PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI PIANO ESECUTIVO...

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1 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI PIANO ESECUTIVO REGIONE CALABRIA (DGR N. 155 DEL 29/04/2014 e DGR n.21 del 5/02/2015) TIROCINI EXTRA-CURRICULARI ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI REGIONE CALABRIA Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori

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PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

PIANO ESECUTIVO REGIONE CALABRIA (DGR N. 155 DEL 29/04/2014 e DGR

n.21 del 5/02/2015)

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

REGIONE CALABRIA

Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei

soggetti promotori

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INDICE

PREMESSA..................................................................................................... 4

1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO ............................... 5

2. DOTAZIONE FINANZIARIA E NUMERO DI INTERVENTI REALIZZABILI ........................ 6

3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI .................................................... 7

4. SOGGETTI OSPITANTI .................................................................................... 7

5. SOGGETTI PROMOTORI ................................................................................. 9

6. TIPOLOGIE DI TIROCINIO AMMISSIBILI .............................................................. 9

7. CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO........................................................ 10

8. INDENNITÀ PER I TIROCINANTI ...................................................................... 11

9. EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ PER I TIROCINANTI ........................................... 18

10. CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROMOTORI ......................................................... 18

11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI PROMOTORI ............................... 18

12. DURATA DEI PERCORSI DI TIROCINIO ............................................................ 19

13. NUMERO MASSIMO DI TIROCINI ATTIVABILI PER SINGOLO SOGGETTO OSPITANTE 19

14. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI TIROCINANTI .......................................... 19

15. OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE .......................................................... 20

16. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE ....................................................... 22

17. EVENTI (DECADENZA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONI, SOSTITUZIONI) ................... 23

18. ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE E REGISTRAZIONE SU LIBRETTO

FORMATIVO ................................................................................................. 24

19. MONITORAGGIO ....................................................................................... 25

20. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I

SOGGETTI OSPITANTI ..................................................................................... 25

21. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I

SOGGETTI PROMOTORI .................................................................................. 26

22. AMMISSIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ............................................ 26

23. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI ................................................................... 27

24. VIGILANZA E CONTROLLI ............................................................................ 27

25. INFORMAZIONI SULL’AVVISO ....................................................................... 28

26. TUTELA DELLA PRIVACY ............................................................................ 28

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27. CONTROVERSIE ........................................................................................ 28

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ........................................................... 28

29. DISPOSIZIONI FINALI .................................................................................. 29

30. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................ 29

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TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

REGIONE CALABRIA

Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse di interesse

dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori

PREMESSA

La Garanzia per i giovani, approvata nel Consiglio dell’UE il 28 febbraio 2013, prevede che

“tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di

lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro

mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”.

In sede di approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, il Consiglio Europeo ha

deciso di destinare delle risorse specifiche per l’attuazione della Garanzia, nell’ambito della

Youth Employment Initiative (YEI), in aggiunta e a rafforzamento del sostegno già fornito

attraverso i fondi strutturali dell'UE e le altre iniziative messe in campo per l’occupazione

giovanile.

Per dare attuazione alla Garanzia a livello nazionale è stato predisposto il Piano Nazionale

Garanzia Giovani, approvato dal Governo italiano con una dotazione finanziaria complessiva di

1.513 milioni di Euro, dei quali 567 dalla Youth Employment Initiative, 567 dal Fondo Sociale

Europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Utilizzando una facoltà prevista dal Programma

europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni. Il

Piano, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarda tutto il territorio nazionale (ad

eccezione della Provincia di Bolzano).

Lo strumento finanziario deputato a dare esecuzione al Piano nazionale è il Programma

Operativo Nazionale “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI)

individuato nell’Accordo di partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di

investimento europei per il periodo 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea in data

29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale).

La Regione Calabria, in attuazione del Piano Nazionale e in conformità alle linee guida

condivise tra MLPS e Regioni, con DGR n. 155 del 29.04.2014, ha approvato la Convenzione

con il MLPS e tutti i relativi allegati, tra i quali il Piano esecutivo Regionale, allo scopo di

definire le modalità organizzative e di attuazione degli interventi della Garanzia Giovani sul

proprio territorio. Con DGR n.21 del 5 febbraio 2015 è stata successivamente approvata la

riprogrammazione del Piano esecutivo Regionale.

Per la realizzazione della Garanzia Giovani a livello regionale è attribuito alla Regione Calabria

il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI, ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del

Regolamento (UE) n. 1303/2013, e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell’art.

125 del summenzionato regolamento. Alla Regione sono quindi attribuite risorse pari a

67.668.432,00 (a cui si aggiungono 43.760.800,31 di altri fondi regionali per un totale di

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111.429.232,31 a valere sul Piano esecutivo regionale) per la realizzazione dei seguenti servizi

e misure:

1-A Accoglienza e informazioni sul programma

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento

1-C Orientamento specialistico o di II livello

2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo

2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

3 Accompagnamento al lavoro

4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale

9. Bonus occupazionale

Attraverso il presente Avviso pubblico viene data attuazione alla misura “5 Tirocinio extra-

curriculare, anche in mobilità geografica” prevista dal Piano esecutivo della garanzia Giovani

della Regione Calabria.

L’Avviso, che si colloca in continuità rispetto ai recenti provvedimenti normativi con cui la

Regione ha recepito le riforme nazionali in tema di apprendistato e tirocinio, rappresenta quindi,

nell’intenzione dell’Amministrazione regionale, una azione concreta di contrasto alla crisi

economica e alle difficoltà di inserimento occupazionale dei giovani oltre che un’opportunità per

dare concreta attuazione al Programma Garanzia Giovani.

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’INTERVENTO

Al fine di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nelle transizioni tra scuola

e lavoro la Regione Calabria sostiene, attraverso il presente intervento, l’attivazione delle

seguenti tipologie di tirocini extra-curriculari:

regionali - ovvero svolti in aziende aventi sede operativa localizzata nel territorio della

Regione Calabria;

in mobilità interregionale - ovvero svolti in aziende aventi sede operativa in una

regione diversa da quella di residenza del tirocinante;

in mobilità transnazionale - ovvero svolti in aziende aventi sede operativa in un paese

estero appartenente ad uno dei 28 Paesi della UE o in Islanda, in Liechtenstein, in

Norvegia, in Svizzera (Paesi EFTA membri del SEE), in Turchia (Paese candidato

all’adesione).

Tale misura è tesa ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro o a favorire il loro inserimento e

reinserimento, soprattutto nel caso di giovani senza precedenti esperienze, per contrastare il

fenomeno NEET (giovani né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione).

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Per sostenere la realizzazione della misura si prevede l’erogazione di indennità ai giovani

partecipanti per la realizzazione dei percorsi di tirocinio e il riconoscimento di un contributo ai

soggetti promotori.

Il presente Avviso pubblico è in particolare finalizzato a individuare i soggetti interessati

ed idonei ad ospitare e a promuovere tirocini extracurriculari, anche in mobilità

geografica.

Nell’Avviso sono altresì specificati requisiti ed indennità previsti per i tirocinanti, caratteristiche e

ruolo dei soggetti ospitanti, modalità e procedure per l’attivazione della misura.

A conclusione dei percorsi di tirocinio i soggetti ospitanti che assumeranno i tirocinanti

potranno accedere agli incentivi economici per le assunzioni previsti dalla Garanzia

Giovani (Bonus occupazionali), sulla base delle modalità e dei requisiti definiti dal Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA E NUMERO DI INTERVENTI REALIZZABILI

Secondo il Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani, approvato in

riprogrammazione con DGR n.21 del 5 febbraio 2015, le risorse YEI destinate alla Regione

per la Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica del Programma

Garanzia Giovani sono complessivamente pari a € 14.028.566,02

Per la componente della Misura 5 oggetto del presente Avviso sono ad oggi destinate

risorse complessivamente pari ad € € 14.028.566,02.

La stima del numero di azioni realizzabili, del numero di persone potenzialmente coinvolte e

delle risorse previste riferibili alle singole misure è riportata nelle seguenti schede

sintetiche:

Tirocini extracurriculari (Anno 2015)

Regionali In mobilità interregionale In mobilità transnazionale

Numero interventi totali 2.407 453 218

Numero utenti

2.407

(di cui 400 disabili e

persone svantaggiate)

453

(di cui 40 disabili e persone

svantaggiate)

218

(di cui 18 disabili e persone

svantaggiate)

Indennità partecipazione €400/mese €400/mese €400/mese

Indennità per la mobilità

territoriale Non prevista

Importo parametrato sulla base

delle tabelle del Catalogo

Interregionale Alta Formazione

2013

Importo parametrato sulla base

delle tabelle “Erasmus +” Call

2014

Risorse totali stimate € 8.000.000 € 2.000.000 1.028.556,02

Quota accantonamento per

Contendibilità *

€3.000.000

*Attraverso la quota accantonata per la contendibilità, la Regione si impegna a sostenere le spese

relative alle misure erogate in altre Regioni italiane, nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio.

La stima indicata potrà subire variazioni in riferimento al numero effettivo di tirocini attivati nelle tre

tipologie previste.

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3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI

I destinatari dell’intervento che potranno effettuare i percorsi di tirocinio sono soggetti che si

ritrovino nelle condizioni di seguito specificate:

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea

ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno

nel territorio dello Stato Italiano;

età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°

anno e fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età) e che abbiano

assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione;

registrazione al Programma Garanzia Giovani - “Programma Operativo Nazionale

Iniziativa Occupazione Giovani”;

non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità a quanto

previsto dall’art. 16 del Regolamento UE 1304/13. Sono considerati non occupati i

giovani disoccupati o inoccupati ai sensi del Decreto legislativo del 21 aprile 2000 n.181

e s.m.i. Sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani

non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di

formazione.

I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti al momento della registrazione del giovane

al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani e sussistere, ad eccezione del requisito

dell’età, all’avvio e nel corso della realizzazione del tirocinio1.

4. SOGGETTI OSPITANTI

Possono partecipare al presente Avviso, i soggetti, costituiti con “forma giuridica disciplinata

dal diritto privato”, così come definita nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità

legali” dell’ISTAT ai punti da 1.2 a 1.72. Possono partecipare al presente avviso anche gli studi

professionali e le ditte individuali.

1 Il requisito dell’età deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La

perdita del requisito dell’età dopo la registrazione al Programma non comporta l’esclusione dallo stesso. I requisiti della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono essere mantenuti durante tutto il percorso del giovane.

2 1.2 Società di persone

1.2.10 Società semplice 1.2.20 Società in nome collettivo 1.2.30 Società in accomandita semplice 1.2.40 Studio associato e società di professionisti 1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria 1.3 Società di capitali 1.3.10 Società per azioni 1.3.20 Società a responsabilità limitata 1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio 1.3.40 Società in accomandita per azioni

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Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica di cui sopra, sono

sottoposti a qualche forma di influenza pubblica tale da poter essere compresi nella casistica di

organismi pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006.

I soggetti ospitanti, alla data di candidatura al presente Avviso, devono possedere i seguenti

requisiti:

avere la sede operativa presso cui è attivato il tirocinio in Regione Calabria (per i tirocini

regionali) o in una regione italiana diversa da quella di residenza del tirocinante (per i

tirocini in mobilità interregionale) o in un paese estero appartenente ad uno dei 28 Paesi

della UE o in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, in Svizzera, in Turchia (per i tirocini

in mobilità transnazionale);

• non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non

essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e

amministrazione controllata;

• essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e

previdenziali previsti dalla legge;

• essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;

• essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, sono esclusi dai benefici previsti dal presente Avviso i soggetti che:

• abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo

soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più

rappresentative, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

• non applichino le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza,

degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

1.4 Società Cooperativa 1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente 1.4.20 Società cooperativa diversa 1.4.30 Società cooperativa sociale 1.4.40 Società di mutua assicurazione 1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese 1.5.10 Consorzio di diritto privato 1.5.20 Società consortile 1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese 1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico 1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi 1.6.10 Ente pubblico economico 1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000 1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001 1.7 Ente privato con personalità giuridica 1.7.10 Associazione riconosciuta 1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria) 1.7.30 Fondazione bancaria 1.7.40 Ente ecclesiastico 1.7.50 Società di mutuo soccorso 1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica

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• abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare

condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità

relativamente all’utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la

Regione.

Per i tirocini in mobilità transnazionale si applicano le normative vigenti dei paesi in cui

sono realizzati i percorsi di tirocinio.

5. SOGGETTI PROMOTORI

Possono promuovere tirocini tutti i soggetti identificati dall’art.3 della DGR 158 del 29 aprile

2014 della Regione Calabria:

la Regione Calabria;

l’Azienda Calabria Lavoro;

i Centri per l’Impiego;

i soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente

all’adozione di una disciplina regionale in materia;

gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli

accademici;

gli enti pubblici di ricerca;

le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore

legale;

i centri pubblici di formazione professionale e orientamento;

le Agenzie regionali per il diritto alla studio;

i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all’orientamento;

le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari, le cooperative sociali iscritte negli specifici albi

regionali;

le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale;

i Parchi nazionali e regionali della Regione Calabria;

i servizi di inserimento al lavoro per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;

istituzioni formative private non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in

precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;

i soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ai sensi del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;

le agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali.

All’ente promotore di Tirocini extra curriculari, anche in mobilità geografica, potrà essere

corrisposto un contributo secondo i parametri riportati al punto 10 del presente Avviso.

6. TIPOLOGIE DI TIROCINIO AMMISSIBILI

Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto

diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze

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del tirocinante, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento

lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro ma consiste in un periodo di

orientamento al lavoro e di formazione in situazioni produttive e aziendali.

Attraverso il presente Avviso pubblico si prevede di sostenere l’attivazione di percorsi di

tirocinio, in conformità alle indicazioni della DGR 158 del 29 aprile 2014 della Regione

Calabria avente oggetto “Linee guida in materia di tirocini. Modifica DGR n. 268 del 29

luglio 2013”, con cui sono state recepite le Linee Guida in materia di Tirocini approvate

dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio

2013.

I percorsi di tirocinio potranno essere attivati esclusivamente per destinatari in possesso dei

requisiti di cui all’art.3 del presente Avviso.

In particolare si promuove l’attivazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica

rientranti nelle seguenti tipologie definite dall’art.1 comma 3 lettere a), b) e c) delle Linee guida

regionali della richiamata DGR 158/2014:

Tirocini formativi e di orientamento - Sono finalizzati ad agevolare le scelte

professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro

mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i

soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;

Tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro - Sono finalizzati a percorsi di

inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a

disoccupati e inoccupati;

Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in

favore di disabili e persone svantaggiate. – Sono rivolti a disabili di cui all'articolo l,

comma l, della legge n. 68/99 e alle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.

7. CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO

Il tirocinio è svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra Soggetto promotore e

Soggetto Ospitante. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie,

deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.

La Convenzione è il documento in cui viene formalizzato il rapporto tra il soggetto promotore e

il soggetto ospitante. In essa vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle

due parti contraenti in relazione ad uno o più tirocini.

Il Progetto formativo è il documento nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi

formativi del tirocinio. Viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto

promotore e deve essere sottoscritto dalle tre parti coinvolte: soggetto promotore, soggetto

ospitante e tirocinante.

Per la redazione della convenzione e dei progetti formativi dovranno essere utilizzati i modelli

allegati alla DGR 158/2014 della Regione Calabria.

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8. INDENNITÀ PER I TIROCINANTI

Attraverso il presente intervento saranno concessi contributi a giovani, in possesso dei requisiti

definiti al punto 3, per sostenere la realizzazione di Tirocini extra-curriculari, anche in

mobilità geografica, secondo i seguenti parametri:

AZIONI MISURE INCENTIVANTI COSTO UNITARIO

Tirocini extra-

curricolari regionali

Indennità mensile di

partecipazione

€ 400 al mese per singolo tirocinante per

una durata massima di 6 mesi* e per un

contributo massimo totale concedibile per il

singolo tirocinante pari a € 2.400,00

Tirocinio

extracurriculare in

mobilità

interregionale

Indennità mensile di

partecipazione

€ 400 al mese per singolo tirocinante per

una durata massima di 6 mesi* e per un

contributo massimo totale concedibile per il

singolo tirocinante pari a € 2.400,00

Indennità per la

mobilità territoriale

Indennità, per una durata massima di 6

mesi*, parametrata sulla base delle tabelle

del Catalogo Interregionale Alta

Formazione 2013 (si veda TAB.1), con

erogazione in tranche mensili

Tirocinio

extracurriculare in

mobilità

transnazionale

Indennità mensile per

la mobilità territoriale

Indennità, per una durata massima di 6

mesi*, parametrata sulla base delle tabelle

dei massimali del Programma europeo

“Erasmus+” Settore Formazione - VET

Learners - Call 2014 (si veda TAB. 2), con

erogazione in tranche mensili

* Per i disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99 e le persone svantaggiate ai

sensi della legge n. 381/91, la durata del tirocinio e il contributo massimo totale concedibile

sono estendibili per un massimo di 12 mesi.

Si precisa che l’indennità corrisposta al tirocinante:

rappresenta l’“indennità di partecipazione” prevista per i tirocinanti ai sensi dell’art.14

della DGR 158 del 29 aprile 2014 della Regione Calabria recante “Linee guida in materia

di tirocini. Modifica DGR n. 268 del 29 luglio 2013”;

può comunque essere integrata a discrezione del soggetto ospitante e/o del soggetto

promotore;

non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo

finalizzata esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio;

sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;

non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal

tirocinante;

non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti

giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;

non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi;

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per i tirocini effettuati da disabili e persone svantaggiate, è riconosciuta esclusivamente

per tirocini attivati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla L. 68/1999.

Si precisa inoltre che l’indennità di partecipazione - atteso il carattere formativo dell’istituto del

tirocinio, la natura “sociale” dell’indennità di partecipazione (al pari di un ammortizzatore

sociale), il valore economico dell’indennità (corrispondente sostanzialmente ad un rimborso

spese), nonché il mantenimento dello stato di disoccupati o comunque non occupati dei

tirocinanti - si configura come un finanziamento a favore della persona, che non favorisce

le imprese ospitanti e non costituisce quindi aiuto di stato ai sensi dell’art.107, paragrafo

1, del TFUE.

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TAB. 1 - Tabella del Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013

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TAB 2 - Tabella dei massimali del Programma europeo “Erasmus +” Settore Formazione - VET Learners - Call 2014

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9. EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ PER I TIROCINANTI

L’indennità di partecipazione per i tirocini extracurricolari, anche in mobilità geografica è

erogata direttamente al tirocinante dall’l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(INPS) con le modalità ed i tempi previsti dalla Convenzione sottoscritta tra il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS e la Regione Calabria. L’erogazione è effettuata a

condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle ore/mese previste dal progetto

formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese

previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Calabria, né

del soggetto ospitante.

10. CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROMOTORI

Ai soggetti promotori di Tirocini extra curricolari anche in mobilità geografica, potrà essere

corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato, determinati in base alle

caratteristiche del profiling3 del giovane tirocinante, secondo la tabella che segue:

FASCIA DI PROFILING DEL GIOVANE

BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA

Remunerazione a risultato € 200 € 300 € 400 € 500

11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI PROMOTORI

L’erogazione del contributo è effettuata a risultato: solo nel caso di regolare completamento del

percorso di tirocinio è riconosciuto l’importo previsto.

Per l’ottenimento del rimborso i soggetti promotori dovranno inviare alla Regione Calabria una

apposita domanda, contenente la seguente documentazione:

1. domanda di pagamento secondo il modello definito dalla Regione Calabria;

2. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o

di indicazione di eventuale esenzione);

3. Convenzione di tirocinio, progetti formativi, registri presenze e altra eventuale

documentazione attestante il regolare svolgimento del tirocinio;

4. attestazione delle competenze acquisite dal tirocinante.

3 Nell’ambito del Programma Garanzia Giovani al giovane Neet che viene “preso in carico” dai servizi competenti è attribuito un

indice, detto classe di profilazione, che sulla base delle informazioni fornite (genere, età, titolo di studio, condizione

occupazionale dell’anno precedente, presenza in Italia e provincia di presa in carico) stima il grado di difficoltà nella ricerca di

un’occupazione. Sono previste 4 classi: classe di profilazione 1 – difficoltà BASSA; classe di profilazione 2 – difficoltà MEDIA;

classe di profilazione 3- difficoltà ALTA; classe di profilazione 4 – difficoltà MOLTO ALTA.

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12. DURATA DEI PERCORSI DI TIROCINIO

I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata massima di 6 mesi, estendibile a 12 mesi

per i disabili di cui alla legge n. 68/99 e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.

13. NUMERO MASSIMO DI TIROCINI ATTIVABILI PER SINGOLO SOGGETTO OSPITANTE

I soggetti ospitanti, per determinare il numero massimo di tirocinanti ospitabili

contemporaneamente, dovranno attenersi a quanto definito dall’art. 9 della Delibera di Giunta

Regionale n. 158 del 29 aprile 2014 in cui i limiti numerici dei tirocini concedibili sono rapportati

all’organico del soggetto ospitante:

– unità operative con numero di dipendenti da zero a cinque a tempo determinato e/o

indeterminato: massimo un tirocinante;

– unità operative con numero di dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato compreso

tra sei e venti: massimo due tirocinanti contemporaneamente;

– unità operative con ventuno e più dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato:

numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti, con arrotondamento

all’unità superiore.

I datori di lavoro privi di dipendenti non possono ospitare più di due tirocini di inserimento o

reinserimento lavorativo per il medesimo profilo professionale nell’arco di 24 mesi.

I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini,

come dipendenti a tempo indeterminato.

Sono inoltre computabili, al fine del calcolo dei limiti numerici:

– i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 24 mesi, purché la

durata residua del contratto sia almeno pari alla durata del tirocinio da attivare;

– i professionisti soci degli studi professionali.

Tale computo, con riferimento ai soggetti multi localizzati, è ricalibrato sulle singole unità

operative.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art.1, co.1 legge n.

68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché i richiedenti asilo e i

titolari di protezione internazionale.

14. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI TIROCINANTI

L’assegnazione dei tirocinanti ai soggetti ospitanti si svilupperà secondo la seguente procedura,

coordinata dai Centri per l’Impiego e dai Servizi per il Lavoro accreditati (di seguito “SpL”):

1. Le richieste dei soggetti ospitanti e promotori, individuati ad esito delle procedure previste

dal presente Avviso, formano l’elenco dei soggetti disponibili ed idonei ad ospitare e a

promuovere i tirocini nell’ambito della Garanzia Giovani.

Si evidenzia che la costituzione degli elenchi non conferisce alcun diritto in merito

all’effettiva attivazione del tirocinio, che è subordinata al positivo esito delle verifiche

che saranno operate dalla Regione Calabria e al completamento delle attività di

matching illustrate di seguito.

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2. Il Centro per l’impiego e i SpL operano il matching tra i profili richiesti dai soggetti ospitanti

ed i profili dei giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani in possesso dei requisiti di cui

al punto 3 del Presente Avviso, identificando i tirocinanti da proporre a ciascun soggetto

ospitante. La procedura di matching prende in considerazione i seguenti parametri:

caratteristiche dei percorsi di tirocinio ricavabili dalla “Scheda Fabbisogno

Aziendale” (si veda Allegato 2) che ciascun soggetto ospitante allega alla domanda

di partecipazione al presente Avviso, in cui sono precisati obiettivi e modalità

previsti per lo svolgimento del tirocinio nonché i requisiti preferenziali richiesti ai

tirocinanti (in termini di esperienze lavorative con qualifica professionale svolta, titoli

di studio, età, ecc.);

SAP (scheda anagrafico-professionale) dei giovani, risultanze del profiling previsto

nell’ambito della Garanzia Giovani, orientamenti, preferenze ed eventuali limitazioni

espresse dai giovani all’atto della registrazione al Programma Garanzia Giovani.

Ad esito della fase di matching, il CPI e i SpL trasmettono a ciascun soggetto ospitante un

elenco di profili preselezionati.

3. I soggetti ospitanti effettuano la selezione definitiva dei partecipanti attraverso l’analisi delle

SAP ed eventualmente convocando i giovani preselezionati per un colloquio individuale

presso la propria sede o presso i CPI e i SpL e tracciano l’esito di questa fase sulla

piattaforma informatica. I colloqui dovranno svolgersi entro una tempistica prestabilita e

potranno avere luogo anche con altre modalità (telefono, videoconferenza, ecc..).

Eventuali integrazioni e/o modifiche alla procedura di selezione dei tirocinanti saranno

successivamente comunicate dalla Regione ai soggetti ospitanti e promotori.

15. OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Ai fini del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente avviso, nonché ai fini della

regolare erogazione dei contributi previsti dal Programma Garanzia Giovani, sono identificati

degli obblighi specifici a cui devono attenersi i soggetti ospitanti.

I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti all’art. 4 del presente

Avviso, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dalla citata DGR 158/2014 della Regione

Calabria e in particolare dovranno altresì attenersi alle previsioni del’art.6, che identifica quali

debbano essere i compiti del soggetto ospitante:

– stipulare la convenzione e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto

promotore;

– designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro,

individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e

coerenti con il progetto formativo individuale;

– vidimare il Registro Presenze del tirocinante, in collaborazione con il soggetto promotore,

presso il Centro per l’Impiego competente per territorio;

– assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto

formativo;

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– valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto

promotore, dell'attestazione dell' attività svolta e delle competenze eventualmente

acquisite;

– mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti,

ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

– assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e

formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente, se

prevista, garantire la sorveglianza sanitaria;

– garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente

normativa in materia; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto

ospitante è tenuto a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli

istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Inoltre il soggetto ospitante:

garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso

l’Inail (o con modalità equivalenti per i tirocini in mobilità transnazionale), nonché per la

responsabilità civile durante il periodo di tirocinio. La copertura assicurativa comprende

eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’ente, ma rientranti nel

progetto formativo;

provvede, per i tirocini regionali e in mobilità interregionale, alle comunicazioni

obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste

dalla normativa vigente.

Il numero di tirocinanti che il soggetto ospitante può inserire nelle proprie strutture deve essere

proporzionato al numero di dipendenti presenti nelle singole sedi di lavoro, in conformità a

quanto disposto al punto 13.

Il soggetto ospitante non può:

– impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non siano coerenti con gli obiettivi

formativi del tirocinio e che non richiedano un preventivo periodo formativo per

l’acquisizione di abilità e competenze specifiche;

– utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, personale nei periodi di malattia,

maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate

per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può

accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

– favorisce l'inserimento del tirocinante;

– promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo,

anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

– aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del

tirocinio;

– accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

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Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

– definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;

– garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante,

attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;

– garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente

acquisite dal tirocinante.

Atteso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che

l’impegno dei tirocinanti dovrà essere articolato sulla base dell’orario di lavoro vigente nella

struttura ospitante e, in ogni caso, la durata del tirocinio e l’articolazione settimanale dell'orario

devono essere indicate nel progetto formativo ed essere definite in coerenza con le competenze

professionali obiettivo del percorso formativo.

16. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Ai fini del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente avviso, nonché ai fini della

regolare erogazione dei contributi previsti dal Programma Garanzia Giovani, sono identificati

degli obblighi specifici a cui devono attenersi i soggetti promotori.

I soggetti promotori, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti all’art. 5 del presente

Avviso, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dalla DGR 158/2014 della Regione Calabria.

In particolare i soggetti promotori dovranno:

favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il

tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, ivi

compresa la vidima del Registro Presenze del tirocinante presso il CPI competente per

territorio, e nella predisposizione del progetto formativo;

individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti

dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle finzioni da svolgere, con

funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto

formativo;

promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di

monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;

rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei

risultati, specificando le competenze acquisite;

contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto

promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini

realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/ re-inserimento

lavorativo. Il rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la

pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in

materia di tutela dei dati personali.

L’art.7 della DGR 158/2014 prevede inoltre che il soggetto promotore debba individuare un

referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

– collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;

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– coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

– monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e

con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del

tirocinante;

– acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa,

con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto

ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;

– concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione

dell'attestazione finale.

Entro 5 gg dall’avvio del tirocinio il soggetto promotore ha l’obbligo di comunicare l’avvio del

percorso trasmettendo alla Regione e al Centro per l’Impiego la copia della Convenzione e del

progetto formativo.

Entro il quinto giorno successivo alla fine del mese il soggetto promotore invia alla Regione

Calabria il registro presenze redatto sul formato INPS e compilato secondo le modalità

operative condivise.

Al completamento del tirocinio il soggetto promotore ha l’obbligo di comunicare la fine del

percorso, trasmettendo alla Regione e al Centro per l’Impiego o al SpL competente la

Convenzione, il progetto formativo, i registri presenze e l’attestazione finale delle attività svolte e

delle competenze acquisite, nonché eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del

monitoraggio dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

17. EVENTI (DECADENZA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONI, SOSTITUZIONI)

Possono essere causa di interruzione anticipata del tirocinio:

la rinuncia espressa e motivata del tirocinante;

la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante, a seguito di comportamenti del

tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o

interessi del soggetto ospitante o in conseguenza del mancato rispetto da parte del

tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;

la perdita da parte del tirocinante dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso

pubblico;

il mancato rispetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante delle disposizioni

definite nel presente Avviso pubblico e delle regole previste dalla normativa regionale

sui tirocini.

L’interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporta sempre la

decadenza dell’erogazione dell’indennità/contributo economico a partire dalla data di

interruzione.

Nei casi di interruzione anticipata, non determinata da una rinuncia dell’ente ospitante, il

tirocinante potrà essere sostituito dal soggetto ospitante entro i primi due mesi dall’avvio. E’

ammessa una sola sostituzione. Tra la data di cessazione del primo tirocinante e l’avvio del

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secondo sostituto non devono trascorrere più di quindici giorni. Il sostituto potrà svolgere il

tirocinio per il periodo non svolto dal primo.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (ovvero

malattia che determina una sospensione del tirocinio per una durata superiore ad un terzo della

durata complessiva del periodo di tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo

della durata complessiva del tirocinio.

18. ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE E REGISTRAZIONE SU LIBRETTO FORMATIVO

A chiusura del percorso di tirocinio il soggetto promotore rilascerà al tirocinante un’attestazione

dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal tutor del soggetto promotore in

collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di

quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio.

L’attestazione dovrà contenere le competenze acquisite dal tirocinante, così come riportate nel

Progetto Formativo, redatto in virtù della figura/e professionali selezionata/e all’interno

Repertorio di riferimento.

Il Repertorio a cui la Regione Calabria intende fare riferimento è il “Repertorio regionale dei

profili professionali” della Regione Toscana, in attuazione dell’Accordo bilaterale approvato con

Deliberazione nr.402 del 06/10/2014 – “Adozione dello schema di protocollo d'intesa tra regione

Calabria e regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e

la certificazione della competenza”.

L’esperienza di tirocinio dovrà essere inoltre registrata sul Libretto Formativo del cittadino

secondo le modalità che verranno definite dalla normativa regionale.

Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il

tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

Nel caso in cui il tirocinio da attivare faccia riferimento ad una figura professionale non presente

nel repertorio della Regione Toscana è tuttavia consentita la possibilità di presentazione di

percorsi di tirocinio riferiti a nuove figure professionali.

Le nuove figure professionali potranno essere proposte nell’ambito del presente Avviso

utilizzando il format descrittivo Allegato 4 – Modulo proposta nuova figura professionale. Per la

definizione della nuova figura professionale i soggetti ospitanti potranno avvalersi del supporto

dei soggetti promotori.

Nella proposta di nuove figure professionali si raccomanda di fare riferimento preferenzialmente

a figure già definite e validate nell’ambito di repertori e sistemi già operativi a livello regionale

e/o nazionale.

La proposta di nuova figura professionale presentata sarà oggetto di istruttoria da parte del

Comitato Tecnico per la gestione del "Repertorio regionale delle figure professionali”, ai fini

dell'approvazione e relativo inserimento nel Repertorio della Regione Calabria di prossima

costituzione. L’istruttoria di merito accerterà in particolare che la nuova figura professionale

proposta sia costruibile nel rispetto degli standard previsti dalla normativa in vigore e della

correlazione con gli standard di qualificazione nazionali. In caso di esito negativo dell’istruttoria

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il tirocinio potrà attivarsi e completarsi regolarmente ma, al termine del percorso, non potrà

essere rilasciata al tirocinante un’attestazione dei risultati e delle competenze acquisite.

19. MONITORAGGIO

Il Soggetto promotore presidia la regolarità e la qualità dell’esperienza del tirocinio. In

particolare il soggetto promotore:

o promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di

monitoraggio in collaborazione con il Soggetto Ospitante;

o accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi

periodicamente con il tutor del soggetto Ospitante;

o aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc..).

Il soggetto promotore monitora l’andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e

mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante e

interviene tempestivamente per risolvere eventuali criticità.

La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni

obbligatorie, per misurare gli effetti delle esperienze di tirocinio in termini di risultati

occupazionali.

20. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I SOGGETTI OSPITANTI

I soggetti ospitanti interessati a partecipare al presente Avviso devono presentare la domanda

di partecipazione sulla base delle seguenti istruzioni:

1. Collegarsi al sito web http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/ ed accedere –

tramite il link specifico - al sistema informativo dedicato al presente intervento

2. Compilare on line l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione soggetto ospitante e

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 46 e 47 dpr. 28/12/2000 n. 445)

3. Stampare l’Allegato 1 ed inviarlo tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), unitamente

ad un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante,

all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato all’intervento e pubblicato sulla

pagina di accesso al sistema.

4. Autenticarsi – tramite le credenziali ricevute a seguito dell’accreditamento e compilare

l’Allegato 2 – Scheda rilevazione fabbisogno aziendale e, solo in caso di proposta di nuova

figura professionale, l’Allegato 4 – Modulo proposta nuova figura professionale.

Si ricorda che il rilascio delle credenziali di cui al punto 4 è vincolato alla ricezione della

documentazione completa all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato. Ricevuta

la documentazione di cui al punto 3. il personale preposto procederà, con le tempistiche del

caso, all’attivazione dell’utenza con il conseguente rilascio delle credenziali di accesso.

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21. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori interessati a partecipare al presente Avviso devono presentare la domanda

di partecipazione sulla base delle seguenti istruzioni:

1. Collegarsi al sito web http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/ ed accedere –

tramite il link specifico - al sistema informativo dedicato al presente intervento

2. Compilare on line l’Allegato 3 – Domanda di partecipazione soggetto promotore e

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 46 e 47 dpr. 28/12/2000 n. 445)

3. Stampare l’Allegato 3 ed inviarlo tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),

unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità del legale

rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato all’intervento

e pubblicato sulla pagina di accesso al sistema.

4. Autenticarsi – tramite le credenziali ricevute a seguito dell’accreditamento.

Si ricorda che il rilascio delle credenziali necessarie per l’accesso al Sistema è vincolato alla

ricezione della documentazione completa all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)

dedicato. Ricevuta la documentazione di cui al punto 2. il personale preposto procederà, con le

tempistiche del caso, all’attivazione dell’utenza con il conseguente rilascio delle credenziali di

accesso.

22. AMMISSIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’istruttoria delle domande sarà effettuata con modalità “a sportello” che sarà operativo fino

alla concorrenza delle risorse disponibili. La Regione si riserva la possibilità di destinare ulteriori

risorse.

Le domande di registrazione dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori, dovranno essere

presentate a partire dal venticinquesimo giorno dopo la pubblicazione del presente avviso,

esclusivamente tramite il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Calabria.

Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame.

Sul sito della Regione Calabria (http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/) sarà possibile

consultare, per informazioni e chiarimenti, l’apposita pagina web dedicata all’Avviso Pubblico e

scaricare la documentazione e la relativa modulistica. Per l’intera durata dell’intervento saranno

attivati sportelli informativi presso:

• La Regione Calabria ‐ Dipartimento 6 – .

• Le sedi dei centri per l’impiego e i SpL accreditati.

Saranno ammesse alla realizzazione delle azioni previste dal presente intervento, le domande

che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

• corredate delle informazioni e documentazione richieste;

• conformi ai requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso.

• coerenti con le finalità dell’Avviso;

• coerenti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

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La verifica relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità – autocertificati in fase di invio

telematico della domanda - verrà comunque effettuata dalla Regione Calabria prima della

stipula della convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore.

23. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a garantire la massima visibilità agli

interventi ovvero tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o

comunque di rilevanza esterna, deve riportare i loghi istituzionali, ai sensi dei seguenti

Regolamenti comunitari:

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5

luglio 2006del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L

87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme

di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio.

Per maggiore chiarimenti e dettagli si rimanda alla documentazione in materia di informazione e

comunicazione disponibile sul sito della Regione all’indirizzo:

http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/

Le attività di comunicazione avverranno inoltre in conformità alle “Linee Guida per la

comunicazione” previste per l’attivazione delle misure del PON YEI, definite dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali.

24. VIGILANZA E CONTROLLI

La Regione Calabria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevendendo e

contrastando ogni forma di abuso.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante degli interventi si impegnano a sottostare al

controllo sull’attività da parte dell’Amministrazione Regionale, o da organismi da essa delegati,

che potrà essere attuato mediante verifiche ispettive, sopralluoghi, richiesta di esibizione di atti,

documentazione amministrativo-contabile, registri di presenza, ecc..

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25. INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Calabria

http://www.regione.calabria.it e sul sito internet: http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/

26. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell’Avviso. Il

trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Avviso avverrà nel rispetto di

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo sopra citato si

informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di candidatura

alla concessione di aiuti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Calabria, è finalizzato

unicamente all’espletamento delle attività procedurali, ed avverrà a cura delle persone preposte

al procedimento, anche da parte delle commissioni di valutazione, con l’utilizzo di procedure

informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di

comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di

candidatura e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Calabria per il perseguimento delle sopraindicate

finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi

elettronici. Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle

operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle

disposizioni di legge vigenti.

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che li

gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare,

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al

loro trattamento per motivi legittimi.

27. CONTROVERSIE Per le controversie concernenti la presente procedura, si applicano le norme vigenti in tema di

determinazione del Foro di Catanzaro.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e

successive modificazioni ed integrazioni, è Giuseppe Mancini - DIPARTIMENTO 6 Sede: Via

Lucrezia della Valle, 88100 Catanzaro tel. 0961-858903.

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29. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale in materia e a uno specifico manuale per la gestione del

tirocinio, parte integrante del presente Avviso, che disciplina, tra l’altro, le modalità di avvio del

tirocinio, le procedure per la gestione amministrativa e documentale, le modalità di monitoraggio

e controllo e di rilascio dell’attestazione finale.

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso sarà garantita

ogni più ampia forma di pubblicità e, comunque, le modifiche saranno pubblicate con le

medesime modalità di pubblicazione del presente Avviso.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Calabria

http://www.regione.calabria.it e sul sito internet: http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/

30. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del

26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che

invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente

valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di

formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di

istruzione formale

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo

al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del

Consiglio

Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro finanziario

pluriennale per il periodo 2014- 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del

22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi

operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i

programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di

attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la

determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia

dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di

investimento europei

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di

applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni

La comunicazione del MLPS con la quale non viene configurato come aiuto di stato il

finanziamento dell’indennità per i tirocinanti, in quanto misura di formazione che non rientra nel

campo di applicazione dell’art.87, par.1, del trattato perché dettate a favore di qualunque

persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori;

L’Accordo di Partenariato, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 a

chiusura del negoziato formale, che individua il Programma Operativo Nazionale per

l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e il Programma Operativo

Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali

finanziati dal FSE

Le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio

europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-

2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte

dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013

del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla

suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i

giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni

un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di

tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o

dall’uscita dal sistema di istruzione formale

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Il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione

C(2014)4969 del 11/07/2014

Il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da

intraprendere sul territorio italiano

Decreto Direttoriale n.DD 237/Segr D.G./2014 del 4 aprile 2014 che ripartisce tra le Regioni

Italiane le risorse del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani ‘’

La convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” con la

Regione Calabria firmata in data 02/05/2014

DGR n. 158 del 29 aprile 2014 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini

Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”

DGR n. 155 del 29 aprile 2014 recante “Piano di attuazione del PON YEI, Convenzione da

stipulare col Ministero del Lavoro’’

DGR n.21 del 5 febbraio 2015 che approva la riprogrammazione del Piano esecutivo Regionale

La Convenzione del 24 novembre 2014 – MLPS, INPS e Regione Calabria PON IOG ‘’ Iniziativa

per l’occupazione ‘’