Proposta di modifica dello Statuto della Società Italiana di Endocrinologia

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554 J. Endocrinol. Invest. 24: 554-558, 2001 STATUTO (versione vigente) Art. 1. - È costituita, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 e ss.cc, l’associazione non riconosciuta denominata Società Italiana di Endocrinologia, con sede legale in Roma. OGGETTO Art. 2. - La Società non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di pro- muovere gli studi in campo endocrino-metabolico; di indire pe- riodicamente Congressi, Simposi e Corsi di Aggiornamento; di favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con cultori della materia e con altre Società scientifiche ed istituzioni od organizzazioni nazionali ed internazionali. Art. 3. - Possono far parte della Società Italiana di Endocrinologia studiosi italiani e stranieri che svolgono attività in campo en- docrino-metabolico. Si distinguono le seguenti categorie di Soci: 1) Soci Ordinari 2) Soci Onorari 3) Soci Sostenitori Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono attivamente allo sviluppo delle scienze endocrino-metaboliche. La domanda di ammissione, corredata della firma di 2 Soci Ordinari proponenti e della documentazione dell’attività svol- ta, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società. Sentito il motivato parere dell’apposita Commissione, il Consiglio Diret- tivo delibera, con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi Com- ponenti, l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari. Sono Soci Onorari endocrinologi italiani o stranieri di chiara fama. La loro nomina è proposta all’unanimità dal Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea. Sono Soci Sostenitori coloro (persone, Società, o Enti) che sostengono finanziariamente la Società, mediante un contribu- to finanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo e deliberata dalla Assemblea. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci che per 2 anni consecutivi, ancorché sollecitati, non abbiano versato la quota sociale, vengono considerati dimissionari. Per gravi e giustificati motivi, e sentito l’interessato, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto un Socio purché la decisione sia stata presa all’unanimità. I Soci Onorari e Sostenitori sono esentati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto. I Soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indi- rizzare una lettera di dimissione al Presidente della Società. STATUTO (versione proposta) Art. 1. Denominazione e sede - Ai sensi degli articoli 36 e seguen- ti del codice civile è costituita l’associazione denominata “Società Italiana di Endocrinologia”. L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione ha sede in Roma, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero. Art. 2. Scopo - L’Associazione senza fini di lucro, ha lo scopo: di promuovere gli studi in campo endocrino-metabolico-andro- logico; di indire periodicamente congressi scientifici, simposi e cor- si di aggiornamento; di favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con Cultori della materia e con altre Società scien- tifiche ed Istituzioni od Organizzazioni nazionali ed internazionali; di occuparsi della educazione e formazione continua degli opera- tori della sanità in generale ed in particolare nel campo endocrino- metabolico-andrologico; di gestire eventi in Italia ed all’estero che costituiscano titolo per l’acquisizione dei “crediti formativi” per gli operatori della sanità. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, ri- serve o capitale. Art. 3. Soci - Possono far parte della Società Italiana di Endocri- nologia studiosi italiani e stranieri che svolgono attività in campo endocrino-metabolico-andrologico. Si distinguono le seguenti categorie di Soci: 1) Soci Ordinari 2) Soci Onorari 3) Soci Sostenitori Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono attivamente allo sviluppo delle scienze endocrino-metaboliche-andrologiche. La domanda di ammissione, corredata della firma di due Soci Ordinari proponenti e della documentazione dell’attività svol- ta, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società. Sentito il motivato parere dell’apposita Commissione, il Consiglio Diret- tivo delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari. Sono Soci Onorari endocrinologi italiani o stranieri di chiara fama. La loro nomina è proposta all’unanimità dal Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea. Sono Soci Sostenitori coloro (persone, Società, o Enti) che so- stengono finanziariamente la Società, mediante un contributo fi- nanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo e deliberata dalla Assemblea. La loro nomina è propo- sta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci che per due anni consecutivi, ancorché sollecitati, non ab- biano versato la quota sociale, vengono considerati dimissionari. Per gravi e giustificati motivi, e sentito l’interessato, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto un Socio purché la decisione sia stata presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. I Soci onorari e sostenitori sono esentati dal pagamento della quo- ta sociale e non hanno diritto di voto. I Soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indirizzare una lettera di dimissione al Presidente della Società. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ I TALIANA DI ENDOCRINOLOGIA

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J. Endocrinol. Invest. 24: 554-558, 2001

STATUTO (versione vigente)

Art. 1. - È costituita, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 ess.cc, l’associazione non riconosciuta denominata Società Italianadi Endocrinologia, con sede legale in Roma.

OGGETTO

Art. 2. - La Società non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di pro-muovere gli studi in campo endocrino-metabolico; di indire pe-riodicamente Congressi, Simposi e Corsi di Aggiornamento; difavorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione concultori della materia e con altre Società scientifiche ed istituzioniod organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3. - Possono far parte della Società Italiana di Endocrinologiastudiosi italiani e stranieri che svolgono attività in campo en-docrino-metabolico.Si distinguono le seguenti categorie di Soci:1) Soci Ordinari2) Soci Onorari3) Soci Sostenitori

Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono attivamente allosviluppo delle scienze endocrino-metaboliche.La domanda di ammissione, corredata della firma di 2 SociOrdinari proponenti e della documentazione dell’attività svol-ta, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società. Sentito ilmotivato parere dell’apposita Commissione, il Consiglio Diret-tivo delibera, con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi Com-ponenti, l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari.Sono Soci Onorari endocrinologi italiani o stranieri di chiarafama. La loro nomina è proposta all’unanimità dal ConsiglioDirettivo ed approvata dalla Assemblea.Sono Soci Sostenitori coloro (persone, Società, o Enti) chesostengono finanziariamente la Società, mediante un contribu-to finanziario in misura non inferiore a quella stabilita dalConsiglio Direttivo e deliberata dalla Assemblea. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale,che dovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ognianno.I Soci che per 2 anni consecutivi, ancorché sollecitati, non abbianoversato la quota sociale, vengono considerati dimissionari.Per gravi e giustificati motivi, e sentito l’interessato, il ConsiglioDirettivo può dichiarare decaduto un Socio purché la decisionesia stata presa all’unanimità.I Soci Onorari e Sostenitori sono esentati dal pagamento dellaquota sociale e non hanno diritto di voto.I Soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indi-rizzare una lettera di dimissione al Presidente della Società.

STATUTO (versione proposta)

Art. 1. Denominazione e sede - Ai sensi degli articoli 36 e seguen-ti del codice civile è costituita l’associazione denominata “SocietàItaliana di Endocrinologia”. L’Associazione non ha scopo di lucro.L’Associazione ha sede in Roma, ma potrà istituire sedi secondarie,sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero.

Art. 2. Scopo - L’Associazione senza fini di lucro, ha lo scopo:di promuovere gli studi in campo endocrino-metabolico-andro-logico; di indire periodicamente congressi scientifici, simposi e cor-si di aggiornamento; di favorire gli scambi culturali ed i rapporti dicollaborazione con Cultori della materia e con altre Società scien-tifiche ed Istituzioni od Organizzazioni nazionali ed internazionali;di occuparsi della educazione e formazione continua degli opera-tori della sanità in generale ed in particolare nel campo endocrino-metabolico-andrologico; di gestire eventi in Italia ed all’estero checostituiscano titolo per l’acquisizione dei “crediti formativi” per glioperatori della sanità.Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti,anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, ri-serve o capitale.

Art. 3. Soci - Possono far parte della Società Italiana di Endocri-nologia studiosi italiani e stranieri che svolgono attività in campoendocrino-metabolico-andrologico.Si distinguono le seguenti categorie di Soci:1) Soci Ordinari2) Soci Onorari3) Soci Sostenitori

Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono attivamente allosviluppo delle scienze endocrino-metaboliche-andrologiche.La domanda di ammissione, corredata della firma di due SociOrdinari proponenti e della documentazione dell’attività svol-ta, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società. Sentito ilmotivato parere dell’apposita Commissione, il Consiglio Diret-tivo delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoicomponenti, l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari.Sono Soci Onorari endocrinologi italiani o stranieri di chiarafama. La loro nomina è proposta all’unanimità dal ConsiglioDirettivo ed approvata dalla Assemblea.Sono Soci Sostenitori coloro (persone, Società, o Enti) che so-stengono finanziariamente la Società, mediante un contributo fi-nanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal ConsiglioDirettivo e deliberata dalla Assemblea. La loro nomina è propo-sta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea.I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale, chedovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno.I Soci che per due anni consecutivi, ancorché sollecitati, non ab-biano versato la quota sociale, vengono considerati dimissionari.Per gravi e giustificati motivi, e sentito l’interessato, il ConsiglioDirettivo può dichiarare decaduto un Socio purché la decisionesia stata presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.I Soci onorari e sostenitori sono esentati dal pagamento della quo-ta sociale e non hanno diritto di voto.I Soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indirizzareuna lettera di dimissione al Presidente della Società.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA

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ORGANI

Art. 4. - Sono organi ufficiali della Società:1) L’Assemblea dei Soci2) Il Consiglio Direttivo3) Il Presidente4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5. - L’Assemblea, presieduta dal Presidente della Società,ed in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente elet-to, è composta dai Soci appartenenti alle diversi categorie.Hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con il paga-mento della quota sociale.L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente in viaordinaria almeno ogni 2 anni o, in via straordinaria, su istanzamotivata di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o di1/5 dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quotasociale.L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presen-ti i 2/3 dei Soci Ordinari, in seconda convocazione qualunquesia il numero dei Soci Ordinari presenti, fermo restando quan-to previsto dall’articolo 12.L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a mag-gioranza assoluta.L’Assemblea:1) approva il bilancio finanziario elaborato dal Tesoriere ed

esaminato dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazionedei Revisori dei Conti;

2) formula proposte sui programmi della Società;3) propone la sede dei Congressi Nazionali;4) determina l’ammontare della quota sociale e del contri-

buto per la ammissione dei Soci Sostenitori;5) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio

dei Revisori dei Conti;6) apporta eventuali modifiche allo Statuto;7) delibera in merito alla proposta avanzata dal Consiglio

Direttivo per la nomina dei Soci Onorari e Sostenitori.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operati-vo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa an-nuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee socialinonché dell’elettorato attivo e passivo.La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalu-tata.

Art. 4 Organi - Sono organi ufficiali della Società:1) l’Assemblea dei Soci2) il Consiglio Direttivo3) il Presidente4) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5. Assemblea - L’Assemblea generale dei Soci è il massimoorgano deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioniordinarie e straordinarie.L’Assemblea, presieduta dal Presidente della Società, ed in ca-so di sua assenza od impedimento dal Presidente eletto, è com-posta dai Soci appartenenti alle diverse categorie.Hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con il paga-mento della quota sociale.L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’annoentro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’ap-provazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esa-me del bilancio preventivo. L’Assemblea dei Soci viene con-vocata, in via straordinaria, su istanza motivata di un terzo deicomponenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei SociOrdinari in regola con il pagamento della quota sociale.La convocazione dell’Assemblea avverrà minimo 30 giorni primamediante comunicazione ai Soci con uno dei seguenti mezzi:posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati: ilgiorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie datrattare.L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti idue terzi dei Soci Ordinari, in seconda convocazione qualunquesia il numero dei Soci Ordinari presenti, fermo restando quantoprevisto dall’art. 12.Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firma-to dal Presidente della stessa e dal Segretario. L’assistenzadel segretario non è richiesta quando il verbale dell’As-semblea è redatto da un notaio. Copia del verbale stessodeve essere messa a disposizione di tutti gli associati con leformalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garan-tirne la massima diffusione. L’Assemblea, sia ordinaria siastraordinaria, delibera a maggioranza assoluta o con la mag-gioranza qualificata prevista esplicitamente nel presenteStatuto.L’Assemblea:1) approva il bilancio finanziario elaborato dal Tesoriere ed

esaminato dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazionedei Revisori dei Conti;

2) formula proposte sui programmi della Società;3) propone la sede dei Congressi Nazionali;4) determina l’ammontare della quota sociale e del contributo

per l’ammissione dei Soci Sostenitori;5) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio

dei Revisori dei Conti; 6) apporta eventuali modifiche allo Statuto;7) delibera in merito alla proposta avanzata dal Consiglio

Direttivo per la nomina dei Soci Onorari e Sostenitori.

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Art. 6. - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea edè composto da 15 Consiglieri, che durano in carica 4 anni eche non sono rieleggibili per il quadriennio immediatamentesuccessivo. In occasione di ogni Assemblea ordinaria sonoeletti alternativamente 7 o 8 Consiglieri, votati da una lista dicandidati in numero doppio del numero dei Consiglieri uscen-ti, formulata dal Consiglio Direttivo, anche sulla base delle pro-poste dei singoli Soci vagliate dalla Commissione Elettorale. Ledesignazioni da parte dei Soci, in un numero non superiore aidue terzi dei Consiglieri da eleggere, dovranno pervenire allaCommissione Elettorale entro e non oltre tre mesi dalla data incui si terrà l’Assemblea.L’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo avviene ognidue anni a scrutinio segreto mediante votazione su schede Elet-torali numerate e non identificabili, predisposte dalla CommissioneElettorale, recanti alternativamente 7 o 8 spazi liberi per l’elezionedei Consiglieri. A parità dei voti risulterà eletto il Socio con mag-giore anzianità di iscrizione alla Società. Nel caso che uno deiConsiglieri abbia a cessare dalla sua carica, subentra, fino al com-pletamento del mandato quadriennale, il Socio che nella cor-rispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti.I Revisori dei Conti vengono eletti con analoga modalità ogni4 anni.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due voltel’anno. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta scrit-ta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o di 1/5dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.Il Consiglio Direttivo:1) elegge con voto segreto tra i Consiglieri neo-eletti il

Presidente Eletto che assumerà le funzioni di Presidenteall’inizio del successivo biennio;

2) nomina, tra i suoi componenti, il Segretario ed il Tesoriere;3) nomina i componenti della Commissione Soci, che vaglia le

domande di ammissione, della Commisione Scientifica, chepromuove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli obiettiviculturali della Società, curando la elaborazione del program-ma scientifico del Congresso Nazionale nonché del corso diaggiornamento; nomina la Commissione Elettorale, ed altreCommissioni per lo studio di particolari problemi. La Com-missione elettorale è costituita dal Presidente in carica, dalPresidente Eletto, e da altri tre componenti, non appartenen-ti al Consiglio Direttivo; vaglia le candidature da sottoporreal Consiglio Direttivo per la compilazione della lista, costitui-ta da un numero di candidati doppio a quello delle carichevacanti, per la elezione in assemblea sia dei Consiglieri chedei Revisori dei Conti; organizza lo svolgimento delle elezioni,in conformità ad un apposito regolamento approvato dalConsiglio Direttivo;

4) decide la sede del Congresso Nazionale;5) delibera, secondo le modalità sopra esposte, la ammissione

e la decadenza dei Soci Ordinari;6) propone alla unanimità la qualifica di Socio Sostenitore;7) propone, con decisione presa alla unanimità, la qualifica di

Socio Onorario;8) propone l’ammontare delle quote sociali annuali per i Soci

Ordinari e l’importo del contributo per la nomina a SocioSostenitore;

9) cura l’attuazione dei programmi della Società, nonché i rap-porti con altre Società scientifiche nazionali ed internazionali;

10) istituisce Gruppi di Studio operanti temporaneamente inconformità ad un apposito regolamento che ne definisce icontenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;

11) propone all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;12) compie qualunque altro atto di straordinaria ammini-

strazione.

Art. 6 Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo viene elettodall’Assemblea ed è composto da 15 Consiglieri, che durano íncarica 4 anni e che non sono rieleggibili per il quadriennio im-mediatamente successivo.In occasione di ogni Assemblea ordinaria, con all’ordine delgiorno “nomina nuovi Consiglieri”, saranno eletti alternativa-mente 7 o 8 Consiglieri, nell’ambito di una lista contenente ildoppio dei nomi (i 7 o 8 nominati dal Consiglio Direttivo e i 7 o8 che hanno ricevuto più nomine dai Soci). A tal fine dovrannopervenire alla Commissione elettorale entro e non oltre due mesidalla data in cui si terrà l’assemblea, le candidature e la disponi-bilità ad assumere cariche sociali.L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene og-ni 2 anni a scrutinio segreto mediante votazione su schede elet-torali numerate e non identificabili, predisposte dalla Commis-sione Elettorale, recanti alternativamente 7 o 8 spazi liberi perl’elezione dei Consiglieri.A parità dei voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianitàdi iscrizione alla Società. Nel caso che uno dei Consiglieri ab-bia a cessare dalla sua carica, subentra, fino al completamentodel mandato quadriennale, il Socio che nella corrispondenteelezione sia risultato il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo:1) elegge con voto segreto tra i Consiglieri neo-eletti il Pre-

sidente Eletto che assumerà le funzioni di Presidente all’iniziodel successivo biennio;

2) nomina, tra i suoi Componenti, il Segretario ed il Tesoriere; 3) nomina i Componenti della Commissione Soci, che vaglia le

domande di ammissione;4) nomina i Componenti della Commissione Scientifica, che pro-

muove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli obiettivi cul-turali della Società, curando l’elaborazione del programmascientifico del Congresso Nazionale nonché dei corsi di ag-giornamento e di quanto altro finalizzato alla educazione con-tinua, di concerto con la Commissione Didattica;

5) nomina la Commissione elettorale, ed altre commissioniper lo studio di particolari problemi. La Commissione elet-torale è costituita dal Presidente in carica, dal PresidenteEletto, dall’ultimo ex-Presidente dal Segretario e da altritre Componenti, non appartenenti al Consiglio Direttivo.La Commissione Elettorale organizza lo svolgimento delleelezioni;

6) decide la sede del Congresso Nazionale;7) delibera, secondo le modalità sopra esposte, l’ammissione

e la decadenza dei Soci Ordinari; 8) lo propone all’unanimità la qualifica di Socio Sostenitore;9) propone, con decisione presa all’unanimità, la qualifica di

Socio Onorario; 10) propone l’ammontare delle quote sociali annuali per i Soci

Ordinari e l’importo del contributo per la nomina a SocioSostenitore;

11) cura l’attuazione dei programmi della Società, nonché i rap-porti con altre Società scientifiche nazionali ed internazionali;

12) istituisce Gruppi di Studio operanti temporaneamente inconformità ad un apposito regolamento che ne definisce icontenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;

13) propone all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche statu-tarie;

14) compie qualunque altro atto di straordinaria ammini-strazione.

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Art. 7. - Il Presidente ed il Presidente Eletto durano in caricadue anni. Il Presidente:1) rappresenta la Società a tutti gli effetti;2) convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;3) riferisce in sede di Assemblea sulla attività svolta nei vari

settori;4) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell’As-

semblea e del Consiglio Direttivo;5) attende alla ordinaria amministrazione.In caso di impedimento o di vacanza i compiti del Presidentevengono svolti dal Presidente Eletto.

Art. 8. - Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riu-nioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, e alla regolaretenuta dei libri sociali; Egli collabora con il Presidente nella ge-stione, nonché nella organizzazione delle manifestazioni pub-bliche della Società e nel trasmettere ai Soci le informazioni iner-enti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazionedegli obiettivi scientifici, culturali e sociali.

Art. 9. - Rivista ufficiale della Società è il Joumal of EndocrinologicalInvestigation. La testata della rivista è di proprietà della Società. Essa è diretta da un Redattore capo (Editor-in-Chief) nomina-to dal Consiglio Direttivo.Il Redattore capo dura in carica 4 anni e può essere conferma-to dal Consiglio Direttivo per un successivo mandato. La ge-stione della rivista ufficiale della SIE avviene secondo un ap-posito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. - Il Tesoriere adempie alle incombenze amministra-tive demandategli dal Consiglio Direttivo, provvede allastesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da pre-sentare, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, alConsiglio Direttivo per l’approvazione in Assemblea.

Art. 11. - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di treSoci eletti dall’Assemblea; deve riunirsi almeno una volta l’an-no; i Revisori durano in carica per quattro anni e non sono rie-leggibili; svolge le funzioni di Presidente il più anziano deiSoci eletti.

Art. 12. - Il presente Statuto può venire modificato nel corso diuna Assemblea ordinaria e/o straordinaria. Per tali modifiche èrichiesta la maggioranza dei 2/3 dei Soci Ordinari in regola conil pagamento delle quote sociali; nel caso in cui tale maggio-ranza non fosse raggiunta, le proposte di modifica, discusse inAssemblea, verranno sottoposte all’approvazione dei SociOrdinari a mezzo lettera, e stampa sulla Rivista ufficiale dellaSocietà.Possono proporre modifiche al presente Statuto:1) il Consiglio Direttivo;2) i Soci Ordinari.Le proposta formulate dai Soci Ordinari dovranno pervenire, corre-date della firma di almeno 20 Soci, al Consiglio Direttivo almeno90 giorni prima dell’Assemblea.Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno esserecomunicate ai Soci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea, amezzo lettera e stampa sulla Rivista ufficiale della Società.

Art. 7. Il Presidente - Il Presidente dura in carica due anni. Il Presidente:1) rappresenta la Società a tutti gli effetti;2) convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;3) riferisce in sede di Assemblea sull’attività svolta nei vari settori; 4) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea

e del Consiglio Direttivo;5) attende alla ordinaria amministrazione.In caso di impedimento o di vacanza, i compiti del Presidentevengono svolti dal Presidente eletto. Il Presidente eletto suben-tra alla carica di Presidente dopo 2 anni di mandato.

Art. 8. Il Segretario - Il Segretario provvede alla stesura dei ver-bali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, e al-la regolare tenuta dei libri sociali; collabora con il Presidentenella gestione, nonché nell’organizzazione delle manifestazionipubbliche della Società e nel trasmettere ai Soci le informazioniinerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realiz-zazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali.

EX Art 9 abolito

Art. 9. Il Tesoriere - Il Tesoriere adempie alle incombenze am-ministrative demandategli dal Consiglio Direttivo, provvede al-la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da pre-sentare, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, alConsiglio Direttivo per l’approvazione in Assemblea.

Art. 10. Il Collegio dei Revisori - Il Collegio dei Revisori dei Contisi compone di tre Soci eletti dall’Assemblea; deve riunirsi al-meno una volta l’anno. I Revisori durano in carica quattro anni enon sono rieleggibili: svolge le funzioni di Presidente il piùanziano dei Soci eletti.

Art. 11. Modifiche statutarie - Il presente Statuto può venire mo-dificato nel corso di un’Assemblea ordinaria e/o straordinaria. Pertali modifiche è richiesta in prima convocazione, la maggioranzadei due terzi dei Soci Ordinari in regola con il pagamento dellequote sociali; nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiun-ta, le proposte di modifica, discusse in Assemblea, verranno sot-toposte ai Soci Ordinari assenti con uno dei seguenti mezzi: pos-ta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, nonché stampa sulleriviste ufficiali della Società o sul sito Internet della stessa; ove,neanche con il voto a distanza si dovesse ottenere la parteci-pazione di almeno i 2/3 dei soci ordinari, in seconda convocazione,l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza deipresenti. Possono proporre modifiche al presente Statuto:1) il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice degli aventi

diritto;2) i Soci Ordinari.Le proposte formulate dai Soci Ordinari dovranno pervenire,corredate della firma di almeno 50 Soci, al Consiglio Direttivo al-meno 90 giorni prima dell’Assemblea. Le proposte di modifica

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Art. 13. - Gli esercizi finanziari della Società si chiudono il 31dicembre di ogni anno, ed il bilancio consuntivo predispostodal Tesoriere sarà esaminato dal Consiglio Direttivo ed ap-provato, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti,dall’Assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONEArt. 14. - La Società è costituita a tempo illimitato. Lo scioglimen-to potrà essere deliberato all’unanimità, nel corso di una Assem-blea ordinaria e/o straordinaria cui partecipi almeno l’80 per cen-to dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote so-ciali. In tale occasione l’Assemblea dei Soci procederà alla nomi-na di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione ela devoluzione delle attività della Società stessa.

Art. 15. - Per tutto quant’altro non espressamente previsto nelpresente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e leleggi in materia.

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto andrà in vigore in occasione della primaAssemblea ordinaria successiva alla sua approvazione.

del presente Statuto dovranno essere comunicate ai Soci al-meno 30 giorni prima dell’Assemblea con uno dei seguentimezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o stampasulle riviste ufficiali della Società o sul sito Internet della stessa.L’Assemblea che modifica lo statuto delegherà il Presidente pro-tempore ed il Segretario a depositarne presso un Notaio, il testocome modificato e ad apportare ad esso eventuali modifiche peradeguarlo alle leggi in vigore.

Art. 12. Esercizi finanziari - Gli esercizi finanziari della Società si chiu-dono il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogniesercizio verrà predisposto, a cura del Tesoriere, il rendiconto eco-nomico e finanziario, che sarà esaminato dal Consiglio Direttivo edapprovato, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti,dall’Assemblea.Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gliassociati insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne haall’ordine del giorno l’approvazione, nonché pubblicato sulleriviste ufficiali della Società e/o sul sito Internet della stessa.

Art. 13 Scioglimento - liquidazione La Società è costituita a tem-po illimitato. Lo scioglimento potrà essere deliberato all’una-nimità, nel corso di un’Assemblea ordinaria e/o straordinaria cuipartecipi almeno l’ottanta per cento dei Soci ordinari in regolacon il pagamento delle quote sociali.In tale occasione l’Assemblea dei Soci procederà alla nomina diuno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e ladevoluzione del patrimonio delle attività della Società stessa.In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve esserecomunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe oa fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ar-ticolo 3, comma 190, della L. 662/96.

Art. 14 Clausola Compromissoria - Tutte le controversie socialitra i Soci e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte,con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di treProbiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno “exbono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà in-appellabile.

Art. 15 Norma di rinvio - Per quanto non espressamente pre-visto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai re-golamenti vigenti, in particolare al D.L. 4 dicembre 1997 n. 460ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto andrà in vigore dal giorno del deposito pres-so il Notaio come indicato nell’articolo 11.