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bnpparibascardif.it PROGETTO PROTETTO HABIT @ T Polizza Collettiva n° 5483/02 Condizioni di Assicurazione (TA7411 - ed. 09/2015) TA7411 - ed. 09/2015

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PROGETTOPROTETTO HABIT@T

Polizza Collettiva n° 5483/02Condizioni di Assicurazione

(TA7411 - ed. 09/2015)

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Indice

Glossario

Glossario 1 di 4

Condizioni di Assicurazione

Polizza in sintesi 1 di 19

Norme che regolano l’assicurazione in generale 2 di 19 Oggetto dell’assicurazione e sottoscrizione delle coperture 2 di 19 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie 2 di 19 Diritto di recesso del Cliente 2 di 19 Premio dell'assicurazione 3 di 19 Esclusioni 3 di 19 Ispezione dei beni assicurati 3 di 19 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3 di 19 Altre assicurazioni 4 di 19 Modifichedell’assicurazione 4 di 19 Variazione del Premio e delle Condizioni di Assicurazione 4 di 19 Aggravamento del rischio 4 di 19 Recesso in caso di Sinistro 4 di 19 Oneri 4 di 19 Legge che regola la Polizza e giurisdizione 4 di 19 BeneficiaridellePrestazioni 4 di 19 Periodo di prescrizione 4 di 19 Reclami 5 di 19 Comunicazioni 5 di 19 Tutela dati - informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 5 di 19 Norme che regolano le garanzie e le condizioni di assicurazione 6 di 19 Sezione I - Assistenza Casa 6 di 19 Contenuto della Garanzia 6 di 19 Esclusioni e precisazioni 6 di 19 Validità della copertura 7 di 19 Prestazioni “Area accessi” 7 di 19 Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza 7 di 19 Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza 7 di 19 Invio di un vetraio per interventi di emergenza 7 di 19 Prestazioni “Area idraulica” 8 di 19 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 8 di 19 Prestazioni “Area elettrica” 8 di 19 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 8 di 19 Prestazioni “Area gas” 8 di 19 Invio di un termoidraulico/tecnico gas 8 di 19 Prestazioni “Altri servizi” 8 di 19 Spese d'albergo 8 di 19 Rientro anticipato 9 di 19 Prestazioni “Allarmi in Casa” 9 di 19 Segnalazione di situazioni di potenziale allarme 9 di 19 Sezione II - Incendio e Garanzie Complementari 9 di 19 Incendio e altri rischi 9 di 19 Danni da acqua 9 di 19 Rottura di Lastre 10 di 19 Fenomeno elettrico 10 di 19 Eventi atmosferici 10 di 19 Ricorso terzi 10 di 19

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Esclusioni e somme assicurate 11 di 19 Caratteristiche ed uso della Casa 11 di 19 Dolo e colpa grave 11 di 19 Sezione III - Furto e Rapina 11 di 19 Furto e Rapina 11 di 19 Esclusioni 12 di 19 Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali 12 di 19 Sezione IV - Responsabilità Civile Committenza Lavori 13 di 19 RC Committenza 13 di 19 Esclusioni 13 di 19 Persone non considerate terzi 13 di 19 Norme generali in caso di sinistro 14 di 19 Norme valide per la sezione Assistenza Casa 14 di 19 Cosa fare in caso di Sinistro 14 di 19 Mancato utilizzo delle prestazioni 14 di 19 Norme valide per la sezione Incendio e Garanzie Complementari, Furto e Rapina, Responsabilità Civile Committenza Lavori 14 di 19 Cosa fare in caso di Sinistro 14 di 19 Esagerazione dolosa del danno 15 di 19 Valutazione del danno 15 di 19 Mandato dei periti 15 di 19 Determinazione del danno 16 di 19 Assicurazione presso diversi assicuratori 16 di 19 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 16 di 19 Pagamento dell'indennizzo 16 di 19 Recupero dei beni rubati 16 di 19 Copertura assicurativa “Ricorso Terzi” e “Responsabilità Civile Committenti” - Gestione delle vertenze e spese di resistenza 17 di 19 Habit@t HOMEBOX 17 di 19 Dispositivo Habit@t HOMEBOX 17 di 19 Comodato del dispositivo 17 di 19 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento di Progetto Protetto Habit@t 19 di 19 Esempio 1 19 di 19 Esempio 2 19 di 19 Esempio 3 19 di 19 Esempio 4 19 di 19 Esempio 5 19 di 19 Esempio 6 19 di 19

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Abitazione (per la sola sezione “Assistenza Casa”): vedi Casa.

Anno AssicurativoPeriodo continuativo di 12 mesi in cui l’assicurazione è efficace, il primodei quali inizia alle ore24.00della Data di Decorrenza.

AssicuratoSoggetto aderente alle coperture assicurative offerte ai sensi di Polizza, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

AssistenzaL’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicuratochesitroviindifficoltàaseguitodelverificarsidiuneventofortuito.

Cardif/AssicuratoreRappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano, PEC [email protected], Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA. , C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

CasaL'intero immobile o la porzione di immobile ubicato nel territorio della Repubblica Italiana all'indirizzo indicato nel Modulo di adesione e tutte le relative operemurarieedifinituraivicompresi:•fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate,

impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamentod'aria, di segnalazione e comunicazione o comunque al servizio dell'immobile;

• dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;

• recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati;

• ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, antenne radiotelericetrasmittenti nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

La Casa contiene i beni assicurati ai sensi di Polizza e costituisce, come anche dichiarato dal Cliente nel Modulo di adesione, dimora abituale dello stesso Cliente.

ClienteTitolare di finanziamento stipulato conFindomestic Banca S.p.A., che abbia sottoscritto il Modulo di adesione e a cui siano state consegnate da Findomestic Banca S.p.A. le Condizioni di Assicurazione.

Collaboratori DomesticiPrestatori di lavoro assunti dall’Assicurato in forza di un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano ed addetti al funzionamento della vita familiare od alla convivenza familiarmente strutturata di cui è parte l’Assicurato medesimo.

CollezioneRaccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi.

ComodatoContratto disciplinato dagli Artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in base al quale il Cliente riceve ed ha in uso il dispositivo Habit@t HOMEBOX.

Condizioni di AssicurazioneInsieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.

ContenutoL’insieme dei beni mobili e non ancorati alla Casa, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, posti nella Casa ed aventi un uso domestico e/o personale, e più precisamente:

• mobilio, arredamento, vestiario e libri;• elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e macchine fotografiche ed altri apparecchielettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva) non fissi e non facenti partedella Casa;

• pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d’arte, raccolte e collezioni di pregio, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, Preziosi e Valori;

• mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli che si trovino nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti alla Casa.

Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 209/2005.

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Data di DecorrenzaGiornodierogazionedelfinanziamentodapartediFindomestic.

Esplosione Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FindomesticFindomestic Banca S.p.A., che stipula le Polizze per conto dei propri clienti e, in qualità di intermediario di assicurazione iscritto alla sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, propone l'adesione alle coperture su incarico di Cardif.

Firma Elettronica AvanzataInsieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario deldocumento e garantiscono la connessione univoca alfirmatario,creaticonmezzisuiqualiilfirmatariopuò conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo daconsentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. La sottoscrizionemediante Firma Elettronica Avanzata può consistere nell’apposizionediunafirmasuTabletoPad.

Firma Elettronica DigitaleParticolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basatasuuncertificatoqualificatoesuunsistemadichiavicrittografiche,unapubblicaeunaprivata,correlate tra loro che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di undocumento informatico o di un insieme di documenti informatici. La sottoscrizione mediante Firma Elettronica Digitale può consistere nell’utilizzo abbinato di un PIN e un OTP.

FranchigiaImporto fino alla cui concorrenza, per ciascunSinistro, il danno resta in ogni caso a carico dell’Assicurato.

FulmineFenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

FurtoImpossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chiladetiene,alfineditrarneprofittoperséoperaltri.

GuastoMancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici edelettrici), oppure manomissione o rottura delle serrature, dei serramenti, delle aperture o degli accessi dell’Abitazione.

Habit@t HOMEBOXDispositivo elettronico concesso in Comodato d’uso all’Assicurato che consente di entrare in contatto con Cardif e di ottenere alcune delle Prestazioni previste ai sensi di Polizza.

ImplosioneRepentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere per carenza di pressione internadifluidirispettoaquellaesterna.

IncendioLacombustione,confiamma,dibenimaterialialdifuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun finecomeIncendiolebruciaturenonaccompagnatedasviluppodifiamma.

IncombustibilitàLa proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo amanifestazionidifiammanéareazioneesotermicaalla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo, Indennità, PrestazioneImporto liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione. Per la sola sezione Assistenza Casa la “Prestazione” consiste nell’Assistenza fornita all’Assicurato anche tramite il dispositivo Habit@t HOMEBOX.

IVASSIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

LastreTutte le lastre piane o curve, fisse nelle loroinstallazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale, appartenenti alla Casa o contenute in essa.

LuciAperture, con o senza vetro, presenti nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande o inferriate), che consentono il passaggio di luce o aria oppure anche semplicemente la visione esterna.

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MassimaleImporto indicato nelle Condizioni di Assicurazione fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro eper ciascun Anno Assicurativo, l’Assicuratore della civile responsabilità garantisce la Prestazione assicurativa ai fini del risarcimento deldanneggiato.

Modulo di adesioneDocumento predisposto da Cardif contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura del Cliente con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

OTP (One Time Password)Password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), che può essere generata da dispositivi hardware o software e resa disponibile al Cliente in un momento immediatamente antecedente all’apposizione della firmaelettronica.

Parti Findomestic, Cliente/Assicurato e Cardif.

PIN (Personal Identification Number)Codice di identificazione personale associato adun dispositivo sicuro di firma, utilizzato dalCliente per accedere alle funzioni del dispositivo stesso. Quando abbinato ad una OTP (One Time Password) consente l’apposizione di una firmaelettronica.

Polizzala polizza collettiva n. 5483/02 sottoscritta tra Cardif e Findomestic, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

PremioLa somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

PreziosiOggetti totalmente o parzialmente lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) o montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Primo Rischio AssolutoForma di assicurazione con la quale Cardif rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. Pertanto il danno sarà indennizzato entro i limiti della Somma Assicurata, con l’applicazione di eventuali ulteriori e più stringenti limiti, Scoperti e Franchigie.

RapinaImpossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altriuningiustoprofitto.

ScopertoSomma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale.

ScoppioRepentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto adEsplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.

SerramentiManufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzionesecondariadifinimentoodiprotezione.

Servizio ClientiStruttura dedicata alla quale l’Assicurato si può rivolgere per avere informazioni in merito all’indennizzabilità di un evento, alle modalità di apertura e denuncia di un Sinistro, e per la gestione dello stesso (ad eccezione della garanzia di Assistenza).

SinistroIl verificarsi del fatto dannoso per il quale èprestata l’assicurazione.

SolaioIl complesso degli elementi che costituisce la separazione orizzontale tra due piani della Casa, esclusepavimentazioniesoffittature.

Somma AssicurataImporto indicato nelle Condizioni di Assicurazione fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro eper ciascun Anno Assicurativo, i danni diretti subiti dai beni assicurati per gli eventi previsti in Polizza possono essere indennizzati.

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Struttura OrganizzativaLa “Struttura Organizzativa di Assistenza” ossia la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l., appartenente al gruppo IMA Italia Assistance S.p.A., con sede Legale e Operativa in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) costituita da medici, tecnici e operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le prestazioni relative alla garanzia Assistenza diverse dalle Prestazioni “Allarmi in Casa”; la “Struttura Organizzativa di Supporto” ossia la struttura di Reply S.p.A., con sede legale in Corso Francia 110, 10143 - Torino (TO) - costituita da operatori specializzati di cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le prestazioni “Allarmi in Casa” previste dalla garanzia Assistenza (in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno) e per il caso di assistenza tecnica relativa al dispositivo Habit@t HOMEBOX.

Supporto durevoleQualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato aifinicuisonodestinateleinformazionistesse,eche consenta la riproduzione immutata delle informazioni.

Tecnica di comunicazione a distanzaQualunquemezzoche,senzalapresenzafisicaesimultanea dell’Assicuratore e del Cliente , possa impiegarsi per la conclusione del contratto di assicurazione.

TettoL’insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere la Casa dagli agenti atmosferici.

Titoli di Credito I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

ValoriDenaro, Titoli di Credito ed ogni carta rappresentante un valore.

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Condizioni di Assicurazione

La polizza in sintesi

Progetto Protetto Habit@t protegge i beni contenuti in casa dagli imprevisti che potrebbero causare danneggiamenti e perdite economiche. Il prodotto è inoltre arricchito da un sistema intelligente di protezione e prevenzione per la casa, in grado di rilevare pericoli e avvisarti in caso di emergenze.

Le garanzie, una per una: • Habit@t Homebox e Assistenza Casa

Habit@t Homebox è un dispositivo telematico (dotato di una centralina, di 1 rilevatore di fumo e 1 rilevatore di acqua) segnala situazioni di potenziale allarme nel luogo in cui è installato.In caso di necessità, potrai contattare la Centrale Operativa di Assistenza per richiedere l’invio di un tecnico specializzato (es. fabbro/serramentista, idraulico, elettricista, termoidraulico/tecnico gas ecc.).

• Danni da incendio e altri rischi, danni da acqua, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, rottura di vetriIn caso di danni provocati da un allagamento, un incendio o un corto circuito, i tuoi beni (come mobilio, elettrodomestici...) saranno coperti dalla polizza.

• Ricorso terziCopertura per i danni materiali e diretti a cose di terzi cagionati dai tuoi beni, contro i danni da incendio, scoppio, esplosione.

• Furto e RapinaIndennizzo in caso di furto e rapina dei beni contenuti in casa, compresi i beni preziosi.

• RC Committenza lavoriDanni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi legati alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Prima di tutto: installare Habit@t HOMEBOX!Habit@t HOMEBOX arriva direttamente a casa tua ed è facile da installare: una volta connessa alla presa elettrica e posizionati i sensori wireless, il dispositivo è in grado di rilevare la mancanza di corrente, i possibili allagamenti, la presenza di fumo. Il Cliente ha l’obbligo di installare il dispositivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Poi leggi attentamente le Condizioni di AssicurazioneQuesta pagina di sintesi ti illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono contenuti esclusivamente negli altri documenti delle Condizioni di Assicurazione.AdaiutartitroveraileDefinizionideiterminiindicaticonl’inizialemaiuscolaeisimboli"Datenereamente"e"Inparolesemplici",chetiguiderannolungolaletturaelaconsultazione.

Che cos’è

Cosa copre

Informazioni sulla polizzaServizio Clienti

numero verde 800 084 902lunedì-venerdì 8.30 – 19.00

sabato 9.00 – 13.00

Per usufruire della garanzia Assistenza CasaCentrale Operativa di Assistenzanumeroverdedatelefonofisso

800 92 33 34da telefono cellulare o dall'estero

02 77224531

In parole semplici

Da tenere a mente

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Norme che regolano l’assicurazione in generale

Articolo 1. Oggetto dell’assicurazione e sottoscrizione delle coperture

Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, mette a disposizione del Cliente le seguenti garanzie: • una garanzia di Assistenza per situazioni di particolaredifficoltàincuiiClientipossonovenireatrovarsi, consistente in una serie di prestazioni di immediato aiuto o avviso. Questa garanzia è disciplinata all’interno della Sezione I - ASSISTENZA CASA.

• una garanzia per i danni materiali e diretti causati al Contenuto da Incendio o da altri rischi complementari, nonché una garanzia di responsabilità per danni, materiali e diretti, alle cose di terzi causati da un Sinistro indennizzabile a termini della citata garanzia sui danni materiali e diretti. Questa garanzia è disciplinata all’interno della Sezione II - INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI.

• una garanzia per i danni materiali e diretti causati al Contenuto da Furto e Rapina. Questa garanzia è disciplinata all’interno della Sezione III - FURTO E RAPINA.

• una garanzia di responsabilità per danni a terzi verificatosiinrelazioneallacommittenzadilavoridi ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali della Casa. Questa garanzia è disciplinata all’interno della Sezione IV - RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA LAVORI.

La conclusione del contratto di assicurazione avviene sottoscrivendo il Modulo di adesione. Le garanzie sopra riportate sono sempre, congiuntamente, operanti per effetto dell’adesione alla Polizza.Talune Prestazioni relative alla garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA potranno essere erogate esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in comodato d’uso al Cliente, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.

Articolo 2. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie

L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.La copertura assicurativa avrà una durata iniziale variabile da 2 a 5 anni, in base a quanto scelto dall’Assicurato. Tale durata viene specificata nel Modulo di adesione e non è modificabile in corso di garanzia. Alla scadenza del periodo prescelto dall’Assicurato, la copertura si rinnoverà tacitamente di anno in

anno, salvo disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto, ovvero delle successive scadenze annuali. Cardif potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’indirizzo indicato dall’Assicurato sul Modulo di adesione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto dall’Assicurato, ovvero delle successive scadenze annuali.La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo:• alla prima scadenza successiva alla cessazione

della Polizza stipulata tra Cardif e Findomestic;• in caso di recesso esercitato nei termini previsti

dalle presenti Condizioni di Assicurazione;Limitatamente alla copertura assicurativa denominata “Responsabilità Civile della Committenza Lavori”, l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina alla scadenza del primo Anno Assicurativo. Tale copertura assicurativa, indipendentemente dalla durata prescelta per le altre coperture, dura dunque un anno senza possibilità di proroga o di rinnovo.È possibile aderire alla Polizza con diverse modalità:• alla presenza di un addetto di Findomestic,

all’interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di adesione mediante firma autografa che il Cliente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppure mediante Firma Elettronica Avanzata, messa a disposizione da Findomestic, che il Cliente potrà apporre su Tablet/Pad;

• attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale sul sito web di Findomestic (www.findomestic.it).

Articolo 3. Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a Cardif a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all’origine il decorso e l’efficacia delle coperture offerte da Cardif, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcuna Prestazione per i fatti occorsi fino al momento del recesso.

QUALI GARANZIE PREVEDE PROGETTO PROTETTO HABIT@T

COME RECEDERE DALLA POLIZZA Hai la facoltà di rinunciare alla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dando comunicazione a Cardif a mezzo di lettera raccomandata A/R (per le modalità si rimanda all’Art. 18)

COME DISDETTARE LA POLIZZA ALLA SCADENZA ANNUALE Se non vi è disdetta la tua Polizza si rinnoverà tacitamente ogni anno. Puoi disdire la copertura assicurativa contattando Cardif (per le modalità si rimanda all’Art. 18)

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Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, per il tramite di Findomestic, del Premio versato, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Cardif potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel Modulo di adesione. A fronte della riduzione di Premio che Cardif ha concesso nella misura indicata nel Modulo di adesione, il Cliente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all’Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.In caso di recesso il Cliente è obbligato a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX ai recapiti e con le modalità previste all’Art. 60

Articolo 4. Premio dell’assicurazione

Il Premio relativo all’iniziale durata della copertura, variabile da 2 a 5 anni a scelta del Cliente, è unico, anticipato ed incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento. Il suo ammontare dipende dalla durata della copertura inizialmente prescelta ed è indicato sul Modulo di adesione e si intende comprensivo dell’imposta di assicurazione. Ad esso è stata applicata una riduzione rispetto al Premio previsto per la corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato nel Modulo di adesione è già comprensivo della suddetta riduzione.Il Premio relativo alle annualità successive all’iniziale periodo di copertura prescelto dal Cliente, è annuale, anticipato ed il suo pagamento, per espressa autorizzazione dell’assicurato nel Modulo di adesione, avverrà con i medesimi mezzi di pagamento utilizzati per il pagamento del Premio relativo all’iniziale durata della copertura. Il suo ammontare è indicato sul Modulo di adesione e si intende comprensivo dell’imposta di assicurazione. In caso di mancato pagamento del primo Premio l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data del mancato pagamento fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito dell’addebito dei Premi successivi al primo, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto. Mancando il pagamento di quanto dovuto,

l’Assicurazione è risolta di diritto qualora Cardif, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del primo Premio o dei Premi successivi, non agisce per la riscossione. In tal caso Cardif ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Articolo 5. Esclusioni

Ferme le specifiche esclusioni previste per le singole coperture assicurative, non sono compresi i danni determinati dal dolo dell’Assicurato; sono invece incluse le ipotesi di colpa grave.Inoltre Cardif non è tenuta a fornire Prestazioni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:1) verificatisi in conseguenza di terremoto,

maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio;

2) verificatisi in conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

3) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Articolo 6. Ispezione dei beni assicurati

Cardif ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 7. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Cardif, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

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Articolo 8. Altre assicurazioni

Findomestic o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare per iscritto a Cardif l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l’obbligo per l’Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omissione dolosa può consentire a Cardif di non corrispondere l’Indennizzo.

Articolo 9. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

Articolo 10. Variazione del Premio e delle Condizioni di Assicurazione

Cardif si riserva il diritto di variare le Condizioni di Assicurazione e/o l’importo del Premio dell’assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l’andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi all’iniziale periodo di copertura prescelto dal Cliente.Cardif comunicherà al Cliente l’esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di copertura.Il Cliente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi a Cardif almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l’assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione per il quale il Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture assicurative il Cliente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell’importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa.

Articolo 11. Aggravamento del rischio

Il Cliente deve dare comunicazione scritta a Cardif di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..Il Cliente potrà altresì dare informazione scritta a Cardif di ogni diminuzione del rischio.

Articolo 12. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Cliente o Cardif possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Cliente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Cardif ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Cardif rimborsa al Cliente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Articolo 13. Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Cliente anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre Parti.

Articolo 14. Legge che regola la Polizza e giurisdizione

La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Articolo 15. Beneficiari delle Prestazioni

Cardif e Findomestic hanno stipulato l’assicurazione per conto, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, in forma di Polizza collettiva, in favore dei clienti Findomestic.Beneficiario delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie dirette è l’Assicurato. Gli importi liquidati in base alla garanzie denominate “Ricorso Terzi” e “Responsabilità Civile Committenza Lavori” sono egualmente prestati a vantaggio dell’Assicurato, che viene tenuto indenne per quanto sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

Articolo 16. Periodo di prescrizione

Ogni diritto nei confronti di Cardif si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione e/o garanzia in

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conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

Articolo 17. Reclami

RECLAMI A CARDIFEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:• Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza

Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected]

Cardif si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera di Cardif nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.

RECLAMI ALL’IVASSI reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito di Cardif www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:• il nome, cognome e domicilio del reclamante;• l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta

l’operato;• la descrizione dei motivi della lamentela e

l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria. In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:• direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema

competente del paese dello stato membro in cui ha

sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);

• all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.

Articolo 18. Comunicazioni

Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni a Cardif potranno essere fatte per iscritto come segue:- a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D – 20132 Milano;- a mezzo fax, al numero 02.30329809;- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail [email protected] copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata.Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dal Cliente. Cardif, alla pagina www.bnpparibascardif.it, mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti. Come comunicare con Cardif Indirizzi utili per qualsiasi comunicazione con Cardif, esclusi Reclami (si rimanda all’Art. 17)

Articolo 19. Tutela dati - informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Assicurato (di seguito l’”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa in oggetto, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento da parte dell’Interessato dei propri dati, assolutamente facoltativo, può precludere

COME FARE UN RECLAMO A CARDIF

COME COMUNICARE CON CARDIF

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l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell’Interessato.Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.All’interno della nostra compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto di Cardif medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.Cardif può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di Cardif; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Cardif anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da Cardif “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni

relative alla copertura assicurativa stipulata. Cardif non diffonde i dati personali degli Interessati.Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso Cardif e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, 20132 Milano; e-mail [email protected]

Norme che regolano le garanzia e le condizioni di assicurazione

aSEZIONE I - ASSISTENZA CASA

Articolo 20. Contenuto della Garanzia

Cardif nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione, mette a disposizione del Cliente una serie di Prestazioni di Assistenza, consistenti in un immediato aiuto o avviso nel caso in cui questi venga a trovarsi in una particolare situazione di difficoltà.Il Cliente non potrà richiedere eventuali rimborsi di spese sostenute per ottenere autonomamente le Prestazioni, salvo che prima di sostenere le stesse abbia contattato la Struttura Organizzativa di Assistenza ottenendone autorizzazione. Per le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” non è previsto alcun rimborso.

Articolo 21. Esclusioni e precisazioni

Ferma l’eventuale previsione di ulteriori esclusioni relative alle singole Prestazioni di assistenza, valgono con riferimento alla garanzia di cui alla presente Sezione le seguenti esclusioni:1) le Prestazioni non sono dovute per eventi provocati

o dipendenti da:a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni,

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità naturale;

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c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

d) dolo, fatto illecito dell’Assicurato;e) suicidio o tentato suicidio, commesso

dall’Assicurato;f) sinistri provocati dall'Assicurato conseguenti

da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

g) sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;

h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

2) la Struttura Organizzativa di Assistenza non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla stessa Struttura Organizzativa di Assistenza, salvi i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa di Assistenza;

3) la Struttura Organizzativa di Assistenza non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;

Inoltre, si precisa che:4) per qualsiasi richiesta di informazioni,

lamentele, contestazioni, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa di Assistenza;

5) ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa di Assistenza si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;

6) la Struttura Organizzativa di Assistenza non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell’esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Articolo 22. Validità della copertura

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione viene sempre prestata da Cardif per effetto dell’adesione della Polizza. Tuttavia, talune Prestazioni potranno essere effettuate esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.

PRESTAZIONI “AREA ACCESSI”

Articolo 23. Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:1) Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle

chiavi, Guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso alla propria Abitazione;

2) Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, Guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti nella propria Abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 24. Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza

Quando, a seguito di Furto o tentato Furto o di malfunzionamento, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza della propria Abitazione non siano più operativi, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà a contattare una Società di vigilanza, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’Abitazione. Resteranno a carico della Struttura Organizzativa di Assistenza, le spese inerenti tale servizio per un periodo non superiore a 8 ore. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 25. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Quando in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro della Casa, l'Assicurato necessita di un vetraio

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per la riparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa di Assistenza invierà un vetraio, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.

PRESTAZIONI “AREA IDRAULICA”

Articolo 26. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:1) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua

nella propria Abitazione o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un Guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’Abitazione;

2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell’Abitazione;

la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.Sono esclusi dalla prestazione:• per il caso di cui al precedente n. 1):

a) i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);

b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;

• per il caso di cui al precedente n. 2):c) l'otturazione a partire dalla colonna centrale

(parti condominiali);d) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna

PRESTAZIONI “AREA ELETTRICA”

Articolo 27. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di Guasto all'impianto elettrico della Casa che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno.Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:1) interruzione della fornitura elettrica da parte

dell'ente erogatore;2) Guasti al cavo di alimentazione dei locali

dell’Abitazione a monte del contatore;3) Guasti relativi agli apparecchi elettrici.

PRESTAZIONI “AREA GAS”

Articolo 28. Invio di un termoidraulico/tecnico gas

In caso di fuga di gas all'interno dell’Abitazione, mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, e solo a seguito dell'intervento da parte dell'ente erogatore, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un termoidraulico o un tecnico gas, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:1) interruzione della fornitura gas da parte dell'ente

erogatore;2) Guasti delle tubature a monte del contatore.

PRESTAZIONI “ALTRI SERVIZI”

Articolo 29. Spese d'albergo

Qualora l'Assicurato necessiti di pernottare fuori Casa in seguito a Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio o a un Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza che abbiano reso inagibili o inaccessibili i locali dell’Abitazione, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà alla

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prenotazione e alla sua sistemazione in un albergo.La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per nucleo familiare e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Articolo 30. Rientro anticipato

(Garanzia valida ad oltre 50 chilometri dalla Casa)Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di rientrare immediatamente presso l’Abitazione danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro), tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo.

PRESTAZIONI “ALLARMI IN CASA”

Articolo 31. Segnalazione di situazioni di potenziale allarme

Qualora i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (un rilevatore acqua e un rilevatore fumo) riscontrassero, nei locali dell’Abitazione in cui sono installati, la presenza di fumo o di acqua esterna al suolo, la Struttura Organizzativa di Supporto provvederà ad inviare un SMS di avviso al Cliente al numero di telefono mobile dallo stesso comunicato, per avvertirlo tempestivamente della possibile situazione di allarme. Qualora l’unità centrale del dispositivo Habit@t HOMEBOX riscontrasse l’assenza di corrente elettrica all’interno dell’Abitazione in cui è installata per più di 30 (trenta) minuti ininterrotti, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà al Cliente un SMS di avviso al medesimo numero comunicato, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. Ai fini dell’erogazione delle Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa”, è fatto obbligo al Cliente di installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX presso l’Abitazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell’assicurazione.In ogni caso, tali Prestazioni potranno essere

effettuate esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti. In caso contrario Cardif non è tenuta a rendere le citate prestazioni.Per le norme relative al dispositivo Habit@t HOMEBOX, alla sua installazione, all’utilizzo ed alla manutenzione si rimanda agli Artt. 59 e 60.

SEZIONE II - INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI

Articolo 32. Incendio e altri rischi

Cardif si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti causati al Contenuto da: 1) Incendio; 2) Fulmine; 3) Esplosione o Scoppio; 4) Implosione; 5) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche

non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;

6) onda sonica provocata da aeromobili e simili; 7) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; 8) urto di veicoli stradali o di natanti non

appartenenti e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;

9) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;

10) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte o di pertinenza della Casa, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;

11) caduta di ascensori e montacarichi; 12) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati

dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’Incendio o altro evento assicurato, indennizzabili a termini di Polizza.

Articolo 33. Danni da acqua

Cardif si obbliga ad indennizzare nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio

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Assoluto i danni materiali e diretti causati al Contenuto da spargimento d’acqua conseguente alla rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici, in ogni caso al servizio della Casa, nonché al rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento di gronde e pluviali a seguito di intasamento dovuto a grandine e neve.La garanzia viene prestata con l’applicazione di una Franchigia di Euro 100,00= (Cento/00=) per Sinistro.La garanzia non opera per i danni derivanti: a) da umidità e stillicidio; b) da gelo; c) dalla rottura di apparecchi elettrodomestici.La garanzia in ogni caso non comprende i costi di ricerca, ripristino e riparazione del guasto.

Articolo 34. Rottura di Lastre

Cardif si obbliga rimborsare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle Lastre per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, ivi compresi i costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e/o danno indiretto.La garanzia è prestata fino a concorrenza della Somma Assicurata di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo.La garanzia non opera per i danni: a) derivanti da vizio di costruzione o difetto di

installazione;b) verificatisi in occasione di: traslochi, riparazioni o

lavori in genere che richiedano l’impiego di operai; lavori sulle Lastre stesse e/o relativi supporti; crollo dell’immobile o distacco di parti di esso;

c) a lucernari o a Lastre aventi valore storico e artistico;

d) estetici, che non compromettano la funzionalità delle Lastre.

Articolo 35. Fenomeno elettrico

Cardif si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto i danni causati ai beni elettrici o elettronici facenti parte del Contenuto, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, comprese le conseguenze dell’azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica.La garanzia è prestata alla fino a concorrenza della Somma Assicurata di Euro 2.500,00= (Duemilacinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo, e con l’applicazione di una Franchigia

di Euro 100,00= (Cento/00=) per Sinistro.Sono esclusi dalla garanzia i danni:a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio

non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;

c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

Articolo 36. Eventi atmosferici

Cardif si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni causati al Contenuto da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati e non, ed inoltre a condizione che il danno sia occasionato da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.Sono esclusi dalla garanzia i danni:a) da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; b) da gelo, neve, valanghe e spostamenti d’aria da

queste ultime provocati; c) da cedimento o franamento del terreno; d) causati a tendoni e pannelli solari, comprese le

relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all’aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;

e) subiti da giardini e parchi privati.

Articolo 37. Ricorso terzi

Cardif si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino a concorrenza del Massimale di Euro 50.000,00= (Cinquantamila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni, materiali e diretti, alle cose di terzi - che non abbia in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo - causati da un Sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Incendio ed altri rischi”.Non sono considerati terzi, ai fini della presente garanzia: 1) le persone la cui responsabilità è coperta

dall’assicurazione;2) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i

figli dell’Assicurato o le persone conviventi con

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l’Assicurato, nonché eventuali Collaboratori Domestici presenti al momento del Sinistro;

3) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

4) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Articolo 38. Esclusioni e somme assicurate

Le coperture prestate in forza della presente Sezione “Incendio e garanzie complementari” non comprendono in ogni caso i danni:1) da atti vandalici di scritte o di imbrattamento di

muri;2) da nevicate (salvo quanto previsto dall’Art. 33

“Danni da acqua”);3) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di

mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione.

Le coperture prestate in forza della presente Sezione “Incendio e garanzie complementari”, non comprendono altresì lo smarrimento o il Furto dei beni facenti parte del Contenuto avvenuti in occasione degli eventi in essa garantiti.Le garanzie relative agli Artt. 32 (Incendio e altri rischi), 33 (Danni da acqua) e 36 (Eventi Atmosferici) della presente Sezione sono prestate complessivamente fino alla concorrenza della Somma Assicurata di Euro 40.000,00= (Quarantamila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo e con un sottolimite per il denaro di Euro 1.500,00=. (Millecinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Articolo 39. Caratteristiche ed uso della Casa

Le coperture previste dalla presente Sezione “Incendio e garanzie complementari” vengono prestate a condizione che la Casa, contenente i beni assicurati, sia costruita in materiale avente caratteristiche di Incombustibilità e si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.Tuttavia i Solai e la struttura portante del Tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie

plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.E’ consentito non considerare:− le caratteristiche costruttive di una sola porzione di

Casa la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dalla Casa stessa;

− i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali Incombustibili, purché non usati per strutture portanti;

− i soppalchi costruiti con materiali combustibili.La Casa contenente i beni assicurati deve essere ubicata nel territorio della Repubblica Italiana. Essa viene indicata nel Modulo di adesione. Come anche dichiarato dal Cliente nello stesso Modulo di adesione, la Casa costituisce dimora abituale dello stesso Cliente.L’assicurazione può avere ad oggetto il Contenuto di immobili o porzioni di immobile, (ivi comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni), che siano adibiti a civile abitazione, anche con eventuale studio professionale annesso e intercomunicante che non valga a mutarne la destinazione abitativa principale. Nel caso di garanzia costituita da porzione di immobile, l’intero immobile deve essere adibito per non meno di due terzi ad uso di civile abitazione, uffici e studi professionali.Inoltre, nell'area circostante/limitrofa (20 metri) all'immobile o porzione di immobile, non devono essere presenti siti industriali e/o depositi commerciali che accidentalmente potrebbero provocare danni al bene oggetto delle copertura assicurativa.

Articolo 40. Dolo e colpa grave

Cardif indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se avvenuti con:1) colpa, anche grave, dell’Assicurato e dei familiari

con esso conviventi; sono in ogni caso escluse le ipotesi di dolo salvo quanto previsto sub punto 2);

2) dolo e colpa grave dei soggetti dei quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.

SEZIONE III - FURTO E RAPINA

Articolo 41. Furto e Rapina

Cardif, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio Assoluto si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al Contenuto derivati da:

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1) Furto all’interno della Casa indicata sul Modulo di adesione, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei seguenti modi:a) violandone le difese esterne e/o i mezzi di

protezione e chiusura mediante rottura, scasso, rimozione, uso di grimaldelli o di arnesi simili o praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti all’insaputa dell’Assicurato.

2) Rapina all’interno della Casa. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare, all’interno dei locali della Casa, i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone.

Le garanzie operano solo a condizione che la Casa costituisca la dimora abituale dell’Assicurato. Sono parificati ai danni da Furto e Rapina anche i danni:1) causati al Contenuto per commettere o tentare di

commettere il Furto o la Rapina;2) da atti vandalici sul Contenuto e i guasti arrecati

alla Casa contenente le cose assicurate, cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati. La presente estensione di garanzia opera con il limite di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Sono in ogni caso esclusi i Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le Luci di Serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.La garanzia per Furto e Rapina è prestata alla fino a concorrenza della Somma Assicurata di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo.Le garanzie sono inoltre operanti:1) in caso di Furto, operato con le modalità sopra

elencate, e Rapina di mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza dell’abitazione in locali non comunicanti con la medesima, sempre che ad uso esclusivo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, con il massimo indennizzo di Euro

250,00= (Duecentocinquanta/00=) per singolo oggetto;

2) per il denaro con il massimo indennizzo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo.

3) per i Preziosi, le raccolte e le Collezioni nonché i Valori diversi dal denaro, con il massimo indennizzo di Euro 2.500,00= (Duemilacinquecento/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Articolo 42. Esclusioni

Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:1) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

− da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

− da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere;

− da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;

− da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

2) causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall’autore del Sinistro;

3) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali della Casa rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.

Articolo 43. Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Le coperture previste dalla presente Sezione “Furto e Rapina” sono prestate a condizione che i locali della Casa siano costruiti in muratura e che ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura quali robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento, che siano chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno oppure protetti da inferriate fissate nel muro.Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci con le seguenti caratteristiche:- se rettangolari, di superficie non superiore a 900

cmq e lato minore non superiore a 18 cm;- se non rettangolari, di forma inscrivibile nei

predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri Serramenti sono ammessi

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spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora l’autore del Furto si sia introdotto nei locali:- forzando mezzi di protezione e chiusura con

caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate o attraverso Luci aventi caratteristiche difformi da quelle sopra indicate, Cardif corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno Scoperto del 20%.

- attraverso porte, finestre e portefinestre quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura e nella Casa assicurato vi sia presenza di una o più persone, Cardif corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno Scoperto del 10%;

- forzando mezzi di protezione e di chiusura o attraverso Luci con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopraindicate, Cardif corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza anche in presenza di altre aperture protette da mezzi di protezione e chiusura e/o aventi Luci con caratteristiche difformi a quanto sopra disciplinato.

SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILECOMMITTENZA LAVORI

Articolo 44. RC Committenza

Cardif si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono, e fino a concorrenza del Massimale di Euro 50.000,00= (Cinquantamila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo, di quanto questi siano tenuti a corrispondere a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni, materiali e diretti, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali della Casa, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori e quelli verificatisi quando i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non siano stati affidati ad imprese che svolgano tale attività come principale.L’assicurazione si estende, nei medesimi termini e condizioni, anche all’ipotesi di civile responsabilità dei familiari conviventi dell’Assicurato.L’assicurazione si estende altresì, con il sottolimite di Euro 25.000,00= (Venticinquemila/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo e con l’applicazione di uno Scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni Sinistro, anche ai danni a cose e animali di terzi derivanti da:

- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività

industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La copertura assicurativa di cui alla presente Sezione “Responsabilità Civile Committenza Lavori” decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina alla scadenza del primo Anno Assicurativo. Tale copertura assicurativa, indipendentemente dalla durata prescelta per le altre coperture, dura dunque un anno senza possibilità di proroga o di rinnovo.

Articolo 45. Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:1) da Furto; 2) derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi

impianti fissi; 3) alle cose che l‘Assicurato abbia in consegna,

custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti, quali gli impianti di gas, luce, acqua o telefono, posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione o somministrazione dei citati servizi;

4) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o sulle quali si eseguono i lavori;

5) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura.

Sono, inoltre, in ogni caso esclusi tutti gli interventi anche parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, Solai e coperture del Tetto.

Articolo 46. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della presente garanzia:1) le persone la cui responsabilità è coperta

dall’assicurazione;2) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i

figli dell’Assicurato o le persone conviventi con l’Assicurato, nonché eventuali Collaboratori Domestici presenti al momento del Sinistro;

3) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

4) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

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Norme generali in caso di SinistroNORME VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA CASA

Articolo 47. Cosa fare in caso di Sinistro

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato per aver diritto alle Prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza con le seguenti modalità:• telefonando alla Struttura Organizzativa di

Assistenza al seguente numero telefonico n° 800.92.33.34(numero verde accessibile da telefono fisso)n° 02.77224.531 (accessibile da telefono cellulare o dall’estero)

• telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 084 902, che può trasferire, anche in modo automatico, la chiamata alla Struttura Organizzativa di Assistenza che è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Alla Struttura Organizzativa di Assistenza dovranno essere fornite tutte le informazioni utili o necessarie all’erogazione della Prestazione di Assistenza nonché ogni ulteriore informazione in merito alla garanzia. In ogni caso, colui che contatta la Struttura Organizzativa di Assistenza richiedendo le relative Prestazioni, dovrà specificare:1) il tipo di Assistenza di cui necessita;2) le proprie generalità;3) l’indirizzo del luogo in cui si trova;4) il recapito telefonico dove la Struttura

Organizzativa di Assistenza potrà, se del caso, ai fini dell'Assistenza, ricontattare il richiedente.

La Struttura Organizzativa di Assistenza potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.Resta in ogni caso necessario, ai fini della copertura, l’invio alla Struttura Organizzativa di Assistenza degli originali (non le fotocopie) dei documenti giustificativi, fatture, ricevute delle spese.La Struttura Organizzativa di Assistenza non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa. Pertanto, ogni intervento necessario a soddisfare il bisogno di aiuto dell’Assicurato dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa di Assistenza, la quale interverrà direttamente oppure ne autorizzerà esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” vengono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto, la quale provvede ad organizzare l’invio di un SMS di avviso al Cliente al numero di telefono mobile dallo stesso comunicato, per avvertirlo tempestivamente della possibile situazione di allarme rilevata dai sensori wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (sempre che siano correttamente installati nella Casa e regolarmente funzionanti).

Articolo 48. Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Struttura Organizzativa di Assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

NORME VALIDE PER LA SEZIONI INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI, FURTO E RAPINA, RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA LAVORI

Articolo 49. Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Cliente/Assicurato deve:1) darne avviso a Cardif, il più presto possibile, e

comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, contattando il Servizio Clienti con le seguenti modalità: Telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 084 902. Il Servizio Clienti raccoglierà l’avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all’avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

2) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Cardif nei limiti di quanto previsto ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;

3) in presenza di più polizze sottoscritte per il medesimo rischio con più assicuratori, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

Successivamente dovrà inviare in forma scritta a Cardif Back Office Protezione – Gestione sinistri MRH – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, la denuncia di Sinistro precisando, in particolare, il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, oltre alle cause presunte del Sinistro e l’importo approssimativo del danno.

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COME DENUNCIARE UN SINISTRO PER LA GARANZIA ASSISTENZA CASA E CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ASSISTENZA

COME DENUNCIARE UN SINISTRO PER LE SEZIONI INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI, FURTO E RAPINA, RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA LAVORI

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Alternativamente è possibile inviare un e-mail al seguente indirizzo: [email protected] (modulo fornito dal Servizio Clienti oppure scaricato dal sito www.bnpparibascardif.it)L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Il Cliente/Assicurato deve altresì:4) su richiesta di Cardif e comunque sempre in

caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, inviare copia della denuncia effettuata all’Autorità Giudiziaria, ovvero, i verbali di intervento delle Autorità intervenute sul luogo del Sinistro;

5) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cardif non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;

6) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione la documentazione probatoria in suo possesso, quale ad esempio conti, fatture, ricevute, fotografie, e qualsiasi altro documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Cardif o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

7) relativamente ai Titoli di Credito, denunciare il fatto al debitore ed esperire la procedura di ammortamento, qualora consentita per legge.

Articolo 50. Esagerazione dolosa del danno

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, decade da ogni diritto all’Indennizzo.

Articolo 51. Valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra Cardif, o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno da Cardif e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Cardif o l’Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metà.

Articolo 52. Mandato dei periti

I periti devono:1) indagare sulle circostanze, natura, causa e

modalità del Sinistro;2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

3) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 49 “Cosa fare in caso di Sinistro”;

4) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate;

5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.

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Articolo 53. Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita a valore a “nuovo”, stimando per i beni distrutti, danneggiati e/o sottratti, il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti (per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità), al netto del valore ottenibile dai recuperi.Qualora il bene sia danneggiato il danno sarà invece pari alle spese di riparazione. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo.L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo e/o la riparazione del Contenuto avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.Diversamente, qualora ciò non avvenga, Cardif limita l’Indennizzo delle cose al valore allo “stato d’uso” al momento del Sinistro, ottenuto deducendo, dal valore a “nuovo” come sopra descritto, un “deprezzamento” stabilito in relazione allo stato di vetustà, al grado di conservazione/manutenzione, all’uso e/o destinazione, alla qualità e funzionalità, nonché ad ogni altra circostanza influente e concomitante.In ogni caso agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene, un importo superiore al doppio del relativo valore allo “stato d’uso”.Dal calcolo degli Indennizzi è sempre escluso ogni valore di affezione, artistico, scientifico o commerciale e comunque diverso dagli evidenziati costi di riparazione, rimpiazzo o ricostruzione.Per le Collezioni, Cardif indennizzerà, in caso di danno parziale, soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, distrutti o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione o delle rispettive parti illese.Relativamente ai Titoli di Credito, si stabilisce che:1) Cardif non pagherà l’importo per essi liquidato

prima delle rispettive scadenze;2) l’Assicurato deve restituire a Cardif

l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i Titoli di Credito siano divenuti inefficaci;

3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, in particolare, rimane stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Articolo 54. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, qualora la somma complessiva degli Indennizzi, autonomamente calcolati con le singole assicurazioni, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, Cardif è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente Assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l’Indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. 53 “Determinazione del danno”.

Articolo 55. Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Cliente e da Cardif.Spetta in particolare al Cliente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Articolo 56. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, Cardif deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.

Articolo 57. Recupero dei beni rubati

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne comunicazione a Cardif appena ne abbia notizia.Le cose recuperate divengono di proprietà di Cardif se il danno è stato indennizzato integralmente. Se il danno è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate sarà ripartito tra l’Assicurato e Cardif in proporzione tra l’Indennizzo ed il valore dei beni.È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati restituendo a Cardif l’importo riscosso a titolo d‘Indennizzo.

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Articolo 58. Copertura assicurativa “Ricorso Terzi” e “Responsabilità Civile Committenti” - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L’Assicurato/Cliente deve immediatamente informare Cardif delle procedure civili e penali promosse contro di lui, facendo pervenire ogni atto o istanza a lui ritualmente notificata entro 5 giorni dalla notifica, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.Inoltre, l’Assicurato/Cliente deve segnalare a Cardif qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.Cardif avrà facoltà di assumere, fino quando ne ha interesse, la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cardif.Cardif ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.Sono a carico di Cardif le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Cardif non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Habit@t HOMEBOXArticolo 59. Dispositivo Habit@t HOMEBOX

Ai fini dell’erogazione delle Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” è fatto obbligo al Cliente di installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX presso l’Abitazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell’assicurazione.

Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è costituito dalle seguenti apparecchiature:• 1 unità centrale GSM all’interno della quale è

alloggiata una SIM per il trasferimento dei dati alla Struttura Organizzativa di Supporto;

• 1 rilevatore wireless di presenza di acqua;• 1 rilevatore wireless di fumo.Il dispositivo Habit@t HOMEBOX consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Struttura Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato e di rilevare e segnalare qualunque anomalia relativa alla sua errata installazione o cattivo funzionamento.In tali casi, la Struttura Organizzativa di Supporto, operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, provvede a contattare tramite SMS il Cliente fornendo la Prestazione “Allarmi in Casa”. Per quanto riguarda il supporto necessario al corretto funzionamento del dispositivo è possibile contattare la Struttura Organizzativa di Supporto al numero telefonico riportato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo.La mancata installazione o il non funzionamento del dispositivo Habit@t HOMEBOX (e delle relative apparecchiature) per cause riconducibili al Cliente, implicano l’impossibilità per Cardif di erogare le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa”.In tali circostanze, Cardif non è tenuta a rendere altrimenti tali Prestazioni ovvero ad assicurare altrimenti tali funzionalità.

Articolo 60. Comodato del dispositivo

Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è offerto in Comodato d’uso gratuito al Cliente. La spedizione e l’utilizzo del dispositivo Habit@t HOMEBOX non comportano alcuna spesa né canone annuo. Non sono previste altresì spese per l’installazione e la disinstallazione dello stesso, operazioni che possono essere effettuate autonomamente dal Cliente e seguendo le istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo ovvero con l’aiuto degli operatori della Struttura Organizzativa di Supporto (che, a tal fine, potranno essere contattati al numero telefonico indicato nelle istruzioni stesse). Resta a carico del Cliente il costo di spedizione per la restituzione del dispositivo al termine del Comodato.Il Cliente è tenuto a custodire e a conservare il dispositivo Habit@t HOMEBOX con diligenza e a servirsene esclusivamente per un uso riconducibile alle coperture di Polizza con divieto di subcomodato, sublocazione e cessione, anche parziale, del dispositivo nonché di mutamento della sua destinazione d’uso.

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CHE COS’È HABIT@T HOMEBOX

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In caso di insorgenza di qualunque problema di malfunzionamento del dispositivo potrà essere contattata la struttura Organizzativa di Supporto al numero telefonico riportato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo. Resta fermo l’obbligo per qualunque Assicurato di non intervenire direttamente o indirettamente sul dispositivo Habit@t HOMEBOX.Con la cessazione, per qualunque motivo, della Polizza si estingue anche il Comodato e il Cliente è pertanto obbligato, entro 45 giorni dalla cessazione, a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX inviando lo stesso, mediante spedizione postale, al seguente recapito: Video Pacini Srl - Via Privata Oslavia 17/22 - 20134 Milano. Il Cliente non è tenuto alla restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX nel caso di Sinistro che ne abbia comportato la distruzione oppure di Furto dello stesso. Il dispositivo deve essere restituito integro e funzionante, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso. In caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all’Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso) Cardif potrà richiedere aI Cliente il pagamento dell’importo di Euro 150,00= (Centocinquanta/00=) a titolo di penale. Detta penale potrà, in ogni caso, essere corrisposta tramite bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate: IT58J0100501608000000000557. Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio agli Artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

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Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento di Progetto Protetto Habit@tEsempio 1

Assistenza in caso di interruzione della corrente elettrica

Habit@t HOMEBOX rileva, grazie alla centralina, l’assenza di corrente elettrica nell'abitazione del Cliente.

Il dispositivo invia una segnalazione alla Struttura Organizzativa di Supporto che provvederà

immediatamente ad avvisare il Cliente con un SMS..

Esempio 2

Assistenza in caso di smarrimento chiavi

Emanuele non riesce ad entrare in casa poichè ha smarrito le chiavi.

La Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare a proprio carico un fabbro.

Se Emanuele dovrà sostituire la serratura sarà coperto finoadunmassimodi500Euro.

Esempio 4

Danni da acqua al Contenuto

A seguito di una rottura accidentale dell'impianto idrico, vengono danneggiati diversi elettrodomestici,

libri e mobilio.Danni stimati per 10.000 Euro.

Al netto di una franchigia di 100 Euro, Progetto Protetto Habit@t liquiderà

una somma pari a 9.900 Euro.

Esempio 3

Furto oggetti in Casa

A seguito di un furto con scasso, a Lorenzo hanno rubato il pc e molti oggetti di valore, preziosi

e 800 Euro in contanti.Danni stimati per 4.500 Euro.

Progetto Protetto Habit@t liquiderà una somma pari a 4.200 Euro

(perildenarosarannorimborsatifinoa500Euro).

Esempio 5

Danni Fenomeno elettrico al Contenuto

Uno sbalzo di tensione danneggia la lavatrice (700 Euro) ed il televisore (2.000 Euro).

Al netto di una franchigia di 100 Euro, Progetto Protetto Habit@t liquiderà una somma

pari a 2.400 Euro (l’importo limite per questa garanzia è infatti 2.500 Euro).

Esempio 6

RC Committenza Lavori

Durante l’esecuzione di lavori di ristrutturazione le maestranze forano una tubatura dell’acqua;

il danno si evidenzia sulle pareti del vicino di casa che richiede 7.000 Euro di risarcimento. Se il Cliente viene ritenuto responsabile,

quale committente, in solido con l’impresa appaltante, Progetto Protetto Habit@t liquiderà l’intero importo.

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