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1 Le politiche economiche nel Diritto U.E. a.a. 2011-2012 PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL MODULO SU: Le principali politiche economiche (a cura del prof. Aurelio Bruzzo) 1) La politica commerciale all’interno dell’UE (= M.U.E.) 2) La politica monetaria (= U.E.M.) 3) La politica della concorrenza 4) La politica di coesione economica e sociale (+ territoriale) 5) La politica sociale e dell’occupazione 6) La politica per le PMI 7) La politica ambientale (ed energetica) 8) La politica per la ricerca scientifica e tecnologica 9) La politica dei trasporti e delle reti trans-europee 10) La politica agricola 11) La politica industriale

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Le politiche economiche nel Diritto U.E.a.a. 2011-2012

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL MODULO SU: Le principali politiche economiche

(a cura del prof. Aurelio Bruzzo)

1) La politica commerciale all’interno dell’UE (= M.U.E.)

2) La politica monetaria (= U.E.M.)

3) La politica della concorrenza

4) La politica di coesione economica e sociale (+ territoriale)

5) La politica sociale e dell’occupazione

6) La politica per le PMI

7) La politica ambientale (ed energetica)

8) La politica per la ricerca scientifica e tecnologica

9) La politica dei trasporti e delle reti trans-europee

10) La politica agricola

11) La politica industriale

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TIPOLOGIE DELLE POLITICHE ECONOMICHE DELL’U.E., IN BASE ALLA LORO NATURA “ECONOMICA”:

a) Politiche macroeconomiche: politica monetaria (e valutaria); politica commerciale (Mercato interno);

b) Politiche “trasversali”(o “orizzontali”): Politica concorrenza; politica di coesione economica e sociale; politica per le PMI; politica sociale e dell’occupazione; politica per la R.S.&T.; politica ambientale (ed energetica); politica dei trasporti;

c) Politiche settoriali (o “verticali”); politica agricola; politica industriale;

- Presenza di forti interconnessioni (ad es., tra PMI e politica industriale, ecc.).

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1. La Politica commerciale1.1 L’Unione doganale

- Previsione nel Trattato dell’istituzione di un mercato interno, quale obiettivo dell’U.E.

- Tale mercato interno basato su un’Unione doganale = accordo in cui impegno degli Stati partecipanti a sopprimere qualsiasi barriera doganale (tariffaria e non) e ad istituire una Tariffa Doganale Comune nei confronti degli Stati terzi;

- Unione doganale, livello intermedio di integrazione tra l’area di libero scambio e l’Unione economica;

- Nell’area di libero scambio niente TDC;

- Nell’Unione economica anche libera circolazione dei fattori produttivi.

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1.2 L’attuazione dell’unione doganale:

A) Unificazione interna;i) obiettivo principale del Trattato di Roma (1957);ii) abolizione progressiva dei dazi tariffari;iii) contemporaneo divieto di tasse d’effetto equivalente;iv) successiva eliminazione degli ostacoli non tariffari (= divieto

di restrizioni quantitative e misure d’effetto equivalente), ma con un’importante deroga (morale, ordine pubblico, ecc.);

v) per cui loro eliminazione non totale;

B) Unificazione esterna:i) fissazione di una T.D.C.;ii) dal 1° gennaio 1998 sua sostituzione con la TARIC (Tariffa

integrata comune), cioè con l’insieme dei diritti sulle importazioni dei prodotti provenienti dai paesi terzi;

iii) possibilità di sua riduzione mediante due diversi procedimenti (sistema delle preferenze e contingenti tariffari).

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1.3 Il Libro bianco per il completamento del mercato interno

- Nel 1985 presentazione del Libro bianco finalizzato ad un rafforzamento del processo di integrazione mediante un M.U.E.

- Tre aspetti del mercato interno:i) integrazione dei mercati nazionali;ii) mercato in espansione;iii) mercato flessibile.

- A tale scopo eliminazione delle:a) barriere fisiche (controlli delle merci alle frontiere) e loro

progressiva semplificazione tra il 1985 e il 1992;b) barriere tecniche ed armonizzazione delle normative

nazionali;c) barriere fiscali e progressiva armonizzazione delle aliquote

dell’IVA.

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1.4 La realizzazione del mercato interno

- Modifica dei trattati istitutivi delle Comunità europee con l’approvazione dell’Atto unico europeo (nel 1986);

- Con esso recepimento delle indicazioni della Commissione e predisposizione del quadro giuridico di base per conseguire l’obiettivo del mercato interno;

- Avvio del MUE il 1° gennaio 1993;

- Esigenza di una progressiva convergenza delle economie nazionali mediante coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, quale presupposto dell’Unione monetaria.

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2. L’U.E.M. e la politica monetaria

2.1 Il Sistema monetario europeo (S.M.E.)

- I problemi economici e valutari degli anni ’70, con il conseguente sconvolgimento del precedente sistema internazionale dei cambi (Gold Exchange Standard);

- Nel 1978-1979 nascita dello S.M.E.: meccanismo di regolazione valutaria avente l’obiettivo di creare una zona di stabilità monetaria fra i paesi della C.E.;

- Nel 1988 Rapporto Delors col compito di studiare e proporre un’unione economica e monetaria fra i paesi della C.E.;

- Nel 1992 Trattato di Maastricht in cui l’UEM è uno dei tre obiettivi fondamentali;

- Crisi dello S.M.E. nel 1992-1993 per un’altra crisi finanziaria e valutaria in Grecia, Italia e Inghilterra, conseguente uscita della lira italiana dallo SME.

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2.2 Il percorso all’U.E.M.- Secondo il Rapporto Delors articolazione del percorso

all’UEM in 3 fasi:

i) I fase (1990-1993): liberalizzazione dei movimenti di capitale tra gli S.M.;

ii) II fase (1994-1998): uniformità delle finanze pubbliche negli Stati membri;

iii) III fase (1999-2002): periodo transitorio di entrata in vigore dell’euro, senza però la sua materiale circolazione.

- I criteri di “convergenza” (o Parametri di Maastricht) da rispettare: ⇒

a) Stabilità del cambio nei 2 anni precedenti;

b) Controllo dell’inflazione;

c) Contenimento del tasso d’interesse;

d) Limiti per il deficit e il debito pubblici.

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- I 12 (11 + 1) Stati appartenenti all’U.E.M.:- I 3 Stati che non hanno adottato la moneta unica:

- Cartina dell’area dell’euro 1999 – 2011⇒ http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.it.html

2.3 Gli organismi che gestiscono la politica monetaria

- La politica monetaria come competenza esclusiva dell’Unione;

- Gli organismi gestori e i loro rispettivi compiti:a) il SEBC (sistema federale);b) la BCE;c) le Banche centrali nazionali.

- obiettivo principale, compiti fondamentali e strumenti della politica monetaria dell’UE;

- SME 2: meccanismo di regolazione dei rapporti tra i paesi con Euro e quelli con moneta nazionale.

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2.4 Rapporti fra la politica monetaria e le altre politiche economiche

- Il secondo obiettivo del SEBC: sostenere le politiche generali dell’UE, da perseguire però in subordine al primo;

- Ulteriori organismi e loro rispettivi compiti:i) il Consiglio dei ministri economici e finanziari (ECOFIN);ii) il Comitato economico e finanziario (organismo di

collegamento fra le Istituzioni dell’UE);iii) l’Eurogruppo (Consiglio informale).

2.5 La politica di controllo delle finanze pubbliche nazionali

- La politica fiscale di competenza degli Stati membri, ma sottoposta ad una sorveglianza multilaterale;

- Il Patto di stabilità e crescita (1997) con cui è stata introdotta la procedura dei disavanzi eccessivi, con le relative sanzioni monetarie in caso di mancata osservanza;

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- Nel 2005 decisione a favore di una maggiore elasticitànell’applicazione delle disposizioni del Patto di stabilità, cioètenendo conto della situazione macroeconomica;

- Nel maggio 2010 istituzione di un meccanismo di stabilizzazione, in collaborazione col FMI, denominato EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria).

- In seguito, cioè nel 2011 approvazione del Meccanismo permanente Europeo di Stabilità (MES), operativo dal 2013, per fornire assistenza agli stati in difficoltà finanziarie.

- Infine, più recentemente, accordo per un patto fiscale (fiscal compact), cui aderiscono quasi tutti i paesi membri finalizzato ad un coordinamento delle politiche di bilancio affidato all’UE:⇒

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3. La politica della concorrenza

3.1 La concorrenza nel Mercato interno

- Mercato interno quale sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata;

- In altre parole, obiettivo della non vanificazione della liberalizzazione dei mercati (dei prodotti e dei fattori) in seguito a comportamenti anticoncorrenziali da parte di imprese o a comportamenti protezionistici da parte di Stati.

- Le regole della concorrenza:

i) applicabili alle imprese e consistenti:a) nel divieto di intese recanti pregiudizio alla concorrenza;b) nel divieto di abuso di posizione dominante;c) nella disciplina delle imprese pubbliche.

ii) applicabili agli Stati ⇒ controllo sugli “aiuti di Stato”.

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a) Divieto di intese recanti pregiudizio alla concorrenza

- Nozione di impedimento o restrizione della concorrenza;

- Tipologie di intese: accordi fra imprese; pratiche concordate; decisioni di associazioni tra imprese;

- Condizioni da soddisfare per l’applicazione del divieto:i) recare anche in via potenziale un pregiudizio sensibile alla

concorrenza all’interno degli Stati membri;ii) provocare un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri;

- Condizioni che esentano dall’incompatibilità (= eccezioni):a) contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei

prodotti;b) contribuire a promuovere il progresso tecnico o economico.

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b) Divieto di abuso di posizione dominante

- Nozione: assoluto divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante (individuale o di gruppo) sul mercato interno o su una sua parte;

- Accertamento della detenzione di una posizione dominante attraverso alcune fasi:

i) individuazione del mercato (geografico o settoriale) rilevante;

ii) valutazione della detenzione di posizione dominante sul mercato rilevante da parte di una o più imprese (quota di mercato, ecc.);

iii) verifica dello sfruttamento di tale posizione.

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c) Disciplina delle imprese pubbliche

- Definizione di impresa pubblica: ogni impresa, anche di diritto privato, su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante, per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria (con una quota prevalente o determinante) o per la normativa che la disciplina.

- Sottoposizione alle regole della concorrenza anche delle imprese caricate della gestione di servizi di interesse generale o aventi carattere di monopolio fiscale, purché ciò non osti all’adempimento della funzione loro affidata.

- Concentrazione delle imprese: disciplinata sotto il profilo della concorrenza al fine di evitare l’abuso di posizione dominante;

- A tal fine notifica alla Commissione di tutte le operazione di concentrazione fra imprese, così da accertarne la compatibilità

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3.2 I compiti delle Istituzioni UE

- Al Consiglio emanazione di regolamenti e direttive ai fini dell’applicazione dei principi contenuti nel Trattato;

- Alla Commissione:a) spetta il potere di vigilanza circa l’applicazione dei principi

da parte delle imprese e degli Stati; b) in caso di presunta infrazione provvede alla procedura di

verifica; c) decide circa la sussistenza o meno dell’infrazione;

- Infine, potere di infliggere sanzioni pecuniarie, con un tetto massimo del 10% del fatturato.

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3.3 La disciplina degli aiuti di Stato

- Incompatibilità con il mercato interno degli “aiuti” concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma;

- Motivazione: possibilità di favorire talune imprese o talune produzioni e, in tal modo, di falsare la concorrenza;

- Principio valido, salvo le deroghe previste dal Trattato.

- Valutazioni necessarie per verificare la sussistenza di un aiuto:

a) il trasferimento di risorse finanziarie pubbliche o la mancata entrata nelle casse (dello Stato o di altri enti pubblici);

b) il vantaggio economico ottenuto o ottenibile dal beneficiario;c) la selettività o specificità (= non generalità) dell’aiuto;d) l’incidenza di tale misura sul commercio nel mercato interno.

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- Deroghe = aiuti compatibili (i) o considerati tali(ii):

i) aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori, aiuti per calamità naturali, aiuti (temporanei) alle regioni frontaliere della R.F. di Germania (prima dell’unificazione);

ii) aiuti destinati a favorire lo sviluppo delle regioni in ritardo, aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività come la cultura, aiuti destinati alla realizzazione di un progetto diinteresse comune.

- Tre categorie di aiuti:a) a finalità regionale;b) a finalità settoriale;c) aiuti orizzontali (di interesse generale o comunitario).

- Attività di controllo della Commissione basata sulla distinzione fra:

i) aiuti già esistenti;ii) aiuti di nuova istituzione.

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4. La politica di coesione economica, sociale (e territoriale)

4.1 Nozioni introduttive

- Definizione di politica di coesione (diversa da mera politica diredistribuzione territoriale delle risorse finanziarie): ⇒

- Ruolo inizialmente attribuito nel Trattato C.E. e svolto;

- In seguito (dagli anni ‘70) ampliamento di tale ruolo al fine di perseguire le seguenti tre finalità:

i) tutelare la competitività delle imprese operanti in aree geografiche meno sviluppate (ex principio di concorrenza);

ii) eliminare o ridurre gli elementi condizionanti in modo negativo l’efficacia del processo d’integrazione;

iii) garantire un livello uniforme di benessere socio-economico per tutti i cittadini europei;

- Cause oggettive delle disparità interregionali; - Adozione della classificazione NUTS (1, 2 e 3) per l’analisi di

tali disparità mediante l’impiego di statistiche omogenee.

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4.2 Evoluzione della politica regionale in quella di coesione

- Obiettivo previsto nel Trattato C.E.: promozione di uno sviluppo armonioso (tra regioni industriali e aree rurali);

- Negli anni ’70, evoluzione con l’istituzione del F.E.S.R.;- sue principali caratteristiche;

- Solo nel 1986, con l’A.U.E., introduzione nel T.U.E. del principio della coesione economica e sociale = esplicito riconoscimento e fondamento giuridico di tale politica con l’obiettivo di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo reg.le;

- Col Trattato di Maastricht rafforzamento della coesione come uno degli obiettivi fondamentali dell’U.E.; in particolare:

a) ridefinizione degli obiettivi dei fondi allora già operanti (= recepimento della riforma dei fondi strutturali nel 1988);

a) istituzione di un nuovo strumento finanziario (= fondo di coesione e sue principali caratteristiche).

- Effettive motivazioni = effetti previsti dal MUE e dall’UEM, nonché dall’allargamento ai P.E.C.O.

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4.3 L’attuale disciplina- Col Trattato di Lisbona (nel 2000) estensione del campo

d’azione con l’aggiunta dell’aggettivo “territoriale” alla coesione (aree urbane-aree rurali; aree con svantaggi naturali o demografici; ecc.);

- Adozione di nuovi e meno numerosi obiettivi:i) Obiettivo Convergenza (finalità e regioni ammissibili);ii) Obiettivo Competitività ed occupazione (finalità, ecc.);iii) Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (finalità, ecc.).

- Strumenti di attuazione:a) politica economica degli Stati membri (in base al principio di

sussidiarietà);b) gli strumenti finanziari della U.E.; ⇒c) specifiche azioni dell’Unione; ⇒

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4.4 Gli strumenti, finanziari e non, della politica di coesione

- Distinzione fra:i) Fondi strutturali (FESR e FSE);ii) altri strumenti finanziari (Fondo di coesione, BEI e FEI);iii) strumenti non finanziari; ⇒

- Nozione di Fondi strutturali: ⇒

- Evoluzione della loro disciplina mediante periodiche riforme;

- (Principali) principi di funzionamento:a) concentrazione delle risorse finanziarie (su un numero

limitato di obiettivi);b) partenariato (verticale e orizzontale) (pubblico-privato);c) programmazione (= processo pluriennale di predisposizione

e di attuazione);d) addizionalità (le risorse pubbliche stanziate dalle Amm.ni

nazionali per ciascun periodo di programmazione devono essere pari o superiori a quelle del precedente periodo);

- Modalità d’impiego delle risorse stanziate con FESR e FSE.

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- Altri strumenti finanziari:a) Fondo di coesione (finalità e modalità d’impiego);b) BEI (finalità e attività = concessione di prestiti e garanzie);c) FEI (finalità e attività = concessione di capitali di rischio e

prestazione di garanzie).

- I nuovi fondi per la pesca e lo sviluppo rurale (non inclusi trai fondi strutturali, ma aventi evidenti analoghe finalità):

i) sostituzione del FEAOG (distinto in due sezioni: Garanzia e Orientamento) col FEASR;

ii) sostituzione dello SFOP col FEP (Fondo europeo per la pesca). ⇒ III modulo

- La sovvenzione globale (nozione e funzionamento): ⇒- Le iniziative dell’U.E. (ex P.I.C.); nozione e funzionamento:a) JASPERS (grandi progetti nei nuovi Stati membri);b) JEREMIE (facilitazione dell’accesso al credito delle PMI);c) JESSICA (sviluppo urbano e riqualificazione edilizia).

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- Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);

- Nozione: non strumento finanziario, ma istituzionale, volto a promuovere la cooperazione territoriale nelle sue varie dimensioni (transnazionale, transfrontaliera e interregionale);

- Possibilità per gli organismi aderenti e appartenenti anche a paesi con diverso ordinamento giuridico di assumere personalità giuridica, nell’attuazione dei progetti di cooperazione territoriale.

4.5 La programmazione e la verifica degli interventi

- A monte della programmazione si trovano:i) la quantificazione delle risorse finanziarie, mediante le

prospettive finanziarie pluriennali;ii) la definizione del quadro normativo, mediante l’emanazione

di alcuni regolamenti (1 generale e 1 per ciascun strumento).

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- Fasi (3 + 1) della programmazione:

a) definizione degli Orientamenti strategici comunitari, da parte della Commissione europea, con riferimento anche alle altre politiche dell’UE (per il 2007-2013 la Strategia Europa 2020);

b) redazione del Quadro di riferimento strategico nazionale, da parte degli Stati membri, in coerenza con gli O.S.C., da un lato, e con il Programma nazionale di riforma, dall’altro;

c) redazione dei Programmi operativi, nazionali e regionali, da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti, con l’illustrazione delle modalità d’impiego delle quote dei fondi strutturali attribuite;

d) sistema di valutazione, gestione e controllo degli interventi effettuati.

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- Sistema di valutazione, a sua volta articolato in tre momenti:i) ex ante;ii) in itinere;iii) ex post.

- Organi di gestione e controllo:a) Autorità di gestione dei programmi;b) Autorità di certificazione dei dati di spesa;c) Autorità di audit (verifica correttezza contabile);d) Comitati di sorveglianza, col compito di gestire il sistema di

valutazione in corrispondenza di ciascuna delle tre fasi, mediante un adeguato sistema di monitoraggio;

- Sistema di sorveglianza, basato su diversi tipi di indicatori:i) di realizzazione (finanziaria);ii) di risultato (economico).

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5. La politica (sociale), dell’occupazione e della formazione professionale

5.1 Nozioni introduttive- Politiche strettamente connesse sia tra loro sia con quella di coesione;

- Definizione di politica dell’occupazione: ⇒5.2 Evoluzione dal Trattato di Roma a quello di Amsterdam- Trattato di Roma: assenza di un impianto normativo;

- Definizione dei diritti sociali fondamentali nelle:a) Carta sociale europea (Torino, 1961);b) Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989): ⇒

- Intanto, A.U.E.: avvio di una più incisiva politica comune;

- Trattato di Maastricht: Accordo sulla Politica Sociale (APS) contenente una disciplina “parallela” a quella del Trattato;

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- Con l’APS ampliamento degli obiettivi dell’intervento comunitario;

- Infine, Trattato di Amsterdam: superamento dell’anomalia giuridica e introduzione di una serie di norme anche in materia di occupazione;

5.3 La politica sociale

- Obiettivi in seguito al Trattato di Lisbona: ⇒

- Ulteriori avanzamenti col Trattato di riforma: ⇒

- Pilastri (2) su cui si basa l’azione dell’U.E.: ⇒- Soggetti chiamati alla realizzazione degli obiettivi e rispettivi

compiti: l’UE sostiene e completa l’azione degli S.M., per cui – in base al principio di sussidiarietà – l’intervento UE ha carattere complementare rispetto a quello degli S.M.

- Elenco degli specifici, ma numerosi settori d’intervento dell’UE: ⇒

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5.4 Principali settori d’intervento della politica sociale:i) Divieto di discriminazione in ambito lavorativo da qualsiasi

punto di vista (razza, religione, ecc.);

ii) Parità di trattamento (retributivo) tra uomini e donne, principio la cui applicazione va assicurata da parte degli SM;

- Sua evoluzione in un impegno costante di tutte le azioni UE, così da garantire un’effettiva parità nella vita lavorativa;

- Dopo il Trattato di Amsterdam ampliamento dell’ambito di operatività di tale principio alla formazione professionale, alle condizioni di lavoro e ai regimi di sicurezza sociale;

iii) Armonizzazione dei rapporti lavorativi e ambiente di lavoro, principio assicurato mediante il coordinamento delle singole normative per assicurare garanzie minime ai lavoratori;

iv) Dialogo sociale fra le “parti sociali” anche a livello europeo.

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5.5 Politica dell’occupazione- In occasione del Trattato di Amsterdam introduzione di un

nuovo titolo dedicato a tale politica, per cui compito dell’UE èrealizzare “un’economia sociale di mercato”, fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione;

- L’attività dell’UE, però, limitata al coordinamento delle politiche dei singoli SM, quali unici titolari della competenza in materia di politiche occupazionali;

- Fasi attraverso le quali si realizza il coordinamento:i) esame della situazione occupazionale (al Consiglio);ii) elaborazione annuale degli orientamenti generali sulla

occupazione (da parte del Consiglio);iii) presentazione annuale di un Piano d’azione nazionale (PAN)

da parte dei governi degli SM;

- Ultimi orientamenti: maggiore partecipazione femminile, dei giovani, dei lavoratori anziani o scarsamente qualificati, nonché degli emigrati regolari, attraverso la mobilità (1 e 2) e la promozione dell’attività imprenditoriale autonoma.

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5.6 Recenti sviluppi della politica occupazionale europea

- Direttrici da seguire da parte delle azioni volte a promuovere l’occupazione secondo il Processo di Lussemburgo (1997), prima del Trattato di Amsterdam:

i) migliorare l’occupabilità;ii) sviluppare l’imprenditorialità;iii) incoraggiare l’adattabilità delle imprese e dei lavoratori (ai

mutamenti tecnologici);iv) rafforzare le pari opportunità.

- Elementi aggiunti col Processo di Cardiff (1998): i) crescita economica;ii) riforme economiche;

- Elementi aggiunti dal Processo di Colonia (1999):i) dialogo “macroeconomico” (= concertazione sociale);ii) Patto europeo per l’occupazione, in cui sintesi delle azioni

avviate dopo il Trattato di Amsterdam.

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5.7 La Strategia di Lisbona- Ambizioso obiettivo fissato in occasione del Consiglio di

Lisbona (2000): ⇒

- Obiettivi specifici fissati per la politica dell’occupazione: ⇒- Revisione e rilancio della Strategia nel 2005, con definizione

di un programma d’azione fondato su 3 obiettivi principali: ⇒5.8 La Strategia per la crescita e l’occupazione “Europa

2020”- Prosecuzione della Strategia di Lisbona, alla luce delle

nuove sfide della crisi e della crescita sostenibile nel tempo;

- Quadro strategico basato su tre elementi di base:i) crescita intelligente;ii) crescita sostenibile;iii) crescita inclusiva.- Nuovi specifici obiettivi: ⇒

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5.9 La politica della formazione professionale

- Definizione: politica tesa a migliorare la qualità delle forme di insegnamento volte all’esercizio di una professione;

- Intervento svolto mediante l’impiego del FSE;

- Compito dell’UE: assumere iniziative volte al completamento dell’azione degli SM;

- Obiettivi al cui perseguimento è volto l’impegno della UE:i) facilitare l’adeguamento delle “trasformazioni industriali”,

attraverso la riqualificazione professionale;ii) migliorare la formazione professionale (iniziale e

permanente);iii) facilitare l’accesso alla formazione e la mobilità del

personale;iv) stimolare la cooperazione tra istituti e imprese;v) sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui

problemi comuni agli SM.

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6. La politica ambientale (ed energetica)6.1 Introduzione- Definizione: insieme delle misure assunte a livello europeo a tutela dell’ambiente, inteso in un’accezione ampia ⇒- Funzione di coordinamento da tempo svolta dal diritto dell’U.E., che ha portato ad una disciplina nazionale omogenea.

6.2 Evoluzione della politica di tutela dell’ambiente- Trattato CE: nessun riferimento all’ambiente;

- 1972: Conferenza (a Stoccolma) delle N.U.;

- 1972: Vertice (a Parigi) = nascita della politica ambientale dell’UE, con invito alle istituzioni comunitarie di elaborare un programma d’azione (il primo nel 1973);

- 1987: Rapporto Bruntland contenente la nozione di sviluppo sostenibile: ⇒

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- 1986: inserimento nell’AUE di uno specifico titolo sulla tutela dell’ambiente;

- 1992: col Trattato di Maastricht politica dell’ambiente comunitaria, da integrare nelle altre politiche UE e da promuovere anche a livello internazionale;

- 1998: principio recepito col Processo di Cardiff;

- Nel Trattato di Amsterdam centralità della tutela dell’ambiente rispetto a tutte le politiche dell’UE;

- Attuale disciplina, prevista dal Trattato di Lisbona, di lotta al cambiamento climatico ed ispirata ai seguenti principi:

a) azione preventiva, con introduzione di VIA e VAS;b) correzione dei danni ambientali;c) principio “chi inquina paga”;d) precauzione (≠ da prevenzione).

- Principali scopi delle azioni dell’UE: ⇒- Garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente, tenendo

anche conto delle diversità interregionali;

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6.3 Il processo decisionale- Distinzione dei provvedimenti in materia ambientale tra:i) azioni finalizzate agli obiettivi di cui sopra;ii) programmi d’azione generali;iii) disposizioni in particolari settori.

- Attuale Programma d’azione per l’ambiente (il sesto, fino al 2012) e sue priorità:

i) stabilizzare le cause del cambiamento climatico;ii) tutela della natura e della diversità biologica;iii) riduzione dell’inquinamento;iv) miglioramento della gestione dei rifiuti.

6.4 Corrispondenti settori d’intervento:a) inquinamento atmosferico, idrico e da rumore;b) smaltimento dei rifiuti;c) protezione della fauna e della flora

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6.5 Trasversalità della tutela dell’ambiente- Ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile, la

salvaguardia dell’ambiente prevista da tutte le politiche e le azioni dell’Unione e non solo da quelle ambientali.

6.6 Agenzia europea per l’ambiente- Istituita nel 1990 e operativa dal 1994 col compito di

sviluppare una rete di informazioni e di controlli sullo stato dell’ambiente nel territorio europeo.

6.7 Coinvolgimento delle imprese- Due forme:i) Eco-auditing: adesione volontaria all’EMAS protocollo per

l’ecogestione e l’audit da parte delle imprese;ii) Ecolabel: etichettatura finalizzata a segnalare la rispondenza

di un prodotto alle esigenze di tutela ambientale.

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6.8 La politica energetica- Solo nel 1991 adozione della Carta europea dell’energia:

documento informale, finalizzato alla creazione di un libero mercato delle risorse energetiche;

- Suoi principi tradotti nel 1994 in disposizioni vincolanti nel Trattato sulla Carta europea dell’energia (Lisbona);

- Solo recentemente percezione dell’esigenza di una politica comune volta a garantire l’approvvigionamento dei paesi dell’UE;

- Introduzione nel nuovo Trattato di una base giuridica dell’intervento nel settore, con le seguenti finalità:

i) garantire il funzionamento del mercato dell’energia;ii) favorire l’interconnessione delle reti energetiche;iii) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;iv) promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;v) favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili.

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7. La politica per la ricerca e lo sviluppo tecnologico7.1 Introduzione- Triangolo della conoscenza: ricerca, innovazione, istruzione;

- Nel Trattato CE assenza di una compiuta disciplina;

- Nel 1974 attivazione del Centro Comune di Ricerca (CCR): ⇒- Nel 1983 I Programma quadro in materia;

- Nel 1986 introduzione nell’AUE di una normativa tendente a sviluppare la collaborazione fra centri di ricerca, imprese e organismi internazionali;

7.2 Disciplina della R & S- Obiettivo introdotto nel TFUE: creazione di uno spazio comune della ricerca, con “libera circolazione” di ricercatori, conoscenze e tecnologie, finalizzata all’aumento della competitività del sistema produttivo europeo.

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- Intervento dell’UE di integrazione dell’azione degli SM mediante misure volte a favorire:

a) l’attuazione dei programmi di ricerca;b) la formazione e la mobilità dei ricercatori;c) la diffusione e valorizzazione dei risultati;d) la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni

internazionali;

- Azione svolta attraverso i Programmi quadro pluriennali, i quali:

i) fissano gli obiettivi da realizzare;ii) indicano le azioni da compiere;iii) stabiliscono il budget da impiegare;

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7.3 Il VII Programma quadro 2007-2013

- Persegue una serie di obiettivi volti a rilanciare la Strategiadi Lisbona, con la sua ambiziosa finalità;

- Articolato in 4 sezioni: 1) Cooperazione tra industria e Università; 2) Idee: nuove conoscenze per lo stile di vita dei cittadini; 3) Persone: promozione della mobilità dei ricercatori;4) Capacità: investimenti in infrastrutture nelle regioni meno

sviluppate;

7.4 Il CCR- Consiste di una struttura organizzativa e operativa prevista

dal Trattato EURATOM e finanziata dal bilancio UE;

- Esso opera in una serie di settori: dalla sicurezza nucleare all’ambiente, ecc.

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8. La politica dei trasporti e le reti trans-europee8.1 Introduzione- Evidente esigenza, conseguente al mercato comune, di una politica dei trasporti, finalizzata alla mobilità delle persone e delle merci;

- Finalità, tra loro strettamente connesse, di una politica comune in tale ambito:i) realizzazione di un sistema di trasporti efficiente (= non costoso) e ben coordinato;ii) esclusione di interventi da parte dei governi nazionali non coordinati tra Stato e Stato;iii) evitare di provocare distorsioni ai flussi commerciali.

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8.2 Obiettivi previsti dalla normativa vigente

- Obiettivi della attuale politica comune dei trasporti, avente per oggetto i trasporti ferroviari (su ferro), su strada (su gomma) e per vie navigabili (su acqua):

i) eliminazione degli eventuali ostacoli frapposti dai trasporti alla realizzazione del mercato interno (= soppressione delle discriminazioni di prezzo e delle condizioni di trasporto);

ii) integrazione dei sistemi di trasporto all’interno della UE, cosìda garantire la libera circolazione delle persone e dei servizi;

iii) organizzazione generale del sistema dei trasporti, con una politica tariffaria comune e un coordinamento in materia di investimenti nelle infrastrutture materiali di trasporto.⇒

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8.3 Le realizzazioni- Politica nei trasporti con avvio lento, i cui risultati non sono una compiuta disciplina della materia;

- Regolamento del 1960 in materia di rimozione degli ostacoli, con introduzione del divieto – tuttora vigente – di praticare prezzi e condizioni differenti in relazione al paese di origine e a quello di destinazione dei prodotti trasportati;

8.4 Trasporti su strada- Adozione di un sistema omogeneo per la determinazione delle tariffe: i prezzi di trasporto delle merci liberamente concordati tra le parti del contratto;

- Distinzione tra trasporto passeggeri e trasporto merci: il primo solo parzialmente liberalizzato all’interno del singolo SM; il secondo completamente liberalizzato;

- Mobilità urbana: piano d’azione (nel periodo 2009-2012) finalizzato a rendere i trasporti più ecologici e organizzati.

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8.5 Trasporti ferroviari- Obiettivo di realizzare un quadro normativo comune per la

sicurezza ferroviaria, per far fronte all’eterogeneità di quelle degli SM;

- Per migliorare la sicurezza del sistema ferroviario, adozione delle seguenti azioni:

a) armonizzazione della normativa;b) attribuzione delle responsabilità ai soggetti preposti;c) istituzione di un’autorità nazionale in ciascun stato con

compiti di regolamentazione e supervisione in materia di sicurezza;

d) definizione di principi comuni per la gestione e la supervisione.

- Per far fronte allo sforzo tecnico (nel 2004) istituzione di unaAgenzia ferroviaria europea col compito di contribuire alla attuazione della normativa europea circa l’interoperabilità dei sistemi ferroviari;

- Nel 2008 definizione delle condizioni da soddisfare a tal fine;

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8.6 Trasporti marittimi- Avvio solo a metà degli anni ’80 in seguito ad una sentenza della Corte, secondo cui le regole della concorrenza previste dal Trattato sono applicabili anche ai trasporti aerei e marittimi;

- Conseguenza: il traffico interno ai singoli SM non ancora pienamente liberalizzato: ⇒

8.7 Trasporto aereo

- Processo di liberalizzazione (deregulation) in tre tappe (dal 1987 al 1992), per cui il principio generale prevalente è questo, salvo alcune eccezioni.

- Nel 2008 istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, col compito di assistere il legislatore europeo nella elaborazione di norme in materia e di vigilarne sulla loro applicazione.

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8.8 Le reti trans-europee- Obiettivo di costituire reti trans-europee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, oltre che delle telecomunicazioni e dell’energia;

- Interconnessione e interoperabilità delle reti nazionali, nonchéaccesso a tali reti al fine di collegare alle regioni centrali dell’UE quelle periferiche (insulari, ecc.);

- Previsione di erogare finanziamenti per i progetti volti a migliorare il sistema dei trasporti tra i paesi membri;

- Tuttavia, verifica di una minore sostenibilità di AV/AC ai fini ambientali rispetto agli altri modi di trasporto.

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9. La politica per le PMI9.1 Introduzione- La rilevanza e le principali caratteristiche delle PMI nell’UE;

- Nel 1996 e nel 2003 definizione di MPMI sulla base di due parametri (n° dipendenti e fatturato): ⇒- Introduzione nel Trattato di Maastricht (1992) di una nuova base giuridica per la politica delle imprese, in particolare le PMI, volta a promuovere un “ambiente” a loro più favorevole;

9.2 La Carta europea delle PMI e l’attività di cooperazione - Nel 2000 adozione di un Piano al fine di ridurre le formalitàamministrative;

- Eurosportelli (EIC): rete di sportelli col compito di fornire le informazioni sul funzionamento del MUE, sui programmi e gli strumenti predisposti dall’UE a favore delle PMI;

- Small Business Act (2008): principio “pensare in piccolo”;

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9.3 I principali Programmi- Programma pluriennale per l’impresa e l’imprenditorialità(2000-2006);

- Programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013), in cui sono confluite tutte le misure fino ad allora adottate: ⇒

- Obiettivi del programma: ⇒

- Obiettivi perseguiti attraverso programmi specifici: ⇒9.4 Gli strumenti finanziari- BEI: concessione di prestiti a tasso agevolato;

- FEI: fondo istituito nel 1992 che partecipa al capitale sociale e concede garanzie;

- Iniziative Jeremie (Intermediari finanziari) e Jasmine(Istituzioni di micro-finanza) per il periodo 2007-2013;

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10. La politica agricola10.1 Le motivazioni alla base della PAC- Esigenze di carattere economico che richiedono un

intervento pubblico in agricoltura, a livello sia nazionale che comunitario: ⇒

- PAC: prima politica comune della CE;

10.2 Gli obiettivi e i principi della PAC- Specifiche finalità perseguite: ⇒ tra cui quella ora principale:

il miglioramento del reddito degli agricoltori

- Tre principi fondamentali:i) unicità dei mercati agricoli, attraverso la fissazione di prezzi

comuni e l’istituzione delle OCM ⇒;ii) preferenza comunitaria;iii) solidarietà finanziaria tra agricoltori e consumatori (urbani);+iv) corresponsabilità da parte dei produttori agricoli.

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10.3 Principali caratteristiche della PACa) Il regime dei prezzi: ⇒- Esistenza di diversi tipi di prezzo: indicativo,d’intervento,

ecc.; ⇒b) Gli scambi con i paesi terzi:

- caratterizzati dall’incoraggiare le esportazioni (tramite sovvenzioni) e scoraggiare le importazioni (tramite prelievi);

c) Organizzazioni comuni di mercato (OCM): organismi deputati a gestire gli interventi conseguenti alla fissazione dei prezzi;

- Diverse configurazioni assunte dall’OCM:i) sistema di regole comuni ……;ii) coordinamento delle organizzazioni nazionali …..;iii) organizzazione del mercato a livello europeo ………..;

- A livello europeo esistenza di diverse OCM, a seconda dei vari prodotti agricoli;

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10.4 L’evoluzione della PAC- Conseguenze dell’impostazione iniziale: sovrapproduzione,

eccesso di spesa, ecc.;

- Nel 1993 riforma col passaggio dal sostegno dei prezzi al sostegno del reddito agricolo;

- Proposta di riforma contenute in Agenda 2000 (1997);

- Pressioni internazionali per modificare la PAC (Uruguay Round e Accordo di Marrakech nel 1994);

- Riforma del 2003 (dal 2005 al 2013), che prevede alcune importanti novità:

i) l’eco-condizionalità (= rispetto di determinati requisiti in materia ambientale);

ii) la modulazione (dalle aziende agricole allo sviluppo rurale);iii) il regime del pagamento unico (= disaccoppiamento tra

produzione e aiuto);

- Aumento dei poteri decisionali del Parlamento col Trattato di Lisbona: ⇒

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10.5 Il finanziamento della PAC- Il precedente sistema, basato sul FEAOG, articolato in due

sezioni: Garanzia e Orientamento;

- Dal 2005 sostituzione del FEAOG con due fondi:i) FEAGA: ⇒ garanziaii) FEASR: ⇒ sviluppo rurale- Due canali attraverso cui opera il FEAGA:i) regime di gestione concorrente tra Commissione e SM per

alcune spese: ⇒ii) sistema di finanziamento centralizzato per altre: ⇒- Lo sviluppo rurale e le specifiche azioni finanziate col

FEASR: ⇒- Altre fonti di finanziamento: prelievi sulle importazioni,

contributi in base al principio di corresponsabilità, ecc.

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11. La politica industriale11.1 La natura della politica industriale- Si tratta di una competenza orizzontale (??), in quanto la sua finalità primaria si realizza anche per il tramite di altre politiche, così come la sua attuazione serve per realizzare altre finalità.

11.2 L’evoluzione- Trattati CECA ed EURATOM documenti di politica industriale;

- Tuttavia, politica industriale affidata ai singoli SM da loro impiegata per affrontare la competizione internazionale;

- Disciplina indiretta, mediante quella in materia di concorrenza;

- Inizio anni ’70 prime enunciazioni di una politica industriale comune, in seguito alla mutata situazione economica;

- Nel 1985 Libro bianco sul completamento del Mercato interno: relazione biunivoca con la politica industriale: ⇒- Nel 1990 Rapporto Bangemann sulla Politica industriale;

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11.3 La disciplina attualmente vigente- Col Trattato di Maastricht introduzione di un titolo costituente la base giuridica di una politica industriale dell’UE;

- Finalità: assicurare la competitività dell’industria europea, mediante una serie di azioni: ⇒- In base al principio di sussidiarietà ruolo preponderante attribuito agli SM nelle decisioni in materia, da perseguire in collegamento con la Commissione;

- Alla Commissione spetta il coordinamento dell’azione degli SM, sopperendo alle loro carenze, ecc.;

- L’azione dell’Unione si realizza attraverso altre politiche, a livello sia settoriale che orizzontale (regolamentazione, ecc.);per cui la politica industriale ha un carattere trasversale (??).

- Infine, la politica industriale dell’UE non si basa sul concetto di deroga, giacché punta alla formazione di una struttura industriale libera da influenze dell’intervento pubblico (!!!).