione a chiusura (ciancialo), draghe da

natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco, tramaglio e reti da posta combinata sarà vietato

nell’ambito della pesca sportiva. L’uso del palangaro per la pesca delle specie altamente migratorie

sarà altresì proibito per la pesca sportiva.

2. Gli Stati membri devono provvedere affinché la pesca sportiva sia esercitata compatibilmente

con gli obiettivi e regole del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedere affinché gli organismi marini catturati dalla pesca sportiva non

vengano commercializzati. Tuttavia, in via eccezionale, la vendita delle specie catturate durante una

manifestazione sportiva può essere autorizzata purché il ricavato della loro vendita sia utilizzato ai

fini di beneficenza.

4. Gli Stati membri devono adottare misure sia per la registrazione e la raccolta sparata di dati

separata relativi alle catture delle specie altamente migratorie di cui all’allegato I del regolamento

(CE) 973/2001 e che avvengono nell’ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.

5. Gli Stati membri devono regolamentare la pesca subacquea con fucile subacqueo in

particolare per soddisfare gli requisiti previsti dall’articolo 7 (4).

6. Gli Stati membri devono informare la Commissione di tutte le misure che hanno adottate in

conformità con il presente articolo.

Capitolo VII

Piani di gestione

Articolo 16

Piani di gestione al livello comunitario

1. Il Consiglio può adottare piani di gestione per specifiche pesche mediterranee, in particolare,

in aree totalmente o parzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Questi piani

possono, in particolare, comprendere:

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(a) misure di gestione dello sforzo di pesca;

(b) misure tecniche specifiche, comprendente ove appropriato, le deroghe temporanee alle

regole stabilite dal presente regolamento laddove o tali deroghe siano necessarie per lo

svolgimento delle attività di pesca e purché lo sfruttamento sostenibile delle risorse

interessate sia assicurato dal piano di gestione;

(c) l’estensione dell’uso dei sistemi di monitoraggio delle navi o di sistemi analoghi per le navi

tra i 10 e 15 metri di lunghezza fuori tutto;

(d) restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o alle

navi che hanno assunto obblighi nell’ambito del piano di gestione.

I piani di gestione devono provvedere al rilascio di permessi speciali in conformità con il

regolamento (CE) n. 1627/94.

Malgrado le disposizioni dell’articolo 1 (2) del regolamento (CE) n. 1627/94 alle navi con una

lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri può essere chiesto di avere un permesso speciale.

2. Gli Stati membri e/o un Consiglio Consultivo Regionale per il Mar Mediterraneo può

presentare suggerimenti alla Commissione su questioni riguardanti la definizione dei piani di

gestione. La Commissione risponderà a tali richieste entro tre mesi dal loro ricevimento.

3. Gli Stati membri e la Commissione dovranno assicurare un adeguato monitoraggio scientifico

dei piani di gestione. In particolare, certe misure di gestione per le attività di pesca che sfruttano

specie con durata di vita breve devono essere revisionate ogni anno tenendo conto dei cambiamenti

che possono intervenire nel reclutamento delle forze.

Articolo 17

Piani di gestione per certe attività di pesca nelle acque territoriali

1. Gli Stati membri devono adottare, entro il 31 dicembre 2007, piani di gestione per le attività

di pesca condotte con reti da strascico, sciabiche da natanti, sciabiche da spiaggia, reti da

circuizione e draghe all’interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applica

l’articolo 6 (2), (3) e (4) primo sottoparagrafo del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di nuove

informazioni scientifiche rilevanti.

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3. Gli Stati membri provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In

particolare, le misure di gestione per lo sfruttamento delle specie con ciclo di vita breve devono

essere riviste ogni anno per tener conto dei possibili cambiamenti verificatisi nella forza di

reclutamento.

4. I piani di gestione possono comprendere misure che vanno oltre le disposizioni del presente

regolamento al fine di:

(a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;

(b) ridurre gli scarti;

(c) contenere lo sforzo di pesca

5. Le misure da includere nei piani di gestione devono essere proporzionate alle finalità, agli

obiettivi e al calendario previsto, e devono tenere conto dei seguenti fattori:

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

6. I piani di gestione devono prevedere il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al

regolamento (CE) n. 1627/94.

In deroga al disposto dell’articolo 1 (2), del regolamento (CE) n. 1627/94, alle imbarcazioni da

pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di

pesca speciale.

7. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 devono essere notificati alla Commissione entro il 30

settembre 2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani stessi vengano

adottati. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 devono essere notificati alla Commissione 6 mesi

prima della prevista per l’entrata in vigore. La Commissione deve comunicare tali piani agli altri

Stati membri.

8. Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività delle imbarcazioni da pesca di

un altro Stato membro, esso deve essere adottato solo dopo aver consultato la Commissione, lo

Stato membro ed il Consiglio Consultivo Regionale interessati in conformità con la procedura di cui

all’articolo 8 (3) a (6) del regolamento (CE) n. 2371/2002.

9. Qualora la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere

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scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o paragrafo 2 non sia

sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente, essa può,

dopo aver consultato lo Stato membro, chiedergli di modificare il piano oppure può proporre al

Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.

Capitolo VIII

Misure di controllo

Articolo 18

Cattura delle specie bersaglio

1. Le percentuali di cui all’articolo 8 (4) e (6), all’articolo 9 (1), all’articolo 12 (1) devono essere

calcolate in proporzione all’equivalente peso vivo di tutti gli organismi acquatici vivi che si trovano

a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Esse possono essere calcolate in base ad uno o

più campioni rappresentativi.

2. Nel caso di navi da pesca da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici vivi,

tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al

paragrafo 1.

Articolo 19

Trasbordo

Solo i Capitani delle navi che completano un giornale di bordo ai sensi dell’articolo 6 del

regolamento (CEE) n. 2847/93 possono trasbordare organismi acquatici vivi ad un’altra nave, od

accogliere il trasbordo di tali organismi da altre navi.

Articolo 20

Porti designati

1. Le catture degli strascicanti che operano sul fondo del mare, con reti da traino pelagiche, con

reti da circuizione a chiusura, palangari da superficie, draghe tirate da natanti e draghe idrauliche

potranno essere sbarcate e commercializzate per la prima volta solo in uno dei porti designati dagli

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Stati membri.

2. Gli Stati membri devono inviare alla Commissione entro il 30 aprile 2007 un elenco dei porti

designati. La Commissione trasmetterà l’elenco agli altri Stati membri.

Articolo 21

Monitoraggio delle catture

La seconda frase dell’articolo 6 (2) del regolamento (CEE) n. 2847/93 deve essere sostituita dal

seguente testo:

“Per le operazioni di pesca nel mar Mediterraneo, ogni quantitativo superiore a 15 kg di equivalente

peso vivo trattenute a bordo delle specie indicate nell’elenco adottato in conformità con l’articolo 8

devono essere registrato nel giornale di bordo.

Tuttavia, per le specie altamente migratorie e per le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo

superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo”.

Articolo 21 bis

Registrazione delle navi autorizzate ad esercitare le proprie attività nell’area dell’accordo CGPM

(GFCM)

1. Ciascuno Stato membro deve, entro il 1° giugno 2007, trasmettere alla Commissione,

mediante un consolidato supporto di elaborazione dei dati, un elenco delle imbarcazioni di

lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che battono loro bandiera e registrate nel proprio

territorio e che sono autorizzate a svolgere attività di pesca nell’area CGPM con il rilascio di un

permesso di pesca.

2. L’elenco di cui al paragrafo 1 deve includere le seguenti informazioni:

(a) il numero di registrazione nella flotta comunitaria (CFR), ed i segni identificativi esterni

come definiti in allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

(b) il periodo in cui è autorizzato l’attività di pesca o di trasbordo;

(c) gli attrezzi da pesca impiegati.

3. La Commissione deve inviare l’elenco alla Segreteria esecutiva del CGPM entro il 1° luglio

2007 in modo che tali navi possano essere incluse nel registro del CGPM delle navi con lunghezza

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fuori tutto di 15 m autorizzate a svolgere attività di pesca nell’area di accordo CGPM (di seguito

indicato come “Registro CGPM”).

4. Qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alla

Commissione per la sua trasmissione alla Segreteria Esecutiva del CGPM, osservando le stesse

procedure, almeno 10 giorni lavorativi prima che tali navi inizino le attività di pesca nell’area

CGPM.

5. Le navi da pesca comunitarie di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono

incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o

sbarcare qualsiasi tipo di pesce e crostacei all’interno dell’area CGPM.

6. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che:

(a) solo le navi battenti loro bandiera che siano state incluse nell’elenco di cui al paragrafo

1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca rilasciato da loro siano autorizzate, nei

termini del permesso, a svolgere attività di pesca nell’area CGPM;

(b) nessuno permesso di pesca sia rilasciato alle navi che hanno svolto attività di pesca

illegali, non regolamentari e non registrate nell’area CGPM o altrove, a meno che i

nuovo proprietari non forniscano adeguate prove documentari che il precedenti

proprietari ed operatori non abbiano più alcun interesse legale, beneficiario e

finanziario, oppure che esercitino alcun controllo sulla nave, o che le loro navi non

prendono alcuna parte in attività associate azioni illegali, non regolamentari e non

registrate;

(c) per quanto possibile, le loro normative nazionali vietino che proprietari ed operatori di

navi battenti loro bandiera che sono incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 di

partecipino o siano associati a navi non presenti nel registro CGPM che svolgono le

proprie attività di pesca nell’area CGPM;

(d) per quanto possibile, le loro normative nazionali devono richiedere che i proprietari di

navi battenti loro bandiera che sono incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano loro

cittadini o persone giuridiche dello Stato battente bandiera;

(e) le loro navi soddisfino tutte le misure CGPM per la conservazione e gestione delle

risorse.

7. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per proibire l’attività di pesca, la

detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dei pesci e crostacei catturati nell’area CGPM da navi

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con lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono nel registro CGPM;

8. Gli Stati membri devono, senza indugio, trasmettere alla Commissione le informazione che

provano che ci sono fondati motivi per sospettare che navi con lunghezza fuori tutto superiore a 15

metri che non sono nel registro CGPM pescano o detengono pesci e crostacei nell’area di Accordo

CGPM.

Capitolo IX

Misure per le specie altamente migratorie

Articolo 22

La pesca del pesce spada

Il Consiglio deciderà sulle misure tecniche da adottare per la protezione dei giovanili del pesce

spada nel mar mediterraneo entro il 30 dicembre 2007.

Capitolo X

Misure per le acque intorno al Malta

Articolo 23

Le 25 miglia di zona di gestione attorno al Malta

1. L’accesso di navi comunitarie nelle acque e risorse della zona che va fino alle 25 miglia

marine dalle linee di base attorno all’isola Maltese (di seguito chiamato “la Zona di gestione”) sarà

regolato come segue:

(a) la pesca intorno alla zona di gestione sarà consentita alle navi da pesca con una lunghezza

fuori tutto inferiore ai 12 metri che usano attrezzi diversi da quelli trainati.

(b) Lo sforzo di pesca complessivo di tali navi, espresso in termini di capacità di pesca

complessiva, non deve superare il livello medio osservato per il periodo 2000-2001

corrispondente a 1950 imbarcazioni con una potenza motore e tonnellaggio complessivo

rispettivamente di 83000 kW e 4035 GT.

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2. In deroga al punto (a) del paragrafo 1, gli strascicanti che non superano la lunghezza fuori

tutto di 24 metri potranno essere autorizzati ad operare in determinate aree della zona, come

descritto nell’allegato V, parte (a), del presente regolamento, alle seguenti condizioni.

(a) che la capacità di pesca complessiva degli strascicanti autorizzate ad operare nella zona

di gestione non deve superare il tetto dei 4800 kW;

(b) la capacità di pesca di ciascun strascicante autorizzato ad operare ad una profondità

inferiore a 200 metri non deve superare i 185 kW; i 200 metri isobata di profondità

saranno identificati da una linea discontinua, i cui punti cardini sono elencati

nell’allegato V, parte (b) del presente regolamento;

(c) gli strascicanti che operano nella zona di gestione devono avere un permesso di pesca

speciale in conformità con l’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1627/94 che stabilisce

le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e saranno inseriti in un

elenco contenente i loro segni identificativi esterni ed i loro numeri di registrazione

nella flotta comunitaria (CFR) come definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n.

26/2004 che sarà trasmesso alla Commissione ogni anno dagli Stati membri interessati;

(d) i limiti di capacità indicati ai punti (a) e (b) sarà rivalutati periodicamente a seguito di

pareri di organi scientifici relativo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.

3. Se la capacità complessiva di cui al punto (a), paragrafo 2 supera la capacità globale degli

strascicanti con una lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 24 metri e che operano nella zona di

gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (di seguito chiamato “capacità di pesca di

riferimento”), la Commissione ripartirà, in conformità con le procedure previste dall’articolo 26,

l’eccedente della capacità di pesca tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi degli Stati

membri che richiedono autorizzazioni.

La capacità di pesca di riferimento è di 3600 kW.

4. Permessi di pesca speciali per l’eccedente disponibile della capacità di pesca di cui al

paragrafo 3 saranno assegnati unicamente alle navi iscritti nel registro comunitario nella data di

applicazione del presente articolo.

5. Se la capacità complessiva degli strascicanti autorizzati ad operare nella zona di gestione in

conformità con il punto (c) del paragrafo 2 supera il tetto stabilito dal punto (a) del paragrafo 2,

perché tale tetto è stato abbassato dopo la revisione prevista dal punto (d) del paragrafo 2, la

Commissione ripartirà la capacità di pesca tra gli Stati membri nel seguente modo:

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(a) capacità di pesca in termini di kW considerata anzitutto per le navi che hanno operato

nella Zona nel periodo 2000-2001.

(b) capacità di pesca in termini di kW considerata poi per le navi che hanno operato in

qualunque altro periodo nella zona;

(c) qualunque altro eccedente della capacità di pesca per le altre navi sarà ripartita tra gli

Stati membri tenendo conto degli interessi degli Stati che richiedono autorizzazioni.

6. In deroga al punto (a) paragrafo 1, le navi da pesca con reti da circuizione con chiusura o

palangaro e le navi che catturano la lampuga in conformità con l’articolo 24 saranno autorizzate ad

operare nella zona di gestione. A tali navi sarà concesso un permesso speciale ai sensi dell’articolo

7 del regolamento (CE9 n. 1627/94 e verranno incluse in un elenco contenente i loro segni

identificativi esterni ed i loro numeri di registrazione nella flotta comunitaria (CFR) come definiti

nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 che sarà trasmesso alla Commissione da ogni Stato

membro. Lo sforzo di pesca sarà comunque tenuto sotto controllo in modo da salvaguardare la

sostenibilità di queste attività di pesca nella zona.

7. Il Capitano di ogni nave da pesca a strascico autorizzata ad operare nella zona ai sensi del

paragrafo 2 che non sia dotata di un apparecchio VMS dovrà segnalare ogni ingresso ed uscita dalla

zona di gestione alle autorità competenti od altre autorità dello Stato costiero.

Articolo 24

Pesca della lampuga

1. La pesca della lampuga (Coryphaena spp.) nella zona di gestione sarà vietata con dispositivi

d’aggregazione della pesca (Cannizzati) dal 1° gennaio al 5 agosto di ogni anno.

2. il numero delle imbarcazioni che partecipano alla pesca della lampuga nella zona di gestione

non deve essere superiore a 130.

3. Le autorità Maltesi devono stabilire i corsi di disposizione dei dispositivi d’aggregazione della

pesca (Cannizzati) ed assegnare ognuno dei corsi di disposizione dei dispositivi alle navi da pesca

comunitarie entro e non oltre il 30 giugni di ogni anno. Imbarcazioni da pesca comunitarie che

battono bandiera di uno Stato diverso dal Malta non saranno autorizzate ad operare una linea di

dispositivi entro la zona delle 12 miglia.

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4. Alle navi da pesca autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga sarà concesso un

permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e saranno

incluse in un elenco contenente i loro segni identificativi esterni ed i loro numeri di registrazione

nella flotta comunitaria (CFR) come definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 che

sarà trasmesso alla Commissione ogni anno dagli Stati membri interessati. Tuttavia, ai sensi

dell’articolo 1 (2) del regolamento (CE) n. 1627/94, alle imbarcazioni con lunghezza fuori tutto

inferiore ai 10 metri sarà richiesto un permesso di pesca speciale.

Capitolo XI

Disposizioni finali

Articolo 25

Procedure decisionali

Salvo disposizione contraria nel presente regolamento, il Consiglio decide in conformità con le

procedure di cui all’articolo 37 del Trattato.

Articolo 26

Modalità d’applicazione

Regole dettagliate per l’attuazione degli articoli 23 e 24 del presente regolamento saranno adottate

conformemente alle procedure di cui all’articolo 30 (2) del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 27

Modificazioni

Modifiche agli allegati saranno adottate in conformità con le procedure previste dall’articolo 30 (3)

del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 28

Abrogazioni

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30

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti

secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [..]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

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ALLEGATO I

Condizioni tecniche per le attaccature ed armamento delle reti da traino

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) per “pezza di rete a filo accoppiato” si intende una pezza di rete a due o più fili, i quali

possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura del filo;

b) per “pezza di rete senza nodo” si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati

che formano un quadrato approssimativamente uguale alla lunghezza in cui gli angoli delle

maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;

c) per “pezza di rete a maglia quadrata” si intende una pezza costruita in modo tale che le due

serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l’una parallela e l’altra

perpendicolare all’asse longitudinale della rete;

d) per “corpo della rete da traino” s’intende la sezione rastremata situata nella parte anteriore di

una rete da traino;

e) per “avansacco” s’intende la sezione cilindrica, costituita da una o più pannelli, situata tra il

corpo della rete da traino ed il sacco;

f) per “sacco” s’intende la parte più remota di una rete da traino, della stessa dimensione di

maglia avente sia una forma cilindrica che rastremata, le quali sezioni trasversali siano

rispettivamente circolari quasi quanto la stessa rete o a raggio decrescente;

g) per “sacco a palla” s’intende ogni sacco costituito da uno o più pannelli adiacenti di reti

della stessa dimensione di maglie, il cui numero di maglie aumenta verso la parte più remota

dell’attrezzo provoce o un’estensione della lunghezza trasversale rispetto all’asse

longitudinale della rete e della circonferenza del sacco;

h) per “sacco a tasca” s’intende ogni sacco la cui altezza verticale diminuisce e e o verso la

parte più remota del sacco e le cui sezioni trasversali siano quasi un’ellisse della stessa o che

fa decrescere l’asse maggiore. La parte più remota del sacco può essere composta da un

singolo pannello piegato oppure da due pannelli orizzontali tenuti assieme da una relinga;

i) per “relinga trasversale” s’intende la corda esterna che corre trasversalmente rispetto all’asse

longitudinale della rete, situata nella parte posteriore del sacco lungo la giuntura tra due

pannelli superiori e inferiori o lungo la piega del pannello posteriore unico; può essere un

prolungamento della relinga laterale o una corda separata;

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j) per “perimetro di circonferenza” s’intende la sezione trasversale di pezze a forma di

diamante di una rete da traino che deve essere calcolata come numero delle maglie nella

sezione trasversale moltiplicato per la dimensione estesa della maglia;

k) per “perimetro di circonferenza” s’intende la sezione trasversale di una dimensione quadrata

di una rete da traino che deve essere calcolata come il numero delle maglie nella sezione

trasversale moltiplicato per la lunghezza dei bordi della maglia.

a) Attacco di dispositivi autorizzati alle reti da traino

1. In deroga all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, un

dispositivo meccanico con chiusura lampo, disposta orizzontalmente o longitudinalmente

può essere utilizzato per chiudere l’apertura destinata allo svuotamento del sacco a tasca.

2. La distanza tra la chiusura lampo orizzontale e le maglie posteriori del sacco non deve

essere superiore a un metro.

b) Requisiti degli armamenti

1. Le reti da traino non possono essere munite di sacco a palla. Il numero delle maglie di

dimensioni uguali intorno a qualsiasi circonferenza di un sacco non deve aumentare

dall’estremità anteriore all’estremità posteriore.

2. La circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino (la parte rastremata) o

dell’avansacco (la parte cilindrica) non deve essere più piccola rispetto alla circonferenza

dell’estremità anteriore del sacco stricto sensu. Nel caso di un sacco a maglie quadrate, in

particolare, la circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino oppure

dell’avansacco deve essere tra le 2 e 4 volte più gre e della circonferenza della parte

anteriore del sacco strictu sensu.

3. Pannelli a maglie quadrate possono essere inseriti nelle reti trainate e devono essere posti di

fronte a qualsiasi avansacco oppure in qualsiasi punto tra la parte anteriore dell’avansacco e

la parte posteriore del sacco. Tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da

prolungamenti interni o esterni del sacco. Essi devono essere costituiti di pezze di rete senza

nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si

mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. Norme dettagliate relative ad ulteriori

specifiche tecniche per i pannelli a maglie quadrate saranno adottate conformemente alla

procedura di cui all’articolo 26 del presente regolamento.

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4. Analogamente, dispositivi tecnici con lo scopo di migliorare la selettività delle reti da traino,

oltre a quelle di cui al precedente punto b. 3, possono essere autorizzati in conformità con la

procedura prevista dall’articolo 26 del presente regolamento.

5. E’ proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito,

interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a diamante,

tranne nel caso in cui ciò sia autorizzato ai sensi della procedura di cui all’articolo 26 del

presente regolamento.

6. I paragrafi da 4 a 5 non si applicano alle sciabiche da natante il cui sacco abbia maglie di

dimensioni inferiori a 10 mm.

7. In deroga all’articolo 6 (4) del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, la

dimensione delle maglie della fodera di rinforzo non deve essere inferiore a 120 mm nelle

reti a strascico se le maglie del sacco sono inferiori a 60 mm. Questa disposizione si applica

unicamente nel mar Mediterraneo, ferme reste o le norme applicabili alle altre acque

comunitarie. Se la dimensione delle maglie del sacco è pari o superiore a 60 mm, si applica

l’articolo 6 (4), del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione.

8. Il sacco a tasca non deve avere più di un’unica apertura che ne permetta lo svuotamento.

9. La lunghezza della relinga orizzontale non deve essere inferiore al 20% della circonferenza

del sacco.

10. La circonferenza della fodera di rinforzo, quale definita all’articolo 6 del regolamento n.

3440/84 della Commissione, non deve essere inferiore ad 1,3 volte quella del sacco per le

reti a strascico.

11. E’ vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte,

nel sacco, di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 3,0 millimetri.

12. E’ vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte,

nel sacco, di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.

13. Le pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm sono vietate in ogni parte

delle reti a strascico.

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ALLEGATO II

Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca

Definizioni

Ai fini del presente allegato:

(1) la lunghezza delle reti devono corrispondere a quella della lima da sughero. La lunghezza

delle reti calate sul fondo e delle reti da posta galleggianti può essere definita anche sulla

base del peso o del volume della loro massa.

(2) l’altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i

nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero.

1. Draghe

La larghezza massima per le draghe sarà di 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle

spugne.

2. Reti da circuizione (ciancioli e reti da circuizione senza cavo di chiusura)

La lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l’altezza massima a 120m, tranne nel caso delle

tonnare volanti.

3. Reti calate sul fondo

3.1. Tramagli e reti da imbrocco calate sul fondo

(1) L’altezza massima di un tramaglio non può superare i 4 m.

(2) L’altezza massima di una rete da posta calata sul fondo non può superare i 10 m.

(3) Sarà vietato detenere a bordo o calare più di 6000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul

fondo per nave, tenendo conto che a partire da gennaio 2008, nel caso di un singolo

pescatore, tali reti non potranno superare 4000 m, ai quali si possono aggiungere ulteriori

1000 m per un secondo pescatore ed altri 1000 metri per un terzo pescatore. Fino al 31

dicembre 2007, tali reti non potranno superare 5000 m nel caso di uno o due pescatori e

6000 m per un terzo pescatore.

(4) Il diametro di un monofilamento o del ritorto di una rete da imbrocco calata sul fondo non

può essere superiore a 0,5 mm.

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(5) In deroga al paragrafo 2, una rete da imbrocco calata sul fondo o rete da imbrocco

galleggiante della lunghezza massima inferiore a 500 m possono avere un’altezza massima

di 30 m. Sarà vietato tenere a bordo oppure calare più di 500 m di rete da imbrocco calata

sul fondo o rete da imbrocco galleggiante que o eccedono il limite massimo d’altezza di 10

m come stabilito dal paragrafo 2.

3.2 Reti da fondo combinate (tramagli + reti da imbrocco)

(1) L’altezza massima di una rete da fondo combinata non può superare i 10 m.

(2) E’ vietato detenere a bordo o calare più di 2500 m di reti combinate per nave.

(3) Il diametro di un monofilamento o del ritorto della rete da imbrocco non può essere

superiore a 0,5 mm.

(4) In deroga al paragrafo 1, una rete da fondo combinata della lunghezza massima di 500 m

può avere un’altezza massima di 30 m. Sarà vietato tenere a bordo oppure calare più di 500

m di rete da fondo combinata quando tale rete eccede il limite massimo d’altezza di 10 m

come stabilito dal paragrafo 1.

4. Palangaro di fondo

(1) È vietato tenere a bordo o calare più di 1000 ami per persona a bordo entro il limite massimo di

5000 ami per nave.

(2) In deroga al paragrafo 1 ogni nave impegnata in battute di pesca superiore a 3 giorni può tenere

a bordo un numero massimo di 7000 ami.

5. Nasse profonde per la pesca dei crostacei

È proibito tenere a bordo o calare più di 250 nasse per nave.

6. Palangaro da superficie (derivante)

Sarà proibito tenere a bordo o calare più di:

(1) 2 000 ami per nave per le navi che pescano il tonno rosso (Thunnus thynnus) quando tale

specie rappresenta almeno il 70 % dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita;

(2) 3 500 ami per nave per le navi che pescano il pesce spada (Xyphias gladus) quando tale

specie rappresenta almeno il 70 % dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita;

(3) 5 000 ami per nave per le navi che pescano il tonno bianco (Thunnus allunga) quando tale

specie rappresenta almeno il 70 % dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita.

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(4) In deroga ai sottoparagrafi 1, 2 e 3 ciascuna nave impegnata in battute di pesca superiore a 2

giorni può tenere a bordo un numero equivalente di ami.

7. Reti da traino

Specifiche tecniche che limitano la dimensione massima della lima da sughero, lima da piombo,

circonferenza o perimetro della rete da traino insieme al numero massimo delle reti a strascico per

nave saranno adottate entro il mese di ottobre 2007, in conformità con la procedura di cui

all’articolo 27 del presente regolamento.

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Allegato III

Taglie minime degli organismi marini

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA DENOMINAZIONE COMUNE Taglia minima

1. Pesci

Dicentrarchus labrax Spigola 25 cm

Diplodus annularis Sparaglione 12 cm

Diplodus puntazzo Sarago pizzuto 18 cm

Diplodus sargus Sarago maggiore 23 cm

Diplodus vulgaris Sarago testa nera 18 cm

Engraulis encrasicolus * Acciuga 9 cm

Epinephelus spp. Cernie 45 cm

Lithognathus mormyrus Marmora 20 cm

Merluccius merluccius *** Nasello 20 cm

Mullus spp. triglie 11 cm

Pagellus acarne Pagello mafrone 17 cm

Pagellus bogaraveo Occhialone 33 cm

Pagellus erythrinus Pagello fragolino 15 cm

Pagrus pagrus Pagro mediterraneo 18 cm

Polyprion americanus Cernia di fondale 45 cm

Sardina pilchardus** Sardina 11 cm

Scomber japonicus Sgombro 18 cm

Scomber soimbrus 18 cm

Solea vulgaris Sogliola 20 cm

Sparus aurata Orata 20 cm

Trachurus spp. Suri; sugarelli 15 cm

2. Crostacei

Homarus gammarus Astice 300 mm LT

105 mm LC

Nephrops norvegicus Scampo 20 mm LC

70 mm LT

Palinuridae Aragosta 90 mm LC

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Parapenaeus longirostris Gambero rosa mediterraneo 20 mm LC

3. Molluschi bivalve

Pecten jacobeus Cappasanta 10 cm

Venerupis spp. Vongola verace 25 mm

Venus spp. vongola 25 mm

LT lunghezza totale ; LC lunghezza del carapace;

(*) Acciuga: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg;

(**) Sardina: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg;

(***) Nasello: Tuttavia, un margine di tolleranza di peso del 15 % sarà ammesso fino al 31

dicembre 2008 per naselli di taglia tra 15 e 20 cm. Tale margine di tolleranza sarà rispettato sia da

singoli imbarcazioni, in mare o al punto di sbarco, ed ai mercati di prima commercializzazione dopo

lo sbarco. Questo margine deve essere rispettato in qualunque susseguente transazione commerciale

al livello nazionale ed internazionale.

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39

Allegato IV

Misurazione della taglia di un organismo marino

1. La taglia di qualsiasi pesce è misurata, come mostrato nella figura 1, dall’estremità anteriore

del muso sino all’estremità della pinna caudale.

2. La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come mostrato nella figura 2:

- sia come la lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte

posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, o

- come la lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson,

escludendo le setae.

3. La taglia dell’astice (Homarus gammarus) è misurata, come mostrato nella figura 3, sia

come la lunghezza totale della carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla

parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, o

- come la lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson,

escludendo le setae.

4. La taglia dell’aragosta (Palinuridae) è misurata, come mostrato nella figura 4, come la

lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al

punto medio del margine posteriore del carapace.

5. La taglia di un mollusco bivalvo è misurata, come mostrato nella figura 5, lungo la parte più

estesa della conchiglia.

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40

Figura 1

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41

Figura 3 Figura 2

(a) Lunghezza del carapace (b) Lunghezza totale

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42

Figura 4

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Figura 5

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Allegato V

La zona di gestione di 25 miglia attorno alle isole maltesi a) coordinate geografiche delle aree di pesca autorizzate alla pesca a strascico nei pressi delle isole maltesi

Zona A Zona H

A1 – 36.0172°N, 14.1442°E

A2 – 36.0289°N, 14.1792°E

A3 – 35.9822°N, 14.2742°E

A4 – 35.8489°N, 14.3242°E

A5 – 35.8106°N, 14.2542°E

A6 – 35.9706°N, 14.2459°E

H1 – 35.6739°N, 14.6742°E

H2 – 35.4656°N, 14.8459°E

H3 – 35.4272°N, 14.7609°E

H4 – 35.5106°N, 14.6325°E

H5 – 35.6406°N, 14.6025°E

Zona B Zona I

B1 – 35.7906°N, 14.4409°E

B2 – 35.8039°N, 14.4909°E

B3 – 35.7939°N, 14.4959°E

B4 – 35.7522°N, 14.4242°E

B5 – 35.7606°N, 14.4159°E

B6 – 35.7706°N, 14.4325°E

I1 – 36.1489°N, 14.3909°E

I2 – 36.2523°N, 14.5092°E

I3 – 36.2373°N, 14.5259°E

I4 – 36.1372°N, 14.4225°E

Zona C Zona J

C1 – 35.8406°N, 14.6192°E

C2 – 35.8556°N, 14.6692°E

C3 – 35.8322°N, 14.6542°E

C4 – 35.8022°N, 14.5775°E

J1 – 36.2189°N, 13.9108°E

J2 – 36.2689°N, 14.0708°E

J3 – 36.2472°N, 14.0708°E

J4 – 36.1972°N, 13.9225°E Zona D Zona K

D1 – 36.0422°N, 14.3459°E

D2 – 36.0289°N, 14.4625°E

D3 – 35.9989°N, 14.4559°E

D4 – 36.0289°N, 14.3409°E

K1 – 35.9739°N, 14.0242°E

K2 – 36.0022°N, 14.0408°E

K3 – 36.0656°N, 13.9692°E

K4 – 36.1356°N, 13.8575°E

K5 – 36.0456°N, 13.9242°E Zona E Zona L

E1 – 35.9789°N, 14.7159°E

E2 – 36.0072°N, 14.8159°E

E3 – 35.9389°N, 14.7575°E

E4 – 35.8939°N, 14.6075°E

E5 – 35.9056°N, 14.5992°E

L1 – 35.9856°N, 14.1075°E

L2 – 35.9956°N, 14.1158°E

L3 – 35.9572°N, 14.0325°E

L4 – 35.9622°N, 13.9408°E

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Zona F Zona M

F1 – 36.1423°N, 14.6725°E

F2 – 36.1439°N, 14.7892°E

F3 – 36.0139°N, 14.7892°E

F4 – 36.0039°N, 14.6142°E

M1 – 36.4856°N,14.3292°E

M2 – 36.4639°N,14.4342°E

M3 – 36.3606°N,14.4875°E

M4 – 36.3423°N,14.4242°E

M5 – 36.4156°N,14.4208°E Zona G Zona N

G1 – 36.0706°N, 14.9375°E

G2 – 35.9372°N, 15.0000°E

G3 – 35.7956°N, 14.9825°E

G4 – 35.7156°N, 14.8792°E

G5 – 35.8489°N, 14.6825°E

N1 – 36.1155°N, 14.1217°E

N2 – 36.1079°N, 14.0779°E

N3 – 36.0717°N, 14.0264°E

N4 – 36.0458°N, 14.0376°E

N5 – 36.0516°N, 14.0896°E

N6 – 36.0989°N, 14.1355°E

b) Coordinate geografiche di alcuni dei punti cardini lungo I 200 m isobata entro la zona di gestione di 25 miglia

ID Latitudo Longitudo

1 36.3673°N 14.5540°E

2 36.3159°N 14.5567°E

3 36.2735°N 14.5379°E

4 36.2357°N 14.4785°E

5 36.1699°N 14.4316°E

6 36.1307°N 14.3534°E

7 36.1117°N 14.2127°E

8 36.1003°N 14.1658°E

9 36.0859°N 14.152°E

10 36.0547°N 14.143°E

11 35.9921°N 14.1584°E

12 35.9744°N 14.1815°E

13 35.9608°N 14.2235°E

14 35.9296°N 14.2164°E

15 35.8983°N 14.2328°E

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16 35.867°N 14.4929°E

17 35.8358°N 14.2845°E

18 35.8191°N 14.2753°E

19 35.7863°N 14.3534°E

20 35.7542°N 14.4316°E

21 35.7355°N 14.4473°E

22 35.7225°N 14.5098°E

23 35.6951°N 14.5365°E

24 35.6325°N 14.536°E

25 35.57°N 14.5221°E

26 35.5348°N 14.588°E

27 35.5037°N 14.6192°E

28 35.5128°N 14.6349°E

29 35.57°N 14.6717°E

30 35.5975°N 14.647°E

31 35.5903°N 14.6036°E

32 35.6034°N 14.574°E

33 35.6532°N 14.5535°E

34 35.6726°N 14.5723°E

35 35.6668°N 14.5937°E

36 35.6618°N 14.6424°E

37 35.653°N 14.6661°E

38 35.57°N 14.6853°E

39 35.5294°N 14.713°E

40 35.5071°N 14.7443°E

41 35.4878°N 14.7834°E

42 35.4929°N 14.8247°E

43 35.4762°N 14.8246°E

44 36.2077°N 13.947°E

45 36.1954°N 13.96°E

46 36.1773°N 13.947°E

47 36.1848°N 13.9313°E

48 36.1954°N 13.925°E

49 35.4592°N 14.1815°E

50 35.4762°N 14.1895°E

51 35.4755°N 14.2127°E

52 35.4605°N 14.2199°E

53 35.4453°N 14.1971°E

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Allegato VI

Tabella di concordanza

Regulation (CE) No 1626/94 Presente Regolamento

Articolo 1 (1) Articolo 1 (1)

Articolo 1(2) first sottoparagrafo Articolo 6, Articolo 15 e Articolo 17

Articolo 1(2) secondo sottoparagrafo Articolo 3

Articolo 2(1) e (2) Articolo 7

Articolo 2(3) Articolo 15 e Articolo 17

Articolo 3(1) first sottoparagrafo Articolo 12(1) first sottoparagrafo e (5)

Articolo 3(1) second e third (1a)

subparagraphs

Articolo 12(2) e (5), Articolo 17

Articolo 3(2) Articolo 12(1) secondo sottoparagrafo,

Articolo 17

Articolo 3(3) Articolo 4

Articolo 3(4) Articolo 12(3)

Articolo 4 Articolo 6

Articolo 5 Articolo 11 e Allegato II

Articolo 6(1) (1a) e (2) Articolo 8 e Articolo 17

Articolo 6(3) Allegato II

Articolo 7 Articolo 20

Articolo 8 (1) e (3) Articolo 13, Allegato III e Allegato IV

Articolo 8 (a) Articolo 23

Articolo 8 (b) Articolo 24

Articolo 9 Articolo 1(2)

Articolo 10 (a) Articolo 26

Articolo 11 Articolo 30

Allegato I Articolo 3 e Articolo 4

Allegato II Articolo 10, Allegato I e Allegato II

Allegato III Articolo 8 (3), (4) e (5)

Allegato IV Allegato III

Allegato V (b) Allegato V