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Per i Comuni di Boissano e Toirano Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Boissano e Toirano

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Per i Comuni di Boissano e Toirano

Progetto per la gestione dei

rifiuti solidi urbani nei Comuni

di Boissano e Toirano

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SOMMARIO

1. PREMESSA ...................................................................................... 3

2. LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE ............. 5

3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO .................................................. 32

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI ................. 35

5. OBIETTIVI ....................................................................................... 38

6. SERVIZI DI RACCOLTA IN PROGETTO ...................................... 39

7. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ....................... 100

8. SINTESI......................................................................................... 107

ALLEGATO – SERVIZI AGGIUNTIVI ................................................ 110

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1. PREMESSA

Il presente è un progetto per l’incremento della raccolta differenziata e

riciclaggio dei rifiuti urbani nei comuni di Boissano e Toirano.

L’organizzazione dei servizi d’igiene urbana ha subito in questi ultimi anni dei

profondi cambiamenti in virtù sia del mutato quadro normativo sia a causa

“dell’emergenza smaltimento” venutasi a creare in molte realtà italiane, per la

difficoltà di costruire nuovi impianti di trattamento e/o smaltimento.

La modificazione degli scenari relativi alla gestione dei RSU (Rifiuti Solidi

Urbani), del mercato delle materie recuperate, del recupero energetico, è

certamente centrale per poter affrontare le grandi scelte della raccolta

differenziata, del trattamento, del riciclaggio, del recupero energetico con

termovalorizzazione del CDR, derivanti dal divieto di smaltimento del tal quale

in discarica.

In tale contesto diventa importante stabilire e coordinare i ruoli dei diversi

soggetti pubblici e privati e le concrete possibilità d’azione e accordo tra le

diverse fasi di gestione del “sistema rifiuti”.

La raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di

gestione integrata dei rifiuti in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il

flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, dall’altro di condizionare in

maniera positiva l’intero sistema di gestione.

La raccolta differenziata consente:

� la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin

dalla fase della raccolta;

� la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da

avviare allo smaltimento indifferenziato;

� il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento

finale;

� la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cit-

tadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle

politiche di prevenzione e riduzione.

Le pregresse esperienze insegnano che le migliori performance sia in termini di

quantità che di qualità di rifiuti raccolti, sono ascrivibili a sistemi di raccolta

differenziata che hanno visto la rimozione dei contenitori stradali, dunque una

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riprogettazione dell’intero servizio, per passare ad un servizio di raccolta “porta

a porta” (dotazione di contenitori alle famiglie da tenere negli spazi privati fino

al giorno di raccolta), almeno per l’indifferenziato e l’organico.

Per il conseguimento delle performance di cui prima è tuttavia indispensabile

che la raccolta differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione

rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di

efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo

dei rifiuti recuperati.

L’elaborato si pone come obiettivo la progettazione di servizi di raccolta

e trasporto dei rifiuti solidi urbani innovativi rispetto agli attuali sistemi di

raccolta. In particolare saranno analizzate le attuali modalità di raccolta e

individuate le eventuali integrazioni/innovazioni da apportare ai seguenti

servizi:

• Servizio di raccolta differenziata di ORGANICO

(Cod. CER 20 01 08)

• Servizio di raccolta differenziata di CARTA E CARTONE

(Cod. CER 15 01 01 – 20 01 01)

• Servizio di raccolta differenziata del VETRO

(Cod. CER 15 01 07 – 20 01 02)

• Servizio di raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA (Cod. CER

15 01 02 – 20 01 39)

• Servizio di raccolta differenziata delle LATTINE (Cod. CER 15 01 04)

• Servizio di raccolta INGOMBRANTI

(Cod. CER 20 03 07)

• Servizio di raccolta differenziata di PILE ESAUSTE

(Cod. CER 20 01 34)

• Servizio di raccolta differenziata di FARMACI SCADUTI

(Cod. CER 20 01 32)

• Servizio di raccolta differenziata del VERDE

(Cod. CER 20 02 01)

• Servizio di raccolta dei RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI o SECCO

RESIDUO

(Cod. CER 20 03 01)

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2. LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE

2.1. La nuova Direttiva europea sui rifiuti

Il contesto normativo sulla gestione dei rifiuti è stato recentemente interessato

da un’importante novità con la pubblicazione sulla G.U.C.E., avvenuta il 22

novembre 2008, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio.

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a mettere in vigore le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla Direttiva entro il 12 dicembre 2010.

La norma in questione, cui dovranno essere informate le legislazioni nazionali,

stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo

o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,

riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone

l’efficacia.

Il nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti,

con un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo.

Nella redazione del presente progetto le disposizioni fondamentali della

Direttiva saranno prese in considerazione quali principi ispiratori per una

corretta impostazione della gestione dei rifiuti.

Tra queste, particolare rilievo assumono:

a) la gerarchia dei rifiuti (art. 4);

b) la prevenzione dei rifiuti (art. 9);

c) recupero (art. 10);

d) riutilizzo e riciclaggio (art. 11);

e) smaltimento (art. 12);

f) protezione della salute umana e dell’ambiente (art. 13);

g) costi (art. 14);

h) responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 15);

i) rifiuti organici (art. 22);

j) partecipazione del pubblico (art. 31).

2.1.1. La gerarchia dei rifiuti

La Direttiva, all’art. 4, dispone che quale ordine di priorità della normativa e

della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la

seguente gerarchia:

a) prevenzione;

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b) preparazione per il riutilizzo1;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e) smaltimento.

Nell’applicare la predetta gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure

volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale

complessivo. A tal fine, può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si

discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in

termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e

della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri devono garantire che l’elaborazione della normativa e della

politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle

norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei

cittadini e dei soggetti interessati.

Gli Stati membri, inoltre, devono tenere conto dei principi generali in materia

di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità

tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli

impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

2.1.2. Recupero, riutilizzo e riciclaggio

Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure

necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero.

Ove necessario, a tal fine e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono

raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico,

economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali

aventi proprietà diverse.

Ai sensi dell’art. 11 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure

necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione

per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno

di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti economici, di criteri in

materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri devono adottare misure intese a promuovere il riciclaggio di

alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa

sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare

i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

1 «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono

preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 3, punto 16, della Direttiva).

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Entro il 2015 la raccolta differenziata dovrà essere istituita, fatto salvo quanto

previsto per il recupero, almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e

vetro.

Al fine di rispettare gli obiettivi della Direttiva e tendere verso una società

europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati

membri devono adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti

obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,

come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei

domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di

rifiuti sono simili a quelli domestici, dovrà essere aumentata

complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di

recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano

i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e

demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale

definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, dovrà essere

aumentata almeno al 70% in termini di peso.

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione deve esaminare i predetti misure e

obiettivi al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la

definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. Nella relazione la Commissione

tiene conto dell’impatto ambientale, economico e sociale della fissazione

degli obiettivi.

Ogni tre anni, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito ai

risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano

conseguiti, tale relazione deve includere i motivi del mancato conseguimento

e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.

2.1.3. Smaltimento e protezione della salute umana e dell’ambiente

Ai sensi dell’art. 12, gli Stati membri devono provvedere affinché, quando non

sia effettuato il recupero, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento

sicure in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

L’articolo successivo dispone, infatti, che gli Stati membri devono prendere le

misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza

danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in

particolare:

a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e

c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

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2.1.4. Principi di autosufficienza e prossimità

All’art. 16 è previsto che gli Stati membri adottino, di concerto con altri Stati

membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per

la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei

rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti

dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali

rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche

disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete

gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad

inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato

che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti

nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione

dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli

Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi

ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di

raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero

dei rifiuti citati sopra e da consentire agli Stati membri di mirare

individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del

contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati

tipi di rifiuti.

La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati

sopra in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei

metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di

protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato

membro debba possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo

interno.

2.1.5. Rifiuti organici

L’art. 22 stabilisce che gli Stati membri adottano, se del caso, misure volte a

incoraggiare:

a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello

smaltimento dei rifiuti organici;

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato

di protezione ambientale;

c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

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2.1.6. Rilascio delle autorizzazioni

L’art. 26 prevede che gli Stati membri devono imporre a qualsiasi ente o

impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere

l’autorizzazione dell’autorità competente.

Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:

a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro

tipo applicabili al sito interessato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;

d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi

che si rivelano necessarie.

Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed

essere rinnovate.

L’autorità competente nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di

trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione

dell’ambiente, in particolare quando non sia conforme all’articolo 13 riferito

alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con

recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero

avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

A condizione che le suddette prescrizioni siano rispettate, l’autorizzazione

rilasciata in virtù di un’altra normativa nazionale o comunitaria può essere

combinata con l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell’art. 26 in un’unica

autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile

delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore o dall’autorità

competente.

2.1.7. Piani di gestione dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 28, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità

competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio

geografico dello Stato membro interessato.

I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della

gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le

misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un

riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista

ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno

all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

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I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del

livello e della copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, almeno

i seguenti elementi:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che

saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e

valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero

esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o

flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della

chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli

impianti per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16 e, se necessario, degli

investimenti correlati;

d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti

e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di

recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di

gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono

problemi particolari di gestione.

Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della

copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una

descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e

privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici

e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto

conto della necessità di continuare ad assicurare il buon

funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al

pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure

per la loro bonifica.

I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di

pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE2 e alla strategia al

2 “Piani di gestione. Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei

rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e

dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5”. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

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fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a

discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE3.

2.1.8. Programmi di prevenzione dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 29, gli Stati membri devono adottare programmi di

prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28

o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono

programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri

programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei

rifiuti.

I programmi di prevenzione dei rifiuti devono fissare gli obiettivi di prevenzione.

Gli Stati membri devono descrivere le misure di prevenzione esistenti e

valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV alla Direttiva o di

altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli

impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Gli Stati membri devono stabilire, inoltre, gli appropriati specifici parametri

qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per

3 “Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica 1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri

elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla

Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il

compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali. 2. In base a tale strategia:

a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti

al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati

EUROSTAT normalizzati; b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a

discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il

quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati; c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani

biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o

nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati. Due anni prima della data di cui alla lettera c) il

Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel

conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine

di assicurare un livello elevato di tutela ambientale. Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati

EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle

lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo

la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione. L'applicazione delle

disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di

quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c). 3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti: a)

rifiuti liquidi; b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi

dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE; c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva

91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;

d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria

e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400

mm); e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II. 4. È vietato diluire o mescolare rifiuti

unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità”. Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti.

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monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure e

possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori

pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per

assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

2.2. La normativa nazionale

2.2.1. Introduzione

Il D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), recante l’attuazione delle

Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli

imballaggi e rifiuti di imballaggi, è stato abrogato dal D.lgs. 03 aprile 2006, n.

152, art. 264, comma 1, lett. i).

Il D.lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, è entrato in vigore il 29 aprile 2006.

Il D.lgs. 152/2006 disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei

siti inquinati. L’art. 264, comma 1, lett. i), del D.lgs. 152/2006, oltre a disporre la

citata abrogazione, stabilisce che “al fine di assicurare che non vi sia alcuna

soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella

prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del

citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino

alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti

dalla parte quarta del presente decreto”.

Con avviso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, è stato reso noto che

diciassette Decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D.lgs. 152/2006,

emanati il 02 maggio 2006, “non essendo stati a suo tempo inviati per essere

sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi

dell’art. 3, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati

registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi

giuridicamente produttivi di effetti”.

Il Governo si è avvalso della facoltà, prevista dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308,

art. 1, comma 6, di emanare decreti legislativi integrativi o correttivi al D.lgs.

152/2006.

La L. 308/2004 è la legge recante "Delega al Governo per il riordino, il

coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e

misure di diretta applicazione".

L’art. 1, comma 6, di detta Legge, recita: “Entro due anni dalla data di entrata

in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei

principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare,

ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti

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legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata

presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e

le ragioni dell'intervento normativo proposto”.

Il primo D.lgs. correttivo, 08 novembre 2006, n. 284, per quanto attiene alla

Parte IV del D.lgs. 152/2006:

a) abroga l’art. 207 “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”;

b) modifica l’art. 224, comma 2, estendendo a dodici mesi il periodo di

tempo, successivo all’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, entro il quale

il CONAI deve adeguare il proprio Statuto ai principi contenuti nel

medesimo D.lgs. 152/2006.

Il secondo D.lgs. correttivo, più corposo, è stato pubblicato sulla G.U. il 29

gennaio 2008 (data di entrata in vigore: 13 febbraio 2008): è il D.lgs. 04/2008.

Particolare rilievo assumono le novità introdotte dal D.lgs. 03 dicembre 2010, n.

205 che ha recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2008/98/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio.

2.2.2. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

Con il recepimento della Direttiva 98/2008 sui rifiuti, è stata introdotta

nell’ordimento interno la seguente gerarchia da seguire nella gestione dei

rifiuti prevista all’art. 179:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce

la migliore opzione ambientale.

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti, è consentito discostarsi, in via

eccezionale, dal predetto ordine di priorità qualora ciò sia giustificato, nel

rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base a una specifica

analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti

sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, sia sotto il

profilo sociale e economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione

delle risorse.

Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, possono essere individuate, con

riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in

conformità ai predetti principi, il miglior risultato in termini di protezione della

salute umana e dell'ambiente.

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Le pubbliche amministrazioni sono tenute a perseguire, nell'esercizio delle

rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del

trattamento dei rifiuti in particolare mediante:

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un

uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul

mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da

contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro

smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi

di inquinamento;

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione

di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei

materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche

solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il

mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo

e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre

energia.

E’ previsto anche che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le

misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il

riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con

priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute, poi, a promuovere l'analisi del ciclo

di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di

prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione

di informazioni anche ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 1954, l'uso di

strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e

di altre misure necessarie.

2.2.3. Prevenzione

All’art. 183, comma 1, lettera m), la prevenzione è definita come l’insieme

delle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto

diventino rifiuto e che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o

l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

4 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

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Ai sensi dell’art. 180, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività produttive e

nella gestione dei rifiuti sono tenuti a operare secondo un generale principio di

prevenzione di riduzione:

a) della produzione di rifiuti;

b) della nocività dei rifiuti.

L’applicazione di tale principio richiede in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di

certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili,

analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di

sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo

sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta

valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante

l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo ;

b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino

le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della

produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa

anche sperimentali finalizzati.

A livello statale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

è tenuto a adottare entro il 12 dicembre 2013 un programma nazionale di

prevenzione dei rifiuti e a elabora indicazioni affinché' tale programma sia

integrato nei piani di gestione dei rifiuti di competenza regionale. Il Ministero

deve descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l’utilità degli

esempi di misure indicate all'allegato L del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. o di altre

misure adeguate.

Il programma nazionale e quelli regionali devono fissare gli obiettivi di

prevenzione.

Alla luce del programma nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare deve, poi, individuare gli appropriati specifici parametri

qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, per monitorare e

valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può

stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

Altro compito attribuito in materia di prevenzione al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare è quello di assicurare la disponibilità di

informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del

caso, di elaborare linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei

propri programmi di prevenzione.

2.2.4.La preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo

All’art. 183, comma 1, lettere q) e r), sono date le seguenti definizioni:

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� “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o

componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità

per la quale erano stati concepiti;

� “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia,

smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di

prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere

reimpiegati senza altro pretrattamento.

Alle due fattispecie è dedicato l’art. 180 bis.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a promuovere, nell'esercizio delle

rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

a) uso di strumenti economici;

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti

accreditati di riparazione/riutilizzo (le modalità operative per la

costituzione e il sostegno dovranno essere definite con decreto

ministeriale);

c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che

valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di

prevenzione della produzione di rifiuti;

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

Devono essere adottate, poi, con uno o più decreti ministeriali, le ulteriori

misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei

rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa

del produttore del prodotto.

2.2.5. Le nozioni di rifiuto e di raccolta differenziata

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie

riportate nell’Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si

disfi o abbia deciso, o abbia l’obbligo, di disfarsi (art. 183, comma 1, lett. a).

Il criterio di identificazione del rifiuto è, quindi, duplice:

� da un lato, viene definito potenziale rifiuto “qualsiasi sostanza o

oggetto” → CRITERIO OGGETTIVO;

� dall’altro, la condizione affinché tale sostanza od oggetto siano

qualificati come rifiuto è rappresentata dal fatto che il detentore se ne

disfi o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene → CRITERIO

SOGGETTIVO.

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La definizione di raccolta differenziata è contenuta nell’art. 183, comma 1,

lett. fp).

Per raccolta differenziata si intende la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto

separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il

trattamento specifico. La raccolta differenziata è concepita, quindi, quale

fondamentale presupposto per le operazioni di recupero e di riciclaggio.

2.2.6. Recupero e riciclaggio di rifiuti

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera t), per “recupero”, si intende qualsiasi

operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,

all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo

di operazioni di recupero è riportato nell’Allegato C della parte IV del D.lgs.

152/2006 e s. m. e i.

Nella medesimo articolo, al comma 1, lettera u), il “riciclaggio” è definito

come qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per

ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione

originaria o per altri fini. La fattispecie include il trattamento di materiale

organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

All’art. 181, è stabilito che, al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e

di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla

base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, le regioni sono tenute a stabilire i criteri con i

quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità

a quanto previsto dall'articolo 205.

Alle autorità competenti è richiesto di realizzare, altresì, entro il 2015, la

raccolta differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica e il vetro, e ove

possibile, per il legno, nonché di adottare le misure necessarie per conseguire i

seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,

come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei

domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di

rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente

almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di

recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano

i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e

demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale

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definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno

al 70 per cento in termini di peso.

Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di

attuazione e calcolo degli obiettivi indicati, il Ministero dell'ambiente, della

tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali

modalità.

Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, dovranno essere adottate misure per

promuovere il recupero dei rifiuti, in conformità alla gerarchia e in materia di

gestione dei rifiuti e delle finalità della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando

la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti devono essere raccolti

separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico,

economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali

aventi proprietà diverse.

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al

riciclaggio e al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio

nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo

nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero

privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta

differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli

istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto

presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

2.2.7. La nozione di smaltimento

Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, è lo

smaltimento. Per smaltimento, si intende qualsiasi operazione diversa dal

recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il

recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006

e s. m. e i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento [art.

183, comma 1, lett. z)].

L’ordinamento giuridico è informato a principi che sfavoriscono la destinazione

dei rifiuti allo smaltimento a tutto vantaggio delle operazioni di recupero e di

ricilaggio.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e

costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte

della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di

esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la predetta verifica concerne la

disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta

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l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide

nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i

costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o

prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni

ragionevoli.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia

in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di

riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti

non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove

gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,

qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di

raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005,

n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere

autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato

livello di recupero energetico.

Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le

disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della

direttiva 1999/31/CE.

2.2.8. La gestione dei rifiuti urbani biodegradabili

La parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. reca alcune definizioni specifiche

riferite ai rifiuti organici:

a) per "rifiuto organico", si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e

parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,

ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili

prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato [art. 183,

comma 1, lett. d)];

b) per “autocompostaggio”, si intende il compostaggio degli scarti

organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini

dell'utilizzo in sito del materiale prodotto [art. 183, comma 1, lett. e)];

c) per “compost di qualita”, si intende il prodotto, ottenuto dal

compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i

requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni [art. 183,

comma 1, lett. ee)];

d) per “digestato di qualita”, si intende il prodotto ottenuto dalla

digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che

rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto

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del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

[art. 183, comma 1, lett. ff)].

All’art. 182 ter, è disposto che la raccolta separata dei rifiuti organici deve

essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti

compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

2.2.9. Definizione dei criteri per l’attuazione della raccolta differenziata

Il Capo II del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni,

delle Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda specificamente la raccolta differenziata:

� lo Stato indica i criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di

specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della

raccolta differenziata dei rifiuti urbani [art. 195, comma 1, lett.

q)]; allo Stato compete determinazione dei criteri qualitativi e

quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello

smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani (art. 195, comma

2, lettera e);

� le Regioni regolamentano le attività di gestione dei rifiuti, ivi

compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche

pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti

di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e

animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti

[art. 196, comma 1, lett. b)];

� alle Province competono in linea generale le funzioni

amministrative concernenti la programmazione ed

organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a

livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare

(art. 197, comma 1):

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il

monitoraggio a essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di

intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso

l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla

parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per

l'applicazione delle procedure semplificate per le

operazioni di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui agli

articoli 214, 215, e 216 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

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d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano

territoriale di coordinamento, delle previsioni contenute

nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti

l'Autorità d'ambito e i comuni, delle zone idonee alla

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti,

nonché delle zone non idonee alla localizzazione di

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

� i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati

(art. 198, comma 1) e a disciplinare tale gestione con appositi

regolamenti (art. 198, comma 2) che stabiliscono (nel rispetto dei

principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in

coerenza con i Piani d’Ambito):

a) le misure per assicurare la tutela igienico – sanitaria in

tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata

e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di

garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di

rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata

gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da

esumazioni ed estumulazioni;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di

conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,

fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani

prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali

non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art.

195, comma 2, lettera e).

2.2.10. Compiti in materia di gestione degli imballaggi

L’art. 222, comma 1, (contenuto nel Titolo II in merito alla gestione degli

imballaggi) dispone che la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi

adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di

conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti

domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

In particolare:

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a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun

ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo

criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio,

nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2.2.11. La classificazione dei rifiuti

Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i rifiuti

urbani e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

L’art. 184, comma 1, distingue i rifiuti:

� secondo l’origine, in urbani e speciali;

� secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non

pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche

ingombranti, provenienti da locali

e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti

da locali e luoghi adibiti ad usi

diversi da quelli di cui alla lettera

a), assimilati ai rifiuti urbani per

qualità e quantità, ai sensi

dell'articolo 198, comma 2, lettera

g);

c) i rifiuti provenienti dallo

spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o

provenienza, giacenti sulle strade

ed aree pubbliche o sulle strade

ed aree private comunque

soggette ad uso pubblico o sulle

spiagge marittime e lacuali e sulle

rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree

verdi, quali giardini, parchi e aree

cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni

ed estumulazioni, nonché gli altri

rifiuti provenienti da attività

cimiteriale diversi da quelli di cui

alle lettere b), e) e e).

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-

industriali ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di

demolizione, costruzione, nonché' i

rifiuti che derivano dalle attività di

scavo, fermo restando quanto

disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di

recupero e smaltimento di rifiuti, i

fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri

trattamenti delle acquee dalla

depurazione delle acque reflue e

da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività

sanitarie.

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2.2.12. L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e i riflessi sulla

tariffa

Tra i rifiuti urbani sono classificati, dall’art. 184, comma 2, lett. b), del D.lgs.

152/2006, “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi

diversi da quelli […]” di civile abitazione “[…] assimilati ai rifiuti urbani per

qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g)”.

Il provvedimento di assimilazione deve essere contenuto nel Regolamento con

il quale i Comuni (o le loro forme associative previste dalla Legge) concorrono

a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, del D.lgs.

152/2006).

In linea generale, va rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel

dimensionamento del servizio che l’Ente locale fornisce, nelle forme previste

dalla Legge, alle utenze non domestiche.

Tale provvedimento dà fondamento anche all’applicazione della TARSU o

della tariffa (ad esempio, Cassazione civile, sez. trib., 09 agosto 2006 , n. 18030;

Cassazione civile , sez. trib., 27 giugno 2005 , n. 13818; Cassazione civile , sez.

trib., 06 settembre 2004 , n. 17932).

Per gli aspetti qualitativi e quali – quantitativi dell’assimilazione, gli Enti

competenti devono attenersi ai criteri determinati dallo Stato, in virtù della

competenza allo stesso riservata in materia dall’art. 195, comma 2, lett. e), del

D.lgs. 152/2006.

I criteri statali per l’assimilazione, a oggi, non sono stati determinati. Per questo

motivo, la L. 296/2006, all’art. 1, comma 184, lett. b), ha previsto che “in

materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad

applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1,

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, confermando che il riferimento

normativo statale vigente in tema di assimilazione è la Deliberazione

interministeriale del 27 luglio 1984.

La competenza di determinazione dei criteri qualitativi e quali – quantitativi

per l’assimilazione era già prevista in capo allo Stato dall’art. 18, comma 2,

lett. d), del D.lgs. 22/1997.

L’art. 195, comma 2, lett. e), del D.lgs. 152/2006, prevede che:

a) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per

l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti

speciali e dei rifiuti urbani;

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b) ai rifiuti assimilati, entro due anni5, si applica esclusivamente una

tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti

urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel

rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio

prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello

spazzamento stradale, è determinata dall'Amministrazione comunale

tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni

economiche e operative delle attività che li producono. A tale

tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione

comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il

produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso

dal gestore dei rifiuti urbani;

c) non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree

produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti,

salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei

locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso

modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle

strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del

19986;

d) per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il

non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a

recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la

predetta tariffazione;

e) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti,

entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

2.2.13. Gli obiettivi di raccolta differenziata

L’art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve

essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti

percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

5 Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 26, lettera a), del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modificata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 30 dicembre

2008, n. 208 e successivamente modificata dall'articolo 15, comma 2-bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

6 Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a

10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

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Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale e economico, non sia

realizzabile raggiungere tali obiettivi, il comune può richiedere al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga. Verificata la

sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, di un accordo di programma tra

Ministero, regione e enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire

gli obiettivi di riciclaggio e recupero previsti all'articolo 181, comma 1.

Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli

obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati

che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti

di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero

di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al

riciclo, che il comune richiedente si obbliga a effettuare.

L'accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni

vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di

cui alla parte quarta, titolo I, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. nonché stabilire

modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito

dell'accordo di programma stesso e prevedere una disciplina per l'eventuale

inadempimento. I piani regionali si devono conformare, conseguentemente, a

quanto previsto dagli accordi di programma.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli

obiettivi minimi previsti di raccolta differenziata, è applicata un'addizionale del

venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico

dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio

territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle

quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

La L. 296/2006 all’art. 1, comma 1108, recita: “Al fine di realizzare rilevanti

risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie

destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida,

provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione

dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti

territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta

differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011”.

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Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata

da assicurare, per il perseguimento dei fini sopra richiamati, è stabilita con

Decreto ministeriale (L. 296/2006, art. 1, comma 1109).

Il D.lgs. 22/1997, all’art. 24, comma 1, prevedeva i seguenti obiettivi di

Raccolta differenziata da conseguire in ogni ambito territoriale ottimale:

� 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.;

� 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.;

� 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del

D.lgs.

2.2.14. Incenerimento dei rifiuti

Altra norma di rilievo è il D.lgs. 11 maggio 2005 n.133, recante “Attuazione della

direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”.

L’art. 1 del predetto decreto enuncia il campo di applicazione e le finalità

della norma, la quale si applica agli impianti di incenerimento e di

coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a

prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e

del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento

atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi

per la salute umana che ne derivino.

A tale scopo, il decreto disciplina:

a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di

coincenerimento dei rifiuti;

b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti

derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche

costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di

incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare

riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione

dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal

coincenerimento dei rifiuti;

d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di

coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto stesso.

2.2.15. Riduzione dei rifiuti biodegradabili destinati allo smaltimento in

discarica

Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE

relativa alle discariche di rifiuti”, all’art. 5 prevede che ciascuna Regione

elabori ed approvi un apposito Programma per la riduzione dei rifiuti

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biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale

di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997

(ora art. 199 del D.lgs. 152/2006), allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito

Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello

provinciale i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Decreto7 i rifiuti

urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per

abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti urbani

biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti

urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per

abitante.

Il Programma citato deve prevedere il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il

riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o

energia.

Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori

al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla

base delle effettive presenze all'interno del territorio.

I Programmi in questione e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne

comunicazione alla Commissione Europea.

2.2.16. Cenni sull’organizzazione territoriale del servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani

Gli ATO e la loro delimitazione

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali

delimitati dal Piano regionale (approvato o adeguato ai sensi dell’art. 199) nel

rispetto delle linee guida di competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1,

lett. m) e secondo i seguenti criteri indicati dall’art. 200, comma 1:

� superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un

servizio di gestione integrata dei rifiuti;

� conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, stabilite sulla

base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle

ripartizioni politico-amministrative;

7 Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (in Suppl. ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 marzo 2003, n. 59) è entrato in vigore

il 27 marzo 2003.

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� adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di

comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;

� valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e

gestione dei rifiuti;

� ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e

funzionanti;

� considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi

ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate

esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

La delimitazione degli ATO da parte delle Regioni, sentite le Province e i

Comuni interessati, deve essere eseguita entro sei mesi dall’entrata in vigore

della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Il relativo provvedimento deve essere

comunicato alle Province e ai Comuni interessati (art. 200, comma 2).

Entro trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, i singoli

Comuni possono presentare motivate e documentate richieste di modifica

all’assegnazione a uno specifico ATO e di spostamento in altro ATO, limitrofo a

quello di assegnazione (art. 200, comma 6).

Qualora gli ATO siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni, la

delimitazione degli stessi è operata dalle Regioni interessate d’intesa tra loro

(art. 200, comma 3).

Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di

un singolo ambito, possono essere suddivisi applicando i criteri riportati sopra

in merito alla delimitazione degli ATO (art. 200, comma 5).

Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli

Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti

che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti

dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle

linee guida riservati, in materia, allo Stato (art. 200, comma 7).

La Legge 24 dicembre 2007, n. 224 all’art. 2, comma 38, per quanto attiene

specificamente ai rifiuti, per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di

funzioni per enti e organismi da esse istituiti, ha previsto che, le Regioni,

nell'esercizio delle prerogative costituzionali in materia di organizzazione e

gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, procedono entro il 01 luglio

2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei

medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa

nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della

finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui

all’art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione

prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini

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dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province ovvero, in

caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle

regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in

alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme

associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o

loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti

dall'attuazione di tale norma, come accertate da ciascuna regione

con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle

finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione

ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei

rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli

utenti domestici finali.

Obiettivi degli ATO

Oltre agli obiettivi di raccolta differenziata di cui si è detto, in ogni ATO (art.

201, comma 5):

� è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua costituzione,

l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno,

attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri

soggetti pubblici e privati;

� è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a

tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale

L’Autorità d’Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in

ciascun ATO, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente e alla

quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione

integrata dei rifiuti (art. 201, comma 2).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte IV del D.lgs. 152/2006,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le forme e i

modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO,

prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’Ambito.

Nel rispetto del principio di coordinamento delle competenze con le altre

amministrazioni pubbliche, alle Autorità d’Ambito sono demandati (art. 201,

comma 1):

� l’organizzazione;

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� l’affidamento;

� il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Con il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n.

191, è stato inserito il comma 186 bis che prevedeva la soppressione delle

Autorità di ATO entro il 31/12/20108. Entro la stessa data, le regioni avrebbero

dovuto attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ATO, nel

rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La scadenza è stata poi prorogata, da ultimo al 31/12/2011 con il D.P.C.M. 25

marzo 2011, n. 519029.

Piani d’ambito

Al fine di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per

garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità

e di trasparenza, l’Autorità d’Ambito adotta un apposito piano (art. 201,

comma 3).

Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, l’Autorità d’Ambito

elabora il predetto piano d’ambito che comprende:

� un programma degli interventi necessari (per conseguire gli

obiettivi ivi fissati);

� accompagnato da un piano finanziario:

� e dal connesso modello gestionale e organizzativo.

Nel piano d’ambito sono indicate, in particolare,

� le risorse disponibili, quelle da reperire,

� nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti

nel periodo considerato (art. 203, comma 3).

8 “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201

del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito

territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già

esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del

citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo

precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Di conseguenza le

Autorità di ATO avrebbero dovuto essere soppresse dal 31/12/2010 essendo la L. 191/2010 entrata in vigore dal 01/01/2010 (ai sensi dell’art. 2,

comma 253 della medesima Legge).

9 Nel D.P.C.M. è addotta la seguente motivazione della proroga: “La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi

pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis

della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale

recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri

soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe

di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di

cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle

regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso”.

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La gestione e l’erogazione del servizio

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica e

secondo i principi stabiliti dall’art. 202, per la gestione e per l’erogazione del

servizio nonché per il perseguimento degli obiettivi determinati, l’Autorità

d’Ambito affida le seguenti attività (art. 201, comma 4):

� la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio,

comprensivo delle attività di gestione e di realizzazione degli

impianti;

� la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo

smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti

all’interno dell’ATO.

Le Regioni, al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza,

efficacia ed economicità, disciplinano la durata della gestione da parte dei

soggetti affidatari, che non può essere inferiore a quindici anni (art. 201,

comma 6).

Le Regioni adottano, altresì, uno schema tipo di contratto di servizio nel rispetto

dei criteri e degli indirizzi di competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1,

lett. m), n) e o). In conformità a tale schema tipo, sono redatti i contratti di

servizio, da allegare ai capitolati di gara, che regolano i rapporti tra l’Autorità

d’Ambito e i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art.

203, comma 1).

Ai fini della regolamentazione del rapporto con i soggetti affidatari del servizio

integrato di gestione dei rifiuti, l’Autorità d’Ambito:

� opera la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti,

trasmettendo alla Regione i relativi dati,

� e definisce le procedure e le modalità, anche su base

pluriennale, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla

Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 203, comma 3).

Per quanto attiene alle gestioni esistenti, i soggetti che esercitano il servizio,

anche in economia, alla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs.

152/2006, continuano a eseguirlo fino alla istituzione e alla organizzazione del

servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 204,

comma 1).

Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza

pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito, i Comuni continuano la gestione dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa

nella forme di cui all’articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

(art. 198, comma 1).

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3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Figura 3.1 – Immagine satellitare di Boissano e Toirano

Superficie (km2) 8,67

Altitudine (m s.l.m.) 121

Abitanti (n°) 2.452

Famiglie (n°) 998

Densità abitativa(ab/km2) 280

Utenze non domestiche (n°) 61

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Di seguito la distribuzione abitativa, espressa come numero di civici per

ciascun numero di famiglie residenti per civico:

fam/civ civ % civ fam % fam

1 417 69% 417 42%

2 100 17% 200 20%

3 38 6% 114 11%

4 24 4% 96 10%

5 3 0,5% 15 2%

6 7 1% 42 4%

7 5 0,8% 35 4%

8 2 0,3% 16 2%

9 1 0,2% 9 1%

10 2 0,3% 20 2%

11 2 0,3% 22 2%

12 1 0,2% 12 1%

TOTALE 602 100% 998 100%

Tabella 3.1 - Distribuzione abitativa BOISSANO

fam/civ n. civ % civ n. fam % fam

da 1 a 4 579 96% 827 83%

>4 23 4% 171 17%

Tabella 3.2 – Sintesi distribuzione abitativa BOISSANO

Superficie (km2) 18,63

Altitudine (m s.l.m.) 38

Abitanti (n°) 2.680

Famiglie (n°) 1.267

Densità abitativa(ab/km2) 142

Utenze non domestiche (n°) 74

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terr

ito

rio

fam/civ civ % civ fam % fam

1 460 67% 460 36%

2 105 15% 210 17%

3 51 7% 153 12%

4 19 3% 76 6%

5 10 1% 50 4%

6 7 1% 42 3%

7 13 2% 91 7%

8 6 1% 48 4%

9 4 1% 36 3%

10 3 0,4% 30 2%

11 3 0,4% 33 3%

12 2 0,3% 24 2%

13 0 0,0% 0 0%

14 1 0,1% 14 1%

TOTALE 684 100% 1.267 100%

Tabella 3.3 - Distribuzione abitativa TOIRANO

fam/civ n. civ % civ n. fam % fam

da 1 a 4 635 93% 899 71%

>4 49 7% 368 29%

Tabella 3.4 – Sintesi distribuzione abitativa TOIRANO

La distribuzione abitativa, per entrambi i comuni, denota una forte

predominanza di case con meno di 5 appartamenti, mentre sono

decisamente in minoranza i condomini. Tale situazione è favorevole

all’introduzione di servizi di accolta di tipo domiciliare.

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4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI

Attualmente i sistemi di raccolta dei rifiuti di Boissano e di Toirano, gestiti

separatamente, prevedono tipologie di servizio di tipo stradale.

I servizi sono così organizzati:

Rifiuto Attrezzature

Carta Cassonetti 1.100 l

Vetro Cassonetti 1.100 l e

campane

Plastica Cassonetti 1.100 l

Indifferenziato Cassonetti 1.100 l

Tabella 4.1 – Organizzazione servizi attuali

La seguente tabella illustra i dati di raccolta dall’anno 2010 all’anno 2012

(primi 11 mesi proiettati sui 12). I dati sono espressi in chilogrammi:

Rifiuto 2010 2011 2012

Carta/ Cartone 69.860 59.560 58.488

Metallo 6.860 4.514 9.468

Legno, diverso di quello di cui alla voce 200137 22.680 16.160 17.976

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CFC)

2.040 2.545 3.306

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123,

contenenti componenti pericolosi 4.400 3.610 3.252

Rifiuti da demolizione e costruzione 0 40.220 2.400

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133

240 0 0

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui

alle voci da 200135 0 60 0

Materiali ferrosi 2.204 1.585 2.880

Materiali non ferrosi 285 159 240

Batterie ed accumulatori 750 20 0

Rifiuti biodegradabili 33.560 0 0

Rifiuti ingombranti 0 0 336

Imballaggi in materiali misti 0 0 1.188

Imballaggi in plastica 37.680 32.780 33.288

Imballaggi in vetro 63.240 63.400 80.400

Abbigliamento 6.900 6.600 6.480

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 0 110 156

Medicinali 510 0 0

Scarto ingombranti 0 0 118

Scarto multimat. 0 0 356

Compostaggio domestico 0 0 22.080

Rifiuti indifferenziati 792.000 779.860 796.824

TOTALE 1.043.209 1.011.183 1.039.236

% RD 26% 25% 24%

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Tabella 4.2 – Dati di raccolta BOISSANO (quantitativi espressi in kg)

Rifiuto 2010 2011 2012

rif. Biodegradabili 4.900 1.980 17.193

Cartone 23.630 24.940 20.673

Carta 122.460 126.760 108.065

Vetro 108.140 112.720 98.182

Plastica 38.260 38.860 31.876

Tessili (materassi) 0 2.200 4.800

Ingombranti 75.140 68.220 42.109

Legno 42.640 37.940 20.967

metalli non ferrosi 138 300 0

metalli ferrosi 1.066 886 0

Ferrosi 18.780 17.100 11.956

batteria 580 630 273

Pile 230 80 262

rifiuti da ambulatorio 63 276 119

Farmaci 150 40 109

Beni Durevoli (frigoriferi) 0 1.280 87

App. Elettriche 0 640 153

Inerti 0 12.600 0

Toner 18 12 17

zinco 30 15 22

fanghi da fosse settiche 80 25.440 29.902

Altro 0 1.539 1.592

Rifiuti indifferenziati 1.234.000 1.166.500 1.121.433

TOTALE 1.670.305 1.640.958 1.509.791

% RD 26% 29% 26%

Tabella 4.3 – Dati di raccolta TOIRANO (quantitativi espressi in kg)

Dal punto di vista dei risultati in termini di % di raccolta differenziata, si nota

come attualmente ci sia una distanza notevole dagli obiettivi di Legge. Il

grafico seguente evidenzia l’evoluzione della % di RD negli ultimi 3 anni:

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Grafico 4.1 – % RD

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ob

iett

ivi

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5. OBIETTIVI La normativa, in particolar modo il Dlgs 152/06 e s.m.i., prevede il

raggiungimento del 35 % di RD entro il 31/12/06, del 45 % entro il 31/12/2008 e

del 65 % entro il 31/12/2012 (art. 205 comma 1).

Inoltre il Dlgs 152/06 prevede il raggiungimento di determinati obiettivi in

termini di raccolta degli imballaggi: entro il 31/12/2008 il 60 % in peso dei rifiuti

di imballaggio dovrà essere recuperato o incenerito in impianti di

incenerimento rifiuti con recupero di energia.

Appare evidente la necessità di intervenire al fine di rispettare la normativa

vigente, adottando delle misure ad hoc per favorire l’incremento dei

quantitativi di rifiuto raccolti in modo differenziato nel territorio interessato.

Si prevede pertanto l’attivazione e/o l’incremento, laddove già esistenti, di

servizi di raccolta prevalentemente domiciliari, poiché diverse esperienze in

ambito nazionale ed internazionale hanno evidenziato la notevole efficacia di

tale tipologia di raccolta.

Nel capitolo successivo verranno descritte le integrazioni e le innovazioni

previste al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati.

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6. SERVIZI DI RACCOLTA IN PROGETTO

Si prevede l’attivazione di servizi domiciliari di raccolta differenziata per

organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e metallici, secco

residuo, oltre all’attivazione di servizi su prenotazione per ingombranti e servizi

di raccolta presso i rivenditori per i rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.).

La seguente tabella schematizza i servizi futuri:

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RIFIUTO MODALITA’

DI RACCOLTA

ATTREZZATURE FREQUENZA

ORGANICO domiciliare

Mastelli 25 l,

cassonetti 120, 240 l

2/7*

CARTA E CARTONE

domiciliare

Mastelli 40 l,

cassonetti 120, 240 l,

360 l

1/7

VETRO domiciliare

Mastelli 35 l,

cassonetti 120, 240 l

1/14 Boissano,

1/7 Toirano

IMBALLAGGI PLASTICA E METALLICI

domiciliare Sacchi

110 l

1/7

INGOMBRANTI domiciliare, su prenotazione

Su

chiamata

R.U.P. raccolta presso

rivenditori

contenitori specifici

1/28

SECCO RESIDUO

domiciliare Sacchi 70 l

1/7

Tabella 6.0.1 – Servizi DI RACCOLTA

* Per i ristoranti e i bar la frequenza di svuotamento nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) sarà di 3 volte/settimana.

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6.0. RIDUZIONE

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, all’art. 4,

dispone che quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia

di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la seguente gerarchia:

1. prevenzione;

2. preparazione per il riutilizzo;

3. riciclaggio;

4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

5. smaltimento.

Pertanto è opportuno adottare delle strategie atte alla riduzione della

produzione complessiva di rifiuto, tramite la messa in pratica di una serie di

azioni, quali ad esempio:

• sviluppo del Green Public Procurement (acquisti pubblici ecologici);

• minimizzazione dei consumi cartacei negli uffici pubblici;

• promozione del compostaggio domestico e collettivo;

• applicazione della tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti;

• sostituzione di materiali usa e getta con materiali riutilizzabili (presso

uffici, scuole, ospedali, mense ecc. e in occasione di manifestazioni locali);

• stipula e attuazione di accordi volontari di programma finalizzati alla

prevenzione dei rifiuti;

• riduzione e riutilizzo degli imballaggi per mezzo della diffusione della

pratica del vuoto a rendere, la vendita di prodotti sfusi o alla spina, la

promozione del consumo di acqua del rubinetto;

• raccolta di alimenti non consumati nella ristorazione collettiva e di

generi alimentari in prossimità di scadenza presso la grande distribuzione e i

venditori al dettaglio;

• promozione dell’utilizzo di pannolini lavabili;

• recupero, riparazione e riuso dei beni durevoli.

Nel seguito si procede al dimensionamento dei servizi considerando una

produzione complessiva di rifiuto antecedente alle azioni di riduzione, in modo

che i conteggi siano cautelativi e permettano di avviare tali servizi

immediatamente.

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6.1. MERCEOLOGIA

Al fine di porre in essere una progettazione di un nuovo servizio di raccolta

differenziata, che risponda il più possibile alle esigenze territoriali di un dato

territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che caratterizzano lo

stesso.

La conoscenza qualitativa dei rifiuti, rappresenta la condicio sine qua non

per poter dimensionare, in maniera oculata, un sistema di raccolta.

La valutazione della composizione dei rifiuti si basa spesso su medie

numeriche relative a territori con caratteristiche differenti.

Risulta viceversa importante conoscere localmente il rifiuto differenziandolo

in diverse classi merceologiche perché, solo in questo modo, è possibile

identificarne le diverse componenti e poter successivamente intervenire nel

modo più corretto.

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media del

rifiuto:

MATERIALE %

ORGANICO 25%

CARTA E CARTONE 15%

CARTONE 6%

VETRO 9%

PLASTICA IMB. 12%

ACCIAIO 2%

ALLUMINIO 0,5%

VERDE 7%

RAEE 3,0%

LEGNO 3%

TESSILI 2%

RUP 0,1%

INGOMBRANTI RECUPERATI 5%

ALTRO 3%

RSU 7%

TOT 100%

Tabella 6.1.1 – Composizione merceologica del rifiuto

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Grafico 6.1.1 – Composizione merceologica del rifiuto

6.2. PRODUZIONI ATTESE

La seguente tabella evidenzia la probabile produzione dei rifiuti dopo

l’attivazione dei servizi:

MATERIALE Produzione BOISSANO (kg/anno)

Produzione TOIRANO (kg/anno)

Produzione complessiva

(kg/anno)

ORGANICO 253.414 408.399 661.813

CARTA E CARTONE 152.049 245.039 397.088

CARTONE 60.819 98.016 158.835

VETRO 91.229 147.023 238.252

PLASTICA IMB. 121.639 196.031 317.670

ACCIAIO 20.273 32.672 52.945

ALLUMINIO 5.068 8.168 13.236

VERDE 70.956 114.352 185.308

RAEE 30.410 49.008 79.418

LEGNO 30.410 49.008 79.418

TESSILI 20.273 32.672 52.945

RUP 1.014 1.634 2.648

INGOMBRANTI RECUPERATI 50.683 81.680 132.363

ALTRO 30.410 49.008 79.418

RSU 75.011 120.886 195.897

TOT 1.013.657 1.633.594 2.647.251

Tabella 6.2.1 – Produzioni attese

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6.3. ORGANICO

La raccolta differenziata dell’ORGANICO sarà effettuata con modalità di

raccolta domiciliare. Saranno esclusi dal servizio coloro che aderiranno alla

pratica del compostaggio domestico.

Tutti i nuclei famigliari residenti avranno in dotazione una biopattumiera in

polietilene da 7-10 l ad uso esclusivamente domestico, dotata di fori per

consentire la aerazione, garantendo un abbattimento degli odori e una

parziale evaporazione dell’acqua contenuta all’interno del rifiuto; la

biopattumiera andrà utilizzata congiuntamente a sacchi biodegradabili. Sulla

base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, del

tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del

materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le

dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore da 25 l in polietilene dotato di chiusura anti-

randagismo adatto all’esposizione diretta su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori assegnati agli stabili saranno posizionati, in via prioritaria, in aree

di pertinenza private direttamente accessibili dall’esterno al fine di consentire

lo svuotamento diretto da parte della ditta operante. Laddove non vi siano

aree aventi tali caratteristiche si opterà per il posizionamento in aree di

pertinenza interne non accessibili dall’esterno con l’onere dell’esposizione a

bordo strada, in luoghi che non diano intralcio al transito pedonale e

veicolare, dei contenitori per le utenze servite nei giorni ed entro gli orari

concordati. Nel caso di stabili in cui non vi siano spazi di pertinenza privata di

alcun genere si opterà per soluzioni di posizionamento stradale con cassonetti

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dotati di identificativo del numero/i civico servito/i ed eventualmente

meccanismo di chiusura atto a consentire ai soli utenti serviti il conferimento

del materiale.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana durante tutto l’anno,

per un totale di circa 104 svuotamento/anno per contenitore.

Le biopattumiere vengono assegnate in numero di una a ciascuna famiglia.

I sacchetti biodegradabili vengono assegnati in numero di 2/settimana per

ogni famiglia.

Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

Boissano Toirano

Abitanti 2.452 2.680

a Produzione pro capite TOTALE 1,13 1,67 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 25% 25%

c Produzione pro capite (a x b) 0,28 0,42 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 94% 91%

e Produzione pro capite (c x d) 0,27 0,38 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,46 2,12 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,65 0,80 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 2,62 3,21 kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 2 2 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 4 4

l Tasso di conversione kg/l 0,50 0,50 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 5,23 6,43 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10% 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 5,75 7,07 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.3.1 – Produzioni/famiglia di organico

Per ogni famiglia si presume una produzione di rifiuto organico pari a 5,75 e

7,07 litri in quattro giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due

svuotamenti successivi. Tale dato, relazionato al numero di famiglie presenti in

ogni stabile, comporta le seguenti assegnazioni di contenitori in funzione della

tipologia di stabile, considerando di assegnare comunque un mastello a

famiglia per gli stabili fino a 4 famiglie residenti:

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Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 5,8 25 417 1 25 l

2 11,5 25 100 2 25 l

3 17,3 25 38 3 25 l

4 23,0 120 24 4 25 l

5 28,8 120 3 1 120 l

6 34,5 120 7 1 120 l

7 40,3 120 5 1 120 l

8 46,0 120 2 1 120 l

9 51,8 120 1 1 120 l

10 57,5 120 2 1 120 l

11 63,3 120 2 1 120 l

12 69,0 120 1 1 120 l

Tabella 6.3.2 – Definizione contenitori per la raccolta dell’organico Utenze

domestiche Boissano

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 7,1 25 460 1 25 l

2 14,1 25 105 2 25 l

3 21,2 25 51 3 25 l

4 28,3 120 19 4 25 l

5 35,4 120 10 1 120 l

6 42,4 120 7 1 120 l

7 49,5 120 13 1 120 l

8 56,6 120 6 1 120 l

9 63,6 120 4 1 120 l

10 70,7 120 3 1 120 l

11 77,8 120 3 1 120 l

12 84,8 120 2 1 120 l

13 91,9 120 - l 120 l

14 99,0 120 1 l 120 l

Tabella 6.3.3 – Definizione contenitori per la raccolta dell’organico Utenze domestiche Toirano

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Complessivamente per la raccolta dell’organico-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

Attrezzatura Boissano Toirano Totale

25 l 827 899 1.726

120 l 23 49 72

Biopattumiera 7 l 998 1.267 2.265

Sacchetti biodegradabili (fornitura annua)

103.792 131.768 235.560

Tabella 6.3.4 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dell’organico UD

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 25 l 827 370 90%

Cassonetti 120 l 23 180 90%

Raccolte/settimana 2

Ore annue necessarie 1.312

Tabella 6.3.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico

UD Boissano

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 25 l 899 370 90%

Cassonetti 120 l 49 180 90%

Raccolte/settimana 2

Ore annue necessarie 1.482

Tabella 6.3.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico

UD Toirano

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pro

ge

tto

Utenze non domestiche La raccolta differenziata dell’ORGANICO sarà effettuata con modalità di

raccolta domiciliare; le utenze produttrici di tale tipologia di rifiuto avranno in

dotazione dei sacchi biodegradabili.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore da 25 l in polietilene dotato di chiusura

antirandagismo adatto all’esposizione diretta su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori assegnati alle utenze saranno posizionati, in via prioritaria, in

aree di pertinenza private direttamente accessibili dall’esterno al fine di

consentire lo svuotamento diretto da parte della ditta operante. Laddove non

vi siano aree aventi tali caratteristiche si opterà per il posizionamento in aree di

pertinenza interne non accessibili dall’esterno con l’onere dell’esposizione a

bordo strada, in luoghi che non diano intralcio al transito pedonale e

veicolare, dei contenitori per le utenze servite nei giorni ed entro gli orari

concordati. Nel caso in cui non vi siano spazi di pertinenza privata di alcun

genere si opterà per soluzioni di posizionamento stradale con cassonetti dotati

di identificativo dell’utenza servita e meccanismo di chiusura atto a consentire

ai soli utenti serviti il conferimento del materiale.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana durante tutto l’anno,

per un totale di circa 104 svuotamento/anno per contenitore.

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49

pro

ge

tto

Per valutare la produzione di organico delle utenze non domestiche si

procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2 per

la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da

quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 8 a Boissano e 31 a Toirano

Complessivamente per la raccolta dell’organico-utenze non domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (ad esclusione delle scorte di magazzino):

Attrezzatura Boissano Toirano n.

240 l 8 31 39

Sacchetti biodegradabili (fornitura annua)

832 3.224 4.056

Tabella 6.3.7 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dell’organico UND

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 8 130 90%

Raccolte/settimana 2

Ore annue necessarie 35

Tabella 6.3.8 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico

UND Boissano

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 31 130 90%

Raccolte/settimana 2

Ore annue necessarie 134

Tabella 6.3.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico

UND Toirano

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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pro

ge

tto

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti,

ipotizzando di conferire presso l’impianto di compostaggio di Villanova

d’Albenga:

Distanza impianto 18

Viaggi/anno 104

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 62

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.3.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dell’organico

presso gli impianti di conferimento

Si ipotizza di effettuare 2 trasporti/settimana, da imputarsi al 50% per ciascuno

dei due comuni.

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pro

ge

tto

6.4. CARTA E CARTONE

Utenze domestiche La raccolta differenziata di CARTA E CARTONE sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di

svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità

peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito

verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Mastelli da 40 l

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa

52 svuotamenti/anno.

Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

Boissano Toirano

Abitanti equivalenti 2.452 2.680

a Produzione pro capite TOTALE 1,13 1,67 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 15% 15%

c Produzione pro capite (a x b) 0,17 0,25 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 96% 97%

e Produzione pro capite (c x d) 0,16 0,24 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,46 2,12 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,40 0,52 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 2,81 3,61 kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 1 1 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 7 7

l Tasso di conversione kg/l 0,25 0,25 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 11,23 14,46 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10% 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 12,35 15,90 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.4.1 – Produzioni/famiglia di carta e cartone Boissano e Toirano

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52

pro

ge

tto

Per ogni famiglia si presume una produzione di carta e cartone pari a 12,35

e 15,90 litri in sette giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due

svuotamenti successivi. Tale dato, relazionato al numero di famiglie presenti in

ogni stabile, comporta le seguenti assegnazioni di contenitori in funzione della

tipologia di stabile, considerando di assegnare comunque un mastello a

famiglia per gli stabili fino a 4 famiglie residenti:

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 12,4 120 417 1 40 l

2 24,7 120 100 2 40 l

3 37,1 120 38 3 40 l

4 49,4 120 24 4 40 l

5 61,8 120 3 1 120 l

6 74,1 120 7 1 120 l

7 86,5 120 5 1 120 l

8 98,8 120 2 1 120 l

9 111,2 120 1 1 120 l

10 123,5 240 2 1 240 l

11 135,9 240 2 1 240 l

12 148,2 240 1 1 240 l

Tabella 6.4.2 – Definizione contenitori per la raccolta della carta UD Boissano

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 15,9 120 460 1 40 l

2 31,8 120 105 2 40 l

3 47,7 120 51 3 40 l

4 63,6 120 19 4 40 l

5 79,5 120 10 1 120 l

6 95,4 120 7 1 120 l

7 111,3 120 13 1 120 l

8 127,2 240 6 1 240 l

9 143,1 240 4 1 240 l

10 159,0 240 3 1 240 l

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53

pro

ge

tto

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

11 174,9 240 3 1 240 l

12 190,8 240 2 1 240 l

13 206,7 240 - 1 240 l

14 222,6 240 1 1 240 l

Tabella 6.4.3 – Definizione contenitori per la raccolta della carta UD Toirano

Complessivamente per la raccolta di carta e cartone-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

Attrezzatura Boissano Toirano Totale

Mastelli 40 l 827 899 1.726

120 l 18 30 48

240 l 5 19 24

Tabella 6.4.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di carta e cartone

UD

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 40 l 827 370 70%

Cassonetti 120 l 18 220 70%

Cassonetti 240 l 5 190 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 509

Tabella 6.4.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e

cartone UD Boissano

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

54

pro

ge

tto

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 40 l 899 370 70%

Cassonetti 120 l 30 220 70%

Cassonetti 240 l 19 190 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 574

Tabella 6.4.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e

cartone UD Toirano

Utenze non domestiche La raccolta differenziata di CARTA e CARTONE sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

I contenitori utilizzati per il servizio saranno dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa

52 svuotamenti/anno.

Page 55: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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pro

ge

tto

Per valutare la produzione di carta e cartone delle utenze non domestiche

si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2

per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da

quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 37 a Boissano e 43 a Toirano

Complessivamente per la raccolta di carta e cartone - utenze non

domestiche occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE

240 l 37 43 80

Tabella 6.4.8 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di carta e cartone

UND

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 37 230 75%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 55

Tabella 6.4.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e

cartone UND Boissano

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 43 230 75%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 64

Tabella 6.4.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e

cartone UND Toirano

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pro

ge

tto

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti:

a) Quantità captate/anno 129 t

b) Rapporto conversione 0,22 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 587 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 4

f) Volume utile 104 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 6

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 10

l) Viaggi/anno (max h,l) 10

Distanza impianto (km) 12

Viaggi/anno 10

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 4

Mezzo utilizzato Motrice scarrabile

Tabella 6.4.11 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di carta e

cartone presso gli impianti di conferimento - Boissano

a) Quantità captate/anno 208 t

b) Rapporto conversione 0,22 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 947 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 4

f) Volume utile 104 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 10

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 17

l) Viaggi/anno (max h,l) 17

Distanza impianto (km) 12

Viaggi/anno 17

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 7

Mezzo utilizzato Motrice scarrabile

Tabella 6.4.11 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di carta e cartone presso gli impianti di conferimento - Toirano

I l materiale verrà conferito presso una piattaforma COMIECO.

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pro

ge

tto

6.5. VETRO

Utenze domestiche La raccolta differenziata del VETRO sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di

svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità

peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito

verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore da 35 l in polietilene dotato di chiusura

antirandagismo adatto all’esposizione diretta su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta ogni 2 settimane a Boissano (per

un totale di circa 26 svuotamenti/anno) e di 1 raccolta/settimana a Toirano

(per un totale di circa 52 svuotamenti/anno).

Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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pro

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tto

Abitanti equivalenti 2.452

a Produzione pro capite TOTALE 1,13 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 9%

c Produzione pro capite (a x b) 0,10 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 84%

e Produzione pro capite (c x d) 0,09 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,46 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,21 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 2,96

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 0,5 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 14

l Tasso di conversione kg/l 0,22 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 13,44 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 14,78 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.5.1 – Produzioni/famiglia di vetro UD Boissano

Per ogni famiglia si presume una produzione di vetro pari a 14,78 litri in 14

giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due svuotamenti successivi.

Abitanti equivalenti 2.680

a Produzione pro capite TOTALE 1,67 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 9%

c Produzione pro capite (a x b) 0,15 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 80%

e Produzione pro capite (c x d) 0,12 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,12 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,25 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 1,78

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 1 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 7

l Tasso di conversione kg/l 0,22 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 8,11 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 8,92 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.5.2 – Produzioni/famiglia di vetro UD Toirano

Per ogni famiglia si presume una produzione di vetro pari a 8,92 litri in sette

giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due svuotamenti successivi.

Il dato di produzione di ciascun comune, relazionato al numero di famiglie

presenti in ogni stabile, comporta le seguenti assegnazioni di contenitori in

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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pro

ge

tto

funzione della tipologia di stabile, considerando di assegnare comunque un

mastello a famiglia per gli stabili fino a 4 famiglie residenti:

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 14,8 120 417 1 35 l

2 29,6 120 100 2 35 l

3 44,3 120 38 3 35 l

4 59,1 120 24 4 35 l

5 73,9 120 3 1 120 l

6 88,7 120 7 1 120 l

7 103,5 120 5 1 120 l

8 118,2 120 2 1 120 l

9 133,0 240 1 1 240 l

10 147,8 240 2 1 240 l

11 162,6 240 2 1 240 l

12 177,4 240 1 1 240 l

Tabella 6.5.3 – Definizione contenitori per la raccolta del vetro UD Boissano

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 8,9 120 460 1 35 l

2 17,8 120 105 2 35 l

3 26,8 120 51 3 35 l

4 35,7 120 19 4 35 l

5 44,6 120 10 1 120 l

6 53,5 120 7 1 120 l

7 62,4 120 13 1 120 l

8 71,3 120 6 1 120 l

9 80,3 120 4 1 120 l

10 89,2 120 3 1 120 l

11 98,1 120 3 1 120 l

12 107,0 120 2 1 120 l

13 115,9 120 - 1 120 l

14 124,9 240 1 1 240 l

Tabella 6.5.4 – Definizione contenitori per la raccolta del vetro UD Toirano

Complessivamente per la raccolta del vetro-utenze domestiche occorrono

le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

60

pro

ge

tto

Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE

35 l 827 899 1.726

120 l 17 48 65

240 l 6 1 7

Tabella 6.5.5 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del vetro UD

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 35 l 827 350 80%

Cassonetti 120 l 17 210 80%

Cassonetti 240 l 6 110 80%

Raccolte/settimana 0,5

Ore annue necessarie 307

Tabella 6.5.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro UD

Boissano

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 35 l 899 350 70%

Cassonetti 120 l 48 210 70%

Cassonetti 240 l 1 110 70%

Raccolte/settimana 1,0

Ore annue necessarie 606

Tabella 6.5.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro UD

Toirano

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pro

ge

tto

Utenze non domestiche La raccolta differenziata del VETRO sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore da 35 l in polietilene dotato di chiusura

antirandagismo adatto all’esposizione diretta su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

I contenitori utilizzati per il servizio saranno dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa

52 svuotamenti/anno.

Per valutare la produzione di carta delle utenze non domestiche si procede

moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2 per la

superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da quanto

definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 8 a Boissano e 22 a Toirano

Complessivamente per la raccolta del vetro-utenze non domestiche

occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE

Cassonetti 240 l 8 22 30

Tabella 6.5.8 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del vetro UND

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pro

ge

tto

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 8 190 90%

Raccolte/settimana 0,5

Ore annue necessarie 6

Tabella 6.5.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro

Boissano

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 22 190 90%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 33

Tabella 6.5.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro

Toirano

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.

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tto

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

a) Quantità captate/anno 81 t

b) Rapporto conversione 0,25 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 326 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 11

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 6

l) Viaggi/anno (max h,l) 11

Distanza impianto (km) 56

Viaggi/anno 11

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 21

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.5.11– Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto del vetro presso

gli impianti di conferimento - Boissano

a) Quantità captate/anno 125 t

b) Rapporto conversione 0,25 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 500 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 17

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 9

l) Viaggi/anno (max h,l) 17

Distanza impianto (km) 56

Viaggi/anno 17

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 32

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.5.12– Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto del vetro presso

gli impianti di conferimento - Toirano

I l materiale verrà conferito presso una piattaforma COREVE.

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tto

6.6. IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI

Utenze domestiche La raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI sarà di

tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di

svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità

peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito

verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

• Sacchi semitrasparenti;

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa

52 interventi/anno.

Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

Abitanti 2.452

a Produzione pro capite TOTALE 1,13 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 15%

c Produzione pro capite (a x b) 0,16 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 97%

e Produzione pro capite (c x d) 0,16 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,46 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,39 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 2,74

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 1 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 7

l Tasso di conversione kg/l 0,055 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 49,85 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 54,84 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.6.1 – Produzioni/famiglia di imballaggi in plastica e metallici UD Boissano

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Abitanti 2.680

a Produzione pro capite TOTALE 1,67 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 15%

c Produzione pro capite (a x b) 0,24 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 95%

e Produzione pro capite (c x d) 0,23 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,12 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,48 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 3,39

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 1 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 7

l Tasso di conversione kg/l 0,055 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 61,72 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 67,89 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.6.2 – Produzioni/famiglia di imballaggi in plastica e metallici UD Toirano

Per ogni famiglia si presume una produzione di imballaggi in plastica e

metallici pari a 54,84 e 67,89 litri in sette giorni, che è il periodo massimo che

intercorre tra due svuotamenti successivi. Ad ogni famiglia verrà assegnata

una dotazione annua di sacchi.

Complessivamente per la raccolta di imballaggi in plastica e metallici

utenze domestiche occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE

Sacchi (dotazione annua)

51.896 65.884 117.780

Tabella 6.6.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UD

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

Page 66: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

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pro

ge

tto

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 998 370 80 %

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 675

Tabella 6.6.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UD Boissano

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 1.267 370 80 %

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 857

Tabella 6.6.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UD Toirano

Utenze non domestiche La raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI sarà

effettuata con modalità di raccolta domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di attrezzatura previste per le raccolte sono:

• Sacchi semitrasparenti;

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa

52 svuotamenti/anno.

Per valutare la produzione di plastica e metalli delle utenze non domestiche

si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2

per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da

quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

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pro

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tto

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 45 a Boissano e 59 a Toirano

Complessivamente per la raccolta di imballaggi in plastica utenze non

domestiche occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura n.

Sacchi da 110 l

(dotazione annua) 5.408

Tabella 6.6.6 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UND

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 45 370 90%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 34

Tabella 6.6.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UND

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 59 370 90%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 45

Tabella 6.6.8 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UND

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.

Page 68: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

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TRASPORTO AGLI IMPIANTI

a) Quantità captate/anno 110 t

b) Rapporto conversione 0,055 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 2.004 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 5

f) Volume utile 130 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 16

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 9

l) Viaggi/anno (max h,l) 16

Distanza impianto (km) 20

Viaggi/anno 16

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 11

Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3

Tabella 6.6.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di imballaggi in plastica e metallici presso gli impianti di conferimento - Boissano

a) Quantità captate/anno 178 t

b) Rapporto conversione 0,055 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 3.230 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 5

f) Volume utile 130 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 25

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 14

l) Viaggi/anno (max h,l) 25

Distanza impianto (km) 20

Viaggi/anno 25

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 17

Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3

Tabella 6.6.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di imballaggi in plastica e metallici presso gli impianti di conferimento - Toirano

Il materiale verrà conferito presso una piattaforma COREPLA/CIAL/CNA.

Page 69: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

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6.7. INGOMBRANTI

La raccolta differenziata degli INGOMBRANTI sarà di tipo domiciliare, su

prenotazione.

Gli utenti che necessitano del servizio dovranno prenotare la raccolta

telefonicamente ed esporre il materiale fronte strada nel giorno e nell’orario

concordato con la ditta.

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con pianale ribassato e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di mezzi e personale si valutano i costi di servizi, ipotizzando un turno

di servizio ogni due settimane.

Raccolte/settimana 0,5

Ore annue necessarie 156

Tabella 6.7.1 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta degli

ingombranti - Boissano

Raccolte/settimana 0,5

Ore annue necessarie 156

Tabella 6.7.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta degli

ingombranti - Toirano

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti

ingombranti raccolti:

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a) Quantità captate/anno 35 t

b) Rapporto conversione 0,20 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 177 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1,0

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 6

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 3

l) Viaggi/anno (max h,l) 6

Distanza impianto (km) 20

Viaggi/anno 6

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 6

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.7.3 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto degli

ingombranti presso gli impianti di conferimento - Boissano

a) Quantità captate/anno 54 t

b) Rapporto conversione 0,20 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 270 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1,0

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 9

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 4

l) Viaggi/anno (max h,l) 9

Distanza impianto (km) 20

Viaggi/anno 9

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 17

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.7.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto degli

ingombranti presso gli impianti di conferimento - Toirano

Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento specifico,

individuato dai Comuni di Boissano e Toirano.

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6.8. R.U.P.

La raccolta differenziata del R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi, ovvero pile e

farmaci) sarà di tipo stradale. Presso i rivenditori di pile e presso le farmacie

saranno collocati dei contenitori ad hoc.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

• Contenitore per RUP

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/mese per un totale di circa 12

interventi/anno.

Complessivamente per la raccolta dei R.U.P. occorrono le seguenti

attrezzature:

Attrezzatura Boissano Toirano n.

Contenitori per RUP 6 6 12

Tabella 6.8.1 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dei R.U.P.

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta. Si prevede l’utilizzo di automezzi

furgonati e di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore

necessarie e del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di

servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Contenitori specifici per RUP

6 60 100%

Raccolte/settimana 0,25

Ore annue necessarie 8

Tabella 6.8.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dei R.U.P. -

Boissano

Page 72: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

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ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Contenitori specifici per RUP

6 60 100%

Raccolte/settimana 0,25

Ore annue necessarie 8

Tabella 6.8.3 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dei R.U.P. -

Toirano

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti:

a) Quantità captate/anno 20 t

b) Rapporto conversione 2,00 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 10 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1,0

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 1

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 2

l) Viaggi/anno (max h,l) 2

Distanza impianto (km) 20

Viaggi/anno 2

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 1

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.8.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dei R.U.P. presso

gli impianti di conferimento - Boissano

Page 73: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

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a) Quantità captate/anno 33 t

b) Rapporto conversione 2,00 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 16 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1,0

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 1

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 3

l) Viaggi/anno (max h,l) 3

Distanza impianto (km) 20

Viaggi/anno 3

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 2

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.8.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dei R.U.P. presso

gli impianti di conferimento - Toirano

Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento idoneo.

Page 74: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

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6.9. SECCO RESIDUO

Utenze domestiche La raccolta differenziata del SECCO RESIDUO sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di

svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità

peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito

verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

• Sacchi di plastica

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa

52 interventi/anno.

Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

Abitanti 2.452

a Produzione pro capite TOTALE 1,13 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 30%

c Produzione pro capite (a x b) 0,34 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 91%

e Produzione pro capite (c x d) 0,31 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,46 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,75 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 5,27

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 1 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 7

l Tasso di conversione kg/l 0,15 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 35,16 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 38,67 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.9.1 – Produzioni/famiglia di SECCO RESIDUO UD Boissano

Page 75: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

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Abitanti 2.680

a Produzione pro capite TOTALE 1,67 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 30%

c Produzione pro capite (a x b) 0,51 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 86%

e Produzione pro capite (c x d) 0,44 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,12 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,92 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 6,47

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 1 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 7

l Tasso di conversione kg/l 0,15 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 43,15 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 47,46 l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.9.2 – Produzioni/famiglia di SECCO RESIDUO UD Toirano

Per ogni famiglia si presume una produzione di SECCO RESIDUO pari a 38,67

e 47,46 litri in sette giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due

svuotamenti successivi.

Complessivamente per la raccolta del secco residuo-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE

Sacchi (dotazione annua) 51.896 65.884 117.780

Tabella 6.9.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di SECCO RESIDUO

UD

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

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ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 998 370 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 591

Tabella 6.9.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di SECCO E

RESIDUO UD Boissano

valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 1.267 370 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 750

Tabella 6.9.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di SECCO E

RESIDUO UD Toirano

Utenze non domestiche La raccolta differenziata del SECCO RESIDUO sarà effettuata con modalità

di raccolta domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di attrezzatura previste per le raccolte sono:

• Sacchi di plastica

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa

52 svuotamenti/anno.

Per valutare la produzione di plastica e metalli delle utenze non domestiche

si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2

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per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da

quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 61 a Boissano e 74 a Toirano

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 61 370 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 41

Tabella 6.9.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica UND

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 74 370 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 50

Tabella 6.9.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica UND

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.

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TRASPORTO AGLI IMPIANTI

a) Quantità captate/anno 289 t

b) Rapporto conversione 0,15 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 1.925 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 5

f) Volume utile 130 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 15

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 24

l) Viaggi/anno (max h,l) 24

Distanza impianto (km) 35

Viaggi/anno 24

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 34

Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3

Tabella 6.9.8 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di SECCO RESIDUO presso gli impianti di conferimento

a) Quantità captate/anno 472 t

b) Rapporto conversione 0,15 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 3.144 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 5

f) Volume utile 130 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 25

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 38

l) Viaggi/anno (max h,l) 38

Distanza impianto (km) 35

Viaggi/anno 38

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 73

Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3

Tabella 6.9.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di SECCO RESIDUO presso gli impianti di conferimento

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Parallelamente al servizio di raccolta del SECCO RESIDUO, sarà possibile

eventualmente implementare un servizio specifico di raccolta per i pannolini.

A tale scopo potranno essere collocati sul territorio dei cassonetti da 360 litri

dotati di serratura, la cui chiave verrebbe consegnata solo agli utenti che ne

facessero richiesta.

6.10. COMPOSTAGGIO DOMESTICO E COLLETTIVO

Il compostaggio è un processo biologico controllato attraverso il quale

dai residui organici viene ricavato un prodotto denominato compost, un

terricciato che ha come caratteristiche quella di essere stabile ed igienico.

Il compost si ottiene attraverso un processo biossidativo controllato dove la

decomposizione di materiali organici di origine biologica, trasformandosi,

producono un materiale che, se immesso nel terreno, migliora la qualità

senza arrecare alcuna forma di inquinamento.

Il compostaggio domestico consiste in una procedura che permette la

produzione di compost tramite la gestione in proprio, a livello famigliare, dei

rifiuti biodegradabili prodotti. Per l’espletamento di tale azione occorre la

disponibilità di un giardino o di un orto; pertanto solo una percentuale della

popolazione ha la possibilità di effettuare tale pratica.

Il compostaggio domestico risulta estremamente importante, poiché

permette di evitare che i rifiuti biodegradabili autosmaltiti non rientrino nel

circuito dei rifiuti urbani, permettendo un risparmio effettivo in termini di

servizio di raccolta e di trattamento.

Per quanto riguarda la realtà di Boissano e Toirano si è stimato, in

funzione delle caratteristiche urbanistiche, che le famiglie potenzialmente in

grado di autosmaltire domiciliarmente la frazione organica rappresentino il

20% del totale.

Per quanto riguarda il compostaggio collettivo, le esperienze più

performanti sono quelle che adottano attrezzature automatiche o

semiautomatiche, che abbinano il corretto conferimento dell’utenza ad un

controllo automatico delle operazioni di compostaggio: queste macchine

consentono un’adeguata maturazione dell’organico e un suo corretto

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bilanciamento chimico, per una produzione di compost di qualità da

utilizzare in aree verdi, orti, giardini, ecc...

Le compostiere elettromeccaniche sono macchinari automatici o

semiautomatici il cui funzionamento prevede un conferimento diretto da

parte dell’utenza, una triturazione iniziale del materiale (non tutte le

compostiere elettromeccaniche in commercio lo prevedono), un’aggiunta

di strutturante (pellet di legno o segatura o trucioli) che in alcune

meccaniche è automatico mentre in altre è manuale, una prima camera di

fermentazione, una seconda camera di maturazione (in alcune macchine

si tratta in realtà di un’unica camera) e una tramoggia di scarico. Il

prodotto in uscita viene in genere stoccato in mastelli o bidoni per

un’ulteriore maturazione o semplice stoccaggio in attesa di essere utilizzato.

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6.11. ECOCENTRI

Un sistema integrato di raccolta rifiuti non può prescindere dalla presenza di

una o più aree adibite al conferimento dei materiali di scarto per i quali non

viene attivato un servizio di raccolta specifico, a causa della non economicità

dello stesso, oltre ai materiali già oggetto di raccolta.

Dal punto di vista normativo, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della

tutela del territorio 8 aprile 2008 (in Gazz. Uff., 28 aprile, n. 99) di seguito

riportato, disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo

differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

All. 1. REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Ubicazione ed accesso

1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria

di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia

alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il

conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. Requisiti del Centro di Raccolta

2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme

vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di

sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo,

la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il

paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:

a. adeguata viabilità interna;

b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei

rifiuti;

c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti

dalle zone di raccolta dei rifiuti;

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d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi

mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita

la manutenzione nel tempo.

2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di

illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni

e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le

tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme

per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di

garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica

dell'area.

3. Struttura del centro

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con

cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e

opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili

è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il

conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante

copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori

posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in

modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di

raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al

conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di

contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di

esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il

contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1 I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato

dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi

omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse

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tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi

da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo

smaltimento.

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)

2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)

3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)

4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)

6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)

7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)

8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)

9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)

11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)

12. solventi (codice CER 20 01 13*)

13. acidi (codice CER 20 01 14*)

14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)

15. prodotti fotochimici (20 01 17*)

16. pesticidi (CER 20 01 19*)

17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)

18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*,

20 01 35* e 20 01 36)

19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)

20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali

esausti (codice CER 20 01 26*)

21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)

22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)

23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)

24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)

25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli

ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20

01 33*, 20 01 34)

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26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)

27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)

28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)

30. ingombranti (codice CER 20 03 07)

31. cartucce toner esaurite (20 03 99)

32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo

restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

4.3 Il centro deve garantire:

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel

gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle

procedure di emergenza in caso di incidenti.

b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato

secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte

salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi

per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve

modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai

componenti che contengono liquidi e fluidi.

5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il

deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di

resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di

pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi

atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di

travaso e di svuotamento.

5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.

es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e

contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il

carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in

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perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi

e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del

rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di

etichettatura di sostanze pericolose.

5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle

disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.

5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori

stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire

dalle batterie stesse.

5.8 I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti

dagli agenti atmosferici.

5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta

stagna, dotati di sistema di chiusura.

5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto

previsto dalla normativa vigente in materia.

5.11 E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure

di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I

RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui

all'Allegato 1 del DM 185/2007.

5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non

destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere

sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni

di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed

elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire

danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o

pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di

recupero.

6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta

avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti

frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

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a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di

apparecchiature tipo ragno

b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili

c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas

contenuti nei circuiti.

6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri

e di odori.

6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono

essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli

scarrabili/platee o all'esterno del centro.

6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso

e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la

compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai

modelli di cui agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli

addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti

conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

7. Durata del deposito

7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al

centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero

entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

8. Compilazione schede Il personale addetto alla gestione del centro compila regolarmente le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008, n. 31623 ALLEGATO Ia SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA -------------------------------------------------------------------------------- | | Numero | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Data | | -------------------------------------------------------------------------------- | Centro di raccolta | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sito in | | -------------------------------------------------------------------------------- | Via e numero civico | | -------------------------------------------------------------------------------- | CAP | |

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-------------------------------------------------------------------------------- | Telefono | | -------------------------------------------------------------------------------- | Fax | | -------------------------------------------------------------------------------- Descrizione tipologia di rifiuto ............................................... Codice dell'Elenco dei rifiuti ................................................. Ricevuto da utenza Domestica Non domestica Nome Cognome / Azienda* ........................................................ Codice Fiscale / Partita IVA* .................................................. Targa del mezzo che conferisce* ................................................ * Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani sulla base dei Regolamenti comunali Quantitativo conferito al centro di raccolta ......... Unità di misura ......... Firma dell'addetto al centro di raccolta ........................................ ALLEGATO Ib SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA -------------------------------------------------------------------------------- | | Numero | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Data | | -------------------------------------------------------------------------------- | Centro di raccolta | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sito in | | -------------------------------------------------------------------------------- | Via e numero civico | | -------------------------------------------------------------------------------- | CAP | | -------------------------------------------------------------------------------- | Telefono | | -------------------------------------------------------------------------------- | Fax | | -------------------------------------------------------------------------------- Descrizione tipologia di rifiuto ............................................... Codice dell'Elenco dei rifiuti ................................................. Quantitativo conferito al centro di raccolta ......... Unità di misura .........

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6.12. RISULTATI ATTESI

Dal servizio di raccolta si attendono, per il primo anno, i seguenti risultati di

raccolta (poiché l’attivazione dei servizi sarà graduale, per il primo anno non si

prevede di raggiungere immediatamente l’obiettivo finale di raccolta):

MATERIALE kg/anno %

ORGANICO 130.817 13%

CARTA E CARTONE 111.553 11%

CARTONE 13.092 1%

VETRO 81.143 8%

IMBALLAGGI IN PLASTICA 76.744 8%

ACCIAIO 13.771 1%

ALLUMINIO 2.851 0%

VERDE 37.252 4%

INGOMBRANTI RECUPERATI 26.608 3%

LEGNO 20.459 2%

RUP 571 0%

TESSILI 10.643 1%

RAEE 15.965 2%

ALTRO 26.624 3%

SECCO RESIDUO 415.800 42%

TOT 983.894 100%

% RD 58% Tabella 6.12.1 – Risultati attesi primo anno – Boissano

MATERIALE kg/anno %

ORGANICO 216.406 14%

CARTA E CARTONE 183.229 12%

CARTONE 37.830 2%

VETRO 118.273 8%

IMBALLAGGI IN PLASTICA 118.237 8%

ACCIAIO 21.367 1%

ALLUMINIO 4.594 0%

VERDE 56.604 4%

INGOMBRANTI RECUPERATI 50.959 3%

LEGNO 29.501 2%

RUP 931 0%

TESSILI 17.373 1%

RAEE 24.343 2%

ALTRO 32.186 2%

SECCO RESIDUO 634.050 41%

TOT 1.545.883 100%

% RD 59% Tabella 6.12.2 – Risultati attesi primo anno - Toirano

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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A regime (a partire dal secondo anno), i risultati attesi sono i seguenti:

MATERIALE kg/anno %

ORGANICO 174.423 18%

CARTA E CARTONE 129.241 13%

CARTONE 17.455 2%

VETRO 81.391 8%

IMBALLAGGI IN PLASTICA 91.229 9%

ACCIAIO 15.205 2%

ALLUMINIO 3.801 0,4%

VERDE 49.669 5%

INGOMBRANTI RECUPERATI 35.478 4%

LEGNO 21.287 2%

RUP 710 0,1%

TESSILI 14.191 1%

RAEE 21.287 2%

ALTRO 21.287 2%

SECCO RESIDUO 288.793 30%

TOT 965.446 100%

% RD 70% Tabella 6.12.3 – Risultati attesi a regime – Boissano

MATERIALE kg/anno %

ORGANICO 282.811 18%

CARTA E CARTONE 208.283 13%

CARTONE 43.549 3%

VETRO 124.970 8%

IMBALLAGGI IN PLASTICA 147.023 9%

ACCIAIO 24.504 2%

ALLUMINIO 6.126 0,4%

VERDE 75.472 5%

INGOMBRANTI RECUPERATI 53.909 3%

LEGNO 32.345 2%

RUP 1.078 0,1%

TESSILI 21.563 1%

RAEE 32.345 2%

ALTRO 32.345 2%

SECCO RESIDUO 471.590 30%

TOT 1.557.914 100%

% RD 70% Tabella 6.12.4 – Risultati attesi a regime - Toirano

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Grafico 6.12.1 – Risultati attesi a regime - Boissano

Grafico 6.12.2 – Risultati attesi a regime - Toirano

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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6.13. START UP

La fase di attivazione dei servizi richiede le seguenti attività:

• Indagini territoriali

• Consegna delle attrezzature

• Campagna di comunicazione

Le indagini territoriali hanno lo scopo di conoscere il numero puntuale e le

tipologie di utenze presenti sul territorio, nonché l’idoneità degli spazi

pertinenziali privati ove collocare i cassonetti e la possibilità dell’esposizione

stradale degli stessi.

Successivamente, per attivare i nuovi servizi di raccolta differenziata porta a

porta, bisogna distribuire le nuove attrezzature e di seguito rimuovere quelle

stradali che non servono più.

Questa fase risulta essere la più critica da un punto di vista di impatto con le

utenze, sia esse domestiche che non domestiche.

A tal proposito, è necessario sottolineare che la messa in opera del progetto

tecnico deve essere accompagnata e regolata su tempistiche precise con un

Piano di Comunicazione.

Si tratta di delineare prima dell’attivazione una Campagna di sensibilizzazione

dotata di un’apposita Immagine Coordinata: condurre degli incontri di

Concertazione, per esempio con le associazioni di categoria, degli incontri

pubblici, delle attività di Animazione Territoriale e, durante l’attivazione,

predisporre del materiale informativo essenziale per la riuscita di tutto il

progetto.

A chiusura della Campagna di Comunicazione, nei mesi successivi

all’attivazione dei servizi, si consiglia di condurre controlli e ritorni comunicativi

al fine di tenere sempre alto e vivo l’interesse e la sensibilità della popolazione

per la Raccolta Differenziata.

Di seguito si dà una quantificazione economica di massima relativa ai costi di

comunicazione, indagini e consegne:

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VOCE COSTO 1°

anno

COSTO anni

successivi

Comunicazione € 8.582,00 € 4.904,00

Indagini € 1.538,72 -

Consegne € 9.489,09 -

Totale € 19.609,81 € 4.904,00

Tabella 6.13.1 – Costo azioni di start up - Boissano

VOCE COSTO 1°

anno

COSTO anni

successivi

Comunicazione € 9.380,00 € 5.360,00

Indagini € 1.944,48

Consegne € 10.893,22

Totale € 22.217,70 € 5.360,00

Tabella 6.13.2 – Costo azioni di start up - Toirano

6.14. SERVIZI DI SPAZZAMENTO

Per quanto riguarda lo spazzamento, si prevede di attivare servizi di tipo sia

manuale sia meccanizzato.

Per Boissano si prevede esclusivamente lo spazzamento meccanizzato, con

frequenza settimanale

Per Toirano i servizi manuali sono previsti per 2 turni/settimana, mentre quelli

meccanizzati per 1 turno/settimana.

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6.15. ANALISI ECONOMICA

La seguente tabella mostra il costo annuo di ammortamento delle

attrezzature, valutato su 6 anni con un tasso di interesse del 5% (le attrezzature

sono comprensive di un 10% di scorte di magazzino):

ATTREZZATURE

TOTA

LE

CO

STO

AC

QU

ISTO

INV

ESTI

MEN

TO

AM

MO

RTA

MEN

TO

Mastelli 25 l 868 € 4,10 € 3.558,80 € 701,15

Mastelli 35 l 868 € 4,10 € 3.558,80 € 701,15

Mastelli 40 l 868 € 4,10 € 3.558,80 € 701,15

Cassonetti 120 l 61 € 17,00 € 1.037,00 € 204,31

Cassonetti 240 l 67 € 24,00 € 1.608,00 € 316,80

Cassonetti R.U.P. 6 € 100,00 € 600,00 € 118,21

Sacchi 114.769 € 0,03 € 3.443,07 € 3.443,07

Sacchetti biodegradabili 109.855 € 0,05 € 5.492,75 € 5.492,75

Biopattumiere 7 l 1.048 € 2,00 € 2.096,00 € 412,95

Scarrabili 5 € 5.000,00 € 25.000,00 € 4.925,44

Press container 1 € 12.500,00 € 12.500,00 € 2.462,72

Compostiere 200 € 40,00 € 8.000,00 € 1.576,14

TOTALE € 70.453,22 € 21.055,82

Tabella 6.15.1 – Costo ammortamento attrezzature - Boissano

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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ATTREZZATURE

TOTA

LE

CO

STO

AC

QU

ISTO

INV

ESTI

MEN

TO

AM

MO

RTA

MEN

TO

Mastelli 25 l 944 € 4,10 € 3.870,40 € 762,54

Mastelli 35 l 944 € 4,10 € 3.870,40 € 762,54

Mastelli 40 l 944 € 4,10 € 3.870,40 € 762,54

Cassonetti 120 l 134 € 17,00 € 2.278,00 € 448,81

Cassonetti 240 l 121 € 24,00 € 2.904,00 € 572,14

Cassonetti R.U.P. 6 € 100,00 € 600,00 € 118,21

Sacchi 145.618 € 0,03 € 4.368,54 € 4.368,54

Sacchetti biodegradabili 141.742 € 0,05 € 7.087,10 € 7.087,10

Biopattumiere 7 l 1.330 € 2,00 € 2.660,00 € 524,07

Scarrabili 5 € 5.000,00 € 25.000,00 € 4.925,44

Press container 1 € 12.500,00 € 12.500,00 € 2.462,72

Compostiere 240 € 40,00 € 9.600,00 € 1.891,37

TOTALE € 78.608,84 € 24.685,99

Tabella 6.15.2 – Costo ammortamento attrezzature - Toirano

La tabella successiva sintetizza i costi annui relativi agli automezzi destinati alla

raccolta ed al trasporto dei rifiuti, comprensivi della quota di ammortamento

(calcolata su 7 anni e 5% di tasso di interesse) e dei costi di utilizzo e

manutenzione:

Tipologia mezzo (ore/anno) Costo orario

(€/h) Costo annuo (€/anno)

Automezzo con vasca 7 m3 1.660 € 9,85 € 16.355,79

Compattatore 10 m3 1.905 € 15,57 € 29.655,15

Compattatore 26 m3 65 € 21,66 € 1.403,51

Automezzo con pianale

ribassato 156 € 9,53 € 1.491,38

Furgone RUP 8 € 9,43 € 73,74

Motrice con scarrabile 43 € 21,43 € 911,49

Spazzatrice 312 € 14,33 € 4.470,58

totale € 54.361,63

Tabella 6.15.3 – Costo annuo automezzi - Boissano

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Tipologia mezzo (ore/anno) Costo orario

(€/h) Costo annuo (€/anno)

Automezzo con vasca 7 m3 2.255 € 9,85 € 22.217,74

Compattatore 10 m3 2.340 € 15,57 € 36.421,31

Compattatore 26 m3 104 € 21,66 € 2.252,54

Automezzo con pianale ribassato

156 € 9,53 € 1.491,38

Furgone RUP 8 € 9,43 € 73,74

Motrice con scarrabile 71 € 21,43 € 1.521,53

Vasca spazzamento manuale 683 € 5,02 € 3.432,52

Spazzatrice 68 € 14,33 € 979,95

totale € 68.390,70

Tabella 6.15.4 – Costo annuo automezzi - Toirano

Di seguito si esplicitano i costi relativi al personale necessario per i servizi di

raccolta e trasporto, gestione ecocentro e spazzamenti, ipotizzando livelli FISE

ASSOAMBIENTE 2B (raccolta, ecocentro, spazzamento manuale) e 4B

(trasporto, spazzamento meccanizzato):

SERVIZIO h/anno Costo orario

(€/h) Costo annuo

(€/anno)

Raccolta 3.729 € 22,28 € 83.080,60

Trasporto 107 € 26,68 € 2.863,65

Ecocentro 520 € 22,28 € 11.585,60

Spazzamento meccanizzato

312 € 26,68 € 8.324,16

totale € 105.854,01

Tabella 6.19.5 – Costo annuo personale - Boissano

SERVIZIO h/anno Costo orario

(€/h) Costo annuo

(€/anno)

Raccolta 4.758 € 22,28 € 106.017,73

Trasporto 175 € 26,68 € 4.669,00

Ecocentro 520 € 22,28 € 11.585,60

Spazzamento manuale 683 € 22,28 € 15.223,48

Spazzamento meccanizzato

68 € 26,68 € 1.824,66

totale € 139.320,47

Tabella 6.19.6 – Costo annuo personale - Toirano

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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Le seguenti tabelle illustrano i costi di trattamento e smaltimento al netto dei

contributi CONAI, relativamente al primo anno (poiché l’attivazione dei servizi

sarà graduale, per il primo anno non si prevede di raggiungere

immediatamente l’obiettivo finale di raccolta):

MATERIALE kg/anno

costo smaltimento

e trattamento (€/kg)

costo smaltimento e

trattamento (€/anno)

ricavi CONAI (€/kg)

ricavi CONAI

(€/anno)

COSTO NETTO (€/anno)

ORGANICO 130.817 € 0,11 € 14.481,49 € 14.481,49

CARTA E CARTONE 111.553 € 0,03 € 3.066,59 -€ 3.066,59

CARTONE 13.092 € 0,09 € 1.243,04 -€ 1.243,04

VETRO 81.143 € 0,02 € 1.622,86 € 0,04 € 2.910,60 -€ 1.287,74

IMBALLAGGI IN PLASTICA 76.744 € 0,10 € 7.674,38 € 0,29 € 22.380,04 -€ 14.705,65

ACCIAIO 13.771 € 0,10 € 1.377,06 € 0,09 € 1.194,88 € 182,19

ALLUMINIO 2.851 € 0,10 € 285,09 € 0,43 € 1.235,78 -€ 950,69

VERDE 37.252 € 0,05 € 1.862,59 € 1.862,59 INGOMBRANTI

RECUPERATI 26.608 € 0,00

LEGNO 20.459 € 0,01 € 295,84 -€ 295,84

RUP 571 € 0,50 € 285,58 € 285,58

TESSILI 10.643 € 0,00

RAEE 15.965 € 0,00

ALTRO 26.624 € 0,00

SECCO RESIDUO 415.800 € 0,108 € 44.989,60 € 44.989,60

TOT 983.894 totale € 40.251,91 Tabella 6.19.7– Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento primo anno -

Boissano

MATERIALE kg/anno

costo smaltimento

e trattamento (€/kg)

costo smaltimento e

trattamento (€/anno)

ricavi CONAI (€/kg)

ricavi CONAI

(€/anno)

COSTO NETTO (€/anno)

ORGANICO 216.406 € 0,111 € 23.956,16

€ 23.956,16

CARTA E CARTONE 183.229

€ 0,027 € 5.036,96 -€ 5.036,96

CARTONE 37.830

€ 0,095 € 3.591,97 -€ 3.591,97

VETRO 118.273 € 0,020 € 2.365,46 € 0,036 € 4.242,45 -€ 1.876,99

IMBALLAGGI IN PLASTICA 118.237 € 0,100 € 11.823,67 € 0,292 € 34.480,18 -€ 22.656,51

ACCIAIO 21.367 € 0,100 € 2.136,70 € 0,087 € 1.854,02 € 282,69

ALLUMINIO 4.594 € 0,100 € 459,45 € 0,433 € 1.991,57 -€ 1.532,12

VERDE 56.604 € 0,050 € 2.830,20

€ 2.830,20 INGOMBRANTI

RECUPERATI 50.959

€ 0,00

LEGNO 29.501

€ 0,014 € 426,58 -€ 426,58

RUP 931 € 0,500 € 465,54

€ 465,54

TESSILI 17.373

€ 0,00

RAEE 24.343

€ 0,00

ALTRO 32.186

€ 0,00

SECCO RESIDUO 634.050 € 0,108 € 68.604,26

€ 68.604,26

TOT 1.545.883 totale

€ 61.017,70

Tabella 6.19.9– Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento primo anno - Toirano

Page 97: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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Le seguenti tabelle illustrano i costi di trattamento e smaltimento al netto dei

contributi CONAI, relativamente agli anni successivi al primo:

MATERIALE kg/anno

costo smaltimento

e trattamento (€/kg)

costo smaltimento e

trattamento (€/anno)

ricavi CONAI (€/kg)

ricavi CONAI

(€/anno)

COSTO NETTO (€/anno)

ORGANICO 174.423 € 0,111 € 19.308,65

€ 19.308,65

CARTA E CARTONE 129.241

€ 0,027 € 3.552,84 -€ 3.552,84

CARTONE 17.455

€ 0,095 € 1.657,39 -€ 1.657,39

VETRO 81.391 € 0,020 € 1.627,81 € 0,036 € 2.919,48 -€ 1.291,67

IMBALLAGGI IN PLASTICA 91.229 € 0,100 € 9.122,91 € 0,292 € 26.604,23 -€ 17.481,32

ACCIAIO 15.205 € 0,100 € 1.520,49 € 0,087 € 1.319,33 € 201,16

ALLUMINIO 3.801 € 0,100 € 380,12 € 0,433 € 1.647,71 -€ 1.267,59

VERDE 49.669 € 0,050 € 2.483,46

€ 2.483,46 INGOMBRANTI

RECUPERATI 35.478

€ 0,00

LEGNO 21.287

€ 0,014 € 307,81 -€ 307,81

RUP 710 € 0,500 € 354,78

€ 354,78

TESSILI 14.191

€ 0,00

RAEE 21.287

€ 0,00

ALTRO 21.287

€ 0,00

SECCO RESIDUO 288.793 € 0,108 € 31.247,35

€ 31.247,35

TOT 965.446 totale

€ 28.036,79

Tabella 6.19.8 – Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento anni successivi - Boissano

MATERIALE kg/anno

costo smaltimento

e trattamento (€/kg)

costo smaltimento e

trattamento (€/anno)

ricavi CONAI (€/kg)

ricavi CONAI

(€/anno)

COSTO NETTO (€/anno)

ORGANICO 282.811 € 0,111 € 31.307,13

€ 31.307,13

CARTA E CARTONE 208.283

€ 0,027 € 5.725,71 -€ 5.725,71

CARTONE 43.549

€ 0,095 € 4.135,01 -€ 4.135,01

VETRO 124.970 € 0,020 € 2.499,40 € 0,036 € 4.482,67 -€ 1.983,27

IMBALLAGGI IN PLASTICA 147.023 € 0,100 € 14.702,35 € 0,292 € 42.874,98 -€ 28.172,64

ACCIAIO 24.504 € 0,100 € 2.450,39 € 0,087 € 2.126,20 € 324,19

ALLUMINIO 6.126 € 0,100 € 612,60 € 0,433 € 2.655,43 -€ 2.042,83

VERDE 75.472 € 0,050 € 3.773,60

€ 3.773,60 INGOMBRANTI

RECUPERATI 53.909

€ 0,00

LEGNO 32.345

€ 0,014 € 467,71 -€ 467,71

RUP 1.078 € 0,500 € 539,09

€ 539,09

TESSILI 21.563

€ 0,00

RAEE 32.345

€ 0,00

ALTRO 32.345

€ 0,00

SECCO RESIDUO 471.590 € 0,108 € 51.026,00

€ 51.026,00

TOT 1.557.914 totale

€ 44.442,85

Tabella 6.19.10 – Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento anni successivi - Toirano

Page 98: Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di … R 12... · 2013-08-09 · rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti

educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente al primo

anno:

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 181.271,47 € 73,93

START UP € 19.609,81 € 8,00

spese generali € 10.044,06 € 4,10

IVA € 21.092,53 € 8,60

SMALTIMENTI € 72.578,67 € 29,60

IVA € 7.257,87 € 2,96

RICAVI CONAI -€ 32.326,76 -€ 13,18

COMPLESSIVO € 279.527,65 € 114,00

Tabella 6.19.11 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 232.397,17 € 86,72

START UP € 22.217,70 € 8,29

spese generali € 12.730,74 € 4,75

IVA € 26.734,56 € 9,98

SMALTIMENTI € 112.641,43 € 42,03

IVA € 11.264,14 € 4,20

RICAVI CONAI -€ 51.623,73 -€ 19,26

COMPLESSIVO € 366.362,02 € 136,70 Tabella 6.19.12 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

99

pro

ge

tto

Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente agli anni

successivi al primo:

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 181.271,47 € 73,93

START UP € 4.904,00 € 2,00

spese generali € 9.308,77 € 3,80

IVA € 19.548,42 € 7,97

SMALTIMENTI € 66.045,57 € 26,94

IVA € 6.604,56 € 2,69

RICAVI CONAI -€ 38.008,79 -€ 15,50

COMPLESSIVO € 249.674,01 € 101,82

Tabella 6.19.11 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 232.397,17 € 86,72

START UP € 5.360,00 € 2,00

spese generali € 11.887,86 € 4,44

IVA € 24.964,50 € 9,32

SMALTIMENTI € 106.910,55 € 39,89

IVA € 10.691,06 € 3,99

RICAVI CONAI -€ 62.467,71 -€ 23,31

COMPLESSIVO € 329.743,43 € 123,04 Tabella 6.19.12 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano

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100

tre

s

7. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011, è istituito il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per:

a) la copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani;

b) il finanziamento di servizi indivisibili.

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o

aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente

dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per

l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i

soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte.

Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione:

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101

tre

s

destinazione composizione natura

copertura integrale

dei costi di

investimento e di

esercizio della

gestione dei rifiuti

urbani

quota (fissa) determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio

di gestione dei rifiuti, riferite in particolare

agli investimenti per le opere e ai relativi

ammortamenti

tributaria

o di

corrispettivo quota (variabile) rapportata alle quantità di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità

dei costi di gestione

finanziamento di

servizi indivisibili

componente unica

da 0,30 (standard) a 0,40 €/m2

sono ridotti in misura corrispondete al

gettito della maggiorazione standard il

fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo

perequativo nonché i trasferimenti erariali

dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e

della Regione Sardegna

le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle

d’Aosta e le Province di Trento e Bolzano

assicurano il recupero al bilancio statale del

predetto maggior gettito dei comuni

ricadenti nel proprio territorio

tributaria

Tabella 7.1 – Composizione del tributo

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e

per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la elaborazione

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del

ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa

Ronchi».

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102

tre

s

Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella

seguente tabella:

descrizione dei costi natura dei

costi

A) Costi operativi

di gestione – CG

A.1) Costi di gestione

del ciclo dei servizi sui

RSU indifferenziati –

CGIND

Costi di spazzamento e

lavaggio strade e

piazze pubbliche – CSL

parte fissa

Costi di raccolta e

trasporto RSU

indifferenziati – CRT

parte

variabile

Costi di trattamento e

smaltimento RSU

indifferenziati – CTS

parte

variabile

Altri costi – AC parte fissa

A.2) Costi di gestione

del ciclo della RD –

CGD

Costi di raccolta

differenziata per

materiale – CRD

parte

variabile

Costi di trattamento e

riciclo (al netto dei

proventi della vendita

di materiale ed energia

derivante da rifiuti) –

CTR

parte

variabile

B) Costi comuni –

CC

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento,

della riscossione e del contenzioso – CARC parte fissa

B.2) Costi generali di gestione – CGG parte fissa

B.3) Costi comuni diversi – CCD parte fissa

C) Costi d’uso del

capitale – CK

Ammortamenti, accantonamenti,

remunerazione del capitale investito parte fissa

Tabella 7.2 – Costi

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103

tre

s

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non

domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo

criteri razionali.

A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento:

a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale (in

particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione

urbanistica e territoriale);

b) alla densità abitativa;

c) alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.

La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi.

Con il metodo parametrato o presuntivo, il tributo è determinato sulla

base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base

della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di conseguenza

il prelievo ha natura tributaria.

Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema

di misurazione della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico

(con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso la tariffa ha natura

di corrispettivo.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la

disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi

territoriali specifici);

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali

alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

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104

tre

s

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del

tributo.

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie,

nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso

limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso

stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la

dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali a uso abitativo.

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a:

a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;

b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;

c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non

domestiche;

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.

Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e

la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del

tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione.

L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente. La

norma non specifica chi sia l’autorità competente. Trattandosi di un

tributo il cui soggetto attivo è il Comune è logico desumere che

l’autorità competente sia il consiglio comunale che può provvedere ai

sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000.

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105

tre

s

Nell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. non ci sono norme specifiche

sulle attività di accertamento e di riscossione.

Il rinvio all’art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale

dei Comuni e delle Province sui tributi locali) e all’art. 1, commi da 161 a

170, della L. 296/2006 (norme generali sulla riscossione dei tributi locali)

porta a far ritenere, in linea di principio, che l’attività non possa essere

affidata al soggetto gestore del servizio, come invece avveniva con la

tariffa.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente

al comune e questa è una modalità non modificabile dal Comune con

il regolamento.

Il tributo deve essere versato, salva diversa deliberazione comunale:

a) in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre (per il

2013, la prima è posticipata a aprile);

b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato

F24.

La norma istitutiva non stabilisce se alla riscossione si proceda in

conseguenza di un provvedimento comunale di liquidazione o

attraverso autoliquidazione da parte del soggetto passivo.

Alla tariffa sui rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per

metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei

comuni.

I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale,

modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro,

anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della

zona ove è ubicato.

Alla maggiorazione sono applicate le agevolazioni sulla parte sui rifiuti

stabilite con il regolamento dal Comune.

Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

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106

tre

s

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in

luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con questa tariffa è

determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo

previsto dal comma 12 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. La tariffa

con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che

istituiscono la tariffa puntuale applicano il tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi

relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la

prevenzione dei rifiuti e risponde al principio “chi inquina paga”. Essa

deve essere, quindi, progressivamente attuata dai Comuni interessati

dal presente piano.

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107

sin

tesi

8. SINTESI

La seguente tabella sintetizza i servizi in progetto:

RIFIUTO MODALITA’

DI RACCOLTA

ATTREZZATURE FREQUENZA

ORGANICO domiciliare

Mastelli 25 l,

cassonetti 120, 240 l

2/7

CARTA E CARTONE

domiciliare

Mastelli 40 l,

cassonetti 120, 240 l,

360 l

1/7

VETRO domiciliare

Mastelli 35 l,

cassonetti 120, 240 l

1/14 Boissano,

1/7 Toirano

IMBALLAGGI PLASTICA E METALLICI

domiciliare Sacchi

110 l

1/7

INGOMBRANTI domiciliare, su prenotazione

Su

chiamata

R.U.P. raccolta presso

rivenditori

contenitori specifici

1/28

SECCO RESIDUO

domiciliare Sacchi 70 l

1/7

Tabella 8.1 – Servizi

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108

sin

tesi

Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente al primo

anno:

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 181.271,47 € 73,93

START UP € 19.609,81 € 8,00

spese generali € 10.044,06 € 4,10

IVA € 21.092,53 € 8,60

SMALTIMENTI € 72.578,67 € 29,60

IVA € 7.257,87 € 2,96

RICAVI CONAI -€ 32.326,76 -€ 13,18

COMPLESSIVO € 279.527,65 € 114,00

Tabella 8.2 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 232.397,17 € 86,72

START UP € 22.217,70 € 8,29

spese generali € 12.730,74 € 4,75

IVA € 26.734,56 € 9,98

SMALTIMENTI € 112.641,43 € 42,03

IVA € 11.264,14 € 4,20

RICAVI CONAI -€ 51.623,73 -€ 19,26

COMPLESSIVO € 366.362,02 € 136,70 Tabella 8.3 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano

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109

sin

tesi

Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente agli anni

successivi al primo:

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 181.271,47 € 73,93

START UP € 4.904,00 € 2,00

spese generali € 9.308,77 € 3,80

IVA € 19.548,42 € 7,97

SMALTIMENTI € 66.045,57 € 26,94

IVA € 6.604,56 € 2,69

RICAVI CONAI -€ 38.008,79 -€ 15,50

COMPLESSIVO € 249.674,01 € 101,82

Tabella 8.4 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano

Voce €/anno €/abitante/anno

SERVIZI € 232.397,17 € 86,72

START UP € 5.360,00 € 2,00

spese generali € 11.887,86 € 4,44

IVA € 24.964,50 € 9,32

SMALTIMENTI € 106.910,55 € 39,89

IVA € 10.691,06 € 3,99

RICAVI CONAI -€ 62.467,71 -€ 23,31

COMPLESSIVO € 329.743,43 € 123,04 Tabella 8.5 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano

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110

ALLEGATO – SERVIZI AGGIUNTIVI

All’interno del Capitolato d’Appalto che verrà definito per procedere

all’individuazione della ditta che effettuerà i servizi, è possibile inserire anche

dei servizi accessori.

Di seguito si effettua una stima dei costi di alcuni servizi che si potrà decidere in

inserire all’interno della Gara d’Appalto. I costi sono relativi a ciascun

Comune, tranne che per in numero verde, il cui costo è da intendersi

complessivo per entrambi i Comuni.

1. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DEL MERCATO

n. mercati annui 52

h/intervento 2

h/anno €/h €/anno

h apecar 104 € 5,02 € 522,45

h compattatore 104 € 15,57 € 1.619,03

h 4B 104 € 26,68 € 2.774,72

h 2B 104 € 22,28 € 2.317,12

totale € 7.233,32

2. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DI SAGRE E FIERE

n. interventi annui 16

h/intervento 3

h/anno €/h €/anno

h apecar 48 € 5,02 € 241,13

h compattatore 48 € 15,57 € 747,24

h 4B 48 € 26,68 € 1.280,64

h 2B 48 € 22,28 € 1.069,44

totale € 3.338,46

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111

3. SPURGO CADITOIE E POZZETTI

n. interventi annui 12

h/intervento 6

h/anno €/h €/anno

canal jet 72 € 34,00 € 2.448,00

h 2B 72 € 22,28 € 1.604,16

h 4b 72 € 26,68 € 1.920,96

totale € 5.973,12

4. DERATTIZZAZIONE

n. interventi annui 12

h/intervento 6

h/anno €/h €/anno

furgone attrezzato 72 € 6,00 € 432,00

h 2B 72 € 26,68 € 1.920,96

esche

€ 800,00

totale € 3.152,96

5. DISINFESTAZIONE INSETTI

n. interventi annui 12

h/intervento 6

h/anno €/h €/anno

furgone attrezzato 72 € 6,00 € 432,00

h 2B 72 € 26,68 € 1.920,96

attrezzature

€ 800,00

totale € 3.152,96

6. RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE

n. interventi annui 10

h/intervento 2

h/anno €/h €/anno

h scarrabile con gru 20 € 21,57 € 431,42

h 4B 20 € 26,68 € 533,60

totale € 965,02

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112

7. RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI

n. interventi annui 20

h/intervento 0,5

h/anno €/h €/anno

furgone 10 € 9,43 € 94,28

h 2B 10 € 22,28 € 222,80

totale € 317,08

8. SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE

n. interventi annui 52

h/intervento 0,5

h/anno €/h €/anno

vasca 26 € 9,85 € 256,21

h 2B 26 € 22,28 € 579,28

totale € 835,49

9. DISERBO STRADALE

n. interventi annui 12

h/intervento 6

h/anno €/h €/anno

apecar 72 € 5,02 € 361,70

h 2B 72 € 22,28 € 1.604,16

totale € 1.965,86

10. PULIZIA BAGNI PUBBLICI (per Grotte di Toirano)

n. interventi annui 365

h/intervento 0,5

h/anno €/h €/anno

apecar 182,5 € 5,02 € 916,80

h 2B 182,5 € 22,28 € 4.066,10

totale € 4.982,90

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113

11. PULIZIA BAGNI PUBBLICI (per cimitero di Boissano)

n. interventi annui 104

h/intervento 0,25

h/anno €/h €/anno

apecar 26 € 5,02 € 130,61

h 2B 26 € 22,28 € 579,28

totale € 709,89

12. GESTIONE NUMERO VERDE (complessivo per i 2 Comuni)

n. ore annue operatore 312

n. chiamate annue 1500

minuti/chiamata 5

scatto/risposta 0,05 €

costo chiamata 3 €/h

h/anno €/h €/anno

telefonate 125 € 3,00 € 450,00

h imp. 3B 312 € 23,68 € 7.388,16

totale € 7.838,16

13. SGOMBERO NEVE

€/h

spalaneve

€ 75,00

h 4B

€ 26,68

totale € 101,68

14. RACCOLTA VERDE (solo Toirano)

n. interventi annui 26

h/intervento 6

h/anno €/h €/anno

vasca 156 € 9,85 € 1.537,27

h 2B 156 € 22,28 € 3.475,68

totale € 5.012,95

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114

Altri servizi, come la raccolta delle siringhe e la raccolta dei rifiuti cimiteriali,

possono intendersi già remunerati dai costi definiti nel progetto.