PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE...

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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FESR 2007 - 2013 CCI 2007 IT 161 PO 008 Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007 DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO (ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006) Ottobre 2009

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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FESR 2007 - 2013

CCI N° 2007 IT 161 PO 008

Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO (ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006)

Ottobre 2009

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SOMMARIO

1.   DATI GENERALI............................................................................................................................... 5  

1.1.   INFORMAZIONE PRESENTATE ................................................................................................... 5  

1.2.   LE INFORMAZIONI ................................................................................................................... 5  

1.3.   STRUTTURA DEL SISTEMA........................................................................................................ 6  1.3.1.   Autorità di Gestione .................................................................................................. 20  1.3.2.   Organismi Intermedi ................................................................................................. 20  1.3.3.   Autorità di Certificazione.......................................................................................... 21  1.3.4.   Autorità di Audit e Organismo di Controllo ............................................................. 22  

1.4.   ORIENTAMENTI FORNITI ALLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE NONCHÉ AGLI

ORGANISMI INTERMEDI PER GARANTIRE LA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

STRUTTURALI ........................................................................................................................ 22  2.   AUTORITÀ DI GESTIONE ............................................................................................................ 24  

2.1.   L’AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI .................................................... 24  2.1.1.   Data e forma della designazione formale che autorizza l’Autorità di Gestione a

svolgere le proprie funzioni ...................................................................................... 24  2.1.2.   Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall’Autorità di Gestione24  2.1.3.   Funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Gestione........................................ 26  

2.2.   ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE................................................................... 27  2.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità ............................... 27  2.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell’Autorità di Gestione/degli

Organismi Intermedi ................................................................................................. 32  2.2.3.   Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché

delle procedure destinate a garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione (art. 60, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006............................................................................... 32  

2.2.4.   Verifica delle operazioni (art. 60, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ....... 46  2.2.5.   Trattamento delle Domande di Rimborso ................................................................. 74  2.2.6.   Descrizione del modo in cui l’Autorità di Gestione trasmette le informazioni

all’Autorità di Certificazione .................................................................................... 76  2.2.7.   Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al Programma

Operativo................................................................................................................... 78  

2.3.   NEL CASO IN CUI LO STESSO ORGANISMO SIA DESIGNATO SIA COME AUTORITÀ DI GESTIONE

CHE COME AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DESCRIVERE IN CHE MODO VIENE GARANTITA LA

SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI ............................................................................................. 84  

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2.4.   APPALTI PUBBLICI, AIUTI DI STATO, PARI OPPORTUNITÀ, NORME AMBIENTALI................. 85  2.4.1.   Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili...................................................... 85  2.4.2.   Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per

esempio, controlli relativi alla gestione, verifiche, audit .......................................... 87  

2.5.   PISTA DI CONTROLLO ............................................................................................................. 92  2.5.1.   Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell’art. 15 Regolamento (CE) n.

1828//2006 saranno applicate al Programma e/o alla singole Priorità ...................... 92  2.5.2.   Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei

beneficiari.................................................................................................................. 95  

2.6.   IRREGOLARITÀ E RECUPERI.................................................................................................. 102  2.6.1.   Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla

registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti............................. 102  2.6.2.   Descrizione della procedura per conformarsi all’obbligo di segnalare le irregolarità

alla Commissione a norma dell’art. 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 ........ 109  3.   ORGANISMI INTERMEDI .......................................................................................................... 113  

3.1.   PARTE GENERALE................................................................................................................ 113  3.1.1   Riferimenti Regolamentari...................................................................................... 113  3.1.2   Organismi Intermedi del POR Calabria FESR 2007/2013 ..................................... 116  

4.   AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE............................................................................................ 118  

4.1.   L’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI......................................... 118  4.1.1   Data e forma della designazione formale che autorizza l’Autorità di Certificazione a

svolgere le proprie funzioni. ................................................................................... 118  4.1.2.   Indicazione delle funzioni svolte direttamente dell’Autorità di Certificazione ...... 118  4.1.3.   Funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Certificazione ............................. 119  

4.2.   ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE ...................................................... 120  4.2.1   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità ............................. 120  4.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell’Autorità di Certificazione ........... 125  

4.3.   CERTIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA............................................................... 126  4.3.1.   Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla

presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione................................. 126  4.3.2.   Descrizione dei provvedimenti presi dall’Autorità di Certificazione per assicurare il

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 .. 130  4.3.3.   Disposizioni riguardanti l’accesso dell’Autorità di Certificazione alle informazioni

dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dall’Autorità di Audit ............................... 130  

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4.4.   SISTEMA CONTABILE............................................................................................................ 131  4.4.1   Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la

certificazione delle spese della Commissione......................................................... 131  4.4.2 Grado di dettaglio del sistema contabile ................................................................... 135  

4.5.   IMPORTI RECUPERATI ......................................................................................................... 136  4.5.1.   Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario 136  4.5.2.   Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi

recuperati dalla spesa da dichiarare......................................................................... 139  5.   AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO..................................................... 140  

5.1.   DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPITI E DELLE INTERCONNESSIONI DELL’AUTORITÀ DI

AUDIT CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ .................... 140  

5.2.   ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI AUDIT E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO SOTTO LA

SUA RESPONSABILITÀ .......................................................................................................... 142  5.2.1.   Organigrammi ......................................................................................................... 145  5.2.2.   Disposizioni volte a garantire l’indipendenza......................................................... 147  5.2.3.   Descrizione delle procedure per controllare l’attuazione delle raccomandazioni e dei

provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit ............................................ 147  5.2.4.   Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri

organismi di controllo ............................................................................................. 151  

5.3.   RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO E DICHIARAZIONI DI CHIUSURA ............................ 152  5.3.1.   Descrizione delle procedure relative alla redazione del Rapporto Annuale di

Controllo e delle Dichiarazioni di Chiusura............................................................ 152  

5.4.   DESIGNAZIONE DELL’ORGANISMO DI CONTROLLO COORDINATORE................................... 154  5.4.1.   Descrizione del ruolo dell’organismo di controllo coordinatore ............................ 154  

6.   SISTEMA INFORMATICO (ART. 60, LETTERA C) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO ..................................................................................................... 155  

6.1.   DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO ATTUALE ........................................................... 155  6.1.1.   Architettura Funzionale........................................................................................... 156  6.1.2.   Vincoli Funzionali................................................................................................... 163  6.1.3.   Architettura Tecnologica......................................................................................... 165  6.1.3.   Documentazione...................................................................................................... 166  6.1.3.   Trasparenza ............................................................................................................. 166  6.1.4.   Interventi in corso di realizzazione ......................................................................... 167  6.1.5.   Sistema di backup ................................................................................................... 167  

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6.2.   INTERVENTI PER I PROGRAMMI OPERATIVI 2007-2013....................................................... 168  6.2.1.   Struttura del POR Calabria FESR 2007 - 2013....................................................... 168  6.2.2.   Struttura del POR Calabria FSE 2007 - 2013 ......................................................... 169  6.2.4.   Evoluzione del Sistema ........................................................................................... 169  

ALLEGATO A – LESPONSABILI DEGLI ASSI PRIORITARI, DEI SETTORI E DELLE LINEE DI INTERVENTO175  

ALLEGATO B – PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA OPERATIVO ................................................................................................... 192  

ALLEGATO C – GESTIONE E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE (FASCICOLO DELLA LINEA DI

INTERVENTO E FASCICOLO DI OPERAZIONE)....................................................................... 198  

ALLEGATO D – PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME REVOCATE NEL CASO DI ACCERTATA

IRREGOLARITÀ .................................................................................................................... 208  

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1. DATI GENERALI

1.1. INFORMAZIONE PRESENTATE

Italia – Regione

Programma: POR Calabria FESR 2007-2013

Numero CCI: 2007 IT 161 PO 008

Referente Principale

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Organismo Responsabile del Coordinamento delle Descrizioni

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013

- Indirizzo: Via E. Molè, snc – 88100 Catanzaro - Italy

- Telefono: +39.0961.853405

- Fax: +39.0961.853181

- E.Mail: [email protected]

1.2. LE INFORMAZIONI

Le informazioni si riferiscono alla data del 31 ottobre 2009..

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1.3. STRUTTURA DEL SISTEMA

Il Sistema di Coordinamento del Programma all’interno della Programmazione Unitaria 2007 - 2013

La Regione Calabria assicura il coordinamento del Programma Operativo con gli altri strumenti di intervento della politica regionale, comunitaria e nazionale, e ne riferisce al Comitato di Sorveglianza.

Il coordinamento è garantito attraverso la costituzione ed il funzionamento dei seguenti Comitati:

- Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013;

- Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007 – 2013.

Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013

La Regione ha assunto e intende rafforzare, anche attraverso specifici interventi legislativi, i meccanismi del Partenariato istituzionale e della concertazione con le forze sociali ed economiche, in particolare per quanto riguarda la programmazione e l’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la coesione socio-economica regionale.

A tal fine la Regione istituisce il Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007 – 20131. Al Comitato partecipano con propri Rappresentanti:

- la Regione Calabria;

- le Province e i Comuni Capoluogo;

- gli Organismi di Rappresentanza degli Enti Locali (ANCI, UNCEM, UPI);

- le Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese;

- le Università regionali;

- gli Organismi di Rappresentanza delle Associazioni Ambientalistiche;

- gli Organismi di Rappresentanza del Volontariato e del Terzo Settore;

- gli Organismi di Rappresentanza delle Pari Opportunità;

- i Prefetti delle cinque Province calabresi;

- la Corte dei Conti Regionale;

- altri Soggetti rilevanti a livello regionale per le politiche di sviluppo e coesione.

1 Nelle more della costituzione del Comitato, la Regione assicura il coordinamento dell’indirizzo

politico sulle strategie di intervento per la coesione attraverso le sessioni comunitarie del Consiglio regionale previste dalla Legge Regionale N. 3/2007.

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Il Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007-2013 ha un ruolo di indirizzo e di confronto generale sull’evoluzione delle politiche di coesione nazionali e comunitarie e opera in stretto coordinamento con il CREL – Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro2, con la Consulta Regionale delle Autonomie Locali per il Partenariato Istituzionale, con il Forum del Partenariato Economico e Sociale e con gli altri Organismi partenariali già istituiti, sia a livello regionale che locale.

Il Comitato è chiamato a:

- partecipare alla formulazione, alla elaborazione e alla concertazione delle linee strategiche ed operative della programmazione unitaria regionale;

- esprimere il proprio parere sull’avanzamento e sui risultati conseguiti dalla programmazione regionale unitaria;

- promuovere e portare a sintesi le attività più operative e di dettaglio svolte dalle istanze del Partenariato istituzionale e di quello economico e sociale3.

- accompagnare e coordinare, in una piena prospettiva di sussidiarietà e decentramento, l’azione delle proprie componenti a livello territoriale;

- verificare e promuovere l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa regionale e locale.

Il Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione è presieduto dal Presidente della Regione Calabria e vede la partecipazione di tutti gli Assessori competenti. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e dibatte sulla base di documenti presentati dalla Regione Calabria e dalle altre istanze partenariali.

Il Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007-2013, per operare in maniera efficace:

- nomina al proprio interno un Coordinatore ed una Segreteria Tecnica;

- definisce e approva un Regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007 - 2013

Il Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007 – 2013, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 31 gennaio 2008, è presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” della Regione Calabria ed è composto da:

- Direttore Generale del Dipartimento Bilancio.

- Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

- Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007 – 2013.

2 Il CREL è stato istituito con Legge Regionale n. 17 del 21 agosto 2007. 3 A questo fine ogni anno sarà redatto dalla Autorità di Gestione in collaborazione le diverse

componenti del Partenariato un breve rapporto sullo stato del partenariato, il quale sarà poi discusso dal Comitato.

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- Autorità di Gestione del PSR Calabria FEASR 2007 – 2013.

- Responsabile dell’Organismo Regionale al quale è demandata l’attuazione del Programma Nazionale FEP 2007 - 2013.

- Responsabili dei PO Obiettivo 3 – Cooperazione Territoriale 2007 – 2013 attivati per la Calabria.

- Responsabili degli Accordi di Programma Quadro (Fondi FAS 2007 - 2013).

- Responsabili Regionali per i PON 2007 – 2013, i POIN 2007 – 2013, i PNM 2007 – 2013.

- Direttori della Programmazione delle Province calabresi.

- Autorità di Certificazione.

- Autorità di Audit.

- Dirigente del Settore “Controlli e Verifiche dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”.

- Autorità Ambientale Regionale.

- Autorità per le Politiche di Genere.

- Responsabile Regionale per la Comunicazione.

Al Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, nei casi in cui gli argomenti all’Ordine del Giorno lo richiedono:

- Il Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione.

- I Valutatori Indipendenti dei singoli Programmi Operativi e/o Accordi di Programma Quadro.

Il Comitato ha il compito di supportare la Giunta Regionale nell’attuazione della Programmazione Unitaria della Politica Regionale di Sviluppo 2007 - 2013, garantendo il massimo livello di coordinamento e di responsabilizzazione nell’attuazione, assicurando l’unitarietà di orientamento del complesso dei Programmi Operativi e degli Accordi di Programma Quadro. In particolare il Comitato:

- Individua, definisce e approva le modalità di integrazione tra i diversi Programmi Operativi e Accordi di Programma Quadro a livello generale, a livello di Assi/Settori Prioritari e a livello territoriale.

- Analizza, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione, i risultati e gli effetti derivanti dall’attuazione dei Programmi Operativi e degli Accordi di Programma Quadro a livello generale, a livello di Assi/Settori Prioritari e a livello territoriale.

- Definisce e approva, sulla base dei risultati di cui al punto precedente, indirizzi strategici e operativi, da proporre alla Giunta Regionale, per l’adeguamento degli specifici strumenti di attuazione della Politica Regionale di Sviluppo 2007 – 2013.

- Predispone e approva il Rapporto Annuale della Politica Regionale di Sviluppo 2007 – 2013.

- Approva linee guida comuni per le funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione dei Programmi Operativi e degli Accordi di Programma Quadro.

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Il Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007 – 2013 si riunisce di norma con periodicità trimestrale e le funzioni di Segreteria sono svolte dalla Segreteria del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 - 2013. Le proposte ed i pareri del Comitato sono Deliberate secondo la prassi del consenso senza far ricorso alle votazioni. Il Presidente può attivare la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, se le circostanze lo richiedono.

Il Presidente garantisce un’adeguata informazione sui lavori del Comitato. Sulla sezione del sito internet della Programmazione Unitaria 2007 – 2013 della Regione Calabria verrà istituita una sezione ad accesso riservato nella quale saranno disponibili la documentazione di lavoro, i verbali e le decisioni del Comitato di Coordinamento. I verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento sono inviati alla Presidenza della Giunta Regionale.

La Struttura di Coordinamento del Programma

L’Autorità di Gestione assicura il coordinamento del Programma Operativo attraverso la costituzione:

- del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 – 2013;

- del Comitato di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 - 2013

Il Comitato di Sorveglianza, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 9 gennaio 2008, ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Programma Operativo.

A tal fine svolge i compiti indicati nell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR Calabria FESR 2007 – 2013:

- esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante le esecuzione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e propone misure atte alla loro risoluzione;

- esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna attività ed esamina i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell’approvazione di detti criteri;

- esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo;

- esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni Asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

- esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;

- esamina i Rapporti annuali di controllo e le eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;

- esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l’approvazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013;

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- esamina il Piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;

- propone all'Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione del Programma Operativo, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) 1083/2006 o migliori la gestione del POR stesso.

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo, istituito in conformità dell’art. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006 è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore delegato (Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.

Al Comitato partecipa il Presidente della VI Commissione del Consiglio Regionale.

Sono membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nell’atto istitutivo dello stesso:

- l’Autorità di Gestione;

- i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali;

- l’Autorità Ambientale Regionale;

- i Responsabili degli Organismi Intermedi;

- l’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007 – 2013;

- l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Calabria (PSR) FEASR 2007 – 2013;

- il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali e Autorità di Gestione del PON Governance e Assistenza Tecnica (Fondo FESR);

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;

- le Amministrazioni nazionali responsabili delle politiche trasversali (Ambiente e Pari Opportunità) ed in particolare: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e dei Programmi Operativi Interregionali dei settori d'intervento del Programma Operativo, ed in particolare: PON Ambienti per l’Apprendimento (Fondo FESR); PON Ricerca e Competitività (Fondo FESR); PON Sicurezza per lo Sviluppo (Fondo FESR); PON Reti e Mobilità (Fondo FESR); PON Governance e Azioni di Sistema (Fondo FSE); POIN Energia Rinnovabile e Risparmio Energetico ( POIN Attrattori Culturali, Naturali e Turismo (Fondo FESR);

- l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEP 2007 – 2013;

- l’UPI Calabria e le Amministrazioni Provinciali della Calabria;

- l’ANCI Calabria;

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- l’UNCEM Calabria;

- le Consigliere di Parità della Regione Calabria;

- il Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna;

- a titolo consultivo, le autonomie funzionali ed in particolare: il Sistema Universitario Regionale e Unioncamere della Calabria;

- a titolo consultivo, le Organizzazioni datoriale maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito e in particolare: Industria (Federazione Regionale Associazioni Industriali della Calabria); Artigianato (Confartigianato Calabria, Federazione Regionale Artigianato Calabrese, C.N.A. Calabria – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa; Casa Artigiana Fidi); Cooperazione (A.G.C. Calabria – Associazione Generale Cooperative Italiana – Associazione Regionale Calabria, Confcooperative Calabria, Lega Regionale delle Cooperative della Calabria, U.N.C.I. Calabria – Unione Nazionale Cooperative Italiane – Federazione Calabria); Commercio (Confcommercio Calabria – Unione Regionale del Commercio e del Turismo, Confesercenti Calabria; Credito (ABI Calabria);

- a titolo consultivo, le Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori ed in particolare: CGIL, CISL, UIL, UGL;

- a titolo consultivo, le Organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore, del volontariato e del no-profit: Forum Regionale del Terzo Settore della Calabria; Conferenza Episcopale Calabra;

- a titolo consultivo, le Organizzazioni ambientaliste: Lega Ambiente Calabria, WWF Italia – Sezione Regionale Calabria;

- a titolo consultivo, la Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro non regolare.

Su propria iniziativa, o a richiesta del comitato di Sorveglianza, una Rappresentanza della Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo.

Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) potrà partecipare a titolo consultivo qualora il Programma Operativo preveda il loro contributo.

Su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato di Sorveglianza, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, partecipa con un proprio Rappresentante, ai lavori del Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, i Dirigenti di Settore responsabili dei Settori di Intervento, le Autorità di Certificazione e di Audit, il Valutatore indipendente, e i Dirigenti di altre Amministrazioni.

Possono partecipare, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche.

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta, dei membri del Comitato.

L’Autorità di Gestione sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

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Comitato di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007 - 2013

Il Comitato di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007 – 2013, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 9 gennaio 2008, ha il compito di supportare l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 nell’attuazione del Programma, garantendo il massimo livello di coordinamento e di responsabilizzazione nell’attuazione, assicurando l’unitarietà di orientamento del complesso delle attività e delle azioni da porre in essere per la corretta e tempestiva attuazione del POR.

In particolare il Comitato, su proposta dell’Autorità di Gestione, esamina ed esprime pareri concernente:

- i criteri di selezione delle operazioni per ciascuna Linea di Intervento da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale e del Comitato di Sorveglianza;

- i criteri per la redazione dei bandi e la modulistica per la presentazione di istanze di finanziamento a valere sul POR Calabria FESR 2007 – 2013;

- le proposte di modifica del POR Calabria FESR 2007 – 2013, prima della presentazione al Comitato di Sorveglianza e alla Giunta Regionale per l’approvazione;

- il modello organizzativo per l’attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale;

- il Piano di Lavoro per l’attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013, a livello di Assi/Settori Prioritari, e ne verifica la corretta ed efficace realizzazione;

- le proposte tecniche da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale relative ad atti di programmazione delle risorse del POR Calabria FESR 2007 – 2013;

- i manuali, le linee guida, gli schemi di protocollo e gli schemi di convenzione e ogni altro strumento previsto dalle procedure di attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 per gli specifici Assi Prioritari /Settori di Intervento;

- il manuale, le metodologie e gli schemi organizzativi del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del POR Calabria FESR 2007 - 2013;

- il manuale, le linee guida e la modulistica finalizzate a rendere omogenee ed efficaci le procedure di controllo di 1° livello, di gestione delle irregolarità e di certificazione della spesa nell’attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013;

- gli atti sospetti di irregolarità, segnalati all’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Certificazione, dall’Autorità di Audit, dai Responsabili dell’Attuazione degli Assi/Settori Prioritari, al fine di rilevarne l’eventuale carattere sistemico;

- i rapporti trimestrali, annuali e finale di esecuzione POR Calabria FESR 2007 – 2013 a livello di Asse Prioritario, Settore e Linee di Intervento, prima del loro invio alla Giunta Regionale e, per i Rapporti Annuali e Finali ai Servizi della Commissione Europea;

- il Piano di Valutazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 da sottoporre alla Giunta Regionale e del Comitato di Sorveglianza; ;

- il Piano di Comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari proposti, i mezzi di comunicazione utilizzati.

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Il Comitato propone, inoltre, all’Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR Calabria FESR 2007 – 2013, che rende possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 o migliori la gestione del POR stesso.

Il Comitato - presieduto dall’Autorità di Gestione, o in caso di assenza/impedimenti, dal Dirigente del Settore “Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - è composto dai seguenti membri:

- Direttori Generali dei Dipartimenti regionali direttamente coinvolti nella gestione del POR.

- Direttori della Programmazione delle Province calabresi.

- Dirigenti di Settore della Regione Calabria Responsabili dei Settori degli Assi Prioritari.

- Responsabili degli Organismi Intermedi.

- Autorità di Certificazione.

- Autorità di Audit.

- Responsabile Regionale del Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti.

- Autorità Ambientale Regionale.

- Autorità per le Politiche di Genere.

- Responsabile Regionale per l’Informazione e la Comunicazione.

Ai lavori del Comitato potranno partecipare, inoltre, di volta in volta, per la trattazione di specifiche questioni, i Responsabili delle Linee di Intervento.

Al Comitato possono partecipare, su invito dell’Autorità di Gestione, nei casi in cui gli argomenti all’Ordine del Giorno lo richiedono:

- Il Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione.

- Il Valutatore Indipendente.

L’Autorità di Gestione invita, in occasione della discussione di argomenti concernenti la realizzazione di Progetti Integrati, i Responsabili degli stessi Progetti Integrati. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni Provinciali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche.

Le proposte ed i pareri del Comitato sono deliberate secondo la prassi del consenso senza far ricorso alle votazioni. Il Presidente può attivare la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, se le circostanze lo richiedono.

Il Presidente garantisce un’adeguata informazione sui lavori del Comitato. Sulla sezione “POR Calabria FESR 2007 – 2013” del sito internet della Regione è stata istituita una sezione ad accesso riservato nella quale saranno disponibili: l’Ordine del Giorno delle riunioni, la documentazione di lavoro, i verbali e le decisioni del Comitato di Coordinamento. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, alla Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori competenti.

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Il Sistema di Gestione e Controllo del Programma

Il modello organizzativo assunto per l’implementazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 utilizza e valorizza le esperienze sviluppate nella gestione del POR Calabria 2000 – 2006, innestando su di esse le innovazioni apportate dalla nuova normativa comunitaria e gli indirizzi del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013.

Il modello e il sistema di gestione, che si inquadrano nella normativa generale e nella organizzazione amministrativa della Regione, sono ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, e rispettano la distinzione tra:

- le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e verifica dei risultati della attività amministrativa e della gestione, svolte dagli Organi di governo regionale, e

- le funzioni di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, attribuite ai dirigenti e alle strutture organizzative della Regione stessa.

Questa impostazione, già seguita nella predisposizione del Programma Operativo, è adottata anche nella sua implementazione, che come è noto si colloca in un arco temporale vincolante di esecuzione della spesa.

Il modello e il sistema di gestione adottato, che permetterà il conseguimento degli obiettivi generali e specifici del POR Calabria FESR 2007 – 2013 nell’arco temporale stabilito, è di tipo gerarchico-funzionale e si caratterizza per:

- il rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all’articolo 58, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- la piena coerenza delle funzioni e dei compiti assegnati alle strutture regionali preposte all’attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013, con il quadro delle funzioni e delle regole dettate dalla normativa comunitaria;

- la chiara individuazione dei compiti e delle responsabilità delle strutture regionali (tecniche ed amministrative) preposte all’attuazione del POR Calabria FESR 2007 - 2013 (strutture di attuazione, strutture di monitoraggio; strutture di controllo, strutture di valutazione, strutture di certificazione, strutture di audit);

- il potenziamento delle responsabilità individuali realizzato attraverso l’impostazione per obiettivi (specifici e operativi) e per budget di spesa prevista dal POR Calabria FESR 2007 – 2013 che prevede l’assegnazione degli Obiettivi e dei Budget di Spesa ai singoli Centri di Responsabilità Amministrativa (Dipartimenti / Settori / Servizi).

Il Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007 – 2013 prevede:

- l’istituzione dell’Autorità di Gestione;

- l’istituzione dell’Autorità di Certificazione;

- l’istituzione dell’Autorità di Audit;

- l’istituzione delle Strutture Amministrative Responsabili dell’Attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento;

- l’istituzione del Sistema Regionale di Monitoraggio;

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- l’istituzione del Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello

- la costituzione del Gruppo di Lavoro “Politiche Regionali Unitarie”.

Attraverso questa articolazione la Regione Calabria realizza un Sistema di Gestione e Controllo flessibile in cui le specifiche responsabilità dei Soggetti coinvolti si coniugano con i livelli di responsabilità gerarchica dettati dall’ordinamento regionale attraverso modalità cooperative.

Oltre alle tre Autorità, nel modello operativo del POR Calabria FESR 2007 – 2013, sono presenti gli Organismi Intermedi.

Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.

L’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit sono state istituite dalla Giunta Regionale con Deliberazione N. 21 del 9 gennaio 2008 novellata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 235 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto il rafforzamento dei Sistemi di Controllo di II° Livello e l’individuazione dell’Autorità di Audit e delle relative funzioni, successivamente modificata ed integrata con Deliberazione N. 59 del 5 febbraio 2009.

Le funzioni e i compiti dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit sono descritti sinteticamente nei Paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e sono coerenti con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e con il Regolamento (CE) 1828/2006.

Le tre Autorità svolgono i rispettivi compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione Calabria ed operano in regime di separazione delle funzioni, così come previsto dall’articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

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Strutture Amministrative della Giunta Regionale Responsabili dell’Attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 654 del 16 settembre 2008, come modificata dalla deliberazione n. 335 dell’11 giugno 2009, ha approvato l’Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Programma, secondo il modello definito al paragrafo 5.3.5.1 del POR Calabria FESR 2007-2013, nel quale è previsto che la Giunta Regionale individui per gli Assi Prioritari i e per gli specifici Settori di Intervento:

- i Responsabili degli Assi Prioritari, tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti per materia (Allegato A - Tabella 1);

- i Responsabili di Settore, tra i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti sulla base delle specifiche competenze per materia, e ove ne ricorrano i requisiti di esperienza e professionalità, tra i Dirigenti di Servizio (Allegato A – Tabella 2);

- i Responsabili delle Linee di Intervento, tra i Dirigenti di Servizio dei Dipartimenti sulla base delle specifiche competenze per materia, e solo ove ne ricorrano i requisiti di esperienza e professionalità, tra i Funzionari di Categoria D. Con la medesima Deliberazione sono definiti la durata del relativo incarico e i casi di revoca anche anticipata della posizione organizzativa. Ai soli Funzionari per la durata dell’incarico è corrisposta un’indennità, a carico del POR, correlata alle specifiche funzioni, in misura non superiore a quella prevista per analoghe funzioni (Allegato A – Tabella 3).

Nell’Allegato B sono riportate per ciascun Dipartimento Regionale le articolazioni organizzative in Settori e Servizi così come approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione N. 770 del 11 novembre 2006 modificata dalla Deliberazione N. 258 del 14 maggio 2007.

Sistema Regionale di Monitoraggio.

Il Sistema Regionale di Monitoraggio è articolato dal punto di vista organizzativo nelle seguenti strutture operative e funzioni:

- Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Settore “Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti”. Le funzioni svolte sono le seguenti:

- Gestione del Sistema di Monitoraggio e Assistenza Tecnica agli Utenti.

- Controllo di Qualità delle Informazioni e Reporting..

- Unità di Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali, gli Organismi Intermedi. Le funzioni svolte sono le seguenti:

- Coordinamento delle attività di monitoraggio dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori.

- Assistenza tecnica (help desk) per le attività di monitoraggio ai Beneficiari e ai Soggetti Attuatori.

- Supporto operativo ai Beneficiari e ai Soggetti Attuatori per l’inserimento dei dati di monitoraggio nel Sistema di Monitoraggio.

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- Controllo di Qualità delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio di propria competenza e elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi Prioritari e per l’informazione al pubblico.

- Beneficiari e Soggetti Attuatori. Le funzioni svolte sono le seguenti:

- Inserimento dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati di propria competenza, utilizzando le funzionalità di accesso “web” del Sistema di Monitoraggio Regionale.

- Controllo di Qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema di Monitoraggio ed elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi Prioritari e per l’informazione al pubblico.

L’Autorità di Gestione esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze o ritardi da parte dei Dipartimenti regionali, degli Organismi Intermedi e dei Beneficiari Finali esterni in ordine alle attività di monitoraggio di propria competenza.

A tal fine saranno previste adeguate procedure per l’attivazione di poteri sostitutivi da parte del Soggetto responsabile.

Per la messa a punto e l’avvio del Sistema Regionale di Monitoraggio, la Regione e le Province definiscono e attuano uno specifico Piano di Azione articolato nelle seguenti fasi:

- Installazione dei sistemi informatici e del software di gestione del Sistema Regionale di Monitoraggio.

- Formazione del Personale delle Unità di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali, delle Amministrazioni Provinciali, degli Organismi Intermedi sulle tematiche generali e specifiche del monitoraggio e sull’utilizzo del software di gestione del Sistema di Monitoraggio Regionale.

- Realizzazione di un Manuale per i Beneficiari e i Soggetti Attuatori per il monitoraggio dei progetti finanziati.

- Attività di monitoraggio del POR Calabria FESR 2007 – 2013 con il supporto di una assistenza tecnica (Help Desk On Line e Task- Force dedicata).

La Giunta Regionale, con Deliberazione N. 245 del 23 aprile 2007, ha istituito, presso ciascun Dipartimento, una Unità Operativa, alle dirette dipendenze del Dirigente Generale e che opera in stretto coordinamento con il Settore “Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, per il coordinamento e la verifica delle attività di monitoraggio delle operazioni di competenza del Dipartimento (Unità Operativa Monitoraggio).

Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello

Il Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello è articolato dal punto di vista organizzativo nelle seguenti strutture operative e funzioni:

- Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti”. Le funzioni svolte sono le seguenti:

- Controlli di 1° Livello: Gestione e Aggiornamento delle Piste di Controllo; Servizio di Assistenza Tecnica agli Uffici di Controllo di 1° Livello Regionali, Provinciali;

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Redazione di Rapporti Periodici sulle Attività e sui Risultati dei Controlli di 1° Livello per le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit.

- Gestione delle Irregolarità e dei Recuperi: Gestione del Sistema Informativo delle Irregolarità e dei Recuperi; Acquisizione Periodica delle Comunicazioni delle Irregolarità; Comunicazione Periodica delle Irregolarità alle Autorità Competenti; Gestione dei Recuperi con il competente Ufficio dell'Avvocatura Regionale.

- Verifiche dei Progetti: Verifiche in Itinere dei Progetti; Verifiche dei Progetti Conclusi; Verifiche Ex Post dei Progetti Realizzati.

- Unità di Verifica e Controllo presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali, gli Organismi Intermedi. Le funzioni svolte sono le seguenti:

- Realizzazione dei controlli di 1° livello su tutti i Soggetti Attuatori per le operazioni a titolarità regionale finanziate, utilizzando le funzionalità del Sistema di Controllo di 1° Livello Regionale.

- Coordinamento delle attività di controllo di 1° livello che devono essere realizzate dai Beneficiari sui Soggetti Attuatori per le operazioni finanziate.

- Assistenza tecnica (help desk) per le attività di controllo di 1° livello che devono essere realizzate dai Beneficiari sui Soggetti Attuatori per le operazioni finanziate.

- Supporto operativo ai Responsabili degli Assi / Settori Prioritari e ai Beneficiari per la definizione, l’aggiornamento e l’applicazione delle Piste di Controllo.

- Supporto operativo ai Responsabili degli Assi / Settori Prioritari e ai Beneficiari per l’utilizzazione del “Fascicolo di Progetto” per le specifiche tipologie di operazioni.

- Realizzazione dei controlli di sistema sui Beneficiari per verificare l’adeguatezza e la correttezza dei controlli di 1° livello (applicazione delle piste di controllo, tenuta del “fascicolo di progetto”, etc.).

- Redazione di Rapporti Periodici sulle Attività e sui Risultati dei Controlli di 1° Livello realizzati dai Beneficiari.

- Beneficiari. Le funzioni svolte sono le seguenti:

- Realizzazione dei controlli di 1° livello su tutti i Soggetti Attuatori per le operazioni a regia regionale finanziate, utilizzando le funzionalità del Sistema di Controllo di 1° Livello Regionale.

- Elaborazione di Relazioni Periodiche (bimestrali) per le Unità di Controllo di 1° Livello sulle attività e sui risultati dei controlli di 1° livello effettuati.

Per la messa a punto e l’avvio del Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello la Regione e le Province definiscono e attuano uno specifico Piano di Azione articolato nelle seguenti fasi:

- Installazione dei sistemi informatici e del software di gestione del Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello (gestione delle piste di controllo, gestione elettronica del “Fascicolo di Progetto”, gestione dei controlli di 1° livello).

- Formazione del Personale delle Unità di Verifica e Controllo dei Dipartimenti Regionali, delle Amministrazioni Provinciali, degli Organismi Intermedi sulle tematiche generali e specifiche dei controlli di 1° livello e sull’utilizzo del software di gestione del Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello.

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- Realizzazione di un Manuale per i Beneficiari per la realizzazione dei controlli di 1° livello.

- Attività di controllo di 1° livello del POR Calabria FESR 2007 – 2013 con il supporto di una assistenza tecnica (Help Desk On Line e Task- Force dedicata).

La Giunta Regionale, con Deliberazione N. 245 del 23 aprile 2007, ha istituito, presso ciascun Dipartimento, una Unità Operativa, alle dirette dipendenze del Dirigente Generale e che opera in stretto coordinamento con il Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, per:

- la definizione e l’aggiornamento delle piste di controllo delle operazioni di competenza del Dipartimento (Unità Operativa Verifiche e Controlli);

- la realizzazione dei controlli di 1° Livello delle operazioni a titolarità regionale (Unità Operativa Verifiche e Controlli).

Gruppo di Lavoro “Politiche Regionali Unitarie”

Il Gruppo di Lavoro”Politiche Regionali Unitarie” è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 dell’8 ottobre 2007 con l’obiettivo di formare adeguate competenze professionali per accompagnare la chiusura del POR Calabria 2000-2006 e attuare i Programmi Operativi cofinanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007 - 2013.

La Deliberazione ha previsto la costituzione, presso ciascun Dipartimento, di un Gruppo di dirigenti e funzionari regionali da impegnare, previa formazione, nella Programmazione, Attuazione, Monitoraggio, Controllo e Valutazione dei Programmi Operativi Regionali e degli Accordi di Programma Quadro rispondendo all’esigenza di conseguire un rapido miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle strutture amministrative regionali interessate.

L’assegnazione del personale dipendente al Gruppo di Lavoro è effettuata con Decreto del Dirigente Generale del singolo Dipartimento Regionale a cui compete anche l’elaborazione e la proposta del Piano di Attività in base al quale dovrà operare lo specifico Gruppo di Lavoro.

L’ approvazione dei Piani suddetti compete ai pertinenti Comitati Regionali di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007 - 2013, del POR Calabria FSE 2007 – 2013 e del PAR Calabria FAS 2007 - 2013.

Il Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, di concerto con il Dipartimento “Organizzazione e Personale”, ha il compito di elaborare, attuare e coordinare il Piano d’Azione/Formazione (Allegato C) finalizzato ad adeguare il livello delle competenze dei Dipendenti Regionali individuati quali Componenti il Gruppo di Lavoro.

Il suddetto Piano è stato progettato ipotizzando un percorso seminariale di approfondimento degli Strumenti e delle Procedure della Programmazione ed Attuazione dei Programmi e dei Progetti inerenti le Politiche di Coesione, affiancato da un Ciclo di Incontri sulle Politiche Strategiche e Settoriali, progettati a latere, i cui contenuti sono discussi ed animati da contributi esterni all’Amministrazione con Esperti di settore.

Per supportare le attività del Gruppo di Lavoro, il Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha realizzato una Piattaforma Informatica di Cooperazione attivando un portale intranet/extranet il cui accesso è subordinato al rilascio delle relative credenziali per ogni Utente.

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E’ possibile accedere al sito dall’intranet regionale al seguente link:

http://10.2.3.211:81/PoliticheRegionaliUnitarie/default.aspx

ovvero, dall’esterno, tramite web, al seguente link:

http://217.58.108.211:81/PoliticheRegionaliUnitarie/default.aspx.

Tutte le comunicazioni e le news d’interesse per le attività del Gruppo di Lavoro, sono inserite esclusivamente sulla Piattaforma Informatica di Cooperazione.

Nell’organizzazione dell’Autorità di Gestione rientrano anche gli Organismi Intermedi ed i Beneficiari che saranno individuati in una fase successiva.

1.3.1. Autorità di Gestione

La funzione di Autorità di Gestione è di competenza del Dirigente Generale pro-tempore della struttura sottoindicata.

Denominazione: Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Indirizzo: Via E.Molè, snc – 88100 Catanzaro- Italy

E.Mail: [email protected]

Telefono: +39.0961.853405

Fax: +39.0961.853181

Dirigente Generale pro – tempore: Ing. Salvatore Orlando

1.3.2. Organismi Intermedi

L’Amministrazione regionale può designare un organismo o un servizio pubblico o privato per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione o dell’Autorità di Certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità, o per svolgere mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

I pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto. L'affidamento viene effettuato mediante un atto che stabilisce i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione / Certificazione e la relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento della attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei documenti, gli eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze. In particolare, l'Autorità di Gestione / Certificazione si accerta che gli organismi intermedi siano correttamente informati delle condizioni di ammissibilità delle spese e che siano verificate le loro capacità di assolvere gli impegni di loro competenza.

Gli Organismi Intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati.

1. L’Amministrazione regionale può individuare quali Organismi Intermedi Enti pubblici territoriali e/o le Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.

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2. Sotto la propria responsabilità, l’Amministrazione regionale ed eventualmente gli Enti e Amministrazioni di cui al Punto 1, nell'esecuzione delle operazioni e per alcune attività possono avvalersi, dei seguenti organismi intermedi:

a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture “in house”

4;

b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di strutture “in house” della Amministrazione;

c) soggetti privati con competenze specialistiche.

L’individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Gli Organismi Intermedi di cui al Punto 1 sono individuati, per ciascun Asse Prioritario, nel Documento di Attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 che viene approvato dalla Giunta Regionale e presentato per comunicazione al Comitato di Sorveglianza nella prima riunione utile. Il Documento di Attuazione riporta in maniera analitica, per ciascun Organismo di cui ai Punti 1 e 2, tutte le informazioni di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.

Eventuali integrazioni o modifiche agli elenchi di cui ai Punti 1 e 2 comportano l’aggiornamento del Documento di Attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e la sua approvazione da parte della Giunta Regionale e la comunicazione al Comitato di Sorveglianza. L’elenco aggiornato degli Organismi di cui ai Punti 1 e 2 viene riportato nei Rapporti Annuali di Esecuzione.

L’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione verificano e attestano, preventivamente alla delega di parte delle proprie mansioni agli Organismi Intermedi di cui ai precedenti Punti 1 e 2, la sussistenza di tutti i requisiti giuridici, amministrativi e organizzativi previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale. La descrizione analitica di tali requisiti è riportata nel Documento di Attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013. La verifica e l’attestazione dei requisiti è ripetuta con periodicità annuale.

Alla data attuale non sono stati individuati e formalizzati Organismi Intermedi per il POR Calabria FESR 2007 – 2013.

1.3.3. Autorità di Certificazione

La funzione di Autorità di Certificazione è di competenza del Dirigente di Settore pro-tempore della struttura sottoindicata.

Denominazione: Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore Ragioneria Generale

Indirizzo: Via Massara, 2 – 88100 Catanzaro- Italy

E.Mail: [email protected]

Telefono: +39.0961.856252

4 Ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

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Fax: +39.0961.779789

Dirigente di Settore pro – tempore: Dott.ssa Angela Nicolace

1.3.4. Autorità di Audit e Organismo di Controllo

La funzione di Autorità di Audit è di competenza del Dirigente Generale pro-tempore della struttura sottoindicata.

Denominazione: Presidenza della Giunta Regionale – Autorità di Audit

Indirizzo: Via E. Molè, snc – 88100 Catanzaro- Italy

E.Mail: [email protected]

Telefono: +39.0961.853114

Fax: +39.0961.853188

Dirigente Generale pro – tempore: Avv. Domenico Carnevale

1.4. ORIENTAMENTI FORNITI ALLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE NONCHÉ AGLI ORGANISMI INTERMEDI PER GARANTIRE LA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI STRUTTURALI

L’ Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, individuato ai sensi dell’art. 73 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, svolge un’azione di orientamento e di impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di gestione e controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l’emanazione di Linee Guida e Manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.

L’ IGRUE nello specifico ha presentato delle Linee Guida, a carattere orientativo e quindi non vincolante, frutto di uno studio sui modelli organizzativi e procedurali ipotizzabili per la gestione ed il controllo degli interventi socio-strutturali.

In vista dell’attività di valutazione della conformità alla normativa comunitaria dei sistemi di gestione e controllo attivati dalle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, l’IGRUE ha inoltre predisposto un Manuale i cui contenuti ed impostazione sono stati condivisi a livello nazionale.

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Funzionale a garantire la sana gestione dei fondi strutturali, infine, è stata l’elaborazione della norma generale sui Costi Ammissibili ai Fondi strutturali, approvata, ai sensi dell’art. 56 c. 4 del Regolamento Generale, in sede nazionale.

Di seguito si riportano i dati di identificazione della documentazione nazionale sopramenzionata.

- Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la Programmazione 2007-2013 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

- Manuale di Conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

- Circolare n. 34 dell’8 novembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

- Lettera del 27 dicembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

- Norma sull’ammissibilità della spesa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008.

Inoltre sono stati predisposti per il periodo di programmazione 2007 -2013, a cura dell’Autorità di Gestione, i seguenti documenti:

- Manuale per il Monitoraggio dei Progetti.

- Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello.

- Manuale per la Comunicazione delle Irregolarità e la Gestione dei Recuperi.

Per quanto attiene alle funzioni dell’Autorità di Certificazione è stato elaborato, a cura della medesima Autorità, per il periodo di programmazione 2007 – 2013, il Manuale delle Procedure per l’Autorità di Certificazione, a partire dal Manuale delle Procedure per l’Autorità di Pagamento per il periodo 2000-2006, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 822 del 14 dicembre 2007.

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2. AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1. L’AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI

2.1.1. Data e forma della designazione formale che autorizza l’Autorità di Gestione a svolgere le proprie funzioni

La designazione dell’Autorità di Gestione è avvenuta con i seguenti atti:

1. Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 170 del 1 agosto 2007, che approva la proposta del POR Calabria FESR 2007 - 2013 formulata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 398 del 7 luglio 2007.

2. Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07.12.07 di approvazione del POR Calabria FESR 2007-2013.

3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 9 gennaio 2008 con la quale sono state designate le Autorità del POR Calabria FESR 2007 – 2013 ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 16 settembre 2008 con la quale sono state definite le Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013.

2.1.2. Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall’Autorità di Gestione

L’Autorità di Gestione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

In particolare, essa è tenuta a:

a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di attuazione;

b) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica di cui al Paragrafo 5.3.1 del POR Calabria FESR 2007 - 2013;

c) accertarsi, se del caso, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;

d) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

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e) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente all’articolo 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;

h) garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;

i) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo;

j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;

k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

l) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i Grandi Progetti;

m) nel quadro dell’iniziativa “Regions for economic change” :

i) prevedere i necessari dispositivi per integrare nel processo di programmazione i progetti innovativi derivanti dai risultati delle reti nelle quali la Regione è coinvolta;

ii) consentire la presenza, nel Comitato di Sorveglianza, di un rappresentante (in qualità di osservatore) di tali reti per riferire sullo stato delle attività della rete;

iii) prevedere almeno una volta l’anno un punto all’Ordine del Giorno del Comitato di Sorveglianza nel quale si illustrano le attività della rete e si discutono i suggerimenti pertinenti per il Programma;

iv) fornire informazioni nella Relaziona annuale sull’attuazione delle azioni regionali incluse nell’iniziativa “Regions for economic change” [solo FESR].

L’Autorità di Gestione assicura l’impiego di sistemi e procedure per garantire l’adozione di un’adeguata pista di controllo, nonché di procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

L’Autorità di Gestione, per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Programma Operativo compreso il coordinamento delle attività delle strutture implicate nell’attuazione, si avvale del supporto dell'assistenza tecnica e di adeguate risorse umane e materiali.

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2.1.3. Funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Gestione

Non sono previsti alla presente data Organismi Intermedi nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013. Pertanto al momento non sono state delegate funzioni dell’Autorità di Gestione.

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2.2. ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE

2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità

L’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 è istituita presso il Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” e, per lo svolgimento delle relative funzioni , si avvale dei tre Settori e dei sei Servizi in cui è articolato il Dipartimento.

Nel seguito sono riportati per ciascun Settore del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” i relativi Servizi e la loro articolazione in Unità Operative.

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Assetto organizzativo ed Organigramma dell’Autorità di Gestione FESR

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Settore “Programmazione”.

Settore Servizio Attività

Programmazione Regionale Strategica (Documento Unico di Programmazione, Piano Regionale di Sviluppo, DPEFR, Studi e Sistemi Informativi per la Programmazione Regionale, Rapporti Annuale sulla Politica Regionale Unitaria, Ufficio del Partenariato). Programmazione e Pianificazione Settoriale (Piani Regionali Settoriali, Progetti Strategici Regionali Settoriali).

Programmazione Regionale Settoriale e Territoriale

Programmazione Territoriale e Progettazione Integrata. Coordinamento dei Programmi Operativi Regionali e dei Programmi Operativi Nazionali e Interregionali 2007-2013. Verifica della Coerenza Programmatica e dei Criteri di Selezione delle Operazioni (Bandi e Avvisi di Gara, Atti di Programmazione Esecutiva).

Coordinamento e Attuazione dei Piani di Comunicazione dei Programmi Operativi.

Programmazione.

Coordinamento Programmi Operativi Nazionali e Interregionali, Piano di Comunicazione e Partenariato

Azioni di Capacity Building.

Le risorse professionali afferenti al Settore “Programmazione” sono le seguenti:

- 1 Dirigente di Settore.

- 2 Addetti di Segreteria del Settore.

- 2 Dirigenti di Servizio.

- 6 Funzionari per il Servizio “Programmazione Regionale Settoriale e Territoriale”.

- 6 Funzionari per il Servizio “Coordinamento Programmi Operativi Nazionali e Interregionali, Piano di Comunicazione e Partenariato”.

Il Settore “Programmazione Regionale Settoriale e Territoriale” opera in stretta collaborazione con il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e si avvale del supporto di specifici servizi di consulenza e assistenza tecnica per la realizzazione delle attività di propria competenza.

Il Settore “Programmazione Regionale Settoriale e Territoriale”, per la realizzazione delle attività di “Programmazione Territoriale e Progettazione Integrata” si avvale della collaborazione dei Laboratori Territoriali di Progettazione di cui alla Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007-2013.

Inoltre il Settore “Programmazione”, per la realizzazione delle attività di Programmazione Operativa si avvarrà, di concerto con i Dipartimenti competenti per materia, delle Unità di Programmazione Operativa di cui alla Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013.

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Settore “Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti”. Settore Servizio Attività

Segreteria Tecnica dell'Autorità di Gestione, del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Regionale di Coordinamento. Coordinamento e Relazioni Periodiche sull'Attuazione dei Programmi Operativi. Servizi di Assistenza Tecnica per l'Attuazione dei Programmi Operativi.

Coordinamento dei Programmi e dei Progetti

Coordinamento dei Progetti Strategici Regionali (Unità di Progetto).

Gestione dei Sistemi di Monitoraggio e Assistenza Tecnica agli Utenti (Gestione e Aggiornamento Tecnico dei Sistemi di Monitoraggio e del Manuale per gli Utenti; Servizio di Assistenza Tecnica e Aggiornamento per gli Utenti). Controllo di Qualità delle Informazioni e Reporting (Controllo di Qualità delle Operazioni; Elaborazione Periodica di Rapporti di Monitoraggio).

Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti.

Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti.

Gestione dei Sistemi Informativi e dei Flussi di Documentazione (Cartacei e Digitali) per l'Attuazione dei Programmi Operativi.

Le risorse professionali afferenti al Settore “Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” sono le seguenti:

- 1 Dirigente di Settore.

- 2 Addetti di Segreteria del Settore.

- 2 Dirigenti di Servizio.

- 8 Funzionari per il Servizio “Coordinamento dei Programmi e dei Progetti”.

- 4 Funzionari per il Servizio “Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti”.

Il Settore “Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” si avvale del supporto di specifici servizi di consulenza e assistenza tecnica per la realizzazione delle attività di propria competenza.

Il Settore “Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” si avvale delle Unità di Progetto per il coordinamento dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale di cui alla Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013 al fine di assicurare l’attuazione degli stessi.

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Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti”.

Settore Servizio Attività

Verifica di Coerenza e Conformità ai Regolamenti Comunitari a alla Normativa Nazionale e Regionale degli Atti (Delibere Giunta Regionale, Decreti dei Dirigenti) di Programmazione e di Indirizzo per la Gestione dei Programmi Operativi. Verifica di Coerenza e di Conformità delle Procedure di Selezione delle Operazioni (Bandi e Avvisi di Gara, Atti di Programmazione Esecutiva). Verifiche dei Progetti (in itinere, alla conclusione ed ex-post).

Verifiche delle Procedure e degli Atti di Gestione dei Programmi Operativi.

Verifica e Validazione delle Previsioni e delle Attestazioni di Spesa dei Programmi Operativi. Controlli di 1° Livello (Gestione e Aggiornamento delle Piste di Controllo; Coordinamento e Assistenza Tecnica alle Unità di Controllo di 1° Livello dei Dipartimenti Regionali, delle Amministrazioni Provinciali, degli Organismi Intermedi; Controlli di 1° Livello per le Linee di Intervento del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria).

Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti.

Controlli dei Programmi e dei Progetti.

Gestione delle Irregolarità e dei Recuperi (Gestione del Sistema Informativo delle Irregolarità e dei Recuperi; Acquisizione Periodica delle Comunicazioni delle Irregolarità; Comunicazione Periodica delle Irregolarità alle Autorità Competenti).

Le risorse professionali afferenti al Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” sono le seguenti:

- 1 Dirigente di Settore.

- 2 Addetti di Segreteria del Settore.

- 2 Dirigenti di Servizio.

- 4 Funzionari per il Servizio “Verifiche delle Procedure e degli Atti di Gestione dei Programmi Operativi”.

- 8 Funzionari per il Servizio “Controlli dei Programmi e dei Progetti”.

Il Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” si avvale del supporto di specifici servizi di consulenza e assistenza tecnica per la realizzazione delle attività di propria competenza.

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2.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell’Autorità di Gestione/degli Organismi Intermedi

I Manuali redatti sono i seguenti:

- Manuale per il Monitoraggio dei Progetti (funzionalità del Sistema rendiconta).

- Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello.

- Manuale per la Comunicazione delle Irregolarità e la Gestione dei Recuperi.

Le procedure scritte per il personale degli Organismi Intermedi saranno definite nella convenzione di affidamento, nel momento in cui si procederà alla loro individuazione.

2.2.3. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione (art. 60, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Criteri di Selezione delle Operazioni.

Il Comitato di Sorveglianza del 9 aprile 2008 ha approvato il Documento Descrittivo dei Criteri di Ammissibilità e di Valutazione delle operazioni finanziabili con il POR Calabria FESR 2007 – 2013.

I criteri di selezione delle operazioni sono stati definiti in modo da garantire:

- l'osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- la fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria dell’operazione;

- la coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici e operativi dell’Asse e del Settore di riferimento;

- il rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

Per ciascuna Linea di Intervento sono state definite le seguenti tipologie di criteri di ammissibilità e di valutazione delle operazioni:

- Requisiti di Ammissibilità.

- Requisiti Soggettivi.

- Requisiti Oggettivi.

- Criteri di Valutazione.

- Efficacia dell’operazione/progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo della Linea di Intervento.

- Efficienza attuativa.

- Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.

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Le operazioni selezionate devono inoltre:

- rispettare le regole di ammissibilità;

- rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi.

L’Autorità di Gestione ha successivamente provveduto a redigere i criteri di selezione delle operazioni per le specifiche Linee di Intervento e a sottoporli all’approvazione del Comitato di Sorveglianza. Con Deliberazione di Giunta Regionale N. 95 del 23 febbraio 2009 è stato preso atto dei criteri di selezione approvati del Comitato di Sorveglianza ai sinsi dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE). N.1083/2006

Modalità di Selezione delle Operazioni.

Le modalità di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR 2007-2013 sono le seguenti:

- attraverso Bandi di Gara;

- attraverso Avvisi Pubblici, con assegnazione dei finanziamenti a seguito della presentazione di domande di finanziamento e successiva valutazione e selezione sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni;

- sulla base di Piani e Atti di Programmazione previsti dalla normativa regionale di settore, approvati dagli Organi istituzionali competenti e coerenti con i criteri di selezione dell’Asse Prioritario / Settore di riferimento del POR Calabria FESR 2007 – 2013;

- attraverso procedure concertative/negoziali, che consentono di sostenere e realizzare Progetti Integrati di Sviluppo (locali o regionali), attraverso il coinvolgimento, nel processo decisionale e di costruzione delle scelte, di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, favorendo sempre la risposta a bisogni collettivi.

Il Documento di Attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 definisce per ciascuna Linea di Intervento le modalità di selezione delle operazioni ammissibili e le relative condizioni di applicazione.

Selezione delle Operazioni attraverso Bandi di Gara.

Il Dirigente di Settore dell’Amministrazione Regionale competente per l’attuazione della Linea di Intervento nell’ambito della quale è realizzato il Bando di Gara predispone la relativa documentazione.

Per supportare la predisposizione dei Bandi di Gara e degli Avvisi Pubblici il Manuale fornisce schemi di Bandi e Avvisi tipo per le principali tipologie di operazioni e check list di verifica, oppure si può far ricorso alla SUA quale organismo che opera in piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile, al fine di assicurare la corretta e l’efficienza della gestione dei contratti pubblici.

L’Autorità Regionale –Stazione Unica Appaltante (SUA), così per come prescritto dalla L.R. 26/2007, e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 142 del 31 Marzo 2009 relativa al Regolamento di Organizzazione della SUA, ha il compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizione di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende ed Organismi da essa Dipendenti, vigilati o suoi collegati.

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All’interno del sito internet istituzionale della Regione Calabria è presente una specifica sezione per la pubblicazione e la comunicazione dei Bandi di Gara / Avvisi Pubblici. Tale sezione, per ciascun Bando di Gara / Avviso Pubblico, permette:

- la pubblicazione del Bando di Gara e della relativa documentazione;

- la gestione di FAQ – Frequently Asked Request relative al Bando di Gara;

- la pubblicazione della graduatoria ;

- l’accesso allo Sportello Informativo On – Line per comunicare direttamente con il Responsabile della Linea di Intervento all’interno della quale è pubblicato il Bando di Gara;

- il collegamento alla eventuale procedura informatizzata per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Bando di.

I Bandi di Gara vengono trasmessi all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007 - 2013 che, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 28 luglio 2008, effettua entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione le seguenti verifiche:

- Verifica di Coerenza e Conformità ai Regolamenti Comunitari a alla Normativa Nazionale e Regionale degli Atti (Delibere Giunta Regionale, Decreti dei Dirigenti) di Programmazione e di Indirizzo per la Gestione del Programma Operativo.

- Verifica della corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione delle operazioni previsti nei Bandi di Gara

- Verifica di coerenza e di conformità delle procedure di selezione delle operazioni, previste nei Bandi di Gara , con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti supporta tutte le fasi di verifica di coerenza e conformità prima descritte attraverso la messa a disposizione di procedure standard e l’archiviazione di tutti i pareri emessi e dei relativi follow-up.

Il Dirigente di Settore dell’Amministrazione Regionale, con il supporto del Responsabile della Linea di Intervento:

- recepisce le eventuali richieste di integrazione e/o modifica comunicate dall’Autorità di Gestione;

- approva con proprio Decreto il Bando di Gara e la relativa documentazione ed impegna le relative risorse sul capitolo di competenza del bilancio regionale;

- provvede alla pre-pubblicazione del Bando di Gara sull’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria per un numero di giorni lavorativi non inferiori a 10. provvede, conclusa la fase di pre-pubblicazione, alla pubblicazione del Bando di Gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sull’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria e sui mezzi di comunicazione e stampa al fine di garantire trasparenza e pari opportunità di accesso ai potenziali beneficiari;

- provvede all’inserimento del Bando di Gara nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti;

- nomina la Commissione di Valutazione delle domande di finanziamento che di norma è costituita da tre esperti, prioritariamente scelti tra il personale interno. Nel caso di ricorso a

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esperti esterni, il costo per la remunerazione sarà posto a carico della pertinente Linea di Intervento dell’Asse Prioritario IX..

I potenziali beneficiari presentano le istanze, corredate delle dichiarazioni e documentazioni richieste dal Bando di Gara /Avviso Pubblico.

La valutazione tecnico - economica delle domande è effettuata dalla Commissione di Valutazione che redige la graduatoria delle domande presentate, ammesse e valutati, applicando i criteri di selezione prestabiliti;

- approva, con proprio provvedimento, la graduatoria delle domande da ammettere al finanziamento, e notifica ai soggetti proponenti i risultati della selezione (ammessi e non ammessi; valutati, finanziabili, idonei e non idonei) e invita i Beneficiari selezionati come proponibili al finanziamento a presentare la ulteriore documentazione prevista dal Bando Pubblico.

Il decreto di approvazione della graduatoria viene pubblicato sulla specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria dedicato ai Bandi di Gara.

Su eventuali istanze di riesame della graduatoria provvisoria decide la Commissione di Valutazione integrata dal Dirigente di Settore.

L’attività di istruttoria e quella di selezione sono improntate alla massima trasparenza: il Responsabile della Linea di Intervento e la Commissione di Valutazione delle domande provvedono a redigere appositi verbali contenenti le motivazioni che hanno determinato l’esito delle istruttorie e delle valutazioni..

- approva con proprio decreto, a seguito dell’acquisizione dei relativi verbali, la graduatoria definitiva (registrando l’esito delle istanze di riesame, eventuali rinunce e l’eventuale conseguente scorrimento della graduatoria), dei progetti ammessi al contributo del Programma Operativo e assume l’impegno di spesa sul corrispondente capitolo del bilancio regionale e sul Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti.

Il decreto di approvazione della graduatoria viene pubblicato sulla specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria dedicato ai Bandi di Gara e agli Avvisi Pubblici.

- notifica i risultati ai Beneficiari ammessi e adotta con proprio decreto i singoli atti concessivi e stipula con ogni beneficiario la convenzione (o disciplinare di obblighi) per la realizzazione dell’operazione finanziata, nella quale sono definite le modalità attuative del provvedimento di finanziamento, le obbligazioni delle parti, il cronoprogramma, tutte le responsabilità del beneficiario per la gestione contabile, il monitoraggio, i criteri di valutazione/controllo per tutte le fasi di realizzazione, il collaudo, le attestazioni di spesa e la rendicontazione finale.

Il Responsabile della Linea di Intervento provvede a:

- inserire nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutte le informazioni e i documenti relativi al Bando di Gara e alle specifiche operazioni ammesse a finanziamento e necessarie per le attività di monitoraggio e attuazione;

- istituire il fascicolo relativo al Bando di Gara e i fascicoli delle singole operazioni finanziate;

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- pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria la graduatoria dei Beneficiari ammessi a finanziamento, degli idonei e dell’elenco dei non ammessi con le relative motivazioni;

- disimpegnare le eventuali risorse impegnate in fase di pubblicazione del Bando di Gara e non impegnate a seguito della valutazione delle domande di finanziamento;

- trasmettere all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 22007 – 2013 attraverso le funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutta la documentazione relativa al Bando di Gara e ai relativi esiti per le attività di loro competenza.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Controlli dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Verifica e Controllo dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede ad effettuare i controlli di 1° livello sulla selezione delle operazioni, ai sensi dell’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, contestualmente e a conclusione agli adempimenti di selezione delle operazioni. Il controllo è esercitato sugli atti, sulla documentazione e sui verbali delle Commissioni di Valutazione. I risultati dei controlli sono verbalizzati e, assieme alla documentazione di follow-up, sono archiviati nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti.

I risultati dei controlli e la documentazione di follow-up sono inviati al Dirigente di Settore e al Responsabile della Linea di Intervento e per conoscenza all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede a verificare il corretto e completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti di tutte le informazioni previste per le procedure di selezione e per le singole operazioni ammesse a finanziamento.

Selezione delle Operazioni attraverso Avvisi Pubblici.

Il Dirigente di Settore dell’Amministrazione Regionale competente per l’attuazione della Linea di Intervento nell’ambito della quale è realizzato l’Avviso Pubblico predispone la relativa documentazione.

All’interno del sito internet istituzionale della Regione Calabria è presente una specifica sezione per la pubblicazione degli Avvisi Pubblici. Tale sezione, per ciascun Avviso Pubblico, permette:

- la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e della relativa documentazione;

- la gestione di FAQ – Frequently Asked Request relative all’Avviso Pubblico;

- la pubblicazione della graduatoria;

- l’accesso allo Sportello Informativo On – Line per comunicare direttamente con il Responsabile della Linea di Intervento all’interno della quale è pubblicato l’Avviso Pubblico;

- il collegamento alla eventuale procedura informatizzata per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico.

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Gli Avvisi Pubblici vengono trasmessi all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007 - 2013 che, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 28 luglio 2008, effettua entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione le seguenti verifiche:

- Verifica di Coerenza e Conformità ai Regolamenti Comunitari a alla Normativa Nazionale e Regionale degli Atti (Delibere Giunta Regionale, Decreti dei Dirigenti) di Programmazione e di Indirizzo per la Gestione del Programma Operativo.

- Verifica della corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione delle operazioni previsti nei Bandi di Gara, negli Avvisi Pubblici e negli Atti di Programmazione Esecutiva..

- Verifica di coerenza e di conformità delle procedure di selezione delle operazioni, previste nei Bandi di Gara e negli Avvisi Pubblici, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti supporta tutte le fasi di verifica di coerenza e conformità prima descritte attraverso la messa a disposizione di procedure standard e l’archiviazione di tutti i pareri emessi e dei relativi follow-up.

Il Dirigente di Settore dell’Amministrazione Regionale, con il supporto del Responsabile della Linea di Intervento:

- recepisce le eventuali richieste di integrazione e/o modifica dell’Avviso Pubblico comunicate dall’Autorità di Gestione;

- approva con proprio Decreto l’Avviso Pubblico e la relativa documentazione e impegna le relative risorse sul capitolo di competenza del bilancio regionale;

- provvede all’inserimento dell’Avviso Pubblico (Procedura di Selezione delle Operazioni) nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti;

- nomina la Commissione di Valutazione delle domande di finanziamento che di norma è costituita da tre esperti, prioritariamente scelti tra il personale interno. Nel caso di ricorso a esperti esterni, il costo per la remunerazione sarà posto a carico della pertinente Linea di Intervento dell’Asse Prioritario IX.

I potenziali beneficiari presentano le istanze, corredate delle dichiarazioni e documentazioni richieste dall’Avviso Pubblico.

Le domande sono istruite dal Responsabile della Linea di Intervento che, come Responsabile di Procedimento, ne verifica la regolarità formale, la completezza della documentazione e l’ammissibilità.

La valutazione tecnico - economica delle domande è effettuata dalla Commissione di Valutazione che redige la graduatoria delle domande presentate, ammesse e valutati, applicando i criteri di selezione prestabiliti;

- approva, con proprio provvedimento, la graduatoria delle domande da ammettere al finanziamento, e notifica ai soggetti proponenti i risultati della selezione (ammessi e non ammessi; valutati, finanziabili, idonei e non idonei) e invita i Beneficiari selezionati come proponibili al finanziamento a presentare la ulteriore documentazione prevista dall’Avviso di Gara.

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L’attività di istruttoria e quella di selezione sono improntate alla massima trasparenza: il Responsabile della Linea di Intervento e la Commissione di Valutazione delle domande provvedono a redigere appositi verbali contenenti le motivazioni che hanno determinato l’esito delle istruttorie e delle valutazioni..

- approva con proprio decreto, a seguito dell’acquisizione dei relativi verbali, la graduatoria definitiva (registrando l’esito delle istanze di riesame, eventuali rinunce e il conseguente scorrimento della graduatoria), dei progetti ammessi al contributo del Programma Operativo e assume l’impegno di spesa sul corrispondente capitolo del bilancio regionale e sul Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti.

Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva viene pubblicato sulla specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria dedicato ai Bandi di Gara e agli Avvisi Pubblici.

- notifica i risultati ai Beneficiari ammessi e adotta con proprio decreto i singoli atti concessivi e stipula con ogni beneficiario la convenzione (o disciplinare di obblighi) per la realizzazione dell’operazione finanziata, nella quale sono definite le modalità attuative del provvedimento di finanziamento, le obbligazioni delle parti, il cronoprogramma, tutte le responsabilità del beneficiario per la gestione contabile, il monitoraggio, i criteri di valutazione/controllo per tutte le fasi di realizzazione, il collaudo, le attestazioni di spesa e la rendicontazione finale.

Il Responsabile della Linea di Intervento, a seguito della stipula della convenzione (o disciplinare di obbligo), provvede a:

- inserire nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutte le informazioni e i documenti relativi all’Avviso Pubblico e alle specifiche operazioni ammesse a finanziamento e necessarie per le attività di monitoraggio e attuazione;

- istituire il fascicolo relativo all’Avviso Pubblico e i fascicoli delle singole operazioni finanziate;

- pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria la graduatoria dei Beneficiari ammessi a finanziamento, degli idonei e dell’elenco dei non ammessi con le relative motivazioni;

- trasmettere all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 22007 – 2013 attraverso le funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutta la documentazione relativa al Bando di Gara / Avviso Pubblico e ai relativi esiti per le attività di loro competenza.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Controlli dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Controllo di 1° Livello dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede ad effettuare i controlli di 1° livello sulla selezione delle operazioni, ai sensi dell’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, contestualmente e a conclusione agli adempimenti di selezione delle operazioni. Il controllo è esercitato sugli atti, sulla documentazione e sui verbali delle Commissioni di Valutazione. I risultati dei controlli sono verbalizzati e, assieme alla documentazione di follow-up, sono archiviati nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti.

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I risultati dei controlli e la documentazione di follow-up sono inviati al Dirigente di Settore e al Responsabile della Linea di Intervento e per conoscenza all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede a verificare il corretto e completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti di tutte le informazioni previste per le procedure di selezione e per le singole operazioni ammesse a finanziamento.

Selezione delle Operazioni attraverso Piani e Atti di Programmazione.

La selezione delle operazioni del POR Calabria FESR 2007 – 2013 può essere effettuata sulla base di Piani Settoriali e Atti di Programmazione previsti dalla normativa regionale di settore, approvati dagli Organi istituzionali competenti e coerenti con i criteri di selezione dell’Asse Prioritario / Settore di Riferimento / Linea di Intervento del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

Il Dirigente di Settore dell’Amministrazione Regionale competente per l’attuazione delle Linee di Intervento nell’ambito delle quali devono essere selezionate le operazioni predispone la seguente documentazione:

- Piano di Settore vigente e Deliberazione di approvazione degli Organi istituzionali competenti.

- Dichiarazione di conformità del Piano con la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

- Previsioni di eventuali aggiornamenti del Piano di Settore (ambiti da aggiornare, tempi previsti).

- Relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano di Settore.

- Previsioni del fabbisogno finanziario per l’attuazione del Piano di Settore nel periodo di programmazione 2007 – 2013 e relative fonti di finanziamento.

- Relazione sulle modalità di valutazione delle operazioni da finanziare nell’ambito del Piano di Settore. Si tratta di definire una o più griglie di valutazione che fissino, per gli specifici criteri di valutazione approvati per la Linea di Intervento di riferimento, i pesi relativi e le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri stessi. La relazione deve essere condivisa e approvata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

- Elenco delle eventuali operazioni previste esplicitamente dal Piano di Settore e ritenute prioritarie. L’elenco deve essere accompagnata da una Relazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che ne attesti l’ammissibilità e la coerenza con i criteri di ammissibilità e di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

- Elenco delle eventuali operazioni non previste esplicitamente dal Piano di Settore ma ritenute prioritarie con le relative motivazioni. L’elenco deve essere accompagnato da una Relazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che ne attesti l’ammissibilità e la coerenza con i criteri di ammissibilità e di valutazione

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approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 – 2013. In questo caso devono essere previste esplicitamente le modalità e la tempistica di aggiornamento del Piani di Settore.

- Relazione sulle procedure e sui criteri per l’individuazione di operazioni da finanziare nell’ambito del Piano di Settore. Si fa riferimento in particolare a:

- Bandi di Gara da pubblicare per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del Piano di Settore.

- Analisi e Studi (inclusi gli Studi di Fattibilità) per individuare le operazioni da finanziare per specifiche aree di intervento del Piano di Settore ritenute prioritarie e per le quali sono necessari ulteriori approfondimenti.

- Redazione di un Piano Operativo Triennale (POT), da aggiornare annualmente, che individua le operazioni da ammettere a finanziamento ritenute prioritarie e le procedure e i criteri per l’individuazione delle altre operazioni del Piano di Settore. Il Piano Operativo Triennale deve essere accompagnato dalla Relazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Il Piano Operativo Triennale contiene è articolato in due sezioni: la sezione attuativa e la sezione programmatica.

La sezione attuativa contiene tutte le operazioni che possono essere immediatamente finanziate e realizzate. Per ciascuna operazione la sezione attuativa contiene una scheda tecnica con la descrizione dell’operazione, il beneficiario (stazione appaltante), le previsioni dei costi e il cronoprogramma di attuazione delle diverse fasi progettuali.

La sezione programmatica contiene tutte le operazioni che benché finanziabili non possono essere avviate per le seguenti motivazioni:

- Indisponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

- Necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici – amministrativi (es. studi di fattibilità).

I documenti di cui ai punti precedenti devono essere trasmessi al Comitato di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007 – 2013 dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente per materia. Il Comitato di Coordinamento esprime il suo parere sul Piano Operativo Triennale esclusivamente per la parte relativa alle operazioni finanziate nell’ambito del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

Il Piano Operativo Triennale (POT) viene approvato con specifica Deliberazione della Giunta Regionale e trasmesso per informazione al Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

A seguito dell’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale il Dirigente di Settore competente per il Piano di Settore, in collaborazione con i Responsabili delle Linee di Intervento di riferimento:

- assume, con proprio decreto, l’impegno di spesa sul corrispondente capitolo del bilancio regionale e sul Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti, per il finanziamento delle operazioni inserite nella sezione attuativa del Piano Operativo Triennale del Piano di Settore nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

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- notifica il finanziamento ai Beneficiari e adotta con proprio decreto i singoli atti concessivi e stipula con ogni beneficiario la convenzione (o disciplinare di obblighi) per la realizzazione dell’operazione finanziata, nella quale sono definite le modalità attuative del provvedimento di finanziamento, le obbligazioni delle parti, il cronoprogramma, tutte le responsabilità del beneficiario per la gestione contabile, il monitoraggio, i criteri di valutazione/controllo per tutte le fasi di realizzazione, il collaudo, le attestazioni di spesa e la rendicontazione finale.

Il Responsabile della Linea di Intervento, a seguito della stipula della convenzione (o disciplinare di obbligo), provvede a:

- inserire nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di selezione (Piano Operativo Triennale) e alle specifiche operazioni ammesse a finanziamento e necessarie per le attività di monitoraggio e attuazione;

- istituire il fascicolo relativo alla procedura di selezione (Piano Operativo Triennale) e i fascicoli delle singole operazioni finanziate;

- pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria il Piano Operativo Triennale e gli atti di approvazione e finanziamento delle specifiche operazioni;

- trasmettere all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 22007 – 2013 attraverso le funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutta la documentazione relativa al Piano Operativo Triennale e alle operazioni finanziate per le attività di loro competenza.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Controlli dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Controllo di 1° Livello dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede ad effettuare i controlli di 1° livello sulla selezione delle operazioni, ai sensi dell’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, contestualmente e a conclusione agli adempimenti di selezione delle operazioni. Il controllo è esercitato sugli atti e sulla documentazione che hanno portato all’approvazione del Piano Operativo Triennale. I risultati dei controlli sono verbalizzati e, unitamente alla documentazione di follow-up, sono archiviati nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti.

I risultati dei controlli e la documentazione di follow-up sono inviati al Dirigente di Settore e ai Responsabili delle Linee di Intervento e per conoscenza all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede a verificare il corretto e completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti di tutte le informazioni previste per le procedure di selezione e per le singole operazioni ammesse a finanziamento.

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Selezione delle Operazioni attraverso Procedure Concertative e Negoziali per la Realizzazione di Progetti Integrati di Sviluppo (Locali o Regionali).

Il POR Calabria FESR 2007 – 2013 individua esplicitamente lo strumento dei Progetti Integrati di Sviluppo (Locali o Regionali) quale strumento prioritario e indispensabile per realizzare interventi di rilevanza strategica per la crescita della regione.

I Progetti Integrati di Sviluppo possono, di norma, essere costituiti da un insieme di operazioni, afferenti ad una o più Linee di Intervento, fra di loro fortemente integrate.

Le procedure di definizione dei Progetti Integrati di Sviluppo e di selezione delle relative operazioni sono definite nel Paragrafo 5.4.7.2 del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

Si tratta di procedure concertative/negoziali, che consentono di sostenere e realizzare progetti integrati, anche a regia regionale, attraverso il coinvolgimento, nel processo decisionale e di costruzione delle scelte, di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, favorendo sempre la risposta a bisogni collettivi.

Il POR Calabria FESR 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea individua direttamente alcuni ambiti di intervento per i quali è necessario realizzare specifici Progetti Integrati di Sviluppo Regionale che presentano rilevanza strategica. Tali ambiti sono i seguenti:

- Calabria e Nuove Generazioni.

- Rete Regionale dei Poli di Innovazione per la Competitività delle Imprese.

- Sviluppo delle Filiere Energetiche.

- Rete Regionale delle Case della Salute.

- Contrasto allo Spopolamento delle Aree Interne e Periferiche.

- Grandi Attrattori Culturali (Aree Archeologiche e Musei della Magna Grecia).

- Polo Logistico Internazionale di Gioia Tauro.

- Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.

- Sistema delle Aree Urbane Regionali.

- Programma Calabria Promozione.

- Legalità e Sicurezza in Calabria.

- Modernizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale.

Per la definizione, il coordinamento e la gestione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale di valenza strategica il POR Calabria FESR 2007 – 2013 prevede l’istituzione di specifiche Unità di Progetto.

Le Unità di Progetto sono costituite dal Dirigente generale del Dipartimento competente per materia, hanno come Responsabile il Dirigente pro tempore del Settore competente per materia e sono costituite da Dirigenti e Funzionari regionali. Alle Unità di Progetto potrà essere fornita assistenza tecnica attraverso le seguenti modalità:

- servizi di assistenza tecnica forniti da società specializzate, selezionate nelle forme previste dalla normativa vigente;

- attività di assistenza tecnica forniti da singoli esperti:

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- gia selezionati e contrattualizzati da parte delle Amministrazioni Centrali competenti per materia nell’ambito dei Progetti Operativi di Assistenza Tecnica del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007/2013;

- da selezionare secondo le modalità e le procedure di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 38 del 5 febbraio 2009 come modificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 158 del 31 marzo 2009;

Le Unità di Progetto potranno avvalersi di un Coordinatore Tecnico con elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, da individuare secondo le modalità e le procedure di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 167 del 8 aprile 2009.

Nei casi in cui la Giunta Regionale ritenga la realizzazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale prioritaria e urgente per lo sviluppo economico del territorio regionale nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, il Presidente della Giunta Regionale - in applicazione dell’articolo 20 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 “Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo” - può nominare un Commissario Straordinario definendone le funzioni e i compiti in conformità alla normativa citata.

Il coordinamento e l’alta vigilanza sui Commissari Straordinari sono esercitati, anche ai sensi del comma 7 dell’art. 20 del d.l. n. 185/2008 e s.m.i., da un apposito Comitato istituito, per tutto il periodo di tempo necessario all’attuazione dei Progetti, con decreto del Presidente della Giunta regionale. La partecipazione al Comitato è a titolo personale e non è riconducibile ai doveri istituzionali del dipendente pubblico. Nell’espletamento delle sue funzioni, il Comitato si avvale di tutte le strutture regionali che ritiene di dovere utilizzare e di quelle facenti capo agli eventuali soggetti attuatori. Il Comitato propone alla Giunta regionale i provvedimenti conseguenti agli accertamenti eseguiti.

Le operazioni previste nei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale di valenza strategica i cui beneficiari sono soggetti pubblici sono finanziabili direttamente senza procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui i beneficiari delle operazioni siano soggetti privati si procederà per la loro individuazione alla pubblicazione di Bandi di Gara / Avvisi Pubblici secondo la normativa vigente.

L’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale di valenza strategica, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale, è effettuata, con il coordinamento e sotto la vigilanza del Responsabile dell’Unità di Progetto, dai Dirigenti di Servizio e dai Responsabili delle Linee di Intervento competenti per materia.

A seguito dell’approvazione dei singoli Progetti Integrati di Sviluppo da parte della Giunta Regionale ciascun Dirigente di Settore competente per materia, in collaborazione con i Responsabili delle Linee di Intervento di riferimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’approvazione:

- assume, con proprio decreto, l’impegno di spesa sul corrispondente capitolo del bilancio regionale e sul Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti, per il finanziamento delle operazioni inserite nel Progetto Integrato di Sviluppo approvato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

- notifica il finanziamento ai Beneficiari e adotta con proprio decreto i singoli atti concessivi e stipula con ogni beneficiario la convenzione (o disciplinare di obblighi) per la

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realizzazione dell’operazione finanziata, nella quale sono definite le modalità attuative del provvedimento di finanziamento, le obbligazioni delle parti, il cronoprogramma, tutte le responsabilità del beneficiario per la gestione contabile, il monitoraggio, i criteri di valutazione/controllo per tutte le fasi di realizzazione, il collaudo, le attestazioni di spesa e la rendicontazione finale.

Il Responsabile della Linea di Intervento, a seguito della stipula della convenzione (o disciplinare di obbligo), provvede a:

- inserire nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di selezione (Progetto Integrato di Sviluppo) e alle specifiche operazioni ammesse a finanziamento e necessarie per le attività di monitoraggio e attuazione;

- istituire il fascicolo relativo alla procedura di selezione (Progetto Integrato di Sviluppo) e i fascicoli delle singole operazioni finanziate;

- pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria il Progetto Integrato di Sviluppo e gli atti di approvazione e finanziamento delle specifiche operazioni;

- trasmettere all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 2007 – 2013 attraverso le funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti tutta la documentazione relativa al Progetto Integrato di Sviluppo e alle operazioni finanziate per le attività di loro competenza.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Controlli dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Controllo di 1° Livello dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede ad effettuare i controlli di 1° livello sulla selezione delle operazioni, ai sensi dell’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, contestualmente e a conclusione agli adempimenti di selezione delle operazioni. Il controllo è esercitato sugli atti e sulla documentazione che hanno portato all’approvazione del Progetto Integrato di Sviluppo. I risultati dei controlli sono verbalizzati e, assieme alla documentazione di follow-up, sono archiviati nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti.

I risultati dei controlli e la documentazione di follow-up sono inviati al Dirigente di Settore e ai Responsabili delle Linee di Intervento e per conoscenza all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Servizio Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti e le Unità di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, provvede a verificare il corretto e completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti di tutte le informazioni previste per le procedure di selezione e per le singole operazioni ammesse a finanziamento.

Procedure per garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 515 del 28 luglio 2008 ha approvato le procedure per garantire, nell’attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013, la conformità alla normativa comunitaria e nazionale e la coerenza programmatica con i contenuti del QSN 2007 – 2013 e

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dello stesso Programma Operativo Regionale. In particolare la Giunta Regionale, nelle more dell’adozione di una legge organica che disciplini la materia, ha stabilito che:

- le proposte di Deliberazione della Giunta regionale e di decreto dirigenziale aventi efficacia programmatica e di indirizzo sull’attuazione del POR Calabria FESR 2007-2013 nonché i bandi e le manifestazioni di interesse finanziati con risorse a questo afferenti siano corredati del parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e del POR Calabria 2007-2013 2013 nonché con i documenti di attuazione del POR reso dall’Autorità di Gestione e del parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie reso dal Dirigente Generale del Dipartimento competente per materia in quanto Responsabile di Asse;

- le proposte di decreto dirigenziale che comportino impegni di spesa a valere sui capitoli del bilancio regionale afferenti al POR Calabria FESR 2007-2013 e la cui responsabilità spetta ai Dipartimenti competenti per materia sia corredato del parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e del POR Calabria FESR 2007-2013 nonché con i documenti di attuazione del POR e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitari reso dal Dirigente Generale del Dipartimento stesso in quanto Responsabile di Asse.

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2.2.4. Verifica delle operazioni (art. 60, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Richieste Regolamentari.

L’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 richiede che le verifiche che l’Autorità di Gestione deve effettuare ai sensi dell’articolo 60, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, riguardino, a seconda dei casi, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti in conformità alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali5. Esse comprendono procedure intese ad evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi comunitari o nazionali o attraverso altri periodi di programmazione. Le verifiche comprendono inoltre i controlli amministrativi su ogni domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche in loco di singole operazioni.

I Beneficiari6 sono gli operatori, gli organismi o imprese, pubbliche e private, responsabili dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni7. I Beneficiari sono tenuti a garantire che le spese da essi dichiarate per il cofinanziamento siano legittime, regolari e conformi a tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili. Essi pertanto, dovrebbero avere proprie procedure di controllo interno, proporzionale alle dimensioni dell’organismo e alla natura dell’operazione, per fornire tale garanzia.

L’articolo 13, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 richiede che l’Autorità di Gestione stabilisca per iscritto norme e procedure sia per le verifiche amministrative che per quelle in loco e tenga una documentazione relativa a ciascuna verifica indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e le misure prese in rapporto alle irregolarità riscontrate8.

Secondo l’articolo 13, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, qualora l’Autorità di Gestione sia anche Beneficiario nel quadro del Programma Operativo, le disposizioni per le verifiche menzionate garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni tra i settori responsabili dell’esecuzione dell’operazione ed il settore responsabile delle verifiche.

L’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che l’Autorità di Gestione ha la responsabilità di verificare:

- che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti;

- l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni;

5 Ivi compreso il principio della sana gestione finanziaria così come stabilito nell’Articolo 27 del Regolamento del Consiglio

(CE) n. 1605/2002 sul Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europea. 6 Articolo 2, comma4, del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 7 Qualora siano organismi pubblici, essi possono essere lo stesso organismo che sia stato designato come Autorità di Gestione o

Organismo Intermedio. In tal caso deve essere assicurata una chiara separazione delle funzioni. 8 Il termine “irregolarità” indica qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o

un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere, come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale (articolo 2, comma 7, del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006.

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- la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali.

Lo stesso articolo stabilisce altresì che a tal fine possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria, conformemente alle modalità stabilite dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

Indirizzi generali dell’Autorità di Gestione per garantire la corretta esecuzione delle operazioni.

L’Autorità di Gestione al fine di prevenire errori nella gestione e nella realizzazione delle operazioni adotta un insieme di misure generali di seguito descritte.

A. L’Autorità di Gestione fornisce al proprio personale, formazione e indicazioni specifiche per analizzare le procedure contrattuali e i sistemi di calcolo dei costi al fine di valutare se i contratti sono stati assegnati in conformità con le pertinenti norme nazionali e comunitarie.

B. L’Autorità di Gestione cerca di prevenire il verificarsi di errori attraverso un lavoro con i Beneficiari all’avvio di ciascuna operazione. A tal fine fornisce ai Beneficiari informazioni9 e formazione (anche utilizzando moduli formativi ondine) per la definizione dei sistemi di gestione delle operazioni e per la predisposizione delle prime dichiarazioni di spesa. In questo contesto una particolare attenzione è riservata alla conoscenza da parte dei Beneficiari:

- delle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi che devono essere forniti con la realizzazione dell’operazione;

- del piano finanziario dell’operazione, dei costi ammissibili al rimborso e dei dati finanziari o di altra natura che devono essere conservati e comunicati;

- delle modalità di conservazione delle registrazioni per dimostrare come sono calcolate e attribuite le spese generali;

- dell’opzione offerta dall’articolo 11.3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 sulla dichiarazione dei costi indiretti su base forfettaria in conformità con lo schema adottato a livello nazionale e comunicato alla Commissione.

C. L’Autorità di Gestione si accerta che i Beneficiari abbiano la capacità di realizzare le operazioni prima di adottare la decisione di approvazione così come definiti nei criteri di valutazione delle specifiche Linee di Intervento. I criteri utilizzati variano a seconda del tipo di operazione ma comprendono, tra gli altri, una valutazione della capacità finanziaria dei Beneficiari, le qualifiche e l’esperienza del suo personale e la sua struttura amministrativa e operativa.

9 L’Autorità di Gestione attiva specifiche azioni per garantire che i Beneficiari abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie

attraverso, tra l’altro, opuscoli, seminari informativi e sito web. Ciò riguarda in particolare tutte le norme di ammissibilità comunitarie e nazionali applicabili e gli altri requisiti legali compresi i requisiti in materia di informazione e pubblicità.

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Soggetti responsabili.

Il sistema regionale dei controlli di primo livello è articolato in più livelli operativi ed è assegnato alla responsabilità di Soggetti specificamente preposti e incaricati delle relative funzioni.

L’Autorità di Gestione esercita direttamente le funzioni di governo complessivo del sistema dei controlli di primo livello attraverso il Settore 3 – “Verifiche e Controlli di Programmi e dei Progetti”- Servizio 6 “Controlli dei Programmi e dei Progetti” che assolve alla funzione di coordinamento operativo e funzionale delle attività di controllo. In particolare provvede a:

- predisporre semestralmente il piano di lavoro per la realizzazione delle verifiche amministrative delle operazioni finanziate da parte delle Unità di Verifica e Controllo e dei Responsabili delle Linee di Intervento;

- predisporre semestralmente il piano di lavoro per la realizzazione delle verifiche in loco delle operazioni finanziate sulla base della numerosità delle operazioni e del costo delle verifiche. Per le Linee di Intervento per le quali le verifiche in loco sono realizzate su base campionario provvede all’estrazione del campione;

- analizzare i risultati delle verifiche effettuate al fine di individuare possibili errori sistematici nella gestione e attuazione delle operazioni e proporre le necessarie azioni correttive;

- fornire assistenza tecnica e supporto operativo all’espletamento dei controlli di primo livello da parte delle Unità di Verifica e Controllo e dei Responsabili delle Linee di intervento;

- predisporre e aggiornare la pista di controllo per ciascuna Linea di intervento del Programma;

- aggiornare il manuale dei controlli di primo livello;

- verificare l’affidabilità delle attività di controllo di primo livello svolte attraverso l’esame della qualità delle attività medesime che è condotto applicando l’apposita check list allegata al Manuale per i controlli di primo livello.

All’interno dell’Amministrazione regionale il sistema dei controlli di primo livello è completato, al livello dei Dipartimenti regionali, dai Responsabili degli Assi Prioritari del Programma ai quali è assegnata la più ampia responsabilità dell’attuazione dei vari Assi cui corrispondono funzioni di sorveglianza, verifica e controllo sugli atti di gestione delle risorse finanziarie pertinenti alle varie Linee di intervento da parte dei relativi responsabili, ovvero dirigenti di settore e di servizio. Le stesse sono esercitate:

- ex ante, mediante la verifica di conformità, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 515/2008, alla normativa comunitaria sui Bandi di gara, gli Avvisi Pubblici e le Manifestazioni di interesse, nonché su ogni singolo decreto di impegno di spesa adottati dal Dirigente del competente Settore.

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- in itinere ed ex post sulle operazioni a titolarità regionale, attraverso le Unità di Verifica e Controllo e sulle operazioni a regia regionale attraverso i responsabili delle Linee di intervento.

In particolare:

- alle attività di controllo di primo livello sulle operazioni a titolarità regionale, sono preposte, all’interno dei singoli Dipartimenti regionali, le Unità di Verifica e Controllo che dipendono gerarchicamente dal Responsabile di Asse e si raccordano sotto il profilo funzionale e operativo al Settore Verifiche e Controlli dell’Autorità di Gestione. Con deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 21.09.09 sono state istituite n. 11 Posizioni Organizzative, una per Dipartimento, di funzionari responsabili delle attività di controllo di primo livello.

- alle attività di controllo di primo livello sulle operazioni a regia regionale, sono preposti i Responsabili delle Linee di intervento e possono essere impiegate anche le Unità di verifica e Controllo in particolare per l’effettuazione delle visite in loco. Con deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 16.09.08, come modificata con la deliberazione n. 335 del 09.06.09, è stato definito l’organigramma di attuazione del Programma che individua i Responsabili delle Linee di intervento nei dirigenti dei competenti servizi. Il paragrafo 5.3.5.1 del POR Calabria dispone, altresì, in via residuale, l’eventuale affidamento della responsabilità di una o più linee a funzionari di categoria D. Alle luce di tali disposizioni, i Responsabili di linea di intervento sono n. 58, di cui n. 22 dirigenti di servizio e n. 36 funzionari di categoria D per i quali, con deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 21.09.09, sono state istituite rispettive n. 36 Posizioni Organizzative di funzionari responsabili di Linee di intervento per i casi specifici individuati dall’Autorità di Gestione. Le attività di controllo di primo livello da parte dei Responsabili di Linee di intervento sono anch’esse coordinate dal Settore 3 dell’Autorità di Gestione e, in particolare, il raccordo funzionale è garantito attraverso le Unità di Verifica e Controllo che, all’interno di ciascun Dipartimento, si rapportano, per le operazioni di cui trattasi, con i Responsabili delle Linee di intervento e monitorano le verifiche poste in essere da questi ultimi.

L’Autorità di Gestione ha predisposto il Documento di attuazione dell’Asse IX – Piano di azione dell’assistenza tecnica, approvato prima dal Comitato di Coordinamento del POR con procedura di consultazione scritta e poi dalla Giunta regionale con deliberazione n. 629 del 21.09.09. In tale Documento e in particolare nella sezione dedicata alla programmazione della Linea di intervento 9.1.1.4 dedicata a supportare i controlli di primo livello, è previsto di garantire il rafforzamento delle relative attività mediante la selezione di n. 10 revisori dei conti, con Avviso Pubblico già approvato (decreto dirigenziale n. 19381 del 29.10.09) e che saranno contrattualizzati per la durata di 12 mesi con contratti di consulenza, e l’affidamento, con gara, del servizio di assistenza tecnica ai controlli di primo livello, il cui capitolato tecnico è in fase di redazione definitiva.

All’interno di ciascun Dipartimento regionale il rispetto del principio di separazione tra le funzioni di gestione e quelle di controllo è assicurato mediante l’attribuzione del potere di spesa e dunque della responsabilità della gestione amministrativo-finanziaria dei Settori e delle Linee di intervento del Programma Operativo ai Dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta

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Regionale e l’attribuzione della responsabilità dei procedimenti amministrativi di spesa ai Dirigenti pro tempore dei Servizi esistenti all’interno di ciascun Settore. In tale organizzazione il Dirigente Generale che assolve alle funzioni di Responsabile di Asse ha la responsabilità più generale dell’attuazione dell’Asse stesso o di parte di esso alla quale corrispondono le funzioni di sorveglianza, verifica e controllo sugli atti di gestione.

Al fine di garantire l’effettività del principio di separazione, qualora si verifichi una situazione di vacanza della posizione di Dirigente di un Settore dell’Amministrazione regionale, centro di spesa di una o più Linee di intervento del PO Calabria FESR 2007-2013, il Dirigente Generale competente provvederà ad assegnare l’esercizio del potere di spesa ad altro Dirigente che presta servizio nel Dipartimento medesimo.

La Segreteria di Giunta Regionale, nella fase di controllo degli atti, avrà cura di verificare che i Decreti di impegno e/o liquidazione sui capitoli di competenza del PO Calabria FESR 2007-2013 siano adottati da parte dei competenti Dirigenti di Settore / Servizio e saranno predisposte delle apposite attività di controllo aggiuntive da parte dell’autorità di Gestione, per i Decreti già assunti

La Segreteria di Giunta, ha divulgato, con Circolare n. 971 del 6 Ottobre 2008, la Direttiva sulle modalità di esercizio della funzione di controllo interno di regolarità amministrativa nella fase di repertoriazione dei decreti dirigenziali, ai sensi del Regolamento n. 4/2006, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Per le Linee di Intervento del Programma Operativo relativamente alle quali l’Autorità di Gestione del Programma è anche beneficiaria (Asse IX del PO Calabria FESR 2007-2013) al fine di assicurare un’adeguata separazione delle funzioni di verifica di cui all’articolo 13, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, con la deliberazione n. 163 dell’8/4/2009 recante “POR Calabria FESR 2007-2013. modifica DGR 1021 del 16.12.2008 - Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71 paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999” si è disposto che:

- i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con le risorse delle Linee di intervento gestite dai Settori 1 – “Programmazione” e 2 – “Coordinamento e monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 sono espletati dal Settore 3 – “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento medesimo;

- i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con le risorse delle Linee di intervento gestite dal Settore 3 – “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti”sono espletati dal Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, tramite le apposite Unità di Controllo di Primo Livello.

Il sistema dei controlli di primo livello così descritto è rappresentato negli organigrammi che seguono.

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Il personale che esegue le verifiche di cui all’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 non deve essere coinvolto in audit di sistemi o verifiche sulla spesa eseguiti sotto la responsabilità dell'Autorità di Audit (articolo 62 del Regolamento del Consiglio (CE) No 1083/2006) e viceversa. Gli obiettivi delle verifiche gestionali sono diversi da quelli di audit, eseguiti sotto la responsabilità dell'Autorità di Audit, ed effettuati su operazioni la cui spesa è stata già certificata alla Commissione. L'obiettivo degli audit è valutare se i controlli interni sono effettuati in maniera efficace, mentre le verifiche gestionali fanno parte dei controlli interni. I due tipi di controllo sono chiaramente distinti nella loro pianificazione, organizzazione, esecuzione, contenuto e documentazione. E’ auspicabile uno scambio di informazioni tra il personale che esegue questi due tipi di controlli separatamente. Ad esempio, il personale impegnato nelle verifiche gestionali deve essere informato dei risultati degli audit e può rivolgersi all'Autorità di Audit per ottenere informazioni e consigli, così come l'Autorità di Audit deve tener conto dei risultati delle verifiche gestionali nell’elaborare la sua analisi di rischio e la strategia di audit.

La metodologia utilizzata dall’Autorità di Gestione per la realizzazione delle verifiche di cui all’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 è definita nel Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello. Il Manuale riporta, per ciascuna Linea di Intervento, del Programma Operativo quali elementi sono controllati rispettivamente con verifiche amministrative e in loco e riportando la checklist da utilizzare a seconda dei controlli eseguiti.

Orientamenti generali per le verifiche gestionali delle operazioni.

Le verifiche di cui all’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, che riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, sono classificabili nelle seguenti categorie :

- verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari;

- verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria.

Verifiche Amministrative.

Le verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, comprendono le verifiche sulla documentazione di selezione dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori e sulle documentazioni di spesa prodotta dal Beneficiario in occasione di tutte le domande di rimborso da questi presentate. Le verifiche amministrative concorrono ad assicurare l’effettività e la correttezza della spesa prima che essa venga certificata dall’Autorità di Certificazione. Le verifiche amministrative, tra l’altro, comprendono:

- l’attivazione di specifiche procedure intese ad evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione;

- il controllo che a tutte le fatture o altri giustificativi per la progettazione e realizzazione dell’operazione sia stata soprastampata la dicitura attestante che la spesa è finanziata dal POR Calabria FESR 2007 – 2013.

Tutte le domande di rimborso dei Beneficiari, sia quelle intermedie che finali, sono oggetto di verifiche amministrative basate sull’esame delle domande e della pertinente documentazione a

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supporto, quali fatture, note di fornitura, estratti conto bancari, relazioni di avanzamento e timesheets.

A seconda della documentazione fornita, le verifiche amministrative devono riguardare almeno:

- la correttezza della richiesta di rimborso;

- la rispondenza della spesa al periodo di ammissibilità;

- l’inerenza della spesa a un progetto approvato;

- il rispetto delle condizioni del Programma Operativo, incluso, se pertinente, il rispetto del tasso di finanziamento approvato;

- il rispetto delle norme di ammissibilità nazionali e comunitarie;

- l’adeguatezza dei documenti di supporto e l’esistenza di un’adeguata pista di controllo;

- il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, delle norme ambientali, dei requisiti di pari opportunità e non discriminazione;

- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici;

- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità.

Le verifiche gestionali devono essere svolte prima che la relativa spesa sia dichiarata a un livello superiore. In ogni caso, tutte le verifiche amministrative relative alla spesa inclusa in una particolare certificazione di spesa devono essere completate prima che l’Autorità di Certificazione sottoponga la stessa certificazione alla Commissione10.

Sebbene le verifiche amministrative del 100% delle domande di rimborso presentate dai beneficiari siano richieste dalle disposizioni regolamentari, la verifica di ogni singola voce di spesa e la relativa prova, anche se auspicabile, può non essere praticabile. Di conseguenza, la selezione delle voci di spesa da verificare può essere fatta, se giustificata, su un campione di transazioni, selezionate tenendo conto di fattori di rischio (valore delle voci, tipologia del beneficiario, esperienza passata) e completata da un campione casuale se ritenuto necessario.

Tutta la pertinente documentazione deve essere inviata insieme alla richiesta di rimborso del beneficiario. Ciò consente di effettuare tutti i controlli documentari durante le verifiche amministrative, riducendo così la necessità di verificare questi documenti in loco. La documentazione allegata deve comprendere, come minimo:

- un modello riepilogativo delle singole voci di spesa e dei totali, con i riferimenti delle relative fatture, la data del pagamento ed il numero di riferimento del pagamento;

- copia delle fatture e la prova del pagamento per tutte le voci di spesa.

Il Sistema Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) permette l’inserimento da parte dei Beneficiari di tutti i documenti a supporto e la loro trasmissione in via elettronica. Ciò consente di completare tutte le verifiche amministrative.

Verifiche in Loco.

10 Articolo 61del Regolamento (CE) No 1083/2006

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Le verifiche amministrative non sono sufficienti di per se a fornire la garanzia su tutti gli elementi che riguardano la legittimità e la regolarità della spesa; è quindi essenziale che siano realizzate anche verifiche in loco. Le verifiche in loco di singole operazioni mirano ad accertare:

- la realizzazione dell’operazione;

- la fornitura dei prodotti/servizi in pieno accordo con i termini e le condizioni della convenzione;

- la conformità degli elementi fisici e tecnici della realizzazione alla normativa comunitaria e nazionale e al Programma Operativo;

- il rispetto delle regole comunitarie sulla pubblicità;

- il pieno rispetto delle procedure degli appalti pubblici.

- la effettività e correttezza della spesa nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate.

Esse possono svolgersi su tutte le operazioni, almeno una volta durante l’esecuzione, preferibilmente prima della chiusura, ovvero su un campione selezionato con metodo adeguato. Questa ultima condizione è applicata nei casi in cui la numerosità delle operazioni e il costo delle verifiche non consente di effettuare le verifiche in loco per tutte le operazioni finanziate.

Le verifiche in loco possono essere utilizzate anche per controllare che il Beneficiario stia fornendo informazioni precise per quanto riguarda l’attuazione fisica e finanziaria dell’operazione.

La tempistica di realizzazione delle verifiche in loco dipende dalla natura e dalle caratteristiche specifiche delle operazioni. In particolare:

- le verifiche in loco devono essere pianificate in anticipo per garantire che esse siano efficaci. In genere deve essere data notifica ai Beneficiari delle verifiche in loco in modo da assicurare che il personale coinvolto e la documentazione siano disponibili durante la verifica. Tuttavia, in alcuni casi, può essere opportuno svolgere le verifiche in loco durante l’attuazione e senza preavviso;

- le verifiche in loco sono effettuate di norma quando il progetto è ben avviato, sia in termini fisici che finanziari. Infatti, non è utile realizzare verifiche in loco quando l’operazione è già completata poiché non è più possibile, in questi casi, effettuare alcuna azione correttiva per la risoluzione dei problemi individuati;

- per alcune specifiche tipologie di operazioni, l’Autorità di Gestione deve garantire che i Beneficiari abbiano la capacità di soddisfare una serie di condizioni prima di adottare la decisione di approvazione. In questi casi possono essere necessarie verifiche in loco immediatamente prima dell’approvazione e dell’avvio dell’operazione;

- per i grandi progetti infrastrutturali, con un periodo di esecuzione pluriennale, devono essere effettuate una serie di verifiche in loco durante tutto il periodo, compresa una al completamento per verificare la realizzazione dell’operazione;

- per le operazioni che impongono ai Beneficiari specifiche condizioni da rispettare dopo il completamento delle operazioni stesse (es. mantenimento dei beni realizzati/acquistati per le attività finanziate, assunzione di nuovi dipendenti, etc.) devono essere previste ulteriori

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verifiche in loco durante la fase operativa per garantire che le pertinenti condizioni siano rispettate;

- per le operazioni di natura intangibile o qualora non rimanga un’evidenza fisica dell’operazione dopo il suo completamento devono essere previste verifiche in loco durante l’attuazione dell’operazione e prima del suo completamento.

Le verifiche in loco possono essere svolte a campione. In particolare l’Autorità di Gestione, attraverso il Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”:

- stabilisce le dimensioni del campione al fine di ottenere una ragionevole garanzia circa la legittimità e regolarità delle operazioni, tenendo conto del livello di rischio identificato per la tipologia di beneficiari e delle relative operazioni;

- mantiene le registrazioni che descrivono e giustificano il metodo di campionamento e le transazioni o/e le operazioni selezionate per la verifica;

- rivede annualmente il metodo di campionamento.

Nessuna operazione deve essere esclusa dalla possibilità di essere oggetto di una verifica in loco. Tuttavia, in pratica, per le Linee di Intervento che hanno un grande numero di piccole operazioni, le verifiche amministrative possono fornire un alto livello di garanzia (cioè dove il beneficiario trasmetta tutta la documentazione pertinente all’Autorità di Gestione e dove siano fornite evidenti prove documentali della realizzazione dell’operazione). Le verifiche amministrative possono essere quindi integrate da visite in loco su un campione di queste operazioni per fornire una conferma dell’assicurazione.

L’intensità delle verifiche in loco dipende dalla natura delle operazioni nel Programma Operativo (o Asse Prioritario) e dal tipo di documentazione che viene trasmessa dal Beneficiario. Il campione deve concentrarsi sulle operazioni più costose, operazioni dove sono stati identificati precedentemente problemi o irregolarità o dove sono state identificate particolari transazioni durante le verifiche amministrative che appaiono insolite e richiedono un ulteriore esame (cioè con maggiore rischio). In aggiunta, o in alternativa, può essere selezionato un campione rappresentativo casuale. Per i grandi progetti infrastrutturali realizzati nel corso di più anni, sono richieste una o più verifiche in loco durante l’attuazione e al completamento Qualora un particolare beneficiario sia responsabile di una serie di operazioni, almeno una volta deve essere svolta una verifica in loco.

Qualora siano identificati dei problemi nelle verifiche svolte su un campione, le dimensioni del campione devono essere aumentati in modo da determinare se problemi simili esistono su operazioni precedentemente non selezionate.

L’Autorità di Gestione deve poter dimostrare, attraverso l’adeguata documentazione delle verifiche svolte, che l’intensità generale delle verifiche, sia amministrative che in loco, è sufficiente per dare ragionevole garanzia della legittimità e della regolarità delle spese cofinanziate in seno al Programma Operativo.

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Documentazione delle Verifiche Gestionali.

Tutte le verifiche gestionali realizzate sono documentate utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti. Le registrazioni contengono la descrizione delle attività di verifica realizzate, la data di ogni verifica in loco, i risultati delle verifiche, comprese le informazioni generali e la frequenza degli errori riscontrati, una descrizione completa delle irregolarità riscontrate con una chiara identificazione delle relative basi legali comunitarie e nazionali contravvenute e le misure correttive intraprese. L’azione di follow-up deve includere la presentazione di un rapporto sulle irregolarità e/o una procedura per il recupero delle erogazioni effettuate. I casi di irregolarità, che sono stati trovati e corretti dall’Autorità di Gestione o dall’Autorità di Certificazione prima di qualsiasi pagamento al Beneficiario del contributo pubblico e prima dell’inserimento delle relative spese nella dichiarazione di spesa presentata alla Commissione, non devono essere comunicati alla Commissione11. Tali irregolarità e correzioni devono essere, comunque, registrate.

Le checklist, che fungono da guida per l’esecuzione delle verifiche, devono essere sufficientemente dettagliate. Per esempio, durante la registrazione delle verifiche sull’ammissibilità della spesa, deve essere dettagliato un elenco di ogni punto sull’ammissibilità con il riferimento alle relative basi legali (per esempio spesa pagata entro il periodo di ammissibilità, conformità dei documenti allegati e dei certificati bancari, ripartizione appropriata e ragionevole delle spese generali dell’operazione della operazione).

Per le verifiche più immediate, quali il controllo della somma di una lista di transazioni, potrebbe essere sufficiente barrare semplicemente la casella accanto alla cifra totale per registrare il lavoro svolto. Il nome e la posizione della persona che effettua le verifiche nonché la data nella quale queste vengono svolte devono essere sempre registrate.

Fotografie di cartelloni, copie di opuscoli promozionali possono essere usati per fornire prova delle verifiche di conformità con i requisiti della pubblicità.

Il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) permette:

- la registrazione delle verifiche effettuate12 e l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alle verifiche gestionali;

- la condivisione delle informazioni sui risultati delle verifiche gestionali tra i diversi Soggetti che effettuano le verifiche amministrative e le verifiche in loco;

- la condivisione delle informazioni sui risultati delle verifiche gestionali con gli Organismi responsabili di attività di controllo (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione).

Esternalizzazione delle Verifiche Gestionali (Certificati dei Revisori).

11 Articolo 28(2) del Regolamento della Commissione (CE) n. 1828/2006. 12 Articolo 60 (c) del Regolamento del Consiglio (CE) n.. 1083/2006 e Articolo 11 ed Allegato II del Regolamento della

Commissione (CE) n. 1828/2006

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L’Autorità di Gestione, al momento di determinare la portata delle verifiche da svolgere a norma dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, può tenere conto delle procedure di controllo del Beneficiario quando ciò sia giustificato. In particolare:

- qualora il Beneficiario presenti un certificato di revisione contabile a sostegno della spesa dichiarata, l’Autorità di Gestione può tenerne conto;

- qualora il Beneficiario sia una Amministrazione Pubblica ed i controlli sulla spesa siano stati svolti da un ufficio separato dell’Amministrazione stessa (cioè con l’adeguata separazione delle funzioni in conformità all’articolo 58, lettera b, del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006), l’Autorità di Gestione può considerare tali controlli a supporto dell’assicurazione che deve ottenere ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 pur restando responsabile dello svolgimento di tali verifiche per garantire la loro affidabilità.

Sebbene i requisiti delle verifiche di cui all’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 non possono essere soddisfatti unicamente tramite i controlli effettuati dai Beneficiari stessi o da parti terze (per esempio revisori) per loro conto, essi possono giustificare la limitazione delle verifiche gestionali ad un campione sufficiente tenendo conto dei rischi conosciuti, incluso il rischio della mancanza di indipendenza dell’Organismo che fornisce il certificato.

L’Autorità di Gestione prevede di poter richiedere ai Beneficiari delle Operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo, al momento della stipula delle convenzioni, di fornire specifici certificati di revisori abilitati con le dichiarazioni di spesa che presentano per i rimborsi. Tali certificati devono coprire i seguenti elementi di base delle verifiche amministrative:

- conferma che la spesa sia stata pagata entro il periodo di ammissibilità;

- conferma che la spesa si riferisca a voci di spesa previste approvate nella convenzione;

- conferma che i termini della convenzione siano stati rispettati;

- conferma che esista un’adeguata documentazione a supporto, incluse le scritture contabili.

L’Autorità di Gestione, al fine di migliorare l’affidabilità dei certificati, fornisce specifiche Linee Guida per l’utilizzo dei revisori e per la predisposizione dei certificati.

Tali Linee Guida sono basate sullo Standard Internazionale sui Servizi Connessi (ISRS) 4400 emanato dall’IFAC intitolato “Impegni per realizzare procedure condivise relative ad informazioni finanziarie”. Il documento stabilisce standards e fornisce indicazioni sulle responsabilità professionali dei revisori quando viene preso un impegno a realizzare procedure condivise in materia di infrazioni finanziarie e sulla forma e sul contenuto della relazione che il revisore produce in relazione a tale impegno. Questo tipo di procedura condivisa può essere utilizzata per l’emissione del certificato di un revisore che accompagna la richiesta di rimborso di un Beneficiario.

L’obiettivo di un impegno su procedure condivise è per il revisore quello di realizzare procedure di verifica sulle quali il Revisore, l’Autorità di Gestione e il Beneficiario siano d’accordo e di riferire sui risultati di fatto. Le materie da condividere includono:

- la natura dell’impegno;

- lo scopo dell’impegno;

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- l’identificazione dell’informazione finanziaria a cui saranno applicate le procedure condivise;

- la natura, la tempistica e la misura delle procedure specifiche da applicare;

- l’anticipata forma della relazione sui risultati di fatto.

La relazione deve descrivere lo scopo e le procedure condivise dell’impegno nel dettaglio sufficientemente da permettere al lettore di capire la natura e la misura del lavoro realizzato. ISRS 4400 stabilisce anche utili modelli per lettere di impegno e per relazioni sui risultati di fatto.

Le certificazioni contabili annuali di una società beneficiaria non possono sostituire un certificato specifico di un revisore per ciascuna richiesta fatta da quel beneficiario.

Verifiche Gestionali degli Appalti Pubblici

Riferimenti Regolamentari.

I riferimenti regolamentari comunitari sono i seguenti:

- Direttiva 18/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

- Direttiva 2004/17/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

- Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici".(2006/C 179/02)

- Comunicazione della Commissione Europea sui Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati, del 5 febbraio 2008 (C(2007)6661)

Le verifiche in merito agli appalti pubblici devono assicurare che la normativa nazionale sugli appalti sia conforme a quella comunitaria e rispetti, durante l’intera procedura, i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, libertà di stabilimento e di concorrenza.

Le verifiche in questo ambito devono essere eseguite il prima possibile dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione, dato che risulterebbe difficile attuare un’azione correttiva dopo molto tempo.

Nella fase di attribuzione delle risorse, deve essere garantito che i beneficiari siano consapevoli dei loro obblighi e che il personale abbia ricevuto un’adeguata formazione. La Regione Calabria intende richiedere la realizzazione, nell’ambito del PON “Governance e Assistenza Tecnica”, di specifiche guide e note esplicative sugli appalti pubblici, destinate ai Beneficiari. Tali guide risultano particolarmente utili laddove i Beneficiari siano coinvolti in contratti “una-tantum” e manchino dunque dell’esperienza adeguata. Alcune guide e note esplicative sulle norme comunitarie in merito agli appalti pubblici sono state altresì elaborate dalla Commissione Europea e forniscono informazioni e spiegazioni utili da poter utilizzare durante i controlli ((http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm).

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Verifiche della Qualità della Pianificazione e della Progettazione delle Operazioni.

I Beneficiari sono tenuti a garantire la qualità degli studi iniziali e della progettazione nonché l’accurata valutazione dei costi del progetto.

L’Autorità di Gestione verifica questi elementi e controlla che le stime dei costi siano aggiornate al fine di garantire che siano evitati lavori aggiuntivi/contratti supplementari durante la realizzazione del progetto. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla verifica:

- dell’adeguatezza dei metodi per l’aggiudicazione;

- dell’interdipendenza tra le differenti fasi contrattuali (acquisizione dei terreni, preparazione dei siti, connessioni utili);

- dei piani finanziari e della disponibilità del cofinanziamento nazionale.

Le attività di verifica sono realizzate dai Dipartimenti regionali competenti per materia attraverso la costituzione di specifiche Commissioni Tecniche Dipartimentali integrate, su richiesta dell’Autorità di Gestione, da componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Infatti è essenziale, per eseguire queste verifiche, avere a disposizione uno staff qualificato con un’esperienza adeguata.

Istituzione dell’Unità di Verifica degli Appalti Pubblici.

L’Autorità di Gestione intende istituire, all’interno del Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, una Unità di Verifica degli Appalti Pubblici costituita da Funzionari interni e Esperti esterni autorizzata ad effettuare controlli su tutti gli stadi delle procedure di gara realizzati nell’ambito del Programma Operativi fino alla conclusione del contratto.

L’Unità può prendere parte, su richiesta dell’Autorità di Gestione, alla fase di valutazione della gara in qualità di osservatore. In caso di dubbi riguardanti qualsiasi elemento della procedura, essa ne farà rapporto sia all’Autorità di Gestione che all’Autorità di Certificazione. In tal modo l’Autorità di Gestione è informata di ogni eventuale problema riguardante l’appalto e, prima di approvare qualsiasi spesa dichiarata dal Beneficiario, può richiedere informazioni sia al Beneficiario che all’Unità di Verifica degli Appalti Pubblici per assicurarsi che i problemi identificati siano stati adeguatamente affrontati.

Le attività dell’Unità di Verifica degli Appalti Pubblici si raccorderanno con quelle della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria.

Verifiche delle Procedure di Gara.

L’Autorità di Gestione, per contratti di alto valore o laddove si presume che i Beneficiari non abbiano l’adeguata esperienza nell’ambito degli appalti pubblici, accerta, attraverso l’Unità di Verifica degli Appalti Pubblici, prima di rendere pubblico l’appalto, che la qualità dei documenti di gara (anche i termini di riferimento) sia stata verificata adeguatamente. Particolare attenzione è riservata a verificare che siano state ben definite le specifiche relative alla capacità tecnica, economica e finanziaria e che siano stati individuati appropriati criteri di selezione e di aggiudicazione .

Sebbene vi siano specifici requisiti di pubblicità richiesti dalle norme sugli appalti pubblici sia a livello comunitario che nazionale, l’Autorità di Gestione è consapevole della necessità di garantire che, anche nel caso in cui gli appalti siano sottosoglia o nel caso in cui si tratti di

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servizi in parte esclusi dall’applicazione della Direttiva 18/2004 CE (servizi elencati all’Allegato IIB) o Direttiva 17/2004 CE (ossia Allegato XVII B), deve essere attuato un adeguato (in base al contesto delle dimensioni e della natura dell’appalto13) livello di pubblicità in modo da assicurare che i principi di parità di trattamento e di trasparenza indicati del Trattato, siano rispettati.

Per raggiungere questo obiettivo l’Autorità di Gestione richiede ai Beneficiari i seguenti adempimenti:

- pubblicare il bando di gara sul sito istituzionale della Regione Calabria nella specifica sezione dedicata ai bandi e agli avvisi pubblici;

- fornire una copia delle pubblicazioni pertinenti al momento della presentazione delle dichiarazioni di spesa;

- fornire gli elementi di prova di spedizione dell’avviso di post-aggiudicazione dei bandi di gara, in particolare per i servizi elencati nell'Allegato II B della Direttiva 2004/18/CE o di cui all'Allegato XVII B della Direttiva 2004/17/CE.

Verifica dell’Applicazione dei Criteri di Selezione e di Aggiudicazione.

Le verifiche della Commissione per la programmazione 2000-2006 hanno individuato, per le fasi di valutazione e di aggiudicazione delle gare d'appalto, alcuni particolari ambiti definiti problematici, che includono:

- la mancata separazione tra la fase di selezione e le altre fasi della procedura e la confusione tra i criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione;

- il non corretto utilizzo dei criteri di selezione durante la fase di aggiudicazione;

- la mancata pubblicazione nel bando di gara o nel capitolato d'oneri dei criteri di selezione e aggiudicazione;

- l’utilizzo di specifiche tecniche discriminatorie;

- l’utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione diversi da quelli pubblicati nel corso della valutazione;

- la non conformità dei criteri utilizzati rispetto ai principi fondamentali del Trattato (trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento);

- l’insufficiente documentazione delle decisioni prese dalla Commissione di Valutazione;

- la diretta aggiudicazione, senza nuova procedura, di lavori supplementari/complementari;

- la modifica delle condizioni essenziali del contratto di aggiudicazione (nella fase di esecuzione).

Al fine di verificare che la selezione e le procedure di aggiudicazione siano state effettuate in conformità con la normativa (comunitaria e nazionale) in materia di appalti pubblici, l’Autorità

13 Case C-324/98 Telaustria [2000] ECR I-10745 and Commission Interpretative Communication on the Community law

applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives (2006/C 179/02)

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di Gestione, attraverso l’Unità di Verifica degli Appalti Pubblici, ottiene ed esamina le relazioni di valutazione in merito alle gare d'appalto preparate dalle Commissioni di Valutazione.

Inoltre, l’Autorità di Gestione prende in esame eventuali denunce presentate alle Amministrazioni aggiudicatrici da parte degli offerenti. Tali denunce potrebbero mettere in evidenza eventuali punti deboli nel capitolato d'appalto della procedura di aggiudicazione.

Per i contratti che superano le soglie fissate nelle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, l’Autorità di Gestione può inviare un componente dell’Unità di Verifica degli Appalti Pubblici come osservatore per la valutazione delle gara. L'osservatore verifica che la relazione di valutazione sulla gara sia sufficientemente dettagliata e che vi siano ben descritte la modalità con cui la Commissione di Valutazione ha raggiunto le sue conclusioni.

Questo approccio non può essere funzionale nel caso in cui il numero di appalti soprasoglia sia elevato, ma è raccomandabile nel caso in cui l'Ente appaltante sia privo di adeguata esperienza. L’approccio si può anche utilizzare su un campione limitato al fine di ottenere la garanzia che gli Enti appaltanti più significativi, che sono responsabili di un gran numero di appalti soprasoglia, rispettino le pertinenti norme in materia di appalti pubblici.

Verifica della Implementazione degli Appalti.

L’Autorità di Gestione, per gli appalti soprasoglia comunitaria, attiva una procedura (norma inserita nel contratto iniziale tra aggiudicatario e contraente) che garantisce che tutti gli appalti supplementari/complementari o le modifiche sostanziali siano notificati all’Unità di Verifica degli Appalti Pubblici, prima di essere firmati dall’Autorità contraente. Ciò permetterà, per ogni verifica considerata necessaria, di assicurare il rispetto delle pertinenti norme sugli appalti pubblici, prima che i relativi contratti o emendamenti siano stati firmati.

Verifiche Gestionali nel Settore Ambientale

Riferimenti Regolamentari.

Il diritto comunitario comprende più di 200 atti giuridici in campo ambientale. Queste misure legislative coprono tutti i settori ambientali, tra cui l'acqua, l'aria, la natura, i rifiuti e le sostanze chimiche, mentre altre affrontano questioni trasversali, quali l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione pubblica al processo decisionale in materia ambientale. Anche se si applica l'acquis ambientale a tutte le azioni cofinanziate, nel contesto dei Fondi le seguenti aree tematiche risultano di particolare rilevanza:

- La Valutazione di Impatto Ambientale o direttiva VIA14, come modificata, prevede che gli Stati membri, prima di essere autorizzati a procedere, effettuino una valutazione ambientale su quei progetti, pubblici e privati, che possano avere un significativo impatto sull'ambiente. Si tratta di una direttiva procedurale che richiede la valutazione di una vasta gamma di impatti ambientali e la consultazione delle autorità ambientali e del pubblico (comprese le consultazioni transfrontaliere). La direttiva tiene conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus sulla pubblica partecipazione e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale. La direttiva VIA contiene una disposizione che si occupa dei casi eccezionali (articolo 2.3).

14 Direttiva del Consiglio 85/337/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati in materia

di ambiente, come da ultimo modificata dalla direttiva 2003/35/CE

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Recenti orientamenti sottolineano il carattere eccezionale delle circostanze in cui questa disposizione potrebbe essere utilizzata (in linea con l’approccio abituale della Corte di giustizia europea di interpretare le deroghe).

- La Direttiva Valutazione Strategica Ambientale (SEA), in aggiunta alla richiesta agli Stati membri di fare una valutazione prima dell’approvazione di un Programma Operativo, include previsioni per il monitoraggio degli indicatori per identificare, a livello preliminare, effetti sfavorevoli imprevisti e per intraprendere appropriate azioni di recupero. Se appropriato, l’esistenza di disposizioni del monitoraggio potrebbe essere utile per evitare duplicazioni. In aggiunta, i processi SEA già realizzati potrebbero aver bisogno di un aggiornamento se ci sono stati cambiamenti significanti del Programma Operativo. Se i Programmi Operativi conducono loro medesimi ad altri piani o programmi, allora deve essere stabilito se anche questi richiedono un processo SEA. In ultimo, dovrebbe essere noto che i Piani di Gestione Rifiuti previsti nell’ambito della Direttiva rifiuti richiedono una SEA obbligatoria. Solo questi interventi ed i lavori di infrastrutture che sono conformi con i piani rifiuti notificati alla Commissione sono ammissibili al finanziamento.

- Informazioni ambientali - la libertà di accesso all'informazione in materia di direttiva ambientale15 mira a rendere le informazioni ambientali in possesso delle Autorità pubbliche più accessibili al pubblico e a garantire che le norme di accesso alle informazioni siano applicate in tutta la Comunità.

- La natura è oggetto delle Direttive Uccelli e Habitat16, in particolare in relazione agli impatti sulla rete dei siti di Natura 2000. Insieme, queste direttive prevedono un regime di protezione per una serie di animali e piante come pure per la selezione dei tipi di habitat. Al fine di ripristinare o mantenere uno stato di conservazione di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario, la direttiva "Habitat" istituisce Natura 2000 una rete ecologica di zone protette, che è diventato il fulcro della politica comunitaria per la natura e la biodiversità. La direttiva "Habitat" (articolo 6) contiene disposizioni specifiche per una valutazione appropriata degli impatti e misure per la diminuzione e compensazione.

- Acqua - La direttiva quadro sulle acque17 istituisce un quadro per la protezione di tutti i corpi idrici (fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere, canali e acque sotterranee) nell'Unione Europea. Il suo principale obiettivo è quello di conseguire un buono stato della qualità delle risorse idriche entro il 2015 attraverso una gestione integrata basata su distretti idrografici. La direttiva contiene disposizioni specifiche (articolo 4.7) per la valutazione delle infrastrutture in merito ai potenziali rischi di deterioramento delle risorse idriche, per esempio in relazione ai progetti riguardanti le vie navigabili.

- Rifiuti - La direttiva quadro18 sui rifiuti stabilisce i requisiti di base in materia di gestione dei rifiuti (lo smaltimento dei rifiuti e il recupero che non dovrebbe presentare un rischio per l'ambiente o la salute; il divieto di pratiche di dumping o lo smaltimento incontrollato; la creazione di una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti; la elaborazione di piani di

15 Direttiva del Consiglio 90/313/CEE, emendata dalla 2003/4/CE 16 Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; direttiva 92/43/CEE del Consiglio,

relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. 17 Direttiva 2000/60/CE che stabilisce un riferimento per l’azione comunitaria nel campo della politica dell’acqua, ultimamente

emendata dalla Direttiva 2008/32/CE 18 Direttiva del Consiglio 2006/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti

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gestione dei rifiuti; l’istituzione di operazioni che consentono il trattamento dei rifiuti), e stabilisce gerarchicamente le possibili opzioni per la gestione dei rifiuti (in ordine decrescente di preferenza: la prevenzione, il recupero (riutilizzo, riciclaggio dei materiali, recupero di energia, smaltimento). Al fine di poter co-finanziare con il FESR i progetti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, è necessario che tali progetti siano parte di un coerente piano di gestione dei rifiuti. La direttiva sulle discariche19 stabilisce una serie di norme dettagliate per prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi che le discariche per i rifiuti possano avere, tra cui ad esempio l'inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua nonché i rischi per la salute umana, e per ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. La direttiva sull’incenerimento20 mira a prevenire o limitare, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente e i conseguenti rischi per la salute umana, provocati dall’incenerimento dei rifiuti. Essa impone severe condizioni operative e requisiti tecnici e fissa i valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti all'interno dell'Unione europea.

Un certo numero di direttive "riciclaggio" (come ad esempio quelle sui rifiuti da imballaggio, sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sui veicoli, sulle batterie) stabiliscono obiettivi vincolanti per il riciclaggio di rifiuti o per i materiali specifici in esso contenuti. La maggior parte di essi prevedono esplicitamente che i produttori dei prodotti sono finanziariamente responsabili per il corretto trattamento dei rifiuti.

Verifiche Gestionali dell’Autorità di Gestione.

Le verifiche gestionali nel settore ambientale devono accertare che il Beneficiario abbia rispettato le direttive nonché controllare che le autorizzazioni siano state rilasciate dalle Autorità nazionali e/o regionali competenti, in conformità con le procedure da applicare. Le Autorità nazionali e/o regionali competenti assicurano che la legislazione ambientale comunitaria sia correttamente applicata, e ove non siano state rispettate tali norme, le stesse Autorità garantiscono l'adozione delle opportune misure.

L’Autorità di Gestione, al fine di adempiere all’articolo 13.1 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, durante la selezione e l'approvazione delle operazioni, si avvale di adeguate competenze professionali (Autorità Ambientale Regionale, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACal), Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici) per individuare tutti gli aspetti ambientali connessi al particolare tipo di operazione in fase di approvazione.

Le medesime competenze professionali sono messe a disposizione da parte dell’Autorità di Gestione ai Beneficiari che richiedono di verificare la conformità delle operazioni con le norme ambientali.

Verifiche sulla Gestione dei Regimi di Aiuto di Stato

Riferimenti Regolamentari

19 Direttiva del Consiglio 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 20 Direttiva 2000/76/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti

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I riferimenti regolamentari comunitari sono i seguenti:

- Vademecum sulle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, 15 febbraio 2007.

- Orientamenti sugli aiuti nazionali a finalità regionale per il periodo 2007-13 (GU C 54, 4.3.2006).

Le regole sugli aiuti di Stato si applicano solamente alle misure che soddisfano tutti i criteri enumerati all’articolo 87.1 del Trattato e segnatamente:

- la misura determina un trasferimento di risorse pubbliche;

- crea un vantaggio economico che l’impresa non avrebbe altrimenti ricevuto in condizioni normali di mercato;

- l’aiuto deve essere selettivo ed in questo modo influenzare l’equilibrio tra alcune imprese e i loro concorrenti;

- l’aiuto deve compromettere o rischiare di compromettere la concorrenza e il mercato tra gli Stati membri.

Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione in merito ad ogni piano per finanziare o modificare un aiuto di Stato e non possono dare attuazione a tale aiuto fin quando questo non sia stato autorizzato dalla Commissione. La Commissione stabilisce se la misura costituisce o meno un aiuto di Stato e, in caso affermativo, se si qualifica o meno come esenzione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87 del Trattato.

Alcune misure possono inoltre essere esentate dalla notifica sulla base di un Regolamento di esenzione. Sulla base di questi Regolamenti la Commissione può dichiarare alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il Trattato, se essi rispondono pienamente a determinate condizioni, così da esentarli dalla procedura di notifica.

Esistono numerose aree-chiave di rischio che le verifiche gestionali dovrebbero controllare in caso di aiuti di Stato, in particolare:

1. che il regime d’aiuto è stato notificato e approvato dalla Commissione oppure, qualora non sia stato notificato, che è coperto da un regolamento di esenzione oppure soddisfa le regole del de minimis21;

2. che le imprese beneficiarie dell’aiuto soddisfano le condizioni del regime di aiuti come approvato dalla Commissione o che la natura dei progetti coperti da un regolamento di esenzione soddisfa le specifiche condizioni dell’esenzione;

3. che non si verifichi una sovrapposizione di differenti fonti di finanziamento dell’aiuto, cosa che potrebbe infrangere le regole de minimis o che potrebbe determinare un superamento della soglia di esenzione prevista.

Le verifiche gestionali finalizzate ad assicurare la compatibilità con le regole del de minimis devono anche controllare, con modalità a campione, che l’aiuto rivolto ad un’impresa oltre il periodo di tre esercizi finanziari non abbia superato la soglia.

La DG Concorrenza ha pubblicato un’utile guida22 ed un bollettino informativo in merito alle regole comunitarie sugli Aiuti di Stato.

21 La soglia per l’aiuto coperto dalla regola del de minimis è in generale di € 200.000 su un periodo di tre annualità fiscali

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Verifiche Gestionali dell’Autorità di Gestione.

L’Autorità di Gestione può incontrare problemi nelle verifiche gestionali dei regimi di aiuti di Stato a causa di:

- aumentato rischio di controllo (es: la complessità delle regole che governano i regimi di aiuti, la natura di quei beneficiari – tipo PMI – con il rischio di un potenziale indebolimento dell’ambiente di controllo, etc.);

- specifici criteri di ammissibilità;

- specifiche previsioni relative al dato finale di ammissibilità della spesa.

Al fine di definire un soddisfacente approccio alle verifiche gestionali, possono essere distinte due tipologie di regimi di aiuti:

1) L’Organismo che concede l’aiuto non ha interessi finanziari legati direttamente al regime stesso e il suo ruolo è puramente amministrativo o gestionale (es: relativo alla selezione dei beneficiari, l’allocazione e l’amministrazione di aiuti individuali previsti, etc.). Questo può essere il caso in cui il soggetto che concede l’aiuto è un Organismo della Pubblica Amministrazione.

2) L’Organismo che concede l’aiuto ha un interesse finanziario nel regime o nel progetto (es. prende parte delle partecipazioni o fornisce finanziamenti ai beneficiari che lo utilizzano per finanziare il progetto).

In entrambi i casi, è necessaria una definizione dettagliata degli investimenti ammissibili nelle decisioni di approvazione dell’aiuto per ogni progetto individuale o, dello stesso regime d’aiuto. Ciò è particolarmente importante quando l’Organismo che concede l’aiuto si basa sui certificati del revisore contabile per la realizzazione delle verifiche richieste.

L’Autorità di Gestione deve definire esattamente la natura e l’ampiezza delle verifiche che devono essere realizzate nell’ambito dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 1828/2006 al fine di ottenere la certezza che le verifiche svolte a livello dell’Organismo che concede l’aiuto sono state realizzate correttamente e siano esaustive.

Nel caso 1), l’Organismo che concede l’aiuto sta esercitando le sue funzioni come Organismo intermedio. L’Autorità di Gestione può realizzare accertamenti limitati per ottenere un’assicurazione rispetto alla regolarità delle spese risultante dalle verifiche sostenute a livello dell’Organismo che concede l’aiuto.

A seconda del giudizio dell’Autorità di Gestione rispetto al livello di rischio nei sistemi di gestione e controllo, sia degli Organismi che concedono l’aiuto sia dei Beneficiari, detta assicurazione può prendere la forma di un rapporto presentato regolarmente dall’Organismo che concede l’aiuto, che includa:

- le statistiche sui risultati delle verifiche e le informazioni su chi li ha svolti;

- la metodologia applicata e la finalità, in particolare relativamente al rispetto dell’ammissibilità delle regole.

22 Il vademecum sulle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, del 15 febbraio 2007 e gli orientamenti sugli aiuti nazionali a

finalità regionale per il periodo 2007-2013 (GU C 54, 4.3.2006)

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Questa relazione può essere combinata con verifiche da parte dell’Organismo che concede l’aiuto.

Nel caso 2), cioè quando l’Organismo che concede l’aiuto ha un interesse finanziario diretto rispetto all’operazione, questo non può essere considerato come interamente indipendente. L’Autorità di Gestione facendo affidamento sul lavoro dell’Organismo che concede l’aiuto, deve supportarlo con proprie verifiche a campione sui Beneficiari.

A seconda delle misure di controllo adottate dall’Organismo che concede l’aiuto in risposta a questo rischio apparentemente più alto, le tipologie di controllo che l’Autorità di Gestione deve organizzare, determineranno un meccanismo di rapportistica regolare (inclusa la stessa informazione menzionata per il caso 1) combinate con verifiche in loco a livello di beneficiario, la frequenza delle quali dovrebbe essere stabilita con riferimento alle valutazione dell’intensità delle verifiche da realizzare.

Verifiche Gestionali degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria

Riferimenti Regolamentari

I riferimenti regolamentari comunitari sono i seguenti:

- Nota della Commissione Europea sull’ingegneria finanziaria nel periodo di programmazione 2007-2013 del 16.7.2007 (COCOF/07/0018/01)

Gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria23 (SIF) ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n.. 1083/2006 includono i fondi di capitale di rischio, i fondi di garanzia, i fondi per mutui e i fondi per lo sviluppo urbano.

I SIF possono essere finanziate direttamente da uno o più Programmi Operativi o tramite un Fondo di Partecipazione. Essi comportano la fornitura di assistenza alle imprese e a progetti urbani a titolo di capitale di investimento, prestiti o garanzie. La fornitura di assistenza prevede due fasi, il contributo del programma operativo per il SIF e il successivo investimento del SIF nelle imprese o nei progetti urbani.

I piani di attività degli strumenti “candidati”devono essere presentati e valutati, o dall'Autorità di Gestione o dal Fondo di Partecipazione, che dovrebbero quindi selezionare i SIF e firmare accordi di finanziamento con essi. E’necessario applicare procedure trasparenti per la selezione dei SIF e per l'adozione di decisioni in materia di contributi dei Programmi Operativi. La procedura di selezione deve essere basata su specifici e appropriati criteri di selezione connessi agli obiettivi del Programma Operativo.

Le verifiche gestionali dovrebbero pertanto prevedere una verifica della trasparenza della procedura di selezione utilizzata

Per quanto possibile è opportuno avere contributi da più di un Programma Operativo per lo stesso SIF , in tali casi, il Fondo di Partecipazione e il SIF devono avere una contabilità separata o mantenere un apposito codice contabile per la partecipazione di ciascun Programma

23 Le norme di attuazione per questi fondi sono descritte agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) No. 1828/06

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Operativo, per le relazioni e per gli audit. Un esame della pista di controllo deve far parte della verifica di cui all'articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il Beneficiario24 è qualsiasi Fondo di Partecipazione o, se non esiste il Fondo di Partecipazione, lo stesso Strumento di Ingegneria Finanziaria.

Tuttavia, in deroga alla regola generale25 per cui le dichiarazioni di spesa devono includere solo le spese effettivamente sostenute dai Beneficiari, le dichiarazioni di spesa per i SIF comprendono il totale delle spese sostenute dal Programma Operativo per istituire o contribuire a tali Fondi o ai Fondi di Partecipazione. Le spese ammissibili per la chiusura saranno pari all'importo definitivo versato dal Fondo di Partecipazione o dal SIF che è stato investito, concesso o impegnato sottoforma di garanzia, o pagato in costi di gestione, e non le spese sostenute dal programma operativo.

Verifiche Gestionali dell’Autorità di Gestione.

Le verifiche gestionali dei SIF da parte dell’Autorità di Gestione sono effettuate durante tutto il periodo di programmazione, al fine di monitorare gli investimenti effettuati e di garantire che i Fondi siano investiti in conformità con gli obiettivi dell'Asse Prioritario.

L’Autorità di Gestione verifica altresì che le soglie26 per i costi di gestione non vengano superate. Ad ogni modo può essere giustificato il pagamento delle spese di gestione nei casi in cui i gestori del Fondo sostengono costi significativi in anticipo, prima degli investimenti.

Laddove il Programma Operativo contribuisce agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, in prestiti o come garanzie nelle imprese o in progetti urbani, possono determinarsi aiuti di Stato. I controlli gestionali dell’Autorità di Gestione pertanto verificano che le norme sugli aiuti di Stato siano rispettati.

L'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 richiede che gli investimenti di ingegneria finanziaria nelle PMI possono essere effettuati solo al momento della creazione d’impresa, nelle prime fasi di espansione di queste imprese, e solo in attività che i gestori dello Strumento di Ingegneria Finanziaria giudicano potenzialmente redditizie. Gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà27.

Nella maggior parte dei casi, non è una condizione che le PMI devono sostenere le spese di determinati beni o servizi. Capitale, prestiti o garanzie spesso sono concessi per lo sviluppo o l'espansione delle attività commerciali generali delle PMI, incluso il capitale di esercizio.

In questi casi, i controlli gestionali dell’Autorità di Gestione si concentrano sul controllo dei documenti giustificativi che attestano il rispetto delle condizioni di finanziamento. La documentazione può includere moduli di domanda, i business plan, i conti annuali, le checklists e le relazioni del fondo di capitale di rischio valutando la domanda, l’investimento firmato, di prestito o di garanzia, le relazioni dell'impresa, le relazioni sulle visite e le riunioni del collegio sindacale, le relazioni dell’intermediario del prestito per il fondo di garanzia a sostegno di

24 Articolo 2 (4), del regolamento n. 1083/2006 definisce come beneficiario di un operatore, organismo o impresa, pubblico o

privato, responsabile per l'avvio o di avvio e l'esecuzione di operazioni 25 Articolo 78 (6), del regolamento (CE) No.1083/2006 26 Soglie di cui all'articolo 43 (4) del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 27 Ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

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rivendicazioni, approvazioni ambientale, le relazioni sulle pari opportunità e le dichiarazioni fatte in occasione di ricevimento degli aiuti de minimis.

Gli elementi di prova delle spese in forma di fatture quietanzate e la prova del pagamento per beni e servizi da parte delle PMI è richiesta solo come parte della pista di controllo in cui il capitale, di prestito o di garanzia alle PMI, è condizionato alle spese sostenute per particolari beni o servizi. Tuttavia, in tutti i casi, ci deve essere la prova del trasferimento del capitale o il prestito del fondo di capitale di rischio o di prestito intermediario per l'impresa.

Verifiche Gestionali dei Progetti Generatori di Entrate (articolo 55 del Regolamento n. 1083/2006)

Riferimenti Regolamentari.

- (Bozza) Linee Guida del Consiglio Generale per la Politica Regionale sull’articolo 55 del Regolamento del Consiglio n. 1083/2006.

- (Bozza) Nota informativa del Consiglio Generale per la Politica Regionale circa l’articolo 55 del Regolamento del Consiglio n. 1083/2006

Per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

Quando un’operazione è considerata generatrice di entrate, queste entrate devono essere tenute in considerazione nel calcolo della spesa ammissibile.28 La spesa ammissibile non dovrà eccedere il valore attuale del costo di investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento nell’arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture o altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.

Il metodo del “funding gap ”, che è usato per determinare il contributo dei Fondi ai progetti generatori di entrate, è basato sulla differenza tra il valore attuale dei costi d’investimento e i proventi netti dell’operazione. Questa è la parte del costo del progetto di investimento che va finanziata. L’obiettivo generale è assicurare che un’ operazione abbia risorse sufficienti per essere implementata e allo stesso tempo evitare sovrafinanziamenti.

Per verificare le entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 Euro possono essere adottate procedure proporzionate agli importi in questione. I progetti disciplinati dalle regole sugli Aiuti di Stato non sono assoggettati alle regole sui progetti generatori di entrate stabilite dall’articolo 55 commi da 1 a 5 del Regolamento n. 1083/2006.

Il Consiglio Generale per la Politica Regionale ha emanato delle bozze di linee guida dettagliate per l’implementazione dell’articolo 55 sui progetti generatori di entrate29 unitamente a una nota informativa sull’articolo 55 comma 630 .

28 Articolo 55 del Regolamento del Consiglio N° 1083/2006 29 Linee guida sull’articolo 55 del Regolamento del Consiglio N° 1083/2006 30 Nota Informativa sull’articolo 55(6) del Regolamento del Consiglio N° 1083/2006

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Verifiche Gestionali dell’Autorità di Gestione.

L’Autorità di Gestione effettua le verifiche per i Progetti Generatori di Entrate avvalendosi del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Nel calcolo dei ricavi netti, l’Autorità di Gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria d’investimento considerato, del tipo di progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria d’investimento in questione, dell’applicazione del principio “chi inquina paga” e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato. Essa deve inoltre valutare la fondatezza delle ipotesi fatte riguardanti le previsioni di entrata e di spesa dell’operazione.

Poiché è compito dell’Autorità di Gestione assicurare che le operazioni siano conformi alle regole Comunitarie, essa fornisce ai Beneficiari indicazioni adeguate per preparare le loro analisi finanziarie. L’Autorità di Gestione, come parte di queste verifiche amministrative, accerta che le valutazioni delle operazioni generatrici di entrate siano state eseguite correttamente, che le analisi finanziarie siano state esaminate nel dettaglio e che le valutazioni siano ampiamente documentate.

In più, l’Autorità di Gestione assicura che nel caso di un’operazione per la quale sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione vengano detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.31

Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del Programma Operativo, si accerti che un’operazione ha generato entrate delle quali non si è tenuto conto (ad esempio: laddove le entrate attuali siano più alte delle entrate stimate e queste entrate aggiuntive non sono state detratte dalla spesa presentata), queste ultime dovranno essere restituite al bilancio generale dell’Unione Europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.32

L’Autorità di Gestione istituisce un sistema di verifica per monitorare e quantificare queste entrate. Come parte di esso in ordine alle verifiche amministrative in loco e dopo il completamento delle operazioni, l’Autorità di Gestione controlla, sulla base di un campione, l’esattezza delle entrate che i beneficiari hanno riportato.

Controlli Gestionali sulla Stabilità delle Operazioni.

Riferimenti Regolamentari.

Sulla base dell’articolo 57 del Regolamento n. 1083/2006 l’Autorità di Gestione deve assicurare che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se questa ultima, entro cinque anni33 dal completamento non subisce modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o ad un ente pubblico;

31 Articolo 55(3) del Regolamento del Consiglio N° 1083/2006 32 Articolo 55(4) del Regolamento del Consiglio N° 1083/2006 33 O tre anni dal completamento dell’operazione negli Stati Membri che hanno esercitato l’opzione di ridurre tale termine per il

mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI.

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- risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva.

Verifiche Gestionali dell’Autorità di Gestione.

L’Autorità di Gestione effettua queste verifiche dopo il completamento delle operazioni anche attraverso le verifiche in loco su base campionaria. Solo gli importi indebitamente versati saranno recuperati.

Controlli Gestionali sull’Applicazione dei Principi dell’Eguaglianza e della Non Discriminazione.

Riferimento Regolamentari.

- Nota Informativa del Consiglio Generale per la Politica Generale sull’articolo 16 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006

Secondo l’articolo 16 del Regolamento n. 1083/2006 le verifiche amministrative devono accertare che le operazioni rispettino e promuovano l’eguaglianza tra uomini e donne e che l’integrazione della prospettiva di genere sia applicata durante le varie fasi di attuazione dei Fondi.

Questo implica che un approccio di genere assicura che tutte le operazioni tengano in considerazione i loro effetti sulla rispettiva situazione degli uomini e delle donne per bilanciare le ineguaglianze.

Tutti i Programmi Operativi devono contribuire a migliorare l’eguaglianza tra uomini e donne, e devono essere in grado di dimostrare il loro impatto rispetto al gender mainstreaming, prima, durante e dopo l’implementazione.

In più, le verifiche devono altresì accertare che siano state intraprese misure adeguate per prevenire ogni discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell’accesso agli stessi.

Il Consiglio Generale per le Politiche Regionali ha pubblicato una Nota Informativa sull’articolo 16 (preparata per il COCOF/07/0074/03 del 18.6.2008)

Verifiche Gestionali dell’Autorità di Gestione.

L’Autorità di Gestione predispone specifiche checklists usate per le verifiche amministrative che includono, ove rilevanti, domande riguardanti il rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione.

L’accessibilità per persone disabili è uno dei criteri che deve essere osservato in determinate operazione cofinanziate dai Fondi e deve essere preso in dovuta considerazione durante le varie fasi di attuazione.

Disposizioni sull’accessibilità per le persone disabili sono contenute nelle Direttive Comunitarie sugli appalti pubblici, esse prevedono che, laddove possibile, le specifiche tecniche stabilite nella documentazione della gara, come il bando, il capitolato o altri documenti dovranno chiarire come tengono conto dei criteri di accessibilità previsti per le persone con disabilità o destinati a tutti gli utenti. Le verifiche amministrative devono accertare che le operazioni

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rispettino queste previsioni relativamente all’accessibilità. In particolare, le verifiche in loco devono verificare se le specifiche tecniche o ogni altra disposizione prevista nella documentazione del contratto per assicurare l’accessibilità sia stata adeguatamente implementata.

Descrizione delle procedure di verifica

L’Autorità di Gestione, attraverso le Unità Operativa di Verifica e Controllo dei Dipartimenti Regionali, per le operazioni a titolarità regionale, e i Responsabili delle Linee di Intervento, per le operazioni a regia regionale, provvede a realizzare le verifiche amministrative su tutte le operazioni finanziate.

Nel caso di Organismi Intermedi sono istituiti preso gli stessi Unità di Verifica e Controllo alle quali sono demandate tutte le attività relative alle verifiche gestionali delle operazioni finanziate.

Le verifiche in loco sono realizzate dalle Unità di Verifica e Controllo per le operazioni a titolarità regionali e dai Responsabili delle Linee di Intervento per le operazioni a regia regionale. Le verifiche in loco sono di carattere documentale e contabile sui giustificativi probanti le spese presentate. Durante queste verifiche in loco si procede alla verifica che le spese sostenute di cui alle specifiche Domande di Rimborso siano estratte dalla contabilità separata che i Beneficiari devono garantire ai fini del rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria (art. 60 lett. c del Regolamento (CE) n. 1083/2006).

Le Unità di Verifica e Controllo dei Dipartimenti regionali o i Responsabili delle Linee di Intervento nei casi in cui, a seguito delle verifiche effettuate, rilevino la presenza di irregolarità, informano immediatamente l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit per il seguito del caso.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti”- Servizio “Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, provvede al coordinamento delle attività di verifica delle operazioni realizzate dalle Unità di Verifica e Controllo dei Dipartimenti Regionali (operazioni a titolarità regionali) e dai Responsabili delle Linee di Intervento (operazioni a regia regionale). In questo contesto provvede, per ciascuna Linea di Intervento, a:

- predisporre semestralmente il piano di lavoro per la realizzazione delle verifiche amministrative delle operazioni finanziate da parte delle Unità Operative di Controllo di 1° Livello e dei Responsabili delle Linee di Intervento;

- predisporre semestralmente il piano di lavoro per la realizzazione delle verifiche in loco delle operazioni finanziate sulla base della numerosità delle operazioni e del costo delle verifiche. Per le Linee di Intervento per le quali le verifiche in loco sono realizzate su base campionario provvede all’estrazione del campione;

- analizzare i risultati delle verifiche effettuate al fine di individuare possibili errori sistematici nella gestione e attuazione delle operazioni e proporre le necessarie azioni correttive;

Il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti supporta tutte le attività relative alle verifiche per le specifiche Linee di Intervento, ed in particolare:

- la gestione dei piani di lavoro semestrali delle verifiche amministrative delle operazioni;

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- la gestione dei piani di lavoro semestrali delle verifiche in loco delle operazioni;

- la gestione delle check list da utilizzare per le verifiche sulla base della tipologia di operazione e della tipologia di macroprocesso oggetto della verifica;

- la formalizzazione dei risultati delle verifiche amministrative attraverso la predisposizione di rapporti di verifica strutturati sulla base delle specifiche check list e la possibilità di allegare la relativa documentazione;

- la formalizzazione dei risultati delle verifiche in loco attraverso la predisposizione di verbali strutturati sulla base delle specifiche check list e la possibilità di allegare la relativa documentazione;

- il processo di campionamento sulla base del calcolo dei fattori di rischio individuati;

- la produzione di rapporti sintetici e analitici sulle attività di verifica realizzate e programmate.

Le modalità relative alla realizzazione delle attività di verifica delle operazioni finanziate sono definite analiticamente nel Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello.

2.2.5. Trattamento delle Domande di Rimborso

La gestione delle Domande di Rimborso delle Spese effettuate dai Beneficiari per le Operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo è effettuata dai Responsabili dei Settori di Intervento (coadiuvati dai Responsabili delle Linee di Intervento) dei Dipartimenti Regionali, ovvero dai Responsabili degli Organismi Intermedi, attraverso le specifiche funzionalità dall’attuale sistema Rendiconta, (il sistema attualmente supporta tutta la procedura per il trattamento delle domande di rimborso, il nuovo Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti – SIURP, che sarà operativo entro la fine del 2010, ne prevede una ulteriore implementazione).

Le Domande di Rimborso delle Spese per le singole Operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo sono presentate dal Beneficiario seguendo l’iter procedurale di seguito descritto.

Presentazione della Domanda di Erogazione dell’Anticipo.

Nei casi previsti dalle procedure di attuazione della specifica Linea di Intervento il Beneficiario può richiedere, a titolo di anticipazione, una quota parte della somma finanziata determinata negli atti che regolano la concessione del finanziamento da parte della Regione Calabria ovvero dall’Organismo Intermedio delegato.

La richiesta viene effettuata dal Beneficiario al Responsabile della Linea di Intervento il quale, dopo aver verificato tutti gli atti propedeutici all’assegnazione delle risorse al Beneficiario, predispone il relativo Decreto di Liquidazione per sottoporlo alla firma del Responsabile del Settore di Intervento.

Il Decreto di Liquidazione viene registrato presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale e trasmesso alla Ragioneria Generale che provvede all’emissione del relativo Mandato di Pagamento secondo le procedure contabili dell’Amministrazione Regionale.

Presentazione delle Domande per l’Erogazione di Anticipi Intermedi e del Saldo.

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Il Beneficiario può richiedere durante la realizzazione dell’Operazione, sulla base di quanto definito negli atti che regolano la concessione del finanziamento da parte della Regione Calabria ovvero dell’Organismo Intermedio, ulteriori anticipazioni intermedie e il saldo finale.

Il Beneficiario deve presentare, alle scadenze prefissate e secondo le modalità specificate negli atti che regolano la concessione del finanziamento, la documentazione delle spese sostenute al fine di ottenere le relative liquidazioni.

La documentazione deve essere inviata in formato cartaceo e inserita in formato elettronico nell’attuale sistema Rendiconta, (il sistema attualmente supporta tutta la procedura per il trattamento delle domande di rimborso, il nuovo Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti – SIURP, che sarà operativo entro la fine del 2010, ne prevede una ulteriore implementazione) dal Responsabile della Linea di Intervento il quale, dopo aver verificato tutti gli atti propedeutici all’assegnazione delle risorse al Beneficiario, predispone il relativo Decreto di Liquidazione per sottoporlo alla firma del Responsabile del Settore di Intervento.

La documentazione che deve essere presentata dal Beneficiario deve comprendere tutti i documenti probativi della spesa realizzata (in copia originale o in copia autenticata) ed una Scheda Riepilogativa di tali spese redatta secondo il modello predisposto allo scopo dall’Autorità di Gestione.

Il Responsabile della Linee di Intervento effettua, per le operazioni a regia regionale, i controlli di 1° livello sulla spesa attestata dal Beneficiario. In particolare il Responsabile della Linea di Intervento:

- verifica l’ammissibilità delle singole spese attestate dal Beneficiario;

- verifica la completezza e la correttezza di tutta la documentazione probatoria della spesa trasmessa dal Beneficiario in copia originale o in copia autenticata;

- compila, utilizzando il Sistema Informativo, le liste di controllo previste dalle procedure per i controlli di 1° livello per la specifica Linea di Intervento e definite nella relativa Pista di Controllo;

- effettua, ove lo ritenga opportuno e necessario, una verifica in loco per verificare la coerenza tra lo stato dei lavori e la spesa per la quale si chiede il rimborso e, più in generale per verificare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale nella realizzazione dell’operazione;

- compila, sulla base delle attività e dei risultati dei controlli effettuati (documentali e in loco) la Relazione di Controllo utilizzando il modello predisposto a tal fine dall’Autorità di Gestione;

- comunica al Beneficiario le eventuali spese attestate e non ammissibili con le relative motivazioni;

- trasmette all’Unità di Verifica e Controllo del Dipartimento Regionale cui afferisce la Linea di Intervento la Relazione di Controllo.

Per le operazioni a titolarità regionale i controlli di 1° livello sulla spesa attestata dal Beneficiario vengono effettuati dall’Unità di Verifica e Controllo del Dipartimento Regionale cui afferisce la Linea di Intervento.

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Il Responsabile della Linea di Intervento, a seguito degli esiti dei controlli di 1° livello sulla spesa certificata dal Beneficiario:

- predispone il Decreto di Liquidazione della spesa ammessa per sottoporlo alla firma del Responsabile del Settore di Intervento;

- archivia, in formato cartaceo e elettronico, la documentazione di spesa nel Fascicolo di Operazione secondo le modalità previste nel successivo Paragrafo 2.5.2..

Il Responsabile del Settore di Intervento emette il Decreto di Liquidazione predisposto dal Responsabile della Linea di Intervento, ne cura la registrazione presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale e, successivamente, lo trasmette alla Ragioneria Generale che provvede all’emissione del relativo Mandato di Pagamento secondo le procedure contabili dell’Amministrazione Regionale.

In caso di rilevazione di non conformità, in uno o più dei passaggi di controllo sopra elencati, la procedura di liquidazione della Domanda di Rimborso viene sospesa e si dà corso ad una immediata verifica da parte dell’Unità Operativa di Controllo di 1° Livello del Dipartimento Regionale cui afferisce la Linea di Intervento al fine di individuare la soluzione del problema o l’eventuale provvedimento sanzionatorio (in caso di accertamento di irregolarità).

2.2.6. Descrizione del modo in cui l’Autorità di Gestione trasmette le informazioni all’Autorità di Certificazione

L’Autorità di Gestione riceve in via informatica le attestazioni di spesa dai Responsabili dei Settori di Intervento ovvero dai Responsabili degli Organismi Intermedi attraverso le specifiche funzionalità dell’attuale sistema Rendiconta, (che sarà ulteriormente implementata nel nuovo Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti - SIURP), per:

a) verificare la regolarità formale delle attestazioni di spesa;

b) verificare, sulla base degli esiti dei controlli di primo livello e delle attestazioni rese dai Responsabili degli Assi Prioritari, dai Responsabili dei Settori di intervento e delle Linee di intervento, l’eleggibilità e la coerenza delle operazioni contenute nelle attestazioni di spesa rispetto ai contenuti e i criteri di ammissibilità e valutazione del Programma Operativo;

c) contabilizzare le attestazioni di spesa regolari e eleggibili a livello di singola Operazione, Linea di Intervento, Settore di Intervento e Asse Prioritario;

d) trasmettere le attestazioni di spesa all’Autorità di Certificazione corredandole dalla propria attestazione;

e) trasmettere all’Autorità di Certificazione l’elenco delle operazioni inserite nelle precedenti attestazioni di spesa e oggetto di accertamenti di irregolarità (ai sensi del Regolamento (CE) n. 2035/2005) e di atti di revoca con recupero.

La procedura descritta è supportata, oltre che dal Sistema Informativo che archivia e rende immodificabili tutte le informazioni delle specifiche attestazioni di spesa, dall’invio anche in formato cartaceo delle stesse attestazioni di spesa stampate esclusivamente attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Informativo e debitamente sottoscritte:

- da parte dei Responsabili dei Settori di Intervento all’Autorità di Gestione;

- da parte dell’Autorità di Gestione all’Autorità di Certificazione.

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Beneficiario

Responsabile della Linea di Intervento

Responsabile del Settore d’Intervento

Autorità di Certificazione

Descrizione del modo in cui l’Autorità di Gestione trasmetterà le informazioni all’Autorità di Certificazione

Autorità di Gestione

raccoglie, conserva e trasmette tutti i dati di impegno e di pagamento, i riferimenti dei giustificativi ,nonché i dati elencati nell’Allegato III al Regolamento (CE) n. 1828/2006

Caricamento dati sul Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti

verifica la regolarità formale, l’eleggibilità e la coerenza con il Programma Operativo e con il Piano

Finanziario dell’Asse Prioritario

Prima di redigere le Dichiarazioni delle spese

verifica la regolarità formale delle attestazioni di spesa

verifica l’eleggibilità e la coerenza delle operazioni contenute nelle

attestazioni di spesa con i contenuti e i criteri di

ammissibilità e valutazione del Programma Operativo

verifica la coerenza delle attestazioni di spesa con il Piano Finanziario di Asse Prioritario, Settore e Linea di Intervento

contabilizza le attestazioni di spesa regolari e eleggibili a livello di

singola Operazione, Linea di Intervento, Settore di Intervento e

Asse Prioritario

attestazioni di spesa corredandole dalla propria attestazione

l’elenco delle operazioni inserite nelle precedenti attestazioni di spesa e oggetto di accertamenti di irregolarità e di atti di revoca con recupero

Domanda di Pagamento Verifica delle attestazioni di spesa

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2.2.7. Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al Programma Operativo

Ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e nel rispetto dell’artt. 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 e dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale.

Per la definizione della stesse, in conformità con la struttura programmatoria del Quadro Strategico Nazionale (approvato con Decisione n. CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13 luglio 2007), è stato istituito un Gruppo di Lavoro sull’ammissibilità dei costi, composto da Rappresentanti delle Amministrazioni regionali e nazionali del FESR e del FSE, coordinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, che ha portato all’elaborazione congiunta della “Norma Generale per l’Ammissibilità della Spesa”.

Il Presidente della Repubblica, con Decreto n. 196 del 3 ottobre 2008, ha approvato, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013. Di seguito si riportano gli articoli di tale regolamento.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.

2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Articolo 2

(Spese effettivamente sostenute)

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

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4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.

6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e' spesa ammissibile, a condizione che:

a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.

8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione, purché, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.

Articolo 3

(Oneri finanziari e di altro genere e spese legali)

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel

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caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione.

4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.

5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

Articolo 4

(Acquisto di materiale usato)

1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Articolo 5

(Acquisto di terreni)

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;

b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;

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d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Articolo 6

(Acquisto di edifici)

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici gia' costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorita' di gestione;

d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Articolo 7

(Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse)

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario e' soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Articolo 8

(Locazione finanziaria)

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

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a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

1) il cofinanziamento e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

6) l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui

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risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Articolo 9

(Spese di assistenza tecnica)

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.

Articolo 10

(Spese connesse alle singole operazioni)

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

All’interno di tali norme generali si inseriscono le norme di ammissibilità delle spese specifiche per il Programma Operativo che sono definite sulla base dei tre elementi seguenti:

a) il periodo in relazione al quale le spese dichiarate sono ammissibili parte dal 1° gennaio 2007 e termina il 31 dicembre 2015;

b) la tipologia di spesa, con specifico riferimento alla normativa comunitaria e nazionale;

c) la documentazione giustificativa della spesa.

La verifica di ammissibilità delle spesa è attribuita ai Responsabili dei Settori e delle Linee di Intervento.

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2.3. NEL CASO IN CUI LO STESSO ORGANISMO SIA DESIGNATO SIA COME AUTORITÀ DI GESTIONE CHE COME AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DESCRIVERE IN CHE MODO VIENE GARANTITA LA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Non applicabile

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2.4. APPALTI PUBBLICI, AIUTI DI STATO, PARI OPPORTUNITÀ, NORME AMBIENTALI

2.4.1. Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili

Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24.07.2006, di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di recepimento nazionale e regionale.

Negli atti di concessione dei contributi a titolo del Programma Operativo ai soggetti responsabili dell'aggiudicazione delle operazioni è inserita la clausola che li obbliga al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

La responsabilità diretta per l‘affidamento delle attività da parte dell'Amministrazione regionale e quella del controllo sugli affidamenti da parte degli Organismi Intermedi è in capo ai Responsabili delle Linee di Intervento e relativi Dirigenti di Settore, laddove non coincidenti (le check-list / procedure interne utilizzate per la verifica dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione prevedono al riguardo uno specifico riscontro).

Le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione specificano gli estremi delle Operazioni / Progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

L'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) 1083/2006, assicura la parità di genere e le pari opportunità in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo, anche attraverso l'Autorità regionale preposta in materia di pari opportunità. L’Amministrazione regionale adotta le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell’accesso agli stessi.

L'Autorità di Gestione attiva nelle forme adeguate le funzioni di orientamento e sorveglianza per l’integrazione della componente ambientale e lo sviluppo sostenibile in coerenza con quanto previsto al Paragrafo VI.2.4 del QRSN. Le funzioni di orientamento e sorveglianza per l’integrazione della componente ambientale e lo sviluppo sostenibile, in coerenza con quanto previsto al Paragrafo VI.2.4 del QRSN, vengono svolte dall’Autorità Regionale Ambientale (ARA), anche in virtù dell’esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2000-2006; per assicurare tali funzioni, l’ARA collabora con l’Autorità di Gestione per definire congiuntamente le modalità e le procedure da attivare.

Gli aiuti di Stato previsti nel Programma Operativo sono concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle condizioni previste dai regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e comunque, in

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ogni caso, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Sull’applicazione della normativa citata verificano i Responsabili dei Settori e i Responsabili delle Linee di Intervento per conto dell’Autorità di Gestione nonché la costituenda Autorità per l’Uguaglianza (Diritti e Pari Opportunità) e l’Autorità Ambientale Regionale.

Le istruzioni relative agli aspetti sopraindicati sono contenute nel Manuale per i controlli di primo livello, nei bandi per la selezione delle operazioni delle specifiche Linee di Intervento, nelle determinazioni concessive dei contributi del POR Calabria FESR 2007-2013 ai Beneficiari e nei Disciplinari di obblighi che le accompagnano.

In merito agli Aiuti di Stato si richiama la normativa di riferimento:

- Regolamento (CE) n. 800/2008, relativo all’esenzione generale per categoria rispetto agli articoli 87 e 88 del trattato (SUPERBER).

- Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01).

- Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).

- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08).

- Regolamento (CE) 1628/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.

- Regolamento (CE) 1976/2006 che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodo di applicazione.

- Regolamento (CE) n. 1627/2006 che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti.

- Regolamento (CE) n. 1860/2004 applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura e della pesca.

- Regolamento (CE) n. 70/2001, aiuti di stato a favore delle PMI come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004.

- Regolamento (CE) n. 68/2001 aiuti destinati alla formazione come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004.

- Regolamento (CE) n. 794/2004 Disposizione di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.

- Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007: disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente determinati aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, di cui all’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C194/02).

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- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001.

- le Linee interpretative per i nuovi Regolamenti CE in materia di aiuti di stato, predisposte dal Coordinamento delle Regioni e condivise con il Ministero del Lavoro (Coord. 449/01, Protocollo 109/01 inviato in data 07/05/01).

- le Linee interpretative del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore, condivise dal Coordinamento della IX Commissione. (inviato in data 19.04.07 - Allegato al prot. 1300/07/coord).

Relativamente alle Pari Opportunità gli orientamenti forniti sono:

- le Indicazioni operative del Dipartimento Pari Opportunità per l’integrazione della dimensione di genere nella valutazione ex ante dei Programmi Operativi programmazione 2007-2013 (luglio 2006);

- le Linee guida - Attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne e valutazione dell’impatto equitativo di genere nella programmazione operativa - Fondi strutturali 2000-2006, elaborate dal Dipartimento per le pari opportunità (giugno 1999);

- il documento ufficiale del Workshop "Pari Opportunità", definito dal Dipartimento per le pari opportunità in collaborazione con le Amministrazioni Centrali capofila (Ministero Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione e Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali (3 novembre 2005).

In merito alle Norme Ambientali si segnalano:

- le Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS) Fondi Strutturali 2000-2006;

- Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente l’ambiente informa n. 9 – 1999.

In merito agli appalti pubblici si segnalano:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e successive integrazioni e modifiche

- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

- Regolamento di attuazione del Decreto Legislativi n. 163/06, in corso di approvazione.

- Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007.

- Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani), articolo 13.

2.4.2. Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per esempio, controlli relativi alla gestione, verifiche, audit

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L’Autorità di Gestione, tramite il portale tematico “Calabriaeuropa” diffonde a tutti i Soggetti coinvolti nella gestione delle operazioni (Responsabili degli Assi Prioritari, Responsabili dei Settori di Intervento, Responsabili delle Linee di Intervento, Organismi Intermedi e Beneficiari), informazioni, orientamenti e documentazione analitica sulla normativa da applicare al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dei Fondi.

I Manuali, sono in fase di diffusione tra tutti i Soggetti obbligati al rispetto della normativa di cui al precedente paragrafo 2.4.1 e più in generale della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR 2007 – 2013 attraverso i bandi di gara e garantirne la piena coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, l’Autorità di Gestione, attraverso le strutture del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, provvede a:

- fornire l’assistenza tecnica alla redazione dei bandi di gara ed alla verifica della loro conformità alla normativa di riferimento;

- effettuare la verifica di coerenza dei contenuti dei bandi e dei relativi criteri di ammissibilità e di valutazione previsti nei bandi per la selezione delle operazioni con gli obiettivi specifici e operativi, i risultati attesi (indicatori di risultato, di realizzazione e di impatto) e i criteri di ammissibilità e di valutazione definiti nel POR Calabria FESR 2007 – 2013 per la specifica Linea di Intervento, anche ove necessario con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

- realizzare, nell’ambito del nuovo Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (che sarà sviluppato a partire dall’attuale Sistema Rendiconta), specifici Moduli per la Presentazione On-Line delle Domande di Finanziamento a seguito della Pubblicazione dei Bandi di Gara del POR Calabria FESR 2007 – 2013;

- selezionare, attraverso un bando di gara, una struttura di assistenza tecnica (anche composta da singoli Esperti esterni) di supporto all’Autorità di Gestione, ai Responsabili dei Settori e delle Linee di Intervento e ai Beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività:

- predisposizione di modelli standard di bandi di gara (e dei relativi atti) per le diverse tipologie di operazioni / progetti;

- personalizzazione di Moduli per la Presentazione On-Line delle Domande di Finanziamento a seguito della Pubblicazione degli specifici Bandi di Gara;

- supporto tecnico, amministrativo e giuridico ai Responsabili delle Linee di Intervento e ai Beneficiari nella fase predisposizione dei bandi di gara;

- supporto tecnico, amministrativo e giuridico ai Responsabili delle Linee di Intervento e ai Beneficiari nella fase di realizzazione delle procedure di selezione previste dai bandi di gara;

- istituire e aggiornare, per ciascun Settore di Intervento del POR Calabria FESR 2007 -2013, le Short List dei Valutatori esterni da nominare all’interno delle Commissioni di Valutazione dei bandi di gara. I Valutatori che avranno le competenze e le esperienze richieste dalla Regione Calabria per lo specifico Settore di Intervento saranno chiamati a fare parte delle Commissioni di valutazione dei relativi bandi di gara del POR Calabria FESR 2007 – 2013 attraverso una procedura automatica di sorteggio. Tutta la procedura di gestione della Short List e di selezione dei Valutatori sarà gestita automaticamente dal

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nuovo Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (che sarà sviluppato a partire dall’attuale Sistema Rendiconta).

L’Autorità di Gestione, attraverso il Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, provvede a verificare il rispetto della normativa, attraverso controlli documentali con apposite check list e mediante visite in loco a campione.

L’Autorità di Audit svolge i controlli di II° livello con procedura campionaria.

L’Autorità di Gestione, attraverso i Responsabili dei Settori di Intervento coadiuvati dai Responsabili delle Linee di Intervento, procederà alla cancellazione e revoca parziale o totale delle spese che ai controlli sia di I° che di II° livello, e al follow up conseguente, risulteranno non adempienti rispetto alla normativa citata al precedente paragrafo 2.4.1 e le escluderà dalla dichiarazione della spesa relativa alla Autorità di Certificazione.

Si sottolinea, altresì, che la Giunta Regionale, con Deliberazione N. 171 del 3 marzo 2008, ha previsto l’aggiornamento del Protocollo d’Intesa con la Guardia di Finanza, in essere per il ciclo di programmazione 2000 – 2006, adeguandone i contenuti all’evoluzione normativa e dell’assetto amministrativo sotteso alla Programmazione Unitaria 2007 – 2013.

Con la sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa, avvenuta il 25 giugno 2008, sono state stabilite le nuove modalità operative per il coordinamento dei controlli e lo scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi Strutturali.

Le attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Regione Calabria sono classificabili nelle seguenti tipologie:

A. Scambio di informazioni al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei controlli.

A tal fine, la Guardia di Finanza e la Regione Calabria costituiscono e condividono una base di dati di tutte le irregolarità riscontrate, con particolare riguardo alla natura e alle modalità di esecuzione delle stesse. Esse altresì effettuano congiuntamente, con periodicità semestrale, l’analisi delle irregolarità riscontrate in termini di:

- settori economici maggiormente a rischio;

- tipologia/modalità di perpetrazione delle irregolarità più rilevanti/frequenti;

- riscontro dei risultati conseguiti;

- metodologie di monitoraggio più efficienti;

- predisposizione di eventuali manuali e linee guida.

B. Scambio di informazioni sulle operazioni ammesse a finanziamento.

La Regione Calabria si impegna a fornire alla Guardia di Finanza l’accesso telematico ai propri Sistemi di Monitoraggio dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il periodo di Programmazione 2007 – 2013 nel rispetto delle prescrizioni previste dal codice in materia di dati personali e a definire, d’intesa con la Guardia di Finanza stessa, le modalità di accesso e le relative misure di sicurezza per assicurare la riservatezza dei dati, in conformità al protocollo allegato al predetto codice.

C. Scambio di informazioni sulle operazioni sottoposte a controlli.

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Per evitare duplicazioni ed appesantimenti nell’attività di controllo, la Regione Calabria e la Guardia di Finanza si impegnano ad intrattenere un rapporto paritario, di puntuale e fattiva collaborazione. In particolare, la Regione Calabria si impegna a trasmettere semestralmente l’elenco delle operazioni (e dei beneficiari) che saranno sottoposti ai controlli a campione, previsti dai Regolamenti comunitari e dagli specifici Programmi Operativi, da parte delle seguenti Autorità:

- Autorità di Audit.

- Autorità di Certificazione.

- Autorità di Gestione.

La Guardia di Finanza, parimenti, s’impegna a comunicare tempestivamente l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di Soggetti beneficiari di cofinanziamenti gestiti dalla Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nel corso delle proprie attività di controllo, la Regione Calabria provvede regolarmente e tempestivamente a segnalare i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti, ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

La Guardia di Finanza, qualora accerti violazioni di natura amministrativa, s’impegna a darne comunicazione alla Regione Calabria, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l’entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità, le modalità di perpetrazione dell’infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate.

Per le operazioni in cui dai controlli effettuati, emergano profili indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di rilevanza penale, la Regione Calabria le segnala alla Guardia di Finanza e la Guardia di Finanza si impegna, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, a comunicare alla Regione Calabria le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle operazioni da essa controllate, ai fini dell’avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebiti.

D. Comunicazioni delle irregolarità e frodi agli Organi statali competenti.

La Regione Calabria e la Guardia di Finanza, per le comunicazioni delle irregolarità , terranno conto delle innovazioni introdotte in materia con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del Bilancio Europeo, stipulato nella Conferenza Stato-Regioni del 20/09/2007 Repertorio 52/CU.

E. Sviluppo delle competenze del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo delle operazioni.

Per potenziare le competenze professionali del Personale impegnato nelle attività di controllo delle operazioni finanziate nell’ambito dei Programmi Operativi, la Regione Calabria e la Guardia di Finanza elaborano annualmente un Piano di Formazione per il

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Personale dedicato alle attività di prevenzione delle irregolarità e di controllo delle operazioni finanziate nell’ambito dei Programmi Operativi. Tale Piano viene finanziato nell’ambito del POR Calabria FSE 2007 – 2013.

F. Potenziamento della dotazione strumentale delle strutture operative della Guardia di Finanza e della Regione Calabria impegnate nelle attività di prevenzione delle irregolarità e di controllo.

La Regione Calabria provvede all’acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari alla realizzazione del Protocollo di Intesa utilizzando le risorse finanziarie previste per le attività di controllo dei Programmi Operativi conformemente alle normative comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese.

G. Comunicazione periodica dei risultati delle attività di collaborazione.

La Regione Calabria e la Guardia di Finanza provvederanno a

- realizzare almeno una conferenza stampa congiunta annuale per la presentazione dei risultati delle attività svolte;

- inserire, nel Rapporto Annuale di Attuazione delle Politiche Regionali Unitarie, uno specifico Paragrafo relativo alle attività svolte e ai risultati prodotti nell’ambito del Protocollo di Intesa.

La Regione Calabria informa gli Organismi regionali, nazionali e comunitari preposti, in base delle normative vigenti, ai controlli sull’esecuzione dei Programmi Operativi sulle attività e sui risultati prodotti nell’ambito del Protocollo di Intesa attraverso:

- l’inserimento di un Paragrafo specifico nei Rapporti Annuali di Esecuzione dei Programmi Operativi;

- l’inserimento di un Paragrafo specifico nella Relazione Annuale sui Sistemi di Gestione e Controllo da presentare ai Servizi della Commissione Europea.

Infine, per l’attuazione del Protocollo, la Regione Calabria e la Guardia di Finanza istituiscono un Tavolo Tecnico, che si riunisce di norma semestralmente, con le seguenti funzioni:

- monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività per ciascuna delle linee di collaborazione previste dal presente Protocollo di Intesa;

- definizione di nuove linee di collaborazione o adeguamento di quelle già previste sulla base dei risultati delle attività realizzate nell’ambito del presente Protocollo di Intesa.

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2.5. PISTA DI CONTROLLO

2.5.1. Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell’art. 15 Regolamento (CE) n. 1828//2006 saranno applicate al Programma e/o alla singole Priorità

L’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit, in aderenza a quanto previsto:

- dai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dettati dall’art. 58 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 e alle funzioni di cui all’art. 60, lettera f) del medesimo Regolamento,

- dalla presente “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo”, prevista dall’art. 71 del Regolamento (CE) N. 1083/2006,

hanno in corso di predisposizione i relativi Manuali che definiscono in modo operativo le norme e le procedure gestionali di tutte le attività da porre in essere per avviare, eseguire e concludere le operazioni nell’ambito del Programma Operativo.

La rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo, adempimenti, attività di controllo e sede delle stesse nonché degli archivi documentali è la Pista di Controllo declinata secondo le diverse macrotipologie di processo e linee di attività.

La Pista di Controllo concorre sia alla più efficiente e trasparente governance delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull’implementazione delle operazioni.

A tal fine, attraverso la Pista di Controllo, vengono evidenziati tutto il percorso e gli apporti dei vari Soggetti nelle singole fasi di attività, comprese le azioni di controllo esercitate ai vari livelli di responsabilità.

La Pista di Controllo, personalizzata con riferimento ai macroprocessi di implementazione previsti, consente di accedere alla documentazione tecnica, contabile ed amministrativa predisposta e conservata ai diversi livelli e di confrontare e giustificare gli importi di spesa certificati alla Commissione con i documenti contabili e i documenti giustificativi conservati ai vari livelli, riguardo alle operazioni finanziate dal Programma Operativo. In particolare, le Piste di Controllo individuano i momenti, gli attori e le sedi di contabilizzazione e dichiarazione della spesa ai diversi livelli di responsabilità.

Secondo questa impostazione il ciclo di vita di un’operazione è articolato in attività semplici svolte ad opera di singoli Responsabili. La Pista di Controllo, attraverso il diagramma dei flussi, la indicazione dei Responsabili e delle sedi di archiviazione della documentazione pertinente, consente lo svolgimento delle attività di controllo ai diversi livelli di responsabilità, interni al Programma Operativo ed esterni.

L’impostazione di tale metodologia tiene conto della distinzione tra le diverse classi o macroprocessi di operazioni (realizzazione di lavori pubblici; acquisizione di beni e servizi, erogazione di aiuti a singoli destinatari) e della titolarità gestionale (a regia regionale o a titolarità).

Attraverso la combinazione dei tre macroprocessi e delle due modalità di attuazione sono costruiti i diagramma dei flussi di quattro possibili situazioni operative:

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a) macroprocessi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche o nella acquisizione di beni e servizi “a regia”;

b) macroprocessi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche o nella acquisizione di beni e servizi “a titolarità”;

c) macroprocessi consistenti nella erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, “a titolarità”;

d) macroprocessi consistenti nella erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, “a regia”;

Le Piste di Controllo illustrano e guidano lo svolgimento delle procedure di gestione. Esse costituiscono lo strumento precipuo sia per l’esecuzione dei controlli sulle operazioni e sulle attestazioni di spesa dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, sia per le verifiche sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e la verifica a campione sulle spese dichiarate, da parte dell’Autorità di Audit.

Ogni Pista di Controllo (macroprocesso) si compone di quattro sezioni:

1. Scheda Anagrafica della Linea di Intervento.

2. Descrizione del Flusso dei Singoli Processi Gestionali e cioè:

2.1 Programmazione.

2.2 Istruttoria.

2.3 Attuazione.

2.4 Rendicontazione.

3. Descrizione del Circuito Finanziario.

4. Dettaglio delle Attività di Controllo.

Nella Scheda Anagrafica sono contenuti i principali riferimenti finanziari, qualitativi e organizzativi relativi al gruppo di operazioni ed agli attori del processo, il Dipartimento, il Settore e il Servizio dell’Amministrazione Regionale competente per la Linea di Intervento e le operazioni (o l’eventuale Organismo Intermedio), la categoria delle operazioni (in conformità a quanto indicato all’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1828/2006), l’importo dei finanziamenti assegnati alla Linea di Intervento, gli obiettivi specifici e operativi, le tipologie di beneficiari ed i soggetti coinvolti, l’organigramma della Struttura Responsabile della Gestione della Linea di Intervento nonché, eventualmente, dell’Organismo Intermedio.

La Pista di Controllo, conformandosi ai criteri precisati nell’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’Autorità di Certificazione, dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo;

b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario;

c) consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti e approvati dal Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo;

d) consente la esecuzione di tutti gli Audit interni o esterni.

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Il collegamento tra la Pista di Controllo e i documenti di spesa e giustificativi a supporto è assicurato tramite il Fascicolo di Operazione, presso il Beneficiario e dal Fascicolo della Linea di Intervento presso il Responsabile della Linea di Intervento, e tramite i documenti contabili del Responsabile della Linea di Intervento. I due Fascicoli contengono le informazioni richieste, a livello di operazione, dall’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e in particolare:

- le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti di approvazione della sovvenzione, la documentazione sulla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni sui progressi compiuti e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;

- gli importi delle attestazioni di spesa e dei documenti giustificativi dell’operazione, i corrispondenti importi ritenuti ammissibili dopo il controllo di 1° livello, il corrispondente contributo versato, l’inserimento di tali importi nella Dichiarazione di Spesa del Responsabile del Settore di Intervento all’Autorità di Gestione, nella Attestazione di Spesa dell’Autorità di Gestione alla Autorità di Certificazione e nella Certificazione di Spesa dell’Autorità di Certificazione con la relativa richiesta nella Domanda di Pagamento ai Servizi della Commissione Europea;;

- l’applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, in particolare il superamento della soglia di idoneità al contributo risultante dalla griglia di valutazione elaborata in applicazione dei predetti criteri.

Il Fascicolo della Linea di Intervento è predisposto e aggiornato anche sulla base dei dati forniti dall’Autorità di Audit.

I Fascicoli di Linea di Intervento e di Operazione sono gestiti dal Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (evoluzione dell’attuale Sistema) descritto nel Capitolo 6 del presente documento.

Il Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello riporta in allegato le Piste di Controllo relative alle singole Linee di Intervento del Programma Operativo. Il Manuale dispone inoltre:

- l’obbligo, in capo ai Responsabili dei Settori di Intervento del Programma Operativo, con il supporto dei Responsabili delle Linee di Intervento, di predisporre le Piste di Controllo, per le Linee di Intervento di competenza, in funzione delle modalità di gestione e delle tipologie di operazioni previste;

- che il confronto tra gli importi globali certificati ai Servizi della Commissione Europa e i documenti contabili e i giustificativi conservati dall’Autorità di Certificazione e dai Beneficiari a livello di singola operazione, sia garantito dal sistema contabile adottato per il Programma Operativo.

Il Sistema di Monitoraggio regionale “Rendiconta”, descritto nel Capitolo 6 del presente documento, assicura la tracciabilità della spesa per ciascuna operazione attraverso:

- i) la registrazione e l’archiviazione dei pagamenti attestati dai Beneficiari, con le necessarie informazioni relative alla documentazione giustificativa (conservata dagli stessi Beneficiari nel Fascicolo di Operazione);

- ii) la verifica e la registrazione nel Registro delle Dichiarazioni dei Pagamenti dei Beneficiari Finali da parte del Responsabile della Linea di Intervento;

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- iii) la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa all’Autorità di Gestione da parte del Responsabile del Settore di Intervento;

- iv) la verifica e la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa dei Responsabili dei Settori di Intervento da parte dell’Autorità di Gestione;

- v) la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa all’Autorità di Certificazione da parte dell’Autorità di Gestione;

- vi) la verifica e la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa dell’Autorità di Gestione da parte dell’Autorità di Certificazione;

- vii) la registrazione nel Registro delle Certificazioni di Spesa ai Servizi della Commissione da parte dell’Autorità di Certificazione;

- che il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario sia documentato e verificabile sulla contabilità regionale (attestazioni dei pagamenti) mediante la documentazione di quietanza (del beneficiario) sui mandati di pagamento della Ragioneria regionale o nella documentazione giustificativa dei pagamenti del soggetto attuatore e sui mandati di pagamento a favore del beneficiario;

- che la documentazione relativa alle specifiche tecniche, al piano di finanziamento della operazione, agli atti di approvazione del finanziamento attraverso il Programma Operativo, alle procedure di aggiudicazione degli appalti, sia contenuta nel Fascicolo di Operazione e conservati in originale presso il Beneficiario e per riferimenti formali degli atti e copie conformi presso il Responsabile della Linea di Intervento nel Fascicolo della Linea di Intervento.

2.5.2. Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari

L’Allegato C alla presente Descrizione riporta le istruzioni per la corretta conservazione e disponibilità dei documenti in conformità con quanto previsto:

- dall’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1028/2006;

- dalle Piste di Controllo.

Tali istruzioni sono già a disposizione dei vari soggetti che nell’Amministrazione regionale sono responsabili della gestione e dei controlli delle operazioni.

In particolare, in relazione a quanto previsto all’art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1028/2006, l’Autorità di Gestione:

darà disposizione che affinché le modalità di conservazione della documentazione siano rese note ai beneficiari nell’Avviso/Bando/Approvazione di Piani, in fase di avvio delle relative procedure di selezione delle operazioni oggetto di finanziamento;

- darà disposizione affinché in tutti gli atti di concessione siano previste esplicitamente, in un apposito allegato, le modalità di tenuta e aggiornamento della documentazione relativa alla operazione (Fascicolo di Operazione – Allegato C) sia in forma cartacea che elettronica sulla base di quanto previsto dalla Pista di Controllo;

- metterà a disposizione tali documenti, in caso di ispezione, alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di

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Certificazione, dell’Autorità di Audit, e di altri Organismi di Controllo, nonché ai Funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro Rappresentanti autorizzati).

I Beneficiari sono tenuti alla conservazione del Fascicolo di Operazione fino al 31 agosto 2020. Tutti i titoli a giustificazione della spesa (es. fatture) saranno conservati in originale e saranno timbrati con la scritta “Operazione Finanziata dal POR Calabria FESR 2007 - 2013”.

Nell’Allegato C alla presente relazione sono presentate, in sintesi, le modalità di tenuta della documentazione attraverso i Fascicoli delle Linee di Intervento e delle Operazioni.

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Il processo di programmazione

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Il processo di gestione delle procedure di evidenza pubblica (1/2)

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Il processo di gestione delle procedure di evidenza pubblica (2/2)

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Il processo di avanzamento di operazioni a titolarità regionale

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Il processo di avanzamento di operazioni a regia regionale

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2.6. IRREGOLARITÀ E RECUPERI

2.6.1. Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti

Riferimenti e Procedure Regolamentari

In conformità alla normativa comunitaria (art. 70 del Regolamento (CE) 1083/2006) ed alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione Europea, l’Amministrazione regionale, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell’attività di implementazione del Programma Attuativo Regionale, intendere estendere alle operazioni FAS le attività configurate per i Programmi Comunitari, POR Calabria FESR 2007/2013 e POR Calabria FSE 2007/2013, per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati.

In particolare l’Amministrazione regionale, ogni qualvolta attraverso le proprie azioni di controllo individua una violazione del diritto comunitario, avendone fatto oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario, provvede ad informare per le attività di propria competenza gli organismi responsabili dell’Audit, compreso il MISE-UVER, entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre con l’invio della copia di una apposita scheda. La comunicazione trimestrale sulle irregolarità viene effettuata anche se di contenuto negativo.

La struttura regionale incaricata di raccogliere le informazioni da tutti gli uffici e di comunicarle agli organismi interessati è l’Autorità di Gestione del Programma Attuativo Regionale che si avvale del Servizio “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Per l’elaborazione delle procedure di segnalazione e rettifica delle irregolarità, nonché per le modalità di registrazione dei recuperi dei pagamenti indebitamente corrisposti, sono stati considerati i seguenti documenti:

- Regolamento (CE) n. 1681/1994, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2035/05, relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore.

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 2, comma 7, che definisce l’irregolarità come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale”.

- Regolamenti (CE) n. 1083/2006 art. 70 e n. 1828/2006 artt. 27-36 che dispongono che è competenza degli stati membri prevenire, individuare e correggere le irregolarità, con l’obbligo di recuperare gli importi indebitamente versati, ivi compresi eventuali interessi di mora, e notificarli alla Commissione informandola sistematicamente sull’andamento dei pertinenti procedimenti amministrativi e giudiziari.

- Regolamento (CE) n. 2988/1995, in particolare gli art. 4-5-6.

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- Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi comunitarie, siglato in Conferenza Unificata del 20 settembre 2007;.

- Circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie, pubblicata nella GU n. 240 del 15 ottobre 2007.

- CDRR/05/0012/01: Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (CE) n. 438/01 (Appendice 3 Orientamenti per la Chiusura degli Interventi 2000-2006);

- Documento condiviso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni nel 2006 “Gestione delle somme soggette a procedure di recupero”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’irregolarità viene definita come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale”.

Una irregolarità corrisponde ad un comportamento, situazione o atto di cui, in base a fatti specifici, ne sia stata accertata l’esistenza attraverso una prima valutazione scritta da parte di una autorità giudiziaria o amministrativa (primo verbale amministrativo o giudiziario). Il sospetto di frode è una irregolarità che dà inizio ad un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale.

Restituzione di importi connessi ad irregolarità.

La comunicazione delle irregolarità spetta all’Autorità di Gestione, che deve valutare se procedere o meno a dare comunicazione dell’irregolarità agli Organismi nazionali e comunitari previsti, a seconda della gravità del caso (presenza o meno del sospetto di frode), e qualora ne ricorrano i presupposti.

Prima di procedere alla comunicazione è da ritenere, infatti, indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l’esistenza dell’irregolarità. Tale valutazione è compiuta dall’Autorità di Gestione, la quale, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verifica senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.34

In presenza di spese “irregolari”, la procedura da attivare è differente a seconda che le stesse abbiano formato o meno oggetto di certificazione alla Commissione Europea.

- Spese irregolari certificate alla Commissione (recuperi in senso stretto ai sensi degli art. 61 lett. (f) e 70.1 lett. (b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006).

34 Ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche europee, del 12 ottobre 2007,

relativa alle Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.

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Nel caso in cui la spesa oggetto di irregolarità sia già stata certificata alla Commissione Europea, si rientra pienamente nelle procedure previste dai Regolamenti comunitari.

In tal caso, l’Autorità di Gestione o l’Organismo Intermedio dà avvio alle procedure di recupero nei confronti del Beneficiario delle somme irregolari e fornisce le necessarie informazioni all’Autorità di Certificazione, la quale provvede all’inserimento dell’importo nel registro debitorio, in adempimento a quanto previsto dall’art. 61 (f) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Una volta avvenuto il recupero con restituzione delle somme irregolari, l’importo recuperato dal Beneficiario deve essere restituito alla Commissione Europea deducendolo dalla Dichiarazione delle spese, maggiorato, se del caso, degli interessi di mora, ed è inserito nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’all. XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Come previsto dal CDRR 05-0012-01 tale procedura è obbligatoria sia nel caso in cui l’irregolarità sia stata comunicata, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1681/1994 e s.m.i., all’organismo preposto (Olaf), sia nel caso in cui la comunicazione non sia dovuta (ad es. importi irregolari sotto soglia).

- Spese irregolari non certificate alla Commissione.

Le operazioni connesse con la restituzione dell’importo non investono l’Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale, attraverso escussione della polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

Restituzione di importi non connessi ad irregolarità.

Tale tipologia, come sopra evidenziato, non attiva il recupero a favore della Commissione Europea: le somme vengono restituite dal Beneficiario e gestite a livello amministrativo interno, senza che ne venga dato conto alla Commissione Europea nella relazione annuale sugli importi recuperabili ai sensi dell’art. 20, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, né nel registro debitorio ai sensi dell’art. 61, lett. f, del Regolamento (CE) n..1083/2006. Tuttavia, qualora l’importo restituito afferisca a spese già certificate alla Commissione, l’Autorità di Certificazione deve procedere comunque ad effettuare una correzione della Domanda di Pagamento, deducendo l’importo indebito.

In ogni caso l’Autorità di Gestione deve avere traccia delle procedure di rimborso attivate.

Soppressioni (importi ritirati).

Tale tipologia si configura nel caso in cui l’Autorità di Gestione decida di eliminare, in via cautelativa, la spesa irregolare dal Programma Operativo, prima dell’effettivo recupero dell’importo dal Beneficiario, (ossia prima dell’avvenuta restituzione della somma irregolare) al fine di destinare le risorse comunitarie ad altre operazioni.

In tal caso l’Autorità di Certificazione deduce l’importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento e ne dà comunicazione alla Commissione Europea, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato – Igrue, nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati e ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’all. XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

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La restituzione (ossia il recupero nei confronti del Beneficiario) è gestita successivamente a livello di bilancio regionale, tramite, a seconda del caso, escussione di polizza fidejussoria, compensazione degli importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

Applicazione del tasso di interesse di mora.

L’art. 155 del Regolamento CE-Euratom n. 1605/2002 prevede che le disposizioni relative alla formazione ed all’esecuzione del bilancio generale si applicano anche alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi Strutturali e agricole di preadesione. Ne deriva pertanto che il campo di applicazione e le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti, nonché i tassi d’interesse da applicare sono quelli stabiliti dall’art. 86 del Regolamento 2342/2002 (Regolamento di attuazione del Regolamento 1605/2002), come modificato dal Regolamento n. 1248/2006. Tale articolo dispone:

1. Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di:

a) sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;

b) tre punti percentuali e mezzo in tutti gli altri casi.

3. L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente”.

La normativa comunitaria sopra riportata conferma quindi l’applicazione degli interessi di mora in caso di importi non rimborsati alla scadenza stabilita e detta chiare disposizioni per determinare il relativo tasso di interesse moratorio.

Questo ultimo infatti corrisponde al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C) in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza maggiorato di sette punti percentuali (se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi) o di tre punti percentuali e mezzo ( in tutti gli altri casi).

Alla luce del principio di assimilazione è possibile individuare e stabilire il termine di scadenza da cui far decorrere l’applicazione degli interessi di mora derivanti dalla succitata normativa comunitaria, in analogia (ed in sintonia) con quanto stabilito a livello nazionale, ovvero a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti dai dispositivi in materia di riscossione esattoriale.

Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali.

Le tappe principali della procedura di recupero (quota Fondo Strutturale) possono essere così sintetizzate:

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- L’Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, etc.) emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17 l. 144/99 e s.m.i.). Per permettere l’esatto computo della quota interesse da restituire, l’organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo.

- La restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

- Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l’amministrazione competente chiede gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati (anche in questo caso l’organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire).

- A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), viene rimborsata alla Commissione Europea, mentre l’Amministrazione trattiene la quota di interessi legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi del programma come sopra evidenziato).

Resta inteso che rispetto alle somme recuperate è necessario rettificare ai sensi delle disposizioni comunitarie, le successive dichiarazioni delle spese e domanda di pagamento presentate e di fornire informazioni sui recuperi effettuati nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’all. XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Analogamente alle procedure di Fondo Strutturale, anche per il Fondo di Rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, si riportano in sintesi le seguenti fasi:

- L’Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, etc.) emette il provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento in vigore nel periodo intercorso tra la data di erogazione della somma stessa e la data di restituzione. Per consentire il corretto calcolo degli interessi, l’Organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo.

- La restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interesse) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

- Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l’amministrazione competente richiede, in aggiunta agli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento precedentemente maturati, gli interessi di mora35 sulla quota capitale a partire dalla scadenza del termine, fino alla data di restituzione (anche in questo caso l’organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire).

35 Poiché a livello nazionale non è predeterminato il tasso di interesse di mora direttamente applicabile a tale specifica

fattispecie, appare ragionevole, in virtù del principio di assimilazione, prevedere l’applicazione dello stesso saggio di interesse previsto per il recupero delle quote comunitarie.

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- A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi maturati, diversamente da quanto avviene per la quota del FSE, è rimborsata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 183/87.

Individuazione della data di erogazione e della data di recupero.

All’interno del complesso procedimento di erogazione che vede coinvolti diversi organi dell’Amministrazione, è possibile individuare come data di erogazione il momento dell’ordine di liquidazione materiale (per es. bonifico) dell’importo da parte del contabile a ciò preposto, in quanto con tale atto ed in tale momento l’Amministrazione perde la disponibilità materiale dello stesso importo.

Viceversa, la data di restituzione è individuabile nella data indicata come valuta contabile dell’ordine di liquidazione materiale effettuato dall’ente.

Modalità di calcolo.

Il calcolo degli interessi per il recupero delle somme indebitamente pagate è effettuata con il metodo semplice, utilizzando come metro temporale l’anno solare.

Procedure della Regione Calabria.

Nella gestione del POR Calabria FESR 2007 - 2013 la Regione Calabria previene, individua e corregge le irregolarità e recupera gli importi indebitamente versati (art. 70 del Regolamento (CE) n. 1083/2006).

La rilevazione di un errore o sospetta irregolarità da parte di un qualsivoglia Soggetto, interno o esterno all’Amministrazione regionale, viene segnalata all’Autorità di Gestione, la quale attiva un’immediata azione di verifica e sospende temporaneamente gli eventuali pagamenti in favore del Beneficiario, informandolo della motivazione. Terminata la verifica, in caso di riscontro negativo riportato in un verbale approvato dall’Autorità di Gestione, viene archiviato il caso e sbloccato il pagamento.

In caso di accertamento positivo, il Responsabile del Settore di Intervento, in collaborazione con il Responsabile della Linea di Intervento, provvede immediatamente alla correzione dell’errore eventuale o, in caso sia confermato il sospetto di irregolarità, a notificare il verbale al Soggetto individuato come responsabile ed a sollecitare l’invio di documentazione giustificativa entro un preciso termine, scaduto il quale l’Autorità di Gestione provvede ad autorizzare la revoca della sospensione ovvero, in presenza di presupposti di legge, all’emanazione dei conseguenti atti amministrativi di sospensione/revoca del finanziamento, recupero delle somme indebitamente versate a cura dell’organo e secondo le competenze.

Contestualmente alle procedure di cui sopra, l’Autorità di Gestione informa l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Audit e i Servizi della Commissione delle irregolarità (per importi di contributo comunitario uguali o superiori a 10.000 euro) e altresì sull’andamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 28,29,30 e31 del Regolamento (CE) n. 1820/2006.

Tutta la procedura, già gestita dall’attuale sistema Rendiconta, (che sarà ulteriormente implementata nel nuovo Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti), è articolata nelle seguenti fasi:

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a) le Unità Operative di Controllo di 1° livello dei Dipartimenti Regionali e i Responsabili della Linea di Intervento, gli Organismi Intermedi nello svolgimento delle proprie attività di Controllo di I° livello, ovvero l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit, nello svolgimento della loro attività di controllo, riscontrata una irregolarità relativa ad una operazione comunicano le informazioni relative all’irregolarità all’Autorità di Gestione ed in particolare al Dirigente pro tempore del Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” che provvede alla trascrizione delle informazioni nel Registro delle Irregolarità. Nel caso in cui l’irregolarità è riscontrata da Soggetti terzi alla Regione Calabria (Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, altri Organi di Controllo, etc.) questi ultimi trasmettono, in via cartacea, le relative informazioni all’Autorità di Gestione e nello specifico al Dirigente pro tempore del Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” che provvede alla trascrizione delle informazioni nel Registro Informatico delle Irregolarità;

b) il Dirigente pro tempore del Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, in qualità di Responsabile del Registro delle Irregolarità, provvede ad analizzare le informazioni relative alle irregolarità comunicate e sulla base dei risultati dell’analisi a:

- trattare separatamente le irregolarità che non superano la soglia di legge per le comunicazioni OLAF;

- inoltrare le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il seguito all’Organismo per la Lotta alla Frode Comunitaria (OLAF);

- informare l’Autorità di Certificazione per effettuare le deduzioni degli importi definiti come irregolari dalla prima Domanda di Pagamento utile;

- informare i Responsabili dei Settori di Intervento e i Responsabili delle Linee di Intervento per l’attivazione del procedimento amministrativo di recupero.

c) I Responsabili dei Settori di Intervento, coadiuvati dai Responsabili delle Linee di Intervento, ovvero i Responsabili degli Organismi Intermedi, provvedono a seguito della comunicazione dell’Autorità di Gestione, di cui al precedente Punto b), attivano le procedure per il recupero dell’importo ritenuto irregolare con la tracciabilità anche informatica dell’effettivo rimborso mediante il censimento delle reversali di incasso ricevute dall’apposito servizio di Tesoreria Regionale. Il Responsabile della Linea di Intervento, infatti, con il Decreto Dirigenziale di Revoca del finanziamento pubblico concesso invia al Beneficiario le coordinate bancarie delle Casse Regionali cui inviare il bonifico per restituire la somma irregolarmente percepita. La Tesoreria Regionale informa l’Autorità di Certificazione dell’avvenuto incasso e quest’ultima invia la comunicazione al Responsabile della Linea d’Intervento il quale deve annotare la data ed il numero della reversale d’incasso sul Registro delle Irregolarità chiudendo, così, anche la procedura amministrativa del recupero del finanziamento irregolare.

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d) Nei casi di mancato recupero dell’importo ritenuto irregolare si procede secondo le modalità previste con la Legge Regionale n. 8/2002, artt. 40 bis e 40 ter36, e descritte nell’Allegato E della presente Relazione.

Il processo di gestione delle irregolarità e di gestione dei recuperi/revoche

2.6.2. Descrizione della procedura per conformarsi all’obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell’art. 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006

La Regione, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell’attività di implementazione del POR, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, in applicazione dell’art. 70 del regolamento generale e delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione.

In particolare la Regione, ogni qualvolta attraverso le proprie azioni di controllo individua una violazione del diritto comunitario che possa arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea, avendone fatto oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o

36 Introdotti rispettivamente dalla Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2006 e dalla Legge Regionale n. 22 del 5

ottobre 2007.

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giudiziario, provvede ad informare la Commissione entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre con una apposita scheda. La comunicazione trimestrale sulle irregolarità viene effettuata anche se di contenuto negativo.

La struttura regionale incaricata di raccogliere le informazioni da tutti i Responsabili dei Settori e delle Linee di Intervento e dagli Organismi Intermedi e di comunicarla alla Commissione Europea (OLAF), attraverso la competente Amministrazione Centrale dello Stato, è l’Autorità di Gestione del POR Calabria attraverso il Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”.

Il provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento ed eventualmente il recupero degli importi indebitamente versati a carico del Programma Operativo sono disposti dal Responsabile del Settore di Intervento, che attraverso l’allegato alla scheda di attestazione dei pagamenti, inviata periodicamente all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione, contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria.

L’Autorità di Certificazione contestualmente all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, procede all’aggiornamento del registro dei recuperi ed a compilare l’apposita scheda di comunicazione per la Commissione, accompagnata dall’attestazione degli importi in attesa di recupero.

Di seguito sono elencate le fasi operative che l’amministrazione deve compiere per segnalare le irregolarità, a livello generale:

1) Identificazione dell’irregolarità da parte del Responsabile del Settore di Intervento incaricato della gestione ed attuazione dell’operazione cofinanziata dal FESR;

2) Raccolta della documentazione che attesta il verificarsi dell’irregolarità, e segnalazione al Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria che procede alla valutazione dei fatti ed all’accertamento della stessa;

3) In caso di accertamento dell’irregolarità (certa o presunta) si procede ad inoltrare apposita comunicazione alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento politiche comunitarie, per il tramite dell’Autorità Capofila di Fondo-MEF -, che successivamente procederà all’inoltro alla Commissione Europea, in tempo utile per consentire il rispetto dei termini previsti dai regolamenti ed utilizzando la modulistica prevista;

4) Se del caso informativa agli organi di controllo esterni (Autorità di Audit);

5) Aggiornamento del registro dei recuperi a cura dell’Autorità di Certificazione;

6) Compilazione della scheda da inviare alla Commissione, a cura dell’Autorità di Certificazione.

Le informazioni sono registrate e conservate nel sistema/archivio informatico.

La Regione e gli Enti locali coinvolti nell’attuazione del POR, nel seguire l’iter sopra descritto operano nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e dell’Accordo del 20 settembre 2007 tra Governo Regioni, Province autonome, Province,

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Comuni e Comunità Montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi37.

Tale accordo stabilisce che la comunicazione delle irregolarità e frodi alla Commissione Europea deve essere preceduta da una valutazione mirata ad accertare l’esistenza delle irregolarità. Questa valutazione è realizzata dagli organi decisionali preposti in relazione ai diversi fondi comunitari, che una volta ricevuta la segnalazione di sospetta frode effettuano un tempestivo esame degli elementi indicati per accertare l’effettiva violazione di una norma comunitaria e nazionale, tale da provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Esiste obbligo di comunicazione solo qualora tale esame preliminare confermi l’esistenza di irregolarità. In tal caso gli organi decisionali succitati redigono l’apposito modulo e lo inviano tempestivamente al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri organo centrale competente per l’inoltro alla Commissione.

Gli organismi di controllo esterni all’amministrazione regionale sono tenuti a far prevenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto “modulo”, per i successivi adempimenti di competenza. Gli organi decisionali a loro volta sono tenuti a far conoscere agli organismi di controllo che hanno trasmesso l’atto o la segnalazione, l’esito delle decisioni assunte per consentire il miglioramento qualitativo dell’attività di controllo e l’aggiornamento delle banche dati.

L’Accordo citato assunto tra Governo Centrale ed Enti territoriali stabilisce all’articolo 2 che la valutazione preliminare da parte degli organi decisionali competenti debba essere realizzata nel più breve tempo possibile e che la trasmissione del modulo debba avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività della Comunicazione alla Commissione Europea da parte del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie.

Inoltre l’Accordo Deliberazione (art. 3) che qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni sia sempre subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.

Tutte le informazioni relative alle irregolarità sono registrate e conservate nel sistema/archivio informatico.

Fatti salvi gli obblighi di rettifica e recupero, l’Autorità di Gestione comunica quanto prima le irregolarità rilevate alla Commissione (OLAF), (art. 60 Regolamento (CE) n. 1083/06).

Per quanto attiene ulteriori informazioni relative alle procedure per la comunicazione delle irregolarità si rinvia ad una prossima specificazione in quanto legate alla organizzazione del sistema di gestione non ancora definito.

Viene segnalata anche l’ inesistenza di irregolarità.

L’iter per la comunicazione delle irregolarità alla Commissione Europea è sintetizzato nel seguente diagramma di flusso.

37 L’accordo è stato recepito dalla Circolare del 12 ottobre della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee, pubblicata nella GU n. 240 del 15 ottobre 2007.

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3. ORGANISMI INTERMEDI

3.1. PARTE GENERALE

3.1.1 Riferimenti Regolamentari

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 definisce l’«organismo intermedio» come qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni.

Possono pertanto essere Organismi Intermedi i soggetti ai quali sono delegate funzioni dell’Autorità di Gestione o dell’Autorità di Certificazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 60 e 61 del Regolamento Generale.

I casi specifici di delega, da parte dell’Autorità di Gestione, della gestione e dell’attuazione di una parte del Programma Operativo possono essere riconducibili anche alla fattispecie della Sovvenzione Globale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento n. 1083/2006.

In tal caso, l’articolo elenca a titolo esemplificativo i soggetti che possono essere designati come Organismi Intermedi per la gestione e l’attuazione di una parte del Programma Operativo, ovvero gli Enti Locali, gli Organismi di sviluppo regionale o le Organizzazione non governative.

La gestione e l’attuazione della parte di Programma Operativo delegata avviene, continua l’articolo, secondo modalità previste da un accordo concluso tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo in questione. Tale delega lascia comunque impregiudicata la responsabilità finanziaria dell’Autorità di Gestione e dello Stato membro.

Inoltre, in tale caso, l’Organismo Intermedio deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria e di norma, al momento della sua designazione esso è stabilito o ha una rappresentanza nella Regione o nelle Regioni coperte dal Programma Operativo.

Nel caso di Sovvenzione Globale, le spese di gestione dell’Organismo Intermedio connesse alla realizzazione di operazioni riconducibili ad uno specifico Asse Prioritario sono a questo imputate.

In linea con le previsione del Regolamento Generale n. 1083/2006, i Programmi Operativi prevedono che l’Autorità di Gestione possa affidare parte delle proprie funzioni e attività a Organismi Intermedi “mediante un atto che stabilisce:

- i contenuti della delega;

- le funzioni reciproche;

- le informazioni da trasmettere all’Autorità di Gestione/Certificazione e la relativa periodicità;

- gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite;

- le modalità di svolgimento dell’attività di gestione e di controllo;

- la descrizione dei flussi finanziari;

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- le modalità, la conservazione dei documenti;

- gli eventuali compensi;

- le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

Gli Organismi Intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati.

1. L’Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali e/o Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.

2. Sotto la propria responsabilità, l’Amministrazione regionale ed eventualmente gli Enti e Amministrazioni di cui al precedente punto 1, nell'esecuzione delle operazioni di alcune attività possono avvalersi, dei seguenti Organismi Intermedi, comunque precedentemente individuati dall'Amministrazione regionale:

a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture “in house”38 ;

b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di strutture “in house” dell’Amministrazione;

c) soggetti privati con competenze specialistiche.

L’individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Eventuali organismi individuati di cui ai Punti 1 e 2 vengono comunicati al Comitato di Sorveglianza e riportate nei Rapporti Annuali di Esecuzione.

Gli elementi che caratterizzano gli Organismi Intermedi a cui è delegata la gestione e l’attuazione di parte di un Programma Operativo possono, quindi, essere così sintetizzati:

- l’Organismo Intermedio agisce nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni;

- rimane impregiudicata la responsabilità finanziaria dell’Autorità di Gestione;

- l’Organismo Intermedio deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

- al momento della sua designazione, l’Organismo Intermedio deve essere stabilito o avere una rappresentanza nella Regione coperta dal Programma Operativo;

- nell’accordo tra l’ Organismo Intermedio e l’Autorità di Gestione, tra le altre cose, devono essere definite le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento dell’attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei documenti, gli eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze;

38 Ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

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- l’Organismo Intermedio deve disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati;

- nei casi di Soggetti non aventi il carattere di strutture “in house” dell’Amministrazione Regionale e di Soggetti privati con competenze specialistiche, gli Organismi Intermedi sono individuati e selezionati mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità, parità di trattamento;

- il rispetto delle condizioni stabilite nell’atto che stabilisce i contenuti della delega è verificato dall’Autorità di Gestione.

In linea di massima, comunque, nel caso di Organismi Intermedi che sono Soggetti interamente pubblici, quindi in primis le Province ma anche i Soggetti pubblici strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture “in house”, sono assegnate funzioni di gestione che possono riguardare complessivamente l’attuazione del Programma Operativo, dalla programmazione alla selezione delle operazioni, alla erogazione dei finanziamenti all'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 60 lettera b), alla garanzia circa il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 69, generalmente con modalità analoghe a quelle della Autorità di Gestione, comunque rispettose dei dispositivi regolamentari.

Informazioni più dettagliate circa le funzioni e l’organizzazione degli Organismi Intermedi sono contenute nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo redatta dall’Autorità di Gestione a norma dell’articolo 71.1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Tali informazioni saranno eventualmente aggiornate nel Rapporto Annuale di Controllo redatto dall’Autorità di Audit in attuazione dell’art. 62.1 lettera d) dello stesso Regolamento.

Designazione e Selezione degli Organismi Intermedi.

Quando l’attribuzione di compiti e mansioni riguarda “Soggetti interamente pubblici”, la Regione, sulla base di accordi negoziali e attraverso un atto amministrativo, può procedere alla loro designazione come Organismi Intermedi e al trasferimento diretto di risorse.

Quando la designazione degli Organismi Intermedi riguarda “soggetti pubblici non aventi il carattere di struttura in house dell’Amministrazione” o “soggetti privati con competenze specialistiche”, la Regione procede a selezionare tali soggetti mediante procedura di evidenza pubblica.

I criteri per la selezione di questi Organismi Intermedi saranno definiti di volta in volta, in relazione alle finalità e alle caratteristiche dell’operazione da svolgere. Tra questi criteri saranno comunque considerati la capacità realizzativa, la capacità economica e il radicamento nel territorio. In particolare si fa riferimento alla:

- competenza acquisita nel settore e/o campo di attività in cui dovranno essere realizzati gli interventi finanziati;

- capacità di coinvolgere in modo adeguato gli stakeholder e gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l’attuazione delle azioni previste e capacità di stipulare accordi e avviare collaborazioni;

- conoscenza delle modalità di intervento dei Fondi strutturali interessati e dei vincoli connessi ai regolamenti comunitari, nonché all’applicazione delle normative nel campo di

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interesse, capacità amministrative maturate in esperienze similari, risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione e al controllo;

- capacità progettuale e gestionale per l’attuazione degli interventi;

- economicità.

L’individuazione di Organismi Intermedi, le modalità attraverso cui la Regione intende selezionarli nonché i compiti e le mansioni ad essi attribuiti, saranno tempestivamente comunicate al Comitato di Sorveglianza.

Procedure di Gestione e Controllo.

Nel caso di Organismi Intermedi a cui è delegata la gestione e l’attuazione di una parte del Programma Operativo in un apposito atto (“accordo” ai sensi dell’art. 42.1 del Regolamento n. 1083/2006, la cui forma sarà definita nel rispetto dell’autonomia amministrativa delle Regioni/PA) l’Autorità di Gestione fissa:

- le modalità di presentazione delle spese conseguite;

- le modalità di svolgimento dell’attività di gestione e di controllo;

- la descrizione dei flussi finanziari;

- le modalità di conservazione dei documenti;

- gli eventuali compensi;

- e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

Più in generale e in linea con quanto previsto all’Allegato XII del Regolamento n. 1828/2006, nel caso in cui per gli Organismo Intermedi siano previste procedure e modalità di gestione e attuazione comuni a quelle seguite dall’Autorità di Gestione nell’esecuzione del PO potrà essere sufficiente un richiamo alle stesse, diversamente queste devono essere esplicitamente indicate nell’accordo.

A tutela di quanto previsto all’art. 42 c. 1 (“Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell’Autorità di Gestione”), al fine di validare la sorveglianza e il controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni connesse alla sovvenzione globale, l’Autorità di Gestione esegue verifiche di sistema sugli Organismi Intermedi, riservandosi di effettuare anche visite in loco presso i beneficiari dei finanziamenti.

I soggetti cui la Regione affida il ruolo di Organismo Intermedio sono tenuti, quando promuovono operazioni nell’ambito del Programma Operativo, ad applicare le procedure indicate nel presente documento.

3.1.2 Organismi Intermedi del POR Calabria FESR 2007/2013

La Regione Calabria, come previsto dal Regolamento (CE) N. 1083/2006 può “designare un organismo o servizio pubblico o privato (c.d. “Organismi Intermedi”) per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione, sotto la responsabilità di detta Autorità, o per svolgere mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”.

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Al momento della stesura del Programma Operativo la Regione Calabria non ha individuato alcun Organismo Intermedio.

Il Paragrafo 5.2.6 del POR Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea prevede che “Gli Organismi Intermedi di cui al Punto 1 saranno eventualmente individuati, per ciascun Asse Prioritario, nel Documento di Attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013 che viene approvato dalla Giunta Regionale e presentato per comunicazione al Comitato di Sorveglianza nella prima riunione utile successiva alla Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma”. In ogni caso la scelta degli Organismi intermedi avviene tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Leggi regionali di settore.

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4. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

4.1. L’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI

4.1.1 Data e forma della designazione formale che autorizza l’Autorità di Certificazione a svolgere le proprie funzioni.

La designazione dell’Autorità di Certificazione è avvenuta con i seguenti atti:

1. Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 170 del 1 agosto 2007, che approva la proposta del POR Calabria FESR 2007 - 2013 formulata dalla Giunta Regionale con Deliberazione N. 39 del 7 luglio 2007.

2. Deliberazione della Giunta Regionale N. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07.12.07 di approvazione del POR Calabria FESR 2007-2013.

3. Deliberazione della Giunta Regionale N. 21 del 9 gennaio 2008 con la quale sono state designate le Autorità del POR Calabria FESR 2007 – 2013 ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

4.1.2. Indicazione delle funzioni svolte direttamente dell’Autorità di Certificazione

L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dall’articolo 61 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 e dalla normativa nazionale. In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti:

a. elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;

b. certificare che:

i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

c. garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

d. tenere conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;

e. mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

f. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati

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sono restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea prima della chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

A tale scopo l’Autorità di Certificazione verifica che:

- l’Autorità di Gestione abbia rispettato le disposizioni dell’art. 58 del Regolamento (CE) n. 1083/06 sul controllo finanziario e segnatamente relativamente ai principi di sana gestione finanziaria, di prevenzione e correzione delle irregolarità, e dell’art. 60 del sopraccitato Regolamento;

- la dichiarazione riguardo alle spese sostenute nel periodo di ammissibilità corrisponda a quanto effettivamente erogato dai beneficiari finali, documentato da fatture quietanzate e da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- le operazioni oggetto di dichiarazione siano state selezionate sulla base dei criteri e delle procedure di selezione previsti.

L' Autorità di Certificazione, inoltre, ha il compito di:

- assicurarsi che sia garantito il tempestivo recupero degli importi relativi a pagamenti già effettuati nell’ambito dell’intervento comunitario riscontrati irregolari;

- tenere la contabilità degli importi da recuperare, e realizzare gli adempimenti previsti dall’art. 61 del Regolamento (CE) n. 1083/06;

- restituire, dopo il recupero, gli importi relativi a pagamenti irregolari, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l’importo in questione nella successiva dichiarazione delle spese e domande di pagamento presentate alla Commissione ovvero, se l’importo dedotto è insufficiente, rimborsare la differenza alla Commissione;

- trasmettere alla Commissione europea una volta all’anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale, le informazioni sui recuperi effettuati, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

L’Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione Europea, per il tramite dell’Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una previsione estimativa degli importi inerenti le domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

L’Autorità di Certificazione predispone le proprie attività in modo che le domande di pagamento siano inoltrate (così come previsto dal POR approvato) per il tramite dell’Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento, alla Commissione Europea con cadenza periodica, e almeno quattro volte l’anno (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) con la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di pagamento, solo ove necessaria, entro il 31 dicembre di ogni anno per evitare il disimpegno automatico delle risorse.

4.1.3. Funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Certificazione

Non è prevista alcuna delega di funzioni ad altri Organismi Intermedi da parte dell’Autorità di Certificazione.

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4.2. ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

4.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità

L’articolazione organizzativa dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR 2007 -2013 e del POR Calabria FSE 2007 – 2013 risulta formalizzata a partire da quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1025 del 25 novembre 2005.

La struttura dell’Autorità di Certificazione è costituita da 15 Unità. E’ attualmente in corso un processo per il potenziamento e la riorganizzazione della Struttura dell’Autorità di Certificazione (Segreteria Tecnica) al fine di dotare l’Autorità di altre 3 risorse per complessive 18 Unità (9 sul POR Calabria FESR 2007-2013 e 9 sul POR Calabria FSE 2007-2013).

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Le funzioni svolte dalla Struttura dell’Autorità di Certificazione sono riportate di seguito.

Gestione dei Flussi Finanziari verso la Regione.

La gestione dei flussi finanziari è effettuata in collaborazione con le Autorità nazionali coinvolte, su base telematica, attraverso l’interazione tra il sistema comunitario SFC2007 e il Sistema Informativo nazionale gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE.

Previsione di Spesa.

L’Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione Europea, per il tramite dell’Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una previsione estimativa degli importi inerenti le domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

La previsione di spesa è elaborata sulla base delle previsioni trasmesse dai Responsabili degli Assi Prioritari del Programma Operativo.

Prefinanziamento.

Come previsto dall’art. 82 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, la Commissione provvede al versamento di un importo unico a titolo di prefinanziamento, una volta adottata la Decisione che approva il contributo dei Fondi al Programma Operativo.

Il prefinanziamento è pari al 5% della partecipazione complessiva dei Fondi al Programma Operativo ed è corrisposto in due rate: la prima pari al 2%, corrisposta nel 2007, e la seconda pari al rimanente 3%, corrisposta nel 2008, del contributo dei Fondi strutturali al Programma Operativo.

L’Autorità di Certificazione rimborsa alla Commissione europea l’importo totale del prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento. Le stesse procedure di restituzione saranno applicate per la parte del prefinanziamento nazionale erogata dall’IGRUE.

Pagamenti intermedi.

L’Autorità di Certificazione predispone le domande di pagamento intermedio (utilizzando i modelli di cui al Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 di applicazione dei Regolamenti (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e 1080/2006), le firma digitalmente e le invia, per il tramite dell’Amministrazione centrale capofila di Fondo ed il supporto del Sistema Informativo nazionale, alla Commissione Europea e al Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE, specificando sia la quota comunitaria che la quota nazionale.

L’Autorità di Certificazione invia una copia di tali domande di pagamento su supporto cartaceo al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione- Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali comunitari.

L’Autorità di Certificazione predispone le proprie attività in modo che le domande di pagamento siano inoltrate almeno quattro volte l’anno (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) con la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di pagamento, solo ove necessaria, entro il 31 dicembre di ogni anno per evitare il disimpegno automatico delle risorse.

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Saldo.

L’ultima fase del flusso finanziario riguarda l’erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per i pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall’ art. 89 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

L’Amministrazione regionale può, per le operazioni completate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, effettuare una chiusura parziale a norma dell’art. 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

Verifica e Gestione dei Flussi Finanziari.

L’Autorità di Certificazione verifica e gestisce i flussi finanziari in entrata attraverso le seguenti attività:

- verifica riscossioni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di Rotazione e correlazione delle stesse con le domande di pagamento;

- prelievo dal Conto di contabilità speciale 22905 presso la Tesoreria Centrale dello Stato sulla base dei dati estrapolati dal Sistema Regionale di Monitoraggio “Rendiconta”, inerenti l’avanzamento finanziario sui pagamenti “effettivi”, imputati ai capitoli di bilancio.

Gestione dei Flussi Finanziari verso i Beneficiari

L’Autorità di Certificazione, di concerto con l’Autorità di Gestione, opera al fine di favorire:

- il funzionamento del circuito finanziario del Programma Operativo, l’efficienza delle procedure di trasferimento delle risorse finanziarie a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;

- l’efficienza del sistema contabile a livello regionale, per quanto riguarda in particolare le relazioni fra l’Amministrazione regionale e gli Organismi coinvolti a vario titolo nell'attuazione finanziaria degli interventi.

L’Autorità di Certificazione, di concerto con l’Autorità di Gestione, infine, assicura che gli interessi generati dai pagamenti eseguiti a favore del Programma Operativo siano ad esso imputati, poiché sono considerati risorse per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del Programma Operativo (art. 83).

Per trasferire le risorse finanziarie ai Beneficiari finali l’Autorità di Certificazione segue un preciso iter procedurale. A seguito dell’approvazione di un progetto, a valere su una determinata Linea d’Intervento, viene effettuato l’impegno di spesa attraverso il Decreto di Impegno. Dopo che il Beneficiario ha sostenuto la spesa, in parte o in tutto sul progetto, il Responsabile della Linea di Intervento provvede alla redazione del Decreto di Liquidazione della spesa ed al suo invio, sia in via informatica che cartacea, all’Autorità di Certificazione la quale, dopo aver verificato la correttezza contabile e di bilancio (UPB di spesa e capitoli di bilancio ai quali sono imputate le erogazioni) nonché l’esistenza della check-list compilata dal Responsabile della Linea di Intervento per la liquidazione della spesa, provvede all’emissione del Mandato di Pagamento e, quindi, ad erogare il contributo. L’Autorità di Certificazione eroga il contributo dopo aver compilato apposite check-list attinenti la propria attività contabile e finanziaria.

Gestione dei Recuperi

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Il recupero degli importi indebitamente versati a carico del Programma Operativo, ed eventualmente il provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento sono disposti dal medesimo Soggetto che ne ha disposto la concessione e la erogazione, che attraverso l’allegato alla scheda di certificazione dei pagamenti inviata periodicamente all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione, contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria.

L’Autorità di Certificazione deve:

- assicurarsi che sia garantito il tempestivo recupero degli importi relativi a pagamenti già effettuati nell’ambito dell’intervento comunitario riscontrati irregolari;

- tenere la contabilità degli importi da recuperare (Registro dei Recuperi), e realizzare gli adempimenti previsti dall’art. 61 del Regolamento (CE) n. 1083/06 ;

- restituire, dopo il recupero, gli importi relativi a pagamenti irregolari, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l’importo in questione nella successiva dichiarazione delle spese e domande di pagamento presentate alla Commissione ovvero, se l’importo dedotto è insufficiente, rimborsare la differenza alla Commissione;

- trasmettere alla Commissione europea una volta all’anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale, le informazioni sui recuperi effettuati, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

- inserire nel Sistema Regionale di Monitoraggio “Rendiconta” le reversali d’incasso collegate alle restituzioni effettive sul conto di Tesoreria.

Controllo delle Certificazioni della Spese

L’Autorità di Certificazione per la predisposizione delle domande di pagamento deve acquisire, verificare e controllare le certificazioni di spesa relative.

In particolare l’Autorità di Certificazione deve:

- mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

- verificare, attraverso specifici controlli a campione, che la dichiarazione delle spese è corretta in quanto:

- proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

- le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

- le spese sono state sostenute nel periodo di ammissibilità e corrispondono a quanto effettivamente erogato dai beneficiari finali, documentato da fatture quietanzate e da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- le operazioni oggetto di dichiarazione sono state selezionate sulla base dei criteri e delle procedure di selezione previsti.

Inoltre l’Autorità di Certificazione preliminarmente alla certificazione delle spese deve acquisire dall'Autorità di Gestione le necessarie informazioni relative alle procedure seguite e alle

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verifiche effettuate (controlli di 1° livello) in relazione alle spese presenti nelle dichiarazioni di spesa..

La Struttura della Autorità di Certificazione , in coerenza con le funzioni e le attività sopra presentate, è pertanto articolata nelle seguenti due Unità Operative (con le previsione di Unità di Personale previsto):

− Unità Operativa - Gestione dei Flussi Finanziari e Elaborazione delle Domande di Pagamento.

a) Elaborazione delle previsioni di spesa ad aprile e a settembre sulla base dei dati comunicati dai Dipartimenti e comunicazione al Ministero Capofila del Fondo.

b) Verifica delle riscossioni relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE) e correlazione delle stesse con le domande di pagamento.

c) Prelievo dal conto di contabilità speciale 22905 presso la Tesoreria Centrale dello Stato sulla base dei dati estrapolati dal Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema “Rendiconta”), inerenti l’avanzamento finanziario sui pagamenti “effettivi”, imputati ai capitoli di bilancio.

d) Controllo delle certificazioni di spesa e della loro completezza.

e) Elaborazione delle domande di pagamento e loro trasmissione ai Servizi della Commissione.

f) Registrazione sul “Registro dei Recuperi”, sia a livello cartaceo che informatico nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema “Rendiconta”) dei recuperi da effettuare e delle reversali d’incasso relative ai recuperi effettuati.

g) Adempimenti connessi alla fornitura di informazioni alla Commissione Europea e ai Ministeri su recuperi e soppressione di cofinanziamenti concessi dai Fondi Strutturali.

− Unità Operativa - Verifica e Controllo delle Spese Certificate.

a) Verifiche dei controlli di 1° livello svolti dall’Autorità di Gestione e dagli Organismi Intermedi.

b) Verifiche delle certificazioni di spesa e della loro conformità con le norme comunitarie.

c) Verifiche in loco presso l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi di un campione di operazioni inserire nelle certificazioni di spesa.

d) Verifica degli esiti e dei follow-up dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit.

Unità Operativa POR Calabria FESR

2007 – 2013 (anni /uomo)

POR Calabria FSE 2007 – 2013 (anni /uomo)

Gestione dei Flussi Finanziari e Elaborazione delle Domande di Pagamento.

4 4

Verifica e Controllo delle Spese Certificate. 5 5

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Totale Unità di Personale 9 9

Tutte le 9 Unità vengono altresì utilizzate per le verifiche di decreti che dispongono impegni di liquidazione della spesa, mediante la compilazione di apposite check-list (Gestione dei Flussi Finanziari verso i Beneficiari).

4.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell’Autorità di Certificazione

L’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e del POR Calabria FSE 2007 – 2013 ha predisposto uno specifico Manuale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 27 luglio 2009.

Il Personale attualmente operante nella Struttura dell’Autorità di Certificazione ha seguito specifici percorsi formativi sia relativamente alle funzioni e ai compiti propri delle attività di certificazione che all’utilizzo delle funzionalità del Sistema di Monitoraggio Regionale Rendiconta.

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4.3. CERTIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA

4.3.1. Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione

Informazioni Generali dell’Autorità di Gestione per la Certificazione delle Spese.

L’Autorità di Certificazione deve avere adeguate prove e assicurazioni per presentare le certificazioni delle spese alla Commissione Europea. Tali prove e assicurazioni si basano sulla verifica dei seguenti elementi:

- I Sistemi di Gestione e Controllo dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi funzionano in maniera adeguata per prevenire, rilevare e correggere le irregolarità. Questa assicurazione si ottiene:

- dalle informazioni dell’Autorità di Gestione in merito agli adempimenti di cui all’articolo 60, comma b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- dai Rapporti di Audit, dalle Relazioni e dai Pareri Annuali di Controllo dell’Autorità di Audit di cui all’articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- dai Verbali dei Controlli effettuati dalla Commissione Europea e da altri Organismi di Controllo nazionali e comunitari (Corte dei Conti nazionale, Corte dei Conti Europea, OLAF, etc.);

- I risultati delle attività di controllo sono stati presi adeguatamente in considerazione dai dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari e hanno portato effettivamente a correggere le irregolarità e ad adeguare i sistemi di gestione. A tal fine l’Autorità di Certificazione deve realizzare direttamente, con proprio personale, specifiche verifiche.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, elabora e trasmette annualmente entro il 30 giugno un Rapporto sugli adempimenti di propria competenza, per l’anno precedente, di cui all’articolo 60, comma b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Le informazioni da fornire nel Rapporto sono le seguenti:

- Descrizione dei sistemi di controllo, delle procedure applicate e delle check list utilizzate.

- Metodologie di campionamento utilizzate per le verifiche in loco.

- Risultati delle analisi del rischio eseguite.

- Risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti nell’anno di riferimento (numero delle operazioni controllate in loco, percentuali delle operazioni campionate, percentuali delle spese campionate, livello di errore trovato, tipologie di errori rilevati, informazioni sulle azioni correttive intraprese, etc.).

Dichiarazioni delle Spese (Autorità di Gestione).

Il Beneficiario Finale raccoglie, conserva e trasmette al Responsabile della Linea di Intervento, nell’ambito della quale è finanziata l’operazione, tutti i dati di impegno e di pagamento, i

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riferimenti dei giustificativi nonché i dati elencati nell’Allegato III al Regolamento (CE) n. 1828/2006 di sua pertinenza assieme a quelli pertinenti indicati dall’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1828/2006 di attuazione.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Settore “Verifiche e Controlli” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, riceve in via informatica le attestazioni di spesa relative alle singole operazioni da parte dei Responsabili dei Settori e delle Linee di Intervento attraverso il loro caricamento sul Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) e ne verifica la regolarità formale, l’eleggibilità e la coerenza con il Programma Operativo e con il Piano Finanziario dell’Asse Prioritario (Settore e Linea di Intervento).

L’Autorità di Gestione accetta e contabilizza le attestazioni di spesa ricevute per ciascun Asse Prioritario (Settore e Linea di Intervento) e le inoltra per via informatica, attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta), all’Autorità di Certificazione corredandole dalla propria dichiarazione di regolarità della spesa dichiarata, ai sensi dell’articolo 60, comma g, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

In particolare l’Autorità di Gestione fornisce per ciascuna attestazione di spesa, a livello di Settore e Linea di Intervento, tutte le informazioni necessarie a dimostrare che:

a) le verifiche effettuate dall’Autorità di Gestione garantiscono che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state effettuate per operazioni selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati per il Programma Operativi e alle norme comunitarie e nazionali, in particolare:

- le norme sugli aiuti di Stato;

- le norme in materia di appalti pubblici;

- le regole sulla giustificazione degli anticipi nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato, ovvero di spese sostenute dal Beneficiario entro un periodo di tre anni dal termine;

- le spese non contengono spese relative ai Grandi Progetti non ancora approvati dalla Commissione Europea;

b) le spese sostenute sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili e sono basate su documenti giustificativi verificabili e le relative operazioni sono legittime e sono state eseguite in modo soddisfacente conformemente alle norme e alle procedure;

c) le attestazioni di spesa tengono conto, ove pertinente, di eventuali importi recuperati e di eventuali interessi di mora ai sensi del comma 1, lettera b, dell’articolo 70 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e delle entrate provenienti da operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo;

d) la ripartizione della spesa certificata tra le singole operazioni si registrata correttamente su file informatizzati e che sia disponibile per i controlli a richiesta;

e) la quantità e l’efficacia delle verifiche, sia “desk” che “in loco”, sia sufficiente a fornire una ragionevole garanzia della legittimità e della regolarità delle spese certificate. A tal fine l’Autorità di Gestione, oltre alla predisposizione del Rapporto annuale di cui al paragrafo precedente, provvede a inviare all’Autorità di Certificazione, insieme alle certificazioni di

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spesa, una dichiarazione di conferma che assicuri che la legittimità e la regolarità delle spese è garantita dai sistemi di gestione e controllo attivati;

f) ogni eventuale importo irregolare recuperato a seguito delle verifiche effettuate dall’Autorità di Gestione o dei controlli svolti dall’Autorità di Audit, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti nazionale e dalla Corte dei Conti Europea sia stato escluso dalla certificazione delle spese.

Le attestazioni di spesa dell’Autorità di Gestione riportano anche le modalità con le quali sono organizzati i controlli di 1° livello che si differenziano per le operazioni a titolarità regionale e per le operazioni a regia regionale. In particolare:

- per le operazioni a titolarità regionale i controlli di 1° livello devono essere effettuati sul 100% delle operazioni sotto la responsabilità del Dirigente Generale del Dipartimento cui fanno riferimento le Linee di Intervento nell’ambito delle quali sono finanziate le operazioni..L’Unità di Controllo di 1° Livello operante presso il Dipartimento effettua i controlli di 1° livello sulle operazioni finanziate;

- per le operazioni a regia regionale i controlli di 1° livello devono essere effettuati sul 100% delle operazioni da parte dei Beneficiari Finali delle operazioni. Le Unità di Controllo di 1° Livello operanti presso i Dipartimenti cui fanno riferimento le Linee di Intervento nell’ambito delle quali sono finanziate le operazioni effettuano, sotto la responsabilità dei Dirigenti di Settore competenti, i controlli a campione sui Beneficiari Finali delle operazioni. I controlli a campione sono relativi sia alla verifica dei sistemi di controllo di 1° livello adottati dai Beneficiari sia ai controlli di 1° livello sulle operazioni del campione.

Tutte le procedure per la realizzazione dei controlli di 1° livello sono supportate dal Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta). Pertanto i risultati dei controlli di 1° livello effettuati sono accessibili all’Autorità di Certificazione.

La procedura informatica di attestazione della spesa da parte dell’Autorità di Gestione è corredata da una analoga procedura basata sulla trasmissione da parte dei Responsabili dei Settori e delle Linee di Intervento dei relativi documenti cartacei.

Verifica delle Attestazioni delle Spese (Autorità di Certificazione).

L’Autorità di Certificazione riceve le attestazioni delle spese alla chiusura provvisoria dei conti secondo scadenze periodiche tali da consentire la presentazione delle certificazioni di spesa e delle domande di pagamento nei termini stabiliti dal Ministero dell’Economia e Finanze – I.G.R.U.E, di norma entro il:

- 28 febbraio;

- 30 aprile;

- 31 luglio;

- 31 ottobre (ultima scadenza utile per l’accredito dei fondi entro il 31 dicembre);

- 31 dicembre.

L’Autorità di Certificazione, attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta), protocolla

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e registra le dichiarazioni di spesa pervenute con la data di acquisizione in un apposito libro delle dichiarazioni di spesa.

Prima di certificare la spesa ed elaborare le domande di pagamento, l’Autorità di Certificazione procede all’esame delle dichiarazioni di spesa, verificando la completezza e la coerenza dei dati ivi riportati. In particolare, l’Autorità di Certificazione verifica:

a. il rispetto del periodo di eleggibilità delle spese;

b. il rispetto delle percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria;

c. le informazioni relative alle rettifiche finanziarie e ai recuperi effettuati o da effettuarsi.

L’Autorità di Certificazione, sulla base degli esiti delle verifiche, apporta le eventuali correzioni, utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta), che riporta in un apposito Registro gli importi rettificati con le relative motivazioni.

Concluse le verifiche, l’Autorità di Certificazione elabora e certifica le attestazioni di spesa conformemente all’art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

L’Autorità di Certificazione comunica, utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta), all’Autorità di Gestione e ai Responsabili di Settore l’avvenuta certificazione delle spese dichiarate nonché le spese ritenute non certificabili, indicando le motivazioni.

Presentazione delle Domande di Pagamento (Autorità di Certificazione).

L’Autorità di Certificazione predispone le domande di pagamento intermedie di cui all’articolo 61, lettera a del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (utilizzando i modelli di cui all’Allegato X del Regolamento (CE) della Commissione N. 1828/2006), le firma digitalmente e provvede all’invio per il tramite dell’Amministrazione centrale capofila di Fondo ed il supporto del Sistema Informativo Nazionale, alla Commissione Europea e al Ministero dell’Economie e delle Finanze – I.G.R.U.E., specificando sia la quota comunitaria che la quota nazionale.

Per informazioni più dettagliate si rinvia al manuale della procedure dell’Autorità di Certificazione allegato alla presente Descrizione.

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4.3.2. Descrizione dei provvedimenti presi dall’Autorità di Certificazione per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

L’Autorità di Certificazione, per assicurare una corretta applicazione del processo di certificazione delle spese alla Commissione Europea, svolge verifiche e controlli a campione su base documentale mediante visite di audit presso i Dirigenti di Settore responsabili dell’attuazione delle Linee di Intervento del Programma Operativo, gli Organismi Intermedi, i Beneficiari e i Soggetti Attuatori delle Operazioni.

In particolare l’Autorità di Certificazione verifica e controlla:

- che siano state rispettate le disposizioni regolamentari comunitarie;

- che le dichiarazioni di spesa riguardino esclusivamente spese effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella Decisione di approvazione del Programma Operativo, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- che le spese siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell’ambito di una Linea di Intervento specifica in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria, per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute;

- che le spese siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente notificati ed approvati dalla Commissione Europea.

Nello specifico l’Autorità di Certificazione provvede ad effettuare una verifica a campione delle spese oggetto di certificazione avendo cura di analizzare gradualmente tutti i Centri di Responsabilità e di Spesa (Responsabili dei Settori e delle Linee di Intervento, Organismi Intermedi).

Per informazioni più dettagliate si rinvia al manuale della procedure dell’Autorità di Certificazione.

4.3.3. Disposizioni riguardanti l’accesso dell’Autorità di Certificazione alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dall’Autorità di Audit

L’Autorità di Certificazione viene informata direttamente dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dall’Autorità di Audit circa le attività di verifica e controllo sulle operazioni da questi realizzate.

L’informazione viene effettuata attraverso specifiche comunicazioni cartacee. Tali informazioni sono comunque accessibili all’Autorità di Certificazione attraverso il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) .

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4.4. SISTEMA CONTABILE

4.4.1 Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la certificazione delle spese della Commissione

La base del sistema contabile delle Regione è costituita dalla LR n. 8/2002, la quale prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale, dopo l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale e della legge finanziaria da parte del Consiglio regionale, del documento tecnico (bilancio amministrativo) articolato per UPB e capitoli, che rappresenta, insieme al bilancio dipartimentale ed al Piano Operativo, lo strumento attraverso il quale si realizza il raccordo fra le funzioni di governo e le funzioni di gestione.

L’iscrizione delle risorse del Programma Operativo in bilancio sia per la parte Entrata che per la parte Spesa) è effettuata dal Servizio Bilancio su iniziativa dell’Autorità di Gestione e sulla base del Piano Finanziario approvato con Decisione della Commissione Europea.

La spesa per il finanziamento delle operazioni previste dal Programma Operativo viene attivata mediante autorizzazioni di impegno, liquidazione e pagamento da parte dei Responsabili di Settore del Programma Operativo.

Ove previsto da specifiche disposizioni, gli impegni di spesa sono sottoposti al preventivo parere di coerenza e di conformità con la normativa comunitaria e con le disposizioni del POR da parte dell’Autorità di Gestione.

La stessa struttura incaricata dell’attuazione delle operazioni del Programma Operativo afferenti allo specifico Settore provvede, poi, a raccogliere, controllare e trasmettere all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione le dichiarazioni di spesa e le rendicontazioni finali, mediante le quali viene attivato il flusso dei rimborsi e del saldo comunitario e nazionale.

Il circuito finanziario dei Fondi strutturali prevede un meccanismo in base al quale i pagamenti effettuati dall’Amministrazione regionale in favore dei beneficiari o degli organismi intermedi avvengano in anticipazione a carico del bilancio regionale. Il successivo rimborso da parte della Commissione e dello Stato avviene dietro presentazione delle domande di pagamento che accompagnano le certificazioni di spesa. Tenuto conto dei meccanismi di rendicontazione della spesa (a rimborso) è stata adottata per il Programma Operativo un’organizzazione puntuale delle responsabilità in grado di consentire a scadenze predefinite di certificare le spese.

La Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 221 del 19 marzo 2008 il Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 articolato per Asse Prioritario / Settori di Intervento / Obiettivi Operativi.

In base a tale Piano Finanziario, la Giunta regionale con l’articolo 6 del “Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008”, approvato con propria Deliberazione n. 334 del 24 aprile 2008, ha garantito la copertura finanziaria del Programma per l’intero periodo di attuazione 2008-2013 e con successiva Deliberazione n. 335 del 24 aprile 2008 (Prima nota di variazione) ha iscritto nel bilancio annuale di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 le risorse finanziarie del POR Calabria FESR 2007-2013.

Il Consiglio Regionale ha approvato il collegato e la legge di bilancio per l’anno 2008 rispettivamente con leggi regionali n. 15 e n. 17 del 13 giugno 2008.

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Con Deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 18 giugno2008 è stato approvato il documento tecnico (cosiddetto bilancio amministrativo) inerente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, articolato per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 23 giugno 2008 è stato approvato il bilancio dipartimentale per l’esercizio finanziario 2008 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

La gestione delle risorse finanziarie ascrivibili al Programma Operativo riceve una collocazione sistemica che tiene conto:

a. all’interno dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio regionale 2008 e pluriennale 2008-2010, le risorse comunitarie e nazionali relative al Programma Operativo sono iscritte, per competenza e cassa, in quattro differenti capitoli riservati alle quote di cofinanziamento rispettivamente comunitario e nazionale, sia di parte corrente (FSE e relativo fondo di rotazione) che di parte in conto capitale (FESR + fondo di rotazione). Gli accertamenti, le riscossioni ed i versamenti delle quote erogate tempo per tempo dallo Stato e dall’UE sono effettuate a cura della competente Ragioneria Generale.

b. all’interno della stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale 2008 e pluriennale 2008-2010, il finanziamento delle operazioni previste dal Programma Operativo viene attivato tramite l’utilizzazione degli stanziamenti allocati nelle diverse Aree di intervento, funzioni obiettivo ed UPB della spesa, cui seguono le autorizzazioni di impegno disposte con l’adozione, in fase di gestione, di delibere della Giunta regionale o Decreti dirigenziali ai sensi delle prescrizioni indicate dall’art. 43 della L.R. n. 8/2002, nonché i provvedimenti di liquidazione (Decreti dirigenziali) ai fini dell’emissione dei titoli di pagamento da parte della Ragioneria Generale per le operazioni eseguite a favore dei beneficiari.

La gestione dei residui e la registrazione contabile delle economie di stanziamento e di spesa sui diversi capitoli di bilancio impiegate per la gestione delle risorse finanziarie destinate al Programma Operativi viene assoggettata alle regole di contabilità previste dall’ordinamento regionale e, nello specifico, dalla L.R. n. 8/2002.

In particolare, l’azione di gestione amministrativa della parte spesa del bilancio regionale, in base alle prescrizioni dettate dalle normative statali, ha reso necessario operare specifiche distinzioni in grado di individuare, già in fase di costruzione del bilancio, uno strumento di lettura contabile che tenga conto:

a. dei soggetti responsabili della gestione delle risorse;

b. dei potenziali beneficiari;

c. della natura della spesa (corrente, per investimenti);

d. del diretto collegamento delle risorse con l’obiettivo specifico ed operativo relativo alla tipologia di intervento;

e. della fonte finanziaria utilizzata a copertura delle spese (articolazione per fondo; cofinanziamento nazionale);

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f. dell’arco temporale preso a base di riferimento (La proiezione finanziaria pluriennale è effettuata per l’intero periodo di intervento).

L’identificazione operata in sede di predisposizione del bilancio costituisce, pertanto, per la programmazione finanziaria delle risorse 2007-2013, il primo tassello giuridico-contabile in grado di offrire, in forma specifica per le operazioni contabili direttamente eseguite a titolarità della Regione, la massima trasparenza e rintracciabilità sull’utilizzo dei fondi accreditati essendo per codifica precedentemente strutturati con precisione gli elementi connotativi che sorreggono l’intero processo di spesa. A ciò si aggiunga che, in riferimento al contesto normativo non è possibile l’autorizzazione all’utilizzo improprio e indistinto delle risorse finanziarie né sotto il profilo della tipologia di spesa che si intende realizzare, né sotto l’aspetto dei soggetti coinvolti nel percorso amministrativo-contabile.

Tramite il sistema informativo, utilizzato a livello centrale per la gestione delle movimentazioni contabili dell’Ente Regione, si possono peraltro consultare in tempo reale i seguenti dati con riferimento ad ogni capitolo di entrata:

- previsione di competenza e di cassa articolate in unità previsionali di base (U.P.B.) e capitoli;

- accertamenti di competenza, con indicazione dei relativi estremi;

- residui attivi derivanti da esercizi precedenti;

- riscossioni di competenza e in conto residui, con indicazione degli estremi di ogni relativa reversale d’incasso;

- reversali di incasso, con indicazione del relativo debitore, della causale e delle relative date di emissione e di riscossione;

- eventuali variazioni intervenute sul capitolo, con relativa indicazione degli estremi dell’atto amministrativo.

Con riferimento ai capitoli di spesa, invece, le informazioni accessibili sul sistema sono le seguenti:

- previsione di competenza e di cassa articolate per aree di intervento, programmi, funzioni obiettivo, unità previsionali di base (U.P.B.) e capitoli;

- impegni di competenza, con indicazione degli estremi di ogni relativa liquidazione emessa con riferimento ad essi;

- liquidazioni di competenza , con indicazione degli estremi di ogni relativo mandato di pagamento;

- mandati di pagamento, con indicazione del relativo beneficiario, della causale e delle relative date di emissione e di quietanza;

- pagamenti in conto residui;

- somme non impegnate da riportare a nuovo esercizio e residui passivi derivanti da esercizi precedenti;

- eventuali variazioni intervenute sul capitolo, con relativa indicazione degli estremi dell’atto amministrativo.

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Il sistema contabile informatizzato di bilancio permette di ottenere tutte le informazioni riguardanti i “movimenti finanziari” relativamente ai singoli capitoli di spesa o di entrata, riconducendoli ai relativi centri di responsabilità.

In fase di attuazione, qualsiasi sia la forma assunta dal provvedimento amministrativo, quando sussistono i presupposti che comportano una creazione di una legittima obbligazione contabile a favore di soggetti terzi, le proposte di atti, prima della loro adozione formale, sono trasmesse alla struttura organizzativa competente in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo effettuato in questa fase intende garantire, partendo dal riscontro amministrativo del percorso giuridico che legittima l’azione amministrativa dell’Autorità di Gestione (verifica degli adempimenti amministrativi richiesti dal Programma Operativo e dai provvedimenti approvati dagli organi competenti dell’Ente sulle diverse azioni):

- l’esatta imputazione della spesa sul bilancio regionale;

- la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di spesa relativamente all’arco temporale nel quale si articola il bilancio regionale;

- la copertura finanziaria;

- la conformità alle norme generali della contabilità pubblica (controllo che abbraccia l’intero panorama dei profili di legittimità giuridica, dal rispetto dei procedimenti che identificano la spesa, alle normative comunitarie);

- la coerenza dell’impegno alle codifiche utilizzate dal bilancio (nel caso del Programma Operativo: Fondo, tipologia del beneficiario, fonte finanziaria, natura della spesa).

Una volta approvato l’atto di impegno e disponendo delle domande di rimborso, si attiva la procedura di liquidazione (a partire da atti formali dei Responsabili di Settore) che si concluderà, in termini specifici per le operazioni a titolarità diretta della Regione, con l’effettivo pagamento del beneficiario.

I controlli riferiti a questa fase permettono, per questa fattispecie, una perfetta tracciabilità della spesa disponendo infatti l’accertamento della sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione (atto di impegno, eventuali contratti, ecc.), della corretta applicazione della normativa, alla completezza della documentazione richiesta, alla corretta individuazione del destinatario.

La richiesta di emissione del titolo su supporto cartaceo viene effettuata dal Responsabile di Settore sulla base del provvedimento di liquidazione ed inoltrata alla struttura della Ragioneria generale con a corredo la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta e l’identificazione del trattamento fiscale/contributivo. Si tratta dell’esecuzione di un ulteriore controllo preventivo interno operato da una struttura autonoma al processo di spesa teso ad assicurare che nella fase di ordinazione e pagamento:

a. sia intervenuta la liquidazione della spesa secondo la predisposizione del Decreto dirigenziale;

b. sia riscontrato che la somma da pagare risulti contenuta nei limiti dello stanziamento generale di cassa dell’Ente autorizzato con la Legge di Bilancio annuale e dell’impegno di spesa cui si riferisce;

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c. sia correttamente ascritta al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Attraverso l’emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento informatico a firma digitale) si determina la chiusura del “ciclo passivo” della procedura contabile. La Regione ha avviato, nel sistema di registrazione dei dati contabili interni ed al fine di meglio monitorare le transazioni delle operazioni finanziarie con il Tesoriere dell’Ente, l’iter per l’adozione del mandato informatico. Lo strumento consente agli operatori (con particolare riferimento agli attori istituzionali presenti nel processo di spesa sopra indicato) una immediata visione di tutte le transazioni finanziarie eseguite con perfetta tracciabilità e percorribilità delle diverse operazioni contabili realizzate attraverso l’individuazione dei riferimenti contabili quali: Esercizio finanziario; Bilancio (Capitolo di imputazione della spesa); Voce economica; Descrizione Bilancio (sintetica ed estesa; in quest’ultima voce viene riportata la motivazione al pagamento, cioè la causale che legittima l’ammissione al titolo); Titolo di spesa (emissione mandato); Mandato (numero e data di emissione); Anno di imputazione della spesa al Bilancio; Importo oggetto di pagamento (lordo e netto); Gestione (competenza/residuo); Stanziamento di Cassa; Disponibilità residua di Cassa; Mandati emessi su stanziamenti di Cassa; Tipo di contabilità (ordinaria o speciale); Destinazione (fruttifera/infruttifera).

Il mandato informatico consente inoltre di rintracciare elementi prettamente amministrativi quali il provvedimento di liquidazione adottato per consentire il pagamento con indicazione del numero e della data di adozione. Nel mandato di pagamento informatico risulteranno altresì inseriti, in apposita sezione di riferimento, tutti i dati relativi al soggetto beneficiario in termini di identificazione anagrafica: numero progressivo; denominazione; codice fiscale / partita iva; indirizzo (CAP/Località); impegno/sub impegno a favore del beneficiario; codice SIOPE; importo; motivazione del pagamento; coordinate per l’esecuzione del pagamento (bonifico, accredito c/c, etc.).

L’adozione dello strumento consente altresì una identificazione e visualizzazione della quietanza di avvenuto pagamento registrata in termini di data / numero mandato / importo e le modalità di avvenuto pagamento con gli estremi della valuta sia per il beneficiario che per l’Ente.

La transazione finanziaria a favore del soggetto beneficiario viene registrata con le codifiche di bilancio che garantiscono attraverso ricerche informatiche l’ottenimento di report e riscontri sul complesso delle operazioni finanziate.

In Linea con quanto già stabilito per la gestione finanziaria del POR Calabria 2000 - 2006, è stato previsto che le movimentazioni finanziarie sui capitoli afferenti il POR Calabria FESR 2007 – 2013 avverranno tramite il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) attivando gli opportuni meccanismi di controllo.

4.4.2 Grado di dettaglio del sistema contabile

L’Autorità di Certificazione gestisce, all’interno del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta), un Sotto-Sistema di contabilità centralizzato delle dichiarazioni di spesa e dei recuperi.

Il Sotto-Sistema fa tesoro delle esperienze realizzate nel periodo di programmazione 2000 – 2006 (pur apportando le modifiche necessarie conseguenti all’approvazione dei nuovi

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regolamenti) e consente di elaborare i dati di cui al Punto 4.4.2 dell’indice previsto dall’Allegato XII del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il Sotto-Sistema di contabilità dell’Autorità di Certificazione consente di gestire i dati relativi:

- alle dichiarazioni di spesa totali e disaggregate per operazione, presentate dall’Autorità di Gestione;

- alle diverse dichiarazioni certificate delle spese e domande di pagamento;

- al piano finanziario dei singoli Fondi, con gli avanzamenti collegati alla certificazione della spesa;

- alla sezione finanziaria dei rapporti di esecuzione;

- alle previsioni contabili, di cui all’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1828/2006;

- agli importi recuperati, di cui alla dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati (Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006).

Il Sotto-Sistema contabile utilizzato dall’Autorità di Certificazione si basa sul complesso delle transazioni contabili eseguite nelle diverse fasi in cui si articola il processo di spesa, a livello centrale della struttura regionale deputata al controllo contabile interno, nonché sul complesso delle operazioni contabili effettivamente eseguite dall’Autorità di Gestione/Dipartimenti Regionali che danno origine alla certificabilità della spesa sostenuta dai Beneficiari.

Inoltre il processo che porta alla definizione del rimborso e quello che porta al pagamento sono perfettamente allineati ed interconnessi e consentono in ogni fase in cui si articola il processo di gestione della spesa la tracciabilità delle transazioni contabili eseguite quale base di riferimento per le operazioni realizzate.

Il processo di certificazione della spesa sopra descritto è stato tradotto in una serie di funzionalità alcune delle quali sono state già realizzate, altre sono state progettate e sono attualmente in corso di realizzazione.

Per un maggiore dettaglio si rinvia al Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione.

4.5. IMPORTI RECUPERATI

4.5.1. Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario

L’art. 70, lett. b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 attribuisce agli Stati membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati. La responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta all’Autorità di Gestione ma, in relazione agli orientamenti comunitari in materia, è necessaria una stretta collaborazione tra tutti gli organismi coinvolti: Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Corte dei Conti Nazionale e Europea, Guardia di Finanza, Olaf, etc..

Il procedimento di recupero viene avviato di norma in presenza di un’irregolarità che è definita come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un

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pregiudizio al bilancio generale della Comunità europea mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale” (art. 2, comma 7, del Regolamento 1083/2006).

In relazione al recupero del sostegno comunitario si rende necessario, per garantire una procedura efficiente e rapida, un coordinamento tra le due Autorità alle quali i Regolamenti comunitari assegnano le maggiori competenze: l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione.

La prima è tenuta a “garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione” (art. 60, lett. c, del Regolamento (CE) n. n. 1083/2006), mentre la seconda è tenuta a “tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva” (art. 61, lett. f, del Regolamento (CE) n. n. 1083/2006).

Nello specifico l’Autorità di Gestione, contestualmente alla segnalazione dell’irregolarità, procede al recupero delle risorse indebitamente erogate emanando gli atti di sospensione e revoca del finanziamento indebitamente corrisposto al Beneficiario.

Successivamente l’Autorità di Gestione provvede ad informare adeguatamente l’Autorità di Certificazione, la quale procederà all’iscrizione della somma nel Registro dei Recuperi ed alla detrazione della somma recuperata dalla prima certificazione delle spese utile computando gli eventuali interessi di mora maturati. Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Certificazione, ha il compito di:

- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione ad un operazione;

- restituire, dopo il recupero, gli importi relativi a pagamenti irregolari, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l’importo in questione nella successiva dichiarazione delle spese e domande di pagamento presentate alla Commissione Europea ovvero, se l’importo dedotto è insufficiente, rimborsare la differenza alla Commissione;

- trasmettere alla Commissione Europea entro il 31 marzo di ogni anno (art. 20 del Regolamento (CE) n. 1828/2006) una dichiarazione nel formato indicato nell’Allegato XI del Regolamento, che indichi, per ogni Asse Prioritario del Programma Operativo:

a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione;

b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;

c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, elencati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione;

L’Autorità di Certificazione distinguerà le informazioni sui recuperi a seconda che le spese oggetto di irregolarità sia già stata certificata o meno alla Commissione Europea e nel caso di soppressioni.

Spese irregolari già certificate alla Commissione

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Nel caso in cui la spesa è gia stata certificata alla Commissione, verrà seguita la seguente procedura:

- l’Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione o Organismo Intermedio) emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17 l. 144/99 e s.m.i.);

- la restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta;

- se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l’Amministrazione competente chiederà gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati;

- a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), verrà rimborsata alla Commissione Europea, mentre l’Autorità di Gestione tratterà la quota di interessi legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi del Programma Operativo).

Le somme recuperate saranno rettificare ai sensi delle disposizioni comunitarie, nella successiva dichiarazione di spese e saranno fornite tutte le informazioni sui recuperi effettuati nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’all. XI del Regolamento (CE) n. 1828/06.

Per quanto riguarda invece il recupero della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione, a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi maturati, verrà rimborsata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 183/87.

Spese irregolari non ancora certificate alla Commissione Europea o restituzione di importi non connessi alle irregolarità.

Nel caso in cui le spese irregolari non sono state certificate alla Commissione Europea, o si tratta di restituzione di importi non connessi ad irregolarità, le operazioni connesse con la restituzione dell’importo non investono l’Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale, attraverso escussione della polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

Soppressioni (Importi Ritirati)

Nel caso di soppressioni, quando cioè l’Autorità di Gestione decide di eliminare, in via cautelativa, la spesa irregolare dal Programma Operativo, prima dell’effettivo recupero dell’importo dal Beneficiario, (ossia prima dell’avvenuta restituzione della somma irregolare) al fine di destinare le risorse comunitarie ad altre operazioni, l’Autorità di Certificazione deduce l’importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento e ne dà comunicazione alla Commissione Europea nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati e ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1828/06.

La restituzione (ossia il recupero nei confronti del Beneficiario) sarà gestita successivamente a livello di bilancio regionale, tramite, a seconda del caso, escussione di polizza fidejussoria, compensazione degli importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

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Il coordinamento tra l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione in materia di comunicazione del recupero da effettuare è garantito dalle specifiche funzionalità del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta). Il Sistema permette la gestione delle procedure previste dai regolamenti comunitari in materia di irregolarità e recuperi attraverso strumenti di workflow di documenti e informazioni condivisi tra più Soggetti sulla base delle specifiche funzioni e responsabilità.

4.5.2. Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi recuperati dalla spesa da dichiarare

L’Autorità di Certificazione, sulla base delle comunicazioni dell’Autorità di Audit, o del Dirigente Generale dei Dipartimenti e dei Responsabili delle Linee di Intervento, o su richiesta della Commissione in sede di Audit, nonché sulla base delle verifiche effettuate direttamente a campione, procede ad effettuare le operazioni di rettifica, deducendo la relativa somma dalla domanda di pagamento e annotandole sul Registro dei Recuperi.

Per le procedure adottate dall’Autorità di Certificazione si rinvia all’apposito Manuale.

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5. AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO

5.1. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPITI E DELLE INTERCONNESSIONI DELL’AUTORITÀ DI AUDIT CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

La designazione dell’Autorità di Audit è avvenuta con i seguenti atti:

1. Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 170 del 1 agosto 2007, che approva la proposta del POR Calabria FESR 2007-2013 formulata dalla Giunta Regionale con Deliberazione N. 398 del 7 luglio 2007.

2. Deliberazione della Giunta Regionale N. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07.12.07 di approvazione del POR Calabria FESR 2007-2013.

3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 9 gennaio 2008 con la quale sono state designate le Autorità del POR Calabria FESR 2007 – 2013 ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto il rafforzamento dei Sistemi di Controllo di II° Livello e l’individuazione dell’Autorità di Audit e delle relative funzioni.

5. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 87 dell’11 aprile 2008 concernente il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura di livello dirigenziale generale “Autorità di Audit del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013”.

L’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013 è funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione sia dall’Autorità di Certificazione e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

In particolare è incaricata di:

a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo;

b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

c) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

i) presentare alla Commissione un Rapporto Annuale di Controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma;

ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e

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di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle Dichiarazioni di Spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, una Dichiarazione di Chiusura Parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione;

d) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una Dichiarazione di Chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla Dichiarazione Finale delle Spese, accompagnata da un Rapporto di Controllo Finale.

L’Autorità di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard internazionalmente riconosciuti, (quali ad esempio: - IFAC: norme emanate dall’International Auditing and Assurance Standard Board – IAASB-39; INTOSAI: norme emanate dall’International Organisation of Supreme Audit Institutions - integrate con i Criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo dell’INTOSAI40; IIA: norme emanate dall’Institute of Internal Auditors41), e garantisce che le componenti che li effettuano siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.

L’ Autorità di Audit, come è evidenziato nel Paragrafo 5.2, cui si rinvia per una descrizione più completa, è costituita da:

- un Dirigente generale, affiancato da una Segreteria;

- un Ufficio della Formazione Permanente interna ed esterna;

- da due Uffici di Verifica, uno per fondo, competenti nelle attività previste dai richiamati regolamenti comunitari ed afferenti il controllo di sistema e delle operazioni con articolazioni su base territoriale costituite da 5 Unità Territoriali di Audit per lo svolgimento delle audit delle operazioni;

- da responsabili del monitoraggio SFC;

- da responsabili delle politiche trasversali (Pari Opportunità, Appalti, Ambiente).

È il caso di evidenziare che la struttura dell’Autorità di Audit espleta le attività previste dai regolamenti su richiamati con il proprio personale secondo la descritta ripartizione su base centrale e territoriale; non si prevede, infatti, la costituzione di specifici o distinti Organismi di controllo.

39 Rif.: Le norme emanate dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) della Federazione internazionale

dei revisori (IFAC), che prevedono una breve identificazione di aspetti che potrebbero interessare il settore pubblico. Tali norme sono state integrate inoltre dagli studi del settore pubblico.

40 Le norme emanate dall’Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI, International Organisation of Supreme Audit Institutions), generalmente usate dagli auditor esterni del servizio pubblico, dalla Corte dei conti europea e dalle istituzioni superiori di controllo nazionali. Queste norme sono state integrate con le linee guida europee per l’attuazione delle norme di audit INTOSAI.

41 Le norme emanate dall’Istituto degli auditor interni (Institute of Internal Auditors), usate dagli auditor interni nel settore pubblico e privato.

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5.2. ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI AUDIT E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 19 marzo 2008 ha istituito l’Autorità di Audit per il POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013, quale struttura di livello dirigenziale generale posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, strutturandola come segue:

- Dirigente Generale affiancato da una Segreteria.

- Ufficio di Verifica dei Sistemi di Gestione e di Controllo di II° Livello del POR Calabria FESR 2007 – 2013 (20 Unità).

- Ufficio di Verifica dei Sistemi di Gestione e di Controllo di II° livello del POR Calabria FSE 2007 - 2013 (13 Unità).

Con criterio di rotazione, saranno inoltre individuati tra le risorse interne dell’Autorità di Audit relative a:

- Ufficio della Formazione Permanente interna ed esterna all’Autorità di Audit in materia di Controlli di II° Livello (2 unità).

- Responsabili del monitoraggio SFC (2 unità).

- Responsabili delle politiche trasversali (Pari Opportunità, Appalti, Ambiente): almeno 2 unità per settore/materia.

Agli Uffici di Verifica dei Sistemi di Gestione e di Controllo fanno capo 5 Uffici Territoriali di Audit (UTA) per lo svolgimento delle attività di audit delle operazioni a livello territoriale (4 o 5 unità ciascuno), ognuno delle quali individuato per una delle seguenti tipologie:

- realizzazione di opere e lavori pubblici per operazioni FESR;

- acquisizione di beni e servizi per operazioni FESR;

- erogazioni di finanziamenti e aiuti alle imprese e individui per operazioni FESR;

- acquisizione di beni e servizi per operazioni FSE;

- sovvenzioni ed altri sostegni alla formazione per operazioni FSE.

L’organizzazione prevista per la struttura di Audit è stata costituita valorizzando il sistema della prossimità dei controlli unitamente alla necessaria specializzazione delle attività secondo la tipologia e la natura delle operazioni di audit da eseguire.

La previsione, inoltre, di un Ufficio con competenze in materia di formazione continua interna ed esterna è direttamente ricollegabile alla volontà dell’Amministrazione regionale di avviare un’operazione sistematica complessiva tesa a promuovere e diffondere la cultura del controllo e della sana gestione finanziaria attraverso, in particolare, l’aggiornamento ed il consolidamento delle conoscenze specifiche delle risorse coinvolte nei processi di controllo, nonché l’avvio di attività di networking istituzionale, di comunicazione, informazione ed animazione (workshop, convegni, seminari).

I 33 funzionari a tempo determinato, scelti a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio indetta con DDG n. 4358 del 21 aprile 2008, pubblicato in BURC n. 17 del 24 aprile 2008, sono tutti in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale e/o lavorativa pluriennale in materia di controllo, audit e verifica. La selezione ha privilegiato l’alta

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professionalità dei componenti, acquisita attraverso la frequenza di master e percorsi post-laurea nei settori specifici dell’audit, della revisione contabile e della progettazione comunitaria.

Ai 33 funzionari a tempo determinato si affiancano 2 funzionari interni, individuati mediante interpello, in possesso di specifiche competenze in materia di controlli e verifiche.

Nel dettaglio, il 55% dei funzionari della struttura ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, il rimanente 45% dei funzionari ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale o in discipline equipollenti del ramo economico.

Il 77% dei funzionari ha conseguito un’abilitazione professionale, con conseguente iscrizione nei relativi Albi. Tuttavia, in ossequio all’esclusività richiesta dalla delicatezza delle mansioni ed all’incompatibilità con altri incarichi prevista dal bando di concorso (art. 12)42, i funzionari componenti la struttura hanno provveduto alla cancellazione dai rispettivi Albi professionali di appartenenza e hanno rinunciato ad ogni altro incarico che possa generare conflitto di interessi.

Il personale usufruirà di percorsi formativi di addestramento, aggiornamento e miglioramento delle metodologie e tecniche di auditing, secondo un Piano di formazione definito da parte della stessa Autorità di Audit. finalizzato allo sviluppo professionale proprio degli addetti e all’approfondimento delle tematiche e delle materie di interesse dell’Autorità di Audit.

Le attività di formazione saranno svolte da esperti e professionisti interni ed esterni all’Amministrazione regionale.

I 20 funzionari destinati all’Ufficio di Verifica per il POR Calabria FESR 2007–2013 saranno così ripartiti, con criterio di rotazione: 8 agli audit di sistema e 12 agli audit delle operazioni.

I 13 funzionari destinati all’Ufficio di Verifica per il POR Calabria FSE 2007–2013 saranno così ripartiti con criterio di rotazione: 6 agli audit di sistema e 7 agli audit delle operazioni.

Pertanto le risorse espresse in giornate/auditor, che la struttura sarà in grado di mettere a disposizione, sono espresse nella tabella seguente.

Risorse per tipo di Audit N. giornate/uomo N. Persone Audit sui sistemi 1.680 14

Audit sulle operazioni 2.280 19

Totale 3.960 33

42 “I vincitori della selezione dovranno presentare alla Regione:

(omissis) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il candidato non presti attività retribuita o di lavoro autonomo e non versi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art.53 DLgs 165/01, e nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato presso una PA, che è stato adottato provvedimento di collocamento in aspettativa o, in caso di iscrizione ad un Albo professionale, che è stato adottato provvedimento di cancellazione dall’Albo medesimo;….(omissis); dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale con riferimento alle partecipazioni azionarie e agli interessi finanziari che eventualmente possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta.

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L’obiettivo generale è, dunque, quello di costituire un organismo estremamente funzionale alla realizzazione delle attività connesse all’audit di sistema e delle operazioni in grado altresì di svolgere un ruolo determinante nel processo di crescita delle competenze e delle capacità dell’Amministrazione regionale in materia di controlli. L’Autorità di Audit, così articolata, funziona a condizione che i presupposti tecnico-giuridici a base dell’attività previste siano definiti in maniera chiara e inconfutabile sin dal momento di avvio del nuovo Organismo. A tal fine è stato predisposto un Manuale delle procedure di Audit.

Nel paragrafo successivo viene rappresentato l’organigramma previsto della struttura di Audit al fine di chiarire l’articolazione degli Uffici ed evidenziare la posizione di indipendenza funzionale dell’Autorità di Audit rispetto alle altre Autorità od Organismi coinvolti nell’attuazione e gestione dei POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013.

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5.2.1. Organigrammi

... …

Ufficio Formazione Permanente Interna/Esterna

(2 Funzionari Regionali) (2 Consulenti Esterni)

Ufficio di Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo

Audit POR Calabria FESR 2007-2013

(20 Funzionari Regionali)

Ufficio di Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo

Audit POR Calabria FSE 2007-2013

(13 Funzionari Regionali)

Segreteria (3 Unità)

PRESIDENZA GIUNTA

REGIONALE

AUTORITA’ DI AUDIT

Dirigenza Generale

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Tipologie Interventi: - Realizzazione di opere e lavori pubblici per operazioni FESR; - Acquisizione di beni e servizi per operazioni FESR; - Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui per operazioni FESR; - Acquisizione di beni e servizi per operazioni FSE; - Sovvenzioni ed altri sostegni alla formazione per operazioni FSE.

Ufficio di Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo POR Calabria FESR 2007-2013

(5 Funzionari Regionali) (5 Funzionari a Tempo Determinato)

POR Calabria FESR 07-13

Unità Territoriale di

Audit (5 Funzionari Regionali)

Ufficio di Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo

POR Calabria FSE 2007-2013 (4 Funzionari Regionali)

Unità Territoriale di Audit

(5 Funzionari Regionali)

Unità Territoriale di Audit

(5 Funzionari Regionali)

Unità Territoriale di Audit

(5 Funzionari Regionali)

Unità Territoriale di Audit

(4 Funzionari Regionali)

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5.2.2. Disposizioni volte a garantire l’indipendenza

L’Autorità di Audit è funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Certificazione e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Regolamento (CE) n. 1828/2006.

L’Autorità di Audit, infatti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è stata istituita quale struttura di livello dirigenziale generale posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale. Questa posizione conferisce all’Autorità di Audit un’autonomia istituzionale che si traduce in una chiara indipendenza funzionale nei confronti delle Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013.

Infatti l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 fa capo al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria mentre l’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 fa capo al Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato rispettivamente afferenti all’Assessorato Programmazione Nazionale e Comunitaria e all’Assessorato Politiche del Lavoro e Politiche Sociali.

L’Autorità di Certificazione, come anche l’Organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti sono stati costituiti in Uffici differenti ma all’interno del Dipartimento Bilancio e Patrimonio - Settore Ragioneria Generale incardinato presso l’Assessorato al Bilancio ed al Patrimonio.

Ciascuna Autorità è posta, dunque, in posizione di parallelismo amministrativo rispetto alle altre. Tutte le Autorità assumono un’identica posizione giuridica all’interno dell’Amministrazione regionale ed inoltre sono collocate in Assessorati distinti.

L’Autorità di Audit in questo quadro istituzionale risponde direttamente al Presidente della Regione Calabria, e, tramite quest’ultimo, alla Giunta Regionale.

5.2.3. Descrizione delle procedure per controllare l’attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit

L’attività di controllo di secondo livello così come previsto dai Regolamenti comunitari nn. 1083/2006 e 1828/2006 consta delle seguenti fasi

- attività di system audit, per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo, nonché la verifica delle modificazioni di procedure e/o manuali;

- notifica delle risultanze del system audit ai Soggetti interessati;

- attività di campionamento (campionamento statistico casuale; eventuale campionamento supplementare);

- notifica del campione ai Soggetti interessati;

- audit delle operazioni selezionate;

- notifica degli esiti di controllo sulle operazioni;

- follow-up.

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L’Autorità di Audit sta definendo il proprio sistema informatico relativo alla banca-dati dei controlli effettuati/da effettuare ed il relativo follow-up, per la condivisione nella propria rete interna dei dati come punto di raccordo sistematico tra la struttura centrale e le articolazioni territoriali.

Attraverso il sistema informatico potranno essere effettuate rapide interrogazioni statistiche, al fine di poter fornire determinate informazioni a richiesta o per facilitare la redazione di documenti riepilogativi annuali da inviare alle varie istituzioni interessate, in base alla normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente.

L’organizzazione dell’Autorità di Audit, come evidenziato, prevede una divisione per competenze relativamente alle attività di controllo di sistema e controllo delle operazioni.

Di seguito per le due tipologie di controlli vengono indicati i soggetti competenti e le procedure che saranno poste in essere al fine di verificare l’attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit.

Audit di Sistema

Le attività connesse al sistema di controllo e gestione, ivi compreso l’espletamento di specifici controlli sul relativo sistema informatico, saranno svolte dagli Uffici secondo il rispettivo Fondo di competenza FESR o FSE.

L’Autorità di Audit, a fronte di irregolarità rilevate nel corso del controllo, svolto con il supporto di specifiche check list, chiederà all’Organismo controllato di formulare eventuali controdeduzioni e di integrare quanto già in possesso dell’Autorità di Audit con ulteriore documentazione considerata utile per tale scopo.

Il responsabile del controllo redigerà un Rapporto Provvisorio di Controllo, datato e firmato, contenente la descrizione delle attività realizzate e le principali conclusioni tratte a seguito dell’audit. Lo stesso, controfirmato dal responsabile dell’Autorità di Audit, verrà trasmesso (entro 30 gg. dalla verifica) all’Organismo controllato, oltre che alle Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione.

Sulla base delle risultanze del controllo si aprirà con i responsabili dell’Organismo controllato un contraddittorio con l’eventuale ricevimento di controdeduzioni e integrazioni (entro il termine massimo di 30 gg. dalla trasmissione del Rapporto Provvisorio di Controllo) a quanto già riportato nel rapporto. In tal modo sarà possibile definire un quadro completo della situazione accertata.

Trascorso il tempo previsto per la ricezione delle controdeduzioni e integrazioni da parte dell’Organismo controllato, l’Autorità di Audit procederà alla valutazione di tutti gli elementi acquisiti e trarrà le proprie conclusioni riportandole in un Rapporto Definitivo di Controllo (da redigersi entro 15 gg. dalla chiusura del contraddittorio).

Il Rapporto Definitivo di Controllo, controfirmato dal responsabile dell’Autorità di Audit, verrà nuovamente trasmesso alle Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione e all’Organismo controllato, chiedendo gli opportuni interventi sulle criticità riscontrate.

Nel caso in cui nel corso dell’attività di controllo dei sistemi vengano identificate delle criticità e/o delle irregolarità, l’Autorità di Audit deve assicurare un’adeguata azione di monitoraggio

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per accertarsi che le Autorità competenti abbiano adottato tutte le misure necessarie per rimuovere o limitare la criticità/irregolarità riscontrate.

L’Autorità di Audit, anche attraverso il sistema informativo, assicurerà che qualsiasi criticità riscontrata ottenga una risposta adeguata nei tempi previsti. In casi di gravi irregolarità, l’Autorità di Audit terrà conto delle problematiche pendenti nel formulare il Rapporto Annuale di Controllo ed il relativo Parere e potrà informare anche il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo per favorire la ricerca di soluzioni appropriate e tempestive.

Ciascun controllore, terminata la verifica inserirà l’esito del controllo sul sistema informativo al fine di raccogliere i risultati dei controlli, monitorare l’avanzamento dei controlli rispetto al piano iniziale e assicurare il follow-up necessario.

Tutti i rapporti di controllo, nonché le procedure di follow-up verranno collocati nel database in un’apposita sezione dedicata agli atti inerenti le varie fasi del controllo.

La valutazione della correttezza e dell’efficacia del sistema di gestione e controllo è espressa nel Parere annuale, documento che viene redatto sulla base delle risultanze dei controlli, descritte nel Rapporto Annuale di Controllo, e viene allegato allo stesso, al fine di fornire ragionevoli garanzie riguardo la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e riguardo la legittimità e regolarità delle transazioni a queste collegate.

Il parere sarà espresso in una delle seguenti forme (conformemente agli allegati VI e VII del Regolamento (CE) n. 1828/2006):

- Parere positivo senza riserva.

- Conformità sostanziale e complessiva del sistema ai Regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1828/06, nessuna criticità di carattere sistematico rilevata dagli audit, ovvero chiusura dei follow-up con assunzione di idonee azioni correttive.

- Tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza prevista dall’art. 62 del Regolamento (CE) n. 1083/06.

- Parere favorevole con riserva.

- Esistenza di parziali criticità sistematiche e non conformità alle prescrizioni, ovvero parziale adeguamento alle raccomandazioni ed azioni correttive consigliate.

- Parere negativo.

- Sistema di gestione e controllo non conforme alle prescrizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1828/06, che non funziona efficacemente, non potendo fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate.

Audit delle Operazioni

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il controllo delle operazioni, per Fondo di competenza, spetta in primo luogo alle Unità Territoriali di Audit (UTA) a seguito del campionamento effettuato dalla Struttura.

L’UTA competente per territorio effettuerà i controlli in loco previsti e redigerà alla conclusione degli stessi un apposito Rapporto Provvisorio di Controllo che, condiviso con le strutture

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centrali e firmato dal controllore responsabile, verrà inviato all’Autorità di Audit per la successiva trasmissione formale (con nota scritta) al Beneficiario, tramite l’Autorità di Gestione o l’Organismo Intermedio. In questo ultimo caso il Rapporto Provvisorio di Controllo verrà sempre trasmesso per conoscenza all’Autorità di Gestione. Il Rapporto Provvisorio di Controllo dovrà comunque essere sempre trasmesso, anche in seguito ad esito del controllo positivo

Il Rapporto Provvisorio di Controllo è lo strumento principale per la comunicazione dei risultati dell'audit. Il rapporto sarà, pertanto, chiaro e conciso e dovrà evidenziare le principali conclusioni dell’audit e indicare ove possibile gli interventi necessari per correggere le criticità identificate.

Nel caso di criticità riscontrate e di spese ritenute non ammissibili, l’Autorità di Audit stabilirà un periodo per la ricezione delle osservazioni e controdeduzioni pari a 60 giorni.

Trascorso il tempo previsto per la ricezione delle osservazioni e integrazioni da parte del Beneficiario controllato, l’Autorità di Audit nel caso di irregolarità o errori procederà alla valutazione di tutti i nuovi elementi acquisiti e trarrà le proprie conclusioni redigendo il Rapporto Definitivo di Controllo.

Il Rapporto Definitivo di Controllo della singola operazione sarà quindi nuovamente trasmesso all’Autorità di Gestione, all’Organismo Intermedio e al Beneficiario controllato, chiedendo se del caso di procedere al recupero o alla correzione dell’errore riscontrato.

Il Rapporto Definitivo di Controllo verrà trasmesso anche all’Autorità di Certificazione chiedendo di sbloccare la certificazione degli importi dell’operazione o viceversa confermando la non ammissibilità di tutta o parte della stessa.

Sul sistema informativo dell’Autorità di Audit verrà inserita la data di chiusura del Rapporto Definitivo di Controllo, la conferma dell’eventuale importo considerato non ammissibile e/o la presenza di irregolarità; in attesa di una comunicazione dell’Autorità di Gestione per il recupero o la correzione dell’errore riscontrato.

Il sistema informativo dovrà evidenziare chiaramente tutti i casi di errori/irregolarità e assicurare l’evidenza del processo di follow-up fino alla risoluzione del problema.

In sintesi, controlli effettuati possono essere raggruppati secondo le tre tipologie di seguito indicate:

- Regolare

In questo caso il controllo non ha evidenziato criticità significative tali da inficiare l’ammissibilità della spesa e/o evidenziare la violazione di norme e pertanto il controllo si chiude con la predisposizione del verbale e l’archiviazione dei dati nel sistema informativo, non richiedendo alcuna azione di follow-up.

- Irregolare

Nel caso in cui il controllo abbia evidenziato errori o irregolarità, e le stesse non siano state sanate. Trattandosi di importi già certificati alla Commissione si dovrà procedere alla rettifica finanziaria e, eventualmente, al recupero dell’importo. Gli importi rettificati, ai sensi dell’articolo 98 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 non possono essere riutilizzati sull’operazione in questione.

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I Responsabili delle Linee di Intervento o gli Organismi Intermedi, per il tramite dell’Autorità di Gestione dovranno informare l’Autorità di Audit delle correzioni apportate e delle misure correttive adottate nel caso ci sia un rischio di sistematicità dell’errore.

Nel caso di criticità/irregolarità isolata, l’Autorità di Audit, attraverso il proprio sistema informativo, monitorerà l’azione correttiva e terrà la criticità aperta fino a conclusione del procedimento.

Nel caso in cui la criticità rientra nella fattispecie di irregolarità, così come definite dall’articolo 2 comma 7 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Audit procederà a predisporre la bozza di scheda (Scheda OLAF) e trasmetterà tutte le informazioni all’Autorità di Gestione per consentire la valutazione dell’irregolarità riscontrata e la trasmissione della Scheda all’OLAF.

- Parzialmente regolare

Il controllo può dar luogo ad un giudizio di parziale regolarità. Le criticità rilevate non sono tali da compromettere in maniera automatica la regolarità e l’ammissibilità della spesa, ma sono necessarie azioni correttive per eliminare la criticità riscontrata.

Anche in questo caso l’Autorità di Audit informerà l’Autorità di Gestione e se pertinente gli Organismi Intermedi e chiederà di adottare tutte le azioni necessarie per rimuovere il problema.

L’Autorità di Audit terrà opportuna traccia della segnalazione e attraverso il sistema informativo si accerterà di ottenere adeguate risposte risolutive nei tempi concordati.

Una volta conclusi i procedimenti relativi all’audit delle operazioni campionate, per ciascun periodo di riferimento, l’Autorità di Audit provvederà a:

- rielaborare gli esiti sui singoli controlli procedendo, per gruppi omogenei di operazioni, a classificare le irregolarità riscontrate, la loro sistematicità, le cause e l’impatto finanziario sulla spesa certificata. Il tasso di irregolarità dovrà essere tenuto distinto per i due campioni, quello statistico casuale e quello facoltativo basato sull’analisi dei rischi;

- redarre il Rapporto di Sintesi sui Controlli delle Operazioni. Tale Rapporto permetterà all’Autorità di Audit di formalizzare tutti gli elementi necessari a completare il giudizio espresso, durante l’audit di sistema, rispetto all’efficacia del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo nonché di acquisire elementi utili alla redazione dei rapporti periodici di sua competenza.

Tutte le attività sopra descritte sono finalizzate all’elaborazione del Rapporto Annuale di Controllo e del relativo Parere Annuale di Controllo (art. 62, par. 1, lett. d), punto i) ed ii), del Regolamento (CE) n. 1083/2006).

5.2.4. Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri organismi di controllo

Allo stato attuale non è prevista l’istituzione di Organismi di Controllo separati rispetto alla struttura appena descritta dell’Autorità di Audit.

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5.3. RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO E DICHIARAZIONI DI CHIUSURA

5.3.1. Descrizione delle procedure relative alla redazione del Rapporto Annuale di Controllo e delle Dichiarazioni di Chiusura

I Rapporti Annuali e Finale di Controllo e i relativi Pareri costituiscono un momento fondamentale di aggregazione e di formalizzazione dell’attività effettuata da parte dell’Autorità di Audit sul Programma Operativo oggetto del controllo.

Conformemente all’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Rapporto Annuale che sarà presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2008 fino al 2015 e che evidenzia le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell’anno in questione, dovrà necessariamente indicare le seguenti informazioni:

- le modifiche dei sistemi di gestione e di controllo;

- le modifiche relative alla strategia di audit;

- i risultati degli audit dei sistemi;

- i risultati degli audit dei campioni di operazioni;

- le procedure di coordinamento tra gli Organismi di Controllo e il lavoro di supervisione dell’Autorità di audit;

- il follow-up delle criticità riscontrate e delle raccomandazioni.

Una volta elaborate tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del Rapporto Annuale di Controllo, l’Autorità di Audit procederà ad una valutazione puntuale di tutta l’attività svolta nel corso dell’anno e dei risultati dell’attività di controllo al fine di procedere alla predisposizione del relativo Parere Annuale di Controllo (in conformità all’Allegati VII del Regolamento (CE) n. 1828/2006).

Di seguito si definiscono una prima serie di criteri sulla cui base l’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013 provvederà alla definizione del Parere Annuale di Controllo, così come desunti dall’esame degli articoli 58 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della Sezione 3 del Regolamento (Ce) n. 1828/2006, fermo restando che gli stessi troveranno un maggiore dettaglio con il concreto avvio e sviluppo della attività di audit:

1. esistenza di irregolarità a livello di sistema;

2. disponibilità della documentazione probativa di spesa,

3. esistenza di operazioni su cui è in corso procedimento giudiziario o amministrativo,

4. ritardo nel funzionamento di sistemi contabili/sistema di monitoraggio;

5. dimensionamento inadeguato del personale;

6. stima dell’importo delle spese e del contributo comunitario interessato;

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L’Autorità di Audit indicherà, inoltre, che i limiti di analisi non incidano sulla correttezza delle spese definitive dichiarate.

Alla luce di quanto sopra descritto l’Autorità di Audit approverà formalmente il Rapporto Annuale di Controllo ed il Parere Annuale di Controllo.

I Rapporti e i Pareri Annuali di Controllo, a seguito della loro definitiva approvazione, verranno trasmessi alla Commissione Europea nel rispetto dei termini e delle modalità previste dai vigenti regolamenti. Nello specifico l’approvazione dei Rapporti e dei Pareri Annuali di Controllo avverrà entro il 15 dicembre e l’invio alla Commissione Europea entro il 31 dicembre.

La trasmissione dei Rapporti e dei Pareri Annuali di Controllo ai competenti Servizi della Commissione Europea, avverrà telematicamente attraverso il sistema informatico predisposto dalla Commissione stessa, anche per il tramite di IGRUE.

I Rapporti e i Pareri Annuali di Controllo saranno inoltre trasmessi per conoscenza all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione, ai Dipartimenti Regionali e agli Organismi intermedi interessati.

Alla chiusura del Programma Operativo l’Autorità di Audit dovrà fornire, il Rapporto di Controllo Finale unitamente alla Dichiarazione di Chiusura Finale che attesti che le spese del Programma Operativo sono state effettivamente sostenute, le stesse risultano legittime e regolari e che, pertanto, la domanda di pagamento di saldo è valida e fondata.

Il Rapporto Finale sarà predisposto conformemente all’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Qualora sussistano i casi di chiusura parziale previsti dall’art. 88 del Regolamento (CE) 1083/2006 l’Autorità di Audit presenterà una Dichiarazione di Chiusura Parziale del Programma Operativo.

Si rileva, infatti, che nella nuova programmazione 2007-2013 è possibile procedere alla chiusura parziale di un Programma Operativo, ovvero alla chiusura delle sole operazioni completate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Per operazione completata si intende un’operazione per la quale tutte le spese dei Beneficiari sono state sostenute e il relativo contributo pubblico è stato erogato.

Al fine di poter procedere alla chiusura parziale di un Programma Operativo, è necessario che entro il 31 dicembre:

- l’Autorità di Certificazione presenti una Dichiarazione certificata della spesa relativa alle operazioni completate;

- l’Autorità di Audit presenti una dichiarazione di chiusura parziale relativa alle stesse operazioni, che attesti la legittimità e la regolarità della spesa inserita nella predetta Dichiarazione.

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5.4. DESIGNAZIONE DELL’ORGANISMO DI CONTROLLO COORDINATORE

5.4.1. Descrizione del ruolo dell’organismo di controllo coordinatore

Il MEF-IGRUE, Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit, eserciterà il proprio ruolo attraverso un’azione di orientamento e di impulso finalizzata ad assicurare la corretta attivazione dei sistemi di gestione e controllo previsti dalla normativa comunitaria anche attraverso l’emanazione di linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.

Nell’ambito della funzione di coordinamento, di cui al paragrafo precedente, l’IGRUE esprime il parere in merito alla conformità, con il disposto degli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, dei sistemi di gestione e di controllo istituiti presso le amministrazioni titolari dei programmi operativi, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 2, dello stesso Regolamento.

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6. SISTEMA INFORMATICO (ART. 60, LETTERA C) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO

6.1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO ATTUALE

Di seguito viene descritto il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta), come previsto dall’art. 60 lettera C del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Nella fase iniziale di avvio della programmazione sono stati progettati interventi evolutivi che hanno adeguato l’attuale Sistema alle esigenze della nuova programmazione. Pertanto il sistema informativo è perfettamente operativo, ma si prevede l'implementazione attraverso l'implementazione di nuove funzionalità rispetto a quelle esistenti. In particolare, la Regione Calabria ha avviato una apposita gara ad evidenza pubblica per la progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Unitario Regionale per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici e relativi servizi di assistenza e manutenzione.

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6.1.1. Architettura Funzionale

Il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) è un sistema per la gestione e il monitoraggio, finanziario, fisico e procedurale, dei progetti (operazioni) finanziati da programmi complessi che presentino le seguenti caratteristiche fondamentali:

- strutturazione del programma in più livelli di articolazione (ad esempio: asse, settore, obiettivo operativo, linea di intervento);

- realizzazione attraverso progetti esecutivi (operazioni) che rappresentano le unità elementari di rilevamento dal punto di vista fisico, finanziario, e procedurale;

- utilizzo di più fonti di finanziamento (comunitaria, statale, regionale, privata, …);

- coinvolgimento di più soggetti istituzionali operanti sul territorio per l’acquisizione diffusa delle informazioni di avanzamento;

- cooperazione con altri sistemi informativi, interni e esterni.

Il Sistema risponde alle seguenti fondamentali esigenze:

- facilitare l’accesso al sistema attraverso l’adozione di una infrastruttura tecnologica WEB;

- cooperare con altri sistemi informativi, interni ed esterni, stabilendo un modello di corrispondenze delle informazioni;

- coinvolgere tutti gli attori dei processi di programmazione e attuazione, nel rispetto dei ruoli operativi loro assegnati;

- eliminare ogni ridondanza nella acquisizione dei dati;

- adottare un modello di tracciabilità delle certificazioni di spesa e di applicazione dei controlli di primo (documentale e in loco) e di secondo livello;

- fornire gli strumenti per l’attuazione mediante passi procedurali delle linee di intervento e delle operazioni;

- consentire la visione dell’attuazione secondo diversi livelli di aggregazione (progetti integrati/complessi, progettazione coerente, etc.)

- fornire strumenti per l’analisi delle condizioni di criticità.

Il grafico seguente evidenzia le interazioni tra il Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) ed i principali agenti esterni (attori) che comunicano o ricevono dati dal sistema, raggruppati in base al ruolo.

Per evitare di complicare la rappresentazione non sono stati inclusi gli attori dei processi che interagiscono con il sistema attraverso altri attori o processi elaborativi (per esempio i dati acquisiti dai beneficiari finali e dai soggetti destinatari degli interventi).

Inoltre gli attori del sistema vengono descritti con riferimento ai programmi comunitari ma la strutturazione del sistema e il livello di configurabilità consentono l’utilizzo in altri contesti della Programmazione Unitaria.

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- Gli Attori Responsabile di Linea di Intervento. Sono i responsabili dell’attuazione di specifici livelli di articolazione del programma (per esempio le misure o le Linee di Intervento/Obiettivi operativi) e dell’effettuazione dei controlli di primo livello.

Contabilità Finanziaria. E’ il sistema informativo che gestisce le entrate e le spese dell’ente regione.

Soggetto Attuatore. Sono i soggetti cui viene affidata l’attuazione di una parte del programma.

Altri soggetti esterni. GdF, Corte dei Conti, Polizia Giudiziaria ecc.

Sistema Centrale di Monitoraggio. E’ il sistema informativo con cui devono essere trasmessi i dati di avanzamento e le domande di pagamento all’UE. L’Igrue ha predisposto un protocollo applicativo e ci colloquio.

Beneficiario Finale. Sono i soggetti abilitati a erogare il finanziamento del progetto e sono responsabili della committenza delle operazioni.

S.I. Atti Amministrativi. E’ il sistema che gestisce gli atti (leggi regionali, delibere, decreti, …) e il loro collegamento ai movimenti contabili.

NVVIP Supporta la verifica di coerenza dei progetti e la quantificazione degli indicatori.

S.I. Regionale Contratti. E’ il sistema che gestisce gli incarichi a consulenti esterni con qualsiasi forma contrattuale.

Autorità di Audit. Effettua, su un adeguato campione e interagendo con il sistema, le verifiche e i controlli di secondo livello. Inoltre può attivare flussi di gestione delle irregolarità, acquisire, secondo criteri definiti, l’elenco dei progetti sui quali costruire il campione.

Autorità di Certificazione. Si occupa di certificare la spesa e di inoltrare le domande di pagamento. Ha la responsabilità di richiedere l’accreditamento dei fondi statali e comunitari. Gestisce le richieste di deduzione trasmesse dall’AdG in base al flusso di Gestione delle Irregolarità.

Autorità di Gestione. Si occupa della gestione di un programma ed è responsabile della coerenza con i documenti di programmazione e della istituzione di un dispositivo di raccolta dati affidabile.

Per un maggiore dettaglio sui compiti, le responsabilità e i profili organizzativi di ciascun attore coinvolto nella interazione con il sistema si rinvia agli appositi paragrafi precedenti.

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Processi Supportati

Il Sistema supporta i seguenti macroprocessi:

- Programmazione Finanziaria.

- Selezione delle operazioni.

- Gestione: trasferimenti fondi ai beneficiari finali, progetti integrati/complessi, operazioni, trasmissione dati di monitoraggio al Sistema Nazionale di Monitoraggio, consolidamento e storicizzazione dei dati, fascicolo elettronico di progetto.

- Controlli: primo livello (check-list di supporto) e secondo livello (registro dei controlli e richieste di deduzione dalla Domanda di Pagamento).

- Gestione delle irregolarità.

- Certificazione della spesa: predisposizione ed elaborazione delle domande di pagamento.

- Monitoraggio: finanziario, fisico e procedurale.

- Interoperabilità con altri sistemi: cooperazione con la contabilità finanziaria regionale.

Scomposizione Funzionale

Di seguito viene graficamente rappresentato il primo livello di scomposizione funzionale del sistema, con particolare attenzione ai processi di attuazione:

Procedure di Selezione.

Gestisce le anagrafiche delle procedure di selezione e consente l’inoltro delle richieste di impegno alla contabilità finanziaria regionale.

Progetti Integrati e Complessi.

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Gestisce le anagrafiche delle progetti complessi (per esempio i progetti integrati) che attingono risorse finanziarie da più Linee di Intervento e la cui realizzazione avviene mediante più Operazioni.

Le anagrafiche dei progetti complessi vengono completate con i quadri finanziari delle risorse assegnate.

Progetti.

Rappresentano le operazioni. Il sistema utilizza i progetti per la rilevazione dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale sia per le esigenze di monitoraggio che di certificazione della spesa.

Le anagrafiche dei progetti sono strutturate in sezioni:

- Dati di classificazione. E’ obbligatoria l’acquisizione di tutti i dati di classificazione previsti dal QCS 2007-2013 e dal protocollo di colloquio IGRUE.

- Dati generali.

- Iter procedurale previsionale.

- Quadro finanziario.

- Quadro previsionale degli indicatori fisici.

- Check-list di progetto.

- Log delle sospensioni.

- Controlli di secondo livello.

Per ciascun progetto il sistema gestisce:

- il collegamento ad una procedura di selezione;

- il collegamento ad un progetto complesso;

- l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale;

- il fascicolo elettronico di progetto, strutturato per sezioni(documenti generali, avanzamento finanziario, avanzamento procedurale, controlli di secondo livello), nel quale possono essere memorizzati tutti i documenti elettronici che afferiscono al progetto;

- i dati di certificazione storica della spesa;

- i riepiloghi finanziari;

- le richieste di impegno e liquidazione inoltrate alla contabilità finanziaria.

Cooperazione con la Contabilità Finanziaria Regionale.

Oltre a quanto indicato in precedenza sono state attivate le seguenti modalità operative per la cooperazione con la Contabilità Finanziaria Regionale:

- Il processo di allineamento con la Contabilità Finanziaria Regionale è stato completamento automatizzato e viene attivato con periodicità settimanale, pur essendo possibile eseguire in qualsiasi momento l’allineamento per ciascuna linea di intervento.

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- Nell’ambito di tale allineamento è prevista la segnalazione al Responsabile di Linea di Intervento (in una apposita area informativa a livello di progetto) delle riduzioni di impegno conseguenti alla registrazione di economie.

- E’ stata realizzata la integrazione con la nuova procedura di Gestione dei Contratti in modo che vi sia, in fase di liquidazione, uno scambio bidirezionale di dati.

-

Avanzamento.

L’avanzamento gestisce oltre all’avanzamento (finanziario, fisico e procedurale) a livello di progetto:

- l’allineamento con la contabilità finanziaria;

- i riepiloghi degli impegni contabili;

- i riepiloghi per beneficiario dei pagamenti;

- l’avanzamento fisico degli indicatori fisici di impatto.

Monitoraggio

Consente la produzione di riepiloghi finanziari a diversi livelli di articolazione e la produzione di report con la indicazione delle condizioni di criticità presenti a livello di progetti.

Sono disponibili funzioni per la produzione di report grafici sulla distribuzione territoriale dei progetti e della spesa.

Il modulo Monitoraggio consente, inoltre, la produzione delle seguenti tipologie di report di attuazione:

1) Report di Programmazione/Attuazione. Il report confronta i dati di programmazione con l’attuazione finanziaria (spese) indicando anche la quota di progettazione coerente. Il report viene prodotto per Obiettivo Operativo/Specifico e viene dettagliato per Linea di Intervento/Obiettivo Operativo (a seconda che trattasi di PO FESR piuttosto che PO FSE). Il formato del report è PDF o Excel.

2) Report di Avanzamento Procedurale. Il report fornisce per ogni Linea di Intervento l’elenco dei bandi programmati e per ciascuno fornisce la data di pubblicazione, la data di approvazione della graduatoria, l’importo del bando e l’importo della graduatoria. Infine per ogni bando fornisce il numero delle operazioni selezionate, avviate e concluse. Il formato del report è PDF o Excel.

3) Report di Avanzamento Procedurale/Finanziario. Il report fornisce per ogni bando l’importo degli impegni e dei pagamenti alla data di produzione del report. Tali dati dovranno essere successivamente integrati dal Responsabile della Linea di Intervento con le previsioni di spesa. Il formato del report è PDF o Excel

Domanda di pagamento

Il Sistema gestisce

- il flusso di certificazione della spesa;

- la gestione dei recuperi e delle rettifiche finanziarie;

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- le registrazione delle revoche per progetti già inclusi in Domanda di Pagamento

- la gestione delle richieste di recupero/deduzione provenienti dall’AdG a seguito della istruttoria delle irregolarità.

Il grafico che segue descrive le funzioni di supporto al processo di certificazione della spesa e le responsabilità coinvolte in base alle modifiche previste da un intervento già progettato e in corso di realizzazione:

Per un maggiore dettaglio sui contenuti funzionali del flusso di certificazione della spesa di rinvia al Paragrafo 4.4.2

Controlli

Il Sistema gestisce

- le check-list a supporto dei controlli di primo livello (standard,e per Linea di Intervento);

- il registro dei controlli di secondo livello;

- il campionamento per i controlli in loco presso il Beneficiario Finale;

- le richieste di deduzione dalla Domanda di Pagamento;

- il flusso delle irregolarità.

Check-list

Per quanto riguarda le check-list a supporto dei controlli di primo livello il sistema consente un livello di configurabilità tale che possono essere personalizzate a livello di ciascun linea di intervento e, nell’ambito di queste, in base alla titolarità e alla regia del progetto.

Le check-list sono, inoltre, definite in base allo specifico momento di vita del progetto (ammissione al finanziamento, assunzione dell’impegno di spesa, erogazione per stati di

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avanzamento) e prevedono un meccanismo di propedeuticità e di obbligatorietà delle verifiche che consentono di tenere conto delle peculiarità dei singoli progetti.

L’alto livello di configurabilità delle check-list di supporto ai controlli di primo livello consentono di definire le informazioni che devono essere acquisite a fronte dell’avvenuta effettuazione di una verifica (per esempio gli estremi del DURC).

Nell’ambito delle funzionalità di supporto ai controlli di primo livello è stato introdotto il concetto di campionamento. Ai progetti appartenenti al campione sono applicabili specifiche check-list di supporto ai controlli di primo livello. Il campione trova applicazione alle check-list sui controlli in loco presso i beneficiari anche se l’infrastruttura realizzata consente di applicare ai progetti appartenenti al campione ogni tipologia di check-list opportunamente classificata. Di seguito viene graficamente rappresentato un possibile flusso di controllo nel quale diviene rilevante l’appartenenza o meno di un progetto ad un campione

Irregolarità

Nel ambito del modulo dei controlli sono trattate le Irregolarità; il flusso di gestione informatica è sintetizzato nel seguente grafico

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Dal grafico che precede si evidenziano le seguenti modalità operative:

- le irregolarità possono essere rilevate dal Responsabile di Linea di Intervento, dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Audit e da altri soggetti esterni (GdF, Polizia Giudiziaria ecc.);

- le irregolarità devono essere comunicate all’apposito ufficio del Settore Verifiche e Controlli Programmi e Progetti;

- il Settore Verifiche e Controlli Programmi e Progetti comunica le irregolarità ad un apposito ufficio dell’Autorità di Gestione;

- l'Autorità di Gestione richiede all'Autorità di Certificazione la registrazione del recupero / deduzione ed il trattamento nelle successive Domanda di Pagamento;

- l'Autorità di Certificazione gestisce le richieste provenienti dall'Autorità di Gestione ed effettua le operazioni informatiche sulla prima domanda di pagamento utile;

- l’Autorità di Gestione, quando se ne presentano le condizione, classifica la Irregolarità come rilevante ai fini della segnalazione all’OLAF e ritrasmette la pratica al Settore 3;

- il Settore 3 provvede alla chiusura della pratica dopo avere, quando necessario, compilato la scheda OLAF e inserito l’ Irregolarità nel registro OLAF.

Il sistema consente una gestione unitaria delle Irregolarità in modo da tenere traccia di tutte quelle rilevate dai vari Attori del sistema.

6.1.2. Vincoli Funzionali

Per migliorare la qualità delle informazioni e per migliorare il governo dei processi di monitoraggio sono stati implementati i seguenti vincoli operativi:

- Tutte le Operazioni devono essere collegate ad una Procedura di Selezione. Tale collegamento è una condizione fondamentale per l’avanzamento dell’Operazione.

OK

Accertamento irregolarità

(RLI, AdG, sogg. Esterni)

Settore 3 Verifiche e Controlli

AdG

Richiesta Recupero all'AdC Registro

OLAF

Scheda OLAF

Registro controlli di II Livello

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- L’eventuale riduzione di un impegno contabile (effettuato in contabilità per effetto di economie di spesa) obbliga alla conseguente riduzione delle quote di impegno non utilizzate a livello di Procedura di Selezione e/o di singole Operazioni.

- Il quadro previsionale degli indicatori fisici deve essere definito affinché si possa procedere con l’avanzamento finanziario.

- La registrazione di un avanzamento finanziario a saldo del progetto richiede la preventiva acquisizione dei dati di avanzamento fisico.

- La registrazione di un avanzamento finanziario a saldo del progetto richiede la preventiva acquisizione della data di chiusura del progetto.

- La modifica del quadro finanziario di progetto può essere effettuata solo se compatibile con l’importo incluso nell’ultima certificazione di spesa e, in ogni caso, mantiene invariati gli importi consolidati afferenti alle certificazioni di spesa.

- Il collegamento di una Operazione ad una Procedura di Selezione viene consentita se l’importo totale delle operazioni collegate è compatibile con l’importo della Procedura di Selezione.

- Le check-list non sono modificabili se le richieste di movimentazione cui si riferiscono siano state inoltrate alla Contabilità Finanziaria.

- La check-list di progetto (anagrafica di progetto) non è modificabile se risultano presenti avanzamenti finanziari, fisici e procedurali.

- La struttura di un iter procedurale (propedeuticità delle fasi, eventi finanziari, obbligatorietà della indicazione dei provvedimenti amministrativi, eliminazione di uno step procedurale) non è modificabile se siano presenti avanzamenti procedurali.

- La compilazione delle check-list è obbligatoria e prevede un flusso obbligatorio di compilazione con conseguente attivazione di blocchi quando l’acquisizione dei dati risulti incompleta;

- La validazione dei dati di monitoraggio deve avvenire bimestralmente a cura del responsabile della Linea di Intervento.

- I dati di spesa certificati prevedono tre livelli di validazione: Responsabile della Linea di intervento, Autorità di gestione e Autorità di Certificazione.

Oltre ai predetti vincoli sono disponibili report che segnalano condizioni di criticità con riferimento a ciascuna Linea di Intervento. In particolare vengono forniti i seguenti report:

- Elenco dei progetti con quadro previsionale degli indicatori fisici non impostato.

- Elenco dei progetti privi di avanzamento fisico.

- Elenco dei progetti privi della data di conclusione e in presenza di avanzamento finanziario a saldo dell’importo di progetto.

Nel contesto di gestione dei progetti è disponibile un’area ainformativa che segnala particolari condizioni di criticità dei progetti che in alcuni casi bloccano l’operatività del progetto fino a quando il Responsabile della Linea di Intervento non le abbia rimosse.

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Gli elenchi dei progetti estratti dal sistema forniscono, mediante apposite segnalazioni, alcune indicazioni immediate sul progetto (progetto coerente, aperto, chiuso, sospeso, disattivo, appartenente ad un campione per i controlli in loco).

6.1.3. Architettura Tecnologica

Di seguito viene graficamente descritta l’architettura tecnologica del Sistema.

Dal grafico si evidenzia una struttura a tre livelli:

- il primo livello è quello Client, in cui si ha accesso alle funzioni specifiche del sistema. Le funzioni consistono di pagine HTML, attivabili tramite un comune Web Browser e sono generate dinamicamente dai Web Container del secondo livello;

- il secondo livello contiene un componente specializzato di tipo J2EE Web Container che gestisce le richieste dei Client effettuate tramite il protocollo HTTP e genera dinamicamente ciò che viene visualizzato ed elaborato sul Client – tipicamente nella forma di pagine HTML. La generazione utilizza gli standard basati su Java Server Pages (JSP) e Java Servlet. La seconda fondamentale funzione svolta dal livello intermedio consiste nell’ospitare la logica applicativa (“business logic”). La logica applicativa è realizzata con classi Java che accedono al database e predispongono i dati per le applicazioni client;

- il terzo livello contiene il Dbms gestore della base dati. Il gestore attualmente utilizzato è l’Oracle 9i che è stato scelto per le seguenti ragioni fondamentali:

- per le caratteristiche di scalabilità, affidabilità, sicurezza, portabilità dimostrate da questo prodotto per le particolari funzioni orientate alla tecnologia Java e alle applicazioni Internet che contraddistinguono le più recenti versioni del database

- per il riutilizzo di alcuni moduli applicativi propri di altri sistemi applicativi.

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6.1.3. Documentazione

Il sistema è ampiamentre documentato e tutta la documentazione è disponibile, a tutti gli utenti, sulla pagina principale del sistema. Sono disponibili i manuali per singole aree di utilizzo; in particolare:

- Accesso al sistema che descrive la modalità di accesso mediante l’utilizzo delle credenziali fornite dall’amministratore del sistema e le problematiche e i prerequisiti per l’accesso mediante firma digitale;

- Contesto che descrive il contesto del sistema e degli attori e la strutturazione dei moduli funzionali;

- Classificazione che descrive le funzioni a supporto delle anagrafiche;

- Selezione e Progetti Integrati che descrive la registrazione delle procedure di selezione e dei progetti integrati, la creazione delle piste di controllo delle procedure di selezione e l’avanzamento procedurale;

- Gestione Progetti che descrive tutta la fase di registrazione di un nuvo progetto e di gestione dell’avanzamento procedurale, finanziario e fisico;

- Controlli che descrive tutte le funzioni a supporto dei controlli di primo e secondo livello;

- Domanda di pagamento che descrive il flusso di certificazione della spesa e del processo di validazione che vede il convolgimento del responsabile di ciascuna Linea di Intervento, dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione;

- Monitoraggio che descrive la produzione dei report di monitoraggio e di attuazione;

- Utilità e amministrazione che descrive le funzioni amministrazione ed in particolare la gestione degli utenti e dei profili di abilitazione. Inoltre vengono descritte le funzioni per la imposrtazione e la esportazione dei dati;

- Allegati che descrive le proprietà di configurazione del sistema, i protocolli per la importazione e la esportazione dei dati e i principali processi gestiti dal sistema.

Inoltre sono disponibili manuali specifici che descrivono la modalità di gestione delle liquidazione per competenze a terzi, la gestione delle richieste di impegno e liquidazione, la gestione delle irregolarità.

Gli utenti hanno inoltre a disposizione, sulla pagina principale del sistema, tutta la documentazione utilizzata a supporto delle attività formative effettuate nell’ultimo anno.

6.1.3. Trasparenza

La piena applicazione del principio della trasparenza prevede che i dati di attuazione del programma siano resi disponibili mediante il portale regionale. A tale scopo è stata progettata e realizzata un apposita applicazione che acquisisce dal Sistema di Gestione e Monitoraggio i dati

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e li presenta sul portale regionale con una interfaccia intuitiva e in base ai criteri di selezione e di rappresentazione grafica selezionati dall’utente.

Nell’ambito di tale applicazione sono disponibili report specifici per rispondere alla prescrizione dell’art. 7, comma 2, lett. d, del Regolamento 1828/2006.

L’accesso all’applicazione avviene dal portale regionale http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, dall’apposita sezione “Banca dati progetti”.

6.1.4. Interventi in corso di realizzazione

Il protocollo di colloquio e applicativo è ormai definitivo e nel corso del mese di novembre 2009 sono terminati i test di trasmissione dati dall’attuale Sistema Regionale di Monitoraggio Rendiconta alla BDU 2007/2013.

6.1.5. Sistema di backup

Le operazioni di salvataggio dati e del sistema sono a carico di un apposito settore della Regione Calabria (Sistema Informativo). Il salvataggio logico dei dati viene effettuato quotidianamente con una procedura automatica gestita direttamente dal DBMS; l’avvio della procedura è schedulato per le 20,00 di tutti i giorni.

Il ripristino del salvataggio logico dei dati è previsto, qualora fosse necessario, mediante una procedura gestita dal DBMS. Tale procedura è oggetto di verifiche continue e il ripristino viene periodicamente effettuato su un server di test utilizzato per le verifiche delle implementazioni, prima della messa in esercizio.

I salvataggi logici vengono trasferiti ogni notte su supporti esterni conservati, a cura del settore Sistema Informativo, in appositi armadi ignifughi.

Settimanalmente viene effettuato il salvataggio di sistema del server su appositi supporti esterni conservati, a cura del settore Sistema Informativo, in appositi armadi ignifughi.

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6.2. INTERVENTI PER I PROGRAMMI OPERATIVI 2007-2013

6.2.1. Struttura del POR Calabria FESR 2007 - 2013

Il sistema di Gestione e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) è stato adeguato per consentire la gestione della nuova struttura del Programma Operativo. Di seguito viene rappresentata l’articolazione del POR Calabria FESR 2007 -2013.

Il grafico che precede evidenzia la struttura del Programma e individua l’elemento di articolazione (Linea di Intervento) che finanzia le procedure di selezione e le singole operazioni. Il Sistema è in grado di gestire i progetti complessi con un piano finanziario che attinge da diverse Linee di Intervento nell’ambito del medesimo asse. I Progetti Complessi a loro volta devono essere strutturati a fini del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale in Operazioni.

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6.2.2. Struttura del POR Calabria FSE 2007 - 2013

Il sistema di Gestione e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema Rendiconta) è stato adeguato per consentire la gestione della nuova struttura del Programma Operativo. Di seguito viene rappresentata l’articolazione del POR Calabria FSE 2007 -2013.

Il grafico che precede evidenzia la struttura del Programma e individua l’elemento di articolazione (Obiettivo Operativo) che finanzia le procedure di selezione e le singole operazioni.

6.2.4. Evoluzione del Sistema

Per il processo di adeguamento del Sistema di Gestione e Monitoraggio alla nuova programmazione la Regione Calabria ha avviato un attività finalizzata alla individuazione delle specifiche tecniche in base alle quali è in corso di espletamento una apposita gara ad evidenza pubblica.

Obiettivo della gara è il completamento degli interventi già avviati nella programmazione 2000-2006 al fine di rendere pienamente compatibile il sistema con il POR Calabria FESR 2007 – 2013 e il POR Calabria FSE 2007 - 2013.

Oltre al predetto obiettivo generale con il nuovo Sistema si intendono perseguire i seguenti ulteriori obiettivi:

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- predisporre un nuovo modello architetturale che privilegi la cooperazione basata su servizi in modo da rendere pienamente operativa la regola in base alla quale ogni dominio applicativo deve essere responsabile della gestione dei propri dati;

- supportare gli attori regionali nelle attività inerenti la programmazione strategica, la gestione, l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei programmi e degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate;

- supportare gli attori regionali nelle attività inerenti la gestione delle procedure di evidenza pubblica;

- promuovere l’utilizzo di standard e tecnologie open source;

- rendere correlabili i progetti finanziati che attingono a più fonti di finanziamento nel pieno rispetto delle regole specifiche di ciascuna fonte;

- integrare l’attuale sistema con un motore di workflow;

- integrare il Sistema di Gestione e Monitoraggio con un sistema di supporto alle decisioni che consenta una produzione tempestiva e mirata di report e con gli altri sotto-sistemi presenti in ambito regionale ed oggetto di evoluzione/integrazione nell’ambito dell’azione complessiva di ammodernamento delle strutture regionali.

La scelta di realizzare un modello architetturale orientato ai servizi (SOA) permetterà alla Regione di raggiungere alcuni importanti benefici:

- maggiore flessibilità nel costante allineamento dei sistemi informatici ai processi informativi nelle aree della Programmazione, Attuazione, Monitoraggio, Rendicontazione e Reporting;

- riduzione dei costi associati alla manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi regionali a supporto della programmazione;

- disponibilità di una infrastruttura in grado accompagnare la futura evoluzione dei sistemi regionali nel corso degli anni;

- disponibilità di un insieme di servizi infrastrutturali di base in grado di fornire servizi anche all’esterno del singolo Dipartimento Programmazione.

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Figura 1 – Modello delle motivazioni (obiettivi, strategie e tattiche) alla base della realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti

Requisiti Funzionali e Tecnici del Nuovo Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti

L’evoluzione del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti prevede il supporto dell’intero ciclo della programmazione 2007-2013 attraverso l’ingegnerizzazione delle piste di controllo che afferiscono ai processi di pianificazione, gestione attuativa, monitoraggio e rendicontazione degli interventi regionali operando in modo indipendente dalle diverse fonti di finanziamento degli stessi (Fondi Strutturali e Fondo per le Aree Sottoutilizzate).

Il supporto ai processi ed ai relativi flussi documentali sarà garantito dall’utilizzo di un sistema di workflow o più propriamente di Business Process Management tale da consentire in maniera flessibile la possibilità di adeguamento del flusso di processo alle esigenze in divenire dell’Amministrazione.

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Relativamente ai requisiti macro-funzionali, l’evoluzione del sistema consentirà di:

-­‐ supportare il processo di pianificazione strategica regionale, mettendo in relazione diretta i vari elementi dei programmi strategici, piani d’azione e piani settoriali regionali e attraverso “generazione” del cuore dei documenti programmatici previsti (obiettivi generali, specifici ed i relativi indicatori delle strategie ed azioni individuate) con un migliore controllo della loro coerenza;

-­‐ gestire i processi di gestione/monitoraggio/rendicontazione, e il relativo flusso documentale, a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 nonché l’allineamento al nuovo Protocollo Unico di Colloquio predisposto dall’IGRUE per il colloquio con la Banca Dati Unificata.

-­‐ inserire, modificare ed aggiornare i dati di avanzamento di tutti gli interventi finanziati con Fondi Strutturali e Fondo per le Aree Sottoutilizzate;

-­‐ gestire tutto il ciclo operativo delle procedure di evidenza pubblica, e il relativo flusso documentale, espletate dal Dipartimento Programmazione e dai Dipartimenti regionali;

-­‐ gestire i ruoli ed i profili degli utenti abilitati al sistema e di accesso ai servizi tramite web rispettando i principi di accessibilità;

-­‐ firmare digitalmente i documenti dell’Amministrazione di cui ai precedenti processi;

-­‐ fornire a cittadini ed utenti finali, in attuazione dei principi sulla trasparenza e pubblicità, evidenza dello stato di attuazione di tutti i progetti cofinanziati con Fondi comunitari e nazionali.

L’evoluzione del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti prevede l’utilizzo di un modello architetturale orientato ai servizi (SOA) che garantisca sia il coordinamento/orchestrazione dei servizi offerti dai vari componenti oggetto di realizzazione sia l’integrazione con i sistemi esistenti ed in corso di realizzazione in ambito regionale nel rispetto dei requisiti SPC.

In particolare, nell’ambito della realizzazione del sistema è prevista la realizzazione/fornitura dei seguenti moduli:

1. Programmazione.

2. Gestione Interventi.

3. Procedure Evidenza Pubblica.

4. Enterprise Service Bus.

5. Sistema ausiliario di gestione anagrafica.

6. Registry dei servizi, (se non integrato nella soluzione ESB).

7. Web Pubblico Progetti.

8. Reporting System.

Inoltre, è previsto il perfezionamento della integrazione con gli altri sottosistemi esistenti in ambito regionale (Decreti e Delibere, Contabilità Finanziaria, Protocollo Informatico, Data Ware House, Anagrafica dei dipendenti regionali, etc.) attraverso la realizzazione delle relative interfacce di integrazione secondo una architettura orientata ai servizi.

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Gli Utenti del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti dopo il processo di evoluzione

Il Sistema sarà accessibile da tutti i dipendenti, quadri e dirigenti dell’Amministrazione regionale i cui Dipartimenti/Settori/Servizi sono titolari di Linee di Intervento specifiche ovvero di Centri di responsabilità decisionale.

Per gli interventi a regia regionale, il Sistema sarà messo a disposizione di tutti gli Organismi Intermedi e dei i Beneficiari Finali (Comuni, Provincie, Enti di formazione, ecc.) titolari di interventi e sui quali la Regione esercita il coordinamento funzionale delle modalità di attuazione, monitoraggio e controllo delle operazioni.

Inoltre il Sistema, attraverso il web site pubblico, sarà aperto all’accesso di tutti i cittadini/utenti finali che potranno utilizzarlo per effettuare interrogazioni e visualizzare lo stato di attuazione di tutti gli interventi finanziati con Fondi Strutturali e Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Di seguito una rappresentazione dei principali attori/profili del Sistema dopo il completamento del processo evolutivo.

Figura 2 Modello degli attori e delle loro principali relazioni

Le modalità realizzative dell’evoluzione del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti

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Per la realizzazione degli interventi evolutivi del Sistema il Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” è supportata dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa nelle fasi di progettazione di massima ed esecutiva.

Attraverso la costituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro tra il Settore Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti del predetto Dipartimento e l’Agenzia, nell’aprile del 2008 sono iniziate le attività di analisi e rilevazione dei requisiti.

L’intero intervento si articola nelle seguenti principali fasi:

- la prima fase si è conclusa con la progettazione di massima, attraverso la realizzazione del capitolato tecnico e d’oneri per la selezione del fornitore dei servizi IT orientati alla realizzazione del sistema (periodo aprile – dicembre 2008);

- la seconda fase prevede, in parallelo con le procedure di selezione del fornitore, la stesura della progettazione esecutiva con la stesura dei requisiti funzionali e tecnici di dettaglio che costituiranno le linee guida implementative per il fornitore aggiudicatario. Rientrano in questa fase anche le attività di stesura dei template documentali (periodo gennaio – luglio 2009);

- la terza fase è quella di supporto alla direzione lavori nella realizzazione del nuovo Sistema attraverso attività orientate a garantire la compliance rispetto ai requisiti di dettaglio realizzati e di supporto all’attivazione della rete degli uffici preposti alla gestione delle procedure di evidenza pubblica (periodo luglio 2009- giugno 2010). In questo periodo il fornitore aggiudicatario dovrà realizzare gli interventi evolutivi del Sistema, le relative interfacce di integrazione e mettere in esercizio la soluzione complessiva (12 mesi);

Il Sistema sarà operativo entro dicembre 2010.

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ALLEGATI

ALLEGATO A – LESPONSABILI DEGLI ASSI PRIORITARI, DEI SETTORI E DELLE LINEE DI INTERVENTO

Tabella 1 – Responsabili degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR 2007 – 2013

Assi Prioritari Responsabili Assi Prioritari

I

Asse I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società

dell'Informazione

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca Innovazione Tecnologica e Alta

Formazione.

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 2 – Presidenza

II Asse II - Energia Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 5 - Attività Produttive.

III Asse III - Ambiente

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B-

R. - Risorse Idriche - Ciclo Integrato delle Acque.

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 14 - Politiche dell'Ambiente.

IV Asse IV - Qualità della

Vita e Inclusione Sociale

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca Innovazione Tecnologica e Alta

Formazione.

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 10 - Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e

Volontariato Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 2 – Presidenza

V Asse V - Risorse Naturali,

Culturali e Turismo Sostenibile

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 14 - Politiche dell'Ambiente.

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N.11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca Innovazione Tecnologica e Alta

Formazione.

VI Asse VI - Reti e

Collegamenti per la Mobilità

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B-

R. - Risorse Idriche - Ciclo Integrato delle Acque.

VII Asse VII - Sistemi

Produttivi Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 5 - Attività

Produttive

VIII Asse VIII - Città, Aree

Urbane e Sistemi Territoriali

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio.

Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 3 - Programmazione Nazionale e Comunitaria.

IX Asse IX - Assistenza

Tecnica e Cooperazione Interregionale

Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007 - 2013 - Dirigente

Generale Pro Tempore del Dipartimento N. 3 - Programmazione Nazionale e Comunitaria.

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Tabella 2 - Settori di Intervento e Responsabili dei Settori di Intervento

Settori di Intervento Dipartimento Competente

Settore Competente e Responsabile di Settore

I.1 Ricerca Scientifica e

Innovazione Tecnologica.

Dipartimento N. 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca

Innovazione Tecnologica e Alta Formazione

Settore 3 - Ricerca Scientifica, Innovazione, Alta Formazione, Università, Sviluppo della

Scienza e della Tecnica. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

I.2 Società

dell'Informazione Dipartimento N. 2 - Presidenza

Settore 2 - Sistema Informatico Regionale - Società dell'Informazione

(Dirigente di Settore Pro Tempore)

II.1 Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

Dipartimento N. 5 - Attività Produttive

Settore 2 - Politiche Energetiche - Attività Estrattive e Risorse Geotermiche

(Dirigente di Settore Pro Tempore)

III.1 Risorse Idriche

Dipartimento N. 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. -

A.B-R. - Risorse Idriche - Ciclo Integrato delle Acque

Settore 1 - AA.GG. Sistema Informatico - Gestione Risorse Idriche - CO.TE.R. -

P.O.R. - A.T.O. - Assistenza APQ Idrico (Dirigente di Settore Pro Tempore)

III.2

Dipartimento N. 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. -

A.B-R. - Risorse Idriche - Ciclo Integrato delle Acque

Settore 2 - Programmazione e Coordinamento Opere Pubbliche,

Amministrazione, Norme Sismiche, Assistenza APQ Difesa del Suolo

(Dirigente di Settore Pro Tempore)

III.2

Difesa del Suolo, Tutela delle Coste,

Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione

Civile Dipartimento N. 2 - Presidenza

Settore 4 - Protezione Civile (Dirigente di Settore Pro Tempore)

III.3 Gestione dei Rifiuti Settore 2 - Protezione dell'Ambiente e

Qualità della vita. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

III.4 Bonifica dei Siti

Inquinati

Settore 2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della vita.

(Dirigente di Settore Pro Tempore)

III.5

Sostenibilità Ambientale delle

Politiche di Sviluppo e Monitoraggio Ambientale

Dipartimento N. 14 - Politiche dell'Ambiente

Settore 3 - Programmazione ed Indirizzo, Protezione della Natura, Sviluppo

Sostenibile. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

IV.1 Istruzione

Dipartimento N.11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca

Innovazione Tecnologica e Alta Formazione

Settore 2 - Politiche dell'istruzione, Programmazione delle Reti Scolastiche e del

Sistema Educativo. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

Dipartimento N. 10 - Lavoro, Politiche della Famiglia,

Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

Settore 2 - Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, Volontariato,

Terzo Settore. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

IV.2 Inclusione Sociale

Dipartimento N. 13 - Tutela della Salute Politiche Sanitarie

Settore N. 5 - Attività Territoriali (Dirigente di Settore Pro Tempore)

IV.3 Sicurezza e Legalità Dipartimento N. 2 - Presidenza Settore 1 - Affari Generali ed Istituzionali

Decreti Presidente. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

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Settori di Intervento Dipartimento

Competente Settore Competente e

Responsabile di Settore

V.1 Rete Ecologica Dipartimento N. 14 - Politiche

dell'Ambiente

Settore 3 - Programmazione ed Indirizzo, Protezione della Natura, Sviluppo

Sostenibile. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

Dipartimento N.11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca

Innovazione Tecnologica e Alta Formazione

Settore 1 - Cultura, Promozione Culturale, Eventi Culturali, Osservatorio Regionale per

la Cultura (Dirigente di Settore Pro Tempore) V.2 Patrimonio Culturale

Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e

Spettacolo, Politiche Giovanili

Settore 3 - Beni Culturali. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

Settore 1 - Industria Alberghiera, Risorse Termali. (Dirigente

di Settore Pro Tempore) V.3 Turismo Sostenibile

Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e

Spettacolo, Politiche Giovanili Settore 2 - Promozione ed Organizzazione Turistica.

(Dirigente di Settore Pro Tempore)

VI.1 Reti e Collegamenti per la Mobilità Regionale

Dipartimento N. 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B-R. - Risorse Idriche - Ciclo Integrato delle Acque

Settore 3 - Programmazione e Gestione Infrastrutture di Trasporto - Assistenza APQ

Trasporti. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

VII.1 Competitività dei

Sistemi Territoriali e delle Imprese

Dipartimento N. 5 - Attività Produttive

Settore 1 – Industria, Commercio e Artigianato.

(Dirigente di Settore Pro Tempore)

VIII.1 Città e Aree Urbane Dipartimento N. 8 -

Urbanistica e Governo del Territorio

Settore 3 - Programmazione e Politiche del Territorio, Pianificazioni Territoriali. (Dirigente di Settore Pro Tempore)

VIII.2 Sistemi Territoriali Dipartimento N. 3 -

Programmazione Nazionale e Comunitaria

Settore 1 - Programmazione (Dirigente di Settore Pro Tempore)

Settore 1 - Programmazione (Dirigente di Settore Pro Tempore)

Settore 2 - Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti

(Dirigente di Settore Pro Tempore) IX.1 Assistenza Tecnica

Settore 3 - Controllo e Verifiche dei Programmi e dei Progetti.

(Dirigente di Settore Pro Tempore)

IX.2 Cooperazione Interregionale

Dipartimento N. 3 - Programmazione Nazionale e

Comunitaria

Settore 1 - Programmazione (Dirigente di Settore Pro Tempore)

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Tabella 3 – Obiettivi Operativi, Linee di Intervento e Responsabili delle Linee di Intervento

Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

1.1.1.1 Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete Regionale dei Poli di Innovazione.

1.1.1

Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca regionale, favorendo la creazione di reti fra Università, Centri di Ricerca e Imprese all'interno di un contesto competitivo e cooperativo in grado di indirizzare gli investimenti verso le eccellenze.

1.1.1.2 Progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale nei Settori Strategici Regionali.

1.1.2.1 Azioni per la Realizzazione della Rete Regionale per l'Innovazione. 1.1.2

Realizzare un efficace collegamento tra domanda e offerta di ricerca e innovazione valorizzando le competenze e le funzioni di mediazione. 1.1.2.2 Azioni per il potenziamento dei servizi tecnologici dei Poli di

Innovazione.

1.1.3.1 Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese.

1.1.3 Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative. 1.1.3.2

Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento.

1.1.4.1 Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca. 1.1.4 Aumentare il numero di imprese innovative nella

regione. 1.1.4.2 Attrazione di imprese innovative esterne.

Dipartimento N° 11 Servizio 4 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

1.2.1.1 Azioni di Informazione e Sensibilizzazione. 1.2.1.2 Azioni per la Cittadinanza Digitale Consapevole. 1.2.1

Accrescere la capacità di utilizzo, l'accessibilità e la fruibilità di contenuti, applicazioni e servizi digitali da parte dei cittadini. 1.2.1.3 Azioni per il Contrasto all'Esclusione Digitale (E-Esclusion).

1.2.2.1 Azioni per la Realizzazione / Potenziamento del Sistema di E-Government Regionale.

1.2.2.2 Azioni per la Realizzazione / Potenziamento del Sistema di E-Procurement Regionale.

1.2.2.3 Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Sistemi di E-Government degli Enti Locali.

1.2.2.4 Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Portali Tematici e dei Sistemi Informativi Regionali.

1.2.2 Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione basati sulle TIC.

1.2.2.5 Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di Telemedicina.

1.2.3.1 Azioni per l'Innovazione Digitale delle Imprese e delle Reti di Imprese. 1.2.3

Sostenere le Imprese nei Processi di Innovazione Digitale e nello Sviluppo di Contenuti, Applicazioni e Servizi Digitali Avanzati. 1.2.3.2 Azioni per la Creazione / Potenziamento delle Imprese di Produzione

di Contenuti e Servizi Digitali Interattivi.

Dipartimento N° 2 Servizio 4 - Centro Elaborazione Dati

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1.2.4.1 Azioni per la Realizzazione / Potenziamento del Sistema Pubblico di Connettività Regionale.

1.2.4

Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree rurali e periferiche. 1.2.4.2

Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di Connettività a Banda Larga nelle Aree Svantaggiate e di Reti Locali Pubbliche a Banda Larga.

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

2.1.1.1 Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.1.1.2 Azioni per la realizzazione di impianti per l'utilizzo di risorse endogene per la produzione di energia e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili.

2.1.1 Diversificare le fonti energetiche e aumentare l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

2.1.1.3 Iniziative Pilota per la sperimentazione di tecnologie, prototipi e impianti per la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

2.1.2.1 Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali. 2.1.2 Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio

dell'energia. 2.1.2.2

Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione.

2.1.3 Incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e l'affidabilità dei servizi di distribuzione.

2.1.3.1 Azioni per il per l’adeguamento a standard nazionali della qualità e dell’affidabilità del servizio elettrico nelle aree montane, rurali e periferiche.

Dipartimento N° 5 Servizio 4 - Energia e Fonti Alternative

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

3.1.1.1 Azioni per il completamento, l'adeguamento e il riefficientamento dei sistemi di offerta di sovrambito a scopi multipli compresi i grandi schemi e gli acquedotti di adduzione alle reti.

Dipartimento N° 9 Servizio 3 - Programmazione, Tutela, Gestione ed Uso Risorse Idriche - Sviluppo Interventi ed Infrastrutture Idriche. 3.1.1

Promuovere l'uso ottimale della risorsa idrica per scopi multipli incrementando e riequilibrando la dotazione idrica per i diversi usi.

3.1.1.2

Azioni per il completamento, l'adeguamento, il riefficientamento e l'ottimizzazione delle infrastrutture idriche degli ATO del Servizio Idrico Integrato (reti di distribuzione idrica, reti fognarie, depuratori).

Dipartimento N° 9 Servizio 4 - Ciclo Integrato delle Acque - A.A.T.O.

3.1.2

Sostenere il risparmio idrico, la riduzione delle perdite, il recupero e l’uso di fonti idriche alternative a beneficio degli utenti dei diversi comparti.

3.1.2.1 Azioni per la riduzione delle perdite e per il recupero dei volumi non utilizzati.

Dipartimento N° 9 Servizio 3 - Programmazione, Tutela, Gestione ed Uso Risorse Idriche - Sviluppo Interventi ed Infrastrutture Idriche.

3.2.1.1 Azioni per il monitoraggio e la sorveglianza dei corsi d’acqua e l'acquisizione di conoscenza continua sul reticolo idrografico regionale.

3.2.1 Realizzare il riefficientamento del sistema idraulico.

3.2.1.2 Azioni per la rimozione di condizioni di criticità lungo i corsi d’acqua.

Dipartimento N° 9 Servizio 5 - Osservatorio OO.PP. - Aree Depresse - Edilizia di Culto e Scolastica - Difesa del Suolo - Geologico - Difesa delle Coste.

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3.2.2.1 Azioni di consolidamento per la mitigazione del rischio da frana.

3.2.2.2 Azioni per la messa in sicurezza di aree a rischio di esondazione.

3.2.2.3 Azioni per la messa in sicurezza di aree a rischio di erosione costiera e per il ripascimento e la ricostituzione delle spiagge.

3.2.2 Mitigare il rischio da frana, esondazione ed erosione costiera e di sisma.

3.2.2.4 Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture e edifici pubblici.

Dipartimento N° 9 Servizio 5 - Osservatorio OO.PP. - Aree Depresse - Edilizia di Culto e Scolastica - Difesa del Suolo - Geologico - Difesa delle Coste.

3.2.3.1 Azioni per potenziare il sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi.

3.2.3 Potenziare il sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi e migliorare la capacità di gestione delle emergenze. 3.2.3.2 Azioni per potenziare il sistema regionale per la gestione delle

emergenze.

Dipartimento N° 2 Servizio Affari Generali, Personale e Coordinamento sedi provinciali

3.3.1.1 Azioni per incentivare le imprese all’introduzione di sistemi di gestione ambientale all’interno dei processi industriali e dei servizi.

3.3.1.2 Azioni per ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali.

3.3.1 Prevenire e ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti.

3.3.1.3 Azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale.

Dipartimento N° 14 Servizio 4 - Piano Regionale Gestione Rifiuti, Tutela delle Acque Interne e Costiere, SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambiente).

3.3.2.1 Azioni per l’adeguamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti.

3.3.2.2 Azioni per sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti.

3.3.2.3 Azioni per sostenere il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti. 3.3.2

Ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti e attivare le filiere produttive connesse al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e recupero di materia ed energia.

3.3.2.4 Azioni per sostenere la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi.

Dipartimento N° 14 Servizio 4 - Piano Regionale Gestione Rifiuti, Tutela delle Acque Interne e Costiere, SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambiente).

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3.4.1.1 Azioni per l’attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle

Aree Inquinate.

3.4.1.2 Azioni per l’attuazione del Piano di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti dall’Amianto. 3.4.1

Completare la bonifica dei siti contaminati per recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile le aree contaminate, anche a tutela della salute pubblica e del territorio.

3.4.1.3 Azioni per la bonifica dei fondali marini sotto costa.

Dipartimento N° 14 Servizio 3 - Previsione e Contrasto dell'Inquinamento, Valutazione Ambientale Strategica, Acque di Balneazione, Tutela delle spiagge e Ripascimento, Bonifiche Siti Inquinati.

3.5.1 Garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo. 3.5.1.1 Azioni per garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di

sviluppo.

Dipartimento N° 14 Servizio 7 - Sviluppo Sostenibile, Educazione Ambientale, Lotta alla Desertificazione, Valutazione di Impatto Ambientale Autorità Regionale Ambientale.

3.5.2 Completare e potenziare i sistemi di monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente.

3.5.2.2 Azioni per completare e potenziare i sistemi di monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente.

Dipartimento N° 14 Servizio 7 - Sviluppo Sostenibile, Educazione Ambientale, Lotta alla Desertificazione, Valutazione di Impatto Ambientale Autorità Regionale Ambientale.

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

4.1.1.1 Azioni per migliorare la qualità, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la funzionalità delle scuole.

4.1.1.1 Realizzazione del Portale dell'Istruzione in Calabria.

4.1.1.3 Azioni per favorire l'apertura della scuola al mondo esterno con priorità alla formazione permanente degli adulti.

4.1.1

Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture scolastiche e dei servizi complementari alla didattica e accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole. 4.1.1.4 Laboratori scientifici per favorire l'apprendimento della matermatica

e delle scienze.

Dipartimento N° 11 Servizio 3 - Sistema Educativo dell'Istruzione e del Diritto allo Studio - Pianificazione del Sistema Scolastico, Verifica e Controllo.

4.2.1

Rafforzare i diritti dei minori e qualificare i servizi per l’assistenza e il sostegno all’autonomia degli anziani e dei diversamente abili.

4.2.1.1

Azioni per realizzare infrastrutture per rafforzare i diritti dei minori e dei giovani e sostenere la centralità della famiglia nella cura e nell’assistenza agli anziani e ai diversamente abili e favorire il sistema di assistenza domiciliare.

4.2.2 Sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione.

4.2.2.1 Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione.

Dipartimento N° 10 Servizio 4 - Pianificazione e Sviluppo Sociale, Servizio Civile, Immigrati, Ipab, Programmazione Europea, CRES, Misura 5.2 - POR Calabria.

4.2.3 Migliorare la qualità dei servizi per la salute dei cittadini attraverso la sperimentazione del modello della Casa della Salute.

4.2.3.1 Azioni per la progettazione e la realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la Salute.

Dipartimento N° 13 - Servizio 9 - Attività Distrettuali e Cure Termali, Emergenza Sanitaria, 118.

4.2.4

Sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e l’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo.

4.2.4.1 Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e l’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo.

Dipartimento N° 10 Servizio 4 - Pianificazione e Sviluppo Sociale, Servizio Civile, Immigrati, Ipab, Programmazione Europea, CRES, Misura 5.2 - POR Calabria.

4.3.1.1 Trasparenza della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale. 4.3.1.2 Contratti Locali di Sicurezza.

4.3.1

Contrastare e ridurre i livelli di insicurezza e di illegalità nella regione anche attraverso la crescita del capitale sociale della comunità calabrese. 4.3.1.3 Azioni di sostegno alle imprese per migliorare le condizioni di

sicurezza.

Dipartimento N° 2 - Servizio 1 - Affari Generali, Repertorio Contratti, Pari Opportunità

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

5.1.1

Sostenere nelle aree della Rete Ecologica Regionale lo sviluppo di attività economiche compatibili con le esigenze di tutela e conservazione della biodiversità e del paesaggio e finalizzate al mantenimento delle attività antropiche e al miglioramento della qualità della vita dei residenti.

5.1.1.1 Sviluppo di attività economiche sostenibili.

Dipartimento N° 14 Servizio 5 - Parchi ed Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Programmazione e Attuazione Fondi Strutturali Comunitari Nazionali e Regionali, Piano Regionale di Azione Ambientale.

5.2.1

Tutelare, mettere a sistema, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di Archeologia Industriale.

5.2.1.1

Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di Archeologia I

Dipartimento N° 12 Servizio 4 - Beni Culturali, Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico, Rapporti Istituzionali.

5.2.2.1 Azioni per la qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale.

5.2.2.2 Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del Sistema dei Teatri Regionale.

5.2.2.3 Azioni per la catalogazione, la digitalizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale della Calabria.

5.2.2 Potenziare e qualificare le istituzioni culturali, i luoghi della cultura e sostenere lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria.

5.2.2.4 Azioni per la la promozione della creatività artistica e lo sviluppo dell’Arte Contemporanea in Calabria.

Dipartimento N° 11 Servizio 1 - Musei, Biblioteche, Archivi, Teatri, e Rispettivi Sistemi ed Attuazione Programmi Relativi Promozione Culturale e dell'Arte.

5.2.3.1 Azioni per promuovere e qualificare la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti. 5.2.3

Promuovere, qualificare e mettere in rete l’offerta culturale regionale attraverso la realizzazione di attività ed eventi in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti. 5.2.3.2 Azioni per promuovere, qualificare e mettere in rete l’offerta

culturale regionale.

Dipartimento N° 11 Servizio 2 - Promozione Culturale e dell'Arte Osservatorio Regionale per la Cultura.

5.2.4.1 Azioni per la ricerca, la divulgazione e la rivisitazione delle radici culturali regionali, la produzione di saperi e la creazione di nuove forme di arte e contaminazione culturale. 5.2.4

Recuperare, qualificare e valorizzare le particolarità etnoatropologiche, linguistiche, culturali e storiche delle comunità calabresi come condizione per il recupero dell’identità e lo sviluppo sostenibile del territorio. 5.2.4.2

Azioni per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio etnoantropologico delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale.

Dipartimento N° 11 Servizio 2 - Promozione Culturale e dell'Arte Osservatorio Regionale per la Cultura.

5.2.5 Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale.

5.2.5.1 Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale.

Dipartimento N° 12 - Servizio 4 - Beni Culturali, Patrimonio Storico, Artistico e

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Architettonico, Rapporti Istituzionali

5.3.1 Sostenere la qualità e la sostenibilità ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali.

5.3.1.1 Azioni per la sostenere la qualità e la sostenibilità ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali.

Dipartimento N° 12 - Servizio 1 - AAGG, Esercizi Ricettivi, Affari Tecnico Progettuali, Incentivi, Approdi Turistici, Risorse Termali.

5.3.2.1 Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno della costruzione delle Destinazioni e dei Prodotti / Servizi Turistici Regionali.

5.3.2.2 Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la promozione e l’erogazione dei Prodotti / Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali.

5.3.2

Realizzare e promuovere prodotti e pacchetti turistici innovativi, competitivi e sostenibili ambientalmente basati sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti all’interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.

5.3.2.3 Azioni per la qualificazione, il potenziamento e l’innovazione dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali.

Dipartimento N° 12 Servizio 3 - Promozione e Valorizzazione Turistica della Regione, Sostegno alla Commercializzazione, Attività fieristiche, Eventi e Manifestazioni.

5.3.3 Attrarre nuovi flussi turistici nazionali e internazionali in Calabria. 5.3.3.1 Azioni per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali in

Calabria.

Dipartimento N° 12 - Servizio Promozione e Valorizzazione Turistica della Regione, Sostegno alla Commercializzazione, Attività Fieristiche, Eventi e Manifestazioni.

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

6.1.1

Sviluppare l'accessibilità esterna ed interna della Calabria attraverso l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico.

6.1.1.1 Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico.

6.1.2.1 Adeguamento del Sistema Portuale.

6.1.2.2 Adeguamento del Sistema Aeroportuale. 6.1.2 Potenziare i Sistemi Regionali Portuale, Aeroportuale e Intermodale - Logistico.

6.1.2.3 Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale.

Dipartimento N° 9 - Servizio 11 - Sistema Viario, Ferroviario, Aeroportuale, Portuale, Vie Navigabili

6.1.3.1 Sistemi per la Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane.

6.1.3 Potenziare i Sistemi di Mobilità Sostenibile e di Logistica delle Merci nelle Aree Urbane.

6.1.3.2 Piattaforme di Interscambio e Reti di Distribuzione delle Merci.

Dipartimento N° 9 - Servizio 12 - Gestione Tecnica e Amministrativa Interventi Infrastrutture di Trasporto

6.1.4.1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 6.1.4.2 Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico.

6.1.4.3 Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area dello Stretto.

6.1.4.4 Potenziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

6.1.4.5 Sicurezza Stradale.

6.1.4

Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche, migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità s

6.1.4.6 Reti e Servizi di Trasporto per l'Accessibilità alle Aree Interne e Periferiche.

Dipartimento N° 9 - Servizio 11 - Sistema Viario, Ferroviario, Aeroportuale, Portuale, Vie Navigabili

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

7.1.1.1 Azioni per potenziare e migliorare la dotazione materiale infrastrutturale di servizi delle aree per le attività produttive della regione.

7.1.1.2 Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese (SUAP).

7.1.1 Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese.

7.1.1.3 Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i Contratti di Investimento.

Dipartimento N° 5 - Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale - Commercio Estero ed Internazionalizzazione delle Imprese

7.1.2.1 Programmi "InvestinCalabria" per l'attrazione di investimenti esterni e "Calabria Internazionale" per l'internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese.

7.1.2

Sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso l'attrazione di investimenti dall'esterno e il miglioramento delle capacità di esportazione delle imprese regionali. 7.1.2.2 Realizzazione e potenziamento dei consorzi per l'export nei settori

strategici dell'economia regionale.

Dipartimento N° 5 - Servizio 1 - Programmazione della Distribuzione Commerciale - Commercio Estero ed Internazionalizzazione delle Imprese.

7.1.3.1

Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di Garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Controgaranzia. 7.1.3 Migliorare le condizioni di accesso al credito da

parte delle imprese.

7.1.3.2 Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa.

Dipartimento N° 5 - Servizio 1 - Programmazione della Distribuzione Commerciale - Commercio Estero ed Internazionalizzazione delle Imprese.

7.1.4.1 Pacchetti Integrarti di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti.

7.1.4.2 Pacchetti Integrati di Agevolazione per l'avvio o l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nei settori innovativi e/o in rapida crescita.

7.1.4 Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove imprese nei settori innovativi e/o in rapida crescita.

7.1.4.3 Promozione dell'imprenditorialità giovanile.

Dipartimento N° 5 - Servizio Artigianato, Sviluppo del Sistema Produttivo, Imprenditoria Femminile e Giovanile

7.1.5.1 Contratti di Investimento per la creazione o il potenziamento di reti/cluster di imprese nei settori strategici dell'economia regionale.

7.1.5 Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio.

7.1.5.2 Contratti di investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno di Progetti Locali di Sviluppo.

Dipartimento N° 5 - Servizio Artigianato, Sviluppo del Sistema Produttivo, Imprenditoria Femminile e Giovanile

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

8.1.1.1

Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale, ambientale e paesagistico di eccellenza delle Città e delle Aree Urbane.

8.1.1.2 Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e i servizi innovativi per le imprese nelle Città e nelle Aree Urbane.

8.1.1

Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento.

8.1.1.3 Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per le filiere della creatività, dell'intrattenimento, della produzione artistica e culturale nelle Città e nelle Aree Urbane.

Dipartimento N° 8 Servizio 7 - Piani e Programmi Urbanistici Regionali, Quadro Territoriale Regionale Sviluppo Urbano e Territoriale - Programmi Strutturali Europei.

8.1.2.1 Azioni per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione sociale ed economica dei Centri Storici e dei Quartieri Marginali e Degradati delle Città e delle Aree Urbane.

Dipartimento N° 8 Servizio 8 - Politiche del Paesaggio, Beni Paesaggistici, Disegno del Territorio, Tutela, Riqualificazione e Recupero dei Centri Storici e Urbani, Aree Sottoutilizzate, Accordi di Programma Quadro.

8.1.2.2 Azioni per potenziare i sistemi di mobilità sostenibile nelle Città e nelle Aree Urbane.

8.1.2

Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana.

8.1.2.3 Azioni per la realizzazione di un efficiente sistema urbano di servizi attorno al Porto di Gioia Tauro.

Dipartimento N° 8 Servizio 7 - Piani e Programmi Urbanistici Regionali, Quadro Territoriale Regionale Sviluppo Urbano e Territoriale - Programmi Strutturali Europei.

8.2.1.1 Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione di Sistemi di Mobilità Intercomunale.

Dipartimento N° 9 - Settore 3 Programmazione e Gestione Infrastrutture di Trasporto Assistenza APQ trasporti - Servizio 11 - Sistema Viario, Ferroviario, Aeroportuale, Portuale, Vie Navigabili

8.2.1

Migliorare la qualità della vita, la competitività e l'attrattività dei Sistemi Territoriali non urbani attraverso la realizzazione di Progetti Integrati in grado di valorizzare le risorse e le specificità locali e contrastare il declino delle aree interne.

8.2.1.2 Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione di Servizi per la Qualità della Vita.

Dipartimento N° 10 - Settore 2 Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, Volontariato, Terzo Settore - Servizio 4 - Pianificazione e Sviluppo Sociale, Servizio Civile, Immigrati, Ipab, Programmazione Europea, CRES, Misura

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5.2 - POR Calabria.

8.2.1.3 Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la Realizzazione della Rete Regionale Sperimentale delle Case della Salute.

Dipartimento N. 13 Tutela della Salute Politiche Sanitarie - Settore 5 Attività Territoriali - Servizio 9 Attività Distrettuali e Cure Termali Emergenza Sanitaria, 118

8.2.1.4 Progetti Integrati per la Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria.

Dipartimento N° 8 - Settore 3 Programmazione e Politiche del Territorio, Pianificazioni Territoriali - Servizio 8 - Politiche del Paesaggio, Beni Paesaggistici, Disegno del Territorio, Tutela, Riqualificazione e Recupero dei Centri Storici e Urbani, Aree Sottoutilizzate, Accordi di Programma Quadro.

8.2.1.5 Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione dei Sistemi Turistici Locali / Destinazioni Turistiche Locali.

Dipartimento N° 12 - Settore 2 Promozione ed Organizzazione Turistica - Servizio 3 - Promozione e Valorizzazione Turistica della Regione, Sostegno alla Commercializzazione, Attività fieristiche, Eventi e Manifestazioni.

8.2.1.6 Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione dei Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Agroalimentari e dei Distretti Rurali.

Dipartimento N° 5 - Settore 1 Industria, Commercio, e artigianato - Servizio 3 Reti di distribuzione, Carburanti Fiere e Mercati - Rapporti con Camere di Commercio - Consorzi ed Aree di Sviluppo Industriale.

8.2.1.7 Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per Contrastare lo Spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino.

Dipartimento N° 3 - Settore 1 Programmazione - Servizio 2 Programmazione Territoriale e Progettazione Integrata.

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Obiettivi Operativi Linee di Intervento Servizi Competenti e Responsabili delle Linee di Intervento

9.1.1.1 Supporto all’Autorità di Gestione, al Comitato di Coordinamento del Programma, ai Responsabili degli Assi / Settori Prioritari nella realizzazione delle attività di coordinamento e gestione del POR.

9.1.1.2 Azioni per rafforzare le strutture e gli strumenti tecnici e amministrativi necessari ad una migliore attuazione del POR.

Dipartimento N° 3 Servizio 4 - Coordinamento e Gestione dei Programmi Operativi 2007 – 2013.

9.1.1.3 Supporto alle strutture regionali e provinciali, ai Beneficiari finali e ai Soggetti attuatori nelle attività di monitoraggio delle operazioni finanziate.

Dipartimento N° 3 Servizio 4 - Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti.

9.1.1.4 Supporto alle strutture regionali e provinciali preposte e agli eventuali Organismi intermedi nelle attività di controllo di 1° livello delle operazioni finanziate.

9.1.1.5 Supporto alle attività dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit.

Dipartimento N° 3 Servizio 6 - Controlli dei Programmi e dei Progetti.

9.1.1.6 Azioni per la valutazione del Programma in conformità ai Regolamenti comunitari e sulla base dei documenti di Indirizzo della Commissione e del Sistema Nazionale di Valutazione.

9.1.1

Supportare l’Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i Responsabili degli Assi / Settori Prioritari nelle realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR.

9.1.1.7 Supporto all’Autorità di Gestione e al Responsabile dell’Informazione nella elaborazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Piano di Comunicazione del POR.

Dipartimento N° 3 Servizio 1 - Programmazione Regionale.

9.1.2

Rafforzare il ruolo del Partenariato Economico e Sociale per l’analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR 2007 – 2013.

9.1.2.1 Azioni di assistenza tecnica al Partenariato Economico e Sociale per l'analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR 2007 - 2013.

Dipartimento N° 3 Servizio 1 - Programmazione Regionale.

9.2.1 Promuovere, attraverso azioni di cooperazione interregionale, la realizzazione e la diffusione di buone pratiche e di azioni innovative.

9.2.1.1 Azioni per la realizzazione del Programma di Azioni Innovative di Cooperazione Interregionale 2007 - 2013.

Dipartimento N° 3 Servizio 1 - Programmazione Regionale

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ALLEGATO B – PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Progetto “ Percorso Formativo per l’Adeguamento delle Competenze del Personale Dipendente”.

Finalità e Caratteristiche del Percorso Formativo

Il Dipartimento - Programmazione Nazionale e Comunitaria, attraverso la promozione di un percorso formativo dedicato al Personale dipendente dell’Amministrazione regionale e afferente ai Gruppi di Lavoro “Politiche Regionali Unitarie” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale N. 676/2007, intende esaminare, in modo esaustivo, le problematiche correlate alla programmazione, gestione, monitoraggio controllo e valutazione dei Programmi Operativi e degli Accordi di Programma Quadro, così da rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività necessarie alla chiusura della Programmazione 2000-2006 e all’avvio della Programmazione Unitaria 2007-2013.

Gli interventi saranno svolti da:

- Referenti regionali degli Uffici preposti alla programmazione, gestione, monitoraggio controllo e valutazione dei Programmi Operativi e degli Accordi di Programma Quadro.

- Referenti regionali degli Uffici preposti alle programmazione delle politiche settoriali.

- Esperti individuali ovvero partecipanti ai Gruppi di Lavoro delle Società aggiudicatarie dei servizi di Assistenza Tecnica ai Programmi Operativi ed ai singoli APQ.

Struttura

Coordinamento

- Direttore Generale Dipartimento 03- Programmazione Nazionale e Comunitaria

- Direttore Generale Dipartimento 07- Dipartimento Organizzazione e Personale

- Dirigente Settore Sviluppo Risorse Umane

Segreteria Operativa

- Segreteria del Direttore Generale Dipartimento - Programmazione Nazionale e Comunitaria

- Funzionario Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”

Durata

Il percorso formativo si svolge nel corso dell’anno 2008 ed è articolato in incontri con cadenza bi-settimanale.

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Pubblicità ed Informazione

Il calendario degli incontri, unitamente alle informazioni relative ai contenuti del Modulo Seminariale, al nominativo del/dei Relatore/i, è comunicato attraverso pubblicazione dell’Agenda sul Sito Internet della Regione Calabria, Portale Tematico Calabria Europa

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/.

La brochure completa del Progetto di Formazione con i materiali di supporto (documenti normativi, documenti elaborati dai discussant, documenti in progress) sono pubblicati nella sezione riservata del predetto sito il cui accesso è subordinato al rilascio delle credenziali per ogni Utente.

Articolazione dei Moduli Seminariali

Il Progetto prevede una articolazione in N° 8 Moduli Seminariali che, per la complessità delle materia trattate, in taluni casi sono distinti in più Seminari di approfondimento.

Modulo Unità Didattica

Modulo 1- Inquadramento Normativo 2

Modulo 2- La Programmazione Unitaria 2007-2013 7

Modulo 3- La Programmazione Unitaria 2007-2013 in Calabria 6

Modulo 4- Procedure in materia di Informazione e Comunicazione 1

Modulo 5- Sistemi di Gestione e Controllo 8

Modulo 6- Attuazione dei Programmi e dei Progetti 8

Modulo 7- Programmazione Territoriale Integrata 1

Modulo 8- Strumenti della Programmazione per lo sviluppo Socioeconomico 1

Totale Seminari 34

Ai 34 Seminari si aggiungono N° 2 incontri per l’Apertura e la Chiusura del Progetto di Formazione che prevedono la partecipazione del Presidente della Giunta Regionale, dell’Assessore all’Organizzazione ed al Personale e dell’Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria.

Modulo 0- Introduzione Organizzativa

Interventi del Presidente della Giunta Regionale, dell’Assessore all’Organizzazione ed al Personale e dell’Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria.

- Motivazione dei Gruppi di Lavoro

- Presentazione del Piano Formativo

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- Organizzazione.

Modulo 1- Inquadramento Normativo.

Modulo 1.1

- Orientamenti e Regolamenti Comunitari in materia di Fondi Strutturali e Politiche Settoriali.

Modulo 1.2

- Leggi Nazionali e Delibere CIPE in materia di Programmazione Negoziata, Intese Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro.

Modulo 2- La Programmazione Unitaria 2007-2013

Modulo 2.1

- Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

- La Deliberazione CIPE 21.12.2007 d’attuazione del QSN 2007-2013.

Modulo 2.2

- La Programmazione Operativa Nazionale.

Modulo 2.3

- La Programmazione Operativa Interregionale.

Modulo 2.4

- Gli Obiettivi di Servizio 2007-2013.

- La Deliberazione CIPE n. 82 del 2007 sulla definizione delle procedure e modalità d’attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio.

Modulo 2.5

- La Programmazione Negoziata: l’Intesa Istituzionale di Programma e gli Accordi di Programma Quadro.

Modulo 2.6

- Il Sistema di Valutazione della Politica Regionale.

- Il Piano delle Valutazioni.

Modulo 2.7

- Il Sistema degli Indicatori.

Modulo 3- La Programmazione Unitaria 2007-2013 in Calabria.

Modulo 3.1

- Programma Operativo FESR 2007-2013.

Modulo 3.2

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- Programma Operativo FSE 2007-2013.

Modulo 3.3

- Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013 (FEASR).

Modulo 3.4

- Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013.

Modulo 3.5

- Piano di Azione per il Raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-2013.

Modulo 3.6

- Documento Unico di Programmazione Calabria 2007-2013.

Modulo 4- Procedure in materia di Informazione e Comunicazione

- Analisi della normativa 2007 – 20013 (Regolamenti Comunitari, Linee Guida) e degli obblighi derivanti in materia di informazione e comunicazione di Progetti cofinanziati con i Fondi Strutturali.

- Piano di Comunicazione POR Calabria FESR 2007-2013.

- Piano di Comunicazione POR Calabria FSE 2007-2013.

- Piano di Comunicazione PSR Calabria FEASR 2007-2013.

- Piano di Comunicazione PAR Calabria FAS 2007-2013.

Modulo 5- Sistemi di Gestione e Controllo.

Modulo 5.1

- Linee Guida IGRUE sui Sistemi di Gestione e Controllo per la Programmazione 2007-2013.

- Manuale di conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo per la Programmazione 2007-2013.

- Autorità ed Organismi di Coordinamento della Programmazione Unitaria Regionale.

- Autorità ed Organismi di Attuazione dei PO (FESR, FSE, FEASR).

- Presentazione del Modello di Gestione e Controllo adottato dalla Regione Calabria.

Modulo 5.2

- Il Sistema Regionale di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Modulo 5.3

- Adempimenti e Procedure in materia di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Modulo 5.4

- Controlli di Primo Livello.

Modulo 5.5

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- Controlli di Secondo Livello.

Modulo 5.6

- Trattamento e Comunicazioni delle Irregolarità.

Modulo 5.7

- Il Fascicolo di Progetto.

Modulo 5.8

- Le Piste di Controllo.

Modulo 6- Attuazione dei Programmi e dei Progetti.

Modulo 6.1

- Impianto Attuativo.

- Linee di Intervento.

- Criteri di selezione.

- Operazioni a Titolarità Regionale.

- Operazioni a Regia Regionale.

- Classi di Operazioni (opere pubbliche/infrastrutture; servizi; formazione; aiuti alle imprese).

Modulo 6.2

- Procedure in materia di appalto di opere pubbliche.

- Normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

- Studio e analisi delle tecniche di predisposizione di bandi di gara.

Modulo 6.3

- Procedure in materia di appalto servizi pubblici.

- Normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

- Studio e analisi delle tecniche di predisposizione di bandi di gara.

Modulo 6.4

- Procedure in materia di erogazione di regimi d’aiuto.

- Normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

- Studio e analisi delle tecniche di predisposizione di bandi di gara.

Modulo 6.5

- Procedure in materia di erogazione di aiuti/servizi alla formazione.

- Normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

- Studio e analisi delle tecniche di predisposizione di bandi di gara.

Modulo 6.6

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- Tecniche di predisposizione di bandi tipo per l’attuazione del POR.

Modulo 6.7

- Strumenti di Attuazione Regionale (SAR).

Modulo 6.8

- Autorità ed Organismi di Attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma e PO FAS Calabria 2007 – 2013 .

- Impianto Attuativo.

Modulo 7- Programmazione Territoriale Integrata

- Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (PISR).

- Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).

Modulo 8- Strumenti della Programmazione per lo Sviluppo Socioeconomico

- Studio e analisi delle Linee Guida per il Partenariato Economico e Sociale in Calabria.

- La sussidiarietà orizzontale come strumento di inclusione dei cittadini nella regolazione del territorio.

Modulo 00 – Seminario Conclusivo

Seminario Conclusivo di valutazione finale del percorso formativo con interventi del Presidente della Giunta Regionale, dell’Assessore all’Organizzazione ed al Personale e dell’Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria

- Metodologie e tecniche per la gestione dei Gruppi di Lavoro.

- Piattaforme di Comunicazione del Gruppo di Lavoro.

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ALLEGATO C – GESTIONE E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE (FASCICOLO DELLA LINEA DI INTERVENTO E FASCICOLO DI OPERAZIONE)

Premessa

La documentazione da classificare ed ordinare per dare conto delle attività tecniche, valutative, amministrative, contabili e finanziarie collegate alla programmazione ed implementazione degli Assi Prioritari / Settori / Linee di Intervento / Operazioni finanziati nell’ambito del POR Calabria FESR 2007 – 2013 deve essere collocata:

- presso i Responsabili di Linea di Intervento: questi possono essere Beneficiari o Responsabili dell’assegnazione delle risorse del POR Calabria FESR 2007 – 2013 ai Beneficiari selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica o individuati “a regia regionale” con atti di indirizzo della Giunta Regionale; (Sezione A)

- presso i Beneficiari: questi rappresentano l’ultimo Soggetto pubblico erogatore delle risorse ai Soggetti attuatori. Si tratta delle stesse Strutture regionali e/o di Enti Locali cui è stata affidata la responsabilità dell’attuazione dell’operazione (Sezione B).

Per tenere conto delle funzioni diverse del Responsabile della Linea di Intervento e del Beneficiario, nel seguito si espongono i criteri e le modalità che dovranno essere rispettati nella tenuta della documentazione da parte dei suddetti operatori e gli elenchi di detta documentazione.

Una puntuale classificazione e tenuta della documentazione e l’indicazione delle sedi degli archivi potrà facilitare il reperimento e la messa a disposizione dei soggetti che saranno chiamati alla effettuazione dei controlli di I e II livello e di altri controlli effettuati da altri Organi di Controllo previsti dai regolamenti comunitari.

Sezione A - Documentazione presso i Responsabili di Linea di Intervento.

La documentazione che deve essere gestita e archiviata a cura del Responsabile della Linea di Intervento può suddividersi in tre categorie:

- Documentazione di natura generale per l’implementazione del Programma Operativo e della Linea di Intervento (A1): comprende tutta la documentazione relativa alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, i documenti di programmazione nazionali e regionali, le Schede della Linea di Intervento, le Piste di Controllo.

- Documentazione specifica di attuazione della Linea di Intervento (A2): comprende le procedure di attuazione specifiche della Linea di Intervento quali: le procedure di attivazione di ciascun Bando, la documentazione relativa ai Bandi emanati, le procedure di valutazione e selezione delle operazioni.

- Fascicoli di Operazione (A3): documentazione relativa a ciascuna operazione in cui sono archiviate tutte le informazioni di attuazione di ciascuna operazione sia di natura amministrativa (atti di concessione/delega, atti di impegno, documentazione di progetto), che contabile (erogazione di acconti e saldi, rendicontazione finale).

A.1. Documentazione di Natura Generale per l’Implementazione del Programma Operativi e della Linea di Intervento.

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In primo luogo appare opportuno prevedere che presso il Responsabile della Linea di Intervento si abbia a disposizione l’insieme della documentazione utile per la programmazione ed implementazione della stessa. Si tratta in particolare della documentazione relativa:

- alla regolamentazione comunitaria;

- ai documenti di programmazione;

- alle linee guida ed alla manualistica predisposta dalla Regione.

Nello specifico tali documenti riguardano:

- Regolamenti Comunitari sui Fondi Strutturali 2007 – 2013.

- POR Calabria FESR 2007 – 2013 e relativa Decisione della Commissione (dalla prima formulazione alle successive versioni a seguito di riprogrammazione).

- Manuali predisposti dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Certificazione e dall’Autorità di Audit.

- Scheda della Linea di Intervento (dalla prima formulazione alle successive versioni a seguito di riprogrammazione).

- Pista di Controllo della Linea di Intervento (dalla originaria formulazione alle successive revisioni formulate a seguito di variazioni delle procedure di attuazione).

A.2. Documentazione di Natura Specifica Riferita all’Attuazione della Linea di Intervento.

Per quanto attiene l’attuazione di ciascuna Linea di Intervento attraverso bandi ad evidenza pubblica e altre forme di individuazione delle operazioni, la documentazione da conservare e classificare riguarda:

- i bandi di evidenza pubblica o altre forme di individuazione delle operazioni, (programmi, atti amministrativi, ecc.), per le varie annualità del Programma Operativo: bandi, atti di approvazione, pubblicità, domande di partecipazione, provvedimenti di nomina delle commissioni di valutazione;

- gli atti delle Commissioni di valutazione: verbali, graduatorie provvisorie e definitiva, gestione di eventuali ricorsi, elenco progetti ammessi).

Nello specifico vengono qui raccolte le seguenti informazioni/documentazioni:

- Linee di Intervento relative alla Realizzazione di Infrastrutture o alla Acquisizione di Beni e Servizi.

1. Inquadramento della Linea di Intervento.

- Settore e Linea di Intervento.

- Funzionario responsabile del procedimento presso il Beneficiario.

2. Documentazione Giuridica.

- Legge o Normativa di Riferimento.

- Scheda della Linea di Intervento aggiornata.

3. Documentazione Amministrativa.

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- Bando.

- Commissione di valutazione, nomina, composizione e verbali.

- Domande pervenute.

- Domande ammesse all’istruttoria.

- Domande valutate negativamente.

- Domande valutate positivamente e graduatorie.

- Progetti ammessi a contributo.

- Atti di concessione e decisioni di impegno di spesa regionale.

4. Atti di Controllo.

- Check List.

- Verbali di Controllo.

- Eventuali Irregolarità e Follow-Up.

- Risultati dei Controlli.

- Linee di Intervento relative alla Erogazione di Incentivi.

1. Inquadramento della Linea di Intervento.

- Settore e Linea di Intervento.

- Funzionario Responsabile del Procedimento (Responsabile della Linea di Intervento, Organismo Intermedio).

- Elenco Destinatari Ultimi.

2. Documentazione Giuridica.

- Legge di aiuto (o altra norma di riferimento).

- Scheda della Linea di Intervento aggiornata.

- Convenzioni con l’ente delegato, istituti di credito, etc.

3. Documentazione Amministrativa.

- Bando.

- Commissione di valutazione: nomina, composizione e verbali.

- Domande pervenute.

- Domande ammesse all’istruttoria.

- Domande valutate negativamente.

- Domande valutate positivamente e graduatorie.

- Progetti ammessi a contributo o ad altro aiuto.

- Atti amministrativi e decisioni concernenti gruppi di progetti (elenchi).

4. Atti di controllo.

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- Check List.

- Verbali di Controllo.

- Eventuali Irregolarità e Follow-Up.

- Risultati dei Controlli.

A.3. Fascicolo di Operazione.

Le informazioni specifiche relative alla realizzazione di ciascuna operazione devono essere raccolte nel Fascicolo di Operazione da tenersi a cura del Responsabile della Linea di Intervento per singola operazione.

Il Fascicolo di Operazione dovrà essere intestato secondo lo schema riportato di seguito.

POR CALABRIA FESR 2007 - 2013.

Asse Prioritario ……………………………………………….. Settore di Intervento ……………………………………………….. Linea di Intervento ……………………………………………….. Dipartimento ……………………………………………….. Settore ……………………………………………….. Servizio ……………………………………………….. Responsabile Settore di Intervento ……………………………………………….. Responsabile Linea di Intervento ………………………………………………..

OPERAZIONE / PROGETTO

Titolo ………………………………………………………………………………. Beneficiario ………………………………………………………………………………. Localizzazione ……………………………………………………………………………. Codice Operazione: ..……………..::::. CUP Progetto: ……………………… Data Avvio Operazione ___ / ___/ ___/ Data Conclusione Operazione: ___ / ____ / ____ /

COSTO DELL’OPERAZIONE / PROGETTO Costo Totale Contributo pubblico - U.E. - Stato - Regione - Altri Pubblici

Quota Privati N° Classificatore: ___ di ____.

All’interno del Fascicolo di Operazione dovranno essere inseriti tutti i documenti trasmessi dal Beneficiario, tra cui le attestazioni periodiche di spesa e il rendiconto finale.

Nel Fascicolo di Operazione dovrà essere inoltre inserita un indice dei documenti trasmessi secondo l’ordine cronologico di ricevimento degli stessi.

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Sulla base delle informazioni ricevute dai Beneficiari, il Responsabile della Linea di Intervento predispone e aggiorna l’elenco delle operazioni con la situazione in termini di impegni e di erogazione effettuati nel corso dell’attuazione della Linea di Intervento.

L’elenco così compilato va trasmesso al Responsabile del Settore di Intervento il quale, sulla base dei documenti relativi a ciascuna Linea di Intervento inserita nel Settore di Intervento di propria competenza, dovrà provvedere alla preparazione delle dichiarazioni di spesa da presentare alla Autorità di Gestione.

L’elenco in questione dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Settore di Intervento e dal Responsabile della Linea di Intervento che in tal maniera certifica la regolarità della spesa attestata.

Il Fascicolo di Operazione può essere strutturato in tre Sezioni riproducendo e selezionando le informazioni che sono dettagliate nel Fascicolo di Operazione del Beneficiario descritto nella successiva Sezione B:

- Sezione Anagrafica: contiene tutte le informazioni necessarie all’individuazione univoca dell’operazione, quali la descrizione dell’operazione, il codice di operazione, il CUP, il costo totale ammesso, quota comunitaria e eventuale cofinanziamento; le generalità del rappresentante legale del beneficiario, il RUP (responsabile unico di procedimento) ed i suoi riferimenti (indirizzo, telefono e e.mail); obiettivi e indicatori fisici di realizzazione.

- Sezione Tecnica/Amministrativa: in cui vanno archiviati tutti gli atti formali che intercorrono tra il Responsabile della Linea di Intervento e il Beneficiario, tra cui: la domanda e la documentazione dell’operazione / progetto, gli atti inerenti la selezione, la notifica, l’eventuale contenzioso, l’integrazione della documentazione, la concessione del contributo e l’eventuale disciplinare, le check list dei controlli di I livello effettuati, i certificati di inizio e fine lavori, gli stati di avanzamento lavori, la documentazione di collaudo, la documentazione che attesta il rispetto da parte del Beneficiario degli oneri relativi alla pubblicità dell’intervento ed alla compilazione delle schede di monitoraggio trimestrale.

- Sezione Contabile/Finanziaria: contiene tutta la documentazione relativa agli aspetti finanziari e movimenti contabili quali: domanda di anticipazione, quadro economico di operazione / progetto al netto dei ribassi d’asta, decreti dei dirigenti di impegno e pagamento, attestazioni di spesa collegate ai SAL, rendiconto finale ed eventuali economie di collaudo.

Nell’ambito della documentazione da conservare a livello del Responsabile di Intervento in riferimento a ciascuna operazione, fondamentale è la contabilizzazione di tutte le spese attestate dal Beneficiario. Le singole attestazioni, ordinate, numerate e collegate al codice di operazione, definiscono il tracciato della documentazione contabile fino alla loro dichiarazione alla Autorità di Gestione.

Nel caso di operazioni in cui il Responsabile della Linea di Intervento è anche Beneficiario (operazioni a titolarità), il Fascicolo di Operazione dovrà accogliere integralmente la documentazione tecnica di operazione / progetto e tutta la documentazione riportata nella successiva Sezione B dedicata alla documentazione che deve essere tenuta dal Beneficiario.

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Sezione B - Documentazione presso i Beneficiari.

B.1. Fascicolo di Operazione.

Il Beneficiario dovrà disporre di uno o più classificatori nel/i quale/i riporre tutta la documentazione (tecnica, amministrativa e contabile) relativamente ad ogni singolo progetto.

La documentazione che deve essere gestita e archiviata a cura del Responsabile del Procedimento dell’Operazione / Progetto può suddividersi in tre categorie:

- Documentazione Tecnica e Amministrativa: a) atto di concessione; b) progetto esecutivo; c) piani tecnico finanziari; d) procedure di gara e contratti per lavori, forniture e servizi; e) certificati di consegna, inizio e fine lavori e SAL con delibere dei propri organi; f) atti di collaudo, o certificati di regolare esecuzione, atti di chiusura della concessione, delibere dei propri organi.

- Documentazione Contabile: a) atti di impegno della spesa totale del beneficiario; b) atti di liquidazione mandati e altri documenti di spesa; c) documentazione acquisita a supporto della propria spesa (fatture quietanzate e altri giustificativi emessi da imprese e fornitori di beni e servizi); d) copia delle dichiarazioni di spesa trasmesse al Responsabile della Linea di Intervento; e) copia dei mandati (o altri mezzi) di pagamento e quietanze; e) altra documentazione per lavori in economia ed altre spese.

- Documentazione per le Dichiarazioni di Spesa: a) singole attestazioni periodiche di spesa, giustificativi di spesa in originale timbrati con la dicitura “Operazione / Progetto Finanziato dal POR Calabria FESR 2007 – 2013”.

Il classificatore (o i classificatori) dovrà essere intestata secondo lo schema riportato di seguito.

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POR CALABRIA FESR 2007 - 2013.

Asse Prioritario ……………………………………………….. Settore di Intervento ……………………………………………….. Linea di Intervento ……………………………………………….. Dipartimento ……………………………………………….. Settore ……………………………………………….. Servizio ……………………………………………….. Responsabile Settore di Intervento ……………………………………………….. Responsabile Linea di Intervento ………………………………………………..

OPERAZIONE / PROGETTO

Titolo ………………………………………………………………………………. Beneficiario ………………………………………………………………………………. Responsabile Procedimento ::……………………………………………………………. Localizzazione ……………………………………………………………………………. Codice Operazione: ..……………..::::. CUP Progetto: ……………………… Data Avvio Operazione ___ / ___/ ___/ Data Conclusione Operazione: ___ / ____ / ____ /

COSTO DELL’OPERAZIONE / PROGETTO Costo Totale Contributo pubblico - U.E. - Stato - Regione - Altri Pubblici

Quota Privati

CONTENUTO DEL CLASSIFICATORE. Tipologia dei Documenti Contenuti del Classificatore: [ ] A. Concessione del Finanziamento e Iter Procedurale. [ ] B. Progettazione Esecutiva e Relative Autorizzazioni. [ ] C. Piani Tecnici e Piani Finanziari. [ ] D. Procedura di Gara e Affidamento dei Lavori alla Ditta Aggiudicataria. [ ] E. Dichiarazione di Inizio Lavori e Relazioni sullo Stato di Avanzamento dei Lavori. [ ] F Attività di Collaudo e di Chiusura dei Lavori. [ ] G. Registrazioni Contabili delle Spese Effettivamente Sostenute. [ ] H. Documentazione delle Spese Effettivamente Sostenute. [ ] I. Attestazioni di Spesa del Beneficiario al Responsabile della Linea di Intervento. N° Classificatore: ___ di ____.

Di seguito si riporta il dettaglio dei documenti che devono essere contenuti nel Fascicolo di Operazione e la loro classificazione ed organizzazione nel/i classificatore/i.

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A Documentazione Relativa alla Concessione del Finanziamento e all’Iter Procedurale.

- Scheda di Sintesi dell’Iter Procedurale: i) Ente Responsabile/Beneficiario; ii) Sintesi dell’Operazione / Progetto; iii) Localizzazione.

- Domanda del Beneficiario alla Regione o Ente delegato di assegnazione delle risorse per la realizzazione dell’operazione / progetto.

- Deliberazione di assegnazione delle risorse (Deliberazione di concessione del finanziamento) - Atto di concessione al B.F.

- Eventuali atti e procedure che precedono l’apertura del cantiere per la realizzazione dell’operazione / progetto: i) affidamento progettazione esecutiva; ii) realizzazione della progettazione; iii) autorizzazioni; iv) approvazione del progetto esecutivo.

- Pubblicazione bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori e/o forniture.

- Contratto/i con le imprese aggiudicatarie dei lavori e/o forniture.

- Consegna lavori.

- Dichiarazione di inizio dei lavori.

- Nomina della commissione di collaudo.

- Approvazione e stati avanzamento lavori.

- Dichiarazione chiusura lavori.

- Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e chiusura concessione.

B Documentazione Relativa alla Progettazione Esecutiva e Relative Autorizzazioni.

- Progettazione esecutiva.

- Relazione tecnica.

- Computo metrico.

- Preventivo dettagliato dei costi.

- Atti relativi all’approvazione del progetto ed alle varie autorizzazioni ottenute.

C Documentazione Relativa ai Piani Tecnici e ai Piani Finanziari.

- Scheda di finanziamento con la definizione delle quote di partecipazione (nazionale, regionale, comunale, privata e comunitaria).

- Eventuale piani di finanziamento che prevedono il coinvolgimento di privati attraverso forme innovative di ingegneria finanziaria.

- Documentazione in merito alla fonte della eventuale partecipazione finanziaria dal Beneficiario.

- Voci di spesa dell’operazione / progetto previste nell’ambito della concessione.

D Documentazione Relativa alla Procedura di Gara e all’Affidamento dei Lavori alla Ditta Aggiudicataria.

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- Bando di gara pubblicato.

- Elenco delle proposte / offerte pervenute.

- Atto di nomina della Commissione di Valutazione.

- Atti della Commissione di Valutazione e Verbale conclusivo di aggiudicazione dei lavori.

- Deliberazione del competente Organo di aggiudicazione dei lavori.

- Contratto (convenzione) del Beneficiario con l’Impresa aggiudicataria

E Documentazione Relativa alla Dichiarazione di Inizio Lavori e alle Relazioni sullo Stato di Avanzamento dei Lavori.

- Consegna lavori all’Impresa aggiudicataria.

- Dichiarazione di apertura del cantiere (inizio dei lavori).

- Certificati del Direttore dei lavori con i quali sono trasmessi gli stati di avanzamento dei lavori e stato finale.

- Certificato di fine lavori.

F Documentazione Relativa alle Attività di Collaudo e di Chiusura dei Lavori.

- Certificati predisposti dal collaudatore in corso di opera.

- Certificato finale di collaudo o di regolare esecuzione.

- Verbale (o altro) di chiusura della concessione.

G Documentazione Relativa alle Registrazioni Contabili delle Spese Effettivamente Sostenute.

- Deliberazione di erogazione delle risorse (dall’anticipazione eventuale ai pagamenti per stato di avanzamento lavori).

- Mandati quietanzati ( o altri mezzi di pagamento) delle erogazioni effettuate.

- Eventuali altre documentazioni di spesa per lavori in economia.

H Documentazione Relativa alle Documentazione delle Spese Effettivamente Sostenute.

- Fatture presentate dalle ditte che realizzano opere ed attività per il Beneficiario, riferita all’operazione / progetto.

- Documentazione relativa a spese generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.).

- Documentazione relativa a eventuali spese non ripartite sostenute dallo stesso Beneficiario ed imputabili (pro quota) all’operazione / progetto e quella su eventuali spese in economia.

I Documentazione Relativa alle Attestazioni di Spesa del Beneficiario al Responsabile della Linea di Intervento.

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- Dichiarazioni di spesa trimestrali del Beneficiario trasmesse al Responsabile della Linea di Intervento.

- Titoli di spesa (elenco mandati, data, oggetto, importo).

- Supporti contabili delle spese realizzate (fatture originali e/o documentazione probatoria equivalente).

- Eventuali note di trasmissione con le quali vengono illustrate e motivate le attestazioni di spesa.

- Spesa contabilizzata negli stati di avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori (approvati dall’Organo Deliberazionente).

- Atti di collaudo e Relazione di chiusura della eventuale “concessione”.

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ALLEGATO D – PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME REVOCATE NEL CASO DI ACCERTATA IRREGOLARITÀ

La Regione Calabria ha definito con la Legge Regionale n. 8/2002, artt. 40 bis e 40 ter43, le procedure da seguire in caso di accertata irregolarità nell'erogazione e nell'utilizzo dei Fondi strutturali.

Le procedure di cui agli articoli richiamati possono essere avviate solo successivamente alla richiesta formale di restituzione delle somme.

Il Dipartimento procedente, successivamente all’emissione, da parte del competente Dirigente di Settore, del provvedimento di revoca, decorso inutilmente il termine indicato per la restituzione delle somme già erogate, che costituiscono per ciò stesso un credito certo, liquido ed esigibile, potrà attivarsi autonomamente anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

L’ingiunzione ex R.D. 639/1910, come noto, costituisce un procedimento esecutivo speciale che si apre attraverso la notifica formale di un ingiunzione amministrativa propedeutica al successivo pignoramento e, quindi, all’avvio della fase esecutiva.

Il provvedimento ingiuntivo dovrà essere adottato nella forma del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento ex art. 40 bis LR 8/2002. L’atto ingiuntivo dovrà contenere i seguenti elementi:

1. indicazione del debitore;

2. l’ordine o l’intimazione ad adempiere;

3. il termine entro cui adempiere che non potrà mai essere inferiore a trenta giorni dalla notifica dell’atto;

4. l’avvertimento che in caso di adempimento ne venga data comunicazione al Servizio Entrate del Settore Ragioneria Generale e che in difetto si attuerà l’esecuzione forzata con aggravio di spese a carico dell’ingiunto;

5. l’Autorità cui è possibile proporre impugnazione;

6. l’indicazione del responsabile del procedimento;

7. la somma dovuta.

Inoltre, è indispensabile che nelle premesse dell’atto di ingiunzione siano riportate le motivazioni con l’indicazione degli estremi del provvedimento di revoca (il numero di protocollo, la data di emissione e di notifica) precisando che sono decorsi inutilmente i termini stabiliti nel medesimo provvedimento per la restituzione delle somme erogate.

43 Introdotti rispettivamente dalla Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2006 e dalla Legge Regionale n. 22 del 5

ottobre 2007.

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L’ingiunzione, che costituisce al tempo stesso un titolo esecutivo stragiudiziale ed un atto di precetto, dovrà essere notificato per tramite di Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Catanzaro. A tal fine si precisa che la stessa è esente da oneri fiscali in particolare dall’imposta di bollo (art. 5 DPR 642/1972) e di registro (art. 5 DPR 131/1986).

Avverso l’ingiunzione, entro trenta giorni dalla notifica, il debitore potrà proporre opposizione nella forma dell’atto di citazione in opposizione ad ingiunzione ex R.D. 639/1910 presso il Giudice di pace o il Tribunale di Catanzaro (Sede dell’Ufficio emittente) secondo la rispettiva competenza per valore.

Il Dipartimento, che intendesse procedere con il provvedimento ingiuntivo di cui trattasi, dovrà tempestivamente informare e comunicare lo stesso provvedimento all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit ed all’Avvocatura Regionale, alla quale ultima, nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto nell’ingiunzione, competerà l’avvio della fase esecutiva di pignoramento.

A tal fine, si rammenta che il provvedimento ingiuntivo a cui non seguirà un pignoramento nel termine perentorio di 90 gg., ai sensi dell’art. 481 c.p.c., pur mantenendo effetti ai fini della messa in mora, perde la sua efficacia al livello esecutivo, per cui, ai fini del promuovimento dell’esecuzione, si renderà necessaria una reiterazione dello stesso.

La fase del pignoramento (mobiliare, immobiliare e presso terzi) segue il procedimento speciale di cui al RD 639/1910 in quanto compatibile con quello ordinario di cui agli articoli 491 e ss del codice di procedura civile.

È, inoltre, il caso di sottolineare che l’Amministrazione procedente, anche a prescindere dall’avvio di uno specifico procedimento ingiuntivo, in presenza di un credito per somme non corrisposte, può, a norma dell’art. 40 ter della Legge Regionale n. 8/2002, disporre il fermo amministrativo di importi, in via di liquidazione o già liquidati, al fine di tutelare una propria ragione di credito.

Per quanto attiene specificatamente ai crediti relativi a somme revocate per irregolarità nella erogazione e nell'utilizzo dei contributi comunitari, l’Autorità di Gestione, informata sui fatti, nel caso in cui ritenesse opportuno procedere al fermo amministrativo di cui all’art. 40 ter avrà cura di comunicare a tutti i Dipartimenti e/o Settori regionali cui compete la responsabilità di attuazione del POR Calabria FESR 2007 - 2013, nonché all’Autorità di Certificazione il nominativo del debitore e l’ammontare della somma da recuperare.

I Dipartimenti e/o Settori regionali competenti o l’Autorità di Certificazione, secondo la specifica attribuzione nel procedimento di liquidazione, provvederanno, con atto adeguatamente motivato, al fermo amministrativo degli eventuali importi dovuti, dandone immediatamente comunicazione all’Autorità di Gestione e saranno tenuti unitamente a quest’ultima alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della persistenza dei presupposti che stanno alla base del provvedimento di fermo amministrativo.

La procedura ex art. 40 ter della Legge Regionale n. 8/2002 è attivabile, di preferenza, nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito in oggetto, vantato dall’Amministrazione nei confronti del percipiente, sia pari o superiore a Euro 10.000,00.