Proposta di Programma Azione e Coesione: Programma ...Programma Operativo Complementare 2014-2020 La...

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ds 1 Notizie dal web n. 8/2 Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Mini- stero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito Ministero dell'istruzione, sito Quirinale. Sommario: Proposta di Programma Azione e Coesione: Pro- gramma Operativo Comple- mentare 2014-2020 Segnali positivi da Istat nel settore delle costruzioni Agenzia delle Entrate su bonus mobili e ristruttura- zioni Per le seconde case gli ita- liani guardano alla Spagna Cass: ingiunzione di paga- mento nulla senza autoriz- zazione del condomino 10 marzo 2016 Proposta di Programma Azione e Coesione: Programma Operavo Complementare 2014-2020 La Delibera approva per un totale di 1732,75 euro la proposta del Programma di Azione e Coesione – Programma Operavo Complementare 2014-2020, ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE; riene opportuno per quanto riguarda gli interven inseri nella programmazione dei fondi struurali europei 2007/2013 e non conclusi al 31.12.2015, finanzia origi- nariamente araverso accordi di Programma Quadro con il Fondo Sviluppo e Coesione, sia assicurato a valere sulla originaria fonte di finanziamento, purchè l'ammissione al finanziamento FESR abbia determinato cerficazione di spesa alla Commissio- ne Europea e/o erogazione di risorse a valere sul Fondo europeo, faa eccezione per gli interven le cui risorse originarie sia- no state riprogrammate LINEE DI AZIONE Mln/eurodalla Giunta regionale con la DGR 89/2015. PIANO FINANZIARIO- Riparzione indicava delle risorse per linea di intervento TRASPORTI E MOBILITA’ 434,76 AMBIENTE E TERRITORIO 554,36 PATRIMONIO CULTURALE 82,30 RIGENERAZIONE URBANA E POLITICHE PER IL TURISMO 332,38 CAPITALE UMANO E LAVORO E POLITICHE GIOVANILI 98,7 ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INNOVAZIONE 225,75 ASSISTENZA TECNICA 4,5

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Notizie dal web n. 8/2

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria,

sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e

delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito

Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi,

sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Mini-

stero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito

Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito Ministero dell'istruzione, sito Quirinale.

Sommario:

Proposta di Programma

Azione e Coesione: Pro-gramma Operativo Comple-mentare 2014-2020

Segnali positivi da Istat nel settore delle costruzioni

Agenzia delle Entrate su bonus mobili e ristruttura-zioni

Per le seconde case gli ita-liani guardano alla Spagna

Cass: ingiunzione di paga-mento nulla senza autoriz-zazione del condomino

10 marzo 2016

Proposta di Programma Azione e Coesione:

Programma Operativo Complementare 2014-2020

La Delibera approva per un totale di 1732,75 euro la proposta del Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo

Complementare 2014-2020, ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE; ritiene opportuno per quanto riguarda gli

interventi inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 e non conclusi al 31.12.2015, finanziati origi-

nariamente attraverso accordi di Programma Quadro con il Fondo Sviluppo e Coesione, sia assicurato a valere sulla originaria

fonte di finanziamento, purchè l'ammissione al finanziamento FESR abbia determinato certificazione di spesa alla Commissio-

ne Europea e/o erogazione di risorse a valere sul Fondo europeo, fatta eccezione per gli interventi le cui risorse originarie sia-

no state riprogrammate LINEE DI AZIONE Mln/eurodalla Giunta regionale con la DGR 89/2015.

PIANO FINANZIARIO- Ripartizione indicativa delle risorse per linea di intervento

TRASPORTI E MOBILITA’ 434,76

AMBIENTE E TERRITORIO 554,36

PATRIMONIO CULTURALE 82,30

RIGENERAZIONE URBANA E POLITICHE PER IL TURISMO 332,38

CAPITALE UMANO E LAVORO E POLITICHE GIOVANILI 98,7

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INNOVAZIONE 225,75

ASSISTENZA TECNICA 4,5

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Agenzia delle Entrate su bonus

mobili e ristrutturazioni

La sostituzione della caldaia, rientrando negli interventi di ‘manutenzione

straordinaria’, consente l’accesso al bonus arredi, mentre la sola sostituzione

dei sanitari, che rientra negli interventi di manutenzione ordinaria, non è agevo-

labile.

Questi alcuni dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare

3/E, in cui l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti relativi alle agevolazioni e alle

spese detraibili.

Bonus mobili e sostituzione della caldaia. La circolare chiarisce che

“gli interventi di recupero del patrimonio edilizio costituiscono presupposto

per l’accesso al “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno co-

me interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità

immobiliari abitative”. Di conseguenza, per le Entrate la “sostituzione della cal-

daia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale

dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di

“manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza

di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.

Eliminazione delle barriere architettoniche e sostituzione dei

sanitari. L’Agenzia chiarisce anche che l’interventi di sostituzione della vasca

da bagno, con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, non siano

agevolabili in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

L’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca, con sportello

apribile o con box doccia, secondo le Entrate, non è agevolabile neanche co-

me intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se

in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobi-

lità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.

Per essere detraibile l’intervento dovrebbe rispettare le caratteristiche tecniche

previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche

(Legge 13/1989). Resta però confermato che la sostituzione della vasca, e dei

sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolar-

mente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori come

nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del ba-

gno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sani-

tari. Da Edilportale.

Segnali positivi da Istat nel settore delle

costruzioni

Il settore delle costruzioni - insieme a quello

dei servizi (ma non quello dell'industria) - sta

mandando «segnali positivi» per l'economia

italiana, sia pure «in un quadro di indeboli-

mento della ripresa globale». Cosa che, giusti-

fica, l'attesa di un miglioramento «a ritmi mo-

derati anche nel primo trimestre del 2016».

È in sintesi quando prevede l'Istat nella

sua nota mensile sull'andamento dell'econo-

mia italiana pubblicata ieri. In particolare il

miglioramento in atto nel settore delle costru-

zione riguarda l'incremento degli investimenti

registrato nell'ultimo trimestre dell'anno

(+0,9%).

«Nelle costruzioni - si legge nella nota - i risul-

tati positivi registrati in T4 2015 per il valore

aggiunto e gli investimenti trovano conferma

nei dati sul clima di fiducia: a febbraio miglio-

rano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzio-

ne e le attese sull'occupazione sia per la co-

struzione di edifici, sia per l'ingegneria civile».

Una parte della crescita registrata nel settore

dei servizi è legata alla ripresa del mattone:

«Nell'ultimo trimestre del 2015 il valore ag-

giunto dei servizi ha mostrato un lieve miglio-

ramento (+0,1%), a riflesso della crescita con-

giunturale delle attività finanziare e immobilia-

ri (rispettivamente +0,9% e +0,6%) e del calo

delle attività professionali e di supporto (-

1,1%)».

Sentiment positivo anche per l'occupazione.

«A febbraio - scrive l'Istat - le aspettative degli

imprenditori sull'evoluzione dell'occupazione,

per i tre mesi successivi forniscono indicazioni

eterogenee tra i settori: le attese continuano a

peggiorare lievemente nel settore manifattu-

riero, migliorano nelle costruzioni e nel com-

mercio e tornano a deteriorarsi nei servizi».

Da Istat.

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Per le seconde case gli italiani

guardano alla Spagna

U n mercato immobiliare in recupero che potrebbe presto virare verso la stabilità della ripresa. Timi-

damente, già da circa un anno e mezzo, nel real estate spagnolo qualcosa si sta muovendo e gli

esperti iniziano a parlare di consolidamento del mercato (i prezzi non scendono più) e di una previ-

sione di crescita a “velocità di crociera” per gli anni a venire. Nelle grandi città si torna a declinare il verbo

“subir” (aumentare): sono lievemente in aumento i prezzi e il numero delle transazioni. Secondo il rapporto

semestrale pubblicato a febbraio dall’Istituto bancario Bankinter, il recupero del segmento residenziale è ormai

consolidato, sulla scia di quello commerciale già in crescita dalla fine del 2014 grazie all’arrivo dei grandi inve-

stitori internazionali. Nel 2016 la richiesta di abitazioni (e la previsione delle vendite) salirà a 420mila unità

(tra nuove e usate), 53mila in più rispetto al 2015. Nel 2007 erano 853.658 le transazioni di residenze (passate

a 364.601 nel 2014). Il prezzo medio degli appartamenti dovrebbe salire di almeno un ulteriore 3% (fino a un

5% nelle grandi città e nelle zone turistiche più gettonate dai compratori, anche stranieri). Un moderato au-

mento dei prezzi dovrebbe continuare anche nel corso del 2017. In un contesto come quello attuale, questo au-

mento è giustificato dal lieve miglioramento del mercato del lavoro spagnolo, dalla caduta dei costi del finan-

ziamento e dal ritorno del mattone nella categoria degli investimenti sicuri. Secondo il rapporto della “banca

arancione”, il mattone in Spagna offre un tasso medio di redditività lorda pari al 4%, a fronte di una mancan-

za (o quasi) di alternative nel mercato. Questo può tradursi in un 3-3,5% netto, fermo restando che il ciclo d’in-

vestimento deve essere a medio o lungo termine (come minimo cinque anni), al fine di poter ammortizzare le

spese dell’acquisto e le tasse conseguenti (che in Spagna viaggiano attorno al 12,5%). Dal 2012 si è verificata un

aumento della domanda di stranieri non residenti (soprattutto, tedeschi, britannici, francesi, russi, italiani)

che, oggi, ha raggiunto il massimo storico. Terreno di caccia dei nostri connazionali sono le zone più appetibili

da un punto di vista turistico, come gli arcipelaghi (Canarie e Baleari), la Catalogna (soprattutto Barcellona,

dove la comunità italiana è, tra quelle straniere, la più numerosa) e Madrid. Prima di tutto Spagna, dalle gran-

di città alle isole, poi a seguire New York, Londra e l'Europa dell'Est nel suo complesso. Sono queste le pri-

me mete estere dove gli italiani hanno acquistato casa nel 2015. Con 47mila transazioni in tutto lo scorso anno,

gli italiani hanno mostrato di preferire la casa oltrefrontiera alla seconda abitazione nel nostro Paese. Secondo

Scenari Immobiliari, prima meta è proprio la Spagna, sia nelle grandi città come Madrid e Barcellona, ma an-

che nelle isole come l'arcipelago delle Baleari a Ibiza e Formentera. La Spagna ha accolto nel 2015 il 26% degli

acquisti di case oltrefrontiera da parte dei nostri connazionali. Chi compra casa all'estero? In genere coloro che

desiderano fare un investimento in una capitale europea ma utilizzare l'appartamento per i fine settimana, op-

pure coloro che intendono mandare i figli a studiare in un altro Paese. Sale, infatti, la quota di famiglie che ac-

quistano per investimento, circa il 52% del totale. Un numero considerevole di acquirenti è rappresentato da

italiani che vogliono cambiare vita perché hanno raggiunto l'età della pensione e che vogliono cogliere l'oppor-

tunità delle agevolazioni fiscali e gli sconti sulla sanità che alcune Nazioni offrono per richiamare nuovi resi-

denti. Nel 2015 i pensionati italiani hanno acquistato circa 4.500 abitazioni oltrefrontiera. ». Da Edilizia e terri-

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Cassazione: ingiunzione di

pagamento nulla senza auto-

rizzazione del condomino

È nulla ex articolo 1137 codice civile e, come tale può essere rilevata d'ufficio e in ogni tempo, l'ingiunzione di pagamento per il

recupero delle spese dei lavori di straordinaria manutenzione, se l'assemblea condominiale ha deliberato l'esecuzione anche su

beni di proprietà esclusiva dei condomini, senza chiedere agli stessi la preventiva autorizzazione. (Cassazione- Sezione II-

n.305/2016).

Origine del contenzioso La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione era insorta con l' opposizione al decreto ingiun-

tivo emesso dal Giudice di pace di Sestri Levante (Genova) nei confronti di due condomini, per il mancato pagamento della som-

ma dovuta in conseguenza delle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio, comprensiva della somma relativa alla manu-

tenzione dei balconi di proprietà dei suddetti condomini. Pretesa che, questi ultimi , avevano ritenuto illegittima perché la deli-

bere assembleari di approvazione dei lavori straordinari e di riparto delle spese erano state assunte senza il loro consenso.

All'esito del giudizio del Giudice di pace di Sestri Levante, conclusosi con la dichiarazione di annullamento di tali delibere, segui-

va la sentenza con la quale il Tribunale di Chiavari condannava i condomini al pagamento delle somme richieste. Ciò in ragione

del fatto che l'impugnazione delle delibere era avvenuta oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 del codice civi-

le, ed in aderenza al principio di diritto affermato dalla sentenza n. 26629/2009 delle Sezioni unite civili della Cassazione e, prima

ancora, dalla sentenza n. 10427/2000 della Cassazione, in forza del quale, "nel procedimento di opposizione al decreto ingiunti-

vo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia

delle delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice dinanzi

al quale dette delibere sono state impugnate".

La sentenza della Cassazione La pronuncia del Supremo Collegio muove da due presupposti. Il primo. ll precedente giurispru-

denziale evocato dal Tribunale di Chiavari si riferisce ad una fattispecie diversa, ossia all'opposizione ad un decreto ingiuntivo

concernente il pagamento di somme dovute dal condominio per spese ed oneri condominiali, e non anche di somme richieste

per interventi su beni di proprietà esclusiva. Ipotesi, quest'ultima, che ricade tra le cause di nullità delle delibere dell'assemblea

condominiale e che può essere rilevata dal giudice in qualsiasi momento. L'altro presupposto. L'assenza nell'articolo 1137 del

codice civile ( "contro le deliberazioni dell'assemblea condominilae contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni

condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio

di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deli-

berazione per gli assenti") di una previsione in tema di nullità delle delibere assembleari. Assenza alla quale ha posto rimedio il

consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex pluris, sentenza n. 4806/2005) che qualifica: a) "annullabili" le delibere

con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle con maggioranza inferiore a quella prescrita dalla legge o dal

regolamento condominiale, nonché quelle adottate in violazione prescrizioni convenzionali e/o regolamentari attinenti al proce-

dimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, incluse le delibere che violano norme che richiedono qualificate

maggioranze in relazione all'oggetto. b) "nulle" le delibere prive degli elementi essenziali (mancata convocazione dell'assemblea,

mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione), quelle con oggetto che non rientra nella compe-

tenza dell'assemblea, oltre che - come nella fattispecie - le delibere che incidono sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condo-

mini. Motivo per il quale- argomentano gli "ermellini"- deve essere confermato il principio affermato nella sentenza n.

4906/2005, in base al quale il giudice può rilevare di ufficio la nullità quando si controverta in ordine alla applicazione di atti

(delibera d'assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo la cui validità – come in questo

caso- rappresenta elemento costitutivo della domanda. Da Edilizia e territorio.

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CdS: la ri-ciesta di condono

non blocca i lavori

POS: nessun obbligo per la

fornitura di calcestruzzo

Le aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili non sono obbligate al-la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel caso di “mera fornitura” del mate-

riale. A chiarirlo il Ministero del Lavoro nella

POS per la fornitura materiali: i chiarimenti del Ministe-ro I chiarimenti si basano su alcune considerazioni in merito all’art 96 del Dlgs 81/2008che stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa […] redigono il piano operativo di sicu-rezza, specificando però che “la previsione non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. L’art. 26 del decreto stabilisce anche che l’obbligo di redazione del Documento unico di va-lutazione dei rischi (DUVRI) non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forni-ture di materiali o attrezzature”. Quindi le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono eso-

nerate sia dall’obbligo di redazione del POS, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazio-

ne del DUVRI.

Fornitura di calcestruzzo: quando vale l’esoreno da Pos e Duvri Alla luce delle norme citate, il Ministero del Lavoro ha esplicitato i casi in cui le operazioni

di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili possono esse-

re considerata una “mera fornitura di materiali”, tali da poter rientrare nell’esonero da

POS. La nota indica che, nel caso di “mera” fornitura, l’impresa “non deve partecipare in

nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o

il secchione o il terminale in gomma della pompa”.

In caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera e

di conseguenza si dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel

PSC o nel DUVRI.

Da Edilportale.

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Sconto IRPEF sulle

case ristrutturate

U na detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto di uni-

tà immobiliari abitative di nuova costruzione, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, è stata introdotta dall'articolo 1,

comma 56, della legge di Stabilità per il 2016. Questa normativa è stata oggetto di analisi nello Studio n. 7-2016/T del Consiglio

datato 12 febbraio 2016 e diffuso di recente. Nell'approfondimento del Notariato si prende anzi-

tutto in esame il presupposto soggettivo di questa agevolazione: e se ovviamente si escludono dal beneficio gli acquisti che

siano compiuti da società di capitali ed enti non commerciali, si introduce invece un'ipotesi di detrazione per i soci della società

di persone che si renda acquirente di un'abitazione, sulla falsariga della detrazione spettante ai soci di società di persone in

caso di spese per l'esecuzione di lavori di recupero edilizio. Quanto al soggetto cedente, deve trattarsi di una impresa co-

struttrice: per tale si intende l'impresa che (a prescindere dal suo oggetto sociale) ha realizzato l'immobile, sia direttamente

che affidando i lavori in appalto. È pure "costruttrice" la società che sia "avente causa" di un'operazione di conferimento d'a-

zienda, di trasformazione, di scissione, di cessione o donazione di azienda.Lo studio del Notariato sostiene poi (in difformità da

quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016) che la detrazione spetterebbe anche in caso di acquisto

effettuato avendo come venditore un'impresa che abbia ristrutturato l'immobile, e ciò in nome di una interpretazione sistema-

tica della normativa in questione (anche in ragione della sua finalità), a causa della irragionevole disparità di trattamento che si

verificherebbe conferendo rilevanza diversa agli acquisti che si compiano avendo come venditore una impresa costruttrice ri-

spetto a quelli che si effettuino avendo come venditore una impresa di ristrutturazione. Quanto poi al presupposto oggettivo

dell'agevolazione, lo studio del Notariato rileva che la formulazione normativa risulta essere assai ampia in quanto il beneficio

non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili con classificazione catastale

"di lusso" (vale a dire quelli classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; per questi immobili, anzi, il beneficio è an-

cora più rilevante in quanto l'aliquota Iva applicabile agli acquisti di queste case è pari al 22 per cento). È così possibile fruire

della nuova detrazione anche per le "seconde case" a disposizione nello stesso Comune in cui dimora il proprietario, ovvero in

località turistiche. È comunque irrilevante l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dell'acquirente. Pertanto è detraibile l'Iva

anche degli immobili non utilizzati o utilizzati solo per una parte dell'anno in quanto a disposizione ovvero concessi in locazione

a terzi.Agevolabile è anche l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione (cantine, solai, garages, eccetera), sia che si tratti di beni

comprati unitamente alla casa che di beni comprati stand alone e vincolati a servizio di una abitazione già posseduta dal contri-

buente. Al riguardo, lo studio del Notariato osserva che, in relazione all'acquisto delle pertinenze, la normativa in questione

non prevede limiti né quantitativi né qualitativi.

Quanto al decreto sulla Scia, lo schema contiene «la disciplina generale applicabile a tutte le attività private non soggette ad

autorizzazione espressa e delimita gli ambiti relativi ai regimi amministrativi». Il decreto prevede che ciascun comune indichi

sul propri sito lo «sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche nel caso di procedimenti

connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne all'amministrazione ricevente». All'atto

della ricezione «dell'istanza, segnalazione o comunicazione», al cittadino deve essere rilasciata una ricevuta (che però non è

condizione di efficacia delle Scia). L'inadempienza degli enti locali relativa alla pubblicazione di documenti legati alle istanze o

alle segnalazioni, oltre che dare luogo a illecito disciplinare, può fare scattare il potere sostitutivo della Regione nei confronti

dell'Ente; e dello Stato nei confronti della Regione, in caso di inerzia anche di quest'ultima. «Qualora per lo svolgimento di

un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato pre-

senta un'unica Scia all'amministrazione»; e l'amministrazione «la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di con-

sentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'atti-

vità e la prestazione». Da Casa Fisco Immobiliare.